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Documento 02014A0830(01)-20231006

Testo consolidato: Accordo di associazione tra l'Unione Europea E la Comunità Europea dell'Energia Atomica e i loro Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

ELI: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2014/492/2023-10-06

02014A0830(01) — IT — 06.10.2023 — 008.001


Il presente testo è un semplice strumento di documentazione e non produce alcun effetto giuridico. Le istituzioni dell’Unione non assumono alcuna responsabilità per i suoi contenuti. Le versioni facenti fede degli atti pertinenti, compresi i loro preamboli, sono quelle pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e disponibili in EUR-Lex. Tali testi ufficiali sono direttamente accessibili attraverso i link inseriti nel presente documento

►B

ACCORDO DI ASSOCIAZIONE

tra l'Unione Europea E la Comunità Europea dell'Energia Atomica e i loro Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra

(GU L 260 del 30.8.2014, pag. 4)

Modificato da:

 

 

Gazzetta ufficiale

  n.

pag.

data

►M1

DECISIONE N. 1/2016 DEL SOTTOCOMITATO PER LE QUESTIONI SANITARIE E FITOSANITARIE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA  del 1o giugno 2016

  L 178

28

2.7.2016

►M2

DECISIONE N. 1/2016 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE « COMMERCIO »  del 19 ottobre 2016

  L 313

28

19.11.2016

►M3

DECISIONE N. 2/2016 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE « COMMERCIO »  del 19 ottobre 2016

  L 313

36

19.11.2016

 M4

DECISIONE N. 1/2016 DEL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE  del 18 ottobre 2016

  L 335

1

9.12.2016

 M5

DECISIONE N. 1/2016 DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA  del 6 ottobre 2016

  L 39

45

16.2.2017

►M6

DECISIONE N. 1/2018 DEL CONSIGLIO DI ASSOCIAZIONE UE—REPUBBLICA DI MOLDOVA  del 3 maggio 2018

  L 176

21

12.7.2018

►M7

DECISIONE N. 1/2018 DEL SOTTOCOMITATO PER LE INDICAZIONI GEOGRAFICHE  del 24 agosto 2018

  L 318

51

14.12.2018

►M8

DECISIONE N. 1/2019 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE COMMERCIO  del 4 ottobre 2019

  L 276

44

29.10.2019

►M9

DECISIONE N. 2/2019 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE COMMERCIO  del 4 ottobre 2019

  L 276

56

29.10.2019

►M10

DECISIONE N. 1/2020 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA NELLA FORMAZIONE COMMERCIO  del 23 gennaio 2020

  L 34

52

6.2.2020

►M11

DECISIONE n. 1/2021 DEL SOTTOCOMITATO DOGANALE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA  del 16 novembre 2021

  L 27

9

8.2.2022

►M12

DECISIONE n. 1/2023 DEL COMITATO DI ASSOCIAZIONE UE-REPUBBLICA DI MOLDOVA RIUNITO NELLA FORMAZIONE COMMERCIO  del 6 ottobre 2023

  L 

1

31.10.2023




▼B

ACCORDO DI ASSOCIAZIONE

tra l'Unione Europea E la Comunità Europea dell'Energia Atomica e i loro Stati Membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra



PREAMBOLO

IL REGNO DEL BELGIO,

LA REPUBBLICA DI BULGARIA,

LA REPUBBLICA CECA,

IL REGNO DI DANIMARCA,

LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA,

LA REPUBBLICA DI ESTONIA,

L'IRLANDA,

LA REPUBBLICA ELLENICA,

IL REGNO DI SPAGNA,

LA REPUBBLICA FRANCESE,

LA REPUBBLICA DI CROAZIA,

LA REPUBBLICA ITALIANA,

LA REPUBBLICA DI CIPRO,

LA REPUBBLICA DI LETTONIA,

LA REPUBBLICA DI LITUANIA,

IL GRANDUCATO DI LUSSEMBURGO,

L'UNGHERIA,

LA REPUBBLICA DI MALTA,

IL REGNO DEI PAESI BASSI,

LA REPUBBLICA D'AUSTRIA,

LA REPUBBLICA DI POLONIA,

LA REPUBBLICA PORTOGHESE,

LA ROMANIA,

LA REPUBBLICA DI SLOVENIA,

LA REPUBBLICA SLOVACCA,

LA REPUBBLICA DI FINLANDIA,

IL REGNO DI SVEZIA,

IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD,

parti contraenti del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, di seguito «gli Stati membri»,

L'UNIONE EUROPEA, di seguito «l'Unione» o «l'UE», e

LA COMUNITÀ EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, di seguito «l'Euratom»,

da una parte, e

LA REPUBBLICA DI MOLDOVA,

dall'altra,

di seguito denominati congiuntamente «le parti»,

CONSIDERANDO i valori comuni e i forti legami tra le parti, stabiliti in passato mediante l'accordo di partenariato e di cooperazione tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, e sviluppati nel quadro della politica europea di vicinato e del partenariato orientale, e riconoscendo l'auspicio comune delle parti di sviluppare, rafforzare e ampliare ulteriormente le loro relazioni;

RICONOSCENDO le aspirazioni europee e la scelta europea della Repubblica di Moldova;

RICONOSCENDO che i valori comuni su cui si fonda l'UE, ossia democrazia, rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali e Stato di diritto, sono anche al centro dell'associazione politica e dell'integrazione economica previste nel presente accordo;

TENENDO conto che il presente accordo non pregiudica e lascia aperta la strada a futuri sviluppi progressivi nelle relazioni tra UE e Repubblica di Moldova;

RICONOSCENDO che la Repubblica di Moldova, in quanto paese europeo, condivide con gli Stati membri dell'Unione europea storia e valori comuni ed è impegnata ad attuare e promuovere tali valori, su cui si basa la scelta europea della Repubblica di Moldova;

RICONOSCENDO l'importanza del piano d'azione della politica europea di vicinato tra UE e Repubblica di Moldova del febbraio 2005 al fine di consolidare le relazioni UE-Repubblica di Moldova e di contribuire a far avanzare il processo di ravvicinamento e di riforma nella Repubblica di Moldova, concorrendo in tal modo alla progressiva integrazione economica e rafforzando l'associazione politica;

IMPEGNATI a rafforzare il rispetto delle libertà fondamentali, dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, dei principi democratici, dello Stato di diritto e della buona governance;

RICORDANDO in particolare la loro volontà di promuovere i diritti umani, la democrazia e lo Stato di diritto, anche collaborando a tal fine nell'ambito del Consiglio d'Europa;

INTENZIONATI a contribuire allo sviluppo politico e socioeconomico della Repubblica di Moldova, attraverso una cooperazione di ampio respiro su una vasta gamma di settori di interesse comune, inclusa la buona governance, la libertà, la sicurezza e la giustizia, l'integrazione commerciale e la cooperazione economica rafforzata, l'occupazione e la politica sociale, la gestione finanziaria, la riforma della pubblica amministrazione e del pubblico impiego, la partecipazione della società civile, lo sviluppo di strutture istituzionali, la riduzione della povertà e lo sviluppo sostenibile;

IMPEGNATI a rispettare tutti i principi e tutte le disposizioni della Carta delle Nazioni Unite, dell'Organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE), in particolare dell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa, dei documenti conclusivi delle conferenze di Madrid e di Vienna rispettivamente del 1991 e 1992, della Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990, nonché della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo delle Nazioni Unite del 1948 e della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 1950;

RICORDANDO la loro volontà di promuovere la pace e la sicurezza internazionali e di impegnarsi in un multilateralismo efficace e nella composizione pacifica delle controversie, in particolare mediante una stretta collaborazione in tal senso nell'ambito delle Nazioni Unite (ONU) e dell'OSCE;

RICONOSCENDO l'importanza della partecipazione attiva della Repubblica di Moldova alle forme di cooperazione regionali;

DESIDEROSI di sviluppare ulteriormente un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, tenendo conto della politica estera e di sicurezza comune (PESC) dell'UE, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC);

TENENDO CONTO della volontà dell'UE di sostenere l'impegno internazionale teso a rafforzare la sovranità e l'integrità territoriale della Repubblica di Moldova e a contribuire alla reintegrazione del paese;

RICONOSCENDO l'importanza dell'impegno della Repubblica di Moldova per una soluzione sostenibile del conflitto transdnestriano e l'impegno dell'UE a sostenere la ripresa postbellica;

IMPEGNATI a prevenire e a combattere tutte le forme di criminalità organizzata, la tratta di esseri umani e la corruzione, e a intensificare la cooperazione nella lotta al terrorismo;

IMPEGNATI ad approfondire il dialogo e la cooperazione in materia di mobilità, migrazione, asilo e gestione delle frontiere nello spirito della politica esterna in materia di migrazione dell'UE al fine di cooperare alla migrazione legale, comprese la migrazione circolare e la lotta alla migrazione clandestina, nonché di garantire l'efficace attuazione dell'accordo riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova;

RICONOSCENDO i progressi graduali compiuti nella direzione di un regime senza obbligo di visto per i cittadini della Repubblica di Moldova, purché sussistano le condizioni per una mobilità ben gestita e sicura;

CONFERMANDO che le disposizioni del presente accordo che rientrano nel campo di applicazione del titolo V, parte terza, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea vincolano il Regno Unito e l'Irlanda in quanto parti contraenti distinte e non in quanto membri dell'UE, a meno che l'UE insieme al Regno Unito e/o all'Irlanda non abbiano notificato congiuntamente alla Repubblica di Moldova che il Regno Unito o l'Irlanda sono vincolati in quanto membri dell'UE conformemente al protocollo n. 21 sulla posizione del Regno Unito e dell'Irlanda rispetto allo spazio di libertà, sicurezza e giustizia allegato al trattato sull'Unione europea e al trattato sul funzionamento dell'Unione europea. Se il Regno Unito e/o l'Irlanda non sono più vincolati in quanto parte dell'UE conformemente all'articolo 4 bis di tale protocollo, l'UE insieme al Regno Unito e/o all'Irlanda comunicano immediatamente alla Repubblica di Moldova qualsiasi cambiamento intervenuto nella loro posizione, nel qual caso restano vincolati dalle disposizioni del presente accordo a titolo individuale. Lo stesso vale per la Danimarca, conformemente al protocollo n. 22 sulla posizione della Danimarca allegato a tali trattati;

IMPEGNATI a rispettare i principi dell'economia di mercato e confermando la disponibilità dell'UE a contribuire alle riforme economiche nella Repubblica di Moldova;

IMPEGNATI a rispettare le esigenze ambientali, compresa la cooperazione transfrontaliera sugli accordi internazionali multilaterali e la relativa attuazione, nonché a rispettare i principi dello sviluppo sostenibile;

DESIDEROSI di conseguire la progressiva integrazione economica nel mercato interno dell'UE, come previsto nel presente accordo, anche mediante una zona di libero scambio globale e approfondito (DCFTA), come parte integrante del presente accordo;

DISPOSTI a creare una zona di libero scambio globale e approfondito, che condurrà a un ampio ravvicinamento normativo e a una liberalizzazione dell'accesso ai mercati, conformemente ai diritti e agli obblighi derivanti dall'adesione delle parti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché all'applicazione trasparente di tali diritti e obblighi;

FIDUCIOSI che il presente accordo instaurerà un nuovo clima per le relazioni economiche tra le parti e soprattutto per lo sviluppo degli scambi commerciali e degli investimenti e stimolerà la concorrenza, fattori indispensabili per la ristrutturazione e l'ammodernamento dell'economia;

IMPEGNATI a rafforzare la sicurezza dell'approvvigionamento energetico, ad agevolare lo sviluppo di infrastrutture adeguate, a migliorare l'integrazione dei mercati e il ravvicinamento normativo su elementi chiave dell'acquis dell'UE, e a promuovere l'efficienza energetica e l'uso delle fonti energetiche rinnovabili;

RICONOSCENDO la necessità di rafforzare la cooperazione in materia di energia e l'impegno delle parti ad attuare il trattato che istituisce la Comunità dell'energia («il trattato della Comunità dell'energia»);

DISPOSTI a migliorare il livello di sicurezza della sanità pubblica e di tutela della salute umana, quale prerequisito per lo sviluppo sostenibile e la crescita economica;

IMPEGNATI a intensificare i contatti interpersonali, anche mediante la cooperazione e gli scambi nei settori della ricerca e dello sviluppo, dell'istruzione e della cultura;

IMPEGNATI a promuovere la cooperazione transfrontaliera e interregionale, nello spirito di relazioni di buon vicinato;

RICONOSCENDO l'impegno della Repubblica di Moldova a ravvicinare progressivamente la sua legislazione nei settori pertinenti a quella dell'UE, e ad attuarla in maniera efficace;

RICONOSCENDO l'impegno della Repubblica di Moldova a sviluppare le infrastrutture amministrative e istituzionali nella misura necessaria per far applicare il presente accordo;

TENENDO conto della volontà dell'UE di sostenere l'attuazione delle riforme e di utilizzare tutti gli strumenti disponibili di cooperazione e di assistenza tecnica, finanziaria ed economica a tale scopo;

HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:



Articolo 1

Obiettivi

1.  
È istituita un'associazione tra l'Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra.
2.  

Gli obiettivi di tale associazione sono:

a) 

promuovere l'associazione politica e l'integrazione economica tra le parti sulla base dei valori comuni e dei legami stretti, anche aumentando la partecipazione della Repubblica di Moldova alle politiche, ai programmi e alle agenzie dell'UE;

b) 

consolidare il quadro per un dialogo politico rafforzato in tutti i settori di reciproco interesse, sviluppando strette relazioni politiche tra le parti;

c) 

contribuire al rafforzamento della democrazia e alla stabilità politica, economica e istituzionale nella Repubblica di Moldova;

d) 

promuovere, preservare e rafforzare la pace e la stabilità con riferimento alle dimensioni regionale e internazionale, anche unendo gli sforzi per eliminare le fonti di tensione, aumentando la sicurezza delle frontiere, promuovendo la cooperazione transfrontaliera e le relazioni di buon vicinato;

e) 

sostenere e potenziare la cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia con l'obiettivo di rafforzare lo Stato di diritto e il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali, nonché nell'ambito della mobilità e dei contatti interpersonali;

f) 

sostenere gli sforzi della Repubblica di Moldova volti a sviluppare il proprio potenziale economico mediante la cooperazione internazionale, anche attraverso il ravvicinamento della sua legislazione a quella dell'UE;

g) 

stabilire condizioni volte a rafforzare le relazioni economiche e commerciali, muovendosi nella direzione della progressiva integrazione della Repubblica di Moldova nel mercato interno dell'UE, come previsto nel presente accordo, anche istituendo una zona di libero scambio globale e approfondito, che condurrà a un ampio ravvicinamento normativo e a una liberalizzazione dell'accesso ai mercati, conformemente ai diritti e agli obblighi derivanti dall'adesione delle parti all'Organizzazione mondiale del commercio (OMC), nonché all'applicazione trasparente di tali diritti e obblighi; e

h) 

creare le condizioni per una cooperazione sempre più stretta in altri settori di reciproco interesse.

TITOLO I

PRINCIPI GENERALI

Articolo 2

1.  
Il rispetto dei principi democratici, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, quali proclamati nella Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo e definiti nella convenzione europea di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, nell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e nella Carta di Parigi per una nuova Europa del 1990, costituiscono la base delle politiche interna ed estera delle parti e un elemento essenziale del presente accordo. La lotta alla proliferazione delle armi di distruzione di massa e dei relativi materiali e vettori costituisce anch'essa un elemento essenziale del presente accordo.
2.  
Le parti ribadiscono il loro impegno a favore dei principi di un'economia di mercato, dello sviluppo sostenibile e di un multilateralismo effettivo.
3.  
Le parti riaffermano il proprio rispetto dei principi dello Stato di diritto e della buona governance, nonché i loro obblighi internazionali, in particolare nel quadro dell'ONU, del Consiglio d'Europa e dell'OSCE.
4.  
Le parti si impegnano a promuovere la cooperazione e le relazioni di buon vicinato, compresa la cooperazione per lo sviluppo di progetti di interesse comune, in particolare in materia di prevenzione e lotta alla corruzione, alla criminalità, organizzata o di altro tipo, compresa quella di carattere transnazionale, e al terrorismo. Tale impegno è essenziale per lo sviluppo delle relazioni e della cooperazione tra le parti e contribuisce alla pace e alla stabilità della regione.

TITOLO II

DIALOGO POLITICO E RIFORMA, COOPERAZIONE IN MATERIA DI POLITICA ESTERA E DI SICUREZZA

Articolo 3

Finalità del dialogo politico

1.  
Il dialogo politico su tutti i settori di reciproco interesse, incluse le questioni di politica estera e di sicurezza, nonché di riforma interna, è ulteriormente sviluppato e rafforzato tra le parti. Ciò incrementerà l'efficacia della cooperazione politica e promuoverà la convergenza in materia di politica estera e di sicurezza.
2.  

Il dialogo politico ha la finalità di:

a) 

approfondire l'associazione politica e accrescere la convergenza e l'efficacia politica, anche in materia di politica di sicurezza;

b) 

promuovere la stabilità e la sicurezza internazionali sulla base di un multilateralismo efficace;

c) 

rafforzare la cooperazione e il dialogo tra le parti in materia di sicurezza internazionale e gestione delle crisi, in particolare per affrontare le sfide globali e regionali e le minacce di fondo;

d) 

promuovere una cooperazione orientata ai risultati e fattiva tra le parti finalizzata a realizzare la pace, la sicurezza e la stabilità nel continente europeo;

e) 

rafforzare il rispetto dei principi democratici, dello Stato di diritto e della buona governance, dei diritti umani e delle libertà fondamentali, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze, e contribuire al consolidamento delle riforme politiche interne;

f) 

sviluppare il dialogo e approfondire la cooperazione tra le parti nel campo della sicurezza e della difesa; e

g) 

rispettare e promuovere i principi di sovranità e integrità territoriale, inviolabilità delle frontiere e indipendenza.

Articolo 4

Riforma interna

Le parti cooperano allo scopo di:

a) 

sviluppare, consolidare e accrescere la stabilità e l'efficacia delle istituzioni democratiche e dello Stato di diritto;

b) 

assicurare il rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali;

c) 

compiere ulteriori progressi in materia di riforma giudiziaria e giuridica, in modo da garantire l'indipendenza della magistratura, da potenziarne la capacità amministrativa e da garantire l'imparzialità e l'efficacia degli organi preposti all'applicazione della legge;

d) 

proseguire con la riforma della pubblica amministrazione e instaurare una funzione pubblica responsabile, efficiente, trasparente e professionale; e

e) 

assicurare l'efficacia della lotta alla corruzione, in particolare al fine di intensificare la cooperazione internazionale nella lotta alla corruzione e di assicurare l'effettiva attuazione dei pertinenti strumenti giuridici internazionali, come la convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003.

Articolo 5

Politica estera e di sicurezza

1.  
Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione e promuovono la progressiva convergenza nel settore della politica estera e di sicurezza, compresa la politica di sicurezza e di difesa comune (PSDC), e affrontano in particolare i seguenti temi: prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi, stabilità regionale, disarmo, non proliferazione, controllo degli armamenti e delle esportazioni di armi. La cooperazione si fonda su valori comuni e interessi reciproci e mira ad aumentare la convergenza e l'efficacia delle politiche, servendosi delle sedi bilaterali, internazionali e regionali.
2.  
Le parti ribadiscono la loro adesione ai principi del rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale, dell'inviolabilità delle frontiere e dell'indipendenza, sanciti dalla Carta delle Nazioni Unite e nell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e ribadiscono il loro impegno per la promozione di tali principi nelle relazioni bilaterali e multilaterali.

Articolo 6

Corte penale internazionale

1.  
Le parti ribadiscono che i crimini più gravi, che preoccupano la comunità internazionale nel suo complesso, non devono rimanere impuniti e vanno efficacemente perseguiti adottando provvedimenti a livello nazionale e internazionale, anche presso la Corte penale internazionale (CPI).
2.  
Le parti ritengono che l'istituzione e l'efficace funzionamento della CPI costituiscano un passo avanti importante nella direzione della pace e della giustizia internazionali. Le parti convengono di sostenere la CPI mediante l'attuazione dello Statuto di Roma della Corte penale internazionale e dei relativi strumenti, prestando la dovuta attenzione al mantenimento della sua integrità.

Articolo 7

Prevenzione dei conflitti e gestione delle crisi

Le parti rafforzano la cooperazione pratica in materia di prevenzione dei conflitti e di gestione delle crisi, in particolare in vista dell'eventuale partecipazione della Repubblica di Moldova alle operazioni di gestione delle crisi civili e militari dirette dall'Unione europea, nonché alle pertinenti esercitazioni e formazioni, caso per caso e su eventuale invito dell'UE.

Articolo 8

Stabilità regionale

1.  
Le parti intensificano gli sforzi comuni per promuovere la stabilità, la sicurezza e lo sviluppo democratico nella regione e, in particolare, la composizione pacifica dei conflitti regionali.
2.  
Le parti ribadiscono il loro impegno a favore di una soluzione sostenibile della questione transdnestriana, nel pieno rispetto della sovranità e dell'integrità territoriale della Repubblica di Moldova, nonché a facilitare congiuntamente la ripresa postbellica. In attesa della sua risoluzione e fatto salvo il formato stabilito di negoziato, la questione transdnestriana costituirà uno dei principali temi all'ordine del giorno del dialogo politico e della cooperazione tra le parti, nonché del dialogo e della cooperazione con altri attori internazionali interessati.
3.  
Tali sforzi si ispirano ai principi generalmente condivisi del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali stabiliti nella Carta delle Nazioni Unite, nell'Atto finale di Helsinki del 1975 della Conferenza sulla sicurezza e la cooperazione in Europa e in altri atti multilaterali pertinenti.

Articolo 9

Armi di distruzione di massa

1.  
Le parti ritengono che la proliferazione delle armi di distruzione di massa (ADM) e dei relativi vettori, a livello di attori statali o non statali, costituisca una delle più gravi minacce per la pace e la stabilità internazionali. Esse convengono pertanto di cooperare e di contribuire alla lotta contro la proliferazione delle ADM e dei relativi vettori, garantendo il pieno rispetto e l'attuazione a livello nazionale degli obblighi assunti nell'ambito dei trattati e degli accordi internazionali in materia di disarmo e non proliferazione o di altri pertinenti obblighi internazionali loro incombenti. Le parti concordano nel ritenere la presente disposizione un elemento essenziale del presente accordo.
2.  

Le parti convengono inoltre di cooperare e di contribuire alla lotta alla proliferazione delle ADM e dei relativi vettori mediante:

a) 

l'adozione di misure per la ratifica di tutti gli altri dispositivi internazionali pertinenti o per l'adesione agli stessi, a seconda dei casi, nonché per la loro piena attuazione; e

b) 

la creazione di un sistema efficace di controlli nazionali delle esportazioni, riguardante tanto l'esportazione quanto il transito dei beni legati alle ADM, compreso un controllo dell'impiego finale esercitato sulle tecnologie a duplice uso in relazione alle ADM, che preveda sanzioni efficaci in caso di violazione dei controlli delle esportazioni.

3.  
Le parti concordano di instaurare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi quanto sopra stabilito.

Articolo 10

Armi leggere e di piccolo calibro e controllo delle esportazioni di armi convenzionali

1.  
Le parti riconoscono che la fabbricazione, il trasferimento e la circolazione illegali di armi leggere e di piccolo calibro (SALW) e delle relative munizioni, il loro eccessivo accumulo, una gestione inadeguata, misure di sicurezza insufficienti dei depositi e la diffusione incontrollata costituiscono tuttora una seria minaccia per la pace e la sicurezza internazionali.
2.  
Le parti convengono di osservare e assolvere in pieno gli obblighi rispettivi in materia di lotta al traffico illegale di SALW e delle relative munizioni derivanti dagli accordi internazionali vigenti e dalle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e di rispettare gli impegni assunti a titolo di altri strumenti internazionali applicabili in tale settore, quali il Programma d'azione delle Nazioni Unite per prevenire, combattere e sradicare il commercio illegale di SALW in tutti i suoi aspetti.
3.  
Le parti si impegnano a cooperare e a garantire il coordinamento, la complementarietà e la sinergia dei loro sforzi per contrastare il commercio illecito di SALW e delle relative munizioni e per distruggere le scorte eccessive, a livello mondiale, regionale, subregionale e nazionale.
4.  
Inoltre, le parti convengono di continuare a cooperare in materia di controllo delle esportazioni di armi convenzionali, alla luce della posizione comune 2008/944/PESC del Consiglio, dell'8 dicembre 2008, che definisce norme comuni per il controllo delle esportazioni di tecnologia e attrezzature militari.
5.  
Le parti concordano di instaurare un dialogo politico regolare che accompagni e consolidi tali impegni.

Articolo 11

Cooperazione internazionale nella lotta al terrorismo

1.  
Le parti convengono di collaborare a livello bilaterale, regionale e internazionale per prevenire e combattere il terrorismo nel rispetto del diritto internazionale, delle risoluzioni ONU pertinenti, delle norme internazionali in materia di diritti umani e del diritto umanitario e dei rifugiati.
2.  
A tal fine esse collaborano in particolare per ampliare il consenso internazionale in materia di lotta al terrorismo, anche per quanto riguarda la definizione giuridica degli atti terroristici, nonché adoperandosi per giungere a un accordo sulla convenzione generale sul terrorismo internazionale.
3.  
Nel quadro della piena attuazione della risoluzione n. 1373 del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di altri strumenti pertinenti delle Nazioni Unite, nonché di altre convenzioni e altri strumenti internazionali applicabili, le parti scambiano informazioni relative a organizzazioni e gruppi terroristici, alle loro attività e alle reti di sostegno, conformemente al diritto internazionale e alla legislazione delle parti.

TITOLO III

LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA

Articolo 12

Stato di diritto

1.  
Nel quadro della cooperazione nel settore della libertà, della giustizia e della sicurezza, le parti attribuiscono particolare importanza alla promozione dello Stato di diritto, compresa l'indipendenza della magistratura, l'accesso alla giustizia e il diritto a un processo equo.
2.  
Le parti coopereranno pienamente per l'efficace funzionamento delle istituzioni preposte all'applicazione della legge e all'amministrazione della giustizia.
3.  
Ogni cooperazione in materia di libertà, sicurezza e giustizia si ispirerà al rispetto dei diritti umani e delle libertà fondamentali.

Articolo 13

Protezione dei dati personali

1.  
Le parti convengono di cooperare al fine di garantire un elevato livello di protezione dei dati personali conformemente agli strumenti giuridici e alle norme dell'UE, del Consiglio d'Europa e internazionali.
2.  
Qualsiasi trattamento dei dati personali è soggetto alle disposizioni giuridiche di cui all'allegato I del presente accordo. Il trasferimento di dati personali tra le parti avviene solo se necessario per consentire alle autorità competenti delle parti di dare attuazione a questo o ad altri accordi conclusi tra le parti.

Articolo 14

Cooperazione in materia di migrazione, asilo e gestione delle frontiere

1.  
Le parti ribadiscono l'importanza di una gestione congiunta dei flussi migratori tra i rispettivi territori e intensificano l'attuale dialogo complessivo su tutti gli aspetti connessi alla migrazione, compresa la migrazione legale, la protezione internazionale, la migrazione clandestina, il traffico e la tratta di esseri umani.
2.  

La cooperazione si baserà su una valutazione delle esigenze specifiche, realizzata in consultazione reciproca tra le parti, e sarà attuata conformemente alla loro legislazione vigente pertinente. La cooperazione riguarderà in particolare i seguenti aspetti:

a) 

le cause all'origine della migrazione e le sue conseguenze;

b) 

l'elaborazione e l'attuazione di norme e pratiche nazionali in materia di protezione internazionale in un'ottica di rispetto delle disposizioni della convenzione di Ginevra del 1951 sullo status di rifugiati, del protocollo del 1967 sullo status dei rifugiati e di altri strumenti internazionali pertinenti, nonché allo scopo di garantire il rispetto del principio di «non respingimento»;

c) 

le norme di ammissione, i diritti e lo status delle persone ammesse, l'equità di trattamento e l'integrazione degli stranieri legalmente residenti, l'istruzione, la formazione e le misure contro il razzismo e la xenofobia;

d) 

l'elaborazione di un'efficace politica di prevenzione dell'immigrazione clandestina e della tratta di esseri umani, compresa l'elaborazione di misure di lotta alle reti di passatori e trafficanti e di protezione delle vittime di tali traffici;

e) 

la promozione e la facilitazione del rimpatrio dei migranti clandestini; e

f) 

in materia di gestione delle frontiere e sicurezza dei documenti, le questioni relative a organizzazione, formazione, migliori pratiche e altre misure operative nonché il rafforzamento della cooperazione tra l'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea (Frontex) e il servizio delle guardie di frontiera della Repubblica di Moldova.

3.  
La cooperazione può anche agevolare la migrazione circolare a beneficio dello sviluppo.

Articolo 15

Circolazione delle persone

1.  

