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Documento 02014A0830(01)-20231006
Association Agreement between the European Union and the European Atomic Energy Community and their Member States, of the one part, and the Republic of Moldova, of the other part
Testo consolidato: Accordo di associazione tra l'Unione Europea E la Comunità Europea dell'Energia Atomica e i loro Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra
Accordo di associazione tra l'Unione Europea E la Comunità Europea dell'Energia Atomica e i loro Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra
ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/492/2023-10-06
02014A0830(01) — IT — 06.10.2023 — 008.001
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ACCORDO DI ASSOCIAZIONE (GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4) |
Modificato da:
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Gazzetta ufficiale |
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n. |
pag. |
data |
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L 178 |
28 |
2.7.2016 |
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L 313 |
28 |
19.11.2016 |
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L 313 |
36 |
19.11.2016 |
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DECISIONE N. 1/2016 DEL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE del 18 ottobre 2016 |
L 335 |
1 |
9.12.2016 |
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DECISIONE N. 1/2016 DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA del 6 ottobre 2016 |
L 39 |
45 |
16.2.2017 |
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DECISIONE N. 1/2018 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE—REPUBBLICA DI MOLDOVA del 3 maggio 2018 |
L 176 |
21 |
12.7.2018 |
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DECISIONE N. 1/2018 DEL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE del 24 agosto 2018 |
L 318 |
51 |
14.12.2018 |
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L 276 |
44 |
29.10.2019 |
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L 276 |
56 |
29.10.2019 |
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L 34 |
52 |
6.2.2020 |
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DECISIONE n. 1/2021 DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA del 16 novembre 2021 |
L 27 |
9 |
8.2.2022 |
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L |
1 |
31.10.2023 |
ACCORDO DI ASSOCIAZIONE
tra l'Unione Europea E la Comunità Europea dell'Energia Atomica e i loro Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra
PREAMBOLO
IL REGNO DEL BELGIO,
LA REPUBBLICA DI BULGARIA,
LA REPUBBLICA CECA,
IL REGNO DI DANIMARCA,
LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,
LA REPUBBLICA DI ESTONIA,
L'IRLANDA,
LA REPUBBLICA ELLENICA,
IL REGNO DI SPAGNA,
LA REPUBBLICA FRANCESE,
LA REPUBBLICA DI CROAZIA,
LA REPUBBLICA ITALIANA,
LA REPUBBLICA DI CIPRO,
LA REPUBBLICA DI LETTONIA,
LA REPUBBLICA DI LITUANIA,
IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,
L'UNGHERIA,
LA REPUBBLICA DI MALTA,
IL REGNO DEI PAESI BASSI,
LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,
LA REPUBBLICA DI POLONIA,
LA REPUBBLICA PORTOGHESE,
LA ROMANIA,
LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,
LA REPUBBLICA SLOVACCA,
LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,
IL REGNO DI SVEZIA,
IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,
parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito «gli Stati membri»,
L'UNIONE EUROPEA, di seguito «l'Unione» o «l'UE», e
LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, di seguito «l'Euratom»,
da una parte, e
LA REPUBBLICA DI MOLDOVA,
dall'altra,
di seguito denominati congiuntamente «le parti»,
CONSIDERANDO i valori comuni e i forti legami tra le parti, stabiliti in passato mediante l'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, e sviluppati nel quadro della politica europea di vicinato e del partenariato orientale, e riconoscendo l'auspicio comune delle parti di sviluppare, rafforzare e ampliare ulteriormente le loro relazioni;
RICONOSCENDO le aspirazioni europee e la scelta europea della Repubblica di Moldova;
RICONOSCENDO che i valori comuni su cui si fonda l'UE, ossia democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e Stato di diritto, sono anche al centro dell'associazione politica e dell'integrazione economica previste nel presente accordo;
TENENDO conto che il presente accordo non pregiudica e lascia aperta la strada a futuri sviluppi progressivi nelle relazioni tra UE e Repubblica di Moldova;
RICONOSCENDO che la Repubblica di Moldova, in quanto paese europeo, condivide con gli Stati membri dell'Unione europea storia e valori comuni ed è impegnata ad attuare e promuovere tali valori, su cui si basa la scelta europea della Repubblica di Moldova;
RICONOSCENDO l'importanza del piano d'azione della politica europea di vicinato tra UE e Repubblica di Moldova del febbraio 2005 al fine di consolidare le relazioni UE-Repubblica di Moldova e di contribuire a far avanzare il processo di ravvicinamento e di riforma nella Repubblica di Moldova, concorrendo in tal modo alla progressiva integrazione economica e rafforzando l'associazione politica;
IMPEGNATI a rafforzare il rispetto delle libertà fondamentali, dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, dei principi democratici, dello Stato di diritto e della buona governance;
RICORDANDO in particolare la loro volontà di promuovere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, anche collaborando a tal fine nell'ambito del Consiglio d'Europa;
INTENZIONATI a contribuire allo sviluppo politico e socioeconomico della Repubblica di Moldova, attraverso una cooperazione di ampio respiro su una vasta gamma di settori di interesse comune, inclusa la buona governance, la libertà, la sicurezza e la giustizia, l'integrazione commerciale e la cooperazione economica rafforzata, l'occupazione e la politica sociale, la gestione finanziaria, la riforma della pubblica amministrazione e del pubblico impiego, la partecipazione della società civile, lo sviluppo di strutture istituzionali, la riduzione della povertà e lo sviluppo sostenibile;
IMPEGNATI a rispettare tutti i principi e tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in particolare dell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna rispettivamente del 1991 e 1992, della Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990, nonché della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1948 e della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950;
RICORDANDO la loro volontà di promuovere la pace e la sicurezza internazionali e di impegnarsi in un multilateralismo efficace e nella composizione pacifica delle controversie, in particolare mediante una stretta collaborazione in tal senso nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU) e dell'OSCE;
RICONOSCENDO l'importanza della partecipazione attiva della Repubblica di Moldova alle forme di cooperazione regionali;
DESIDEROSI di sviluppare ulteriormente un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'UE, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC);
TENENDO CONTO della volontà dell'UE di sostenere l'impegno internazionale teso a rafforzare la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica di Moldova e a contribuire alla reintegrazione del paese;
RICONOSCENDO l'importanza dell'impegno della Repubblica di Moldova per una soluzione sostenibile del conflitto transdnestriano e l'impegno dell'UE a sostenere la ripresa postbellica;
IMPEGNATI a prevenire e a combattere tutte le forme di criminalità organizzata, la tratta di esseri umani e la corruzione, e a intensificare la cooperazione nella lotta al terrorismo;
IMPEGNATI ad approfondire il dialogo e la cooperazione in materia di mobilità, migrazione, asilo e gestione delle frontiere nello spirito della politica esterna in materia di migrazione dell'UE al fine di cooperare alla migrazione legale, comprese la migrazione circolare e la lotta alla migrazione clandestina, nonché di garantire l'efficace attuazione dell'accordo riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova;
RICONOSCENDO i progressi graduali compiuti nella direzione di un regime senza obbligo di visto per i cittadini della Repubblica di Moldova, purché sussistano le condizioni per una mobilità ben gestita e sicura;
CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nel campo di applicazione del titolo V, parte terza, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto membri dell'UE, a meno che l'UE insieme al Regno Unito e/o all'Irlanda non abbiano notificato congiuntamente alla Repubblica di Moldova che il Regno Unito o l'Irlanda sono vincolati in quanto membri dell'UE conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda non sono più vincolati in quanto parte dell'UE conformemente all'articolo 4 bis di tale protocollo, l'UE insieme al Regno Unito e/o all'Irlanda comunicano immediatamente alla Repubblica di Moldova qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso restano vincolati dalle disposizioni del presente accordo a titolo individuale. Lo stesso vale per la Danimarca, conformemente al protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato a tali trattati;
IMPEGNATI a rispettare i principi dell'economia di mercato e confermando la disponibilità dell'UE a contribuire alle riforme economiche nella Repubblica di Moldova;
IMPEGNATI a rispettare le esigenze ambientali, compresa la cooperazione transfrontaliera sugli accordi internazionali multilaterali e la relativa attuazione, nonché a rispettare i principi dello sviluppo sostenibile;
DESIDEROSI di conseguire la progressiva integrazione economica nel mercato interno dell'UE, come previsto nel presente accordo, anche mediante una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), come parte integrante del presente accordo;
DISPOSTI a creare una zona di libero scambio globale e approfondito, che condurrà a un ampio ravvicinamento normativo e a una liberalizzazione dell'accesso ai mercati, conformemente ai diritti e agli obblighi derivanti dall'adesione delle parti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché all'applicazione trasparente di tali diritti e obblighi;
FIDUCIOSI che il presente accordo instaurerà un nuovo clima per le relazioni economiche tra le parti e soprattutto per lo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti e stimolerà la concorrenza, fattori indispensabili per la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'economia;
IMPEGNATI a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ad agevolare lo sviluppo di infrastrutture adeguate, a migliorare l'integrazione dei mercati e il ravvicinamento normativo su elementi chiave dell'acquis dell'UE, e a promuovere l'efficienza energetica e l'uso delle fonti energetiche rinnovabili;
RICONOSCENDO la necessità di rafforzare la cooperazione in materia di energia e l'impegno delle parti ad attuare il trattato che istituisce la Comunità dell'energia («il trattato della Comunità dell'energia»);
DISPOSTI a migliorare il livello di sicurezza della sanità pubblica e di tutela della salute umana, quale prerequisito per lo sviluppo sostenibile e la crescita economica;
IMPEGNATI a intensificare i contatti interpersonali, anche mediante la cooperazione e gli scambi nei settori della ricerca e dello sviluppo, dell'istruzione e della cultura;
IMPEGNATI a promuovere la cooperazione transfrontaliera e interregionale, nello spirito di relazioni di buon vicinato;
RICONOSCENDO l'impegno della Repubblica di Moldova a ravvicinare progressivamente la sua legislazione nei settori pertinenti a quella dell'UE, e ad attuarla in maniera efficace;
RICONOSCENDO l'impegno della Repubblica di Moldova a sviluppare le infrastrutture amministrative e istituzionali nella misura necessaria per far applicare il presente accordo;
TENENDO conto della volontà dell'UE di sostenere l'attuazione delle riforme e di utilizzare tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica a tale scopo;
HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:
Articolo 1
Obiettivi
Gli obiettivi di tale associazione sono:
promuovere l'associazione politica e l'integrazione economica tra le parti sulla base dei valori comuni e dei legami stretti, anche aumentando la partecipazione della Repubblica di Moldova alle politiche, ai programmi e alle agenzie dell'UE;
consolidare il quadro per un dialogo politico rafforzato in tutti i settori di reciproco interesse, sviluppando strette relazioni politiche tra le parti;
contribuire al rafforzamento della democrazia e alla stabilità politica, economica e istituzionale nella Repubblica di Moldova;
promuovere, preservare e rafforzare la pace e la stabilità con riferimento alle dimensioni regionale e internazionale, anche unendo gli sforzi per eliminare le fonti di tensione, aumentando la sicurezza delle frontiere, promuovendo la cooperazione transfrontaliera e le relazioni di buon vicinato;
sostenere e potenziare la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia con l'obiettivo di rafforzare lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché nell'ambito della mobilità e dei contatti interpersonali;
sostenere gli sforzi della Repubblica di Moldova volti a sviluppare il proprio potenziale economico mediante la cooperazione internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'UE;
stabilire condizioni volte a rafforzare le relazioni economiche e commerciali, muovendosi nella direzione della progressiva integrazione della Repubblica di Moldova nel mercato interno dell'UE, come previsto nel presente accordo, anche istituendo una zona di libero scambio globale e approfondito, che condurrà a un ampio ravvicinamento normativo e a una liberalizzazione dell'accesso ai mercati, conformemente ai diritti e agli obblighi derivanti dall'adesione delle parti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché all'applicazione trasparente di tali diritti e obblighi; e
creare le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri settori di reciproco interesse.
TITOLO I
PRINCIPI GENERALI
Articolo 2
TITOLO II
DIALOGO POLITICO E RIFORMA, COOPERAZIONE IN MATERIA DI POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA
Articolo 3
Finalità del dialogo politico
Il dialogo politico ha la finalità di:
approfondire l'associazione politica e accrescere la convergenza e l'efficacia politica, anche in materia di politica di sicurezza;
promuovere la stabilità e la sicurezza internazionali sulla base di un multilateralismo efficace;
rafforzare la cooperazione e il dialogo tra le parti in materia di sicurezza internazionale e gestione delle crisi, in particolare per affrontare le sfide globali e regionali e le minacce di fondo;
promuovere una cooperazione orientata ai risultati e fattiva tra le parti finalizzata a realizzare la pace, la sicurezza e la stabilità nel continente europeo;
rafforzare il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e della buona governance, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e contribuire al consolidamento delle riforme politiche interne;
sviluppare il dialogo e approfondire la cooperazione tra le parti nel campo della sicurezza e della difesa; e
rispettare e promuovere i principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza.
Articolo 4
Riforma interna
Le parti cooperano allo scopo di:
sviluppare, consolidare e accrescere la stabilità e l'efficacia delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto;
assicurare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;
compiere ulteriori progressi in materia di riforma giudiziaria e giuridica, in modo da garantire l'indipendenza della magistratura, da potenziarne la capacità amministrativa e da garantire l'imparzialità e l'efficacia degli organi preposti all'applicazione della legge;
proseguire con la riforma della pubblica amministrazione e instaurare una funzione pubblica responsabile, efficiente, trasparente e professionale; e
assicurare l'efficacia della lotta alla corruzione, in particolare al fine di intensificare la cooperazione internazionale nella lotta alla corruzione e di assicurare l'effettiva attuazione dei pertinenti strumenti giuridici internazionali, come la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003.
Articolo 5
Politica estera e di sicurezza
Articolo 6
Corte penale internazionale
Articolo 7
Prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi
Le parti rafforzano la cooperazione pratica in materia di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi, in particolare in vista dell'eventuale partecipazione della Repubblica di Moldova alle operazioni di gestione delle crisi civili e militari dirette dall'Unione europea, nonché alle pertinenti esercitazioni e formazioni, caso per caso e su eventuale invito dell'UE.
Articolo 8
Stabilità regionale
Articolo 9
Armi di distruzione di massa
Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta alla proliferazione delle ADM e dei relativi vettori mediante:
l'adozione di misure per la ratifica di tutti gli altri dispositivi internazionali pertinenti o per l'adesione agli stessi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena attuazione; e
la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali delle esportazioni, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle ADM, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli delle esportazioni.
Articolo 10
Armi leggere e di piccolo calibro e controllo delle esportazioni di armi convenzionali
Articolo 11
Cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo
TITOLO III
LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA
Articolo 12
Stato di diritto
Articolo 13
Protezione dei dati personali
Articolo 14
Cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere
La cooperazione si baserà su una valutazione delle esigenze specifiche, realizzata in consultazione reciproca tra le parti, e sarà attuata conformemente alla loro legislazione vigente pertinente. La cooperazione riguarderà in particolare i seguenti aspetti:
le cause all'origine della migrazione e le sue conseguenze;
l'elaborazione e l'attuazione di norme e pratiche nazionali in materia di protezione internazionale in un'ottica di rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati, del protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati e di altri strumenti internazionali pertinenti, nonché allo scopo di garantire il rispetto del principio di «non respingimento»;
le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento e l'integrazione degli stranieri legalmente residenti, l'istruzione, la formazione e le misure contro il razzismo e la xenofobia;
l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione clandestina e della tratta di esseri umani, compresa l'elaborazione di misure di lotta alle reti di passatori e trafficanti e di protezione delle vittime di tali traffici;
la promozione e la facilitazione del rimpatrio dei migranti clandestini; e
in materia di gestione delle frontiere e sicurezza dei documenti, le questioni relative a organizzazione, formazione, migliori pratiche e altre misure operative nonché il rafforzamento della cooperazione tra l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) e il servizio delle guardie di frontiera della Repubblica di Moldova.
Articolo 15
Circolazione delle persone
Le parti assicureranno la piena attuazione dei seguenti accordi:
l'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova, entrato in vigore il 1o gennaio 2008; e
l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova, entrato in vigore il 1o gennaio 2008, nella versione modificata del 27 giugno 2012.
Articolo 16
Lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e ad altre attività illecite e azioni di prevenzione
Le parti cooperano per prevenire e combattere tutte le forme di attività criminali e illegali, organizzate o meno, comprese quelle di carattere transnazionale, quali:
il traffico e la tratta di esseri umani;
il contrabbando e il traffico di merci, comprese le armi leggere e le droghe illecite;
le attività economiche e finanziarie illecite come la contraffazione, le frodi fiscali e le frodi nell'ambito di appalti pubblici;
le frodi, di cui al titolo VI (Assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo) del presente accordo, nei progetti finanziati da donatori internazionali;
la corruzione attiva e passiva, sia nel settore pubblico che privato, incluso l'abuso di ufficio e il traffico di influenza;
la falsificazione di documenti e la presentazione di false dichiarazioni; e
la cibercriminalità.
Articolo 17
Lotta alle droghe illecite
Articolo 18
Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo
Articolo 19
Lotta al terrorismo
Le parti concordano di cooperare per la prevenzione e la repressione degli atti terroristici nel pieno rispetto dello Stato di diritto, dei diritti umani internazionali e del diritto umanitario e dei rifugiati, e conformemente alla strategia globale dell'ONU contro il terrorismo del 2006, nonché alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari. Esse lo fanno in particolare nel quadro della piena attuazione delle risoluzioni nn. 1267 (1999), 1373 (2001), 1540 (2004) e 1904 (2009) del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di altri strumenti ONU pertinenti, nonché delle convenzioni e degli strumenti internazionali applicabili:
attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;
attraverso lo scambio di opinioni sulle tendenze del terrorismo e sugli strumenti e le modalità di lotta al terrorismo, anche nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo; e
condividendo le migliori pratiche relativamente alla tutela dei diritti umani nella lotta al terrorismo.
Articolo 20
Cooperazione giudiziaria
TITOLO IV
COOPERAZIONE ECONOMICA E IN ALTRI SETTORI
CAPO 1
Riforma della pubblica amministrazione
Articolo 21
La cooperazione è incentrata sullo sviluppo di una pubblica amministrazione efficiente e responsabile nella Repubblica di Moldova, con l'obiettivo di sostenere l'attuazione dello Stato di diritto, garantendo che le istituzioni statali operino a vantaggio dell'intera popolazione della Repubblica di Moldova e promuovendo lo sviluppo armonioso delle relazioni tra la Repubblica di Moldova e i suoi partner. Si presterà particolare attenzione all'ammodernamento e allo sviluppo delle funzioni esecutive, con l'obiettivo di fornire servizi di qualità ai cittadini della Repubblica di Moldova.
Articolo 22
La cooperazione riguarda i seguenti settori:
sviluppo istituzionale e funzionale delle autorità pubbliche, al fine di aumentare l'efficienza della loro attività e di garantire un processo decisionale efficiente, partecipativo e trasparente e un processo di pianificazione strategica;
ammodernamento dei servizi pubblici, inclusa l'introduzione e l'attuazione della e-governance, allo scopo di incrementare l'efficienza dei servizi offerti ai cittadini e di ridurre i costi per le imprese;
creazione di una pubblica amministrazione professionale, in base al principio della responsabilità degli amministratori e a un'efficace delega di poteri, nonché di condizioni eque e trasparenti in materia di assunzioni, formazione, valutazione e retribuzioni;
gestione efficace e professionale delle risorse umane e progressione di carriera; e
promozione di valori etici nella pubblica amministrazione.
Articolo 23
La cooperazione riguarda tutti i livelli della pubblica amministrazione, compresa l'amministrazione locale.
CAPO 2
Dialogo economico
Articolo 24
Articolo 25
A tal fine, le parti convengono di cooperare nei seguenti settori:
scambio di informazioni sulle politiche macroeconomiche e sulle riforme strutturali, sui risultati e sulle prospettive di ordine macroeconomico, nonché sulle strategie di sviluppo economico;
analisi congiunta delle questioni economiche di reciproco interesse, tra cui le misure di politica economica e gli strumenti per la loro attuazione, quali i metodi di previsione economica e di elaborazione dei documenti di programmazione strategica, per rafforzare la definizione delle politiche della Repubblica di Moldova in linea con i principi e le pratiche dell'UE; e
scambio di competenze in campo macroeconomico e macrofinanziario, comprese le finanze pubbliche, gli sviluppi e la regolamentazione del settore finanziario, le politiche e le strutture monetarie e del cambio, l'assistenza finanziaria esterna e le statistiche economiche.
Articolo 26
Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.
CAPO 3
Diritto societario, contabilità e revisione contabile e governance societaria
Articolo 27
Riconoscendo l'importanza che un insieme efficace di norme e pratiche nei settori del diritto e della governance societaria, della contabilità e della revisione contabile riveste ai fini della creazione di un'economia di mercato pienamente funzionante e della promozione degli scambi commerciali, le parti decidono di cooperare in materia di:
tutela degli azionisti, dei creditori e di altri soggetti interessati in linea con le norme UE in questo settore;
introduzione a livello nazionale delle norme internazionali pertinenti e ravvicinamento progressivo delle norme della Repubblica di Moldova alle norme UE nel settore della contabilità e della revisione contabile; e
ulteriore sviluppo di una politica di governance societaria conforme alle norme internazionali e ravvicinamento progressivo delle norme della Repubblica di Moldova alle norme e alle raccomandazioni dell'UE in questo settore.
Articolo 28
Le parti perseguiranno la condivisione delle informazioni e delle competenze sia sui sistemi in vigore che sui nuovi sviluppi pertinenti in tali settori. Le parti inoltre si adopereranno allo scopo di migliorare lo scambio di informazioni tra i registri delle imprese degli Stati membri e il registro nazionale delle imprese della Repubblica di Moldova.
Articolo 29
Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.
Articolo 30
La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato II del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.
CAPO 4
Occupazione, politica sociale e pari opportunità
Articolo 31
Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione finalizzati a promuovere l'agenda per il lavoro dignitoso dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), la politica dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il dialogo sociale, la protezione sociale, l'inclusione sociale, la parità di genere e la lotta alla discriminazione e i diritti sociali, e a contribuire in tal modo alla promozione di nuovi e migliori posti di lavoro, alla riduzione della povertà, a una maggiore coesione sociale, allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità della vita.
Articolo 32
La cooperazione, basata sullo scambio di informazioni e di migliori pratiche, può riguardare un numero selezionato di questioni da individuare tra i seguenti ambiti:
riduzione della povertà e rafforzamento della coesione sociale;
politica dell'occupazione, al fine di ottenere nuovi e migliori posti di lavoro con condizioni di lavoro dignitose, anche allo scopo di ridurre l'economia sommersa e l'occupazione sommersa;
promozione di misure attive del mercato del lavoro e di servizi per l'impiego efficienti, per modernizzare i mercati del lavoro e adattarsi alle loro esigenze;
promozione di mercati del lavoro più inclusivi e di sistemi di sicurezza sociale che integrino le persone svantaggiate, compresi i disabili e le persone appartenenti a gruppi minoritari;
gestione efficace della migrazione di manodopera, tesa a incrementare il suo impatto positivo sullo sviluppo;
pari opportunità, volte a promuovere la parità di genere e ad assicurare pari opportunità tra uomini e donne, nonché a combattere ogni discriminazione;
politica sociale, volta a migliorare il livello di protezione sociale, comprese l'assistenza e la previdenza sociali, e a modernizzare i sistemi di protezione sociale in termini di qualità, accessibilità e sostenibilità finanziaria;
stimolo alla partecipazione delle parti sociali e promozione del dialogo sociale, anche attraverso il rafforzamento della capacità di tutti i soggetti interessati; e
promozione della salute e della sicurezza sul lavoro.
Articolo 33
Le parti incoraggiano il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, incluse le organizzazioni della società civile e in particolare le parti sociali, nell'elaborazione delle politiche e nelle riforme nella Repubblica di Moldova e nella cooperazione tra le parti a norma del presente accordo.
Articolo 34
Le parti mirano a rafforzare la cooperazione in materia di occupazione e di politica sociale in tutte le sedi e organizzazioni competenti a livello regionale, multilaterale e internazionale.
Articolo 35
Le parti promuovono la responsabilità sociale delle imprese e incoraggiano le pratiche commerciali responsabili, quali quelle promosse dall'iniziativa Global Compact delle Nazioni Unite e dalla dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL.
Articolo 36
Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.
Articolo 37
La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato III del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.
CAPO 5
Protezione dei consumatori
Articolo 38
Le parti cooperano al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e di rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori.
Articolo 39
Al fine di conseguire tali obiettivi, la cooperazione può comprendere, se del caso:
il ravvicinamento progressivo della legislazione a difesa dei consumatori, sulla base delle priorità di cui all'allegato IV del presente accordo, evitando al contempo gli ostacoli al commercio per garantire scelte realmente effettuate dai consumatori;
la promozione dello scambio di informazioni relativamente ai sistemi di tutela dei consumatori, che include: la legislazione a difesa dei consumatori e la sua attuazione, la sicurezza dei prodotti di consumo, compresa la vigilanza del mercato, i sistemi e gli strumenti d'informazione a uso dei consumatori, l'educazione dei consumatori, il rafforzamento dei mezzi di azione dei consumatori e dei mezzi di ricorso a loro disposizione, nonché i contratti di vendita o di servizi tra operatori commerciali e consumatori;
la promozione di attività di formazione dei funzionari amministrativi e di altri rappresentanti degli interessi dei consumatori; e
l'incoraggiamento allo sviluppo di associazioni indipendenti di consumatori, comprese le organizzazioni non governative (ONG) di consumatori, e i contatti tra i rappresentanti dei consumatori, nonché la collaborazione tra le autorità e le ONG nel settore della protezione dei consumatori.
Articolo 40
La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato IV del presente accordo conformemente alle disposizioni di tale allegato.
CAPO 6
Statistiche
Articolo 41
Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni statistiche, contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine di produrre dati statistici tempestivi, comparabili a livello internazionale e affidabili. Si prevede che un sistema statistico nazionale sostenibile, efficiente e professionalmente indipendente fornisca ai cittadini, alle imprese e ai responsabili decisionali dell'UE e della Repubblica di Moldova informazioni pertinenti che consentano loro di adottare decisioni informate su tale base. È opportuno che il sistema statistico nazionale rispetti i principi fondamentali delle statistiche ufficiali elaborati dall'ONU, tenendo conto dell'acquis statistico dell'UE, compreso il codice delle statistiche europee, così da armonizzarsi alle norme e agli standard europei.
Articolo 42
La cooperazione ha come obiettivo:
l'ulteriore rafforzamento delle capacità del sistema statistico nazionale, incentrato su una base giuridica solida, sulla produzione di dati e metadati adeguati, su una politica di diffusione e sulla facilità d'uso per l'utente, tenendo conto di varie tipologie di utenti, inclusi i settori pubblico e privato, la comunità accademica e altri;
il progressivo allineamento del sistema statistico della Repubblica di Moldova al Sistema statistico europeo;
il perfezionamento della trasmissione dei dati all'UE, tenendo conto dell'applicazione delle pertinenti metodologie internazionali ed europee, comprese le classificazioni;
il rafforzamento delle capacità professionali e di gestione del personale statistico nazionale per facilitare l'applicazione delle norme statistiche dell'UE e contribuire allo sviluppo del sistema statistico della Repubblica di Moldova;
lo scambio di esperienze tra le parti sullo sviluppo del know-how statistico; e
la promozione della gestione della qualità totale a livello di tutti i processi di produzione e diffusione statistica.
Articolo 43
Le parti cooperano nell'ambito del Sistema statistico europeo, nel quale Eurostat costituisce l'autorità statistica europea. La cooperazione si concentra, tra l'altro:
le statistiche demografiche, compresi i censimenti e le statistiche sociali;
le statistiche dell'agricoltura, compresi i censimenti agricoli e le statistiche ambientali;
le statistiche delle imprese, compresi i registri delle imprese e l'uso delle fonti amministrative a fini statistici;
le statistiche macroeconomiche, inclusa la contabilità nazionale, le statistiche del commercio estero e le statistiche relative agli investimenti diretti esteri;
le statistiche relative all'energia, compresi i bilanci energetici;
le statistiche regionali; e
le attività orizzontali, comprese le classificazioni statistiche, la gestione della qualità, le attività di formazione, la diffusione e l'utilizzo di moderne tecnologie dell'informazione.
Articolo 44
Le parti si scambiano, tra l'altro, informazioni e competenze e sviluppano la cooperazione tenendo conto dell'esperienza già acquisita con la riforma del sistema statistico avviata nel quadro di vari programmi di assistenza. Gli sforzi puntano all'ulteriore allineamento all'acquis statistico dell'UE sulla base della strategia nazionale di sviluppo del sistema statistico della Repubblica di Moldova e tengono conto dello sviluppo del Sistema statistico europeo. Nel processo di produzione dei dati statistici l'accento è posto sull'ulteriore sviluppo delle indagini per campione e sull'uso dei dati amministrativi, tenendo conto della necessità di ridurre l'onere per i rispondenti. I dati sono pertinenti ai fini dell'elaborazione e del monitoraggio delle politiche nei settori chiave della vita sociale ed economica.
Articolo 45
Le questioni contemplate nel presente capo sono l'oggetto di un regolare dialogo. Nella misura del possibile, è opportuno che le attività intraprese nell'ambito del Sistema statistico europeo, compresa la formazione, siano accessibili alla Repubblica di Moldova.
Articolo 46
CAPO 7
Gestione delle finanze pubbliche: politica di bilancio, controllo interno, controllo finanziario e revisione contabile esterna
Articolo 47
La cooperazione nel settore contemplato nel presente capo sarà incentrata sull'attuazione delle norme internazionali, nonché sulle buone pratiche UE in materia; ciò contribuirà allo sviluppo di un moderno sistema di gestione delle finanze pubbliche nella Repubblica di Moldova, compatibile con i principi fondamentali dell'UE e internazionali: trasparenza, responsabilità, economia, efficienza ed efficacia.
Articolo 48
Sistemi di contabilità e di bilancio
Le parti cooperano in materia di:
miglioramento e sistematizzazione dei documenti normativi in materia di bilancio, tesoreria, contabilità e sistemi di comunicazione e loro armonizzazione sulla base delle norme internazionali, rispettando anche le buone pratiche nel settore pubblico dell'UE;
sviluppo continuo della pianificazione di bilancio pluriennale e allineamento alle buone pratiche dell'UE;
studio delle pratiche dei paesi europei nelle relazioni tra Stati inerenti al bilancio, al fine di migliorare tale ambito nella Repubblica di Moldova;
promozione di un ravvicinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti alle pratiche esistenti nell'UE; e
scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche, anche mediante lo scambio di personale e la formazione comune in questo settore.
Articolo 49
Controllo interno, controllo finanziario e revisione contabile esterna
Le parti cooperano inoltre in materia di:
ulteriore miglioramento del sistema di controllo interno (compreso un servizio di revisione contabile interna funzionalmente indipendente) presso le autorità statali e locali mediante l'armonizzazione con le norme internazionali generalmente riconosciute e con le metodologie e le buone pratiche dell'UE;
sviluppo di un adeguato sistema di controllo finanziario che integrerà, senza duplicarla, la funzione di revisione contabile interna e garantirà un'adeguata copertura dei controlli delle entrate e delle spese pubbliche nel corso del periodo di transizione e successivamente;
efficace cooperazione tra gli attori coinvolti nella gestione e nel controllo finanziari, nella revisione dei conti e nel controllo con gli attori di bilancio, tesoreria e contabilità, per stimolare lo sviluppo della governance;
rafforzamento delle competenze dell'unità centrale di armonizzazione per il controllo interno delle finanze pubbliche (PIFC);
attuazione delle norme internazionalmente riconosciute in materia di revisione contabile esterna a opera dell'Organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di controllo (INTOSAI); e
scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche, anche mediante lo scambio di personale e la formazione comune in questo settore.
Articolo 50
Lotta alle frodi e alla corruzione
Le parti cooperano inoltre in materia di:
scambio di informazioni, di esperienze e di buone pratiche;
miglioramento dei metodi per combattere e prevenire le frodi e la corruzione nelle materie disciplinate dal presente capo, compresa la cooperazione tra gli organismi amministrativi competenti; e
garanzia di un'efficace cooperazione con le istituzioni e gli organismi UE pertinenti, nel caso di controlli, verifiche e revisioni contabili sul posto, relativi alla gestione e al controllo dei fondi UE, conformemente alle norme e secondo le procedure pertinenti.
Articolo 51
Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.
CAPO 8
Fiscalità
Articolo 52
Le parti cooperano per rafforzare la buona governance in materia fiscale nella prospettiva di un ulteriore miglioramento delle relazioni economiche, degli scambi commerciali, degli investimenti e di una più leale concorrenza.
Articolo 53
In relazione all'articolo 52 del presente accordo, le parti riconoscono i principi della buona governance in materia fiscale, ossia i principi della trasparenza, dello scambio di informazioni e della leale concorrenza fiscale, sottoscritti dagli Stati membri a livello di UE, e si impegnano ad attuarli. A tal fine, fatte salve le competenze dell'UE e degli Stati membri, le parti si impegnano a migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale, ad agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo e a sviluppare misure volte a un'effettiva applicazione dei suddetti principi.
Articolo 54
Le parti intensificano e rafforzano la cooperazione per migliorare e sviluppare il sistema fiscale e l'amministrazione tributaria della Repubblica di Moldova, anche per quanto riguarda il potenziamento della capacità di riscossione e di controllo, concentrando l'attenzione sulle procedure di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), per evitare l'accumulo di arretrati, garantire una riscossione efficace delle imposte e di rafforzare la lotta alla frode e all'elusione fiscale. Le parti si adoperano per potenziare la cooperazione e lo scambio di esperienze nella lotta alla frode fiscale, in particolare alla frode carosello.
Articolo 55
Le parti sviluppano la cooperazione e armonizzano le politiche per contrastare e combattere le frodi e il contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa. Tale cooperazione prevederà, tra l'altro, il ravvicinamento progressivo, per quanto possibile, delle aliquote delle accise sui prodotti del tabacco, tenendo conto dei vincoli del contesto regionale; essa avverrà anche attraverso un dialogo a livello regionale e conformemente alla onvenzione quadro per la lotta al tabagismo dell'Organizzazione mondiale della sanità del 2003. A tal fine, le parti si adopereranno per rafforzare la cooperazione nel contesto regionale.
Articolo 56
Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.
Articolo 57
La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato VI del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.
CAPO 9
Servizi finanziari
Articolo 58
Riconoscendo l'importanza di un insieme efficace di norme e pratiche nel settore dei servizi finanziari ai fini della creazione di un'economia di mercato pienamente funzionante e della promozione degli scambi commerciali bilaterali, le parti decidono di cooperare nel settore dei servizi finanziari con le seguenti finalità:
sostenere il processo di adeguamento della regolamentazione dei servizi finanziari alle esigenze di un'economia di mercato aperta;
garantire una tutela adeguata ed efficace degli investitori e degli altri utenti dei servizi finanziari;
garantire la stabilità e l'integrità del sistema finanziario della Repubblica di Moldova nel suo complesso;
promuovere la cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorità di regolamentazione e di vigilanza; e
garantire una vigilanza indipendente ed efficace.
Articolo 59
Articolo 60
Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.
Articolo 61
La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXVIII-A del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.
CAPO 10
Politica industriale e delle imprese
Articolo 62
Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione in materia di politica industriale e delle imprese, migliorando così il contesto imprenditoriale per tutti gli operatori economici, ma con particolare riguardo, però, alle piccole e medie imprese (PMI). È opportuno che il rafforzamento della cooperazione migliori il quadro regolamentare e amministrativo sia per le imprese dell'UE che per le imprese della Repubblica di Moldova operanti nell'UE e nella Repubblica di Moldova e che esso si basi sulla politica industriale e sulla politica a favore delle PMI dell'UE, tenendo conto dei principi e delle pratiche riconosciuti a livello internazionale in questo settore.
Articolo 63
A tal fine, le parti cooperano per:
attuare strategie di sviluppo delle PMI sulla base dei principi dello Small Business Act per l'Europa e monitorare il processo di attuazione mediante relazioni annuali e attraverso il dialogo. Tale cooperazione includerà anche una particolare attenzione rivolta alle microimprese, estremamente importanti sia per l'economia dell'UE che per quella della Repubblica di Moldova;
creare, attraverso lo scambio di informazioni e di buone pratiche, condizioni generali migliori, contribuendo così a una maggiore competitività. Tale cooperazione comprenderà la gestione dei cambiamenti strutturali (ossia le ristrutturazioni), lo sviluppo di partenariati pubblico-privati e le questioni ambientali ed energetiche, come l'efficienza energetica e una produzione più pulita;
semplificare e razionalizzare le disposizioni regolamentari e le pratiche di regolamentazione, con particolare attenzione allo scambio delle buone pratiche relative alle tecniche di regolamentazione, tra cui i principi dell'UE;
incoraggiare l'elaborazione di una politica dell'innovazione mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche relative alla commercializzazione della ricerca e dello sviluppo (compresi gli strumenti di sostegno a favore delle start-up tecnologiche), lo sviluppo di cluster e l'accesso ai finanziamenti;
incoraggiare maggiori contatti tra le imprese dell'UE e quelle della Repubblica di Moldova e tra tali imprese e le autorità dell'UE e della Repubblica di Moldova;
sostenere la realizzazione di attività di promozione delle esportazioni nella Repubblica di Moldova; e
facilitare l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria della Repubblica di Moldova in alcuni settori.
Articolo 64
Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo, che coinvolgerà anche rappresentanti delle imprese dell'UE e delle imprese della Repubblica di Moldova.
CAPO 11
Prodotti minerari e materie prime
Articolo 65
Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione nel settore delle industrie minerarie e del commercio di materie prime, con l'obiettivo di promuovere la comprensione reciproca, il miglioramento del contesto imprenditoriale, lo scambio di informazioni e la collaborazione su questioni non attinenti all'energia, con particolare riferimento all'estrazione di minerali metallici e industriali.
Articolo 66
A tal fine, le parti cooperano nei seguenti settori:
scambio di informazioni tra le parti sugli sviluppi dei rispettivi settori minerari e delle materie prime;
scambio di informazioni su questioni connesse al commercio di materie prime, con l'obiettivo di promuovere gli scambi bilaterali;
scambio di informazioni e delle migliori pratiche in relazione ad aspetti connessi allo sviluppo sostenibile delle industrie minerarie; e
scambio di informazioni e delle migliori pratiche in relazione a formazione, competenze e sicurezza nelle industrie minerarie.
CAPO 12
Agricoltura e sviluppo rurale
Articolo 67
Le parti cooperano per promuovere lo sviluppo agricolo e rurale, in particolare attraverso la progressiva convergenza delle politiche e della legislazione.
Articolo 68
La cooperazione tra le parti nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale mira, tra l'altro, a:
agevolare la comprensione reciproca delle rispettive politiche agricole e di sviluppo rurale;
rafforzare le capacità amministrative a livello centrale e locale, nella pianificazione, nella valutazione e nell'attuazione delle politiche conformemente alle normative e alle migliori pratiche UE;
promuovere l'ammodernamento e la sostenibilità della produzione agricola;
condividere le conoscenze e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo rurale per promuovere il benessere economico delle comunità rurali;
migliorare la competitività del settore agricolo, l'efficienza e la trasparenza dei mercati;
promuovere le politiche di qualità e i loro meccanismi di controllo, in particolare le indicazioni geografiche e l'agricoltura biologica;
divulgare le conoscenze e promuovere i servizi di divulgazione presso i produttori agricoli; e
migliorare l'armonizzazione delle questioni trattate nell'ambito di organizzazioni internazionali di cui le parti sono membri.
Articolo 69
Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.
Articolo 70
La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato VII del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.
CAPO 13
Politica della pesca e marittima
Articolo 71
Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione su questioni riguardanti le attività di pesca e di governance marittima, istituendo in tal modo una più stretta cooperazione bilaterale e multilaterale nel settore della pesca. Le parti incoraggiano inoltre un approccio integrato alle problematiche della pesca e alla promozione dello sviluppo di una pesca sostenibile.
Articolo 72
Le parti intraprendono azioni comuni, si scambiano informazioni e si sostengono reciprocamente allo scopo di promuovere:
una buona governance e le migliori pratiche nella gestione della pesca al fine di garantire la conservazione e la gestione degli stock ittici in forme sostenibili, secondo un approccio ecosistemico;
una pesca e una gestione della pesca responsabili, in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare lo stato di salute degli stock ittici e degli ecosistemi; e
la cooperazione attraverso le organizzazioni regionali appropriate responsabili della gestione e della conservazione delle risorse acquatiche vive.
Articolo 73
Le parti appoggeranno iniziative, come lo scambio di esperienze e l'offerta di sostegno reciproci, per garantire l'attuazione di una politica della pesca sostenibile, quali:
la gestione delle risorse della pesca e dell'acquacoltura;
l'ispezione e il controllo delle attività di pesca e lo sviluppo delle relative strutture amministrative e giudiziarie in grado di applicare le misure appropriate;
la raccolta dei dati relativi alle catture, agli sbarchi, e dei dati biologici ed economici;
una maggiore efficienza dei mercati, da realizzare in particolare attraverso la promozione delle organizzazioni di produttori, l'informazione dei consumatori, le norme di commercializzazione e la tracciabilità; e
lo sviluppo di una politica strutturale per il settore della pesca, con particolare attenzione allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca definite come aree che comprendono una costa lacustre o stagni o l'estuario di un fiume e sono caratterizzate da un notevole livello di occupazione nel settore della pesca.
Articolo 74
Le parti, tenendo conto della cooperazione in materia di pesca, trasporti, ambiente e altre politiche collegate al mare, provvedono inoltre a sviluppare la cooperazione e il sostegno reciproco, se del caso, su questioni marittime, in particolare sostenendo attivamente un approccio integrato agli affari marittimi e la buona governance nel Mar Nero nell'ambito delle competenti organizzazioni marittime internazionali.
Articolo 75
Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.
CAPO 14
Cooperazione nel settore dell'energia
Articolo 76
Le parti convengono di continuare l'attuale cooperazione in materia di energia sulla base dei principi di partenariato, interesse reciproco, trasparenza e prevedibilità. È opportuno che la cooperazione miri all'efficienza energetica, all'integrazione del mercato e alla convergenza normativa nel settore dell'energia, tenendo conto della necessità di garantire la competitività e l'accesso a un'energia sicura, sostenibile dal punto di vista ambientale e a prezzi accessibili, anche attraverso le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.
Articolo 77
La cooperazione riguarda, fra l'altro, i seguenti settori e obiettivi:
strategie e politiche energetiche;
sviluppo di mercati dell'energia competitivi, trasparenti e non discriminatori, conformemente alle norme UE, compresi gli obblighi previsti dal trattato che istituisce la Comunità dell'energia, attraverso riforme normative e la partecipazione alla cooperazione regionale nel settore dell'energia;
sviluppo di un contesto per gli investimenti più stabile e attraente, lavorando sulle condizioni istituzionali, giuridiche, fiscali e di altro tipo;
infrastrutture energetiche, compresi i progetti di interesse comune, al fine di diversificare le fonti energetiche, i fornitori e di vie di trasporto in maniera efficiente, economica e compatibile con l'ambiente, tra l'altro attraverso la promozione di investimenti finanziati con prestiti o sovvenzioni;
miglioramento e rafforzamento a lungo termine della stabilità e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e degli scambi, del transito e del trasporto dell'energia su una base non discriminatoria e reciprocamente vantaggiosa, conformemente alle norme UE e internazionali;
promozione dell'efficienza energetica e del risparmio energetico, tra l'altro in materia di rendimento energetico degli edifici, nonché sviluppo e sostegno delle energie rinnovabili secondo modalità economicamente valide ed ecosostenibili;
riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in particolare attraverso progetti di efficienza energetica e di energie rinnovabili;
cooperazione scientifica e tecnica e scambio di informazioni per lo sviluppo e il miglioramento delle tecnologie di produzione, trasporto, fornitura e utilizzo finale dell'energia, con particolare attenzione alle tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e rispettose dell'ambiente; e
può essere perseguita una cooperazione in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, conformemente ai principi e alle norme dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) e dei trattati e delle convenzioni internazionali pertinenti conclusi nell'ambito dell'AIEA, nonché conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, se del caso.
Articolo 78
Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.
Articolo 79
La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato VIII del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.
CAPO 15
Trasporti
Articolo 80
Le parti:
ampliano e rafforzano la cooperazione in materia di trasporti per contribuire allo sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili;
promuovono attività di trasporto efficienti e sicure, come pure l'intermodalità e l'interoperabilità dei sistemi di trasporto; e
si adoperano per potenziare i principali collegamenti di trasporto tra i loro territori.
Articolo 81
Tale cooperazione riguarda, fra l'altro:
l'elaborazione di una politica nazionale dei trasporti sostenibile, riguardante tutti i modi di trasporto, soprattutto con l'obiettivo di garantire sistemi di trasporto efficienti e sicuri e di promuovere l'integrazione di questioni relative ai trasporti in altri settori di intervento;
l'elaborazione di strategie settoriali basate sulla politica nazionale dei trasporti (comprese le disposizioni di legge per l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e delle flotte di trasporto secondo i più elevati standard internazionali) per i trasporti stradale, ferroviario, per via navigabile interna, aereo e l'intermodalità. Tali strategie definiscono anche i calendari e le principali tappe di attuazione, le responsabilità amministrative e i piani di finanziamento;
un miglioramento della politica delle infrastrutture per identificare e valutare meglio i progetti infrastrutturali nei vari modi di trasporto;
l'elaborazione di strategie di finanziamento per quanto riguarda la manutenzione, i vincoli di capacità e le infrastrutture di collegamento mancanti, nonché l'attivazione e la promozione della partecipazione del settore privato ai progetti di trasporto;
l'adesione alle organizzazioni e agli accordi internazionali pertinenti del settore dei trasporti, incluse le procedure per una rigorosa attuazione e l'efficace applicazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in materia di trasporti;
la cooperazione scientifica e tecnica e lo scambio di informazioni per lo sviluppo e il miglioramento delle tecnologie dei trasporti, come ad esempio i sistemi di trasporto intelligenti; e
la promozione dell'uso dei sistemi di trasporto intelligenti e delle tecnologie dell'informazione nella gestione e nel funzionamento di tutti i modi di trasporto e a sostegno dell'intermodalità e la cooperazione nell'uso dei sistemi spaziali e delle applicazioni commerciali che facilitano i trasporti.
Articolo 82
La cooperazione comprende scambi di informazioni e attività congiunte:
a livello regionale, in particolare prendendo in considerazione e integrando i progressi conseguiti nell'ambito di varie intese di cooperazione regionale nel settore dei trasporti, come il corridoio di trasporto Europa-Caucaso-Asia (TRACECA), la cooperazione in materia di trasporti nel quadro del partenariato e altre iniziative relative ai trasporti; e
a livello internazionale, anche nell'ambito delle organizzazioni internazionali del settore dei trasporti e degli accordi e delle convenzioni internazionali ratificati dalle parti, nonché nel quadro delle varie agenzie dei trasporti dell'UE;
Articolo 83
Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.
Articolo 84
Le parti coopereranno per migliorare le connessioni dei trasporti, conformemente alle disposizioni di cui all'allegato IX del presente accordo.
Articolo 85
La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato X e all'allegato XXVIII-D del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tali allegati.
CAPO 16
Ambiente
Articolo 86
Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni ambientali contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine dello sviluppo sostenibile e di un'economia maggiormente rispettosa dell'ambiente. Si prevede che una maggiore protezione dell'ambiente produrrà benefici per i cittadini e le imprese dell'UE e della Repubblica di Moldova, tra l'altro in termini di miglioramento della sanità pubblica, di conservazione delle risorse naturali, di una maggiore efficienza economica e ambientale, di integrazione dell'ambiente in altri settori di intervento e di impiego di tecnologie moderne e più pulite, che contribuiscono a modalità di produzione maggiormente sostenibili. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle parti, sulla base del principio di uguaglianza e di reciproco vantaggio, nonché tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le parti nel campo della protezione dell'ambiente e degli accordi multilaterali in tale settore.
Articolo 87
La cooperazione ha come obiettivi la conservazione, la tutela, il miglioramento e il recupero della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'uso sostenibile delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure per affrontare i problemi ambientali di portata regionale o mondiale, riguardanti tra l'altro:
la governance ambientale e le questioni orizzontali, incluse le valutazioni d'impatto strategiche e ambientali, l'istruzione e la formazione, la responsabilità ambientale, la lotta alla criminalità ambientale, la cooperazione transfrontaliera, l'accesso alle informazioni in materia di ambiente e ai processi decisionali e procedure efficaci di riesame amministrativo e giudiziario;
la qualità dell'aria;
la qualità dell'acqua e la gestione delle risorse, inclusa la gestione del rischio di alluvione, la carenza idrica e la siccità;
la gestione dei rifiuti e delle risorse e le spedizioni di rifiuti;
la tutela della natura, compresa la conservazione e la protezione della diversità biologica e paesaggistica;
l'inquinamento industriale e i rischi industriali;
le sostanze chimiche;
l'inquinamento acustico;
la tutela dei suoli;
l'ambiente urbano e rurale;
le tasse e le imposte ambientali;
i sistemi di monitoraggio e di informazione ambientale;
le ispezioni e le misure di esecuzione; e
l'ecoinnovazione, incluse le migliori tecnologie disponibili.
Articolo 88
Le parti, tra l'altro:
si scambiano informazioni e competenze;
attuano attività di ricerca congiunte e si scambiano informazioni sulle tecnologie più pulite;
pianificano la gestione dei rischi industriali e degli infortuni sul lavoro;
attuano attività congiunte a livello regionale e internazionale, se del caso anche nell'ambito degli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle parti e nel quadro delle agenzie competenti.
Le parti prestano particolare attenzione alle questioni transfrontaliere e alla cooperazione regionale.
Articolo 89
Tale cooperazione riguarda, fra l'altro, i seguenti obiettivi:
l'elaborazione di una strategia complessiva in materia di ambiente, che comprenda le riforme istituzionali in programma (con il relativo calendario) per garantire l'attuazione e l'applicazione della legislazione ambientale; la ripartizione, a livello nazionale, regionale e comunale, delle competenze relative all'amministrazione dell'ambiente; le procedure decisionali e di attuazione delle decisioni; le procedure volte a promuovere l'integrazione dell'ambiente in altri settori di intervento; la promozione di misure a favore di un'economia verde e dell'ecoinnovazione, l'identificazione delle necessarie risorse umane e finanziarie e un meccanismo di riesame; e
l'elaborazione di strategie settoriali riguardanti la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua e la gestione delle risorse; la gestione dei rifiuti e delle risorse; la biodiversità e la tutela della natura; l'inquinamento industriale, i rischi industriali e le sostanze chimiche, l'inquinamento acustico, la tutela dei suoli, l'ambiente urbano e rurale e l'ecoinnovazione, con una definizione chiara del calendario e delle principali tappe di attuazione, delle responsabilità amministrative e delle strategie di finanziamento per gli investimenti in infrastrutture e tecnologie.
Articolo 90
Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.
Articolo 91
La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XI del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.
CAPO 17
Iniziative in materia di clima
Articolo 92
Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione per la lotta ai cambiamenti climatici. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle parti, sulla base del principio di uguaglianza e di reciproco vantaggio, nonché tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra gli impegni bilaterali e multilaterali in questa materia.
Articolo 93
La cooperazione promuove l'adozione di misure a livello interno, regionale e internazionale, anche in materia di:
mitigazione dei cambiamenti climatici;
adattamento ai cambiamenti climatici;
scambio delle quote di emissione;
ricerca, sviluppo, dimostrazione, impiego e diffusione di tecnologie sicure e sostenibili a basse emissioni di carbonio e di tecnologie di adattamento;
integrazione delle questioni climatiche nelle politiche settoriali; e
sensibilizzazione, istruzione e formazione.
Articolo 94
Le parti, tra l'altro:
si scambiano informazioni e competenze;
attuano attività di ricerca congiunte e si scambiano informazioni sulle tecnologie più pulite;
attuano attività congiunte a livello regionale e internazionale, se del caso anche nell'ambito degli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle parti e nel quadro delle agenzie competenti.
Le parti prestano particolare attenzione alle questioni transfrontaliere e alla cooperazione regionale.
Articolo 95
La cooperazione riguarda, fra l'altro, lo sviluppo e l'attuazione di:
una strategia climatica globale e un piano d'azione per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi in una prospettiva a lungo termine;
valutazioni di vulnerabilità e adattamento;
una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici;
una strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio;
misure a lungo termine volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra;
misure tese a predisporre lo scambio delle quote di emissione;
misure volte a promuovere il trasferimento di tecnologie sulla base di una valutazione delle esigenze tecnologiche;
misure tese a integrare le questioni climatiche nelle politiche settoriali; e
misure relative alle sostanze che riducono lo strato di ozono.
Articolo 96
Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.
Articolo 97
La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XII del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.
CAPO 18
Società dell'informazione
Articolo 98
Le parti rafforzano la cooperazione per sviluppare la società dell'informazione a vantaggio dei cittadini e delle imprese mediante la diffusione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) disponibili e mediante una migliore qualità dei servizi a prezzi accessibili. È opportuno che tale cooperazione miri a facilitare l'accesso ai mercati delle comunicazioni elettroniche e a incoraggiare la concorrenza e gli investimenti nel settore, nonché a promuovere lo sviluppo dei servizi pubblici online.
Articolo 99
La cooperazione può riguardare i seguenti temi:
scambio di informazioni e migliori pratiche sull'attuazione di strategie nazionali per la società dell'informazione, comprese, tra l'altro, iniziative volte a promuovere l'accesso alla banda larga, a migliorare la sicurezza della rete e a sviluppare servizi pubblici online;
scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze per promuovere lo sviluppo di un quadro normativo completo per le comunicazioni elettroniche, in particolare per rafforzare la capacità amministrativa dell'amministrazione nazionale nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dell'ente normativo indipendente, per favorire un uso migliore delle risorse spettro e per promuovere l'interoperabilità delle reti nella Repubblica di Moldova e con l'UE;
incoraggiamento e promozione dell'attuazione degli strumenti TIC per una migliore governance, per l'e-learning e la ricerca, l'assistenza sanitaria pubblica, la digitalizzazione del patrimonio culturale, lo sviluppo del programma e — Content e il commercio elettronico; e
aumento del livello di sicurezza dei dati personali e della tutela della riservatezza nel settore delle comunicazioni elettroniche.
Articolo 100
Le parti promuovono la cooperazione tra le autorità di regolamentazione dell'UE e le autorità di regolamentazione nazionali della Repubblica di Moldova in materia di comunicazioni elettroniche. Le parti prendono inoltre in considerazione la cooperazione in altri settori pertinenti, anche attraverso iniziative regionali.
Articolo 101
Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.
Articolo 102
La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXVIII-B del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.
CAPO 19
Turismo
Articolo 103
Le parti cooperano nel settore del turismo allo scopo di rafforzare lo sviluppo di un'industria turistica competitiva e sostenibile, che sia fonte di crescita economica, empowerment, occupazione e valuta estera.
Articolo 104
La cooperazione a livello bilaterale, regionale ed europeo si basa sui seguenti principi:
il rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali, soprattutto nelle zone rurali;
l'importanza del patrimonio culturale; e
un'interazione positiva tra turismo e salvaguardia dell'ambiente.
Articolo 105
La cooperazione riguarda in particolare i seguenti settori:
lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze e il trasferimento di know-how, anche per quanto concerne le tecnologie innovative;
l'istituzione di un partenariato strategico che associ gli interessi pubblici, privati e delle comunità, in modo da garantire lo sviluppo sostenibile del turismo;
la promozione e lo sviluppo di prodotti e mercati, infrastrutture, risorse umane e strutture istituzionali per il turismo, nonché l'identificazione e l'eliminazione delle barriere ai servizi di viaggio;
l'elaborazione e l'attuazione di politiche e strategie efficienti, anche per quanto riguarda gli opportuni aspetti giuridici, amministrativi e finanziari;
la formazione e lo sviluppo di capacità nel settore del turismo per migliorare il livello dei servizi; e
lo sviluppo e la promozione dell'offerta turistica delle comunità locali (community-based).
Articolo 106
Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.
CAPO 20
Sviluppo regionale, cooperazione transfrontaliera e regionale
Articolo 107
In particolare, le parti cooperano al fine di allineare le pratiche della Repubblica di Moldova ai seguenti principi:
decentramento del processo decisionale, dal livello centrale a quello delle comunità regionali;
consolidamento del partenariato tra tutte le parti coinvolte nello sviluppo regionale; e
cofinanziamento mediante contributi finanziari delle parti coinvolte nell'attuazione dei programmi e dei progetti di sviluppo regionale.
Articolo 108
Le parti coopereranno per consolidare le capacità istituzionali e operative delle istituzioni nazionali e regionali nei settori dello sviluppo regionale e della pianificazione dell'utilizzo del territorio, tra l'altro:
migliorando il meccanismo di interazione verticale e orizzontale dell'amministrazione pubblica centrale e locale nel processo di sviluppo e attuazione delle politiche regionali;
sviluppando la capacità delle autorità pubbliche locali di promuovere la cooperazione transfrontaliera, conformemente alle normative e alle pratiche UE; e
condividendo le conoscenze, le informazioni e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo regionale per promuovere il benessere economico delle comunità locali e lo sviluppo omogeneo delle regioni.
Articolo 109
Tali attività avranno luogo nel contesto:
del proseguimento della cooperazione territoriale con le regioni europee (anche attraverso programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale);
della cooperazione nel quadro del partenariato orientale e con gli organismi UE, tra cui il Comitato delle regioni, e la partecipazione a diversi progetti e iniziative regionali europei; e
della cooperazione, tra l'altro, con il Comitato economico e sociale europeo, l'Associazione europea di agenzie di sviluppo regionale (EURADA) e l'Osservatorio in rete dell'assetto del territorio europeo (ORATE).
Articolo 110
Articolo 111
Le parti agevolano la circolazione dei cittadini dell'UE e della Repubblica di Moldova che sono chiamati ad attraversare la frontiera frequentemente e su brevi distanze.
Articolo 112
Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.
CAPO 21
Sanità pubblica
Articolo 113
Le parti convengono di sviluppare la cooperazione nel settore della sanità pubblica, allo scopo di innalzare il livello di sicurezza della sanità pubblica e di protezione della salute umana quale presupposto dello sviluppo sostenibile e della crescita economica.
Articolo 114
Tale cooperazione riguarda, tra l'altro:
il rafforzamento del sistema sanitario pubblico della Repubblica di Moldova, in particolare attraverso l'attuazione della riforma del settore sanitario, l'offerta di un'assistenza sanitaria primaria di alta qualità e il miglioramento della governance in materia di sanità e del finanziamento dell'assistenza sanitaria;
la sorveglianza e il controllo epidemiologici delle malattie trasmissibili, ad esempio HIV/AIDS, epatite virale e tubercolosi, nonché una più elevata capacità di far fronte alle situazioni d'emergenza e alle minacce per la sanità pubblica;
la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili, prevalentemente tramite lo scambio di informazioni e migliori pratiche, promuovendo stili di vita sani e agendo sui principali fattori che incidono sulla salute come l'alimentazione, l'alcolismo, la tossicodipendenza e il tabagismo;
la qualità e la sicurezza delle sostanze di origine umana;
le informazioni e le conoscenze sanitarie; e
una piena e tempestiva attuazione degli accordi internazionali in materia di sanità, in particolare i regolamenti sanitari internazionali e la convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo del 2003.
Articolo 115
La cooperazione consente:
la progressiva integrazione della Repubblica di Moldova nelle reti UE in materia di sanità; e
il progressivo miglioramento dell'interazione tra la Repubblica di Moldova e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.
Articolo 116
La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XIII del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.
CAPO 22
Protezione civile
Articolo 117
Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione in materia di catastrofi naturali e provocate dall'uomo. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle parti, sulla base dei principi di uguaglianza e di reciproco vantaggio, nonché tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le parti e delle attività multilaterali nel settore della protezione civile.
Articolo 118
La cooperazione è intesa a migliorare la prevenzione delle catastrofi naturali e provocate dall'uomo, nonché la capacità di far fronte e di reagire alle stesse.
Articolo 119
Le parti, tra l'altro, si scambiano informazioni e competenze e attuano iniziative congiunte a livello nazionale, regionale e internazionale. La cooperazione comprende l'attuazione degli accordi specifici e delle intese amministrative in materia, concordati tra le parti sulla base dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze dell'UE e dei suoi Stati membri e conformemente alle procedure giuridiche di ciascuna delle parti.
Articolo 120
Tale cooperazione comprende, fra l'altro, i seguenti obiettivi:
facilitare l'assistenza reciproca nelle emergenze;
consentire lo scambio, 24 ore su 24, di allarmi rapidi e di informazioni aggiornate sulle emergenze su larga scala che interessano l'UE o la Repubblica di Moldova, anche per quanto riguarda le richieste e le offerte di assistenza;
valutare l'impatto ambientale delle catastrofi;
invitare gli esperti a seminari e convegni tecnici specifici su temi riguardanti la protezione civile;
invitare, caso per caso, osservatori a specifiche esercitazioni e formazioni organizzate dall'UE e/o dalla Repubblica di Moldova; e
rafforzare la cooperazione per quanto riguarda l'uso più efficace delle capacità di protezione civile disponibili.
Articolo 121
Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.
CAPO 23
Cooperazione in materia di istruzione, formazione, multilinguismo, gioventù e sport
Articolo 122
Le parti cooperano per promuovere l'apprendimento permanente e stimolare la cooperazione e la trasparenza a tutti i livelli di istruzione e di formazione, in particolare nel campo dell'istruzione superiore.
Articolo 123
Tale cooperazione si concentra, tra l'altro, sui seguenti aspetti:
promozione dell'apprendimento permanente, elemento fondamentale per la crescita e l'occupazione, che può consentire ai cittadini di avere un ruolo attivo nella società;
ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, migliorandone la qualità, la pertinenza e l'accesso;
promozione di una convergenza nel campo dell'istruzione superiore, derivante dal processo di Bologna e dal progetto UE per la modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore;
rafforzamento della cooperazione accademica internazionale e della partecipazione ai programmi di cooperazione dell'UE, incrementando la mobilità di studenti e insegnanti;
istituzione di un quadro nazionale delle qualifiche per migliorare la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze; e
promozione degli obiettivi fissati dal processo di Copenaghen su una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale.
Articolo 124
Le parti promuovono la cooperazione e gli scambi in settori di interesse reciproco, quali la diversità linguistica e l'apprendimento permanente delle lingue, mediante lo scambio di informazioni e di migliori pratiche.
Articolo 125
Le parti convengono di cooperare nel settore della gioventù al fine di:
rafforzare la cooperazione e gli scambi nel settore della politica per la gioventù e dell'istruzione non formale dei giovani e dei giovani lavoratori;
agevolare la partecipazione attiva di tutti i giovani alla società;
sostenere la mobilità dei giovani e dei giovani lavoratori quale mezzo di promozione del dialogo interculturale, nonché dell'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze al di fuori dei sistemi di istruzione, anche attraverso il volontariato; e
promuovere la cooperazione tra le organizzazioni giovanili al fine di sostenere la società civile.
Articolo 126
Le parti promuovono la cooperazione nel campo dello sport e dell'attività fisica mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche per promuovere uno stile di vita sano, i valori sociali ed educativi dello sport e la buona governance in ambito sportivo nelle società dell'UE e della Repubblica di Moldova.
CAPO 24
Cooperazione in materia di ricerca sviluppo tecnologico e dimostrazione
Articolo 127
Le parti promuovono la cooperazione in tutti i settori relativi alla ricerca scientifica civile e allo sviluppo tecnologico e alla dimostrazione (RST) sulla base del reciproco vantaggio e a condizione di assicurare l'adeguata ed effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale.
Articolo 128
La cooperazione nel settore RST include:
il dialogo sulle politiche e lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche;
l'agevolazione di un accesso adeguato ai rispettivi programmi delle parti;
l'aumento delle capacità di ricerca e della partecipazione degli enti di ricerca della Repubblica di Moldova ai programmi quadro per la ricerca dell'UE;
la promozione di progetti di ricerca congiunti in tutti gli ambiti RST;
attività formative e programmi di mobilità per gli scienziati, i ricercatori e altro personale incaricato della ricerca nell'ambito di attività RST da entrambi i lati;
l'agevolazione, nel quadro della legislazione applicabile, della libera circolazione dei partecipanti ad attività contemplate nel presente accordo che lavorano nel campo della ricerca e della circolazione transfrontaliera delle merci destinate a tali attività; e
altre forme di cooperazione nell'ambito RST (incluse le strategie e le iniziative regionali), previo comune accordo delle parti.
Articolo 129
Nel realizzare le attività di cooperazione in ambito RST, è opportuno ricercare sinergie con le attività finanziate dal Centro per la scienza e la tecnologia (STCU) e con altre attività realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria tra l'UE e la Repubblica di Moldova.
CAPO 25
Cooperazione in materia di cultura, politica audiovisiva e media
Articolo 130
Le parti promuoveranno la cooperazione culturale conformemente ai principi sanciti dalla convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali. Le parti condurranno un dialogo regolare sulle politiche in settori di interesse reciproco, incluso lo sviluppo delle industrie della cultura nell'UE e nella Repubblica di Moldova. La cooperazione tra le parti stimolerà il dialogo interculturale, anche attraverso la partecipazione del settore della cultura nonché della società civile dell'UE e della Repubblica di Moldova.
Articolo 131
Articolo 132
La cooperazione tra le parti è incentrata su diversi ambiti:
la cooperazione e gli scambi culturali, nonché la mobilità dell'arte e degli artisti;
il dialogo interculturale;
il dialogo sulle politiche in materia di politica culturale e di politica audiovisiva;
la cooperazione nell'ambito di organizzazioni internazionali quali l'Unesco e il Consiglio d'Europa, anche al fine di sviluppare la diversità culturale e di preservare e valorizzare il patrimonio culturale e storico; e
la cooperazione nel settore dei media.
Articolo 133
La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XIV del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.
CAPO 26
Cooperazione con la società civile
Articolo 134
Le parti instaurano un dialogo sulla cooperazione con la società civile allo scopo di:
rafforzare i contatti e lo scambio di informazioni e di esperienze tra tutti i settori della società civile nell'UE e nella Repubblica di Moldova;
assicurare una migliore conoscenza e comprensione della Repubblica di Moldova, incluse la storia e la cultura, nell'UE e in particolare nelle organizzazioni della società civile stabilite negli Stati membri, consentendo in tal modo di migliorare la consapevolezza delle opportunità e delle sfide per le relazioni future; e
assicurare, allo stesso modo, una migliore conoscenza e comprensione dell'UE nella Repubblica di Moldova e in particolare nelle organizzazioni della società civile del paese, ponendo l'accento, seppur in maniera non esclusiva, sui valori su cui si fonda l'UE, sulle sue politiche e sul suo funzionamento.
Articolo 135
Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione tra i soggetti interessati delle rispettive società civili quale elemento integrante delle relazioni UE-Repubblica di Moldova. Tale dialogo e tale cooperazione hanno i seguenti obiettivi:
assicurare il coinvolgimento della società civile nelle relazioni UE-Repubblica di Moldova, in particolare nell'attuazione del presente accordo;
incrementare la partecipazione della società civile al processo decisionale pubblico, in particolare instaurando un dialogo aperto, trasparente e regolare tra le istituzioni pubbliche e le associazioni rappresentative e la società civile;
facilitare un processo di sviluppo di strutture istituzionali e di consolidamento delle organizzazioni della società civile in vario modo, anche mediante attività di sostegno dell'advocacy, reti informali e formali, visite e seminari reciproci, in particolare allo scopo di migliorare il quadro giuridico per la società civile; e
consentire ai rappresentanti della società civile da entrambi i lati di prendere conoscenza dei processi di consultazione e di dialogo tra le parti civili e sociali dell'altra parte, in particolare allo scopo di integrare ulteriormente la società civile nel processo decisionale pubblico della Repubblica di Moldova.
Articolo 136
Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo tra le parti.
CAPO 27
Cooperazione in materia di tutela e promozione dei diritti del bambino
Articolo 137
Le parti convengono di cooperare per assicurare la promozione dei diritti del bambino conformemente alle leggi e alle norme internazionali, in particolare alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, tenendo conto delle priorità identificate nel contesto specifico della Repubblica di Moldova, soprattutto per i gruppi vulnerabili.
Articolo 138
Tale cooperazione comprende, in particolare:
la prevenzione e la lotta a ogni forma di sfruttamento (incluso il lavoro infantile), abuso, negligenza e violenza nei confronti dei bambini, anche sviluppando e rafforzando il quadro giuridico e istituzionale, nonché mediante campagne di sensibilizzazione in materia;
il miglioramento del sistema di identificazione e di assistenza dei bambini che versano in situazioni di vulnerabilità, anche incrementando la partecipazione dei bambini ai processi decisionali e attuando efficaci meccanismi di gestione delle singole denunce effettuate dai bambini;
lo scambio di informazioni e di migliori pratiche in materia di riduzione della povertà infantile, incluse le misure volte a incentrare le politiche sociali sul benessere dei bambini, nonché a promuovere e agevolare l'accesso dei bambini all'istruzione;
l'attuazione di misure volte a promuovere i diritti del bambino all'interno della famiglia e delle istituzioni, nonché a rafforzare le capacità dei genitori e delle persone che si occupano dei bambini per assicurarne lo sviluppo; e
l'accesso, la ratifica e l'attuazione della documentazione internazionale pertinente, inclusa quella elaborata dalle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa e dalla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, allo scopo di promuovere e tutelare i diritti del bambino nel rispetto dei più elevati standard in materia.
Articolo 139
Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.
CAPO 28
Partecipazione alle agenzie e ai programmi dell'unione
Articolo 140
Alla Repubblica di Moldova è consentito partecipare a tutte le agenzie dell'Unione aperte alla partecipazione della Repubblica di Moldova a norma delle disposizioni di istituzione di tali agenzie. Per la partecipazione a ciascuna di queste agenzie la Repubblica di Moldova conclude con l'UE accordi separati che disciplinano anche l'importo del contributo finanziario.
Articolo 141
Alla Repubblica di Moldova è consentito partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione della Repubblica di Moldova a norma delle disposizioni di istituzione di tali programmi. La partecipazione della Repubblica di Moldova ai programmi dell'Unione avviene conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo I del presente accordo riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Moldova ai programmi dell'Unione.
Articolo 142
Le parti instaureranno un dialogo regolare sulla partecipazione della Repubblica di Moldova ai programmi e alle agenzie dell'Unione. In particolare, l'UE informa la Repubblica di Moldova in merito all'eventuale istituzione di nuove agenzie e di nuovi programmi dell'Unione e in merito a modifiche delle condizioni di partecipazione ai programmi e alle agenzie dell'Unione di cui agli articoli 140 e 141 del presente accordo.
TITOLO V
SCAMBI E QUESTIONI COMMERCIALI
CAPO 1
Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci
Articolo 143
Obiettivo
Le parti istituiscono progressivamente, nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni che decorre dall'entrata in vigore del presente accordo, una zona di libero scambio conformemente alle disposizioni del presente accordo e all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 («GATT 1994»).
Articolo 144
Campo di applicazione e settori interessati
Articolo 145
Definizione di dazi doganali
Ai fini del presente capo, per «dazio doganale» si intende qualsiasi tipo di dazio od onere applicato o connesso all'importazione o all'esportazione di una merce, ivi compresa qualsiasi forma di sovrattassa od onere aggiuntivo applicati o connessi a tale importazione o esportazione, a eccezione:
degli oneri equivalenti a un'imposta interna applicati a norma dell'articolo 152 del presente accordo;
dei dazi istituiti a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 2 (Misure di difesa commerciale), del presente accordo; o
dei diritti o degli altri oneri applicati a norma dell'articolo 151 del presente accordo.
Articolo 146
Classificazione delle merci
La classificazione delle merci oggetto di scambi commerciali tra le parti è quella fissata conformemente al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci del 1983 (SA) nella nomenclatura tariffaria della Repubblica di Moldova basata sulla SA del 2007 e nella nomenclatura tariffaria dell'Unione 2012 basata sulla SA del 2012.
Articolo 147
Soppressione dei dazi doganali sulle importazioni
Articolo 148
Meccanismo antielusione per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati
La sospensione è applicabile per un periodo di sei mesi e ha effetto dalla data di pubblicazione della decisione di sospendere il trattamento preferenziale nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Articolo 149
Clausola di standstill
Nessuna parte può aumentare un dazio doganale esistente o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria dell'altra parte, fatto salvo il diritto di ciascuna parte di:
aumentare un dazio doganale al livello stabilito nell'allegato XV successivamente a una riduzione unilaterale, o
mantenere o aumentare un dazio doganale secondo quanto autorizzato dall'organo di conciliazione (DSB) dell'OMC.
Articolo 150
Dazi doganali sulle esportazioni
Nessuna parte adotta o mantiene in vigore dazi o imposte diversi dagli oneri interni applicati a norma dell'articolo 152 del presente accordo, sull'esportazione o in relazione all'esportazione di merci nel territorio dell'altra parte.
Articolo 151
Diritti e altri oneri
Ciascuna parte assicura, conformemente all'articolo VIII del GATT 1994 e alle sue note interpretative, che i diritti e gli oneri di qualsiasi natura diversi dai dazi doganali o dalle altre misure di cui all'articolo 147 del presente accordo, applicati o connessi all'importazione o all'esportazione delle merci, siano limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna né una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a scopi fiscali.
Articolo 152
Trattamento nazionale
Ciascuna parte accorda il trattamento nazionale alle merci dell'altra parte conformemente all'articolo III del GATT 1994 e alle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.
Articolo 153
Restrizioni all'importazione e all'esportazione
Nessuna delle parti adotta o mantiene divieti o restrizioni all'importazione di merci dell'altra parte o all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra parte, salvo diversa disposizione nel presente accordo o conformemente all'articolo XI del GATT 1994 e alle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo XI del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.
Articolo 154
Eccezioni generali
Articolo 155
Disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa
Ai fini del presente articolo, per mancata cooperazione o assistenza amministrativa si intende, fra l'altro:
una reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario delle merci interessate;
un reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati, oppure un ritardo ingiustificato nel procedere a questi adempimenti;
un reiterato rifiuto di concedere l'autorizzazione a effettuare visite di controllo per la verifica dell'autenticità di documenti o dell'accuratezza di informazioni attinenti alla concessione del trattamento preferenziale in questione oppure il ritardo ingiustificato nella concessione di tale autorizzazione.
L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:
la parte che ha riscontrato, sulla base di dati oggettivi, la mancata cooperazione o assistenza amministrativa e/o la presenza di irregolarità o frodi notifica senza indebito ritardo tale risultanza al Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, unitamente ai dati oggettivi e avvia consultazioni nell'ambito di detto Comitato, sulla base di tutte le informazioni e risultanze oggettive pertinenti, per trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti;
qualora le parti abbiano avviato, nell'ambito di detto Comitato, le consultazioni di cui sopra senza pervenire a una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata può temporaneamente sospendere il trattamento preferenziale in questione per il prodotto o i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è notificata senza indebito ritardo al Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio»;
le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte interessata. La loro durata è limitata a sei mesi, rinnovabili nel caso in cui, alla data di scadenza, la situazione sia invariata in relazione alle condizioni che hanno giustificato la sospensione iniziale. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito del Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, in particolare ai fini della loro revoca non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.
Articolo 156
Gestione degli errori amministrativi
Nel caso in cui, nel gestire correttamente il sistema preferenziale di esportazione, in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo II del presente accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, le autorità competenti abbiano commesso un errore che comporti conseguenze in termini di dazi all'importazione, la parte che subisce dette conseguenze può chiedere che il Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, vagli la possibilità di adottare le misure del caso per risolvere la situazione.
Articolo 157
Accordi con altri paesi
CAPO 2
Misure di difesa commerciale
Articolo 158
Disposizioni generali
Articolo 159
Trasparenza
Articolo 160
Applicazione delle misure
Articolo 161
Disposizioni generali
Articolo 162
Trasparenza
Articolo 163
Considerazione dell'interesse pubblico
Una parte può non applicare le misure antidumping o compensative se, alla luce delle informazioni rese disponibili durante l'inchiesta, si può chiaramente concludere che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse pubblico. La decisione in ordine all'interesse pubblico si basa su una valutazione di tutti i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria interna, degli utilizzatori, dei consumatori e degli importatori, se e in quanto essi abbiano fornito le informazioni pertinenti alle autorità incaricate dell'inchiesta.
Articolo 164
Regola del dazio inferiore
Se una parte decide di imporre un dazio antidumping o compensativo provvisorio o definitivo, l'importo di tale dazio non supera il margine di dumping o l'importo totale della sovvenzione compensabile, ma dovrebbe essere inferiore al margine di dumping o all'importo totale della sovvenzione compensabile se tale dazio inferiore sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria interna.
Articolo 165
Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale
La parte importatrice può adottare una misura di salvaguardia bilaterale che:
sospende l'ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale sulla merce interessata prevista dal presente accordo; o
aumenta l'aliquota del dazio doganale sulla merce fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le seguenti aliquote:
l'aliquota NPF applicata sul prodotto interessato in vigore al momento dell'adozione della misura; o
l'aliquota di base del dazio doganale indicata nelle tabelle figuranti nell'allegato XV a norma dell'articolo 147 del presente accordo.
Articolo 166
Condizioni e limitazioni
Nessuna parte può applicare una misura di salvaguardia bilaterale:
se non nella misura e per il tempo necessari per prevenire o riparare un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento dell'industria interna;
per un periodo superiore a due anni. Tale periodo può tuttavia essere prorogato al massimo di due anni se le autorità competenti della parte importatrice determinano, secondo le procedure specificate nel presente articolo, che la misura continua a essere necessaria per prevenire o riparare un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento dell'industria interna e che esistono prove del fatto che l'industria sta procedendo all'adeguamento, a condizione che il periodo totale di applicazione della misura di salvaguardia, comprendente il periodo di applicazione iniziale e la sua proroga, non superi i quattro anni;
oltre la scadenza del periodo transitorio; o
sullo stesso prodotto, contemporaneamente all'applicazione di una misura a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia.
Articolo 167
Misure provvisorie
In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, una parte può applicare una misura di salvaguardia bilaterale in via provvisoria se accerta preliminarmente che è chiaramente dimostrato che le importazioni di una merce originaria dell'altra parte sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, e che tali importazioni arrecano o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria interna. La durata di una misura provvisoria non supera i 200 giorni, periodo durante il quale la parte si conforma alle disposizioni dell'articolo 166, paragrafi 2 e 3, del presente accordo. La parte rimborsa tempestivamente un eventuale dazio versato in eccesso rispetto al dazio doganale stabilito nell'allegato XV del presente accordo se dall'inchiesta di cui all'articolo 166, paragrafo 2, del presente accordo non risulta che i requisiti di cui all'articolo 165 del presente accordo sono stati soddisfatti. La durata di una misura provvisoria è inclusa del periodo di cui all'articolo 165, paragrafo 5, lettera b), del presente accordo.
Articolo 168
Compensazione
Articolo 169
Definizioni
Ai fini della presente sezione:
per «grave pregiudizio» e «minaccia di grave pregiudizio» si intendono le definizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A questo scopo, l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'accordo sulle misure di salvaguardia è incorporato nel presente accordo e ne fa parte integrante, mutatis mutandis; e
per «periodo transitorio» si intende un periodo di dieci anni avente inizio il giorno di entrata in vigore del presente accordo.
CAPO 3
Ostacoli tecnici al commercio, normazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità
Articolo 170
Campo di applicazione e definizioni
Articolo 171
Conferma dell'accordo TBT
Le parti confermano i diritti e gli obblighi reciproci derivanti dall'accordo TBT che è incorporato nel presente accordo e ne fa parte.
Articolo 172
Cooperazione tecnica
Nel quadro della loro cooperazione, le parti si adoperano per identificare, sviluppare e promuovere iniziative volte a facilitare gli scambi commerciali, che possono consistere, tra l'altro:
nel rafforzare la cooperazione in materia di regolamentazione attraverso lo scambio di dati ed esperienze e la cooperazione scientifica e tecnica, per una migliore qualità delle rispettive regolamentazioni tecniche, delle norme, della vigilanza del mercato, della valutazione della conformità e dell'accreditamento e per un utilizzo efficiente delle risorse normative;
nel promuovere e nello stimolare la cooperazione tra i rispettivi organismi, pubblici o privati, competenti in materia di metrologia, normazione, vigilanza del mercato, valutazione della conformità e accreditamento;
nel promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità nella Repubblica di Moldova per quanto riguarda la normazione, la metrologia, l'accreditamento, la valutazione della conformità, e il sistema di vigilanza del mercato;
nel promuovere la partecipazione della Repubblica di Moldova ai lavori delle competenti organizzazioni europee;
nel ricercare soluzioni per rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio che dovessero presentarsi; e
nel coordinare le loro posizioni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di commercio e regolamentazione, come l'OMC e la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).
Articolo 173
Ravvicinamento delle regolamentazioni tecniche, delle norme e della valutazione della conformità
Allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti al paragrafo 1, la Repubblica di Moldova:
integra progressivamente l'acquis pertinente dell'Unione nella propria legislazione a norma dell'allegato XVI del presente accordo; e
effettua le riforme amministrative e istituzionali necessarie per realizzare il sistema efficace e trasparente necessario per l'attuazione del presente capo.
Allo scopo di integrare il proprio sistema di normazione, la Repubblica di Moldova:
recepisce progressivamente, come norme nazionali, il corpus delle norme europee (EN), comprese le norme europee armonizzate, il cui uso volontario costituisce una presunzione di conformità alla legislazione dell'Unione recepita nella legislazione della Repubblica di Moldova;
contemporaneamente a tale recepimento, ritira le norme nazionali contrastanti; e
soddisfa progressivamente le condizioni per ottenere lo status di membro a pieno titolo degli organismi europei di normazione.
Articolo 174
Accordo sulla valutazione della conformità e sull'accettazione dei prodotti industriali (ACAA)
Articolo 175
Marcatura ed etichettatura
Per quanto riguarda in particolare la marcatura o l'etichettatura obbligatoria, le parti convengono di:
adoperarsi per ridurre al minimo le necessità in materia di marcatura o etichettatura, salvo quanto imposto ai fini dell'adozione dell'acquis dell'Unione in questo settore e ai fini della protezione della salute, della sicurezza o dell'ambiente o per altri scopi ragionevoli di politica pubblica; e
conservare il diritto di esigere che le informazioni figurino sull'etichettatura o sulla marcatura in una determinata lingua.
CAPO 4
Misure sanitarie e fitosanitarie
Articolo 176
Obiettivo
Il presente capo ha l'obiettivo di agevolare gli scambi tra le parti delle merci oggetto di misure sanitarie e fitosanitarie (misure SPS), tutelando nel contempo la vita e la salute delle persone, degli animali o dei vegetali mediante:
la garanzia di un'assoluta trasparenza per quanto attiene alle misure applicabili agli scambi elencate nell'allegato XVII del presente accordo;
il ravvicinamento del sistema normativo della Repubblica di Moldova a quello dell'Unione;
il riconoscimento dello status zoosanitario e fitosanitario delle parti e l'applicazione del principio di regionalizzazione;
l'istituzione di un meccanismo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure mantenute da una parte ed elencate nell'allegato XVII del presente accordo;
il mantenimento dell'attuazione dell'accordo SPS;
l'istituzione di meccanismi e procedure di facilitazione degli scambi; e
il miglioramento della comunicazione e della cooperazione tra le parti per quanto attiene alle misure elencate nell'allegato XVII del presente accordo.
Articolo 177
Obblighi multilaterali
Le parti ribadiscono i propri diritti e i propri obblighi stabiliti nell'accordo OMC, in particolare nell'accordo SPS.
Articolo 178
Campo di applicazione
Il presente capo si applica a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie di una parte in grado di incidere, direttamente o indirettamente, sugli scambi commerciali tra le parti, comprese tutte le misure elencate nell'allegato XVII del presente accordo.
Articolo 179
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
«misure sanitarie e fitosanitarie» (misure SPS): le misure definite al paragrafo 1 dell'allegato A dell'accordo SPS;
«animali»: gli animali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri e nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE);
«prodotti animali»: i prodotti di origine animale, compresi i prodotti ottenuti da animali acquatici, come definiti nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE;
«sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano»: i prodotti animali elencati nell'allegato XVII-A, parte 2(II), del presente accordo;
«vegetali»: le piante vive e determinate parti vive di piante, comprese le sementi:
i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;
le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;
i tuberi, i bulbo-tuberi, i bulbi, i rizomi;
i fiori recisi;
i rami con foglie;
gli alberi tagliati con foglie;
le colture di tessuti vegetali;
le foglie, il fogliame;
il polline vivo; e
le gemme, le talee, le marze;
«prodotti vegetali»: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali, definiti nell'allegato XVII-A, parte 3, del presente accordo;
«sementi»: le sementi in senso botanico destinate a essere piantate;
«organismi nocivi»: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di vegetale, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali;
«zona protetta» relativamente a un determinato organismo nocivo regolamentato: un'area geografica dell'Unione ufficialmente definita in cui tale organismo non è stabilito nonostante le condizioni favorevoli e nonostante la sua presenza in altre zone dell'Unione;
«malattia animale»: una manifestazione clinica o patologica di un'infezione negli animali;
«malattia degli animali di acquacoltura»: un'infezione, anche non clinica, causata da uno o più agenti eziologici delle malattie di cui al codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE;
«infezione negli animali»: la permanenza dell'agente infettivo negli animali indipendentemente dalla presenza di manifestazioni cliniche o patologiche di un'infezione;
«norme per il benessere degli animali»: le norme per la protezione degli animali elaborate e applicate dalle parti e, se del caso, conformi alle norme OIE;
«livello di protezione sanitaria e fitosanitaria adeguato»: quello definito al paragrafo 5 dell'allegato A dell'accordo SPS;
«regione»: con riferimento alla sanità animale, zona o regione quale definita nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE e, con riferimento all'acquacoltura, zona quale definita nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE. Con riferimento all'Unione, per «territorio» o «paese» si intende il territorio dell'Unione;
«zona indenne»: una zona nella quale l'assenza di un determinato organismo nocivo è dimostrata scientificamente e nella quale, se del caso, tale condizione è mantenuta attraverso l'applicazione di misure ufficiali;
«regionalizzazione»: la nozione di cui all'articolo 6 dell'accordo SPS;
«spedizione»: un numero di animali vivi o un quantitativo di prodotti animali dello stesso tipo, accompagnati dallo stesso certificato o documento, trasportati con lo stesso mezzo di trasporto, spediti da un unico spedizioniere e originari della stessa parte esportatrice o di una stessa regione di tale parte. Una spedizione di animali può essere composta di una o più partite. Una spedizione di prodotti animali può essere composta di una o più merci o partite;
«spedizione di vegetali o di prodotti vegetali»: un quantitativo di vegetali, prodotti vegetali e/o altri articoli trasportati da una parte a un'altra parte e accompagnati, se necessario, da un unico certificato fitosanitario. Una spedizione può essere composta di una o più merci o partite;
«partita»: un numero di unità di una singola merce, identificabile per l'omogeneità della composizione e dell'origine e facente parte di una spedizione;
«equivalenza per scopi commerciali» (equivalenza): la situazione in cui la parte importatrice riconosce come equivalenti le misure elencate nell'allegato XVII del presente accordo, anche se esse differiscono dalle proprie, qualora la parte esportatrice dimostri oggettivamente alla parte importatrice che le sue misure raggiungono il livello di protezione sanitaria e fitosanitaria adeguato della parte importatrice o un livello di rischio accettabile;
«settore»: la struttura della produzione e degli scambi di un prodotto o di una categoria di prodotti in una parte;
«sottosettore»: una parte ben definita e controllata di un settore;
«merci»: i prodotti o gli oggetti trasportati a scopo commerciale, inclusi quelli di cui ai punti da 2) a 7);
«autorizzazione d'importazione specifica»: una formale autorizzazione preventiva, rilasciata dalle autorità competenti della parte importatrice a un singolo importatore per consentire l'importazione di una o più spedizioni di una merce dalla parte esportatrice, nel campo di applicazione del presente capo;
«giorni lavorativi»: i giorni della settimana, esclusi la domenica, il sabato e i giorni festivi in una delle parti;
«ispezione»: l'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali;
«ispezione fitosanitaria»: l'esame visivo ufficiale di vegetali, prodotti vegetali o altri articoli regolamentati per stabilire l'eventuale presenza di organismi nocivi e/o la conformità alla regolamentazione fitosanitaria;
«verifica»: il controllo, mediante esame e considerazione di prove oggettive, volto a stabilire se sono stati soddisfatti requisiti specifici.
Articolo 180
Autorità competenti
Le parti si informano reciprocamente in merito alla struttura, all'organizzazione e alla ripartizione delle competenze tra le loro autorità competenti nel corso della prima riunione del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie (sottocomitato SPS) di cui all'articolo 191 del presente accordo. Le parti si informano reciprocamente di eventuali cambiamenti relativi alla struttura, all'organizzazione e alla ripartizione delle competenze, inclusi i punti di contatto, con riferimento a tali autorità competenti.
Articolo 181
Ravvicinamento progressivo
Articolo 182
Riconoscimento, ai fini degli scambi commerciali, dello status zoosanitario e fitosanitario e delle condizioni regionali
Riconoscimento dello status per quanto riguarda le malattie animali, le infezioni degli animali o gli organismi nocivi
Per quanto riguarda le malattie animali e le infezioni degli animali (comprese le zoonosi), si applicano le seguenti disposizioni:
la parte importatrice riconosce, ai fini degli scambi commerciali, lo status zoosanitario della parte esportatrice o delle sue regioni, determinato secondo la procedura di cui all'allegato XIX, parte A, del presente accordo, relativamente alle malattie animali di cui all'allegato XVIII-A del presente accordo;
se una parte ritiene che il suo territorio o una regione compresa nel suo territorio possieda uno status speciale relativamente a una determinata malattia animale diversa da quelle elencate nell'allegato XVIII-A del presente accordo, essa può chiedere il riconoscimento di tale status secondo la procedura di cui all'allegato XIX, parte C, del presente accordo. La parte importatrice può chiedere, per le importazioni di animali vivi e di prodotti animali, garanzie corrispondenti allo status riconosciuto alle parti;
le parti riconoscono come base per gli scambi commerciali bilaterali lo status dei territori o delle regioni, oppure lo status di un settore o di un sottosettore delle parti concernente, a seconda dei casi, la prevalenza o l'incidenza di una malattia animale diversa da quelle elencate nell'allegato XVIII-A del presente accordo o le infezioni degli animali e/o i rischi connessi, secondo le definizioni dell'OIE. Se del caso, la parte importatrice può chiedere, per le importazioni di animali vivi e di prodotti animali, le garanzie corrispondenti allo status definito conformemente alle raccomandazioni dell'OIE; e
fatti salvi gli articoli 184, 186 e 190 del presente accordo e a meno che la parte importatrice non sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni giustificative o supplementari, consultazioni e/o verifiche, ciascuna parte adotta senza indebito ritardo le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi commerciali conformemente alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.
Per quanto riguarda gli organismi nocivi, si applicano le seguenti disposizioni:
le parti riconoscono, ai fini degli scambi commerciali, lo status concernente gli organismi nocivi di cui all'allegato XVIII-B del presente accordo determinato nell'allegato XIX-B del presente accordo; e
fatti salvi gli articoli 184, 186 e 190 del presente accordo e a meno che la parte importatrice non sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni giustificative o supplementari, consultazioni e/o verifiche, ciascuna parte adotta senza indebito ritardo le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi conformemente alla lettera a) del presente paragrafo.
Riconoscimento della regionalizzazione/zonizzazione, delle zone indenni da organismi nocivi e delle zone protette
Le consultazioni di cui al primo comma del presente paragrafo si svolgono a norma dell'articolo 185, paragrafo 3, del presente accordo. La parte importatrice valuta le informazioni supplementari entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse. La verifica di cui al primo comma del presente paragrafo è eseguita a norma dell'articolo 188 del presente accordo ed entro venticinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.
Le consultazioni di cui al primo comma del presente paragrafo si svolgono a norma dell'articolo 185, paragrafo 3, del presente accordo. La parte importatrice valuta le informazioni supplementari entro tre mesi dal ricevimento delle stesse. La verifica di cui al primo comma del presente paragrafo è eseguita a norma dell'articolo 188 del presente accordo entro dodici mesi dal ricevimento della relativa richiesta, tenendo conto del ciclo biologico dell'organismo nocivo e della coltura in questione.
Compartimentalizzazione
Articolo 183
Riconoscimento dell'equivalenza
L'equivalenza può essere riconosciuta in relazione a:
una singola misura;
un gruppo di misure; o
un sistema applicabile a un settore, a un sottosettore, a una merce o a un gruppo di merci.
Qualora una delle parti modifichi le misure che incidono sull'equivalenza, la parte importatrice può revocare o sospendere l'equivalenza purché si proceda nel modo seguente:
a norma dell'articolo 184, paragrafo 2, del presente accordo, la parte esportatrice informa la parte importatrice delle proposte di modifica delle proprie misure per le quali è riconosciuta l'equivalenza e del probabile effetto delle misure proposte sull'equivalenza riconosciuta. Entro un mese dal ricevimento di tali informazioni, la parte importatrice comunica alla parte esportatrice se l'equivalenza continuerà a essere riconosciuta sulla base delle misure proposte;
a norma dell'articolo 184, paragrafo 2, del presente accordo, la parte importatrice informa la parte esportatrice delle proposte di modifica delle proprie misure sulle quali si è basato il riconoscimento dell'equivalenza e del probabile effetto delle misure proposte sull'equivalenza riconosciuta. Qualora la parte importatrice cessi di riconoscere l'equivalenza, le parti possono concordare le condizioni alle quali riaprire la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo sulla base delle misure proposte.
Lo status dell'equivalenza figura nell'allegato XXV del presente accordo.
Articolo 184
Trasparenza e scambio di informazioni
È auspicabile che sia raggiunto il livello di cooperazione necessario per facilitare la trasmissione dei documenti legislativi su richiesta di una delle parti.
A tale scopo, ciascuna parte notifica senza indugio all'altra parte i propri punti di contatto, nonché eventuali modifiche relative agli stessi.
Articolo 185
Notifiche, consultazioni e facilitazione delle comunicazioni
Ciascuna parte notifica all'altra parte per iscritto, entro due giorni lavorativi, qualsiasi rischio grave o rilevante per la salute di persone, animali o vegetali, comprese le eventuali emergenze alimentari o le situazioni in cui il consumo di prodotti animali o vegetali rischi inequivocabilmente di produrre gravi effetti sulla salute, in particolare:
tutte le misure che incidono sulle decisioni di regionalizzazione di cui all'articolo 182 del presente accordo;
la presenza o l'evoluzione di una delle malattie animali elencate nell'allegato XVIII-A del presente accordo o degli organismi nocivi regolamentati elencati nell'allegato XVIII-B del presente accordo;
le risultanze di rilevanza epidemiologica o i rischi importanti associati a malattie animali e a organismi nocivi non elencati negli allegati XVIII-A e XVIII-B del presente accordo o a nuove malattie animali o a nuovi organismi nocivi; e
tutte le misure aggiuntive rispetto alle prescrizioni di base delle rispettive misure adottate dalle parti per controllare o eradicare malattie animali od organismi nocivi o per proteggere la sanità pubblica o delle piante, nonché qualsiasi modifica delle politiche di profilassi, comprese le campagne di vaccinazione.
Per notifica scritta si intende una notifica inviata per posta, fax o e-mail. Le notifiche vengono trasmesse esclusivamente ai punti di contatto di cui all'articolo 184, paragrafo 3, del presente accordo.
Articolo 186
Condizioni commerciali
Condizioni generali di importazione
Le parti concordano di stabilire condizioni generali di importazione per tutte le merci contemplate negli allegati XVII-A e XVII-C, punti 2 e 3, del presente accordo. Fatte salve le decisioni prese a norma dell'articolo 182 del presente accordo, le condizioni di importazione della parte importatrice si applicano a tutto il territorio della parte esportatrice. All'entrata in vigore del presente accordo e a norma del suo articolo 184, la parte importatrice informa la parte esportatrice dei suoi requisiti sanitari e/o fitosanitari di importazione per le merci di cui agli allegati XVII-A e XVII-C del presente accordo. Tali informazioni comprendono, se del caso, i modelli dei certificati o delle dichiarazioni ufficiali o dei documenti commerciali prescritti dalla parte importatrice.
Le modifiche o le proposte di modifica delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, sono conformi alle procedure di notifica pertinenti dell'accordo SPS, che esse si riferiscano o meno alle misure contemplate nell'accordo SPS;
fatto salvo l'articolo 190 del presente accordo, la parte importatrice tiene conto dei tempi di trasporto tra le parti nel fissare la data di entrata in vigore delle condizioni modificate di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo; e
qualora non si attenga a tali condizioni di notifica, la parte importatrice continua ad accettare il certificato o l'attestazione che garantisce le condizioni precedentemente applicabili fino a trenta giorni dopo l'entrata in vigore delle condizioni di importazione modificate.
Condizioni di importazione successive al riconoscimento dell'equivalenza:
entro novanta giorni dall'adozione della decisione relativa al riconoscimento dell'equivalenza, le parti adottano le misure legislative e amministrative necessarie per applicare tale riconoscimento dell'equivalenza ai loro scambi bilaterali delle merci di cui agli allegati XVII-A e XVII-C, punti 2 e 3, del presente accordo. Per tali merci, il modello di certificato o di documento ufficiale richiesto dalla parte importatrice può quindi essere sostituito da un certificato redatto a norma dell'allegato XXIII-B del presente accordo;
per le merci appartenenti a settori o a sottosettori per i quali non sia riconosciuta l'equivalenza della totalità delle misure, gli scambi continuano a essere effettuati nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. Su richiesta della parte esportatrice, si applicano le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo.
Elenco degli stabilimenti, riconoscimento condizionato
Per le importazioni dei prodotti animali di cui all'allegato XVII-A, parte 2, del presente accordo, su richiesta della parte esportatrice corredata delle opportune garanzie, la parte importatrice riconosce provvisoriamente gli stabilimenti di trasformazione di cui all'allegato XX, paragrafo 2, del presente accordo, situati nel territorio della parte esportatrice, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti. Tale riconoscimento è conforme alle condizioni e alle disposizioni di cui all'allegato XX del presente accordo. Tranne nel caso in cui vengano richieste informazioni aggiuntive, la parte importatrice adotta le misure legislative e/o amministrative necessarie per consentire l'importazione su tali basi entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e delle relative garanzie della parte importatrice.
L'elenco iniziale degli stabilimenti viene approvato a norma dell'allegato XX del presente accordo.
Per le importazioni dei prodotti animali di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, la parte esportatrice trasmette alla parte importatrice l'elenco degli stabilimenti che soddisfano i requisiti della parte importatrice.
Articolo 187
Procedura di certificazione
Articolo 188
Verifica
Per mantenere la fiducia nell'effettiva attuazione delle disposizioni del presente capo, ciascuna parte ha il diritto:
di effettuare la verifica di tutto o di una parte del sistema di ispezione e di certificazione delle autorità dell'altra parte e/o di altre misure, se del caso, conformemente alle norme e alle linee guida internazionali pertinenti, nonché alle raccomandazioni del Codex Alimentarius, dell'OIE e dell'IPPC; e
di ricevere informazioni dall'altra parte relative al suo sistema di ispezione e di controllo e di essere informata sui risultati dei controlli effettuati nell'ambito di tale sistema.
Articolo 189
Controlli all'importazione e diritti d'ispezione
A decorrere da tale data, le parti possono approvare reciprocamente i controlli dell'altra parte relativi a determinate merci e, di conseguenza, ridurre o sostituire i controlli all'importazione delle merci interessate.
Articolo 190
Misure di salvaguardia
Articolo 191
Sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie
Il sottocomitato SPS svolge i seguenti compiti:
esamina ogni questione relativa al presente capo;
monitora l'attuazione del presente capo ed esamina le questioni che dovessero emergere in relazione alla sua attuazione;
riesamina gli allegati da XVII a XXV del presente accordo, tenendo conto soprattutto dei progressi compiuti nel quadro delle consultazioni e delle procedure previste nel presente capo;
modifica, mediante una decisione, gli allegati da XVII a XXV del presente accordo, alla luce del riesame di cui alla lettera c) del presente paragrafo o di quanto altrimenti previsto nel presente capo; e
formula pareri e raccomandazioni ad altri organi definiti al titolo VII (Disposizioni istituzionali, generali e finali) del presente accordo, alla luce del riesame di cui alla lettera c) del presente paragrafo.
CAPO 5
Dogane e facilitazione degli scambi
Articolo 192
Obiettivi
Articolo 193
Legislazione e procedure
Le parti convengono di dare, in linea di principio, un carattere di stabilità e completezza alla loro rispettiva legislazione commerciale e doganale, e sulla necessità che le disposizioni e le procedure siano proporzionate, trasparenti, prevedibili, non discriminatorie, imparziali e applicate in modo uniforme ed efficace, e si impegnano tra l'altro a:
tutelare e facilitare il commercio legittimo attraverso un'applicazione efficace e il rispetto delle disposizioni di legge;
evitare oneri inutili o discriminatori a carico degli operatori economici, prevenire le frodi e agevolare ulteriormente gli operatori economici il cui grado di rispetto delle norme sia elevato;
applicare un unico documento amministrativo ai fini delle dichiarazioni doganali;
adottare provvedimenti che perseguano una maggiore efficienza, trasparenza e semplificazione delle procedure e delle pratiche doganali;
applicare tecniche doganali moderne, compresi la valutazione dei rischi, i controlli a posteriori e i metodi di audit d'impresa, per semplificare e facilitare l'ingresso e lo svincolo delle merci;
perseguire la riduzione dei costi e una maggiore prevedibilità per gli operatori economici, comprese le piccole e medie imprese;
garantire la gestione non discriminatoria delle prescrizioni e delle procedure applicabili alle importazioni, alle esportazioni e alle merci in transito, ferma restando l'applicazione di criteri oggettivi di valutazione del rischio;
applicare gli strumenti internazionali applicabili in materia commerciale e doganale, compresi quelli elaborati dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) (il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, ossia il quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale), dall'OMC (accordo in materia di valutazione in dogana), la onvenzione di Istanbul relativa all'ammissione temporanea del 1990, la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci del 1983, la convenzione TIR dell'ONU del 1975, la convenzione sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere del 1982, nonché gli orientamenti della Commissione europea come i Customs Blueprints;
adottare le misure necessarie per recepire e attuare le disposizioni della versione riveduta della convenzione di Kyoto per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali del 1973;
prendere decisioni anticipate (advance rulings) vincolanti in materia di classificazione tariffaria e regole di origine. Le parti dispongono che una decisione possa essere revocata o annullata solo previa notifica all'operatore interessato e senza effetto retroattivo, a meno che non sia stata presa in base a informazioni inesatte o incomplete;
introdurre e applicare, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, procedure semplificate per gli operatori economici autorizzati;
stabilire norme che garantiscano la proporzionalità e il carattere non discriminatorio delle sanzioni imposte per le violazioni della normativa doganale o dei requisiti procedurali e la cui applicazione non determini ritardi ingiustificati; e
applicare norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate per quanto concerne il rilascio della licenza agli spedizionieri doganali.
Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, l'integrità e la responsabilità delle operazioni, le parti:
intraprendono ulteriori iniziative finalizzate alla riduzione, alla semplificazione e alla standardizzazione dei dati e della documentazione prescritti dalle dogane e dalle altre autorità;
semplificano, ove possibile, le prescrizioni e le formalità per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci;
instaurano procedure efficaci, rapide e non discriminatorie che garantiscano il diritto di presentare ricorso contro le azioni amministrative, le pronunce e le decisioni delle autorità doganali e delle altre autorità riguardanti merci presentate in dogana. Le procedure di ricorso sono facilmente accessibili, anche per le piccole e medie imprese, e i relativi costi sono ragionevoli e proporzionati ai costi sostenuti dalle autorità per assicurare il diritto al ricorso;
quando un'azione amministrativa, una pronuncia o una decisione contestata è oggetto di un ricorso, provvedono affinché le merci possano essere normalmente svincolate e i pagamenti dei dazi lasciati in sospeso, fatte salve le misure di salvaguardia ritenute necessarie. Se necessario, è opportuno che lo svincolo delle merci sia subordinato alla costituzione di una garanzia, ad esempio una cauzione o un deposito; e
assicurano il mantenimento dei più elevati standard di integrità, in particolare alle frontiere, mediante l'applicazione di misure incentrate sui principi delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti in questo ambito, in particolare della dichiarazione riveduta di Arusha dell'OMD del 2003 e del blueprint della Commissione europea del 2007.
Le parti non applicheranno:
le prescrizioni relative all'obbligo di avvalersi di spedizionieri doganali; e
le prescrizioni relative all'obbligo di ispezioni pre-imbarco o nel luogo di destinazione.
Le parti perseguono la graduale interconnettività dei loro rispettivi regimi di transito doganale, nella prospettiva della futura partecipazione della Repubblica di Moldova alla convenzione del 1987 relativa a un regime comune di transito.
Le parti garantiscono la cooperazione e il coordinamento di tutte le autorità interessate sul loro territorio per agevolare il traffico in transito. Sul tema del transito le parti promuovono anche la cooperazione tra le autorità e il settore privato.
Articolo 194
Rapporti con la comunità imprenditoriale
Le parti convengono:
di garantire che la rispettiva legislazione e le rispettive procedure siano trasparenti e rese pubbliche, per quanto possibile attraverso mezzi elettronici, e che contengano la motivazione alla base della loro adozione. È auspicabile un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di disposizioni nuove o modificate;
sulla necessità di consultare periodicamente e tempestivamente i rappresentanti del settore commerciale in merito alle proposte legislative e alle procedure in materia doganale e commerciale. A tal fine, ciascuna parte istituisce meccanismi per un'opportuna consultazione periodica tra l'amministrazione e la comunità imprenditoriale;
di rendere pubbliche, per quanto possibile attraverso mezzi elettronici, le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni delle autorità e le procedure di entrata o di uscita, gli orari di apertura e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi doganali, nonché i punti di contatto per la richiesta di informazioni;
di favorire la cooperazione tra gli operatori e le amministrazioni competenti mediante procedure non arbitrarie e accessibili al pubblico, quali i memorandum d'intesa fondati, in particolare, su quelli varati dall'OMD; e
di garantire che le loro rispettive prescrizioni e procedure doganali e quelle correlate continuino a rispondere alle esigenze legittime degli operatori commerciali, siano conformi alle migliori pratiche e abbiano effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi.
Articolo 195
Diritti e oneri
Per quanto riguarda i diritti e gli oneri di qualsivoglia natura istituiti dalle autorità doganali di ciascuna parte, compresi i diritti e gli oneri per le funzioni svolte a nome delle citate autorità, applicati o connessi all'importazione o all'esportazione e fatti salvi i pertinenti articoli del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci), del presente accordo, le parti convengono quanto segue:
i diritti e gli oneri possono essere imposti solo per i servizi prestati a richiesta del dichiarante al di fuori delle condizioni e degli orari di lavoro ordinari e in luoghi diversi da quelli indicati nei regolamenti doganali, nonché per le formalità connesse a tali servizi e necessarie al fine di effettuare l'importazione o l'esportazione;
i diritti e gli oneri non superano il costo del servizio prestato;
i diritti e gli oneri non sono calcolati su una base ad valorem;
le informazioni sui diritti e sugli oneri sono pubblicate tramite una fonte ufficialmente designata e, se fattibile e possibile, su un sito web ufficiale. Esse comprendono la ragione dell'imposizione del diritto o dell'onere per il servizio prestato, l'autorità responsabile, l'indicazione dei diritti e degli oneri che saranno applicati e i tempi e le modalità di pagamento; e
i diritti o gli oneri nuovi o modificati non sono imposti finché le relative informazioni non sono pubblicate e rese facilmente accessibili.
Articolo 196
Valutazione in dogana
Articolo 197
Cooperazione doganale
Le parti rafforzano la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente capo per agevolare ulteriormente gli scambi, pur garantendo un controllo efficace, la sicurezza e la prevenzione delle frodi. A tal fine le parti utilizzeranno come strumento di riferimento, se del caso, i Customs Blueprints della Commissione europea del 2007.
Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente capo, le parti, tra l'altro:
si scambiano informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali;
sviluppano iniziative congiunte relative alle procedure di importazione, esportazione e transito, e collaborano al fine di garantire la prestazione di un servizio efficace alla comunità imprenditoriale;
collaborano all'automazione delle procedure doganali e delle altre procedure commerciali;
si scambiano, se del caso, informazioni e dati, nel rispetto della riservatezza dei dati e delle norme e della legislazione in materia di protezione dei dati personali;
cooperano per contrastare e prevenire il traffico illecito transfrontaliero di merci, inclusi i prodotti del tabacco;
si scambiano informazioni o avviano consultazioni per definire, ove possibile, posizioni comuni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di dogane, quali l'OMC, l'OMD, l'ONU, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad) e l'UNECE;
collaborano alla pianificazione e alla prestazione dell'assistenza tecnica, in particolare per agevolare le riforme doganali e di facilitazione degli scambi commerciali, nel rispetto delle disposizioni pertinenti del presente accordo;
si scambiano le migliori pratiche in materia di operazioni doganali, in particolare sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, soprattutto in relazione ai prodotti contraffatti;
promuovono il coordinamento tra tutte le autorità di frontiera delle parti, al fine di agevolare l'attraversamento delle frontiere e di rafforzare i controlli, prendendo in considerazione i controlli di frontiera congiunti ove ciò sia opportuno e fattibile; e
riconoscono reciprocamente, se del caso e se opportuno, i programmi di partenariato commerciale e i controlli doganali, incluse le misure di facilitazione degli scambi commerciali equivalenti.
Articolo 198
Assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale
Fatte salve le altre forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare all'articolo 197 del medesimo, le parti si prestano assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale in base alle disposizioni del protocollo III del presente accordo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.
Articolo 199
Assistenza tecnica e sviluppo delle capacità
Le parti cooperano, in termini di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacità, all'attuazione delle riforme doganali e di facilitazione degli scambi commerciali.
Articolo 200
Sottocomitato doganale
Il sottocomitato doganale, tra l'altro:
provvede al corretto funzionamento del presente capo e dei protocolli II e III del presente accordo;
adotta modalità pratiche, misure e decisioni per l'attuazione del presente capo e dei protocolli II e III del presente accordo, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni e di dati, il riconoscimento reciproco dei controlli doganali e i programmi di partenariato commerciale, nonché i vantaggi reciprocamente concordati;
procede a uno scambio di opinioni su questioni di comune interesse, tra cui le misure future e le risorse necessarie per la loro attuazione e applicazione;
formula raccomandazioni, se del caso; e
adotta il proprio regolamento interno.
Articolo 201
Ravvicinamento della normativa doganale
Il ravvicinamento progressivo alla legislazione doganale dell'Unione e a una parte del diritto internazionale avviene nei modi indicati nell'allegato XXVI del presente accordo.
CAPO 6
Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico
Articolo 202
Obiettivo, campo di applicazione e settori interessati
Articolo 203
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
1) |
«misura» : qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, azione amministrativa o sotto qualsiasi altra forma; |
2) |
«misure adottate o mantenute in vigore da una parte» : le misure prese da:
a)
amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali; e
b)
organismi non governativi nell'esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali; |
3) |
«persona fisica di una parte» : un cittadino di uno Stato membro dell'UE o un cittadino della Repubblica di Moldova, conformemente alla rispettiva legislazione; |
4) |
«persona giuridica» : qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese le società per azioni, le società fiduciarie, le società di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni; |
5) |
«persona giuridica dell'Unione» o «persona giuridica della Repubblica di Moldova» : una persona giuridica quale definita al punto 4 costituita rispettivamente secondo la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o della Repubblica di Moldova, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ( 3 ) o nel territorio della Repubblica di Moldova. La persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Repubblica di Moldova è considerata una persona giuridica dell'Unione o della Repubblica di Moldova rispettivamente solo se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo all'economia dell'Unione o della Repubblica di Moldova rispettivamente. Fermo restando il comma precedente, le disposizioni del presente accordo si applicano anche alle compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione o della Repubblica di Moldova e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica di Moldova, a condizione che le loro navi siano registrate in tale Stato membro o nella Repubblica di Moldova conformemente alla rispettiva legislazione e battano bandiera di uno Stato membro o della Repubblica di Moldova; |
6) |
«controllata» di una persona giuridica di una parte : una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica di tale parte ( 4 ); |
7) |
«succursale» di una persona giuridica : una sede di attività priva di personalità giuridica che presenta un carattere di stabilità, quale la sede secondaria di una società madre, dispone di una propria struttura di gestione e delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che se necessario vi sarà un rapporto giuridico con la società madre la cui sede sociale è all'estero, non devono trattare direttamente con detta società madre ma possono concludere operazioni commerciali presso la sede di attività che ne costituisce la sede secondaria; |
8) |
«stabilimento» :
a)
per quanto riguarda le persone giuridiche dell'Unione o della Repubblica di Moldova, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la costituzione o l'acquisizione di una persona giuridica e/o il diritto di creare una succursale o un ufficio di rappresentanza rispettivamente nell'Unione o nella Repubblica di Moldova;
b)
per quanto riguarda le persone fisiche, il diritto di persone fisiche dell'Unione o della Repubblica di Moldova di intraprendere e svolgere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di costituire imprese, in particolare società, su cui esercitano di fatto il controllo; |
9) |
«attività economiche» : le attività di tipo industriale, commerciale, professionale e artigianale, escluse le attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri; |
10) |
«attività» : l'esercizio di attività economiche; |
11) |
«servizi» : qualsiasi servizio in qualsiasi settore, a esclusione dei servizi forniti nell'esercizio dei pubblici poteri; |
12) |
«servizi e altre attività prestati nell'esercizio dei pubblici poteri» : servizi o attività che non sono prestati su base commerciale, né in concorrenza con uno o più operatori economici; |
13) |
«prestazione transfrontaliera di servizi» : la prestazione di servizi:
a)
dal territorio di una parte verso il territorio dell'altra parte (modalità 1); o
b)
sul territorio di una parte al consumatore di servizi dell'altra parte (modalità 2); |
14) |
«prestatore di servizi» di una parte : qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o presti un servizio; |
15) |
«imprenditore» : una persona fisica o giuridica di una parte che intenda esercitare o eserciti un'attività economica per mezzo di uno stabilimento. |
Articolo 204
Campo di applicazione
La presente sezione si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti aventi incidenza sullo stabilimento in relazione a tutti i settori di attività economica, tranne:
l'estrazione, la fabbricazione e la lavorazione ( 5 ) di materiali nucleari;
la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico;
i servizi audiovisivi;
il cabotaggio marittimo nazionale ( 6 ); e
i servizi di trasporto aereo interno e internazionale ( 7 ), con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
i servizi dei sistemi informatici di prenotazione (CRS);
i servizi di assistenza a terra;
i servizi di gestione degli aeroporti.
Articolo 205
Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita
Fatte salve le riserve di cui all'allegato XXVII-E del presente accordo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo la Repubblica di Moldova concede:
per lo stabilimento di società controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'Unione, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dalla Repubblica di Moldova alle proprie persone giuridiche, alle loro succursali e ai loro uffici di rappresentanza o, se migliore, alle società controllate, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi terzi;
per l'attività di società controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'Unione nella Repubblica di Moldova, dopo lo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dalla Repubblica di Moldova alle proprie persone giuridiche, alle loro succursali e ai loro uffici di rappresentanza o, se migliore, alle società controllate, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi terzi ( 8 ).
Fatte salve le riserve di cui all'allegato XXVII-A del presente accordo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Unione concede:
per lo stabilimento di società controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche della Repubblica di Moldova, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dall'Unione alle proprie persone giuridiche, alle loro succursali e ai loro uffici di rappresentanza o, se migliore, alle società controllate, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi terzi;
per l'attività di società controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche della Repubblica di Moldova nell'Unione, dopo lo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dall'Unione alle proprie persone giuridiche, alle loro succursali e ai loro uffici di rappresentanza o, se migliore, alle società controllate, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi terzi ( 9 ).
Articolo 206
Riesame
Articolo 207
Altri accordi
Nessuna disposizione del presente capo va interpretata come limitativa dei diritti degli imprenditori delle parti di usufruire di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro e la Repubblica di Moldova.
Articolo 208
Norme che disciplinano il trattamento delle succursali e degli uffici di rappresentanza
Articolo 209
Campo di applicazione
La presente sezione si applica alle misure delle parti aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi in tutti i settori, tranne:
i servizi audiovisivi;
il cabotaggio marittimo nazionale ( 11 ); e
i servizi di trasporto aereo interno e internazionale ( 12 ), con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:
i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;
la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;
i servizi dei sistemi informatici di prenotazione (CRS);
i servizi di assistenza a terra;
i servizi di gestione degli aeroporti.
Articolo 210
Accesso al mercato
Salvo diversa disposizione contenuta negli allegati XXVII-B e XXVII-F del presente accordo, nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare, a livello regionale o per l'intero territorio, le seguenti misure:
limitazioni del numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, di monopoli, di concessioni di diritti di esclusiva o di obbligo di una verifica della necessità economica;
limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi, sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di una verifica della necessità economica;
limitazioni del numero complessivo di attività di servizi o della produzione totale di servizi, espresse in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di obbligo di una verifica della necessità economica.
Articolo 211
Trattamento nazionale
Articolo 212
Elenchi degli impegni
Articolo 213
Riesame
In vista della progressiva liberalizzazione della prestazione transfrontaliera dei servizi tra le parti, il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, riesamina con cadenza periodica gli elenchi degli impegni di cui all'articolo 212 del presente accordo. Tale riesame tiene conto, tra l'altro, del processo di ravvicinamento progressivo di cui agli articoli 230, 240, 249 e 253 del presente accordo, nonché della sua incidenza sull'eliminazione degli ostacoli perduranti alla prestazione transfrontaliera di servizi tra le parti.
Articolo 214
Campo di applicazione e definizioni
Ai fini della presente sezione si intende per:
a) |
«personale chiave» : le persone fisiche, alle dipendenze di una persona giuridica di una parte che non sia un'organizzazione senza fini di lucro ( 13 ), responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento. Il«personale chiave» comprende i «visitatori per motivi professionali» responsabili della creazione di uno stabilimento e il «personale trasferito all'interno di una società»:
|
b) |
«laureati in tirocinio» : persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte o di una sua succursale da almeno un anno, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento della persona giuridica nel territorio dell'altra parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa ( 14 ); |
c) |
«venditori di beni e servizi alle imprese» ( 15 ) : le persone fisiche rappresentanti di un fornitore di beni o servizi di una parte, che chiedono l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dell'altra parte per trattare la vendita di beni o servizi o concludere accordi sulla vendita di beni e servizi per conto di tale fornitore. Non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante, né si tratta di commissionari; |
d) |
«prestatori di servizi contrattuali» : le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte la quale non è un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale, né opera tramite un'agenzia simile, non dispone di uno stabilimento nel territorio dell'altra parte e ha concluso con un consumatore finale di quest'ultima un contratto in buona fede per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi ( 16 ); |
e) |
«professionisti indipendenti» : le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una parte, non dispongono di uno stabilimento nel territorio dell'altra parte e hanno concluso con un consumatore finale di quest'ultima un contratto in buona fede (non tramite un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale) per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea in quest'ultima parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi ( 17 ); |
f) |
«qualifiche» : i diplomi, i certificati e altri attestati (di una qualifica formale) rilasciati da un'autorità designata a norma delle disposizioni legislative, normative o amministrative e certificanti il completamento di una formazione professionale. |
Articolo 215
Personale chiave e laureati in tirocinio
Articolo 216
Venditori di beni e servizi alle imprese
Nei settori per cui sono previsti impegni a norma della sezione 2 (Stabilimento) o della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) del presente capo e soggetti alle riserve figuranti negli allegati XXVII-A e XXVII-E e negli allegati XXVII-B e XXVII-F del presente accordo, ciascuna parte consente l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei venditori di beni e servizi alle imprese per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.
Articolo 217
Prestatori di servizi contrattuali
Conformemente agli allegati XXVII-D e XXVII-H del presente accordo, ciascuna parte consente la prestazione di servizi nel suo territorio da parte di prestatori di servizi contrattuali dell'altra parte, alle condizioni precisate al paragrafo 3 del presente articolo.
Gli impegni assunti dalle parti sono soggetti alle seguenti condizioni:
le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualità di dipendenti di una persona giuridica che si è aggiudicata un contratto di servizi per un periodo non superiore a 12 mesi;
è opportuno che le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte abbiano offerto tali servizi, in qualità di dipendenti della persona giuridica che li presta, almeno nel corso dell'anno immediatamente precedente la presentazione della domanda di ingresso nell'altra parte. Inoltre, alla data di presentazione di tale domanda, le persone fisiche in questione possiedono un'esperienza professionale almeno triennale ( 18 ) nel settore di attività oggetto del contratto;
le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte possiedono:
un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente ( 19 ); e
le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o delle condizioni giuridiche della parte in cui il servizio è prestato;
le persone fisiche non ricevono, per la prestazione dei servizi nel territorio dell'altra parte, altri compensi oltre a quelli loro erogati dalla persona giuridica che le ha alle sue dipendenze;
l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi — venticinque settimane nel caso del Lussemburgo — nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore;
l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato; e
il numero delle persone oggetto del contratto di servizi non deve superare quello necessario all'esecuzione del contratto, come eventualmente previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari o dalle condizioni giuridiche della parte in cui il servizio viene prestato.
Articolo 218
Professionisti indipendenti
Gli impegni assunti dalle parti sono soggetti alle seguenti condizioni:
le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualità di lavoratori autonomi stabiliti nell'altra parte e devono essersi aggiudicate un contratto di servizi per un periodo non superiore a 12 mesi;
le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte devono possedere, alla data di presentazione della domanda di ingresso nell'altra parte, un'esperienza professionale di almeno sei anni nel settore di attività oggetto del contratto;
le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte devono possedere:
un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente ( 20 ); e
le qualifiche professionali necessarie per l'esercizio di un'attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o delle condizioni giuridiche della parte in cui il servizio è prestato;
l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi — venticinque settimane nel caso del Lussemburgo — nell'arco di 12 mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore; e
l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato.
Articolo 219
Campo di applicazione e definizioni
Le norme che seguono si applicano alle misure delle parti relative agli obblighi e alle procedure in materia di rilascio di licenze e qualifiche che incidono:
sulla prestazione transfrontaliera di servizi;
sullo stabilimento nel loro territorio delle persone giuridiche e fisiche definite all'articolo 203, punto 8, del presente accordo;
sul soggiorno temporaneo nel loro territorio delle categorie di persone fisiche definite all'articolo 214, paragrafo 2, lettere da a) a e), del presente accordo.
Ai fini della presente sezione si intende per:
a) |
«obblighi per il rilascio di licenze» : gli obblighi sostanziali, diversi dai requisiti relativi alle qualifiche, che una persona fisica o giuridica è tenuta a ottemperare per ottenere, modificare o rinnovare l'autorizzazione a svolgere le attività di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c); |
b) |
«procedure per il rilascio di licenze» : le norme amministrative o procedurali che una persona fisica o giuridica che intenda ottenere l'autorizzazione a svolgere le attività di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), inclusi la modifica o il rinnovo di una licenza, è tenuta a rispettare per dimostrare la conformità agli obblighi per il rilascio di licenze; |
c) |
«requisiti relativi alle qualifiche» : gli obblighi sostanziali relativi alla competenza di una persona fisica a prestare un servizio e che è necessario dimostrare ai fini di ottenere l'autorizzazione alla prestazione di un servizio; |
d) |
«procedure relative alle qualifiche» : le norme amministrative o procedurali che una persona fisica deve rispettare per dimostrare la conformità ai requisiti relativi alle qualifiche, ai fini di ottenere l'autorizzazione alla prestazione di un servizio; e |
e) |
«autorità competente» : le amministrazioni o le autorità centrali, regionali o locali, come pure gli organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da tali amministrazioni e autorità, che adottano una decisione relativa al rilascio di un'autorizzazione alla prestazione di un servizio, anche mediante stabilimento o in relazione all'autorizzazione a stabilire un'attività economica diversa dai servizi. |
Articolo 220
Condizioni in materia di licenze e qualifiche
I criteri di cui al paragrafo 1 sono:
commisurati a un obiettivo di politica pubblica;
chiari e inequivocabili;
oggettivi;
predeterminati;
resi pubblici preventivamente; e
trasparenti e accessibili.
Articolo 221
Procedure in materia di licenze e qualifiche
Articolo 222
Mutuo riconoscimento
Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», non appena ricevuta una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2, la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilità con il presente accordo e, sulla base delle informazioni ivi contenute, valuta in particolare:
la misura in cui le norme e i criteri applicati da ciascuna parte in materia di autorizzazione, rilascio di licenze, attività e certificazione degli imprenditori e dei prestatori di servizi sono convergenti; e
il potenziale valore economico di un accordo di mutuo riconoscimento.
Articolo 223
Trasparenza e divulgazione di informazioni riservate
Articolo 224
Intesa sui servizi informatici
CPC ( 22 ) 84, il codice delle Nazioni Unite utilizzato per descrivere i servizi informatici e i servizi correlati, copre le funzioni di base usate per la prestazione dei servizi informatici e dei servizi correlati:
i programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie per far funzionare e comunicare i computer (compresi il loro sviluppo e la loro implementazione);
l'elaborazione e la memorizzazione dei dati; e
i servizi correlati quali i servizi di consulenza e i servizi di formazione del personale dei clienti.
Grazie all'evoluzione tecnologica è aumentata l'offerta di tali servizi sotto forma di pacchetti di servizi correlati, che possono comprendere alcune di tali funzioni di base o la loro totalità. I servizi di web hosting o di domain hosting, i servizi di estrazione dati e il grid computing, ad esempio, consistono in una combinazione di funzioni di base dei servizi informatici.
I servizi informatici e i servizi correlati, prestati o no tramite una rete, come Internet, comprendono ogni servizio in materia di:
consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, prove, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer o sistemi informatici;
programmi informatici, definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer (in sé e per sé), oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, prove, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica e gestione o uso in relazione a programmi informatici;
elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi delle banche dati;
manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer; o
formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.
Articolo 225
Campo di applicazione e definizioni
Ai fini della presente sottosezione nonché della sezione 2 (Stabilimento), della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e della sezione 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo, si applicano le seguenti definizioni:
a) |
«licenza» : l'autorizzazione, accordata da un'autorità di regolamentazione a un singolo prestatore, prescritta prima di prestare un determinato servizio; |
b) |
«servizio universale» : l'offerta di servizi postali di qualità determinata, prestati permanentemente in tutti i punti del territorio di una parte, a prezzi accessibili a tutti gli utenti. |
Articolo 226
Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settore dei servizi postali e di corriere
Vengono introdotte o mantenute in vigore misure appropriate volte a impedire che vengano poste o mantenute in essere pratiche anticoncorrenziali da quei prestatori che, sfruttando la loro posizione sul mercato, siano in grado, singolarmente o in gruppo, di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalità di partecipazione al mercato dei servizi postali e di corriere di cui trattasi.
Articolo 227
Servizio universale
Ciascuna delle parti ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere. Tali obblighi non vanno di per sé considerati anticoncorrenziali a condizione che siano gestiti in modo trasparente e non discriminatorio, che risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano più gravosi del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte in questione.
Articolo 228
Licenze
Ove sia prevista una licenza, sono resi pubblici:
tutti i criteri relativi al rilascio della licenza e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza; e
i termini e le condizioni delle licenze.
Articolo 229
Indipendenza dell'organismo di regolamentazione
L'organismo di regolamentazione è giuridicamente distinto dai prestatori di servizi postali e di corriere, ai quali non risponde del proprio operato. Le decisioni e le procedure dell'organismo di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
Articolo 230
Ravvicinamento progressivo
Le parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione attuale e futura della Repubblica di Moldova all'acquis dell'Unione contenuto nell'elenco di cui all'allegato XXVIII-C del presente accordo.
Articolo 231
Campo di applicazione e definizioni
Ai fini della presente sottosezione nonché delle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo si applicano le seguenti definizioni:
«servizi di comunicazione elettronica»: qualunque servizio consistente esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva; sono esclusi i servizi relativi alla fornitura o al controllo editoriale di contenuti trasmessi mediante reti e servizi di comunicazione elettronica;
«rete pubblica di comunicazione»: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
«rete di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet) e mobili, le reti elettriche via cavo, nella misura in cui siano utilizzate per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazioni trasportato;
«autorità di regolamentazione» del settore delle comunicazioni elettroniche: l'organismo o gli organismi con compiti di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche di cui al presente capo;
si presume che un prestatore di servizi disponga di un «significativo potere di mercato» se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente a una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirgli di tenere comportamenti in larga misura indipendenti dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori;
«interconnessione»: il collegamento fisico e logico tra reti pubbliche di comunicazione utilizzate dallo stesso o da un altro fornitore per consentire agli utilizzatori di un prestatore di servizi di comunicare con gli utilizzatori dello stesso o di un altro prestatore di servizi o di accedere ai servizi resi da un altro prestatore di servizi. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione è una particolare modalità di accesso messa in atto tra operatori della rete pubblica;
«servizio universale»: l'insieme di servizi di qualità determinata che è messo a disposizione di tutti gli utenti nel territorio di una parte, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica e a un prezzo accessibile. L'ambito e le modalità di attuazione del servizio universale sono stabiliti da ciascuna parte;
«accesso»: il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi a un altro prestatore di servizi a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di prestare servizi di comunicazione elettronica. Il concetto comprende, tra l'altro: l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso in particolare l'accesso alla linea locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per prestare servizi tramite la linea locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti per cavi e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi di software, compresi i sistemi di supporto operativo; l'accesso ai sistemi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale, e l'accesso ai servizi di rete virtuale;
«utente finale»: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;
«linea locale»: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete presso il domicilio dell'abbonato al permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione.
Articolo 232
Autorità di regolamentazione
Articolo 233
Autorizzazione a prestare servizi di comunicazione elettronica
Ove sia prescritta una licenza, ciascuna parte provvede affinché:
tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di tempo ragionevole normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito alla domanda di licenza siano resi pubblici;
su richiesta, i motivi del diniego del rilascio della licenza vengano comunicati per iscritto al richiedente;
il richiedente cui sia stato illegittimamente negato il rilascio della licenza abbia diritto di ricorrere dinanzi a un organo di ricorso; e
i diritti di licenza ( 23 ) riscossi dalle parti per il rilascio della medesima non superino i costi amministrativi normalmente sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione delle licenze in questione. Gli obblighi di cui al presente paragrafo non si applicano ai diritti di licenza per l'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione.
Articolo 234
Accesso e interconnessione
Ciascuna parte provvede affinché l'autorità di regolamentazione, una volta accertato conformemente all'articolo 232 del presente accordo che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, abbia il potere di imporre al fornitore designato come detentore di un significativo potere di mercato uno o più dei seguenti obblighi in relazione all'interconnessione e/o all'accesso:
l'obbligo di non discriminazione per garantire che l'operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti agli altri fornitori che prestano servizi equivalenti, e fornisca ad altri servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società controllate o dei propri partner commerciali;
l'obbligo per un'impresa verticalmente integrata di rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni ove sussista l'obbligo di non discriminazione o di prevenire sovvenzioni incrociate abusive. L'autorità di regolamentazione può specificare il formato e il metodo contabile da utilizzare;
l'obbligo di accogliere le richieste ragionevoli di accesso a determinati elementi di rete e agli impianti correlati, compreso l'accesso disaggregato alla linea locale, nonché di autorizzarne l'uso, tra l'altro nelle situazioni in cui l'autorità di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l'accesso oppure termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbero contrari agli interessi degli utenti finali.
Le autorità di regolamentazione possono associare agli obblighi di cui alla presente lettera condizioni di equità, ragionevolezza e tempestività;
l'obbligo di fornire determinati servizi all'ingrosso per la rivendita da parte di terzi; di concedere libero accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie essenziali indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali; di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici o piloni; di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui gli impianti per servizi di reti intelligenti; di fornire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella prestazione dei servizi, e di interconnettere reti o risorse di rete.
Le autorità di regolamentazione possono associare agli obblighi di cui alla presente lettera condizioni di equità, ragionevolezza e tempestività;
per la fornitura di determinati tipi di interconnessione e/o di accesso, obblighi in materia di recupero dei costi e di controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, e l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito degli utenti finali.
Le autorità di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consentono, in considerazione dei rischi connessi, un ragionevole margine di profitto sul capitale investito;
l'obbligo di pubblicazione degli obblighi specifici imposti ai prestatori di servizi dall'autorità di regolamentazione, con l'indicazione del prodotto/servizio specifico e dei mercati geografici interessati. Sono pubblicate informazioni aggiornate, in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, purché non siano informazioni riservate e non comprendano segreti aziendali;
obblighi di trasparenza che impongono agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni; in particolare, quando un operatore è assoggettato a obblighi di non discriminazione, l'autorità di regolamentazione può esigere che egli pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che i prestatori di servizi non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figuri una descrizione delle offerte pertinenti suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini e condizioni, inclusi i prezzi.
Articolo 235
Risorse limitate
Articolo 236
Servizio universale
Ciascuna parte provvede affinché:
gli elenchi di tutti gli abbonati siano a disposizione degli utenti in forma cartacea, elettronica o in entrambe le forme e siano aggiornati regolarmente, almeno una volta l'anno; e
le organizzazioni che prestano i servizi di cui alla lettera a) applichino il principio di non discriminazione nel trattamento delle informazioni a esse comunicate da altre organizzazioni.
Articolo 237
Prestazione transfrontaliera di servizi di comunicazione elettronica
Una parte non può imporre ai prestatori di servizi dell'altra parte di risiedere, stabilire in qualsiasi modo la loro presenza o creare uno stabilimento sul proprio territorio come condizione per la prestazione transfrontaliera di servizi.
Articolo 238
Riservatezza delle informazioni
Ciascuna parte garantisce la riservatezza delle comunicazioni elettroniche effettuate tramite una rete di comunicazione pubblica e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.
Articolo 239
Controversie tra prestatori di servizi
Articolo 240
Ravvicinamento progressivo
Ciascuna parte riconosce l'importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione attuale e futura della Repubblica di Moldova all'acquis dell'Unione contenuto nell'elenco di cui all'allegato XXVIII-B del presente accordo.
Articolo 241
Campo di applicazione e definizioni
Ai fini della presente sottosezione nonché della sezione 2 (Stabilimento), della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e della sezione 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo si applicano le seguenti definizioni:
a) |
«servizio finanziario» : qualsiasi servizio di natura finanziaria reso da un prestatore di servizi finanziari di una parte. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:
i)
servizi assicurativi e connessi:
1.
assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):
a)
ramo vita;
b)
ramo danni;
2.
riassicurazione e retrocessione;
3.
intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e agenzie); e
4.
servizi accessori del settore assicurativo, quali servizi di consulenza, servizi attuariali, servizi di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri;
ii)
servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):
1.
accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;
2.
prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;
3.
leasing finanziario;
4.
tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito, di debito e di prelievo, traveller's cheques e bonifici bancari;
5.
garanzie e impegni;
6.
operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato fuori borsa o altrove, relative a:
a)
strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);
b)
valuta estera;
c)
prodotti derivati, compresi a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, i contratti a termine e a premio;
d)
strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e contratti a termine (forward rate agreements);
e)
titoli trasferibili;
f)
altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, ivi compresi i lingotti;
7.
partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata), nonché prestazione di servizi collegati;
8.
servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;
9.
gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;
10.
servizi di liquidazione e compensazione relativi a attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;
11.
fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software;
12.
servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate ai precedenti punti da 1 a 11, ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali; |
b) |
«prestatore di servizi finanziari» : qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o presti servizi finanziari. Il termine «prestatore di servizi finanziari» non comprende i soggetti pubblici; |
c) |
«soggetto pubblico» :
i)
un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria e finanziaria di una parte, o un soggetto di proprietà o controllato da una parte, che svolga principalmente funzioni governative o attività a fini governativi, a esclusione dei soggetti operanti principalmente nel settore dei servizi finanziari su base commerciale; o
ii)
un soggetto privato che svolga funzioni normalmente espletate da una banca centrale o un'autorità monetaria, nell'esercizio di tali funzioni; |
d) |
«nuovo servizio finanziario» : un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è fornito da alcun prestatore di servizi finanziari sul territorio di una parte, ma è fornito sul territorio dell'altra parte. |
Articolo 242
Misure prudenziali
Ciascuna parte può adottare o mantenere in vigore per motivi prudenziali misure aventi come scopo:
la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; e
la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario di una parte.
Articolo 243
Regolamentazione efficace e trasparente
Ciascuna parte fa quanto in suo potere per comunicare anticipatamente a tutti gli interessati le misure di applicazione generale che intende adottare, così da dare a tali soggetti la possibilità di formulare osservazioni in proposito. La comunicazione delle misure è effettuata mediante:
pubblicazione ufficiale oppure
altra forma scritta o elettronica.
La parte interessata fornisce al richiedente che ne faccia istanza informazioni sullo stato della domanda presentata. Se la parte interessata ha bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne dà sollecitamente comunicazione all'interessato.
Le parti prendono atto anche dei dieci principi chiave in materia di scambio di informazioni formulati dai ministri delle Finanze dei paesi del G7 e attueranno tutte le misure necessarie per cercare di applicarli nei loro contatti bilaterali.
Articolo 244
Nuovi servizi finanziari
Ciascuna parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte a prestare nuovi servizi finanziari analoghi a quelli che i propri prestatori di servizi finanziari sono autorizzati a prestare in circostanze simili a norma della legislazione interna. Le parti possono stabilire la forma giuridica della prestazione del servizio e subordinare tale prestazione a un'autorizzazione. Ove sia necessaria l'autorizzazione, la decisione viene adottata in tempi ragionevoli e l'autorizzazione può essere negata solo per motivi prudenziali.
Articolo 245
Trattamento dei dati
Articolo 246
Eccezioni specifiche
Articolo 247
Organismi di autoregolamentazione
Se una parte esige l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione, a una borsa o a un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, a un organismo di compensazione o ad altra organizzazione o associazione affinché i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte possano prestare servizi finanziari in condizioni di parità con i propri prestatori di servizi finanziari, o se concede direttamente o indirettamente a tali soggetti privilegi o vantaggi per la prestazione di servizi finanziari, tale parte adempie gli obblighi di cui all'articolo 205, paragrafo 1, e all'articolo 211 del presente accordo.
Articolo 248
Sistemi di pagamento e di compensazione
Ciascuna parte concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra parte stabiliti nel proprio territorio, secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso agli strumenti di ultima istanza al prestatore della parte.
Articolo 249
Ravvicinamento progressivo
Ciascuna parte riconosce l'importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione attuale e futura della Repubblica di Moldova agli standard internazionali in materia di migliori pratiche elencati all'articolo 243, paragrafo 3, del presente accordo, nonché all'acquis dell'Unione contenuto nell'elenco di cui all'allegato XXVIII-A del presente accordo.
Articolo 250
Campo di applicazione
La presente sezione stabilisce i principi concernenti la liberalizzazione dei servizi di trasporto internazionale a norma della sezione 2 (Stabilimento), della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e della sezione 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo.
Articolo 251
Trasporto marittimo internazionale
Ai fini della presente sottosezione nonché della sezione 2 (Stabilimento), della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e della sezione 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo si applicano le seguenti definizioni:
a) |
«trasporto marittimo internazionale» : i trasporti porta a porta e multimodali, ossia i trasporti di merci mediante più di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un unico titolo di trasporto e implicanti perciò il diritto di stipulare direttamente contratti con gli operatori di altri modi di trasporto; |
b) |
«servizi di movimentazione di carichi marittimi» : le attività svolte dalle società che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse però le attività dirette dei lavoratori portuali laddove tale personale sia organizzato indipendentemente dalle società che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attività contemplate comprendono l'organizzazione e il controllo delle operazioni di:
i)
carico e scarico delle navi;
ii)
rizzaggio/derizzaggio del carico; e
iii)
ricevimento/consegna e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo sbarco; |
c) |
«servizi di sdoganamento» (o «servizi di mediatori doganali») : l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, sia questa l'attività principale del prestatore del servizio o una sua consueta attività complementare; |
d) |
«servizi di stazionamento e deposito di container» : lo stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento/svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni; |
e) |
«servizi di agenzia marittima» : le attività che consistono nel rappresentare in qualità di agente, in una determinata zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:
i)
commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, nonché emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali;
ii)
rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo o, se necessario, nella presa in carico delle merci; |
f) |
«servizi di spedizione merci» : l'attività che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali; |
g) |
«servizi di feederaggio» : il pre-trasporto e l'ulteriore trasporto via mare di carichi internazionali, in particolare di quelli trasportati in container, tra i porti ubicati in una parte. |
Considerato il grado di liberalizzazione esistente tra le parti nel trasporto marittimo internazionale:
ciascuna parte applica efficacemente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su base commerciale e non discriminatoria;
ciascuna parte accorda alle navi battenti bandiera dell'altra parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi o, se migliore, a quelle di paesi terzi, per quanto riguarda tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi portuali, l'uso dei servizi marittimi ausiliari, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.
Nell'applicare tali principi, le parti:
evitano di introdurre clausole in materia di ripartizione dei carichi in futuri accordi con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abrogano entro un periodo di tempo ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in accordi precedenti; e
dall'entrata in vigore del presente accordo aboliscono ed evitano di introdurre misure unilaterali e ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale.
Articolo 252
Trasporto aereo
La progressiva liberalizzazione del trasporto aereo tra le parti in base alle reciproche esigenze commerciali e alle condizioni di reciproco accesso al mercato costituisce l'oggetto dell'accordo sullo Spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova.
Articolo 253
Ravvicinamento progressivo
Ciascuna parte riconosce l'importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione attuale e futura della Repubblica di Moldova all'acquis dell'Unione contenuto nell'elenco di cui all'allegato XXVIII-D del presente accordo.
Articolo 254
Obiettivo e principi
Articolo 255
Cooperazione in materia di commercio elettronico
Sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico le parti instaurano un dialogo che avrà a oggetto, tra l'altro:
il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione;
la responsabilità dei prestatori intermediari di servizi per quanto attiene alla trasmissione o alla memorizzazione dei dati;
la disciplina delle comunicazioni elettroniche di natura commerciale non sollecitate;
la protezione dei consumatori in relazione al commercio elettronico; e
qualsiasi altra questione pertinente ai fini dello sviluppo del commercio elettronico.
Articolo 256
Ricorso ai servizi di intermediari
Articolo 257
Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: semplice trasporto («mere conduit»)
Ciascuna parte provvede affinché, nel caso di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire accesso a una rete di comunicazione, il prestatore del servizio non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che egli:
non dia origine alla trasmissione;
non selezioni il destinatario della trasmissione; e
non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.
Articolo 258
Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: memorizzazione temporanea detta «caching»
Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore del servizio non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari del servizio a loro richiesta, a condizione che egli:
non modifichi le informazioni;
si conformi alle condizioni relative all'accesso alle informazioni;
si conformi alle norme relative all'aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;
non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e
agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitare l'accesso alle medesime, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni all'origine della trasmissione sono state rimosse dalla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ha ordinato la disabilitazione dell'accesso a tali informazioni oppure ne ha disposto la rimozione.
Articolo 259
Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: «hosting»
Ciascuna parte provvede affinché, nel caso di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore del servizio non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:
non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illegale e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione; o
non appena al corrente di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime.
Articolo 260
Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza
Articolo 261
Eccezioni generali
Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della prestazione transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente capo va interpretata in modo da impedire alle parti di adottare o applicare provvedimenti:
necessari a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico;
necessari a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o dei vegetali;
relativi alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali provvedimenti sono applicati congiuntamente a restrizioni nei confronti degli imprenditori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi;
necessari per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;
necessari per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con le disposizioni del presente capo, ivi comprese quelle relative:
alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;
alla tutela della vita privata delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento e la diffusione di dati personali, e della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche;
alla sicurezza;
incompatibili con l'articolo 205, paragrafo 1, e con l'articolo 211 del presente accordo, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione efficace o equa di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di imprenditori o di prestatori di servizi dell'altra parte ( 24 ).
Articolo 262
Misure in materia fiscale
Il trattamento della nazione più favorita accordato a norma delle disposizioni del presente capo non si applica al trattamento fiscale già concesso o che le parti concederanno in futuro in base ad accordi tra le parti volti a evitare la doppia imposizione.
Articolo 263
Eccezioni relative alla sicurezza
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da:
imporre alle parti di fornire informazioni la cui divulgazione sia da esse ritenuta contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;
impedire alle parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:
connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico;
nell'ambito di attività economiche destinate, direttamente o indirettamente, ad approvvigionare un'installazione militare;
in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o
adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; o
impedire alle parti di intraprendere qualsiasi azione per adempiere gli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
CAPO 7
Pagamenti correnti e movimenti di capitali
Articolo 264
Pagamenti correnti
Le parti si impegnano ad autorizzare, conformemente alle disposizioni dell'articolo VIII dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra le parti.
Articolo 265
Movimenti di capitali
Per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a eccezione delle operazioni di cui al paragrafo 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo e fatte salve le altre disposizioni del medesimo, ciascuna parte garantisce:
la libera circolazione dei capitali relativi a crediti per operazioni commerciali o per la prestazione di servizi cui partecipa un residente di una della parti; e
la libera circolazione di capitali relativi a investimenti di portafoglio e a prestiti o crediti finanziari che fanno capo a investitori dell'altra parte.
Articolo 266
Misure di salvaguardia
Qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti o i movimenti di capitali provochino o rischino di provocare gravi difficoltà al funzionamento della politica monetaria o di cambio di uno o più Stati membri dell'Unione o della Repubblica di Moldova, comprese gravi difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti, le parti interessate possono adottare le misure di salvaguardia che ritengano strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi. La parte che adotta le misure di salvaguardia ne informa immediatamente l'altra parte e presenta appena possibile un calendario per la loro soppressione.
Articolo 267
Agevolazione e disposizioni evolutive
CAPO 8
Appalti pubblici
Articolo 268
Obiettivi
Articolo 269
Campo di applicazione
Articolo 270
Contesto istituzionale
Nel quadro della riforma istituzionale la Repubblica di Moldova designa in particolare:
un organismo esecutivo responsabile della politica economica a livello dell'amministrazione centrale, che ha il compito di garantire una politica coerente in tutti i settori connessi agli appalti pubblici. Tale organismo facilita e coordina l'attuazione del presente capo e guida il processo di ravvicinamento progressivo all'acquis dell'Unione; e
un organismo imparziale e indipendente incaricato di riesaminare le decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in sede di aggiudicazione degli appalti. In tale contesto, per «organismo indipendente» si intende un'autorità pubblica distinta dagli enti aggiudicatori e dagli operatori economici. Esiste la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale avverso le decisioni prese da tale organismo.
Articolo 271
Norme di base che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti
Pubblicazione
Ciascuna parte provvede affinché tutti gli appalti previsti siano pubblicati in un mezzo di comunicazione idoneo e in forma tale da:
consentire l'apertura del mercato alla concorrenza; e
consentire a qualsiasi operatore economico interessato di avere opportuno accesso alle informazioni relative all'appalto previsto prima della sua aggiudicazione e di manifestare il proprio interesse a ottenere l'appalto.
Aggiudicazione degli appalti
Nonostante quanto disposto al paragrafo 1, se le circostanze particolari dell'appalto lo giustificano, il concorrente prescelto può essere tenuto a predisporre talune infrastrutture commerciali nel luogo di esecuzione.
Gli enti aggiudicatori possono invitare un numero limitato di concorrenti a presentare un'offerta purché:
ciò sia fatto in modo trasparente e non discriminatorio; e
la selezione si basi solo su criteri oggettivi, come l'esperienza dei concorrenti nel settore in questione, le dimensioni e l'infrastruttura delle loro attività o le loro capacità tecniche e professionali.
Nel caso in cui sia invitato a presentare un'offerta un numero limitato di concorrenti si tiene conto della necessità di garantire una concorrenza sufficiente.
Tutela giurisdizionale
Articolo 272
Programmazione del ravvicinamento progressivo
Articolo 273
Ravvicinamento progressivo
Articolo 274
Accesso al mercato
Nella misura in cui una parte ha aperto il proprio mercato degli appalti pubblici all'altra parte conformemente all'allegato XXIX-B del presente accordo:
l'Unione accorda alle società della Repubblica di Moldova, anche non stabilite nell'Unione, l'accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti conformemente alla normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici, riconoscendo un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società dell'Unione;
la Repubblica di Moldova accorda alle società dell'Unione, anche non stabilite nella Repubblica di Moldova, l'accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti conformemente alla normativa nazionale in materia di appalti pubblici, riconoscendo un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società della Repubblica di Moldova.
Articolo 275
Informazione
Articolo 276
Cooperazione
CAPO 9
Diritti di proprietà intellettuale
Articolo 277
Obiettivi
Gli obiettivi del presente capo sono:
agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi tra le parti; e
conseguire un opportuno ed efficace livello di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.
Articolo 278
Natura e portata degli obblighi
Articolo 279
Esaurimento
Ciascuna parte prevede un regime interno o regionale di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale.
Articolo 280
Protezione accordata
Le parti rispettano i diritti e gli obblighi stabiliti nei seguenti accordi internazionali:
la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche («convenzione di Berna»);
la convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione del 1961;
l'accordo TRIPS;
il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore; e
il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi.
Articolo 281
Autori
Ciascuna parte conferisce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:
la riproduzione delle loro opere, sia essa diretta o indiretta, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;
qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o delle copie delle loro opere tramite la vendita o in altro modo; e
qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza fili, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a esse dal luogo e nel momento di sua scelta.
Articolo 282
Artisti interpreti o esecutori
Ciascuna parte conferisce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di:
autorizzare o vietare la fissazione ( 25 ) delle loro esecuzioni;
autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma, delle fissazioni delle loro esecuzioni;
mettere a disposizione del pubblico, tramite la vendita o in altro modo, le fissazioni delle loro esecuzioni;
autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, delle fissazioni delle loro esecuzioni, in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a esse dal luogo e nel momento di sua scelta;
autorizzare o vietare la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, tranne nel caso in cui l'esecuzione stessa costituisca di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione.
Articolo 283
Produttori di fonogrammi
Ciascuna parte conferisce ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di:
autorizzare o vietare la riproduzione dei loro fonogrammi, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;
mettere a disposizione del pubblico, tramite la vendita o in altro modo, i loro fonogrammi e relative copie; e
autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, dei loro fonogrammi, in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a essi dal luogo e nel momento di sua scelta.
Articolo 284
Organismi di radiodiffusione
Ciascuna parte conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:
la fissazione delle loro emissioni;
la riproduzione di fissazioni delle loro emissioni;
la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, di fissazioni delle loro emissioni; nonché
la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se quest'ultima avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d'ingresso.
Articolo 285
Radiodiffusione e comunicazione al pubblico
Articolo 286
Durata della protezione
I diritti degli artisti interpreti o esecutori scadono non prima di 50 anni dopo la data dell'esecuzione. Tuttavia:
se una fissazione dell'esecuzione in un mezzo diverso da un fonogramma è lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la data della prima pubblicazione o della prima comunicazione al pubblico, se anteriore;
se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono 70 anni dopo la data della prima pubblicazione o della prima comunicazione al pubblico, se anteriore.
I diritti dei produttori di fonogrammi scadono non prima di 50 anni dopo la fissazione. Tuttavia:
se il fonogramma è stato lecitamente pubblicato durante tale periodo, i diritti scadono non prima di 70 anni dopo la data della prima pubblicazione lecita. Se nel periodo indicato nella prima frase non sono state effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma è stato lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono non prima di 70 anni dopo la data della prima comunicazione lecita al pubblico;
se, decorsi 50 anni dalla pubblicazione lecita del fonogramma o dalla sua comunicazione al pubblico, il produttore di fonogrammi non mette in vendita un numero sufficiente di copie del fonogramma o non lo mette a disposizione del pubblico, l'artista interprete o esecutore può risolvere il contratto mediante il quale l'artista ha trasferito o ceduto al produttore di fonogrammi i propri diritti di fissazione dell'esecuzione.
Articolo 287
Protezione delle misure tecnologiche
Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, la locazione, la pubblicità per la vendita o la locazione o la detenzione a scopi commerciali di dispositivi, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che:
siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione, con la finalità di eludere qualsiasi misura tecnologica efficace;
non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere le misure tecnologiche efficaci; o
siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione delle misure tecnologiche efficaci.
Articolo 288
Protezione delle informazioni sul regime dei diritti
Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia senza averne diritto i seguenti atti:
rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti;
distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti a norma del presente accordo da cui siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti;
ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che lo sia, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione dei diritti d'autore o di diritti connessi previsti nella normativa interna.
Articolo 289
Eccezioni e limitazioni
Ciascuna parte dispone che sono esonerati dal diritto di riproduzione di cui gli articoli da 282 a 285 del presente accordo gli atti di riproduzione temporanea di cui ai medesimi articoli che siano transitori o accessori, privi di interesse economico proprio, parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico ed eseguiti all'unico scopo di consentire:
una trasmissione in una rete tra terzi con l'intervento di un intermediario; o
un uso legittimo di un'opera o di altri materiali protetti.
Articolo 290
Diritto degli autori sulle vendite successive delle opere d'arte
Articolo 291
Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti
Le parti si adoperano per promuovere il dialogo e la cooperazione tra le rispettive società di gestione collettiva al fine di promuovere la disponibilità di opere e altro materiale protetto e il trasferimento delle royalty corrisposte per l'uso di tali opere o altri materiali protetti.
Articolo 292
Accordi internazionali
Le parti:
si conformano al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, al trattato dell'OMPI sul diritto dei marchi e all'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, e
compiono ogni ragionevole sforzo per aderire al trattato di Singapore sul diritto dei marchi.
Articolo 293
Procedura di registrazione
Articolo 294
Marchi notori
Al fine di conferire efficacia all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS relativo alla protezione dei marchi notori, le parti applicano la raccomandazione congiunta riguardante talune disposizioni per la protezione dei marchi notori, adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'Assemblea generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) in occasione della trentaquattresima serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI (settembre 1999).
Articolo 295
Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio
Ciascuna parte prevede limitate eccezioni ai diritti conferiti da un marchio, come il leale uso di termini descrittivi, la protezione delle indicazioni geografiche secondo quanto disposto all'articolo 303 del presente accordo o altre limitate eccezioni che tengono conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e di terzi.
Articolo 296
Campo di applicazione
Articolo 297
Indicazioni geografiche stabilite
Articolo 298
Aggiunta di nuove indicazioni geografiche
Articolo 299
Portata della protezione delle indicazioni geografiche
Le indicazioni geografiche elencate negli allegati XXX-C e XXX-D del presente accordo, comprese quelle aggiunte a norma dell'articolo 298 del medesimo, sono protette contro:
qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta:
per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta, oppure
nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di un'indicazione geografica;
qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione ( 26 ), anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o altri termini simili;
qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento del prodotto, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine; e
qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.
Articolo 300
Diritto di utilizzo delle indicazioni geografiche
Articolo 301
Attuazione della protezione
Le parti attuano la protezione prevista agli articoli da 297 a 300 del presente accordo mediante idonee misure amministrative o azioni legali, secondo i casi, anche ai posti doganali di frontiera (esportazioni e importazioni), per impedire e far cessare qualunque uso illecito delle indicazioni geografiche protette. Esse attuano inoltre tale protezione su richiesta di una parte interessata.
Articolo 302
Attuazione di azioni complementari
Conformemente all'articolo 301 del presente accordo e fermi restando i precedenti impegni di garantire la protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea, che la Repubblica di Moldova ha assunto in virtù di accordi internazionali sulla protezione delle indicazioni geografiche e sull'attuazione della stessa, compresi gli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine, la Repubblica di Moldova beneficia di un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dal 1o Aprile 2013 per attuare tutte le misure complementari necessarie per far cessare qualunque uso illecito delle indicazioni geografiche protette, in particolare le misure ai posti doganali di frontiera.
Articolo 303
Relazione con i marchi commerciali
Articolo 304
Regole generali
Articolo 305
Cooperazione e trasparenza
Articolo 306
Sottocomitato per le indicazioni geografiche
Il sottocomitato per le indicazioni geografiche provvede inoltre al corretto funzionamento della presente sottosezione e può prendere in esame tutte le questioni inerenti all'attuazione e alla gestione della medesima. In particolare è responsabile di:
modificare l'allegato XXX-A, parti A e B, del presente accordo per quanto riguarda i riferimenti alla legislazione applicabile nel territorio delle parti;
modificare gli allegati XXX-C e XXX-D per quanto concerne le indicazioni geografiche;
scambiare informazioni sugli sviluppi delle politiche e legislativi in materia di indicazioni geografiche e su qualsiasi altra questione di reciproco interesse in tale ambito;
scambiare informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità di una loro protezione conformemente alla presente sottosezione; e
monitorare gli sviluppi più recenti in materia di attuazione della protezione delle indicazioni geografiche elencate negli allegati XXX-C e XXX-D del presente accordo.
Articolo 307
Accordi internazionali
Le parti si conformano all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali del 1999.
Articolo 308
Protezione dei disegni e dei modelli registrati
Il disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e originale soltanto:
se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante il normale utilizzo di quest'ultimo; e
nella misura in cui tali caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e originalità.
Articolo 309
Protezione conferita a disegni e modelli non registrati
Articolo 310
Eccezioni ed esclusioni
Articolo 311
Rapporto con il diritto d'autore
Un disegno o modello può anche beneficiare della protezione della normativa sul diritto d'autore vigente nel territorio di una parte dalla data in cui è stato creato o fissato in una qualsiasi forma. Ciascuna parte determina l'estensione della protezione e le condizioni per la sua concessione, compreso il grado di originalità richiesto.
Articolo 312
Accordi internazionali
Le parti rispettano le disposizioni del trattato dell'OMPI sulla cooperazione in materia di brevetti e compiono ogni ragionevole sforzo per conformarsi alle disposizioni del trattato dell'OMPI sul diritto dei brevetti.
Articolo 313
Brevetti e sanità pubblica
Articolo 314
Certificato protettivo complementare
Articolo 315
Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un medicinale
A tale scopo:
durante un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di concessione dell'autorizzazione all'immissione sul mercato nel territorio della parte interessata, nessun soggetto o ente, pubblico o privato, diverso dalla persona o dall'ente che ha presentato tali informazioni non divulgabili, può avvalersi direttamente o indirettamente di tali informazioni a sostegno di una domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato di un medicinale, senza il consenso esplicito del soggetto o dell'ente che ha presentato tali informazioni;
durante un periodo di almeno sette anni a decorrere dalla data di concessione dell'autorizzazione all'immissione sul mercato nel territorio della parte interessata, non viene concessa alcuna autorizzazione all'immissione sul mercato per eventuali domande successive, a meno che i richiedenti successivi non presentino le proprie informazioni, o informazioni utilizzate nell'autorizzazione concessa al titolare della prima autorizzazione, atte a soddisfare gli stessi requisiti della prima autorizzazione. I prodotti registrati senza che siano state presentate tali informazioni sono ritirati dal mercato fino a quando sono stati soddisfatti i suddetti requisiti.
Articolo 316
Protezione dei dati relativi ai prodotti fitosanitari
Durante il periodo di validità del diritto alla protezione dei dati, il verbale di prova o la relazione di uno studio non sono utilizzati a beneficio di altri soggetti che intendano ottenere un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario, salvo in presenza dell'esplicito consenso del proprietario.
Il verbale di prova o la relazione di uno studio soddisfano le seguenti condizioni:
sono necessari per l'autorizzazione o per la modifica di un'autorizzazione intesa a consentire l'uso del prodotto su altre colture; e
sono riconosciuti conformi ai principi di buona pratica di laboratorio o di buona pratica sperimentale.
Articolo 317
Varietà vegetali
Le parti proteggono la privativa sui ritrovati vegetali conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, compresa l'eccezione facoltativa al diritto di costitutore di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di detta convenzione, e cooperano per promuovere e rispettare tali diritti.
Articolo 318
Obblighi generali
Articolo 319
Soggetti dotati di legittimazione attiva
Ciascuna parte riconosce la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS:
ai titolari di diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile;
a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di tali diritti, in particolare ai titolari di licenze, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto delle medesime;
agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto delle medesime; e
agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto delle medesime.
Articolo 320
Misure di protezione delle prove
Articolo 321
Diritto d'informazione
Ciascuna parte provvede affinché, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata dell'attore, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che:
sia stata trovata in possesso di merci che violano un diritto, su scala commerciale;
sia stata sorpresa a utilizzare servizi che violano un diritto, su scala commerciale;
sia stata sorpresa a prestare su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;
sia stata indicata dalle persone di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, nella fabbricazione o nella distribuzione di tali prodotti o nella prestazione di tali servizi.
Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue:
nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;
informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo ottenuto per i prodotti o i servizi in questione.
I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le altre disposizioni normative che:
accordano al titolare diritti d'informazione più ampi;
disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo;
disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;
accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero le persone di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprietà intellettuale; o
disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.
Articolo 322
Misure provvisorie e cautelari
Articolo 323
Misure correttive
Articolo 324
Ingiunzioni
Ciascuna parte provvede affinché, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione, nonché nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione.
Articolo 325
Misure alternative
Le parti possono stabilire che, nei casi opportuni e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo 323 e/o all'articolo 324 del presente accordo, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario in luogo dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 323 e/o all'articolo 324 del presente accordo se tale soggetto ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario della parte lesa sembri ragionevolmente soddisfacente.
Articolo 326
Risarcimento dei danni
Ciascuna parte provvede affinché, su richiesta della parte lesa, le autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione, di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione. Allorché fissano l'ammontare dei danni, le autorità giudiziarie:
tengono conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative subite dalla parte lesa, compreso il mancato guadagno, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; o
in alternativa alla lettera a) possono fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base a elementi quali, come minimo, l'importo delle royalties o dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione all'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.
Articolo 327
Spese legali
Ciascuna parte provvede affinché le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non lo consenta.
Articolo 328
Pubblicazione delle decisioni giudiziarie
Ciascuna parte provvede affinché, nell'ambito dei procedimenti giudiziari avviati per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto.
Articolo 329
Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti
Ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti nella presente sezione:
affinché gli autori di opere letterarie o artistiche siano ritenuti tali fino a prova contraria e legittimati di conseguenza ad agire in giudizio contro i contraffattori, è sufficiente che il nome dell'autore sia indicato sull'opera nei modi usuali;
la lettera a) si applica mutatis mutandis ai titolari di diritti connessi ai diritti d'autore per quanto riguarda il rispettivo materiale protetto.
Articolo 330
Misure alla frontiera
L'ufficio doganale dà inoltre al richiedente la possibilità di ispezionare le merci che sono state bloccate o per le quali lo svincolo è stato sospeso. Al momento dell'esame delle merci, l'ufficio doganale può prelevare campioni e consegnarli o trasmetterli al titolare del diritto, su richiesta di quest'ultimo, esclusivamente a fini di analisi e per agevolare la prosecuzione della procedura.
Articolo 331
Codici di condotta
Le parti incoraggiano:
l'elaborazione da parte delle associazioni o delle organizzazioni professionali o di categoria di codici di condotta volti a contribuire al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; e
la presentazione alle autorità competenti delle parti di progetti di codici di condotta e di valutazioni dell'applicazione dei medesimi.
Articolo 332
Cooperazione
Fatte salve le disposizioni di cui al titolo VI (Assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo) del presente accordo, i settori di cooperazione comprendono, fra l'altro, le seguenti attività:
lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprietà intellettuale e le pertinenti regole di protezione ed esecuzione; lo scambio di esperienze sull'evoluzione normativa in tali settori;
lo scambio di esperienze e di informazioni sulle strategie per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;
lo scambio di esperienze sulle attività per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale svolte a livello centrale e periferico dalle autorità doganali, dalle forze di polizia e dagli organi amministrativi e giudiziari; il coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, anche con altri paesi;
il rafforzamento delle capacità; gli scambi di personale e la formazione di quest'ultimo;
la promozione e la diffusione di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale, anche tra gli operatori economici e nella società civile; la sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti;
il rafforzamento della cooperazione istituzionale, ad esempio fra gli uffici per la tutela della proprietà intellettuale;
la promozione attiva della sensibilizzazione e dell'educazione del grande pubblico sulle politiche riguardanti i diritti di proprietà intellettuale; la formulazione di strategie efficaci per individuare i principali destinatari e l'elaborazione di programmi di comunicazione per aumentare la consapevolezza dei consumatori e dei media in merito all'impatto delle violazioni della proprietà intellettuale, compresi i rischi per la salute e la sicurezza e il collegamento con la criminalità organizzata.
CAPO 10
Concorrenza
Articolo 333
Definizioni
Ai fini della presente sezione si intende per:
«autorità garante della concorrenza», la «Commissione europea» per l'Unione, e il «Consiglio per la concorrenza» per la Repubblica di Moldova;
«diritto della concorrenza»:
per l'Unione, gli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni), i relativi regolamenti di esecuzione o le relative modifiche;
per la Repubblica di Moldova, la legge sulla concorrenza n. 183, dell'11 luglio 2012, e i relativi regolamenti di attuazione o le relative modifiche; e
ogni modifica che gli strumenti di cui ai punti a) e b) possano subire successivamente all'entrata in vigore del presente accordo.
Articolo 334
Principi
Le parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali. Le parti riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettono i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi.
Articolo 335
Attuazione
Articolo 336
Monopoli di Stato, imprese pubbliche e imprese cui sono concessi diritti speciali o esclusivi
Articolo 337
Cooperazione e scambio di informazioni
Articolo 338
Risoluzione delle controversie
Alla presente sezione non si applicano le norme relative alla risoluzione delle controverse di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.
Articolo 339
Principi generali e campo d'applicazione
Articolo 340
Valutazione degli aiuti di Stato
Articolo 341
Legislazione in materia di aiuti di Stato e relativa autorità di vigilanza
Articolo 342
Trasparenza
Articolo 343
Riservatezza
Quando si scambiano informazioni a norma del presente capo, le parti tengono conto delle limitazioni imposte dalle prescrizioni relative al segreto professionale e aziendale.
Articolo 344
Clausola di riesame
Le parti sottopongono a verifica permanente le questioni di cui al presente capo. Ciascuna parte può deferire tali questioni al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo. Le parti convengono di esaminare i progressi realizzati nell'attuazione del presente capo ogni due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, salvo diversa decisione delle stesse.
CAPO 11
Energia nell'ambito degli scambi
Articolo 345
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
«prodotti energetici», il petrolio greggio (codice SA 27.09 ), il gas naturale (codice SA 27.11 ) e l'energia elettrica (codice SA 27.16 );
«infrastruttura fissa», le reti di trasmissione o di distribuzione, gli impianti di gas naturale liquefatto o gli impianti di stoccaggio, quali definiti nella direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e nella direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
«trasporto», la trasmissione e la distribuzione, quali definite nelle direttive 2003/54 e 2003/55, e il trasporto di petrolio con condotte;
«prelievo non autorizzato», ogni attività consistente nel prelievo illegale di prodotti energetici da un'infrastruttura fissa.
Articolo 346
Prezzi interni regolamentati
Articolo 347
Divieto di doppia tariffazione (dual pricing)
Articolo 348
Transito
Le parti adottano le misure necessarie per agevolare il transito, conformemente al principio della libertà di transito, all'articolo V, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del GATT 1994 e all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del trattato sulla Carta dell'energia, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte.
Articolo 349
Trasporto
Per quanto concerne il trasporto di energia elettrica e gas, e in particolare l'accesso di terzi all'infrastruttura fissa, le parti adeguano la loro legislazione, richiamata nell'allegato VIII del presente accordo e nel trattato che istituisce la Comunità dell'energia, al fine di garantire che le tariffe, pubblicate anteriormente alla loro entrata in vigore, le procedure di ripartizione delle capacità e tutte le altre condizioni siano obiettive, ragionevoli e trasparenti e non discriminino in base all'origine, alla proprietà o alla destinazione dell'energia elettrica o del gas.
Articolo 350
Prelievo non autorizzato di merci in transito
Ciascuna parte adotta tutte le misure necessarie per vietare e contrastare i prelievi non autorizzati di prodotti energetici in transito nel loro territorio a opera di soggetti sottoposti al loro controllo o alla loro giurisdizione.
Articolo 351
Transito ininterrotto
Articolo 352
Obbligo di transito per i gestori
Ciascuna parte provvede affinché i gestori delle infrastrutture fisse adottino le misure necessarie per:
ridurre al minimo il rischio di interruzione o riduzione accidentale del transito; e
ripristinare rapidamente il normale funzionamento del transito che abbia subito un'interruzione o una riduzione accidentale.
Articolo 353
Autorità di regolamentazione per l'energia elettrica e il gas naturale
Articolo 354
Rapporto con il trattato che istituisce la Comunità dell'energia
CAPO 12
Trasparenza
Articolo 355
Definizioni
Ai fini del presente capo si intende per:
«misure di applicazione generale», le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, le procedure e le pronunce amministrative di applicazione generale e qualsivoglia altro atto, altra interpretazione o altro requisito di carattere generale o astratto che possano incidere su qualsiasi materia disciplinata dal titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Non è considerata tale una pronuncia che produce effetti nei confronti di una persona determinata;
«persona interessata», ogni persona fisica o giuridica titolare di diritti o soggetta a obblighi in forza di misure di applicazione generale ai sensi del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
Articolo 356
Obiettivo e ambito di applicazione
Riconoscendo l'incidenza che il contesto regolamentare può avere sugli scambi e sugli investimenti tra di esse, le parti predispongono un contesto regolamentare prevedibile e procedure efficienti a vantaggio degli operatori economici, prendendo in debita considerazione i requisiti di certezza giuridica e proporzionalità.
Articolo 357
Pubblicazione
Ciascuna parte provvede affinché le misure di applicazione generale:
siano rapidamente e facilmente accessibili, tramite un mezzo ufficialmente designato e, se possibile, per via elettronica, in modo da permettere a chiunque di venirne a conoscenza;
contengano una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione; e
prevedano un periodo di tempo sufficiente tra la loro pubblicazione e la loro entrata in vigore, tranne in casi debitamente giustificati.
Ciascuna parte:
si adopera per pubblicare in una fase iniziale appropriata ogni proposta di misura di applicazione generale che intende adottare o modificare, con una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione della proposta;
offre alle persone interessate ragionevoli opportunità di presentare osservazioni in merito a tali proposte, prevedendo in particolare un periodo di tempo sufficiente per sfruttare tali opportunità; e
si impegna a tenere conto delle osservazioni ricevute dalle persone interessate in merito a tali proposte.
Articolo 358
Richieste di informazioni e punti di contatto
Articolo 359
Gestione delle misure di applicazione generale
Ciascuna parte gestisce tutte le misure di applicazione generale in modo obiettivo, imparziale e ragionevole. A tal fine, nell'applicare tali misure in casi specifici a persone, merci, o servizi determinati dell'altra parte, ciascuna parte:
si adopera per comunicare alle persone interessate direttamente coinvolte in un procedimento, secondo le rispettive procedure e con un preavviso ragionevole, l'apertura di un procedimento, fornendo altresì informazioni sulla sua natura, l'indicazione della base giuridica che ne autorizza l'apertura e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia;
accorda a tali persone interessate una ragionevole opportunità di presentare fatti e argomentazioni a sostegno della loro posizione prima di qualsiasi provvedimento amministrativo definitivo, sempre che i tempi, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano; e
provvede affinché le proprie procedure si basino sulla loro legislazione e siano a essa conformi.
Articolo 360
Riesame e ricorso
Ciascuna parte provvede affinché, dinanzi a tali istanze o nel corso di tali procedure, le parti del procedimento abbiano diritto a:
una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e
una decisione fondata sugli elementi di prova e sugli atti presentati oppure, ove la legislazione della parte lo prescriva, sugli atti predisposti dall'autorità amministrativa.
Articolo 361
Qualità ed efficacia della regolamentazione e buona condotta amministrativa
Articolo 362
Disposizioni specifiche
Le disposizioni del presente capo lasciano impregiudicate le norme specifiche in materia di trasparenza sancite da altri capi del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
CAPO 13
Commercio e sviluppo sostenibile
Articolo 363
Contesto e obiettivi
Articolo 364
Diritto di legiferare e livelli di protezione
Articolo 365
Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro
Conformemente agli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL e dalla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti del 1998, le parti si impegnano a rispettare, promuovere e attuare, sia a livello legislativo che nella prassi e in tutto il loro territorio, le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, così come definite nelle convenzioni fondamentali dell'OIL, e in particolare:
la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
l'abolizione effettiva del lavoro infantile; e
l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione.
Articolo 366
Governance e accordi multilaterali in materia di ambiente
Articolo 367
Commercio e investimenti per promuovere lo sviluppo sostenibile
Le parti riconfermano il proprio impegno a migliorare il contributo del commercio all'obiettivo dello sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale. Di conseguenza, le parti:
riconoscono che un lavoro dignitoso e norme fondamentali in materia di lavoro possono produrre benefici in termini di efficienza economica, innovazione e produttività, e perseguono una maggiore coerenza tra le politiche commerciali da una parte e le politiche in materia di lavoro dall'altra;
si adoperano per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti in beni e servizi ambientali, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli non tariffari;
si adoperano per eliminare gli ostacoli agli scambi o agli investimenti in relazione a beni e servizi particolarmente rilevanti ai fini dell'attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali l'energia rinnovabile sostenibile e i prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, anche mediante l'adozione di quadri programmatici che favoriscano l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e la promozione di norme che rispondano alle esigenze ambientali ed economiche e riducano al minimo gli ostacoli tecnici agli scambi;
convengono di promuovere lo scambio di merci che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali e le pratiche rispettose dell'ambiente, comprese le merci soggette a sistemi volontari di garanzia della sostenibilità, come il commercio equo ed etico, i marchi di qualità ecologica e i sistemi di certificazione dei prodotti ottenuti da risorse naturali;
convengono di promuovere la responsabilità sociale delle imprese, anche mediante lo scambio di informazioni e di migliori pratiche. A tale riguardo, le parti fanno riferimento ai pertinenti principi e orientamenti riconosciuti a livello internazionale, quali le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, l'iniziativa «Global Compact» delle Nazioni Unite e la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL.
Articolo 368
Biodiversità
A tale scopo le parti si impegnano a:
promuovere gli scambi di prodotti ottenuti da risorse naturali mediante un uso sostenibile delle risorse biologiche e a contribuire alla conservazione della biodiversità;
scambiarsi informazioni sui provvedimenti relativi al commercio di prodotti ottenuti da risorse naturali finalizzati ad arrestare la perdita di diversità biologica e a ridurre la pressione sulla biodiversità e, all'occorrenza, a cooperare per massimizzare gli effetti delle rispettive politiche, provvedendo affinché queste ultime si rafforzino reciprocamente;
promuovere l'inserimento di specie il cui stato di conservazione è considerato a rischio nell'elenco di cui alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES); e
collaborare a livello regionale e mondiale al fine di promuovere la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica negli ecosistemi naturali o agricoli, comprese le specie minacciate di estinzione, il loro habitat, le zone naturali particolarmente protette e la diversità genetica, nonché il ripristino degli ecosistemi e l'eliminazione o la riduzione degli effetti ambientali negativi derivanti dall'uso delle risorse naturali biologiche e non biologiche o degli ecosistemi.
Articolo 369
Gestione sostenibile delle foreste e commercio di prodotti forestali
A tale scopo le parti si impegnano a:
promuovere il commercio di prodotti forestali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e ottenuti conformemente alla legislazione interna del paese di produzione. A tale proposito, gli interventi possibili comprendono la conclusione di un accordo volontario di partenariato sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale;
scambiarsi informazioni relative alle misure per promuovere il consumo di legname e di prodotti derivati dal legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e, all'occorrenza, a cooperare all'elaborazione di tali misure;
adottare misure per promuovere la conservazione della superficie forestale e per combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, all'occorrenza anche in relazione a paesi terzi;
scambiarsi informazioni sugli interventi per migliorare la governance nel settore forestale e, all'occorrenza, cooperare per massimizzare gli effetti delle rispettive politiche volte a escludere dai flussi commerciali il legname e i prodotti derivati dal legno ottenuti illegalmente, nonché per garantire che tali politiche si rafforzino reciprocamente;
promuovere l'inserimento delle specie di piante da legname il cui stato di conservazione è considerato a rischio nell'elenco di cui alla convenzione CITES; e
cooperare a livello regionale e mondiale al fine di promuovere la conservazione della superficie forestale e la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste mediante sistemi di certificazione che promuovano una gestione responsabile delle foreste.
Articolo 370
Commercio di prodotti ittici
Tenuto conto dell'importanza di garantire la gestione responsabile e sostenibile degli stock ittici e di promuovere la buona governance in ambito commerciale, le parti si impegnano a:
promuovere le migliori pratiche nella gestione della pesca al fine di garantire la conservazione e la gestione degli stock ittici in forme sostenibili, secondo un approccio ecosistemico;
adottare misure efficaci per il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca;
garantire il pieno rispetto delle misure di conservazione e controllo applicabili adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e cooperando nella misura più ampia possibile con e in tali organizzazioni; e
cooperare nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e contro le attività correlate alla pesca INN, mediante l'adozione di misure complete, efficaci e trasparenti. Le parti attuano inoltre politiche e misure per escludere i prodotti della pesca INN dai flussi commerciali e dai rispettivi mercati.
Articolo 371
Mantenimento dei livelli di protezione
Articolo 372
Informazioni scientifiche
Nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti, le parti tengono conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e delle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali, se esistono, compreso il principio di precauzione.
Articolo 373
Trasparenza
Ciascuna parte, nel rispetto del proprio diritto interno e del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 12 (Trasparenza), del presente accordo, provvede affinché qualsiasi misura diretta a proteggere l'ambiente o le condizioni di lavoro che possa incidere sugli scambi o sugli investimenti sia elaborata, introdotta e attuata in modo trasparente, dandone debita comunicazione e sottoponendola a una consultazione pubblica, nonché informando e consultando nei modi e nei tempi opportuni i soggetti non statali.
Articolo 374
Valutazione dell'impatto sulla sostenibilità
Le parti si impegnano a riesaminare, monitorare e valutare l'impatto dell'attuazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sullo sviluppo sostenibile avvalendosi dei rispettivi processi o istituti partecipativi nonché di quelli posti in essere a norma del presente accordo, ad esempio tramite valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità in ambito commerciale.
Articolo 375
Cooperazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile
Le parti riconoscono l'importanza di cooperare sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche in materia di ambiente e di lavoro, al fine di conseguire gli obiettivi del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. La cooperazione riguarda tra l'altro i seguenti ambiti:
gli aspetti del commercio e dello sviluppo sostenibile inerenti all'ambiente o al lavoro nelle sedi internazionali, tra cui, in particolare, l'OMC, l'OIL, l'UNEP e gli AMA;
le metodologie e gli indicatori per le valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità del commercio;
gli effetti delle regolamentazioni, delle norme e degli standard in materia di ambiente e di lavoro sugli scambi e sugli investimenti, nonché gli effetti delle norme relative al commercio e agli investimenti sulla legislazione e sull'elaborazione di politiche e regolamentazioni in materia di lavoro e di ambiente;
gli effetti positivi e negativi del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sullo sviluppo sostenibile e le possibilità di migliorarli, prevenirli o attenuarli, rispettivamente, tenendo conto anche delle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità svolte da una o da entrambe le parti;
la promozione della ratifica e dell'effettiva attuazione delle convenzioni fondamentali, delle convenzioni prioritarie e delle altre convenzioni aggiornate dell'OIL e di AMA di rilievo nel contesto degli scambi commerciali;
la promozione di sistemi, pubblici e privati, di certificazione, tracciabilità ed etichettatura, compresa l'etichettatura ecologica;
la promozione della responsabilità sociale delle imprese, ad esempio mediante interventi volti a favorire la sensibilizzazione in merito ai principi e agli orientamenti riconosciuti a livello internazionale, l'adesione ai medesimi, la loro attuazione e il seguito a essi dato;
gli aspetti attinenti al commercio dell'agenda per un lavoro dignitoso dell'OIL, compresi i legami tra il commercio e la piena e produttiva occupazione, l'adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali in materia di lavoro, le statistiche del lavoro, lo sviluppo delle risorse umane e l'apprendimento permanente, la protezione e l'inclusione sociale, il dialogo sociale e la parità di genere;
gli aspetti attinenti al commercio degli AMA, compresa la cooperazione doganale;
gli aspetti attinenti al commercio del regime internazionale vigente e futuro in materia di cambiamenti climatici, compresi i mezzi per promuovere le tecnologie a basse emissioni di carbonio e l'efficienza energetica;
le misure attinenti al commercio volte a favorire la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica;
le misure attinenti al commercio volte a combattere la deforestazione, anche tramite la soluzione dei problemi derivanti dal disboscamento illegale; e
le misure attinenti al commercio volte a promuovere pratiche di pesca sostenibili e il commercio di prodotti della pesca gestiti in modo sostenibile.
Articolo 376
Meccanismi istituzionali e di supervisione
Articolo 377
Forum congiunto per il dialogo con la società civile
Articolo 378
Consultazioni governative
Articolo 379
Gruppo di esperti
CAPO 14
Risoluzione delle controversie
Articolo 380
Obiettivo
L'obiettivo del presente capo è l'istituzione di un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, con l'obiettivo di giungere, per quanto possibile, a soluzioni concordate.
Articolo 381
Ambito di applicazione
Salvo diversa disposizione, il presente capo si applica alle controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
Articolo 382
Consultazioni
Articolo 383
Mediazione
Ciascuna parte può chiedere all'altra parte di avviare una procedura di mediazione in relazione a qualsiasi misura che incida negativamente sugli scambi o sugli investimenti tra le parti a norma dell'allegato XXXII del presente accordo.
Articolo 384
Avvio della procedura di arbitrato
Articolo 385
Costituzione del collegio arbitrale
Articolo 386
Pronuncia pregiudiziale sull'urgenza
Su richiesta di una delle parti, entro 10 giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale si pronuncia in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.
Articolo 387
Relazione del collegio arbitrale
Articolo 388
Conciliazione per le controversie urgenti in materia di energia
Articolo 389
Notifica del lodo del collegio arbitrale
Articolo 390
Esecuzione del lodo del collegio arbitrale
La parte convenuta adotta le misure necessarie per dare esecuzione senza indugio e in buona fede al lodo del collegio arbitrale.
Articolo 391
Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione
Articolo 392
Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale
Articolo 393
Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione
La sospensione degli obblighi e l'indennizzo previsti nel presente articolo sono temporanei e non si applicano:
una volta che le parti hanno raggiunto una soluzione concordata a norma dell'articolo 398 del presente accordo;
una volta che le parti hanno raggiunto un accordo sul fatto che la misura notificata a norma dell'articolo 392, paragrafo 1, del presente accordo permette alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo; o
una volta che le misure di cui si sia rilevata l'incompatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo sono state revocate o modificate al fine di renderle compatibili con tali disposizioni, secondo quanto disposto all'articolo 392, paragrafo 1, del presente accordo.
Articolo 394
Rimedi per controversie urgenti in materia di energia
Articolo 395
Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione
Articolo 396
Sostituzione degli arbitri
Se, in un procedimento arbitrale a norma del presente capo, il collegio arbitrale originario, in tutto o in parte, non è in grado di partecipare, si dimette o deve essere sostituito in quanto non soddisfa i requisiti del codice di condotta di cui all'allegato XXXIV del presente accordo, si applica la procedura di cui all'articolo 385 del presente accordo. Il termine per la notifica del lodo del collegio arbitrale è prorogato per il periodo necessario alla nomina di un nuovo arbitro; tale periodo non può tuttavia essere superiore a 20 giorni.
Articolo 397
Sospensione e conclusione del procedimento arbitrale e di esecuzione
Su richiesta scritta delle parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a 12 mesi consecutivi e li riprende prima della fine di tale periodo, su richiesta scritta delle parti, oppure alla fine di tale periodo, su richiesta scritta di una delle parti. La parte richiedente informa di conseguenza l'altra parte e il presidente del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo. Se una parte non richiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale alla scadenza del periodo di sospensione concordato, la procedura è conclusa. La sospensione e la conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle parti in altri procedimenti soggetti alla disciplina dell'articolo 405 del presente accordo.
Articolo 398
Soluzione concordata
Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia inerente al presente capo. Esse notificano congiuntamente tale soluzione al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, ed eventualmente al presidente del collegio arbitrale. Qualora la soluzione debba essere approvata in base alle pertinenti procedure interne di una delle parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e il procedimento di risoluzione delle controversie è sospeso. Se tale approvazione non è richiesta, o all'atto della notifica dell'espletamento di tali procedure interne, il procedimento di risoluzione delle controversie è concluso.
Articolo 399
Regole di procedura
Articolo 400
Informazioni e consulenza tecnica
Su richiesta di una parte o d'ufficio, il collegio arbitrale può acquisire le informazioni che ritenga opportune ai fini del procedimento arbitrale, da qualunque fonte, comprese le parti coinvolte nella controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche la facoltà di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le parti. Le persone fisiche o giuridiche stabilite nel territorio delle parti possono presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale, conformemente alle regole di procedura. Le informazioni ottenute a norma del presente articolo devono essere comunicate a entrambe le parti affinché possano formulare osservazioni.
Articolo 401
Norme di interpretazione
Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Il collegio arbitrale tiene conto anche delle pertinenti interpretazioni formulate nelle relazioni dei panel e dell'organo d'appello adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB). I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi delle parti che discendono dal presente accordo.
Articolo 402
Decisioni e lodi del collegio arbitrale
Articolo 403
Deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea
Articolo 404
Elenchi degli arbitri
Articolo 405
Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC
Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo:
i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si ritengono avviati quando una parte chiede la costituzione di un panel a norma dell'articolo 6 dell'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie; e
i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si ritengono avviati quando una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 384 del presente accordo.
Articolo 406
Termini di presentazione
CAPO 15
Disposizioni generali in materia di ravvicinamento a norma del Titolo V
Articolo 407
Progressi compiuti nel ravvicinamento nei settori legati al commercio
Articolo 408
Abrogazione della normativa interna incompatibile
Nell'ambito del ravvicinamento normativo, la Repubblica di Moldova abroga le disposizioni di diritto interno o sopprime le pratiche interne incompatibili con il diritto dell'Unione o con la legislazione interna ravvicinata al diritto dell'Unione nei settori connessi al commercio contemplati dal titolo V (Scambi e questioni commerciali), del presente accordo.
Articolo 409
Valutazione del ravvicinamento nei settori legati al commercio
Articolo 410
Sviluppi pertinenti al ravvicinamento
Articolo 411
Scambio di informazioni
Lo scambio di informazioni in materia di ravvicinamento a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali) avviene tramite i punti di contatto di cui all'articolo 358, paragrafo 1, del presente accordo.
Articolo 412
Disposizione generale
TITOLO VI
ASSISTENZA FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ANTIFRODE E IN MATERIA DI CONTROLLO
CAPO 1
Assistenza finanziaria
Articolo 413
La Repubblica di Moldova usufruisce di assistenza finanziaria attraverso i meccanismi e gli strumenti di finanziamento pertinenti dell'Unione. La Repubblica di Moldova può altresì beneficiare dei prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e da altre istituzioni finanziarie internazionali. L'assistenza finanziaria contribuirà alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo e sarà fornita conformemente al disposto del presente capo.
Articolo 414
I principi fondamentali dell'assistenza finanziaria sono stabiliti nei pertinenti regolamenti che disciplinano gli strumenti finanziari dell'Unione.
Articolo 415
Per l'assistenza finanziaria dell'UE i settori prioritari convenuti tra le parti sono enunciati nei programmi d'azione annuali basati su quadri pluriennali che riflettono le priorità strategiche concordate. Gli importi dei contributi fissati in tali programmi tengono conto delle esigenze della Repubblica di Moldova, delle capacità del settore e dello stato di avanzamento delle riforme, in particolare nei settori contemplati dal presente accordo.
Articolo 416
Per sfruttare al meglio le risorse disponibili, le parti si adoperano affinché l'assistenza dell'Unione sia attuata in stretta collaborazione e in coordinamento con gli altri paesi donatori, gli altri organismi donatori e le altre istituzioni finanziarie internazionali e nel rispetto dei principi internazionali sull'efficacia degli aiuti.
Articolo 417
La base giuridica, amministrativa e tecnica fondamentale dell'assistenza finanziaria è stabilita nel quadro dei pertinenti accordi tra le parti.
Articolo 418
Il Consiglio di associazione è informato dell'andamento e dell'attuazione dell'assistenza finanziaria e dei suoi effetti sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo. A tal fine, gli organismi competenti delle parti forniscono, su basi permanenti e reciproche, le opportune informazioni di monitoraggio e valutazione.
Articolo 419
Le parti attuano l'assistenza secondo i principi della sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e della Repubblica di Moldova conformemente al capo 2 (Disposizioni antifrode e in materia di controllo) del presente titolo.
CAPO 2
Disposizioni antifrode e in materia di controllo
Articolo 420
Definizioni
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni di cui al protocollo IV del presente accordo.
Articolo 421
Campo di applicazione
Il presente capo si applica a ogni ulteriore accordo o strumento di finanziamento che dovesse essere concluso fra le parti e a qualsiasi altro strumento di finanziamento dell'Unione cui la Repubblica di Moldova possa essere associata, fatta salva ogni altra clausola aggiuntiva che disciplini gli audit, le verifiche in loco, le ispezioni, i controlli e le misure antifrode, compresi quelli realizzati dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalla Corte dei conti europea (CCE).
Articolo 422
Misure per prevenire e combattere le frodi, la corruzione e ogni altra attività illegale
Le parti adottano misure efficaci per prevenire e combattere le frodi, la corruzione e ogni altra attività illegale, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dal presente accordo.
Articolo 423
Scambio di informazioni e ulteriore cooperazione a livello operativo
Articolo 424
Prevenzione di irregolarità, frodi e corruzione
Articolo 425
Indagini e azione penale
Le autorità della Repubblica di Moldova provvedono affinché casi presunti o accertati di frode, corruzione o qualsiasi altra irregolarità, compreso il conflitto di interessi, siano indagati e perseguiti in seguito a controlli nazionali o dell'Unione. Se del caso, l'OLAF può assistere le competenti autorità della Repubblica di Moldova in tale compito.
Articolo 426
Trasmissione di informazioni relative a frodi, corruzione e irregolarità
Articolo 427
Audit
Articolo 428
Controlli sul posto
Articolo 429
Misure e sanzioni amministrative
La Commissione europea può imporre misure e sanzioni amministrative conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.
Articolo 430
Recupero
Quando la Commissione europea attua i fondi dell'Unione direttamente o indirettamente affidando a terzi compiti di esecuzione del bilancio, le decisioni prese dalla Commissione europea che rientrano nel campo di applicazione del presente capo e che impongono obblighi pecuniari a soggetti diversi dagli Stati sono eseguibili nella Repubblica di Moldova nel rispetto dei seguenti principi:
l'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nella Repubblica di Moldova. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo della Repubblica di Moldova designa a tal fine, informandone la Commissione europea e la Corte di giustizia dell'Unione europea;
assolte le formalità di cui alla lettera a), su richiesta della parte interessata, quest'ultima può ottenere l'esecuzione forzata adendo direttamente l'autorità competente conformemente alla legislazione della Repubblica di Moldova;
l'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Le autorità giudiziarie della Repubblica di Moldova sono tuttavia competenti in materia di controllo della regolarità degli atti esecutivi.
Articolo 431
Riservatezza
Le informazioni trasmesse o acquisite in qualsiasi forma nell'ambito del presente capo sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della stessa protezione accordata a informazioni analoghe dalla legislazione della Repubblica di Moldova e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell'Unione. Tali informazioni possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni dell'Unione, negli Stati membri o nella Repubblica di Moldova, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e possono essere utilizzate all'unico scopo di garantire una tutela efficace degli interessi finanziari delle parti.
Articolo 432
Ravvicinamento della legislazione
La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'Unione e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXXV del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.
TITOLO VII
DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI
CAPO 1
Quadro istituzionale
Articolo 433
Il dialogo politico e programmatico, anche per quanto riguarda le questioni connesse alla cooperazione settoriale tra le parti, può avere luogo a qualsiasi livello. Il dialogo regolare di alto livello sulle politiche si svolge nell'ambito del Consiglio di associazione istituito dall'articolo 434 del presente accordo e nel quadro di riunioni periodiche tra i rappresentanti delle parti a livello ministeriale di comune accordo tra le medesime.
Articolo 434
Articolo 435
Articolo 436
Articolo 437
Articolo 438
Articolo 439
Articolo 440
Articolo 441
Articolo 442
Articolo 443
CAPO 2
Disposizioni generali e finali
Articolo 444
Accesso agli organi giurisdizionali e amministrativi
Nell'ambito del presente accordo, ciascuna parte si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i propri organi giurisdizionali e amministrativi competenti a tutela dei loro diritti individuali e di proprietà.
Articolo 445
Accesso ai documenti ufficiali
Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari interne delle parti relative all'accesso del pubblico ai documenti ufficiali.
Articolo 446
Eccezioni relative alla sicurezza
Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di prendere qualsiasi misura:
ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;
relativa alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o ad attività di ricerca, sviluppo o produzione indispensabili per scopi di difesa, purché tali misure non pregiudichino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a uso specificamente militare; e
ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli obblighi assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.
Articolo 447
Non discriminazione
Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:
le misure applicate dalla Repubblica di Moldova nei confronti dell'Unione o degli Stati membri non danno luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o imprese; e
le misure applicate dall'Unione o dagli Stati membri nei confronti della Repubblica di Moldova non danno luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini, società o imprese della Repubblica di Moldova.
Articolo 448
Ravvicinamento progressivo
La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento progressivo della sua legislazione agli atti dell'Unione e agli strumenti internazionali di cui agli allegati del presente accordo, sulla base degli impegni previsti nel presente accordo e conformemente alle disposizioni di tali allegati. La presente disposizione non pregiudica le disposizioni e gli obblighi specifici in materia di ravvicinamento previsti al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
Articolo 449
Ravvicinamento dinamico
In linea con l'obiettivo della Repubblica di Moldova di ravvicinare progressivamente la propria legislazione al diritto dell'Unione, in particolare per quanto concerne gli impegni previsti nei titoli III, IV, V e VI del presente accordo, e conformemente alle disposizioni di cui agli allegati del presente accordo, il Consiglio di Associazione riesamina e aggiorna periodicamente tali allegati, anche per tenere conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione, come stabilito nel presente accordo. La presente disposizione fa salve le disposizioni specifiche di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
Articolo 450
Monitoraggio
Per «monitoraggio» si intende la valutazione continua dei progressi compiuti nell'attuazione e nell'applicazione delle misure contemplate dal presente accordo. Le parti coopereranno per facilitare il processo di monitoraggio nell'ambito degli organi istituzionali stabiliti dal presente accordo.
Articolo 451
Valutazione del ravvicinamento
Articolo 452
Risultati del monitoraggio, comprese le valutazioni del ravvicinamento
Articolo 453
Adempimento degli obblighi
Articolo 454
Risoluzione delle controversie
Articolo 455
Misure appropriate in caso di mancato adempimento degli obblighi
Le eccezioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano:
la denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale; o
la violazione, a opera dell'altra parte, di uno degli elementi essenziali del presente accordo di cui al titolo I (Principi generali), articolo 2, del medesimo.
Articolo 456
Relazione con altri accordi
Articolo 457
Articolo 458
Articolo 459
Allegati e protocolli
Gli allegati e i protocolli del presente accordo ne costituiscono parte integrante.
Articolo 460
Durata
Articolo 461
Definizione delle parti
Ai fini del presente accordo, per «Parti» si intendono l'Unione europea o i suoi Stati membri oppure l'Unione europea e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze definite nel trattato sull'Unione europea e nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, se del caso, anche l'Euratom, conformemente alle sue competenze a norma del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra.
Articolo 462
Applicazione territoriale
Articolo 463
Depositario del presente accordo
Il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.
Articolo 464
Entrata in vigore e applicazione provvisoria
L'applicazione provvisoria ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui il depositario del presente accordo ha ricevuto:
la notifica dell'Unione relativa al completamento delle procedure a tal fine necessarie, con l'indicazione delle parti dell'accordo che si applicano in via provvisoria; e
la notifica della Repubblica di Moldova relativa al completamento delle procedure necessarie per l'applicazione provvisoria del presente accordo.
Articolo 465
Testi autentici
Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, e ciascuna di queste versioni fa ugualmente fede.
IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo,
Voor het Koninkrijk België
Pour le Royaume de Belgique
Für das Königreich Belgien
Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.
Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.
Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.
За Република България
Za Českou republiku
For Kongeriget Danmark
Für die Bundesrepublik Deutschland
Eesti Vabariigi nimel
Thar cheann Na hÉireann
For Ireland
Για την Ελληνική Δημοκρατία
Por el Reino de España
Pour la République française
Za Republiku Hrvatsku
Per la Repubblica italiana
Για την Κυπριακή Δημοκρατία
Latvijas Republikas vārdā –
Lietuvos Respublikos vardu
Pour le Grand-Duché de Luxembourg
Magyarország részéről
Għar-Repubblika ta' Malta
Voor het Koninkrijk der Nederlanden
Für die Republik Österreich
W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej
Pela República Portuguesa
Pentru România
Za Republiko Slovenijo
Za Slovenskú republiku
Suomen tasavallan puolesta
För Republiken Finland
För Konungariket Sverige
For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
За Европейския съюз
Por la Unión Europea
Za Evropskou unii
For Den Europæiske Union
Für die Europäische Union
Euroopa Liidu nimel
Για την Ευρωπαϊκή Ένωση
For the European Union
Pour l'Union européenne
Za Europsku uniju
Per l'Unione europea
Eiropas Savienības vārdā –
Europos Sąjungos vardu
Az Európai Unió részéről
Għall-Unjoni Ewropea
Voor de Europese Unie
W imieniu Unii Europejskiej
Pela União Europeia
Pentru Uniunea Europeană
Za Európsku úniu
Za Evropsko unijo
Euroopan unionin puolesta
För Europeiska unionen
За Европейската общност за атомна енергия
Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica
Za Evropské společenství pro atomovou energii
For Det Europæiske Atomenergifællesskab
Für die Europäische Atomgemeinschaft
Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας
For the European Atomic Energy Community
Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique
Za Europsku zajednicu za atomsku energiju
Per la Comunità europea dell'energia atomica
Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –
Europos atominés energijos bendrijos vardu
Az Európai Atomenergia-közösség részéről
F'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika
Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie
W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej
Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica
Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice
Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu
Za Evropsko skupnost za atomsko energtjo
Euroopan atomienergiajärjestön puolcsta
För Europeiska atomenergigemenskapen
Pentru Republica Moldova
ALLEGATO I
DEL TITOLO III (LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA)
Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione
Impegni e principi relativi alla protezione dei dati personali
1. Nel contesto dell'attuazione del presente accordo o di altri accordi, le parti garantiscono un livello di protezione giuridica dei dati che corrisponde almeno a quello definito nella direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nella decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale nonché nella convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, firmata il 28 gennaio 1981 (STCE n. 108), e nel suo protocollo addizionale concernente le autorità di controllo e i flussi transfrontalieri, firmato l'8 novembre 2001 (STCE n. 181). Se del caso, le parti tengono conto della raccomandazione n. R (87)15 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 17 settembre 1987, tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia.
2. Si applicano inoltre i seguenti principi:
l'autorità trasferente e l'autorità ricevente adottano tutte le misure ragionevoli per garantire, se del caso, la rettifica, la cancellazione o il blocco dei dati personali il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni dell'articolo 13 del presente accordo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti o esatti oppure risultano eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche la notificazione all'altra parte di ogni rettifica, cancellazione o blocco di tali dati;
su richiesta, l'autorità ricevente informa l'autorità trasferente sull'uso dei dati trasferiti e sui risultati conseguiti;
i dati personali possono essere trasferiti solo alle autorità competenti. Per l'ulteriore trasferimento ad altre autorità è necessaria l'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità trasferente;
l'autorità trasferente e l'autorità ricevente sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e la ricezione dei dati personali.
ALLEGATO II
DEL CAPO 3 (DIRITTO SOCIETARIO, CONTABILITÀ E REVISIONE CONTABILE E GOVERNANCE SOCIETARIA) DEL TITOLO IV
Diritto societario
Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi
Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, quale modificata dalle direttive 92/101/CEE, 2006/68/CE e 2009/109/CE
Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni, quale modificata dalle direttive 2007/63/CE e 2009/109/CE
Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni, quale modificata dalle direttive 2007/63/CE e 2009/109/CE
Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato
Direttiva 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio
Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto
Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate
Contabilità e revisione contabile
Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società
Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati
Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali
Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati
Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2008, sul controllo esterno della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico (2008/362/CE)
Raccomandazione della Commissione, del 5 giugno 2008, relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile (2008/473/CE)
Governance societaria
Principi OCSE sulla governance societaria
Raccomandazione della Commissione, del 14 dicembre 2004, relativa alla promozione di un regime adeguato per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori delle società quotate (2004/913/CE)
Raccomandazione della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza (2005/162/CE)
Raccomandazione della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (2009/384/CE)
Raccomandazione della Commissione, del 30 aprile 2009, che integra le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE per quanto riguarda il regime concernente la remunerazione degli amministratori delle società quotate (2009/385/CE)
ALLEGATO III
DEL CAPO 4 (OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ) DEL TITOLO IV
Legislazione in materia di lavoro
Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro
Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato
Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES — allegato: accordo quadro sul lavoro a tempo parziale
Direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale
Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi
Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti
Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori — Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori
Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro
Lotta alla discriminazione e parità di genere
Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica
Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro
Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego
Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura
Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale
Salute e sicurezza sul luogo di lavoro
Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro
Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
Calendario: per i luoghi di lavoro nuovi, le disposizioni della direttiva 89/654/CEE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, comprese le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato II della medesima direttiva.
Per i luoghi di lavoro già utilizzati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, comprese le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato II della medesima direttiva.
Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
Calendario: per le attrezzature di lavoro nuove, le disposizioni della direttiva 2009/104/CE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, compresi i requisiti minimi di cui all'allegato I della medesima direttiva.
Per le attrezzature di lavoro già utilizzate al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, compresi i requisiti minimi di cui all'allegato I della medesima direttiva.
Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro
Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
Calendario: per i luoghi di lavoro nuovi, le disposizioni della direttiva 92/91/CEE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Per i luoghi di lavoro già utilizzati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 12 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, comprese le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato della medesima direttiva.
Direttiva 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
Calendario: per i luoghi di lavoro nuovi, le disposizioni della direttiva 92/104/CEE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Per i luoghi di lavoro già utilizzati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 16 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, comprese le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato della medesima direttiva.
Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
Direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
Direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
Direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi
Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)
Direttiva 91/322/CEE della Commissione, del 29 maggio 1991, relativa alla fissazione di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dell'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro
Direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro
Direttiva 2006/15/CE della Commissione, del 7 febbraio 2006, che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio
Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio
ALLEGATO IV
DEL CAPO 5 (PROTEZIONE DEI CONSUMATORI) DEL TITOLO IV
Sicurezza dei prodotti
Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti
Direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori
Decisione 2009/251/CE della Commissione, del 17 marzo 2009, che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato
Decisione 2006/502/CE della Commissione, dell'11 maggio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia
Commercializzazione
Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori
Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»)
Diritto dei contratti
Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo
Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori
Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza
Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali
Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso»
Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio
Servizi finanziari
Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori
Crediti al consumo
Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori
Mezzi di ricorso
Raccomandazione della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (98/257/CE)
Raccomandazione della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo (2001/310/CE)
Attuazione
Direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori
Cooperazione in materia di tutela dei consumatori (regolamento)
Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori)
ALLEGATO V
DEL CAPO 6 (STATISTICHE) DEL TITOLO IV
L'acquis statistico dell'UE di cui al titolo IV (Cooperazione economica e in altri settori), capo 6 (Statistiche), articolo 46, del presente accordo è illustrato nell'edizione aggiornata annualmente dello Statistical Requirements Compendium, che è considerato dalle parti come allegato al presente accordo.
