EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32017R0227R(01)

Rettifica del regolamento (UE) 2017/227 della Commissione, del 9 febbraio 2017, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ossido di bis(pentabromofenile) (GU L 35 del 10.2.2017)

GU L 249 del 4.10.2018, p. 18–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2017/227/corrigendum/2018-10-04/oj

4.10.2018   

IT

Gazzetta ufficiale dell'Unione europea

L 249/18


Rettifica del regolamento (UE) 2017/227 della Commissione, del 9 febbraio 2017, recante modifica dell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) per quanto riguarda l'ossido di bis(pentabromofenile)

( Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 35 del 10 febbraio 2017 )

Pagina 9, l'allegato è sostituito dal seguente:

«

ALLEGATO

Nell'allegato XVII del regolamento (CE) n. 1907/2006 è aggiunta la seguente voce:

«67.

Ossido di bis(pentabromofenile)

(decabromodifeniletere; decaBDE)

N. CAS 1163-19-5

N. CE 214-604-9

1.

Non deve essere prodotto o immesso sul mercato come sostanza in quanto tale dopo il 2 marzo 2019.

2.

Non deve essere impiegato per la produzione o l'immissione sul mercato di:

a)

altre sostanze, come costituente;

b)

miscele;

c)

articoli o parti di essi,

in concentrazione pari o superiore allo 0,1 % in peso dopo il 2 marzo 2027.

3.

I paragrafi 1 e 2 non si applicano alle sostanze, ai costituenti di altre sostanze o miscele che devono essere o sono utilizzati:

a)

per la produzione di aeromobili prima del 2 marzo 2027;

b)

per la produzione di ricambi per:

i)

aeromobili prodotti prima del 2 marzo 2027,

ii)

veicoli a motore che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2007/46/CE, veicoli agricoli o forestali che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1) o macchine che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (*2) prodotti prima del 2 marzo 2019.

4.

Il sottoparagrafo 2, lettera c), non si applica a:

a)

articoli immessi sul mercato prima del 2 marzo 2019;

b)

aeromobili prodotti in conformità al sottoparagrafo 3, lettera a);

c)

ricambi per aeromobili, veicoli o macchine prodotti conformemente al sottoparagrafo 3, lettera b);

d)

apparecchiature elettriche ed elettroniche che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2011/65/UE.

5.

Ai fini della presente voce, per «aeromobile» si intende una delle seguenti definizioni:

a)

un aeromobile civile prodotto conformemente ad un certificato di omologazione rilasciato ai sensi del regolamento (UE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*3) o con un'approvazione di progetto rilasciata in conformità alla normativa nazionale di uno Stato contraente dell'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile (ICAO) o per cui è stato rilasciato un certificato di aeronavigabilità da uno Stato contraente dell'ICAO in conformità all'allegato 8 della Convenzione sull'aviazione civile internazionale;

b)

un aeromobile militare.

»

(*1)  Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali (GU L 60 del 2.3.2013, pag. 1).

(*2)  Direttiva 2006/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE (GU L 157 del 9.6.2006, pag. 24).

(*3)  Regolamento (CE) n. 216/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, recante regole comuni nel settore dell'aviazione civile e che istituisce un'Agenzia europea per la sicurezza aerea, e che abroga la direttiva 91/670/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1592/2002 e la direttiva 2004/36/CE (GU L 79 del 19.3.2008, pag. 1).»


Top