Le parti assicureranno la piena attuazione dei seguenti accordi:

a) 

l'accordo di riammissione delle persone in posizione irregolare tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova, entrato in vigore il 1o gennaio 2008; e

b) 

l'accordo di facilitazione del rilascio dei visti tra la Comunità europea e la Repubblica di Moldova, entrato in vigore il 1o gennaio 2008, nella versione modificata del 27 giugno 2012.

2.  
Le parti si impegnano a incrementare la mobilità dei cittadini e adottano misure progressive verso l'obiettivo comune a tempo debito di un regime di spostamenti senza obbligo di visto, purché sussistano le condizioni per una mobilità sicura e ben gestita, definite nel piano d'azione sulla liberalizzazione dei visti.

Articolo 16

Lotta alla criminalità organizzata, alla corruzione e ad altre attività illecite e azioni di prevenzione

1.  

Le parti cooperano per prevenire e combattere tutte le forme di attività criminali e illegali, organizzate o meno, comprese quelle di carattere transnazionale, quali:

a) 

il traffico e la tratta di esseri umani;

b) 

il contrabbando e il traffico di merci, comprese le armi leggere e le droghe illecite;

c) 

le attività economiche e finanziarie illecite come la contraffazione, le frodi fiscali e le frodi nell'ambito di appalti pubblici;

d) 

le frodi, di cui al titolo VI (Assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo) del presente accordo, nei progetti finanziati da donatori internazionali;

e) 

la corruzione attiva e passiva, sia nel settore pubblico che privato, incluso l'abuso di ufficio e il traffico di influenza;

f) 

la falsificazione di documenti e la presentazione di false dichiarazioni; e

g) 

la cibercriminalità.

2.  
Le parti intensificano la cooperazione bilaterale, regionale e internazionale tra gli organismi preposti all'applicazione della legge anche rafforzando la cooperazione tra l'Ufficio europeo di polizia (Europol) e le autorità competenti della Repubblica di Moldova. Le parti si impegnano a dare efficace attuazione alle norme internazionali pertinenti, in particolare a quelle contenute nella convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale (UNTOC) del 2000 e nei suoi tre protocolli, nella convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003 e negli strumenti pertinenti del Consiglio d'Europa relativi alla prevenzione e alla lotta alla corruzione.

Articolo 17

Lotta alle droghe illecite

1.  
Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le parti collaborano per garantire un approccio equilibrato e integrato nella lotta alle droghe. Le politiche e le azioni antidroga sono volte a potenziare le strutture di lotta alle droghe illecite, a ridurne l'offerta, il traffico e la domanda, a far fronte alle conseguenze sanitarie e sociali dell'abuso di droghe e a prevenire con maggiore efficacia la diversione dei precursori chimici utilizzati per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope.
2.  
Le parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per conseguire tali obiettivi. I loro interventi si basano su principi concordati conformi alle convenzioni internazionali pertinenti, alla strategia dell'Unione europea in materia di droga (2013-2020), alla dichiarazione politica sulle linee direttrici per ridurre la domanda di droga adottate dalla ventesima sessione speciale dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel giugno 1998.

Articolo 18

Riciclaggio di denaro e finanziamento del terrorismo

1.  
Le parti collaborano al fine di evitare che i loro sistemi finanziari e non finanziari pertinenti siano utilizzati per il riciclaggio dei proventi di attività criminali, nonché per il finanziamento del terrorismo. Tale cooperazione si estende al recupero dei beni o dei fondi derivanti da attività criminali.
2.  
La cooperazione in questo settore consente scambi di informazioni pertinenti nell'ambito delle rispettive legislazioni e l'adozione di norme appropriate per lottare contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo equivalenti a quelle adottate dagli organismi internazionali attivi nel settore, come la task force«Azione finanziaria» in materia di riciclaggio del denaro (GAFI).

Articolo 19

Lotta al terrorismo

Le parti concordano di cooperare per la prevenzione e la repressione degli atti terroristici nel pieno rispetto dello Stato di diritto, dei diritti umani internazionali e del diritto umanitario e dei rifugiati, e conformemente alla strategia globale dell'ONU contro il terrorismo del 2006, nonché alle rispettive disposizioni legislative e regolamentari. Esse lo fanno in particolare nel quadro della piena attuazione delle risoluzioni nn. 1267 (1999), 1373 (2001), 1540 (2004) e 1904 (2009) del Consiglio di sicurezza dell'ONU e di altri strumenti ONU pertinenti, nonché delle convenzioni e degli strumenti internazionali applicabili:

a) 

attraverso lo scambio di informazioni sui gruppi terroristici e sulle loro reti di sostegno conformemente al diritto internazionale e nazionale;

b) 

attraverso lo scambio di opinioni sulle tendenze del terrorismo e sugli strumenti e le modalità di lotta al terrorismo, anche nei settori tecnici e della formazione, e lo scambio di esperienze in materia di prevenzione del terrorismo; e

c) 

condividendo le migliori pratiche relativamente alla tutela dei diritti umani nella lotta al terrorismo.

Articolo 20

Cooperazione giudiziaria

1.  
Le parti convengono di sviluppare la cooperazione giudiziaria in materia civile e commerciale, in particolare per quanto concerne la negoziazione, la ratifica e l'attuazione delle convenzioni multilaterali sulla cooperazione giudiziaria in materia civile e soprattutto le convenzioni della Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato in materia di cooperazione giudiziaria e controversie internazionali e di protezione dei minori.
2.  
Per quanto riguarda la cooperazione giudiziaria penale, le parti si adopereranno per migliorare la cooperazione in materia di assistenza giudiziaria reciproca. Tale cooperazione comprenderebbe, se del caso, l'accesso ai pertinenti strumenti internazionali dell'ONU e del Consiglio d'Europa e la loro attuazione, nonché una più stretta cooperazione con Eurojust.

TITOLO IV

COOPERAZIONE ECONOMICA E IN ALTRI SETTORI

CAPO 1

Riforma della pubblica amministrazione

Articolo 21

La cooperazione è incentrata sullo sviluppo di una pubblica amministrazione efficiente e responsabile nella Repubblica di Moldova, con l'obiettivo di sostenere l'attuazione dello Stato di diritto, garantendo che le istituzioni statali operino a vantaggio dell'intera popolazione della Repubblica di Moldova e promuovendo lo sviluppo armonioso delle relazioni tra la Repubblica di Moldova e i suoi partner. Si presterà particolare attenzione all'ammodernamento e allo sviluppo delle funzioni esecutive, con l'obiettivo di fornire servizi di qualità ai cittadini della Repubblica di Moldova.

Articolo 22

La cooperazione riguarda i seguenti settori:

a) 

sviluppo istituzionale e funzionale delle autorità pubbliche, al fine di aumentare l'efficienza della loro attività e di garantire un processo decisionale efficiente, partecipativo e trasparente e un processo di pianificazione strategica;

b) 

ammodernamento dei servizi pubblici, inclusa l'introduzione e l'attuazione della e-governance, allo scopo di incrementare l'efficienza dei servizi offerti ai cittadini e di ridurre i costi per le imprese;

c) 

creazione di una pubblica amministrazione professionale, in base al principio della responsabilità degli amministratori e a un'efficace delega di poteri, nonché di condizioni eque e trasparenti in materia di assunzioni, formazione, valutazione e retribuzioni;

d) 

gestione efficace e professionale delle risorse umane e progressione di carriera; e

e) 

promozione di valori etici nella pubblica amministrazione.

Articolo 23

La cooperazione riguarda tutti i livelli della pubblica amministrazione, compresa l'amministrazione locale.

CAPO 2

Dialogo economico

Articolo 24

1.  
L'UE e la Repubblica di Moldova agevolano il processo di riforma economica, migliorando la comprensione dei principi alla base delle rispettive economie. La cooperazione tra le parti mira a promuovere politiche economiche pertinenti per le economie di mercato funzionanti, nonché l'elaborazione e l'attuazione di tali politiche economiche.
2.  
La Repubblica di Moldova si adopera per l'instaurazione di un'economia di mercato funzionante e per il ravvicinamento progressivo delle sue politiche a quelle dell'UE, nel rispetto dei principi guida di politiche macroeconomiche e fiscali valide, compresa l'indipendenza della banca centrale e la stabilità dei prezzi, finanze pubbliche sane e una bilancia dei pagamenti sostenibile.

Articolo 25

1.  

A tal fine, le parti convengono di cooperare nei seguenti settori:

a) 

scambio di informazioni sulle politiche macroeconomiche e sulle riforme strutturali, sui risultati e sulle prospettive di ordine macroeconomico, nonché sulle strategie di sviluppo economico;

b) 

analisi congiunta delle questioni economiche di reciproco interesse, tra cui le misure di politica economica e gli strumenti per la loro attuazione, quali i metodi di previsione economica e di elaborazione dei documenti di programmazione strategica, per rafforzare la definizione delle politiche della Repubblica di Moldova in linea con i principi e le pratiche dell'UE; e

c) 

scambio di competenze in campo macroeconomico e macrofinanziario, comprese le finanze pubbliche, gli sviluppi e la regolamentazione del settore finanziario, le politiche e le strutture monetarie e del cambio, l'assistenza finanziaria esterna e le statistiche economiche.

2.  
La cooperazione includerà anche lo scambio di informazioni sui principi e sul funzionamento dell'Unione economica e monetaria europea.

Articolo 26

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

CAPO 3

Diritto societario, contabilità e revisione contabile e governance societaria

Articolo 27

1.  

Riconoscendo l'importanza che un insieme efficace di norme e pratiche nei settori del diritto e della governance societaria, della contabilità e della revisione contabile riveste ai fini della creazione di un'economia di mercato pienamente funzionante e della promozione degli scambi commerciali, le parti decidono di cooperare in materia di:

a) 

tutela degli azionisti, dei creditori e di altri soggetti interessati in linea con le norme UE in questo settore;

b) 

introduzione a livello nazionale delle norme internazionali pertinenti e ravvicinamento progressivo delle norme della Repubblica di Moldova alle norme UE nel settore della contabilità e della revisione contabile; e

c) 

ulteriore sviluppo di una politica di governance societaria conforme alle norme internazionali e ravvicinamento progressivo delle norme della Repubblica di Moldova alle norme e alle raccomandazioni dell'UE in questo settore.

2.  
Le norme e le raccomandazioni pertinenti dell'UE sono elencate nell'allegato II del presente accordo.

Articolo 28

Le parti perseguiranno la condivisione delle informazioni e delle competenze sia sui sistemi in vigore che sui nuovi sviluppi pertinenti in tali settori. Le parti inoltre si adopereranno allo scopo di migliorare lo scambio di informazioni tra i registri delle imprese degli Stati membri e il registro nazionale delle imprese della Repubblica di Moldova.

Articolo 29

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

Articolo 30

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato II del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 4

Occupazione, politica sociale e pari opportunità

Articolo 31

Le parti intensificano il dialogo e la cooperazione finalizzati a promuovere l'agenda per il lavoro dignitoso dell'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), la politica dell'occupazione, la salute e la sicurezza sul luogo di lavoro, il dialogo sociale, la protezione sociale, l'inclusione sociale, la parità di genere e la lotta alla discriminazione e i diritti sociali, e a contribuire in tal modo alla promozione di nuovi e migliori posti di lavoro, alla riduzione della povertà, a una maggiore coesione sociale, allo sviluppo sostenibile e al miglioramento della qualità della vita.

Articolo 32

La cooperazione, basata sullo scambio di informazioni e di migliori pratiche, può riguardare un numero selezionato di questioni da individuare tra i seguenti ambiti:

a) 

riduzione della povertà e rafforzamento della coesione sociale;

b) 

politica dell'occupazione, al fine di ottenere nuovi e migliori posti di lavoro con condizioni di lavoro dignitose, anche allo scopo di ridurre l'economia sommersa e l'occupazione sommersa;

c) 

promozione di misure attive del mercato del lavoro e di servizi per l'impiego efficienti, per modernizzare i mercati del lavoro e adattarsi alle loro esigenze;

d) 

promozione di mercati del lavoro più inclusivi e di sistemi di sicurezza sociale che integrino le persone svantaggiate, compresi i disabili e le persone appartenenti a gruppi minoritari;

e) 

gestione efficace della migrazione di manodopera, tesa a incrementare il suo impatto positivo sullo sviluppo;

f) 

pari opportunità, volte a promuovere la parità di genere e ad assicurare pari opportunità tra uomini e donne, nonché a combattere ogni discriminazione;

g) 

politica sociale, volta a migliorare il livello di protezione sociale, comprese l'assistenza e la previdenza sociali, e a modernizzare i sistemi di protezione sociale in termini di qualità, accessibilità e sostenibilità finanziaria;

h) 

stimolo alla partecipazione delle parti sociali e promozione del dialogo sociale, anche attraverso il rafforzamento della capacità di tutti i soggetti interessati; e

i) 

promozione della salute e della sicurezza sul lavoro.

Articolo 33

Le parti incoraggiano il coinvolgimento di tutti i soggetti interessati, incluse le organizzazioni della società civile e in particolare le parti sociali, nell'elaborazione delle politiche e nelle riforme nella Repubblica di Moldova e nella cooperazione tra le parti a norma del presente accordo.

Articolo 34

Le parti mirano a rafforzare la cooperazione in materia di occupazione e di politica sociale in tutte le sedi e organizzazioni competenti a livello regionale, multilaterale e internazionale.

Articolo 35

Le parti promuovono la responsabilità sociale delle imprese e incoraggiano le pratiche commerciali responsabili, quali quelle promosse dall'iniziativa Global Compact delle Nazioni Unite e dalla dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL.

Articolo 36

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

Articolo 37

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato III del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 5

Protezione dei consumatori

Articolo 38

Le parti cooperano al fine di assicurare un livello elevato di protezione dei consumatori e di rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori.

Articolo 39

Al fine di conseguire tali obiettivi, la cooperazione può comprendere, se del caso:

a) 

il ravvicinamento progressivo della legislazione a difesa dei consumatori, sulla base delle priorità di cui all'allegato IV del presente accordo, evitando al contempo gli ostacoli al commercio per garantire scelte realmente effettuate dai consumatori;

b) 

la promozione dello scambio di informazioni relativamente ai sistemi di tutela dei consumatori, che include: la legislazione a difesa dei consumatori e la sua attuazione, la sicurezza dei prodotti di consumo, compresa la vigilanza del mercato, i sistemi e gli strumenti d'informazione a uso dei consumatori, l'educazione dei consumatori, il rafforzamento dei mezzi di azione dei consumatori e dei mezzi di ricorso a loro disposizione, nonché i contratti di vendita o di servizi tra operatori commerciali e consumatori;

c) 

la promozione di attività di formazione dei funzionari amministrativi e di altri rappresentanti degli interessi dei consumatori; e

d) 

l'incoraggiamento allo sviluppo di associazioni indipendenti di consumatori, comprese le organizzazioni non governative (ONG) di consumatori, e i contatti tra i rappresentanti dei consumatori, nonché la collaborazione tra le autorità e le ONG nel settore della protezione dei consumatori.

Articolo 40

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato IV del presente accordo conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 6

Statistiche

Articolo 41

Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni statistiche, contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine di produrre dati statistici tempestivi, comparabili a livello internazionale e affidabili. Si prevede che un sistema statistico nazionale sostenibile, efficiente e professionalmente indipendente fornisca ai cittadini, alle imprese e ai responsabili decisionali dell'UE e della Repubblica di Moldova informazioni pertinenti che consentano loro di adottare decisioni informate su tale base. È opportuno che il sistema statistico nazionale rispetti i principi fondamentali delle statistiche ufficiali elaborati dall'ONU, tenendo conto dell'acquis statistico dell'UE, compreso il codice delle statistiche europee, così da armonizzarsi alle norme e agli standard europei.

Articolo 42

La cooperazione ha come obiettivo:

a) 

l'ulteriore rafforzamento delle capacità del sistema statistico nazionale, incentrato su una base giuridica solida, sulla produzione di dati e metadati adeguati, su una politica di diffusione e sulla facilità d'uso per l'utente, tenendo conto di varie tipologie di utenti, inclusi i settori pubblico e privato, la comunità accademica e altri;

b) 

il progressivo allineamento del sistema statistico della Repubblica di Moldova al Sistema statistico europeo;

c) 

il perfezionamento della trasmissione dei dati all'UE, tenendo conto dell'applicazione delle pertinenti metodologie internazionali ed europee, comprese le classificazioni;

d) 

il rafforzamento delle capacità professionali e di gestione del personale statistico nazionale per facilitare l'applicazione delle norme statistiche dell'UE e contribuire allo sviluppo del sistema statistico della Repubblica di Moldova;

e) 

lo scambio di esperienze tra le parti sullo sviluppo del know-how statistico; e

f) 

la promozione della gestione della qualità totale a livello di tutti i processi di produzione e diffusione statistica.

Articolo 43

Le parti cooperano nell'ambito del Sistema statistico europeo, nel quale Eurostat costituisce l'autorità statistica europea. La cooperazione si concentra, tra l'altro:

a) 

le statistiche demografiche, compresi i censimenti e le statistiche sociali;

b) 

le statistiche dell'agricoltura, compresi i censimenti agricoli e le statistiche ambientali;

c) 

le statistiche delle imprese, compresi i registri delle imprese e l'uso delle fonti amministrative a fini statistici;

d) 

le statistiche macroeconomiche, inclusa la contabilità nazionale, le statistiche del commercio estero e le statistiche relative agli investimenti diretti esteri;

e) 

le statistiche relative all'energia, compresi i bilanci energetici;

f) 

le statistiche regionali; e

g) 

le attività orizzontali, comprese le classificazioni statistiche, la gestione della qualità, le attività di formazione, la diffusione e l'utilizzo di moderne tecnologie dell'informazione.

Articolo 44

Le parti si scambiano, tra l'altro, informazioni e competenze e sviluppano la cooperazione tenendo conto dell'esperienza già acquisita con la riforma del sistema statistico avviata nel quadro di vari programmi di assistenza. Gli sforzi puntano all'ulteriore allineamento all'acquis statistico dell'UE sulla base della strategia nazionale di sviluppo del sistema statistico della Repubblica di Moldova e tengono conto dello sviluppo del Sistema statistico europeo. Nel processo di produzione dei dati statistici l'accento è posto sull'ulteriore sviluppo delle indagini per campione e sull'uso dei dati amministrativi, tenendo conto della necessità di ridurre l'onere per i rispondenti. I dati sono pertinenti ai fini dell'elaborazione e del monitoraggio delle politiche nei settori chiave della vita sociale ed economica.

Articolo 45

Le questioni contemplate nel presente capo sono l'oggetto di un regolare dialogo. Nella misura del possibile, è opportuno che le attività intraprese nell'ambito del Sistema statistico europeo, compresa la formazione, siano accessibili alla Repubblica di Moldova.

Articolo 46

1.  
Le parti si impegnano ad applicare e rivedere periodicamente un programma di ravvicinamento progressivo della legislazione della Repubblica di Moldova all'acquis statistico dell'UE.
2.  
L'acquis statistico dell'UE è illustrato nell'edizione aggiornata annualmente dello Statistical Requirements Compendium, che è considerato dalle parti come allegato al presente accordo (allegato V).

CAPO 7

Gestione delle finanze pubbliche: politica di bilancio, controllo interno, controllo finanziario e revisione contabile esterna

Articolo 47

La cooperazione nel settore contemplato nel presente capo sarà incentrata sull'attuazione delle norme internazionali, nonché sulle buone pratiche UE in materia; ciò contribuirà allo sviluppo di un moderno sistema di gestione delle finanze pubbliche nella Repubblica di Moldova, compatibile con i principi fondamentali dell'UE e internazionali: trasparenza, responsabilità, economia, efficienza ed efficacia.

Articolo 48

Sistemi di contabilità e di bilancio

Le parti cooperano in materia di:

a) 

miglioramento e sistematizzazione dei documenti normativi in materia di bilancio, tesoreria, contabilità e sistemi di comunicazione e loro armonizzazione sulla base delle norme internazionali, rispettando anche le buone pratiche nel settore pubblico dell'UE;

b) 

sviluppo continuo della pianificazione di bilancio pluriennale e allineamento alle buone pratiche dell'UE;

c) 

studio delle pratiche dei paesi europei nelle relazioni tra Stati inerenti al bilancio, al fine di migliorare tale ambito nella Repubblica di Moldova;

d) 

promozione di un ravvicinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti alle pratiche esistenti nell'UE; e

e) 

scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche, anche mediante lo scambio di personale e la formazione comune in questo settore.

Articolo 49

Controllo interno, controllo finanziario e revisione contabile esterna

Le parti cooperano inoltre in materia di:

a) 

ulteriore miglioramento del sistema di controllo interno (compreso un servizio di revisione contabile interna funzionalmente indipendente) presso le autorità statali e locali mediante l'armonizzazione con le norme internazionali generalmente riconosciute e con le metodologie e le buone pratiche dell'UE;

b) 

sviluppo di un adeguato sistema di controllo finanziario che integrerà, senza duplicarla, la funzione di revisione contabile interna e garantirà un'adeguata copertura dei controlli delle entrate e delle spese pubbliche nel corso del periodo di transizione e successivamente;

c) 

efficace cooperazione tra gli attori coinvolti nella gestione e nel controllo finanziari, nella revisione dei conti e nel controllo con gli attori di bilancio, tesoreria e contabilità, per stimolare lo sviluppo della governance;

d) 

rafforzamento delle competenze dell'unità centrale di armonizzazione per il controllo interno delle finanze pubbliche (PIFC);

e) 

attuazione delle norme internazionalmente riconosciute in materia di revisione contabile esterna a opera dell'Organizzazione internazionale delle istituzioni superiori di controllo (INTOSAI); e

f) 

scambio di informazioni, esperienze e buone pratiche, anche mediante lo scambio di personale e la formazione comune in questo settore.

Articolo 50

Lotta alle frodi e alla corruzione

Le parti cooperano inoltre in materia di:

a) 

scambio di informazioni, di esperienze e di buone pratiche;

b) 

miglioramento dei metodi per combattere e prevenire le frodi e la corruzione nelle materie disciplinate dal presente capo, compresa la cooperazione tra gli organismi amministrativi competenti; e

c) 

garanzia di un'efficace cooperazione con le istituzioni e gli organismi UE pertinenti, nel caso di controlli, verifiche e revisioni contabili sul posto, relativi alla gestione e al controllo dei fondi UE, conformemente alle norme e secondo le procedure pertinenti.

Articolo 51

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

CAPO 8

Fiscalità

Articolo 52

Le parti cooperano per rafforzare la buona governance in materia fiscale nella prospettiva di un ulteriore miglioramento delle relazioni economiche, degli scambi commerciali, degli investimenti e di una più leale concorrenza.

Articolo 53

In relazione all'articolo 52 del presente accordo, le parti riconoscono i principi della buona governance in materia fiscale, ossia i principi della trasparenza, dello scambio di informazioni e della leale concorrenza fiscale, sottoscritti dagli Stati membri a livello di UE, e si impegnano ad attuarli. A tal fine, fatte salve le competenze dell'UE e degli Stati membri, le parti si impegnano a migliorare la cooperazione internazionale in materia fiscale, ad agevolare la riscossione del gettito fiscale legittimo e a sviluppare misure volte a un'effettiva applicazione dei suddetti principi.

Articolo 54

Le parti intensificano e rafforzano la cooperazione per migliorare e sviluppare il sistema fiscale e l'amministrazione tributaria della Repubblica di Moldova, anche per quanto riguarda il potenziamento della capacità di riscossione e di controllo, concentrando l'attenzione sulle procedure di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), per evitare l'accumulo di arretrati, garantire una riscossione efficace delle imposte e di rafforzare la lotta alla frode e all'elusione fiscale. Le parti si adoperano per potenziare la cooperazione e lo scambio di esperienze nella lotta alla frode fiscale, in particolare alla frode carosello.

Articolo 55

Le parti sviluppano la cooperazione e armonizzano le politiche per contrastare e combattere le frodi e il contrabbando dei prodotti soggetti ad accisa. Tale cooperazione prevederà, tra l'altro, il ravvicinamento progressivo, per quanto possibile, delle aliquote delle accise sui prodotti del tabacco, tenendo conto dei vincoli del contesto regionale; essa avverrà anche attraverso un dialogo a livello regionale e conformemente alla onvenzione quadro per la lotta al tabagismo dell'Organizzazione mondiale della sanità del 2003. A tal fine, le parti si adopereranno per rafforzare la cooperazione nel contesto regionale.

Articolo 56

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

Articolo 57

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato VI del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 9

Servizi finanziari

Articolo 58

Riconoscendo l'importanza di un insieme efficace di norme e pratiche nel settore dei servizi finanziari ai fini della creazione di un'economia di mercato pienamente funzionante e della promozione degli scambi commerciali bilaterali, le parti decidono di cooperare nel settore dei servizi finanziari con le seguenti finalità:

a) 

sostenere il processo di adeguamento della regolamentazione dei servizi finanziari alle esigenze di un'economia di mercato aperta;

b) 

garantire una tutela adeguata ed efficace degli investitori e degli altri utenti dei servizi finanziari;

c) 

garantire la stabilità e l'integrità del sistema finanziario della Repubblica di Moldova nel suo complesso;

d) 

promuovere la cooperazione tra i diversi soggetti del sistema finanziario, comprese le autorità di regolamentazione e di vigilanza; e

e) 

garantire una vigilanza indipendente ed efficace.

Articolo 59

1.  
Le parti incoraggiano la cooperazione tra le autorità di regolamentazione e di vigilanza competenti, compreso lo scambio di informazioni, la condivisione di competenze in materia di mercati finanziari e altre misure di questo tipo.
2.  
Viene prestata particolare attenzione allo sviluppo delle capacità amministrative di queste autorità, anche attraverso lo scambio di personale e la formazione comune.

Articolo 60

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

Articolo 61

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXVIII-A del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 10

Politica industriale e delle imprese

Articolo 62

Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione in materia di politica industriale e delle imprese, migliorando così il contesto imprenditoriale per tutti gli operatori economici, ma con particolare riguardo, però, alle piccole e medie imprese (PMI). È opportuno che il rafforzamento della cooperazione migliori il quadro regolamentare e amministrativo sia per le imprese dell'UE che per le imprese della Repubblica di Moldova operanti nell'UE e nella Repubblica di Moldova e che esso si basi sulla politica industriale e sulla politica a favore delle PMI dell'UE, tenendo conto dei principi e delle pratiche riconosciuti a livello internazionale in questo settore.

Articolo 63

A tal fine, le parti cooperano per:

a) 

attuare strategie di sviluppo delle PMI sulla base dei principi dello Small Business Act per l'Europa e monitorare il processo di attuazione mediante relazioni annuali e attraverso il dialogo. Tale cooperazione includerà anche una particolare attenzione rivolta alle microimprese, estremamente importanti sia per l'economia dell'UE che per quella della Repubblica di Moldova;

b) 

creare, attraverso lo scambio di informazioni e di buone pratiche, condizioni generali migliori, contribuendo così a una maggiore competitività. Tale cooperazione comprenderà la gestione dei cambiamenti strutturali (ossia le ristrutturazioni), lo sviluppo di partenariati pubblico-privati e le questioni ambientali ed energetiche, come l'efficienza energetica e una produzione più pulita;

c) 

semplificare e razionalizzare le disposizioni regolamentari e le pratiche di regolamentazione, con particolare attenzione allo scambio delle buone pratiche relative alle tecniche di regolamentazione, tra cui i principi dell'UE;

d) 

incoraggiare l'elaborazione di una politica dell'innovazione mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche relative alla commercializzazione della ricerca e dello sviluppo (compresi gli strumenti di sostegno a favore delle start-up tecnologiche), lo sviluppo di cluster e l'accesso ai finanziamenti;

e) 

incoraggiare maggiori contatti tra le imprese dell'UE e quelle della Repubblica di Moldova e tra tali imprese e le autorità dell'UE e della Repubblica di Moldova;

f) 

sostenere la realizzazione di attività di promozione delle esportazioni nella Repubblica di Moldova; e

g) 

facilitare l'ammodernamento e la ristrutturazione dell'industria della Repubblica di Moldova in alcuni settori.

Articolo 64

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo, che coinvolgerà anche rappresentanti delle imprese dell'UE e delle imprese della Repubblica di Moldova.

CAPO 11

Prodotti minerari e materie prime

Articolo 65

Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione nel settore delle industrie minerarie e del commercio di materie prime, con l'obiettivo di promuovere la comprensione reciproca, il miglioramento del contesto imprenditoriale, lo scambio di informazioni e la collaborazione su questioni non attinenti all'energia, con particolare riferimento all'estrazione di minerali metallici e industriali.

Articolo 66

A tal fine, le parti cooperano nei seguenti settori:

a) 

scambio di informazioni tra le parti sugli sviluppi dei rispettivi settori minerari e delle materie prime;

b) 

scambio di informazioni su questioni connesse al commercio di materie prime, con l'obiettivo di promuovere gli scambi bilaterali;

c) 

scambio di informazioni e delle migliori pratiche in relazione ad aspetti connessi allo sviluppo sostenibile delle industrie minerarie; e

d) 

scambio di informazioni e delle migliori pratiche in relazione a formazione, competenze e sicurezza nelle industrie minerarie.