La versione più recente dello Statistical Requirements Compendium in formato elettronico è disponibile sul sito web dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) al seguente indirizzo: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.
ALLEGATO VI
DEL CAPO 8 (FISCALITÀ) DEL TITOLO IV
Imposte indirette
Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto
Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:
Calendario: fatti salvi gli altri capi del presente accordo, per tutte le esenzioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/112 del Consiglio, relative a beni e servizi in zone franche, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Per tutte le altre esenzioni, tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Calendario: per tutte le detrazioni per soggetti passivi con riferimento alle persone giuridiche, le disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Per tutte le altre detrazioni, le disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi
Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:
Tabacco
Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato
Alcol
Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche
Energia
Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità
Calendario: per tutte le disposizioni relative alle aliquote, detta direttiva è attuata entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Tutte le altre disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise
Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:
Calendario: per i soggetti passivi con riferimento alle persone giuridiche, le disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Tutte le altre disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
ALLEGATO VII
DEL CAPO 12 (AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE) DEL TITOLO IV
Politica della qualità
Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari
Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), la parte relativa all'indicazione geografica dei vini nel titolo II, capo I, sezione II
Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, segnatamente il titolo V «Controlli nel settore vitivinicolo»
Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari
Regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione, del 18 ottobre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari
Agricoltura biologica
Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici
Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli
Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi
Norme di commercializzazione delle piante, dei semi, dei prodotti derivati dalle piante e dei prodotti ortofrutticoli
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)
Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:
Regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi
Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere
Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali
Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite
Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, a eccezione delle sementi
Direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti
Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali
Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione
Direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana
Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi a essi attinenti
Direttiva 76/621/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi
Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole
Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole
Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi
Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate
Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra
Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva
Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi a essi attinenti
Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana
Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana
Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria
Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana
Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli
Sono applicabili tutte le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1580/2007, compresi gli allegati, a eccezione del titolo III e del titolo IV di tale regolamento
Norme di commercializzazione di animali vivi e di prodotti animali
Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine
Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione, del 25 agosto 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine
Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)
Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:
Regolamento (CE) n. 566/2008 della Commissione, del 18 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi
Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova
Si applicano tutte le disposizioni del regolamento (CE) n. 589/2008, a eccezione degli articoli da 33 a 35, dell'allegato III e dell'allegato V di tale regolamento
Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime
Si applicano tutte le disposizioni di tale regolamento, a eccezione dell'articolo 18, dell'articolo 26, dell'articolo 35 e dell'articolo 37 di tale regolamento
Regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile
Regolamento (CE) n. 445/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione
Direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana
Regolamento (CE) n. 273/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari
Regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame
Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele
ALLEGATO VIII
DEL CAPO 14 (COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA) DEL TITOLO IV
I calendari relativi alle disposizioni del presente allegato che sono già stati stabiliti dalle parti nel quadro di altri accordi si applicheranno secondo quanto precisato negli accordi appropriati.
Elettricità
Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica
Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica
Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture
Gas
Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale
Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale
Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas
Petrolio
Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi
Infrastrutture
Regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea
Prospezione e ricerca di idrocarburi
Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi
Efficienza Energetica
Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia
Decisione della Commissione, del 19 novembre 2008, che stabilisce linee guida dettagliate per l'applicazione e l'utilizzo dell'allegato II della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2008/952/CE)
Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2007/74/CE)
Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia
Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada
Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia
Direttive/regolamenti di esecuzione:
Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti
Direttive/regolamenti di esecuzione:
Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa a un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio
Decisione 2006/1005/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sulla conclusione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura in materia di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio
Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali
Energia rinnovabile
Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili
ALLEGATO IX
DEL CAPO 15 (TRASPORTI) DEL TITOLO IV
1. Le parti hanno deciso di cooperare allo sviluppo della rete di trasporto strategica per il territorio della Repubblica di Moldova. La mappa indicativa della rete di trasporto strategica proposta dalla Repubblica di Moldova è inclusa nel presente allegato (cfr. il punto 6 del presente allegato).
2. A tale proposito le parti riconoscono l'importanza dell'attuazione delle principali misure prioritarie della strategia di investimento nelle infrastrutture di trasporto nella Repubblica di Moldova, intese a ripristinare ed estendere i collegamenti stradali e ferroviari di rilevanza internazionale che attraversano il territorio della Repubblica di Moldova, a partire dalle strade nazionali M3 Chisinau — Giurgiulesti e M14 Brest — Briceni — Tiraspol — Odessa, nonché a potenziare e ammodernare i collegamenti ferroviari con i paesi limitrofi, utilizzati per il traffico internazionale e in transito.
3. Le parti riconoscono l'importanza di migliorare i collegamenti di trasporto rendendoli più agevoli, sicuri e affidabili a reciproco vantaggio dell'UE e della Repubblica di Moldova. Le parti intendono cooperare al fine di sviluppare ulteriori collegamenti di trasporto, in particolare mediante:
la cooperazione strategica, procedure amministrative migliori ai valichi di frontiera e l'eliminazione delle strozzature infrastrutturali;
la cooperazione in materia di trasporti nel quadro del partenariato orientale;
la cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali che possono contribuire a migliorare i trasporti;
l'ulteriore sviluppo nella Repubblica di Moldova di un dispositivo di coordinamento e di un sistema di informazione che garantiscano l'efficacia e la trasparenza della pianificazione infrastrutturale, compresi i sistemi di gestione del traffico, dei diritti d'uso e dei finanziamenti;
l'adozione di azioni volte a facilitare il transito frontaliero, in linea con le disposizioni del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi), del presente accordo, intese a migliorare il funzionamento della rete di trasporto per rendere più scorrevoli i flussi dei trasporti tra l'UE, la Repubblica di Moldova e i partner regionali;
lo scambio di pratiche ottimali sulle possibilità di finanziamento dei progetti (misure infrastrutturali e orizzontali), tra cui i partenariati pubblico-privato, la normativa pertinente e i diritti d'uso;
tenendo presenti, se pertinenti, le disposizioni ambientali di cui al titolo IV (Cooperazione economica e in altri settori), capo 16 (Ambiente), del presente accordo, in particolare la valutazione di impatto strategico, la valutazione di impatto ambientale e la legislazione dell'UE sulla natura e la qualità dell'aria;
lo sviluppo, a livello regionale, di sistemi efficienti di gestione del traffico, come il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System — ERTMS), che assicurino redditività, interoperabilità ed elevata qualità.
4. Le parti collaboreranno al fine di collegare la rete di trasporto strategica della Repubblica di Moldova alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) nonché alle reti della regione.
5. Le parti si adopereranno per individuare progetti di interesse reciproco lungo la rete di trasporto strategica della Repubblica di Moldova.
6. Mappa (mappa delle reti di trasporto strategiche sul territorio della Repubblica di Moldova):
ALLEGATO X
DEL CAPO 15 (TRASPORTI) DEL TITOLO IV
Trasporto su strada
Condizioni tecniche
Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità
Calendario: per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo.
Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, già immatricolati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Per tutti i veicoli immatricolati per la prima volta, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale
Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi
Condizioni di sicurezza
Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida
Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:
da sostituire entro il 19 gennaio 2013 con le pertinenti disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida
Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose
Calendario: per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.
Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, già immatricolati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Condizioni sociali
Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
Calendario: per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tali regolamenti sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.
Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, già immatricolati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale regolamento, a eccezione dell'articolo 27 relativo ai tachigrafi digitali, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Le disposizioni di cui all'articolo 27 relative ai tachigrafi digitali sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada
Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada
Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:
Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto
Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri
Condizioni fiscali
Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture
Trasporto su rotaia
Accesso al mercato e alle infrastrutture
Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie
Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:
Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie
Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:
Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza
Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo
Condizioni tecniche e di sicurezza, interoperabilità
Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)
Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità
Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario
Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose
Calendario: per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.
Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, già immatricolati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Trasporto combinato
Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri
Altri aspetti
Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia
Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario
Trasporto aereo
L'accordo globale sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova, firmato il 26 giugno 2012 a Bruxelles, che contiene l'elenco e il calendario per l'attuazione dell'acquis dell'UE pertinente nel settore dell'aviazione.
Trasporti nazionali per via navigabile
Funzionamento del mercato
Direttiva 96/75/CE del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali e internazionali di merci per via navigabile nella Comunità
Accesso alla professione
Direttiva 87/540/CEE del Consiglio, del 9 novembre 1987, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali e internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli relativi a tale professione
Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna
Sicurezza
Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna
Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose
Calendario: per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.
Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, già immatricolati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Servizi d'informazione fluviale
Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità
ALLEGATO XI
DEL CAPO 16 (AMBIENTE)
I calendari relativi alle disposizioni del presente allegato che sono già stati stabiliti dalle parti nel quadro di altri accordi si applicheranno secondo quanto precisato negli accordi appropriati.
Governance ambientale e integrazione dell'ambiente in altri settori programmatici
Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati
Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:
Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente
Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:
Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale
Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:
Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale.
Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:
Qualità dell'aria
Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa
Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:
Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente
Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:
Direttiva 1999/32/CEE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi
Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:
Direttiva 94/63/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003
Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:
Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria
Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:
Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici
Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:
Entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo i limiti nazionali di emissione si applicano come stabilito nel protocollo originale di Göteborg del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico.
Entro detto periodo, inoltre, la Repubblica di Moldova si adopera per ratificare il protocollo di Göteborg, comprese le modifiche adottate nel 2012.
Qualità dell'acqua e gestione delle risorse
Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, quale modificata dalla decisione 2455/2001/CE
Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:
Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni
Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:
Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, quale modificata dalla direttiva 98/15/CE e dal regolamento (CE) n. 1882/2003
Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 91/271/CEE:
Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003
Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:
Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003
Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:
istituzione di programmi di controllo (articolo 6)
individuazione delle acque inquinate o delle acque a rischio e designazione delle zone vulnerabili ai nitrati (articolo 3)
Gestione dei rifiuti e delle risorse
Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti
Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:
Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003
Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:
Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive
Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:
Tutela della natura
Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici
Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:
Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, quale modificata dalle direttive 97/62/CE, 2006/105/CE e dal regolamento (CE) n. 1882/2003
Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 92/43/CEE:
Inquinamento industriale e rischi industriali
Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)
Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:
Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, quale modificata dalla direttiva 2003/105/CE e dal regolamento (CE) n. 1882/2003
Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 96/82/CE:
Sostanze chimiche
Regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose
Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele
Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:
Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche
Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:
ALLEGATO XII
DEL CAPO 17 (INIZIATIVE IN MATERIA DI CLIMA) DEL TITOLO IV
Cambiamenti climatici e protezione dello strato di ozono
Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità
Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:
Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati a effetto serra
Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:
Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono
Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:
Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel
Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:
ALLEGATO XIII
DEL CAPO 21 (SANITÀ PUBBLICA) DEL TITOLO IV
Tabacco
Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco
Direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco
Raccomandazione 2003/54/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2002, sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo
Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli ambienti senza fumo (2009/C 296/02)
Malattie trasmissibili
Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità
Decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Decisione 2002/253/CE della Commissione, del 19 marzo 2002, che stabilisce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Decisione 2000/57/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, previsto dalla decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Sangue
Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti
Direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti
Direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative a un sistema di qualità per i servizi trasfusionali
Direttiva 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati e incidenti gravi
Organi, tessuti e cellule
Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani
Direttiva 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani
Direttiva 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani
Direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti
Salute mentale — tossicodipendenza
Raccomandazione 2003/488/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, sulla prevenzione e la riduzione del danno per la salute causato da tossicodipendenza
Alcol
Raccomandazione 2001/458/CE del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul consumo di bevande alcoliche da parte di giovani, in particolare bambini e adolescenti
Tumori
Raccomandazione 2003/878/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2003, sullo screening dei tumori
Prevenzione degli incidenti e promozione della sicurezza
Raccomandazione (2007/C 164/01) del Consiglio, del 31 maggio 2007, sulla prevenzione degli incidenti e la promozione della sicurezza
ALLEGATO XIV
DEL CAPO 25 (COOPERAZIONE IN MATERIA DI CULTURA, POLITICA AUDIOVISIVA E MEDIA) DEL TITOLO IV
Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive
Convenzione dell'Unesco del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali
ALLEGATO XV
SOPPRESSIONE DEI DAZI DOGANALI
1. Le parti sopprimono tutti i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra parte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, a eccezione di quanto previsto ai punti 2, 3 e 4 e fatto salvo il punto 5 del presente allegato.
2. I prodotti elencati nell'allegato XV-A sono importati nell'Unione in esenzione da dazi doganali entro i limiti dei contingenti tariffari indicati in tale allegato. Alle importazioni che superano il limite del contingente tariffario si applica l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita (NPF).
3. I prodotti elencati nell'allegato XV-B sono assoggettati a un dazio all'importazione nell'UE in esenzione dell'aliquota ad valorem di tale dazio.
4. La Repubblica di Moldova procede alla soppressione di determinati dazi doganali come specificato nell'allegato XV-D con le seguenti modalità:
i dazi doganali per le voci di cui alla categoria «5» dell'elenco della Repubblica di Moldova sono soppressi in 6 scaglioni uguali, iniziando dalla data di entrata in vigore del presente accordo e proseguendo con le successive riduzioni il 1o gennaio dei 5 anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo;
i dazi doganali per le voci di cui alla categoria «3» dell'elenco della Repubblica di Moldova sono soppressi in 4 scaglioni uguali, iniziando dalla data di entrata in vigore del presente accordo e proseguendo con le successive riduzioni il 1o gennaio dei 3 anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo;
i dazi doganali per le voci di cui alla categoria «10-A» dell'elenco della Repubblica di Moldova sono soppressi in 10 scaglioni annuali uguali a iniziare dal 1o gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo;
i dazi doganali per le voci di cui alla categoria «5-A» dell'elenco della Repubblica di Moldova sono soppressi in 5 scaglioni annuali uguali a iniziare dal 1o gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo;
i dazi doganali per le voci di cui alla categoria «3-A» dell'elenco della Repubblica di Moldova sono soppressi in 3 scaglioni annuali uguali a iniziare dal 1o gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo;
la soppressione dei dazi doganali per i prodotti di cui alla categoria «10-S» (prodotti soggetti a una moratoria di 5 anni) ha inizio il 1o gennaio del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo.
5. L'importazione dei prodotti originari della Repubblica di Moldova elencati nell'allegato XV-C è soggetta al meccanismo antielusione dell'Unione di cui all'articolo 148 del presente accordo.
ALLEGATO XV-A
PRODOTTI SOGGETTI A CONTINGENTI TARIFFARI ANNUI IN ESENZIONE DA DAZIO (UNIONE)
Numero d’ordine |
Codice NC 2012 |
Descrizione dei prodotti |
Volume (in t) |
Aliquota del dazio |
1 |
0702 00 00 |
Pomodori, freschi o refrigerati |
2 000 |
esenzione |
2 |
0703 20 00 |
Agli, freschi o refrigerati |
220 |
esenzione |
3 |
0806 10 10 |
Uve da tavola, fresche |
20 000 |
esenzione |
4 |
0808 10 80 |
Mele, fresche (escl. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre) |
40 000 |
esenzione |
5 |
0809 29 00 |
Ciliege, fresche (escl. ciliege acide) |
1 500 |
esenzione |
6 |
0809 40 05 |
Prugne, fresche |
15 000 |
esenzione |
7 |
2009 61 10 |
Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix ≤ 30 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg |
500 |
esenzione |
2009 69 19 |
Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore > 22 EUR per 100 kg |
|||
2009 69 51 |
Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg, concentrati |
|||
2009 69 59 |
Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg (escl. succhi concentrati) |
ALLEGATO XV-B
PRODOTTI AI QUALI SI APPLICA UN PREZZO D'ENTRATA ( 35 )
che beneficiano dell'esenzione dall'aliquota ad valorem del dazio all'importazione (UNIONE)
Codice NC 2012 |
Descrizione dei prodotti |
0707 00 05 |
Cetrioli, freschi o refrigerati |
0709 91 00 |
Carciofi, freschi o refrigerati |
0709 93 10 |
Zucchine, fresche o refrigerate |
0805 10 20 |
Arance dolci, fresche |
0805 20 10 |
Clementine |
0805 20 30 |
Monreal e satsuma |
0805 20 50 |
Mandarini e wilkings |
0805 20 70 |
Tangerini |
0805 20 90 |
Tangelo, Ortanique, Malaquina e simili ibridi di agrumi (escl. clementine, monreal, satsuma, mandarini, wilkings e tangerini) |
0805 50 10 |
Limoni «Citrus limon, Citrus limonum» |
0808 30 90 |
Pere (escl. pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre) |
0809 10 00 |
Albicocche, fresche |
0809 21 00 |
Ciliege acide «Prunus cerasus», fresche |
▼M10 ————— |
|
0809 30 10 |
Pesche noci, fresche |
0809 30 90 |
Pesche, fresche (escl. pesche noci) |
2204 30 92 |
Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica ≤ 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole) |
2204 30 94 |
Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica ≤ 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole) |
2204 30 96 |
Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica > 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole) |
2204 30 98 |
Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica > 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole) |
ALLEGATO XV-C
PRODOTTI SOGGETTI AL MECCANISMO ANTIELUSIONE (UNIONE)
Categoria di prodotti |
Codice NC 2012 |
Descrizione dei prodotti |
Volume limite (in t) |
Prodotti agricoli |
|||
1 Carni suine |
0203 11 10 |
Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate |
4 500 |
|
0203 12 11 |
Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati |
|
|
0203 12 19 |
Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati |
|
|
0203 19 11 |
Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati |
|
|
0203 19 13 |
Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati |
|
|
0203 19 15 |
Pancette «ventresche» e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati |
|
|
0203 19 55 |
Carni di animali della specie suina domestica, disossate, fresche o refrigerate (escl. pancette e loro pezzi) |
|
|
0203 19 59 |
Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, fresche o refrigerate (escl. carcasse, mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, parti anteriori, lombate e pancette e loro pezzi) |
|
|
0203 21 10 |
Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, congelate |
|
|
0203 22 11 |
Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati |
|
|
0203 22 19 |
Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati |
|
|
0203 29 11 |
Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati |
|
|
0203 29 13 |
Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati |
|
|
0203 29 15 |
Pancette «ventresche» e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati |
|
|
0203 29 55 |
Carni di animali della specie suina domestica, disossate, congelate (escl. pancette e loro pezzi) |
|
|
0203 29 59 |
Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate (escl. parti anteriori, lombate e pancette e loro pezzi) |
|
2 Carni di volatili da cortile |
0207 11 30 |
Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %», freschi o refrigerati |
600 |
|
0207 11 90 |
Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati, interi, freschi o refrigerati (escl. «polli 83 %» e «polli 70 %») |
|
|
0207 12 10 |
Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %», congelati |
|
|
0207 12 90 |
Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %» o altrimenti presentati, interi, congelati (escl. «polli 70 %») |
|
|
0207 13 10 |
Pezzi di galli o galline, disossati, freschi o refrigerati |
|
|
0207 13 20 |
Metà o quarti di galli o galline, freschi o refrigerati |
|
|
0207 13 30 |
Ali intere, anche senza punta, di galli o galline, fresche o refrigerate |
|
|
0207 13 50 |
Petti e loro pezzi di galli o galline, non disossati, freschi o refrigerati |
|
|
0207 13 60 |
Cosce e loro pezzi di galli o galline, non disossati, freschi o refrigerati |
|
|
0207 13 99 |
Frattaglie commestibili di galli o galline, fresche o refrigerate (escl. fegati) |
|
|
0207 14 10 |
Pezzi di galli o galline, disossati, congelati |
|
|
0207 14 20 |
Metà o quarti di galli o galline, congelati |
|
|
0207 14 30 |
Ali intere, anche senza punta, di galli o galline, congelate |
|
|
0207 14 50 |
Petti e loro pezzi di galli o galline, non disossati, congelati |
|
|
0207 14 60 |
Cosce e loro pezzi di galli o galline, non disossati, congelati |
|
|
0207 14 99 |
Frattaglie commestibili di galli o galline, congelate (escl. fegati) |
|
|
0207 24 10 |
Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %», freschi o refrigerati |
|
|
0207 24 90 |
Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %» o altrimenti presentati, interi, freschi o refrigerati (escl. «tacchini 80 %») |
|
|
0207 25 10 |
Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %», congelati |
|
|
0207 25 90 |
Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %» o altrimenti presentati, interi, congelati (escl. «tacchini 80 %») |
|
|
0207 26 10 |
Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, disossati, freschi o refrigerati |
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|
0207 26 20 |
Metà o quarti di tacchini o tacchine delle specie domestiche, freschi o refrigerati |
|
|
0207 26 30 |
Ali intere, anche senza punta, di tacchini o tacchine delle specie domestiche, fresche o refrigerate |
|
|
0207 26 50 |
Petti e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati |
|
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0207 26 60 |
Fusi (coscette) e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati |
|
|
0207 26 70 |
Cosce e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati (escl. fusi) |
|
|
0207 26 80 |
Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati (escl. metà o quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali, petti, cosce e loro pezzi) |
|
|
0207 26 99 |
Frattaglie commestibili di tacchini o tacchine delle specie domestiche, fresche o refrigerate (escl. fegati) |
|
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0207 27 10 |
Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, disossati, congelati |
|
|
0207 27 20 |
Metà o quarti di tacchini o tacchine delle specie domestiche, congelati |
|
|
0207 27 30 |
Ali intere, anche senza punta, di tacchini o tacchine delle specie domestiche, congelate |
|
|
0207 27 50 |
Petti e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati |
|
|
0207 27 60 |
Fusi (coscette) e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati |
|
|
0207 27 70 |
Cosce e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati (escl. fusi) |
|
|
0207 27 80 |
Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati (escl. metà o quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali, petti, cosce e loro pezzi) |
|
|
0207 27 99 |
Frattaglie commestibili di tacchini o tacchine delle specie domestiche, congelate (escl. fegati) |
|
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0207 41 30 |
Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %», fresche o refrigerate |
|
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0207 41 80 |
Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate, fresche o refrigerate |
|
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0207 42 30 |
Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %», congelate |
|
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0207 42 80 |
Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate, congelate |
|
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0207 44 10 |
Pezzi di anatre delle specie domestiche, disossati, freschi o refrigerati |
|
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0207 44 21 |
Metà o quarti di anatre delle specie domestiche, freschi o refrigerati |
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0207 44 31 |
Ali intere di anatre delle specie domestiche, fresche o refrigerate |
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0207 44 41 |
Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di anatre delle specie domestiche, freschi o refrigerati |
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0207 44 51 |
Petti e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati |
|
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0207 44 61 |
Cosce e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati |
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0207 44 71 |
Parti di anatre delle specie domestiche dette «paltò di anatra», non disossate, fresche o refrigerate |
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0207 44 81 |
Pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., freschi o refrigerati |
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0207 44 99 |
Frattaglie commestibili di anatre delle specie domestiche, fresche o refrigerate (escl. fegati) |
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0207 45 10 |
Pezzi di anatre delle specie domestiche, disossati, congelati |
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0207 45 21 |
Metà o quarti di anatre delle specie domestiche, congelati |
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0207 45 31 |
Ali intere di anatre delle specie domestiche, congelate |
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0207 45 41 |
Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di anatre delle specie domestiche, congelati |
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0207 45 51 |
Petti e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, congelati |
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0207 45 61 |
Cosce e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, congelati |
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0207 45 81 |
Pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., congelati |
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0207 45 99 |
Frattaglie commestibili di anatre delle specie domestiche, congelate (escl. fegati) |
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0207 51 10 |
Oche delle specie domestiche, intere, presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %», fresche o refrigerate |
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0207 51 90 |
Oche delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate, fresche o refrigerate |
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0207 52 90 |
Oche delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate, congelate |
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0207 54 10 |
Pezzi di oche delle specie domestiche, disossati, freschi o refrigerati |
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0207 54 21 |
Metà o quarti di oche delle specie domestiche, freschi o refrigerati |
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0207 54 31 |
Ali intere di oche delle specie domestiche, fresche o refrigerate |
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0207 54 41 |
Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di oche delle specie domestiche, freschi o refrigerati |
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0207 54 51 |
Petti e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati |
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0207 54 61 |
Cosce e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati |
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0207 54 71 |
Parti di oche delle specie domestiche dette «paltò di oca», non disossate, fresche o refrigerate |
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0207 54 81 |
Pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., freschi o refrigerati |
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0207 54 99 |
Frattaglie commestibili di oche delle specie domestiche, fresche o refrigerate (escl. fegati) |
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0207 55 10 |
Pezzi di oche delle specie domestiche, disossati, congelati |
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0207 55 21 |
Metà o quarti di oche delle specie domestiche, congelati |
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0207 55 31 |
Ali intere di oche delle specie domestiche, congelate |
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0207 55 41 |
Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di oche delle specie domestiche, congelati |
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0207 55 51 |
Petti e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, congelati |
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0207 55 61 |
Cosce e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, congelati |
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0207 55 81 |
Pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., congelati |
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0207 55 99 |
Frattaglie commestibili di oche delle specie domestiche, congelate (escl. fegati) |
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0207 60 05 |
Faraone delle specie domestiche, intere, fresche, refrigerate o congelate |
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0207 60 10 |
Pezzi di faraone delle specie domestiche, disossati, freschi, refrigerati o congelati |
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0207 60 31 |
Ali intere di faraone delle specie domestiche, fresche, refrigerate o congelate |
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0207 60 41 |
Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di faraone delle specie domestiche, freschi, refrigerati o congelati |
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0207 60 51 |
Petti e loro pezzi di faraone delle specie domestiche, non disossati, freschi, refrigerati o congelati |
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0207 60 61 |
Cosce e loro pezzi di faraone delle specie domestiche, non disossati, freschi, refrigerati o congelati |
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0207 60 81 |
Pezzi di faraone delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., freschi, refrigerati o congelati |
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0207 60 99 |
Frattaglie commestibili di faraone delle specie domestiche, fresche, refrigerate o congelate (escl. fegati) |
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1602 32 11 |
Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, non cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, nonché preparazioni di fegato) |
|
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1602 32 30 |
Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, contenenti ≥ 25 % e < 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) |
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1602 32 90 |
Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline (escl. preparazioni e conserve contenenti ≥ 25 % di carne o di frattaglie di volatili, carni e frattaglie di tacchino o faraona, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne) |
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3 Prodotti lattiero-caseari |
0402 10 11 |
Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg |
1 700 |
|
0402 10 19 |
Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg |
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0402 10 91 |
Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg |
|
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0402 10 99 |
Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg |
|
|
0405 10 11 |
Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. burro disidratato e ghee) |
|
|
0405 10 19 |
Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg, nonché burro disidratato e ghee) |
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0405 10 30 |
Burro ricombinato avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. burro disidratato e ghee) |
|
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0405 10 50 |
Burro di siero di latte avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. burro disidratato e ghee) |
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0405 10 90 |
Burro avente tenore, in peso, di materie grasse > 85 % e ≤ 95 % (escl. burro disidratato e ghee) |
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4 Uova in guscio |
0407 21 00 |
Uova di galline, in guscio, fresche (escl. uova fertilizzate per incubazione) |
7 000 (1) |
|
0407 29 10 |
Uova di volatili da cortile, in guscio, fresche (escl. uova di galline, nonché fertilizzate per incubazione) |
|
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0407 29 90 |
Uova di volatili, in guscio, fresche (escl. uova di volatili da cortile, nonché fertilizzate per incubazione) |
|
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0407 90 10 |
Uova di volatili da cortile, in guscio, conservate o cotte |
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5 Uova e albumine |
0408 91 80 |
Uova di volatili essiccate e sgusciate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atte a uso alimentare (escl. tuorli) |
400 |
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0408 99 80 |
Uova di volatili sgusciate, fresche, cotte in acqua o al vapore, modellate, congelate o altrimenti conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atte a uso alimentare (escl. uova essiccate e tuorli) |
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6 Farine e agglomerati in forma di pellet, di frumento |
1001 91 90 |
Frumento destinato alla semina [escl. frumento (grano) duro, frumento (grano) tenero e spelta] |
►M10 150 000 ◄ |
|
1001 99 00 |
Frumento (grano) e frumento segalato [escl. frumento destinato alla semina e frumento (grano) duro] |
|
7 Farine e agglomerati in forma di pellet, di orzo |
1003 90 00 |
Orzo (escl. orzo destinato alla semina) |
►M10 100 000 ◄ |
8 Farine e agglomerati in forma di pellet, di granturco |
1005 90 00 |
Granturco (escl. granturco destinato alla semina) |
►M10 250 000 ◄ |
9 Zuccheri |
1701 99 10 |
Zuccheri bianchi contenenti, allo stato secco, ≥ 99,5 % di saccarosio (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti) |
37 400 |
Prodotti agricoli trasformati |
|||
10 Cereali trasformati |
1904 30 00 |
Bulgur di grano in forma di chicchi lavorati, ottenuto mediante cottura di chicchi di grano duro |
►M10 5 000 ◄ |
|
2207 10 00 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico ≥ 80 % vol |
|
|
2207 20 00 |
Alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo |
|
|
2208 90 91 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico < 80 % vol, presentato in recipienti di capacità ≤ 2 litri |
|
|
2208 90 99 |
Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico < 80 % vol, presentato in recipienti di capacità > 2 litri |
|
|
2905 43 00 |
Mannitolo |
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|
2905 44 11 |
D-glucitolo «sorbitolo» in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo |
|
|
2905 44 19 |
D-glucitolo «sorbitolo» in soluzione acquosa (escl. quello contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo) |
|
|
2905 44 91 |
D-glucitolo «sorbitolo» contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo (escl. in soluzione acquosa) |
|
|
2905 44 99 |
D-glucitolo «sorbitolo» (escl. in soluzione acquosa e contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo) |
|
|
3505 10 10 |
Destrina |
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3505 10 50 |
Amidi e fecole, esterificati o eterificati (escl. destrina) |
|
|
3505 10 90 |
Amidi e fecole modificati (escl. amidi e fecole eterificati, amidi e fecole esterificati e destrina) |
|
|
3505 20 30 |
Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati ≥ 25 % e < 55 % (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto, di peso netto ≤ 1 kg) |
|
|
3505 20 50 |
Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati ≥ 55 % e < 80 % (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto, di peso netto ≤ 1 kg) |
|
|
3505 20 90 |
Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati ≥ 80 % (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto, di peso netto ≤ 1 kg) |
|
|
3809 10 10 |
Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze < 55 % |
|
|
3809 10 30 |
Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze ≥ 55 % e < 70 % |
|
|
3809 10 50 |
Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze ≥ 70 % e < 83 % |
|
|
3809 10 90 |
Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze ≥ 83 % |
|
|
3824 60 11 |
Sorbitolo in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. D-glucitolo (sorbitolo)] |
|
|
3824 60 19 |
Sorbitolo in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione > 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. D-glucitolo (sorbitolo)] |
|
|
3824 60 91 |
Sorbitolo contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. sorbitolo in soluzione acquosa e D-glucitolo (sorbitolo)] |
|
|
3824 60 99 |
Sorbitolo contenente D-mannitolo in proporzione > 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. sorbitolo in soluzione acquosa e D-glucitolo (sorbitolo)] |
|
11 Sigarette |
2402 10 00 |
Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco |
1 000 o 1 miliardo di pezzi (2) |
|
2402 20 90 |
Sigarette contenenti tabacco (escl. sigarette contenenti garofano) |
|
12 Prodotti lattiero-caseari trasformati |
0405 20 10 |
Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse del 39 % o più ma meno del 60 % |
500 |
|
0405 20 30 |
Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 60 % e ≤ 75 % |
|
|
1806 20 70 |
Preparazioni dette «chocolate milk crumb» in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg |
|
|
2106 10 80 |
Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate, contenenti, in peso, ≥ 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, ≥ 5 % di saccarosio o di isoglucosio, ≥ 5 % di glucosio o di amido o fecola |
|
|
2202 90 99 |
Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 , aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 ≥ 2 %. |
|
13 Zuccheri trasformati |
1302 20 10 |
Sostanze pectiche, pectinati e pectati, allo stato secco, in polvere |
4 200 |
|
1302 20 90 |
Sostanze pectiche, pectinati e pectati, allo stato liquido |
|
|
1702 50 00 |
Fruttosio chimicamente puro, allo stato solido |
|
|
1702 90 10 |
Maltosio chimicamente puro, allo stato solido |
|
|
1704 90 99 |
Impasti, compreso il marzapane, torrone e altre preparazioni a base di zuccheri non contenenti cacao [escl. gomme da masticare (chewing-gum), cioccolato bianco, pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse, gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri, caramelle di zucchero cotto, caramelle, prodotti ottenuti per compressione e impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto ≥ 1 kg] |
|
|
1806 10 30 |
Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio ≥ 65 % e < 80 % |
|
|
1806 10 90 |
Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio ≥ 80 % |
|
|
1806 20 95 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso > 2 kg, allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao < 18 % |
|
|
1901 90 99 |
Preparazioni alimentari a base di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti < 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata; preparazioni alimentari a base di latte, crema di latte, latticello, latte acido e panna acida |
|
|
2101 12 98 |
Preparazioni a base di caffè |
|
|
2101 20 98 |
Preparazioni a base di tè o mate |
|
|
2106 90 98 |
Preparazioni alimentari, n.n.a., contenenti, in peso, ≥ 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, ≥ 5 % di saccarosio o di isoglucosio, ≥ 5 % di glucosio o ≥ 5 % di amido o fecola |
|
|
3302 10 29 |
Preparazioni a base di sostanze odorifere, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, contenenti, in peso, ≥ 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, ≥ 5 % di saccarosio o di isoglucosio, ≥ 5 % di glucosio o ≥ 5 % di amido o fecola, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande (escl. preparazioni con titolo alcolometrico effettivo > 0,5 % vol) |
|
14 Granturco dolce |
0710 40 00 |
Granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato |
1 500 |
|
0711 90 30 |
Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato |
|
|
2001 90 30 |
Granturco dolce «Zea mays var. saccharata», preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico |
|
|
2004 90 10 |
Granturco dolce «Zea mays var. saccharata», preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, congelato |
|
|
2005 80 00 |
Granturco dolce «Zea mays var. saccharata», preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico (escl. congelato) |
|
(1)
140 milioni x 50 g = 7 000 t
(2)
A condizione che 1 pezzo pesi all'incirca 1 g. |
ALLEGATO XV-D
ELENCO DELLE CONCESSIONI (REPUBBLICA DI MOLDOVA)
Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011 |
Descrizione |
Aliquota NPF applicata |
Categoria |
0203 11 10 |
Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate |
20 % + 200 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t) ◄ |
0203 12 11 |
Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati |
20 % + 200 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t) ◄ |
0203 12 19 |
Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati |
20 % + 200 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t) ◄ |
0203 19 11 |
Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati |
20 % + 200 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t) ◄ |
0203 19 13 |
Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati |
20 % + 200 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t) ◄ |
0203 19 15 |
Pancette «ventresche» e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati |
20 % + 200 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t) ◄ |
0203 19 55 |
Carni di animali della specie suina domestica, disossate, fresche o refrigerate (escl. pancette e loro pezzi) |
20 % + 200 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t) ◄ |
0203 19 59 |
Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, fresche o refrigerate (escl. carcasse, mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, parti anteriori, lombate e pancette e loro pezzi) |
20 % + 200 EUR/ |
►M10 Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t) ◄ |
0203 21 10 |
Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, congelate |
20 % + 200 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t) ◄ |
0203 22 11 |
Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati |
20 % + 200 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t) ◄ |
0203 22 19 |
Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati |
20 % + 200 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t) ◄ |
0203 29 11 |
Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati |
10 % + 200 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t) ◄ |
0203 29 13 |
Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati |
10 % + 200 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t) ◄ |
0203 29 15 |
Pancette «ventresche» e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati |
10 % + 200 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t) ◄ |
0203 29 55 |
Carni di animali della specie suina domestica, disossate, congelate (escl. pancette e loro pezzi) |
10 % + 200 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t) ◄ |
0203 29 59 |
Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate (escl. carcasse, mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, parti anteriori, lombate e pancette e loro pezzi) |
10 % + 200 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t) ◄ |
0206 30 00 |
Frattaglie commestibili di animali della specie suina, fresche o refrigerate |
15 |
10-S |
0206 41 00 |
Fegati commestibili di animali della specie suina, congelati |
15 |
10-S |
0206 49 20 |
Frattaglie commestibili di animali della specie suina domestica, congelate (escl. fegati) |
15 |
10-S |
0207 11 10 |
Galli e galline, presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti «polli 83 %», freschi o refrigerati |
20 % + 100 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 11 30 |
Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %», freschi o refrigerati |
20 % + 100 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 11 90 |
Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati, interi, freschi o refrigerati (escl. «polli 83 %» e «polli 70 %») |
20 % + 100 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 12 10 |
Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %», congelati |
15 % + 100 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 12 90 |
Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati, interi, congelati (escl. «polli 70 %») |
15 % + 100 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 13 10 |
Pezzi di galli o galline, disossati, freschi o refrigerati |
20 % + 100 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 13 20 |
Metà o quarti di galli o galline, freschi o refrigerati |
20 % + 100 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 13 30 |
Ali intere, anche senza punta, di galli o galline, fresche o refrigerate |
20 % + 100 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 13 50 |
Petti e loro pezzi di galli o galline, non disossati, freschi o refrigerati |
20 % + 100 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 13 60 |
Cosce e loro pezzi di galli o galline, non disossati, freschi o refrigerati |
20 % + 100 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 13 99 |
Frattaglie commestibili di galli o galline, fresche o refrigerate (escl. fegati) |
20 % + 100 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 14 10 |
Pezzi di galli o galline, disossati, congelati |
15 % + 100 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 14 20 |
Metà o quarti di galli o galline, congelati |
15 % + 100 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 14 30 |
Ali intere, anche senza punta, di galli o galline, congelate |
15 % + 100 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 14 40 |
Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di galli e di galline, congelati |
15 % + 100 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 14 50 |
Petti e loro pezzi di galli o galline, non disossati, congelati |
15 % + 100 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 14 60 |
Cosce e loro pezzi di galli o galline, non disossati, congelati |
15 % + 100 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 14 70 |
Pezzi di galli o galline, non disossati, congelati (escl. metà o quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali, petti, cosce e loro pezzi) |
15 % + 100 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 14 91 |
Fegati commestibili di galli o galline, congelati |
15 % + 100 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄ |
0207 14 99 |
Frattaglie commestibili di galli o galline, congelate (escl. fegati) |
15 % + 100 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄ |
0210 99 41 |
Fegati commestibili di animali della specie suina domestica, salati o in salamoia, secchi o affumicati |
15 |
10-A |
0210 99 49 |
Frattaglie commestibili di animali della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate (escl. fegati) |
15 |
10-A |
0401 10 10 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri |
15 |
►M10 Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄ |
0401 10 90 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri) |
15 |
►M10 Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄ |
0401 20 11 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 3 % e > 1 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri |
15 |
►M10 Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄ |
0401 20 19 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 3 % e > 1 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri) |
15 |
►M10 Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄ |
0401 20 91 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 3 % e ≤ 6 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri |
15 |
►M10 Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄ |
0401 20 99 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 3 % e ≤ 6 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri) |
15 |
►M10 Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄ |
0401 30 11 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 21 % e > 6 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri |
15 |
►M10 Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄ |
0401 30 19 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 21 % e > 6 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri) |
15 |
►M10 Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄ |
0401 30 31 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 21 % e ≤ 45 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri |
15 |
►M10 Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄ |
0401 30 39 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 21 % e ≤ 45 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri) |
15 |
►M10 Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄ |
0401 30 91 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri |
15 |
►M10 Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄ |
0401 30 99 |
Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri) |
15 |
►M10 Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄ |
0402 10 11 |
Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg |
10 |
10-A |
0402 10 19 |
Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg |
10 |
10-A |
0402 10 91 |
Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg |
10 |
10-A |
0402 10 99 |
Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg |
10 |
10-A |
0402 21 11 |
Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg |
10 |
10-A |
0402 21 17 |
Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 11 % e > 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg o presentati diversamente |
10 |
10-A |
0402 21 19 |
Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 11 % e ≤ 27 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg o presentati diversamente |
10 |
10-A |
0402 21 91 |
Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 27 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg |
10 |
10-A |
0402 21 99 |
Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 27 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg |
10 |
10-A |
0402 29 15 |
Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 27 % e > 1,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. latte per l'alimentazione dei lattanti in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto ≤ 500 g) |
10 |
10-A |
0402 29 19 |
Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 27 % e > 1,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg |
10 |
10-A |
0402 29 91 |
Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 27 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg |
10 |
10-A |
0402 29 99 |
Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 27 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg |
10 |
10-A |
0402 91 11 |
Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 8 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. in forme solide) |
10 |
10-A |
0402 91 19 |
Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 8 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. in forme solide) |
10 |
10-A |
0402 91 31 |
Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 8 % e ≤ 10 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. in forme solide) |
10 |
10-A |
0402 91 39 |
Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 8 % e ≤ 10 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. in forme solide) |
10 |
10-A |
0402 91 51 |
Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 10 % e ≤ 45 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. in forme solide) |
10 |
10-A |
0402 91 59 |
Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 10 % e ≤ 45 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. in forme solide) |
10 |
10-A |
0402 91 91 |
Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. in forme solide) |
10 |
10-A |
0402 91 99 |
Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. in forme solide) |
10 |
10-A |
0402 99 11 |
Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 9,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. in forme solide) |
10 |
10-A |
0402 99 19 |
Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 9,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. in forme solide) |
10 |
10-A |
0402 99 31 |
Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 9,5 % e ≤ 45 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. in forme solide) |
10 |
10-A |
0402 99 39 |
Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 9,5 % e ≤ 45 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. in forme solide) |
10 |
10-A |
0402 99 91 |
Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. in forme solide) |
10 |
10-A |
0402 99 99 |
Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. in forme solide) |
10 |
10-A |
0405 10 11 |
Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. burro disidratato e ghee) |
15 % + 500 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄ |
0405 10 19 |
Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg, nonché burro disidratato e ghee) |
15 % + 500 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄ |
0405 10 30 |
Burro ricombinato avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. burro disidratato e ghee) |
15 % + 500 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄ |
0405 10 50 |
Burro di siero di latte avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. burro disidratato e ghee) |
15 % + 500 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄ |
0405 10 90 |
Burro avente tenore, in peso, di materie grasse > 85 % e ≤ 95 % (escl. burro disidratato e ghee) |
15 % + 500 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄ |
0405 20 10 |
Paste da spalmare lattiere, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 39 % e < 60 % |
20 % + 500 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄ |
0405 20 30 |
Paste da spalmare lattiere, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 60 % e ≤ 75 % |
20 % + 500 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄ |
0405 20 90 |
Paste da spalmare lattiere, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 75 % e < 80 % |
20 % + 500 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄ |
0405 90 10 |
Materie grasse provenienti dal latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 99,3 % e aventi tenore, in peso, di acqua ≤ 0,5 % |
20 % + 500 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄ |
0405 90 90 |
Materie grasse provenienti dal latte, burro disidratato e ghee (escl. quelle aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 99,3 % e aventi tenore, in peso, di acqua ≤ 0,5 %, nonché burro naturale, burro ricombinato e burro di siero di latte) |
20 % + 500 EUR/t |
►M10 Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄ |
0406 10 20 |
Formaggi freschi «non affinati», compresi il formaggio di siero di latte e i latticini, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % |
10 |
5-A |
0406 10 80 |
Formaggi freschi «non affinati», compresi il formaggio di siero di latte e i latticini, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 40 % |
10 |
5-A |
0406 20 90 |
Formaggi grattugiati o in polvere [escl. formaggi di Glarus alle erbe (detti «Schabziger»)] |
10 |
5-A |
0406 30 10 |
Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio di Glarus alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 56 % della sostanza secca |
10 |
3-A |
0406 30 31 |
Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 36 % e tenore, in peso, di materie grasse ≤ 48 % della sostanza secca [escl. miscele di formaggi fusi ottenute con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell, anche con aggiunta di formaggio di Glarus alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto] |
10 |
3-A |
0406 30 39 |
Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 36 % e tenore, in peso, di materie grasse > 48 % della sostanza secca [escl. miscele di formaggi fusi ottenute con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell, anche con aggiunta di formaggio di Glarus alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 56 % della sostanza secca] |
10 |
3-A |
0406 30 90 |
Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 36 % [escl. miscele di formaggi fusi ottenute con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell, anche con aggiunta di formaggio di Glarus alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 56 % della sostanza secca] |
10 |
3-A |
0406 90 01 |
Formaggi destinati alla trasformazione (escl. formaggi freschi, compreso il formaggio di siero di latte, latticini, formaggi fusi, formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando «Penicillium roqueforti», nonché formaggi grattugiati o in polvere) |
10 |
5-A |
0406 90 13 |
Emmental (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione) |
10 |
5-A |
0406 90 21 |
Cheddar (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione) |
10 |
5-A |
0406 90 23 |
Edam (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione) |
10 |
5-A |
0406 90 25 |
Tilsit (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione) |
10 |
5-A |
0406 90 27 |
Butterkäse (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione) |
10 |
5-A |
0406 90 29 |
Kashkaval (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione) |
10 |
5-A |
0406 90 50 |
Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (escl. feta) |
10 |
5-A |
0406 90 69 |
Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa ≤ 47 %, n.n.a. |
10 |
5-A |
0406 90 78 |
Gouda avente tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e avente tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 47 % e ≤ 72 % (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione) |
10 |
5-A |
0406 90 86 |
Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 47 % e ≤ 72 %, n.n.a. |
10 |
5-A |
0406 90 87 |
Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 52 % e ≤ 62 %, n.n.a. |
10 |
5-A |
0406 90 88 |
Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 62 % e ≤ 72 %, n.n.a. |
10 |
5-A |
0406 90 93 |
Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 72 %, n.n.a. |
10 |
5-A |
0406 90 99 |
Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse > 40 %, n.n.a. |
10 |
5-A |
0702 00 00 |
Pomodori, freschi o refrigerati |
dal 1o gennaio al 15 marzo — 10; dal 1o aprile al 31 ottobre — 20; dal 16 novembre al 31 dicembre — 10 |
5-A |
0703 10 19 |
Cipolle, fresche o refrigerate (escl. cipolle da semina) |
15 |
5-A |
0704 10 00 |
Cavolfiori e cavoli broccoli, freschi o refrigerati |
15 |
5-A |
0704 90 10 |
Cavoli bianchi e cavoli rossi, freschi o refrigerati |
15 |
5-A |
0706 10 00 |
Carote e navoni, freschi o refrigerati |
15 |
5-A |
0706 90 10 |
Sedani-rapa, freschi o refrigerati |
15 |
5-A |
0706 90 90 |
Barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati (escl. carote, navoni, sedani-rapa e barbaforte o cren) |
15 |
5-A |
0707 00 05 |
Cetrioli, freschi o refrigerati |
dal 1o gennaio al 15 marzo — 10; dal 1o aprile al 31 ottobre — 15; dal 16 novembre al 31 dicembre — 10 |
5-A |
0708 10 00 |
Piselli «Pisum sativum», anche sgranati, freschi o refrigerati |
15 |
5-A |
0708 20 00 |
Fagioli «Vigna spp., Phaseolus spp.», anche sgranati, freschi o refrigerati |
15 |
5-A |
0708 90 00 |
Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati (escl. piselli «Pisum sativum» e fagioli «Vigna spp., Phaseolus spp.») |
15 |
5-A |
0709 30 00 |
Melanzane, fresche o refrigerate |
15 |
5-A |
0709 51 00 |
Funghi del genere «Agaricus», freschi o refrigerati |
15 |
5-A |
0709 60 10 |
Peperoni, freschi o refrigerati |
15 |
5-A |
0709 90 70 |
Zucchine, fresche o refrigerate |
15 |
5-A |
0806 10 10 |
Uve da tavola, fresche |
dal 1o gennaio al 14 luglio — 10; dal 15 luglio al 20 novembre — 15; dal 21 novembre al 31 dicembre — 10 |
10-S |
0808 10 80 |
Mele, fresche (escl. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre) |
dal 1o gennaio al 30 giugno — 10; dal 1o luglio al 31 luglio — 20; dal 1o agosto al 31 dicembre — 10 |
10-S |
0809 20 05 |
Ciliege acide «Prunus cerasus», fresche |
dal 1o gennaio al 20 maggio — 10; dal 21 maggio al 10 agosto — 20; dall'11 agosto al 31 dicembre — 10 |
5-A |
0809 20 95 |
Ciliege, fresche (escl. ciliege acide «Prunus cerasus») |
dal 1o gennaio al 20 maggio — 10; dal 21 maggio al 10 agosto — 20; dall'11 agosto al 31 dicembre — 10 |
10-A |
0809 30 10 |
Pesche noci, fresche |
dal 1o gennaio al 10 giugno — 10; dall'11 giugno al 30 settembre — 20; dal 1o ottobre al 31 dicembre — 10 |
5-A |
0809 30 90 |
Pesche, fresche (escl. pesche noci) |
dal 1o gennaio al 10 giugno — 10; dall'11 giugno al 30 settembre — 20; dal 1o ottobre al 31 dicembre — 10 |
10-S |
0809 40 05 |
Prugne, fresche |
dal 1o gennaio al 10 giugno — 10; dall'11 giugno al 30 settembre — 20; dal 1o ottobre al 31 dicembre — 10 |
10-S |
0810 10 00 |
Fragole, fresche |
dal 1o gennaio al 30 aprile — 10; dal 1o maggio al 31 luglio — 20; dal 1o agosto al 31 dicembre — 10 |
5-A |
0810 90 50 |
Ribes nero (cassis), fresco |
10 |
5-A |
0810 90 60 |
Ribes rosso, fresco |
10 |
5-A |
0810 90 70 |
Ribes bianco e uva spina, freschi |
10 |
5-A |
0811 10 90 |
Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, congelate |
15 |
5-A |
0811 20 31 |
Lamponi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
15 |
5-A |
0811 20 39 |
Ribes nero (cassis), anche cotto in acqua o al vapore, congelato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
15 |
5-A |
0811 20 51 |
Ribes rosso, anche cotto in acqua o al vapore, congelato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
15 |
5-A |
0811 20 59 |
More di rovo o di gelso, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
15 |
5-A |
0811 20 90 |
More-lamponi, ribes bianco e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
15 |
5-A |
0811 90 75 |
Ciliegie acide «Prunus cerasus», anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
15 |
5-A |
1601 00 10 |
Salsicce e prodotti simili di fegato e preparazioni alimentari a base di tali prodotti |
15 |
Contingente tariffario 4 (1 700 t) |
1601 00 91 |
Salsicce non cotte, di carne, di frattaglie o di sangue (escl. fegato) |
15 |
Contingente tariffario 4 (1 700 t) |
1601 00 99 |
Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue e preparazioni alimentari a base di tali prodotti (escl. salsicce di fegato e salsicce non cotte) |
15 |
Contingente tariffario 4 (1 700 t) |
1602 31 11 |
Preparazioni contenenti unicamente carne di tacchino non cotta (escl. salsicce, salami e prodotti simili) |
20 |
10-A |
1602 31 19 |
Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di tacchini e tacchine delle specie domestiche, contenenti, in peso, ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. preparazioni contenenti unicamente carne di tacchino non cotta, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) |
20 |
10-A |
1602 31 30 |
Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di tacchini e tacchine delle specie domestiche, contenenti, in peso, ≥ 25 % e < 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) |
20 |
10-A |
1602 31 90 |
Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di tacchini e tacchine delle specie domestiche (escl. preparazioni e conserve contenenti, in peso, ≥ 25 % di carne o di frattaglie di volatili, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne) |
20 |
10-A |
1602 32 11 |
Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, non cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, nonché preparazioni di fegato) |
20 |
Contingente tariffario 4 (1 700 t) |
1602 32 19 |
Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) |
20 |
Contingente tariffario 4 (1 700 t) |
1602 32 30 |
Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, contenenti ≥ 25 % e < 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. di tacchino o di faraona, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) |
20 |
Contingente tariffario 4 (1 700 t) |
1602 32 90 |
Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline (escl. preparazioni e conserve contenenti ≥ 25 % di carne o di frattaglie di volatili, carni e frattaglie di tacchino o faraona, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne) |
20 |
Contingente tariffario 4 (1 700 t) |
1602 39 21 |
Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di anatre, oche e faraone delle specie domestiche, non cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, nonché preparazioni di fegato) |
20 |
10-A |
1602 39 29 |
Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di anatre, oche e faraone delle specie domestiche, cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) |
20 |
10-A |
1602 39 40 |
Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di anatre, oche e faraone delle specie domestiche, contenenti ≥ 25 % e < 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) |
20 |
10-A |
1602 39 80 |
Preparazioni e conserve di carne o frattaglie di anatre, oche e faraone delle specie domestiche (escl. preparazioni e conserve contenenti ≥ 25 % di carne o di frattaglie di volatili, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto, per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne) |
20 |
10-A |
1602 41 10 |
Preparazioni e conserve di prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica |
20 |
Contingente tariffario 4 (1 700 t) |
1602 42 10 |
Preparazioni e conserve di spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica |
20 |
Contingente tariffario 4 (1 700 t) |
1602 49 11 |
Preparazioni e conserve di lombate e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti, di animali della specie suina domestica (escl. collari) |
15 |
Contingente tariffario 4 (1 700 t) |
1602 49 13 |
Preparazioni e conserve di collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle, di animali della specie suina domestica |
15 |
Contingente tariffario 4 (1 700 t) |
1602 49 15 |
Preparazioni e conserve di miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate, collari e loro pezzi di animali della specie suina domestica (escl. miscugli soltanto di lombate e di prosciutti o soltanto di collari e di spalle) |
15 |
Contingente tariffario 4 (1 700 t) |
1602 49 19 |
Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, compresi i miscugli, di animali della specie suina domestica, contenenti, in peso, ≥ 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine (escl. prosciutti, spalle, lombate, collari e loro pezzi, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) |
15 |
Contingente tariffario 4 (1 700 t) |
1602 49 30 |
Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie e miscugli, di animali della specie suina domestica, contenenti, in peso, ≥ 40 % e < 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) |
15 |
Contingente tariffario 4 (1 700 t) |
1602 49 50 |
Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie e miscugli, di animali della specie suina domestica, contenenti, in peso, < 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne) |
15 |
Contingente tariffario 4 (1 700 t) |
1602 50 10 |
Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, di animali della specie bovina, non cotte, compresi i miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte (escl. salsicce, salami e prodotti simili e preparazioni di fegato) |
15 |
10-S |
1602 50 31 |
«Corned beef», in recipienti ermeticamente chiusi |
15 |
10-A |
1602 50 39 |
Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina (escl. «Corned beef»), in recipienti ermeticamente chiusi (escl. preparazioni e conserve non cotte, nonché miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte) |
15 |
10-S |
1602 50 80 |
Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina (escl. «Corned beef»), non in recipienti ermeticamente chiusi (escl. preparazioni e conserve non cotte, nonché miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte) |
15 |
10-S |
1602 90 51 |
Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie contenenti carni o frattaglie di animali della specie suina domestica (escl. di volatili da cortile, di animali della specie bovina, di renna, di selvaggina o di coniglio, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne) |
15 |
Contingente tariffario 4 (1 700 t) |
1602 90 61 |
Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, non cotte, contenenti carni o frattaglie di animali della specie bovina, compresi i miscugli di carni cotte o non cotte e di frattaglie cotte o non cotte (escl. di volatili da cortile, di animali della specie suina domestica, di renna, di selvaggina o di coniglio, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, nonché preparazioni di fegato) |
15 |
10-A |
1602 90 69 |
Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, cotte, contenenti carni o frattaglie di animali della specie bovina (escl. di volatili da cortile, di animali della specie suina domestica, di selvaggina o di coniglio, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne) |
15 |
10-A |
1701 11 10 |
Zuccheri di canna greggi, destinati a essere raffinati (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti) |
75 |
►M10 Contingente tariffario 5 (7 000 t; per il 2021: 8 000 t; e a partire dal 2022: 9 000 t) ◄ |
1701 11 90 |
Zuccheri di canna greggi (escl. zuccheri destinati a essere raffinati e con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti) |
75 |
►M10 Contingente tariffario 5 (7 000 t; per il 2021: 8 000 t; e a partire dal 2022: 9 000 t) ◄ |
1701 12 10 |
Zuccheri di barbabietola greggi, destinati a essere raffinati (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti) |
75 |
►M10 Contingente tariffario 5 (7 000 t; per il 2021: 8 000 t; e a partire dal 2022: 9 000 t) ◄ |
1701 12 90 |
Zuccheri di barbabietola greggi (escl. zuccheri destinati a essere raffinati e con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti) |
75 |
►M10 Contingente tariffario 5 (7 000 t; per il 2021: 8 000 t; e a partire dal 2022: 9 000 t) ◄ |
1701 91 00 |
Zuccheri di canna o di barbabietola raffinati, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti |
75 |
►M10 Contingente tariffario 5 (7 000 t; per il 2021: 8 000 t; e a partire dal 2022: 9 000 t) ◄ |
1701 99 10 |
Zuccheri bianchi contenenti, allo stato secco, ≥ 99,5 % di saccarosio (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti) |
75 |
►M10 Contingente tariffario 5 (7 000 t; per il 2021: 8 000 t; e a partire dal 2022: 9 000 t) ◄ |
1701 99 90 |
Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido (escl. zuccheri di canna o di barbabietola con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, zuccheri greggi e zuccheri bianchi) |
75 |
►M10 Contingente tariffario 5 (7 000 t; per il 2021: 8 000 t; e a partire dal 2022: 9 000 t) ◄ |
1702 30 10 |
Isoglucosio allo stato solido, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, < 20 % di fruttosio |
75 |
Contingente tariffario 6 (640 t) |
1702 30 51 |
Glucosio e sciroppo di glucosio, in polvere cristallina bianca, anche agglomerata, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio e contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di glucosio (escl. isoglucosio) |
75 |
Contingente tariffario 6 (640 t) |
1702 30 59 |
Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenenti fruttosio o contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio e contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di glucosio (escl. isoglucosio e glucosio e sciroppo di glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata) |
75 |
Contingente tariffario 6 (640 t) |
1702 30 91 |
Glucosio e sciroppo di glucosio, in polvere cristallina bianca, anche agglomerata, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio e contenente, in peso, allo stato secco, meno del 99 % di glucosio (escl. isoglucosio) |
75 |
Contingente tariffario 6 (640 t) |
1702 30 99 |
Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non contenenti fruttosio o contenenti, in peso, allo stato secco, < 20 % di fruttosio e < 99 % di glucosio (escl. isoglucosio e glucosio «destrosio» in polvere cristallina bianca, anche agglomerata) |
75 |
Contingente tariffario 6 (640 t) |
1702 40 10 |
Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, ≥ 20 % e < 50 % di fruttosio (escl. zucchero invertito) |
75 |
Contingente tariffario 6 (640 t) |
1702 40 90 |
Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, allo stato secco, ≥ 20 % e < 50 % di fruttosio (escl. isoglucosio e zucchero invertito) |
75 |
Contingente tariffario 6 (640 t) |
1702 50 00 |
Fruttosio chimicamente puro, allo stato solido |
75 |
Contingente tariffario 6 (640 t) |
1702 60 10 |
Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, > 50 % di fruttosio (escl. fruttosio chimicamente puro e zucchero invertito) |
75 |
Contingente tariffario 6 (640 t) |
1702 60 95 |
Fruttosio allo stato solido e sciroppo di fruttosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, allo stato secco, > 50 % di fruttosio (escl. isoglucosio, sciroppo di inulina, fruttosio chimicamente puro e zucchero invertito) |
75 |
Contingente tariffario 6 (640 t) |
1702 90 10 |
Maltosio chimicamente puro, allo stato solido |
75 |
Contingente tariffario 6 (640 t) |
1702 90 30 |
Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio, ottenuto da polimeri di glucosio |
75 |
Contingente tariffario 6 (640 t) |
1702 90 60 |
Succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale |
75 |
Contingente tariffario 6 (640 t) |
1702 90 71 |
Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, ≥ 50 % di saccarosio |
75 |
Contingente tariffario 6 (640 t) |
1702 90 75 |
Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, < 50 % di saccarosio, in polvere, anche agglomerati |
75 |
Contingente tariffario 6 (640 t) |
1702 90 79 |
Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, < 50 % di saccarosio (escl. zuccheri e melassi in polvere, anche agglomerati) |
75 |
Contingente tariffario 6 (640 t) |
1702 90 99 |
Zuccheri allo stato solido, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti (escl. zuccheri di canna o di barbabietola, saccarosio e maltosio chimicamente puri, lattosio, zucchero d'acero, glucosio, fruttosio, maltodestrina, e relativi sciroppi, isoglucosio, sciroppo di inulina, miele artificiale e caramello) |
75 |
Contingente tariffario 6 (640 t) |
1902 11 00 |
Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova |
10 |
3-A |
1902 19 90 |
Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti farine o semolini di frumento (grano) tenero, non contenenti uova |
10 |
5-A |
1904 10 10 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, a base di granturco |
15 |
5-A |
1904 10 90 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (escl. a base di granturco o di riso) |
15 |
3-A |
1904 20 10 |
Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati |
15 |
3-A |
1904 20 91 |
Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati, a base di granturco (escl. preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati) |
15 |
3-A |
1904 20 99 |
Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati (escl. a base di granturco o riso, nonché preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati) |
15 |
3-A |
1905 10 00 |
Pane croccante detto «Knäckebrot» |
15 |
5-A |
1905 31 99 |
Biscotti con aggiunta di dolcificanti, anche con aggiunta di cacao, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte < 8 % (escl. biscotti rivestiti o ricoperti di cioccolato o di preparazioni contenenti cacao, nonché doppio biscotto con ripieno) |
15 |
5-A |
1905 32 11 |
Cialde e cialdine, anche con aggiunta di cacao, rivestite o ricoperte di cioccolato o di preparazioni contenenti cacao, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 85 g (escl. cialde e cialdine aventi tenore di umidità > 10 %) |
15 |
3-A |
1905 32 99 |
Cialde e cialdine, anche con aggiunta di cacao, anche ripiene (escl. cialde e cialdine rivestite o ricoperte di cioccolato o di preparazioni contenenti cacao, salate, nonché aventi tenore di umidità > 10 %) |
15 |
5-A |
1905 40 10 |
Fette biscottate |
15 |
5-A |
1905 90 30 |
Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta, anche avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno ≤ 5 %, in peso, sulla materia secca |
10 |
5-A |
1905 90 45 |
Biscotti (escl. biscotti con aggiunta di dolcificanti) |
10 |
5-A |
1905 90 55 |
Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati (escl. pane croccante detto «Knäckebrot», fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, nonché cialde e cialdine) |
10 |
5-A |
1905 90 60 |
Torte di frutta, pane con uva passa, panettoni, meringhe, stollen di Natale, cornetti e altri prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, con aggiunta di dolcificanti (escl. pane croccante detto «Knäckebrot», pane con spezie e simili, biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine, nonché fette biscottate) |
10 |
5-A |
1905 90 90 |
Pizze, quiche e altri prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, senza aggiunta di dolcificanti (escl. pane croccante detto «Knäckebrot», pane con spezie e simili, biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine, fette biscottate e prodotti simili tostati, pane, ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili) |
10 |
3-A |
2001 90 70 |
Peperoni, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico |
20 |
3-A |
2002 10 10 |
Pomodori pelati, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico |
20 |
5-A |
2002 10 90 |
Pomodori non pelati, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico |
20 |
5-A |
2002 90 11 |
Pomodori, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca < 12 %, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg (escl. pomodori interi o in pezzi) |
20 |
5-A |
2002 90 19 |
Pomodori, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca < 12 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. pomodori interi o in pezzi) |
20 |
5-A |
2002 90 31 |
Pomodori, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca ≥ 12 % e ≤ 30 %, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg (escl. pomodori interi o in pezzi) |
20 |
3-A |
2002 90 39 |
Pomodori, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca ≥ 12 % e 30 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. pomodori interi o in pezzi) |
20 |
3-A |
2002 90 91 |
Pomodori, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca > 30 %, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg (escl. pomodori interi o in pezzi) |
20 |
3-A |
2002 90 99 |
Pomodori, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca > 30 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. pomodori interi o in pezzi) |
20 |
3-A |
2004 90 50 |
Piselli «Pisum sativum» e fagiolini «Phaseolus spp.», preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati |
10 |
3-A |
2005 40 00 |
Piselli «Pisum sativum», preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (escl. congelati) |
25 |
5-A |
2005 51 00 |
Fagioli «Vigna spp.» e «Phaseolus spp.» in grani, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (escl. congelati) |
15 |
5-A |
2005 80 00 |
Granturco dolce «Zea mays var. saccharata», preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico (escl. congelato) |
10 |
3-A |
2005 99 50 |
Miscugli di ortaggi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati |
15 |
3-A |
2005 99 90 |
Ortaggi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati (escl. cotti negli zuccheri o canditi, ortaggi e legumi omogeneizzati della sottovoce 2005.10 , pomodori, funghi, tartufi, patate, crauti, piselli «Pisum sativum», fagioli «Vigna spp.» e «Phaseolus spp.», asparagi, olive, granturco dolce «Zea mays var. saccharata», germogli di bambù, frutta del genere Capsicum piccante, capperi, carciofi, carote e miscugli di ortaggi) |
15 |
3-A |
2007 99 10 |
Puree e paste di prugne, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 30 %, in imballaggi immediati di contenuto > 100 kg e destinate alla trasformazione industriale |
10 |
5-A |
2007 99 31 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di ciliege, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 30 % (escl. preparazioni omogeneizzate della sottovoce 2007.10 ) |
10 |
5-A |
2007 99 33 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di fragole, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 30 % (escl. preparazioni omogeneizzate della sottovoce 2007.10 ) |
10 |
5-A |
2007 99 35 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di lamponi, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 30 % (escl. preparazioni omogeneizzate della sottovoce 2007.10 ) |
10 |
5-A |
2009 50 10 |
Succhi di pomodoro, aventi tenore, in peso, di estratto secco < 7 %, non fermentati, senza aggiunta di alcole, addizionati di zuccheri |
15 |
5-A |
2009 50 90 |
Succhi di pomodoro, aventi tenore, in peso, di estratto secco < 7 %, non fermentati, senza aggiunta di alcole (escl. succhi addizionati di zuccheri) |
15 |
5-A |
2009 69 11 |
Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore ≤ 22 EUR per 100 kg |
15 |
5-A |
2009 69 19 |
Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore > 22 EUR per 100 kg |
15 |
5-A |
2009 69 51 |
Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg, concentrati |
15 |
5-A |
2009 69 59 |
Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg (escl. succhi concentrati) |
15 |
5-A |
2009 69 71 |
Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati > 30 %, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg, concentrati |
15 |
5-A |
2009 69 79 |
Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati > 30 %, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg (escl. succhi concentrati) |
15 |
5-A |
2009 69 90 |
Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg (escl. succhi aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati > 30 %) |
15 |
5-A |
2009 71 10 |
Succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, addizionati di zuccheri, di un valore Brix ≤ 20 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg |
15 |
5-A |
2009 71 91 |
Succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, addizionati di zuccheri, di un valore Brix ≤ 20 a 20 °C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg |
15 |
5-A |
2009 79 19 |
Succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore > 22 EUR per 100 kg |
15 |
5-A |
2009 79 93 |
Succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati ≤ 30 %, di un valore Brix > 20 e ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg |
15 |
5-A |
2009 80 96 |
Succhi di ciliegia, non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C (escl. succhi addizionati di zuccheri) |
10 |
5-A |
2009 80 99 |
Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C [escl. succhi addizionati di zuccheri, miscugli di succhi, succhi di agrumi, guaiava, mango, mangostano, papaia, tamarindo, frutta di acagiù, litchi, frutta del jack (pane di scimmia), sapotiglia, frutti della passione, carambole, pitahaya, ananasso, pomodoro, uva, compresi i mosti di uva, mela, pera, ciliegia e frutti della specie «Vaccinium macrocarpon»] |
10 |
5-A |
2009 90 51 |
Miscugli di succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore > 30 EUR per 100 kg, addizionati di zuccheri (escl. miscugli di succhi di mela e pera o di agrumi e ananasso) |
15 |
3-A |
2009 90 59 |
Miscugli di succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore > 30 EUR per 100 kg (escl. addizionati di zuccheri, miscugli di succhi di mela e pera o di agrumi e ananasso) |
15 |
5-A |
2204 10 19 |
Vini spumanti di uve fresche con titolo alcolometrico effettivo ≥ 8,5 % vol (escl. Champagne) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 10 91 |
Asti spumante con titolo alcolometrico effettivo < 8,5 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 10 99 |
Vini spumanti di uve fresche con titolo alcolometrico effettivo < 8,5 % vol (escl. Asti spumante) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 10 |
Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci, di capacità ≤ 2 litri; vini altrimenti presentati, aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, ≥ 1 bar e < 3 bar, in recipienti di capacità ≤ 2 litri (escl. vini spumanti) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 11 |
Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Alsace», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 12 |
Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Bordeaux», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 13 |
Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Bourgogne», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 17 |
Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Val de Loire», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 18 |
Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Mosel-Saar-Ruwer», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 19 |
Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Pfalz», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 22 |
Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Rheinhessen», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 23 |
Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Tokaj» (ad esempio, Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás), in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 24 |
Vini bianchi di qualità prodotti nel Lazio, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 26 |
Vini bianchi di qualità prodotti in Toscana, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 27 |
Vini bianchi di qualità prodotti in Trentino, Alto Adige e Friuli, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 28 |
Vini bianchi di qualità prodotti nel Veneto, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 32 |
Vini bianchi di qualità di tipo «vinho verde», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 34 |
Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Penedés», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 36 |
Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Rioja», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 37 |
Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Valencia», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 38 |
Vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini prodotti nelle regioni «Alsace», «Bordeaux», «Bourgogne», «Val de Loire», «Mosel-Saar-Ruwer», «Pfalz», «Rheinhessen», «Tokaj», Lazio, Toscana, Trentino, Alto Adige, Friuli, Veneto, «Penedés», «Rioja», «Valencia», «vinho verde», vini spumanti e semispumanti) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 42 |
Vini di qualità prodotti nella regione «Bordeaux», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 43 |
Vini di qualità prodotti nella regione «Bourgogne», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 44 |
Vini di qualità prodotti nella regione «Beaujolais», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 46 |
Vini di qualità prodotti nella regione «Côtes-du-Rhône», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 47 |
Vini di qualità prodotti nella regione «Languedoc-Roussillon», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 48 |
Vini di qualità prodotti nella regione «Val de Loire», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 62 |
Vini di qualità prodotti in Piemonte, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 66 |
Vini di qualità prodotti in Toscana, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 67 |
Vini di qualità prodotti in Trentino e Alto Adige, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 68 |
Vini di qualità prodotti nel Veneto, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 69 |
Vini di qualità prodotti nelle regioni «Dao», «Bairrada» e «Douro», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 71 |
Vini di qualità prodotti nella regione «Navarra», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 74 |
Vini di qualità prodotti nella regione «Penedés», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 76 |
Vini di qualità prodotti nella regione «Rioja», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 77 |
Vini di qualità prodotti nella regione «Valdepeñas», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 78 |
Vini di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini prodotti nelle regioni «Bordeaux», «Bourgogne», «Beaujolais», «Côtes-du-Rhône», «Languedoc-Roussillon», «Val de Loire», Piemonte, Toscana, Trentino, Alto Adige, Veneto, «Dao», «Bairrada», «Douro», «Navarra», «Penedés», «Rioja», «Valdepeñas», vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 79 |
Vini bianche di uve fresche, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 80 |
Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009 , la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle), in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini bianchi) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 81 |
Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Tokaj» (ad esempio, Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás), in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 82 |
Vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini prodotti nella regione «Tokaj», vini spumanti e semispumanti) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 83 |
Vini di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 84 |
Vini bianchi di uve fresche, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 85 |
Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, e mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle), in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini bianchi generici) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 87 |
Vino di Marsala, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 88 |
Vino di Samos e moscato di Lemnos, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 89 |
Vino di Porto, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 91 |
Vino di Madera e moscatello di Setúbal, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 92 |
Vino di Xeres, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 93 |
Vini di Tokaj (Aszu e Szamorodni), in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 94 |
Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini di Marsala, di Samos, di Porto, di Madera, di Xeres, moscato di Lemnos e moscatello di Setúbal) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 95 |
Vino di Porto, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 96 |
Vino di Madera, vino di Xeres e moscatello di Setúbal, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 97 |
Vini di Tokaj (Aszu e Szamorodni), in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 98 |
Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol (escl. vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 21 99 |
Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 22 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 10 |
Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci, di capacità > 2 litri; vini altrimenti presentati, aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, ≥ 1 bar e < 3 bar, in recipienti di capacità > 2 litri (escl. vini spumanti e semispumanti) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 11 |
Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Tokaj» (ad esempio, Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás), in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 12 |
Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Bordeaux», in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 13 |
Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Bourgogne», in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 17 |
Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Val de Loire», in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 18 |
Vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini prodotti nelle regioni «Tokaj», «Bordeaux», «Bourgogne», «Val de Loire», vini spumanti e semispumanti) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 42 |
Vini di qualità prodotti nella regione «Bordeaux», in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 43 |
Vini di qualità prodotti nella regione «Bourgogne», in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 44 |
Vini di qualità prodotti nella regione «Beaujolais», in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 46 |
Vini di qualità prodotti nella regione «Côtes-du-Rhône», in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 47 |
Vini di qualità prodotti nella regione «Languedoc-Roussillon», in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 48 |
Vini di qualità prodotti nella regione «Val de Loire», in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 58 |
Vini di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini prodotti nelle regioni «Bordeaux», «Bourgogne», «Beaujolais», «Côtes-du-Rhône», «Languedoc-Roussillon», «Val de Loire», vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 62 |
Vini bianchi prodotti in Sicilia, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 64 |
Vini bianchi prodotti nel Veneto, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 65 |
Vini bianchi di uve fresche, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate, vini prodotti in Sicilia e nel Veneto) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 71 |
Vini prodotti in Puglia, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini bianchi generici) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 72 |
Vini prodotti in Sicilia, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini bianchi generici) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 75 |
Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, e mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle), in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini prodotti in Puglia e in Sicilia, vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini bianchi generici) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 77 |
Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Tokaj» (ad esempio, Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás), in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 78 |
Vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini prodotti nella regione «Tokaj», vini spumanti e semispumanti) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 82 |
Vini di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 83 |
Vini bianchi di uve fresche, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini di qualità prodotti in regioni determinate) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 84 |
Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, e mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle), in recipienti di capacità > 2 litri, con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini bianchi generici) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 87 |
Vino di Marsala, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 88 |
Vino di Samos e moscato di Lemnos, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 89 |
Vino di Porto, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 91 |
Vino di Madera e moscatello di Setúbal, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 92 |
Vino di Xeres, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 93 |
Vini di Tokaj (Aszu e Szamorodni), in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 94 |
Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate, vini bianchi generici, vini di Marsala, di Samos, di Porto, di Madera, di Xeres, moscato di Lemnos e moscatello di Setúbal) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 95 |
Vino di Porto, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 96 |
Vino di Madera, vino di Xeres e moscatello di Setúbal, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 98 |
Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol (escl. vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 29 99 |
Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 22 % vol |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 30 10 |
Mosti di uva, mutizzati diversamente che con alcole, con titolo alcolometrico effettivo > 1 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 30 92 |
Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica ≤ 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 30 94 |
Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica ≤ 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 30 96 |
Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica > 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2204 30 98 |
Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica > 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2208 20 40 |
Distillato greggio, presentato in recipienti di capacità > 2 litri |
0,5 EUR/l |
5-A |
2208 20 62 |
Cognac, presentato in recipienti di capacità > 2 litri |
0,5 EUR/l |
5-A |
2208 20 64 |
Armagnac, presentato in recipienti di capacità > 2 litri |
0,5 EUR/l |
5-A |
2208 20 87 |
Brandy de Jerez, presentato in recipienti di capacità > 2 litri |
0,5 EUR/l |
5-A |
2208 20 89 |
Acquaviti di vino o di vinacce, presentate in recipienti di capacità > 2 litri (escl. distillato greggio, Cognac, Armagnac, Grappa e Brandy de Jerez) |
0,5 EUR/l |
5-A |
2523 10 00 |
Cementi non polverizzati detti «clinkers» |
10 |
5 |
2523 29 00 |
Cementi Portland (escl. cementi bianchi, anche colorati artificialmente) |
10 |
5 |
3917 21 10 |
Tubi rigidi, di polimeri di etilene, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati |
6,5 |
5 |
3917 21 90 |
Tubi rigidi, di polimeri di etilene (escl. tubi senza saldatura e tagliati a misura) |
6,5 |
5 |
3917 22 10 |
Tubi rigidi, di polimeri di propilene, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati |
6,5 |
5 |
3917 22 90 |
Tubi rigidi, di polimeri di propilene (escl. tubi senza saldatura e tagliati a misura) |
6,5 |
5 |
3917 23 10 |
Tubi rigidi, di polimeri di cloruro di vinile, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati |
6,5 |
5 |
3917 23 90 |
Tubi rigidi, di polimeri di cloruro di vinile (escl. tubi senza saldatura e tagliati a misura) |
6,5 |
5 |
3917 31 00 |
Tubi flessibili, di materie plastiche, che possono sopportare una pressione ≥ 27,6 MPa |
6,5 |
5 |
3917 32 10 |
Tubi flessibili, di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati |
6,5 |
5 |
3917 32 31 |
Tubi flessibili, di polimeri di etilene, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati |
6,5 |
5 |
3917 32 35 |
Tubi flessibili, di polimeri di cloruro di vinile, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati |
6,5 |
5 |
3917 32 39 |
Tubi flessibili, di prodotti di polimerizzazione di addizione, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati (escl. tubi di polimeri di etilene e di cloruro di vinile) |
6,5 |
5 |
3917 32 51 |
Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati (escl. tubi di prodotti di polimerizzazione di addizione, di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente) |
6,5 |
5 |
3917 32 91 |
Budella artificiali (escl. di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche) |
6,5 |
5 |
3917 32 99 |
Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori (escl. tubi senza saldatura e tagliati a misura e budella artificiali) |
6,5 |
5 |
3917 39 12 |
Tubi flessibili, di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente, rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati (escl. tubi che possono sopportare una pressione ≥ 27,6 MPa) |
6,5 |
3 |
3917 39 15 |
Tubi flessibili, di prodotti di polimerizzazione di addizione, rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati (escl. tubi che possono sopportare una pressione ≥ 27,6 MPa) |
6,5 |
3 |
3917 39 19 |
Tubi flessibili, di materie plastiche, rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati (escl. tubi di prodotti di polimerizzazione di addizione, di riassestamento o di condensazione, nonché tubi che possono sopportare una pressione ≥ 27,6 MPa) |
6,5 |
3 |
3917 39 90 |
Tubi flessibili, di materie plastiche, rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie (escl. tubi senza saldatura o tagliati a misura, nonché tubi che possono sopportare una pressione ≥ 27,6 MPa) |
6,5 |
3 |
3917 40 00 |
Accessori (per esempio, giunti, gomiti, raccordi), di materie plastiche, per tubi |
6,5 |
3 |
3922 10 00 |
Vasche da bagno, docce, lavandini e lavabi, di materie plastiche |
6,5 |
3 |
3922 20 00 |
Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti, di materie plastiche |
6,5 |
3 |
3922 90 00 |
Bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche (escl. vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, tavolette e coperchi per tazze per gabinetti) |
6,5 |
3 |
3923 10 00 |
Scatole, casse, gabbie e oggetti simili per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche |
6,5 |
3 |
3923 21 00 |
Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci, di polimeri di etilene |
6,5 |
3 |
3923 29 10 |
Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci, di policloruro di vinile |
6,5 |
3 |
3923 29 90 |
Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci, di materie plastiche (escl. di policloruro di vinile, di polimeri di etilene) |
6,5 |
3 |
3923 30 10 |
Bottiglioni, bottiglie, flaconi e oggetti simili per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche, di capacità ≤ 2 litri |
6,5 |
3 |
3923 30 90 |
Bottiglioni, bottiglie, flaconi e oggetti simili per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche, di capacità > 2 litri |
6,5 |
3 |
3923 50 90 |
Turaccioli, coperchi, capsule e altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche (escl. capsule otturanti o coprituraccioli) |
6,5 |
3 |
3923 90 90 |
Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche (escluse scatole, casse, gabbie e oggetti simili; sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci; bottiglioni, bottiglie, flaconi e oggetti simili; bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili; turaccioli, coperchi, capsule e altri dispositivi di chiusura; filetti estrusi presentati in forma tubolare, di materie plastiche) |
6,5 |
3 |
3924 10 00 |
Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di materie plastiche |
6,5 |
3 |
3924 90 11 |
Spugne per uso domestico o da toeletta, di cellulosa rigenerata |
6,5 |
3 |
3924 90 90 |
Oggetti per uso domestico, oggetti di igiene e da toeletta, di materie plastiche (escl. cellulosa rigenerata) (escl. vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina, vasche da bagno, docce, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici) |
6,5 |
3 |
3925 10 00 |
Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili, di materie plastiche, di capacità > 300 litri |
6,5 |
3 |
3925 20 00 |
Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di materie plastiche |
6,5 |
3 |
3925 30 00 |
Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti, di materie plastiche (escl. accessori e articoli simili) |
6,5 |
3 |
3925 90 10 |
Accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di costruzioni, di materie plastiche |
6,5 |
3 |
3925 90 20 |
Profilati per canalizzazioni elettriche, di materie plastiche |
6,5 |
3 |
3925 90 80 |
Elementi per costruire pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti, tetti ecc., grondaie e accessori, parapetti, balaustrate, ringhiere e simili, scaffalature di grandi dimensioni da montare e fissare in modo definitivo in negozi, officine, depositi ecc., motivi decorativi architettonici, per esempio scanalature, cupole e fregi e altri articoli per l'edilizia, di materie plastiche, n.n.a. |
6,5 |
3 |
3926 20 00 |
Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoguanti e muffole), ottenuti con fogli di materie plastiche cuciti o incollati |
6,5 |
3 |
3926 90 97 |
Prodotti di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 , n.n.a. |
6,5 |
5 |
5702 41 10 |
Tappeti «Axminster» di lana o di peli fini, tessuti (non «tufted» né «floccati»), vellutati, confezionati |
12 |
5 |
5702 41 90 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di lana o di peli fini, tessuti (non «tufted» né «floccati»), vellutati, confezionati (escl. «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano, nonché tappeti «Axminster») |
12 |
5 |
5702 42 10 |
Tappeti «Axminster» di materie tessili sintetiche o artificiali, tessuti (non «tufted» né «floccati»), vellutati, confezionati |
20 |
5 |
5702 42 90 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili sintetiche o artificiali, tessuti (non «tufted» né «floccati»), vellutati, confezionati (escl. «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano, nonché tappeti «Axminster») |
20 |
5 |
5702 49 00 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili vegetali o di peli grossolani, tessuti (non «tufted» né «floccati»), vellutati, confezionati (escl. «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano, nonché rivestimenti del suolo di cocco) |
12 |
5 |
5703 10 00 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di lana o di peli fini, «tufted» agugliati, anche confezionati |
12 |
5 |
5703 20 19 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di nylon o di altre poliammidi, «tufted» agugliati, anche confezionati, stampati (escl. quadrelli con superficie ≤ 0,3 m2) |
12,5 |
5 |
5703 20 99 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di nylon o di altre poliammidi, «tufted» agugliati, anche confezionati (escl. tappeti stampati, quadrelli con superficie ≤ 0,3 m2) |
12,5 |
5 |
5703 30 19 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di polipropilene, «tufted» agugliati, anche confezionati (escl. quadrelli con superficie ≤ 0,3 m2) |
12,5 |
5 |
5704 90 00 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro (non «tufted» né «floccati»), anche confezionati (escl. quadrelli con superficie ≤ 0,3 m2) |
12 |
5 |
5705 00 30 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili sintetiche o artificiali, anche confezionati (escl. a punti annodati o arrotolati, tessuti o «tufted» agugliati, nonché di feltro) |
12 |
5 |
5705 00 90 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili vegetali o di peli grossolani, anche confezionati (escl. a punti annodati o arrotolati, tessuti o «tufted» agugliati, nonché di feltro) |
12 |
5 |
6101 20 90 |
Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo [escl. vestiti o completi, insiemi, giacche, tute con bretelle (salopette), pantaloni] |
12 |
5 |
6101 30 90 |
Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo [escl. vestiti o completi, insiemi, giacche, tute con bretelle (salopette), pantaloni] |
12 |
5 |
6102 20 90 |
Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, di cotone, per donna o ragazza [escl. abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette)] |
12 |
5 |
6102 30 90 |
Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza [escl. abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette)] |
12 |
5 |
6103 32 00 |
Giacche, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. giacche a vento e simili) |
12 |
5 |
6103 33 00 |
Giacche, a maglia, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. giacche a vento o simili) |
12 |
5 |
6103 42 00 |
Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. mutande e costumi da bagno) |
12 |
5 |
6103 43 00 |
Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», a maglia, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. mutande e costumi da bagno) |
12 |
5 |
6104 32 00 |
Giacche, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. giacche a vento e simili) |
12 |
3 |
6104 33 00 |
Giacche, a maglia, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. giacche a vento e simili) |
12 |
3 |
6104 39 00 |
Giacche, a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche, nonché giacche a vento e simili) |
12 |
3 |
6104 42 00 |
Abiti interi, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. sottogonne) |
12 |
5 |
6104 43 00 |
Abiti interi, a maglia, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. sottogonne) |
12 |
5 |
6104 44 00 |
Abiti interi, a maglia, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. sottogonne) |
12 |
5 |
6104 49 00 |
Abiti interi, a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, nonché sottogonne) |
12 |
5 |
6104 52 00 |
Gonne e gonne-pantaloni, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. sottogonne) |
12 |
3 |
6104 53 00 |
Gonne e gonne-pantaloni, a maglia, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. sottogonne) |
12 |
3 |
6104 59 00 |
Gonne e gonne-pantaloni, a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche, nonché sottogonne) |
12 |
3 |
6104 62 00 |
Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. mutandine e costumi da bagno) |
12 |
3 |
6104 63 00 |
Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», a maglia, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. mutandine e costumi da bagno) |
12 |
3 |
6104 69 00 |
Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre sintetiche, nonché mutandine e costumi da bagno) |
12 |
3 |
6105 10 00 |
Camicie e camicette, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo [escl. camicie da notte, T-shirt e canottiere (magliette)] |
12 |
5 |
6105 20 10 |
Camicie e camicette, a maglia, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo [escl. camicie da notte, T-shirt e canottiere (magliette)] |
12 |
5 |
6106 10 00 |
Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. T-shirt e magliette) |
12 |
5 |
6106 20 00 |
Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. T-shirt e magliette) |
12 |
5 |
6107 11 00 |
Slip e mutande, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo |
12 |
5 |
6107 12 00 |
Slip e mutande, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo |
12 |
5 |
6107 19 00 |
Slip e mutande, a maglia, di altre materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artificiali) |
12 |
5 |
6107 21 00 |
Camicie da notte e pigiami, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. magliette e canottiere) |
12 |
5 |
6107 22 00 |
Camicie da notte e pigiami, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo (escl. magliette e canottiere) |
12 |
5 |
6108 21 00 |
Slip e mutandine, a maglia, di cotone, per donna o ragazza |
12 |
5 |
6108 22 00 |
Slip e mutandine, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza |
12 |
5 |
6108 29 00 |
Slip e mutandine, a maglia, di materie tessili per donna o ragazza (escl. di cotone o di materie sintetiche o artificiali) |
12 |
5 |
6108 31 00 |
Camicie da notte e pigiami, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. T-shirt, magliette e negligé) |
12 |
5 |
6108 32 00 |
Camicie da notte e pigiami, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali (escl. T-shirt, magliette e negligé) |
12 |
5 |
6108 91 00 |
Negligé, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. magliette, sottovesti o sottabiti e sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, reggiseni, busti e simili) |
12 |
5 |
6108 92 00 |
Negligé, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. magliette, sottovesti o sottabiti e sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, reggiseni, busti e simili) |
12 |
5 |
6109 10 00 |
T-shirt e canottiere (magliette), a maglia, di cotone |
12 |
3 |
6109 90 30 |
T-shirt e canottiere (magliette), a maglia, di fibre sintetiche o artificiali |
12 |
3 |
6109 90 90 |
T-shirt e canottiere (magliette), a maglia, di materie tessili (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali) |
12 |
3 |
6110 11 10 |
Maglioni (golf) e pullover, a maglia, contenenti ≥ 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, ≥ 600 g |
12 |
5 |
6110 11 30 |
Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di lana, per uomo o ragazzo [escl. maglioni (golf) e pullover, contenenti ≥ 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, ≥ 600 g, nonché gilè imbottiti] |
12 |
5 |
6110 11 90 |
Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di lana, per donna o ragazza [escl. maglioni (golf) e pullover, contenenti ≥ 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, ≥ 600 g, nonché gilè imbottiti] |
12 |
5 |
6110 20 10 |
Magliette a collo alto, a maglia, di cotone |
12 |
3 |
6110 20 91 |
Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. magliette a collo alto, gilè imbottiti) |
12 |
3 |
6110 20 99 |
Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. magliette a collo alto, gilè imbottiti) |
12 |
3 |
6110 30 10 |
Magliette a collo alto, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali |
12 |
5 |
6110 30 91 |
Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo (escl. magliette a collo alto, gilè imbottiti) |
12 |
5 |
6110 30 99 |
Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. magliette a collo alto, gilè imbottiti) |
12 |
5 |
6115 21 00 |
Calzemaglie (collant), a maglia, di fibre sintetiche, con titolo, in filati semplici, < 67 decitex (escl. a compressione graduata) |
12 |
3 |
6115 22 00 |
Calzemaglie (collant), a maglia, di fibre sintetiche, con titolo, in filati semplici, ≥ 67 decitex (escl. a compressione graduata) |
12 |
3 |
6115 29 00 |
Calzemaglie (collant), a maglia, di materie tessili (escl. calzemaglie a compressione graduata, di fibre sintetiche, nonché per bambini piccoli) |
12 |
3 |
6115 95 00 |
Calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, comprese calzature senza solette riportate, a maglia, di cotone [escl. calzemaglie (collant) a compressione graduata, calze o gambaletti da donna, con titolo, in filati semplici, < 67 decitex, nonché calzemaglie per bambini piccoli] |
12 |
3 |
6115 96 91 |
Calze da donna di fibre sintetiche, a maglia [escl. calzemaglie (collant) a compressione graduata, calze da donna, con titolo, in filati semplici, < 67 decitex e gambaletti da donna] |
12 |
3 |
6115 96 99 |
Calze, calzini e manufatti simili, comprese calzature senza solette riportate, a maglia, di fibre sintetiche [escl. calzemaglie (collant) a compressione graduata, calze o gambaletti da donna, nonché calzemaglie per bambini piccoli] |
12 |
3 |
6115 99 00 |
Calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, comprese calzature senza solette riportate, a maglia, di materie tessili [escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche, calzemaglie (collant) a compressione graduata, calze o gambaletti da donna, con titolo, in filati semplici, < 67 decitex, nonché calzemaglie per bambini piccoli] |
12 |
3 |
6201 11 00 |
Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. a maglia) |
12 |
3 |
6201 12 10 |
Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di cotone, di un peso, per pezzo, ≤ 1 kg, per uomo o ragazzo (escl. a maglia) |
12 |
3 |
6201 12 90 |
Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di cotone, di un peso, per pezzo, > 1 kg, per uomo o ragazzo (escl. a maglia) |
12 |
3 |
6201 13 10 |
Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di fibre sintetiche o artificiali, di un peso, per pezzo, ≤ 1 kg, per uomo o ragazzo (escl. a maglia) |
12 |
3 |
6201 13 90 |
Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di fibre sintetiche o artificiali, di un peso, per pezzo, > 1 kg, per uomo o ragazzo (escl. a maglia) |
12 |
3 |
6201 19 00 |
Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, nonché a maglia) |
12 |
3 |
6201 91 00 |
Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni) |
12 |
3 |
6201 92 00 |
Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni e parti superiori di tute da sci) |
12 |
3 |
6201 93 00 |
Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni e parti superiori di tute da sci) |
12 |
3 |
6201 99 00 |
Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, nonché a maglia; vestiti o completi, insiemi, giacche e pantaloni) |
12 |
3 |
6202 11 00 |
Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia) |
12 |
3 |
6202 12 10 |
Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di cotone, di un peso, per pezzo, ≤ 1 kg, per donna o ragazza (escl. a maglia) |
12 |
3 |
6202 12 90 |
Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di cotone, di un peso, per pezzo, > 1 kg, per donna o ragazza (escl. a maglia) |
12 |
3 |
6202 13 10 |
Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di fibre sintetiche o artificiali, di un peso, per pezzo, ≤ 1 kg, per donna o ragazza (escl. a maglia) |
12 |
3 |
6202 13 90 |
Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di fibre sintetiche o artificiali, di un peso, per pezzo, > 1 kg, per donna o ragazza (escl. a maglia) |
12 |
3 |
6202 19 00 |
Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, nonché a maglia) |
12 |
3 |
6202 91 00 |
Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche e pantaloni) |
12 |
3 |
6202 92 00 |
Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, pantaloni e parti superiori di tute da sci) |
12 |
3 |
6202 93 00 |
Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, pantaloni e parti superiori di tute da sci) |
12 |
3 |
6202 99 00 |
Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, nonché a maglia; abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche e pantaloni) |
12 |
3 |
6203 11 00 |
Vestiti o completi, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché tute sportive, tute da sci e costumi da bagno) |
12 |
3 |
6203 12 00 |
Vestiti o completi, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché tute sportive, tute da sci e costumi da bagno) |
12 |
3 |
6203 19 10 |
Vestiti o completi, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché tute sportive, tute da sci e costumi da bagno) |
12 |
3 |
6203 19 30 |
Vestiti o completi, di fibre artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché tute sportive, tute da sci e costumi da bagno) |
12 |
3 |
6203 19 90 |
Vestiti o completi, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche, a maglia, nonché tute sportive, tute da sci e costumi da bagno) |
12 |
3 |
6203 22 10 |
Completi da lavoro, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia) |
12 |
3 |
6203 31 00 |
Giacche, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili) |
12 |
3 |
6203 32 10 |
Giacche da lavoro, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili) |
12 |
3 |
6203 32 90 |
Giacche, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché giacche da lavoro, giacche a vento e simili) |
12 |
3 |
6203 33 10 |
Giacche da lavoro, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili) |
12 |
3 |
6203 33 90 |
Giacche, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché giacche da lavoro, giacche a vento e simili) |
12 |
3 |
6203 41 10 |
Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette) e mutande] |
12 |
3 |
6203 42 11 |
Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di cotone, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)] |
12 |
3 |
6203 42 31 |
Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di tessuti detti «Denim», per uomo o ragazzo [escl. a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette) e mutande] |
12 |
3 |
6203 42 35 |
Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di cotone, per uomo o ragazzo [escl. di tessuti detti «Denim», di velluti e felpe a trama, tagliati a coste, a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette) e mutande] |
12 |
3 |
6203 42 51 |
Tute con bretelle (salopette) da lavoro, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia) |
12 |
3 |
6203 42 59 |
Tute con bretelle (salopette), di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia e da lavoro) |
12 |
3 |
6203 42 90 |
«Shorts», di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, costumi da bagno e mutande) |
12 |
3 |
6203 43 11 |
Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)] |
12 |
3 |
6203 43 19 |
Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette) e mutande] |
12 |
3 |
6203 43 31 |
Tute con bretelle (salopette) da lavoro, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia) |
12 |
3 |
6203 43 39 |
Tute con bretelle (salopette), di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia e da lavoro) |
12 |
3 |
6203 43 90 |
«Shorts», di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché mutande e costumi da bagno) |
12 |
3 |
6203 49 11 |
Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di fibre artificiali, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)] |
12 |
3 |
6203 49 19 |
Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di fibre artificiali, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette) e mutande] |
12 |
3 |
6203 49 31 |
Tute con bretelle (salopette) da lavoro, di fibre artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia) |
12 |
3 |
6203 49 39 |
Tute con bretelle (salopette), di fibre artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia e da lavoro) |
12 |
3 |
6203 49 50 |
«Shorts», di fibre artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché mutande e costumi da bagno) |
12 |
3 |
6203 49 90 |
Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, nonché mutande e costumi da bagno) |
12 |
3 |
6204 12 00 |
Abiti a giacca (tailleur), di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, completi da sci e costumi da bagno) |
12 |
5 |
6204 13 00 |
Abiti a giacca (tailleur), di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, completi da sci e costumi da bagno) |
12 |
5 |
6204 19 10 |
Abiti a giacca (tailleur), di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, completi da sci e costumi da bagno) |
12 |
5 |
6204 19 90 |
Abiti a giacca (tailleur), di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, nonché completi da sci e costumi da bagno) |
12 |
5 |
6204 31 00 |
Giacche, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili) |
12 |
3 |
6204 32 10 |
Giacche da lavoro, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili) |
12 |
5 |
6204 32 90 |
Giacche, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche da lavoro, giacche a vento e simili) |
12 |
5 |
6204 33 10 |
Giacche da lavoro, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili) |
12 |
5 |
6204 33 90 |
Giacche, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche da lavoro, giacche a vento e simili) |
12 |
5 |
6204 39 11 |
Giacche da lavoro, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili) |
12 |
5 |
6204 39 19 |
Giacche, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche da lavoro, giacche a vento e simili) |
12 |
5 |
6204 39 90 |
Giacche, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, nonché giacche a vento e simili) |
12 |
5 |
6204 41 00 |
Abiti interi, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne) |
12 |
5 |
6204 42 00 |
Abiti interi, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne) |
12 |
5 |
6204 43 00 |
Abiti interi, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne) |
12 |
5 |
6204 44 00 |
Abiti interi, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne) |
12 |
5 |
6204 49 00 |
Abiti interi, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, nonché sottogonne) |
12 |
5 |
6204 51 00 |
Gonne e gonne-pantaloni, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne) |
12 |
5 |
6204 52 00 |
Gonne e gonne-pantaloni, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne) |
12 |
5 |
6204 53 00 |
Gonne e gonne-pantaloni, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne) |
12 |
5 |
6204 59 10 |
Gonne e gonne-pantaloni, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne) |
12 |
5 |
6204 59 90 |
Gonne e gonne-pantaloni, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, nonché sottogonne) |
12 |
5 |
6204 61 10 |
Pantaloni, compresi pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché mutandine e costumi da bagno) |
12 |
5 |
6204 61 85 |
Tute con bretelle (salopette) e «shorts», di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché mutandine e costumi da bagno) |
12 |
5 |
6204 62 11 |
Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di cotone, per donna o ragazza [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)] |
12 |
5 |
6204 62 31 |
Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di tessuti detti «Denim», per donna o ragazza [escl. da lavoro, a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)] |
12 |
5 |
6204 62 39 |
Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di cotone, per donna o ragazza [escl. di tessuti detti «Denim», di velluti e felpe a trama, tagliati a coste, a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette), mutandine e pantaloni di tute sportive] |
12 |
5 |
6204 63 11 |
Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di fibre sintetiche, per donna o ragazza [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)] |
12 |
5 |
6204 63 18 |
Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di fibre sintetiche, per donna o ragazza [escl. di tessuti detti «Denim», di velluti e felpe a trama, tagliati a coste, a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette), mutandine e pantaloni di tute sportive] |
12 |
5 |
6204 69 11 |
Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di fibre artificiali, per donna o ragazza [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)] |
12 |
5 |
6204 69 18 |
Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di fibre artificiali, per donna o ragazza [escl. di tessuti detti «Denim», di velluti e felpe a trama, tagliati a coste, a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette), mutandine e pantaloni di tute sportive] |
12 |
5 |
6204 69 90 |
Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, nonché mutandine e costumi da bagno) |
12 |
5 |
6205 20 00 |
Camicie e camicette, di cotone, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché camicie da notte e canottiere (magliette)] |
12 |
3 |
6205 30 00 |
Camicie e camicette, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché camicie da notte e canottiere (magliette)] |
12 |
5 |
6205 90 10 |
Camicie e camicette, di lino o di ramiè, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché camicie da notte e canottiere (magliette)] |
12 |
5 |
6205 90 80 |
Camicie e camicette di materie tessili, per uomo o ragazzo [escl. di cotone, di fibre sintetiche o artificiali, di lino o di ramiè, a maglia, nonché camicie da notte e canottiere (magliette)] |
12 |
5 |
6206 10 00 |
Camicette, bluse e bluse-camicette, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché magliette) |
12 |
5 |
6206 30 00 |
Camicette, bluse e bluse-camicette, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché magliette) |
12 |
5 |
6206 40 00 |
Camicette, bluse e bluse-camicette, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché magliette) |
12 |
5 |
6211 32 10 |
Indumenti da lavoro, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia) |
12 |
5 |
6211 33 10 |
Indumenti da lavoro, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia) |
12 |
5 |
6212 10 90 |
Reggiseni e bustini di materie tessili di qualunque tipo, anche elastici e a maglia (escl. presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto contenenti un reggiseno o un bustino e uno slip) |
12 |
5 |
6302 21 00 |
Biancheria da letto, di cotone, stampata (escl. a maglia) |
12 |
5 |
6302 31 00 |
Biancheria da letto, di cotone (escl. stampata, a maglia) |
12 |
5 |
6302 32 90 |
Biancheria da letto, di fibre sintetiche o artificiali (escl. stampata, a maglia, nonché di tessuto non tessuto) |
12 |
5 |
6302 51 00 |
Biancheria da tavola, di cotone (escl. a maglia) |
12 |
5 |
6302 53 90 |
Biancheria da tavola, di fibre sintetiche o artificiali (escl. a maglia, nonché di tessuto non tessuto) |
12 |
5 |
6302 60 00 |
Biancheria da toeletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone (escl. strofinacci, panni per lucidare, panni per pulire e panni per spolverare) |
12 |
5 |
6302 91 00 |
Biancheria da toeletta o da cucina, di cotone (escl. in tessuto riccio del tipo spugna, nonché strofinacci, panni per lucidare, panni per pulire e panni per spolverare) |
12 |
5 |
6302 93 90 |
Biancheria da toeletta o da cucina, di fibre sintetiche o artificiali (escl. in tessuto non tessuto, nonché strofinacci, panni per lucidare, panni per pulire e panni per spolverare) |
12 |
5 |
6302 99 90 |
Biancheria da toeletta o da cucina, di materie tessili (escl. di cotone, lino o fibre sintetiche o artificiali, nonché strofinacci, panni per lucidare, panni per pulire e panni per spolverare) |
12 |
5 |
6309 00 00 |
Indumenti e accessori per abbigliamento, coperte, biancheria per la casa e articoli da arredamento, di materie tessili di qualunque tipo, compresi scarpe e copricapo, manifestamente usati, presentati alla rinfusa o in pacchi legati o in balle, sacchi o confezioni simili (escl. tappeti e altri rivestimenti di pavimenti nonché arazzi) |
12,5 |
5 |
6402 20 00 |
Calzature con suola esterna e tomaia di gomma o di materia plastica, con tomaia a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli (escl. calzature aventi carattere di giocattolo) |
15 |
5 |
6402 91 10 |
Calzature che ricoprono la caviglia, con puntale protettivo di metallo, con suola esterna e tomaia di gomma o di materia plastica (escl. calzature impermeabili della voce 6401 , calzature per lo sport e calzature ortopediche) |
15 |
5 |
6402 91 90 |
Calzature che ricoprono la caviglia, con suola esterna e tomaia di gomma o di materia plastica (escl. calzature con puntale protettivo di metallo, calzature impermeabili della voce 6401 , calzature per lo sport, calzature ortopediche e calzature aventi carattere di giocattolo) |
15 |
5 |
6402 99 05 |
Calzature con puntale protettivo di metallo, con suola esterna e tomaia di gomma o di materia plastica (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature impermeabili della voce 6401 , calzature per lo sport e calzature ortopediche) |
15 |
5 |
6402 99 10 |
Calzature con tomaia di gomma e suola esterna di gomma o di materia plastica (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature con tomaia a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli, calzature impermeabili della voce 6401 , calzature per lo sport, calzature ortopediche e calzature aventi carattere di giocattolo) |
15 |
5 |
6402 99 31 |
Calzature con tomaia di materia plastica e suola esterna di gomma o di materia plastica, la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli e di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è > 3 cm (escl. con tomaia a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli) |
15 |
5 |
6402 99 39 |
Calzature con tomaia di materia plastica e suola esterna di gomma o di materia plastica, la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli e di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è ≤ 3 cm (escl. con tomaia a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli) |
15 |
5 |
6402 99 50 |
Pantofole e altre calzature da camera, con suola esterna e tomaia di gomma o di materia plastica (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli e calzature aventi carattere di giocattolo) |
15 |
5 |
6402 99 91 |
Calzature con tomaia di materia plastica e suola esterna di gomma o di materia plastica, con suole interne di lunghezza < 24 cm (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature da camera, calzature per lo sport, calzature impermeabili della voce 6401 , calzature ortopediche e calzature aventi carattere di giocattolo) |
15 |
5 |
6402 99 93 |
Calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna, con tomaia di materia plastica e suola esterna di gomma o di materia plastica, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature da camera, calzature per lo sport, calzature impermeabili della voce 6401 e calzature ortopediche) |
15 |
5 |
6402 99 96 |
Calzature con tomaia di materia plastica e suola esterna di gomma o di materia plastica, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature da camera, calzature per lo sport, calzature impermeabili della voce 6401 , calzature ortopediche e calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna) |
15 |
5 |
6402 99 98 |
Calzature con tomaia di materia plastica e suola esterna di gomma o di materia plastica, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature da camera, calzature per lo sport, calzature impermeabili della voce 6401 , calzature ortopediche e calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna) |
15 |
5 |
6403 59 95 |
Calzature con tomaia e suola esterna di cuoio naturale, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature con suola principale di legno, senza suola interna, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature da camera, calzature per lo sport e calzature ortopediche) |
15 |
5 |
6403 59 99 |
Calzature con tomaia e suola esterna di cuoio naturale, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature con suola principale di legno, senza suola interna, calzature la cui mascherina o tomaia è formata da strisce, calzature da camera, calzature per lo sport e calzature ortopediche) |
15 |
5 |
6403 91 16 |
Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia (ma non il polpaccio), con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00 ) |
15 |
5 |
6403 91 18 |
Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia (ma non il polpaccio), con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00 ) |
15 |
5 |
6403 91 96 |
Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00 e della voce 6403.90.16 ) |
15 |
5 |
6403 91 98 |
Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00 e della voce 6403.91.18 ) |
15 |
5 |
6403 99 36 |
Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale (che non ricoprono la caviglia), la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, con suola e tacco di altezza ≤ 3 cm, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00 ) |
15 |
5 |
6403 99 38 |
Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale (che non ricoprono la caviglia), la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, con suola e tacco di altezza ≤ 3 cm, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00 ) |
15 |
5 |
6403 99 96 |
Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale (che non ricoprono la caviglia), con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00 e delle voci 6403.99.11 , 6403.99.36 , 6403.99.50 ) |
15 |
5 |
6403 99 98 |
Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature con suola principale di legno, senza suola interna, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature da camera, calzature per lo sport, calzature ortopediche e calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna) |
15 |
5 |
6404 11 00 |
Calzature per lo sport, calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili, con suola esterna di gomma o di materia plastica e con tomaia di materie tessili |
15 |
5 |
6404 19 10 |
Pantofole e altre calzature da camera, con suola esterna di gomma o di materia plastica e con tomaia di materie tessili (escl. calzature dette da tennis, da ginnastica, da allenamento e calzature simili, nonché calzature aventi carattere di giocattolo) |
15 |
5 |
6404 19 90 |
Calzature con suola esterna di gomma o di materia plastica e con tomaia di materie tessili (escl. calzature da camera, calzature per lo sport, calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili, nonché calzature aventi carattere di giocattolo) |
15 |
5 |
6405 20 91 |
Pantofole e altre calzature da camera, con tomaia di materie tessili (escl. calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio naturale o ricostituito, nonché calzature aventi carattere di giocattolo) |
15 |
5 |
6405 20 99 |
Calzature con tomaia di materie tessili (escl. calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito, di legno o di sughero, calzature da camera, calzature ortopediche e calzature aventi carattere di giocattolo) |
15 |
5 |
6405 90 10 |
Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio naturale o ricostituito e con tomaia di materiali diversi dal cuoio naturale o ricostituito o da materie tessili (escl. calzature ortopediche e calzature aventi carattere di giocattolo) |
15 |
5 |
7010 90 41 |
Bottiglie di vetro non colorato, dei tipi utilizzati per il trasporto o l'imballaggio di prodotti alimentari e bevande, di capacità nominale ≥ 1 litro ma < 2,5 litri |
10 |
5 |
7010 90 43 |
Bottiglie di vetro non colorato, dei tipi utilizzati per il trasporto o l'imballaggio di prodotti alimentari e bevande, di capacità nominale > 0,33 litri ma < 1 litro |
10 |
5 |
7010 90 51 |
Bottiglie di vetro colorato, dei tipi utilizzati per il trasporto o l'imballaggio di prodotti alimentari e bevande, di capacità nominale ≥ 1 litro ma < 2,5 litri |
10 |
5 |
7010 90 53 |
Bottiglie di vetro colorato, dei tipi utilizzati per il trasporto o l'imballaggio di prodotti alimentari e bevande, di capacità nominale > 0,33 litri ma ≤ 1 litro |
10 |
5 |
9401 30 10 |
Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza, imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini (escl. mobili per la medicina, la chirurgia e l'odontoiatria) |
10 |
5 |
9401 30 90 |
Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza (escl. mobili per sedersi imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini, nonché mobili per la medicina, la chirurgia e l'odontoiatria, poltrone da parrucchiere) |
10 |
5 |
9401 40 00 |
Mobili per sedersi trasformabili in letti (escl. materiale per campeggio o da giardino, nonché mobili per la medicina, la chirurgia o l'odontoiatria) |
10 |
5 |
9401 61 00 |
Mobili per sedersi, con intelaiatura di legno, imbottiti (escl. mobili per sedersi trasformabili in letti) |
10 |
5 |
9401 69 00 |
Mobili per sedersi, con intelaiatura di legno (non imbottiti) |
10 |
5 |
9401 71 00 |
Mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo, imbottiti (escl. sedili dei tipi utilizzati per veicoli aerei o per autoveicoli, mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza, nonché mobili per la medicina, la chirurgia o l'odontoiatria) |
10 |
5 |
9401 79 00 |
Mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo (escl. mobili imbottiti, mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza, nonché mobili per la medicina, la chirurgia o l'odontoiatria) |
10 |
5 |
9401 80 00 |
Mobili per sedersi, n.n.a. |
10 |
5 |
9403 20 80 |
Mobili di metallo (escl. dei tipi utilizzati negli uffici, mobili per sedersi e letti, nonché mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria) |
10 |
5 |
9403 30 11 |
Scrivanie per ufficio, con intelaiatura di legno |
10 |
5 |
9403 30 19 |
Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici, di altezza ≤ 80 cm (escl. scrivanie e mobili per sedersi) |
10 |
5 |
9403 30 91 |
Armadi di legno dei tipi utilizzati negli uffici, di altezza > 80 cm |
10 |
5 |
9403 30 99 |
Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici, di altezza > 80 cm (escl. armadi) |
10 |
5 |
9403 40 10 |
Elementi di cucine componibili |
10 |
5 |
9403 40 90 |
Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine (escl. mobili per sedersi, nonché elementi di cucine componibili) |
10 |
5 |
9403 50 00 |
Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto (escl. mobili per sedersi) |
10 |
5 |
9403 60 10 |
Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno (escl. mobili per sedersi) |
10 |
5 |
9403 60 30 |
Mobili di legno dei tipi utilizzati nei negozi (escl. mobili per sedersi) |
10 |
5 |
9403 60 90 |
Mobili di legno (escl. dei tipi utilizzati negli uffici, nei negozi, nelle cucine, nelle sale da pranzo, nelle stanze di soggiorno e nelle camere da letto, nonché mobili per sedersi) |
10 |
5 |
9403 70 00 |
Mobili di materie plastiche (escl. mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria, nonché mobili per sedersi) |
10 |
5 |
9403 89 00 |
Mobili di canna, vimini o materiali simili (escl. mobili di bambù o di canna d'India, di metallo, di legno e di materie plastiche, mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria, nonché mobili per sedersi) |
10 |
5 |
9403 90 30 |
Parti di mobili, di legno, n.n.a. (escl. di mobili per sedersi) |
10 |
5 |
9403 90 90 |
Parti di mobili, n.n.a. (escl. di metallo o di legno, di mobili per sedersi, nonché di mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria) |
10 |
5 |
ALLEGATO XVI
ELENCO DELLA LEGISLAZIONE E RELATIVO CALENDARIO DI RAVVICINAMENTO ( 36 )
Legislazione dell'Unione |
Termine per il ravvicinamento |
QUADRO LEGISLATIVO ORIZZONTALE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI |
|
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93 Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio |
Ravvicinamento in coincidenza con la data di entrata in vigore della legge n. 235 del 1o dicembre 2011 |
Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti |
2016 |
Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi |
2012 |
Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
2015 |
Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE, come modificata dalla direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
2015 |
LEGISLAZIONE BASATA SUI PRINCIPI DEL NUOVO APPROCCIO CHE PREVEDONO LA MARCATURA CE |
|
Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione |
2017 |
Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione |
2017 |
Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio |
Pieno ravvicinamento: 2015 |
Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica |
2017 |
Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale |
Riesame e pieno ravvicinamento: 2015 |
Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas |
Riesame e pieno ravvicinamento: 2016 |
Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone |
2015 |
Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva |
2017 |
Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile Decisione 2004/388/CE della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile |
2017 |
Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori |
2017 |
Direttiva 2006/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE |
2015 |
Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura |
2017 |
Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro |
Riesame e pieno ravvicinamento: 2015 |
Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi |
Pieno ravvicinamento: 2017 |
Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico |
2017 |
Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione |
2017 |
Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE |
2017 |
Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE |
2018 |
Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli |
Riesame e pieno ravvicinamento: 2015 |
Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici |
2017 |
DIRETTIVE BASATE SUI PRINCIPI DEL NUOVO APPROCCIO O DELL'«APPROCCIO GLOBALE» CHE NON PREVEDONO LA MARCATURA CE |
|
Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio |
2015 |
Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE, |
2017 |
PRODOTTI COSMETICI |
|
Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici |
Ravvicinamento: 2015 |
Prima direttiva 80/1335/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici |
Ravvicinamento: 2015 |
Seconda direttiva 82/434/CEE della Commissione, del 14 maggio 1982, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici |
|
Terza direttiva 83/514/CEE della Commissione, del 27 settembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici |
|
Quarta direttiva 85/490/CEE della Commissione, dell'11 ottobre 1985, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici |
|
Quinta direttiva 93/73/CEE della Commissione, del 9 settembre 1993, relativa ai metodi di analisi necessari per i controlli della composizione dei prodotti cosmetici |
|
Sesta direttiva 95/32/CE della Commissione, del 7 luglio 1995, relativa ai metodi di analisi necessari per il controllo della composizione dei prodotti cosmetici |
|
Settima direttiva 96/45/CE della Commissione, del 2 luglio 1996, relativa ai metodi di analisi necessari alla verifica della composizione dei prodotti cosmetici |
|
COSTRUZIONE DEI VEICOLI A MOTORE |
|
1.□ Veicoli a motore e loro rimorchi |
|
1.1 Omologazione |
|
Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro) |
Ravvicinamento: 2016 |
1.2 Prescrizioni tecniche armonizzate |
|
Regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili |
Ravvicinamento: 2017 |
Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno |
Ravvicinamento: 2017 |
Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo |
Ravvicinamento: 2018 |
Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo |
Ravvicinamento: 2018 |
Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati |
Ravvicinamento: 2018 |
Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo |
Ravvicinamento: 2018 |
Direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità |
Ravvicinamento: 2018 |
Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore |
Ravvicinamento: 2015 |
2. Veicoli a motore a due o tre ruote |
|
Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli |
2017 |
3. Trattori agricoli o forestali a ruote |
|
Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali |
2016 |
Direttiva 2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote |
2016 |
SOSTANZE CHIMICHE |
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1. REACH e sua attuazione |
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Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE |
2019 |
Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) |
2019 |
2. Sostanze chimiche pericolose |
|
Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose |
2017 |
Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio |
2021 |
Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche |
2014 |
Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) |
2016 |
Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CE |
2013-14 |
Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT) |
Ravvicinamento realizzato nel 2009 |
Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CE |
2013-14 |
3. Classificazione, imballaggio ed etichettatura |
|
Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006 |
2021. |
4. Detergenti |
|
Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti |
Ravvicinamento: 2013-2014 |
5. Concimi |
|
Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi |
Ravvicinamento realizzato l'11 giugno 2013 |
6. Precursori di droghe |
|
Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe |
Ravvicinamento: 2015 |
7. Applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche; ispezione e verifica della buona pratica di laboratorio |
|
Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche |
Ravvicinamento: 2015 |
Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL) |
Ravvicinamento: 2013-2014 |
PRODOTTI FARMACEUTICI |
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1. Medicinali per uso umano |
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Direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia |
Ravvicinamento: 2014 |
Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano |
Recepimento: 2015 |
2. Medicinali per uso veterinario |
|
Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari |
Ravvicinamento: 2013 |
Direttiva 2006/130/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che attua la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la fissazione dei criteri per l'esenzione dall'obbligo della prescrizione veterinaria vigente per taluni medicinali destinati ad animali da produzione alimentare |
Ravvicinamento: 2014 |
3. Varie |
|
Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi |
Ravvicinamento: 2014 |
Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati |
Ravvicinamento: 2015 |
Direttiva 2009/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione |
Ravvicinamento: 2015 |
Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati |
Ravvicinamento: 2015 |
Regolamento (CE) n. 540/95 della Commissione, del 10 marzo 1995, che stabilisce disposizioni in materia di informazioni su presunti effetti collaterali imprevisti e non gravi dei medicinali per uso umano o veterinario autorizzati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, che si verificano nella Comunità o in un paese terzo |
Ravvicinamento: 2015 |
Regolamento (CE) n. 1662/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, recante talune modalità di attuazione delle procedure comunitarie di decisione in materia di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano o veterinario |
Ravvicinamento: 2015 |
Regolamento (CE) n. 2141/96 della Commissione, del 7 novembre 1996, relativo all'esame di una domanda di trasferimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio |
Ravvicinamento: 2015 |
Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali |
Ravvicinamento: 2015 |
ALLEGATO XVII
COPERTURA
ALLEGATO XVII-A
MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE
PARTE 1
Misure applicabili alle principali categorie di animali vivi
Equidi (comprese le zebre), specie asinine o animali nati dagli incroci di queste specie
Bovini (comprese le specie Bubalus bubalis e Bison)
Ovini e caprini
Suini
Volatili da cortile (compresi galli e galline, tacchini, faraone, anatre, oche)
Pesci vivi
Crostacei
Molluschi
Uova e gameti di pesci vivi
Uova da cova
Sperma, ovuli, embrioni
Altri mammiferi
Altri volatili
Rettili
Anfibi
Altri vertebrati
Api
PARTE 2
Misure applicabili ai prodotti di origine animale
I. Principali categorie di prodotti di origine animale destinati al consumo umano
Carni fresche di ungulati domestici, volatili da cortile e lagomorfi, selvaggina in libertà e di allevamento, comprese le frattaglie
Carni tritate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente (CSM), prodotti a base di carne
Molluschi bivalvi vivi
Prodotti della pesca
Latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro
Uova e prodotti a base di uova
Cosce di rana e lumache
Grassi fusi d'origine animale e ciccioli
Stomaci, vesciche e budella trattati
Gelatina, materie prime per la produzione di gelatina destinata al consumo umano
Collagene
Miele e prodotti dell'apicoltura
II. Principali categorie di sottoprodotti di origine animale
Nei macelli |
Sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da pelliccia |
Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia |
|
Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi |
|
Pelli di ungulati, fresche o refrigerate |
|
Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi |
|
Negli impianti di produzione lattiero-casearia |
Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte |
Colostro e prodotti a base di colostro |
|
In altre strutture per la raccolta o il trattamento dei sottoprodotti di origine animale (ad esempio, materiali non trattati o non trasformati) |
Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi |
Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento |
|
Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento |
|
Pelli di ungulati, fresche o refrigerate |
|
Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana |
|
Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) non destinati a essere utilizzati quali materie prime per mangimi, concimi organici o ammendanti |
|
Corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di concimi organici o ammendanti |
|
Gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica |
|
Lana e peli |
|
Piume, parti di piume e piumino trattati |
|
Negli impianti di trasformazione |
Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia |
Prodotti sanguigni che potrebbero essere utilizzati quali materie prime per mangimi |
|
Pelli di ungulati trattate |
|
|
Pelli di ruminanti e di equidi trattate (21 giorni) |
Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana |
|
Olio di pesce da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi |
|
Grassi fusi da utilizzare come materie prime per mangimi |
|
|
Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento |
Gelatina o collagene da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi |
|
Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico o fosfato tricalcico da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi |
|
Sottoprodotti apicoli destinati a essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura |
|
Derivati lipidici da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi |
|
Derivati lipidici da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi |
|
Prodotti a base di uova che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi |
|
Negli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia (compresi gli impianti che fabbricano articoli da masticare e interiora aromatizzanti) |
Alimenti in conserva per animali da compagnia |
Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia |
|
Articoli da masticare |
|
Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta |
|
Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia |
|
Negli impianti di produzione di trofei di caccia |
Trofei di caccia trattati e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli |
Trofei di caccia o altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento |
|
In impianti o stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi |
Prodotti intermedi |
Concimi e ammendanti |
Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia |
Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato e guano di pipistrelli |
|
Nei depositi di prodotti derivati |
Tutti i prodotti derivati |
III. |
Agenti patogeni |
PARTE 3
Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti
Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti ( 37 ) potenzialmente portatori di organismi nocivi suscettibili, per la loro natura o a causa delle modalità del processo di trasformazione al quale sono sottoposti, di presentare un rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi.