CAPO 12

Agricoltura e sviluppo rurale

Articolo 67

Le parti cooperano per promuovere lo sviluppo agricolo e rurale, in particolare attraverso la progressiva convergenza delle politiche e della legislazione.

Articolo 68

La cooperazione tra le parti nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale mira, tra l'altro, a:

a) 

agevolare la comprensione reciproca delle rispettive politiche agricole e di sviluppo rurale;

b) 

rafforzare le capacità amministrative a livello centrale e locale, nella pianificazione, nella valutazione e nell'attuazione delle politiche conformemente alle normative e alle migliori pratiche UE;

c) 

promuovere l'ammodernamento e la sostenibilità della produzione agricola;

d) 

condividere le conoscenze e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo rurale per promuovere il benessere economico delle comunità rurali;

e) 

migliorare la competitività del settore agricolo, l'efficienza e la trasparenza dei mercati;

f) 

promuovere le politiche di qualità e i loro meccanismi di controllo, in particolare le indicazioni geografiche e l'agricoltura biologica;

g) 

divulgare le conoscenze e promuovere i servizi di divulgazione presso i produttori agricoli; e

h) 

migliorare l'armonizzazione delle questioni trattate nell'ambito di organizzazioni internazionali di cui le parti sono membri.

Articolo 69

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

Articolo 70

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato VII del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 13

Politica della pesca e marittima

Sezione 1

Politica della pesca

Articolo 71

Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione su questioni riguardanti le attività di pesca e di governance marittima, istituendo in tal modo una più stretta cooperazione bilaterale e multilaterale nel settore della pesca. Le parti incoraggiano inoltre un approccio integrato alle problematiche della pesca e alla promozione dello sviluppo di una pesca sostenibile.

Articolo 72

Le parti intraprendono azioni comuni, si scambiano informazioni e si sostengono reciprocamente allo scopo di promuovere:

a) 

una buona governance e le migliori pratiche nella gestione della pesca al fine di garantire la conservazione e la gestione degli stock ittici in forme sostenibili, secondo un approccio ecosistemico;

b) 

una pesca e una gestione della pesca responsabili, in linea con i principi dello sviluppo sostenibile, in modo da salvaguardare lo stato di salute degli stock ittici e degli ecosistemi; e

c) 

la cooperazione attraverso le organizzazioni regionali appropriate responsabili della gestione e della conservazione delle risorse acquatiche vive.

Articolo 73

Le parti appoggeranno iniziative, come lo scambio di esperienze e l'offerta di sostegno reciproci, per garantire l'attuazione di una politica della pesca sostenibile, quali:

a) 

la gestione delle risorse della pesca e dell'acquacoltura;

b) 

l'ispezione e il controllo delle attività di pesca e lo sviluppo delle relative strutture amministrative e giudiziarie in grado di applicare le misure appropriate;

c) 

la raccolta dei dati relativi alle catture, agli sbarchi, e dei dati biologici ed economici;

d) 

una maggiore efficienza dei mercati, da realizzare in particolare attraverso la promozione delle organizzazioni di produttori, l'informazione dei consumatori, le norme di commercializzazione e la tracciabilità; e

e) 

lo sviluppo di una politica strutturale per il settore della pesca, con particolare attenzione allo sviluppo sostenibile delle zone di pesca definite come aree che comprendono una costa lacustre o stagni o l'estuario di un fiume e sono caratterizzate da un notevole livello di occupazione nel settore della pesca.

Sezione 2

Politica marittima

Articolo 74

Le parti, tenendo conto della cooperazione in materia di pesca, trasporti, ambiente e altre politiche collegate al mare, provvedono inoltre a sviluppare la cooperazione e il sostegno reciproco, se del caso, su questioni marittime, in particolare sostenendo attivamente un approccio integrato agli affari marittimi e la buona governance nel Mar Nero nell'ambito delle competenti organizzazioni marittime internazionali.

Articolo 75

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

CAPO 14

Cooperazione nel settore dell'energia

Articolo 76

Le parti convengono di continuare l'attuale cooperazione in materia di energia sulla base dei principi di partenariato, interesse reciproco, trasparenza e prevedibilità. È opportuno che la cooperazione miri all'efficienza energetica, all'integrazione del mercato e alla convergenza normativa nel settore dell'energia, tenendo conto della necessità di garantire la competitività e l'accesso a un'energia sicura, sostenibile dal punto di vista ambientale e a prezzi accessibili, anche attraverso le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Articolo 77

La cooperazione riguarda, fra l'altro, i seguenti settori e obiettivi:

a) 

strategie e politiche energetiche;

b) 

sviluppo di mercati dell'energia competitivi, trasparenti e non discriminatori, conformemente alle norme UE, compresi gli obblighi previsti dal trattato che istituisce la Comunità dell'energia, attraverso riforme normative e la partecipazione alla cooperazione regionale nel settore dell'energia;

c) 

sviluppo di un contesto per gli investimenti più stabile e attraente, lavorando sulle condizioni istituzionali, giuridiche, fiscali e di altro tipo;

d) 

infrastrutture energetiche, compresi i progetti di interesse comune, al fine di diversificare le fonti energetiche, i fornitori e di vie di trasporto in maniera efficiente, economica e compatibile con l'ambiente, tra l'altro attraverso la promozione di investimenti finanziati con prestiti o sovvenzioni;

e) 

miglioramento e rafforzamento a lungo termine della stabilità e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico e degli scambi, del transito e del trasporto dell'energia su una base non discriminatoria e reciprocamente vantaggiosa, conformemente alle norme UE e internazionali;

f) 

promozione dell'efficienza energetica e del risparmio energetico, tra l'altro in materia di rendimento energetico degli edifici, nonché sviluppo e sostegno delle energie rinnovabili secondo modalità economicamente valide ed ecosostenibili;

g) 

riduzione delle emissioni di gas a effetto serra in particolare attraverso progetti di efficienza energetica e di energie rinnovabili;

h) 

cooperazione scientifica e tecnica e scambio di informazioni per lo sviluppo e il miglioramento delle tecnologie di produzione, trasporto, fornitura e utilizzo finale dell'energia, con particolare attenzione alle tecnologie efficienti sotto il profilo energetico e rispettose dell'ambiente; e

i) 

può essere perseguita una cooperazione in materia di sicurezza nucleare e di radioprotezione, conformemente ai principi e alle norme dell'Agenzia internazionale dell'energia atomica (AIEA) e dei trattati e delle convenzioni internazionali pertinenti conclusi nell'ambito dell'AIEA, nonché conformemente al trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, se del caso.

Articolo 78

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

Articolo 79

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato VIII del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 15

Trasporti

Articolo 80

Le parti:

a) 

ampliano e rafforzano la cooperazione in materia di trasporti per contribuire allo sviluppo di sistemi di trasporto sostenibili;

b) 

promuovono attività di trasporto efficienti e sicure, come pure l'intermodalità e l'interoperabilità dei sistemi di trasporto; e

c) 

si adoperano per potenziare i principali collegamenti di trasporto tra i loro territori.

Articolo 81

Tale cooperazione riguarda, fra l'altro:

a) 

l'elaborazione di una politica nazionale dei trasporti sostenibile, riguardante tutti i modi di trasporto, soprattutto con l'obiettivo di garantire sistemi di trasporto efficienti e sicuri e di promuovere l'integrazione di questioni relative ai trasporti in altri settori di intervento;

b) 

l'elaborazione di strategie settoriali basate sulla politica nazionale dei trasporti (comprese le disposizioni di legge per l'ammodernamento delle attrezzature tecniche e delle flotte di trasporto secondo i più elevati standard internazionali) per i trasporti stradale, ferroviario, per via navigabile interna, aereo e l'intermodalità. Tali strategie definiscono anche i calendari e le principali tappe di attuazione, le responsabilità amministrative e i piani di finanziamento;

c) 

un miglioramento della politica delle infrastrutture per identificare e valutare meglio i progetti infrastrutturali nei vari modi di trasporto;

d) 

l'elaborazione di strategie di finanziamento per quanto riguarda la manutenzione, i vincoli di capacità e le infrastrutture di collegamento mancanti, nonché l'attivazione e la promozione della partecipazione del settore privato ai progetti di trasporto;

e) 

l'adesione alle organizzazioni e agli accordi internazionali pertinenti del settore dei trasporti, incluse le procedure per una rigorosa attuazione e l'efficace applicazione degli accordi e delle convenzioni internazionali in materia di trasporti;

f) 

la cooperazione scientifica e tecnica e lo scambio di informazioni per lo sviluppo e il miglioramento delle tecnologie dei trasporti, come ad esempio i sistemi di trasporto intelligenti; e

g) 

la promozione dell'uso dei sistemi di trasporto intelligenti e delle tecnologie dell'informazione nella gestione e nel funzionamento di tutti i modi di trasporto e a sostegno dell'intermodalità e la cooperazione nell'uso dei sistemi spaziali e delle applicazioni commerciali che facilitano i trasporti.

Articolo 82

1.  
La cooperazione mira inoltre a migliorare la circolazione dei passeggeri e delle merci, a rendere più scorrevoli i flussi di trasporto tra la Repubblica di Moldova, l'UE e i paesi terzi della regione mediante l'eliminazione degli ostacoli amministrativi, tecnici e di altra natura, a potenziare le reti di trasporto e a migliorare le infrastrutture, in particolare sui principali assi di collegamento tra le parti. Tale cooperazione comprende azioni volte a facilitare l'attraversamento delle frontiere.
2.  

La cooperazione comprende scambi di informazioni e attività congiunte:

a) 

a livello regionale, in particolare prendendo in considerazione e integrando i progressi conseguiti nell'ambito di varie intese di cooperazione regionale nel settore dei trasporti, come il corridoio di trasporto Europa-Caucaso-Asia (TRACECA), la cooperazione in materia di trasporti nel quadro del partenariato e altre iniziative relative ai trasporti; e

b) 

a livello internazionale, anche nell'ambito delle organizzazioni internazionali del settore dei trasporti e degli accordi e delle convenzioni internazionali ratificati dalle parti, nonché nel quadro delle varie agenzie dei trasporti dell'UE;

Articolo 83

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

Articolo 84

Le parti coopereranno per migliorare le connessioni dei trasporti, conformemente alle disposizioni di cui all'allegato IX del presente accordo.

Articolo 85

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato X e all'allegato XXVIII-D del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tali allegati.

CAPO 16

Ambiente

Articolo 86

Le parti sviluppano e rafforzano la cooperazione sulle questioni ambientali contribuendo in tal modo all'obiettivo a lungo termine dello sviluppo sostenibile e di un'economia maggiormente rispettosa dell'ambiente. Si prevede che una maggiore protezione dell'ambiente produrrà benefici per i cittadini e le imprese dell'UE e della Repubblica di Moldova, tra l'altro in termini di miglioramento della sanità pubblica, di conservazione delle risorse naturali, di una maggiore efficienza economica e ambientale, di integrazione dell'ambiente in altri settori di intervento e di impiego di tecnologie moderne e più pulite, che contribuiscono a modalità di produzione maggiormente sostenibili. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle parti, sulla base del principio di uguaglianza e di reciproco vantaggio, nonché tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le parti nel campo della protezione dell'ambiente e degli accordi multilaterali in tale settore.

Articolo 87

La cooperazione ha come obiettivi la conservazione, la tutela, il miglioramento e il recupero della qualità dell'ambiente, la protezione della salute umana, l'uso sostenibile delle risorse naturali e la promozione sul piano internazionale di misure per affrontare i problemi ambientali di portata regionale o mondiale, riguardanti tra l'altro:

a) 

la governance ambientale e le questioni orizzontali, incluse le valutazioni d'impatto strategiche e ambientali, l'istruzione e la formazione, la responsabilità ambientale, la lotta alla criminalità ambientale, la cooperazione transfrontaliera, l'accesso alle informazioni in materia di ambiente e ai processi decisionali e procedure efficaci di riesame amministrativo e giudiziario;

b) 

la qualità dell'aria;

c) 

la qualità dell'acqua e la gestione delle risorse, inclusa la gestione del rischio di alluvione, la carenza idrica e la siccità;

d) 

la gestione dei rifiuti e delle risorse e le spedizioni di rifiuti;

e) 

la tutela della natura, compresa la conservazione e la protezione della diversità biologica e paesaggistica;

f) 

l'inquinamento industriale e i rischi industriali;

g) 

le sostanze chimiche;

h) 

l'inquinamento acustico;

i) 

la tutela dei suoli;

j) 

l'ambiente urbano e rurale;

k) 

le tasse e le imposte ambientali;

l) 

i sistemi di monitoraggio e di informazione ambientale;

m) 

le ispezioni e le misure di esecuzione; e

n) 

l'ecoinnovazione, incluse le migliori tecnologie disponibili.

Articolo 88

Le parti, tra l'altro:

a) 

si scambiano informazioni e competenze;

b) 

attuano attività di ricerca congiunte e si scambiano informazioni sulle tecnologie più pulite;

c) 

pianificano la gestione dei rischi industriali e degli infortuni sul lavoro;

d) 

attuano attività congiunte a livello regionale e internazionale, se del caso anche nell'ambito degli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle parti e nel quadro delle agenzie competenti.

Le parti prestano particolare attenzione alle questioni transfrontaliere e alla cooperazione regionale.

Articolo 89

Tale cooperazione riguarda, fra l'altro, i seguenti obiettivi:

a) 

l'elaborazione di una strategia complessiva in materia di ambiente, che comprenda le riforme istituzionali in programma (con il relativo calendario) per garantire l'attuazione e l'applicazione della legislazione ambientale; la ripartizione, a livello nazionale, regionale e comunale, delle competenze relative all'amministrazione dell'ambiente; le procedure decisionali e di attuazione delle decisioni; le procedure volte a promuovere l'integrazione dell'ambiente in altri settori di intervento; la promozione di misure a favore di un'economia verde e dell'ecoinnovazione, l'identificazione delle necessarie risorse umane e finanziarie e un meccanismo di riesame; e

b) 

l'elaborazione di strategie settoriali riguardanti la qualità dell'aria, la qualità dell'acqua e la gestione delle risorse; la gestione dei rifiuti e delle risorse; la biodiversità e la tutela della natura; l'inquinamento industriale, i rischi industriali e le sostanze chimiche, l'inquinamento acustico, la tutela dei suoli, l'ambiente urbano e rurale e l'ecoinnovazione, con una definizione chiara del calendario e delle principali tappe di attuazione, delle responsabilità amministrative e delle strategie di finanziamento per gli investimenti in infrastrutture e tecnologie.

Articolo 90

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

Articolo 91

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XI del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 17

Iniziative in materia di clima

Articolo 92

Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione per la lotta ai cambiamenti climatici. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle parti, sulla base del principio di uguaglianza e di reciproco vantaggio, nonché tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra gli impegni bilaterali e multilaterali in questa materia.

Articolo 93

La cooperazione promuove l'adozione di misure a livello interno, regionale e internazionale, anche in materia di:

a) 

mitigazione dei cambiamenti climatici;

b) 

adattamento ai cambiamenti climatici;

c) 

scambio delle quote di emissione;

d) 

ricerca, sviluppo, dimostrazione, impiego e diffusione di tecnologie sicure e sostenibili a basse emissioni di carbonio e di tecnologie di adattamento;

e) 

integrazione delle questioni climatiche nelle politiche settoriali; e

f) 

sensibilizzazione, istruzione e formazione.

Articolo 94

Le parti, tra l'altro:

a) 

si scambiano informazioni e competenze;

b) 

attuano attività di ricerca congiunte e si scambiano informazioni sulle tecnologie più pulite;

c) 

attuano attività congiunte a livello regionale e internazionale, se del caso anche nell'ambito degli accordi multilaterali in materia di ambiente ratificati dalle parti e nel quadro delle agenzie competenti.

Le parti prestano particolare attenzione alle questioni transfrontaliere e alla cooperazione regionale.

Articolo 95

La cooperazione riguarda, fra l'altro, lo sviluppo e l'attuazione di:

a) 

una strategia climatica globale e un piano d'azione per la mitigazione dei cambiamenti climatici e l'adattamento agli stessi in una prospettiva a lungo termine;

b) 

valutazioni di vulnerabilità e adattamento;

c) 

una strategia nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici;

d) 

una strategia di sviluppo a basse emissioni di carbonio;

e) 

misure a lungo termine volte a ridurre le emissioni di gas a effetto serra;

f) 

misure tese a predisporre lo scambio delle quote di emissione;

g) 

misure volte a promuovere il trasferimento di tecnologie sulla base di una valutazione delle esigenze tecnologiche;

h) 

misure tese a integrare le questioni climatiche nelle politiche settoriali; e

i) 

misure relative alle sostanze che riducono lo strato di ozono.

Articolo 96

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

Articolo 97

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XII del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 18

Società dell'informazione

Articolo 98

Le parti rafforzano la cooperazione per sviluppare la società dell'informazione a vantaggio dei cittadini e delle imprese mediante la diffusione delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni (TIC) disponibili e mediante una migliore qualità dei servizi a prezzi accessibili. È opportuno che tale cooperazione miri a facilitare l'accesso ai mercati delle comunicazioni elettroniche e a incoraggiare la concorrenza e gli investimenti nel settore, nonché a promuovere lo sviluppo dei servizi pubblici online.

Articolo 99

La cooperazione può riguardare i seguenti temi:

a) 

scambio di informazioni e migliori pratiche sull'attuazione di strategie nazionali per la società dell'informazione, comprese, tra l'altro, iniziative volte a promuovere l'accesso alla banda larga, a migliorare la sicurezza della rete e a sviluppare servizi pubblici online;

b) 

scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze per promuovere lo sviluppo di un quadro normativo completo per le comunicazioni elettroniche, in particolare per rafforzare la capacità amministrativa dell'amministrazione nazionale nel campo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, nonché dell'ente normativo indipendente, per favorire un uso migliore delle risorse spettro e per promuovere l'interoperabilità delle reti nella Repubblica di Moldova e con l'UE;

c) 

incoraggiamento e promozione dell'attuazione degli strumenti TIC per una migliore governance, per l'e-learning e la ricerca, l'assistenza sanitaria pubblica, la digitalizzazione del patrimonio culturale, lo sviluppo del programma eContent e il commercio elettronico; e

d) 

aumento del livello di sicurezza dei dati personali e della tutela della riservatezza nel settore delle comunicazioni elettroniche.

Articolo 100

Le parti promuovono la cooperazione tra le autorità di regolamentazione dell'UE e le autorità di regolamentazione nazionali della Repubblica di Moldova in materia di comunicazioni elettroniche. Le parti prendono inoltre in considerazione la cooperazione in altri settori pertinenti, anche attraverso iniziative regionali.

Articolo 101

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

Articolo 102

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXVIII-B del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 19

Turismo

Articolo 103

Le parti cooperano nel settore del turismo allo scopo di rafforzare lo sviluppo di un'industria turistica competitiva e sostenibile, che sia fonte di crescita economica, empowerment, occupazione e valuta estera.

Articolo 104

La cooperazione a livello bilaterale, regionale ed europeo si basa sui seguenti principi:

a) 

il rispetto dell'integrità e degli interessi delle comunità locali, soprattutto nelle zone rurali;

b) 

l'importanza del patrimonio culturale; e

c) 

un'interazione positiva tra turismo e salvaguardia dell'ambiente.

Articolo 105

La cooperazione riguarda in particolare i seguenti settori:

a) 

lo scambio di informazioni, migliori pratiche ed esperienze e il trasferimento di know-how, anche per quanto concerne le tecnologie innovative;

b) 

l'istituzione di un partenariato strategico che associ gli interessi pubblici, privati e delle comunità, in modo da garantire lo sviluppo sostenibile del turismo;

c) 

la promozione e lo sviluppo di prodotti e mercati, infrastrutture, risorse umane e strutture istituzionali per il turismo, nonché l'identificazione e l'eliminazione delle barriere ai servizi di viaggio;

d) 

l'elaborazione e l'attuazione di politiche e strategie efficienti, anche per quanto riguarda gli opportuni aspetti giuridici, amministrativi e finanziari;

e) 

la formazione e lo sviluppo di capacità nel settore del turismo per migliorare il livello dei servizi; e

f) 

lo sviluppo e la promozione dell'offerta turistica delle comunità locali (community-based).

Articolo 106

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

CAPO 20

Sviluppo regionale, cooperazione transfrontaliera e regionale

Articolo 107

1.  
Nel campo della politica regionale le parti promuovono la comprensione reciproca e la cooperazione bilaterale, anche relativamente ai metodi di definizione e attuazione delle politiche regionali, del partenariato e della governance a più livelli, con particolare attenzione allo sviluppo delle aree svantaggiate e alla cooperazione territoriale, allo scopo di istituire canali di comunicazione e di rafforzare lo scambio di informazioni e di esperienze tra le autorità nazionali, regionali e locali, i soggetti socioeconomici e la società civile.
2.  

In particolare, le parti cooperano al fine di allineare le pratiche della Repubblica di Moldova ai seguenti principi:

a) 

decentramento del processo decisionale, dal livello centrale a quello delle comunità regionali;

b) 

consolidamento del partenariato tra tutte le parti coinvolte nello sviluppo regionale; e

c) 

cofinanziamento mediante contributi finanziari delle parti coinvolte nell'attuazione dei programmi e dei progetti di sviluppo regionale.

Articolo 108

1.  
Le parti sostengono e aumentano il coinvolgimento delle autorità locali e regionali nella cooperazione transfrontaliera e regionale e nelle relative strutture di gestione, intensificano la cooperazione mediante l'istituzione di un quadro legislativo favorevole, sostengono e sviluppano le misure di rafforzamento delle capacità e promuovono il rafforzamento delle reti economiche e di imprese a livello transfrontaliero e regionale.
2.  

Le parti coopereranno per consolidare le capacità istituzionali e operative delle istituzioni nazionali e regionali nei settori dello sviluppo regionale e della pianificazione dell'utilizzo del territorio, tra l'altro:

a) 

migliorando il meccanismo di interazione verticale e orizzontale dell'amministrazione pubblica centrale e locale nel processo di sviluppo e attuazione delle politiche regionali;

b) 

sviluppando la capacità delle autorità pubbliche locali di promuovere la cooperazione transfrontaliera, conformemente alle normative e alle pratiche UE; e

c) 

condividendo le conoscenze, le informazioni e le migliori pratiche in materia di politiche di sviluppo regionale per promuovere il benessere economico delle comunità locali e lo sviluppo omogeneo delle regioni.

Articolo 109

1.  
Le parti rafforzano e incoraggiano lo sviluppo della dimensione transfrontaliera e regionale delle reti, tra l'altro, di trasporto, di energia e di comunicazione, della cultura, dell'istruzione, del turismo, della salute/sanità e di altri ambiti disciplinati dal presente accordo che hanno un'incidenza sulla cooperazione transfrontaliera e regionale.
2.  
Le parti intensificano la cooperazione fra le proprie regioni, mediante programmi transfrontalieri e transnazionali, favorendo la partecipazione delle regioni della Repubblica di Moldova a strutture e organizzazioni regionali europee e promuovendone lo sviluppo economico e istituzionale mediante l'attuazione di progetti di interesse comune.

Tali attività avranno luogo nel contesto:

a) 

del proseguimento della cooperazione territoriale con le regioni europee (anche attraverso programmi di cooperazione transfrontaliera e transnazionale);

b) 

della cooperazione nel quadro del partenariato orientale e con gli organismi UE, tra cui il Comitato delle regioni, e la partecipazione a diversi progetti e iniziative regionali europei; e

c) 

della cooperazione, tra l'altro, con il Comitato economico e sociale europeo, l'Associazione europea di agenzie di sviluppo regionale (EURADA) e l'Osservatorio in rete dell'assetto del territorio europeo (ORATE).

Articolo 110

1.  
Le parti intensificano e assicurano un miglioramento del coordinamento e della cooperazione tra i paesi e le regioni nell'ambito della strategia dell'UE per la regione del Danubio, prestando particolare attenzione, fra l'altro, al miglioramento dei collegamenti nei settori dei trasporti e dell'energia, allo sviluppo e alla sicurezza sul piano ambientale, economico e sociale, contribuendo a un trasporto stradale e ferroviario più veloce, a un'energia più economica e sicura, a un ambiente migliore con acqua più pulita, alla protezione della biodiversità e a una più efficiente prevenzione transfrontaliera delle inondazioni.
2.  
Le parti intensificano la cooperazione transfrontaliera tesa a ripristinare la navigazione sul fiume Prut, che consentirà di prevenire le inondazioni nel bacino del fiume, migliorando la qualità delle acque e l'irrigazione per scopi agricoli, intensificando le attività economiche, promuovendo il turismo e le attività culturali e contribuendo allo sviluppo delle capacità.

Articolo 111

Le parti agevolano la circolazione dei cittadini dell'UE e della Repubblica di Moldova che sono chiamati ad attraversare la frontiera frequentemente e su brevi distanze.

Articolo 112

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

CAPO 21

Sanità pubblica

Articolo 113

Le parti convengono di sviluppare la cooperazione nel settore della sanità pubblica, allo scopo di innalzare il livello di sicurezza della sanità pubblica e di protezione della salute umana quale presupposto dello sviluppo sostenibile e della crescita economica.

Articolo 114

Tale cooperazione riguarda, tra l'altro:

a) 

il rafforzamento del sistema sanitario pubblico della Repubblica di Moldova, in particolare attraverso l'attuazione della riforma del settore sanitario, l'offerta di un'assistenza sanitaria primaria di alta qualità e il miglioramento della governance in materia di sanità e del finanziamento dell'assistenza sanitaria;

b) 

la sorveglianza e il controllo epidemiologici delle malattie trasmissibili, ad esempio HIV/AIDS, epatite virale e tubercolosi, nonché una più elevata capacità di far fronte alle situazioni d'emergenza e alle minacce per la sanità pubblica;

c) 

la prevenzione e il controllo delle malattie non trasmissibili, prevalentemente tramite lo scambio di informazioni e migliori pratiche, promuovendo stili di vita sani e agendo sui principali fattori che incidono sulla salute come l'alimentazione, l'alcolismo, la tossicodipendenza e il tabagismo;

d) 

la qualità e la sicurezza delle sostanze di origine umana;

e) 

le informazioni e le conoscenze sanitarie; e

f) 

una piena e tempestiva attuazione degli accordi internazionali in materia di sanità, in particolare i regolamenti sanitari internazionali e la convenzione quadro dell'Organizzazione mondiale della sanità per la lotta al tabagismo del 2003.

Articolo 115

La cooperazione consente:

a) 

la progressiva integrazione della Repubblica di Moldova nelle reti UE in materia di sanità; e

b) 

il progressivo miglioramento dell'interazione tra la Repubblica di Moldova e il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie.

Articolo 116

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XIII del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 22

Protezione civile

Articolo 117

Le parti sviluppano e intensificano la cooperazione in materia di catastrofi naturali e provocate dall'uomo. La cooperazione ha luogo prendendo in considerazione gli interessi delle parti, sulla base dei principi di uguaglianza e di reciproco vantaggio, nonché tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le parti e delle attività multilaterali nel settore della protezione civile.

Articolo 118

La cooperazione è intesa a migliorare la prevenzione delle catastrofi naturali e provocate dall'uomo, nonché la capacità di far fronte e di reagire alle stesse.

Articolo 119

Le parti, tra l'altro, si scambiano informazioni e competenze e attuano iniziative congiunte a livello nazionale, regionale e internazionale. La cooperazione comprende l'attuazione degli accordi specifici e delle intese amministrative in materia, concordati tra le parti sulla base dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze dell'UE e dei suoi Stati membri e conformemente alle procedure giuridiche di ciascuna delle parti.

Articolo 120

Tale cooperazione comprende, fra l'altro, i seguenti obiettivi:

a) 

facilitare l'assistenza reciproca nelle emergenze;

b) 

consentire lo scambio, 24 ore su 24, di allarmi rapidi e di informazioni aggiornate sulle emergenze su larga scala che interessano l'UE o la Repubblica di Moldova, anche per quanto riguarda le richieste e le offerte di assistenza;

c) 

valutare l'impatto ambientale delle catastrofi;

d) 

invitare gli esperti a seminari e convegni tecnici specifici su temi riguardanti la protezione civile;

e) 

invitare, caso per caso, osservatori a specifiche esercitazioni e formazioni organizzate dall'UE e/o dalla Repubblica di Moldova; e

f) 

rafforzare la cooperazione per quanto riguarda l'uso più efficace delle capacità di protezione civile disponibili.

Articolo 121

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

CAPO 23

Cooperazione in materia di istruzione, formazione, multilinguismo, gioventù e sport

Articolo 122

Le parti cooperano per promuovere l'apprendimento permanente e stimolare la cooperazione e la trasparenza a tutti i livelli di istruzione e di formazione, in particolare nel campo dell'istruzione superiore.

Articolo 123

Tale cooperazione si concentra, tra l'altro, sui seguenti aspetti:

a) 

promozione dell'apprendimento permanente, elemento fondamentale per la crescita e l'occupazione, che può consentire ai cittadini di avere un ruolo attivo nella società;

b) 

ammodernamento dei sistemi di istruzione e formazione, migliorandone la qualità, la pertinenza e l'accesso;

c) 

promozione di una convergenza nel campo dell'istruzione superiore, derivante dal processo di Bologna e dal progetto UE per la modernizzazione dei sistemi d'istruzione superiore;

d) 

rafforzamento della cooperazione accademica internazionale e della partecipazione ai programmi di cooperazione dell'UE, incrementando la mobilità di studenti e insegnanti;

e) 

istituzione di un quadro nazionale delle qualifiche per migliorare la trasparenza e il riconoscimento delle qualifiche e delle competenze; e

f) 

promozione degli obiettivi fissati dal processo di Copenaghen su una maggiore cooperazione europea in materia di istruzione e formazione professionale.

Articolo 124

Le parti promuovono la cooperazione e gli scambi in settori di interesse reciproco, quali la diversità linguistica e l'apprendimento permanente delle lingue, mediante lo scambio di informazioni e di migliori pratiche.

Articolo 125

Le parti convengono di cooperare nel settore della gioventù al fine di:

a) 

rafforzare la cooperazione e gli scambi nel settore della politica per la gioventù e dell'istruzione non formale dei giovani e dei giovani lavoratori;

b) 

agevolare la partecipazione attiva di tutti i giovani alla società;

c) 

sostenere la mobilità dei giovani e dei giovani lavoratori quale mezzo di promozione del dialogo interculturale, nonché dell'acquisizione di conoscenze, abilità e competenze al di fuori dei sistemi di istruzione, anche attraverso il volontariato; e

d) 

promuovere la cooperazione tra le organizzazioni giovanili al fine di sostenere la società civile.

Articolo 126

Le parti promuovono la cooperazione nel campo dello sport e dell'attività fisica mediante lo scambio di informazioni e di buone pratiche per promuovere uno stile di vita sano, i valori sociali ed educativi dello sport e la buona governance in ambito sportivo nelle società dell'UE e della Repubblica di Moldova.

CAPO 24

Cooperazione in materia di ricerca sviluppo tecnologico e dimostrazione

Articolo 127

Le parti promuovono la cooperazione in tutti i settori relativi alla ricerca scientifica civile e allo sviluppo tecnologico e alla dimostrazione (RST) sulla base del reciproco vantaggio e a condizione di assicurare l'adeguata ed effettiva tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 128

La cooperazione nel settore RST include:

a) 

il dialogo sulle politiche e lo scambio di informazioni scientifiche e tecnologiche;

b) 

l'agevolazione di un accesso adeguato ai rispettivi programmi delle parti;

c) 

l'aumento delle capacità di ricerca e della partecipazione degli enti di ricerca della Repubblica di Moldova ai programmi quadro per la ricerca dell'UE;

d) 

la promozione di progetti di ricerca congiunti in tutti gli ambiti RST;

e) 

attività formative e programmi di mobilità per gli scienziati, i ricercatori e altro personale incaricato della ricerca nell'ambito di attività RST da entrambi i lati;

f) 

l'agevolazione, nel quadro della legislazione applicabile, della libera circolazione dei partecipanti ad attività contemplate nel presente accordo che lavorano nel campo della ricerca e della circolazione transfrontaliera delle merci destinate a tali attività; e

g) 

altre forme di cooperazione nell'ambito RST (incluse le strategie e le iniziative regionali), previo comune accordo delle parti.

Articolo 129

Nel realizzare le attività di cooperazione in ambito RST, è opportuno ricercare sinergie con le attività finanziate dal Centro per la scienza e la tecnologia (STCU) e con altre attività realizzate nel quadro della cooperazione finanziaria tra l'UE e la Repubblica di Moldova.

CAPO 25

Cooperazione in materia di cultura, politica audiovisiva e media

Articolo 130

Le parti promuoveranno la cooperazione culturale conformemente ai principi sanciti dalla convenzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'educazione, la scienza e la cultura (Unesco) del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali. Le parti condurranno un dialogo regolare sulle politiche in settori di interesse reciproco, incluso lo sviluppo delle industrie della cultura nell'UE e nella Repubblica di Moldova. La cooperazione tra le parti stimolerà il dialogo interculturale, anche attraverso la partecipazione del settore della cultura nonché della società civile dell'UE e della Repubblica di Moldova.

Articolo 131

1.  
Le parti sviluppano un dialogo regolare e cooperano per promuovere in Europa l'industria audiovisiva e incoraggiare le coproduzioni nei settori cinematografico e televisivo.
2.  
La cooperazione potrebbe riguardare, tra l'altro, il tema della formazione dei giornalisti e di altri professionisti dei media, nonché il sostegno ai media, per rafforzarne l'indipendenza, la professionalità e i legami con i media UE conformemente alle norme europee, comprese quelle del Consiglio d'Europa e della convenzione Unesco del 2005 sulla protezione e promozione della diversità delle espressioni culturali.

Articolo 132

La cooperazione tra le parti è incentrata su diversi ambiti:

a) 

la cooperazione e gli scambi culturali, nonché la mobilità dell'arte e degli artisti;

b) 

il dialogo interculturale;

c) 

il dialogo sulle politiche in materia di politica culturale e di politica audiovisiva;

d) 

la cooperazione nell'ambito di organizzazioni internazionali quali l'Unesco e il Consiglio d'Europa, anche al fine di sviluppare la diversità culturale e di preservare e valorizzare il patrimonio culturale e storico; e

e) 

la cooperazione nel settore dei media.

Articolo 133

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XIV del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

CAPO 26

Cooperazione con la società civile

Articolo 134

Le parti instaurano un dialogo sulla cooperazione con la società civile allo scopo di:

a) 

rafforzare i contatti e lo scambio di informazioni e di esperienze tra tutti i settori della società civile nell'UE e nella Repubblica di Moldova;

b) 

assicurare una migliore conoscenza e comprensione della Repubblica di Moldova, incluse la storia e la cultura, nell'UE e in particolare nelle organizzazioni della società civile stabilite negli Stati membri, consentendo in tal modo di migliorare la consapevolezza delle opportunità e delle sfide per le relazioni future; e

c) 

assicurare, allo stesso modo, una migliore conoscenza e comprensione dell'UE nella Repubblica di Moldova e in particolare nelle organizzazioni della società civile del paese, ponendo l'accento, seppur in maniera non esclusiva, sui valori su cui si fonda l'UE, sulle sue politiche e sul suo funzionamento.

Articolo 135

Le parti promuovono il dialogo e la cooperazione tra i soggetti interessati delle rispettive società civili quale elemento integrante delle relazioni UE-Repubblica di Moldova. Tale dialogo e tale cooperazione hanno i seguenti obiettivi:

a) 

assicurare il coinvolgimento della società civile nelle relazioni UE-Repubblica di Moldova, in particolare nell'attuazione del presente accordo;

b) 

incrementare la partecipazione della società civile al processo decisionale pubblico, in particolare instaurando un dialogo aperto, trasparente e regolare tra le istituzioni pubbliche e le associazioni rappresentative e la società civile;

c) 

facilitare un processo di sviluppo di strutture istituzionali e di consolidamento delle organizzazioni della società civile in vario modo, anche mediante attività di sostegno dell'advocacy, reti informali e formali, visite e seminari reciproci, in particolare allo scopo di migliorare il quadro giuridico per la società civile; e

d) 

consentire ai rappresentanti della società civile da entrambi i lati di prendere conoscenza dei processi di consultazione e di dialogo tra le parti civili e sociali dell'altra parte, in particolare allo scopo di integrare ulteriormente la società civile nel processo decisionale pubblico della Repubblica di Moldova.

Articolo 136

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo tra le parti.

CAPO 27

Cooperazione in materia di tutela e promozione dei diritti del bambino

Articolo 137

Le parti convengono di cooperare per assicurare la promozione dei diritti del bambino conformemente alle leggi e alle norme internazionali, in particolare alla convenzione delle Nazioni Unite sui diritti del fanciullo del 1989, tenendo conto delle priorità identificate nel contesto specifico della Repubblica di Moldova, soprattutto per i gruppi vulnerabili.

Articolo 138

Tale cooperazione comprende, in particolare:

a) 

la prevenzione e la lotta a ogni forma di sfruttamento (incluso il lavoro infantile), abuso, negligenza e violenza nei confronti dei bambini, anche sviluppando e rafforzando il quadro giuridico e istituzionale, nonché mediante campagne di sensibilizzazione in materia;

b) 

il miglioramento del sistema di identificazione e di assistenza dei bambini che versano in situazioni di vulnerabilità, anche incrementando la partecipazione dei bambini ai processi decisionali e attuando efficaci meccanismi di gestione delle singole denunce effettuate dai bambini;

c) 

lo scambio di informazioni e di migliori pratiche in materia di riduzione della povertà infantile, incluse le misure volte a incentrare le politiche sociali sul benessere dei bambini, nonché a promuovere e agevolare l'accesso dei bambini all'istruzione;

d) 

l'attuazione di misure volte a promuovere i diritti del bambino all'interno della famiglia e delle istituzioni, nonché a rafforzare le capacità dei genitori e delle persone che si occupano dei bambini per assicurarne lo sviluppo; e

e) 

l'accesso, la ratifica e l'attuazione della documentazione internazionale pertinente, inclusa quella elaborata dalle Nazioni Unite, dal Consiglio d'Europa e dalla Conferenza dell'Aia di diritto internazionale privato, allo scopo di promuovere e tutelare i diritti del bambino nel rispetto dei più elevati standard in materia.

Articolo 139

Le questioni contemplate nel presente capo saranno l'oggetto di un regolare dialogo.

CAPO 28

Partecipazione alle agenzie e ai programmi dell'unione

Articolo 140

Alla Repubblica di Moldova è consentito partecipare a tutte le agenzie dell'Unione aperte alla partecipazione della Repubblica di Moldova a norma delle disposizioni di istituzione di tali agenzie. Per la partecipazione a ciascuna di queste agenzie la Repubblica di Moldova conclude con l'UE accordi separati che disciplinano anche l'importo del contributo finanziario.

Articolo 141

Alla Repubblica di Moldova è consentito partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione della Repubblica di Moldova a norma delle disposizioni di istituzione di tali programmi. La partecipazione della Repubblica di Moldova ai programmi dell'Unione avviene conformemente alle disposizioni contenute nel protocollo I del presente accordo riguardante un accordo quadro fra l'Unione europea e la Repubblica di Moldova sui principi generali della partecipazione della Repubblica di Moldova ai programmi dell'Unione.

Articolo 142

Le parti instaureranno un dialogo regolare sulla partecipazione della Repubblica di Moldova ai programmi e alle agenzie dell'Unione. In particolare, l'UE informa la Repubblica di Moldova in merito all'eventuale istituzione di nuove agenzie e di nuovi programmi dell'Unione e in merito a modifiche delle condizioni di partecipazione ai programmi e alle agenzie dell'Unione di cui agli articoli 140 e 141 del presente accordo.

TITOLO V

SCAMBI E QUESTIONI COMMERCIALI

CAPO 1

Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci

Sezione 1

Disposizioni comuni

Articolo 143

Obiettivo

Le parti istituiscono progressivamente, nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dieci anni che decorre dall'entrata in vigore del presente accordo, una zona di libero scambio conformemente alle disposizioni del presente accordo e all'articolo XXIV dell'accordo generale sulle tariffe e sul commercio del 1994 («GATT 1994»).

Articolo 144

Campo di applicazione e settori interessati

1.  
Le disposizioni del presente capo si applicano agli scambi di merci ( 1 ) tra le parti.
2.  
Ai fini del presente capo, per «originario» si intende conforme alle regole di origine di cui al protocollo II del presente accordo.

Sezione 2

Soppressione di dazi doganali, diritti e altri oneri

Articolo 145

Definizione di dazi doganali

Ai fini del presente capo, per «dazio doganale» si intende qualsiasi tipo di dazio od onere applicato o connesso all'importazione o all'esportazione di una merce, ivi compresa qualsiasi forma di sovrattassa od onere aggiuntivo applicati o connessi a tale importazione o esportazione, a eccezione:

a) 

degli oneri equivalenti a un'imposta interna applicati a norma dell'articolo 152 del presente accordo;

b) 

dei dazi istituiti a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 2 (Misure di difesa commerciale), del presente accordo; o

c) 

dei diritti o degli altri oneri applicati a norma dell'articolo 151 del presente accordo.

Articolo 146

Classificazione delle merci

La classificazione delle merci oggetto di scambi commerciali tra le parti è quella fissata conformemente al sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci del 1983 (SA) nella nomenclatura tariffaria della Repubblica di Moldova basata sulla SA del 2007 e nella nomenclatura tariffaria dell'Unione 2012 basata sulla SA del 2012.

Articolo 147

Soppressione dei dazi doganali sulle importazioni

1.  
Ciascuna parte riduce o sopprime i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra parte conformemente all'allegato XV del presente accordo.
2.  
Per ciascuna merce l'aliquota di base dei dazi doganali cui si applicano le successive riduzioni e soppressioni previste al paragrafo 1 del presente articolo è quella indicata nell'allegato XV del presente accordo.
3.  
Se in un qualsiasi momento successivo all'entrata in vigore del presente accordo una parte riduce l'aliquota del dazio doganale applicata alla nazione più favorita (NPF), tale aliquota è applicata come aliquota di base se e fintantoché essa è inferiore all'aliquota del dazio doganale calcolata a norma dell'allegato XV del presente accordo.
4.  
Dopo l'entrata in vigore del presente accordo, le parti possono consultarsi per decidere se accelerare ed estendere la portata della soppressione dei dazi doganali sugli scambi commerciali reciproci. Una decisione del Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, relativa alla soppressione o all'accelerazione della soppressione di un dazio doganale su una merce, sostituisce l'aliquota del dazio o la categoria di soppressione progressiva dei dazi determinata a norma dell'allegato XV del presente accordo.
5.  
Nel corso del terzo anno dall'entrata in vigore del presente accordo, le parti valutano la situazione, tenendo conto della configurazione degli scambi commerciali di prodotti agricoli tra le parti, del carattere sensibile specifico di tali prodotti e dello sviluppo della politica agricola da entrambi i lati.
6.  
Le parti esaminano, nell'ambito del Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», su un'adeguata base reciproca, le opportunità di fare all'altra parte ulteriori concessioni al fine di migliorare la liberalizzazione del commercio di prodotti agricoli, in particolare di quelli soggetti a contingenti tariffari.

Articolo 148

Meccanismo antielusione per i prodotti agricoli e i prodotti agricoli trasformati

1.  
I prodotti elencati nell'allegato XV-C del presente accordo sono soggetti al meccanismo antielusione. Il volume medio annuale delle importazioni dalla Repubblica di Moldova nell'Unione per ciascuna categoria di tali prodotti è indicato nell'allegato XV-C del presente accordo.
2.  
Quando il volume delle importazioni di una o più categorie di prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo raggiunge il 70 % del volume indicato nell'allegato XV-C a partire dal 1o gennaio di qualsiasi anno, l'Unione notifica alla Repubblica di Moldova il volume delle importazioni del prodotto o dei prodotti interessati. A seguito di tale notifica ed entro 14 giorni di calendario a decorrere dalla data in cui il volume delle importazioni di una o più categorie di prodotti di cui al paragrafo 1 del presente articolo raggiunge l'80 % del volume indicato nell'allegato XV-C del presente accordo, la Repubblica di Moldova fornisce all'Unione una giustificazione valida dell'aumento delle importazioni. Se tali importazioni raggiungono il 100 % del volume indicato nell'allegato XV-C del presente accordo e in assenza di una valida giustificazione dalla Repubblica di Moldova, l'Unione può temporaneamente sospendere il trattamento preferenziale riservato ai prodotti interessati.

La sospensione è applicabile per un periodo di sei mesi e ha effetto dalla data di pubblicazione della decisione di sospendere il trattamento preferenziale nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.

3.  
Tutte le sospensioni temporanee adottate a norma del paragrafo 2 sono notificate dall'Unione alla Repubblica di Moldova senza indebito ritardo.
4.  
L'Unione può revocare la sospensione temporanea prima della scadenza di sei mesi dall'entrata in vigore se la Repubblica di Moldova, nell'ambito del Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, fornisce elementi comprovanti che il volume della categoria pertinente di prodotti importati in eccesso rispetto al volume di cui all'allegato XV-C del presente accordo deriva da un cambiamento del livello di capacità di produzione ed esportazione della Repubblica di Moldova per il prodotto o i prodotti interessati.
5.  
L'allegato XV-C del presente accordo può essere modificato e il volume può essere variato previo comune accordo tra l'Unione e la Repubblica di Moldova nell'ambito del Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio» su richiesta della Repubblica di Moldova, per rispecchiare i cambiamenti del livello di capacità di produzione ed esportazione della Repubblica di Moldova per il prodotto o i prodotti interessati.

Articolo 149

Clausola di standstill

Nessuna parte può aumentare un dazio doganale esistente o imporre un nuovo dazio doganale su una merce originaria dell'altra parte, fatto salvo il diritto di ciascuna parte di:

a) 

aumentare un dazio doganale al livello stabilito nell'allegato XV successivamente a una riduzione unilaterale, o

b) 

mantenere o aumentare un dazio doganale secondo quanto autorizzato dall'organo di conciliazione (DSB) dell'OMC.

Articolo 150

Dazi doganali sulle esportazioni

Nessuna parte adotta o mantiene in vigore dazi o imposte diversi dagli oneri interni applicati a norma dell'articolo 152 del presente accordo, sull'esportazione o in relazione all'esportazione di merci nel territorio dell'altra parte.

Articolo 151

Diritti e altri oneri

Ciascuna parte assicura, conformemente all'articolo VIII del GATT 1994 e alle sue note interpretative, che i diritti e gli oneri di qualsiasi natura diversi dai dazi doganali o dalle altre misure di cui all'articolo 147 del presente accordo, applicati o connessi all'importazione o all'esportazione delle merci, siano limitati al costo approssimativo dei servizi prestati e non rappresentino una protezione indiretta delle merci di produzione interna né una tassazione delle importazioni o delle esportazioni a scopi fiscali.

Sezione 3

Misure non tariffarie

Articolo 152

Trattamento nazionale

Ciascuna parte accorda il trattamento nazionale alle merci dell'altra parte conformemente all'articolo III del GATT 1994 e alle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo III del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.

Articolo 153

Restrizioni all'importazione e all'esportazione

Nessuna delle parti adotta o mantiene divieti o restrizioni all'importazione di merci dell'altra parte o all'esportazione o alla vendita per l'esportazione di merci destinate al territorio dell'altra parte, salvo diversa disposizione nel presente accordo o conformemente all'articolo XI del GATT 1994 e alle relative note interpretative. A questo scopo, l'articolo XI del GATT 1994 e le sue note interpretative sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.

Sezione 4

Disposizioni specifiche relative alle merci

Articolo 154

Eccezioni generali

1.  
Nessuna disposizione del presente capo può essere interpretata come un divieto per le parti di adottare o applicare misure conformi agli articoli XX e XXI del GATT 1994 e alle relative note interpretative pertinenti, che sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante.
2.  
Le parti convengono che prima di prendere eventuali misure giustificabili a norma dell'articolo XX, lettere i) e j), del GATT 1994, la parte che intende prendere le misure fornisce all'altra parte tutte le informazioni pertinenti e ricerca una soluzione accettabile per le parti. In caso di mancato accordo entro trenta giorni dalla trasmissione di tali informazioni, la parte può applicare le misure al prodotto interessato a norma del presente paragrafo. Nel caso in cui circostanze eccezionali o critiche richiedano un intervento immediato e rendano impossibile informazioni o verifiche preliminari, la parte che intende prendere le misure può attuare immediatamente le misure cautelari necessarie ad affrontare la situazione e ne informa tempestivamente l'altra parte.

Sezione 5

Cooperazione amministrativa e coordinamento con altri paesi

Articolo 155

Disposizioni particolari in materia di cooperazione amministrativa

1.  
Le parti convengono che la cooperazione e l'assistenza amministrative sono fondamentali ai fini dell'attuazione e del controllo del trattamento preferenziale concesso a norma del presente capo e sottolineano il proprio impegno a contrastare le irregolarità e le frodi doganali e le questioni a esse collegate.
2.  
Qualora una parte abbia riscontrato, sulla base di dati oggettivi, la mancata cooperazione o assistenza amministrativa e/o la presenza di irregolarità o frodi dell'altra parte rispetto a quanto previsto al presente capo, essa può temporaneamente sospendere il trattamento preferenziale per il prodotto o i prodotti interessati conformemente al presente articolo e, in particolare, secondo la procedura di cui al paragrafo 5.
3.  

Ai fini del presente articolo, per mancata cooperazione o assistenza amministrativa si intende, fra l'altro:

a) 

una reiterata inosservanza dell'obbligo di verificare il carattere originario delle merci interessate;

b) 

un reiterato rifiuto di procedere alla verifica a posteriori della prova dell'origine e/o di comunicarne i risultati, oppure un ritardo ingiustificato nel procedere a questi adempimenti;

c) 

un reiterato rifiuto di concedere l'autorizzazione a effettuare visite di controllo per la verifica dell'autenticità di documenti o dell'accuratezza di informazioni attinenti alla concessione del trattamento preferenziale in questione oppure il ritardo ingiustificato nella concessione di tale autorizzazione.

4.  
Ai fini del presente articolo, la constatazione di irregolarità o frodi può essere fatta, tra l'altro, qualora si osservi un rapido aumento, non spiegabile in modo soddisfacente, del volume delle importazioni di merci al di sopra del normale livello di produzione e della capacità di esportazione dell'altra parte e tale aumento sia legato a dati oggettivi relativi a irregolarità o a frodi.
5.  

L'applicazione di una sospensione temporanea è subordinata alle seguenti condizioni:

a) 

la parte che ha riscontrato, sulla base di dati oggettivi, la mancata cooperazione o assistenza amministrativa e/o la presenza di irregolarità o frodi notifica senza indebito ritardo tale risultanza al Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, unitamente ai dati oggettivi e avvia consultazioni nell'ambito di detto Comitato, sulla base di tutte le informazioni e risultanze oggettive pertinenti, per trovare una soluzione accettabile per entrambe le parti;

b) 

qualora le parti abbiano avviato, nell'ambito di detto Comitato, le consultazioni di cui sopra senza pervenire a una soluzione accettabile entro tre mesi dalla notifica, la parte interessata può temporaneamente sospendere il trattamento preferenziale in questione per il prodotto o i prodotti interessati. Tale sospensione temporanea è notificata senza indebito ritardo al Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio»;

c) 

le sospensioni temporanee a norma del presente articolo sono limitate a quanto necessario per tutelare gli interessi finanziari della parte interessata. La loro durata è limitata a sei mesi, rinnovabili nel caso in cui, alla data di scadenza, la situazione sia invariata in relazione alle condizioni che hanno giustificato la sospensione iniziale. Esse sono oggetto di consultazioni periodiche nell'ambito del Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, in particolare ai fini della loro revoca non appena cessino di sussistere le condizioni per la loro applicazione.

6.  
Ciascuna parte pubblica tutti gli avvisi agli importatori relativi a ogni notifica di cui al paragrafo 5, lettera a), a ogni decisione di cui al paragrafo 5, lettera b) e a ogni rinnovo o revoca di cui al paragrafo 5, lettera c), secondo le sue procedure interne.

Articolo 156

Gestione degli errori amministrativi

Nel caso in cui, nel gestire correttamente il sistema preferenziale di esportazione, in particolare nell'applicare le disposizioni del protocollo II del presente accordo relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa, le autorità competenti abbiano commesso un errore che comporti conseguenze in termini di dazi all'importazione, la parte che subisce dette conseguenze può chiedere che il Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, vagli la possibilità di adottare le misure del caso per risolvere la situazione.

Articolo 157

Accordi con altri paesi

1.  
Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, altre zone di libero scambio o intese sul traffico transfrontaliero, tranne se in contrasto con il regime commerciale previsto dal presente accordo.
2.  
Nell'ambito del Comitato di associazione riunito in formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, le parti procedono a consultazioni sugli accordi che istituiscono unioni doganali, altre zone di libero scambio o intese sul traffico transfrontaliero e, ove richiesto, su altre questioni importanti relative alle rispettive politiche commerciali nei confronti dei paesi terzi. In particolare, nel caso dell'adesione di un paese terzo all'UE, queste consultazioni vengono avviate in modo che si tenga conto dei reciproci interessi dell'Unione e della Repubblica di Moldova sanciti dal presente accordo.

CAPO 2

Misure di difesa commerciale

Sezione 1

Misure di salvaguardia globali

Articolo 158

Disposizioni generali

1.  
Le parti confermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall'articolo XIX del GATT 1994 e dall'accordo sulle misure di salvaguardia contenuto nell'allegato 1 A dell'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale per il commercio («accordo OMC») («accordo sulle misure di salvaguardia»), nonché dall'articolo 5 dell'accordo sull'agricoltura di cui all'allegato 1 A dell'accordo OMC («accordo sull'agricoltura»).
2.  
Le regole di origine preferenziali stabilite a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci), del presente accordo non si applicano alla presente sezione.
3.  
Le disposizioni contenute nella presente sezione non sono soggette al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

Articolo 159

Trasparenza

1.  
La parte che apre un'inchiesta di salvaguardia ne dà notifica ufficiale all'altra parte qualora quest'ultima abbia un interesse economico sostanziale.
2.  
In deroga all'articolo 158 del presente accordo e su richiesta dell'altra parte, la parte che apre un'inchiesta di salvaguardia e intende applicare misure di salvaguardia notifica immediatamente per iscritto all'altra parte tutte le informazioni pertinenti all'origine dell'apertura dell'inchiesta di salvaguardia e dell'istituzione delle misure di salvaguardia, comprese, se del caso, informazioni relative all'apertura dell'inchiesta di salvaguardia, alle conclusioni provvisorie e alle conclusioni definitive dell'inchiesta, e offre all'altra parte la possibilità di avviare consultazioni.
3.  
Ai fini del presente articolo, si considera che una parte abbia un interesse economico sostanziale qualora negli ultimi tre anni essa sia stata tra i cinque maggiori fornitori del prodotto importato, in termini di volume o di valore assoluti.

Articolo 160

Applicazione delle misure

1.  
Nell'istituire le misure di salvaguardia, le parti si adoperano perché esse incidano il meno possibile sui loro scambi commerciali bilaterali.
2.  
Ai fini del paragrafo 1, se una parte intende applicare misure di salvaguardia definitive, ove ritenga siano soddisfatte le condizioni giuridiche per la loro istituzione, ne dà notifica all'altra parte e le offre la possibilità di avviare consultazioni bilaterali. Se entro trenta giorni dalla notifica non si perviene a una soluzione soddisfacente, la parte importatrice può adottare le misure idonee a risolvere il problema.

Sezione 2

Misure antidumping e compensative

Articolo 161

Disposizioni generali

1.  
Le parti riaffermano i loro diritti e i loro obblighi derivanti dall'articolo VI del GATT 1994, dall'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI del GATT 1994, contenuto nell'allegato 1 A dell'accordo OMC («accordo antidumping») e dall'accordo sulle sovvenzioni e sulle misure compensative contenuto nell'allegato 1 A dell'accordo OMC («accordo SCM»).
2.  
Le regole di origine preferenziali stabilite a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci), del presente accordo non si applicano alla presente sezione.
3.  
Le disposizioni contenute nella presente sezione non sono soggette al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

Articolo 162

Trasparenza

1.  
Le parti convengono che le misure antidumping e compensative dovrebbero essere utilizzate in piena conformità alle disposizioni rispettivamente dell'accordo antidumping e dell'accordo SCM ed essere basate su un sistema equo e trasparente.
2.  
Immediatamente dopo l'istituzione delle misure provvisorie e prima della decisione definitiva, le parti provvedono a comunicare integralmente ed esplicitamente tutti i fatti e tutte le considerazioni essenziali alla base della decisione di applicare le misure, fatti salvi l'articolo 6, paragrafo 5, dell'accordo antidumping e l'articolo 12, paragrafo 4, dell'accordo SCM. La comunicazione è fatta per iscritto e le parti interessate dispongono del tempo sufficiente per formulare le loro osservazioni.
3.  
Purché lo svolgimento dell'inchiesta non ne sia inutilmente ritardato, ciascuna parte interessata è data la possibilità di essere sentita per esprimere il proprio punto di vista nel quadro delle inchieste sulle misure antidumping e antisovvenzioni.

Articolo 163

Considerazione dell'interesse pubblico

Una parte può non applicare le misure antidumping o compensative se, alla luce delle informazioni rese disponibili durante l'inchiesta, si può chiaramente concludere che l'applicazione di tali misure non è nell'interesse pubblico. La decisione in ordine all'interesse pubblico si basa su una valutazione di tutti i diversi interessi nel loro complesso, compresi quelli dell'industria interna, degli utilizzatori, dei consumatori e degli importatori, se e in quanto essi abbiano fornito le informazioni pertinenti alle autorità incaricate dell'inchiesta.

Articolo 164

Regola del dazio inferiore

Se una parte decide di imporre un dazio antidumping o compensativo provvisorio o definitivo, l'importo di tale dazio non supera il margine di dumping o l'importo totale della sovvenzione compensabile, ma dovrebbe essere inferiore al margine di dumping o all'importo totale della sovvenzione compensabile se tale dazio inferiore sarebbe sufficiente per eliminare il pregiudizio arrecato all'industria interna.