PARTE 4
Misure applicabili agli additivi degli alimenti e dei mangimi
Alimenti
Additivi alimentari (tutti gli additivi e coloranti alimentari)
Coadiuvanti tecnologici
Aromi alimentari
Enzimi alimentari
Mangimi ( 38 )
Additivi dei mangimi
Materie prime per mangimi
Mangimi composti e alimenti per animali da compagnia eccetto quelli di cui alla parte 2, punto II
Sostanze indesiderabili nei mangimi
ALLEGATO XVII-B
NORME SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI
Norme sul benessere degli animali relative a:
stordimento e macellazione degli animali;
trasporto degli animali e operazioni collegate;
animali da allevamento.
ALLEGATO XVII-C
ALTRE MISURE CONSIDERATE NEL CAPO 4 DEL TITOLO V
Sostanze chimiche derivanti dalla migrazione di sostanze dai materiali d'imballaggio
Prodotti composti
Organismi geneticamente modificati (OGM)
Ormoni promotori della crescita, sostanze tireostatiche, determinati ormoni e sostanze ß-agoniste
ALLEGATO XVII-D
MISURE DA INCLUDERE DOPO IL RAVVICINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE
Sostanze chimiche per la decontaminazione degli alimenti
Cloni
Irradiazione (ionizzazione)
ALLEGATO XVIII
ELENCO DELLE MALATTIE DEGLI ANIMALI E DELLE MALATTIE CONNESSE ALL'ACQUACOLTURA SOGGETTE A NOTIFICA, NONCHÉ DEGLI ORGANISMI NOCIVI REGOLAMENTATI RISPETTO AI QUALI POSSONO ESSERE RICONOSCIUTE REGIONI INDENNI
ALLEGATO XVIII-A
MALATTIE DEGLI ANIMALI E DEI PESCI SOGGETTE A NOTIFICA, PER LE QUALI VIENE RICONOSCIUTO LO STATUS DELLE PARTI E POSSONO ESSERE PRESE DECISIONI DI REGIONALIZZAZIONE
Afta epizootica
Malattia vescicolare dei suini
Stomatite vescicolosa
Peste equina
Peste suina africana
Febbre catarrale degli ovini
Influenza aviaria patogena
Malattia di Newcastle
Peste bovina
Peste suina classica
Pleuropolmonite contagiosa dei bovini
Peste dei piccoli ruminanti
Vaiolo nero degli ovini e dei caprini
Febbre della Valle del Rift
Dermatite nodulare contagiosa
Encefalomielite equina venezuelana
Morva
Durina
Encefalomielite enterovirale
Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)
Setticemia emorragica virale (VHS)
Anemia infettiva del salmone (ISA)
Bonamia ostreae
Marteilia refringens
ALLEGATO XVIII-B
RICONOSCIMENTO DELLO STATUS CONCERNENTE GLI ORGANISMI NOCIVI, DELLE ZONE INDENNI O DELLE ZONE PROTETTE
A. Riconoscimento dello status concernente gli organismi nocivi
Ciascuna parte compila e presenta un elenco di organismi nocivi regolamentati sulla base dei seguenti principi:
organismi nocivi di cui non siano note manifestazioni sul suo territorio;
organismi nocivi di cui siano note manifestazioni sul suo territorio e sotto controllo ufficiale;
organismi nocivi di cui siano note manifestazioni sul suo territorio, sotto controllo ufficiale e per i quali siano state stabilite zone indenni o zone protette.
Qualsiasi modifica dell'elenco relativo allo status concernente gli organismi nocivi è immediatamente notificata all'altra parte salvo che non sia stata notificata all'organizzazione internazionale competente.
B. Riconoscimento delle zone indenni e delle zone protette
Le parti riconoscono le zone protette, nonché la nozione di zone indenni e la sua applicazione nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie (International Standards for Phytosanitary Measures — ISPM).
ANNEX XIX
REGIONALIZZAZIONE/ZONIZZAZIONE, ZONE INDENNI DA ORGANISMI NOCIVI E ZONE PROTETTE
A. Malattie degli animali e malattie connesse all'acquacoltura
1. Malattie degli animali
Il riconoscimento dello status del territorio o di una regione di una parte per quanto riguarda le malattie degli animali si basa sul codice sanitario per gli animali terrestri dell'organizzazione mondiale della sanità animale (OIE). Sul codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE si basano anche le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie degli animali.
2. Malattie connesse all'acquacoltura
Le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie connesse all'acquacoltura si basano sul codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE.
B. Organismi nocivi
I criteri per l'istituzione di zone protette o di zone indenni da determinati organismi nocivi sono conformi alle disposizioni:
C. Criteri per il riconoscimento dello status speciale del territorio o di una regione di una parte per quanto riguarda le malattie degli animali
1. |
Qualora ritenga che il proprio territorio o parte del proprio territorio sia indenne da una malattia degli animali non elencata nell'allegato XVIII-A del presente accordo, la parte importatrice trasmette alla parte esportatrice la documentazione giustificativa appropriata, precisando in particolare:
—
la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul proprio territorio;
—
i risultati dei test di controllo basati su indagini sierologiche, microbiologiche, patologiche o epidemiologiche e sull'obbligo, imposto dalla legge, di notificare la malattia alle autorità competenti;
—
la durata del controllo effettuato;
—
eventualmente, il periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto;
—
le modalità che consentono di controllare l'assenza della malattia.
|
2. |
Le garanzie complementari, generali o limitate, che possono essere richieste dalla parte importatrice non devono superare quelle da essa applicate a livello nazionale. |
3. |
Le parti si comunicano ogni eventuale modifica dei criteri di cui al punto 1 della presente lettera, riguardanti la malattia. Alla luce di tale notifica, le garanzie complementari definite ai sensi del punto 2 della presente lettera possono essere modificate o ritirate dal sottocomitato SPS. |
ALLEGATO XX
RICONOSCIMENTO PROVVISORIO DEGLI STABILIMENTI
Condizioni e disposizioni per il riconoscimento provvisorio degli stabilimenti
Per riconoscimento provvisorio degli stabilimenti si intende il caso in cui la parte importatrice riconosce provvisoriamente, a fini di importazione, gli stabilimenti della parte esportatrice, basandosi su garanzie appropriate fornite da quest'ultima, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti, a norma delle disposizioni del punto 4 del presente allegato. Per tener conto di nuove domande e garanzie ricevute, gli elenchi di cui al punto 2 del presente allegato sono modificati o completati secondo la procedura e alle condizioni di cui al punto 4 del presente allegato. La verifica può rientrare nella procedura, esclusivamente con riferimento all'elenco iniziale degli stabilimenti, conformemente alle disposizioni di cui al punto 4, lettera d).
Il riconoscimento provvisorio si applica inizialmente alle categorie di stabilimenti di seguito indicati.
Stabilimenti per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano:
Stabilimenti riconosciuti o registrati che producono sottoprodotti di origine animale e principali categorie di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano
Tipologia di impianti e di stabilimenti riconosciuti o registrati |
Prodotto |
Macelli |
Sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da pelliccia |
Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia |
|
Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi |
|
Pelli di ungulati, fresche o refrigerate |
|
Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi |
|
Impianti di produzione lattiero-casearia |
Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte |
Colostro e prodotti a base di colostro |
|
Altre strutture per la raccolta o il trattamento dei sottoprodotti di origine animale (ad esempio, materiali non trattati o non trasformati) |
Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi |
Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento |
|
Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento |
|
Pelli di ungulati, fresche o refrigerate |
|
Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana |
|
Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), nonché zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) non destinati a essere utilizzati quali materie prime per mangimi, concimi organici o ammendanti |
|
Corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, nonché zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di concimi organici o ammendanti |
|
Gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica |
|
Lana e peli |
|
Piume, parti di piume e piumino trattati |
|
Impianti di trasformazione |
Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia |
Prodotti sanguigni che potrebbero essere utilizzati quali materie prime per mangimi |
|
Pelli di ungulati trattate |
|
Pelli di ruminanti e di equidi trattate (21 giorni) |
|
Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana |
|
Olio di pesce da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi |
|
Grassi fusi da utilizzare come materie prime per mangimi |
|
Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento |
|
Gelatina o collagene da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi |
|
Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico o fosfato tricalcico da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi |
|
Sottoprodotti apicoli destinati a essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura |
|
Derivati lipidici da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi |
|
Derivati lipidici da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi |
|
Prodotti a base di uova che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi |
|
Impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia (compresi gli impianti che fabbricano articoli da masticare e interiora aromatizzanti) |
Alimenti in conserva per animali da compagnia |
Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia |
|
Articoli da masticare |
|
Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta |
|
Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia |
|
Impianti di produzione di trofei di caccia |
Trofei di caccia trattati e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli |
Trofei di caccia o altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento |
|
Impianti o stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi |
Prodotti intermedi |
Concimi e ammendanti |
Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia |
Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato e guano di pipistrelli |
|
Depositi di prodotti derivati |
Tutti i prodotti derivati |
La parte importatrice compila gli elenchi degli stabilimenti riconosciuti provvisoriamente come specificato ai punti 2.1. e 2.2 e li mette a disposizione del pubblico.
Condizioni e procedure di riconoscimento provvisorio:
l'importazione dalla parte esportatrice del prodotto di origine animale deve essere stata autorizzata dalla parte importatrice; devono inoltre essere stati definiti le pertinenti condizioni di importazione nonché i requisiti di certificazione per i prodotti in questione;
l'autorità competente della parte esportatrice deve aver fornito alla parte importatrice garanzie sufficienti circa la conformità degli stabilimenti, figuranti nel suo elenco o nei suoi elenchi, ai requisiti sanitari pertinenti della parte importatrice e deve aver riconosciuto ufficialmente gli stabilimenti che figurano negli elenchi per l'esportazione verso la parte importatrice;
in caso di non ottemperanza a dette garanzie, l'autorità competente della parte esportatrice deve avere realmente il potere di sospendere le attività di esportazione verso la parte importatrice da uno stabilimento per il quale detta autorità ha fornito garanzie;
la verifica eseguita dalla parte importatrice a norma dell'articolo 188 del presente accordo può rientrare nella procedura di riconoscimento provvisorio; tale verifica riguarda la struttura e l'organizzazione dell'autorità competente responsabile del riconoscimento dello stabilimento, nonché i poteri conferiti a detta autorità e le garanzie che può fornire in merito all'applicazione delle norme della parte importatrice; nell'ambito di tale verifica è possibile procedere anche a ispezioni in loco presso un numero rappresentativo di stabilimenti che figurano nell'elenco o negli elenchi forniti dalla parte esportatrice;
nell'Unione, tenuto conto della sua struttura specifica e della ripartizione delle competenze all'interno di essa, detta verifica può riguardare i singoli Stati membri;
sulla base dei risultati della verifica di cui alla precedente lettera d), la parte importatrice può modificare l'elenco degli stabilimenti.
ALLEGATO XXI
PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA
1. Principi:
l'equivalenza può essere determinata per una singola misura, un gruppo di misure o un sistema in relazione a un determinato prodotto, a una categoria di prodotti o a tutti i prodotti;
l'esame, ad opera della parte importatrice, di una richiesta di riconoscimento dell'equivalenza delle misure per un prodotto specifico della parte esportatrice non deve comportare perturbazioni degli scambi o la sospensione delle importazioni del prodotto in questione dalla parte esportatrice;
il riconoscimento dell'equivalenza costituisce un processo interattivo tra la parte esportatrice e la parte importatrice in cui la prima dimostra obiettivamente l'equivalenza delle singole misure e la seconda valuta obiettivamente tale equivalenza in vista del suo eventuale riconoscimento;
il riconoscimento finale dell'equivalenza delle pertinenti misure della parte esportatrice è di esclusiva competenza della parte importatrice.
2. Condizioni preliminari:
il processo dipende dalla situazione sanitaria o dallo status concernente gli organismi nocivi, dalla legislazione e dall'efficacia del sistema d'ispezione e di controllo del prodotto nella parte esportatrice; a tal fine si tiene conto della legislazione vigente nel settore e della struttura dell'autorità competente della parte esportatrice, della sua collocazione gerarchica e dei suoi poteri, delle sue procedure operative e delle risorse disponibili, della maggiore o minore efficacia nell'applicazione dei sistemi di ispezione e di controllo da parte delle autorità competenti, compreso il grado di applicazione in relazione al prodotto, nonché della regolarità e della rapidità con cui le informazioni sono fornite alla parte importatrice in caso di individuazione di rischi; tale riconoscimento può essere corroborato da documentazioni, da riscontri, da documenti, relazioni e informazioni inerenti a precedenti esperienze, nonché da valutazioni e verifiche;
le parti possono avviare la procedura di riconoscimento dell'equivalenza a norma dell'articolo 183 del presente accordo, una volta completato positivamente il ravvicinamento normativo di una misura, di un gruppo di misure o di un sistema inclusi nell'elenco di cui all'articolo 181, paragrafo 4, del presente accordo;
la parte esportatrice avvia la procedura solo se la parte importatrice non applica nei suoi confronti misure di salvaguardia per quanto concerne il prodotto in questione.
3. Procedura:
la parte esportatrice avvia la procedura presentando alla parte importatrice una domanda di riconoscimento dell'equivalenza di una singola misura, di gruppi di misure o di un sistema per un prodotto o una categoria di prodotti di un settore o di un sottosettore o per tutti i prodotti;
se del caso, tale domanda di riconoscimento comprende anche la richiesta e la documentazione necessaria per il riconoscimento ad opera della parte importatrice sulla base dell'equivalenza di tutti i programmi o i piani della parte esportatrice a cui la parte importatrice e/o lo status di ravvicinamento di cui all'allegato XXIV del presente accordo in merito alle misure o ai sistemi di cui alla lettera a) del presente punto subordinano l'autorizzazione di importazione del prodotto o di una categoria di prodotti in questione;
nel presentare la domanda, la parte esportatrice:
evidenzia l'importanza per il commercio del prodotto in questione o di una categoria di prodotti;
individua la misura o le singole misure cui può ottemperare tra tutte quelle indicate nelle condizioni d'importazione della parte importatrice applicabili al prodotto in questione o a una categoria di prodotti;
individua la misura o le singole misure per le quali chiede l'equivalenza tra tutte quelle indicate nelle condizioni d'importazione della parte importatrice applicabili al prodotto in questione o a una categoria di prodotti;
una volta ricevuta la domanda, la parte importatrice illustra l'obiettivo globale e specifico nonché la giustificazione della misura o delle misure, compresa l'individuazione dei rischi;
la parte importatrice informa contemporaneamente la parte esportatrice del nesso esistente tra le sue misure interne e le condizioni d'importazione per il prodotto in questione;
la parte esportatrice dimostra obiettivamente alla parte importatrice che le misure individuate sono equivalenti alle condizioni d'importazione per il prodotto in questione o una categoria di prodotti;
la parte importatrice valuta obiettivamente la dimostrazione dell'equivalenza ad opera della parte esportatrice;
la parte importatrice decide se sia stata ottenuta o meno l'equivalenza;
se la parte esportatrice lo richiede, la parte importatrice le fornisce tutte le spiegazioni e i dati che hanno motivato la sua decisione.
4. Dimostrazione dell'equivalenza delle misure ad opera della parte esportatrice e valutazione di tale dimostrazione ad opera della parte importatrice:
la parte esportatrice dimostra obiettivamente l'equivalenza per ciascuna delle misure della parte importatrice individuate, indicate nelle condizioni d'importazione; se del caso, l'equivalenza viene dimostrata obiettivamente per tutti i programmi e i piani a cui la parte importatrice subordina l'autorizzazione di importazione (ad esempio, piano di controllo dei residui);
la dimostrazione e la valutazione obiettive effettuate in questo contesto devono basarsi, per quanto possibile:
5. Conclusioni della parte importatrice
In caso di conclusione negativa, la parte importatrice ne comunica dettagliatamente i motivi alla parte esportatrice.
6. |
Per quanto riguarda i vegetali e i prodotti vegetali, l'equivalenza relativa alle misure fitosanitarie è basata sulle disposizioni di cui all'articolo 183, paragrafo 6, del presente accordo. |
ALLEGATO XXII
CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE E DIRITTI D'ISPEZIONE
A. Principi dei controlli all'importazione
I controlli all'importazione consistono in controlli documentali, controlli d'identità e controlli materiali.
Per quanto riguarda gli animali e i prodotti di origine animale, i controlli materiali e la loro frequenza vengono decisi in funzione del livello dei rischi associati a tali importazioni.
Nel procedere ai controlli fitosanitari, la parte importatrice si accerta che i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti siano sottoposti in via ufficiale a una meticolosa ispezione, integralmente o attraverso la selezione di un campione rappresentativo, al fine di assicurarsi che siano indenni da organismi nocivi.
Qualora i controlli evidenzino la non conformità alle norme e/o alle prescrizioni pertinenti, la parte importatrice adotta provvedimenti ufficiali commisurati al rischio. Ove possibile, all'importatore o al suo rappresentante è consentito di avere accesso alla spedizione e di comunicare ogni utile informazione che permetta alla parte importatrice di prendere una decisione definitiva in merito a detta spedizione. La decisione deve essere commisurata al livello di rischio associato a tali importazioni.
B. Frequenza dei controlli materiali
B.1. Importazione di animali e di prodotti di origine animale nell'Unione e nella Repubblica di Moldova
Tipologia di controllo alle frontiere |
Frequenza |
1. Controlli documentali |
100 % |
2. Controlli di identità |
100 % |
3. Controlli materiali |
|
Animali vivi 100 % |
100 % |
Prodotti della categoria I Carni fresche, comprese le frattaglie, e prodotti di animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina definiti nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche e successive modifiche Prodotti a base di pesce in recipienti ermeticamente chiusi destinati a mantenerli stabili a temperatura ambiente, pesci freschi e congelati e prodotti della pesca secchi e/o salati Uova intere Strutto e grassi fusi Involucri di origine animale Uova da cova |
20 % |
Prodotti della categoria II Carni di volatili da cortile e prodotti derivati Carni di coniglio e di selvaggina (in libertà/di allevamento) e prodotti derivati Latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano Prodotti a base di uova Proteine animali trasformate destinate al consumo umano (100 % delle prime sei spedizioni di prodotti trasportati alla rinfusa, direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE e successive modifiche). Prodotti della pesca diversi da quelli menzionati dalla decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca e successive modifiche Molluschi bivalvi Miele |
50 % |
Prodotti della categoria III Sperma Embrioni Stallatico Latte e prodotti derivati (non destinati al consumo umano) Gelatina Cosce di rana e lumache Ossa e prodotti a base di ossa Pelli Setole, lana, peli e piume Corna e prodotti a base di corna, zoccoli e prodotti a base di zoccoli Prodotti dell'apicoltura Trofei di caccia Prodotti alimentari trasformati per animali da compagnia Materie prime per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia Materie prime, sangue, prodotti sanguigni, ghiandole e organi per uso farmaceutico o tecnico Fieno e paglia Agenti patogeni Proteine animali trasformate (confezionate) |
Minima 1 % Massima 10 % |
Proteine animali trasformate non destinate al consumo umano (prodotti trasportati alla rinfusa) |
100 % delle prime sei spedizioni (allegato VII, capitolo II, punti 10 e 11, del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e successive modifiche). |
B.2. Importazione di alimenti di origine non animale nell'Unione e nella Repubblica di Moldova
— Pimenti (Capsicum annuum) tritati o polverizzati — ex 0904 20 90 — Prodotti derivati dal peperoncino (curry) — 0910 91 05 — Curcuma longa (curcuma) — 0910 30 00 (Alimenti — spezie essiccate) — Olio di palma rosso — ex 1511 10 90 |
10 % per i coloranti Sudan da tutti i paesi terzi |
B.3. Importazione nell'Unione europea e nella Repubblica di Moldova di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti
Vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE
La parte importatrice procede a controlli per verificare la situazione fitosanitaria della spedizione o delle spedizioni.
Una riduzione della frequenza dei controlli fitosanitari all'importazione potrebbe essere disposta per i prodotti regolamentati, fatta eccezione per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci definiti conformemente al regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione, dell'11 ottobre 2004, che specifica le condizioni particolari riguardanti le prove e i criteri per il tipo e il livello di riduzione dei controlli fitosanitari su alcuni vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE.
ALLEGATO XXIII
CERTIFICAZIONE
A. Principi della certificazione
Vegetali, prodotti vegetali e altre voci
Per quanto riguarda la certificazione di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, le autorità competenti applicano i principi indicati nelle pertinenti norme ISPM.
Animali e prodotti di origine animale
Le autorità competenti delle parti si accertano che i funzionari certificanti abbiano una conoscenza soddisfacente della legislazione veterinaria applicabile agli animali o ai prodotti di origine animale da certificare e, in generale, siano informati sulle norme da seguire in vista della compilazione e del rilascio dei certificati nonché, all'occorrenza, sulla natura e sulla portata delle indagini, delle prove o degli esami da svolgere prima della certificazione.
I funzionari certificanti non devono certificare dati di cui non abbiano personalmente conoscenza o che non possano verificare.
I funzionari certificanti non devono firmare certificati vuoti o incompleti, né certificati relativi ad animali o a prodotti di origine animale che non siano stati ispezionati o che siano sfuggiti al loro controllo. Se un certificato viene firmato sulla base di un altro certificato o di un'altra attestazione, il funzionario certificante deve essere in possesso di quest'ultimo documento prima di firmare.
I funzionari certificanti possono certificare i dati che sono stati:
accertati, a norma dei punti da 1 a 3 del presente allegato, da un'altra persona autorizzata dall'autorità competente e che agisce sotto il controllo di quest'ultima, a condizione che il funzionario certificante possa verificare l'esattezza dei dati, oppure
ottenuti, nell'ambito dei programmi di monitoraggio, con riferimento a sistemi di assicurazione della qualità ufficialmente riconosciuti o mediante un sistema di sorveglianza epidemiologica se questo è autorizzato dalla pertinente legislazione veterinaria.
Le autorità competenti delle parti adottano tutte le misure necessarie per garantire l'attendibilità del certificato. In particolare provvedono affinché i funzionari certificanti da esse autorizzati:
godano di uno status tale da garantirne l'imparzialità e non abbiano interessi commerciali diretti nei confronti degli animali o dei prodotti oggetto di certificazione o delle aziende agricole o degli stabilimenti da cui provengono, nonché
siano pienamente consapevoli dell'importanza del contenuto di tutti i certificati che firmano.
I certificati vengono redatti in modo da garantire che ciascuno di essi si riferisca a una determinata spedizione, in una lingua comprensibile per il funzionario certificante e in almeno una delle lingue ufficiali della parte importatrice, come disposto nella parte C del presente allegato.
La data della firma del certificato non può essere successiva a quella dell'invio della spedizione o delle spedizioni.
Ciascuna autorità competente deve poter mettere in relazione ciascun certificato con il relativo funzionario certificante e garantire la disponibilità di una copia di tutti i certificati rilasciati per un periodo da stabilire a cura di tale autorità.
Ciascuna parte predispone tutti i controlli necessari per impedire il rilascio di certificati falsi o ingannevoli e la compilazione o l'uso fraudolento di certificati che appaiono rilasciati ai fini indicati nella legislazione veterinaria.
Fatte salve eventuali azioni giudiziarie o sanzioni, le autorità competenti svolgono indagini o controlli e adottano le misure adeguate necessarie per perseguire tutti i casi loro segnalati di certificati falsi o ingannevoli. Tra tali misure può rientrare la sospensione temporanea dalle funzioni, per tutta la durata dell'indagine, dei funzionari certificanti. In particolare,
qualora durante i controlli si accerti che un funzionario certificante ha rilasciato consapevolmente un certificato fraudolento, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per impedire per quanto possibile che l'interessato reiteri la trasgressione;
qualora durante i controlli si accerti che una persona o un'impresa ha utilizzato in modo fraudolento o ha alterato un certificato ufficiale, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per impedire per quanto possibile che la persona o l'impresa reiteri la trasgressione. Tra queste misure può rientrare il rifiuto di rilasciare un certificato ufficiale alla persona o all'impresa in questione.
B. Certificati di cui all'articolo 186, paragrafo 2, lettera a), del presente accordo.
L'attestazione sanitaria del certificato riflette lo status dell'equivalenza del prodotto in questione. Essa certifica la conformità alle norme di produzione della parte esportatrice riconosciute equivalenti dalla parte importatrice.
C. Lingue ufficiali per la certificazione
1. |
Importazione nell'UE. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci: i certificati sono redatti in una lingua comprensibile per il funzionario certificante e in almeno una delle lingue ufficiali del paese di importazione. Animali e prodotti di origine animale: il certificato sanitario deve essere compilato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e in una di quelle dello Stato membro in cui vengono eseguiti i controlli all'importazione di cui all'articolo 189 del presente accordo. |
2. |
Importazione nella Repubblica di Moldova Il certificato sanitario deve essere redatto nella lingua ufficiale della Repubblica di Moldova. |
ALLEGATO XXIV
RAVVICINAMENTO
ALLEGATO XXIV-A
PRINCIPI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGRESSI COMPIUTI IN VISTA DEL RAVVICINAMENTO
PARTE I
Ravvicinamento progressivo
1. Norme generali
La legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali della Repubblica di Moldova è progressivamente ravvicinata a quella dell'Unione, sulla base dell'elenco delle normative in campo sanitario e fitosanitario e di benessere degli animali dell'Unione da ravvicinare. Tale elenco è suddiviso in settori prioritari che si riferiscono alle misure quali definite nell'allegato XVII del presente accordo, in funzione delle risorse tecniche e finanziarie della Repubblica di Moldova. A tal fine la Repubblica di Moldova individua i propri settori prioritari sotto il profilo commerciale.
La Repubblica di Moldova ravvicina le sue disposizioni nazionali:
attuando e facendo applicare le disposizioni del pertinente acquis di base dell'UE tramite l'adozione di norme o procedure nazionali supplementari, oppure
modificando le pertinenti norme o procedure nazionali al fine di integrare le disposizioni del corrispondente acquis di base dell'UE.
In entrambi i casi, la Repubblica di Moldova:
abolisce tutte le leggi, i regolamenti, gli usi nazionali o qualsiasi altra misura incompatibili con le disposizioni nazionali ravvicinate;
garantisce l'efficace attuazione delle disposizioni nazionali ravvicinate.
La Repubblica di Moldova documenta tale ravvicinamento in tabelle di corrispondenza nelle quali sono indicate, sulla base di un modello, la data di entrata in vigore delle norme nazionali e la Gazzetta ufficiale in cui le norme sono state pubblicate. Il modello delle tabelle di corrispondenza ai fini della preparazione e della valutazione è fornito nella parte II del presente allegato. Se il ravvicinamento è incompleto, gli esaminatori ( 39 ) descrivono le carenze rilevate nell'apposita colonna destinata alle osservazioni.
Indipendentemente dal settore prioritario individuato, la Repubblica di Moldova compila specifiche tabelle di corrispondenza per dimostrare il ravvicinamento in merito ad altre normative generali e specifiche, comprese in particolare le disposizioni generali relative a:
sistemi di controllo
salute e benessere degli animali
sicurezza alimentare
sottoprodotti di origine animale
fitosanità
organismi geneticamente modificati
PARTE II
Valutazione
1. |
Procedura e metodologia La legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali della Repubblica di Moldova di cui al capo 4 del titolo V («Scambi e questioni commerciali») è progressivamente ravvicinata a quella dell'Unione e viene efficacemente fatta applicare ( 40 ). Tabelle di corrispondenza sono redatte conformemente al modello di cui al punto 2 per ogni singola legge ravvicinata e presentate in inglese, per esame, agli esaminatori. Se il risultato della valutazione è positivo per una singola misura, un gruppo di misure o un sistema applicabili a un settore, a un sottosettore, a un prodotto o una categoria di prodotti, si applicano le condizioni di cui all'articolo 183, paragrafo 4, del presente accordo. |
2. |
Tabelle di corrispondenza
2.1.
In sede di compilazione delle tabelle di corrispondenza sono presi in considerazione gli aspetti di cui in appresso. Gli atti normativi dell'Unione servono da base per la preparazione di una tabella di corrispondenza. A tal fine è utilizzata la versione in vigore al momento del ravvicinamento. La Repubblica di Moldova riserva particolare attenzione all'accuratezza della traduzione nella lingua nazionale, in quanto eventuali imprecisioni linguistiche possono fare insorgere controversie in particolare allorché riguardano l'ambito di applicazione della legge ( 41 ).
2.2.
Modello di tabella di corrispondenza TABELLA DI CORRISPONDENZA TRA titolo dell'atto normativo dell'UE, ultime modifiche incluse, E titolo dell'atto normativo nazionale (pubblicato nella) Data di pubblicazione: Data di applicazione:
Legenda Atto normativo dell'UE : gli articoli, i paragrafi, i commi ecc. sono menzionati con titolo per esteso e riferimento completo ( 42 ) nella colonna di sinistra della tabella di corrispondenza. Legislazione nazionale : le disposizioni della legislazione nazionale corrispondenti a quelle dell'UE indicate nella colonna di sinistra sono menzionate con titolo per esteso e riferimento completo. Il loro contenuto è descritto dettagliatamente nella seconda colonna. Osservazioni della Repubblica di Moldova : in questa colonna la Repubblica di Moldova fornisce il numero di riferimento o altri elementi connessi all'articolo, ai paragrafi, ai commi ecc. in questione, in particolare nel caso in cui il testo delle disposizioni non sia stato ravvicinato. Va indicato il motivo del mancato ravvicinamento. Osservazioni dell'esaminatore : qualora ritenga che il ravvicinamento non sia stato conseguito, l'esaminatore motiva tale valutazione e descrive in questa colonna le carenze rilevate. |
ALLEGATO XXIV-B
ELENCO DELLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE CUI LA REPUBBLICA DI MOLDOVA RAVVICINA LA PROPRIA LEGISLAZIONE NAZIONALE
Conformemente all'articolo 181, paragrafo 4, del presente accordo, la Repubblica di Moldova ravvicina la propria legislazione alla seguente legislazione dell'Unione entro i termini di seguito elencati.
Legislazione dell'Unione |
Termine per il ravvicinamento |
Sezione 1 — Ambito generale |
|
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, eccetto gli articoli 58, 59 e 62 |
2016 |
Regolamento (CE) n. 1304/2003 della Commissione, del 23 luglio 2003, sulla procedura applicata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare alle richieste di pareri scientifici di cui è investita |
2020 |
Decisione 2004/478/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'adozione di un piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi |
2016 |
Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi |
2016 |
Regolamento (CE) n. 1151/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, che subordina a particolari condizioni l'importazione di olio di girasole originario dell'Ucraina, o proveniente da tale paese, a causa del rischio di contaminazione da oli minerali e che abroga la decisione 2008/433/CE |
2019 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il regolamento (CE) n. 1152/2009 |
2018 |
Regolamento (UE) n. 258/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che impone condizioni speciali per l'importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine e che abroga la decisione 2008/352/CE |
2019 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli |
2019 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale |
2018 |
Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, articoli 58, 59 e 62 |
2018 |
Sezione 2 — Ambito veterinario |
|
Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano |
2017 |
Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato |
2019 |
Decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio |
2018 |
Decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE |
2018 |
Decisione 2006/563/CE della Commissione, dell'11 agosto 2006, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici nella Comunità e che abroga la decisione 2006/115/CE |
2018 |
Decisione 2010/57/UE della Commissione, del 3 febbraio 2010, che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi attraverso i territori elencati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE del Consiglio |
2018 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena |
2017 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014 della Commissione, del 10 luglio 2014, recante misure di protezione in relazione alla diarrea epidemica del suino per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria per l'introduzione nell'Unione di animali della specie suina |
2019 |
Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità |
2017 |
Decisione 78/685/CEE della Commissione, del 26 luglio 1978, che stabilisce un elenco di malattie epizootiche in conformità della direttiva 72/462/CEE |
2015 |
Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina |
2019 |
Regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione, del 27 febbraio 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative minime nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini |
2019 |
Decisione 2006/968/CE della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante attuazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda orientamenti e procedure relativi all'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina |
2019 |
Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi |
2019 |
Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi |
2017 |
Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica |
2017 |
Decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1o febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica |
2017 |
Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana |
2017 |
Decisione 2003/422/CE della Commissione, del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana |
2017 |
Decisione 2006/437/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio |
2017 |
Regolamento (CE) n. 616/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, che attua la direttiva 2005/94/CE del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione di compartimenti avicoli e compartimenti di altri volatili in cattività in relazione all'influenza aviaria e misure complementari di biosicurezza preventiva in detti compartimenti |
2017 |
Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle |
2018 |
Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini |
2018 |
Regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale |
2018 |
Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili |
2016 |
Decisione 2007/843/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2007, relativa all'approvazione dei programmi di controllo della Salmonella nei gruppi da riproduzione di Gallus gallus in determinati paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e recante modifica della decisione n. 2006/696/CE, per quanto riguarda determinate condizioni di polizia sanitaria relative all'importazione di pollame e uova da cova |
2015 |
Decisione 2007/848/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2007, recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della salmonella negli allevamenti di galline ovaiole della specie Gallus gallus |
2015 |
Decisione 2008/815/CE della Commissione, del 20 ottobre 2008, recante approvazione di alcuni programmi nazionali di lotta contro la salmonella nei polli da carne della specie Gallus gallus |
2015 |
Decisione 2009/771/CE della Commissione, del 20 ottobre 2009, recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della salmonella nei tacchini |
2015 |
Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali comunitarie di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini |
2017 |
Decisione 2004/226/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, che autorizza taluni test per la ricerca degli anticorpi della brucellosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio |
2019 |
Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini |
2019 |
Decisione 95/329/CE della Commissione, del 25 luglio 1995, che stabilisce le categorie di equidi maschi ai quali si applica il requisito in materia di arterite virale di cui all'articolo 15, lettera b), punto ii) della direttiva 90/426/CEE del Consiglio |
2019 |
Decisione 2001/183/CE della Commissione, del 22 febbraio 2001, che stabilisce i piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare e confermare alcune malattie dei pesci e che abroga la decisione 92/532/CEE |
2019 |
Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina |
2020 |
Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE |
2019 |
Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE |
2017 |
Decisione 1999/879/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativa all'immissione sul mercato e all'impiego della somatotropina bovina (BST) e che abroga la decisione 90/218/CEE |
2016 |
Decisione 97/747/CE della Commissione, del 27 ottobre 1997, che fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni, previsti dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, per il controllo di talune sostanze e dei loro residui in alcuni prodotti di origine animale |
2016 |
Decisione 98/179/CE della Commissione, del 23 febbraio 1998, recante modalità d'applicazione per il prelievo ufficiale di campioni al fine della sorveglianza su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale |
2016 |
Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie |
2018 |
Decisione 2002/657/CE della Commissione, del 14 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati |
2016 |
Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati |
2017 |
Decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d'acquacoltura |
2019 |
Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio |
2018 |
Decisione 2006/778/CE della Commissione, del 14 novembre 2006, relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali |
2019 |
Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli |
2018 |
Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini |
2018 |
Decisione di esecuzione 2013/188/UE della Commissione, del 18 aprile 2013, relativa alle relazioni annuali sulle ispezioni non discriminatorie effettuate a norma del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97 |
2018 |
Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE |
2019 |
Direttiva 2009/157/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura |
2016 |
Decisione 84/247/CEE della Commissione, del 27 aprile 1984, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per i bovini riproduttori di razza pura |
2019 |
Decisione 84/419/CEE della Commissione, del 19 luglio 1984, che fissa i criteri d'iscrizione nei registri genealogici dei bovini |
2017 |
Direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura |
2016 |
Decisione 96/463/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che designa l'organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura |
2019 |
Decisione 2005/379/CE della Commissione, del 17 maggio 2005, riguardante i certificati genealogici relativi ai bovini riproduttori di razza pura, al loro sperma, ai loro ovuli ed embrioni nonché le indicazioni che vi devono figurare |
2019 |
Decisione 2006/427/CE della Commissione, del 20 giugno 2006, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina |
2019 |
Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina |
2016 |
Decisione 89/501/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori e delle organizzazioni di allevamento che tengono o istituiscono libri genealogici per i suini riproduttori di razza pura |
2019 |
Decisione 89/502/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i criteri d'iscrizione nei libri genealogici dei suini riproduttori di razza pura |
2017 |
Decisione 89/503/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che stabilisce il certificato per i suini riproduttori di razza pura, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni |
2017 |
Decisione 89/504/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni di allevamento e delle imprese private che tengono o istituiscono registri per i suini ibridi riproduttori |
2016 |
Decisione 89/505/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i criteri d'iscrizione nei registri dei suini ibridi riproduttori |
2019 |
Decisione 89/506/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che stabilisce il certificato per i suini ibridi riproduttori, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni |
2019 |
Decisione 89/507/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico dei suini riproduttori di razza pura e riproduttori ibridi |
2019 |
Direttiva 90/118/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura |
2016 |
Direttiva 90/119/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori |
2016 |
Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura. |
2016 |
Decisione 90/254/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per gli ovini o i caprini riproduttori di razza pura |
2019 |
Decisione 90/255/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina i criteri d'iscrizione nei libri genealogici degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura |
2019 |
Decisione 90/258/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina il certificato zootecnico per gli ovini e i caprini riproduttori di razza pura, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni |
2016 |
Decisione 92/353/CEE della Commissione, dell'11 giugno 1992, che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati |
2019 |
Decisione 92/354/CEE della Commissione, dell'11 giugno 1992, che stabilisce talune norme di coordinamento tra organizzazioni o associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati |
2019 |
Decisione 96/78/CE della Commissione, del 10 gennaio 1996, che stabilisce i criteri per l'iscrizione e la registrazione di equidi nei libri genealogici a scopo di riproduzione |
2017 |
Decisione 96/79/CE della Commissione, del 12 gennaio 1996, che istituisce i certificati zootecnici per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di equidi registrati |
2017 |
Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi |
2018 |
Decisione 92/216/CEE della Commissione, del 26 marzo 1992, relativa alla raccolta di dati riguardanti i concorsi di equini di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 90/428/CEE del Consiglio |
2018 |
Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE |
2016 |
Sezione 3 — Immissione sul mercato di alimenti, mangimi e sottoprodotti di origine animale |
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Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari |
2017 |
Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale |
2017 |
Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004 |
2017 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli |
2018 |
Regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, sul riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio degli stabilimenti che producono germogli |
2018 |
Regolamento (UE) n. 211/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, relativo alle prescrizioni in tema di certificazione per l'importazione nell'Unione di germogli e semi destinati alla produzione di germogli |
2018 |
Regolamento (UE) n. 579/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi |
2018 |
Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE |
2018 |
Regolamento (UE) n. 101/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013, relativo all'impiego di acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale delle carcasse di bovini |
2016 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, relativo ad un modello di certificato per gli scambi commerciali di selvaggina selvatica grossa non scuoiata |
2018 |
Decisione 2006/677/CE della Commissione, del 29 settembre 2006, che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali |
2017 |
Decisione 2007/363/CE della Commissione, del 21 maggio 2007, che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio |
2017 |
Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali |
2017 |
Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione |
2017 |
Decisione 2008/654/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare la relazione annuale sul piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio |
2017 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2013 della Commissione, del 22 luglio 2013, recante disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accreditamento dei laboratori ufficiali che effettuano controlli ufficiali per individuare la presenza di Trichinella e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione |
2017 |
Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano |
2017 |
Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE del Consiglio e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE del Consiglio |
2017 |
Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio |
2016 |
Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni |
2017 |
Decisione 92/608/CEE del Consiglio, del 14 novembre 1992, che stabilisce metodi di analisi e di prova del latte trattato termicamente, destinato al consumo umano diretto |
2017 |
Decisione 2002/226/CE della Commissione, del 15 marzo 2002, che stabilisce speciali controlli sanitari applicabili alla raccolta e alla lavorazione di taluni molluschi bivalvi con un tenore di veleno amnesico («Amnesic Shellfish Poison» — ASP) che superi il limite fissato dalla direttiva 91/492/CEE del Consiglio |
2018 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2013 della Commissione, del 22 luglio 2013, recante disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accreditamento dei laboratori ufficiali che effettuano controlli ufficiali per individuare la presenza di Trichinella e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione |
2017 |
Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002 |
2017 |
Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera |
2017 |
Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali |
2017 |
Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi |
2017 |
Regolamento (CE) n. 141/2007 della Commissione, del 14 febbraio 2007, relativo all'obbligo di riconoscimento, conformemente al regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stabilimenti nel settore dei mangimi che fabbricano o commercializzano additivi per mangimi della categoria coccidiostatici e istomonostatici |
2019 |
Sezione 4 — Norme in materia di sicurezza alimentare |
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Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione |
2017 |
Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari |
2016 |
Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare |
2018 |
Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini |
2017 |
Regolamento (UE) n. 1047/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda l'elenco di indicazioni nutrizionali |
2016 |
Decisione di esecuzione 2013/63/UE della Commissione, del 24 gennaio 2013, che adotta linee guida sull'attuazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio |
2016 |
Regolamento (UE) n. 851/2013 della Commissione, del 3 settembre 2013, che autorizza alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 |
2017 |
Regolamento (UE) n. 40/2014 della Commissione, del 17 gennaio 2014, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012 |
2017 |
Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti |
2017 |
Regolamento (CE) n. 1170/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di vitamine e minerali e le loro forme che possono essere aggiunti agli alimenti, compresi gli integratori alimentari |
2017 |
Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari |
2017 |
Regolamento (UE) n. 234/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari |
2017 |
Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97 |
2016 |
Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti |
2019 |
Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari, articolo 1, articolo 2, articolo 3, paragrafi 1 e 2, come previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012 |
2017 |
Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari |
2017 |
Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE |
2017 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione. |
2017 |
Regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio |
2017 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 della Commissione, del 10 dicembre 2013, che istituisce un elenco dell'Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all'utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati |
2017 |
Direttiva 82/711/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari |
2016 |
Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari |
2016 |
Direttiva 84/500/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1984, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari |
2015 |
Direttiva 2007/42/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari |
2017 |
Direttiva 78/142/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari |
2017 |
Direttiva 93/11/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, concernente la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale |
2017 |
Regolamento (CE) n. 1895/2005 della Commissione, del 18 novembre 2005, relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari |
2017 |
Regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009, concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari |
2018 |
Regolamento (UE) n. 284/2011 della Commissione, del 22 marzo 2011, che stabilisce condizioni particolari e procedure dettagliate per l'importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari della Repubblica popolare cinese e della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, o da esse provenienti |
2016 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 321/2011 della Commissione, del 1o aprile 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda le restrizioni d'uso del bisfenolo A nei biberon di plastica |
2016 |
Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006 |
2015 |
Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari |
2016 |
Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione |
2016 |
Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE |
2016 |
Regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione, del 20 gennaio 2009, relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine |
2018 |
Regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, relativo alle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare |
2018 |
Direttiva 92/2/CEE della Commissione, del 13 gennaio 1992, che fissa le modalità di campionamento e il metodo comunitario di analisi per il controllo delle temperature degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana |
2018 |
Regolamento (CE) n. 37/2005 della Commissione, del 12 gennaio 2005, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana |
2018 |
Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari. |
2016 |
Raccomandazione 2006/794/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, sul monitoraggio dei livelli di base di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nelle derrate alimentari |
2018 |
Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari |
2016 |
Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e idrocarburi policiclici aromatici nei prodotti alimentari |
2016 |
Raccomandazione 2011/516/UE della Commissione, del 23 agosto 2011, sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti |
2018 |
Regolamento (UE) n. 589/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 252/2012 |
2018 |
Raccomandazione 2013/165/UE della Commissione, del 27 marzo 2013, relativa alla presenza di tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali |
2018 |
Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari |
2017 |
Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti |
2019 |
Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti |
2019 |
Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali |
2018 |
Direttiva 2003/40/CE della Commissione, del 16 maggio 2003, che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d'utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive |
2018 |
Regolamento (UE) n. 115/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che stabilisce le condizioni di utilizzazione dell'allumina attivata per l'eliminazione del fluoro dalle acque minerali naturali e dalle acque di sorgente |
2018 |
Sezione 5 — Norme specifiche relative ai mangimi |
|
Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione |
2017 |
Direttiva 82/475/CEE della Commissione, del 23 giugno 1982, che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari |
2019 |
Direttiva 2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (Versione codificata) |
2019 |
Raccomandazione 2011/25/UE della Commissione, del 14 gennaio 2011, che stabilisce linee guida per la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi e medicinali veterinari |
2019 |
Regolamento (UE) n. 68/2013, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi |
2019 |
Regolamento (CE) n. 1876/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, relativo all'autorizzazione provvisoria e permanente di alcuni additivi negli alimenti per animali |
2019 |
Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi |
2019 |
Regolamento (CE) n. 1270/2009 della Commissione, del 21 dicembre 2009, relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi negli alimenti per animali |
2019 |
Regolamento (UE) n. 892/2010 della Commissione, dell'8 ottobre 2010, concernente lo status di alcuni prodotti in relazione agli additivi per mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio |
2019 |
Raccomandazione 2004/704/CE della Commissione, dell'11 ottobre 2004, sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi |
2019 |
Sezione 6 — Ambito fitosanitario |
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Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità |
2020 |
Regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione, dell'11 ottobre 2004, che specifica le condizioni particolari riguardanti le prove richieste e i criteri per il tipo e il livello di riduzione dei controlli fitosanitari su alcuni vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio |
2018 |
Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli |
2018 |
Direttiva di esecuzione 2014/78/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità |
2017 |
Direttiva di esecuzione 2014/83/UE della Commissione, del 25 giugno 2014, che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità |
2017 |
Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano |
2016 |
Decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione, del 23 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju). |
2016 |
Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov. |
2016 |
Decisione 2006/464/CE della Commissione, del 27 giugno 2006, che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu |
2019 |
Decisione 2003/766/CE della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera Le Conte |
2017 |
Direttiva di esecuzione 2014/19/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che modifica l'allegato I della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità |
2017 |
Decisione di esecuzione (UE) 2015/749 della Commissione, del 7 maggio 2015, che abroga la decisione n. 2007/410/CE relativa a misure per impedire l'introduzione e la diffusione all'interno della Comunità del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata |
2017 |
Decisione 2008/840/CE della Commissione, del 7 novembre 2008, che stabilisce misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Anoplophora chinensis (Forster) |
2018 |
Decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner) |
2016 |
Decisione n. 2006/133/CE della Commissione, del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo |
2017 |
Decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione, del 26 settembre 2012, relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell'Unione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) |
2018 |
Decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione, del 1o marzo 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Anoplophora chinensis (Forster) |
2018 |
Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità |
2019 |
Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale |
2018 |
Decisione 2004/416/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa a misure di emergenza per quanto concerne taluni agrumi originari del Brasile |
2020 |
Decisione 2006/473/CE della Commissione, del 5 luglio 2006, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes e Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus) |
2020 |
Decisione di esecuzione 2012/756/UE della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto |
2020 |
Decisione di esecuzione 2013/92/UE della Commissione, del 18 febbraio 2013, concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina |
2018 |
Decisione di esecuzione 2014/237/UE della Commissione, del 24 aprile 2014, relativa a misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di organismi nocivi per quanto riguarda alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell'India |
2019 |
Decisione di esecuzione 2014/422/UE della Commissione, del 2 luglio 2014, che stabilisce misure per quanto concerne taluni agrumi originari del Sud Africa per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa |
2020 |
Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi |
2016 |
Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale (Versione codificata) |
2016 |
Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE |
2020 |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate |
2019 |
Regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive |
2019 |
Regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari |
2019 |
Regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari |
2019 |
Regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari |
2019 |
Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi |
2019 |
Decisione 2005/834/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2005, relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi e che modifica la decisione 2003/17/CE |
2019 |
Direttiva 2004/29/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà di viti |
2018 |
Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione |
2018 |
Regolamento (CE) n. 1597/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002, recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione |
2019 |
Regolamento (CE) n. 2301/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che stabilisce norme dettagliate per l'applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei piccoli quantitativi di sementi |
2019 |
Regolamento (CE) n. 69/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che autorizza deroghe a talune disposizioni della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione provenienti da taluni materiali di base |
2019 |
Decisione 2008/971/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi |
2018 |
Decisione 2008/989/CE della Commissione, del 23 dicembre 2008, che autorizza gli Stati membri, in conformità della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, a prendere decisioni in merito all'equivalenza delle garanzie fornite da materiali forestali di moltiplicazione importati da determinati paesi terzi |
2018 |
Raccomandazione 2012/90/UE della Commissione, del 14 febbraio 2012, sulle linee guida per la presentazione delle informazioni per l'identificazione delle partite di materiali forestali di moltiplicazione e delle informazioni che devono figurare sull'etichetta o nel documento del fornitore |
2018 |
Direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi |
2017 |
Direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che determina classi dell'Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni |
2017 |
Direttiva di esecuzione 2014/21/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che stabilisce requisiti minimi e classi dell'Unione per i tuberi-seme di patate pre-base |
2017 |
Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà |
2019 |
Direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà |
2019 |
Sezione 7 — Organismi geneticamente modificati |
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Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio |
Come specificato nell'allegato XVI |
Decisione 2002/811/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce note orientative ad integrazione dell'allegato VII della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio |
2017 |
Decisione 2002/812/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per la sintesi delle notifiche sull'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti |
2017 |
Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati |
2017 |
Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati |
2018 |
Regolamento (CE) n. 641/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole |
2018 |
Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE |
2018 |
Raccomandazione 2010/C-200/01 della Commissione, del 13 luglio 2010, recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche |
2018 |
Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (Rifusione) |
Come specificato nell'allegato XVI |
Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all'interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio |
2018 |
Sezione 8 — Medicinali veterinari |
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Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari |
Come specificato nell'allegato XVI |
Direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari |
2019 |
Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale |
2018 |
Direttiva 2006/130/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che attua la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la fissazione dei criteri per l'esenzione dall'obbligo della prescrizione veterinaria vigente per taluni medicinali destinati ad animali da produzione alimentare |
Come specificato nell'allegato XVI |
Regolamento (CE) n. 1662/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, recante talune modalità di attuazione delle procedure comunitarie di decisione in materia di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano o veterinario |
Come specificato nell'allegato XVI |
Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (Versione codificata) |
Come specificato nell'allegato XVI |
ALLEGATO XXV
STATUS DI EQUIVALENZA
[…]
ALLEGATO XXVI
RAVVICINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE
Codice doganale
Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione
Transito comune e DAU
Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci
Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito
Franchigie doganali
Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali
Tutela dei diritti di proprietà intellettuale
Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali
ALLEGATO XXVII
ELENCO DI RISERVE RELATIVE ALLO STABILIMENTO;
ELENCO DI IMPEGNI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI;
ELENCO DI RISERVE RELATIVE AL PERSONALE CHIAVE, AI LAUREATI IN TIROCINIO E AI VENDITORI DI BENI E SERVIZI ALLE IMPRESE;
ELENCO DI RISERVE RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI
Unione
1. Elenco di riserve relative allo stabilimento: allegato XXVII-A
2. Elenco di impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi: allegato XXVII-B
3. Elenco di riserve relative al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori di beni e servizi alle imprese: allegato XXVII-C
4. Elenco di riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti: allegato XXVII-D
Repubblica di Moldova
5. Elenco di riserve relative allo stabilimento: allegato XXVII-E
6. Elenco di impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi: allegato XXVII-F
7. Elenco di riserve relative al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori di beni e servizi alle imprese: allegato XXVII-G
8. Elenco di riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti: allegato XXVII-H
Le seguenti abbreviazioni sono usate ai fini degli allegati XXVII-A, XXVII-B, XXVII-C, XXVII-D:
AT |
Austria |
BE |
Belgio |
BG |
Bulgaria |
CY |
Cipro |
CZ |
Repubblica ceca |
DE |
Germania |
DK |
Danimarca |
UE |
Unione europea, inclusi tutti i suoi Stati membri |
ES |
Spagna |
EE |
Estonia |
FI |
Finlandia |
FR |
Francia |
EL |
Grecia |
HR |
Croazia |
HU |
Ungheria |
IE |
Irlanda |
IT |
Italia |
LV |
Lettonia |
LT |
Lituania |
LU |
Lussemburgo |
MT |
Malta |
NL |
Paesi Bassi |
PL |
Polonia |
PT |
Portogallo |
RO |
Romania |
SK |
Repubblica slovacca |
SI |
Slovenia |
SE |
Svezia |
UK |
Regno Unito |
La seguente abbreviazione è usata ai fini degli allegati XXVII-E, XXVII-F, XXVII-G, XXVII-H:
MD |
Repubblica di Moldova |
ALLEGATO XXVII-A
ELENCO DI RISERVE RELATIVE ALLO STABILIMENTO (UNIONE)
1. L'elenco di riserve in appresso indica le attività economiche per le quali si applicano agli stabilimenti e agli imprenditori della Repubblica di Moldova le riserve al trattamento nazionale o al trattamento della nazione più favorita da parte dell'UE, di cui all'articolo 205, paragrafo 2, del presente accordo.
L'elenco comprende i seguenti elementi:
un elenco di riserve orizzontali che si applicano a tutti i settori o sottosettori;
un elenco di riserve specifiche per determinati settori o sottosettori che indica il settore o sottosettore interessato e le riserve applicabili.
Una riserva corrispondente a un'attività non liberalizzata (nessun impegno) è espressa come segue: «Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita».
Quando una riserva di cui alla lettera a) o b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri non menzionati assumono nel settore interessato gli obblighi di cui all'articolo 205, paragrafo 2, del presente accordo senza alcuna riserva (l'assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per determinati Stati membri lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera UE eventualmente applicabili).
2. Conformemente all'articolo 202, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.
3. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.
4. Conformemente all'articolo 205 dell'accordo, le prescrizioni non discriminatorie, per esempio quelle concernenti la forma giuridica o l'obbligo per tutti i prestatori di servizi che operano nel territorio di ottenere licenze o autorizzazioni senza distinzioni di nazionalità, residenza o criteri equivalenti, non sono elencate nel presente allegato poiché il presente accordo le lascia impregiudicate.
5. Laddove l'Unione mantenga una riserva secondo la quale un prestatore di servizi debba avere la cittadinanza, debba essere residente o debba risiedere in modo permanente nel territorio dell'Unione come condizione per prestarvi un servizio, una riserva elencata nell'allegato XXVII-C del presente accordo costituisce, nella misura applicabile, una riserva rispetto allo stabilimento di cui al presente allegato.
Servizi pubblici
UE: le attività economiche considerate servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere oggetto di monopoli statali o di diritti esclusivi concessi a operatori privati ( 43 ).
Tipi di stabilimento
UE: il trattamento concesso alle controllate (di società della Repubblica di Moldova) costituite a norma delle leggi di uno Stato membro che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione non si estende alle succursali o agenzie stabilite in uno Stato membro da una società della Repubblica di Moldova. ( 44 )
AT: gli amministratori delegati delle succursali delle persone giuridiche devono essere residenti in Austria; le persone fisiche responsabili, all'interno di una persona giuridica o di una succursale, dell'osservanza del codice di commercio austriaco devono essere domiciliate in Austria.
EE: almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione deve risiedere nell'Unione.
FI: lo straniero che svolge un'attività commerciale come imprenditore privato e almeno uno dei soci di una società a nome collettivo o uno dei soci accomandatari di una società in accomandita semplice devono risiedere permanentemente nello Spazio economico europeo (SEE). Per tutti i settori, è richiesta la residenza nel SEE per almeno uno dei membri ordinari e supplenti del consiglio di amministrazione e per l'amministratore delegato; possono tuttavia essere concesse deroghe per determinate società. Se un'organizzazione della Repubblica di Moldova intende svolgere attività commerciali o d'affari mediante lo stabilimento di una succursale in Finlandia, occorre una licenza commerciale.
HU: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per l'acquisizione di proprietà demaniali.
IT: l'accesso alle attività industriali, commerciali e artigianali può essere subordinato al possesso di un permesso di soggiorno.
PL: gli investitori della Repubblica di Moldova possono intraprendere e svolgere un'attività economica unicamente sotto forma di società in accomandita semplice, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società di capitali (nel caso di servizi legali solo sotto forma di società di persone registrate e società in accomandita semplice).
RO: l'amministratore unico o il presidente del consiglio d'amministrazione e metà del numero totale di amministratori delle società commerciali devono essere cittadini rumeni, salvo diversamente stipulato nell'atto costitutivo o nello statuto della società. La maggioranza dei revisori dei conti delle società commerciali e dei loro supplenti deve avere la cittadinanza rumena.
SE: una società straniera, che non abbia stabilito una persona giuridica in Svezia o che conduca le sue attività mediante un agente commerciale, deve svolgere le proprie operazioni mediante una succursale registrata in Svezia con una gestione indipendente e una contabilità separata. L'amministratore delegato della succursale e il vice amministratore delegato, ove nominato, devono essere residenti nel SEE. Una persona fisica non residente nel SEE, che svolge operazioni commerciali in Svezia, deve nominare e registrare una persona residente come rappresentante responsabile di tali operazioni in Svezia. Va tenuta una contabilità separata per le operazioni svolte in Svezia. In singoli casi l'autorità competente può concedere deroghe alle prescrizioni in materia di succursali e di residenza. Nel caso di progetti immobiliari di durata inferiore a un anno, svolti da un'impresa con sede al di fuori del SEE o da una persona fisica non residente nel SEE, non vi è l'obbligo di stabilire una succursale o di nominare un rappresentante residente. Una società a responsabilità limitata svedese può essere costituita da una persona fisica residente nel SEE, da una persona giuridica svedese o da una persona giuridica costituita secondo l'ordinamento di un paese del SEE e che abbia la sede legale o la sede centrale o il centro di attività principale all'interno del SEE. Una società di persone può fungere da socio fondatore, ma solo se tutti i titolari con responsabilità personale illimitata sono residenti nel SEE. I fondatori non appartenenti al SEE possono richiedere un'autorizzazione all'autorità competente. Nel caso delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative, almeno il 50 % dei membri del consiglio di amministrazione, almeno il 50 % dei membri supplenti del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, il vice amministratore delegato, i membri supplenti del consiglio di amministrazione e, se del caso, almeno una delle persone con potere di rappresentanza della società devono risiedere nel SEE. L'autorità competente può concedere deroghe a tale prescrizione. Se nessuno dei rappresentanti della società risiede in Svezia, il consiglio di amministrazione è tenuto a nominare e a registrare una persona residente in Svezia che sia stata autorizzata a ricevere servizi a nome della società. Si applicano condizioni analoghe per lo stabilimento di tutti gli altri tipi di persone giuridiche.
SK: una persona fisica della Repubblica di Moldova che deve iscriversi nel registro delle imprese come persona autorizzata ad agire per conto di un imprenditore deve presentare un permesso di soggiorno valido per la Repubblica slovacca.
Investimenti
ES: per gli investimenti (che possono incidere anche su interessi non economici dello Stato) effettuati in Spagna da governi o enti pubblici stranieri, direttamente o tramite società o altre entità controllate direttamente o indirettamente da governi stranieri, occorre un'autorizzazione governativa preventiva.
BG: gli investitori stranieri non possono partecipare alle operazioni di privatizzazione. Gli investitori stranieri e le persone giuridiche bulgare in cui la partecipazione di controllo è detenuta da persone fisiche o giuridiche della Repubblica di Moldova devono ottenere un'autorizzazione per a) la prospezione, lo sviluppo o l'estrazione di risorse naturali dei mari territoriali, della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva e per b) l'acquisizione di una partecipazione di controllo in società impegnate in una qualsiasi delle attività di cui alla lettera a).
FR: per le acquisizioni superiori al 33,33 % delle azioni di capitale o dei diritti di voto in un'impresa francese, o al 20 % in società francesi quotate in borsa, da parte di persone fisiche o giuridiche della Repubblica di Moldova, si applicano le seguenti disposizioni:
HU: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la partecipazione di persone fisiche o giuridiche della Repubblica di Moldova a società di recente privatizzazione.
IT: il governo può esercitare poteri speciali in imprese che operano nei settori della difesa e della sicurezza nazionale (relativamente a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di importanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale) e in alcune attività di importanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.
PL: l'acquisizione diretta e indiretta di beni immobili da parte di stranieri (persone fisiche straniere o persone giuridiche straniere) richiede un'autorizzazione. Nessun impegno specifico per l'acquisizione di proprietà demaniali, ossia in relazione alla normativa che disciplina il processo di privatizzazione.
Settore immobiliare
L'acquisizione di terreni e di immobili è subordinato alle seguenti limitazioni ( 45 ):
AT: per l'acquisizione, l'acquisto, l'affitto o la locazione di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere occorre l'autorizzazione delle autorità regionali competenti (Länder), che considereranno se vi saranno ripercussioni sugli interessi economici, sociali o culturali di rilievo.
BG: le persone fisiche e giuridiche straniere non possono acquisire la proprietà di terreni, nemmeno mediante una succursale. Le persone giuridiche bulgare a partecipazione straniera non possono acquisire la proprietà di terreni agricoli. Le persone giuridiche straniere e i cittadini stranieri con residenza permanente all'estero possono acquisire la proprietà di edifici e diritti di proprietà limitati (diritto d'uso, diritto di costruzione, diritto di costruzione di sovrastrutture e servitù) sui beni immobili.
CY: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita.
CZ: i terreni agricoli e forestali possono essere acquisiti soltanto da persone fisiche straniere con residenza permanente nella Repubblica ceca e da imprese stabilite come persone giuridiche con residenza permanente nella Repubblica ceca per l'esercizio di un'impresa. Ai terreni agricoli e forestali demaniali si applicano norme specifiche. I terreni agricoli demaniali possono essere acquisiti solo da cittadini cechi, da comuni e da università pubbliche (per la formazione e la ricerca). Le persone giuridiche, indipendentemente dalla forma o dal luogo di residenza, possono acquisire dallo Stato un terreno agricolo demaniale solo se su di esso vi sia costruito un edificio già di loro proprietà o se tale terreno sia indispensabile per l'utilizzazione dell'edificio stesso. Solo i comuni e le università pubbliche possono acquisire foreste demaniali.
DK: limitazioni all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche non residenti. Limitazioni all'acquisto di proprietà agricole da parte di persone fisiche e giuridiche straniere.
HU: fatte salve le eccezioni previste dalla normativa sulle superfici coltivabili, l'acquisto di tali superfici non è consentito alle persone fisiche e giuridiche straniere. L'acquisto di proprietà immobiliari da parte di stranieri è condizionato all'ottenimento del permesso dell'organismo della pubblica amministrazione competente in base alla posizione della proprietà.
EL: a norma della legge n. 1892/90 l'acquisizione di terreni situati in prossimità delle frontiere è subordinata all'autorizzazione concessa dal ministero della Difesa. A giudicare dalle prassi amministrative, è facile ottenere l'autorizzazione per gli investimenti diretti.
HR: nessun impegno in relazione all'acquisizione di beni immobiliari da parte di prestatori di servizi non stabiliti e costituiti in Croazia. È consentita l'acquisizione di beni immobiliari necessari per la prestazione di servizi da parte di società stabilite e costituite in Croazia come persone giuridiche. L'acquisizione di beni immobiliari necessari per la prestazione di servizi da parte di succursali è subordinata all'approvazione del ministero della Giustizia. I terreni agricoli non possono essere acquisiti da persone fisiche o giuridiche straniere.
IE: per l'acquisizione di diritti su un terreno irlandese da parte di società nazionali o estere o da parte di cittadini stranieri occorre un'autorizzazione scritta preliminare della commissione fondiaria. Tale prescrizione non si applica ai terreni a uso industriale (esclusi quelli destinati all'agroindustria) a condizione che il ministero per le Imprese, il commercio e l'occupazione abbia rilasciato un certificato a tal fine. Questa legge non si applica ai terreni situati entro i confini urbani.
IT: l'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato a una condizione di reciprocità.
LT: l'acquisizione della proprietà di terreni, acque interne e foreste è consentito a persone fisiche e giuridiche straniere che soddisfano i criteri dell'integrazione europea e transatlantica. La procedura, i termini e le condizioni nonché le restrizioni relative all'acquisizione di lotti di terreno sono stabiliti nel diritto costituzionale.
LV: limitazioni all'acquisizione di terreni in aree rurali e di terreni in città o aree urbane. È consentito l'affitto di terreni per un periodo massimo di 99 anni.
PL: l'acquisizione diretta e indiretta di beni immobili da parte di stranieri (persone fisiche straniere o persone giuridiche straniere) richiede un'autorizzazione. Nessun impegno specifico per l'acquisizione di proprietà demaniali, ossia in relazione alla normativa che disciplina il processo di privatizzazione.
RO: le persone fisiche che non hanno la cittadinanza rumena e la residenza in Romania e le persone giuridiche non rumene che non hanno la sede centrale in Romania non possono acquisire la proprietà di nessun tipo di terreno tramite atti inter vivos.
SI: le succursali stabilite nella Repubblica di Slovenia da soggetti stranieri possono acquisire soltanto i beni immobili, a eccezione dei terreni, necessari per lo svolgimento delle attività economiche per le quali si sono stabilite.
SK: i terreni agricoli e forestali non possono essere acquisiti da persone fisiche o giuridiche straniere. Una normativa specifica si applica a determinate altre categorie di proprietà immobiliari. I soggetti stranieri possono acquisire beni immobili mediante la costituzione di persone giuridiche slovacche o mediante la partecipazione in joint venture. L'acquisizione di terreni da parte di soggetti stranieri è subordinata ad autorizzazione (per le modalità 3 e 4).
A. Agricoltura, caccia, silvicoltura e utilizzo di aree forestali
FR: lo stabilimento di imprese agricole a opera di società non-UE e l'acquisizione di vigneti da parte di investitori non-UE sono subordinati ad autorizzazione.
AT, HR, HU, MT, RO: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le attività agricole.
CY: la partecipazione di investitori è autorizzata per una quota massima pari al 49 %.
IE: lo stabilimento di attività molitorie da parte di residenti della Repubblica di Moldova è soggetto ad autorizzazione.
BG: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le attività di utilizzo di aree forestali.
B. Pesca e acquacoltura
UE: salvo diverse disposizioni, l'accesso alle risorse biologiche e alle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, come pure il loro utilizzo, possono essere limitati ai pescherecci che battono bandiera di un territorio dell'UE.
SE: una nave può essere considerata svedese e autorizzata a battere bandiera svedese se più del 50 % della proprietà è detenuta da cittadini o persone giuridiche svedesi. Se un'imbarcazione straniera svolge le proprie operazioni sotto il controllo svedese o il proprietario risiede in modo permanente in Svezia, il governo può autorizzare tale imbarcazione a battere bandiera svedese. Le imbarcazioni la cui proprietà è detenuta al 50 % da cittadini o società del SEE con sede legale, amministrazione centrale o centro di attività principale nel SEE e le cui operazioni sono dirette a partire dalla Svezia possono anche essere iscritte nel registro svedese. Una licenza di pesca professionale, necessaria per esercitare la pesca professionale, è concessa solo se l'attività di pesca è connessa con l'industria della pesca svedese. Per connessione s'intende, ad esempio, lo sbarco in Svezia di metà delle catture effettuate nel corso di un anno civile (in valore), oppure la partenza da un porto svedese di metà delle bordate di pesca o il domicilio in Svezia di metà dei pescatori della flotta. Nel caso di imbarcazioni la cui lunghezza è superiore a cinque metri, oltre alla licenza di pesca professionale, è necessaria un'autorizzazione per l'imbarcazione. Questa è concessa se, a titolo d'esempio, l'imbarcazione è iscritta al registro nazionale ed ha un autentico legame economico con la Svezia.
UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per l'acquisizione di imbarcazioni che battano bandiera britannica, a meno che almeno il 75 % dell'investimento provenga da cittadini britannici e/o da società detenute almeno al 75 % da cittadini britannici i quali, in tutti i casi, devono essere domiciliati e residenti nel Regno Unito. Le imbarcazioni devono essere gestite, dirette e controllate a partire dal Regno Unito.
C. Attività estrattiva
UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le persone giuridiche controllate ( 46 ) da una persona fisica o giuridica di un paese non-UE che rappresenta più del 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le succursali dirette (è necessaria la costituzione in persona giuridica).
D. Attività manifatturiere
UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le persone giuridiche controllate ( 47 ) da una persona fisica o giuridica di un paese non-UE che rappresenta più del 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le succursali dirette (è necessaria la costituzione in persona giuridica).
HR: è previsto il requisito della cittadinanza per editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati.
IT: i titolari di case editrici e tipografie nonché gli editori devono essere cittadini di uno Stato membro. Le società devono avere la propria sede centrale in uno Stato membro.
SE: le persone fisiche, titolari di periodici stampati e pubblicati in Svezia, devono risiedere in Svezia o essere cittadini del SEE. Le persone giuridiche titolari di tali periodici devono essere stabilite nel SEE. Per i periodici stampati e pubblicati in Svezia e le registrazioni tecniche è previsto un direttore responsabile che deve essere domiciliato in Svezia.
Produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda ( 48 ) (tranne la generazione di energia elettrica da impianti nucleari)
UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la produzione di energia elettrica, la trasmissione e distribuzione di energia elettrica per conto proprio, la produzione di gas e la distribuzione di combustibili gassosi.
Produzione, trasmissione e distribuzione di vapore e di acqua calda.
UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le persone giuridiche controllate ( 49 ) da persone fisiche o giuridiche di un paese non-UE che rappresentano più del 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE. Nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la costituzione di una società).
FI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di vapore e di acqua calda.
1. Servizi alle imprese
Servizi professionali
UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale forniti da professionisti legali investiti di funzioni pubbliche quali notai, «huissiers de justice» o altri «officiers publics et ministériels» e per quanto riguarda i servizi forniti da ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.
UE: per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la pratica del diritto interno (dell'UE e dello Stato membro), sono richiesti la cittadinanza e/o la residenza.
AT: per quanto concerne i servizi legali, la partecipazione degli avvocati stranieri (che devono essere pienamente abilitati nel paese d'origine) al capitale azionario e agli utili di gestione di uno studio legale non può superare il 25 %. Essi non possono esercitare un'influenza determinante sul processo decisionale. La prestazione di servizi legali da parte degli investitori di minoranza stranieri, o di loro personale qualificato, è autorizzata esclusivamente in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto del paese in cui essi sono abilitati all'esercizio della professione di avvocato. La prestazione di servizi legali in materia di diritto interno (dell'UE e dello Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è condizionata alla piena abilitazione all'avvocatura per la quale è richiesta la cittadinanza.
Per quanto riguarda i servizi di contabilità, tenuta dei libri contabili, revisione dei conti e consulenza fiscale, la partecipazione al capitale azionario e i diritti di voto delle persone abilitate all'esercizio della professione dalla normativa di un paese straniero non possono eccedere il 25 %.
Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi medici (tranne che per i servizi dentistici, per gli psicologi e gli psicoterapeuti) e per i servizi veterinari.
BG: per quanto riguarda i servizi legali, alcune forme giuridiche («advokatsko sadrujue» e «advokatsko drujestvo») sono riservate agli avvocati pienamente abilitati alla professione nella Repubblica di Bulgaria. La prestazione di servizi di mediazione è subordinata al requisito della residenza permanente. Per la prestazione di servizi fiscali è necessaria la cittadinanza dell'UE. Per quanto riguarda i servizi architettonici, urbanistici, di architettura del paesaggio, di ingegneria e di ingegneria integrata le persone fisiche e giuridiche straniere, in possesso della competenza riconosciuta di progettista comprovata da una licenza conformemente alla propria legislazione nazionale, possono effettuare i rilievi e progettare opere in forma indipendente in Bulgaria solo dopo aver vinto una procedura competitiva ed essere stati selezionati come contraenti alle condizioni e secondo la procedura stabilita dalla legge sugli appalti pubblici; per i progetti di rilevanza nazionale o regionale gli investitori della Repubblica di Moldova devono associarsi a investitori locali o esserne subappaltatori. Per quanto riguarda i servizi urbanistici e di architettura del paesaggio, è previsto il requisito della cittadinanza. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi prestati da ostetriche, infermiere, fisioterapisti e personale paramedico.
DK: i revisori stranieri possono associarsi a esperti contabili danesi abilitati previa autorizzazione dell'Autorità danese per il commercio (Danish Business Authority).
FI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi sociosanitari finanziati con fondi pubblici o privati (ad esempio servizi medici, compresi servizi psicologici e odontoiatrici, servizi ostetrici, fisioterapisti e personale paramedico).
FI: per quanto riguarda i servizi di revisione dei conti, è previsto il requisito della residenza per almeno uno dei revisori di una società a responsabilità limitata finlandese.
FR: per quanto riguarda i servizi legali, alcune forme giuridiche («association d'avocats» e «société en participation d'avocat») sono riservate agli avvocati pienamente abilitati all'avvocatura in Francia. Per quanto riguarda i servizi di architettura, i servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici, i servizi ostetrici e quelli prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico, gli investitori stranieri hanno accesso unicamente alle forme giuridiche «société d'exercice liberal» (sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée o sociétés en commandite par actions) e «société civile professionnelle». Per quanto riguarda i servizi veterinari valgono il requisito della cittadinanza e la reciprocità.
EL: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per gli odontotecnici. Per ottenere una licenza per l'esercizio delle professioni di revisore legale e di veterinario è richiesta la cittadinanza dell'UE.
ES: i revisori legali e i consulenti in proprietà industriale sono soggetti al requisito della cittadinanza dell'Unione.
HR: nessun impegno tranne che per la consulenza in materia di diritto del paese d'origine, diritto straniero e diritto internazionale. La rappresentanza delle parti nei tribunali può essere esercitata solo dai membri del consiglio dell'ordine degli avvocati croato (titolo croato «odvjetnici»). È previsto il requisito della cittadinanza per l'appartenenza al consiglio dell'ordine degli avvocati. Nei procedimenti che comportano elementi internazionali le parti possono essere rappresentate nei tribunali arbitrali e nei tribunali ad hoc da avvocati membri degli ordini degli avvocati di altri paesi.
È necessaria una licenza per prestare servizi di revisione dei conti. La prestazione di servizi di architettura e di ingegneria da parte di persone fisiche e giuridiche è subordinata all'approvazione rispettivamente dell'ordine croato degli architetti e di quello degli ingegneri.
HU: lo stabilimento deve assumere la forma di una società di persone con un avvocato ungherese (ügyvéd) o con uno studio legale (ügyvédi iroda) ovvero di un ufficio di rappresentanza. La prestazione di servizi veterinari da parte di cittadini di Stati non appartenenti al SEE è subordinata al requisito della residenza.
LV: nelle società commerciali di revisori contabili giurati più del 50 % delle azioni con diritto di voto deve essere di proprietà di revisori contabili giurati o di società commerciali di revisori contabili giurati dell'UE o del SEE.
LT: per quanto riguarda i servizi di revisione dei conti, almeno tre quarti delle azioni delle società di revisione dei conti devono appartenere a revisori o società di revisione dell'UE o del SEE.
PL: benché gli avvocati UE abbiano accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli avvocati stranieri possono accedere unicamente alle seguenti forme giuridiche: società di persone registrata e società in accomandita semplice. Per la prestazione di servizi veterinari è richiesta la cittadinanza dell'UE.
SK: per la prestazione di servizi di architettura, di ingegneria e di servizi veterinari è richiesta la residenza.
SE: per quanto riguarda la prestazione di servizi legali, l'ammissione all'esercizio della professione forense, necessaria solo per utilizzare il titolo svedese « advokat », è subordinata al requisito della residenza. Per i curatori è previsto il requisito della residenza. L'autorità competente può concedere una deroga a tale prescrizione. Previsti requisiti SEE per la nomina di un certificatore di un piano economico. Per la prestazione di servizi di revisione dei conti è richiesto il requisito della residenza nel SEE.
Servizi di ricerca e sviluppo
UE: per i servizi di ricerca e sviluppo finanziati da fondi pubblici, sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini dell'UE e a persone giuridiche dell'UE con sede centrale nell'UE.
Noleggio/leasing senza operatori
A.
LT: le navi devono essere di proprietà di persone fisiche lituane o di società stabilite in Lituania.
SE: qualora una persona fisica o giuridica della Repubblica di Moldova goda di diritti di proprietà su una nave, affinché tale nave possa battere bandiera svedese occorre dimostrare una prevalente influenza svedese nella sua gestione.
B.
UE: per quanto riguarda il noleggio e il leasing di aeromobili, l'aeromobile deve appartenere a persone fisiche rispondenti a criteri di cittadinanza specifici o a persone giuridiche che soddisfino criteri specifici in materia di proprietà del capitale e di controllo (tra cui la cittadinanza degli amministratori). Possono essere concesse deroghe per contratti di leasing di breve durata.
Altri servizi alle imprese
UE, tranne HU e SE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale. È richiesta la residenza o la presenza commerciale e può essere previsto il requisito della cittadinanza.
UE tranne BE, DK, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LU, NL, SE, UK: per la prestazione di servizi di collocamento e di fornitura di personale sono previsti requisiti di cittadinanza e residenza.
UE, tranne AT e SE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per servizi d'investigazione. È richiesta la residenza o la presenza commerciale e può essere previsto il requisito della cittadinanza.
AT: per quanto riguarda i servizi di collocamento e le agenzie per il lavoro interinale, le autorizzazioni possono essere accordate solo alle persone giuridiche con sede centrale nel SEE, e i membri del consiglio di amministrazione o i soci/azionisti amministratori della società, abilitati a rappresentare la persona giuridica, devono essere cittadini del SEE ed esservi domiciliati.
BE: una società che abbia la propria sede centrale al di fuori del SEE è tenuta a dimostrare che presta servizi di collocamento nel suo paese di origine. Per quanto riguarda i servizi di sicurezza per i dirigenti sono previsti i requisiti di cittadinanza e residenza nell'UE.
BG: è richiesta la cittadinanza per i servizi di fotografia aerea, per la geodesia, la mappatura catastale e la cartografia. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di collocamento e di fornitura di personale, di fornitura di altro personale d'ufficio, i servizi di investigazione, i servizi di sicurezza, i servizi tecnici di prova e analisi, i servizi in appalto per la riparazione e lo smantellamento delle attrezzature nei giacimenti di petrolio e di gas. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di traduzione e interpretazione ufficiali.
DE: per gli interpreti giurati è previsto il requisito della cittadinanza.
DK: per quanto riguarda i servizi di sicurezza, per la maggioranza dei membri del consiglio d'amministrazione e i dirigenti sono previsti requisiti di residenza e cittadinanza. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi di vigilanza aeroportuale.
EE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di sicurezza. Per i traduttori giurati è previsto il requisito di cittadinanza dell'UE.
FI: per i traduttori iscritti all'albo è previsto il requisito della residenza nel SEE.
FR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la concessione di diritti nel settore dei servizi di collocamento.
FR: gli investitori stranieri devono disporre di un'autorizzazione specifica per i servizi di esplorazione e prospezione relativi ai servizi di consulenza scientifica e tecnica.
HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di collocamento e i servizi di investigazione e vigilanza.
IT: per ottenere l'autorizzazione necessaria per la prestazione di servizi di vigilanza occorre la cittadinanza italiana o dell'UE e la residenza. I titolari di case editrici e tipografie nonché gli editori devono essere cittadini di uno Stato membro. Le società devono avere la propria sede centrale in uno Stato membro. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi delle agenzie di riscossione e i servizi di informazione commerciale.
LV: per quanto riguarda i servizi di investigazione, possono ottenere la licenza solo le società d'investigazione il cui responsabile e ogni persona che abbia un incarico di amministratore siano cittadini dell'UE o del SEE. Per quanto riguarda i servizi di sicurezza, almeno la metà del capitale azionario deve essere detenuto da persone fisiche o giuridiche dell'UE o del SEE per il rilascio della licenza.
LT: l'attività di prestazione di servizi di sicurezza può essere intrapresa solo da persone con la cittadinanza di un paese del SEE o della NATO.
PL: per quanto riguarda i servizi di investigazione, la licenza professionale può essere accordata a cittadini polacchi o a persone in possesso della cittadinanza di un altro Stato membro, del SEE o della Svizzera. Per quanto riguarda i servizi di sicurezza, la licenza professionale può essere accordata solo a cittadini polacchi o a persone in possesso della cittadinanza di un altro Stato membro, del SEE o della Svizzera. Per i traduttori giurati è previsto il requisito della cittadinanza dell'UE. Per prestare servizi di fotografia aerea e per svolgere l'attività di redattore capo di giornali e periodici occorre possedere la cittadinanza polacca.
PT: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di investigazione. Per la prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e di informazione commerciale è previsto il requisito della cittadinanza dell'UE. Per il personale specializzato dei servizi di sicurezza è previsto il requisito della cittadinanza.
SE: è previsto il requisito della residenza per l'editore e il proprietario di una casa editrice o di una tipografia. Solo la popolazione Sami può allevare renne e detenerne allevamenti.
SK: per quanto riguarda i servizi di investigazione e i servizi di sicurezza, le licenze possono essere accordate solo se non vi sono rischi per la sicurezza e se tutti i dirigenti sono cittadini dell'UE, del SEE o della Svizzera.
4. Servizi di distribuzione
UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di armi, munizioni e esplosivi.
UE: in alcuni paesi sono previsti i requisiti di cittadinanza e di residenza per svolgere l'attività di farmacista e tabaccaio.
FR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la concessione di diritti esclusivi nel settore del commercio al dettaglio di tabacco.
FI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di alcolici e prodotti farmaceutici.
AT: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di prodotti farmaceutici.
BG: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la distribuzione di bevande alcoliche, prodotti chimici, tabacco e prodotti del tabacco, prodotti farmaceutici, prodotti medicali e ortopedici; armi, munizioni e attrezzature militari; petrolio e prodotti petroliferi, gas, metalli preziosi, pietre preziose.
DE: solo le persone fisiche sono autorizzate a prestare servizi al dettaglio relativamente ai prodotti farmaceutici e a fornire prodotti medicali al pubblico. Per ottenere un'autorizzazione all'esercizio della professione di farmacista e/o per aprire una farmacia per la vendita al dettaglio al pubblico di prodotti farmaceutici e di determinati prodotti medicali è previsto il requisito della residenza. I cittadini di altri paesi o le persone che non hanno superato in Germania l'esame per farmacisti possono ottenere una licenza solo per subentrare in una farmacia esistente già da tre anni.
HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di prodotti del tabacco.
6. Servizi ambientali
UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la prestazione di servizi relativi alla raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua per uso domestico, industriale, commerciale o altri usi, compresa la fornitura di acqua potabile e la gestione delle risorse idriche.
7. Servizi finanziari ( 50 )
UE: solo le società aventi sede legale nell'UE possono essere depositarie del patrimonio dei fondi d'investimento. L'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d'investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata avente sede legale e sede centrale nello stesso Stato membro.
AT: la licenza per l'apertura di una succursale di un assicuratore straniero viene negata quando quest'ultimo non abbia una forma giuridica corrispondente o paragonabile a una società per azioni o a una mutua assicuratrice. La gestione di una succursale deve essere formata da due persone fisiche residenti in Austria.
BG: l'assicurazione pensionistica è attuata mediante la partecipazione a compagnie di assicurazione pensionistica registrate. Per il presidente del consiglio di amministrazione e per il presidente del comitato di direzione è previsto il requisito della residenza permanente in Bulgaria. Prima di stabilire una succursale o un'agenzia che presti servizi in determinati rami assicurativi un assicuratore straniero deve essere stato autorizzato a operare negli stessi rami nel proprio paese di origine.
CY: soltanto i membri (broker) della borsa di Cipro possono svolgere attività riguardanti l'intermediazione in titoli a Cipro. Le agenzie di intermediazione possono essere registrate come membri della borsa di Cipro soltanto se sono state stabilite e registrate conformemente al diritto societario di Cipro (non sono ammesse le succursali).
EL: il diritto di stabilimento non comprende l'apertura di uffici di rappresentanza né altre forme di presenza permanente delle compagnie di assicurazione, salvo quando detti uffici siano stabiliti come agenzie, succursali o sedi centrali.
ES: prima di stabilire una succursale o un'agenzia che presti servizi in determinati rami assicurativi un assicuratore straniero deve essere stato autorizzato a operare negli stessi rami nel proprio paese di origine.
HU: le succursali di istituti stranieri non possono prestare servizi di gestione patrimoniale per fondi pensione privati o servizi di gestione di capitali di rischio. Il consiglio di amministrazione di un istituto finanziario deve comprendere almeno due membri che siano cittadini ungheresi, residenti ai sensi della relativa normativa sul regime dei cambi e in possesso della residenza permanente in Ungheria da almeno un anno.
IE: nel caso di organismi di investimento collettivo costituiti come fondi comuni di investimento e società a capitale variabile (diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, OICVM), la società fiduciaria/depositaria e la società di gestione devono essere costituite in Irlanda o in un altro Stato membro (non sono ammesse le succursali). In caso di una «investment limited partnership» (società in accomandita per investimenti), almeno uno dei soci accomandatari deve essere registrato in Irlanda. I soggetti che intendono diventare membri di una borsa irlandese devono a) essere autorizzati in Irlanda e ciò presuppone la registrazione di una società di capitali o persone con sede centrale/sociale in Irlanda oppure b) essere autorizzati in un altro Stato membro.
PT: i fondi pensione possono essere gestiti solo da società specializzate costituite in Portogallo a tal fine, da compagnie di assicurazione stabilite in Portogallo e autorizzate a operare nel settore delle assicurazioni vita o da soggetti autorizzati a gestire fondi pensione in altri Stati membri.
Per poter aprire una succursale in Portogallo, le compagnie di assicurazione straniere devono dimostrare di possedere un'esperienza operativa almeno quinquennale. Le succursali dirette non sono autorizzate nel settore dell'intermediazione assicurativa, che è riservata alle compagnie costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro.
FI: almeno metà dei soci fondatori e membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza delle compagnie di assicurazione che prestano servizi relativi alle assicurazioni pensionistiche obbligatorie deve avere la residenza nell'UE, salvo deroga delle autorità competenti.
Nel caso di compagnie di assicurazione diverse da quelle anzidette il requisito della residenza vale per almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e per l'amministratore delegato.
L'agente generale di una compagnia di assicurazione della Repubblica di Moldova deve avere la residenza in Finlandia, a meno che la compagnia abbia la sede centrale nell'Unione.
Gli assicuratori stranieri non possono ottenere in Finlandia la licenza necessaria per esercitare tramite una succursale attività inerenti al regime pensionistico obbligatorio.
Nel caso dei servizi bancari il requisito della residenza è previsto per almeno uno dei fondatori, uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza, per l'amministratore delegato e per il legale rappresentante di un istituto di credito.
IT: una società per essere autorizzata a gestire il sistema di regolamento di titoli attraverso lo stabilimento in Italia deve essere costituita in Italia (non sono ammesse succursali). Le società per essere autorizzate a gestire servizi centralizzati di deposito titoli attraverso lo stabilimento in Italia devono essere costituite in Italia (non sono ammesse le succursali). Nel caso degli organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM armonizzati a norma della legislazione dell'UE, il fiduciario/depositario deve essere costituito in Italia o in un altro Stato membro ed essere stabilito in Italia attraverso una succursale. Anche le società di gestione di OICVM non armonizzati a norma della legislazione dell'UE devono essere costituite in Italia (non sono ammesse succursali). La gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle compagnie di assicurazione, alle società di investimento e alle società di gestione di OICVM armonizzati a norma della legislazione dell'UE aventi la sede centrale nell'UE nonché agli OICVM costituiti in Italia. Per l'attività di vendita porta a porta gli intermediari devono servirsi di promotori finanziari autorizzati e iscritti all'albo. Gli uffici di rappresentanza degli intermediari stranieri non possono svolgere attività intese a prestare servizi d'investimento.
LT: ai fini della gestione patrimoniale è necessaria la costituzione di una società di gestione specializzata (non sono ammesse le succursali).
Soltanto imprese con la sede legale o una succursale in Lituania possono agire come depositarie di fondi pensione.
Soltanto le banche con la sede sociale o una succursale in Lituania e autorizzate a fornire servizi di investimento in uno Stato membro o in un paese del SEE possono agire come depositarie del patrimonio dei fondi pensione.
PL: agli intermediari assicurativi è richiesta la costituzione di una società in loco (non sono ammesse le succursali).
SK: gli stranieri possono stabilire una compagnia di assicurazione con forma legale di società per azioni oppure possono gestire attività assicurative attraverso proprie controllate con sede legale in Slovacchia (non sono ammesse succursali).
I servizi di investimento in Slovacchia possono essere prestati da banche, società di investimenti, fondi di investimento e operatori in titoli, aventi forma giuridica di società di capitali dotate di un capitale azionario conforme a quanto previsto dalla legge (non sono ammesse le succursali).
SE: lo stabilimento di società di brokeraggio assicurativo non costituite in Svezia può avvenire solo attraverso una succursale.
Il fondatore di una cassa di risparmio deve essere una persona fisica residente nell'Unione.
8. Servizi sanitari, sociali e relativi all'istruzione
UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi sanitari, sociali e relativi all'istruzione finanziati da fondi pubblici.
UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per gli altri servizi sanitari alla persona finanziati da fondi privati.
UE: nel caso di servizi di istruzione finanziati da fondi privati, può essere previsto il requisito della cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione.
UE (tranne NL, SE e SK): nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di altri servizi di istruzione finanziati da fondi privati, diversi da quelli classificati come istruzione primaria, secondaria, terziaria e per adulti.
BE, CY, CZ, DK, FR, DE, EL, HU, IT, ES, PT, UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi sociali finanziati da fondi privati, diversi dai servizi connessi a convalescenziari e case di riposo, comprese quelle per anziani.
FI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi sanitari e sociali finanziati da fondi privati.
BG: gli istituti di istruzione superiore stranieri non possono aprire proprie sezioni nel territorio della Repubblica di Bulgaria. Gli istituti di istruzione superiore stranieri possono aprire facoltà, dipartimenti, istituti e college in Bulgaria solo all'interno della struttura degli istituti di istruzione superiore bulgari e in cooperazione con questi ultimi.
EL: per quanto riguarda i servizi di istruzione superiore, nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per lo stabilimento di istituti di istruzione che rilasciano diplomi riconosciuti dallo Stato. Nel caso delle scuole primarie e secondarie finanziate da fondi privati, per i titolari, per la maggioranza dei membri del consiglio e gli insegnanti è previsto il requisito della cittadinanza di un paese dell'UE.
HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per l'istruzione primaria.
SE: si riserva il diritto di adottare e mantenere qualsiasi misura per quanto riguarda i prestatori di servizi di istruzione autorizzati dalle autorità pubbliche a impartire l'istruzione. Tale riserva si applica ai prestatori di servizi di istruzione finanziati da fondi pubblici e da fondi privati con un sostegno statale sotto qualunque forma: per esempio i prestatori di servizi riconosciuti dallo Stato, quelli soggetti al controllo statale o l'istruzione che dà diritto al sostegno allo studio.
UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi di ambulanza o di assistenza sanitaria residenziale diversi dai servizi ospedalieri finanziati da fondi privati.
9. Servizi connessi al turismo e ai viaggi
BG, CY, EL, ES, FR: per le guide turistiche è previsto il requisito della cittadinanza.
BG: Nel caso di alberghi, ristoranti e servizi di ristorazione (escluso il catering nei servizi di trasporto aereo) è richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali).
IT: le guide turistiche di paesi non-UE devono ottenere una licenza specifica.
10. Servizi ricreativi, culturali e sportivi
Servizi delle agenzie di informazione e di stampa
FR: la partecipazione straniera a case editrici che pubblicano in francese non può superare il 20 % del capitale o dei diritti di voto. Per quanto riguarda le agenzie di stampa, il trattamento nazionale per lo stabilimento delle persone giuridiche è sottoposto alla condizione della reciprocità.
Servizi sportivi e altri servizi ricreativi
UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita rispetto ai servizi inerenti alle scommesse e ai giochi d'azzardo. Si precisa, per certezza del diritto, che non è accordato l'accesso al mercato.
AT: per quanto riguarda le scuole di sci e i servizi di guide alpine, per i consiglieri di amministrazione delle persone giuridiche è previsto il requisito della cittadinanza SEE.
Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali
BE, FR, HR, IT: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le biblioteche, gli archivi, i musei e altri servizi culturali.
11. Trasporti
Trasporti marittimi
UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.
FI: possono prestare servizi ausiliari del trasporto marittimo solo le navi che battono bandiera finlandese.
HR: per prestare servizi ausiliari del trasporto marittimo le persone giuridiche straniere devono stabilire una società in Croazia e ottenere una concessione dall'autorità portuale a seguito di una gara di appalto pubblica. Il numero di prestatori di servizi può essere limitato in ragione della capacità dei porti.
Trasporto sulle vie navigabili interne ( 51 )
UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il cabotaggio nazionale. Le misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e che soddisfano i criteri di cittadinanza applicabili alla proprietà. Sono fatti salvi i regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno.
AT, HU: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.
AT: per quanto riguarda le acque interne, le concessioni possono essere accordate solo alle persone giuridiche del SEE e più del 50 % del capitale azionario, i diritti di voto e la maggioranza negli organi di amministrazione sono riservati ai cittadini del SEE.
HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il trasporto sulle vie navigabili interne.
Servizi di trasporto aereo
UE: le condizioni di reciproco accesso al mercato nel settore del trasporto aereo sono disciplinate dall'accordo sullo Spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova dall'altra.
UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori aerei dell'UE devono essere immatricolati presso lo Stato membro che ha rilasciato la licenza al vettore o in un altro paese dell'UE. Per quanto riguarda il noleggio di aeromobili con equipaggio, l'aeromobile deve appartenere a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo. L'aeromobile deve essere utilizzato da vettori aerei appartenenti a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo.
UE: per quanto riguarda i sistemi telematici di prenotazione (CRS), qualora ai vettori UE non venga accordato un trattamento equivalente ( 52 ) a quello accordato nell'Unione da prestatori di servizi CRS di paesi terzi, o qualora ai prestatori di servizi CRS dell'Unione europea non venga accordato un trattamento equivalente a quello fornito nell'Unione dai vettori aerei non-UE, possono essere prese misure perché venga accordato un trattamento equivalente rispettivamente ai vettori aerei non-UE da parte di prestatori di servizi CRS dell'Unione o ai prestatori di servizi CRS non-UE da parte di vettori aerei dell'UE.
Trasporto ferroviario
HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il trasporto passeggeri e merci e per i servizi di rimorchio e spinta.
Trasporto su strada
UE: per le operazioni di cabotaggio è prevista la costituzione in società (non sono ammesse le succursali). Per il gestore del servizio di trasporto è previsto il requisito della residenza.
AT: per i servizi di trasporto passeggeri e trasporto merci possono essere concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri e a persone giuridiche dell'Unione con sede centrale nell'Unione.
BG: per i servizi di trasporto passeggeri e trasporto merci possono essere concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri e a persone giuridiche dell'Unione con sede centrale nell'Unione. È richiesta la costituzione di una società. Per le persone fisiche è prevista la cittadinanza dell'UE.
EL: per esercitare la professione di trasportatore di merci su strada è necessaria una licenza greca. Le licenze sono concesse a condizioni non discriminatorie. Gli operatori di trasporto merci su strada stabiliti in Grecia possono utilizzare soltanto veicoli immatricolati in Grecia.
FI: per fornire servizi di trasporto su strada è necessaria un'autorizzazione che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero.
FR: gli investitori stranieri non sono autorizzati a fornire i servizi di autobus interurbani.
LV: per i servizi di trasporto di passeggeri e di merci, è richiesta un'autorizzazione che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero. Le persone giuridiche stabilite devono utilizzare veicoli immatricolati a livello nazionale.
RO: per ottenere una licenza, i trasportatori su strada di merci e di viaggiatori possono utilizzare esclusivamente veicoli immatricolati in Romania, posseduti e utilizzati secondo la regolamentazione nazionale.
SE: per esercitare la professione di trasportatore di merci su strada è necessaria una licenza svedese. Una società per ottenere una licenza di taxi deve, tra l'altro, nominare una persona fisica che agisca in qualità di gestore dei trasporti (trattasi de facto del requisito della residenza — cfr. la riserva svedese sui tipi di stabilimento). Una società per ottenere una licenza per altri operatori di trasporti su strada deve essere stabilita nell'UE, avere uno stabilimento situato in Svezia e aver nominato una persona fisica che agisca in qualità di gestore dei trasporti e che sia residente nell'UE. Le licenze sono concesse a condizioni non discriminatorie, se si eccettua il fatto che gli operatori di servizi di trasporto su strada di merci e di passeggeri possono di norma utilizzare soltanto i veicoli che sono iscritti al registro automobilistico nazionale. Un veicolo immatricolato in un paese diverso dalla Svezia, di proprietà di una persona fisica o giuridica con luogo di residenza principale diverso dalla Svezia, trasferito in Svezia per uso temporaneo, può essere temporaneamente utilizzato in Svezia. L'Agenzia svedese dei trasporti, per uso temporaneo, intende non più di un anno.
14. Servizi energetici
UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per le persone giuridiche della Repubblica di Moldova controllate ( 53 ) da persone fisiche o giuridiche di un paese che rappresenta più del 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE ( 54 ), a meno che l'UE fornisca alle persone fisiche o giuridiche di tale paese un accesso completo a tale settore nel contesto di un accordo di integrazione economica concluso con tale paese.
UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la generazione di energia elettrica da impianti nucleari e per il trattamento di combustibili nucleari.
UE: la certificazione di un gestore del sistema di trasmissione controllato da una o più persone fisiche o giuridiche di paesi terzi può essere rifiutata qualora il gestore non abbia dimostrato che il rilascio della certificazione non costituirà un rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico di uno Stato membro e/o dell'UE, a norma dell'articolo 11 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e dell'articolo 11 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto di combustibile mediante condotte, tranne che per i servizi di consulenza.
BE e LV: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto di gas naturale mediante condotte, tranne che per i servizi di consulenza.
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi alla distribuzione di energia, tranne che per i servizi di consulenza.
SI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi alla distribuzione di energia, tranne che per i servizi connessi alla distribuzione di gas.
CY: si riserva il diritto di sottoporre al requisito della reciprocità la concessione di licenze per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.
15. Altri servizi non compresi altrove
PT: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi alla vendita di attrezzature o alla cessione di un brevetto.
SE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri.
ALLEGATO XXVII-B
ELENCO DI IMPEGNI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI (UNIONE)
1. L'elenco di impegni in appresso indica le attività economiche liberalizzate dall'Unione a norma dell'articolo 212 del presente accordo nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi della Repubblica di Moldova in tali settori. Gli elenchi comprendono i seguenti elementi:
una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui la parte assume l'impegno e la portata della liberalizzazione cui si applicano le riserve;
una seconda colonna in cui sono descritte le riserve applicabili.
Quando la colonna di cui alla lettera b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri che non vi sono menzionati assumono impegni nel settore interessato senza alcuna riserva (l'assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per determinati Stati membri lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera Unione eventualmente applicabili).
Nessun impegno è previsto per i settori o sottosettori che non figurano nell'elenco in appresso.
2. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori:
per «CPC» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991;
per «CPC ver. 1.0» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998.
3. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato o del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 210 e 211 del presente accordo. Tali misure (ad esempio, obbligo di ottenere una licenza, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di sostenere esami specifici, compresi esami di lingua, divieto non discriminatorio di svolgere determinate attività in zone ambientali protette o in zone di particolare interesse storico o artistico), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in qualunque caso agli investitori dell'altra parte.
4. L'elenco in appresso non pregiudica l'applicabilità della modalità 1 in alcuni settori e sottosettori di servizi e non pregiudica l'esistenza di monopoli di Stato e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento.
5. Conformemente all'articolo 202, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.
6. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco degli impegni non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.
7. La modalità 1 e la modalità 2 si riferiscono ai mezzi di prestazione dei servizi di cui all'articolo 203, paragrafo 13, lettere a) e b), del presente accordo.
Settore o sottosettore |
Descrizione delle riserve |
1. SERVIZI ALLE IMPRESE |
|
A. Servizi professionali |
|
a) Servizi legali |
Per le modalità 1 e 2 |
(CPC 861) (1) |
AT, CY, ES, EL, LT, MT: è previsto il requisito della cittadinanza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la pratica del diritto interno (UE e Stato membro). |
(tranne i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale prestati da professionisti incaricati di funzioni pubbliche quali notai, huissiers de justice o altri officiers publics et ministériels) |
BE: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza. Si applicano contingenti numerici per il patrocinio dinanzi alla Cour de cassation nelle cause non penali. BG: gli avvocati stranieri possono prestare servizi di rappresentanza legale solo per un cittadino del loro paese d'origine e purché vi sia reciprocità e cooperazione con un avvocato bulgaro. Per prestare servizi di mediazione legale è richiesta la residenza permanente. FR: l'accesso degli avvocati alla professione di «avocat auprès de la Cour de Cassation» e di «avocat auprès du Conseil d'Etat» è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza. HU: per gli avvocati stranieri le attività sono limitate alla prestazione di consulenza legale. LV: è previsto il requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali. DK: la commercializzazione delle attività di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un'abilitazione danese e agli studi legali registrati in Danimarca. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico. SE: è previsto il requisito della residenza per ottenere l'abilitazione alla professione di avvocato, necessaria unicamente per utilizzare il titolo svedese «advokat». Per la modalità 1 HR: nessuna riserva per la consulenza in materia di diritto straniero e diritto internazionale. Nessun impegno per la pratica del diritto croato. |
b) 1. Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili |
Per la modalità 1 |
(CPC 86212 tranne i «servizi di revisione dei conti», CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220) |
FR, HU, IT, MT, RO, SI: nessun impegno. AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti. Per la modalità 2 Tutti gli Stati membri: nessuna |
b) 2. Servizi di revisione dei conti |
Per la modalità 1 |
(CPC 86211 e CPC 86212 tranne i servizi di contabilità) |
BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: nessun impegno. AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti e per le operazioni di revisione dei conti previste da specifiche disposizioni di legge austriache (ad esempio diritto societario, diritto di borsa, diritto bancario ecc.). HR: le società di revisione dei conti straniere possono prestare servizi di revisione dei conti nel territorio croato se vi hanno stabilito una succursale, come previsto dalle disposizioni della legge sulle società. SE: solo i revisori abilitati in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinati soggetti giuridici, tra cui tutte le società a responsabilità limitata, e in relazione a persone fisiche. Solo tali persone e le società di revisione registrate possono detenere quote o essere socie di società che svolgono attività di revisione contabile a scopi ufficiali. L'abilitazione è subordinata al requisito della residenza nel SEE o in Svizzera. I titoli «revisore abilitato» e «revisore autorizzato» possono essere utilizzati esclusivamente da revisori abilitati o autorizzati in Svezia. I revisori di società cooperative e di determinate altre imprese che non sono certificati o abilitati devono essere residenti nel SEE, salvo altrimenti disposto dal governo o da un organismo governativo nominato dal governo in un caso distinto. Per la modalità 2 Nessuna |
c) Servizi di consulenza fiscale |
Per la modalità 1 |
(CPC 863) (2) |
AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti. CY: i consulenti fiscali devono essere debitamente autorizzati dal ministero delle Finanze. L'autorizzazione è subordinata alla verifica della necessità economica. I criteri sono analoghi a quelli per la concessione dell'autorizzazione per gli investimenti stranieri (indicati nella sezione orizzontale) nella misura in cui sono applicabili a questo sottosettore, tenuto conto della sua situazione occupazionale. BG, MT, RO, SI: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna |
d) Servizi architettonici |
Per la modalità 1 |
e |
AT: nessun impegno tranne che per i servizi di pianificazione. |
e) Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio |
BE, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: nessun impegno. |
DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall'estero. HR: servizi architettonici: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione dell'ordine croato degli architetti. Un piano o un progetto elaborato all'estero deve essere riconosciuto (convalidato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per quanto riguarda la conformità alla normativa croata. L'autorizzazione per il riconoscimento (convalida) è rilasciata dal Ministry of Construction and Physical Planning (ministero dell'Edilizia e della pianificazione territoriale). Servizi urbanistici: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione del ministero dell'Edilizia e della pianificazione territoriale. |
|
(CPC 8671 e CPC 8674) |
HU, RO: nessun impegno per i servizi di architettura del paesaggio. Per la modalità 2 Nessuna |
f) Servizi di ingegneria; e |
Per la modalità 1 |
g) Servizi integrati di ingegneria |
AT, SI: nessun impegno tranne che per i servizi di semplice progettazione. |
(CPC 8672 e CPC 8673) |
CY, EL, IT, MT, PT: nessun impegno. HR: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione dell'ordine croato degli ingegneri. Un piano o un progetto elaborato all'estero deve essere riconosciuto (convalidato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per quanto riguarda la conformità alla normativa croata. L'autorizzazione per il riconoscimento (convalida) è rilasciata dal Ministry of Construction and Physical Planning (ministero dell'Edilizia e della pianificazione territoriale). Per la modalità 2 Nessuna |
h) Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici |
Per la modalità 1 |
AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: nessun impegno. HR: nessun impegno tranne che per la telemedicina, per la quale nessuna riserva. |
|
(CPC 9312 e parte di CPC 85201) |
SI: nessun impegno per la medicina sociale, i servizi sanitari, epidemiologici, di ecologia medica, l'approvvigionamento di sangue, emoderivati e organi da trapianto, i servizi necroscopici/autoptici. Per la modalità 2 Nessuna |
i) Servizi veterinari |
Per la modalità 1 |
(CPC 932) |
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: nessun impegno. UK: nessun impegno tranne che per i servizi veterinari tecnici e di laboratorio prestati a veterinari o la consulenza, l'orientamento e l'informazione generale, ad esempio su: alimentazione, comportamento, cura degli animali da compagnia. Per la modalità 2 Nessuna |
j) 1. Servizi ostetrici |
Per la modalità 1 |
(parte di CPC 93191) |
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: nessun impegno. |
j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico |
FI, PL: nessun impegno tranne che per gli infermieri HR: nessun impegno tranne che per la telemedicina, per la quale nessuna riserva. Per la modalità 2 |
(parte di CPC 93191) |
Nessuna |
k) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici |
Per la modalità 1 AT, BE, BG, CZ, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno. |
(CPC 63211) |
LV, LT: nessun impegno, tranne che per le vendite per corrispondenza. |
e altri servizi forniti da farmacistir (3) |
HU: nessun impegno tranne che per CPC 63211 Per la modalità 2 Nessuna |
B. Servizi informatici e affini |
|
(CPC 84) |
Per le modalità 1 e 2 Nessuna |
C. Servizi di ricerca e sviluppo |
|
a) Servizi di R&S relativi alle scienze sociali e umane |
Per le modalità 1 e 2 |
(CPC 852 esclusi i servizi psicologici) (4) |
UE: per i servizi di ricerca e sviluppo finanziati da fondi pubblici, possono essere concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri o a persone giuridiche dell'UE aventi sede centrale nell'UE. |
b) Servizi di R&S relativi alle scienze naturali (CPC 851) e |
|
c) Servizi interdisciplinari di R&S (CPC 853) |
|
D. Servizi immobiliari (5) |
|
a) Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione |
Per la modalità 1 |
CPC 821) |
BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno HR: richiesta la presenza commerciale. Per la modalità 2 Nessuna |
b) Per conto terzi |
Per la modalità 1 |
(CPC 822) |
BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno HR: richiesta la presenza commerciale. Per la modalità 2 Nessuna |
E. Servizi di noleggio/leasing senza operatori |
|
a) Relativi a navi |
Per la modalità 1 |
(CPC 83103) |
BG, CY, DE, HU, MT, RO: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna |
b) Relativi ad aeromobili |
Per la modalità 1 |
(CPC 83104) |
BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno. Per la modalità 2 BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno. AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, UK: gli aeromobili utilizzati dai vettori aerei dell'Unione europea devono essere immatricolati presso lo Stato membro che ha rilasciato la licenza al vettore aereo o in un altro paese dell'UE. Possono essere concesse deroghe per contratti di locazione di breve durata o in circostanze eccezionali. |
c) Relativi ad altre attrezzature di trasporto |
Per la modalità 1 |
BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: nessun impegno. |
|
(CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105) |
Per la modalità 2 |
Nessuna |
|
d) Relativi ad altri macchinari e attrezzature |
Per la modalità 1 |
BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: nessun impegno. |
|
(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 e CPC 83109) |
Per la modalità 2 |
Nessuna |
|
e) Relativi a beni personali e per la casa |
Per le modalità 1 e 2 |
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno. |
|
(CPC 832) |
|
f) Noleggio di apparecchiature per telecomunicazioni |
Per le modalità 1 e 2 |
(CPC 7541) |
Nessuna |
F. Altri servizi alle imprese |
|
a) Pubblicità |
Per le modalità 1 e 2 |
(CPC 871) |
Nessuna |
b) Ricerca di mercato e sondaggi di opinione |
Per le modalità 1 e 2 |
(CPC 864) |
Nessuna |
c) Servizi di consulenza gestionale |
Per le modalità 1 e 2 |
(CPC 865) |
Nessuna |
d) Servizi connessi alla consulenza gestionale |
Per le modalità 1 e 2 |
(CPC 866) |
HU: nessun impegno per i servizi di arbitrato e conciliazione (CPC 86602) |
e) Servizi tecnici di prova e analisi |
Per la modalità 1 |
IT: nessun impegno per la professione di biologo e analista chimico. |
|
(CPC 8676) |
BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: nessun impegno. Per la modalità 2 CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: nessun impegno. |
f) Servizi di consulenza riguardanti l'agricoltura, la caccia e la silvicoltura |
Per la modalità 1 |
IT: nessun impegno per le attività riservate ad agronomi e periti agrari. |
|
EE, MT, RO, SI: nessun impegno. |
|
(parte di CPC 881) |
Per la modalità 2 Nessuna |
g) Servizi di consulenza in materia di pesca |
Per la modalità 1 |
LV, MT, RO, SI: nessun impegno. |
|
(parte di CPC 882) |
Per la modalità 2 Nessuna |
h) Servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere |
Per le modalità 1 e 2 |
(parte di CPC 884 e parte di CPC 885) |
Nessuna |
i) Servizi di collocamento e di fornitura di personale |
|
i) 1. Servizi di ricerca di dirigenti |
Per la modalità 1 |
(CPC 87201) |
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: nessun impegno. Per la modalità 2 AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno. |
i) 2. Servizi di collocamento |
Per la modalità 1 |
(CPC 87202) |
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno. Per la modalità 2 AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno. |
i) 3. Servizi di fornitura di altro personale d'ufficio |
Per la modalità 1 |
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: nessun impegno. |
|
(CPC 87203) |
Per la modalità 2 AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno. |
i) 4. Servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale |
Per le modalità 1 e 2 |
Tutti gli Stati membri salvo HU: nessun impegno. |
|
(CPC 87204, 87205, 87206 e 87209) |
HU: nessuna. |
j) 1. Servizi di investigazione |
Per le modalità 1 e 2 |
(CPC 87301) |
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: nessun impegno. |
j) 2. Servizi di sicurezza |
Per la modalità 1 |
(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305) |
HU: nessun impegno per CPC 87304 e CPC 87305 BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno. Per la modalità 2 HU: nessun impegno per CPC 87304 e CPC 87305 BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno. |
k) Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica |
Per la modalità 1 |
BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: nessun impegno per i servizi di prospezione. HR: nessuna, tranne che in Croazia la ricerca geologica, geodetica e mineraria di base nonché i servizi di ricerca connessi alla protezione dell'ambiente possono essere realizzati solo mediante o congiuntamente con persone giuridiche locali. |
|
(CPC 8675) |
Per la modalità 2 Nessuna |
l) 1. Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni |
Per la modalità 1 |
Per le imbarcazioni di trasporto marittimo: BE, BG, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PT, SI, UK: nessun impegno. |
|
(parte di CPC 8868) |
Per le imbarcazioni di trasporto sulle vie navigabili interne: UE, tranne EE, HU, LV, PL: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna |
l) 2. Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario |
Per la modalità 1 |
AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno. |
|
(parte di CPC 8868) |
Per la modalità 2 Nessuna |
l) 3. Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale |
Per le modalità 1 e 2 |
(CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868) |
Nessuna |
l) 4. Manutenzione e riparazione degli aeromobili e di loro parti |
Per la modalità 1 |
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno. |
|
(parte di CPC 8868) |
Per la modalità 2 Nessuna |
l) 5. Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa (6) |
Per le modalità 1 e 2 |
(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866) |
Nessuna |
m) Servizi di pulizia degli edifici |
Per la modalità 1 |
(CPC 874) |
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna |
n) Servizi fotografici |
Per la modalità 1 |
(CPC 875) |
BG, EE, MT, PL: nessun impegno per la fornitura di servizi di fotografia aerea HR, LV: nessun impegno per i servizi di fotografia specializzata (CPC 87504) Per la modalità 2 Nessuna |
o) Servizi di imballaggio |
Per le modalità 1 e 2 |
(CPC 876) |
Nessuna |
p) Stampa ed editoria |
Per le modalità 1 e 2 |
(CPC 88442) |
Nessuna |
q) Servizi congressuali |
Per le modalità 1 e 2 |
(parte di CPC 87909) |
Nessuna |
r) Altro |
|
r) 1. Servizi di traduzione e interpretazione |
Per la modalità 1 |
PL: nessun impegno per i servizi di traduttori e interpreti giurati. |
|
HR: nessun impegno per i documenti ufficiali. HU, SK: nessun impegno per traduzione e interpretazione ufficiali. |
|
(CPC 87905) |
Per la modalità 2 Nessuna |
r) 2. Servizi di arredamento e altri servizi di design specializzato |
Per la modalità 1 |
DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall'estero. HR: nessun impegno. |
|
(CPC 87907) |
Per la modalità 2 Nessuna |
r) 3. Servizi delle agenzie di riscossione |
Per le modalità 1 e 2 |
(CPC 87902) |
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno |
r) 4. Servizi delle agenzie di informazione commerciale |
Per le modalità 1 e 2 |
(CPC 87901) |
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno |
r) 5. Servizi di duplicazione |
Per la modalità 1 |
(CPC 87904) (7) |
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna |
r) 6. Servizi di consulenza in materia di telecomunicazioni |
Per le modalità 1 e 2 |
(CPC 7544) |
Nessuna |
r) 7. Servizi di segreteria telefonica |
Per le modalità 1 e 2 |
(CPC 87903) |
Nessuna |
2. SERVIZI DI COMUNICAZIONE |
|
A. Servizi postali e di corriere. |
|
(Servizi relativi al trattamento (8) degli invii postali (9) secondo il seguente elenco di sottosettori, per destinazioni nazionali o straniere: |
|
i) trattamento delle comunicazioni scritte, con indicazione dell'indirizzo, spedite con qualsiasi mezzo fisico (10), tra cui il servizio postale ibrido e la pubblicità diretta per corrispondenza; |
Per le modalità 1 e 2 |
ii) trattamento dei pacchi con indicazione dell'indirizzo (11); |
Nessuna (12) |
iii) trattamento di stampati con indicazione dell'indirizzo (13); |
|
iv) trattamento degli articoli di cui ai punti da i) a iii) come raccomandate o posta assicurata, |
|
v) servizi di consegna per espresso (14) per gli articoli di cui ai punti da i) a iii), |
|
vi) vi) trattamento della posta senza indirizzo |
|
vii) scambio di documenti (15) |
|
I sottosettori i), iv) e v) sono tuttavia esclusi quando rientrano nell'ambito dei servizi che possono essere riservati, ossia: corrispondenza di prezzo inferiore al quintuplo della tariffa pubblica di base, purché pesi meno di 350 grammi (16) e servizio raccomandate utilizzato nelle procedure giudiziarie o amministrative). |
|
(parte di CPC 751, parte di CPC 71235 (17) e parte di CPC 73210 (18)) |
|
B. Servizi di telecomunicazione |
|
(In questi servizi non rientrano le attività economiche di fornitura dei contenuti, la cui distribuzione richiede servizi di telecomunicazione) |
|
a) Tutti i servizi relativi alla comunicazione a distanza di segnali trasmessi e ricevuti con mezzi elettromagnetici (19), esclusa la trasmissione radiotelevisiva (20) |
Per le modalità 1 e 2 |
Nessuna |
|
b) Servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite (21) |
Per le modalità 1 e 2 UE: nessuna, ma i prestatori di servizi in questo settore possono essere tenuti a salvaguardare gli obiettivi di interesse generale connessi alla trasmissione di contenuti attraverso la loro rete, conformemente al quadro normativo dell'UE in materia di comunicazioni elettroniche. BE: nessun impegno. |
3. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI |
|
Servizi edilizi e servizi d'ingegneria correlati (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518) |
Per le modalità 1 e 2 |
Nessuna |
|
4. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE (tranne la distribuzione di armi, munizioni, esplosivi e altro materiale bellico) |
|
A. Servizi dei commissionari |
Per le modalità 1 e 2 |
a) Servizi dei commissionari relativi ad autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti e accessori |
UE, tranne AT, SI, SE, FI: nessun impegno per la distribuzione di prodotti chimici nonché di pietre e di metalli preziosi. |
(parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121) |
AT: nessun impegno per la distribuzione di materiale pirotecnico, articoli infiammabili, dispositivi esplosivi e sostanze tossiche. |
b) Altri servizi dei commissionari |
AT, BG: nessun impegno per la distribuzione di prodotti per uso medico quali dispositivi medico-chirurgici, sostanze mediche e oggetti per uso medico. HR: nessun impegno per la distribuzione dei prodotti del tabacco. |
(CPC 621) |
Per la modalità 1 |
B. Servizi di commercio all'ingrosso |
AT, BG, FR, PL, RO: nessun impegno per la distribuzione di tabacco e prodotti del tabacco. |
a) Servizi di commercio all'ingrosso di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti e accessori |
|
(parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121) |
BG, FI, PL, RO: nessun impegno per la distribuzione di bevande alcoliche. |
b) Servizi di commercio all'ingrosso di apparecchiature terminali di telecomunicazione |
SE: nessun impegno per la distribuzione al dettaglio di bevande alcoliche. |
(parte di CPC 7542) |
AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: nessun impegno per la distribuzione di prodotti farmaceutici. |
c) Altri servizi di commercio all'ingrosso |
BG, HU, PL: nessun impegno per i servizi degli operatori di borsa merci. |
(CPC 622 esclusi i servizi di commercio all'ingrosso di prodotti energetici (22)) |
FR: per quanto riguarda i servizi dei commissionari, nessun impegno per gli operatori commerciali e i mediatori che operano su 17 mercati di interesse nazionale relativi ai prodotti alimentari freschi. Nessun impegno per il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici. |
C. Servizi di commercio al dettaglio (23) |
MT: nessun impegno per i servizi dei commissionari. |
Servizi di commercio al dettaglio di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti e accessori |
BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: per quanto riguarda i servizi di commercio al dettaglio, nessun impegno tranne che per le vendite per corrispondenza. |
(CPC 61112, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121) |
|
Servizi di commercio al dettaglio di apparecchiature terminali di telecomunicazione |
|
(parte di CPC 7542) |
|
Servizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari |
|
(CPC 631) |
|
Servizi di commercio al dettaglio di altri prodotti (diversi dai prodotti energetici), tranne la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (24) |
|
(CPC 632 escluse CPC 63211 e 63297) |
|
D. Franchising |
|
(CPC 8929) |
|
5. SERVIZI DI ISTRUZIONE (solo servizi finanziati con fondi privati) |
|
A. Servizi di istruzione primaria |
Per la modalità 1 |
(CPC 921) |
BG, CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: nessun impegno. FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto scolastico e a insegnare. IT: è previsto il requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato. Per la modalità 2 CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: nessun impegno. |
B. Servizi di istruzione secondaria |
Per la modalità 1 |
(CPC 922) |
BG, CY, FI, HR, MT, RO, SE: nessun impegno. FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto scolastico e a insegnare. IT: è previsto il requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato. Per la modalità 2 CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno. Per le modalità 1 e 2 LV: nessun impegno per i servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, a studenti disabili (CPC 9224). |
C. Servizi di istruzione superiore |
Per la modalità 1 |
(CPC 923) |
AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno. FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto scolastico e a insegnare. IT: è previsto il requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato. Per la modalità 2 AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno. Per le modalità 1 e 2 CZ, SK: nessun impegno per i servizi di istruzione superiore esclusi i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310). |
D. Servizi di istruzione per gli adulti |
Per le modalità 1 e 2 |
(CPC 924) |
CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno. AT: nessun impegno per i servizi di istruzione per gli adulti mediante mezzi radiotelevisivi. |
E. Altri servizi di istruzione |
Per le modalità 1 e 2 |
(CPC 929) |
AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: nessun impegno. Per la modalità 1 HR: nessuna riserva per l'istruzione per corrispondenza o l'istruzione telematica. |
6. SERVIZI AMBIENTALI |
|
A. Servizi di gestione delle acque reflue |
Per la modalità 1 |
(CPC 9401) (25) |
UE, tranne EE, LT, LV: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza. EE, LT, LV: nessuna Per la modalità 2 Nessuna |
B. Gestione dei rifiuti solidi/pericolosi, escluso il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi |
Per la modalità 1 UE, tranne EE, HU: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza. EE, HU: nessuna Per la modalità 2 |
a) Servizi di smaltimento dei rifiuti |
Nessuna |
(CPC 9402) |
|
b) Servizi di disinfestazione e simili |
Per la modalità 1 UE, tranne EE, HU, LT: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza. EE, HU, LT: nessuna Per la modalità 2 Nessuna |
(CPC 9403) |
|
C. Protezione dell'aria ambiente e del clima |
Per la modalità 1 UE, tranne EE, FI, LT, PL, RO: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza. EE, FI, LT, PL, RO: nessuna Per la modalità 2 Nessuna |
(CPC 9404) (26) |
|
D. Risanamento e pulizia del suolo e delle acque |
Per la modalità 1 UE, tranne EE, FI, RO: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza. EE, FI, RO: nessuna Per la modalità 2 Nessuna |
a) Trattamento e risanamento di acque e suolo contaminati/inquinati (parte di CPC 94060) (27) |
|
E. Abbattimento del rumore e delle vibrazioni |
Per la modalità 1 UE, tranne EE, FI, LT, PL, RO: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza. EE, FI, LT, PL, RO: nessuna Per la modalità 2 Nessuna |
(CPC 9405) |
|
F. Protezione della biodiversità e del paesaggio |
Per la modalità 1 UE, tranne EE, FI, RO: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza. EE, FI, RO: nessuna Per la modalità 2 Nessuna |
a) Servizi di tutela della natura e del paesaggio |
|
(parte di CPC 9406) |
|
G. Altri servizi ambientali e ausiliari |
Per la modalità 1 UE, tranne EE, FI, RO: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza. EE, FI, RO: nessuna Per la modalità 2 nessuna |
(CPC 94090) |
|
7. SERVIZI FINANZIARI |
|
A. Servizi assicurativi e connessi |
Per le modalità 1 e 2 |
|
AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta tranne che per l'assicurazione dei rischi connessi a: i) trasporti marittimi, aviazione commerciale, lancio di veicoli spaziali e relativi trasporti (compresi i satelliti), con assicurazioni che coprono, in tutto o in parte, le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci e ogni responsabilità connessa; e ii) merci in transito internazionale. AT: sono vietate l'attività promozionale e l'intermediazione per conto di una controllata non stabilita nell'Unione o di una succursale non stabilita in Austria (tranne in caso di riassicurazione e di retrocessione). I contratti di assicurazione aerea obbligatoria, eccettuata l'assicurazione di trasporti aerei commerciali internazionali, possono essere stipulati solo da una controllata stabilita nell'Unione o da una succursale stabilita in Austria. DK: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da compagnie stabilite nell'Unione. Nessuna persona fisica o giuridica (ivi comprese le compagnie di assicurazione), al di fuori delle compagnie di assicurazione autorizzate a norma dell'ordinamento danese o dalle autorità danesi competenti, è autorizzata a partecipare alla conclusione professionale di contratti di assicurazione diretta di persone residenti in Danimarca, navi danesi o proprietà situate in Danimarca. DE: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da una controllata stabilita nell'Unione o da una succursale stabilita in Germania. Le compagnie di assicurazione straniere che abbiano stabilito una succursale in Germania possono concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la succursale stabilita in Germania. FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione. PL: nessun impegno per la riassicurazione e la retrocessione, tranne che per i rischi connessi alle merci negli scambi internazionali. PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da società stabilite nell'UE; solo le persone fisiche e giuridiche stabilite nell'UE possono fungere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in Portogallo. Per la modalità 1 AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno per i servizi di intermediazione nel settore dell'assicurazione diretta tranne che per l'assicurazione dei rischi connessi a: i) trasporti marittimi, aviazione commerciale, lancio di veicoli spaziali e relativi trasporti (compresi i satelliti), con assicurazioni che coprono, in tutto o in parte, le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci e ogni responsabilità connessa; e ii) merci in transito internazionale. BG: nessun impegno per l'assicurazione diretta tranne che per i servizi prestati da fornitori stranieri a persone straniere nel territorio della Repubblica di Bulgaria. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante rischi nella Repubblica di Bulgaria non possono essere stipulati direttamente da compagnie di assicurazione straniere. Le compagnie di assicurazione straniere possono concludere contratti di assicurazione soltanto tramite una succursale. Nessun impegno per l'assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di indennizzo, né per i sistemi di assicurazione obbligatoria. CY, LV, MT: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta tranne che per l'assicurazione dei rischi connessi a: i) trasporti marittimi, aviazione commerciale, lancio di veicoli spaziali e relativi trasporti (compresi i satelliti), con assicurazioni che coprono, in tutto o in parte, le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci e ogni responsabilità connessa; e ii) merci in transito internazionale. LT: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta tranne che per l'assicurazione dei rischi connessi a: i) trasporti marittimi, aviazione commerciale, lancio di veicoli spaziali e relativi trasporti (compresi i satelliti), con assicurazioni che coprono, in tutto o in parte, le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci e ogni responsabilità connessa; e ii) merci in transito internazionale, tranne che nel caso di trasporti terrestri con rischi in territorio lituano. BG, LV, LT, PL: nessun impegno per l'intermediazione assicurativa. ES: per i servizi attuariali, requisito della residenza e tre anni di pertinente esperienza professionale. FI: solo gli assicuratori con sede centrale nell'UE o con una succursale in Finlandia possono offrire servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione). La prestazione dei servizi di brokeraggio assicurativo è subordinata all'esistenza di una sede di attività permanente nell'UE. HR: nessun impegno per l'assicurazione diretta e per i servizi di intermediazione nel settore dell'assicurazione diretta, eccetto: a) assicurazioni vita: fornitura di assicurazioni alle persone straniere che risiedono in Croazia; b) assicurazioni rami non vita: fornitura di assicurazioni, escluse le assicurazioni responsabilità civile auto, alle persone straniere che risiedono in Croazia; c) assicurazione marittima, aerea, trasporti. HU: la prestazione di servizi di assicurazione diretta nel territorio ungherese da parte di compagnie di assicurazione non stabilite nell'UE è autorizzata solo tramite una succursale registrata in Ungheria. IT: nessun impegno per la professione attuariale. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni verso l'Italia. SE: l'assicurazione diretta può essere effettuata solo da un prestatore di servizi assicurativi autorizzato a operare in Svezia, a condizione che il prestatore di servizi straniero e la compagnia di assicurazione svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione tra loro. Per la modalità 2 AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno per l'intermediazione. BG: per quanto riguarda l'assicurazione diretta, le persone fisiche e giuridiche bulgare e i soggetti stranieri che svolgono un'attività nel territorio della Repubblica di Bulgaria possono concludere contratti di assicurazione relativamente alla loro attività in Bulgaria soltanto con prestatori che siano autorizzati a svolgere un'attività assicurativa in Bulgaria. Gli indennizzi assicurativi derivanti da tali contratti devono essere liquidati in Bulgaria. Nessun impegno per l'assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di indennizzo, né per i sistemi di assicurazione obbligatoria. HR: nessun impegno per l'assicurazione diretta e per i servizi di intermediazione nel settore dell'assicurazione diretta, eccetto: a) assicurazioni vita: per consentire alle persone straniere residenti in Croazia di ottenere un'assicurazione vita; b) assicurazioni rami non-vita: i) per consentire agli stranieri residenti in Croazia di stipulare assicurazioni (non-vita) diverse da quelle per la responsabilità civile auto; ii) assicurazioni personali o contro i rischi dei beni materiali, non disponibili nella Repubblica di Croazia; società che acquistano un'assicurazione all'estero in rapporto a opere d'investimento all'estero, comprese le attrezzature per tali opere; assicurazione per la restituzione di prestiti esteri (assicurazione collaterale); assicurazione personale e sui beni materiali di imprese detenute al 100 % e di joint venture che svolgono un'attività economica in un paese straniero, se ciò è conforme alla normativa di tale paese o richiesto per la registrazione; navi in costruzione e revisione se previsto dal contratto concluso con il cliente straniero (acquirente); c) assicurazione marittima, aerea, trasporti. IT: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni verso l'Italia. |
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) |
Per la modalità 1 |
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AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: nessun impegno tranne che per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione. BE: la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti è subordinata allo stabilimento in Belgio. BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all'uso della rete di telecomunicazioni. CY: nessun impegno tranne che per la negoziazione di valori mobiliari, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione. EE: per l'accettazione di depositi è prescritta l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza finanziaria estone e la registrazione, a norma del diritto estone, come società per azioni, controllata o succursale. L'esercizio delle attività di gestione di fondi di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie del patrimonio dei fondi di investimento soltanto società aventi sede legale nell'Unione. HR: nessun impegno, tranne che per prestiti, leasing finanziario, servizi di pagamento e di trasferimento di denaro, garanzie e impegni, servizi di intermediazione finanziaria di tipo money broking, comunicazione e trasferimento di informazioni finanziarie e servizi di consulenza finanziaria e altri servizi finanziari ausiliari esclusa l'intermediazione. LT: l'esercizio delle attività di gestione di fondi d'investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie del patrimonio dei fondi d'investimento soltanto società aventi sede legale o una succursale in Lituania. IE: per la prestazione di servizi di investimento o di consulenza in materia di investimenti occorre: (I) un'autorizzazione in Irlanda, il che presuppone di norma che l'ente sia una società di capitali o una società di persone oppure un imprenditore individuale, avente comunque la sede centrale/sociale in Irlanda (l'autorizzazione può non essere richiesta, ad esempio quando un prestatore di servizi di un paese terzo non dispone di una presenza commerciale in Irlanda e il servizio non viene fornito a privati); oppure (II) un'autorizzazione in un altro Stato membro conformemente alla direttiva UE relativa ai servizi di investimento. IT: nessun impegno per i promotori di servizi finanziari. LV: nessun impegno tranne che per la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, tranne l'intermediazione. LT: è prescritta la presenza commerciale per la gestione di fondi pensione. MT: nessun impegno tranne che per l'accettazione di depositi, per prestiti di qualsiasi tipo, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, tranne l'intermediazione. PL: per la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché per l'elaborazione di dati finanziari e relativo software: prescrizione dell'impiego della rete pubblica di telecomunicazioni o della rete di un altro operatore autorizzato. RO: nessun impegno per il leasing finanziario, la compravendita sul mercato dei cambi, la compravendita di strumenti del mercato monetario, di prodotti derivati, di strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, di valori mobiliari e di altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, per la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, la gestione patrimoniale e i servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie. I servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro sono autorizzati solo attraverso una banca residente. SI: i) partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro, gestione di fondi pensione: nessun impegno. ii) per tutti gli altri sottosettori, tranne che per la comunicazione di informazioni finanziarie, l'accettazione di crediti (assunzione di prestiti di tutti i tipi) così come di garanzie e impegni, emessi da istituti di credito stranieri, da parte di soggetti giuridici locali e di imprenditori individuali, i servizi di consulenza e altri servizi finanziari ausiliari: nessun impegno. I membri della borsa slovena devono essere società costituite nella Repubblica di Slovenia o succursali di società di investimento o di istituti bancari stranieri. Per la modalità 2 BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all'uso della rete di telecomunicazioni. PL: per la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché per l'elaborazione di dati finanziari e relativo software: obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni, o la rete di un altro operatore autorizzato. |
8. SERVIZI SANITARI E SOCIALI (solo servizi finanziati con fondi privati) |
|
A. Servizi ospedalieri |
Per la modalità 1 |
(CPC 9311) |
AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno. HR: nessun impegno tranne che per la telemedicina. |
C. Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri |
Per la modalità 2 |
(CPC 93193) |
Nessuna |
D. Servizi sociali |
Per la modalità 1 |
(CPC 933) |
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno. Per la modalità 2 BE: nessun impegno per i servizi sociali diversi da convalescenziari e case di riposo, comprese quelle per anziani. |
9. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI |
|
A. Alberghi, ristoranti e catering |
Per la modalità 1 |
(CPC 641, CPC 642 e CPC 643) |
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno tranne che per il catering. HR: nessun impegno. |
escluso il catering nei servizi di trasporto aereo (28) |
Per la modalità 2 |
Nessuna |
|
B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici |
Per la modalità 1 |
BG, HU: nessun impegno. |
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(compresi gli accompagnatori) |
Per la modalità 2 |
(CPC 7471) |
Nessuna |
C. Servizi delle guide turistiche |
Per la modalità 1 |
(CPC 7472) |
BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: nessun impegno. Per la modalità 2 Nessuna |
10. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI (esclusi i servizi audiovisivi) |
|
A. Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche) |
Per la modalità 1 |
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: nessun impegno. |
|
(CPC 9619) |
Per la modalità 2 CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno. BG: nessun impegno tranne che per i servizi di intrattenimento di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre (CPC 96191); per i servizi prestati da autori, compositori, scultori, intrattenitori e altri artisti individuali (CPC 96192); e per i servizi teatrali ausiliari (CPC 96193). EE: nessun impegno per gli altri servizi di intrattenimento (CPC 96199) tranne che per i servizi dei cinemateatri. LT, LV: nessun impegno tranne che per i servizi di gestione dei cinemateatri (parte di CPC 96199). |
B. Servizi delle agenzie di informazione e di stampa |
Per le modalità 1 e 2 |
(CPC 962) |
Nessuna |
C. Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali |
Per la modalità 1 |
(CPC 963) |
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno. Per la modalità 2 BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno. |
D. Servizi sportivi |
Per le modalità 1 e 2 |
(CPC 9641) |
AT: nessun impegno per i servizi delle scuole di sci e delle guide alpine. BG, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno. Per la modalità 1 CY, EE, HR: nessun impegno. |
E. Servizi ricreativi in parchi e spiagge |
Per le modalità 1 e 2 |
(CPC 96491) |
Nessuna |
11. SERVIZI DI TRASPORTO |
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A. Trasporti marittimi |
Per le modalità 1 e 2 |
a) Trasporto internazionale di passeggeri |
BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, MT, PT, RO, SI, SE: è necessaria un'autorizzazione per i servizi di feederaggio. |
(CPC 7211 tranne il cabotaggio nazionale (29)) |
|
b) Trasporto internazionale di merci |
|
(CPC 7212 escluso il cabotaggio nazionale (30)) |
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B. Trasporto sulle vie navigabili interne |
Per le modalità 1 e 2 |
a) Trasporto di passeggeri |
UE: le misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e che soddisfano i criteri di cittadinanza applicabili alla proprietà. Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno e della convenzione di Belgrado relativa alla navigazione sul Danubio. |
(CPC 7221 escluso il cabotaggio nazionale) |
|
b) Trasporto di merci |
AT: è richiesta una società registrata o una stabile organizzazione in Austria. |
(CPC 7222 escluso il cabotaggio nazionale) |
BG, CY, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI: nessun impegno. CZ, SK: nessun impegno per la modalità 1 |
C. Trasporto ferroviario |
Per la modalità 1 |
a) Trasporto di passeggeri |
UE: nessun impegno. |
(CPC 7111) |
Per la modalità 2 |
b) Trasporto di merci |
nessuna. |
(CPC 7112) |
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D. Trasporto su strada |
Per la modalità 1 |
a) Trasporto di passeggeri |
UE: nessun impegno. |
(CPC 7121 e CPC 7122) |
Per la modalità 2 |
b) Trasporto di merci |
Nessuna |
(CPC 7123, escluso il trasporto di posta per conto proprio (31)). |
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E. Trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte (32) |
Per la modalità 1 |
UE: nessun impegno. |
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(CPC 7139) |
Per la modalità 2 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno. |
12. SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO (33) |
|
A. Servizi ausiliari del trasporto marittimo |
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a) Servizi di movimentazione di carichi marittimi |
Per la modalità 1 |
b) Servizi di magazzinaggio e deposito merci |
UE: nessun impegno per servizi di movimentazione di carichi marittimi, servizi di rimorchio e spinta, servizi di sdoganamento, servizi di stazionamento e deposito di container. |
(parte di CPC 742) |
|
c) Servizi di sdoganamento |
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio |
d) Servizi di stazionamento e deposito di container |
|
e) Servizi di agenzia marittima |
BG: nessun impegno |
f) Servizi marittimi di spedizione merci |
|
g) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio |
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno per i servizi di deposito e magazzinaggio. HR: nessun impegno, tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci. |
(CPC 7213) |
|
h) Servizi di rimorchio e spinta |
|
(CPC 7214) |
|
i) Servizi di supporto al trasporto marittimo |
Per la modalità 2 |
(parte di CPC 745) |
Nessuna |
j) Altri servizi di supporto e ausiliari |
|
(parte di CPC 749) |
|
B. Servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili interne |
|
a) Servizi di movimentazione merci |
Per le modalità 1 e 2 |
(parte di CPC 741) |
UE: le misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e che soddisfano i criteri di cittadinanza applicabili alla proprietà. Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno. |
b) Servizi di magazzinaggio e deposito merci |
|
(parte di CPC 742) |
|
c) Servizi delle agenzie di trasporto merci |
|
(parte di CPC 748) |
UE: nessun impegno per i servizi di rimorchio e spinta, tranne nel caso di CZ, LV, SK per cui, solo per la modalità 2, nessuna riserva HR: nessun impegno, tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci. |
d) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio |
Per la modalità 1 |
(CPC 7223) |
AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: nessun impegno per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio |
e) Servizi di rimorchio e spinta |
|
(CPC 7224) |
|
f) Servizi di supporto per il trasporto sulle vie navigabili interne |
|
(parte di CPC 745) |
|
g) Altri servizi di supporto e ausiliari |
|
(parte di CPC 749) |
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C. Servizi ausiliari del trasporto ferroviario |
|
a) Servizi di movimentazione merci |
Per la modalità 1 |
(parte di CPC 741) |
UE: nessun impegno per i servizi di rimorchio e spinta. HR: nessun impegno, tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci. |
b) Servizi di magazzinaggio e deposito merci |
Per la modalità 2 |
(parte di CPC 742) |
Nessuna |
c) Servizi delle agenzie di trasporto merci |
|
(parte di CPC 748) |
|
d) Servizi di rimorchio e spinta |
|
(CPC 7113) |
|
e) Servizi di supporto ai servizi di trasporto ferroviario |
|
(CPC 743) |
|
f) Altri servizi di supporto e ausiliari |
|
(parte di CPC 749) |
|
D. Servizi ausiliari del trasporto stradale |
|
a) Servizi di movimentazione merci |
Per la modalità 1 |
(parte di CPC 741) |
AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno per il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori HR: nessun impegno, tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci e i servizi di supporto al trasporto stradale soggetti ad autorizzazione. |
b) Servizi di magazzinaggio e deposito merci |
|
(parte di CPC 742) |
Per la modalità 2 |
c) Servizi delle agenzie di trasporto merci |
Nessuna |
(parte di CPC 748) |
|
d) Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori |
|
(CPC 7124) |
|
e) Servizi di supporto per il trasporto stradale |
|
(CPC 744) |
|
f) Altri servizi di supporto e ausiliari |
|
(parte di CPC 749) |
|
D. Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo |
|
a) Servizi di assistenza a terra (compreso il catering) |
Per la modalità 1 |
|
UE: nessun impegno tranne che per il catering. |
|
Per la modalità 2 |
|
BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno. |
b) Servizi di magazzinaggio e deposito merci |
Per le modalità 1 e 2 |
(parte di CPC 742) |
Nessuna. |
c) Servizi delle agenzie di trasporto merci |
Per le modalità 1 e 2 |
(parte di CPC 748) |
Nessuna |
d) Noleggio di aeromobili con equipaggio |
Per le modalità 1 e 2 |
(CPC 734) |
UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori aerei dell'Unione devono essere registrati negli Stati membri che rilasciano la licenza al vettore o altrove nell'Unione. Ai fini dell'immatricolazione può essere prescritto che l'aeromobile appartenga a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo. In via eccezionale un aeromobile immatricolato al di fuori dell'UE può essere noleggiato da un vettore aereo straniero a un vettore aereo dell'UE in circostanze particolari per soddisfare esigenze eccezionali, esigenze di capacità stagionali o per il superamento di difficoltà operative di quest'ultimo che non possono ragionevolmente essere soddisfatte mediante il noleggio di un aeromobile immatricolato nell'UE, purché lo Stato membro dell'UE che ha rilasciato la licenza al vettore aereo dell'UE rilasci un'autorizzazione di durata limitata. |
e) Vendite e commercializzazione |
Per le modalità 1 e 2 |
f) Sistemi telematici di prenotazione |
UE: qualora ai vettori UE non venga accordato un trattamento equivalente (34) a quello accordato nell'UE da prestatori di servizi CRS di paesi terzi, o qualora ai prestatori di servizi CRS dell'UE non venga accordato un trattamento equivalente a quello fornito nell'UE dai vettori aerei non-UE, possono essere prese misure perché venga accordato un trattamento equivalente rispettivamente ai vettori aerei non-UE da parte di prestatori di servizi CRS dell'UE o ai prestatori di servizi CRS non-UE da parte di vettori aerei dell'UE. |
g) Gestione aeroportuale |
Per la modalità 1 UE: nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna |
E. Servizi ausiliari del trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte (35) |
Per la modalità 1 |
a) Servizi di deposito e magazzinaggio di merci diverse dal combustibile trasportate mediante condotte |
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno |
(parte di CPC 742) |
Per la modalità 2 Nessuna |
13. ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO |
|
Prestazione di servizi di trasporto combinato |
BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT, UK: nessuna, fatte salve le limitazioni inserite nel presente elenco di impegni che si applicano a un dato modo di trasporto. AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno. |
14. SERVIZI ENERGETICI |
|
A. Servizi connessi al settore minerario |
Per le modalità 1 e 2 |
(CPC 883) (36) |
Nessuna |
B. Trasporto di combustibili mediante condotte |
Per la modalità 1 |
(CPC 7131) |
UE: nessun impegno. Per la modalità 2 AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno |
C. Servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte |
Per la modalità 1: |
AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno |
|
(parte di CPC 742) |
Per la modalità 2 Nessuna |
D. Servizi di commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati |
Per la modalità 1 |
UE: nessun impegno per i servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, di vapore e di acqua calda. |
|
(CPC 62271) |
Per la modalità 2 |
e servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, di vapore e di acqua calda |
Nessuna |
E. Servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione |
Per la modalità 1 |
(CPC 613) |
UE: nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna |
F. Servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere |
Per la modalità 1 |
UE: nessun impegno per i servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, di gas (non in bombole), di vapore e di acqua calda. |
|
(CPC 63297) |
BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: per i servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile, di gas in bombole, di carbone e di legna da ardere, nessun impegno tranne che per le vendite per corrispondenza, per le quali nessuna riserva. |
e servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, di gas (non in bombole), di vapore e di acqua calda |
Per la modalità 2 |
Nessuna |
|
G. Servizi connessi alla distribuzione di energia |
Per la modalità 1 |
UE: nessun impegno, tranne che per i servizi di consulenza per i quali nessuna riserva. |
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(CPC 887) |
Per la modalità 2 nessuna |
15. ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE |
|
a) Servizi di lavaggio, pulitura e tintura |
Per la modalità 1 |
UE: nessun impegno |
|
(CPC 9701) |
Per la modalità 2 nessuna |
b) Servizi dei saloni di parrucchiere |
Per la modalità 1 |
(CPC 97021) |
UE: nessun impegno Per la modalità 2 Nessuna. |
c) Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure |
Per la modalità 1 |
UE: nessun impegno |
|
(CPC 97022) |
Per la modalità 2 nessuna |
d) Altri servizi di cure estetiche n.c.a. |
Per la modalità 1 |
UE: nessun impegno |
|
(CPC 97029) |
Per la modalità 2 nessuna |
e) Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeutici se forniti come servizi per il benessere fisico e il rilassamento e non a scopo medico o riabilitativo (37) |
Per la modalità 1 |
UE: nessun impegno |
|
Per la modalità 2 |
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(per CPC ver. 1.0 97230) |
nessuna |
g) Servizi di connessione di telecomunicazioni (CPC 7543) |
Per le modalità 1 e 2 |
|
Nessuna |
(1)
Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell’UE e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il prestatore di servizi o il suo personale è abilitato all’esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure possono prevedere tra l’altro il rispetto dei codici deontologici locali, l’uso del titolo del paese d’origine (tranne qualora sia stata ottenuta l’equipollenza con il titolo del paese ospitante), obblighi assicurativi, l’iscrizione semplice all’ordine forense del paese ospitante o un’ammissione semplificata all’ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché il domicilio professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in materia di diritto dell’UE sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all’avvocatura nell’UE che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all’avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione all’avvocatura nello Stato membro in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell’UE, dal momento che quest’ultima comporta la pratica del diritto dell’UE e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all’avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l’avvocato è abilitato a esercitare la professione o una parte appartenente a tale Stato.
(2)
Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano nel punto 1.A.a). Servizi legali.
(3)
La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di licenza e qualifica applicabili negli Stati membri. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.
(4)
Parte di CPC 85201, di cui al punto 1.A.h) Servizi medici e dentistici.
(5)
Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni relativi all’acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.
(6)
I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano al punto 1.F. l) da 1 a 4.
(7)
Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 1.F.p).
(8)
Il termine «trattamento» comprende la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna.
(9)
Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
(10)
Ad esempio lettere e cartoline.
(11)
Compresi libri e cataloghi.
(12)
Giornali e periodici.
(13)
Per i sottosettori da i) a iv) possono essere necessarie licenze individuali che impongono obblighi specifici di servizio universale e/o può essere richiesto un contributo finanziario a un fondo di compensazione.
(14)
Oltre a essere più rapidi e affidabili, i servizi di consegna per espresso possono comportare servizi supplementari quali il ritiro al punto di origine, la consegna direttamente al destinatario, il tracing e il tracking, la possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario durante il transito, la conferma dell’avvenuto recapito.
(15)
Fornitura dei mezzi necessari, quali locali adatti e trasporto da parte di terzi, ai fini della consegna diretta mediante scambio reciproco di invii postali tra utenti abbonati a questo servizio. Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.
(16)
Per «corrispondenza» si intende una comunicazione scritta su qualsiasi tipo di mezzo fisico da spedire e consegnare all’indirizzo indicato dal mittente sulla corrispondenza stessa o sull’involucro. Sono esclusi da questa definizione libri, cataloghi, giornali e periodici.
(17)
Trasporto di posta per conto proprio mediante qualsiasi tipo di trasporto terrestre.
(18)
Trasporto di posta per conto proprio mediante trasporto aereo.
(19)
Non sono compresi i servizi di elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line, tra cui l’elaborazione delle transazioni (parte di CPC 843), che figurano al punto 1.B. Servizi informatici.
(20)
Per trasmissione radiotelevisiva si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.
(21)
Sono compresi i servizi di telecomunicazione relativi alla trasmissione e alla ricezione di programmi radiotelevisivi via satellite (la catena ininterrotta di trasmissione via satellite necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi). In questa voce rientra la vendita di servizi satellitari, ma non la vendita di pacchetti televisivi alle utenze domestiche.
(22)
Tali servizi, che comprendono la voce CPC 62271, figurano tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 18.D.
(23)
Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 1.B e 1.F.l).
(24)
La vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici figura tra i SERVIZI PROFESSIONALI al punto 1.A.k).
(25)
Corrisponde ai servizi fognari.
(26)
Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.
(27)
Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.
(28)
Il catering nei servizi di trasporto aereo figura tra i SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO al punto 12.D.a) Servizi di assistenza a terra.
(29)
Fatto salvo l’ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma della legislazione interna pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell’UE e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell’UE e destinato allo stesso porto o luogo.
(30)
Sono compresi i servizi di feederaggio e la movimentazione di attrezzature da parte di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale tra porti situati nel medesimo Stato quando non comportano un reddito.
(31)
Parte di CPC 71235 che rientra tra i SERVIZI DI COMUNICAZIONE al punto 2.A. Servizi postali e di corriere.
(32)
Il trasporto di combustibili mediante condotte rientra tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 13.B.
(33)
Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punto 1.F.l) da 1 a 4.
(34)
Per «trattamento equivalente» si intende un trattamento non discriminatorio dei vettori aerei dell’Unione e dei fornitori di servizi CRS dell’Unione.
(35)
I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte figurano nei SERVIZI ENERGETICI al punto 13.C.
(36)
Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi.
(37)
I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 1.A.h) Servizi medici, al punto 1.A.j) 2 Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico e Servizi sanitari (8.A e 8.C). |
ALLEGATO XXVII-C
ELENCO DI RISERVE RELATIVE AL PERSONALE CHIAVE, AI LAUREATI IN TIROCINIO E AI VENDITORI DI BENI E SERVIZI ALLE IMPRESE
1. L'elenco di riserve in appresso indica le attività economiche liberalizzate a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico), sezioni 2 e 3, del presente accordo per le quali si applicano le limitazioni al personale chiave e ai laureati in tirocinio, da un lato, e ai venditori di beni e servizi alle imprese, dall'altro, rispettivamente a norma degli articoli 215 e 216 del presente accordo e precisa tali limitazioni. L'elenco seguente comprende i seguenti elementi:
una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui si applicano le limitazioni; e
una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.
Quando la colonna di cui alla lettera b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri che non vi sono menzionati assumono impegni nel settore interessato senza alcuna riserva (l'assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per determinati Stati membri lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera Unione eventualmente applicabili).
L'Unione non assume impegni per il personale chiave, i laureati in tirocinio e i venditori di beni e servizi alle imprese in attività economiche non liberalizzate (nessun impegno) a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico), sezioni 2 e 3, del presente accordo.
2. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori:
per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991; e
per «CPC ver. 1.0» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998;
3. Gli impegni relativi al personale chiave e ai laureati in tirocinio, ai venditori di beni e ai venditori di servizi alle imprese non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.
4. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 215 e 216 del presente accordo. Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori di beni e servizi alle imprese della Repubblica di Moldova.
5. Continuano ad applicarsi tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari dell'UE e dei suoi Stati membri in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi.
6. Conformemente all'articolo 202, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.
7. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento.
8. Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi.
9. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.
Settore o sottosettore |
Descrizione delle riserve |
TUTTI I SETTORI |
Percentuale di persone trasferite all'interno delle società BG: il numero di persone trasferite all'interno di una società non deve superare il 10 % del numero medio annuo di cittadini dell'UE alle dipendenze della persona giuridica bulgara in questione. Qualora i dipendenti siano meno di 100 il numero di persone trasferite all'interno di una società può, previa autorizzazione, superare il 10 %. HU: nessun impegno per le persone fisiche socie di una persona giuridica della Repubblica di Moldova. |
TUTTI I SETTORI |
Laureati in tirocinio Per AT, CZ, DE, ES, FR, HU, la formazione deve essere collegata alla laurea universitaria conseguita. BG, HU: verifica della necessità economica per i laureati in tirocinio (1). |
TUTTI I SETTORI |
Amministratori delegati e revisori AT: gli amministratori delegati delle succursali delle persone giuridiche devono essere residenti in Austria. Le persone fisiche responsabili, all'interno di una persona giuridica o di una succursale, dell'osservanza del codice di commercio austriaco devono avere un domicilio in Austria. FI: uno straniero che svolge un'attività commerciale come imprenditore privato deve essere titolare di una licenza commerciale e risiedere permanentemente nel SEE. Per tutti i settori per l'amministratore delegato è richiesto il requisito della residenza nel SEE; possono tuttavia essere concesse deroghe a determinate società. FR: l'amministratore delegato di un'attività industriale, commerciale o artigianale, ove non sia titolare di un permesso di soggiorno, deve chiedere un'autorizzazione specifica. RO: la maggioranza dei revisori dei conti delle società commerciali e dei loro supplenti deve avere la cittadinanza rumena. SE: l'amministratore delegato di una persona giuridica o di una succursale deve risiedere in Svezia. |
TUTTI I SETTORI |
Riconoscimento UE: le direttive dell'UE sul reciproco riconoscimento dei diplomi si applicano unicamente ai cittadini dell'Unione. Il diritto di prestare un servizio riferito a professioni regolamentate in uno Stato membro non dà il diritto di prestarlo in un altro Stato membro (2). |
6. SERVIZI ALLE IMPRESE |
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A. Servizi professionali |
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a) Servizi legali (CPC 861) (3) tranne i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale prestati da professionisti legali incaricati di funzioni pubbliche quali notai, «huissiers de justice» o altri «officiers publics et ministériels». |
AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO, SK: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la pratica del diritto interno (UE e Stato membro) è subordinata al requisito della cittadinanza. Per ES, le autorità competenti possono concedere deroghe. BE, FI: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza. In BE si applicano contingenti numerici per la rappresentanza legale dinanzi alla «Cour de cassation» nelle cause non penali. BG: gli avvocati della Repubblica di Moldova possono prestare servizi di rappresentanza legale solo per un cittadino moldovo e purché vi sia reciprocità e cooperazione con un avvocato bulgaro. Per prestare servizi di mediazione è richiesta la residenza permanente. FR: l'accesso degli avvocati alla professione di «avocat auprès de la Cour de Cassation» e di «avocat auprès du Conseil d'Etat» è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza. HR: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza (cittadinanza croata o di un altro Stato membro dell'UE). HU: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza. Per gli avvocati stranieri le attività sono limitate alla prestazione di consulenza legale, sulla base di un contratto di collaborazione stipulato con un procuratore o uno studio legale ungherese. LV: è previsto il requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali. DK: la commercializzazione dei servizi di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un'abilitazione danese all'esercizio della professione. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico. LU: è previsto il requisito della cittadinanza per la prestazione di servizi legali in materia di diritto lussemburghese e UE. SE: è previsto il requisito della residenza per ottenere l'abilitazione alla professione di avvocato, necessaria solo per utilizzare il titolo svedese «advokat». |
b) 1. Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86212 esclusi i «servizi di revisione dei conti», CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220) |
FR: la prestazione di servizi di contabilità e di tenuta di libri contabili è subordinata alla decisione del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria in accordo con il ministero degli Affari esteri. Il requisito della residenza non può superare i cinque anni. IT: è previsto il requisito della residenza. |
b) 2. Servizi di revisione dei conti (CPC 86211 e 86212 esclusi i servizi di contabilità) |
AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti e per le operazioni di revisione dei conti previste da specifiche disposizioni di legge austriache (ad esempio diritto societario, diritto di borsa, diritto bancario ecc.). DK: è previsto il requisito della residenza. ES: è previsto il requisito della cittadinanza per i revisori legali, gli amministratori, i direttori e i soci delle società non contemplate dall'ottava direttiva CEE sul diritto societario. FI: è previsto il requisito della residenza per almeno uno dei revisori di una società a responsabilità limitata finlandese. EL: è previsto il requisito della cittadinanza per i revisori legali. HR: i servizi di revisione dei conti possono essere prestati solo da revisori certificati, titolari di una licenza formalmente riconosciuta dall'ordine croato dei revisori. IT: è previsto il requisito della residenza per i revisori individuali. SE: solo i revisori abilitati in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinati soggetti giuridici, tra cui tutte le società a responsabilità limitata. Per ottenere l'autorizzazione è necessaria la residenza. |
c) Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) (4) |
AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti. BG, SI: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato. HU: è previsto il requisito della residenza. |
d) Servizi di architettura e e) Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8671 e CPC 8674) |
EE: almeno un responsabile (consulente o responsabile di progetto) deve essere residente in Estonia. BG: il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni. È previsto il requisito della cittadinanza per i servizi urbanistici e di architettura del paesaggio. EL, HU, IT: è previsto il requisito della residenza. SK: obbligatoria l'appartenenza all'ordine; può essere riconosciuta l'appartenenza a istituzioni straniere pertinenti. È previsto il requisito della residenza. Possono essere considerate alcune eccezioni. |
f) Servizi di ingegneria e g) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e CPC 8673) |
EE: almeno un responsabile (consulente o responsabile di progetto) deve essere residente in Estonia. BG: il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni. HR, IT, SK: è previsto il requisito della residenza. EL, HU: è previsto il requisito della residenza (per CPC 8673 il requisito della residenza vale unicamente per i laureati in tirocinio). |
h) Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici (CPC 9312 e parte di CPC 85201) |
CZ, IT, SK: è previsto il requisito della residenza. CZ, RO, SK: per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti. BE, LU: per i laureati in tirocinio, è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere. BG, MT: è previsto il requisito della cittadinanza. DK: può essere concessa un'autorizzazione limitata, di durata non superiore a 18 mesi, subordinata al requisito della residenza per l'adempimento di una funzione specifica. FR: è previsto il requisito della cittadinanza. L'accesso è tuttavia possibile entro contingenti numerici stabiliti di anno in anno. HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale. LV: l'esercizio della professione medica da parte di soggetti stranieri necessita dell'autorizzazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali sulla base della necessità economica di medici e dentisti in una determinata regione. PL: per l'esercizio della professione medica da parte di soggetti stranieri è necessaria un'autorizzazione. I medici stranieri hanno diritto di voto limitato nell'ambito degli organismi professionali. PT: è previsto il requisito della residenza per gli psicologi. |
i) Servizi veterinari (CPC 932) |
BG, DE, EL, FR, HR, HU: è previsto il requisito della cittadinanza. CZ e SK: valgono i requisiti della cittadinanza e della residenza. IT: è previsto il requisito della residenza. PL: è previsto il requisito della cittadinanza. I soggetti stranieri possono chiedere un'autorizzazione all'esercizio della professione. |
j) 1. Servizi ostetrici (parte di CPC 93191) |
AT: per stabilire uno studio professionale in Austria è necessario aver esercitato la professione per almeno tre anni prima dello stabilimento di tale studio. BE, LU: per i laureati in tirocinio, è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere. CY, EE, RO, SK: per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti. FR: è previsto il requisito della cittadinanza. L'accesso è tuttavia possibile entro contingenti numerici stabiliti di anno in anno. HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale. HU: nessun impegno. IT: è previsto il requisito della residenza. LV: è previsto il requisito della necessità economica, determinata in base al numero complessivo di ostetriche in una data regione, autorizzato dalle autorità sanitarie locali. PL: è previsto il requisito della cittadinanza. I soggetti stranieri possono chiedere un'autorizzazione all'esercizio della professione. |
j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (parte di CPC 93191) |
AT: i prestatori stranieri di servizi sono ammessi solo nelle seguenti attività: infermieristiche, di fisioterapia, ergoterapia, logopedia, dietetica e nutrizione. Per stabilire uno studio professionale in Austria è necessario aver esercitato la professione per almeno tre anni prima dello stabilimento di tale studio. BE, FR, LU: per i laureati in tirocinio, è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere. CY, CZ, EE, RO, SK: per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti. HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale. HU: è previsto il requisito della cittadinanza. DK: può essere concessa un'autorizzazione limitata, di durata non superiore a 18 mesi, subordinata al requisito della residenza per l'adempimento di una funzione specifica. CY, CZ, EL, IT: viene applicata la verifica della necessità economica: la decisione è subordinata ai posti di lavoro vacanti e alla carenza di personale su base regionale. LV: è previsto il requisito della necessità economica, determinata in base al numero complessivo di infermieri in una data regione, autorizzato dalle autorità sanitarie locali. |
k) Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211) e altri servizi forniti da farmacisti (5) |
FR: è previsto il requisito della cittadinanza. L'accesso di cittadini della Repubblica di Moldova è comunque possibile, entro contingenti numerici stabiliti, purché il prestatore del servizio sia titolare di laurea in farmacia conseguita in Francia. DE, EL, SK: è previsto il requisito della cittadinanza. HU: è previsto il requisito della cittadinanza tranne che per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211). IT, PT: è previsto il requisito della residenza. |
D. Servizi immobiliari (6) |
|
a) Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821) |
FR, HU, IT, PT: è previsto il requisito della residenza. LV, MT, SI: è previsto il requisito della cittadinanza. |
b) Per conto terzi (CPC 822) |
DK: è previsto il requisito della residenza, salvo deroga concessa dall'Autorità danese per il commercio (Danish Business Authority). FR, HU, IT, PT: è previsto il requisito della residenza. LV, MT, SI: è previsto il requisito della cittadinanza. |
E. Servizi di noleggio/leasing senza operatori |
|
e) Relativi a beni personali e per la casa (CPC 832) |
UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio. |
f) Noleggio di apparecchiature per telecomunicazioni (CPC 7541) |
UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio. |
F. Altri servizi alle imprese |
|
e) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676) |
IT, PT: è previsto il requisito della residenza per i biologi e gli analisti chimici. |
f) Servizi di consulenza riguardanti l'agricoltura, la caccia e la silvicoltura (parte di CPC 881) |
IT: è previsto il requisito della residenza per gli agronomi e i periti agrari. |
j) 2. Servizi di sicurezza (CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305) |
BE: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti. BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza. DK: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti e per i servizi di vigilanza aeroportuale. ES, PT: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato. FR: è previsto il requisito della cittadinanza per amministratori delegati e direttori. IT: è previsto il requisito della cittadinanza italiana o dell'UE e della residenza per ottenere l'autorizzazione necessaria per i servizi di vigilanza e trasporto valori. |
k) Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675) |
BG: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato. DE: è previsto il requisito della cittadinanza per i geometri pubblici. FR: è previsto il requisito della cittadinanza per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario. IT, PT: è previsto il requisito della residenza. |
l) 1. Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (parte di CPC 8868) |
MT: è previsto il requisito della cittadinanza. |
l) 2. Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868) |
LV: è previsto il requisito della cittadinanza. |
l) 3. Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868) |
UE: per i servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e motoslitte, è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio. |
l) 5. Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa (7) (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866) |
UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio, tranne: BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, UK per CPC 633, 8861, 8866; BG per i servizi di riparazione di beni personali e per la casa (tranne i gioielli): CPC 63301, 63302, parte di 63303, 63304, 63309; AT per CPC 633, 8861-8866; EE, FI, LV, LT per CPC 633, 8861-8866; CZ, SK per CPC 633, 8861-8865; e SI per CPC 633, 8861, 8866. |
m) Servizi di pulizia degli edifici (CPC 874) |
CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato. |
n) Servizi fotografici (CPC 875) |
HR, LV: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi fotografici specializzati. PL: è previsto il requisito della cittadinanza per la fornitura di servizi di fotografia aerea. |
p) Stampa ed editoria (CPC 88442) |
HR: è previsto il requisito della residenza per gli editori. SE: è previsto il requisito della residenza per gli editori e i titolari di case editrici e di tipografie. IT: I titolari di case editrici e tipografie nonché gli editori devono essere cittadini di uno Stato membro. |
q) Servizi congressuali (parte di CPC 87909) |
SI: è previsto il requisito della cittadinanza. |
r) 1. Servizi di traduzione e interpretazione (CPC 87905) |
FI: è previsto il requisito della residenza per i traduttori iscritti all'albo. DK: è previsto il requisito della residenza per i traduttori e gli interpreti pubblici autorizzati, salvo deroga concessa dall'Autorità danese per il commercio (Danish Business Authority). |
r) 3. Servizi delle agenzie di riscossione (CPC 87902) |
BE, EL: è previsto il requisito della cittadinanza. IT: nessun impegno. |
r) 4. Servizi delle agenzie di informazione commerciale (CPC 87901) |
BE, EL: è previsto il requisito della cittadinanza. IT: nessun impegno. |
r) 5. Servizi di duplicazione (CPC 87904) (8) |
UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio. |
8. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI (CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518) |
BG: il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni. |
9. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE (esclusa la distribuzione di armi, munizioni e materiale bellico) |
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C. Servizi di commercio al dettaglio (9) |
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c) Servizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari (CPC 631) |
FR: è previsto il requisito della cittadinanza per i tabaccai («buraliste»). |
10. SERVIZI DI ISTRUZIONE (solo servizi finanziati con fondi privati) |
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A. Servizi di istruzione primaria (CPC 921) |
FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini della Repubblica di Moldova possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e a insegnare. IT: è previsto il requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato. EL: è previsto il requisito della cittadinanza per gli insegnanti. |
B. Servizi di istruzione secondaria (CPC 922) |
FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini della Repubblica di Moldova possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e a insegnare. IT: è previsto il requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato. EL: è previsto il requisito della cittadinanza per gli insegnanti. LV: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, a studenti disabili (CPC 9224). |
C. Servizi di istruzione superiore (CPC 923) |
FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini della Repubblica di Moldova possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e a insegnare. CZ, SK: è previsto il requisito della cittadinanza per la prestazione di servizi di istruzione superiore esclusi i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310). IT: è previsto il requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato. DK: è previsto il requisito della cittadinanza per i professori. |
12. SERVIZI FINANZIARI |
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A. Servizi assicurativi e connessi |
AT: la direzione delle succursali deve comprendere due persone fisiche residenti in Austria. EE: per quanto riguarda l'assicurazione diretta, l'organo di gestione di una società per azioni del settore assicurativo alla quale partecipino una persona fisica o una persona giuridica della Repubblica di Moldova può comprendere un numero di cittadini moldovi proporzionale alla partecipazione detenuta dalla persona fisica o dalla persona giuridica della Repubblica di Moldova, ma in ogni caso non superiore alla metà dei membri dell'organo di gestione. Il responsabile della direzione di una controllata o di una società indipendente deve risiedere in via permanente in Estonia. ES: è previsto il requisito della residenza per la professione attuariale (oppure in alternativa due anni di esperienza). FI: gli amministratori delegati e almeno un revisore di una compagnia di assicurazione devono avere la residenza nell'UE, salvo deroga concessa dalle autorità competenti. L'agente generale di una compagnia di assicurazione della Repubblica di Moldova ha la residenza in Finlandia, a meno che la compagnia abbia la sede centrale nell'Unione. HR: è previsto il requisito della residenza. IT: è previsto il requisito della residenza per la professione attuariale. |
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) |
BG: per gli amministratori esecutivi e gli agenti con funzioni di gestione è previsto il requisito della residenza permanente in Bulgaria. FI: nel caso degli istituti di credito per l'amministratore delegato e almeno uno dei revisori è previsto il requisito della residenza nell'UE, salvo deroga concessa dall'Autorità di vigilanza finanziaria. HR: è previsto il requisito della residenza. Nel caso degli istituti di credito, il consiglio di amministrazione deve dirigere le attività dal territorio della Repubblica di Croazia. Almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione deve avere una buona padronanza del croato. IT: è previsto il requisito della residenza nel territorio di uno Stato membro dell'UE per i promotori di servizi finanziari. LT: nel caso delle banche, almeno un dirigente dell'amministrazione deve risiedere in via permanente nella Repubblica di Lituania. PL: nel caso delle banche, è previsto il requisito della cittadinanza per almeno uno dei dirigenti. |
13. SERVIZI SANITARI E SOCIALI (solo servizi finanziati con fondi privati) |
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A. Servizi ospedalieri (CPC 9311) B. Servizi delle ambulanze (CPC 93192) C. Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri (CPC 93193) E. Servizi sociali (CPC 933) |
FR: per avere accesso a funzioni dirigenziali è necessaria un'autorizzazione. Ai fini del rilascio si tiene conto della disponibilità di dirigenti locali. HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale. LV: verifica della necessità economica per medici, dentisti, ostetriche, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico. PL: per l'esercizio della professione medica da parte di stranieri è necessaria un'autorizzazione. I medici stranieri hanno diritto di voto limitato nell'ambito degli organismi professionali. |
14. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI |
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A. Alberghi, ristoranti e catering (CPC 641, CPC 642 e CPC 643) escluso il catering nei servizi di trasporto aereo (10) |
BG: il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti di cittadinanza bulgara quando la quota pubblica (Stato e/o comuni) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50 %. HR: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi di ospitalità alberghiera e ristorazione prestati in abitazioni private e residenze rurali. |
B. Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori) (CPC 7471) |
BG: il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti di cittadinanza bulgara quando la quota pubblica (Stato e/o comuni) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50 %. HR: è necessario il nullaosta del ministero del Turismo per la posizione di direttore di ufficio. |
C. Servizi delle guide turistiche (CPC 7472) |
BG, CY, ES, FR, EL, HR, HU, LT, MT, PL, PT, SK: è previsto il requisito della cittadinanza. IT: le guide turistiche di paesi non-UE devono ottenere una licenza specifica. |
15. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI (esclusi i servizi audiovisivi) |
|
A. Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche) (CPC 9619) |
FR: per avere accesso a funzioni dirigenziali è necessaria un'autorizzazione. L'autorizzazione, se richiesta per un periodo superiore ai due anni, è subordinata al requisito della cittadinanza. |
16. SERVIZI DI TRASPORTO |
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A. Trasporti marittimi |
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a) Trasporto internazionale di passeggeri (CPC 7211 tranne il cabotaggio nazionale) b) Trasporto internazionale di merci (CPC 7212 tranne il cabotaggio nazionale) |
UE: è previsto il requisito della cittadinanza per l'equipaggio delle navi. AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la maggioranza degli amministratori delegati. |
D. Trasporto su strada |
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a) Trasporto di passeggeri (CPC 7121 e CPC 7122) |
AT: è previsto il requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone. DK, HR: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti. BG, MT: è previsto il requisito della cittadinanza. |
b) Trasporto di merci (CPC 7123, escluso il trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio (11)). |
AT: è previsto il requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone. BG, MT: è previsto il requisito della cittadinanza. HR: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti. |
E. Trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte (12) (CPC 7139) |
AT: è previsto il requisito della cittadinanza per gli amministratori delegati. |
17. SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO (13) |
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A. Servizi ausiliari del trasporto marittimo a) Servizi di movimentazione di carichi marittimi b) Servizi di magazzinaggio e deposito merci (parte di CPC 742) c) Servizi di sdoganamento d) Servizi di stazionamento e deposito di container e) Servizi di agenzia marittima f) Servizi marittimi di spedizione merci g) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 7213) h) Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214) i) Servizi di supporto al trasporto marittimo (parte di CPC 745) j) Altri servizi ausiliari e di supporto (escluso il catering) (parte di CPC 749) |
AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la maggioranza degli amministratori delegati. BG, MT: è previsto il requisito della cittadinanza. DK: è previsto il requisito della residenza per i servizi di sdoganamento. EL: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi di sdoganamento. |
D. Servizi ausiliari del trasporto stradale d) Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori (CPC 7124) |
AT: è previsto il requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone. BG, MT: è previsto il requisito della cittadinanza. |
F. Servizi ausiliari del trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte (14) a) Servizi di deposito e magazzinaggio di merci diverse dal combustibile trasportate mediante condotte (parte di CPC 742) |
AT: è previsto il requisito della cittadinanza per gli amministratori delegati. |
19. SERVIZI ENERGETICI |
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A. Servizi connessi al settore minerario (CPC 883) (15) |
SK: è previsto il requisito della residenza. |
20. ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE |
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a) Servizi di lavaggio, pulitura e tintura (CPC 9701) |
UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio. |
b) Servizi dei saloni di parrucchiere (CPC 97021) |
UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio. |
c) Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure (CPC 97022) |
UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio. |
d) Altri servizi di cure estetiche n.c.a. (CPC 97029) |
UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio. |
e) Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeutici se forniti come servizi per il benessere fisico e il rilassamento e non a scopo medico o riabilitativo (16) (per CPC ver. 1.0 97230) |
UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio. |
(1)
Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.
(2)
Affinché i cittadini dei paesi non-UE ottengano il riconoscimento delle loro qualifiche in tutta l’Unione occorre negoziare un accordo di mutuo riconoscimento nel quadro definito all’articolo 222 del presente accordo.
(3)
Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell’UE e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il prestatore di servizi o il suo personale è abilitato all’esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure di autorizzazione possono prevedere tra l’altro il rispetto dei codici deontologici locali, l’uso del titolo del paese d’origine (tranne qualora sia stata ottenuta l’equipollenza con il titolo del paese ospitante), obblighi assicurativi, l’iscrizione semplice all’ordine forense del paese ospitante o un’ammissione semplificata all’ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché il domicilio professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in materia di diritto dell’UE sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato, pienamente abilitato all’avvocatura in uno Stato membro, che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato, pienamente abilitato all’avvocatura in tale Stato membro, che agisce personalmente. La piena abilitazione alla professione di avvocato nello Stato membro in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell’Unione, dal momento che quest’ultima comporta la pratica del diritto dell’UE e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all’avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l’avvocato è abilitato a esercitare la professione o una parte appartenente a tale Stato.
(4)
Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che figurano al punto 6.A.a) Servizi legali.
(5)
La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di licenza e qualifica applicabili negli Stati membri. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.
(6)
Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni relativi all’acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.
(7)
I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano al punto 6.F.l) da 1 a 4. I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845), figurano al punto 6.B. Servizi informatici e affini.
(8)
Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 6.F.p).
(9)
Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 6.B e 6.F.l). Tranne i servizi di vendita al dettaglio di prodotti energetici, che figurano nei SERVIZI ENERGETICI ai punti 19.E e 19.F.
(10)
Il catering nei servizi di trasporto aereo rientra nei SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO al punto 17.E.a) Servizi di assistenza a terra.
(11)
Parte di CPC 71235 che figura in SERVIZI DI COMUNICAZIONE al punto 7.A. Servizi postali e di corriere.
(12)
Il trasporto di combustibili mediante condotte rientra tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 19.B.
(13)
Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punto 6.F.l) da 1 a 4.
(14)
I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte figurano nei SERVIZI ENERGETICI al punto 19.C.
(15)
Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi. Sono esclusi l’accesso diretto alle risorse naturali e il loro sfruttamento. Sono esclusi i lavori di preparazione del sito per l’estrazione di risorse diverse dal petrolio e dal gas (CPC 5115), che figurano al punto 8. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D’INGEGNERIA CORRELATI.
(16)
I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 6.A.h) Servizi medici e dentistici, al punto 6.A.j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico, e in Servizi sanitari, punti 13.A e 13.C. |
ALLEGATO XXVII-D
ELENCO DI RISERVE RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI (UNIONE)
1. Le parti consentono ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'altra parte di prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, conformemente agli articoli 217 e 218 del presente accordo, per le attività economiche elencate in appresso, e subordinatamente alle pertinenti limitazioni.
2. L'elenco comprende i seguenti elementi:
una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui si applicano le limitazioni; e
una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.
Quando la colonna di cui alla lettera b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri che non vi sono menzionati assumono impegni nel settore interessato senza alcuna riserva (l'assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per determinati Stati membri lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera Unione eventualmente applicabili).
L'Unione non assume impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti per settori di attività economiche diversi da quelli esplicitamente elencati in appresso.
3. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori:
per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991; e
per «CPC ver. 1.0» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998;
4. Gli impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.
5. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 217 e 218 del presente accordo. Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti della Repubblica di Moldova.
6. Continuano ad applicarsi tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari dell'UE e dei suoi Stati membri in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi.
7. L'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.
8. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali o di diritti esclusivi nei settori pertinenti, come indicato dall'Unione nell'allegato XXVII-A del presente accordo.
9. Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi.
10. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.
Le parti consentono ai prestatori di servizi contrattuali dell'altra parte di prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, alle condizioni di cui all'articolo 217, paragrafo 1 del presente accordo, nei seguenti sottosettori:
servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (ossia diritto diverso da quello dell'UE);
servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili;
servizi di consulenza fiscale;
servizi architettonici, urbanistici e di architettura del paesaggio;
servizi d'ingegneria e servizi d'ingegneria integrati;
servizi informatici e affini;
servizi di ricerca e sviluppo;
pubblicità;
servizi di consulenza gestionale;
servizi connessi alla consulenza gestionale;
servizi tecnici di prova e analisi;
servizi connessi alla consulenza scientifica e tecnica;
manutenzione e riparazione di attrezzature nel quadro di contratti di servizi post-vendita o post-locazione;
servizi di traduzione;
servizi di ricognizione sul campo;
servizi ambientali;
servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici;
servizi di intrattenimento.
Le parti consentono ai professionisti indipendenti dell'altra parte di prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, alle condizioni di cui all'articolo 218, paragrafo 2, del presente accordo, nei seguenti sottosettori:
servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (ossia diritto diverso da quello dell'UE);
servizi architettonici, urbanistici e di architettura del paesaggio;
servizi d'ingegneria e servizi d'ingegneria integrati;
servizi informatici e affini;
servizi di consulenza gestionale e servizi connessi;
servizi di traduzione.
Settore o sottosettore |
Descrizione delle riserve |
TUTTI I SETTORI |
Riconoscimento UE: le direttive dell'UE sul reciproco riconoscimento dei diplomi si applicano solo ai cittadini degli Stati membri. Il diritto di prestare un servizio riferito a professioni regolamentate in uno Stato membro non dà il diritto di prestarlo in un altro Stato membro. (1) |
Servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (ossia diritto diverso da quello dell'UE) (parte di CPC 861) (2) |
AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, PL, PT, SE, UK: nessuna. BE, ES, HR, IT, EL: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali. BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica. |
|
DK: la commercializzazione delle attività di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un'abilitazione danese all'esercizio della professione. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico. |
|
FR: è richiesta la piena abilitazione alla professione di avvocato (semplificata) mediante una prova attitudinale. L'accesso degli avvocati alla professione di «avocat auprès de la Cour de Cassation» e di «avocat auprès du Conseil d'Etat» è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza. HR: valgono i requisiti della cittadinanza e della residenza per ottenere la piena abilitazione alla professione di avvocato, necessaria per i servizi di rappresentanza legale. |
Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili (CPC 86212 esclusi i «servizi di revisione dei conti», CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220) |
BE, CY, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. AT: il datore di lavoro deve far parte dell'organismo professionale, ove esistente, del paese d'origine. FR: è richiesta un'autorizzazione. La prestazione di servizi di contabilità e di tenuta di libri contabili è subordinata alla decisione del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria in accordo con il ministero degli Affari esteri. BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. HR: è previsto il requisito della residenza. |
Servizi di consulenza fiscale (CPC 863) (3) |
BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: nessuna. AT: il datore di lavoro deve far parte dell'organismo professionale, ove esistente, del paese d'origine; è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti. BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. CY: nessun impegno per la presentazione delle denunce dei redditi. PT: nessun impegno. HR, HU: è previsto il requisito della residenza. |
Servizi di architettura e Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8671 e CPC 8674) |
EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. BE, ES, HR, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali. FI: le persone fisiche devono dimostrare di possedere conoscenze specializzate connesse ai servizi da prestare. BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. AT: solo servizi di progettazione, per i quali: verifica della necessità economica. HR, HU, SK: è previsto il requisito della residenza. |
Servizi di ingegneria e Servizi integrati di ingegneria (CPC 8672 e CPC 8673) |
EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. BE, ES, HR, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali. FI: le persone fisiche devono dimostrare di possedere conoscenze specializzate connesse ai servizi da prestare. BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. AT: solo servizi di progettazione, per i quali: verifica della necessità economica. HR, HU: è previsto il requisito della residenza. |
Servizi informatici e affini (CPC 84) |
EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. ES, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali. BE: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. AT, DE, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK, UK: verifica della necessità economica. HR: è previsto il requisito della residenza per i prestatori di servizi contrattuali. Nessun impegno per i professionisti indipendenti. |
Servizi di ricerca e sviluppo (CPC 851, 852 esclusi i servizi psicologici (4), 853) |
UE, tranne BE: è necessaria una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto (5). CZ, DK, SK: verifica della necessità economica. BE, UK: nessun impegno. HR: è previsto il requisito della residenza. |
Pubblicità (CPC 871) |
BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. AT, BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. |
Servizi di consulenza gestionale (CPC 865) |
DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. ES, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. BE, HR: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. |
Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866) |
DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. BE, ES, HR, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. AT, BG, CY, CZ, FI, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. HU: verifica della necessità economica tranne che per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: nessun impegno. |
Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676) |
BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: nessuna. AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica. |
Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675) |
BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: nessuna. AT, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica. DE: nessun impegno per i geometri pubblici. FR: nessun impegno per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario. BG: nessun impegno. |
Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni (parte di CPC 8868) |
BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. UK: nessun impegno. |
Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario (parte di CPC 8868) |
BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. UK: nessun impegno. |
Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868) |
BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: verifica della necessità economica. UK: nessun impegno. |
Manutenzione e riparazione degli aeromobili e di loro parti (parte di CPC 8868) |
BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna. AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. UK: nessun impegno. |
Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa (6) (CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866) |
BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. |
Traduzioni (CPC 87905 escluse le attività ufficiali e certificate) |
DE, EE, FR, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. BE, ES, IT, EL: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti. CY, LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali. AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica. HR: nessun impegno per i professionisti indipendenti. |
Servizi di ricognizione sul campo (CPC 5111) |
BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica. |
Servizi ambientali (CPC 9401 (7), CPC 9402, CPC 9403, CPC 9404 (8), parte di CPC 94060 (9), CPC 9405, parte di CPC 9406, CPC 9409) |
BE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna. AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica. |
Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori (10)) (CPC 7471) |
AT, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna. BG, EL, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica. BE, CY, DK, FI, IE: nessun impegno tranne che per gli accompagnatori (persone che accompagnano un gruppo di almeno 10 persone, senza fungere da guide in luoghi specifici). HR: è previsto il requisito della residenza. UK: nessun impegno. |
Servizi di intrattenimento diversi dai servizi audiovisivi (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche) (CPC 9619) |
BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE: può essere richiesta una qualifica avanzata (11). Verifica della necessità economica. AT: qualifiche avanzate e verifica della necessità economica, tranne che per le persone la cui attività professionale principale è inerente al campo delle belle arti e che traggono il loro reddito prevalentemente da tale attività, e subordinatamente alla condizione che tali persone non esercitino alcuna altra attività in Austria, per cui: nessuna riserva. FR: nessun impegno per i prestatori di servizi contrattuali, eccetto se: — il permesso di lavoro viene rilasciato per un periodo non superiore a nove mesi, rinnovabile per altri tre mesi; — verifica della necessità economica; — la società di intrattenimento deve pagare una tassa all'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration. CY: verifica della necessità economica per i servizi di musica dal vivo e delle discoteche. SI: la durata del soggiorno è limitata a 7 giorni per manifestazione. Per i servizi dei circhi e dei parchi di divertimento la durata del soggiorno è limitata a un massimo di 30 giorni per anno civile. BE, UK: nessun impegno. |
(1)
Affinché i cittadini dei paesi terzi ottengano il riconoscimento delle loro qualifiche in tutta l’UE, occorre negoziare un accordo di mutuo riconoscimento nel quadro definito all’articolo 222 del presente accordo.
(2)
Al pari della prestazione di altri servizi, la prestazione dei servizi legali è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di licenze applicabili negli Stati membri. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure possono prevedere tra l’altro il rispetto dei codici deontologici locali, l’uso del titolo del paese d’origine (tranne qualora sia stata ottenuta l’equipollenza con il titolo del paese ospitante), obblighi assicurativi, l’iscrizione semplice all’ordine forense del paese ospitante o un’ammissione semplificata all’ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché il domicilio professionale o legale nel paese ospitante.
(3)
Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano fra i servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero.
(4)
Parte di CPC 85201, che figura alla voce Servizi medici e dentistici.