Sezione 3

Misure di salvaguardia bilaterali

Articolo 165

Applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale

1.  
Qualora, a seguito della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, la merce originaria di una parte sia importata nel territorio dell'altra parte in quantitativi così accresciuti, in termini assoluti o relativi in rapporto alla produzione interna, e in condizioni tali da arrecare o da minacciare di arrecare un grave pregiudizio a un'industria interna che produce merci simili o direttamente concorrenti, la parte importatrice può adottare le misure di cui al paragrafo 2, alle condizioni e secondo le procedure indicate nella presente sezione.
2.  

La parte importatrice può adottare una misura di salvaguardia bilaterale che:

a) 

sospende l'ulteriore riduzione dell'aliquota del dazio doganale sulla merce interessata prevista dal presente accordo; o

b) 

aumenta l'aliquota del dazio doganale sulla merce fino a un livello non superiore a quello corrispondente alla minore tra le seguenti aliquote:

i) 

l'aliquota NPF applicata sul prodotto interessato in vigore al momento dell'adozione della misura; o

ii) 

l'aliquota di base del dazio doganale indicata nelle tabelle figuranti nell'allegato XV a norma dell'articolo 147 del presente accordo.

Articolo 166

Condizioni e limitazioni

1.  
Una parte notifica per iscritto all'altra parte l'apertura di un'inchiesta a norma del paragrafo 2 e si consulta con essa il più presto possibile prima dell'applicazione di una misura di salvaguardia bilaterale, al fine di procedere a un esame delle informazioni risultanti dall'inchiesta e a uno scambio di opinioni sulla misura.
2.  
Una parte applica una misura di salvaguardia bilaterale solo in seguito a inchiesta effettuata dalle proprie autorità competenti a norma dell'articolo 3 e dell'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A questo scopo, l'articolo 3 e l'articolo 4, paragrafo 2, lettera c), dell'accordo sulle misure di salvaguardia sono incorporati nel presente accordo e ne fanno parte integrante, mutatis mutandis.
3.  
Nel condurre l'inchiesta di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la parte soddisfa i requisiti definiti all'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A questo scopo, l'articolo 4, paragrafo 2, lettera a), dell'accordo sulle misure di salvaguardia è incorporato nel presente accordo e ne fa parte integrante, mutatis mutandis.
4.  
Le parti provvedono a che le rispettive autorità competenti concludano qualsiasi inchiesta di cui al paragrafo 2 entro un anno dalla data di apertura.
5.  

Nessuna parte può applicare una misura di salvaguardia bilaterale:

a) 

se non nella misura e per il tempo necessari per prevenire o riparare un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento dell'industria interna;

b) 

per un periodo superiore a due anni. Tale periodo può tuttavia essere prorogato al massimo di due anni se le autorità competenti della parte importatrice determinano, secondo le procedure specificate nel presente articolo, che la misura continua a essere necessaria per prevenire o riparare un grave pregiudizio e per facilitare l'adeguamento dell'industria interna e che esistono prove del fatto che l'industria sta procedendo all'adeguamento, a condizione che il periodo totale di applicazione della misura di salvaguardia, comprendente il periodo di applicazione iniziale e la sua proroga, non superi i quattro anni;

c) 

oltre la scadenza del periodo transitorio; o

d) 

sullo stesso prodotto, contemporaneamente all'applicazione di una misura a norma dell'articolo XIX del GATT 1994 e dell'accordo sulle misure di salvaguardia.

6.  
Quando una parte cessa di applicare una misura di salvaguardia bilaterale, l'aliquota del dazio doganale è quella che, secondo la tabella figurante nell'allegato XV del presente accordo, sarebbe stata in vigore in assenza della misura.

Articolo 167

Misure provvisorie

In circostanze critiche nelle quali un ritardo causerebbe un danno difficilmente riparabile, una parte può applicare una misura di salvaguardia bilaterale in via provvisoria se accerta preliminarmente che è chiaramente dimostrato che le importazioni di una merce originaria dell'altra parte sono aumentate per effetto della riduzione o della soppressione di un dazio doganale in applicazione del presente accordo, e che tali importazioni arrecano o minacciano di arrecare un grave pregiudizio all'industria interna. La durata di una misura provvisoria non supera i 200 giorni, periodo durante il quale la parte si conforma alle disposizioni dell'articolo 166, paragrafi 2 e 3, del presente accordo. La parte rimborsa tempestivamente un eventuale dazio versato in eccesso rispetto al dazio doganale stabilito nell'allegato XV del presente accordo se dall'inchiesta di cui all'articolo 166, paragrafo 2, del presente accordo non risulta che i requisiti di cui all'articolo 165 del presente accordo sono stati soddisfatti. La durata di una misura provvisoria è inclusa del periodo di cui all'articolo 165, paragrafo 5, lettera b), del presente accordo.

Articolo 168

Compensazione

1.  
Una parte che applica una misura di salvaguardia bilaterale consulta l'altra parte per concordare un'adeguata compensazione di liberalizzazione degli scambi in forma di concessioni aventi effetti commerciali sostanzialmente equivalenti o equivalenti al valore dei dazi supplementari che si prevede risulteranno dalla misura di salvaguardia. La parte offre la possibilità di procedere a tali consultazioni entro 30 giorni dall'applicazione della misura di salvaguardia bilaterale.
2.  
Se le consultazioni di cui al paragrafo 1 non permettono di giungere a un accordo sulla compensazione di liberalizzazione degli scambi entro trenta giorni dall'inizio delle consultazioni, la parte le cui merci sono oggetto della misura di salvaguardia può sospendere l'applicazione di concessioni sostanzialmente equivalenti alla parte che applica la misura di salvaguardia.
3.  
Il diritto di sospensione di cui al paragrafo 2 non è esercitato per i primi ventiquattro mesi durante i quali è in vigore la misura di salvaguardia bilaterale, a condizione che essa sia conforme alle disposizioni del presente accordo.

Articolo 169

Definizioni

Ai fini della presente sezione:

a) 

per «grave pregiudizio» e «minaccia di grave pregiudizio» si intendono le definizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'accordo sulle misure di salvaguardia. A questo scopo, l'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), dell'accordo sulle misure di salvaguardia è incorporato nel presente accordo e ne fa parte integrante, mutatis mutandis; e

b) 

per «periodo transitorio» si intende un periodo di dieci anni avente inizio il giorno di entrata in vigore del presente accordo.

CAPO 3

Ostacoli tecnici al commercio, normazione, metrologia, accreditamento e valutazione della conformità

Articolo 170

Campo di applicazione e definizioni

1.  
Il presente capo si applica all'elaborazione, all'adozione e all'applicazione delle norme, delle regolamentazioni tecniche e delle procedure di valutazione della conformità definite nell'accordo sugli ostacoli tecnici al commercio contenuto nell'allegato 1 A dell'accordo OMC («accordo TBT»), che possono incidere sugli scambi di merci tra le parti.
2.  
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, il presente capo non si applica alle misure sanitarie e fitosanitarie definite nell'allegato A dell'accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie, contenuto nell'allegato 1 A dell'accordo OMC («accordo SPS»), né alle specifiche in materia di acquisti elaborate dalle amministrazioni pubbliche per le loro necessità di produzione o di consumo.
3.  
Ai fini del presente capo si applicano le definizioni di cui all'allegato 1 dell'accordo TBT.

Articolo 171

Conferma dell'accordo TBT

Le parti confermano i diritti e gli obblighi reciproci derivanti dall'accordo TBT che è incorporato nel presente accordo e ne fa parte.

Articolo 172

Cooperazione tecnica

1.  
Le parti rafforzano la loro cooperazione nel campo delle norme, delle regolamentazioni tecniche, della metrologia, della vigilanza del mercato, dell'accreditamento e dei sistemi di valutazione della conformità al fine di migliorare la comprensione reciproca dei rispettivi sistemi e di agevolare l'accesso ai rispettivi mercati. A tale scopo, esse possono instaurare dialoghi su questioni di regolamentazione a livello orizzontale e settoriale.
2.  

Nel quadro della loro cooperazione, le parti si adoperano per identificare, sviluppare e promuovere iniziative volte a facilitare gli scambi commerciali, che possono consistere, tra l'altro:

a) 

nel rafforzare la cooperazione in materia di regolamentazione attraverso lo scambio di dati ed esperienze e la cooperazione scientifica e tecnica, per una migliore qualità delle rispettive regolamentazioni tecniche, delle norme, della vigilanza del mercato, della valutazione della conformità e dell'accreditamento e per un utilizzo efficiente delle risorse normative;

b) 

nel promuovere e nello stimolare la cooperazione tra i rispettivi organismi, pubblici o privati, competenti in materia di metrologia, normazione, vigilanza del mercato, valutazione della conformità e accreditamento;

c) 

nel promuovere lo sviluppo di infrastrutture di qualità nella Repubblica di Moldova per quanto riguarda la normazione, la metrologia, l'accreditamento, la valutazione della conformità, e il sistema di vigilanza del mercato;

d) 

nel promuovere la partecipazione della Repubblica di Moldova ai lavori delle competenti organizzazioni europee;

e) 

nel ricercare soluzioni per rimuovere gli ostacoli tecnici al commercio che dovessero presentarsi; e

f) 

nel coordinare le loro posizioni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di commercio e regolamentazione, come l'OMC e la Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite (UNECE).

Articolo 173

Ravvicinamento delle regolamentazioni tecniche, delle norme e della valutazione della conformità

1.  
La Repubblica di Moldova adotta le misure necessarie per conformarsi progressivamente alle regolamentazioni tecniche, alle norme, alla metrologia, all'accreditamento, alla valutazione della conformità, ai corrispondenti sistemi e al sistema di vigilanza del mercato dell'Unione e si impegna a rispettare i principi e le pratiche stabiliti nell'acquis pertinente dell'Unione.
2.  

Allo scopo di conseguire gli obiettivi stabiliti al paragrafo 1, la Repubblica di Moldova:

a) 

integra progressivamente l'acquis pertinente dell'Unione nella propria legislazione a norma dell'allegato XVI del presente accordo; e

b) 

effettua le riforme amministrative e istituzionali necessarie per realizzare il sistema efficace e trasparente necessario per l'attuazione del presente capo.

3.  
La Repubblica di Moldova si astiene dal modificare la propria legislazione orizzontale e settoriale, fatta eccezione per il progressivo allineamento di tale legislazione al corrispondente acquis dell'Unione e per il mantenimento di tale allineamento, e notifica all'Unione le modifiche apportate alla propria legislazione nazionale.
4.  
La Repubblica di Moldova garantisce la partecipazione dei suoi organismi nazionali competenti, in base ai rispettivi settori di attività e al possesso dello status di membro di tali organismi, agli organismi europei e internazionali che si occupano di normazione, metrologia legale e fondamentale e valutazione della conformità, accreditamento compreso.
5.  

Allo scopo di integrare il proprio sistema di normazione, la Repubblica di Moldova:

a) 

recepisce progressivamente, come norme nazionali, il corpus delle norme europee (EN), comprese le norme europee armonizzate, il cui uso volontario costituisce una presunzione di conformità alla legislazione dell'Unione recepita nella legislazione della Repubblica di Moldova;

b) 

contemporaneamente a tale recepimento, ritira le norme nazionali contrastanti; e

c) 

soddisfa progressivamente le condizioni per ottenere lo status di membro a pieno titolo degli organismi europei di normazione.

6.  
Successivamente all'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di Moldova trasmette all'Unione relazioni annuali sulle misure adottate conformemente all'allegato XVI del presente accordo. Qualora le azioni elencate nell'allegato XVI del presente accordo non siano state attuate entro i tempi stabiliti, la Repubblica di Moldova fornisce un nuovo calendario relativo al completamento delle azioni in questione. L'allegato XVI del presente accordo può essere adeguato dalle parti.

Articolo 174

Accordo sulla valutazione della conformità e sull'accettazione dei prodotti industriali (ACAA)

1.  
Le parti possono in prospettiva concordare l'integrazione di un accordo sulla valutazione della conformità e sull'accettazione dei prodotti industriali (ACAA) come protocollo del presente accordo, in cui sono contemplati i settori elencati nell'allegato XVI del presente accordo per i quali si considera realizzato l'allineamento dopo essere stati concordati, in seguito a verifica dell'Unione che la legislazione settoriale e orizzontale pertinente, le istituzioni e le norme della Repubblica di Moldova siano state completamente allineate a quelli dell'Unione. È previsto che l'ACAA venga esteso fino a contemplare tutti i settori elencati nell'allegato XVI del presente accordo.
2.  
L'ACAA prevederà che gli scambi commerciali di prodotti tra le parti nei settori da esso disciplinati avvengano alle stesse condizioni applicabili agli scambi commerciali degli stessi prodotti tra gli Stati membri.

Articolo 175

Marcatura ed etichettatura

1.  
Fatti salvi gli articoli 173 e 174 del presente accordo, le parti, per quanto concerne le regolamentazioni tecniche che attengono alle prescrizioni in materia di etichettatura o marcatura, ribadiscono i principi di cui al capo 2.2 dell'accordo TBT secondo cui tali prescrizioni non sono elaborate, adottate o applicate con il fine o l'effetto di creare inutili ostacoli al commercio internazionale. A tale scopo, le prescrizioni in materia di etichettatura o marcatura non sono più restrittive, agli effetti degli scambi commerciali, di quanto necessario per conseguire un obiettivo legittimo, tenuto conto dei rischi che comporterebbe il mancato conseguimento di tale obiettivo.
2.  

Per quanto riguarda in particolare la marcatura o l'etichettatura obbligatoria, le parti convengono di:

a) 

adoperarsi per ridurre al minimo le necessità in materia di marcatura o etichettatura, salvo quanto imposto ai fini dell'adozione dell'acquis dell'Unione in questo settore e ai fini della protezione della salute, della sicurezza o dell'ambiente o per altri scopi ragionevoli di politica pubblica; e

b) 

conservare il diritto di esigere che le informazioni figurino sull'etichettatura o sulla marcatura in una determinata lingua.

CAPO 4

Misure sanitarie e fitosanitarie

Articolo 176

Obiettivo

1.  

Il presente capo ha l'obiettivo di agevolare gli scambi tra le parti delle merci oggetto di misure sanitarie e fitosanitarie (misure SPS), tutelando nel contempo la vita e la salute delle persone, degli animali o dei vegetali mediante:

a) 

la garanzia di un'assoluta trasparenza per quanto attiene alle misure applicabili agli scambi elencate nell'allegato XVII del presente accordo;

b) 

il ravvicinamento del sistema normativo della Repubblica di Moldova a quello dell'Unione;

c) 

il riconoscimento dello status zoosanitario e fitosanitario delle parti e l'applicazione del principio di regionalizzazione;

d) 

l'istituzione di un meccanismo per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure mantenute da una parte ed elencate nell'allegato XVII del presente accordo;

e) 

il mantenimento dell'attuazione dell'accordo SPS;

f) 

l'istituzione di meccanismi e procedure di facilitazione degli scambi; e

g) 

il miglioramento della comunicazione e della cooperazione tra le parti per quanto attiene alle misure elencate nell'allegato XVII del presente accordo.

2.  
Il presente capo mira a raggiungere un'intesa tra le parti per quanto riguarda le norme per il benessere degli animali.

Articolo 177

Obblighi multilaterali

Le parti ribadiscono i propri diritti e i propri obblighi stabiliti nell'accordo OMC, in particolare nell'accordo SPS.

Articolo 178

Campo di applicazione

Il presente capo si applica a tutte le misure sanitarie e fitosanitarie di una parte in grado di incidere, direttamente o indirettamente, sugli scambi commerciali tra le parti, comprese tutte le misure elencate nell'allegato XVII del presente accordo.

Articolo 179

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

1) 

«misure sanitarie e fitosanitarie» (misure SPS): le misure definite al paragrafo 1 dell'allegato A dell'accordo SPS;

2) 

«animali»: gli animali definiti nel codice sanitario per gli animali terrestri e nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'Organizzazione mondiale della sanità animale (OIE);

3) 

«prodotti animali»: i prodotti di origine animale, compresi i prodotti ottenuti da animali acquatici, come definiti nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE;

4) 

«sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano»: i prodotti animali elencati nell'allegato XVII-A, parte 2(II), del presente accordo;

5) 

«vegetali»: le piante vive e determinate parti vive di piante, comprese le sementi:

a) 

i frutti, in senso botanico, diversi da quelli conservati con surgelamento;

b) 

le verdure, diverse da quelle conservate con surgelamento;

c) 

i tuberi, i bulbo-tuberi, i bulbi, i rizomi;

d) 

i fiori recisi;

e) 

i rami con foglie;

f) 

gli alberi tagliati con foglie;

g) 

le colture di tessuti vegetali;

h) 

le foglie, il fogliame;

i) 

il polline vivo; e

j) 

le gemme, le talee, le marze;

6) 

«prodotti vegetali»: i prodotti di origine vegetale non trasformati o che hanno subito un trattamento semplice, purché non si tratti di vegetali, definiti nell'allegato XVII-A, parte 3, del presente accordo;

7) 

«sementi»: le sementi in senso botanico destinate a essere piantate;

8) 

«organismi nocivi»: qualsiasi specie, ceppo o biotipo di vegetale, animale o agente patogeno dannoso per i vegetali o i prodotti vegetali;

9) 

«zona protetta» relativamente a un determinato organismo nocivo regolamentato: un'area geografica dell'Unione ufficialmente definita in cui tale organismo non è stabilito nonostante le condizioni favorevoli e nonostante la sua presenza in altre zone dell'Unione;

10) 

«malattia animale»: una manifestazione clinica o patologica di un'infezione negli animali;

11) 

«malattia degli animali di acquacoltura»: un'infezione, anche non clinica, causata da uno o più agenti eziologici delle malattie di cui al codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE;

12) 

«infezione negli animali»: la permanenza dell'agente infettivo negli animali indipendentemente dalla presenza di manifestazioni cliniche o patologiche di un'infezione;

13) 

«norme per il benessere degli animali»: le norme per la protezione degli animali elaborate e applicate dalle parti e, se del caso, conformi alle norme OIE;

14) 

«livello di protezione sanitaria e fitosanitaria adeguato»: quello definito al paragrafo 5 dell'allegato A dell'accordo SPS;

15) 

«regione»: con riferimento alla sanità animale, zona o regione quale definita nel codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE e, con riferimento all'acquacoltura, zona quale definita nel codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE. Con riferimento all'Unione, per «territorio» o «paese» si intende il territorio dell'Unione;

16) 

«zona indenne»: una zona nella quale l'assenza di un determinato organismo nocivo è dimostrata scientificamente e nella quale, se del caso, tale condizione è mantenuta attraverso l'applicazione di misure ufficiali;

17) 

«regionalizzazione»: la nozione di cui all'articolo 6 dell'accordo SPS;

18) 

«spedizione»: un numero di animali vivi o un quantitativo di prodotti animali dello stesso tipo, accompagnati dallo stesso certificato o documento, trasportati con lo stesso mezzo di trasporto, spediti da un unico spedizioniere e originari della stessa parte esportatrice o di una stessa regione di tale parte. Una spedizione di animali può essere composta di una o più partite. Una spedizione di prodotti animali può essere composta di una o più merci o partite;

19) 

«spedizione di vegetali o di prodotti vegetali»: un quantitativo di vegetali, prodotti vegetali e/o altri articoli trasportati da una parte a un'altra parte e accompagnati, se necessario, da un unico certificato fitosanitario. Una spedizione può essere composta di una o più merci o partite;

20) 

«partita»: un numero di unità di una singola merce, identificabile per l'omogeneità della composizione e dell'origine e facente parte di una spedizione;

21) 

«equivalenza per scopi commerciali» (equivalenza): la situazione in cui la parte importatrice riconosce come equivalenti le misure elencate nell'allegato XVII del presente accordo, anche se esse differiscono dalle proprie, qualora la parte esportatrice dimostri oggettivamente alla parte importatrice che le sue misure raggiungono il livello di protezione sanitaria e fitosanitaria adeguato della parte importatrice o un livello di rischio accettabile;

22) 

«settore»: la struttura della produzione e degli scambi di un prodotto o di una categoria di prodotti in una parte;

23) 

«sottosettore»: una parte ben definita e controllata di un settore;

24) 

«merci»: i prodotti o gli oggetti trasportati a scopo commerciale, inclusi quelli di cui ai punti da 2) a 7);

25) 

«autorizzazione d'importazione specifica»: una formale autorizzazione preventiva, rilasciata dalle autorità competenti della parte importatrice a un singolo importatore per consentire l'importazione di una o più spedizioni di una merce dalla parte esportatrice, nel campo di applicazione del presente capo;

26) 

«giorni lavorativi»: i giorni della settimana, esclusi la domenica, il sabato e i giorni festivi in una delle parti;

27) 

«ispezione»: l'esame di qualsiasi aspetto relativo ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali per verificare che tali aspetti siano conformi alle prescrizioni di legge relative ai mangimi, agli alimenti, alla salute e al benessere degli animali;

28) 

«ispezione fitosanitaria»: l'esame visivo ufficiale di vegetali, prodotti vegetali o altri articoli regolamentati per stabilire l'eventuale presenza di organismi nocivi e/o la conformità alla regolamentazione fitosanitaria;

29) 

«verifica»: il controllo, mediante esame e considerazione di prove oggettive, volto a stabilire se sono stati soddisfatti requisiti specifici.

Articolo 180

Autorità competenti

Le parti si informano reciprocamente in merito alla struttura, all'organizzazione e alla ripartizione delle competenze tra le loro autorità competenti nel corso della prima riunione del sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie (sottocomitato SPS) di cui all'articolo 191 del presente accordo. Le parti si informano reciprocamente di eventuali cambiamenti relativi alla struttura, all'organizzazione e alla ripartizione delle competenze, inclusi i punti di contatto, con riferimento a tali autorità competenti.

Articolo 181

Ravvicinamento progressivo

1.  
La Repubblica di Moldova procede al ravvicinamento progressivo della sua legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali a quella dell'Unione, come stabilito nell'allegato XXIV del presente accordo.
2.  
Le parti collaborano al ravvicinamento progressivo e allo sviluppo di capacità.
3.  
Il sottocomitato SPS verifica regolarmente l'attuazione del processo di ravvicinamento di cui all'allegato XXIV del presente accordo al fine di formulare le necessarie raccomandazioni sulle misure di ravvicinamento.
4.  
Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, la Repubblica di Moldova presenta un elenco delle misure di legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali dell'UE che la Repubblica di Moldova sottoporrà a ravvicinamento. L'elenco è suddiviso in settori prioritari relativi alle misure, definite nell'allegato XVII del presente accordo, indicanti la merce o il gruppo di merci per cui sono previste misure di ravvicinamento. L'elenco di ravvicinamento è il documento di riferimento per l'attuazione del presente capo.
5.  
L'elenco di ravvicinamento e i principi per la valutazione dell'avanzamento del processo di ravvicinamento saranno integrati nell'allegato XXIV del presente accordo e si baseranno sulle risorse tecniche e finanziarie della Repubblica di Moldova.

Articolo 182

Riconoscimento, ai fini degli scambi commerciali, dello status zoosanitario e fitosanitario e delle condizioni regionali

Riconoscimento dello status per quanto riguarda le malattie animali, le infezioni degli animali o gli organismi nocivi

1.  

Per quanto riguarda le malattie animali e le infezioni degli animali (comprese le zoonosi), si applicano le seguenti disposizioni:

a) 

la parte importatrice riconosce, ai fini degli scambi commerciali, lo status zoosanitario della parte esportatrice o delle sue regioni, determinato secondo la procedura di cui all'allegato XIX, parte A, del presente accordo, relativamente alle malattie animali di cui all'allegato XVIII-A del presente accordo;

b) 

se una parte ritiene che il suo territorio o una regione compresa nel suo territorio possieda uno status speciale relativamente a una determinata malattia animale diversa da quelle elencate nell'allegato XVIII-A del presente accordo, essa può chiedere il riconoscimento di tale status secondo la procedura di cui all'allegato XIX, parte C, del presente accordo. La parte importatrice può chiedere, per le importazioni di animali vivi e di prodotti animali, garanzie corrispondenti allo status riconosciuto alle parti;

c) 

le parti riconoscono come base per gli scambi commerciali bilaterali lo status dei territori o delle regioni, oppure lo status di un settore o di un sottosettore delle parti concernente, a seconda dei casi, la prevalenza o l'incidenza di una malattia animale diversa da quelle elencate nell'allegato XVIII-A del presente accordo o le infezioni degli animali e/o i rischi connessi, secondo le definizioni dell'OIE. Se del caso, la parte importatrice può chiedere, per le importazioni di animali vivi e di prodotti animali, le garanzie corrispondenti allo status definito conformemente alle raccomandazioni dell'OIE; e

d) 

fatti salvi gli articoli 184, 186 e 190 del presente accordo e a meno che la parte importatrice non sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni giustificative o supplementari, consultazioni e/o verifiche, ciascuna parte adotta senza indebito ritardo le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi commerciali conformemente alle lettere a), b) e c) del presente paragrafo.

2.  

Per quanto riguarda gli organismi nocivi, si applicano le seguenti disposizioni:

a) 

le parti riconoscono, ai fini degli scambi commerciali, lo status concernente gli organismi nocivi di cui all'allegato XVIII-B del presente accordo determinato nell'allegato XIX-B del presente accordo; e

b) 

fatti salvi gli articoli 184, 186 e 190 del presente accordo e a meno che la parte importatrice non sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni giustificative o supplementari, consultazioni e/o verifiche, ciascuna parte adotta senza indebito ritardo le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi conformemente alla lettera a) del presente paragrafo.

Riconoscimento della regionalizzazione/zonizzazione, delle zone indenni da organismi nocivi e delle zone protette

3.  
Le parti riconoscono il concetto di regionalizzazione e di zone indenni da organismi nocivi, di cui alla convenzione internazionale per la protezione dei vegetali (IPPC) del 1997 e alle norme internazionali per le misure fitosanitarie (ISPM) dell'Organizzazione per l'alimentazione e l'agricoltura delle Nazioni Unite (FAO), nonché il concetto di zone protette, quale definito nella direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità, che convengono di applicare agli scambi commerciali tra di esse.
4.  
Le parti convengono che le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie animali e dei pesci di cui all'allegato XVIII-A del presente accordo e gli organismi nocivi elencati nell'allegato XVIII-B del presente accordo sono prese conformemente a quanto disposto nell'allegato XIX, parti A e B, del presente accordo.
5.  
Per quanto riguarda le malattie animali a norma dell'articolo 184 del presente accordo, la parte esportatrice che chiede alla parte importatrice il riconoscimento della sua decisione di regionalizzazione notifica le misure unitamente a una motivazione circostanziata e ai dati giustificativi alla base delle sue decisioni. Fatto salvo l'articolo 185 del presente accordo e a meno che la parte importatrice non sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni supplementari, consultazioni e/o verifiche entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento della notifica, la decisione di regionalizzazione notificata si considera accettata.

Le consultazioni di cui al primo comma del presente paragrafo si svolgono a norma dell'articolo 185, paragrafo 3, del presente accordo. La parte importatrice valuta le informazioni supplementari entro quindici giorni lavorativi dal ricevimento delle stesse. La verifica di cui al primo comma del presente paragrafo è eseguita a norma dell'articolo 188 del presente accordo ed entro venticinque giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta.

6.  
Per quanto riguarda gli organismi nocivi, ciascuna parte dispone che negli scambi commerciali di vegetali, prodotti vegetali e altri articoli, si tenga in debita considerazione lo status concernente gli organismi nocivi di una zona riconosciuta dall'altra parte come zona protetta o come zona indenne da organismi nocivi. Una parte che chiede all'altra parte il riconoscimento di una sua zona indenne notifica le misure e, su richiesta, fornisce la motivazione circostanziata e i dati giustificativi alla base dell'istituzione e del mantenimento di tale zona, secondo quanto stabilito dalla FAO o dall'IPPC, incluse le norme internazionali per le misure fitosanitarie. Fatto salvo l'articolo 190 del presente accordo e a meno che una parte non sollevi esplicitamente un'obiezione e chieda informazioni supplementari, consultazioni e/o verifiche entro tre mesi dalla notifica, la decisione di regionalizzazione così notificata, relativa a zone indenni, si considera accettata.

Le consultazioni di cui al primo comma del presente paragrafo si svolgono a norma dell'articolo 185, paragrafo 3, del presente accordo. La parte importatrice valuta le informazioni supplementari entro tre mesi dal ricevimento delle stesse. La verifica di cui al primo comma del presente paragrafo è eseguita a norma dell'articolo 188 del presente accordo entro dodici mesi dal ricevimento della relativa richiesta, tenendo conto del ciclo biologico dell'organismo nocivo e della coltura in questione.

7.  
Una volta espletate le procedure di cui ai paragrafi da 4 a 6 del presente articolo, e fatto salvo l'articolo 190 del presente accordo, ciascuna parte adotta senza indebito ritardo le misure legislative e amministrative necessarie per consentire gli scambi commerciali su tali basi.

Compartimentalizzazione

8.  
Le parti si impegnano ad avviare un ulteriore dialogo al fine di attuare il principio di compartimentalizzazione.

Articolo 183

Riconoscimento dell'equivalenza

1.  

L'equivalenza può essere riconosciuta in relazione a:

a) 

una singola misura;

b) 

un gruppo di misure; o

c) 

un sistema applicabile a un settore, a un sottosettore, a una merce o a un gruppo di merci.

2.  
Nel riconoscere l'equivalenza, le parti seguono la procedura di cui al paragrafo 3, nell'ambito della quale la parte esportatrice dimostra obiettivamente l'equivalenza e la parte importatrice valuta obiettivamente tale richiesta. Tale valutazione può comprendere ispezioni o verifiche.
3.  
Quando la parte esportatrice chiede il riconoscimento dell'equivalenza come stabilito al paragrafo 1 del presente articolo, le parti avviano senza indugio e comunque entro tre mesi dal ricevimento della richiesta della parte importatrice la procedura di consultazione, che comprende le fasi descritte nell'allegato XXI del presente accordo. Se la parte esportatrice presenta più domande, su richiesta della parte importatrice le parti stabiliscono, nel sottocomitato SPS di cui all'articolo 191 del presente accordo, un calendario per l'avvio e lo svolgimento della procedura di cui al presente paragrafo.
4.  
La Repubblica di Moldova informa l'Unione non appena viene realizzato il ravvicinamento a seguito della verifica di cui all'articolo 181, paragrafo 3, del presente accordo. Tale notifica è considerata una richiesta da parte della Repubblica di Moldova di avviare la procedura per il riconoscimento dell'equivalenza delle misure interessate, come stabilito al paragrafo 3 del presente articolo.
5.  
Se non diversamente convenuto, la parte importatrice completa la procedura per il riconoscimento dell'equivalenza di cui al paragrafo 3 del presente articolo entro dodici mesi dal ricevimento della richiesta della parte esportatrice, accompagnata da un fascicolo comprovante l'equivalenza. Tale termine può essere prorogato nel caso delle colture stagionali, quando ciò sia giustificato per consentire una verifica durante un congruo periodo di crescita della coltura.
6.  
La parte importatrice determina l'equivalenza per quanto riguarda i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri articoli conformemente alle ISPM pertinenti.
7.  

Qualora una delle parti modifichi le misure che incidono sull'equivalenza, la parte importatrice può revocare o sospendere l'equivalenza purché si proceda nel modo seguente:

a) 

a norma dell'articolo 184, paragrafo 2, del presente accordo, la parte esportatrice informa la parte importatrice delle proposte di modifica delle proprie misure per le quali è riconosciuta l'equivalenza e del probabile effetto delle misure proposte sull'equivalenza riconosciuta. Entro un mese dal ricevimento di tali informazioni, la parte importatrice comunica alla parte esportatrice se l'equivalenza continuerà a essere riconosciuta sulla base delle misure proposte;

b) 

a norma dell'articolo 184, paragrafo 2, del presente accordo, la parte importatrice informa la parte esportatrice delle proposte di modifica delle proprie misure sulle quali si è basato il riconoscimento dell'equivalenza e del probabile effetto delle misure proposte sull'equivalenza riconosciuta. Qualora la parte importatrice cessi di riconoscere l'equivalenza, le parti possono concordare le condizioni alle quali riaprire la procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo sulla base delle misure proposte.

8.  
Il riconoscimento, la sospensione o la revoca dell'equivalenza sono di esclusiva competenza della parte importatrice, che agisce conformemente al proprio quadro amministrativo e legislativo. Tale parte fornisce per iscritto alla parte esportatrice una motivazione circostanziata e i dati giustificativi alla base delle decisioni contemplate nel presente articolo. In caso di non riconoscimento, di sospensione o di revoca dell'equivalenza, la parte importatrice indica alla parte esportatrice le condizioni necessarie per poter riaprire la procedura di cui al paragrafo 3.
9.  
Fatto salvo l'articolo 190 del presente accordo, la parte importatrice non può revocare o sospendere l'equivalenza prima dell'entrata in vigore delle nuove misure proposte da una delle parti.
10.  
Qualora la parte importatrice riconosca formalmente l'equivalenza secondo la procedura di consultazione di cui all'allegato XXI del presente accordo, il sottocomitato SPS, secondo la procedura di cui all'articolo 191, paragrafo 5, del presente accordo, riconosce l'equivalenza ai fini degli scambi commerciali tra le parti. Tale riconoscimento prevede anche, se del caso, una riduzione dei controlli materiali alle frontiere, certificati semplificati e procedure di pre-listing degli stabilimenti.

Lo status dell'equivalenza figura nell'allegato XXV del presente accordo.

Articolo 184

Trasparenza e scambio di informazioni

1.  
Fatto salvo l'articolo 185 del presente accordo, le parti cooperano per migliorare la comprensione reciproca dei meccanismi e delle strutture ufficiali di controllo dell'altra parte responsabili dell'applicazione delle misure di cui all'allegato XVII del presente accordo e dell'efficacia di tali strutture e meccanismi. Un mezzo per conseguire questo risultato sono, tra l'altro, le relazioni di audit internazionali nei casi in cui siano rese pubbliche dalle parti. Le parti possono scambiarsi informazioni sui risultati di tali audit o altre informazioni, a seconda dei casi.
2.  
Nel quadro del ravvicinamento della legislazione di cui all'articolo 181 del presente accordo o del riconoscimento dell'equivalenza di cui all'articolo 183 del presente accordo, le parti si tengono reciprocamente informate in merito alle modifiche legislative e procedurali adottate nei settori interessati.
3.  
In questo contesto, l'Unione informa con congruo anticipo la Repubblica di Moldova in merito a modifiche della propria legislazione per consentirle di prendere in considerazione una modifica conseguente della sua legislazione.

È auspicabile che sia raggiunto il livello di cooperazione necessario per facilitare la trasmissione dei documenti legislativi su richiesta di una delle parti.

A tale scopo, ciascuna parte notifica senza indugio all'altra parte i propri punti di contatto, nonché eventuali modifiche relative agli stessi.

Articolo 185

Notifiche, consultazioni e facilitazione delle comunicazioni

1.  

Ciascuna parte notifica all'altra parte per iscritto, entro due giorni lavorativi, qualsiasi rischio grave o rilevante per la salute di persone, animali o vegetali, comprese le eventuali emergenze alimentari o le situazioni in cui il consumo di prodotti animali o vegetali rischi inequivocabilmente di produrre gravi effetti sulla salute, in particolare:

a) 

tutte le misure che incidono sulle decisioni di regionalizzazione di cui all'articolo 182 del presente accordo;

b) 

la presenza o l'evoluzione di una delle malattie animali elencate nell'allegato XVIII-A del presente accordo o degli organismi nocivi regolamentati elencati nell'allegato XVIII-B del presente accordo;

c) 

le risultanze di rilevanza epidemiologica o i rischi importanti associati a malattie animali e a organismi nocivi non elencati negli allegati XVIII-A e XVIII-B del presente accordo o a nuove malattie animali o a nuovi organismi nocivi; e

d) 

tutte le misure aggiuntive rispetto alle prescrizioni di base delle rispettive misure adottate dalle parti per controllare o eradicare malattie animali od organismi nocivi o per proteggere la sanità pubblica o delle piante, nonché qualsiasi modifica delle politiche di profilassi, comprese le campagne di vaccinazione.

2.  
Le notifiche vengono effettuate per iscritto e inviate ai punti di contatto di cui all'articolo 184, paragrafo 3, del presente accordo.

Per notifica scritta si intende una notifica inviata per posta, fax o e-mail. Le notifiche vengono trasmesse esclusivamente ai punti di contatto di cui all'articolo 184, paragrafo 3, del presente accordo.

3.  
Se una parte nutre gravi preoccupazioni circa un rischio per la salute delle persone, degli animali o dei vegetali, su richiesta di tale parte si procede quanto prima, e comunque entro quindici giorni lavorativi, a consultazioni in merito alla situazione. In questi casi ciascuna parte si adopera per fornire tutte le informazioni necessarie per evitare perturbazioni degli scambi e pervenire a una soluzione reciprocamente accettabile, coerente con la tutela della salute delle persone, degli animali o dei vegetali.
4.  
Su richiesta di una parte, le consultazioni sul benessere degli animali si tengono quanto prima, e comunque entro venti giorni lavorativi dalla notifica. In questi casi, ciascuna parte si adopera per fornire tutte le informazioni richieste.
5.  
Su richiesta di una parte, le consultazioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sono condotte in videoconferenza o audioconferenza. La parte che chiede le consultazioni cura la redazione dei relativi verbali, che sono formalmente approvati dalle parti. Ai fini di tale approvazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 184, paragrafo 3, del presente accordo.
6.  
La Repubblica di Moldova elaborerà e attuerà un sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi e un meccanismo di allarme rapido nazionale, compatibili con quelli dell'UE. Dopo che la Repubblica di Moldova avrà attuato la legislazione necessaria in questo settore e avrà creato le condizioni per il corretto funzionamento del sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi e del meccanismo di allarme rapido nazionale in loco, ed entro un periodo di tempo adeguato da concordare tra le parti, il sistema di allarme rapido per gli alimenti e i mangimi e il meccanismo di allarme rapido nazionale saranno collegati ai corrispondenti sistemi dell'UE.

Articolo 186

Condizioni commerciali

1.  

Condizioni generali di importazione

a) 

Le parti concordano di stabilire condizioni generali di importazione per tutte le merci contemplate negli allegati XVII-A e XVII-C, punti 2 e 3, del presente accordo. Fatte salve le decisioni prese a norma dell'articolo 182 del presente accordo, le condizioni di importazione della parte importatrice si applicano a tutto il territorio della parte esportatrice. All'entrata in vigore del presente accordo e a norma del suo articolo 184, la parte importatrice informa la parte esportatrice dei suoi requisiti sanitari e/o fitosanitari di importazione per le merci di cui agli allegati XVII-A e XVII-C del presente accordo. Tali informazioni comprendono, se del caso, i modelli dei certificati o delle dichiarazioni ufficiali o dei documenti commerciali prescritti dalla parte importatrice.

b) 
i) 

Le modifiche o le proposte di modifica delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, sono conformi alle procedure di notifica pertinenti dell'accordo SPS, che esse si riferiscano o meno alle misure contemplate nell'accordo SPS;

ii) 

fatto salvo l'articolo 190 del presente accordo, la parte importatrice tiene conto dei tempi di trasporto tra le parti nel fissare la data di entrata in vigore delle condizioni modificate di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo; e

iii) 

qualora non si attenga a tali condizioni di notifica, la parte importatrice continua ad accettare il certificato o l'attestazione che garantisce le condizioni precedentemente applicabili fino a trenta giorni dopo l'entrata in vigore delle condizioni di importazione modificate.

2.  

Condizioni di importazione successive al riconoscimento dell'equivalenza:

a) 

entro novanta giorni dall'adozione della decisione relativa al riconoscimento dell'equivalenza, le parti adottano le misure legislative e amministrative necessarie per applicare tale riconoscimento dell'equivalenza ai loro scambi bilaterali delle merci di cui agli allegati XVII-A e XVII-C, punti 2 e 3, del presente accordo. Per tali merci, il modello di certificato o di documento ufficiale richiesto dalla parte importatrice può quindi essere sostituito da un certificato redatto a norma dell'allegato XXIII-B del presente accordo;

b) 

per le merci appartenenti a settori o a sottosettori per i quali non sia riconosciuta l'equivalenza della totalità delle misure, gli scambi continuano a essere effettuati nel rispetto delle condizioni di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo. Su richiesta della parte esportatrice, si applicano le disposizioni del paragrafo 5 del presente articolo.

3.  
A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, le merci di cui agli allegati XVII-A e XVII-C, punto 2, del presente accordo, non sono soggette a una specifica autorizzazione di importazione.
4.  
Per quanto riguarda le condizioni che incidono sugli scambi delle merci di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo, su richiesta della parte esportatrice, le parti avviano consultazioni nell'ambito del sottocomitato SPS a norma dell'articolo 191 del presente accordo onde concordare le condizioni di importazione alternative o aggiuntive che saranno applicate dalla parte importatrice. Se del caso, dette condizioni di importazione alternative o aggiuntive possono basarsi su misure della parte esportatrice di cui la parte importatrice abbia riconosciuto l'equivalenza. Previo accordo tra le parti, la parte importatrice adotta entro novanta giorni le misure legislative e/o amministrative necessarie per consentire l'importazione sulla base delle condizioni di importazione concordate.
5.  

Elenco degli stabilimenti, riconoscimento condizionato

a) 

Per le importazioni dei prodotti animali di cui all'allegato XVII-A, parte 2, del presente accordo, su richiesta della parte esportatrice corredata delle opportune garanzie, la parte importatrice riconosce provvisoriamente gli stabilimenti di trasformazione di cui all'allegato XX, paragrafo 2, del presente accordo, situati nel territorio della parte esportatrice, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti. Tale riconoscimento è conforme alle condizioni e alle disposizioni di cui all'allegato XX del presente accordo. Tranne nel caso in cui vengano richieste informazioni aggiuntive, la parte importatrice adotta le misure legislative e/o amministrative necessarie per consentire l'importazione su tali basi entro trenta giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta e delle relative garanzie della parte importatrice.

L'elenco iniziale degli stabilimenti viene approvato a norma dell'allegato XX del presente accordo.

b) 

Per le importazioni dei prodotti animali di cui al paragrafo 2, lettera a), del presente articolo, la parte esportatrice trasmette alla parte importatrice l'elenco degli stabilimenti che soddisfano i requisiti della parte importatrice.

6.  
Su richiesta di una parte, l'altra parte fornisce la motivazione e i dati giustificativi alla base delle decisioni di cui al presente articolo.

Articolo 187

Procedura di certificazione

1.  
Ai fini delle procedure di certificazione e del rilascio dei certificati e dei documenti ufficiali, le parti si attengono ai principi contenuti nell'allegato XXIII del presente accordo.
2.  
Il sottocomitato SPS di cui all'articolo 191 del presente accordo può stabilire le norme applicabili in caso di certificazione elettronica, revoca o sostituzione dei certificati.
3.  
Nel quadro del ravvicinamento legislativo di cui all'articolo 181 del presente accordo, le parti concordano, se del caso, modelli comuni di certificati.

Articolo 188

Verifica

1.  

Per mantenere la fiducia nell'effettiva attuazione delle disposizioni del presente capo, ciascuna parte ha il diritto:

a) 

di effettuare la verifica di tutto o di una parte del sistema di ispezione e di certificazione delle autorità dell'altra parte e/o di altre misure, se del caso, conformemente alle norme e alle linee guida internazionali pertinenti, nonché alle raccomandazioni del Codex Alimentarius, dell'OIE e dell'IPPC; e

b) 

di ricevere informazioni dall'altra parte relative al suo sistema di ispezione e di controllo e di essere informata sui risultati dei controlli effettuati nell'ambito di tale sistema.

2.  
Ciascuna parte può condividere con soggetti terzi i risultati delle verifiche di cui al paragrafo 1, lettera a), del presente articolo e renderli pubblici secondo quanto eventualmente prescritto dalle disposizioni applicabili alle parti. La condivisione e/o la pubblicazione dei risultati, se del caso, avvengono nel rispetto delle disposizioni in materia di riservatezza applicabili alle parti.
3.  
Se la parte importatrice decide di effettuare una visita di verifica presso la parte esportatrice, la parte importatrice notifica tale visita di verifica alla parte esportatrice almeno tre mesi prima della data prevista, eccetto in casi di emergenza o se le parti concordano diversamente. L'eventuale modifica di tale visita è concordata tra le parti.
4.  
I costi sostenuti per effettuare la verifica di tutto o di una parte del sistema di ispezione e di certificazione delle autorità dell'altra parte o di altre misure, se del caso, sono a carico della parte che effettua la verifica o l'ispezione.
5.  
Il progetto di comunicazione scritta relativa alle verifiche è trasmesso alla parte esportatrice entro tre mesi dalla fine della verifica. La parte esportatrice dispone di quarantacinque giorni lavorativi per presentare osservazioni in proposito. Le osservazioni della parte esportatrice vengono allegate e, se del caso, incluse nella versione finale. Quando tuttavia durante la verifica sia accertato un grave rischio per la salute delle persone, degli animali o dei vegetali, la parte esportatrice viene informata il prima possibile e comunque entro dieci giorni lavorativi dalla fine della verifica.
6.  
A fini di chiarezza, i risultati delle verifiche possono contribuire alle procedure di cui agli articoli 181, 183 e 189 del presente accordo, seguite dalle parti o da una di esse.

Articolo 189

Controlli all'importazione e diritti d'ispezione

1.  
Le parti convengono che i controlli all'importazione effettuati dalla parte importatrice sulle spedizioni della parte esportatrice avvengono nel rispetto dei principi di cui all'allegato XXII, parte A, del presente accordo. I risultati di tali controlli possono contribuire al processo di verifica di cui all'articolo 188 del presente accordo.
2.  
La frequenza dei controlli materiali all'importazione eseguiti da ciascuna parte è indicata nell'allegato XXII, parte B, del presente accordo. Le parti possono modificare tale frequenza dei controlli nei limiti delle loro competenze e conformemente alla rispettiva legislazione interna, in funzione dei progressi fatti a norma degli articoli 181, 183 e 186 del presente accordo o a seguito di verifiche, consultazioni o altre misure previste nel presente accordo. L'allegato XXII, parte B, del presente accordo, viene modificato di conseguenza con decisione del sottocomitato SPS di cui all'articolo 191 del presente accordo.
3.  
I diritti d'ispezione possono coprire solo le spese sostenute dall'autorità competente per l'esecuzione dei controlli all'importazione. Tali diritti vengono calcolati basandosi su quelli imposti per l'ispezione di prodotti nazionali simili.
4.  
La parte importatrice informa la parte esportatrice che ne faccia richiesta di tutte le modifiche, motivazioni comprese, delle misure che incidono sui controlli all'importazione e sui diritti d'ispezione e di tutti i cambiamenti di rilievo delle modalità amministrative dei controlli.
5.  
A decorrere da una data stabilita dal sottocomitato SPS di cui all'articolo 191 del presente accordo, le parti possono concordare le condizioni di approvazione dei controlli dell'altra parte secondo quanto enunciato all'articolo 188, paragrafo 1, lettera b), onde adeguare e ridurre reciprocamente, se del caso, la frequenza dei controlli materiali all'importazione sulle merci di cui all'articolo 186, paragrafo 2, lettera a), del presente accordo.

A decorrere da tale data, le parti possono approvare reciprocamente i controlli dell'altra parte relativi a determinate merci e, di conseguenza, ridurre o sostituire i controlli all'importazione delle merci interessate.

Articolo 190

Misure di salvaguardia

1.  
Qualora la parte esportatrice adotti nel suo territorio misure per tenere sotto controllo qualsiasi fattore suscettibile di costituire un pericolo o un rischio grave per la salute delle persone, degli animali o dei vegetali, la parte esportatrice adotta, fatto salvo il paragrafo 2, misure equivalenti per prevenire l'introduzione del pericolo o del rischio nel territorio della parte importatrice.
2.  
La parte importatrice può adottare, per gravi motivi connessi alla salute delle persone, degli animali o dei vegetali, le misure provvisorie necessarie a tutela della salute delle persone, degli animali o dei vegetali. Per quanto riguarda le spedizioni in viaggio tra le parti, la parte importatrice cerca la soluzione più adatta e proporzionata onde evitare inutili perturbazioni degli scambi.
3.  
La parte che adotta misure a norma del paragrafo 2 del presente articolo informa l'altra parte entro un giorno lavorativo dalla loro adozione. Su richiesta di una delle parti, e a norma dell'articolo 185, paragrafo 3, del presente accordo, le parti si consultano sulla situazione entro quindici giorni lavorativi dalla notifica. Le parti tengono debitamente conto di tutte le informazioni fornite durante le consultazioni e si adoperano per evitare inutili perturbazioni degli scambi tenendo conto, se del caso, dell'esito delle consultazioni di cui all'articolo 185, paragrafo 3, del presente accordo.

Articolo 191

Sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie

1.  
È istituito il sottocomitato per le questioni sanitarie e fitosanitarie («il sottocomitato SPS»). Esso si riunisce entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo, su richiesta di una delle parti o almeno una volta l'anno. Previo accordo tra le parti, le riunioni del sottocomitato SPS possono svolgersi per videoconferenza o audioconferenza. Il sottocomitato SPS può esaminare questioni anche al di fuori delle riunioni, per corrispondenza.
2.  

Il sottocomitato SPS svolge i seguenti compiti:

a) 

esamina ogni questione relativa al presente capo;

b) 

monitora l'attuazione del presente capo ed esamina le questioni che dovessero emergere in relazione alla sua attuazione;

c) 

riesamina gli allegati da XVII a XXV del presente accordo, tenendo conto soprattutto dei progressi compiuti nel quadro delle consultazioni e delle procedure previste nel presente capo;

d) 

modifica, mediante una decisione, gli allegati da XVII a XXV del presente accordo, alla luce del riesame di cui alla lettera c) del presente paragrafo o di quanto altrimenti previsto nel presente capo; e

e) 

formula pareri e raccomandazioni ad altri organi definiti al titolo VII (Disposizioni istituzionali, generali e finali) del presente accordo, alla luce del riesame di cui alla lettera c) del presente paragrafo.

3.  
Le parti decidono di istituire, se del caso, gruppi di lavoro tecnici composti da rappresentanti delle parti a livello di esperti, incaricati di individuare e risolvere le questioni tecniche e scientifiche relative all'applicazione del presente capo. Qualora occorrano competenze supplementari, le parti possono istituire gruppi ad hoc, anche a carattere scientifico o gruppi di esperti, la cui composizione non è necessariamente limitata ai rappresentanti delle parti.
4.  
Il sottocomitato SPS informa regolarmente il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, mediante una relazione sulle attività e sulle decisioni prese nei limiti delle proprie competenze.
5.  
Il sottocomitato SPS adotta le proprie procedure di lavoro durante la prima riunione.
6.  
Ogni decisione, raccomandazione, relazione o altra azione a opera del sottocomitato SPS o di qualsiasi gruppo stabilito dal sottocomitato SPS è adottata per consenso tra le parti.

CAPO 5

Dogane e facilitazione degli scambi

Articolo 192

Obiettivi

1.  
Le parti riconoscono l'importanza delle dogane e della facilitazione degli scambi nell'evoluzione del contesto commerciale bilaterale. Esse convengono di rafforzare la cooperazione in questo settore per far sì che la legislazione e le procedure pertinenti e la capacità amministrativa delle amministrazioni competenti consentano di conseguire gli obiettivi di un controllo efficace e contribuiscano, in linea di principio, a facilitare il commercio legittimo.
2.  
Le parti riconoscono che la massima importanza va attribuita ai legittimi obiettivi di politica pubblica, compresi la facilitazione degli scambi, la sicurezza e la prevenzione delle frodi, da perseguire con un approccio equilibrato.

Articolo 193

Legislazione e procedure

1.  

Le parti convengono di dare, in linea di principio, un carattere di stabilità e completezza alla loro rispettiva legislazione commerciale e doganale, e sulla necessità che le disposizioni e le procedure siano proporzionate, trasparenti, prevedibili, non discriminatorie, imparziali e applicate in modo uniforme ed efficace, e si impegnano tra l'altro a:

a) 

tutelare e facilitare il commercio legittimo attraverso un'applicazione efficace e il rispetto delle disposizioni di legge;

b) 

evitare oneri inutili o discriminatori a carico degli operatori economici, prevenire le frodi e agevolare ulteriormente gli operatori economici il cui grado di rispetto delle norme sia elevato;

c) 

applicare un unico documento amministrativo ai fini delle dichiarazioni doganali;

d) 

adottare provvedimenti che perseguano una maggiore efficienza, trasparenza e semplificazione delle procedure e delle pratiche doganali;

e) 

applicare tecniche doganali moderne, compresi la valutazione dei rischi, i controlli a posteriori e i metodi di audit d'impresa, per semplificare e facilitare l'ingresso e lo svincolo delle merci;

f) 

perseguire la riduzione dei costi e una maggiore prevedibilità per gli operatori economici, comprese le piccole e medie imprese;

g) 

garantire la gestione non discriminatoria delle prescrizioni e delle procedure applicabili alle importazioni, alle esportazioni e alle merci in transito, ferma restando l'applicazione di criteri oggettivi di valutazione del rischio;

h) 

applicare gli strumenti internazionali applicabili in materia commerciale e doganale, compresi quelli elaborati dall'Organizzazione mondiale delle dogane (OMD) (il Framework of Standards to Secure and Facilitate Global Trade, ossia il quadro di norme per rendere sicuro e facilitare il commercio mondiale), dall'OMC (accordo in materia di valutazione in dogana), la onvenzione di Istanbul relativa all'ammissione temporanea del 1990, la convenzione internazionale sul sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci del 1983, la convenzione TIR dell'ONU del 1975, la convenzione sull'armonizzazione dei controlli delle merci alle frontiere del 1982, nonché gli orientamenti della Commissione europea come i Customs Blueprints;

i) 

adottare le misure necessarie per recepire e attuare le disposizioni della versione riveduta della convenzione di Kyoto per la semplificazione e l'armonizzazione dei regimi doganali del 1973;

j) 

prendere decisioni anticipate (advance rulings) vincolanti in materia di classificazione tariffaria e regole di origine. Le parti dispongono che una decisione possa essere revocata o annullata solo previa notifica all'operatore interessato e senza effetto retroattivo, a meno che non sia stata presa in base a informazioni inesatte o incomplete;

k) 

introdurre e applicare, sulla base di criteri oggettivi e non discriminatori, procedure semplificate per gli operatori economici autorizzati;

l) 

stabilire norme che garantiscano la proporzionalità e il carattere non discriminatorio delle sanzioni imposte per le violazioni della normativa doganale o dei requisiti procedurali e la cui applicazione non determini ritardi ingiustificati; e

m) 

applicare norme trasparenti, non discriminatorie e proporzionate per quanto concerne il rilascio della licenza agli spedizionieri doganali.

2.  

Per migliorare i metodi di lavoro garantendo al tempo stesso la non discriminazione, la trasparenza, l'efficienza, l'integrità e la responsabilità delle operazioni, le parti:

a) 

intraprendono ulteriori iniziative finalizzate alla riduzione, alla semplificazione e alla standardizzazione dei dati e della documentazione prescritti dalle dogane e dalle altre autorità;

b) 

semplificano, ove possibile, le prescrizioni e le formalità per lo svincolo e lo sdoganamento rapidi delle merci;

c) 

instaurano procedure efficaci, rapide e non discriminatorie che garantiscano il diritto di presentare ricorso contro le azioni amministrative, le pronunce e le decisioni delle autorità doganali e delle altre autorità riguardanti merci presentate in dogana. Le procedure di ricorso sono facilmente accessibili, anche per le piccole e medie imprese, e i relativi costi sono ragionevoli e proporzionati ai costi sostenuti dalle autorità per assicurare il diritto al ricorso;

d) 

quando un'azione amministrativa, una pronuncia o una decisione contestata è oggetto di un ricorso, provvedono affinché le merci possano essere normalmente svincolate e i pagamenti dei dazi lasciati in sospeso, fatte salve le misure di salvaguardia ritenute necessarie. Se necessario, è opportuno che lo svincolo delle merci sia subordinato alla costituzione di una garanzia, ad esempio una cauzione o un deposito; e

e) 

assicurano il mantenimento dei più elevati standard di integrità, in particolare alle frontiere, mediante l'applicazione di misure incentrate sui principi delle convenzioni e degli strumenti internazionali pertinenti in questo ambito, in particolare della dichiarazione riveduta di Arusha dell'OMD del 2003 e del blueprint della Commissione europea del 2007.

3.  

Le parti non applicheranno:

a) 

le prescrizioni relative all'obbligo di avvalersi di spedizionieri doganali; e

b) 

le prescrizioni relative all'obbligo di ispezioni pre-imbarco o nel luogo di destinazione.

4.  
Ai fini del presente accordo, si applicano le norme e le definizioni in materia di transito previste nelle disposizioni dell'OMC, in particolare l'articolo V del GATT 1994 e le disposizioni correlate, compresi i chiarimenti e i miglioramenti derivanti dal ciclo di negoziati di Doha sulla facilitazione degli scambi. Tali disposizioni si applicano anche quando il transito delle merci inizia o termina nel territorio di una parte (transito interno).

Le parti perseguono la graduale interconnettività dei loro rispettivi regimi di transito doganale, nella prospettiva della futura partecipazione della Repubblica di Moldova alla convenzione del 1987 relativa a un regime comune di transito.

Le parti garantiscono la cooperazione e il coordinamento di tutte le autorità interessate sul loro territorio per agevolare il traffico in transito. Sul tema del transito le parti promuovono anche la cooperazione tra le autorità e il settore privato.