(5)
Per tutti gli Stati membri, tranne che per DK l’autorizzazione dell’istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono soddisfare le condizioni stabilite ai sensi della direttiva 2005/71/CE.
(6)
I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845), figurano nei servizi informatici.
(7)
Corrisponde ai servizi fognari.
(8)
Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.
(9)
Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.
(10)
Prestatori di servizi che accompagnano un gruppo di almeno 10 persone, senza fungere da guide in luoghi specifici.
(11)
Qualora la qualifica non sia stata conseguita nell’UE e nei suoi Stati membri, lo Stato membro interessato può decidere di valutare se essa sia equivalente alla qualifica richiesta nel suo territorio. |
ALLEGATO XXVII-E
ELENCO DI RISERVE RELATIVE ALLO STABILIMENTO (REPUBBLICA DI MOLDOVA)
1. L'elenco in appresso indica le attività economiche per le quali si applicano agli stabilimenti e agli investitori dell'Unione le riserve al trattamento nazionale o al trattamento della nazione più favorita da parte della Repubblica di Moldova, di cui all'articolo 205, paragrafo 1, del presente accordo.
L'elenco comprende i seguenti elementi:
una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui si applicano le limitazioni;
una seconda colonna in cui sono descritte le riserve applicabili nel settore o sottosettore indicato nella prima colonna.
2. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori:
per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991;
per «CPC ver. 1.0» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998;
3. Conformemente all'articolo 202, paragrafo 1, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.
4. Conformemente all'articolo 205 del presente accordo, le prescrizioni non discriminatorie, per esempio quelle concernenti la forma giuridica o l'obbligo per tutti i prestatori di servizi che operano nel territorio di ottenere licenze o autorizzazioni senza distinzioni di nazionalità, residenza o criteri equivalenti, non sono elencate nel presente allegato poiché il presente accordo le lascia impregiudicate.
5. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.
Settore o sottosettore |
Descrizione delle riserve |
I. RISERVE ORIZZONTALI |
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Terreni |
Le riserve riguardano tutti i settori |
È consentito l'affitto di terreni per un periodo massimo di 99 anni. |
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I prestatori stranieri possono acquistare terreni, tranne terreni agricoli e aree forestali. |
I. RISERVE SPECIFICHE |
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1. SERVIZI ALLE IMPRESE |
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A. Servizi professionali |
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a) Servizi legali |
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— Limitati alla consulenza relativa alla legislazione del paese ospitante; (CPC 861) |
I servizi legali relativi alla rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti possono essere prestati da professionisti legali di uno Stato membro dell'UE previa associazione con un avvocato locale o dopo un anno di praticantato svolto per ottenere un'autorizzazione nella Repubblica di Moldova. I servizi di consulenza legale, tranne la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità, possono essere prestati previa iscrizione all'apposito albo dell'ordine degli avvocati. I servizi di traduzione e/o interpretazione in ambito giudiziario possono essere prestati previo riconoscimento da parte della commissione di abilitazione del ministero della Giustizia dell'autorizzazione a prestare servizi di traduttore/interprete giurato rilasciata in un altro Stato. I servizi di mediazione possono essere prestati dai titolari di una licenza di Mediatore rilasciata in un altro Stato previa certificazione a opera del consiglio di mediazione. |
|
I servizi di curatore fallimentare autorizzato possono essere prestati dopo un anno di praticantato e dopo il superamento dell'esame presso la commissione di certificazione e disciplina del ministero della Giustizia. Per i notai e gli ufficiali giudiziari è previsto il requisito della cittadinanza. |
h) Servizi medici e dentistici privati (CPC 9312) (CPC 9312 tranne i servizi prestati dal settore pubblico) |
L'esercizio della professione medica da parte di soggetti stranieri necessita dell'autorizzazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali in base alla verifica della necessità economica. |
F. Altri servizi alle imprese |
|
k) Servizi di collocamento e di fornitura di personale (CPC 872) |
I servizi possono essere prestati solo da persone giuridiche costituite nella Repubblica di Moldova. |
l) Servizi di investigazione e vigilanza (CPC 873) |
|
2. SERVIZI DI COMUNICAZIONE |
|
A. Servizi postali |
|
a) Servizi postali internazionali e servizi postali nazionali relativi a lettere fino a 350 grammi; (CPC 7511) |
Monopolio dell'azienda statale «Posta Moldova». |
7. SERVIZI FINANZIARI |
|
Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) |
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Partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché prestazione di servizi collegati. |
La banca nazionale di Moldova funge da agente finanziario del governo sul mercato dei buoni del Tesoro. |
ALLEGATO XXVII-F
ELENCO DI IMPEGNI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI
(REPUBBLICA DI MOLDOVA)
1. L'elenco di impegni in appresso indica le attività economiche liberalizzate dalla Repubblica di Moldova a norma dell'articolo 212 del presente accordo nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dell'Unione in tali attività.
L'elenco comprende i seguenti elementi:
una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui sono assunti gli impegni;
una seconda colonna in cui sono descritte le riserve applicabili nel settore o sottosettore indicato nella prima colonna.
Nessun impegno è previsto per i settori o sottosettori che non figurano nell'elenco in appresso.
2. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori:
per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991;
per «CPC ver. 1.0» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998;
3. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato o del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 210 e 211 del presente accordo. Tali misure (ad esempio, obbligo di ottenere una licenza, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua, divieto non discriminatorio di svolgere determinate attività in zone ambientali protette o in zone di particolare interesse storico od artistico), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in qualunque caso agli investitori dell'altra parte.
4. L'elenco in appresso non pregiudica l'applicabilità della modalità 1 in alcuni settori e sottosettori di servizi e non pregiudica l'esistenza di monopoli statali e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento.
5. Conformemente all'articolo 202, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.
6. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco degli impegni non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.
7. La modalità 1 e la modalità 2 si riferiscono rispettivamente alle forme di prestazione di servizi di cui all'articolo 203, paragrafo 13, lettere a) e b), del presente accordo.
Settore o sottosettore |
Descrizione delle riserve |
I. IMPEGNI SPECIFICI |
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1. SERVIZI ALLE IMPRESE |
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A. Servizi professionali |
|
a) Servizi legali: |
|
— tranne la consulenza in materia di diritto nazionale e internazionale; |
1) nessun impegno tranne che per la stesura dei documenti legali. |
(CPC 861) |
2) nessuna |
— Consulenza relativa alla legislazione nazionale, internazionale e di un paese terzo; |
1) Nessuna |
(parte di CPC 861) |
2) Nessuna |
b) Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili (CPC 862); |
1) Nessuna 2) Nessuna |
c) Servizi fiscali (CPC 863); d) Servizi architettonici; (CPC 8671); e) Servizi di ingegneria; (CPC 8672); |
|
f) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8673); g) Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8674); |
|
h) Servizi medici e dentistici privati (CPC 9312) (CPC 9312 tranne i servizi prestati dal settore pubblico) |
1) Nessuna 2) I programmi di assicurazione sanitaria pubblica non coprono il costo di cure mediche fornite all'estero. |
i) Servizi veterinari (CPC 932) |
1) Nessuna 2) Nessuna |
j) Servizi prestati da ostetriche, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (CPC 93191 tranne i servizi prestati dal settore pubblico) |
1) Nessuna 2) I programmi di assicurazione sanitaria pubblica non coprono il costo di servizi medici utilizzati all'estero. |
B. Servizi informatici e affini |
|
a) Servizi di consulenza per l'installazione dell'hardware (CPC 841); b) Servizi di implementazione di software (CPC 842); c) Servizi di elaborazione dati; (CPC 843); d) Servizi di istruzione primaria (CPC 844); e) Altri (CPC 845 + 849). |
1) Nessuna 2) Nessuna |
C. Servizi di ricerca e sviluppo |
|
a) Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze naturali (CPC 851); b) Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze sociali e umane (CPC 852); c) Servizi di ricerca e sviluppo interdisciplinari (CPC 853). |
1) Nessuna 2) Nessuna |
D. Servizi immobiliari |
|
a) Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821); b) Per conto terzi (CPC 822) |
1) Nessuna 2) Nessuna |
E. Servizi di noleggio/leasing senza operatori |
|
a) Relativi a navi (CPC 83103); b) Relativi agli aeromobili (CPC 83104); c) Relativi ad altre attrezzature di trasporto (CPC +83102 + 83105); d) Relativi ad altri macchinari e attrezzature (CPC 83106-83109) |
1) Nessuna 2) Nessuna |
e) Altri (CPC 832), compresi videocassette preregistrate e dischi ottici per apparecchiature per l'intrattenimento domestico (home entertainment). |
|
F. Altri servizi alle imprese |
|
a) Servizi pubblicitari (CPC 871); b) Servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864); |
1) Nessuna 2) Nessuna |
c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865); d) Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866); e) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676); f) Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (CPC 881); |
|
g) Servizi connessi alla pesca (CPC 882); h) Servizi connessi al settore minerario (CPC 883 + 5115); i) Servizi connessi alle attività manifatturiere (CPC 884 + 885); (tranne che per 88442); |
|
j) Servizi connessi alla distribuzione di energia (CPC 887); |
|
k) Servizi di collocamento e di fornitura di personale (CPC 872); |
|
l) Servizi di investigazione e vigilanza (CPC 873); |
|
m) Servizi connessi alla consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675); n) Manutenzione e riparazione di attrezzature (tranne le imbarcazioni marittime, gli aerei o altri mezzi di trasporto) (CPC +8861-8866); o) Servizi di pulizia di edifici (CPC 874); |
|
p) Servizi fotografici (CPC 875); q) Servizi di imballaggio (CPC 876); r) Servizi di stampa, editoria (CPC 88442); s) Servizi congressuali (CPC 87909*); t) Altro (CPC 8790). |
|
2. SERVIZI DI COMUNICAZIONE |
|
A. Servizi postali |
|
a) Servizi postali internazionali e servizi postali nazionali relativi a lettere fino a 350 grammi (CPC 7511); |
1) Monopolio dell'azienda statale «Posta Moldova». 2) Nessuna |
b) Servizi postali per pacchi (CPC 75112) |
1) Nessuna 2) Nessuna |
c) Servizi di sportello presso gli uffici postali (CPC 75113) |
|
B. Servizi di corriere (CPC 7512) |
1) Nessuna 2) Nessuna |
C. Servizi di telecomunicazione |
|
a) Servizi di telefono pubblico; (CPC 7521); |
1) Nessuna 2) Nessuna |
b) Servizi cellulari analogici (CPC 75213.1); |
|
c) Servizi cellulari digitali (CPC 75213.2); |
|
d) Servizi mobili (CPC 75213): — servizi di radioavviso — (CPC 75291), — servizi mobili di dati; |
|
e) Comunicazione satellitare; |
|
f) Servizi di rete alle imprese (CPC 7522); |
|
g) Servizi di trasmissione dei dati a commutazione di pacchetto (CPC 75232); |
|
h) Servizi di trasmissione dei dati a commutazione di circuito (CPC 7523*); |
|
i) Servizi telegrafici e di telex (CPC 7522 e 7523) |
|
j) Servizi di fax (CPC 7521*+7529*); k) Servizi relativi ai circuiti privati affittati (CPC 7522*+7523*) l) Posta elettronica (CPC 7523*); |
|
m) Messaggeria vocale (CPC 7523*) n) Informazioni in linea e consultazione di basi di dati (CPC 7523*); o) Scambio elettronico di dati (EDI) (CPC 7523*); |
|
p) Servizi di fax potenziati/a valore aggiunto, compresi i servizi di archiviazione e inoltro e di archiviazione ed estrazione dati (CPC 7523*); |
|
q) Conversione di codice e di protocollo (CPC non disponibile); r) Elaborazione delle informazioni e/o dei dati online (compresa l'elaborazione delle transazioni) (CPC 843); s) Altri servizi di telecomunicazione (CPC 7529); t) Altro (CPC 7549). |
|
3. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI |
|
a) Lavori generali di costruzione di edifici (CPC 512); b) Lavori generali di costruzione di ingegneria civile (CPC 513); |
1) Nessuna 2) Nessuna |
c) Lavori di installazione e montaggio (CPC 514 + 516); d) Lavori di completamento e di finitura degli edifici (CPC 517); e) Altro (CPC511 + 515 + 518). |
|
4. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE |
|
a) Servizi dei commissionari (CPC 621); b) Servizi di commercio all'ingrosso (CPC 611, 622); |
1) Nessuna 2) Nessuna |
c) Servizi di commercio al dettaglio (CPC 611 + 613 + 631 + 632 + 633 + 6111 + 6113 + 6121), compresi dischi e nastri audio e video e dischi ottici (CPC 63234); d) Franchising (CPC 8929); e) Altri servizi di distribuzione. |
|
5. SERVIZI DI ISTRUZIONE |
|
a) Servizi di istruzione primaria (CPC 921); b) Servizi di istruzione secondaria (CPC 922); |
1) Nessuna 2) Nessuna |
c) Servizi di istruzione superiore (parte di CPC 923); d) Servizi di istruzione per gli adulti (CPC924); e) Altri servizi di istruzione (CPC 929). |
|
6. SERVIZI AMBIENTALI |
|
A. Servizi di gestione delle acque reflue (CPC 9401) (1) |
1) Nessuna 2) Nessuna |
B. Gestione dei rifiuti solidi/pericolosi, escluso il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi |
|
a) Servizi di smaltimento dei rifiuti (CPC 9402) |
|
b) Servizi di disinfestazione e servizi simili (CPC 9403) |
|
C. Protezione dell'aria ambiente e del clima (CPC 9404) (2) |
|
D. Risanamento e pulizia del suolo e delle acque |
|
a) Trattamento e risanamento di acque e suolo contaminati/inquinati (parte di CPC 94060) (3) |
|
E. Abbattimento del rumore e delle vibrazioni (CPC 9405) |
|
F. Protezione della biodiversità e del paesaggio |
|
a) Servizi di tutela della natura e del paesaggio (parte di CPC 9406) |
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G. Altri servizi ambientali e ausiliari (CPC 94090) |
|
7. SERVIZI FINANZIARI |
|
A. Servizi assicurativi e connessi |
|
a) Servizi di assicurazione vita, infortuni, malattie; b) Servizi assicurativi rami non vita (CPC 8129, tranne servizi di assicurazione marittima, aerea e di trasporti); |
1) Nessuna 2) Nessuna |
c) Servizi di assicurazione marittima, aerea e di trasporti; d) Riassicurazione e retrocessione; e) Servizi accessori del settore assicurativo (comprese le attività di broker e agenzie). |
|
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) |
|
a) Accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili; b) Prestiti di tutti i tipi, compresi il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento delle transazioni commerciali; |
1) Nessuna 2) Nessuna |
c) Leasing finanziario; d) Tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro e) Garanzie e impegni |
|
f) Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a: — strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito ecc.); |
|
— valuta estera; — prodotti derivati, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i contratti a termine e a premio; — strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, tra cui «swaps» e contratti a termine ecc.; — valori mobiliari; |
|
— altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, compresi i metalli preziosi; g) Servizi di intermediazione finanziaria del tipo «money broking»; h) Gestione patrimoniale, ad esempio gestione di liquidità o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria; |
|
i) Servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili; |
|
j) Servizi finanziari di consulenza e altro, relativamente a tutte le attività elencate all'articolo 1B di MNT.TNC/W/50, ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali; |
|
k) Fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari; |
|
l) Partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché prestazione di servizi collegati. |
|
8. OSPEDALI E ALTRE STRUTTURE SANITARIE |
|
a) Servizi ospedalieri Servizi di ospedali e sanatori privati (CPC 9311, tranne i servizi prestati dal settore pubblico); b) Servizi sociali (CPC 933); c) Altri servizi sanitari (CPC 9319 tranne 93191). |
1) Nessuna 2) Nessuna |
9. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI |
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a) Alberghi e ristoranti (compreso il catering) (CPC 641-643); b) Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471); |
1) Nessuna 2) Nessuna |
c) Servizi delle guide turistiche (CPC 7472); d) Altri servizi connessi al turismo e ai viaggi. |
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10. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI |
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a) Servizio di gestione di sale cinematografiche (CPC 96199**) (4) |
1) Nessun impegno 2) Nessun impegno |
b) Altri servizi di intrattenimento (CPC 96191 + 96194) c) Servizi delle agenzie di informazione (CPC 962); |
1) Nessuna 2) Nessuna |
e) Servizi sportivi e altri servizi ricreativi (CPC 964). |
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11. SERVIZI DI TRASPORTO |
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a) Servizi di trasporto marittimo (CPC 7211, 7212, 7213, 8868**, 7214, 745**); b) Trasporto sulle vie navigabili interne (CPC 7221, 7222, 7223, 8868**, 7224, 745**); |
1) Nessuna 2) Nessuna |
c) Servizi di trasporto aereo definiti nell'allegato relativo al trasporto aereo: a) e b) Trasporto di passeggeri e di merci (CPC 731, 732), c) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 734), |
|
d) Manutenzione e riparazione di aeromobili (CPC 8868**), e) Vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo (CPC 746*), f) Sistemi telematici di prenotazione (CPC 746*) g) Gestione aeroportuale h) Servizi di assistenza a terra (compreso il catering) |
|
d) Trasporto spaziale (CPC 733); |
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e) Servizi di trasporto ferroviario (CPC 7111, 7112, 7113, 8868**, 743); |
|
f) Servizi di trasporto stradale a) Trasporto di passeggeri (CPC 7121 + 7122), b) Trasporto di merci (CPC 7123, per 7123 tranne servizi di cabotaggio), |
|
c) Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori (CPC 7124), d) Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112 + 8867); e) Servizi di supporto ai servizi di trasporto stradale (CPC 744); |
|
g) Trasporto mediante condotte (CPC 7131, 7139); |
|
h) Servizi ausiliari per tutti i modi di trasporto: a) Servizi di movimentazione di carichi, magazzinaggio e deposito merci (CPC 741, 742); b) Servizi delle agenzie di trasporto merci e servizi di supporto e ausiliari dei trasporti (CPC 748, 749). |
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(1)
Corrisponde ai servizi fognari.
(2)
Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.
(3)
Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.
(4)
** Indica che il servizio specificato costituisce solo una parte della gamma totale di attività coperta dalla concordanza CPC. |
ALLEGATO XXVII-G
ELENCO DI RISERVE RELATIVE AL PERSONALE CHIAVE, AI LAUREATI IN TIROCINIO E AI VENDITORI DI BENI E SERVIZI (REPUBBLICA DI MOLDOVA)
1. L'elenco di riserve in appresso indica le attività economiche liberalizzate a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico), sezioni 2 e 3, del presente accordo per le quali si applicano le limitazioni al personale chiave e ai laureati in tirocinio, da un lato, e ai venditori di beni e servizi alle imprese, dall'altro, rispettivamente a norma degli articoli 215 e 216 del presente accordo e precisa tali limitazioni.
L'elenco in appresso comprende i seguenti elementi:
una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui si applicano le limitazioni; e
una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.
La Repubblica di Moldova non assume impegni per il personale chiave, i laureati in tirocinio e i venditori di beni e servizi alle imprese in attività economiche non liberalizzate (nessun impegno) a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico), sezioni 2 e 3, del presente accordo.
2. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori:
per «CPC» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991; e
per «CPC ver. 1.0» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998;
3. Gli impegni relativi al personale chiave e ai laureati in tirocinio, ai venditori di beni e ai venditori di servizi alle imprese non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.
4. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 215 e 216 del presente accordo. Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori di beni e servizi alle imprese dell'Unione.
5. Continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni imposte dalle disposizioni legislative e regolamentari della Repubblica di Moldova in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi.
6. Conformemente all'articolo 202, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.
7. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento.
8. Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nella Repubblica di Moldova, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi.
9. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.
Settore o sottosettore |
Descrizione delle riserve |
I. IMPEGNI SPECIFICI |
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1. SERVIZI ALLE IMPRESE |
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A. Servizi professionali |
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a) Servizi legali: |
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— Limitati alla consulenza relativa alla legislazione del paese ospitante; (CPC 861) |
I servizi legali relativi alla rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti possono essere prestati da professionisti legali di uno Stato membro dell'UE previa associazione con un avvocato locale o dopo un anno di praticantato svolto per ottenere un'autorizzazione nella Repubblica di Moldova. I servizi di consulenza legale, tranne la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità, possono essere prestati previa iscrizione all'apposito albo dell'ordine degli avvocati. I servizi di traduzione e/o interpretazione in ambito giudiziario possono essere prestati previo riconoscimento da parte della commissione di abilitazione del ministero della Giustizia dell'autorizzazione a prestare servizi di traduttore/interprete giurato rilasciata in un altro Stato. I servizi di mediazione possono essere prestati dai titolari di una licenza di Mediatore rilasciata in un altro Stato previa certificazione a opera del consiglio di mediazione. |
|
I servizi di curatore fallimentare autorizzato possono essere prestati dopo un anno di praticantato e dopo il superamento dell'esame presso la commissione di certificazione e disciplina del ministero della Giustizia. Per i notai e gli ufficiali giudiziari è previsto il requisito della cittadinanza. |
j) Servizi prestati da ostetriche, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (CPC 93191 tranne i servizi prestati dal settore pubblico) |
È previsto il requisito della cittadinanza. |
ALLEGATO XXVII-H
ELENCO DI RISERVE RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI (REPUBBLICA DI MOLDOVA)
1. Le parti consentono ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'altra parte di prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, conformemente agli articoli 217 e 218 del presente accordo, per le attività economiche elencate in appresso, e subordinatamente alle pertinenti limitazioni.
2. L'elenco comprende i seguenti elementi:
una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui si applicano le limitazioni; e
una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.
La Repubblica di Moldova non assume impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti per settori di attività economiche diversi da quelli esplicitamente elencati in appresso.
3. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori:
per «CPC» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991; e
per «CPC ver. 1.0» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998;
4. Gli impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.
5. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 217 e 218 del presente accordo. Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'Unione.
6. Continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni imposte dalle disposizioni legislative e regolamentari della Repubblica di Moldova in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi.
7. L'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.
8. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali o di diritti esclusivi nei settori pertinenti, come indicato dalla Repubblica di Moldova nell'allegato XXVII-E del presente accordo.
9. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.
Settore o sottosettore |
Descrizione delle riserve |
I. IMPEGNI SPECIFICI |
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1. SERVIZI ALLE IMPRESE |
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A. Servizi professionali |
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a) Servizi legali: |
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— Tranne la consulenza in materia di diritto nazionale e internazionale; (CPC 861) |
I servizi legali relativi alla rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti possono essere prestati da professionisti legali di uno Stato membro dell'UE previa associazione con un avvocato locale o dopo un anno di praticantato svolto per ottenere un'autorizzazione nella Repubblica di Moldova. I servizi di consulenza legale, tranne la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità, possono essere prestati previa iscrizione all'apposito albo dell'ordine degli avvocati. I servizi di traduzione e/o interpretazione in ambito giudiziario possono essere prestati previo riconoscimento da parte della commissione di abilitazione del ministero della Giustizia dell'autorizzazione a prestare servizi di traduttore/interprete giurato rilasciata in un altro Stato. |
|
I servizi di mediazione possono essere prestati dai titolari di una licenza di Mediatore rilasciata in un altro Stato previa certificazione del consiglio di mediazione. I servizi di curatore fallimentare autorizzato possono essere prestati dopo un anno di praticantato e dopo il superamento dell'esame presso la commissione di certificazione e disciplina del ministero della Giustizia. Per i notai e gli ufficiali giudiziari è previsto il requisito della cittadinanza. |
— Consulenza relativa alla legislazione nazionale, internazionale e di un paese terzo; (parte di CPC 861) |
Nessuna |
b) Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili (CPC 862); |
Nessuna |
c) Servizi fiscali (CPC 863); d) Servizi architettonici; (CPC 8671) e) Servizi di ingegneria; (CPC 8672) |
|
f) Servizi integrati di ingegneria (CPC 8673) g) Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio (CPC 8674) |
|
h) Servizi medici e dentistici privati (CPC 9312) (CPC 9312 tranne i servizi prestati dal settore pubblico) |
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i) Servizi veterinari (CPC 932) |
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j) Servizi prestati da ostetriche, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico (CPC 93191 tranne i servizi prestati dal settore pubblico) |
È previsto il requisito della cittadinanza. |
B. Servizi informatici e affini |
|
a) Servizi di consulenza per l'installazione dell'hardware (CPC 841) b) Servizi di implementazione di software (CPC 842) c) Servizi di elaborazione dati (CPC 843) d) Servizi di banche dati (CPC 844) e) Altri (CPC 845 + 849) |
Nessuna |
C. Servizi di ricerca e sviluppo |
|
a) Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze naturali (CPC 851); b) Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze sociali e umane (CPC 852); c) Servizi di ricerca e sviluppo interdisciplinari (CPC 853). |
Nessuna |
D. Servizi immobiliari |
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a) Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione (CPC 821); b) Per conto terzi (CPC 822). |
Nessuna |
E. Servizi di noleggio/leasing senza operatori |
|
a) Relativi a navi (CPC 83103); b) Relativi agli aeromobili (CPC 83104); c) Relativi ad altre attrezzature di trasporto (CPC 83101 + 83102 + 83105); d) Relativi ad altri macchinari e attrezzature (CPC 83106-83109); |
Nessuna |
e) Altri (CPC 832), compresi videocassette preregistrate e dischi ottici per apparecchiature per l'intrattenimento domestico (home entertainment). |
|
F. Altri servizi alle imprese |
|
a) Servizi pubblicitari (CPC 871); b) Ricerca di mercato e sondaggi di opinione (CPC 864); |
Nessuna |
c) Servizi di consulenza gestionale (CPC 865); d) Servizi connessi alla consulenza gestionale (CPC 866) e) Servizi tecnici di prova e analisi (CPC 8676); f) Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura (CPC 881); |
|
g) Servizi connessi alla pesca (CPC 882); h) Servizi connessi al settore minerario (CPC 883 + 5115); i) Servizi connessi alle attività manifatturiere (CPC 884 + 885) (tranne che per 88442); |
|
j) Servizi connessi alla distribuzione di energia (CPC 887); |
|
k) Servizi di collocamento e di fornitura di personale (CPC 872); |
|
l) Servizi di investigazione e vigilanza (CPC 873); |
|
m) Servizi connessi alla consulenza scientifica e tecnica (CPC 8675); n) Manutenzione e riparazione di attrezzature (tranne le imbarcazioni marittime, gli aerei o altri mezzi di trasporto) (CPC 633 + 8861-8866); o) Servizi di pulizia di edifici (CPC 874); |
|
p) Servizi fotografici (CPC 875); q) Servizi di imballaggio (CPC 876); r) Servizi di stampa, editoria (CPC 88442); s) Servizi congressuali (CPC 87909*); t) Altro (CPC 8790). |
|
2. SERVIZI DI COMUNICAZIONE |
|
A. Servizi postali |
|
a) Servizi postali internazionali e servizi postali nazionali relativi a lettere fino a 350 grammi (CPC 7511); |
Nessuna |
b) Servizi postali per pacchi (CPC 75112); |
|
c) Servizi di sportello presso gli uffici postali (CPC 75113); |
|
B. Servizi di corriere (CPC 7512) |
Nessuna |
C. Servizi di telecomunicazione |
|
a) Servizi di telefono pubblico (CPC 7521); |
Nessuna |
b) Servizi cellulari analogici (CPC 75213.1); |
|
c) Servizi cellulari digitali (CPC 75213.2); |
|
d) Servizi mobili (CPC 75213): — servizi di radioavviso — (CPC 75291) — servizi mobili di dati; |
|
e) Comunicazione satellitare; |
|
f) Servizi in rete alle imprese (CPC 7522); |
|
g) Servizi di trasmissione dei dati a commutazione di pacchetto (CPC 75232); |
|
h) Servizi di trasmissione dei dati a commutazione di circuito (CPC 7523*); |
|
i) Servizi telegrafici e di telex (CPC 7522 e 7523); |
|
j) Servizi di fax (CPC 7521*+7529*); k) Servizi relativi ai circuiti privati affittati; (CPC 7522*+7523*) l) Posta elettronica (CPC 7523*); |
|
m) Messaggeria vocale (CPC 7523*); n) Informazioni in linea e consultazione di basi di dati (CPC 7523*); o) Scambio elettronico di dati (EDI) (CPC 7523*); p) Servizi di fax potenziati/a valore aggiunto, compresi i servizi di archiviazione e inoltro e di archiviazione ed estrazione dati (CPC 7523*); |
|
q) Conversione di codice e di protocollo (CPC non disponibile); |
|
r) Elaborazione delle informazioni e/o dei dati online (compresa l'elaborazione delle transazioni) (CPC 843); s) Altri servizi di telecomunicazione (CPC 7529); t) Altri (CPC 7549). |
|
3. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI |
|
a) Lavori generali di costruzione di edifici (CPC 512) b) Lavori generali di costruzione per l'ingegneria civile (CPC 513); |
Nessuna |
c) Lavori di installazione e montaggio (CPC 514 + 516); d) Lavori di completamento e di finitura degli edifici (CPC 517); e) Altri (CPC511 + 515 + 518). |
|
4. SERVIZI DI DISTRIBUZIONE |
|
a) Servizi dei commissionari (CPC 621); b) Servizi di commercio all'ingrosso (CPC 611, 622); |
Nessuna |
c) Servizi di commercio al dettaglio (CPC 611 + 631 + 632 + 633 + 6111 + 6113 + 6121), compresi dischi e nastri audio e video e dischi ottici (CPC 63234); |
|
d) Franchising (CPC 8929); e) Altri servizi di distribuzione. |
|
5. SERVIZI DI ISTRUZIONE |
|
a) Servizi di istruzione primaria (CPC 921); b) Servizi di istruzione secondaria (CPC 922); |
Nessuna |
c) Servizi di istruzione superiore (parte di CPC 923); d) Servizi di istruzione per gli adulti (CPC924); e) Altri servizi di istruzione (CPC 929). |
|
6. SERVIZI AMBIENTALI |
|
A. Servizi di gestione delle acque reflue (CPC 9401) (1) |
Nessuna |
B. Gestione dei rifiuti solidi/pericolosi, escluso il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi |
|
a) Servizi di smaltimento dei rifiuti (CPC 9402) |
|
b) Servizi di disinfestazione e simili (CPC 9403) |
|
C. Protezione dell'aria ambiente e del clima (CPC 9404) (2) |
|
D. Risanamento e pulizia del suolo e delle acque |
|
a) Trattamento e risanamento di acque e suolo contaminati/inquinati (parte di CPC 94060) (3) |
|
E. Abbattimento del rumore e delle vibrazioni (CPC 9405) |
|
F. Protezione della biodiversità e del paesaggio |
|
a) Servizi di tutela della natura e del paesaggio (parte di CPC 9406) |
|
G. Altri servizi ambientali e ausiliari (CPC 94090) |
|
7. SERVIZI FINANZIARI |
|
A. Servizi assicurativi e connessi |
|
a) Servizi di assicurazione vita, infortuni, malattie (CPC 8121); b) Servizi assicurativi rami non-vita (CPC 8129, tranne servizi di assicurazione marittima, aerea e di trasporti); |
Nessuna |
c) Servizi di assicurazione marittima, aerea e di trasporti (CPC 8129); d) Riassicurazione e retrocessione (CPC 81299); e) Servizi accessori del settore assicurativo (comprese le attività di broker e agenzie) (CPC 8140). |
|
B. Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione) |
|
a) Accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili (CPC 81115-81119) b) Prestiti di tutti i tipi, compresi il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento delle transazioni commerciali; (CPC 8113); |
nessuna |
c) Leasing finanziario; (8112); d) Tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro (CPC 81339*); e) Garanzie e impegni (CPC 81199*); |
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f) Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a: — strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito ecc.), — (81339*) |
|
— valuta estera (81333), |
|
— prodotti derivati, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i contratti a termine e a premio, — (81339*) — strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, tra cui «swaps» e contratti a termine ecc., — (81339*) — valori mobiliari; — (CPC 81321*) |
|
— altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, compresi i metalli preziosi (81339*) g) Servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking (81339*); h) Gestione patrimoniale, ad esempio gestione di liquidità o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria (8119**, 81323*); |
|
i) Servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili (81339* o 81319*); |
|
j) Servizi finanziari di consulenza e altro, relativamente a tutte le attività elencate all'articolo 1B di MNT.TNC/W/50, ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali (8131 o 8133); |
|
k) Fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari (8131); |
|
l) Partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché prestazione di servizi collegati (8132) |
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8. OSPEDALI E ALTRE STRUTTURE SANITARIE |
|
a) Servizi ospedalieri Servizi di ospedali e sanatori privati (CPC 9311 tranne i servizi prestati dal settore pubblico); |
Nessuna |
b) Servizi sociali (CPC 933); c) Altri servizi sanitari (CPC 9319 tranne 93191). |
|
9. SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI |
|
a) Alberghi e ristoranti (compreso il catering) (CPC 641-643); b) Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (CPC 7471); |
Nessuna |
c) Servizi delle guide turistiche (CPC 7472); d) Altri servizi connessi al turismo e ai viaggi. |
|
10. SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI |
|
a) Servizio di gestione di sale cinematografiche (CPC 96199**) (4); |
Nessuna |
b) Altri servizi di intrattenimento (CPC 96191 + 96194); c) Servizi delle agenzie di informazione (CPC 962); |
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e) Servizi sportivi e altri servizi ricreativi (CPC 964). |
|
11. SERVIZI DI TRASPORTO |
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a) Servizi di trasporto marittimo (CPC 7211, 7212, 7213, 8868**, 7214, 745**); b) Trasporto sulle vie navigabili interne (CPC 7221, 7222, 7223, 8868**, 7224, 745**); |
Nessuna |
c) Servizi di trasporto aereo definiti nell'allegato relativo al trasporto aereo: a) e b) Trasporto di passeggeri e di merci (CPC 731, 732), c) Noleggio di imbarcazioni con equipaggio (CPC 734), |
|
d) Manutenzione e riparazione di aeromobili (CPC 8868**), e) Vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo (CPC 746*), f) Sistemi telematici di prenotazione (CPC 746*); |
|
d) Trasporto spaziale (CPC 733); |
|
e) Servizi di trasporto ferroviario (CPC 7111, 7112, 7113, 8868**, 743); |
|
f) Servizi di trasporto stradale a) Trasporto di passeggeri (CPC 7121 + 7122), b) Trasporto di merci (CPC 7123, per 7123 tranne servizi di cabotaggio), |
|
c) Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori (CPC 7124), d) Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto stradale (CPC 6112 + 8867), e) Servizi di supporto ai servizi di trasporto stradale: (CPC 744); |
|
g) Trasporto mediante condotte (CPC 7131, 7139); |
|
h) Servizi ausiliari per tutti i modi di trasporto a) Servizi di movimentazione di carichi, magazzinaggio e deposito merci (CPC 741, 742), b) Servizi delle agenzie di trasporto merci e i servizi di supporto e ausiliari dei trasporti (CPC 748, 749). |
|
(1)
Corrisponde ai servizi fognari.
(2)
Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.
(3)
Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.
(4)
** Indica che il servizio specificato costituisce solo una parte della gamma totale di attività coperta dalla concordanza CPC. |
ALLEGATO XXVIII
RAVVICINAMENTO
ALLEGATO XXVIII-A
NORME APPLICABILI AI SERVIZI FINANZIARI
Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario
Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario
Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio
Le associazioni di credito e risparmio della Repubblica di Moldova sono equiparate agli enti elencati all'articolo 2 dell'anzidetta direttiva e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione della medesima direttiva.
Direttiva 2007/18/CE della Commissione, del 27 marzo 2007, che modifica la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione o l'inclusione di taluni enti dal suo campo di applicazione e il trattamento delle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo
Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva, tranne le disposizioni elencate di seguito, sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Per quanto riguarda gli enti diversi dagli enti creditizi definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) dell'anzidetta direttiva, le disposizioni relative al capitale iniziale richiesto di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, articolo 6, articolo 7, lettere a), b) e c), articolo 8, lettere a), b) e c) e articolo 9, dell'anzidetta direttiva sono attuate entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica
Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva, a eccezione di quelle relative al livello minimo di indennizzo per ciascun depositante di cui all'articolo 7 dell'anzidetta direttiva, sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Le disposizioni relative al livello minimo di indennizzo per ciascun depositante di cui all'articolo 7 dell'anzidetta direttiva sono attuate entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari
Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie
Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione
Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione
Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi
Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)
Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione
Raccomandazione della Commissione, del 18 dicembre 1991, relativa agli intermediari assicurativi (92/48/CEE)
Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa
Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità
Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali
Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari
Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva
Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva
Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari
Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari
Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
Direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell'8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato
Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori
Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva, a eccezione di quelle relative al livello minimo di indennizzo per ciascun investitore di cui all'articolo 4 dell'anzidetta direttiva, sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Le disposizioni relative al livello minimo di indennizzo per ciascun investitore di cui all'articolo 4 dell'anzidetta direttiva sono attuate entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)
Direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette
Direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato
Direttiva 2003/125/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse
Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari
Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito
Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)
Direttiva 2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni
Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria
Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli
Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti
Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi nel mercato interno
Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo
Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1o agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata
Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi
ALLEGATO XXVIII-B
NORME APPLICABILI AI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE
La Repubblica di Moldova si impegna a provvedere nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati. |
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Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione
Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2015/2120 sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica
Calendario: le misure derivanti dall’applicazione della direttiva 2002/77/CE sono attuate entro un anno e mezzo dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/58/CE:
Calendario: tali disposizioni della direttiva 2002/58/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio)
Si applicano le seguenti disposizioni della decisione n. 676/2002/CE:
Calendario: le misure derivanti dall’applicazione della decisione n. 676/2002/CE sono attuate entro due anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Decisione 2010/267/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, relativa all’armonizzazione delle condizioni tecniche d’uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell’Unione europea
Calendario: le disposizioni della decisione 2010/267/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Decisione di esecuzione 2011/251/UE della Commissione, del 18 aprile 2011, che modifica la decisione 2009/766/CE relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2011/251/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Decisione 2009/766/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità, modificata dalla decisione di esecuzione 2011/251/UE della Commissione
Calendario: le disposizioni della decisione 2009/766/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Decisione di esecuzione 2012/688/UE della Commissione, del 5 novembre 2012, relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 1 920-1 980 MHz e 2 110-2 170 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell’Unione
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2012/688/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Decisione 2008/477/CE della Commissione, del 13 giugno 2008, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 2 500 - 2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità
Calendario: le disposizioni della decisione 2008/477/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Decisione di esecuzione 2014/276/UE della Commissione, del 2 maggio 2014, che modifica la decisione 2008/411/CE relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2014/276/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Decisione 2008/411/CE della Commissione, del 21 maggio 2008, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità, modificata dalla decisione di esecuzione 2014/276/UE della Commissione
Calendario: le disposizioni della decisione 2008/411/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
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Decisione 2007/344/CE della Commissione, del 16 maggio 2007, relativa all’armonizzazione delle informazioni sull’uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità
Calendario: le disposizioni della decisione 2007/344/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
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Decisione di esecuzione 2013/752/UE della Commissione, dell’11 dicembre 2013, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2005/928/CE
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2013/752/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Decisione di esecuzione 2011/829/UE della Commissione, dell’8 dicembre 2011, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2011/829/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Decisione 2010/368/UE della Commissione, del 30 giugno 2010, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio
Calendario: le disposizioni della decisione 2010/368/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Decisione 2009/381/CE della Commissione, del 13 maggio 2009, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio
Calendario: le disposizioni della decisione 2009/381/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Decisione 2008/432/CE della Commissione, del 23 maggio 2008, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio
Calendario: le disposizioni della decisione 2008/432/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Decisione 2006/771/CE della Commissione, del 9 novembre 2006, relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio, modificata dalle decisioni di esecuzione della Commissione 2013/752/UE e 2011/829/UE e dalle decisioni della Commissione 2010/368/UE, 2009/381/CE e 2008/432/CE
Calendario: le disposizioni della decisione 2006/771/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Decisione 2010/166/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, sulle condizioni d’uso armonizzate dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell’Unione europea
Calendario: le disposizioni della decisione 2010/166/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Decisione di esecuzione 2014/641/UE della Commissione, del 1o settembre 2014, relativa alle condizioni tecniche armonizzate per l’utilizzo dello spettro radio da parte delle apparecchiature audio senza fili per la realizzazione di programmi e di eventi speciali nell’Unione
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2014/641/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
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Decisione di esecuzione 2011/485/UE della Commissione, del 29 luglio 2011, sulla modifica della decisione 2005/50/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell’uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2011/485/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Decisione 2005/50/CE della Commissione, del 17 gennaio 2005, relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell’uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità, modificata dalla decisione di esecuzione 2011/485/UE della Commissione
Calendario: le disposizioni della decisione 2005/50/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Decisione 2004/545/CE della Commissione, dell’8 luglio 2004, relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 79 GHz ai fini dell’uso di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità
Calendario: le disposizioni della decisione 2004/545/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
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Decisione 2007/98/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite
Calendario: le disposizioni della decisione 2007/98/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Decisione di esecuzione (UE) 2016/339 della Commissione, dell’8 marzo 2016, relativa all’armonizzazione della banda di frequenza 2 010-2 025 MHz per collegamenti video senza fili portatili o mobili e videocamere senza fili per la realizzazione di programmi ed eventi speciali
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2016/339 sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Decisione di esecuzione (UE) 2015/750 della Commissione, dell’8 maggio 2015, relativa all’armonizzazione della banda di frequenza 1 452-1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell’Unione
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/750 sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Decisione di esecuzione 2013/654/UE della Commissione, del 12 novembre 2013, recante modifica della decisione 2008/294/CE al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA)
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2013/654/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Decisione 2008/294/CE della Commissione, del 7 aprile 2008, sulle condizioni armonizzate dell’uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea, modificata dalla decisione di esecuzione 2013/654/UE della Commissione
Calendario: le misure derivanti dall’applicazione della decisione 2008/294/CE sono attuate entro due anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE
Calendario: le disposizioni della direttiva 2014/53/UE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)
Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2000/31/CE:
Calendario: tali disposizioni della direttiva 2000/31/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
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Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE
Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 910/2014 sono attuate entro sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/806 della Commissione, del 22 maggio 2015, che stabilisce le specifiche relative alla forma del marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati
Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/806 sono attuate entro sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 della Commissione, dell’8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e i formati relativi agli elenchi di fiducia di cui all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 sono attuate entro sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell’8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all’articolo 27, paragrafo 5, e all’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 sono attuate entro sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Decisione di esecuzione (UE) 2016/650 della Commissione, del 25 aprile 2016, che stabilisce norme per la valutazione di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma e di un sigillo qualificati a norma dell’articolo 30, paragrafo 3, e dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2016/650 sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) («EECC»).
Calendario: le disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972 sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (rifusione).
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2022/612 si intendono così adattate: l’articolo 1, paragrafo 4, si riferisce ai tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fintantoché la Banca centrale europea non pubblica i tassi di cambio per il leu moldovo, ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 4, si utilizzano i tassi di cambio tra euro e leu moldovo pubblicati dalla Banca nazionale della Moldova. I periodi di riferimento e le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, restano invariati.
Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2022/612 sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l’applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione.
Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che integra la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell’Unione.
Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione si intendono così adattate: l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, si riferisce ai tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fintantoché la Banca centrale europea non pubblica i tassi di cambio per il leu moldovo, ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, si utilizzano i tassi di cambio tra euro e leu moldovo pubblicati dalla Banca nazionale della Moldova. I periodi di riferimento e le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, restano invariati.
Calendario: le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione sono attuate prima del regolamento relativo al roaming ed entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009.
Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1971 sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che stabilisce un modello sintetico di contratto che deve essere usato dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico a norma della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio.
Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.
Calendario: le disposizioni della direttiva 2014/61/UE sono attuate prima del regolamento relativo al roaming ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).
Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2015/2120 sono attuate prima del regolamento relativo al roaming ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Decisione 2007/176/CE della Commissione, dell’11 dicembre 2006, che stabilisce un elenco delle norme e/o delle specifiche per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e le risorse ed i servizi correlati e sostituisce tutte le versioni precedenti (GU L 86 del 27.3.2007, pag. 11), modificata dalla decisione 2008/286/CE della Commissione, del 17 marzo 2008 (GU L 93 del 4.4.2008, pag. 24).
Calendario: le disposizioni della decisione 2007/176/CE della Commissione sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Decisione di esecuzione (UE) 2015/296 della Commissione, del 24 febbraio 2015, che stabilisce modalità procedurali per la cooperazione tra Stati membri in materia di identificazione elettronica a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/296 della Commissione sono attuate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione, dell’8 settembre 2015, relativo al quadro di interoperabilità di cui all’articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.
Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione sono attuate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione, dell’8 settembre 2015, relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.
Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione sono attuate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Decisione di esecuzione (UE) 2015/1984 della Commissione, del 3 novembre 2015, che definisce le circostanze, i formati e le procedure della notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/1984 della Commissione sono attuate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (rifusione).
Calendario: le disposizioni della direttiva (UE) 2019/1024 sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione, del 21 dicembre 2022, che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo.
Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali.).
Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2065 sono attuate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione, del 1o marzo 2018, sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online.
Calendario: le disposizioni della raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali).
Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2022/1925 sono attuate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (regolamento sulle relazioni piattaforme/imprese).
Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2019/1150 sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sui blocchi geografici).
Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2018/302 sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/58/CE sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SPETTRO RADIO
Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio.
Calendario: le disposizioni della decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Decisione di esecuzione 2013/195/UE della Commissione, del 23 aprile 2013, che definisce modalità pratiche, formati uniformi e una metodologia relativi all’inventario dello spettro radio previsto dalla decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio.
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2013/195/UE della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Decisione di esecuzione (UE) 2016/687 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativa all’armonizzazione della banda di frequenza 694-790 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e per l’uso nazionale flessibile nell’Unione.
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2016/687 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Decisione di esecuzione (UE) 2016/2317 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che modifica la decisione 2008/294/CE e la decisione di esecuzione 2013/654/UE al fine di semplificare il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nell’Unione.
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2016/2317 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Decisione di esecuzione (UE) 2017/191 della Commissione, del 1o febbraio 2017, che modifica la decisione 2010/166/UE al fine di introdurre nuove tecnologie e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell’Unione europea.
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/191 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione.
Calendario: le disposizioni della decisione (UE) 2017/899 sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Decisione di esecuzione (UE) 2017/1483 della Commissione, dell’8 agosto 2017, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2006/804/CE.
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/1483 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Decisione di esecuzione (UE) 2017/2077 della Commissione, del 10 novembre 2017, sulla modifica della decisione 2005/50/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell’uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità.
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/2077 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Decisione di esecuzione (UE) 2018/661 della Commissione, del 26 aprile 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/750 relativa all’armonizzazione della banda di frequenza 1 452 - 1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell’Unione per quanto riguarda la sua estensione nelle bande di frequenze armonizzate 1 427 -1 452 MHz e 1 492 -1 517 MHz.
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2018/661 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione, dell’11 ottobre 2018, relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo di apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz.
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Decisione di esecuzione (UE) 2019/235 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che modifica la decisione 2008/411/CE per quanto riguarda un aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alla banda di frequenze 3 400 - 3 800 MHz.
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2019/235 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Decisione di esecuzione (UE) 2019/785 della Commissione, del 14 maggio 2019, relativa all’armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nell’Unione, e che abroga la decisione 2007/131/CE.
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2019/785 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Decisione di esecuzione (UE) 2019/1345 della Commissione, del 2 agosto 2019, che modifica la decisione 2006/771/CE aggiornando le condizioni tecniche armonizzate nell’ambito dell’uso dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio.
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2019/1345 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Decisione di esecuzione (UE) 2019/784 della Commissione, del 14 maggio 2019, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 24,25-27,5 GHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell’Unione.
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2019/784 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione, del 24 aprile 2020, che modifica la decisione (UE) 2019/784 per quanto riguarda l’aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alla banda di frequenze 24,25-27,5 GHz.
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Decisione di esecuzione (UE) 2020/636 della Commissione, dell’8 maggio 2020, che modifica la decisione 2008/477/CE per quanto riguarda l’aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alla banda di frequenze 2 500 -2 690 MHz.
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2020/636 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Decisione di esecuzione (UE) 2020/667 della Commissione, del 6 maggio 2020, che modifica la decisione 2012/688/UE per quanto riguarda l’aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alle bande di frequenze 1 920 -1 980 MHz e 2 110 -2 170 MHz.
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2020/667 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 della Commissione, del 20 luglio 2020, che specifica le caratteristiche dei punti di accesso senza fili di portata limitata a norma dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.
Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Decisione di esecuzione (UE) 2020/1426 della Commissione, del 7 ottobre 2020, relativa all’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 875 -5 935 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) e che abroga la decisione 2008/671/CE.
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2020/1426 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1067 della Commissione, del 17 giugno 2021, relativa all’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 945 -6 425 MHz per l’implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN).
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2021/1067 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Decisione di esecuzione (UE) 2021/1730 della Commissione, del 28 settembre 2021, sull’uso armonizzato delle bande di frequenze accoppiate 874,4-880,0 MHz e 919,4-925,0 MHz e della banda di frequenze non accoppiata 1 900 -1 910 MHz per la radio mobile ferroviaria.
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2021/1730 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Decisione di esecuzione (UE) 2022/172 della Commissione, del 7 febbraio 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo di apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz.
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/172 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Decisione di esecuzione (UE) 2022/173 della Commissione, del 7 febbraio 2022, relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell’Unione e che abroga la decisione 2009/766/CE.
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/173 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Decisione di esecuzione (UE) 2022/179 della Commissione, dell’8 febbraio 2022, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenza 5 GHz per l’implementazione di sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) e che abroga la decisione 2005/513/CE.
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/179 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Decisione di esecuzione (UE) 2022/180 della Commissione, dell’8 febbraio 2022, che modifica la decisione 2006/771/CE per quanto riguarda l’aggiornamento delle condizioni tecniche armonizzate nell’ambito dell’uso dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio.
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/180 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2307 della Commissione, del 23 novembre 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/179 per quanto riguarda la designazione e la messa a disposizione delle bande di frequenza 5 150 -5 250 MHz, 5 250 -5 350 MHz e 5 470 -5 725 MHz conformemente alle condizioni tecniche di cui all’allegato.
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/2307 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
Decisione di esecuzione (UE) 2022/2324 della Commissione, del 23 novembre 2022, recante modifica della decisione 2008/294/CE, al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e misure per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nell’Unione.
Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/2324 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
ALLEGATO XXVIII-C
NORME APPLICABILI AI SERVIZI POSTALI E DI CORRIERE
Direttiva 97/67/CE, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio
Direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità
Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari
Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2018/644 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1263 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione. |
ALLEGATO XXVIII-D
NORME APPLICABILI AL TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE
La Repubblica di Moldova si impegna a provvedere nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati. |
Sicurezza marittima — Stato di bandiera/società di classificazione
Direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2009/15/CE per quanto attiene all’adozione da parte dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni
Calendario: le disposizioni della direttiva di esecuzione 2014/111/UE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, modificata dalla direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione
Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/15/CE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto attiene all’adozione da parte dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni
Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014 sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014 della Commissione
Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 391/2009 sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Stato di bandiera
Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera
Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/21/CE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Controllo da parte dello Stato di approdo
Direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo
Calendario: le disposizioni della direttiva 2013/38/UE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE
Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) 2015/757 sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE
Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013 sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Regolamento (UE) n. 428/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ispezioni estese delle navi
Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 428/2010 sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri dello Stato di bandiera
Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 801/2010 sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell’articolo 10, paragrafo 3, e dell’articolo 27 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’efficienza delle compagnie di navigazione, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1205/2012
Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 802/2010 sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, modificata dalla direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2015/757 e (UE) n. 1257/2013 e attuata dai regolamenti della Commissione (UE) n. 428/2010, (UE) n. 801/2010 e (UE) n. 802/2010
Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/16/CE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Monitoraggio del traffico navale
Direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione
Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/17/CE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Direttiva 2011/15/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione
Calendario: le disposizioni della direttiva 2011/15/UE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Direttiva 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione
Calendario: le disposizioni della direttiva 2014/100/UE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle direttive della Commissione 2011/15/UE e 2014/100/UE
Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/59/CE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Inchieste sui sinistri marittimi
Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l’esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, modificata dalla direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Calendario: le disposizioni della direttiva 1999/35/CE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, recante adozione di una metodologia comune d’indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2011 sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/18/CE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri
Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente
Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 392/2009 sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Regolamento (CE) n. 540/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza, per quanto concerne i modelli dei documenti
Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 540/2008 sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull’attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 540/2008 della Commissione
Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 336/2006 sono attuate entro due anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Norme tecniche e operative
Attrezzature marittime
Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio
Calendario: le disposizioni della direttiva 2014/90/UE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Navi passeggeri
Direttiva 2010/36/UE della Commissione, del 1o giugno 2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri
Calendario: le disposizioni della direttiva 2010/36/UE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, modificata dalle direttive della Commissione 2010/36/UE e (UE) 2016/844
Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/45/CE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri
Calendario: le disposizioni della direttiva (UE) 2016/844 sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l’esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea
Calendario: le disposizioni della direttiva 1999/35/CE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Direttiva 2005/12/CE della Commissione, del 18 febbraio 2005, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri
Calendario: le disposizioni della direttiva 2005/12/CE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri, modificata dalla direttiva 2005/12/CE della Commissione
Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/25/CE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Petroliere
Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo
Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 530/2012 sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Navi portarinfuse
Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse
Calendario: le disposizioni della direttiva 2001/96/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Equipaggio
Direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare
Calendario: le disposizioni della direttiva 2012/35/UE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, modificata dalla direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio
Calendario: le disposizioni della direttiva 2008/106/CE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Ambiente
Direttiva 2007/71/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico
Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/71/CE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Direttiva (UE) 2015/2087 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico
Calendario: le disposizioni della direttiva (UE) 2015/2087 sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, modificata dalle direttive della Commissione 2007/71/CE e (UE) 2015/2087
Calendario: le disposizioni della direttiva 2000/59/CE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi
Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/84/CE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Regolamento (CE) n. 536/2008 della Commissione, del 13 giugno 2008, recante attuazione dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sul divieto dei composti organostannici sulle navi e recante modifica di detto regolamento
Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 536/2008 sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi, modificato dal regolamento (CE) n. 536/2008 della Commissione
Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 782/2003 sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Condizioni tecniche
Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE
Calendario: le disposizioni della direttiva 2010/65/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Condizioni sociali
Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi
Calendario: le disposizioni della direttiva 92/29/CEE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST) – allegato: Accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare, modificata dalla direttiva 2009/13/CE del Consiglio
Calendario: le disposizioni della direttiva 1999/63/CE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE
Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/13/CE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente l’applicazione delle disposizioni relative all’orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità
Calendario: le disposizioni della direttiva 1999/95/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Sicurezza marittima
Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti
Calendario: le disposizioni della direttiva 2005/65/CE, eccetto quelle riguardanti le ispezioni della Commissione, sono attuate entro due anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali
Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 725/2004, eccetto quelle riguardanti le ispezioni della Commissione, sono attuate entro due anni dall’entrata in vigore del presente accordo. |
ALLEGATO XXIX
APPALTI PUBBLICI
ALLEGATO XXIX-A
SOGLIE
1. Le soglie di valore di cui all'articolo 269, paragrafo 3, del presente accordo sono per entrambe le parti le seguenti:
134 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione indetti da tali autorità;
207 000 EUR nel caso di appalti pubblici di forniture e di servizi non contemplati alla lettera a);
5 186 000 EUR nel caso di appalti pubblici di lavori;
5 186 000 EUR nel caso di appalti di lavori nel settore dei servizi di pubblica utilità;
5 186 000 EUR nel caso di concessioni;
414 000 EUR nel caso di appalti di forniture e servizi nel settore dei servizi di pubblica utilità;
750 000 EUR per appalti pubblici di servizi sociali e di altri servizi specifici;
1 000 000 EUR per appalti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici di pubblica utilità.
2. Le soglie di cui al paragrafo 1 sono adeguate per rispecchiare le soglie applicabili a norma delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.
ALLEGATO XXIX-B
Calendario indicativo per le riforme istituzionali, il ravvicinamento e l'accesso al mercato
Fase |
|
Calendario indicativo |
Accesso al mercato concesso all'UE dalla Repubblica di Moldova |
Accesso al mercato concesso alla Repubblica di Moldova dall'UE |
|
1 |
Attuazione dell'articolo 270, paragrafo 2, e dell'articolo 271 del presente accordo Accordo sulla strategia di riforma di cui all'articolo 272 del presente accordo |
9 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo |
Forniture per le autorità governative centrali |
Forniture per le autorità governative centrali |
|
2 |
Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/24/UE e 89/665/CEE |
5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo |
Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico |
Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico |
Allegati XXIX-C e XXIX-N |
Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/25/UE e 92/13/CEE |
5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo |
Forniture per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità |
Forniture per tutti gli enti aggiudicatori |
Allegati XXIX-G e XXIX-Q |
|
Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2014/24/UE |
5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo |
Appalti di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici |
Appalti di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici |
Allegati XXIX-D, XXIX-E e XXIX-O |
|
3 |
Ravvicinamento e attuazione della direttiva 2014/23/UE |
6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo |
Concessioni per tutte le amministrazioni aggiudicatrici |
Concessioni per tutte le amministrazioni aggiudicatrici |
Allegati XXIX-K e XXIX-L |
4 |
Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2014/25/UE |
8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo |
Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità |
Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità |
Allegati XXIX-H, XXIX-I e XXIX-R |
ALLEGATO XXIX-C
Elementi di base della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE
(Fase 2)
TITOLO I |
Ambito di applicazione, definizioni e principi generali |
|
|
|
|
CAPO I |
Ambito di applicazione e definizioni |
|
Sezione 1 |
Oggetto e definizioni |
|
Articolo 1 |
Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6 |
|
Articolo 2 |
Definizioni: paragrafo 1, punti 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 18), 19), 20), 22), 23) e 24) |
|
Articolo 3 |
Appalti misti |
|
Sezione 2 |
Soglie |
|
Articolo 4 |
Importi delle soglie |
|
Articolo 5 |
Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti |
|
Sezione 3 |
Esclusioni |
|
Articolo 7 |
Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali |
|
Articolo 8 |
Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche |
|
Articolo 9 |
Appalti pubblici aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali |
|
Articolo 10 |
Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi |
|
Articolo 11 |
Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo |
|
Articolo 12 |
Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico |
|
Sezione 4 |
Situazioni specifiche |
|
Sottosezione 1 |
Appalti sovvenzionati e servizi di ricerca e sviluppo |
|
Articolo 13 |
Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici |
|
Articolo 14 |
Servizi di ricerca e sviluppo |
|
Sottosezione 2 |
Appalti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza |
|
Articolo 15 |
Difesa e sicurezza |
|
Articolo 16 |
Appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza |
|
Articolo 17 |
Appalti pubblici e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali |
|
|
|
|
CAPO II |
Disposizioni generali |
|
Articolo 18 |
Principi per l'aggiudicazione degli appalti |
|
Articolo 19 |
Operatori economici |
|
Articolo 21 |
Riservatezza |
|
Articolo 22 |
Regole applicabili alle comunicazioni: paragrafi da 2 a 6 |
|
Articolo 23 |
Nomenclature |
|
Articolo 24 |
Conflitti di interesse |
|
|
|
|
TITOLO II |
Disposizioni applicabili agli appalti pubblici |
|
|
|
|
CAPO I |
Procedure |
|
Articolo 26 |
Scelta delle procedure: paragrafi 1, 2, paragrafo 4, lettera a), paragrafi 5 e 6 |
|
Articolo 27 |
Procedura aperta |
|
Articolo 28 |
Procedura ristretta |
|
Articolo 29 |
Procedura competitiva con negoziazione |
|
Articolo 32 |
Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione |
|
|
|
|
CAPO III |
Svolgimento della procedura |
|
Sezione 1 |
Preparazione |
|
Articolo 40 |
Consultazioni preliminari di mercato |
|
Articolo 41 |
Partecipazione precedente di candidati o offerenti |
|
Articolo 42 |
Specifiche tecniche |
|
Articolo 43 |
Etichettature |
|
Articolo 44 |
Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova: paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 45 |
Varianti |
|
Articolo 46 |
Suddivisione degli appalti in lotti |
|
Articolo 47 |
Fissazione di termini |
|
Sezione 2 |
Pubblicità e trasparenza |
|
Articolo 48 |
Avvisi di preinformazione |
|
Articolo 49 |
Bandi di gara |
|
Articolo 50 |
Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1 e 4 |
|
Articolo 51 |
Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma e paragrafo 5, primo comma |
|
Articolo 53 |
Disponibilità elettronica dei documenti di gara |
|
Articolo 54 |
Inviti ai candidati |
|
Sezione 3 |
Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti |
|
Articolo 56 |
Principi generali |
|
Sottosezione 1 |
Criteri di selezione qualitativa |
|
Articolo 57 |
Motivi di esclusione |
|
Articolo 58 |
Criteri di selezione |
|
Articolo 59 |
Documento di gara unico europeo: paragrafo 1 per analogia, paragrafo 4 |
|
Articolo 60 |
Mezzi di prova |
|
Articolo 62 |
Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 63 |
Affidamento sulle capacità di altri soggetti |
|
Sottosezione 2 |
Riduzione del numero di candidati, di offerte e soluzioni |
|
Articolo 65 |
Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare |
|
Articolo 66 |
Riduzione del numero di offerte e soluzioni |
|
Sottosezione 3 |
Aggiudicazione dell'appalto |
|
Articolo 67 |
Criteri di aggiudicazione dell'appalto |
|
Articolo 68 |
Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2 |
|
Articolo 69 |
Offerte anormalmente basse: paragrafi da 1 a 4 |
|
|
|
|
CAPO IV |
Esecuzione dell'appalto |
|
Articolo 70 |
Condizioni di esecuzione dell'appalto |
|
Articolo 71 |
Subappalto |
|
Articolo 72 |
Modifica di contratti durante il periodo di validità |
|
Articolo 73 |
Risoluzione dei contratti |
|
|
|
|
TITOLO III |
Particolari regimi di appalto |
|
|
|
|
CAPO I |
Servizi sociali e altri servizi specifici |
|
Articolo 74 |
Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici |
|
Articolo 75 |
Pubblicazione degli avvisi e dei bandi |
|
Articolo 76 |
Principi per l'aggiudicazione degli appalti |
|
|
|
|
ALLEGATI |
||
Allegato II |
Elenco delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 6, lettera a) |
|
Allegato III |
Elenco dei prodotti di cui all'articolo 4, lettera b) per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa |
|
Allegato IV |
Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi di progettazione |
|
Allegato V |
Informazioni che devono figurare negli avvisi |
|
|
Parte A: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso di preinformazione |
|
Parte B: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi di preinformazione (di cui all'articolo 48) |
|
Parte C: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi e bandi di gara (di cui all'articolo 49) |
|
Parte D: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all'articolo 50) |
|
Parte G: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifica di un contratto durante il periodo di validità dello stesso (di cui all'articolo 72, paragrafo 1) |
|
Parte H: |
Informazioni che devono figurare nei bandi di gara e negli avvisi di aggiudicazione per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 75, paragrafo 1) |
|
Parte I: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi (di cui all'articolo 75, paragrafo 1) |
|
Parte J: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi di aggiudicazione per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 75, paragrafo 2) |
Allegato VII |
Definizione di talune specifiche tecniche |
|
Allegato IX |
Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a confermare interesse, previsti dall'articolo 54 |
|
Allegato X |
Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all'articolo 18, paragrafo 2 |
|
Allegato XII |
Mezzi di prova dei criteri di selezione |
|
Allegato XIV |
Servizi di cui all'articolo 74 |
ALLEGATO XXIX-D
Altri elementi obbligatori della direttiva 2014/24/UE
(Fase 2)
TITOLO I |
Ambito di applicazione, definizioni e principi generali |
|
|
|
|
CAPO I |
Ambito di applicazione e definizioni |
|
Sezione 1 |
Oggetto e definizioni |
|
Articolo 2 |
Definizioni: paragrafo 1, punto 21 |
|
Articolo 22 |
Regole applicabili alle comunicazioni: paragrafo 1 |
|
|
|
|
TITOLO II |
Disposizioni applicabili agli appalti pubblici |
|
|
|
|
CAPO I |
Procedure |
|
Articolo 26 |
Scelta delle procedure: paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera b) |
|
Articolo 30 |
Dialogo competitivo |
|
Articolo 31 |
Partenariati per l'innovazione |
|
|
|
|
CAPO II |
Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati |
|
Articolo 33 |
Accordi quadro |
|
Articolo 34 |
Sistemi dinamici di acquisizione |
|
Articolo 35 |
Aste elettroniche |
|
Articolo 36 |
Cataloghi elettronici |
|
Articolo 38 |
Appalti congiunti occasionali |
|
|
|
|
CAPO III |
Svolgimento della procedura |
|
Sezione 2 |
Pubblicità e trasparenza |
|
Articolo 50 |
Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 2 e 3 |
|
|
|
|
TITOLO III |
Particolari regimi di appalto |
|
|
|
|
CAPO II |
Regole sui concorsi di progettazione |
|
Articolo 78 |
Ambito di applicazione |
|
Articolo 79 |
Bandi e avvisi |
|
Articolo 80 |
Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti |
|
Articolo 81 |
Composizione della commissione giudicatrice |
|
Articolo 82 |
Decisioni della commissione giudicatrice |
|
|
|
|
ALLEGATI |
||
Allegato V |
Informazioni che devono figurare negli avvisi |
|
|
Parte E: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all'articolo 79, paragrafo 1) |
|
Parte F: |
Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati di un concorso (di cui all'articolo 79, paragrafo 2) |
Allegato VI |
Informazioni che devono figurare nei documenti di gara in relazione alle aste elettroniche (articolo 35, paragrafo 4) |
ALLEGATO XXIX-E
Altri elementi non obbligatori della direttiva 2014/24/UE
(Fase 2)
Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/24/UE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Repubblica di Moldova può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XXIX-B.
TITOLO I |
Ambito di applicazione, definizioni e principi generali |
|
|
CAPO I |
Ambito di applicazione e definizioni |
Sezione 1 |
Oggetto e definizioni |
Articolo 2 |
Definizioni: paragrafo 1, punti 14 e 16 |
Articolo 20 |
Appalti riservati |
|
|
CAPO II |
Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati |
Articolo 37 |
Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza |
|
|
CAPO III |
Svolgimento della procedura |
Sezione 3 |
Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti |
Articolo 64 |
Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato |
|
|
TITOLO III |
Particolari regimi di appalto |
|
|
CAPO I |
Servizi sociali e altri servizi specifici |
Articolo 77 |
Appalti riservati per determinati servizi |
ALLEGATO XXIX-F
Disposizioni della direttiva 2014/24/UE al di fuori dell'ambito del ravvicinamento
Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.
TITOLO I |
Ambito di applicazione, definizioni e principi generali |
|
|
CAPO I |
Ambito di applicazione e definizioni |
Sezione 1 |
Oggetto e definizioni |
Articolo 1 |
Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 3 e 4 |
Articolo 2 |
Definizioni: paragrafo 2 |
Sezione 2 |
Soglie |
Articolo 6 |
Revisione delle soglie e dell'elenco delle autorità governative centrali |
|
|
TITOLO II |
Disposizioni applicabili agli appalti pubblici |
|
|
CAPO I |
Procedure |
Articolo 25 |
Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali |
|
|
CAPO II |
Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati |
Articolo 39 |
Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi |
|
|
CAPO III |
Svolgimento della procedura |
Sezione 1 |
Preparazione |
Articolo 44 |
Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova: paragrafo 3 |
Sezione 2 |
Pubblicità e trasparenza |
Articolo 51 |
Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3 e 4, paragrafo 5, secondo comma, paragrafo 6 |
Articolo 52 |
Pubblicazione a livello nazionale |
Sezione 3 |
Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti |
Articolo 61 |
Registro online dei certificati (e-Certis) |
Articolo 62 |
Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3 |
Articolo 68 |
Costi del ciclo di vita: paragrafo 3 |
Articolo 69 |
Offerte anormalmente basse: paragrafo 5 |
|
|
TITOLO IV |
Governance |
Articolo 83 |
Applicazione |
Articolo 84 |
Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti |
Articolo 85 |
Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche |
Articolo 86 |
Cooperazione amministrativa |
|
|
TITOLO V |
Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali |
Articolo 87 |
Esercizio della delega |
Articolo 88 |
Procedura d'urgenza |
Articolo 89 |
Procedura di comitato |
Articolo 90 |
Recepimento e disposizioni transitorie |
Articolo 91 |
Abrogazioni |
Articolo 92 |
Riesame |
Articolo 93 |
Entrata in vigore |
Articolo 94 |
Destinatari |
|
|
ALLEGATI |
|
Allegato I |
Autorità governative centrali |
Allegato VIII |
Caratteristiche relative alla pubblicazione |
Allegato XI |
Registri |
Allegato XIII |
Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 68, paragrafo 3 |
Allegato XV |
Tavola di concordanza |
ALLEGATO XXIX-G
Elementi di base della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE
(Fase 2)
TITOLO I |
Campo di applicazione, definizioni e principi generali |
|
|
CAPO I |
Oggetto e definizioni |
Articolo 1 |
Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6 |
Articolo 2 |
Definizioni: punti da 1 a 9, da 13 a 16 e da 18 a 20 |
Articolo 3 |
Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 1 e 4 |
Articolo 4 |
Enti aggiudicatori: paragrafi da 1 a 3 |
Articolo 5 |
Appalti misti che riguardano la stessa attività |
Articolo 6 |
Appalti che riguardano più attività |
|
|
CAPO II |
Attività |
Articolo 7 |
Disposizioni comuni |
Articolo 8 |
Gas ed energia termica |
Articolo 9 |
Elettricità |
Articolo 10 |
Acqua |
Articolo 11 |
Servizi di trasporto |
Articolo 12 |
Porti e aeroporti |
Articolo 13 |
Servizi postali |
Articolo 14 |
Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi |
|
|
CAPO III |
Ambito di applicazione materiale |
Sezione 1 |
Soglie |
Articolo 15 |
Importi delle soglie |
Articolo 16 |
Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi da 1 a 4 e da 7 a 14 |
Sezione 2 |
Appalti e concorsi di progettazione esclusi: Disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza |
Sottosezione 1 |
Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia |
Articolo 18 |
Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 1 |
Articolo 20 |
Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali |
Articolo 21 |
Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi |
Articolo 22 |
Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo |
Articolo 23 |
Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia |
Sottosezione 2 |
Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza |
Articolo 24 |
Difesa e sicurezza |
Articolo 25 |
Appalti misti riguardanti la medesima attività e concernenti aspetti di difesa e di sicurezza |
Articolo 26 |
Appalti che riguardano più attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza |
Articolo 27 |
Appalti e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali |
Sottosezione 3 |
Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture) |
Articolo 28 |
Appalti tra amministrazioni aggiudicatrici |
Articolo 29 |
Appalti aggiudicati a un'impresa collegata |
Articolo 30 |
Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture |
Sottosezione 4 |
Situazioni specifiche |
Articolo 32 |
Servizi di ricerca e sviluppo |
|
|
CAPO IV |
Principi generali |
Articolo 36 |
Principi per l'aggiudicazione degli appalti |
Articolo 37 |
Operatori economici |
Articolo 39 |
Riservatezza |
Articolo 40 |
Regole applicabili alle comunicazioni |
Articolo 41 |
Nomenclature |
Articolo 42 |
Conflitti di interesse |
|
|
TITOLO II |
Disposizioni applicabili agli appalti |
|
|
CAPO I |
Procedure |
Articolo 44 |
Scelta delle procedure: paragrafi 1, 2 e 4 |
Articolo 45 |
Procedura aperta |
Articolo 46 |
Procedura ristretta |
Articolo 47 |
Procedura negoziata con previa indizione di gara |
Articolo 50 |
Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettere da a) a i) |
|
|
CAPO III |
Svolgimento della procedura |
Sezione 1 |
Preparazione |
Articolo 58 |
Consultazioni preliminari di mercato |
Articolo 59 |
Partecipazione precedente di candidati o offerenti |
Articolo 60 |
Specifiche tecniche |
Articolo 61 |
Etichettature |
Articolo 62 |
Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova |
Articolo 63 |
Comunicazione delle specifiche tecniche |
Articolo 64 |
Varianti |
Articolo 65 |
Suddivisione degli appalti in lotti |
Articolo 66 |
Fissazione di termini |
Sezione 2 |
Pubblicità e trasparenza |
Articolo 67 |
Avvisi periodici indicativi |
Articolo 68 |
Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione |
Articolo 69 |
Bandi di gara |
Articolo 70 |
Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1, 3 e 4 |
Articolo 71 |
Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1 e paragrafo 5, primo comma |
Articolo 73 |
Disponibilità elettronica dei documenti di gara |
Articolo 74 |
Inviti ai candidati |
Articolo 75 |
Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti |
Sezione 3 |
Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti |
Articolo 76 |
Principi generali |
Sottosezione 1 |
Qualificazione e selezione qualitativa |
Articolo 78 |
Criteri di selezione qualitativa |
Articolo 79 |
Affidamento sulle capacità di altri soggetti paragrafo 2 |
Articolo 80 |
Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE |
Articolo 81 |
Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2 |
Sottosezione 2 |
Aggiudicazione dell'appalto |
Articolo 82 |
Criteri di aggiudicazione dell'appalto |
Articolo 83 |
Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2 |
Articolo 84 |
Offerte anormalmente basse: paragrafi da 1 a 4 |
|
|
CAPO IV |
Esecuzione dell'appalto |
Articolo 87 |
Condizioni di esecuzione dell'appalto |
Articolo 88 |
Subappalto |
Articolo 89 |
Modifica di contratti durante il periodo di validità |
Articolo 90 |
Risoluzione dei contratti |
|
|
TITOLO III |
Particolari regimi di appalto |
|
|
CAPO I |
Servizi sociali e altri servizi specifici |
Articolo 91 |
Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici |
Articolo 92 |
Pubblicazione degli avvisi e dei bandi |
Articolo 93 |
Principi per l'aggiudicazione degli appalti |
|
|
ALLEGATI |
|
Allegato I |
Elenco delle attività di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a) |
Allegato V |
Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi |
Allegato VI, parte A |
Informazioni che devono figurare negli avvisi periodici indicativi (di cui all'articolo 67) |
Allegato VI, parte B |
Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara (di cui all'articolo 67, paragrafo 1) |
Allegato VIII |
Definizione di talune specifiche tecniche |
Allegato IX |
Caratteristiche relative alla pubblicazione |
Allegato X |
Informazioni che devono figurare negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all'articolo 44, paragrafo 4, lettera b) e all'articolo 68) |
Allegato XI |
Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara (di cui all'articolo 69) |
Allegato XII |
Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all'articolo 70) |
Allegato XIII |
Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a confermare interesse, previsti dall'articolo 74 |
Allegato XIV |
Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all'articolo 36, paragrafo 2 |
Allegato XVI |
Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifica di un contratto durante il periodo di validità dello stesso (di cui all'articolo 89, paragrafo 1) |
Allegato XVII |
Servizi di cui all'articolo 91 |
Allegato XVIII |
Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara relativi agli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 92) |
ALLEGATO XXIX-H
Altri elementi obbligatori della direttiva 2014/25/UE
(Fase 4)
TITOLO I |
Campo di applicazione, definizioni e principi generali |
|
|
CAPO I |
Oggetto e definizioni |
Articolo 2 |
Definizioni: punto 17 |
|
|
CAPO III |
Ambito di applicazione materiale |
Sezione 1 |
Soglie |
Articolo 16 |
Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti paragrafi 5 e 6 |
|
|
TITOLO II |
Disposizioni applicabili agli appalti |
|
|
CAPO I |
Procedure |
Articolo 44 |
Scelta delle procedure: paragrafo 3 |
Articolo 48 |
Dialogo competitivo |
Articolo 49 |
Partenariati per l'innovazione |
Articolo 50 |
Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettera j) |
|
|
CAPO II |
Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati |
Articolo 51 |
Accordi quadro |
Articolo 52 |
Sistemi dinamici di acquisizione |
Articolo 53 |
Aste elettroniche |
Articolo 54 |
Cataloghi elettronici |
Articolo 56 |
Appalti congiunti occasionali |
|
|
CAPO III |
Svolgimento della procedura |
Sezione 2 |
Pubblicità e trasparenza |
Articolo 70 |
Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafo 2 |
Sezione 3 |
Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti |
Sottosezione 1 |
Qualificazione e selezione qualitativa |
Articolo 77 |
Sistemi di qualificazione |
Articolo 79 |
Affidamento sulle capacità di altri soggetti paragrafo 1 |
|
|
TITOLO III |
Particolari regimi di appalto |
|
|
CAPO II |
Regole sui concorsi di progettazione |
Articolo 95 |
Ambito di applicazione |
Articolo 96 |
Avvisi |
Articolo 97 |
Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice |
Articolo 98 |
Decisione della commissione giudicatrice |
|
|
ALLEGATI |
|
Allegato VII |
Informazioni che devono figurare nei documenti di gara relativi alle aste elettroniche (articolo 53, paragrafo 4) |
Allegato XIX |
Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1) |
Allegato XX |
Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1) |
ALLEGATO XXIX-I
Altri elementi non obbligatori della direttiva 2014/25/UE
(Fase 4)
Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/25/UE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Repubblica di Moldova può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XXIX-B.
TITOLO I |
Ambito di applicazione, definizioni e principi generali |
|
|
CAPO I |
Oggetto e definizioni |
Articolo 2 |
Definizioni: punti da 10 a 12 |
|
|
CAPO IV |
Principi generali |
Articolo 38 |
Appalti riservati |
|
|
TITOLO II |
Disposizioni applicabili agli appalti |
|
|
CAPO I |
Procedure |
Articolo 55 |
Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza |
|
|
TITOLO III |
Particolari regimi di appalto |
|
|
CAPO I |
Servizi sociali e altri servizi specifici |
Articolo 94 |
Appalti riservati per determinati servizi |
ALLEGATO XXIX-J
Disposizioni della direttiva 2014/25/UE al di fuori dell'ambito del ravvicinamento
Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.
TITOLO I |
Ambito di applicazione, definizioni e principi generali |
|
|
CAPO I |
Oggetto e definizioni |
Articolo 1 |
Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 3 e 4 |
Articolo 3 |
Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3 |
Articolo 4 |
Enti aggiudicatori: paragrafo 4 |
|
|
CAPO III |
Ambito di applicazione materiale |
Sezione 1 |
Soglie |
Articolo 17 |
Revisione delle soglie |
Sezione 2 |
Appalti e concorsi di progettazione esclusi: Disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza |
Sottosezione 1 |
Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia |
Articolo 18 |
Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 2 |
Articolo 19 |
Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 2 |
Sottosezione 3 |
Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture) |
Articolo 31 |
Notifica di informazioni |
Sottosezione 4 |
Situazioni specifiche |
Articolo 33 |
Appalti sottoposti a un regime speciale |
Sottosezione 5 |
Attività direttamente esposte alla concorrenza e pertinenti disposizioni procedurali |
Articolo 34 |
Attività direttamente esposte alla concorrenza |
Articolo 35 |
Procedura atta a stabilire se l'articolo 34 sia applicabile |
|
|
TITOLO II |
Disposizioni applicabili agli appalti |
|
|
CAPO I |
Procedure |
Articolo 43 |
Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali |
|
|
CAPO II |
Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati |
Articolo 57 |
Appalti che coinvolgono enti aggiudicatori di Stati membri diversi |
|
|
CAPO III |
Svolgimento della procedura |
Sezione 2 |
Pubblicità e trasparenza |
Articolo 71 |
Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafi 2, 3, 4, paragrafo 5, secondo comma, paragrafo 6 |
Articolo 72 |
Pubblicazione a livello nazionale |
Sezione 3 |
Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti |
Articolo 81 |
Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3 |
Articolo 83 |
Costi del ciclo di vita: paragrafo 3 |
Sezione 4 |
Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi |
Articolo 85 |
Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi |
Articolo 86 |
Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi |
|
|
TITOLO IV |
Governance |
Articolo 99 |
Applicazione |
Articolo 100 |
Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti |
Articolo 101 |
Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche |
Articolo 102 |
Cooperazione amministrativa |
|
|
TITOLO V |
Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali |
Articolo 103 |
Esercizio della delega |
Articolo 104 |
Procedura d'urgenza |
Articolo 105 |
Procedura di comitato |
Articolo 106 |
Recepimento e disposizioni transitorie |
Articolo 107 |
Abrogazione |
Articolo 108 |
Riesame |
Articolo 109 |
Entrata in vigore |
Articolo 110 |
Destinatari |
|
|
ALLEGATI |
|
Allegato II |
Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 3 |
Allegato III |
Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 34, paragrafo 3 |
Allegato IV |
Termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 35 |
Allegato XV |
Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 83, paragrafo 3 |
ALLEGATO XXIX-K
Elementi di base della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione
(Fase 3)
TITOLO I |
Ambito di applicazione, principi generali e definizioni |
|
|
CAPO I |
Ambito di applicazione, principi generali e definizioni |
Sezione I |
Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia |
Articolo 1 |
Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2 e 4 |
Articolo 2 |
Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche |
Articolo 3 |
Principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza |
Articolo 4 |
Libertà di definire servizi di interesse economico generale |
Articolo 5 |
Definizioni |
Articolo 6 |
Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 1 e 4 |
Articolo 7 |
Enti aggiudicatori |
Articolo 8 |
Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni |
Sezione II |
Esclusioni |
Articolo 10 |
Esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori |
Articolo 11 |
Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche |
Articolo 12 |
Esclusioni specifiche nel settore idrico |
Articolo 13 |
Concessioni aggiudicate a un'impresa collegata |
Articolo 14 |
Concessioni aggiudicate a una joint venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture |
Articolo 17 |
Concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico |
Sezione III |
Disposizioni generali |
Articolo 18 |
Durata della concessione |
Articolo 19 |
Servizi sociali e altri servizi specifici |
Articolo 20 |
Contratti misti |
Articolo 21 |
Contratti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza |
Articolo 22 |
Contratti concernenti sia le attività di cui all'allegato II sia altre attività |
Articolo 23 |
Concessioni riguardanti sia attività di cui all'allegato II sia attività con aspetti di difesa o di sicurezza |
Articolo 25 |
Servizi di ricerca e sviluppo |
|
|
CAPO II |
Principi |
Articolo 26 |
Operatori economici |
Articolo 27 |
Nomenclature |
Articolo 28 |
Riservatezza |
Articolo 29 |
Norme applicabili alle comunicazioni |
|
|
TITOLO II |
Norme sull'aggiudicazione di concessioni: principi generali e garanzie procedurali |
|
|
CAPO I |
Principi generali |
Articolo 30 |
Principi generali: paragrafi 1, 2 e 3 |
Articolo 31 |
Bandi di concessione |
Articolo 32 |
Avvisi di aggiudicazione delle concessioni |
Articolo 33 |
Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma |
Articolo 34 |
Disponibilità elettronica dei documenti di gara |
Articolo 35 |
Lotta alla corruzione e prevenzione dei conflitti di interesse |
|
|
CAPO II |
Garanzie procedurali |
Articolo 36 |
Requisiti tecnici e funzionali |
Articolo 37 |
Garanzie procedurali |
Articolo 38 |
Selezione e valutazione qualitativa dei candidati |
Articolo 39 |
Termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte |
Articolo 40 |
Comunicazione ai candidati e agli offerenti |
Articolo 41 |
Criteri di aggiudicazione |
|
|
TITOLO III |
Norme sull'esecuzione delle concessioni |
Articolo 42 |
Subappalto |
Articolo 43 |
Modifica di contratti durante il periodo di validità |
Articolo 44 |
Risoluzione delle concessioni |
Articolo 45 |
Monitoraggio e relazioni |
|
|
ALLEGATI |
|
Allegato I |
Elenco delle attività di cui all'articolo 5, punto 7 |
Allegato II |
Attività svolte dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 7 |
Allegato III |
Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b) |
Allegato IV |
Servizi di cui all'articolo 19 |
Allegato V |
Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 31 |
Allegato VI |
Informazioni da inserire negli avvisi di preinformazione concernenti le concessioni di servizi sociali e di altri servizi specifici, di cui all'articolo 31, paragrafo 3 |
Allegato VII |
Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni di cui all'articolo 32 |
Allegato VIII |
Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni concernenti servizi sociali e altri servizi specifici di cui all'articolo 32 |
Allegato IX |
Caratteristiche relative alla pubblicazione |
Allegato X |
Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all'articolo 30, paragrafo 3 |
Allegato XI |
Informazioni da inserire negli avvisi di modifiche di una concessione durante il periodo di validità della stessa a norma dell'articolo 43 |
ALLEGATO XXIX-L
Altri elementi non obbligatori della direttiva 2014/23/UE
(Fase 3)
Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/23/UE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Repubblica di Moldova può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XXIX-B.
TITOLO I |
Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni |
|
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CAPO I |
Ambito di applicazione, principi generali e definizioni |
|
|
Sezione IV |
Situazioni specifiche |
Articolo 24 |
Concessioni riservate |
ALLEGATO XXIX-M
Disposizioni della direttiva 2014/23/UE al di fuori dell'ambito del ravvicinamento
Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.
TITOLO I |
Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni |
|
|
CAPO I |
Ambito di applicazione, principi generali e definizioni |
Sezione I |
Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia |
Articolo 1 |
Oggetto e ambito di applicazione: paragrafo 3 |
Articolo 6 |
Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3 |
Articolo 9 |
Revisione della soglia |
Sezione II |
Esclusioni |
Articolo 15 |
Notifica delle informazioni da parte di enti aggiudicatori |
Articolo 16 |
Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza |
|
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TITOLO II |
Norme sull'aggiudicazione di concessioni: principi generali e garanzie procedurali |
|
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CAPO I |
Principi generali |
Articolo 30 |
Principi generali: paragrafo 4 |
Articolo 33 |
Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3 e 4 |
|
|
TITOLO IV |
Modifiche delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE |
Articolo 46 |
Modifiche della direttiva 89/665/CEE |
Articolo 47 |
Modifiche della direttiva 92/13/CEE |
|
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TITOLO V |
Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali |
Articolo 48 |
Esercizio della delega |
Articolo 49 |
Procedura d'urgenza |
Articolo 50 |
Procedura di comitato |
Articolo 51 |
Recepimento |
Articolo 52 |
Disposizioni transitorie |
Articolo 53 |
Monitoraggio e relazioni |
Articolo 54 |
Entrata in vigore |
Articolo 55 |
Destinatari |
ALLEGATO XXIX-N
Elementi di base della direttiva 89/665/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici e dalla direttiva 2014/23/UE
(Fase 2)
Articolo 1 |
Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso |
Articolo 2 |
Requisiti per le procedure di ricorso |
Articolo 2 bis |
Termine sospensivo |
Articolo 2 ter |
Deroghe al termine sospensivo: primo comma, lettera b) |
Articolo 2 quater |
Termini per la proposizione del ricorso |
Articolo 2 quinquies |
Privazione di effetti: paragrafo 1, lettera b), paragrafi 2 e 3 |
Articolo 2 sexies |
Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative |
Articolo 2 septies |
Termini |
ALLEGATO XXIX-O
Altri elementi della direttiva 89/665/CEE
(Fase 2)
Articolo 2 ter |
Deroghe al termine sospensivo: primo comma, lettera c) |
Articolo 2 quinquies |
Privazione di effetti: paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 5 |
ALLEGATO XXIX-P
Disposizioni della direttiva 89/665/CEE al di fuori dell'ambito del ravvicinamento
Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.
Articolo 2 ter |
Deroghe al termine sospensivo: primo comma, lettera a) |
Articolo 2 quinquies |
Privazione di effetti: paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4 |
Articolo 3 |
Meccanismo correttore |
Articolo 3 bis |
Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante |
Articolo 3 ter |
Procedura di comitato |
Articolo 4 |
Attuazione |
Articolo 4 bis |
Riesame |
ALLEGATO XXIX-Q
Elementi di base della direttiva 92/13/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE e dalla direttiva 2014/23/UE
(Fase 2)
Articolo 1 |
Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso |
Articolo 2 |
Requisiti per le procedure di ricorso |
Articolo 2 bis |
Termine sospensivo |
Articolo 2 ter |
Deroghe al termine sospensivo: primo comma, lettera b) |
Articolo 2 quater |
Termini per la proposizione del ricorso |
Articolo 2 quinquies |
Privazione di effetti: paragrafo 1, lettera b), paragrafi 2 e 3 |
Articolo 2 sexies |
Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative |
Articolo 2 septies |
Termini |
ALLEGATO XXIX-R
Altri elementi della direttiva 92/13/CEE
(Fase 4)
Articolo 2 ter |
Deroghe al termine sospensivo: primo comma, lettera c), e paragrafo 5 |
ALLEGATO XXIX-S
Disposizioni della direttiva 92/13/CEE al di fuori dell'ambito del ravvicinamento
Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.
Articolo 2 ter |
Deroghe al termine sospensivo: primo comma, lettera a) |
Articolo 2 quinquies |
Privazione di effetti: primo comma, lettera a), e paragrafo 4 |
Articolo 3 bis |
Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante |
Articolo 3 ter |
Procedura di comitato |
Articolo 8 |
Meccanismo correttore |
Articolo 12 |
Attuazione |
Articolo 12 bis |
Riesame |
ALLEGATO XXIX-T
Repubblica di Moldova: elenco indicativo dei temi di cooperazione
Formazione, nell'Unione e nella Repubblica di Moldova, dei funzionari di enti pubblici della Repubblica di Moldova che si occupano di appalti pubblici.
Formazione dei fornitori interessati a partecipare ad appalti pubblici.
Scambio di informazioni e di esperienze sulle pratiche ottimali e sulle norme che disciplinano il settore degli appalti pubblici.
Miglioramento della funzionalità del sito web dedicato agli appalti pubblici e istituzione di un sistema di monitoraggio degli appalti pubblici.
Consultazioni e assistenza metodologica fornita dall'Unione per quanto riguarda l'applicazione delle moderne tecnologie elettroniche nel settore degli appalti pubblici.
Rafforzamento degli organismi incaricati di garantire l'applicazione di una politica coerente in tutti i settori connessi con gli appalti pubblici ed esame indipendente e imparziale (riesame) delle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici (cfr. articolo 270 del presente accordo).
ALLEGATO XXX
INDICAZIONI GEOGRAFICHE
ALLEGATO XXX-A
ELEMENTI PER LA REGISTRAZIONE E IL CONTROLLO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 297, PARAGRAFI 1 E 2
PARTE A
Legislazione di cui all'articolo 297, paragrafo 1
Legge n. 66-XVI, del 27 marzo 2008, sulla protezione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle specialità tradizionali garantite, e rispettive modalità di applicazione relative alla presentazione della domanda, all'esame e alla registrazione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle specialità tradizionali garantite nella Repubblica di Moldova.
PARTE B
Legislazione di cui all'articolo 297, paragrafo 2
1. Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari
2. Parte II, titolo II, capo I, sezione 1 bis, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e rispettive modalità di applicazione
3. Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, e rispettive modalità di applicazione.
4. Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, e rispettive modalità di applicazione.
PARTE C
Elementi per la registrazione e il controllo delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 297, paragrafi 1 e 2
1. Un registro delle indicazioni geografiche protette nei rispettivi territori.
2. Una procedura amministrativa che consenta di verificare che le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una località di uno o più Stati, se una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto è attribuibile essenzialmente alla sua origine geografica.
3. L'obbligo che una denominazione registrata corrisponda a uno o più prodotti specifici per i quali è stabilito un disciplinare che può essere modificato solo mediante una procedura amministrativa appropriata.
4. Disposizioni di controllo applicabili alla produzione.
5. Una procedura di opposizione che permetta di tenere conto dei legittimi interessi dei precedenti utilizzatori delle denominazioni, siano esse protette o no in quanto proprietà intellettuale.
6. Una norma che disponga che le denominazioni protette non possono diventare generiche.
7. Disposizioni in materia di registrazione, compreso il rifiuto di registrazione, di termini omonimi o parzialmente omonimi di termini registrati, di termini usati correntemente come denominazione comune di merci, nonché di termini che comprendono o includono nomi di varietà vegetali e di razze animali. Tali disposizioni tengono conto dei legittimi interessi di tutte le parti in causa.
ALLEGATO XXX-B
CRITERI DA PREVEDERE NELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE PER I PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 297, PARAGRAFI 3 E 4
1. Elenco delle denominazioni con, eventualmente, la corrispondente trascrizione in caratteri latini.
2. Informazioni sulla categoria del prodotto.
3. Invito destinato a ogni Stato membro (nel caso dell'Unione europea), o paese terzo, ovvero a ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro (nel caso dell'Unione europea), nella Repubblica di Moldova o in un paese terzo, a opporsi alla registrazione presentando una dichiarazione debitamente motivata.
4. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione europea o al governo della Repubblica di Moldova entro due mesi dalla data di pubblicazione della nota informativa.
5. Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute entro il termine di cui al punto 4, che dimostrino che la protezione della denominazione proposta:
6. I criteri di cui al punto 5 sono valutati con riferimento al territorio dell'UE che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati, o al territorio della Repubblica di Moldova.
ALLEGATO XXX-C
INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 297, PARAGRAFI 3 E 4
Prodotti agricoli e alimentari dell'Unione europea, esclusi vini, bevande spiritose e vini aromatizzati, di cui è chiesta la protezione nella Repubblica di Moldova
Stato membro dell'UE |
Denominazione di cui è chiesta la protezione |
Tipo di prodotto |
Equivalente latino |
BE |
Jambon d'Ardenne |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
BE |
Potjesvlees uit de Westhoek |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
BE |
Fromage de Herve |
Formaggi |
|
BE |
Beurre d'Ardenne |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
BE |
Brussels grondwitloof |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
BE |
Plate de Florenville |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
BE |
Vlaams-Brabantse Tafeldruif |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
BE |
Poperingse Hopscheuten/Poperingse Hoppescheuten |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
BE |
Geraardsbergse mattentaart |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
BE |
Liers vlaaike |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
BE |
Gentse azalea |
Fiori e piante ornamentali |
|
BE |
Vlaamse laurier |
Fiori e piante ornamentali |
|
BE |
Pâté gaumais |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato») (spezie ecc.) |
|
BG |
Горнооряховски суджук |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
Gornooryahovski sudzhuk |
BG |
Българско розово масло |
Oli essenziali |
Bulgarsko rozovo maslo |
CZ |
Jihočeská Niva |
Formaggi |
|
CZ |
Jihočeská Zlatá Niva |
Formaggi |
|
CZ |
Olomoucké tvarůžky |
Formaggi |
|
CZ |
Nošovické kysané zelí |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
CZ |
Všestarská cibule |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
CZ |
Chelčicko — Lhenické ovoce |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
CZ |
Pohořelický kapr |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
CZ |
Třeboňský kapr |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
CZ |
Březnický ležák |
Birre |
|
CZ |
Brněnské pivo/Starobrněnské pivo |
Birre |
|
CZ |
Budějovické pivo |
Birre |
|
CZ |
Budějovický měšťanský var |
Birre |
|
CZ |
Černá Hora |
Birre |
|
CZ |
České pivo |
Birre |
|
CZ |
Českobudějovické pivo |
Birre |
|
CZ |
Chodské pivo |
Birre |
|
CZ |
Znojemské pivo |
Birre |
|
CZ |
Hořické trubičky |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
CZ |
Karlovarský suchar |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
CZ |
Lomnické suchary |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
CZ |
Mariánskolázeňské oplatky |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
CZ |
Pardubický perník |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
CZ |
Štramberské uši |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
CZ |
Karlovarské oplatky |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
CZ |
Karlovarské trojhránky |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
CZ |
Valašský frgál |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
CZ |
Český kmín |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
CZ |
Chamomilla bohemica |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
CZ |
Žatecký chmel |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
DK |
Vadehavslam |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
DK |
Vadehavsstude |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
DK |
Danablu |
Formaggi |
|
DK |
Esrom |
Formaggi |
|
DK |
Lammefjordsgulerod |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
DE |
Diepholzer Moorschnucke |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
DE |
Lüneburger Heidschnucke |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
DE |
Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
DE |
Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
DE |
Weideochse vom Limpurger Rind |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
DE |
Aachener Weihnachts-Leberwurst/Oecher Weihnachtsleberwurst |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
DE |
Ammerländer Dielenrauchschinken/Ammerländer Katenschinken |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
DE |
Ammerländer Schinken/Ammerländer Knochenschinken |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
DE |
Flönz |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
DE |
Greußener Salami |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
DE |
Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
DE |
Oecher Puttes/Aachener Puttes |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
DE |
Schwarzwälder Schinken |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
DE |
Thüringer Leberwurst |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
DE |
Thüringer Rostbratwurst |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
DE |
Thüringer Rotwurst |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
DE |
Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
DE |
Göttinger Feldkieker |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
DE |
Göttinger Stracke |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
DE |
Halberstädter Würstchen |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
DE |
Hofer Rindfleischwurst |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
DE |
Holsteiner Katenschinken/Holsteiner Schinken/ Holsteiner Katenrauchchinken/ Holsteiner Knochenschinken |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
DE |
Westfälischer Knochenschinken |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
DE |
Allgäuer Bergkäse |
Formaggi |
|
DE |
Allgäuer Emmentaler |
Formaggi |
|
DE |
Allgäuer Sennalpkäse |
Formaggi |
|
DE |
Altenburger Ziegenkäse |
Formaggi |
|
DE |
Odenwälder Frühstückskäse |
Formaggi |
|
DE |
Hessischer Handkäse or Hessischer Handkäs |
Formaggi |
|
DE |
Holsteiner Tilsiter |
Formaggi |
|
DE |
Nieheimer Käse |
Formaggi |
|
DE |
Weißlacker/Allgäuer Weißlacker |
Formaggi |
|
DE |
Obazda/Obatzter |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
DE |
Lausitzer Leinöl |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
DE |
Bayerischer Meerrettich/Bayerischer Kren |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
DE |
Bornheimer Spargel/Spargel aus dem Anbaugebiet Bornheim |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
DE |
Dithmarscher Kohl |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
DE |
Feldsalat von der Insel Reichenau |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
DE |
Frankfurter Grüne Soße/Frankfurter Grie Soß |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
DE |
Fränkischer Grünkern |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
DE |
Gurken von der Insel Reichenau |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
DE |
Höri Bülle |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
DE |
Salate von der Insel Reichenau |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
DE |
Spreewälder Gurken |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
DE |
Spreewälder Meerrettich |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
DE |
Tomaten von der Insel Reichenau |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
DE |
Abensberger Spargel/Abensberger Qualitätsspargel |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
DE |
Bamberger Hörnla/Bamberger Hörnle/Bamberger Hörnchen |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
DE |
Filderkraut/Filderspitzkraut |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
DE |
Lüneburger Heidekartoffeln |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
DE |
Rheinisches Apfelkraut |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
DE |
Rheinisches Zuckerrübenkraut/Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Rübenkraut |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
DE |
Schrobenhausener Spargel/Spargel aus dem Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
DE |
Spargel aus Franken/Fränkischer Spargel/Franken-Spargel |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
DE |
Stromberger Pflaume |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
DE |
Walbecker Spargel |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
DE |
Glückstädter Matjes |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
DE |
Holsteiner Karpfen |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
DE |
Oberlausitzer Biokarpfen |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
DE |
Oberpfälzer Karpfen |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
DE |
Schwarzwaldforelle |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
DE |
Aischgründer Karpfen |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
DE |
Fränkischer Karpfen/Frankenkarpfen/Karpfen aus Franken |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
DE |
Bayerisches Bier |
Birre |
|
DE |
Bremer Bier |
Birre |
|
DE |
Dortmunder Bier |
Birre |
|
DE |
Hofer Bier |
Birre |
|
DE |
Kölsch |
Birre |
|
DE |
Kulmbacher Bier |
Birre |
|
DE |
Mainfranken Bier |
Birre |
|
DE |
Münchener Bier |
Birre |
|
DE |
Reuther Bier |
Birre |
|
DE |
Aachener Printen |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
DE |
Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez'n/Bayerische Brezel |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
DE |
Lübecker Marzipan |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
DE |
Meißner Fummel |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
DE |
Nürnberger Lebkuchen |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
DE |
Bremer Klaben |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
DE |
Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
DE |
Salzwedeler Baumkuchen |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
DE |
Westfälischer Pumpernickel |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
DE |
Düsseldorfer Mostert/Düsseldorfer Senf Mostert/Düsseldorfer Urtyp Mostert/Aechter Düsseldorfer Mostert |
Pasta di mostarda |
|
DE |
Schwäbische Maultaschen/Schwäbische Suppenmaultaschen |
Pasta alimentare |
|
DE |
Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle |
Pasta alimentare |
|
DE |
Elbe-Saale Hopfen |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
DE |
Hopfen aus der Hallertau |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
DE |
Hessischer Apfelwein |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
DK |
Lammefjordskartofler |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
DE |
Spalt Spalter |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
DE |
Tettnanger Hopfen |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
IE |
Connemara Hill lamb/Uain Sléibhe Chonamara |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
IE |
Timoleague Brown Pudding |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IE |
Imokilly Regato |
Formaggi |
|
IE |
Clare Island Salmon |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
IE |
Waterford Blaa/Blaa |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
IE |
Oriel Sea Minerals |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
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IE |
Oriel Sea Salt |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
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EL |
Αρνάκι Ελασσόνας |
Carni fresche (e frattaglie) |
Arnaki Elassonas |
EL |
Κατσικάκι Ελασσόνας |
Carni fresche (e frattaglie) |
Katsikaki Elassonas |
EL |
Ανεβατό |
Formaggi |
Anevato |
EL |
Γαλοτύρι |
Formaggi |
Galotyri |
EL |
Γραβιέρα Αγράφων |
Formaggi |
Graviera Agrafon |
EL |
Γραβιέρα Κρήτης |
Formaggi |
Graviera Kritis |
EL |
Γραβιέρα Νάξου |
Formaggi |
Graviera Naxou |
EL |
Καλαθάκι Λήμνου |
Formaggi |
Kalathaki Limnou |
EL |
Κασέρι |
Formaggi |
Kasseri |
EL |
Κατίκι Δομοκού |
Formaggi |
Katiki Domokou |
EL |
Κεφαλογραβιέρα |
Formaggi |
Kefalograviera |
EL |
Κοπανιστή |
Formaggi |
Kopanisti |
EL |
Λαδοτύρι Μυτιλήνης |
Formaggi |
Ladotyri Mytilinis |
EL |
Μανούρι |
Formaggi |
Manouri |
EL |
Μετσοβόνε |
Formaggi |
Metsovone |
EL |
Μπάτζος |
Formaggi |
Batzos |
EL |
Ξυνομυζήθρα Κρήτης |
Formaggi |
Xynomyzithra Kritis |
EL |
Πηχτόγαλο Χανίων |
Formaggi |
Pichtogalo Chanion |
EL |
Σαν Μιχάλη |
Formaggi |
San Michali |
EL |
Σφέλα |
Formaggi |
Sfela |
EL |
Φέτα |
Formaggi |
Feta |
EL |
Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού |
Formaggi |
Formaella Arachovas Parnassou |
EL |
Ξύγαλο Σητείας/Ξίγαλο Σητείας |
Formaggi |
Xygalo Siteias/Xigalo Siteias |
EL |
Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
Meli Elatis Menalou Vanilia |
EL |
Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
Agios Mattheos Kerkyras |
EL |
Αποκορώνας Χανίων Κρήτης |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
Apokoronas Chanion Kritis |
EL |
Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
Arxanes Irakliou Kritis |
EL |
Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
Vianos Irakliou Kritis |
EL |
Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis |
EL |
Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
Galano Metaggitsiou Chalkidikis |
EL |
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Τροιζηνία» |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
Exeretiko partheno eleolado «Trizinia» |
EL |
Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
Exeretiko partheno eleolado Thrapsano |
EL |
Ζάκυνθος |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
Zakynthos |
EL |
Θάσος |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
Thassos |
EL |
Καλαμάτα |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
Kalamata |
EL |
Κεφαλονιά |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
Kefalonia |
EL |
Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
Kolymvari Chanion Kritis |
EL |
Κρανίδι Αργολίδας |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
Kranidi Argolidas |
EL |
Κροκεές Λακωνίας |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
Krokees Lakonias |
EL |
Λακωνία |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
Lakonia |
EL |
Λέσβος/Mυτιλήνη |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
Lesvos/Mytilini |
EL |
Λυγουριό Ασκληπιείου |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
Lygourio Asklipiou |
EL |
Ολυμπία |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
Olympia |
EL |
Πεζά Ηρακλείου Κρήτης |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
Peza Irakliou Kritis |
EL |
Πέτρινα Λακωνίας |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
Petrina Lakonias |
EL |
Πρέβεζα |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
Preveza |
EL |
Ρόδος |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
Rodos |
EL |
Σάμος |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
Samos |
EL |
Σητεία Λασιθίου Κρήτης |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
Sitia Lasithiou Kritis |
EL |
Φοινίκι Λακωνίας |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
Finiki Lakonias |
EL |
Χανιά Κρήτης |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
Chania Kritis |
EL |
Αγουρέλαιο Χαλκιδικής |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
Agoureleo Chalkidikis |
EL |
Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis |
EL |
Μεσσαρά |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
Messara |
EL |
Ακτινίδιο Πιερίας |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Aktinidio Pierias |
EL |
Ακτινίδιο Σπερχειού |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Aktinidio Sperchiou |
EL |
Ελιά Καλαμάτας |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Elia Kalamatas |
EL |
Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Throumba Ampadias Rethymnis Kritis |
EL |
Θρούμπα Θάσου |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Throumba Thassou |
EL |
Θρούμπα Χίου |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Throumba Chiou |
EL |
Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Kelifoto fystiki Fthiotidas |
EL |
Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Kerassia Tragana Rodochoriou |
EL |
Κονσερβολιά Αμφίσσης |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Konservolia Amfissis |
EL |
Κονσερβολιά Άρτας |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Konservolia Artas |
EL |
Κονσερβολιά Αταλάντης |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Konservolia Atalantis |
EL |
Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Konservolia Piliou Volou |
EL |
Κονσερβολιά Ροβίων |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Konservolia Rovion |
EL |
Κονσερβολιά Στυλίδας |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Konservolia Stylidas |
EL |
Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Korinthiaki Stafida Vostitsa |
EL |
Κουμ Κουάτ Κέρκυρας |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Koum kouat Kerkyras |
EL |
Μήλα Ζαγοράς Πηλίου |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Mila Zagoras Piliou |
EL |
Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Mila Delicious Pilafa Tripoleas |
EL |
Μήλο Καστοριάς |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Milo Kastorias |
EL |
Ξερά σύκα Κύμης |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Xera syka Kymis |
EL |
Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Patata Kato Nevrokopiou |
EL |
Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Portokalia Maleme Chanion Kritis |
EL |
Ροδάκινα Νάουσας |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Rodakina Naoussas |
EL |
Σταφίδα Ζακύνθου |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Stafida Zakynthou |
EL |
Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Stafida Soultanina Kritis |
EL |
Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Syka Vavronas Markopoulou Messongion |
EL |
Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Tsakoniki Melitzana Leonidiou |
EL |
Φάβα Φενεού |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Fava Feneou |
EL |
Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Fassolia Gigantes Elefantes Prespon Florinas |
EL |
Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Fassolia (plake megalosperma) Prespon Florinas |
EL |
ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ — ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Fasolia Gigantes-Elefantes Kastorias |
EL |
Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Fassolia Gigantes Elefantes Kato Nevrokopiou |
EL |
Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίοu |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Fassolia kina Messosperma Kato Nevrokopiu |
EL |
Φυστίκι Αίγινας |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Fystiki Aeginas |
EL |
Φυστίκι Μεγάρων |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Fystiki Megaron |
EL |
Μανταρίνι Χίου |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Mandarini Chiou |
EL |
Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Xira Syka Taxiarchi |
EL |
Πατάτα Νάξου |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Patata Naxou |
EL |
Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Prasines Elies Chalkidikis |
EL |
Σταφίδα Ηλείας |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Stafida Ilias |
EL |
Τοματάκι Σαντορίνης |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Tomataki Santorinis |
EL |
Φάβα Σαντορίνης |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Fava Santorinis |
EL |
Φασόλια Βανίλιες Φενεού |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Fasolia Vanilies Feneou |
EL |
Φιρίκι Πηλίου |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Firiki Piliou |
EL |
Αυγοτάραχο Μεσολογγίου |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
Avgotarocho Messolongiou |
EL |
Κρητικό παξιμάδι |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Kritiko paximadi |
EL |
Μαστίχα Χίου |
Pasta alimentare |
Masticha Chiou |
EL |
Τσίχλα Χίου |
Pasta alimentare |
Tsikla Chiou |
EL |
Μαστιχέλαιο Χίου |
Oli essenziali |
Mastichelaio Chiou |
EL |
Κρόκος Κοζάνης |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
Krokos Kozanis |
ES |
Carne de Ávila |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
ES |
Carne de Cantabria |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
ES |
Carne de la Sierra de Guadarrama |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
ES |
Carne de Morucha de Salamanca |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
ES |
Carne de Vacuno del País Vasco/Euskal Okela |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
ES |
Cordero de Navarra/Nafarroako Arkumea |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
ES |
Cordero Manchego |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
ES |
Gall del Penedès |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
ES |
Lechazo de Castilla y León |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
ES |
Pollo y Capón del Prat |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
ES |
Ternasco de Aragón |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
ES |
Ternera Asturiana |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
ES |
Ternera de Aliste |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
ES |
Ternera de Extremadura |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
ES |
Ternera de Navarra/Nafarroako Aratxea |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
ES |
Ternera Gallega |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
ES |
Cordero de Extremadura |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
ES |
Cordero Segureño |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
ES |
Botillo del Bierzo |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
ES |
Cecina de León |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
ES |
Chorizo Riojano |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
ES |
Dehesa de Extremadura |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
ES |
Guijuelo |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
ES |
Jamón de Huelva |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
ES |
Jamón de Serón |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
ES |
Jamón de Teruel/Paleta de Teruel |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
ES |
Jamón de Trevélez |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
ES |
Lacón Gallego |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
ES |
Salchichón de Vic/Llonganissa de Vic |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
ES |
Sobrasada de Mallorca |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
ES |
Chorizo de Cantimpalos |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
ES |
Chosco de Tineo |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
ES |
Los Pedroches |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
ES |
Afuega'l Pitu |
Formaggi |
|
ES |
Arzùa-Ulloa |
Formaggi |
|
ES |
Cabrales |
Formaggi |
|
ES |
Cebreiro |
Formaggi |
|
ES |
Gamoneu/Gamonedo |
Formaggi |
|
ES |
Idiazabal |
Formaggi |
|
ES |
Mahón-Menorca |
Formaggi |
|
ES |
Picón Bejes-Tresviso |
Formaggi |
|
ES |
Queso de La Serena |
Formaggi |
|
ES |
Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya |
Formaggi |
|
ES |
Queso de Murcia |
Formaggi |
|
ES |
Queso de Murcia al vino |
Formaggi |
|
ES |
Queso de Valdeón |
Formaggi |
|
ES |
Queso Ibores |
Formaggi |
|
ES |
Queso Majorero |
Formaggi |
|
ES |
Queso Manchego |
Formaggi |
|
ES |
Queso Nata de Cantabria |
Formaggi |
|
ES |
Queso Palmero/Queso de la Palma |
Formaggi |
|
ES |
Queso Tetilla/Queixo Tetilla |
Formaggi |
|
ES |
Queso Zamorano |
Formaggi |
|
ES |
Quesucos de Liébana |
Formaggi |
|
ES |
Roncal |
Formaggi |
|
ES |
San Simón da Costa |
Formaggi |
|
ES |
Torta del Casar |
Formaggi |
|
ES |
Queso Camerano |
Formaggi |
|
ES |
Queso Casín |
Formaggi |
|
ES |
Queso de Flor de Guía/Queso de Media Flor de Guía/Queso de Guía |
Formaggi |
|
ES |
Queso Los Beyos |
Formaggi |
|
ES |
Miel de Galicia/Mel de Galicia |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
ES |
Miel de Granada |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
ES |
Miel de La Alcarria |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
ES |
Miel de Liébana |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
ES |
Miel de Tenerife |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
ES |
Aceite de La Alcarria |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
ES |
Aceite de la Comunitat Valenciana |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
ES |
Aceite de la Rioja |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
ES |
Aceite de Mallorca/Aceite mallorquín/Oli de Mallorca/Oli mallorquí |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
ES |
Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
ES |
Aceite del Baix Ebre-Montsià/Oli del Baix Ebre-Montsià |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
ES |
Aceite del Bajo Aragón |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
ES |
Aceite Monterrubio |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
ES |
Antequera |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
ES |
Baena |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
ES |
Gata-Hurdes |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
ES |
Les Garrigues |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
ES |
Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya/Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
ES |
Mantequilla de Soria |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
ES |
Montes de Granada |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
ES |
Montes de Toledo |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
ES |
Oli de l'Empordà/Aceite de L'Empordà |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
ES |
Poniente de Granada |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
ES |
Priego de Córdoba |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
ES |
Sierra de Cádiz |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
ES |
Sierra de Cazorla |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
ES |
Sierra de Segura |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
ES |
Sierra Mágina |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
ES |
Siurana |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
ES |
Aceite Campo de Calatrava |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
ES |
Aceite Campo de Montiel |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
ES |
Aceite de Lucena |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
ES |
Aceite de Navarra |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
ES |
Aceite Sierra del Moncayo |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
ES |
Estepa |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
ES |
Montoro-Adamuz |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
ES |
Aceituna de Mallorca/Aceituna Mallorquina/Oliva de Mallorca/Oliva Mallorquina |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Ajo Morado de las Pedroñeras |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Alcachofa de Benicarló/Carxofa de Benicarló |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Alcachofa de Tudela |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Almendra de Mallorca/Almendra Mallorquina/Ametlla de Mallorca/Ametlla Mallorquina |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Alubia de La Bañeza-León |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Arroz de Valencia/Arròs de València |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l'Ebre |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Avellana de Reus |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Berenjena de Almagro |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Calasparra |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Calçot de Valls |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Cereza del Jerte |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Cerezas de la Montaña de Alicante |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Cítricos Valencianos/Cítrics Valencians |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Clementinas de las Tierras del Ebro/Clementines de les Terres de l'Ebre |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Coliflor de Calahorra |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Espárrago de Huétor-Tájar |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Espárrago de Navarra |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Faba Asturiana |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Faba de Lourenzá |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Fesols de Santa Pau |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Garbanzo de Fuentesaúco |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Gofio Canario |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Granada Mollar de Elche/Granada de Elche |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Judías de El Barco de Ávila |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Kaki Ribera del Xúquer |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Lenteja de La Armuña |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Lenteja de Tierra de Campos |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Manzana de Girona/Poma de Girona |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Manzana Reineta del Bierzo |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Melocotón de Calanda |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Melón de Torre Pacheco-Murcia |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Nísperos Callosa d'En Sarriá |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Pataca de Galicia/Patata de Galicia |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Patatas de Prades/Patates de Prades |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Pemento de Mougán |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
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ES |
Pemento do Couto |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
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ES |
Pera de Jumilla |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
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ES |
Peras de Rincón de Soto |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Pimiento Asado del Bierzo |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Pimiento Riojano |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
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ES |
Pimientos del Piquillo de Lodosa |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
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ES |
Uva de mesa embolsada 'Vinalopó' |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
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ES |
Aceituna Aloreña de Málaga |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Castaña de Galicia |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
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ES |
Cebolla Fuentes de Ebro |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Garbanzo de Escacena |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Grelos de Galicia |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Melón de La Mancha |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Mongeta del Ganxet |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Papas Antiguas de Canarias |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Pasas de Málaga |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Pemento da Arnoia |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Pemento de Herbón |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Pemento de Oímbra |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Pera de Lleida |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Pimiento de Fresno-Benavente |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Pimiento de Gernika or Gernikako Piperra |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Plátano de Canarias |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Tomate La Cañada |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
ES |
Caballa de Andalucia |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
ES |
Mejillón de Galicia/Mexillón de Galicia |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
ES |
Melva de Andalucia |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
ES |
Mojama de Barbate |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
ES |
Mojama de Isla Cristina |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
ES |
Alfajor de Medina Sidonia |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
ES |
Ensaimada de Mallorca/Ensaimada mallorquina |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
ES |
Jijona |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
ES |
Mantecadas de Astorga |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
ES |
Mazapán de Toledo |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
ES |
Pan de Cea |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
ES |
Pan de Cruz de Ciudad Real |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
ES |
Polvorones de Estepa |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
ES |
Tarta de Santiago |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
ES |
Turrón de Agramunt/Torró d'Agramunt |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
ES |
Turrón de Alicante |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
ES |
Mantecados de Estepa |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
ES |
Pa de Pagès Català |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
ES |
Pan de Alfacar |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
ES |
Sobao Pasiego |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
ES |
Cochinilla de Canarias |
Cocciniglia (prodotto greggio di origine animale) |
|
ES |
Azafrán de la Mancha |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
ES |
Chufa de Valencia |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
ES |
Pimentón de la Vera |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
ES |
Pimentón de Murcia |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
ES |
Sidra de Asturias/Sidra d'Asturies |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
ES |
Vinagre de Jerez |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
ES |
Vinagre de Montilla-Moriles |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
ES |
Vinagre del Condado de Huelva |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
ES/FR |
Rosée des Pyrénées Catalanes |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
ES/FR |
Ternera de los Pirineos Catalanes/Vedella dels Pirineus Catalans/Vedell des Pyrénées Catalanes |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Agneau de l'Aveyron |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Agneau de Lozère |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Agneau de Pauillac |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Agneau de Sisteron |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Agneau du Bourbonnais |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Agneau du Limousin |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Agneau du Poitou-Charentes |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Agneau du Quercy |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Barèges-Gavarnie |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Bœuf charolais du Bourbonnais |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Boeuf de Bazas |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Bœuf de Chalosse |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Bœuf de Charolles |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Bœuf du Maine |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Dinde de Bresse |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Pintade de l'Ardèche |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Pintadeau de la Drôme |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Porc de la Sarthe |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Porc de Normandie |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Porc de Vendée |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Porc du Limousin |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Poulet de l'Ardèche/Chapon de l'Ardèche |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Taureau de Camargue |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Veau d'Aveyron et du Ségala |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Veau du Limousin |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Volailles d'Alsace |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Volailles d'Ancenis |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Volailles d'Auvergne |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Volailles de Bourgogne |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Volailles de Bretagne |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Volailles de Challans |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Volailles de Cholet |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Volailles de Gascogne |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Volailles de Houdan |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Volailles de Janzé |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Volailles de la Champagne |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Volailles de la Drôme |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Volailles de l'Ain |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Volailles de Licques |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Volailles de l'Orléanais |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Volailles de Loué |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Volailles de Normandie |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Volailles de Vendée |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Volailles des Landes |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Volailles du Béarn |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Volailles du Berry |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Volailles du Charolais |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Volailles du Forez |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Volailles du Gatinais |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Volailles du Gers |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Volailles du Languedoc |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Volailles du Lauragais |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Volailles du Maine |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Volailles du plateau de Langres |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Volailles du Val de Sèvres |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Volailles du Velay |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Agneau de lait des Pyrénées |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Agneau du Périgord |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Boeuf de Vendée |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Fin Gras/Fin Gras du Mézenc |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Génisse Fleur d'Aubrac |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Maine-Anjou |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Oie d'Anjou |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Porc d'Auvergne |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Porc de Franche-Comté |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Porc du Sud-Ouest |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Poulet des Cévennes/Chapon des Cévennes |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Prés-salés de la baie de Somme |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Prés-salés du Mont-Saint-Michel |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FR |
Boudin blanc de Rethel |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
FR |
Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy) |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
FR |
Coppa de Corse/Coppa de Corse - Coppa di Corsica |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
FR |
Jambon d'Auvergne |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
FR |
Jambon de Bayonne |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
FR |
Jambon de Lacaune |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
FR |
Jambon de Vendée |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
FR |
Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse - Prisuttu |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
FR |
Jambon sec des Ardennes/Noix de Jambon sec des Ardennes |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
FR |
Jambon de l'Ardèche |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
FR |
Lonzo de Corse/Lonzo de Corse - Lonzu |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
FR |
Pâté de Campagne Breton |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
FR |
Rillettes de Tours |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
FR |
Saucisse de Montbéliard |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
FR |
Saucisse de Morteau or Jésus de Morteau |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
FR |
Saucisson de l'Ardèche |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
FR |
Saucisson de Lacaune/Saucisse de Lacaune |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
FR |
Saucisson sec d'Auvergne/Saucisse sèche d'Auvergne |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
FR |
Abondance |
Formaggi |
|
FR |
Banon |
Formaggi |
|
FR |
Beaufort |
Formaggi |
|
FR |
Bleu d'Auvergne |
Formaggi |
|
FR |
Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel |
Formaggi |
|
FR |
Bleu des Causses |
Formaggi |
|
FR |
Bleu du Vercors-Sassenage |
Formaggi |
|
FR |
Brie de Meaux |
Formaggi |
|
FR |
Brie de Melun |
Formaggi |
|
FR |
Brocciu Corse/Brocciu |
Formaggi |
|
FR |
Camembert de Normandie |
Formaggi |
|
FR |
Cantal/fourme de Cantal/cantalet |
Formaggi |
|
FR |
Chabichou du Poitou |
Formaggi |
|
FR |
Chaource |
Formaggi |
|
FR |
Charolais |
Formaggi |
|
FR |
Chevrotin |
Formaggi |
|
FR |
Comté |
Formaggi |
|
FR |
Crottin de Chavignol/chavignol |
Formaggi |
|
FR |
Emmental de Savoie |
Formaggi |
|
FR |
Emmental français est-central |
Formaggi |
|
FR |
Époisses |
Formaggi |
|
FR |
Fourme d'Ambert |
Formaggi |
|
FR |
Laguiole |
Formaggi |
|
FR |
Langres |
Formaggi |
|
FR |
Livarot |
Formaggi |
|
FR |
Maroilles/Marolles |
Formaggi |
|
FR |
Mont d'or/Vacherin du Haut-Doubs |
Formaggi |
|
FR |
Morbier |
Formaggi |
|
FR |
Munster/Munster-Géromé |
Formaggi |
|
FR |
Neufchâtel |
Formaggi |
|
FR |
Ossau-Iraty |
Formaggi |
|
FR |
Pélardon |
Formaggi |
|
FR |
Picodon |
Formaggi |
|
FR |
Pont-l'Évêque |
Formaggi |
|
FR |
Pouligny-Saint-Pierre |
Formaggi |
|
FR |
Reblochon/reblochon de Savoie |
Formaggi |
|
FR |
Rocamadour |
Formaggi |
|
FR |
Roquefort |
Formaggi |
|
FR |
Sainte-Maure de Touraine |
Formaggi |
|
FR |
Saint-Nectaire |
Formaggi |
|
FR |
Salers |
Formaggi |
|
FR |
Selles-sur-Cher |
Formaggi |
|
FR |
Soumaintrain |
Formaggi |
|
FR |
Tome des Bauges |
Formaggi |
|
FR |
Tomme de Savoie |
Formaggi |
|
FR |
Tomme des Pyrénées |
Formaggi |
|
FR |
Valençay |
Formaggi |
|
FR |
Fourme de Montbrison |
Formaggi |
|
FR |
Gruyère |
Formaggi |
|
FR |
Mâconnais |
Formaggi |
|
FR |
Rigotte de Condrieu |
Formaggi |
|
FR |
Saint-Marcellin |
Formaggi |
|
FR |
Crème de Bresse |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
FR |
Crème d'Isigny |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
FR |
Crème fraîche fluide d'Alsace |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
FR |
Miel d'Alsace |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
FR |
Miel des Cévennes |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
FR |
Miel de Corse/Mele di Corsica |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
FR |
Miel de Provence |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
FR |
Miel de sapin des Vosges |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
FR |
Œufs de Loué |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
FR |
Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
FR |
Beurre de Bresse |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
FR |
Beurre d'Isigny |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
FR |
Huile d'olive d'Aix-en-Provence |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
FR |
Huile d'olive de Corse/Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
FR |
Huile d'olive de Haute-Provence |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
FR |
Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
FR |
Huile d'olive de Nice |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
FR |
Huile d'olive de Nîmes |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
FR |
Huile d'olive de Nyons |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
FR |
Abricots rouges du Roussillon |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Ail blanc de Lomagne |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Ail de la Drôme |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Ail rose de Lautrec |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Artichaut du Roussillon |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Asperge des sables des Landes |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Asperges du Blayais |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Chasselas de Moissac |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Châtaigne d'Ardèche |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Citron de Menton |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Clémentine de Corse |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Coco de Paimpol |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Echalote d'Anjou |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Farine de Petit Épeautre de Haute Provence |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Fraise du Périgord |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Haricot tarbais |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Kiwi de l'Adour |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Lentille vert du Puy |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Lentilles vertes du Berry |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Lingot du Nord |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Mâche nantaise |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Melon du Haut-Poitou |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Melon du Quercy |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Mirabelles de Lorraine |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Muscat du Ventoux |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Noisette de Cervione - Nuciola di Cervioni |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Noix de Grenoble |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Noix du Périgord |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Oignon doux des Cévennes |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Olive de Nice |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Olives cassées de la Vallée des Baux de Provence |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Olives noires de la Vallée des Baux de Provence |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Olives noires de Nyons |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Petit Épeautre de Haute Provence |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Poireaux de Créances |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Pomelo de Corse |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Pomme de terre de l'Île de Ré |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Pomme du Limousin |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Pommes de terre de Merville |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Pommes des Alpes de Haute Durance |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Pommes et poires de Savoie |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Pruneaux d'Agen/Pruneaux d'Agen mi-cuits |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Riz de Camargue |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Ail fumé d'Arleux |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Béa du Roussillon |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne — Gwinizh du Breizh |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Figue de Solliès |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Fraises de Nîmes |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Melon de Guadeloupe |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Mogette de Vendée |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Oignon de Roscoff |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Olive de Nîmes |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FR |
Anchois de Collioure |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
FR |
Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
FR |
Huîtres Marennes Oléron |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
FR |
Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
FR |
Bergamote(s) de Nancy |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
FR |
Brioche vendéenne |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
FR |
Gâche Vendéenne |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
FR |
Moutarde de Bourgogne |
Pasta di mostarda |
|
FR |
Pâtes d'Alsace |
Pasta alimentare |
|
FR |
Raviole du Dauphiné |
Pasta alimentare |
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FR |
Foin de Crau |
Fieno |
|
FR |
Huile essentielle de lavande de Haute-Provence/Essence de lavande de Haute-Provence |
Oli essenziali |
|
FR |
Cidre de Bretagne/Cidre Breton |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
FR |
Cidre de Normandie/Cidre Normand |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
FR |
Cornouaille |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
FR |
Domfront |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
FR |
Pays d'Auge/Pays d'Auge-Cambremer |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
FR |
Piment d'Espelette/Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperra |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
FR |
Sel de Guérande/Fleur de sel de Guérande |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
FR |
Sel de Salies-de-Béarn |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
HR |
Zagorski puran |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
HR |
Baranjski kulen |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
HR |
Dalmatinski pršut |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
HR |
Drniški pršut |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
HR |
Krčki pršut |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
HR |
Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
HR |
Krčko maslinovo ulje |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
HR |
Lički krumpir |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
HR |
Neretvanska mandarina |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
HR |
Ogulinski kiseli kupus/Ogulinsko kiselo zelje |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
HR |
Poljički soparnik/Poljički zeljanik/Poljički uljenjak |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
HR+SI |
Istarski pršut/Istrski pršut |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Abbacchio Romano |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
IT |
Agnello di Sardegna |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
IT |
Vitellone bianco dell'Appennino Centrale |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
IT |
Agnello del Centro Italia |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
IT |
Cinta Senese |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
IT |
Bresaola della Valtellina |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Capocollo di Calabria |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Ciauscolo |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Coppa Piacentina |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Cotechino Modena |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Crudo di Cuneo |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Culatello di Zibello |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Finocchiona |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Lardo di Colonnata |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Mortadella Bologna |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Mortadella di Prato |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Pancetta di Calabria |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Pancetta Piacentina |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Prosciutto di Carpegna |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Prosciutto di Modena |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Prosciutto di Norcia |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Prosciutto di Parma |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Prosciutto di San Daniele |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Prosciutto di Sauris |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Prosciutto Toscano |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Prosciutto Veneto Berico-Euganeo |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Salama da sugo |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Salame Brianza |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Salame Cremona |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Salame di Varzi |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Salame d'oca di Mortara |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Salame Piacentino |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Salame Piemonte |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Salame S. Angelo |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Salamini italiani alla cacciatora |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Salsiccia di Calabria |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Soppressata di Calabria |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Soprèssa Vicentina |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Speck dell'Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Valle d'Aosta Jambon de Bosses |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Valle d'Aosta Lard d'Arnad/Vallée d'Aoste Lard d'Arnad |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Zampone Modena |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Coppa di Parma |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Porchetta di Ariccia |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Prosciutto Amatriciano |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Salame Felino |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
IT |
Asiago |
Formaggi |
|
IT |
Bitto |
Formaggi |
|
IT |
Bra |
Formaggi |
|
IT |
Caciocavallo Silano |
Formaggi |
|
IT |
Canestrato Pugliese |
Formaggi |
|
IT |
Casatella Trevigiana |
Formaggi |
|
IT |
Casciotta d'Urbino |
Formaggi |
|
IT |
Castelmagno |
Formaggi |
|
IT |
Fiore Sardo |
Formaggi |
|
IT |
Fontina |
Formaggi |
|
IT |
Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana |
Formaggi |
|
IT |
Gorgonzola |
Formaggi |
|
IT |
Grana Padano |
Formaggi |
|
IT |
Montasio |
Formaggi |
|
IT |
Monte Veronese |
Formaggi |
|
IT |
Mozzarella di Bufala Campana |
Formaggi |
|
IT |
Murazzano |
Formaggi |
|
IT |
Parmigiano Reggiano |
Formaggi |
|
IT |
Pecorino Crotonese |
Formaggi |
|
IT |
Pecorino delle Balze Volterrane |
Formaggi |
|
IT |
Pecorino di Filiano |
Formaggi |
|
IT |
Pecorino Romano |
Formaggi |
|
IT |
Pecorino Sardo |
Formaggi |
|
IT |
Pecorino Siciliano |
Formaggi |
|
IT |
Pecorino Toscano |
Formaggi |
|
IT |
Provolone del Monaco |
Formaggi |
|
IT |
Provolone Valpadana |
Formaggi |
|
IT |
Silter |
Formaggi |
|
IT |
Strachitunt |
Formaggi |
|
IT |
Quartirolo Lombardo |
Formaggi |
|
IT |
Ragusano |
Formaggi |
|
IT |
Raschera |
Formaggi |
|
IT |
Robiola di Roccaverano |
Formaggi |
|
IT |
Spressa delle Giudicarie |
Formaggi |
|
IT |
Stelvio/Stilfser |
Formaggi |
|
IT |
Taleggio |
Formaggi |
|
IT |
Toma Piemontese |
Formaggi |
|
IT |
Valle d'Aosta Fromadzo |
Formaggi |
|
IT |
Valtellina Casera |
Formaggi |
|
IT |
Canestrato di Moliterno |
Formaggi |
|
IT |
Formaggella del Luinese |
Formaggi |
|
IT |
Formaggio di Fossa di Sogliano |
Formaggi |
|
IT |
Nostrano Valtrompia |
Formaggi |
|
IT |
Pecorino di Picinisco |
Formaggi |
|
IT |
Piacentinu Ennese |
Formaggi |
|
IT |
Piave |
Formaggi |
|
IT |
Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì |
Formaggi |
|
IT |
Salva Cremasco |
Formaggi |
|
IT |
Squacquerone di Romagna |
Formaggi |
|
IT |
Vastedda della valle del Belìce |
Formaggi |
|
IT |
Miele della Lunigiana |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
IT |
Ricotta Romana |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
IT |
Miele delle Dolomiti Bellunesi |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
IT |
Miele Varesino |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
IT |
Ricotta di Bufala Campana |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
IT |
Alto Crotonese |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Aprutino Pescarese |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Brisighella |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Bruzio |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Canino |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Cartoceto |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Chianti Classico |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Cilento |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Collina di Brindisi |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Colline di Romagna |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Colline Pontine |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Colline Salernitane |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Colline Teatine |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Dauno |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Garda |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Irpinia - Colline dell'Ufita |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Laghi Lombardi |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Lametia |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Lucca |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Molise |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Monte Etna |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Monti Iblei |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Penisola Sorrentina |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Pretuziano delle Colline Teramane |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Riviera Ligure |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Sabina |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Sardegna |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Sicilia |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Tergeste |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Terra di Bari |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Terra d'Otranto |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Terre di Siena |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Terre Tarentine |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Toscano |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Tuscia |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Umbria |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Val di Mazara |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Valdemone |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Valle del Belice |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Valli Trapanesi |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Seggiano |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Terre Aurunche |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Vulture |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
IT |
Arancia del Gargano |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Arancia Rossa di Sicilia |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Asparago Bianco di Bassano |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Asparago bianco di Cimadolmo |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Asparago di Cantello |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Asparago verde di Altedo |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Basilico Genovese |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Cappero di Pantelleria |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Carciofo di Paestum |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Carciofo Romanesco del Lazio |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Carota dell'Altopiano del Fucino |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Castagna Cuneo |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Castagna del Monte Amiata |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Castagna di Montella |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Castagna di Vallerano |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Ciliegia di Marostica |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Cipolla bianca di Margherita |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Cipolla Rossa di Tropea Calabria |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Cipollotto Nocerino |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Clementine del Golfo di Taranto |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Clementine di Calabria |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Fagiolo di Sarconi |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Fagiolo di Sorana |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Farina di Neccio della Garfagnana |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Farro della Garfagnana |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Fico Bianco del Cilento |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Ficodindia dell'Etna |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Fungo di Borgotaro |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Kiwi Latina |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
La Bella della Daunia |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Lenticchia di Castelluccio di Norcia |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Limone Costa d'Amalfi |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Limone di Sorrento |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Limone Femminello del Gargano |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Marrone del Mugello |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Marrone di Caprese Michelangelo |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Marrone di Castel del Rio |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Marrone di Roccadaspide |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Marrone di San Zeno |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Mela di Valtellina |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Mela Val di Non |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Melannurca Campana |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Nocciola del Piemonte/Nocciola Piemonte |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Nocciola di Giffoni |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Nocciola Romana |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Nocellara del Belice |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Oliva Ascolana del Piceno |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Patata del Fucino |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Patata dell'Alto Viterbese |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Patata di Bologna |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Patata novella di Galatina |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Patata Rossa di Colfiorito |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Peperone di Senise |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Pera dell'Emilia Romagna |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Pera mantovana |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Pesca di Verona |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Pesca e nettarina di Romagna |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Pescabivona |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Pistacchio Verde di Bronte |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Pomodorino del Piennolo del Vesuvio |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Pomodoro di Pachino |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Radicchio di Chioggia |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Radicchio di Verona |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Radicchio Rosso di Treviso |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Radicchio Variegato di Castelfranco |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Riso di Baraggia Biellese e Vercellese |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Riso Nano Vialone Veronese |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Scalogno di Romagna |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Sedano Bianco di Sperlonga |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Uva da tavola di Canicattì |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Uva da tavola di Mazzarrone |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Aglio Bianco Polesano |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Aglio di Voghiera |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Amarene Brusche di Modena |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Arancia di Ribera |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Asparago di Badoere |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Brovada |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Carciofo Brindisino |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Carciofo Spinoso di Sardegna |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Carota Novella di Ispica |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Ciliegia dell'Etna |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Ciliegia di Vignola |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Fagioli Bianchi di Rotonda |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Fagiolo Cannellino di Atina |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Fagiolo Cuneo |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Farina di castagne della Lunigiana |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Farro di Monteleone di Spoleto |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Fichi di Cosenza |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Ficodindia di San Cono |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Insalata di Lusia |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Limone di Rocca Imperiale |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Limone di Siracusa |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Limone Interdonato Messina |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Marrone della Valle di Susa |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Marrone di Combai |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Mela Rossa Cuneo |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Melanzana Rossa di Rotonda |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Melone Mantovano |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Patata della Sila |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Peperone di Pontecorvo |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Pesca di Leonforte |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Riso del Delta del Po |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Susina di Dro |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Uva di Puglia |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
IT |
Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
IT |
Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
IT |
Cozza di Scardovari |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
IT |
Salmerino del Trentino |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
IT |
Trote del Trentino |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
IT |
Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
IT |
Coppia Ferrarese |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
IT |
Focaccia di Recco col formaggio |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
IT |
Pagnotta del Dittaino |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
IT |
Pampapato di Ferrara/Pampepato di Ferrara |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
IT |
Pane casareccio di Genzano |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
IT |
Pane di Altamura |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
IT |
Pane di Matera |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
IT |
Ricciarelli di Siena |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
IT |
Marroni del Monfenera |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
IT |
Pane Toscano |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
IT |
Panforte di Siena |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
IT |
Piadina Romagnola/Piada Romagnola |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
IT |
Torrone di Bagnara |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
IT |
Cappellacci di zucca ferraresi |
Pasta alimentare |
|
IT |
Culurgionis d'Ogliastra |
Pasta alimentare |
|
IT |
Maccheroncini di Campofilone |
Pasta alimentare |
|
IT |
Pasta di Gragnano |
Pasta alimentare |
|
IT |
Pizzoccheri della Valtellina |
Pasta alimentare |
|
IT |
Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale |
Oli essenziali |
|
IT |
Aceto Balsamico di Modena |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
IT |
Aceto balsamico tradizionale di Modena |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
IT |
Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
IT |
Zafferano dell'Aquila |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
IT |
Zafferano di San Gimignano |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
IT |
Zafferano di Sardegna |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
IT |
Liquirizia di Calabria |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
IT |
Sale Marino di Trapani |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
CY |
Παφίτικο Λουκάνικο |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
Pafitiko Loukaniko |
CY |
Κολοκάσι Σωτήρας/Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
Kolokasi Sotiras/Kolokasi-Poulles Sotiras |
CY |
Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Glyko Triantafyllo Agrou |
CY |
Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Koufeta Amygdalou Geroskipou |
CY |
Λουκούμι Γεροσκήπου |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
Loukoumi Geroskipou |
LV |
Latvijas lielie pelēkie zirņi |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
LV |
Carnikavas nēģi |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
LT |
Lietuviškas varškės sūris |
Formaggi |
|
LT |
Liliputas |
Formaggi |
|
LT |
Daujėnų naminė duona |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
LT/PL |
Seinų/Lazdijų krašto medus/Miód z Sejneńszczyny/Łoździejszczyzny |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
LT |
Stakliškės |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
LU |
Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
LU |
Salaisons fumées, marque nationale grand-duché de Luxembourg |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
LU |
Miel - Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
LU |
Beurre rose - Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
HU |
Magyar szürkemarha hús |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
HU |
Budapesti téliszalámi |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
HU |
Szegedi szalámi/Szegedi téliszalámi |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
HU |
Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
HU |
Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
HU |
Hajdúsági torma |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
HU |
Gönci kajszibarack |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
HU |
Makói vöröshagyma/Makói hagyma |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
HU |
Szentesi paprika |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
HU |
Szőregi rózsatő |
Fiori e piante ornamentali |
|
HU |
Alföldi kamillavirágzat |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
HU |
Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
HU |
Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/Szegedi paprika |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
NL |
Hollandse geitenkaas |
Formaggi |
|
NL |
Boeren-Leidse met sleutels |
Formaggi |
|
NL |
Kanterkaas/Kanternagelkaas/Kanterkomijnekaas |
Formaggi |
|
NL |
Noord-Hollandse Edammer |
Formaggi |
|
NL |
Noord-Hollandse Gouda |
Formaggi |
|
NL |
Edam Holland |
Formaggi |
|
NL |
Gouda Holland |
Formaggi |
|
NL |
Brabantse Wal asperges |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
NL |
De Meerlander |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
NL |
Opperdoezer Ronde |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
NL |
Westlandse druif |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
AT |
Gailtaler Speck |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
AT |
Tiroler Speck |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
AT |
Gailtaler Almkäse |
Formaggi |
|
AT |
Tiroler Almkäse/Tiroler Alpkäse |
Formaggi |
|
AT |
Tiroler Bergkäse |
Formaggi |
|
AT |
Tiroler Graukäse |
Formaggi |
|
AT |
Vorarlberger Alpkäse |
Formaggi |
|
AT |
Vorarlberger Bergkäse |
Formaggi |
|
AT |
Steirisches Kürbiskernöl |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
AT |
Marchfeldspargel |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
AT |
Pöllauer Hirschbirne |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
AT |
Steirische Käferbohne |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
AT |
Wachauer Marille |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
AT |
Waldviertler Graumohn |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
AT |
Mostviertler Birnmost |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
PL |
Jagnięcina podhalańska |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
PL |
Kiełbasa lisiecka |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PL |
Krupnioki śląskie |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PL |
Bryndza Podhalańska |
Formaggi |
|
PL |
Oscypek |
Formaggi |
|
PL |
Wielkopolski ser smażony |
Formaggi |
|
PL |
Redykołka |
Formaggi |
|
PL |
Ser koryciński swojski |
Formaggi |
|
PL |
Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
PL |
Miód drahimski |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
PL |
Miód kurpiowski |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
PL |
Podkarpacki miód spadziowy |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
PL |
Wiśnia nadwiślanka |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PL |
Fasola korczyńska |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PL |
Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/Fasola z Doliny Dunajca |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PL |
Fasola Wrzawska |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PL |
Jabłka grójeckie |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PL |
Jabłka łąckie |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PL |
Śliwka szydlowska |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PL |
Suska sechlońska |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PL |
Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PL |
Karp zatorski |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
PL |
Andruty kaliskie |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
PL |
Rogal świętomarciński |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
PL |
Cebularz lubelski |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
PL |
Chleb prądnicki |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
PL |
Kołocz śląski/kołacz śląski |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
PL |
Obwarzanek krakowski |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
PT |
Borrego da Beira |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
PT |
Borrego de Montemor-o-Novo |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
PT |
Borrego do Baixo Alentejo |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
PT |
Borrego do Nordeste Alentejano |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
PT |
Borrego Serra da Estrela |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
PT |
Borrego Terrincho |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
PT |
Cabrito da Beira |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
PT |
Cabrito da Gralheira |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
PT |
Cabrito das Terras Altas do Minho |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
PT |
Cabrito de Barroso |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
PT |
Cabrito Transmontano |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
PT |
Capão de Freamunde |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
PT |
Carnalentejana |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
PT |
Carne Arouquesa |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
PT |
Carne Barrosã |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
PT |
Carne Cachena da Peneda |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
PT |
Carne da Charneca |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
PT |
Carne de Bísaro Transmonano/Carne de Porco Transmontano |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
PT |
Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
PT |
Carne de Porco Alentejano |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
PT |
Carne dos Açores |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
PT |
Carne Marinhoa |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
PT |
Carne Maronesa |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
PT |
Carne Mertolenga |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
PT |
Carne Mirandesa |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
PT |
Cordeiro Bragançano |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
PT |
Cordeiro de Barroso/Anho de Barroso/Cordeiro de leite de Barroso |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
PT |
Vitela de Lafões |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
PT |
Cabrito do Alentejo |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
PT |
Carne de Bravo do Ribatejo |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
PT |
Cordeiro mirandês/Canhono mirandês |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
PT |
Alheira de Barroso-Montalegre |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Alheira de Mirandela |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Alheira de Vinhais |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Butelo de Vinhais/Bucho de Vinhais/Chouriço de Ossos de Vinhais |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Cacholeira Branca de Portalegre |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Chouriça de carne de Melgaço |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Chouriça de Carne de Vinhais/Linguiça de Vinhais |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Chouriça de sangue de Melgaço |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Chouriça Doce de Vinhais |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Chouriço Azedo de Vinhais/Azedo de Vinhais/Chouriço de Pão de Vinhais |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Chouriço de Carne de Estremoz e Borba |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Chouriço de Portalegre |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Chouriço grosso de Estremoz e Borba |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Chouriço Mouro de Portalegre |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Farinheira de Estremoz e Borba |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Farinheira de Portalegre |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Linguiça de Portalegre |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Linguíça do Baixo Alentejo/Chouriço de carne do Baixo Alentejo |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Lombo Branco de Portalegre |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Lombo Enguitado de Portalegre |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Morcela de Assar de Portalegre |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Morcela de Cozer de Portalegre |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Morcela de Estremoz e Borba |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Paia de Estremoz e Borba |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Paia de Lombo de Estremoz e Borba |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Paia de Toucinho de Estremoz e Borba |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Painho de Portalegre |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Paio de Beja |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Presunto de Barrancos/Paleta de Barrancos |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Presunto de Barroso |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Presunto de Camp Maior e Elvas/Paleta de Campo Maior e Elvas |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Presunto de Melgaço |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Presunto de Santana da Serra/Paleta de Santana da Serra |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Presunto de Vinhais/Presunto Bísaro de Vinhais |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Presunto do Alentejo/Paleta do Alentejo |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Salpicão de Barroso-Montalegre |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Salpicão de Melgaço |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Salpicão de Vinhais |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Sangueira de Barroso-Montalegre |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
PT |
Queijo de Azeitão |
Formaggi |
|
PT |
Queijo de Cabra Transmontano/Queijo de Cabra Transmontano Velho |
Formaggi |
|
PT |
Queijo de Évora |
Formaggi |
|
PT |
Queijo de Nisa |
Formaggi |
|
PT |
Queijo do Pico |
Formaggi |
|
PT |
Queijo mestiço de Tolosa |
Formaggi |
|
PT |
Queijo Rabaçal |
Formaggi |
|
PT |
Queijo S. Jorge |
Formaggi |
|
PT |
Queijo Serpa |
Formaggi |
|
PT |
Queijo Serra da Estrela |
Formaggi |
|
PT |
Queijo Terrincho |
Formaggi |
|
PT |
Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa) |
Formaggi |
|
PT |
Mel da Serra da Lousã |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
PT |
Mel da Serra de Monchique |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
PT |
Mel da Terra Quente |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
PT |
Mel das Terras Altas do Minho |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
PT |
Mel de Barroso |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
PT |
Mel do Alentejo |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
PT |
Mel do Parque de Montezinho |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
PT |
Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
PT |
Mel dos Açores |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
PT |
Requeijão da Beira Baixa |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
PT |
Requeijão Serra da Estrela |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
PT |
Travia da Beira Baixa |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
PT |
Azeite de Moura |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
PT |
Azeite de Trás-os-Montes |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
PT |
Azeite do Alentejo Interior |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
PT |
Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa) |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
PT |
Azeites do Norte Alentejano |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
PT |
Azeites do Ribatejo |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
PT |
Ameixa d'Elvas |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PT |
Amêndoa Douro |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PT |
Ananás dos Açores/São Miguel |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PT |
Anona da Madeira |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PT |
Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PT |
Arroz Carolino do Baixo Mondego |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PT |
Azeitona de conserva Negrinha de Freixo |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PT |
Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PT |
Batata de Trás-os-Montes |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PT |
Batata doce de Aljezur |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PT |
Castanha da Terra Fria |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PT |
Castanha da Padrela |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PT |
Castanha dos Soutos da Lapa |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PT |
Castanha Marvão-Portalegre |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PT |
Cereja da Cova da Beira |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PT |
Cereja de São Julião-Portalegre |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PT |
Citrinos do Algarve |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PT |
Ginja de Óbidos e Alcobaça |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PT |
Maçã Bravo de Esmolfe |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PT |
Maçã da Beira Alta |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PT |
Maçã da Cova da Beira |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PT |
Maçã de Alcobaça |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PT |
Maçã de Portalegre |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PT |
Maracujá dos Açores/S. Miguel |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PT |
Meloa de Santa Maria — Açores |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PT |
Pêra Rocha do Oeste |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PT |
Pêssego da Cova da Beira |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PT |
Maçã Riscadinha de Palmela |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
PT |
Fogaça da Feira |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
PT |
Ovos moles de Aveiro |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
PT |
Pastel de Chaves |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
PT |
Pastel deTentúgal |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
PT |
Pão de Ló de Ovar |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
PT |
Sal de Tavira/Flor de Sal de Tavira |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
RO |
Salam de Sibiu |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
RO |
Telemea de Ibănești |
Formaggi |
|
RO |
Magiun de prune Topoloveni |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
SI |
Kranjska klobasa |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
SI |
Kraška panceta |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
SI |
Kraški pršut |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
SI |
Kraški zašink |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
SI |
Prekmurska šunka |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
SI |
Prleška tünka |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
SI |
Šebreljski želodec |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
SI |
Zgornjesavinjski želodec |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
SI |
Bovški sir |
Formaggi |
|
SI |
Mohant |
Formaggi |
|
SI |
Nanoški sir |
Formaggi |
|
SI |
Tolminc |
Formaggi |
|
SI |
Kočevski gozdni med |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
SI |
Kraški med |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
SI |
Slovenski med |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
SI |
Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
SI |
Štajersko Prekmursko bučno olje |
Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.) |
|
SI |
Ptujski lük |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
SI |
Piranska sol |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
SK |
Klenovecký syrec |
Formaggi |
|
SK |
Slovenská bryndza |
Formaggi |
|
SK |
Slovenská parenica |
Formaggi |
|
SK |
Slovenský oštiepok |
Formaggi |
|
SK |
Oravský korbáčik |
Formaggi |
|
SK |
Tekovský salámový syr |
Formaggi |
|
SK |
Zázrivské vojky |
Formaggi |
|
SK |
Zázrivský korbáčik |
Formaggi |
|
SK |
Skalický trdelník |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
SK |
Levický Slad |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
SK |
Paprika Žitava/Žitavská paprika |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
FI |
Lapin Poron liha |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
FI |
Lapin Poron kuivaliha |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
FI |
Lapin Poron kylmäsavuliha |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
FI |
Lapin Puikula |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
FI |
Kitkan viisas |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
FI |
Puruveden Muikku |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
FI |
Kainuun rönttönen |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
SE |
Svecia |
Formaggi |
|
SE |
Bruna bönor från Öland |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
SE |
Kalix Löjrom |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
SE |
Skånsk spettkaka |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
SE |
Upplandskubb |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
UK |
Isle of Man Manx Loaghtan Lamb |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
UK |
Orkney beef |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
UK |
Orkney lamb |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
UK |
Scotch Beef |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
UK |
Scotch Lamb |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
UK |
Shetland Lamb |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
UK |
Welsh Beef |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
UK |
Welsh lamb |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
UK |
West Country Beef |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
UK |
West Country Lamb |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
UK |
Lakeland Herdwick |
Carni fresche (e frattaglie) |
|
UK |
Melton Mowbray Pork Pie |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
UK |
Newmarket Sausage |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
UK |
Stornoway Black Pudding |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
UK |
Traditional Cumberland Sausage |
Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.) |
|
UK |
Beacon Fell traditional Lancashire cheese |
Formaggi |
|
UK |
Bonchester cheese |
Formaggi |
|
UK |
Buxton blue |
Formaggi |
|
UK |
Dorset Blue Cheese |
Formaggi |
|
UK |
Dovedale cheese |
Formaggi |
|
UK |
Exmoor Blue Cheese |
Formaggi |
|
UK |
Single Gloucester |
Formaggi |
|
UK |
Staffordshire Cheese |
Formaggi |
|
UK |
Swaledale cheese |
Formaggi |
|
UK |
Teviotdale Cheese |
Formaggi |
|
UK |
Traditional Ayrshire Dunlop |
Formaggi |
|
UK |
West Country farmhouse Cheddar cheese |
Formaggi |
|
UK |
White Stilton cheese/Blue Stilton cheese |
Formaggi |
|
UK |
Orkney Scottish Island Cheddar |
Formaggi |
|
UK |
Swaledale ewes' cheese |
Formaggi |
|
UK |
Yorkshire Wensleydale |
Formaggi |
|
UK |
Cornish Clotted Cream |
Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.) |
|
UK |
Jersey Royal potatoes |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
UK |
Yorkshire Forced Rhubarb |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
UK |
Armagh Bramley Apples |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
UK |
Fenland Celery |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
UK |
New Season Comber Potatoes/Comber Earlies |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
UK |
Pembrokeshire Earlies/Pembrokeshire Early Potatoes |
Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati |
|
UK |
Arbroath Smokies |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
UK |
Conwy Mussels |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
UK |
Scottish Farmed Salmon |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
UK |
Whitstable oysters |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
UK |
Cornish Sardines |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
UK |
Fal Oyster |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
UK |
Isle of Man Queenies |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
UK |
Lough Neagh Eel |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
UK |
Scottish Wild Salmon |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
UK |
Traditional Grimsby Smoked Fish |
Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati |
|
UK |
Kentish ale and Kentish strong ale |
Birre |
|
UK |
Rutland Bitter |
Birre |
|
UK |
Cornish Pasty |
Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria |
|
UK |
Native Shetland Wool |
Lana |
|
UK |
Anglesey Sea Salt/Halen Môn |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
UK |
Gloucestershire cider/perry |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
UK |
Herefordshire cider/perry |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
UK |
Worcestershire cider/perry |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
UK |
East Kent Goldings |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.) |
|
Prodotti agricoli e alimentari dell'UE, esclusi vini, bevande spiritose e vini aromatizzati della Repubblica di Moldova, di cui è chiesta la protezione nell'Unione europea
Denominazione di cui è chiesta la protezione |
Tipo di prodotto |
Dulceață din petale de trandafir Călărași |
Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.) |
ALLEGATO XXX-D
INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 297, PARAGRAFI 3 E 4
PARTE A
Vini dell'Unione europea di cui è chiesta la protezione nella Repubblica di Moldova
Stato membro dell'UE |
Denominazione di cui è chiesta la protezione |
|
BE |
Côtes de Sambre et Meuse |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BE |
Hagelandse wijn |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BE |
Haspengouwse Wijn |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BE |
Heuvellandse Wijn |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BE |
Vlaamse mousserende kwaliteitswijn |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BE |
Crémant de Wallonie |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BE |
Vin mousseux de qualité de Wallonie |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BE |
Vin de pays des Jardins de Wallonie |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
BE |
Vlaamse landwijn |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
BG |
Асеновград Termine equivalente: Asenovgrad |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Болярово Termine equivalente: Bolyarovo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Брестник Termine equivalente: Brestnik |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Варна Termine equivalente: Varna |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Велики Преслав Termine equivalente: Veliki Preslav |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Видин Termine equivalente: Vidin |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Враца Termine equivalente: Vratsa |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Върбица Termine equivalente: Varbitsa |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Долината на Струма Termine equivalente: Struma valley |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Драгоево Termine equivalente: Dragoevo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Евксиноград Termine equivalente: Evksinograd |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Ивайловград Termine equivalente: Ivaylovgrad |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Карлово Termine equivalente: Karlovo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Карнобат Termine equivalente: Karnobat |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Ловеч Termine equivalente: Lovech |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Лозицa Termine equivalente: Lozitsa |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Лом Termine equivalente: Lom |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Любимец Termine equivalente: Lyubimets |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Лясковец Termine equivalente: Lyaskovets |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Мелник Termine equivalente: Melnik |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Монтана Termine equivalente: Montana |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Нова Загора Termine equivalente: Nova Zagora |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Нови Пазар Termine equivalente: Novi Pazar |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Ново село Termine equivalente: Novo Selo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Оряховица Termine equivalente: Oryahovitsa |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Павликени Termine equivalente: Pavlikeni |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Пазарджик Termine equivalente: Pazardjik |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Перущица Termine equivalente: Perushtitsa |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Плевен Termine equivalente: Pleven |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Пловдив Termine equivalente: Plovdiv |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Поморие Termine equivalente: Pomorie |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Русе Termine equivalente: Ruse |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Сакар Termine equivalente: Sakar |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Сандански Termine equivalente: Sandanski |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Свищов Termine equivalente: Svishtov |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Септември Termine equivalente: Septemvri |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Славянци Termine equivalente: Slavyantsi |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Сливен Termine equivalente: Sliven |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Стамболово Termine equivalente: Stambolovo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Стара Загора Termine equivalente: Stara Zagora |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Сунгурларе Termine equivalente: Sungurlare |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Сухиндол Termine equivalente: Suhindol |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Търговище Termine equivalente: Targovishte |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Хан Крум Termine equivalente: Han Krum |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Хасково Termine equivalente: Haskovo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Хисаря Termine equivalente: Hisarya |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Хърсово Termine equivalente: Harsovo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Черноморски район Termine equivalente: Black sea region |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Шивачево Termine equivalente: Shivachevo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Шумен Termine equivalente: Shumen |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Ямбол Termine equivalente: Yambol |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Южно Черноморие Termine equivalente: Southern Black Sea Coast |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
BG |
Дунавска равнина Termine equivalente: Danube Plain |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
BG |
Тракийска низина Termine equivalente: Thracian Lowlands |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
CZ |
Čechy |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
CZ |
Litoměřická |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
CZ |
Mělnická |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
CZ |
Mikulovská |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
CZ |
Morava |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
CZ |
Novosedelské Slámové víno |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
CZ |
Slovácká |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
CZ |
Šobes/Šobeské víno |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
CZ |
Velkopavlovická |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
CZ |
Znojemská |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
CZ |
Znojmo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
CZ |
české |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
CZ |
moravské |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
DK |
Bornholm |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
DK |
Fyn |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
DK |
Jylland |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
DK |
Sjælland |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
DE |
Ahr |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
DE |
Baden |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
DE |
Franken |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
DE |
Hessische Bergstraße |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
DE |
Mittelrhein |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
DE |
Mosel |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
DE |
Nahe |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
DE |
Pfalz |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
DE |
Rheingau |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
DE |
Rheinhessen |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
DE |
Saale-Unstrut |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
DE |
Sachsen |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
DE |
Württemberg |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
DE |
Ahrtaler Landwein |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
DE |
Badischer Landwein |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
DE |
Bayerischer Bodensee-Landwein |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
DE |
Brandenburger Landwein |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
DE |
Landwein Main |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
DE |
Landwein der Mosel |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
DE |
Landwein Neckar |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
DE |
Landwein Oberrhein |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
DE |
Landwein der Ruwer |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
DE |
Landwein der Saar |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
DE |
Mecklenburger Landwein |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
DE |
Mitteldeutscher Landwein |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
DE |
Nahegauer Landwein |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
DE |
Pfälzer Landwein |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
DE |
Regensburger Landwein |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
DE |
Rheinburgen-Landwein |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
DE |
Rheingauer Landwein |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
DE |
Rheinischer Landwein |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
DE |
Saarländischer Landwein |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
DE |
Sächsischer Landwein |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
DE |
Schleswig-Holsteinischer Landwein |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
DE |
Schwäbischer Landwein |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
DE |
Starkenburger Landwein |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
DE |
Taubertäler Landwein |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
DE |
Landwein Rhein |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
DE |
Landwein Rhein-Neckar |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Αγχίαλος Termine equivalente: Anchialos |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
EL |
Αμύνταιο Termine equivalente: Amynteo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
EL |
Αρχάνες Termine equivalente: Archanes |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
EL |
Γουμένισσα Termine equivalente: Goumenissa |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
EL |
Δαφνές Termine equivalente: Dafnes |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
EL |
Ζίτσα Termine equivalente: Zitsa |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
EL |
Λήμνος Termine equivalente: Lemnos |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
EL |
Μαντινεία Termine equivalente: Mantinia |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
EL |
Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας Termine equivalente: Mavrodaphne of Kefalonia |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
EL |
Μαυροδάφνη Πατρών Termine equivalente: Mavrodaphni of Patra/Mavrodaphne of Patra |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
EL |
Μεσενικόλα Termine equivalente: Messenikola |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
EL |
Μοσχάτος Κεφαλληνίας Termine equivalente: Muscat of Kefalonia/Muscat de Céphalonie |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
EL |
Μοσχάτος Λήμνου Termine equivalente: Muscat of Limnos |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
EL |
Μοσχάτο Πατρών Termine equivalente: Muscat of Patra |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
EL |
Μοσχάτος Ρίου Πάτρας Termine equivalente: Μuscat of Rio Patra |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
EL |
Μοσχάτος Ρόδου Termine equivalente: Rhodes Muscatel |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
EL |
Νάουσα Termine equivalente: Naoussa |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
EL |
Νεμέα Termine equivalente: Nemea |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
EL |
Πάρος Termine equivalente: Paros |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
EL |
Malvasia Πάρος Termine equivalente: Malvasia Paros |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
EL |
Πάτρα Termine equivalente: Patras |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
EL |
Πεζά Termine equivalente: Peza |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
EL |
Πλαγιές Μελίτωνα Termine equivalente: Cotes de Meliton |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
EL |
Ραψάνη Termine equivalente: Rapsani |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
EL |
Ρόδος Termine equivalente: Rodos/Rhodes |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
EL |
Ρομπόλα Κεφαλληνίας Termine equivalente: Robola of Cephalonia |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
EL |
Σάμος Termine equivalente: Samos |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
EL |
Σαντορίνη Termine equivalente: Santorini |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
EL |
Σητεία Termine equivalente: Sitia |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
EL |
Malvasia Σητείας Termine equivalente: Malvasia Sitia |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
EL |
Άβδηρα Termine equivalente: Avdira |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Άγιο Όρος Termine equivalente: Mount Athos/Holly Mountain Holly Mount Athos/Holly Mountain Athos/Mont Athos/Άγιο Όρος Άθως |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Ήπειρος Termine equivalente: Epirus |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Ίλιον Termine equivalente: Ilion |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Ίσμαρος Termine equivalente: Ismaros |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Αγορά Termine equivalente: Agora |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Αιγαίο Πέλαγος Termine equivalente: Aegean Sea/Aigaio Pelagos |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Ανάβυσσος Termine equivalente: Anavyssos |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Αργολίδα Termine equivalente: Argolida |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Αρκαδία Termine equivalente: Arkadia |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Κοιλάδα Αταλάντης Termine equivalente: Atalanti Valley |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Αττική Termine equivalente: Attiki |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Αχαΐα Termine equivalente: Αchaia |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Βελβεντό Termine equivalente: Velvento |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Βερντέα Ζακύνθου Termine equivalente: Verdean of Zakynthos |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Γεράνεια Termine equivalente: Gerania |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Γρεβενά Termine equivalente: Grevena |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Δράμα Termine equivalente: Drama |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Δωδεκάνησος Termine equivalente: Dodekanese |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Ζάκυνθος Termine equivalente: Zakynthos |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Επανομή Termine equivalente: Epanomi |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Εύβοια Termine equivalente: Evia |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Έβρος Termine equivalente: Evros |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Ελασσόνα Termine equivalente: Elassona |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Ηλεία Termine equivalente: Ilia |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Ημαθία Termine equivalente: Imathia |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Ηράκλειο Termine equivalente: Heraklion |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Θήβα Termine equivalente: Thebes |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Θαψανά Termine equivalente: Thapsana |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Θάσος Termine equivalente: Thasos |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Θεσσαλία Termine equivalente: Thessalia |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Θεσσαλονίκη Termine equivalente: Thessaloniki |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Θράκη Termine equivalente: Thrace |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Ικαρία Termine equivalente: Ikaria |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Ιωάννινα Termine equivalente: Ioannina |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Κάρυστος Termine equivalente: Karystos |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Καβάλα Termine equivalente: Kavala |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Κέρκυρα Termine equivalente: Corfu |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Κίσσαμος Termine equivalente: Kissamos |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Καρδίτσα Termine equivalente: Karditsa |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Καστοριά Termine equivalente: Kastoria |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Πλαγιές Κιθαιρώνα Termine equivalente: Slopes of Kithaironas |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Κλημέντι Termine equivalente: Klimenti |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Πλαγιές Κνημίδας Termine equivalente: Slopes of Knimida |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Κοζάνη Termine equivalente: Kozani |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Ρετσίνα Κορωπίου/Ρετσίνα Κρωπίας Termine equivalente: Ρετσίνα Κορωπίου Αττικής/Retsina of Koropi/Retsina of Koropi Attiki |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Κρήτη Termine equivalente: Crete |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Κρανιά Termine equivalente: Krania |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Κραννώνα Termine equivalente: Krannona |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Κυκλάδες Termine equivalente: Cyclades |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Kως Termine equivalente: Κοs |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Κόρινθος Termine equivalente: Κορινθία/Korinthos/Korinthia |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Λακωνία Termine equivalente: Lakonia |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Λασίθι Termine equivalente: Lasithi |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Λετρίνοι Termine equivalente: Letrini |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Λευκάδα Termine equivalente: Lefkada |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Λέσβος Termine equivalente: Lesvos |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Ληλάντιο Πεδίο Termine equivalente: Lilantio Pedio/Lilantio Field |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Μέτσοβο Termine equivalente: Metsovo |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Μαγνησία Termine equivalente: Magnissia |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Μακεδονία Termine equivalente: Macedonia |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Μαντζαβινάτα Termine equivalente: Mantzavinata |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Μαρκόπουλο Termine equivalente: Markopoulo |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Μαρτίνο Termine equivalente: Μartino |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Μεσσηνία Termine equivalente: Messinia |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Μετέωρα Termine equivalente: Meteora |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Μεταξάτων Termine equivalente: Metaxata |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Μονεμβασία - Malvasia Termine equivalente: Monemvasia-Malvasia |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Νέα Μεσημβρία Termine equivalente: Nea Mesimvria |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Οπούντια Λοκρίδας Termine equivalente: Opountia Locris |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Πέλλα Termine equivalente: Pella |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Παγγαίο Termine equivalente: Paggeo/Pangeon |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Παλλήνη Termine equivalente: Pallini |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Παρνασσός Termine equivalente: Parnasos |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Πελοπόννησος Termine equivalente: Peloponnese |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Πιερία Termine equivalente: Pieria |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Πισάτις Termine equivalente: Pisatis |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Πλαγιές Αιγιαλείας Termine equivalente: Slopes of Aigialia |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Πλαγιές Πάικου Termine equivalente: Slopes of Paiko |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Πλαγιές Αμπέλου Termine equivalente: Slopes of Ambelos |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Πλαγιές Βερτίσκου Termine equivalente: Slopes of Vertiskos |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Πλαγιές Πάρνηθας Termine equivalente: Slopes of Parnitha |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Πλαγιές Πεντελικού Termine equivalente: Slopes of Pendeliko/Βόρειες Πλαγιές Πεντελικού |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Πλαγιές Αίνου Termine equivalente: Slopes of Ainos |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Πυλία Termine equivalente: Pylia |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Ρέθυμνο Termine equivalente: Rethimno |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Ρετσίνα Αττικής Termine equivalente: Retsina of Attiki |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Ρετσίνα Βοιωτίας Termine equivalente: Retsina of Viotia |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Ρετσίνα Γιάλτρων Termine equivalente: Retsina of Gialtra |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Ρετσίνα Εύβοιας Termine equivalente: Retsina of Evoia |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Ρετσίνα Θηβών (Βοιωτίας) Termine equivalente: Retsina of Thebes (Voiotias) |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Ρετσίνα Καρύστου Termine equivalente: Retsina of Karystos |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Ρετσίνα Κορωπίου Termine equivalente: Ρετσίνα Κορωπίου Αττικής/Retsina of Koropi/Retsina of Koropi Attiki |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Ρετσίνα Μαρκόπουλου (Αττικής) Termine equivalente: Retsina of Markopoulo (Attiki) |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Ρετσίνα Μεγάρων Termine equivalente: Retsina of Megara (Attiki) |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Ρετσίνα Μεσογείων (Αττικής) Termine equivalente: Retsina of Mesogia (Attiki) |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Ρετσίνα Λιοπεσίου/Ρετσίνα Παιανίας Termine equivalente: Ρετσίνα Παιανίας Αττικής/Retsina of Paiania /Retsina of Paiania Attiki |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Ρετσίνα Παλλήνης Termine equivalente: Retsina of Pikermi (Attiki) |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Ρετσίνα Πικερμίου Termine equivalente: Ρετσίνα Πικερμίου (Αττικής) /Retsina of Pikermi (Attiki) |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Ρετσίνα Σπάτων Termine equivalente: Ρετσίνα Σπάτων (Αττικής)/Retsina of Spata (Attiki) |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Ρετσίνα Χαλκίδας (Ευβοίας) Termine equivalente: Retsina of Halkida (Evoia) |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Ριτσώνα Termine equivalente: Ritsona |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Σέρρες Termine equivalente: Serres |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Σιάτιστα Termine equivalente: Siatista |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Σιθωνία Termine equivalente: Sithonia |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Σπάτα Termine equivalente: Spata |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Στερεά Ελλάδα Termine equivalente: Sterea Ellada |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Τεγέα Termine equivalente: Tegea |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Τριφυλία Termine equivalente: Trifilia |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Τύρναβος Termine equivalente: Tyrnavos |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Φλώρινα Termine equivalente: Florina |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Φθιώτιδα Termine equivalente: Fthiotida/Phthiotis |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Χαλικούνα Termine equivalente: Halikouna |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Χαλκιδική Termine equivalente: Halkidiki |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Χάνδακας - Candia Termine equivalente: Candia |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
EL |
Malvasia Χάνδακας-Candia |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
EL |
Χανιά Termine equivalente: Chania |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
EL |
Χίος Termine equivalente: Chios |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Abona |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Alella |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Alicante |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Almansa |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Arabako Txakolina/Txakolí de Álava/Chacolí de Álava |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Arlanza |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Arribes |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Aylés |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Bierzo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Binissalem |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Bizkaiko Txakolina/Chacolí de Bizkaia/Txakolí de Bizkaia |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Bullas |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Calatayud |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Calzadilla |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Campo de Borja |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Campo de la Guardia |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Cangas |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Cariñena |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Casa del Blanco |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Cataluña |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Cava |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Chacolí de Getaria/Getariako Txakolina/Txakolí de Getaria |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Cigales |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Conca de Barberà |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Condado de Huelva |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Costers del Segre |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Dehesa del Carrizal |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Dominio de Valdepusa |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
El Hierro |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Empordà |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Finca Élez |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Getariako Txakolina Termine equivalente: Chacolí de Getaria |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Gran Canaria |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Granada |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Guijoso |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Islas Canarias |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Jerez/Jerez-Xérès-Sherry/Sherry/Xérès |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Jumilla |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
La Gomera |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
La Mancha |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
La Palma |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Lanzarote |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Lebrija |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Los Balagueses |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Málaga |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Manchuela |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Manzanilla/Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Méntrida |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Mondéjar |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Monterrei |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Montilla-Moriles |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Montsant |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Navarra |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Pago Florentino |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Pago de Arínzano |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Pago de Otazu |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Penedès |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Pla de Bages |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Pla i Llevant |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Prado de Irache |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Priorat |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Rías Baixas |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Ribeira Sacra |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Ribeiro |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Ribera del Duero |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Ribera del Guadiana |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Ribera del Júcar |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Rioja |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Rueda |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Sierra de Salamanca |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Sierras de Málaga |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Somontano |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Tacoronte-Acentejo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Tarragona |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Terra Alta |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Tierra de León |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Tierra del Vino de Zamora |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Toro |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Uclés |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Utiel-Requena |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Valdeorras |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Valdepeñas |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Valencia |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Valtiendas |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Valle de Güímar |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Valle de la Orotava |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Valles de Benavente |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Vinos de Madrid |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Ycoden-Daute-Isora |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Yecla |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
3 Riberas |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Altiplano de Sierra Nevada |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Bajo Aragón |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Ribera del Gállego-Cinco Villas |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Ribera del Jiloca |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Valdejalón |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Valle del Cinca |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Bailén |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Barbanza e Iria |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Betanzos |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Cádiz |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Campo de Cartagena |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Cangas |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Castelló |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Castilla |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Castilla y León |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Córdoba |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Costa de Cantabria |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Cumbres del Guadalfeo |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Desierto de Almería |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
El Terrerazo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
ES |
Extremadura |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Formentera |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Ibiza/Eivissa |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Illes Balears |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Isla de Menorca/Illa de Menorca |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Laderas del Genil |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Laujar-Alpujarra |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Liébana |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Los Palacios |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Mallorca |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Murcia |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Norte de Almería |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Ribera del Andarax |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Ribera del Queiles |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Serra de Tramuntana-Costa Nord |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Sierras de Las Estancias y Los Filabres |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Sierra Norte de Sevilla |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Sierra Sur de Jaén |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Torreperogil |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Valle del Miño-Ourense/Val do Miño-Ourense |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Valles de Sadacia |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
ES |
Villaviciosa de Córdoba |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Ajaccio |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Aloxe-Corton |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace/Vin d'Alsace |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Altenberg de Bergbieten |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Altenberg de Bergheim |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Altenberg de Wolxheim |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Brand |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Bruderthal |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Eichberg |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Engelberg |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Florimont |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Frankstein |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Froehn |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Furstentum |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Geisberg |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Gloeckelberg |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Goldert |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Hatschbourg |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Hengst |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Kanzlerberg |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Kastelberg |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Kaefferkopf |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Kessler |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Kirchberg de Barr |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Kirchberg de Ribeauvillé |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Kitterlé |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Mambourg |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Mandelberg |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Marckrain |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Moenchberg |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Muenchberg |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Ollwiller |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Osterberg |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Pfersigberg |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Pfingstberg |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Praelatenberg |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Rangen |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Saering |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Schlossberg |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Schoenenbourg |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Sommerberg |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Sonnenglanz |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Spiegel |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Sporen |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Steinert |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Steingrubler |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Steinklotz |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Vorbourg |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Wiebelsberg |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Wineck-Schlossberg |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Winzenberg |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Zinnkoepflé |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Zotzenberg |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Alsace Grand cru Rosacker |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Anjou |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Anjou-Coteaux de la Loire |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Anjou Villages |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Anjou Villages Brissac |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Arbois |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Atlantique |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Auxey-Duresses |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Bandol |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Banyuls |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Banyuls grand cru |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Barsac |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Bâtard-Montrachet |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Béarn |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Beaujolais |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Beaumes de Venise |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Beaune |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Bellet/Vin de Bellet |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Bergerac |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Bienvenues-Bâtard-Montrachet |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Blagny |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Blaye |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Bonnes-mares |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Bonnezeaux |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Bordeaux |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Bordeaux supérieur |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Bourg/Bourgeais/Côtes de Bourg |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Bourgogne |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Bourgogne aligoté |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Bourgogne grand ordinaire/Bourgogne ordinaire/Coteaux Bourguignons |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Bourgogne mousseux |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Bourgogne Passe-tout-grains |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Bourgueil |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Bouzeron |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Brouilly |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Brulhois |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Bugey |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Buzet |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Cabardès |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Cabernet d'Anjou |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Cabernet de Saumur |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Cadillac |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Cahors |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Canon Fronsac |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Cassis |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Cérons |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Chablis |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Chablis grand cru |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Chambertin |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Chambertin-Clos de Bèze |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Chambolle-Musigny |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Champagne |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Chapelle-Chambertin |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Charlemagne |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Charmes-Chambertin |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Chassagne-Montrachet |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Château - Grillet |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Château-Chalon |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Châteaumeillant |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Châteauneuf-du-Pape |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Châtillon-en-Diois |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Chénas |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Chevalier-Montrachet |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Cheverny |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Chinon |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Chiroubles |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Chorey-lès-Beaune |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Clairette de Bellegarde |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Clairette de Die |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Clairette du Languedoc |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Clos de la Roche |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Clos de Tart |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Clos de Vougeot/Clos Vougeot |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Clos des Lambrays |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Clos Saint-Denis |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Collioure |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Condrieu |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Corbières |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Corbières-Boutenac |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Cornas |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Corse/Vin de Corse |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Corton |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Corton-Charlemagne |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Costières de Nîmes |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Côte de Beaune |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Côte de Beaune-Villages |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Côte de Brouilly |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Côte de Nuits-Villages/Vins fins de la Côte de Nuits |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Côte roannaise |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Côte Rôtie |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Coteaux champenois |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Coteaux d'Aix-en-Provence |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Coteaux d'Ancenis |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Coteaux de Die |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Coteaux de l'Aubance |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Coteaux de Saumur |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Coteaux du Giennois |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Coteaux du Languedoc/Languedoc |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Coteaux du Layon |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Coteaux du Loir |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Coteaux du Lyonnais |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Coteaux du Quercy |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Coteaux du Vendômois |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Coteaux Varois en Provence |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Côtes d'Auvergne |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Côtes de Bergerac |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Côtes de Blaye |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Côtes de Bordeaux |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Côtes de Duras |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Côtes de Millau |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Côtes de Montravel |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Côtes de Provence |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Côtes de Toul |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Côtes du Forez |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Côtes du Jura |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Côtes du Marmandais |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Côtes du Rhône |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Côtes du Rhône Villages |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Côtes du Roussillon |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Côtes du Roussillon Villages |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Côtes du Vivarais |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Cour-Cheverny |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Crémant d'Alsace |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Crémant de Bordeaux |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Crémant de Bourgogne |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Crémant de Die |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Crémant de Limoux |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Crémant de Loire |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Crémant du Jura |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Criots-Bâtard-Montrachet |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Crozes-Hermitage/Crozes-Ermitage |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Echezeaux |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Entraygues - Le Fel |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Entre-Deux-Mers |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Estaing |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Faugères |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Fiefs Vendéens |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Fitou |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Fixin |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Fleurie |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Floc de Gascogne |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Fronsac |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Frontignan/Vin de Frontignan/Muscat de Frontignan |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Fronton |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Gaillac |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Gaillac premières côtes |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Gevrey-Chambertin |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Gigondas |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Givry |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Grand Roussillon |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Grands-Echezeaux |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Graves |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Graves de Vayres |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Graves supérieures |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Grignan-les-Adhémar |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Griotte-Chambertin |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Gros plant du Pays nantais |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Haut-Médoc |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Haut-Montravel |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Haut-Poitou |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Hermitage/Ermitage/L'Ermitage/L'Hermitage |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Irancy |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Irouléguy |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Jasnières |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Juliénas |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Jurançon |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
La Romanée |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
L'Etoile |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
La Grande Rue |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
La Tâche |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Ladoix |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Lalande-de-Pomerol |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Latricières-Chambertin |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Lavilledieu |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Les Baux de Provence |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Limoux |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Lirac |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Listrac-Médoc |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Luberon |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Loupiac |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Lussac Saint-Emilion |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Mâcon |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Macvin du Jura |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Madiran |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Malepère |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Maranges |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Marcillac |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Margaux |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Marsannay |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Maury |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Mazis-Chambertin |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Mazoyères-Chambertin |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Médoc |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Menetou-Salon |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Mercurey |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Meursault |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Minervois |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Minervois-la-Livinière |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Monbazillac |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Montagne-Saint-Emilion |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Montagny |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Monthélie |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Montlouis-sur-Loire |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Montrachet |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Montravel |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Morey-Saint-Denis |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Morgon |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Moselle |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Moulin-à-Vent |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Moulis/Moulis-en-Médoc |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Muscadet |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Muscadet Coteaux de la Loire |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Muscadet Côtes de Grandlieu |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Muscadet Sèvre et Maine |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Muscat de Beaumes-de-Venise |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Muscat de Lunel |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Muscat de Mireval |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Muscat de Rivesaltes |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Muscat de Saint-Jean-de-Minervois |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Muscat du Cap Corse |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Musigny |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Nuits-Saint-Georges |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Orléans |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Orléans - Cléry |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Pacherenc du Vic-Bilh |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Palette |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Patrimonio |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Pauillac |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Pécharmant |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Pernand-Vergelesses |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Pessac-Léognan |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Petit Chablis |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Pierrevert |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Pineau des Charentes |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Pomerol |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Pommard |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Pouilly-Fuissé |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Pouilly-Loché |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Pouilly-sur-Loire |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Pouilly-Vinzelles |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Premières Côtes de Bordeaux |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Puisseguin Saint-Emilion |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Puligny-Montrachet |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Quarts de Chaume |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Quincy |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Rasteau |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Régnié |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Reuilly |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Richebourg |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Rivesaltes |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Romanée-Conti |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Romanée- Saint-Vivant |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Rosé de Loire |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Rosé des Riceys |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Rosette |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Rosé d'Anjou |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Roussette du Bugey |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Roussette de Savoie |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Ruchottes-Chambertin |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Rully |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Saint-Sardos |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Saint-Amour |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Saint-Aubin |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Saint-Bris |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Saint-Chinian |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Saint-Emilion |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Saint-Emilion Grand Cru |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Saint-Estèphe |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Saint-Georges-Saint-Emilion |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Saint-Joseph |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Saint-Julien |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Saint-Mont |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Saint-Nicolas-de-Bourgueil |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Saint-Péray |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Saint-Pourçain |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Saint-Romain |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Saint-Véran |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Sainte-Croix-du-Mont |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Sainte-Foy-Bordeaux |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Sancerre |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Santenay |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Saumur |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Saumur-Champigny |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Saussignac |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Sauternes |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Savennières |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Savennières Coulée de Serrant |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Savennières Roche aux Moines |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Savigny-lès-Beaune |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Seyssel |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Tavel |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Touraine |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Touraine Noble Joué |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Tursan |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Vacqueyras |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Valençay |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Ventoux |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Vinsobres |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Vin de Savoie/Savoie |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Viré-Clessé |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Volnay |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Vosne - Romanée |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Vougeot |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Vouvray |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
FR |
Agenais |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Ain |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Allobrogie |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Alpes–de-Haute-Provence |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Alpes-Maritimes |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Alpilles |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Ardèche |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Ariège |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Atlantique |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Aude |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Aveyron |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Bouches-du-Rhône |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Calvados |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Cathare |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Cévennes |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Charentais |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Cité de Carcassonne |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Collines Rhodaniennes |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Comté Tolosan |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Comtés Rhodaniens |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Corrèze |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Côte Vermeille |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Coteaux Charitois |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Coteaux de Coiffy |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Coteaux de Glanes |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Coteaux de l'Auxois |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Coteaux de Narbonne |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Coteaux de Peyriac |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Coteaux de Tannay |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Coteaux des Baronnies |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Coteaux du Cher et de l'Arnon |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Coteaux du Libron |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Coteaux du Pont du Gard |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Coteaux d'Ensérune |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Côtes Catalanes |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Côtes de Gascogne |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Côtes de Meuse |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Côtes de Thau |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Côtes de Thongue |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Côtes du Tarn |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Drôme |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Duché d'Uzès |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Franche-Comté |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Gard |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Gers |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Haute Vallée de l'Orb |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Haute Vallée de l'Aude |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Haute-Marne |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Haute-Vienne |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Hautes-Alpes |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Pays d'Hérault |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Île de Beauté |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Isère |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Landes |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Lot |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Maures |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Méditerranée |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Mont Caume |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Pays d'Oc |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Périgord |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Puy-de-Dôme |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Sables du Golfe du Lion |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Saint-Guilhem-le-Désert |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Sainte-Marie-la-Blanche |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Saône-et-Loire |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Thézac-Perricard |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Torgan |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Urfé |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Val de Loire |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Vallée du Paradis |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Var |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Vaucluse |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Vicomté d'Aumelas |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
FR |
Yonne |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
HR |
Dalmatinska zagora |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HR |
Dingač |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HR |
Hrvatska Istra |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HR |
Hrvatsko Podunavlje |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HR |
Hrvatsko primorje |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HR |
Istočna kontinentalna Hrvatska |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HR |
Moslavina |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HR |
Plešivica |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HR |
Pokuplje |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HR |
Prigorje-Bilogora |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HR |
Primorska Hrvatska |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HR |
Sjeverna Dalmacija |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HR |
Slavonija |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HR |
Srednja i Južna Dalmacija |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HR |
Zagorje – Međimurje |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HR |
Zapadna kontinentalna Hrvatska |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Abruzzo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Alba |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Aleatico Passito dell'Elba/Elba Aleatico Passito |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Aglianico del Taburno |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Aglianico del Vulture |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Aglianico del Vulture Superiore |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Albugnano |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Alcamo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Aleatico di Gradoli |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Aleatico di Puglia |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Alezio |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Alghero |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Alta Langa |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Alto Adige/dell'Alto Adige/Südtirol/Südtiroler |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Amarone della Valpolicella |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Amelia |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Ansonica Costa dell'Argentario |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Aprilia |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Arborea |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Arcole |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Assisi |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Asti |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Atina |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Aversa |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Bagnoli di Sopra/Bagnoli |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Bagnoli Friularo/Friularo di Bagnoli |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Barbaresco |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Barbera d'Alba |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Barbera d'Asti |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Barbera del Monferrato |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Barbera del Monferrato Superiore |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Barco Reale di Carmignano |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Bardolino |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Bardolino Superiore |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Barletta |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Barolo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Bianchello del Metauro |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Bianco Capena |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Bianco dell'Empolese |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Bianco di Custoza/Custoza |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Bianco di Pitigliano |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Biferno |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Bivongi |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Boca |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Bolgheri |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Bolgheri Sassicaia |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Bonarda dell'Oltrepò Pavese |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Bosco Eliceo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Buttafuoco/Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Botticino |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Brachetto d'Acqui/Acqui |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Bramaterra |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Breganze |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Brindisi |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Brunello di Montalcino |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Cacc'e mmitte di Lucera |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Cagliari |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Calosso |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Campi Flegrei |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Campidano di Terralba/Terralba |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Canavese |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Candia dei Colli Apuani |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Cannellino di Frascati |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Cannonau di Sardegna |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Capalbio |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Capri |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Capriano del Colle |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Carema |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Carignano del Sulcis |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Carmignano |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Carso/Carso - Kras |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Casavecchia di Pontelatone |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Casteggio |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Castel del Monte |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Castel del Monte Bombino Nero |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Castel del Monte Nero di Troia Riserva |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Castel del Monte Rosso Riserva |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Castel San Lorenzo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Casteller |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Castelli di Jesi Verdicchio Riserva |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Castelli Romani |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Cellatica |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Cerasuolo d'Abruzzo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Cerasuolo di Vittoria |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Cerveteri |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Cesanese del Piglio/Piglio |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Cesanese di Affile/Affile |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Cesanese di Olevano Romano/Olevano Romano |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Chianti |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Chianti Classico |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Cilento |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Cinque Terre/Cinque Terre Sciacchetrà |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Circeo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Cirò |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Cisterna d'Asti |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colleoni/Terre del Colleoni |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colli Albani |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colli Altotiberini |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colli Asolani - Prosecco/Asolo - Prosecco |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colli Berici |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colli Bolognesi |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colli Bolognesi Classico Pignoletto |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colli Euganei Fior d'Arancio/Fior d'Arancio Colli Euganei |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colli d'Imola |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colli del Trasimeno/Trasimeno |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colli dell'Etruria Centrale |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colli della Sabina |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colli di Conegliano |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colli di Faenza |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colli di Luni |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colli di Parma |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colli di Rimini |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colli di Scandiano e di Canossa |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colli Etruschi Viterbesi/Tuscia |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colli Euganei |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colli Lanuvini |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colli Maceratesi |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colli Martani |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colli Orientali del Friuli Picolit |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colli Perugini |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colli Pesaresi |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colli Piacentini |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colli Romagna centrale |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colli Tortonesi |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Collina Torinese |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colline di Levanto |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colline Joniche Tarantine |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colline Lucchesi |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colline Novaresi |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Colline Saluzzesi |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Collio Goriziano/Collio |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Conegliano Valdobbiadene - Prosecco/Conegliano - Prosecco/Valdobbiadene - Prosecco |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Cònero |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Contea di Sclafani |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Contessa Entellina |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Controguerra |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Copertino |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Cori |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Cortese dell'Alto Monferrato |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Corti Benedettine del Padovano |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Cortona |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Costa d'Amalfi |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Coste della Sesia |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Curtefranca |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Delia Nivolelli |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Dogliani |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Dolcetto d'Acqui |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Dolcetto d'Alba |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Dolcetto d'Asti |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Dolcetto di Diano d'Alba/Diano d'Alba |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Dolcetto di Ovada |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Dolcetto di Ovada Superiore/Ovada |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Durello Lessini/Lessini Durello |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Elba |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Eloro |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Erbaluce di Caluso/Caluso |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Erice |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Esino |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Est! Est!! Est!!! di Montefiascone |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Etna |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Etschtaler/Valdadige |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Falanghina del Sannio |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Falerio |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Falerno del Massico |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Fara |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Faro |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Fiano di Avellino |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Franciacorta |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Frascati |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Frascati Superiore |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Freisa d'Asti |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Freisa di Chieri |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Friuli Annia |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Friuli Aquileia |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Friuli Colli Orientali |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Friuli Grave |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Friuli Isonzo/Isonzo del Friuli |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Friuli Latisana |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Gabiano |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Galatina |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Galluccio |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Gambellara |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Garda |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Garda Colli Mantovani |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Gattinara |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Gavi/Cortese di Gavi |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Genazzano |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Ghemme |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Gioia del Colle |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Girò di Cagliari |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Golfo del Tigullio - Portofino/Portofino |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Grance Senesi |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Gravina |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Greco di Bianco |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Greco di Tufo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Grignolino d'Asti |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Grignolino del Monferrato Casalese |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Gutturnio |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
I Terreni di Sanseverino |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Irpinia |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Ischia |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Lacrima di Morro/Lacrima di Morro d'Alba |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Lago di Caldaro/Caldaro/Kalterer/Kalterersee |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Lago di Corbara |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Lambrusco di Sorbara |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Lambrusco Grasparossa di Castelvetro |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Lambrusco Mantovano |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Lambrusco Salamino di Santa Croce |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Lamezia |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Langhe |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Lessona |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Leverano |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Lison |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Lison-Pramaggiore |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Lizzano |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Loazzolo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Locorotondo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Lugana |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Malanotte del Piave/Piave Malanotte |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Malvasia delle Lipari |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Malvasia di Bosa |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Malvasia di Casorzo d'Asti/Casorzo/Malvasia di Casorzo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Malvasia di Castelnuovo Don Bosco |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Mamertino di Milazzo/Mamertin |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Mandrolisai |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Marino |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Marsala |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Martina/Martina Franca |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Matera |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Matino |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Melissa |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Menfi |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Merlara |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Molise/del Molise |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Monferrato |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Monica di Sardegna |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Monreale |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Montecarlo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Montecompatri Colonna/Colonna/Montecompatri |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Montecucco |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Montecucco Sangiovese |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Montefalco |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Montefalco Sagrantino |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Montello/Montello Rosso |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Montello - Colli Asolani |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Montepulciano d'Abruzzo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Monteregio di Massa Marittima |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Montescudaio |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Monti Lessini |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Morellino di Scansano |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Moscadello di Montalcino |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Moscato di Pantelleria/Pantelleria/Passito di Pantelleria |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Moscato di Sardegna |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Moscato di Sennori/Moscato di Sorso/Moscato di Sorso - Sennori |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Moscato di Trani |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Nardò |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Nasco di Cagliari |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Nebbiolo d'Alba |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Negroamaro di Terra d'Otranto |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Nettuno |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Noto |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Nuragus di Cagliari |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Offida |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Oltrepò Pavese |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Oltrepò Pavese metodo classico |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Oltrepò Pavese Pinot grigio |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Orcia |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Orta Nova |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Ortona |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Ortrugo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Orvieto |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Ostuni |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Parrina |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Penisola Sorrentina |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Pentro di Isernia/Pentro |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Pergola |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Piave |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Piemonte |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Pinerolese |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Pinot nero dell'Oltrepò Pavese |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Pomino |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Pornassio/Ormeasco di Pornassio |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Primitivo di Manduria |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Primitivo di Manduria Dolce Naturale |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Prosecco |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Ramandolo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Recioto della Valpolicella |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Recioto di Gambellara |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Recioto di Soave |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Reggiano |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Reno |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Riesi |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Riviera del Brenta |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Riviera del Garda Bresciano/Garda Bresciano |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Riviera ligure di Ponente |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Roero |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Roma |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Romagna |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Romagna Albana |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Rosazzo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Rossese di Dolceacqua/Dolceacqua |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Rosso Cònero |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Rosso della Val di Cornia/Val di Cornia Rosso |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Rosso di Cerignola |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Rosso di Montalcino |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Rosso di Montepulciano |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Rosso di Valtellina/Valtellina rosso |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Rosso Orvietano/Orvietano Rosso |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Rosso Piceno/Piceno |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Rubino di Cantavenna |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Ruchè di Castagnole Monferrato |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Salaparuta |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Salice Salentino |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Sambuca di Sicilia |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
San Colombano al Lambro/San Colombano |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
San Gimignano |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
San Ginesio |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
San Martino della Battaglia |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
San Severo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
San Torpè |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Sangue di Giuda/Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Sannio |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
S. Anna di Isola Capo Rizzuto |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Sant'Antimo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Santa Margherita di Belice |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Sardegna Semidano |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Savuto |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Scanzo/Moscato di Scanzo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Scavigna |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Sciacca |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Serrapetrona |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Serenissima/Vigneti della Serenissima |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Sforzato di Valtellina/Sfursat di Valtellina |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Siracusa |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Sizzano |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Soave |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Soave Superiore |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Sovana |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Spoleto |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Squinzano |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Strevi |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Suvereto |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Tarquinia |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Taurasi |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Tavoliere/Tavoliere delle Puglie |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Teroldego Rotaliano |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Terra d'Otranto |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Terracina/Moscato di Terracina |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Terratico di Bibbona |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Terre Alfieri |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Terre dell'Alta Val d'Agri |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Terre di Casole |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Terre di Cosenza |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Terre di Offida |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Terre di Pisa |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Terre Tollesi/Tullum |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Tintilia del Molise |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Todi |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Torgiano |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Torgiano rosso riserva |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Trebbiano d'Abruzzo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Trentino |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Trento |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Val d'Arbia |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Val d'Arno di Sopra/Valdarno di Sopra |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Val di Cornia |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Val Polcèvera |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Valcalepio |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Valdadige |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Valdadige Terradeiforti/Terradeiforti |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Valdichiana toscana |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Valdinievole |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Valli Ossolane |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Valpolicella |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Valpolicella Ripasso |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Valsusa |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Valtellina Superiore |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Velletri |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Valtènesi |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Venezia |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Verdicchio dei Castelli di Jesi |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Verdicchio di Matelica |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Verdicchio di Matelica Riserva |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Verduno Pelaverga/Verduno |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Vermentino di Gallura |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Vermentino di Sardegna |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Vernaccia di Oristano |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Vernaccia di San Gimignano |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Vernaccia di Serrapetrona |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Vesuvio |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Vicenza |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Vignanello |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Villamagna |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Vin Santo del Chianti |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Vin Santo del Chianti Classico |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Vin Santo di Carmignano |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Vin Santo di Montepulciano |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Vino Nobile di Montepulciano |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Vittoria |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Zagarolo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Allerona |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Alta Valle della Greve |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Alto Livenza |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Alto Mincio |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Anagni |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Arghillà |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Avola |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Barbagia |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Basilicata |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Benaco bresciano |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Beneventano/Benevento |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Bergamasca |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Bettona |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Bianco del Sillaro/Sillaro |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Bianco di Castelfranco Emilia |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Calabria |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Camarro |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Campania |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Cannara |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Catalanesca del Monte Somma |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Civitella d'Agliano |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Colli Aprutini |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Colli Cimini |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Colli del Limbara |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Colli del Sangro |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Colli della Toscana centrale |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Colli di Salerno |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Colli Trevigiani |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Collina del Milanese |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Colline del Genovesato |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Colline Frentane |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Colline Pescaresi |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Colline Savonesi |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Colline Teatine |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Conselvano |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Costa Etrusco Romana |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Costa Toscana |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Costa Viola |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Daunia |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
del Vastese/Histonium |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
delle Venezie |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Dugenta |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Emilia/dell'Emilia |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Epomeo |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Fontanarossa di Cerda |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Forlì |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Fortana del Taro |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Frusinate/del Frusinate |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Grottino di Roccanova |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Isola dei Nuraghi |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Lazio |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Liguria di Levante |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Lipuda |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Locride |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Marca Trevigiana |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Marche |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Maremma Toscana |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Marmilla |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Mitterberg |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Modena/di Modena |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Montecastelli |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Montenetto di Brescia |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Murgia |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Narni |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Nurra |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Ogliastra |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Osco/Terre degli Osci |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Paestum |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Palizzi |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Parteolla |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Pellaro |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Planargia |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Pompeiano |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Provincia di Mantova |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Provincia di Nuoro |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Provincia di Pavia |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Provincia di Verona/Verona/Veronese |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Puglia |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Quistello |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Ravenna |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Roccamonfina |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Romangia |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Ronchi di Brescia |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Ronchi Varesini |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Rotae |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Rubicone |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Sabbioneta |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Salemi |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Salento |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Salina |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Scilla |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Sebino |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Sibiola |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Sicilia |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
IT |
Spello |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Tarantino |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Terrazze dell'Imperiese |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Terrazze Retiche di Sondrio |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Terre Aquilane/Terre de L'Aquila |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Terre del Volturno |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Terre di Chieti |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Terre di Veleja |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Terre Lariane |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Terre Siciliane |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Tharros |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Toscano/Toscana |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Trexenta |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Umbria |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Val di Magra |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Val di Neto |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Val Tidone |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Valcamonica |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Valdamato |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Vallagarina |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Valle Belice |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Valle d'Itria |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Valle del Tirso |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Valli di Porto Pino |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Veneto |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Veneto Orientale |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Venezia Giulia |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
IT |
Vigneti delle Dolomiti/Weinberg Dolomiten |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
CY |
Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης Termine equivalente: Vouni Panayias - Ampelitis |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
CY |
Κουμανδαρία Termine equivalente: Commandaria |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
CY |
Κρασοχώρια Λεμεσού Termine equivalente: Krasohoria Lemesou |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
CY |
Κρασοχώρια Λεμεσού - Αφάμης Termine equivalente: Krasohoria Lemesou - Afames |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
CY |
Κρασοχώρια Λεμεσού - Λαόνα Termine equivalente: Krasohoria Lemesou - Laona |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
CY |
Λαόνα Ακάμα Termine equivalente: Laona Akama |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
CY |
Πιτσιλιά Termine equivalente: Pitsilia |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
CY |
Λάρνακα Termine equivalente: Larnaka |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
CY |
Λεμεσός Termine equivalente: Lemesos |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
CY |
Λευκωσία Termine equivalente: Lefkosia |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
CY |
Πάφος Termine equivalente: Pafos |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
LU |
Moselle Luxembourgeoise |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Badacsony/Badacsonyi |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Balaton/Balatoni |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Balaton-felvidék/Balaton-felvidéki |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Balatonboglár/Balatonboglári |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Balatonfüred-Csopak/Balatonfüred-Csopaki |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Balatoni |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Bükk/Bükki |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Csongrád/Csongrádi |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Debrői Hárslevelű |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Duna/Dunai |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Eger/Egri |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Etyek-Buda/Etyek-Budai |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Hajós-Baja |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Izsáki Arany Sárfehér |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Kunság/Kunsági |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Mátra/Mátrai |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Mór/Móri |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Nagy-Somló/Nagy-Somlói |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Neszmély/Neszmélyi |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Pannonhalma/Pannonhalmi |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Pécs |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Somlói/Somló |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Sopron/Soproni |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Szekszárd/Szekszárdi |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Tihany/Tihanyi |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Tokaj/Tokaji |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Tolna/Tolnai |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Villány/Villányi |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Zala/Zalai |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Káli |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Neszmély/Neszmélyi |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Pannon |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Tihany/Tihanyi |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
HU |
Balatonmelléki |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
HU |
Duna-Tisza-közi |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
HU |
Dunántúli/Dunántúl |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
HU |
Felső-Magyarországi/Felső-Magyarország |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
HU |
Zempléni/Zemplén |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
MT |
Gozo/Għawdex |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
MT |
Malta |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
MT |
Maltese Islands |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
NL |
Drenthe |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
NL |
Flevoland |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
NL |
Friesland |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
NL |
Gelderland |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
NL |
Groningen |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
NL |
Limburg |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
NL |
Noord-Brabant |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
NL |
Noord-Holland |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
NL |
Overijssel |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
NL |
Utrecht |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
NL |
Zeeland |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
NL |
Zuid-Holland |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
AT |
Burgenland |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
AT |
Carnuntum |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
AT |
Eisenberg |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
AT |
Kamptal |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
AT |
Kärnten |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
AT |
Kremstal |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
AT |
Leithaberg |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
AT |
Mittelburgenland |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
AT |
Neusiedlersee |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
AT |
Neusiedlersee-Hügelland |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
AT |
Niederösterreich |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
AT |
Oberösterreich |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
AT |
Salzburg |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
AT |
Steiermark |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
AT |
Süd-Oststeiermark |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
AT |
Südburgenland |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
AT |
Südsteiermark |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
AT |
Thermenregion |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
AT |
Tirol |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
AT |
Traisental |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
AT |
Vorarlberg |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
AT |
Wachau |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
AT |
Wagram |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
AT |
Weinviertel |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
AT |
Weststeiermark |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
AT |
Wien |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
AT |
Bergland |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
AT |
Steirerland |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
AT |
Weinland |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
PT |
Açores |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
PT |
Alentejano |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
PT |
Alenquer |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
PT |
Alentejo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
PT |
Algarve |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
PT |
Arruda |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
PT |
Bairrada |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
PT |
Beira Interior |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
PT |
Biscoitos |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
PT |
Bucelas |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
PT |
Carcavelos |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
PT |
Colares |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
PT |
Dão |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
PT |
DoTejo |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
PT |
Douro |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
PT |
Duriense |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
PT |
Encostas d'Aire |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
PT |
Graciosa |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
PT |
Lafões |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
PT |
Lagoa |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
PT |
Lagos |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
PT |
Lisboa |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
PT |
Madeirense |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
PT |
Madeira/Madeira Wein/Madeira Wijn/Madeira Wine/Madera/Madère/Vin de Madère/Vinho da Madeira/Vino di Madera |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
PT |
Minho |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
PT |
Óbidos |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
PT |
Porto/Oporto/Port/Port Wine/Portvin/Portwijn/vin de Porto/vinho do Porto |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
PT |
Palmela |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
PT |
Pico |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
PT |
Portimão |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
PT |
Setúbal |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
PT |
Tavira |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
PT |
Távora-Varosa |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
PT |
Torres Vedras |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
PT |
Trás-os-Montes |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
PT |
Vinho Verde |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
PT |
Península de Setúbal |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
PT |
Tejo |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
PT |
Terras Madeirenses |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
PT |
Transmontano |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
RO |
Aiud |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
RO |
Alba Iulia |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
RO |
Babadag |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
RO |
Banat |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
RO |
Banu Mărăcine |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
RO |
Bohotin |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
RO |
Cotești |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
RO |
Cotnari |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
RO |
Crișana |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
RO |
Dealu Bujorului |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
RO |
Dealu Mare |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
RO |
Drăgășani |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
RO |
Huși |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
RO |
Iana |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
RO |
Iași |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
RO |
Lechința |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
RO |
Mehedinți |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
RO |
Miniș |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
RO |
Murfatlar |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
RO |
Nicorești |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
RO |
Odobești |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
RO |
Oltina |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
RO |
Panciu |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
RO |
Pietroasa |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
RO |
Recaș |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
RO |
Sâmburești |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
RO |
Sarica Niculițel |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
RO |
Sebeș-Apold |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
RO |
Segarcea |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
RO |
Ștefănești |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
RO |
Târnave |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
RO |
Colinele Dobrogei |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
RO |
Dealurile Crișanei |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
RO |
Dealurile Moldovei |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
RO |
Dealurile Munteniei |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
RO |
Dealurile Olteniei |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
RO |
Dealurile Sătmarului |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
RO |
Dealurile Transilvaniei |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
RO |
Dealurile Vrancei |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
RO |
Dealurile Zarandului |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
RO |
Terasele Dunării |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
RO |
Viile Carașului |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
RO |
Viile Timișului |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
SI |
Bela krajina |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
SI |
Belokranjec |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
SI |
Bizeljsko Sremič |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
SI |
Bizeljčan |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
SI |
Cviček |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
SI |
Dolenjska |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
SI |
Goriška Brda |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
SI |
Kras |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
SI |
Metliška črnina |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
SI |
Prekmurje |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
SI |
Slovenska Istra |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
SI |
Štajerska Slovenija |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
SI |
Teran |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
SI |
Vipavska dolina |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
SI |
Podravje |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
SI |
Posavje |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
SI |
Primorska |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
SK |
Južnoslovenská/Južnoslovenské/Južnoslovenský |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
SK |
Karpatská perla |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
SK |
Malokarpatská/Malokarpatské/Malokarpatský |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
SK |
Nitrianska/Nitrianske/Nitriansky |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
SK |
Stredoslovenská/Stredoslovenské/Stredoslovenský |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
SK |
Vinohradnícka oblasť Tokaj |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
SK |
Východoslovenská/Východoslovenské/Východoslovenský |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
SK |
Slovenská/Slovenské/Slovenský |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
UK |
English |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
UK |
English Regional |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
UK |
Welsh |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
UK |
Welsh Regional |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
Vini della Repubblica di Moldova di cui è chiesta la protezione nell'Unione europea
Denominazione di cui è chiesta la protezione |
|
Ciumai/Чумай |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
Romănești |
Vino a denominazione di origine protetta (DOP) |
Codru |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
Ștefan Vodă |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
Valul lui Traian |
Vino a indicazione geografica protetta (IGP) |
PARTE B
Bevande spiritose dell'Unione europea di cui è chiesta la protezione nella Repubblica di Moldova
Stato membro dell'UE |
Denominazione di cui è chiesta la protezione |
Tipo di prodotto |
BE |
Balegemse jenever |
Bevande spiritose al ginepro |
BE, NL, FR |
Genièvre/Jenever/Genever |
Bevande spiritose al ginepro |
BE, NL, FR |
Genièvre de grains/Graanjenever/Graangenever |
Bevande spiritose al ginepro |
BE |
Hasseltse jenever/Hasselt |
Bevande spiritose al ginepro |
BE, NL |
Jonge jenever/ jonge genever |
Bevande spiritose al ginepro |
BE |
O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever |
Bevande spiritose al ginepro |
BE, NL |
Oude jenever/oude genever |
Bevande spiritose al ginepro |
BE |
Peket-Pekêt/Pèket-Pèkèt de Wallonie |
Bevande spiritose al ginepro |
BE, NL, FR |
Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever |
Altre bevande spiritose |
BG |
Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Bourgas |
Acquavite di vino |
BG |
Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakya/Grozdova Rakya from Karlovo |
Acquavite di vino |
BG |
Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya from Pomorie |
Acquavite di vino |
BG |
Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен) /Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sliven) |
Acquavite di vino |
BG |
Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Straldja |
Acquavite di vino |
BG |
Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sungurlare |
Acquavite di vino |
BG |
Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakya/Grozdova rakya from Suhindol |
Acquavite di vino |
BG |
Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakya/Slivova rakya from Lovech |
Acquavite di frutta |
BG |
Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakya/Slivova rakya from Troyan |
Acquavite di frutta |
CZ |
Karlovarská Hořká |
Liquore |
DE |
Emsländer Korn/Kornbrand |
Acquavite di cereali |
DE |
Haselünner Korn/Kornbrand |
Acquavite di cereali |
DE |
Hasetaler Korn/Kornbrand |
Acquavite di cereali |
DE, AT, BE |
Korn/Kornbrand |
Acquavite di cereali |
DE |
Münsterländer Korn/Kornbrand |
Acquavite di cereali |
DE |
Sendenhorster Korn/Kornbrand |
Acquavite di cereali |
DE |
Deutscher Weinbrand |
Brandy/Weinbrand |
DE |
Pfälzer Weinbrand |
Brandy/Weinbrand |
DE |
Fränkischer Obstler |
Acquavite di frutta |
DE |
Fränkisches Kirschwasser |
Acquavite di frutta |
DE |
Fränkisches Zwetschgenwasser |
Acquavite di frutta |
DE |
Schwarzwälder Kirschwasser |
Acquavite di frutta |
DE |
Schwarzwälder Mirabellenwasser |
Acquavite di frutta |
DE |
Schwarzwälder Williamsbirne |
Acquavite di frutta |
DE |
Schwarzwälder Zwetschgenwasser |
Acquavite di frutta |
DE |
Schwarzwälder Himbeergeist |
Geist |
DE |
Bayerischer Gebirgsenzian |
Genziana |
DE |
Ostfriesischer Korngenever |
Bevande spiritose al ginepro |
DE |
Steinhäger |
Bevande spiritose al ginepro |
DE |
Rheinberger Kräuter |
Bevande spiritose di gusto amaro o bitter |
DE |
Bayerischer Kräuterlikör |
Liquore |
DE |
Benediktbeurer Klosterlikör |
Liquore |
DE |
Berliner Kümmel |
Liquore |
DE |
Blutwurz |
Liquore |
DE |
Chiemseer Klosterlikör |
Liquore |
DE |
Ettaler Klosterlikör |
Liquore |
DE |
Hamburger Kümmel |
Liquore |
DE |
Hüttentee |
Liquore |
DE |
Münchener Kümmel |
Liquore |
DE |
Bärwurz |
Altre bevande spiritose |
DE |
Königsberger Bärenfang |
Altre bevande spiritose |
DE |
Ostpreußischer Bärenfang |
Altre bevande spiritose |
EE |
Estonian vodka |
Vodka |
IE |
Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky |
Whiskey/Whisky |
IE |
Irish Cream |
Liquore |
IE |
Irish Poteen/Irish Poitín |
Altre bevande spiritose |
EL |
Τσικουδιά/Tsikoudia |
Acquavite di vinaccia |
EL |
Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete |
Acquavite di vinaccia |
EL |
Τσίπουρο/Tsipouro |
Acquavite di vinaccia |
EL |
Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly |
Acquavite di vinaccia |
EL |
Τσίπουρο Μακεδονίας/ Tsipouro of Macedonia |
Acquavite di vinaccia |
EL |
Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos |
Acquavite di vinaccia |
EL |
Ούζο Θράκης/Ouzo of Thrace |
Anice distillato |
EL |
Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of Kalamata |
Anice distillato |
EL |
Ούζο Μακεδονίας/Ouzo of Macedonia |
Anice distillato |
EL |
Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene |
Anice distillato |
EL |
Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo of Plomari |
Anice distillato |
EL |
Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos |
Liquore |
EL |
Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat of Corfu |
Liquore |
EL |
Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios |
Liquore |
EL |
Τεντούρα/Tentoura |
Liquore |
ES |
Brandy de Jerez |
Brandy/Weinbrand |
ES |
Brandy del Penedés |
Brandy/Weinbrand |
ES |
Orujo de Galicia |
Acquavite di vinaccia |
ES |
Aguardiente de sidra de Asturias |
Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere |
ES |
Gin de Mahón |
Bevande spiritose al ginepro |
ES |
Anís Paloma Monforte del Cid |
Bevande spiritose all'anice |
ES |
Chinchón |
Bevande spiritose all'anice |
ES |
Hierbas de Mallorca |
Bevande spiritose all'anice |
ES |
Hierbas Ibicencas |
Bevande spiritose all'anice |
ES |
Cantueso Alicantino |
Liquore |
ES |
Licor café de Galicia |
Liquore |
ES |
Licor de hierbas de Galicia |
Liquore |
ES |
Palo de Mallorca |
Liquore |
ES |
Ratafia catalana |
Liquore |
ES |
Aguardiente de hierbas de Galicia |
Altre bevande spiritose |
ES |
Aperitivo Café de Alcoy |
Altre bevande spiritose |
ES |
Herbero de la Sierra de Mariola |
Altre bevande spiritose |
ES |
Pacharán navarro |
Altre bevande spiritose |
ES |
Ronmiel de Canarias |
Altre bevande spiritose |
FR |
Rhum de la Guadeloupe |
Rum |
FR |
Rhum de la Guyane |
Rum |
FR |
Rhum de la Martinique |
Rum |
FR |
Rhum de la Réunion |
Rum |
FR |
Rhum de sucrerie de la Baie du Galion |
Rum |
FR |
Rhum des Antilles françaises |
Rum |
FR |
Rhum des départements français d'outre-mer |
Rum |
FR |
Whisky alsacien/Whisky d'Alsace |
Whiskey/Whisky |
FR |
Whisky breton/Whisky de Bretagne |
Whiskey/Whisky |
FR |
Armagnac |
Acquavite di vino |
FR |
Cognac |
Acquavite di vino |
FR |
Eau-de-vie de Cognac |
Acquavite di vino |
FR |
Eau-de-vie de Faugères/Faugères |
Acquavite di vino |
FR |
Eau-de-vie de vin de la Marne |
Acquavite di vino |
FR |
Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône |
Acquavite di vino |
FR |
Eau-de-vie de vin originaire du Bugey |
Acquavite di vino |
FR |
Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc |
Acquavite di vino |
FR |
Eau-de-vie des Charentes |
Acquavite di vino |
FR |
Fine Bordeaux |
Acquavite di vino |
FR |
Fine de Bourgogne |
Acquavite di vino |
FR |
Marc d'Alsace Gewürztraminer |
Acquavite di vinaccia |
FR |
Marc d'Auvergne |
Acquavite di vinaccia |
FR |
Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne |
Acquavite di vinaccia |
FR |
Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne |
Acquavite di vinaccia |
FR |
Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence |
Acquavite di vinaccia |
FR |
Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie |
Acquavite di vinaccia |
FR |
Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône |
Acquavite di vinaccia |
FR |
Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey |
Acquavite di vinaccia |
FR |
Marc du Jura |
Acquavite di vinaccia |
FR |
Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc |
Acquavite di vinaccia |
FR |
Framboise d'Alsace |
Acquavite di frutta |
FR |
Kirsch d'Alsace |
Acquavite di frutta |
FR |
Kirsch de Fougerolles |
Acquavite di frutta |
FR |
Mirabelle d'Alsace |
Acquavite di frutta |
FR |
Mirabelle de Lorraine |
Acquavite di frutta |
FR |
Quetsch d'Alsace |
Acquavite di frutta |
FR |
Calvados |
Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere |
FR |
Calvados Domfrontais |
Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere |
FR |
Calvados Pays d'Auge |
Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere |
FR |
Eau-de-vie de cidre de Bretagne |
Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere |
FR |
Eau-de-vie de cidre de Normandie |
Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere |
FR |
Eau-de-vie de poiré de Normandie |
Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere |
FR |
Eau-de-vie de poiré du Maine |
Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere |
FR |
Genièvre Flandres Artois |
Bevande spiritose al ginepro |
FR, IT |
Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi |
Liquore |
FR |
Ratafia de Champagne |
Liquore |
FR |
Cassis de Bourgogne |
Crème de Cassis |
FR |
Cassis de Dijon |
Crème de Cassis |
FR |
Cassis de Saintonge |
Crème de Cassis |
FR |
Pommeau de Bretagne |
Altre bevande spiritose |
FR |
Pommeau de Normandie |
Altre bevande spiritose |
FR |
Pommeau du Maine |
Altre bevande spiritose |
HR |
Hrvatska loza |
Acquavite di frutta |
HR |
Hrvatska stara šljivovica |
Acquavite di frutta |
HR |
Slavonska šljivovica |
Acquavite di frutta |
HR |
Hrvatski pelinkovac |
Liquore |
HR |
Zadarski maraschino |
Maraschino/Marrasquino/Maraskino |
HR |
Hrvatska travarica |
Altre bevande spiritose |
IT |
Brandy italiano |
Brandy/Weinbrand |
IT |
Grappa |
Acquavite di vinaccia |
IT |
Grappa di Barolo |
Acquavite di vinaccia |
IT |
Grappa di Marsala |
Acquavite di vinaccia |
IT |
Grappa friulana/Grappa del Friuli |
Acquavite di vinaccia |
IT |
Grappa lombarda/Grappa di Lombardia |
Acquavite di vinaccia |
IT |
Grappa piemontese/Grappa del Piemonte |
Acquavite di vinaccia |
IT |
Grappa Siciliana/Grappa di Sicilia |
Acquavite di vinaccia |
IT |
Grappa trentina/Grappa del Trentino |
Acquavite di vinaccia |
IT |
Grappa veneta/Grappa del Veneto |
Acquavite di vinaccia |
IT |
Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige |
Acquavite di vinaccia |
IT |
Aprikot trentino/Aprikot del Trentino |
Acquavite di frutta |
IT |
Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino |
Acquavite di frutta |
IT |
Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano |
Acquavite di frutta |
IT |
Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino |
Acquavite di frutta |
IT |
Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto |
Acquavite di frutta |
IT |
Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia |
Acquavite di frutta |
IT |
Sliwovitz del Veneto |
Acquavite di frutta |
IT |
Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino |
Acquavite di frutta |
IT |
Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige |
Acquavite di frutta |
IT |
Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige |
Acquavite di frutta |
IT |
Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige |
Acquavite di frutta |
IT |
Südtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige |
Acquavite di frutta |
IT |
Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige |
Acquavite di frutta |
IT |
Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige |
Acquavite di frutta |
IT |
Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige |
Acquavite di frutta |
IT |
Williams friulano/Williams del Friuli |
Acquavite di frutta |
IT |
Williams trentino/Williams del Trentino |
Acquavite di frutta |
IT |
Genziana trentina/Genziana del Trentino |
Genziana |
IT |
Südtiroler Enzian/Genziana dell'Alto Adige |
Genziana |
IT |
Genepì del Piemonte |
Liquore |
IT |
Genepì della Valle d'Aosta |
Liquore |
IT |
Liquore di limone della Costa d'Amalfi |
Liquore |
IT |
Liquore di limone di Sorrento |
Liquore |
IT |
Mirto di Sardegna |
Liquore |
IT |
Nocino di Modena |
Nocino |
CY |
Ζιβανία/Τζιβανία /Ζιβάνα/Zivania |
Acquavite di vinaccia |
CY, EL |
Ouzo/Oύζο |
Anice distillato |
LT |
Samanė |
Acquavite di cereali |
LT |
Originali lietuviška degtinė/ Original Lithuanian vodka |
Vodka |
LT |
Vilniaus džinas/Vilnius Gin |
Bevande spiritose al ginepro |
LT |
Trejos devynerios |
Bevande spiritose di gusto amaro o bitter |
LT |
Trauktinė |
Altre bevande spiritose |
LT |
Trauktinė Dainava |
Altre bevande spiritose |
LT |
Trauktinė Palanga |
Altre bevande spiritose |
HU |
Törkölypálinka |
Acquavite di vinaccia |
HU |
Békési Szilvapálinka |
Acquavite di frutta |
HU |
Gönci Barackpálinka |
Acquavite di frutta |
HU |
Kecskeméti Barackpálinka |
Acquavite di frutta |
HU, AT |
Pálinka |
Acquavite di frutta |
HU |
Szabolcsi Almapálinka |
Acquavite di frutta |
HU |
Szatmári Szilvapálinka |
Acquavite di frutta |
HU |
Újfehértói meggypálinka |
Acquavite di frutta |
AT |
Wachauer Weinbrand |
Brandy/Weinbrand |
AT |
Wachauer Marillenbrand |
Acquavite di frutta |
AT |
Jägertee/Jagertee/Jagatee |
Liquore |
AT |
Mariazeller Magenlikör |
Liquore |
AT |
Steinfelder Magenbitter |
Liquore |
AT |
Wachauer Marillenlikör |
Liquore |
AT |
Inländerrum |
Altre bevande spiritose |
PL |
Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej |
Vodka |
PL |
Polska Wódka/Polish Vodka |
Vodka |
PL |
Polish Cherry |
Liquore |
PT |
Rum da Madeira |
Rum |
PT |
Aguardente de Vinho Alentejo |
Acquavite di vino |
PT |
Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes |
Acquavite di vino |
PT |
Aguardente de Vinho Douro |
Acquavite di vino |
PT |
Aguardente de Vinho Lourinhã |
Acquavite di vino |
PT |
Aguardente de Vinho Ribatejo |
Acquavite di vino |
PT |
Aguardente Bagaceira Alentejo |
Acquavite di vinaccia |
PT |
Aguardente Bagaceira Bairrada |
Acquavite di vinaccia |
PT |
Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes |
Acquavite di vinaccia |
PT |
Medronho do Algarve |
Acquavite di frutta |
PT |
Poncha da Madeira |
Liquore |
RO |
Vinars Murfatlar |
Acquavite di vino |
RO |
Vinars Segarcea |
Acquavite di vino |
RO |
Vinars Târnave |
Acquavite di vino |
RO |
Vinars Vaslui |
Acquavite di vino |
RO |
Vinars Vrancea |
Acquavite di vino |
RO |
Horincă de Cămârzana |
Acquavite di frutta |
RO |
Pălincă |
Acquavite di frutta |
RO |
Țuică de Argeș |
Acquavite di frutta |
RO |
Țuică Zetea de Medieșu Aurit |
Acquavite di frutta |
SI |
Brinjevec |
Acquavite di frutta |
SI |
Dolenjski sadjevec |
Acquavite di frutta |
SI |
Janeževec |
Bevande spiritose all'anice |
SI |
Slovenska travarica |
Bevande spiritose di gusto amaro o bitter |
SI |
Pelinkovec |
Liquore |
SI |
Orehovec |
Nocino |
SI |
Domači rum |
Altre bevande spiritose |
SK |
Spišská borovička |
Bevande spiritose al ginepro |
FI |
Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland |
Vodka |
FI |
Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur |
Liquore |
SE |
Svensk Vodka/Swedish Vodka |
Vodka |
SE |
Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit |
Akvavit/Aquavit |
SE |
Svensk Punsch/Swedish Punch |
Altre bevande spiritose |
UK |
Scotch Whisky |
Whiskey/Whisky |
UK |
Somerset Cider Brandy |
Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere |
Bevande spiritose della Repubblica di Moldova di cui è chiesta la protezione nell'Unione europea
Denominazione di cui è chiesta la protezione |
Tipo di prodotto |
Divin |
Acquavite di vino |
Rachiu de caise de Nimoreni |
Acquavite di frutta |
PARTE C
Vini aromatizzati dell'Unione europea di cui è chiesta la protezione nella Repubblica di Moldova
Stato membro dell'UE |
Denominazione di cui è chiesta la protezione |
IT |
Vermouth di Torino |
HR |
Samoborski bermet |
FR |
Vermouth de Chambéry |
DE |
Nürnberger Glühwein |
DE |
Thüringer Glühwein |
Vini aromatizzati della Repubblica di Moldova di cui è chiesta la protezione nell'Unione europea
[…]
ALLEGATO XXXI
MECCANISMO DI ALLARME RAPIDO
1. L'Unione e la Repubblica di Moldova istituiscono un meccanismo di allarme rapido inteso a stabilire misure pratiche di prevenzione e reazione rapida in caso di rischio o in presenza di una situazione di emergenza. Il meccanismo permette di valutare tempestivamente i rischi e i problemi potenziali riguardanti l'approvvigionamento e la domanda di gas naturale, petrolio o elettricità e mira a prevenire il rischio o la presenza di una situazione di emergenza e a reagire tempestivamente.