Articolo 194

Rapporti con la comunità imprenditoriale

Le parti convengono:

a) 

di garantire che la rispettiva legislazione e le rispettive procedure siano trasparenti e rese pubbliche, per quanto possibile attraverso mezzi elettronici, e che contengano la motivazione alla base della loro adozione. È auspicabile un periodo di tempo ragionevole tra la pubblicazione e l'entrata in vigore di disposizioni nuove o modificate;

b) 

sulla necessità di consultare periodicamente e tempestivamente i rappresentanti del settore commerciale in merito alle proposte legislative e alle procedure in materia doganale e commerciale. A tal fine, ciascuna parte istituisce meccanismi per un'opportuna consultazione periodica tra l'amministrazione e la comunità imprenditoriale;

c) 

di rendere pubbliche, per quanto possibile attraverso mezzi elettronici, le pertinenti informazioni di carattere amministrativo, quali le prescrizioni delle autorità e le procedure di entrata o di uscita, gli orari di apertura e le procedure operative degli uffici doganali nei porti e presso i valichi doganali, nonché i punti di contatto per la richiesta di informazioni;

d) 

di favorire la cooperazione tra gli operatori e le amministrazioni competenti mediante procedure non arbitrarie e accessibili al pubblico, quali i memorandum d'intesa fondati, in particolare, su quelli varati dall'OMD; e

e) 

di garantire che le loro rispettive prescrizioni e procedure doganali e quelle correlate continuino a rispondere alle esigenze legittime degli operatori commerciali, siano conformi alle migliori pratiche e abbiano effetti il meno restrittivi possibile sugli scambi.

Articolo 195

Diritti e oneri

1.  
A decorrere dal 1o gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore del presente accordo, le parti vietano i diritti amministrativi di effetto equivalente a dazi e a oneri all'importazione o all'esportazione.
2.  

Per quanto riguarda i diritti e gli oneri di qualsivoglia natura istituiti dalle autorità doganali di ciascuna parte, compresi i diritti e gli oneri per le funzioni svolte a nome delle citate autorità, applicati o connessi all'importazione o all'esportazione e fatti salvi i pertinenti articoli del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 1 (Trattamento nazionale e accesso al mercato delle merci), del presente accordo, le parti convengono quanto segue:

a) 

i diritti e gli oneri possono essere imposti solo per i servizi prestati a richiesta del dichiarante al di fuori delle condizioni e degli orari di lavoro ordinari e in luoghi diversi da quelli indicati nei regolamenti doganali, nonché per le formalità connesse a tali servizi e necessarie al fine di effettuare l'importazione o l'esportazione;

b) 

i diritti e gli oneri non superano il costo del servizio prestato;

c) 

i diritti e gli oneri non sono calcolati su una base ad valorem;

d) 

le informazioni sui diritti e sugli oneri sono pubblicate tramite una fonte ufficialmente designata e, se fattibile e possibile, su un sito web ufficiale. Esse comprendono la ragione dell'imposizione del diritto o dell'onere per il servizio prestato, l'autorità responsabile, l'indicazione dei diritti e degli oneri che saranno applicati e i tempi e le modalità di pagamento; e

e) 

i diritti o gli oneri nuovi o modificati non sono imposti finché le relative informazioni non sono pubblicate e rese facilmente accessibili.

Articolo 196

Valutazione in dogana

1.  
La valutazione in dogana delle merci oggetto di scambi tra le parti è disciplinata dalle disposizioni dell'accordo relativo all'attuazione dell'articolo VII del GATT 1994, contenuto nell'allegato 1 A dell'accordo OMC, comprese le successive modifiche. Tali disposizioni sono incorporate nel presente accordo e ne fanno parte integrante. Non sono utilizzati i valori in dogana minimi.
2.  
Le parti cooperano al fine di pervenire a un'impostazione comune su questioni riguardanti la valutazione in dogana.

Articolo 197

Cooperazione doganale

Le parti rafforzano la cooperazione nel settore doganale al fine di garantire il conseguimento degli obiettivi del presente capo per agevolare ulteriormente gli scambi, pur garantendo un controllo efficace, la sicurezza e la prevenzione delle frodi. A tal fine le parti utilizzeranno come strumento di riferimento, se del caso, i Customs Blueprints della Commissione europea del 2007.

Per garantire il rispetto delle disposizioni del presente capo, le parti, tra l'altro:

a) 

si scambiano informazioni sulla legislazione e sulle procedure doganali;

b) 

sviluppano iniziative congiunte relative alle procedure di importazione, esportazione e transito, e collaborano al fine di garantire la prestazione di un servizio efficace alla comunità imprenditoriale;

c) 

collaborano all'automazione delle procedure doganali e delle altre procedure commerciali;

d) 

si scambiano, se del caso, informazioni e dati, nel rispetto della riservatezza dei dati e delle norme e della legislazione in materia di protezione dei dati personali;

e) 

cooperano per contrastare e prevenire il traffico illecito transfrontaliero di merci, inclusi i prodotti del tabacco;

f) 

si scambiano informazioni o avviano consultazioni per definire, ove possibile, posizioni comuni nelle organizzazioni internazionali che si occupano di dogane, quali l'OMC, l'OMD, l'ONU, la Conferenza delle Nazioni Unite sul commercio e lo sviluppo (Unctad) e l'UNECE;

g) 

collaborano alla pianificazione e alla prestazione dell'assistenza tecnica, in particolare per agevolare le riforme doganali e di facilitazione degli scambi commerciali, nel rispetto delle disposizioni pertinenti del presente accordo;

h) 

si scambiano le migliori pratiche in materia di operazioni doganali, in particolare sulla tutela dei diritti di proprietà intellettuale, soprattutto in relazione ai prodotti contraffatti;

i) 

promuovono il coordinamento tra tutte le autorità di frontiera delle parti, al fine di agevolare l'attraversamento delle frontiere e di rafforzare i controlli, prendendo in considerazione i controlli di frontiera congiunti ove ciò sia opportuno e fattibile; e

j) 

riconoscono reciprocamente, se del caso e se opportuno, i programmi di partenariato commerciale e i controlli doganali, incluse le misure di facilitazione degli scambi commerciali equivalenti.

Articolo 198

Assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale

Fatte salve le altre forme di cooperazione previste nel presente accordo, in particolare all'articolo 197 del medesimo, le parti si prestano assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale in base alle disposizioni del protocollo III del presente accordo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.

Articolo 199

Assistenza tecnica e sviluppo delle capacità

Le parti cooperano, in termini di assistenza tecnica e di sviluppo delle capacità, all'attuazione delle riforme doganali e di facilitazione degli scambi commerciali.

Articolo 200

Sottocomitato doganale

1.  
È istituito il sottocomitato doganale. Esso risponde al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo.
2.  
I compiti del sottocomitato doganale comprendono consultazioni periodiche e il controllo dell'attuazione e dell'amministrazione del presente capo, anche per quanto riguarda la cooperazione doganale, la cooperazione e la gestione transfrontaliere delle dogane, l'assistenza tecnica, le regole di origine, la facilitazione degli scambi e l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.
3.  

Il sottocomitato doganale, tra l'altro:

a) 

provvede al corretto funzionamento del presente capo e dei protocolli II e III del presente accordo;

b) 

adotta modalità pratiche, misure e decisioni per l'attuazione del presente capo e dei protocolli II e III del presente accordo, anche per quanto riguarda lo scambio di informazioni e di dati, il riconoscimento reciproco dei controlli doganali e i programmi di partenariato commerciale, nonché i vantaggi reciprocamente concordati;

c) 

procede a uno scambio di opinioni su questioni di comune interesse, tra cui le misure future e le risorse necessarie per la loro attuazione e applicazione;

d) 

formula raccomandazioni, se del caso; e

e) 

adotta il proprio regolamento interno.

Articolo 201

Ravvicinamento della normativa doganale

Il ravvicinamento progressivo alla legislazione doganale dell'Unione e a una parte del diritto internazionale avviene nei modi indicati nell'allegato XXVI del presente accordo.

CAPO 6

Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico

Sezione 1

Disposizioni generali

Articolo 202

Obiettivo, campo di applicazione e settori interessati

1.  
Le parti, nel ribadire i rispettivi impegni derivanti dall'accordo OMC, stabiliscono le disposizioni necessarie per la progressiva e reciproca liberalizzazione dello stabilimento e degli scambi di servizi e per la cooperazione in materia di commercio elettronico.
2.  
Gli appalti pubblici sono trattati al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 8 (Appalti pubblici), del presente accordo. Nessuna disposizione del presente capo va interpretata come implicante l'imposizione di obblighi in materia di appalti pubblici.
3.  
Le sovvenzioni sono trattate al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 10 (Concorrenza), del presente accordo. Le disposizioni del presente capo non si applicano alle sovvenzioni concesse tra le parti.
4.  
Conformemente alle disposizioni del presente capo, le parti conservano il diritto di legiferare e di adottare disposizioni regolamentari dirette al conseguimento di obiettivi strategici legittimi.
5.  
Le disposizioni del presente capo non si applicano alle misure concernenti le persone fisiche che intendono accedere al mercato del lavoro di una parte né alle misure riguardanti la cittadinanza, la residenza o l'occupazione a titolo permanente.
6.  
Nessuna disposizione del presente capo osta a che le parti applichino misure per regolamentare l'ingresso o il soggiorno temporaneo di persone fisiche nei rispettivi territori, ivi comprese le misure necessarie per tutelare l'integrità dei confini e garantirne l'attraversamento regolare da parte di persone fisiche, purché tali misure non siano applicate in maniera tale da annullare o compromettere i vantaggi derivanti all'altra parte da un impegno specifico previsto nel presente capo e negli allegati XXVII e XXVIII del presente accordo ( 2 ).

Articolo 203

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

1)

«misura» : qualsiasi misura adottata da una parte sotto forma di disposizione legislativa o regolamentare, norma, procedura, decisione, azione amministrativa o sotto qualsiasi altra forma;

2)

«misure adottate o mantenute in vigore da una parte» :

le misure prese da:

a) 

amministrazioni e autorità centrali, regionali o locali; e

b) 

organismi non governativi nell'esercizio di poteri loro delegati da amministrazioni o autorità centrali, regionali o locali;

3)

«persona fisica di una parte» : un cittadino di uno Stato membro dell'UE o un cittadino della Repubblica di Moldova, conformemente alla rispettiva legislazione;

4)

«persona giuridica» : qualsiasi soggetto giuridico debitamente costituito o comunque organizzato a norma della legislazione applicabile, a scopo di lucro o altro, di proprietà di privati o dello Stato, comprese le società per azioni, le società fiduciarie, le società di persone, le joint venture, le imprese individuali o le associazioni;

5)

«persona giuridica dell'Unione» o «persona giuridica della Repubblica di Moldova» :

una persona giuridica quale definita al punto 4 costituita rispettivamente secondo la legislazione di uno Stato membro dell'Unione europea o della Repubblica di Moldova, che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attività rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea ( 3 ) o nel territorio della Repubblica di Moldova.

La persona giuridica che abbia solo la sede sociale o l'amministrazione centrale rispettivamente nel territorio cui si applica il trattato sul funzionamento dell'Unione europea o nel territorio della Repubblica di Moldova è considerata una persona giuridica dell'Unione o della Repubblica di Moldova rispettivamente solo se le sue attività sono collegate in modo effettivo e continuativo all'economia dell'Unione o della Repubblica di Moldova rispettivamente.

Fermo restando il comma precedente, le disposizioni del presente accordo si applicano anche alle compagnie di navigazione stabilite al di fuori dell'Unione o della Repubblica di Moldova e controllate rispettivamente da cittadini di uno Stato membro o della Repubblica di Moldova, a condizione che le loro navi siano registrate in tale Stato membro o nella Repubblica di Moldova conformemente alla rispettiva legislazione e battano bandiera di uno Stato membro o della Repubblica di Moldova;

6)

«controllata» di una persona giuridica di una parte : una persona giuridica effettivamente controllata da un'altra persona giuridica di tale parte ( 4 );

7)

«succursale» di una persona giuridica : una sede di attività priva di personalità giuridica che presenta un carattere di stabilità, quale la sede secondaria di una società madre, dispone di una propria struttura di gestione e delle strutture necessarie per negoziare con terzi cosicché questi ultimi, pur sapendo che se necessario vi sarà un rapporto giuridico con la società madre la cui sede sociale è all'estero, non devono trattare direttamente con detta società madre ma possono concludere operazioni commerciali presso la sede di attività che ne costituisce la sede secondaria;

8)

«stabilimento» :

a) 

per quanto riguarda le persone giuridiche dell'Unione o della Repubblica di Moldova, il diritto di intraprendere e svolgere attività economiche attraverso la costituzione o l'acquisizione di una persona giuridica e/o il diritto di creare una succursale o un ufficio di rappresentanza rispettivamente nell'Unione o nella Repubblica di Moldova;

b) 

per quanto riguarda le persone fisiche, il diritto di persone fisiche dell'Unione o della Repubblica di Moldova di intraprendere e svolgere attività economiche in qualità di lavoratori autonomi e di costituire imprese, in particolare società, su cui esercitano di fatto il controllo;

9)

«attività economiche» : le attività di tipo industriale, commerciale, professionale e artigianale, escluse le attività svolte nell'esercizio dei pubblici poteri;

10)

«attività» : l'esercizio di attività economiche;

11)

«servizi» : qualsiasi servizio in qualsiasi settore, a esclusione dei servizi forniti nell'esercizio dei pubblici poteri;

12)

«servizi e altre attività prestati nell'esercizio dei pubblici poteri» : servizi o attività che non sono prestati su base commerciale, né in concorrenza con uno o più operatori economici;

13)

«prestazione transfrontaliera di servizi» :

la prestazione di servizi:

a) 

dal territorio di una parte verso il territorio dell'altra parte (modalità 1); o

b) 

sul territorio di una parte al consumatore di servizi dell'altra parte (modalità 2);

14)

«prestatore di servizi» di una parte : qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o presti un servizio;

15)

«imprenditore» : una persona fisica o giuridica di una parte che intenda esercitare o eserciti un'attività economica per mezzo di uno stabilimento.

Sezione 2

Stabilimento

Articolo 204

Campo di applicazione

La presente sezione si applica alle misure adottate o mantenute in vigore dalle parti aventi incidenza sullo stabilimento in relazione a tutti i settori di attività economica, tranne:

a) 

l'estrazione, la fabbricazione e la lavorazione ( 5 ) di materiali nucleari;

b) 

la produzione o il commercio di armi, munizioni e materiale bellico;

c) 

i servizi audiovisivi;

d) 

il cabotaggio marittimo nazionale ( 6 ); e

e) 

i servizi di trasporto aereo interno e internazionale ( 7 ), con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:

i) 

i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;

ii) 

la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

iii) 

i servizi dei sistemi informatici di prenotazione (CRS);

iv) 

i servizi di assistenza a terra;

v) 

i servizi di gestione degli aeroporti.

Articolo 205

Trattamento nazionale e trattamento della nazione più favorita

1.  

Fatte salve le riserve di cui all'allegato XXVII-E del presente accordo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo la Repubblica di Moldova concede:

a) 

per lo stabilimento di società controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'Unione, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dalla Repubblica di Moldova alle proprie persone giuridiche, alle loro succursali e ai loro uffici di rappresentanza o, se migliore, alle società controllate, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi terzi;

b) 

per l'attività di società controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche dell'Unione nella Repubblica di Moldova, dopo lo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dalla Repubblica di Moldova alle proprie persone giuridiche, alle loro succursali e ai loro uffici di rappresentanza o, se migliore, alle società controllate, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi terzi ( 8 ).

2.  

Fatte salve le riserve di cui all'allegato XXVII-A del presente accordo, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Unione concede:

a) 

per lo stabilimento di società controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche della Repubblica di Moldova, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dall'Unione alle proprie persone giuridiche, alle loro succursali e ai loro uffici di rappresentanza o, se migliore, alle società controllate, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi terzi;

b) 

per l'attività di società controllate, succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche della Repubblica di Moldova nell'Unione, dopo lo stabilimento, un trattamento non meno favorevole di quello riservato dall'Unione alle proprie persone giuridiche, alle loro succursali e ai loro uffici di rappresentanza o, se migliore, alle società controllate, alle succursali e agli uffici di rappresentanza di persone giuridiche di paesi terzi ( 9 ).

3.  
Fatte salve le riserve degli allegati XXVII-A e XXVII-E del presente accordo, le parti non adottano nuove disposizioni regolamentari o misure che introducano discriminazioni, rispetto a loro persone giuridiche, per quanto riguarda lo stabilimento di persone giuridiche dell'Unione o della Repubblica di Moldova nel loro territorio o loro attività successive allo stabilimento.

Articolo 206

Riesame

1.  
In vista della progressiva liberalizzazione delle condizioni di stabilimento, le parti riesaminano, con cadenza periodica, il quadro giuridico che disciplina lo stabilimento ( 10 ) e il relativo contesto, coerentemente con gli impegni assunti nel quadro di accordi internazionali.
2.  
Nel contesto del riesame di cui al paragrafo 1, le parti valutano gli eventuali ostacoli allo stabilimento che sono stati incontrati. Allo scopo di approfondire le disposizioni del presente capo, le parti individuano modalità adeguate per superare tali ostacoli, che potrebbero comprendere ulteriori negoziati, anche in materia di protezione degli investimenti e di procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato.

Articolo 207

Altri accordi

Nessuna disposizione del presente capo va interpretata come limitativa dei diritti degli imprenditori delle parti di usufruire di un trattamento più favorevole eventualmente previsto da accordi internazionali vigenti o futuri in materia di investimenti di cui siano parti uno Stato membro e la Repubblica di Moldova.

Articolo 208

Norme che disciplinano il trattamento delle succursali e degli uffici di rappresentanza

1.  
Le disposizioni dell'articolo 205 del presente accordo non precludono l'applicazione a opera di una parte di norme particolari relative allo stabilimento e all'attività nel suo territorio di succursali e uffici di rappresentanza di persone giuridiche di un'altra parte non registrate nel suo territorio, che siano giustificate da differenze giuridiche o tecniche tra tali succursali e uffici di rappresentanza e le succursali e gli uffici di rappresentanza di persone giuridiche registrate nel suo territorio o, per quanto riguarda i servizi finanziari, da motivi prudenziali.
2.  
La differenza di trattamento si limita a quanto strettamente necessario in ragione di tali differenze giuridiche o tecniche oppure, per i servizi finanziari, per motivi prudenziali.

Sezione 3

Prestazione transfrontaliera di servizi

Articolo 209

Campo di applicazione

La presente sezione si applica alle misure delle parti aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi in tutti i settori, tranne:

a) 

i servizi audiovisivi;

b) 

il cabotaggio marittimo nazionale ( 11 ); e

c) 

i servizi di trasporto aereo interno e internazionale ( 12 ), con voli di linea o non di linea, e i servizi direttamente connessi all'esercizio dei diritti di traffico, esclusi:

i) 

i servizi di riparazione e manutenzione durante i quali gli aeromobili vengono ritirati dal servizio;

ii) 

la vendita e la commercializzazione di servizi di trasporto aereo;

iii) 

i servizi dei sistemi informatici di prenotazione (CRS);

iv) 

i servizi di assistenza a terra;

v) 

i servizi di gestione degli aeroporti.

Articolo 210

Accesso al mercato

1.  
Per quanto riguarda l'accesso al mercato mediante la prestazione transfrontaliera di servizi, ciascuna delle parti riserva ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello previsto negli impegni specifici di cui agli allegati XXVII-B e XXVII-F del presente accordo.
2.  

Salvo diversa disposizione contenuta negli allegati XXVII-B e XXVII-F del presente accordo, nei settori oggetto di impegni relativi all'accesso al mercato, le parti si astengono dal mantenere in vigore o dall'adottare, a livello regionale o per l'intero territorio, le seguenti misure:

a) 

limitazioni del numero di prestatori di servizi, sotto forma di contingenti numerici, di monopoli, di concessioni di diritti di esclusiva o di obbligo di una verifica della necessità economica;

b) 

limitazioni del valore complessivo delle transazioni o delle attività patrimoniali nel settore dei servizi, sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di una verifica della necessità economica;

c) 

limitazioni del numero complessivo di attività di servizi o della produzione totale di servizi, espresse in termini di unità numeriche definite, sotto forma di contingenti o di obbligo di una verifica della necessità economica.

Articolo 211

Trattamento nazionale

1.  
Nei settori per i quali gli allegati XXVII-B e XXVII-F del presente accordo contengono impegni in materia di accesso al mercato e fatte salve le condizioni e le restrizioni in essi precisate, ciascuna delle parti concede ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte, in relazione a tutte le misure aventi incidenza sulla prestazione transfrontaliera di servizi, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri servizi simili e ai relativi prestatori.
2.  
Una parte può conformarsi all'obbligo di cui al paragrafo 1 concedendo ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento formalmente identico a quello concesso ai propri servizi e ai propri prestatori di servizi simili o un trattamento formalmente diverso.
3.  
Un trattamento formalmente identico o formalmente diverso è considerato meno favorevole qualora modifichi le condizioni della concorrenza a vantaggio dei servizi o dei relativi prestatori della parte rispetto ai servizi simili o ai relativi prestatori dell'altra parte.
4.  
Gli impegni specifici assunti in base al presente articolo non vanno interpretati come implicanti l'obbligo per le parti di compensare gli svantaggi competitivi intrinseci derivanti dal carattere estero dei servizi o dei prestatori di servizi in questione.

Articolo 212

Elenchi degli impegni

1.  
I settori liberalizzati da ciascuna delle parti secondo le disposizioni della presente sezione e le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dell'altra parte in tali settori sono specificati negli elenchi degli impegni che figurano negli allegati XXVII-B e XXVII-F del presente accordo.
2.  
Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti che derivano o potrebbero derivare dalla convenzione europea sulla televisione transfrontaliera e dalla convenzione europea sulla coproduzione cinematografica, gli elenchi degli impegni che figurano negli allegati XXVII-B e XXVII-F del presente accordo non comprendono impegni relativi ai servizi audiovisivi.

Articolo 213

Riesame

In vista della progressiva liberalizzazione della prestazione transfrontaliera dei servizi tra le parti, il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, riesamina con cadenza periodica gli elenchi degli impegni di cui all'articolo 212 del presente accordo. Tale riesame tiene conto, tra l'altro, del processo di ravvicinamento progressivo di cui agli articoli 230, 240, 249 e 253 del presente accordo, nonché della sua incidenza sull'eliminazione degli ostacoli perduranti alla prestazione transfrontaliera di servizi tra le parti.

Sezione 4

Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali

Articolo 214

Campo di applicazione e definizioni

1.  
La presente sezione si applica alle misure adottate dalle parti in materia di ingresso e soggiorno temporaneo nel loro territorio di personale chiave, laureati in tirocinio e venditori di beni e servizi alle imprese, prestatori di servizi contrattuali e professionisti indipendenti, fermo restando l'articolo 202, paragrafo 5, del presente accordo.
2.  

Ai fini della presente sezione si intende per:

a)

«personale chiave» :

le persone fisiche, alle dipendenze di una persona giuridica di una parte che non sia un'organizzazione senza fini di lucro ( 13 ), responsabili della creazione o del controllo, dell'amministrazione e del funzionamento appropriati di uno stabilimento. Il«personale chiave» comprende i «visitatori per motivi professionali» responsabili della creazione di uno stabilimento e il «personale trasferito all'interno di una società»:

i)

«visitatori per motivi professionali» responsabili della creazione di uno stabilimento : le persone fisiche che ricoprono cariche elevate e sono responsabili della creazione di uno stabilimento. Essi non offrono o prestano servizi né sono impegnati in attività economiche che non siano in relazione con la creazione di uno stabilimento, né percepiscono una remunerazione da una fonte ubicata all'interno della parte ospitante;

ii)

«personale trasferito all'interno di una società» :

persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte o ne sono socie da almeno un anno e che sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento (una società controllata, una succursale o la società madre) dell'impresa/persona giuridica nel territorio dell'altra parte. La persona fisica interessata appartiene a una delle seguenti categorie:

1)

dirigenti: :

dipendenti di una persona giuridica che ricoprono cariche elevate preposti direttamente alla direzione dello stabilimento sotto la direzione o la supervisione generale, principalmente, del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della società o di soggetti a essi equiparabili, in particolare almeno coloro che:

— 
dirigono lo stabilimento oppure un suo dipartimento o una sua sottodivisione;
— 
svolgono compiti di supervisione e controllo dell'attività di altri dipendenti con mansioni di supervisione, professionali o gestionali; e
— 
hanno il potere di procedere personalmente all'assunzione o al licenziamento di personale o di raccomandare assunzioni, licenziamenti e altri interventi relativi al personale;

2)

personale specializzato: : dipendenti di una persona giuridica in possesso di conoscenze non comuni indispensabili in rapporto alla produzione, alle attrezzature di ricerca, alle tecnologie, ai processi, alle procedure o alla gestione dello stabilimento. Nella valutazione di tali conoscenze si terrà conto non solo delle conoscenze relative specificamente allo stabilimento, ma anche dell'eventuale possesso di una qualifica elevata per un tipo di lavoro o di attività che richiede una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza a un albo professionale;

b)

«laureati in tirocinio» : persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte o di una sua succursale da almeno un anno, possiedono un titolo di studio universitario e sono temporaneamente trasferite presso uno stabilimento della persona giuridica nel territorio dell'altra parte, ai fini dello sviluppo professionale o per acquisire una formazione in tecniche o metodi d'impresa ( 14 );

c)

«venditori di beni e servizi alle imprese» ( 15 ) : le persone fisiche rappresentanti di un fornitore di beni o servizi di una parte, che chiedono l'ingresso e il soggiorno temporaneo nel territorio dell'altra parte per trattare la vendita di beni o servizi o concludere accordi sulla vendita di beni e servizi per conto di tale fornitore. Non effettuano vendite dirette al pubblico e non ricevono compensi da fonti ubicate nella parte ospitante, né si tratta di commissionari;

d)

«prestatori di servizi contrattuali» : le persone fisiche che sono alle dipendenze di una persona giuridica di una parte la quale non è un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale, né opera tramite un'agenzia simile, non dispone di uno stabilimento nel territorio dell'altra parte e ha concluso con un consumatore finale di quest'ultima un contratto in buona fede per una prestazione di servizi che richiede la presenza temporanea di suoi dipendenti nel territorio di tale parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi ( 16 );

e)

«professionisti indipendenti» : le persone fisiche che prestano un servizio e sono stabilite in qualità di lavoratori autonomi nel territorio di una parte, non dispongono di uno stabilimento nel territorio dell'altra parte e hanno concluso con un consumatore finale di quest'ultima un contratto in buona fede (non tramite un'agenzia di servizi per il collocamento e la fornitura di personale) per una prestazione di servizi che richiede la loro presenza temporanea in quest'ultima parte ai fini dell'esecuzione del contratto di prestazione di servizi ( 17 );

f)

«qualifiche» : i diplomi, i certificati e altri attestati (di una qualifica formale) rilasciati da un'autorità designata a norma delle disposizioni legislative, normative o amministrative e certificanti il completamento di una formazione professionale.

Articolo 215

Personale chiave e laureati in tirocinio

1.  
Nei settori per cui sono previsti impegni a norma della sezione 2 (Stabilimento) del presente capo e soggetti alle riserve figuranti negli allegati XXVII-A e XXVII-E o negli allegati XXVII-C e XXVII-G del presente accordo, ciascuna parte consente agli imprenditori dell'altra parte di assumere presso il loro stabilimento persone fisiche di tale parte, purché tali dipendenti siano personale chiave o laureati in tirocinio di cui all'articolo 214 del presente accordo. L'ingresso e il soggiorno temporanei del personale chiave e dei laureati in tirocinio sono limitati a un periodo massimo di tre anni nel caso del personale trasferito all'interno di una società, novanta giorni nell'arco di dodici mesi per i visitatori per motivi professionali responsabili della creazione di uno stabilimento e un anno per i laureati in tirocinio.
2.  
Nei settori per cui sono previsti impegni a norma della sezione 2 (Stabilimento) del presente capo, le misure che una parte non mantiene o non adotta sulla base di una suddivisione regionale o dell'intero territorio, salva diversa disposizione negli allegati XXVII-C e XXVII-G del presente accordo, sono definite in termini di limiti al numero totale di persone fisiche che un imprenditore può assumere come personale chiave o come laureati in tirocinio in un settore specifico, sotto forma di contingenti numerici o di obbligo di una verifica della necessità economica, nonché in termini di limitazioni discriminatorie.

Articolo 216

Venditori di beni e servizi alle imprese

Nei settori per cui sono previsti impegni a norma della sezione 2 (Stabilimento) o della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) del presente capo e soggetti alle riserve figuranti negli allegati XXVII-A e XXVII-E e negli allegati XXVII-B e XXVII-F del presente accordo, ciascuna parte consente l'ingresso e il soggiorno temporaneo dei venditori di beni e servizi alle imprese per un periodo massimo di novanta giorni nell'arco di dodici mesi.

Articolo 217

Prestatori di servizi contrattuali

1.  
Le parti ribadiscono i rispettivi obblighi derivanti dai loro impegni a norma dell'accordo generale sugli scambi di servizi (GATS) in materia di ingresso e soggiorno temporaneo dei prestatori di servizi contrattuali.