2. Ai fini del presente allegato, per «situazione di emergenza» si intende una situazione che occasiona notevoli problemi o l'interruzione fisica dell'approvvigionamento di gas naturale, petrolio o elettricità tra l'Unione e la Repubblica di Moldova.
3. Ai fini del presente allegato si intendono per coordinatori il ministro della Repubblica di Moldova e il membro della Commissione europea competenti per l'energia.
4. È opportuno che le parti svolgano congiuntamente regolari valutazioni dei potenziali rischi e problemi connessi all'offerta e alla domanda di materiali e prodotti energetici, valutazioni da riferire ai coordinatori.
5. La parte che viene a conoscenza di una situazione di emergenza o di una situazione che a suo parere potrebbe occasionare un'emergenza informa immediatamente l'altra parte.
6. Nei casi di cui al paragrafo 5 i coordinatori si notificano reciprocamente quanto prima la necessità di avviare il meccanismo di allarme rapido. La notifica indica, tra le altre cose, le persone autorizzate dai coordinatori a tenere permanentemente in contatto le parti.
7. Su notifica come da paragrafo 6, ciascuna parte invia all'altra la propria valutazione. Questa comporta una stima dei tempi necessari a mettere fine al rischio o alla presenza di una situazione di emergenza. Le parti reagiscono prontamente alla valutazione fornita dall'altra parte e la completano con eventuali informazioni di cui dispongono.
8. Se una parte è nell'impossibilità di valutare adeguatamente o di accettare la valutazione dell'altra parte della situazione o della stima dei tempi necessari per mettere fine al rischio o alla presenza di una situazione di emergenza, il coordinatore corrispondente può chiedere l'avvio di consultazioni, che cominciano entro 3 giorni dall'inoltro della notifica di cui al paragrafo 6. Dette consultazioni si svolgono nell'ambito di un gruppo di esperti formato da rappresentanti autorizzati dai coordinatori. Le consultazioni mirano a:
elaborare una valutazione comune della situazione e dei possibili sviluppi;
elaborare raccomandazioni per superare la situazione di emergenza o per mettere fine al rischio di una situazione di emergenza;
elaborare raccomandazioni su un piano d'azione comune per ridurre al minimo l'impatto di una situazione di emergenza e, se possibile, per superare la situazione di emergenza, valutando la possibilità di istituire un gruppo speciale di monitoraggio.
9. Le consultazioni, le valutazioni comuni e le raccomandazioni proposte si basano sui principi della trasparenza, della non discriminazione e della proporzionalità.
10. I coordinatori, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a superare la situazione di emergenza o a mettere fine al rischio di una situazione di emergenza tenendo presenti le raccomandazioni elaborate in esito alle consultazioni.
11. Il gruppo di esperti di cui al paragrafo 8 rende conto ai coordinatori delle proprie attività subito dopo l'attuazione del piano d'azione eventualmente convenuto.
12. All'insorgere di una situazione di emergenza i coordinatori possono istituire un gruppo speciale di monitoraggio incaricato di esaminare le circostanze presenti e lo sviluppo degli eventi, nonché di prenderne nota in modo obiettivo. Il gruppo speciale di monitoraggio è formato da:
rappresentanti di entrambe le parti;
rappresentanti delle imprese energetiche delle parti;
rappresentanti delle organizzazioni internazionali del settore dell'energia, proposti e consensualmente nominati dalle parti;
esperti indipendenti proposti e consensualmente nominati dalle parti.
13. Il gruppo speciale di monitoraggio comincia a operare quanto prima e, se necessario, fino alla risoluzione della situazione di emergenza. La decisione di porre fine all'attività del gruppo speciale di monitoraggio è presa consensualmente dai coordinatori.
14. Dal momento in cui una delle parti informa l'altra parte delle circostanze di cui al paragrafo 5 e fino al completamento delle procedure di cui al presente allegato e al superamento di una situazione di emergenza o all'eliminazione del rischio di una situazione di emergenza, ciascuna parte fa il possibile per ridurre al minimo le eventuali conseguenze negative per l'altra parte. Le parti cooperano per giungere a una soluzione immediata in uno spirito di trasparenza. Le parti non intraprendono alcuna azione scollegata dalla situazione di emergenza che potrebbe occasionare conseguenze negative o peggiorare quelle esistenti per quanto riguarda l'approvvigionamento di gas naturale, petrolio o elettricità tra l'Unione e la Repubblica di Moldova.
15. Ciascuna parte sostiene autonomamente i costi derivanti dalle azioni nel quadro del presente allegato.
16. Le parti assicurano la confidenzialità di tutte le informazioni scambiatesi la cui natura è ritenuta riservata. Le parti adottano le misure necessarie per proteggere le informazioni riservate nel rispetto delle pertinenti leggi e normative della Repubblica di Moldova, o dell'Unione e/o degli Stati membri, a seconda dei casi, e nel rispetto degli accordi e delle convenzioni internazionali.
17. Le parti possono invitare di comune accordo rappresentanti di terzi a partecipare alle consultazioni di cui al paragrafo 8 e al monitoraggio di cui al paragrafo 12.
18. Le parti possono decidere di adeguare le disposizioni del presente allegato al fine di istituire un meccanismo di allarme rapido tra loro stesse e terzi.
19. Una violazione del meccanismo di allarme rapido non può essere assunta a fondamento per le procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. In una procedura di risoluzione delle controversie le parti non si basano peraltro sui seguenti elementi o presentarli come prove:
le posizioni assunte o le proposte formulate dall'altra parte nel corso della procedura di cui al presente allegato; oppure
il fatto che l'altra parte si sia detta disposta a accettare una soluzione a una situazione di emergenza nel quadro del meccanismo di allarme rapido.
ALLEGATO XXXII
MECCANISMO DI MEDIAZIONE
Articolo 1
Obiettivo
Il presente allegato ha l'obiettivo di agevolare una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un Mediatore.
Articolo 2
Richiesta di informazioni
Articolo 3
Avvio della procedura
Una parte può chiedere in qualunque momento la partecipazione delle parti a una procedura di mediazione. La richiesta è presentata per iscritto all'altra parte ed è sufficientemente particolareggiata da consentire alla parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti. Essa:
specifica la misura contestata;
indica i presunti effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o avrà sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le parti; nonché
spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti e la misura.
Articolo 4
Designazione del Mediatore
Articolo 5
Regole della procedura di mediazione
La procedura si conclude:
con l'adozione, ad opera delle parti, di una soluzione concordata, alla data di tale adozione;
con un accordo delle parti in qualsiasi fase della procedura, alla data di tale accordo;
con una dichiarazione scritta con la quale il Mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, alla data di tale dichiarazione; oppure
con una dichiarazione scritta di una delle parti al termine della ricerca di soluzioni concordate tramite la procedura di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposti dal Mediatore, alla data di tale dichiarazione.
Articolo 6
Attuazione di una soluzione concordata
Articolo 7
Riservatezza e rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie
Le parti non adducono o presentano come prove in altre procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo, né un collegio arbitrale prende in considerazione:
le posizioni adottate dall'altra parte nel corso della procedura di mediazione o le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del presente allegato;
la volontà manifestata dall'altra parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure
i pareri o le proposte formulati dal Mediatore.
Articolo 8
Termini
I termini indicati nel presente allegato possono essere modificati previo accordo fra le parti delle procedure di mediazione.
Articolo 9
Spese
ALLEGATO XXXIII
REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE
Disposizioni generali
1. Al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo e nel quadro del presente regolamento di procedura:
«esperto» è una persona incaricata da una delle parti della controversia di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio arbitrale;
«arbitro» è un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 385 del presente accordo;
«collegio arbitrale» è un collegio costituito a norma dell'articolo 385 del presente accordo;
«assistente» è una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
«Parte attrice» è la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 384 del presente accordo;
«giorno» è un giorno di calendario;
«Parte convenuta» è la parte accusata di aver violato le disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo;
«rappresentante di una parte» è un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte ai fini di una controversia a norma del presente accordo.
2. Salvo altrimenti concordato la parte convenuta provvede all'organizzazione logistica dei procedimenti di risoluzione delle controversie, in particolare le audizioni. Le spese di organizzazione, compresi il compenso e le spese degli arbitri, sono ripartite tra le parti.
Notifiche
3. Ciascuna delle parti della controversia e il collegio arbitrale trasmettono ogni richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per e-mail all'altra parte e, per quanto riguarda le comunicazioni scritte e le richieste nell'ambito dell'arbitrato, a ciascuno degli arbitri. Il collegio arbitrale trasmette i documenti alle parti anche per e-mail. Salvo prova contraria un messaggio inviato per e-mail si considera ricevuto nel giorno dell'invio. Qualora uno dei documenti giustificativi superi i 10 megabyte questo è fornito in un formato elettronico diverso all'altra parte e, se del caso, a ciascuno degli arbitri, entro due giorni dall'invio della e-mail.
4. Una copia dei documenti inviati a norma del punto 3 è trasmessa il giorno dell'invio della e-mail all'altra parte e, se del caso, a ciascuno degli arbitri, mediante fax, raccomandata, corriere, corriere a mano con rilascio di ricevuta o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio.
5. Tutte le notifiche sono indirizzate rispettivamente al ministero dell'Economia e dello sviluppo sostenibile della Repubblica di Moldova e alla direzione generale del Commercio della Commissione europea.
6. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.
7. Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con un giorno festivo ufficiale dell'Unione o della Repubblica di Moldova si presume che il documento sia pervenuto in tempo utile se presentato entro il giorno lavorativo immediatamente successivo.
Avvio del procedimento arbitrale
8.
Qualora, a norma dell'articolo 385 del presente accordo o del punto 20 del presente regolamento di procedura, un arbitro venga designato per estrazione a sorte, quest'ultima è effettuata alla data e nel luogo stabilito dalla parte attrice, da comunicare tempestivamente alla parte convenuta. La parte convenuta può, se lo desidera, presenziare all'estrazione a sorte. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti presenti.
Qualora, a norma dell'articolo 385 del presente accordo o del punto 20 del presente regolamento di procedura, un arbitro venga designato per estrazione a sorte e siano presenti due presidenti del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, la designazione viene effettuata da entrambi i presidenti, o dai loro delegati, o da un solo presidente nei casi in cui l'altro presidente o il suo delegato non accetti di partecipare all'estrazione a sorte.
Le parti notificano la nomina agli arbitri designati.
Un arbitro nominato secondo la procedura di cui all'articolo 385 del presente accordo conferma la propria disponibilità a far parte del collegio arbitrale al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 438, paragrafo 4, entro cinque giorni dalla data di comunicazione della nomina. Qualora un candidato rinunci alla nomina per un giustificato motivo viene designato un nuovo arbitro in base alla stessa procedura seguita per la designazione del candidato non disponibile.
Salvo diversamente convenuto, le parti della controversia si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni dalla costituzione dello stesso per individuare le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri, che sono conformi alle norme dell'OMC. Il compenso per l'assistente di ciascun arbitro non supera il 50 % del compenso dell'arbitro stesso. Gli arbitri e i rappresentanti delle parti della controversia possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza.
9.
Salvo diversamente convenuto dalle parti entro cinque giorni dalla data di designazione degli arbitri, il collegio arbitrale è investito del mandato di «esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni dell'accordo invocate dalle parti della controversia, la questione indicata nella richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo e pronunciare un lodo in conformità degli articoli 387 e 402 del medesimo accordo».
Le parti notificano il mandato concordato al collegio arbitrale entro tre giorni dal raggiungimento del loro accordo.
Comunicazioni iniziali
10. La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta la propria replica scritta entro 20 giorni dalla data in cui sono state trasmesse le comunicazioni scritte iniziali.
Funzionamento dei collegi arbitrali
11. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Un collegio arbitrale può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.
12. Salvo altrimenti disposto al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, il collegio arbitrale può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere la propria attività, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.
13. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni.
14. La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non è delegabile.
15. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo e agli allegati XXXII, XXXIII e XXXIV del presente accordo, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.
16. Qualora il collegio arbitrale ritenga che vi sia una necessità di modificare uno dei termini per i suoi procedimenti diversi dai termini stabiliti al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, o di introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, esso informa per iscritto le parti della controversia circa le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario.
Sostituzione
17. Se in un procedimento arbitrale un arbitro non è in grado di partecipare o vi rinuncia, o deve essere sostituito per mancato rispetto delle prescrizioni del codice di condotta di cui all'allegato XXXIV del presente accordo, viene designato un sostituto in conformità dell'articolo 385 del presente accordo e del punto 8 del presente regolamento di procedura.
18. Se una parte della controversia ritiene che un arbitro non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta e che per questa ragione vada sostituito, essa ne informa l'altra parte della controversia entro 15 giorni dal momento in cui ha acquisito elementi di prova sulle circostanze relative alla violazione sostanziale del codice di condotta da parte dell'arbitro.
19. Se una parte della controversia ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta, le parti della controversia si consultano e, di comune accordo, designano un nuovo arbitro conformemente alla procedura di cui all'articolo 385 del presente accordo e al punto 8 del presente regolamento di procedura.
Qualora le parti della controversia non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna parte della controversia può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.
Se, conseguentemente a tale richiesta, il presidente conclude che un arbitro non soddisfa le prescrizioni del codice di condotta, il nuovo arbitro è designato conformemente all'articolo 385 del presente accordo e al punto 8 del presente regolamento di procedura.
20. Se una parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta, le parti si consultano e, di comune accordo, designano un nuovo presidente conformemente alla procedura di cui all'articolo 385 del presente accordo e al punto 8 del presente regolamento di procedura.
Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di persone presenti sul sottoelenco di presidenti compilato a norma dell'articolo 404, paragrafo 1, del presente accordo. Il suo nome è estratto a sorte dal presidente del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, o dal delegato del presidente, entro cinque giorni dalla richiesta. La decisione della persona designata circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.
Se la persona designata decide che il presidente in questione non soddisfa le prescrizioni del codice di condotta, designa un nuovo presidente per estrazione a sorte tra il gruppo di persone rimanenti sul sottoelenco di presidenti di cui all'articolo 404, paragrafo 1, del presente accordo. La designazione del nuovo presidente è effettuata entro cinque giorni dalla data della decisione di cui al presente paragrafo.
21. I procedimenti del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo necessario a espletare le procedure di cui ai punti 18, 19 e 20 del presente regolamento di procedura.
Audizioni
22. Consultate le parti della controversia e gli arbitri, il presidente del collegio arbitrale fissa la data e l'ora dell'audizione e ne dà notifica per iscritto alle parti della controversia. Quando l'audizione è pubblica, tali informazioni vengono messe a disposizione di tutti dalla parte incaricata degli aspetti logistici del procedimento. Salvo disaccordo di una parte il collegio arbitrale può decidere di non convocare un'audizione.
23. Salvo altrimenti convenuto dalle parti, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è la Repubblica di Moldova e a Chisinau se la parte attrice è l'Unione.
24. Il collegio arbitrale può organizzare altre audizioni con l'accordo delle parti.
25. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle audizioni.
26. Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, le seguenti persone possono presenziare all'audizione:
i rappresentanti delle parti della controversia;
gli esperti delle parti della controversia;
il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; nonché
gli assistenti degli arbitri.
Solo i rappresentanti e gli esperti delle parti della controversia possono rivolgersi al collegio arbitrale.
27. Entro i cinque giorni precedenti la data dell'audizione ciascuna parte della controversia trasmette al collegio arbitrale un elenco dei nominativi delle persone che in sede di audizione interverranno oralmente per conto della parte e degli altri rappresentanti o esperti che presenzieranno all'audizione.
28. Il collegio arbitrale conduce l'audizione nel modo sottoindicato, assicurando un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta:
Argomentazione
argomentazione della parte attrice;
controreplica della parte convenuta.
Confutazione
argomentazione della parte attrice;
controreplica della parte convenuta.
29. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti della controversia in qualsiasi momento dell'audizione.
30. Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna audizione, che è redatto e trasmesso quanto prima alle parti della controversia. Le parti della controversia possono formulare osservazioni sul verbale e il collegio arbitrale può tenerne conto.
31. Entro dieci giorni dalla data dell'audizione ciascuna parte della controversia può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'audizione.
Domande scritte
32. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti della controversia in qualsiasi momento del procedimento. Ciascuna delle parti della controversia riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale.
33. Ciascuna parte della controversia trasmette inoltre all'altra parte una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna parte della controversia viene data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra parte entro cinque giorni dalla data di ricevimento delle risposte.
Riservatezza
34. Ciascuna parte della controversia e i rispettivi esperti considerano riservate le informazioni trasmesse in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte della controversia. Qualora una parte della controversia trasmetta al collegio arbitrale una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce ugualmente, su richiesta dell'altra parte, entro 15 giorni dalla data della richiesta o, se successiva, delle comunicazioni, un riassunto non riservato delle informazioni contenute nella comunicazione che possa essere reso pubblico, unitamente ad una spiegazione del motivo per cui le informazioni sono riservate. Nessuna disposizione del presente regolamento di procedura vieta a una parte della controversia di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni trasmesse dall'altra parte essa non divulghi informazioni che quest'ultima consideri riservate. Il collegio arbitrale si riunisce tuttavia a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni riservate. Le parti della controversia e i loro esperti rispettano la riservatezza delle audizioni del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse.
Contatti unilaterali
35. Il collegio arbitrale non si incontra né comunica con una parte in assenza dell'altra parte.
36. Nessun arbitro può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con entrambe le parti della controversia in assenza degli altri arbitri.
Comunicazioni amicus curiae
37. Salvo diverso accordo tra le parti, entro tre giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche o giuridiche stabilite nel territorio di una delle parti della controversia, indipendenti dai governi delle parti della controversia, purché vengano presentate entro dieci giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, siano concise, non più lunghe di 15 pagine battute con interlinea doppia e riguardino direttamente una questione di fatto o di diritto esaminata dal collegio arbitrale.
38. La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la sua cittadinanza o luogo di stabilimento, la natura delle sue attività, il suo status giuridico, gli obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale. Essa è redatta nelle lingue scelte dalle parti della controversia in conformità dei punti 41 e 42 del presente regolamento di procedura.
39. Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi ai punti 37 e 38 del presente regolamento di procedura. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni, che sono notificate dal collegio arbitrale alle parti della controversia affinché queste ultime possano presentare le proprie osservazioni. Le osservazioni delle parti della controversia sono trasmesse entro dieci giorni dalla notifica del collegio arbitrale, che ne tiene conto.
Casi urgenti
40. Nei casi urgenti di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti della controversia, adegua ove opportuno i termini fissati nel presente regolamento di procedura e comunica tali adeguamenti alle parti.
Traduzione e interpretazione
41. Durante le consultazioni di cui all'articolo 382 del presente accordo ed entro la data della riunione di cui al punto 8, lettera e), del presente regolamento di procedura, le parti della controversia si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune ai fini dei procedimenti del collegio arbitrale.
42. Qualora le parti della controversia non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna parte trasmette le proprie comunicazioni scritte nella lingua da essa scelta. In tal caso tale parte fornisce nel contempo una traduzione nella lingua scelta dall'altra parte, a meno che le sue comunicazioni non siano redatte in una delle lingue di lavoro dell'OMC. La parte convenuta provvede all'interpretazione delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti della controversia.
43. I lodi del collegio arbitrale sono notificati nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti della controversia.
44. Ciascuna parte della controversia può formulare osservazioni sull'accuratezza della traduzione di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente regolamento di procedura.
45. Ciascuna parte sostiene i costi relativi alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte. Tutti i costi della traduzione di un lodo arbitrale sono sostenuti in parti uguali dalle parti della controversia.
Altre procedure
46. Il presente regolamento di procedura si applica inoltre alle procedure di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), articolo 382, articolo 391, paragrafo 2, articolo 392, paragrafo 2, articolo 393, paragrafo 2, e articolo 395, paragrafo 2, del presente accordo. I termini fissati in conformità del presente regolamento di procedura vengono tuttavia adeguati dal collegio arbitrale ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo del collegio arbitrale nel quadro di tali altre procedure.
ALLEGATO XXXIV
CODICE DI CONDOTTA DEGLI ARBITRI E DEI MEDIATORI
Definizioni
1. Nel presente codice di condotta:
«arbitro» è un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 385 del presente accordo;
«assistente» è una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;
«candidato» è una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 404, paragrafo 1, del presente accordo, proposta per la designazione come arbitro a norma dell'articolo 385 del presente accordo;
«Mediatore» è una persona che conduce una procedura di mediazione in conformità dell'allegato XXXII (Meccanismo di mediazione) del presente accordo;
«procedimento», salvo altrimenti specificato, è un procedimento del collegio arbitrale a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo;
«personale», rispetto a un arbitro, sono le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, diverse dagli assistenti.
Responsabilità procedimentali
2. Nel corso dell'intero procedimento tutti i candidati e gli arbitri evitano qualsiasi irregolarità e qualsiasi sospetto di irregolarità, sono indipendenti e imparziali, evitano conflitti d'interesse diretti e indiretti e osservano norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli ex arbitri devono ottemperare agli obblighi di cui ai punti 15, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta.
Obblighi di dichiarazione
3. Prima di essere confermato quale arbitro a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, un candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o che potrebbe ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.
4. Un candidato o un arbitro comunica fatti riguardanti violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta soltanto al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, ai fini dell'esame delle parti.
5. In seguito alla designazione ciascun arbitro continua a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al punto 3 del presente codice di condotta e li dichiara. L'obbligo di dichiarazione è permanente ed impone a ogni arbitro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura che intervengano in qualsiasi fase del procedimento. L'arbitro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», ai fini dell'esame delle parti.
Doveri degli arbitri
6. Un arbitro incluso nell'elenco di arbitri di cui all'articolo 404, paragrafo 1, del presente accordo può rinunciare alla nomina solo per un giustificato motivo quale, ad esempio, una malattia, la partecipazione ad altri procedimenti giudiziari o di collegi arbitrali o un conflitto d'interesse. In seguito alla conferma della designazione gli arbitri si rendono disponibili ad esercitare ed esercitano interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.
7. Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere.
8. Gli arbitri prendono tutti i provvedimenti adeguati per garantire che il proprio assistente e il proprio personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino.
9. Gli arbitri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.
Indipendenza e imparzialità degli arbitri
10. Gli arbitri sono indipendenti e imparziali, evitano di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità e non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.
11. Gli arbitri non contraggono, direttamente o indirettamente, obblighi né accettano vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.
12. Gli arbitri non si servono della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati. Essi evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.
13. Gli arbitri si adoperano affinché il loro comportamento o il loro giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale.
14. Gli arbitri evitano di stabilire relazioni o di acquisire interessi finanziari che possano influire sulla loro imparzialità o ingenerare un ragionevole sospetto di irregolarità o di parzialità.
Obblighi degli ex arbitri
15. Tutti gli ex arbitri evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che essi siano stati parziali nell'esercizio delle proprie funzioni o che abbiano tratto vantaggio dal lodo del collegio arbitrale.
Riservatezza
16. Gli arbitri o gli ex arbitri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.
17. Gli arbitri non divulgano un lodo o parte di un lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione, conformemente al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.
18. Gli arbitri o gli ex arbitri non divulgano, in alcun momento, le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un arbitro.
Spese
19. Ciascun arbitro registra il tempo dedicato alla procedura e le spese sostenute e presenta un resoconto finale al riguardo, nonché del tempo e delle spese sostenute dal suo assistente e dal suo personale.
Mediatori
20. Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili agli arbitri o agli ex arbitri, si applicano, per analogia, ai mediatori.
ALLEGATO XXXV
CAPO 2 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA ALLA FRODE E CONTROLLO) DEL TITOLO VI
Convenzione del 26 luglio 1995, elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee
Si applicano le seguenti disposizioni di tale convenzione:
Protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, elaborato in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea
Si applicano le seguenti disposizioni di tale protocollo:
Secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, elaborato in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea
Si applicano le seguenti disposizioni di tale protocollo:
PROTOCOLLO I
RIGUARDANTE UN ACCORDO QUADRO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA SUI PRINCIPI GENERALI DELLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA AI PROGRAMMI DELL'UNIONE
Articolo 1
Alla Repubblica di Moldova è consentito partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione del Repubblica di Moldova, a norma delle disposizioni pertinenti di adozione di tali programmi.
Articolo 2
La Repubblica di Moldova fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'UE corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.
Articolo 3
I rappresentanti della Repubblica di Moldova possono partecipare, in qualità di osservatori e per i punti che riguardano il loro paese, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali la Repubblica di Moldova contribuisce finanziariamente.
Articolo 4
Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti della Repubblica di Moldova si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.
Articolo 5
Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Repubblica di Moldova a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario erogabile e le procedure di relazione e di valutazione, sono definite in un memorandum d'intesa tra la Commissione europea e le autorità competenti della Repubblica di Moldova in base ai criteri stabiliti nei programmi in questione.
Qualora la Repubblica di Moldova chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato, o di qualsiasi analogo atto legislativo dell'Unione che possa essere adottato in futuro e che garantisca alla Repubblica di Moldova l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni applicabili all'uso dell'assistenza esterna dell'Unione da parte della Repubblica di Moldova sono stabilite nell'ambito di un accordo di finanziamento che rispetti in particolare l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1638/2006.
Articolo 6
Conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, ciascun memorandum d'intesa concluso a norma dell'articolo 5 del presente protocollo dispone che il controllo finanziario o le verifiche contabili o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione europea, dalla Corte dei conti europea e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode, direttamente o sotto la loro autorità.
Sono definite disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscono alla Commissione europea, alla Corte dei conti europea e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.
Articolo 7
Il presente protocollo si applica nel periodo in cui il presente accordo è applicabile.
Ciascuna parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra parte. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.
L'estinzione del protocollo previa denuncia di una delle parti non ha alcuna incidenza sulle verifiche e sui controlli da eseguire, se del caso, a norma delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.
Articolo 8
Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente con scadenza triennale, entrambe le parti possono riesaminare l'attuazione del presente protocollo in base all'effettiva partecipazione della Repubblica di Moldova ai programmi dell'Unione.
PROTOCOLLO II
relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa
Articolo 1
Norme di origine applicabili
Articolo 2
Norme di origine alternative applicabili
Articolo 3
Composizione delle controversie
Articolo 4
Modifiche del protocollo
Il sottocomitato doganale può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.
Articolo 5
Recesso dalla convenzione
Appendice A
NORME DI ORIGINE ALTERNATIVE APPLICABILI
Norme per l’applicazione facoltativa tra le parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee in attesa del completamento e dell’entrata in vigore della modifica della convenzione («norme» o «norme transitorie»)
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
INDICE |
|
FINALITÀ |
|
TITOLO I |
DISPOSIZIONI GENERALI |
Articolo 1 |
Definizioni |
TITOLO II |
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI « PRODOTTI ORIGINARI» |
Articolo 2 |
Requisiti di carattere generale |
Articolo 3 |
Prodotti interamente ottenuti |
Articolo 4 |
Lavorazioni o trasformazioni sufficienti |
Articolo 5 |
Norma di tolleranza |
Articolo 6 |
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti |
Articolo 7 |
Cumulo dell’origine |
Articolo 8 |
Condizioni per l’applicazione del cumulo dell’origine |
Articolo 9 |
Unità da prendere in considerazione |
Articolo 10 |
Assortimenti |
Articolo 11 |
Elementi neutri |
Articolo 12 |
Separazione contabile |
TITOLO III |
REQUISITI TERRITORIALI |
Articolo 13 |
Principio della territorialità |
Articolo 14 |
Non modificazione |
Articolo 15 |
Esposizioni |
TITOLO IV |
RESTITUZIONE O ESENZIONE |
Articolo 16 |
Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi |
TITOLO V |
PROVA DELL’ORIGINE |
Articolo 17 |
Requisiti di carattere generale |
Articolo 18 |
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine |
Articolo 19 |
Esportatore autorizzato |
Articolo 20 |
Procedura di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 |
Articolo 21 |
Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1 |
Articolo 22 |
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1 |
Articolo 23 |
Validità della prova dell’origine |
Articolo 24 |
Zone franche |
Articolo 25 |
Requisiti per l’importazione |
Articolo 26 |
Importazioni con spedizioni scaglionate |
Articolo 27 |
Esonero dalla prova dell’origine |
Articolo 28 |
Discordanze ed errori formali |
Articolo 29 |
Dichiarazione del fornitore |
Articolo 30 |
Importi espressi in euro |
TITOLO VI |
PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI |
Articolo 31 |
Prove documentali, conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi |
Articolo 32 |
Composizione delle controversie |
TITOLO VII |
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA |
Articolo 33 |
Notifica e cooperazione |
Articolo 34 |
Controllo delle prove dell’origine |
Articolo 35 |
Controllo delle dichiarazioni del fornitore |
Articolo 36 |
Sanzioni |
TITOLO VIII |
APPLICAZIONE DELL’APPENDICE A |
Articolo 37 |
Spazio economico europeo |
Articolo 38 |
Liechtenstein |
Articolo 39 |
Repubblica di San Marino |
Articolo 40 |
Principato di Andorra |
Articolo 41 |
Ceuta e Melilla |
Elenco degli allegati |
|
ALLEGATO I |
Note introduttive all’elenco dell’allegato II |
ALLEGATO II |
Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario |
ALLEGATO III |
Testo della dichiarazione di origine |
ALLEGATO IV |
Fac-simile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato EUR.1 |
ALLEGATO V |
Condizioni particolari relative ai prodotti originari di Ceuta e Melilla |
ALLEGATO VI |
Dichiarazione del fornitore |
ALLEGATO VII |
Dichiarazione a lungo termine del fornitore |
FINALITÀ
Le presenti norme sono facoltative. Esse sono destinate a un’applicazione provvisoria in attesa della conclusione e dell’entrata in vigore della modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione PEM» o «convenzione»). Le presenti norme saranno applicate bilateralmente agli scambi tra le parti contraenti che accettano di far riferimento a esse o di includerle nei loro accordi commerciali preferenziali bilaterali. Le presenti norme sono destinate a essere applicate in alternativa alle norme della convenzione che, conformemente alla convenzione, non pregiudicano i principi stabiliti nei singoli accordi pertinenti o in altri accordi bilaterali pertinenti tra le parti contraenti. Di conseguenza, le presenti norme non saranno obbligatorie ma facoltative. Possono essere applicate dagli operatori economici che desiderino chiedere il trattamento preferenziale in base a esse anziché in base alle norme della convenzione.
Le presenti norme non hanno lo scopo di modificare la convenzione, che rimane pienamente in applicazione tra le parti contraenti della convenzione. Le presenti norme non altereranno i diritti e gli obblighi delle parti contraenti nell’ambito della convenzione.
TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo:
per «parte contraente applicatrice» si intende una parte contraente della convenzione PEM che incorpora il presente protocollo nei suoi accordi commerciali preferenziali bilaterali con un’altra parte contraente della convenzione PEM e comprende le parti dell’accordo;
per «capitoli», «voci» e «sottovoci» si intendono i capitoli, le voci e le sottovoci (codici a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato»), con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;
il termine «classificato» si riferisce alla classificazione delle merci in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;
con il termine «spedizione» si intendono i prodotti:
spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario; oppure
accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura;
con «autorità doganali della parte o della parte contraente applicatrice» si intende per l’Unione europea qualsiasi autorità doganale degli Stati membri dell’Unione europea;
per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);
per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nella parte nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi relativi alla sua fabbricazione, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto. Se l’ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine «fabbricante» si riferisce all’impresa appaltante.
Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nella parte, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto;
per «materiali fungibili» o «prodotti fungibili» si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro;
per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;
per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;
per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;
per «contenuto massimo di materiali non originari» si intende il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;
per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione;
il termine «territori» comprende il territorio terrestre, le acque interne e le acque territoriali di una parte;
per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati originari delle altre parti contraenti applicatrici con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice;
per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.
TITOLO II
DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»
Articolo 2
Requisiti di carattere generale
Ai fini dell’applicazione dell’accordo si considerano prodotti originari di una parte quando sono esportati nell’altra parte:
i prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell’articolo 3;
i prodotti ottenuti in una parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in tale parte di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 4.
Articolo 3
Prodotti interamente ottenuti
Si considerano interamente ottenuti in una parte quando sono esportati nell’altra parte:
i prodotti minerari e l’acqua naturale estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;
le piante, incluse le piante acquatiche, e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;
gli animali vivi, ivi nati e allevati;
i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;
i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;
i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;
i prodotti dell’acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve, avannotti o novellame;
i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali, con le sue navi;
i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);
gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;
gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;
i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori dalle sue acque territoriali, purché essa abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;
le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).
Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere h) e i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:
che sono immatricolate nella parte esportatrice o nella parte importatrice;
che battono bandiera della parte esportatrice o della parte importatrice;
che soddisfano una delle seguenti condizioni:
appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini della parte esportatrice o della parte importatrice oppure
appartengono a società
Articolo 4
Lavorazioni o trasformazioni sufficienti
Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, le autorità doganali delle parti possono autorizzare gli esportatori a calcolare il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore dei materiali non originari come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 4, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.
Articolo 5
Norma di tolleranza
In deroga all’articolo 4 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, in base alle condizioni indicate nell’elenco dell’allegato II, non è ammesso l’utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto possono comunque essere utilizzati qualora il loro peso netto totale o valore accertato non superi:
il 15 % del peso netto del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;
il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a).
Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, a cui si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell’allegato I.
Articolo 6
Lavorazioni o trasformazioni insufficienti
Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell’articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:
le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;
la scomposizione e la composizione di confezioni;
il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;
la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;
le semplici operazioni di pittura e lucidatura;
la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso;
le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;
la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;
l’affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;
il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli);
le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;
l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;
la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse;
la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;
la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, la disidratazione oppure la denaturazione dei prodotti;
il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;
la macellazione degli animali;
il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a q).
Articolo 7
Cumulo dell’origine
Ai fini del presente paragrafo, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea e la Repubblica di Moldova devono essere considerati come una sola parte contraente applicatrice.
Articolo 8
Condizioni per l’applicazione del cumulo dell’origine
Il cumulo di cui all’articolo 7 si può applicare soltanto a condizione che:
un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) sia in vigore tra le parti contraenti applicatrici che partecipano all’acquisizione del carattere originario e la parte contraente applicatrice di destinazione e
le merci abbiano acquisito il carattere originario con l’applicazione di norme di origine identiche a quelle del presente protocollo.
Il cumulo di cui all’articolo 7 si applica dalla data indicata in tali avvisi.
Le parti comunicano alla Commissione europea i dettagli dei pertinenti accordi conclusi con altre parti contraenti applicatrici che comprendono tali norme, incluse le relative date di entrata in vigore.
Se come prova dell’origine si usa un certificato di circolazione EUR.1, tale dicitura figura nella casella 7 di detto certificato.
Le parti notificano la deroga alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2.
Articolo 9
Unità da prendere in considerazione
L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che:
quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero complesso costituisce l’unità da prendere in considerazione;
quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell’applicare il presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.
Articolo 10
Assortimenti
Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari.
Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.
Articolo 11
Elementi neutri
Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:
energia e combustibile;
impianti e attrezzature;
macchine e utensili;
merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.
Articolo 12
Separazione contabile
Attraverso l’utilizzo della separazione contabile si deve garantire che, in qualsiasi momento, non si possano considerare prodotti «originari della parte esportatrice» più prodotti di quanti lo sarebbero stati utilizzando un metodo di separazione fisica delle scorte.
Il metodo è applicato e l’applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nella parte esportatrice.
TITOLO III
REQUISITI TERRITORIALI
Articolo 13
Principio di territorialità
I prodotti originari esportati da una parte verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:
che i prodotti reimportati sono gli stessi che erano stati esportati e
che essi non sono stati sottoposti ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell’esportazione.
L’acquisizione del carattere originario in conformità delle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della parte esportatrice sui materiali esportati da quest’ultima e successivamente reimportati, purché:
tali materiali siano interamente ottenuti nella parte esportatrice o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 6 prima della loro esportazione; e
si possa dimostrare alle autorità doganali che:
i prodotti reimportati derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati e
il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della parte esportatrice con l’applicazione del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si richiede il riconoscimento del carattere originario.
Articolo 14
Non modificazione
In caso di dubbio la parte importatrice può chiedere all’importatore o al suo rappresentante di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a dimostrare il rispetto del presente articolo, che può essere dimostrato da qualsiasi documento giustificativo e in particolare da:
documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico;
prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli;
un certificato di non manipolazione fornito dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o frazionamento, o qualsiasi altro documento atto a dimostrare che le merci sono rimaste sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito o di frazionamento; oppure
qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.
Articolo 15
Esposizioni
I prodotti originari spediti per un’esposizione in un paese diverso da quelli per cui si può applicare il cumulo a norma degli articoli 7 e 8 e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati in una parte beneficiano, all’importazione, dell’accordo pertinente, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:
un esportatore ha inviato i prodotti da una parte verso il paese dell’esposizione e ve li ha esposti;
l’esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario in un’altra parte;
i prodotti sono stati consegnati nel corso dell’esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all’esposizione; e
dal momento in cui sono stati inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa.
TITOLO IV
RESTITUZIONE O ESENZIONE
Articolo 16
Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi
TITOLO V
PROVA DELL’ORIGINE
Articolo 17
Requisiti di carattere generale
I prodotti originari di una delle parti importati nell’altra parte beneficiano delle disposizioni dell’accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell’origine:
un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell’allegato IV della presente appendice;
nei casi di cui all’articolo 18, paragrafo 1, una dichiarazione («dichiarazione di origine») rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell’allegato III della presente appendice.
L’uso di un’attestazione dell’origine rilasciata dagli esportatori registrati in una banca dati elettronica concordata da una o più parti contraenti applicatrici non osta all’uso del cumulo diagonale con altre parti contraenti applicatrici.
Articolo 18
Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine
La dichiarazione di origine di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:
da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 19, oppure
da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.
In caso di frazionamento di una spedizione in conformità dell’articolo 14, paragrafo 3, e a condizione che il termine di due anni sia rispettato, l’attestazione di origine può essere rilasciata retroattivamente dall’esportatore della parte esportatrice dei prodotti.
Articolo 19
Esportatore autorizzato
Articolo 20
Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1
Articolo 21
Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1
In deroga all’articolo 20, paragrafo 8, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se:
non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;
viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici;
la destinazione finale dei prodotti in questione non era nota al momento dell’esportazione ed è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l’eventuale frazionamento della spedizione conformemente all’articolo 14, paragrafo 3;
è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o EUR.MED conformemente alle norme della convenzione PEM per prodotti che sono originari anche conformemente al presente protocollo; l’esportatore adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ed essere pronto a presentare alle autorità doganali tutti i documenti pertinenti che dimostrino che il prodotto è originario ai sensi del presente protocollo; oppure
è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 sulla base dell’articolo 8, paragrafo 4, e l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, è richiesta all’importazione in un’altra parte contraente applicatrice.
Articolo 22
Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1
Articolo 23
Validità della prova dell’origine
Articolo 24
Zone franche
Articolo 25
Requisiti per l’importazione
Le prove dell’origine sono presentate alle autorità doganali della parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale parte.
Articolo 26
Importazioni con spedizioni scaglionate
Quando, su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l’interpretazione del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 , per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione parziale.
Articolo 27
Esonero dalla prova dell’origine
Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
le importazioni presentano un carattere occasionale;
le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;
per loro natura e quantità esse consentono di escludere ogni fine commerciale.
Articolo 28
Discordanze ed errori formali
Articolo 29
Dichiarazione del fornitore
Articolo 30
Importi espressi in euro
TITOLO VI
PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI
Articolo 31
Prove documentali, conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi
Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché i documenti di cui all’articolo 29, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i documenti giustificativi del carattere originario includono, tra l’altro:
una prova diretta dei processi svolti dall’esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;
documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente applicatrice, conformemente al suo diritto interno;
documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella parte interessata, compilati o rilasciati in tale parte, conformemente al diritto interno;
dichiarazioni di origine o certificati di circolazione EUR.1 comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nelle parti in conformità del presente protocollo;
prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori delle parti in applicazione degli articoli 13 e 14 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tali articoli.
Articolo 32
Composizione delle controversie
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 o relative all’interpretazione della presente appendice che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al sottocomitato doganale.
La composizione delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali della parte importatrice è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.
TITOLO VII
COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA
Articolo 33
Notifica e cooperazione
Articolo 34
Controllo delle prove dell’origine
Articolo 35
Controllo delle dichiarazioni del fornitore
A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.
Articolo 36
Sanzioni
Ciascuna parte prevede l’applicazione di sanzioni penali, civili o amministrative per violazioni della propria legislazione nazionale in relazione al presente protocollo.
TITOLO VIII
APPLICAZIONE DELL’APPENDICE A
Articolo 37
Spazio economico europeo
Le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo n. 4 dell’accordo sullo Spazio economico europeo sono considerate originarie dell’Unione europea, dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia («parti contraenti del SEE») se esportate rispettivamente dall’Unione europea, dall’Islanda, dal Liechtenstein o dalla Norvegia nella Repubblica di Moldova, a condizione che gli accordi di libero scambio che si avvalgono del presente protocollo siano applicabili tra la Repubblica di Moldova e le parti contraenti del SEE.
Articolo 38
Liechtenstein
Fatto salvo l’articolo 2, in considerazione dell’unione doganale tra il Liechtenstein e la Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.
Articolo 39
Repubblica di San Marino
Fatto salvo l’articolo 2, in considerazione dell’unione doganale tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino, i prodotti originari della Repubblica di San Marino sono considerati originari dell’Unione europea.
Articolo 40
Principato di Andorra
Fatto salvo l’articolo 2, in considerazione dell’unione doganale tra l’Unione europea e il Principato di Andorra, i prodotti originari del Principato di Andorra classificati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono considerati originari dell’Unione europea.
Articolo 41
Ceuta e Melilla
ALLEGATO I
NOTE INTRODUTTIVE ALL’ELENCO DELL’ALLEGATO II
Nota 1 — Introduzione generale
L’elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 4 del titolo II della presente appendice. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:
attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;
a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati;
deve essere effettuata un’operazione specifica di lavorazione o trasformazione;
la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.
Nota 2 — Struttura dell’elenco
2.1. Le prime due colonne dell’elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la colonna 2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. A ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nella colonna 3. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da «ex»: ciò significa che le norme della colonna 3 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.
2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme della colonna 3 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.
2.3. Quando nell’elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme della colonna 3.
2.4. Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione «oppure», l’esportatore può scegliere quale applicare.
Nota 3 — Esempi di applicazione delle norme
3.1. L’articolo 4 del titolo II della presente appendice, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte.
3.2. In conformità dell’articolo 6 del titolo II della presente appendice, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complesse delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell’elenco sono soddisfatte.
Fatta salva la disposizione di cui all’articolo 6 del titolo II della presente appendice, le norme dell’elenco specificano la lavorazione o trasformazione minima richiesta da effettuare. Anche l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse quindi conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere.
Pertanto, se una norma autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di fabbricazione precedenti è autorizzato, ma l’impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
Se una norma non autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l’impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.
Esempio: se la norma dell’elenco per il capitolo 19 prevede che «i materiali non originari delle voci da 1101 a 1108 non possono superare il 20 % del peso», l’impiego (vale a dire l’importazione) di cereali di cui al capitolo 10 (materiali a uno stadio iniziale di fabbricazione) non è limitato.
3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l’espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa descrizione e della stessa voce del prodotto), fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.
Tuttavia, quando una norma utilizza l’espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce…» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell’elenco.
3.4. Quando una norma dell’elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l’uso di uno o più materiali. Ovviamente ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.
3.5. Se una norma dell’elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l’impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma.
3.6. Se una norma dell’elenco autorizza l’impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.
Nota 4 — Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli
4.1. I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di una parte sono considerati originari del territorio di tale parte, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate.
4.2. Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (per esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.
Nota 5 — Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili
5.1. Quando viene utilizzata nell’elenco, l’espressione «fibre naturali» definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche. Deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l’espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.
5.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0511 , la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105 , le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305 .
5.3. Nell’elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.
5.4. Nell’elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507 .
5.5. Per «stampa (se insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia, al tufting o al floccaggio)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico.
5.6. Per «stampa (operazione indipendente)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
Nota 6 — Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materiali tessili misti
6.1. Se per un dato prodotto dell’elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 15 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).
6.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.
Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:
6.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.
6.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.
Nota 7 — Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili
7.1. Quando nell’elenco viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.
7.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.
7.3. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63.
Nota 8 — Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti del capitolo 27
8.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex 27 07 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:
distillazione sotto vuoto;
ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
cracking;
reforming;
estrazione mediante solventi selettivi;
trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
polimerizzazione;
alchilazione;
isomerizzazione.
8.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710 , 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:
distillazione sotto vuoto;
ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;
cracking;
reforming;
estrazione mediante solventi selettivi;
trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;
polimerizzazione;
alchilazione;
isomerizzazione;
solo per gli oli pesanti della voce ex 27 10 , desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell’85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);
solo per i prodotti della voce 2710 , deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;
solo per gli oli pesanti della voce ex 27 10 , trattamento all’idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l’idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all’idrogeno di oli lubrificanti della voce ex 27 10 , aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio l’«hydrofinishing» o la decolorazione);
solo per gli oli combustibili della voce ex 27 10 , distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;
solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex 27 10 , voltolizzazione ad alta frequenza;
solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall’ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex 27 12 , disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.
8.3. Ai fini delle voci ex 27 07 e 2713 , le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l’origine.
Nota 9 — Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni effettuati in relazione ad alcuni prodotti
9.1. I prodotti di cui al capitolo 30 ottenuti in una parte con colture cellulari sono considerati originari di tale parte. Si definisce «coltura cellulare» la coltivazione di cellule umane, animali e vegetali in condizioni controllate (per esempio determinate temperature, terreno di coltura, miscela di gas, pH) al di fuori di un organismo vivente.
9.2. I prodotti di cui ai capitoli 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26) ottenuti in una parte mediante fermentazione sono considerati originari di tale parte. La «fermentazione» è un procedimento biotecnologico nel quale cellule umane, animali e vegetali, batteri, lieviti, funghi o enzimi sono utilizzati per la produzione dei prodotti di cui ai capitoli da 29 a 39.
9.3. Le seguenti operazioni di trasformazione sono considerate sufficienti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, per i prodotti di cui ai capitoli 28, 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26):
la depurazione di un prodotto comporta l’eliminazione di almeno l’80 % del tenore di impurità esistenti; oppure
la riduzione o l’eliminazione delle impurità comporta un prodotto adatto a una o più delle applicazioni seguenti:
sostanze farmaceutiche, medicinali, cosmetiche, veterinarie o alimentari;
prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;
elementi e componenti per l’uso in microelettronica;
usi ottici specializzati;
uso biotecnico (per esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore);
vettori usati in processi di separazione; oppure
usi di tipo nucleare.
ALLEGATO II
ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO
Voce SA |
Designazione del prodotto |
Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari |
(1) |
(2) |
(3) |
capitolo 1 |
Animali vivi |
Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti |
capitolo 2 |
Carni e frattaglie commestibili |
Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute |
capitolo 3 |
Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti |
capitolo 4 |
Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti |
ex capitolo 5 |
Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
ex 0511 91 |
Uova e lattimi di pesce, non commestibili |
Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti |
capitolo 6 |
Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti |
capitolo 7 |
Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti |
capitolo 8 |
Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni |
Fabbricazione in cui tutta la frutta e la frutta a guscio e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti |
capitolo 9 |
Caffè, tè, mate e spezie |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
capitolo 10 |
Cereali |
Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti |
capitolo 11 |
Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 8, 10 e 11, delle voci 0701 , 0714 , 2302 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti |
capitolo 12 |
Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex capitolo 13 |
Gomma lacca, gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
ex 13 02 |
Sostanze pectiche, pectinati e pectati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
capitolo 14 |
Materie vegetali da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
ex capitolo 15 |
Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 1504 a 1506 |
Grassi e oli e loro frazioni di pesci o di mammiferi marini; grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina; altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
1508 |
Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto |
1509 e 1510 |
Olio d’oliva e sue frazioni |
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |
1511 |
Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto |
ex 15 12 |
Oli di girasole e loro frazioni: |
|
— per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
|
— altri |
Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti |
|
1515 |
Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto |
ex 15 16 |
Grassi e oli di pesci e loro frazioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
1520 |
Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
capitolo 16 |
Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici |
Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti |
ex capitolo 17 |
Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
1702 |
Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati: |
|
— maltosio o fruttosio chimicamente puri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702 |
|
— altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108 , 1701 e 1703 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto finale |
|
1704 |
Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale — oppure — il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 18 |
Cacao e sue preparazioni, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
ex 18 06 |
Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale — oppure — il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
1806 10 |
Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
1901 |
Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove: |
|
— estratti di malto |
Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10 |
|
— altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale |
|
1902 |
Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e — il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale |
1903 |
Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108 |
1904 |
Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e — il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
1905 |
Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale |
ex capitolo 20 |
Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
2002 e 2003 |
Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali vegetali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti |
2006 |
Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta e altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
2007 |
Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
ex 20 08 |
Prodotti diversi da: — frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole — burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco — altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
2009 |
Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
ex capitolo 21 |
Preparazioni alimentari diverse, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
2103 |
— preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti — farina di senapa e senapa preparata |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
2105 |
Gelati, anche contenenti cacao |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui: — il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale — e — il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale |
2106 |
Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale |
ex capitolo 22 |
Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti |
2202 |
Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
2207 e 2208 |
Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico superiore o inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208 , in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti |
ex capitolo 23 |
Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, escluse: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
2309 |
Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali |
Fabbricazione in cui: — tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti, — il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale, — il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale, e — il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 50 % del peso del prodotto finale |
ex capitolo 24 |
Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non superi il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati |
2401 |
Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco |
Fabbricazione in cui tutti i materiali della voce 2401 sono interamente ottenuti |
ex 24 02 |
Sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403 19 , in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto |
ex 24 03 |
Prodotti destinati a essere inalati mediante riscaldamento o con altri mezzi, senza combustione |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto |
ex capitolo 25 |
Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 25 19 |
Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato |
capitolo 26 |
Minerali, scorie e ceneri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex capitolo 27 |
Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 27 07 |
Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2710 |
Oli di petrolio e oli ottenuti da minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2711 |
Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2712 |
Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
2713 |
Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 28 |
Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 29 |
Prodotti chimici organici, esclusi: |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 29 01 |
Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 29 02 |
Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall’azulene), benzene, toluene e xileni destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili |
Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 29 05 |
Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 . Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 30 |
Prodotti farmaceutici |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
capitolo 31 |
Concimi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 32 |
Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 33 |
Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 34 |
Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 35 |
Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 36 |
Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 37 |
Prodotti per la fotografia o per la cinematografia |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 38 |
Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi: |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 38 11 |
Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali: |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure |
|
— additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi |
fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 3824 99 ed ex 3826 00 |
Biodiesel |
Fabbricazione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione e/o esterificazione o mediante idrotrattamento |
capitolo 39 |
Materie plastiche e lavori di tali materie |
Uno o diversi trattamenti specifici (4) oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 40 |
Gomma e lavori di gomma, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 40 12 |
Pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate di gomma |
Rigenerazione di pneumatici usati |
ex capitolo 41 |
Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 4104 a 4106 |
Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati |
Riconciatura di cuoio e pelli preconciati oppure fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
capitolo 42 |
Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 43 |
Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex 43 02 |
Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite: |
|
|
— tavole, croci e manufatti simili |
Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite |
|
— altri |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite |
4303 |
Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria |
Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302 |
ex capitolo 44 |
Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 44 07 |
Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm |
Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
ex 44 08 |
Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa |
Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa |
da ex 44 10 a ex 44 13 |
Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili |
Fabbricazione di liste o modanature |
ex 44 15 |
Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno |
Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato |
ex 44 18 |
— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni — Liste e modanature |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno Fabbricazione di liste o modanature |
ex 44 21 |
Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature |
Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409 |
capitolo 45 |
Sughero e lavori di sughero |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 46 |
Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 47 |
Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti) |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 48 |
Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 49 |
Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 50 |
Seta, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex 50 03 |
Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati |
Cardatura o pettinatura dei cascami di seta |
da 5004 a ex 50 06 |
Filati di seta e filati di cascami di seta |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura oppure estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
5007 |
Tessuti di seta o di cascami di seta |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
ex capitolo 51 |
Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 5106 a 5110 |
Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
da 5111 a 5113 |
Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
ex capitolo 52 |
Cotone, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 5204 a 5207 |
Filati di cotone |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
da 5208 a 5212 |
Tessuti di cotone |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
ex capitolo 53 |
Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 5306 a 5308 |
Filati di altre fibre tessili vegetali; filati di carta |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
da 5309 a 5311 |
Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta: |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
da 5401 a 5406 |
Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
5407 e 5408 |
Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
da 5501 a 5507 |
Fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali |
da 5508 a 5511 |
Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
da 5512 a 5516 |
Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco: |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
ex capitolo 56 |
Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi: |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura |
5601 |
Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5602 |
Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati: |
|
|
— feltri all’ago |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto. Tuttavia: — il filato di polipropilene della voce 5402 , — le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o — i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 , nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali |
|
— altri |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto oppure unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali |
5603 |
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate |
|
da 5603 11 a 5603 14 |
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti sintetici o artificiali |
Fabbricazione a partire da: — filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio — oppure — sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale, — in entrambi i casi seguita dall’agglomerazione in un tessuto non tessuto |
da 5603 91 a 5603 94 |
Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti diversi da quelli sintetici o artificiali |
Fabbricazione a partire da: — fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio — e/o — filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale, — in entrambi i casi seguita dall’agglomerazione in un tessuto non tessuto |
5604 |
Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica: |
|
|
— fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili |
Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili |
|
— altri |
Filatura di fibre naturali oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
5605 |
Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo |
Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica |
5606 |
Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella» |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura oppure torsione insieme al gimping oppure filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche oppure floccaggio insieme alla tintura |
capitolo 57 |
Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili: |
Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting» oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting» oppure fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua oppure «tufting» insieme alla tintura o alla stampa oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l’agugliatura meccanica Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
ex capitolo 58 |
Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi: |
Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting» oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting» oppure tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure «tufting» insieme alla tintura o alla stampa oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure tintura di filati insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
5805 |
Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
5810 |
Ricami in pezza, in strisce o in motivi |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5901 |
Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria |
Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa |
5902 |
Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa: |
|
|
— contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili |
Tessitura |
|
— altri |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura |
5903 |
Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902 |
Tessitura insieme all’impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
5904 |
Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati |
Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto |
5905 |
Rivestimenti murali di materie tessili: - impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie |
Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all’impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione |
|
— altri |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione oppure tessitura insieme alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
5906 |
Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902: — tessuti a maglia |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia insieme alla gommatura oppure gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
|
— altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura |
|
— altri |
Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura o spalmatura/gommatura oppure tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto oppure gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
5907 |
Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili |
Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all’impregnazione superficiale o alla ricopertura oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure stampa (operazione indipendente) |
5908 |
Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate: |
|
— reticelle a incandescenza impregnate |
Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia |
|
— altri |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
|
da 5909 a 5911 |
Manufatti tessili per usi industriali: |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura oppure estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura oppure tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione oppure spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 60 |
Stoffe a maglia |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa oppure floccaggio insieme alla tintura o alla stampa oppure tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia oppure torsione o testurizzazione insieme a lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 61 |
Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia: |
|
— ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
|
— altri |
Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia oppure lavorazione a maglia e confezione in un’unica operazione |
|
ex capitolo 62 |
Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi: |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) |
ex 62 02 , ex 62 04 , ex 62 06 , ex 62 09 ed ex 62 11 |
Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) e altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 62 10 ed ex 62 16 |
Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto |
ex 62 12 |
Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta |
Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente) |
6213 e 6214 |
Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili: |
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— ricamati |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure confezione, compreso il taglio del tessuto preceduta dalla stampa (operazione indipendente) |
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— altri |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente) |
6217 |
Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 : |
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— ricamati |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente) |
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— equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto |
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— tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto; |
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— altri |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
ex capitolo 63 |
Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
da 6301 a 6304 |
Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l’arredamento: |
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— in feltro, non tessuti |
Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
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— altri: |
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— ricamati |
Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto oppure fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
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— altri |
Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
6305 |
Sacchi e sacchetti da imballaggio |
Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto. |
6306 |
Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio: |
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— non tessuti |
Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
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— altri |
Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto |
6307 |
Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
6308 |
Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto |
Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
ex capitolo 64 |
Calzature, ghette e oggetti simili, parti di questi oggetti; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406 |
6406 |
Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
capitolo 65 |
Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
capitolo 66 |
Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti; |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 67 |
Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 68 |
Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 69 |
Prodotti ceramici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex capitolo 70 |
Vetro e lavori di vetro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
7010 |
Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
7013 |
Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex capitolo 71 |
Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex 71 02 , ex 71 03 ed ex 71 04 |
Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusa quella del prodotto |
7106 , 7108 e 7110 |
Metalli preziosi: — greggi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106 , 7108 o 7110 o separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 o fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni |
— semilavorati o in polvere |
Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi |
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ex 71 07 , ex 71 09 ed ex 71 11 |
Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati |
Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi |
ex capitolo 72 |
Ghisa, ferro e acciaio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
7207 |
Semiprodotti di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205 |
da 7208 a 7212 |
Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
da 7213 a 7216 |
Vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206 |
7217 |
Fili di ferro o di acciai non legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207 |
7218 91 e 7218 99 |
Semiprodotti |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205 |
da 7219 a 7222 |
Prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218 |
7223 |
Fili di acciai inossidabili |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218 |
7224 90 |
Semiprodotti |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205 |
da 7225 a 7228 |
Prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati |
Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206 , 7218 o 7224 |
7229 |
Fili di altri acciai legati |
Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224 |
ex capitolo 73 |
Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex 73 01 |
Palancole |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207 |
7302 |
Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie |
Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206 |
7304 , 7305 e 7306 |
Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio |
Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 7206 a 7212 e 7218 o 7224 |
ex 73 07 |
Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti |
Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
7308 |
Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati. |
ex 73 15 |
Catene antisdrucciolevoli |
Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 74 |
Rame e lavori di rame, esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
7403 |
Rame raffinato e leghe di rame, greggio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
7408 |
Fili di rame |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 75 |
Nichel e lavori di nichel |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex capitolo 76 |
Alluminio e lavori di alluminio, esclusi: |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
7601 |
Alluminio greggio |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto oppure fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio |
7602 |
Cascami e avanzi di alluminio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
ex 76 16 |
Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio |
Fabbricazione: — a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e — in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 78 |
Piombo e lavori di piombo |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
capitolo 79 |
Zinco e lavori di zinco |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
capitolo 80 |
Stagno e lavori di stagno |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
capitolo 81 |
Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce |
ex capitolo 82 |
Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8206 |
Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento |
capitolo 83 |
Lavori diversi di metalli comuni |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 84 |
Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8407 |
Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8408 |
Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel) |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8425 a 8430 |
Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti: Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche) Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l’escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l’estrazione dei pali; spazzaneve |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8431 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8444 a 8447 |
Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l’accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447 Telai per tessitura Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8448 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8456 a 8465 |
Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli Torni che operano con asportazione di metallo Macchine |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8466 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8470 a 8472 |
Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivo di calcolo; registratori di cassa Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni Altre macchine e apparecchi per ufficio |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8473 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 85 |
Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8501 a 8502 |
Motori e generatori elettrici Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8503 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8519 , 8521 |
Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8522 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8525 a 8528 |
Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando Apparecchi riceventi per la radiodiffusione Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8529 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8535 a 8537 |
Apparecchi per l’interruzione, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8538 oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8542 31 a 8542 39 |
Circuiti integrati monolitici |
Diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
da 8544 a 8548 |
Fili, cavi, e altri conduttori isolati per l’elettricità, cavi di fibre ottiche Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia Pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 86 |
Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 87 |
Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, esclusi: |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8708 |
Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8701 a 8705 |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
8711 |
Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar») |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 88 |
Navigazione aerea o spaziale |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 89 |
Navigazione marittima o fluviale |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
ex capitolo 90 |
Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi; esclusi: |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
9001 50 |
Lenti per occhiali, di materie diverse dal vetro |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione comprendente una delle seguenti operazioni: — finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata a essere montata su un paio di occhiali — rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell’utilizzatore oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 91 |
Orologeria |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 92 |
Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 93 |
Armi e munizioni e loro parti e accessori |
Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 94 |
Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 95 |
Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 96 |
Lavori diversi |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto oppure fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto |
capitolo 97 |
Oggetti d’arte, da collezione o di antichità |
Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto |
(1)
Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive da 8.1 a 8.3.
(2)
Cfr. la nota introduttiva 9.
(3)
Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.
(4)
Cfr. la nota introduttiva 7. |
ALLEGATO III
TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE
La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè pagina. Tuttavia, le note a piè pagina non devono essere riprodotte.
Versione albanese
Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. … (1)] deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale …2) n në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.
Versione araba
Versione bosniaca
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)] izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.
Versione bulgara
Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)], декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …(2) преференциален произход съгласно преходните правила за произход.
Versione croata
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. …(1)] izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnogpodrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.
Versione ceca
Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)] prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v …(2).
Versione danese
Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. …(1)] erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ….(2) i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.
Versione neerlandese
De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. …(1)], verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … (2) oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.
Versione inglese
The exporter of the products covered by this document (customs authorization No…(1)] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(2) preferential origin according to the transitional rules of origin.
Versione estone
Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. ….(1)] deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt …(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.
Versione faroese
Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (1)] váttar, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (2) sambært skiftisreglunum um uppruna.
Versione finlandese
Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o …(1)] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja…(2) alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.
Versione francese
L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no …(1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …(2) selon les règles d’origine transitoires.
Versione tedesca
Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)] der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte …(2) Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.
Versione georgiana
Versione greca
Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. …(1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2) σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.
Versione ebraica
Versione ungherese
A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)] kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális …(2) származásúak.
Versione islandese
Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. …..(1)], lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af …(2) uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.
Versione italiana
L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …(1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2) conformemente alle norme di origine transitorie.
Versione lettone
To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr..… (1)], deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir…(2) preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.
Versione lituana
Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr..…(1)] deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi …(2) lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.
Versione macedone
Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. … (1)] изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со…(2) преференциjaлно потекло, во согласност со преодните правила за потекло.
Versione maltese
L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru…(1)] jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b’mod ċar, dawn il-prodotti huma tà oriġini preferenzjali …(2) skont ir-regoli tà oriġini tranżitorji.
Versione montenegrina
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. …(1)] изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи …(2) преференцијалног пориjекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. …(1)] izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.
Versione norvegese
Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr…(1)] erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse (2).
Versione polacca
Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr…(1)] deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.
Versione portoghese
O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.°…(1)] declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial …(2) de acordo com as regras de origem transitórias.
Versione rumena
Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. …(1)] declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială …(2) în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.
Versione serba
Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. …(1)] изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.
Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br…(1)] izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito nаvedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.
Versione slovacca
Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)] vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v ….(2).
Versione slovena
Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … ( 1 )] , izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.
Versione spagnola
El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.°…(1)] declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial… (2) con arreglo a las normas de origen transitorias.
Versione svedese
Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. …(1)] försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ….(2) ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.
Versione turca
Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: …(1)], aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiș menșe kurallarına göre …(2) tercihli menșeli olduğunu beyan eder.
Versione ucraina
Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл № …(1)] заявляє, що, за винятком випадкiв, де це явно зазначено, ця продукцiя має ….(2) преференцiйне походження згiдно з перехiдними правилами походження.
…
(Luogo e data) (3)
…
(Firma dell’esportatore. Deve inoltre essere scritto in modo leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione)(4)
(1) Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.
(2) Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante la sigla «CM».
(3) Queste indicazioni possono essere omesse qualora l’informazione sia già presente nel documento.
(4) Nei casi in cui l’esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall’obbligo della firma implica anche la dispensa dall’obbligo di indicare il nome del firmatario.
ALLEGATO IV
FAC-SIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E DOMANDA DI CERTIFICATO EUR.1
ISTRUZIONI PER LA STAMPA
1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.
2. Le autorità pubbliche delle parti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest’ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l’identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.
CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) |
EUR.1 |
N° A |
000.000 |
|
Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo |
||||
|
2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra … e … (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) |
|||
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) |
||||
|
4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari |
5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione |
||
6. Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa) |
7. Osservazioni |
|||
8. Numero d’ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli, (1) designazione delle merci |
9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3 ecc.) |
10. Fatture (indicazione facoltativa) |
||
11. VISTO DELLA DOGANA Dichiarazione certificata conforme Documento di esportazione (2) Modulo… N… del… Ufficio doganale… Paese o territorio in cui è rilasciato il certificato… … … Luogo e data… … … (Firma) |
Timbro |
12. DICHIARAZIONE DELL’ESPORTATORE Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio del presente certificato. Luogo e data… … (Firma) |
||
(1)
Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa».
(2)
Da compilare solo quando lo richieda la normativa nazionale del paese o del territorio di esportazione. |
13. RICHIESTA DI VERIFICA da inviare a: |
14. ESITO DELLA VERIFICA |
|
La verifica effettuata ha permesso di constatare che il presente certificato (1) □ è stato effettivamente rilasciato dall’ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti. □ non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. le osservazioni allegate). |
È richiesta la verifica dell’autenticità e della regolarità del presente certificato |
|
… Luogo e data Timbro … (Firma) |
… Luogo e data Timbro … (Firma) |
(1)
Contrassegnare con una X la casella appropriata |
NOTE
1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.
2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco e ogni articolo deve essere preceduto da un numero d’ordine. Immediatamente dopo l’ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.
3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l’identificazione.
DOMANDA PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI
1. Esportatore (nome, indirizzo completo, paese) |
EUR.1. |
N° A |
000.000 |
|
|
Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo |
|||
|
2. Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra … e … (indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi) |
|||
3. Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa) |
||||
|
4. Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari |
5. Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione |
||
6. Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa) |
7. Osservazioni |
|||
8. Numero d’ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli, (1) designazione delle merci |
9. Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3 ecc.) |
10. Fatture (indicazione facoltativa) |
||
(1)
Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa». |
DICHIARAZIONE DELL’ESPORTATORE
Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,
DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per il rilascio del certificato allegato;
PRECISA le circostanze che hanno permesso alle merci di soddisfare a tali condizioni:
…
…
…
…
PRESENTA i seguenti documenti giustificativi ( 58 ):
…
…
…
…
SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare eventuali controlli, da parte di dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;
CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.
…
(Luogo e data)
…
(Firma)
ALLEGATO V
CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PRODOTTI ORIGINARI DI CEUTA E MELILLA
Articolo unico
Purché siano conformi alla norma di non modificazione di cui all’articolo 14 della presente appendice, si considerano:
prodotti originari di Ceuta e Melilla:
i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;
i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi dai prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione che:
tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 4 della presente appendice; oppure
tali prodotti siano originari della Repubblica di Moldova o dell’Unione europea e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all’articolo 6 della presente appendice;
prodotti originari della Repubblica di Moldova:
i prodotti interamente ottenuti nella Repubblica di Moldova;
i prodotti ottenuti nella Repubblica di Moldova nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli interamente ottenuti nella Repubblica di Moldova, a condizione che:
tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 4 della presente appendice; oppure
tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell’Unione europea e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all’articolo 6 della presente appendice.
ALLEGATO VI
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
DICHIARAZIONE DEL FORNITORE
relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in parti contraenti applicatrici senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:
per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:
Designazione delle merci fornite (1) |
Designazione dei materiali non originari utilizzati |
Voce dei materiali non originari utilizzati (2) |
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Valore totale |
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(1)
Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle. Esempio Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450 . Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(2)
Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie. Esempi La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall’Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati. Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.
(3)
Per «valore dei materiali» s’intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna. |
tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e];
le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell’articolo 13 della presente appendice, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:
Designazione delle merci fornite |
Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] (1) |
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(Luogo e data) |
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(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) |
(1)
Per «valore aggiunto totale» s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna. |
ALLEGATO VII
DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE
La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.
DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE
relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in una parte contraente applicatrice senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale
Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a ( 59 ) … dichiaro che:
per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:
Designazione delle merci fornite (1) |
Designazione dei materiali non originari utilizzati |
Voce dei materiali non originari utilizzati (2) |
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Valore totale |
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(1)
Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle. Esempio Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450 . Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.
(2)
Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie. Esempi La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall’Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati. Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.
(3)
Per «valore dei materiali» s’intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]. Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna. |
tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della parte contraente applicatrice interessata];
le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell’appendice A, articolo 13, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:
Designazione delle merci fornite |
Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] (1) |
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(1)
Per «valore aggiunto totale» s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna. |
La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di tali merci da …
a … ( 60 )
Mi impegno a informare immediatamente … (59) qualora la dichiarazione non sia più valida.
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(Luogo e data) |
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(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione) |
PROTOCOLLO III
SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA NEL SETTORE DOGANALE
Articolo 1
Definizioni
Ai fini del presente protocollo si intende per:
a) |
«legislazione doganale» : le disposizioni di legge o regolamentari, applicabili nei territori delle parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo; |
b) |
«autorità richiedente» : un'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo; |
c) |
«autorità interpellata» : un'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo; |
d) |
«dati personali» : tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile; |
e) |
«operazione contraria alla legislazione doganale» : qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale. |
Articolo 2
Campo di applicazione
Articolo 3
Assistenza su richiesta
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica alla prima le seguenti informazioni:
se le merci esportate dal territorio di una delle parti siano state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;
se le merci importate nel territorio di una delle parti siano state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, nel quadro delle proprie disposizioni di legge o regolamentari, prende le misure necessarie a garantire che siano tenuti sotto controllo speciale:
le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono ragionevoli motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
i luoghi in cui sono stati costituiti o possono essere costituiti depositi di merci in forme tali da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate a essere utilizzate in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da far ragionevolmente ritenere che siano destinate a essere utilizzate in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
i mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in forme tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinati a essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale.
Articolo 4
Assistenza spontanea
Le parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa e nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni di legge o regolamentari, qualora la considerino necessaria per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo informazioni riguardanti:
le attività che sono o sembrano essere operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare l'altra parte;
i nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;
le merci di cui si sa che sono oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;
le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono ragionevoli motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;
i mezzi di trasporto per i quali vi sono ragionevoli motivi di ritenere che siano stati, siano oppure possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale.
Articolo 5
Consegna e notifica
Articolo 6
Forma e contenuto delle domande di assistenza
Le domande prodotte a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:
la denominazione dell'autorità richiedente;
la misura richiesta;
l'oggetto e il motivo della domanda;
le disposizioni di legge o regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione;
indicazioni il più possibile esatte ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.
Articolo 7
Esecuzione delle domande
Articolo 8
Forma in cui devono essere comunicate le informazioni
Articolo 9
Deroghe all'obbligo di prestare assistenza
L'assistenza può essere rifiutata o subordinata al rispetto di determinati requisiti o condizioni qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:
rischi di pregiudicare la sovranità della Repubblica di Moldova o di uno Stato membro cui è stato chiesto di prestare assistenza a norma del presente protocollo;
rischi di pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o
violi segreti industriali, commerciali o professionali.
Articolo 10
Scambio di informazioni e riservatezza
Articolo 11
Periti e testimoni
Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti amministrativi o giudiziari riguardanti le materie contemplate dal presente protocollo e può presentare gli oggetti, i documenti o le loro copie autenticate eventualmente necessari ai fini del procedimento. Nella richiesta di comparizione che l'autorità richiedente indirizza al funzionario deve essere precisato davanti a quale autorità amministrativa o giudiziaria il funzionario dovrà comparire, nonché su quale materia e in quale veste o a quale titolo sarà ascoltato.
Articolo 12
Spese di assistenza
Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute a norma del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per periti e testimoni nonché per interpreti e traduttori che non siano dipendenti pubblici.
Articolo 13
Attuazione
Articolo 14
Altri accordi
Tenuto conto delle rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:
lasciano impregiudicati gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e la Repubblica di Moldova; e
non pregiudicano le disposizioni dell'Unione che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta a norma del presente protocollo che possa interessare l'Unione.
Articolo 15
Consultazioni
Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le parti si consultano per trovare una soluzione in sede di sottocomitato doganale istituito dall'articolo 200 del presente accordo.
PROTOCOLLO IV
DEFINIZIONI
Ai fini del presente accordo:
Costituisce «irregolarità» qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'UE, del presente accordo o di accordi o contratti su esso basati, derivante da un'azione o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'UE o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell'UE, ovvero una spesa indebita.
Costituisce «frode»:
in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:
Costituisce «corruzione attiva» l'azione deliberata di chiunque prometta o procuri, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura a un funzionario, per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio, che leda o che potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'UE.
Costituisce «corruzione passiva» l'azione deliberata di un funzionario che, direttamente o tramite un intermediario, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio, che leda o che potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'UE.
Vi è un «conflitto di interessi» in situazioni in cui la capacità di un dipendente di agire in modo imparziale e obiettivo è messa in dubbio da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da una sua qualsiasi comunanza di interessi con un offerente, un richiedente o un beneficiario, ovvero in situazioni che possono ragionevolmente dare questa impressione a un osservatore esterno.
È «indebitamente versato» un ammontare corrisposto in violazione delle norme che governano i fondi dell'UE.
L'«Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)» è il servizio della Commissione europea preposto a combattere le frodi. L'OLAF gode di piena indipendenza operativa ed ha il compito di svolgere indagini amministrative mirate a combattere le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'UE, come stabilito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.
( 1 ) Ai fini del presente accordo, per «merci» si intendono i prodotti come definiti nel GATT 1994, salvo diversa indicazione contenuta nel presente accordo.
( 2 ) Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di determinati paesi e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi stabiliti da un impegno specifico.
( 3 ) Resta inteso che tale territorio comprende la zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, di cui alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).
( 4 ) Una persona giuridica è controllata da un'altra persona giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque di dirigerne legalmente l'operato.
( 5 ) Resta inteso che la lavorazione di materiali nucleari comprende tutte le attività del codice 2330 della classificazione UN ISIC Rev.3.1.
( 6 ) Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma della legislazione interna pertinente, il cabotaggio marittimo nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro o nella Repubblica di Moldova e un altro porto o luogo situato in uno Stato membro o nella Repubblica di Moldova, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente all'UNCLOS, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in uno Stato membro o nella Repubblica di Moldova e destinato allo stesso porto o luogo.
( 7 ) Le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto dell'accordo tra l'UE e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova sull'istituzione di uno Spazio aereo comune.
( 8 ) Questo obbligo non si applica alla protezione degli investimenti, comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, quale disciplinata da altri accordi e non contemplata dal presente capo.
( 9 ) Questo obbligo non si applica alla protezione degli investimenti, comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, quale disciplinata da altri accordi e non contemplata nel presente capo.
( 10 ) Costituito dal presente capo e dagli allegati XXVII-A e XXVII-E del presente accordo.
( 11 ) Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma della legislazione interna pertinente, il cabotaggio marittimo nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro o nella Repubblica di Moldova e un altro porto o luogo situato in uno Stato membro o nella Repubblica di Moldova, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente all'UNCLOS, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in uno Stato membro o nella Repubblica di Moldova e destinato allo stesso porto o luogo.
( 12 ) Le condizioni di reciproco accesso al mercato del trasporto aereo sono oggetto dell'accordo tra l'UE e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova sull'istituzione di uno Spazio aereo comune.
( 13 ) La dicitura «che non sia un'organizzazione senza fini di lucro» si applica solo a Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Regno Unito.
( 14 ) Allo stabilimento ospitante può essere richiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione della durata del soggiorno, che ne dimostri la finalità formativa. Per Repubblica ceca, Germania, Spagna, Francia, Ungheria e Austria, è necessario che il tirocinio sia collegato al titolo di studio universitario di cui l'interessato è titolare.
( 15 ) Regno Unito: la categoria dei venditori di beni e servizi alle imprese è riconosciuta esclusivamente per i venditori di servizi.
( 16 ) Il contratto di prestazione di servizi di cui alle lettere d) ed e) è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della parte in cui viene eseguito.
( 17 ) Il contratto di prestazione di servizi di cui alle lettere d) ed e) è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della parte in cui viene eseguito.
( 18 ) Conseguita dopo il raggiungimento della maggiore età.
( 19 ) Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facoltà di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.
( 20 ) Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facoltà di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.
( 21 ) I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori per la fornitura del servizio universale.
( 22 ) Per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico dell'ONU, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991.
( 23 ) I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla prestazione del servizio universale.
( 24 ) Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure, adottate da una parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali:
si applicano agli imprenditori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della parte;
si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte nel territorio della parte;
si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'osservanza degli obblighi;
si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio di un'altra parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte;
operano una distinzione tra gli imprenditori e i prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e gli altri imprenditori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; o
determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti residenti o succursali o tra soggetti collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte.
I termini o i concetti di natura fiscale di cui alla lettera f) del presente paragrafo e alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, della legislazione interna della parte che adotta la misura.
( 25 ) Ai fini del presente capo, per «fissazione» si intende l'incorporazione di suoni o immagini o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, la riproduzione o la comunicazione mediante apposito dispositivo.
( 26 ) Per «evocazione» s'intende, in particolare, qualsiasi utilizzo per i prodotti di cui alla voce 20.09 del sistema armonizzato, ma solo con riferimento a vini della voce 22.04 , vini aromatizzati della voce 22.05 e bevande spiritose della voce 22.08 di tale sistema.
( 27 ) Ai fini del presente articolo, una parte può considerare originale un disegno o modello con un'individualità propria.
( 28 ) Ai fini del presente articolo per «medicinale» si intende:
ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane; o
qualsiasi sostanza o composizione che possa essere somministrata agli esseri umani allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche umane.
I medicinali comprendono, ad esempio, medicinali chimici, medicinali biologici (ad esempio vaccini, antitossine), compresi i medicinali derivati dal sangue umano o dal plasma umano, medicinali per terapie avanzate (ad esempio medicinali per terapia genica e medicinali per terapia cellulare), medicinali a base di erbe e radiofarmaci.
( 29 ) Ai fini del presente articolo per «uso minore» si intende l'uso di un prodotto fitosanitario nel territorio di una parte su vegetali o prodotti vegetali che non sono ampiamente diffusi nel territorio di tale parte o che sono ampiamente diffusi per far fronte a un'esigenza eccezionale in materia di protezione dei vegetali.
( 30 ) Ai fini della presente sezione per «diritti di proprietà intellettuale» si intendono almeno i seguenti diritti: il diritto d'autore; i diritti connessi al diritto d'autore; il diritto sui generis del costitutore di una banca di dati; i diritti dei creatori di topografie di prodotti a semiconduttori; i diritti conferiti dai marchi; i diritti su disegni e modelli; i diritti brevettuali, compresi i diritti derivanti da certificati protettivi complementari; le indicazioni geografiche; i diritti sui modelli di utilità; la privativa per ritrovati vegetali e le denominazioni commerciali, se protette come diritti esclusivi dal diritto interno.
( 31 ) Ai fini del presente articolo, per «merci che violano un diritto di proprietà intellettuale» si intendono:
le «merci contraffatte», vale a dire:
le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio validamente registrato per lo stesso tipo di merci o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali e che pertanto viola i diritti del titolare del marchio in questione;
qualsiasi segno distintivo di un marchio, come un logo, un'etichetta, un autoadesivo, un opuscolo, un manuale di istruzioni o un documento di garanzia, anche presentato separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci di cui al punto i);
gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci di cui al punto i);
«merci usurpative», ossia beni che rappresentano o contengono riproduzioni realizzate senza il consenso del titolare del diritto o di una persona debitamente autorizzata dal titolare nel paese di produzione, e che sono stati ottenuti, direttamente o indirettamente, da un articolo, la cui riproduzione costituisce una violazione di un diritto d'autore o di un diritto connesso o di un diritto relativo a un disegno o modello ai sensi della legislazione del paese di importazione, a prescindere dal fatto che tale disegno o modello sia registrato a norma del diritto interno;
merci che, secondo la legislazione della parte in cui viene richiesto l'intervento delle autorità doganali, violano un brevetto, una privativa per ritrovati vegetali o un'indicazione geografica.
( 32 ) L'espressione «interesse economico generale» è intesa nel senso di cui all'articolo 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
( 33 ) Così come sono stati espressi nella raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri relativa alla buona amministrazione, CM/Rec(2007)7, del 20 giugno 2007.
( 34 ) Nel presente capo ogni riferimento al «lavoro» comprende anche le questioni pertinenti agli obiettivi strategici dell'OIL, nei quali si articola l'Agenda per il lavoro dignitoso, come concordati nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008.
( 35 ) Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.
( 36 ) Ai fini del presente allegato e dell'articolo 173, paragrafo 2, del presente accordo, i riferimenti all'acquis o alla legislazione o a specifici atti normativi dell'Unione si intendono estesi a qualsiasi revisione passata o futura dei pertinenti atti, nonché a eventuali misure di attuazione connesse a tali atti.
( 37 ) Imballaggi, mezzi di trasporto, contenitori, terra e terreno di coltura e qualsiasi altro organismo, oggetto o materiale suscettibile di contenere o diffondere organismi nocivi.
( 38 ) Solo i sottoprodotti di origine animale provenienti da animali o da parti di animali che siano stati dichiarati idonei per il consumo umano possono entrare nella catena dei mangimi degli animali da allevamento.
( 39 ) Gli esaminatori sono esperti designati dalla Commissione europea.
( 40 ) In proposito si può fare ricorso al sostegno di esperti degli Stati membri, separatamente o a margine dei programmi CIB (progetti di gemellaggio, TAIEX ecc.).
( 41 ) Per agevolare il processo di ravvicinamento, sul sito EUR-Lex sono disponibili versioni consolidate di alcuni atti normativi dell'UE: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html.
( 42 ) Come indicato sul sito EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html.
( 43 ) I servizi pubblici esistono in settori quali le consulenze scientifiche e tecniche, i servizi di R&S per le scienze sociali e umane, le prove tecniche e le analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi connessi a tutti i modi di trasporto. Gli operatori privati beneficiano spesso di diritti esclusivi su questi servizi, ad esempio mediante concessioni da parte delle autorità pubbliche, fatti salvi specifici obblighi di servizio. Dato che i servizi pubblici esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilare un elenco dettagliato ed esauriente per i singoli settori. Questa riserva non si applica né ai servizi di telecomunicazione né ai servizi di informatica e affini.
( 44 ) A norma dell'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tali controllate sono considerate persone giuridiche dell'Unione. Nella misura in cui sono collegate in modo permanente ed effettivo all'economia dell'Unione, esse beneficiano del mercato interno dell'UE che comprende, tra l'altro, la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi in tutti gli Stati membri.
( 45 ) Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non si estendono oltre quelle derivanti dagli impegni vigenti, assunti nel quadro del GATS.
( 46 ) Una persona giuridica è controllata da un'altra persona fisica o giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato. In particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50 % della partecipazione azionaria di una persona giuridica.
( 47 ) Una persona giuridica è controllata da un'altra persona fisica o giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato. In particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50 % della partecipazione azionaria di una persona giuridica.
( 48 ) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.
( 49 ) Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato. In particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50 % della partecipazione azionaria di una persona giuridica.
( 50 ) Si applica la limitazione orizzontale relativa alla differenza di trattamento tra le succursali e le controllate. Le succursali straniere possono ricevere un'autorizzazione a operare nel territorio di uno Stato membro solo alle condizioni previste dalla legislazione pertinente dello Stato membro, ed è pertanto possibile che venga a esse richiesto di soddisfare un certo numero di requisiti prudenziali specifici.
( 51 ) Compresi i servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili interne.
( 52 ) Per trattamento equivalente si intende un trattamento non discriminatorio dei vettori aerei dell'Unione e dei fornitori di servizi CRS dell'Unione.
( 53 ) Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato. In particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50 % della partecipazione azionaria di una persona giuridica.
( 54 ) Sulla base dei dati pubblicati dalla direzione generale dell'Energia nell'ultimo EU energy statistical pocket book: importazioni di petrolio greggio espresse in peso, importazioni di gas in potere calorifico.
( 55 ) GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.
( 56 ) Le parti concordano di concedere una deroga all’obbligo di includere nella prova dell’origine la dicitura di cui all’articolo 8, paragrafo 3.
( 57 ) GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23.
( 58 ) Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del produttore ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate tali e quali.
( 59 ) Nome e indirizzo del cliente.
( 60 ) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 24 mesi.