Conformemente agli allegati XXVII-D e XXVII-H del presente accordo, ciascuna parte consente la prestazione di servizi nel suo territorio da parte di prestatori di servizi contrattuali dell'altra parte, alle condizioni precisate al paragrafo 3 del presente articolo.

2.  

Gli impegni assunti dalle parti sono soggetti alle seguenti condizioni:

a) 

le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualità di dipendenti di una persona giuridica che si è aggiudicata un contratto di servizi per un periodo non superiore a 12 mesi;

b) 

è opportuno che le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte abbiano offerto tali servizi, in qualità di dipendenti della persona giuridica che li presta, almeno nel corso dell'anno immediatamente precedente la presentazione della domanda di ingresso nell'altra parte. Inoltre, alla data di presentazione di tale domanda, le persone fisiche in questione possiedono un'esperienza professionale almeno triennale ( 18 ) nel settore di attività oggetto del contratto;

c) 

le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte possiedono:

i) 

un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente ( 19 ); e

ii) 

le qualifiche professionali eventualmente richieste per l'esercizio di un'attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o delle condizioni giuridiche della parte in cui il servizio è prestato;

d) 

le persone fisiche non ricevono, per la prestazione dei servizi nel territorio dell'altra parte, altri compensi oltre a quelli loro erogati dalla persona giuridica che le ha alle sue dipendenze;

e) 

l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi — venticinque settimane nel caso del Lussemburgo — nell'arco di dodici mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore;

f) 

l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato; e

g) 

il numero delle persone oggetto del contratto di servizi non deve superare quello necessario all'esecuzione del contratto, come eventualmente previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari o dalle condizioni giuridiche della parte in cui il servizio viene prestato.

Articolo 218

Professionisti indipendenti

1.  
Conformemente agli allegati XXVII-D e XXVII-H del presente accordo, le parti consentono la prestazione di servizi nel loro territorio a professionisti indipendenti dell'altra parte, alle condizioni precisate al paragrafo 2 del presente articolo.
2.  

Gli impegni assunti dalle parti sono soggetti alle seguenti condizioni:

a) 

le persone fisiche devono prestare un servizio su base temporanea in qualità di lavoratori autonomi stabiliti nell'altra parte e devono essersi aggiudicate un contratto di servizi per un periodo non superiore a 12 mesi;

b) 

le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte devono possedere, alla data di presentazione della domanda di ingresso nell'altra parte, un'esperienza professionale di almeno sei anni nel settore di attività oggetto del contratto;

c) 

le persone fisiche che entrano nel territorio dell'altra parte devono possedere:

i) 

un titolo di studio universitario o una qualifica che attesti conoscenze di livello equivalente ( 20 ); e

ii) 

le qualifiche professionali necessarie per l'esercizio di un'attività a norma delle disposizioni legislative e regolamentari o delle condizioni giuridiche della parte in cui il servizio è prestato;

d) 

l'ingresso e il soggiorno temporaneo delle persone fisiche nel territorio della parte interessata sono limitati a un periodo complessivo non superiore a sei mesi — venticinque settimane nel caso del Lussemburgo — nell'arco di 12 mesi oppure alla durata del contratto, se inferiore; e

e) 

l'accesso accordato a norma del presente articolo riguarda unicamente il servizio oggetto del contratto e non conferisce il diritto di utilizzare il titolo professionale della parte in cui il servizio è prestato.

Sezione 5

Quadro di regolamentazione

Sottosezione 1

Regolamentazione interna

Articolo 219

Campo di applicazione e definizioni

1.  

Le norme che seguono si applicano alle misure delle parti relative agli obblighi e alle procedure in materia di rilascio di licenze e qualifiche che incidono:

a) 

sulla prestazione transfrontaliera di servizi;

b) 

sullo stabilimento nel loro territorio delle persone giuridiche e fisiche definite all'articolo 203, punto 8, del presente accordo;

c) 

sul soggiorno temporaneo nel loro territorio delle categorie di persone fisiche definite all'articolo 214, paragrafo 2, lettere da a) a e), del presente accordo.

2.  
Per quanto concerne la prestazione transfrontaliera di servizi, tali norme si applicano solo ai settori per i quali la parte abbia assunto impegni specifici ed entro i limiti di applicazione di tali impegni specifici. Per quanto concerne lo stabilimento, tali norme non si applicano nella misura in cui, per i settori interessati, sia formulata una delle riserve elencate negli allegati XXVII-A e XXVII-E del presente accordo. Per quanto concerne il soggiorno temporaneo di persone fisiche, tali norme non si applicano nella misura in cui sia formulata una delle riserve elencate negli allegati XXVII-C e XXVII-D e XXVII-G e XXVII-H del presente accordo.
3.  
Tali norme non si applicano alle misure che costituiscono limitazioni secondo quanto previsto negli elenchi.
4.  

Ai fini della presente sezione si intende per:

a)

«obblighi per il rilascio di licenze» : gli obblighi sostanziali, diversi dai requisiti relativi alle qualifiche, che una persona fisica o giuridica è tenuta a ottemperare per ottenere, modificare o rinnovare l'autorizzazione a svolgere le attività di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c);

b)

«procedure per il rilascio di licenze» : le norme amministrative o procedurali che una persona fisica o giuridica che intenda ottenere l'autorizzazione a svolgere le attività di cui al paragrafo 1, lettere da a) a c), inclusi la modifica o il rinnovo di una licenza, è tenuta a rispettare per dimostrare la conformità agli obblighi per il rilascio di licenze;

c)

«requisiti relativi alle qualifiche» : gli obblighi sostanziali relativi alla competenza di una persona fisica a prestare un servizio e che è necessario dimostrare ai fini di ottenere l'autorizzazione alla prestazione di un servizio;

d)

«procedure relative alle qualifiche» : le norme amministrative o procedurali che una persona fisica deve rispettare per dimostrare la conformità ai requisiti relativi alle qualifiche, ai fini di ottenere l'autorizzazione alla prestazione di un servizio; e

e)

«autorità competente» : le amministrazioni o le autorità centrali, regionali o locali, come pure gli organismi non governativi nell'esercizio dei poteri loro delegati da tali amministrazioni e autorità, che adottano una decisione relativa al rilascio di un'autorizzazione alla prestazione di un servizio, anche mediante stabilimento o in relazione all'autorizzazione a stabilire un'attività economica diversa dai servizi.

Articolo 220

Condizioni in materia di licenze e qualifiche

1.  
Ciascuna parte assicura che le misure relative agli obblighi e alle procedure in materia di licenze e qualifiche si basino su criteri che impediscono alle autorità competenti di esercitare il proprio potere di valutazione in maniera arbitraria.
2.  

I criteri di cui al paragrafo 1 sono:

a) 

commisurati a un obiettivo di politica pubblica;

b) 

chiari e inequivocabili;

c) 

oggettivi;

d) 

predeterminati;

e) 

resi pubblici preventivamente; e

f) 

trasparenti e accessibili.

3.  
L'autorizzazione o la licenza è rilasciata non appena da un adeguato esame risulti che sono soddisfatte le condizioni stabilite per ottenerla.
4.  
Ciascuna parte mantiene o istituisce tribunali o procedimenti giudiziari, arbitrali o amministrativi che su richiesta dell'imprenditore o del prestatore di servizi interessato provvedono al sollecito riesame delle decisioni amministrative concernenti lo stabilimento, la prestazione transfrontaliera di servizi o la presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali e, se del caso, alla definizione di opportune misure correttive. Ove tali procedimenti non siano indipendenti dall'organo cui spetta la decisione amministrativa in questione, ciascuna parte garantisce che i procedimenti consentano effettivamente un esame obiettivo e imparziale.
5.  
Qualora il numero di licenze disponibili per una determinata attività sia limitato per via della scarsità delle risorse naturali o delle capacità tecniche a disposizione, ciascuna parte applica una procedura di selezione dei candidati che garantisca piena imparzialità e trasparenza e preveda, in particolare, un'adeguata pubblicità dell'apertura, dello svolgimento e del completamento della procedura.
6.  
Fatte salve le disposizioni del presente articolo, ciascuna parte può tener conto, nello stabilire le regole della procedura di selezione, di obiettivi di politica pubblica, quali la salute, la sicurezza, la protezione dell'ambiente e la salvaguardia del patrimonio culturale.

Articolo 221

Procedure in materia di licenze e qualifiche

1.  
Le procedure e le formalità in materia di licenze e qualifiche sono chiare, rese pubbliche preventivamente e tali da garantire ai richiedenti un trattamento obiettivo e imparziale della loro domanda.
2.  
Le procedure e le formalità in materia di licenze e qualifiche sono quanto più possibile semplici e non complicano o ritardano indebitamente la prestazione del servizio. Gli eventuali diritti di licenza ( 21 ) a carico dei richiedenti, in ragione della domanda, dovrebbero essere ragionevoli e commisurati ai costi delle procedure per il rilascio di un'autorizzazione.
3.  
Ciascuna parte provvede affinché le decisioni e le procedure delle autorità competenti e nel corso del processo di rilascio della licenza o dell'autorizzazione siano trasparenti e imparziali nei confronti di tutti i partecipanti. L'autorità competente dovrebbe giungere alla propria decisione in maniera indipendente e non dovrebbe rispondere del suo operato al prestatore di servizi che ha richiesto la licenza o l'autorizzazione.
4.  
In presenza di un termine per la presentazione delle domande, questo assicura un periodo di tempo ragionevole al richiedente a tale scopo. L'autorità competente avvia l'esame di una domanda senza indebito ritardo. Se possibile, è opportuno che le domande presentate in formato elettronico siano accettate alle stesse condizioni di autenticità di quelle cartacee.
5.  
Ciascuna parte assicura che l'esame di una domanda, inclusa la decisione finale, sia portato a termine entro un periodo di tempo ragionevole dalla presentazione di una domanda completa. Ciascuna parte si adopera per stabilire il periodo di tempo ordinario per l'esame di una domanda.
6.  
L'autorità competente, entro un periodo di tempo ragionevole dal ricevimento di una domanda che giudica incompleta, ne informa il richiedente, nella misura del possibile, identifica le informazioni aggiuntive necessarie per completare la domanda e offre la possibilità di porre rimedio alle carenze riscontrate.
7.  
Se possibile, è opportuno accettare copie autenticate in luogo dei documenti originali.
8.  
Se una domanda è respinta dall'autorità competente, il richiedente è informato per iscritto e senza indebito ritardo. Di norma, il richiedente che ne faccia richiesta è inoltre informato in merito ai motivi del rigetto della domanda e dei termini per la presentazione di un ricorso.
9.  
Ciascuna parte assicura che una licenza o autorizzazione, una volta rilasciata, prenda effetto senza indebito ritardo a norma dei termini e delle condizioni in essa indicati.

Sottosezione 2

Disposizioni di applicazione generale

Articolo 222

Mutuo riconoscimento

1.  
Nessuna disposizione del presente capo osta a che una parte faccia obbligo alle persone fisiche di possedere le qualifiche necessarie e/o l'esperienza professionale prevista nel territorio in cui il servizio viene prestato per il settore di attività interessato.
2.  
Ciascuna parte invita gli organismi professionali competenti a presentare al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, raccomandazioni sul mutuo riconoscimento, onde consentire agli imprenditori e ai prestatori di servizi di soddisfare, in tutto o in parte, i criteri applicati da ciascuna parte in materia di autorizzazione, rilascio di licenze, attività e certificazione degli imprenditori e dei prestatori di servizi, in particolare di servizi professionali.
3.  

Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», non appena ricevuta una delle raccomandazioni di cui al paragrafo 2, la esamina entro un periodo di tempo ragionevole per valutarne la compatibilità con il presente accordo e, sulla base delle informazioni ivi contenute, valuta in particolare:

a) 

la misura in cui le norme e i criteri applicati da ciascuna parte in materia di autorizzazione, rilascio di licenze, attività e certificazione degli imprenditori e dei prestatori di servizi sono convergenti; e

b) 

il potenziale valore economico di un accordo di mutuo riconoscimento.

4.  
Se tali requisiti sono soddisfatti, il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» stabilisce le misure necessarie per i negoziati. Successivamente le parti avviano i negoziati, tramite le autorità competenti, per un accordo di mutuo riconoscimento.
5.  
Gli accordi di mutuo riconoscimento di cui al paragrafo 4 del presente articolo sono conformi alle disposizioni pertinenti dell'accordo OMC e, in particolare, all'articolo VII del GATS.

Articolo 223

Trasparenza e divulgazione di informazioni riservate

1.  
Ciascuna parte risponde sollecitamente a ogni richiesta di informazioni specifiche dell'altra parte concernente sue misure di applicazione generale o accordi internazionali che attengano al presente accordo o incidano sul medesimo. Ciascuna parte istituisce inoltre uno o più centri di informazione chiamati a fornire informazioni specifiche su tutte queste questioni agli imprenditori o ai prestatori di servizi dell'altra parte che ne facciano richiesta. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente accordo ciascuna parte notifica all'altra parte i propri centri di informazione, che non devono necessariamente essere depositari delle disposizioni legislative e regolamentari.
2.  
Nessuna disposizione del presente accordo impone alle parti di fornire informazioni riservate la cui divulgazione impedirebbe l'applicazione della legge o sarebbe comunque in contrasto con l'interesse pubblico o pregiudicherebbe interessi commerciali legittimi di determinate imprese, pubbliche o private.

Sottosezione 3

Servizi informatici

Articolo 224

Intesa sui servizi informatici

1.  
Nella misura in cui gli scambi di servizi informatici sono liberalizzati a norma della sezione 2 (Stabilimento), della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e della sezione 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo, le parti rispettano le disposizioni del presente articolo.
2.  

CPC ( 22 ) 84, il codice delle Nazioni Unite utilizzato per descrivere i servizi informatici e i servizi correlati, copre le funzioni di base usate per la prestazione dei servizi informatici e dei servizi correlati:

a) 

i programmi informatici definiti come serie di istruzioni necessarie per far funzionare e comunicare i computer (compresi il loro sviluppo e la loro implementazione);

b) 

l'elaborazione e la memorizzazione dei dati; e

c) 

i servizi correlati quali i servizi di consulenza e i servizi di formazione del personale dei clienti.

Grazie all'evoluzione tecnologica è aumentata l'offerta di tali servizi sotto forma di pacchetti di servizi correlati, che possono comprendere alcune di tali funzioni di base o la loro totalità. I servizi di web hosting o di domain hosting, i servizi di estrazione dati e il grid computing, ad esempio, consistono in una combinazione di funzioni di base dei servizi informatici.

3.  

I servizi informatici e i servizi correlati, prestati o no tramite una rete, come Internet, comprendono ogni servizio in materia di:

a) 

consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, prove, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, supporto, assistenza tecnica o gestione in relazione a computer o sistemi informatici;

b) 

programmi informatici, definiti come serie di istruzioni necessarie a far funzionare e comunicare i computer (in sé e per sé), oltre a consulenza, strategia, analisi, pianificazione, definizione delle specifiche, progettazione, sviluppo, installazione, implementazione, integrazione, prove, ricerca e rilevazione di errori, aggiornamento, adattamento, manutenzione, supporto, assistenza tecnica e gestione o uso in relazione a programmi informatici;

c) 

elaborazione dati, memorizzazione dati, hosting di dati o servizi delle banche dati;

d) 

manutenzione e riparazione di macchine e attrezzature per ufficio, compresi i computer; o

e) 

formazione del personale dei clienti nel campo dei programmi informatici, dei computer o dei sistemi informatici, non classificati altrove.

4.  
I servizi informatici e i servizi correlati rendono possibile la prestazione di altri servizi (ad esempio bancari) mediante mezzi elettronici e non elettronici. Tuttavia, esiste una differenza di rilievo tra il servizio abilitante (ad esempio il web hosting o l'hosting di applicazioni) e il servizio essenziale o di contenuti (ad esempio quello bancario) fornito per via elettronica. In questi casi il servizio essenziale o di contenuti non è compreso nel codice CPC 84.

Sottosezione 4

Servizi postali e di corriere

Articolo 225

Campo di applicazione e definizioni

1.  
La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro normativo applicabile a tutti i servizi postali e di corriere liberalizzati a norma della sezione 2 (Stabilimento), della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e della sezione 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo.
2.  

Ai fini della presente sottosezione nonché della sezione 2 (Stabilimento), della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e della sezione 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo, si applicano le seguenti definizioni:

a)

«licenza» : l'autorizzazione, accordata da un'autorità di regolamentazione a un singolo prestatore, prescritta prima di prestare un determinato servizio;

b)

«servizio universale» : l'offerta di servizi postali di qualità determinata, prestati permanentemente in tutti i punti del territorio di una parte, a prezzi accessibili a tutti gli utenti.

Articolo 226

Prevenzione delle pratiche anticoncorrenziali nel settore dei servizi postali e di corriere

Vengono introdotte o mantenute in vigore misure appropriate volte a impedire che vengano poste o mantenute in essere pratiche anticoncorrenziali da quei prestatori che, sfruttando la loro posizione sul mercato, siano in grado, singolarmente o in gruppo, di influire sostanzialmente (in termini di prezzi e di offerta) sulle modalità di partecipazione al mercato dei servizi postali e di corriere di cui trattasi.

Articolo 227

Servizio universale

Ciascuna delle parti ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere. Tali obblighi non vanno di per sé considerati anticoncorrenziali a condizione che siano gestiti in modo trasparente e non discriminatorio, che risultino neutrali in termini di concorrenza e non siano più gravosi del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte in questione.

Articolo 228

Licenze

1.  
Una licenza può essere prescritta solo per i servizi che rientrano nel campo di applicazione del servizio universale.
2.  

Ove sia prevista una licenza, sono resi pubblici:

a) 

tutti i criteri relativi al rilascio della licenza e il periodo di tempo normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito a una richiesta di licenza; e

b) 

i termini e le condizioni delle licenze.

3.  
Previa richiesta, i motivi del diniego del rilascio della licenza vengono comunicati per iscritto al richiedente. Ciascuna parte istituisce una procedura di ricorso dinanzi a un organismo indipendente. Tale procedura sarà trasparente, non discriminatoria e basata su criteri oggettivi.

Articolo 229

Indipendenza dell'organismo di regolamentazione

L'organismo di regolamentazione è giuridicamente distinto dai prestatori di servizi postali e di corriere, ai quali non risponde del proprio operato. Le decisioni e le procedure dell'organismo di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.

Articolo 230

Ravvicinamento progressivo

Le parti riconoscono l'importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione attuale e futura della Repubblica di Moldova all'acquis dell'Unione contenuto nell'elenco di cui all'allegato XXVIII-C del presente accordo.

Sottosezione 5

Reti e servizi di comunicazione elettronica

Articolo 231

Campo di applicazione e definizioni

1.  
La presente sottosezione stabilisce i principi del quadro normativo applicabile a tutti i servizi di comunicazione elettronica liberalizzati conformemente alle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4(Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo.
2.  

Ai fini della presente sottosezione nonché delle sezioni 2 (Stabilimento), 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

a) 

«servizi di comunicazione elettronica»: qualunque servizio consistente esclusivamente o prevalentemente nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni e i servizi di trasmissione nelle reti utilizzate per la diffusione radiotelevisiva; sono esclusi i servizi relativi alla fornitura o al controllo editoriale di contenuti trasmessi mediante reti e servizi di comunicazione elettronica;

b) 

«rete pubblica di comunicazione»: una rete di comunicazione elettronica utilizzata interamente o prevalentemente per fornire servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

c) 

«rete di comunicazione elettronica»: i sistemi di trasmissione e, se del caso, le apparecchiature di commutazione o di instradamento e altre risorse che consentono di trasmettere segnali via cavo, via radio, a mezzo di fibre ottiche o con altri mezzi elettromagnetici, comprese le reti satellitari, le reti terrestri fisse (a commutazione di circuito e a commutazione di pacchetto, compresa Internet) e mobili, le reti elettriche via cavo, nella misura in cui siano utilizzate per trasmettere i segnali, le reti utilizzate per la diffusione dei programmi radiofonici e televisivi, nonché le reti televisive via cavo, indipendentemente dal tipo di informazioni trasportato;

d) 

«autorità di regolamentazione» del settore delle comunicazioni elettroniche: l'organismo o gli organismi con compiti di regolamentazione delle comunicazioni elettroniche di cui al presente capo;

e) 

si presume che un prestatore di servizi disponga di un «significativo potere di mercato» se, individualmente o congiuntamente con altri, gode di una posizione equivalente a una posizione dominante, ossia una posizione di forza economica tale da consentirgli di tenere comportamenti in larga misura indipendenti dai concorrenti, dai clienti e, in definitiva, dai consumatori;

f) 

«interconnessione»: il collegamento fisico e logico tra reti pubbliche di comunicazione utilizzate dallo stesso o da un altro fornitore per consentire agli utilizzatori di un prestatore di servizi di comunicare con gli utilizzatori dello stesso o di un altro prestatore di servizi o di accedere ai servizi resi da un altro prestatore di servizi. I servizi possono essere forniti dalle parti interessate o da altre parti che hanno accesso alla rete. L'interconnessione è una particolare modalità di accesso messa in atto tra operatori della rete pubblica;

g) 

«servizio universale»: l'insieme di servizi di qualità determinata che è messo a disposizione di tutti gli utenti nel territorio di una parte, indipendentemente dalla loro ubicazione geografica e a un prezzo accessibile. L'ambito e le modalità di attuazione del servizio universale sono stabiliti da ciascuna parte;

h) 

«accesso»: il fatto di rendere accessibili risorse e/o servizi a un altro prestatore di servizi a determinate condizioni, su base esclusiva o non esclusiva, al fine di prestare servizi di comunicazione elettronica. Il concetto comprende, tra l'altro: l'accesso agli elementi della rete e alle risorse correlate, che può comportare la connessione di apparecchiature con mezzi fissi o non fissi (ivi compreso in particolare l'accesso alla linea locale nonché alle risorse e ai servizi necessari per prestare servizi tramite la linea locale); l'accesso all'infrastruttura fisica, tra cui edifici, condotti per cavi e piloni; l'accesso ai pertinenti sistemi di software, compresi i sistemi di supporto operativo; l'accesso ai sistemi di traduzione del numero o a sistemi che svolgano funzioni analoghe; l'accesso alle reti fisse e mobili, in particolare per il roaming; l'accesso ai sistemi di accesso condizionato per i servizi di televisione digitale, e l'accesso ai servizi di rete virtuale;

i) 

«utente finale»: un utente che non fornisce reti pubbliche di comunicazione o servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico;

j) 

«linea locale»: il circuito fisico che collega il punto terminale della rete presso il domicilio dell'abbonato al permutatore o a un impianto equivalente nella rete pubblica fissa di comunicazione.

Articolo 232

Autorità di regolamentazione

1.  
Ciascuna parte provvede affinché le autorità di regolamentazione nel settore dei servizi di comunicazione elettronica siano giuridicamente distinte e funzionalmente indipendenti da ogni prestatore di servizi di comunicazione elettronica. La parte che mantiene la proprietà o il controllo di un fornitore di reti o servizi di comunicazione elettronica provvede all'effettiva separazione strutturale delle funzioni di regolamentazione dalle attività inerenti alla proprietà o al controllo.
2.  
Ciascuna parte provvede affinché l'autorità di regolamentazione disponga di poteri sufficienti per regolamentare il settore. Le funzioni affidate a un'autorità di regolamentazione sono rese pubbliche in una forma chiara e facilmente accessibile, in particolare quando vengono assegnate a più organi.
3.  
Ciascuna parte provvede affinché le decisioni e le procedure delle autorità di regolamentazione siano trasparenti e imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
4.  
L'autorità di regolamentazione ha il potere di condurre un'analisi dei mercati rilevanti di prodotti e servizi suscettibili di essere soggetti a una regolamentazione ex ante. Quando l'autorità di regolamentazione è tenuta a decidere a norma dell'articolo 234 del presente accordo in merito all'imposizione, al mantenimento, alla modifica o alla revoca di obblighi, essa ricorre a un'analisi di mercato per accertare se il mercato rilevante sia effettivamente concorrenziale.
5.  
Qualora accerti che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, l'autorità di regolamentazione individua e designa i prestatori di servizi operanti in tale mercato che dispongono di un significativo potere di mercato e impone, mantiene in vigore o modifica, a seconda dei casi, gli obblighi regolamentari specifici di cui all'articolo 234 del presente accordo. Se conclude che il mercato è effettivamente concorrenziale, l'autorità di regolamentazione non impone né mantiene in vigore nessuno degli obblighi regolamentari di cui all'articolo 234 del presente accordo.
6.  
Ciascuna parte provvede affinché un prestatore di servizi abbia il diritto di ricorrere contro la decisione di un'autorità di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo di ricorso indipendente dalle parti coinvolte. Ciascuna parte provvede affinché il merito del caso sia tenuto in debita considerazione. In attesa dell'esito di tal eventuale ricorso, resta in vigore la decisione dell'autorità di regolamentazione, a meno che l'organo di ricorso non decida altrimenti. Le decisioni degli organi di ricorso, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono sempre motivate per iscritto e sono altresì impugnabili dinanzi a un'autorità giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi hanno effetto esecutivo.
7.  
Ciascuna parte provvede affinché le autorità di regolamentazione che intendono adottare misure attinenti alle disposizioni della presente sottosezione e con ripercussioni significative sul mercato pertinente diano alle parti interessate la possibilità di presentare le proprie osservazioni sul progetto di misura entro un termine ragionevole. Le autorità di regolamentazione rendono pubbliche le procedure che applicano ai fini della consultazione. Il risultato della procedura di consultazione è reso pubblicamente disponibile, salvo nel caso di informazioni riservate.
8.  
Ciascuna parte provvede affinché i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica forniscano tutte le informazioni, anche di carattere finanziario, necessarie alle autorità di regolamentazione per garantire la conformità alle disposizioni della presente sottosezione o alle decisioni adottate a norma della presente sottosezione. Su richiesta, tali fornitori trasmettono sollecitamente tali informazioni, osservando i tempi e il livello di dettaglio richiesti dall'autorità di regolamentazione. Le informazioni richieste dall'autorità di regolamentazione sono proporzionate rispetto all'assolvimento di tale compito. L'autorità di regolamentazione motiva adeguatamente la richiesta di informazioni.

Articolo 233

Autorizzazione a prestare servizi di comunicazione elettronica

1.  
Ciascuna parte provvede affinché la prestazione dei servizi sia, per quanto possibile, autorizzata a seguito di semplice notifica.
2.  
Ciascuna parte provvede affinché possa essere necessaria una licenza per risolvere le questioni relative all'attribuzione dei numeri e delle frequenze. I termini e le condizioni applicabili a tali licenze sono resi pubblici.
3.  

Ove sia prescritta una licenza, ciascuna parte provvede affinché:

a) 

tutti i criteri relativi al rilascio delle licenze e il periodo di tempo ragionevole normalmente richiesto per l'adozione di una decisione in merito alla domanda di licenza siano resi pubblici;

b) 

su richiesta, i motivi del diniego del rilascio della licenza vengano comunicati per iscritto al richiedente;

c) 

il richiedente cui sia stato illegittimamente negato il rilascio della licenza abbia diritto di ricorrere dinanzi a un organo di ricorso; e

d) 

i diritti di licenza ( 23 ) riscossi dalle parti per il rilascio della medesima non superino i costi amministrativi normalmente sostenuti per la gestione, il controllo e l'applicazione delle licenze in questione. Gli obblighi di cui al presente paragrafo non si applicano ai diritti di licenza per l'uso dello spettro radio e delle risorse di numerazione.

Articolo 234

Accesso e interconnessione

1.  
Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi autorizzati a prestare servizi di comunicazione elettronica abbiano il diritto e l'obbligo di negoziare l'accesso e l'interconnessione con i fornitori di reti e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico. L'accesso e l'interconnessione dovrebbero, in linea di principio, essere concordati tra i prestatori di servizi interessati sulla base di trattative commerciali.
2.  
Ciascuna parte provvede affinché i prestatori di servizi utilizzino le informazioni ottenute da un altro fornitore nel corso della trattativa relativa a un accordo di interconnessione esclusivamente per i fini per i quali sono state fornite e osservino sempre gli obblighi di riservatezza relativamente alle informazioni trasmesse o memorizzate.
3.  

Ciascuna parte provvede affinché l'autorità di regolamentazione, una volta accertato conformemente all'articolo 232 del presente accordo che un mercato rilevante non è effettivamente concorrenziale, abbia il potere di imporre al fornitore designato come detentore di un significativo potere di mercato uno o più dei seguenti obblighi in relazione all'interconnessione e/o all'accesso:

a) 

l'obbligo di non discriminazione per garantire che l'operatore applichi condizioni equivalenti in circostanze equivalenti agli altri fornitori che prestano servizi equivalenti, e fornisca ad altri servizi e informazioni garantendo condizioni e un livello di qualità identici a quelli che assicura per i propri servizi o per i servizi delle proprie società controllate o dei propri partner commerciali;

b) 

l'obbligo per un'impresa verticalmente integrata di rendere trasparenti i propri prezzi all'ingrosso e i prezzi dei trasferimenti interni ove sussista l'obbligo di non discriminazione o di prevenire sovvenzioni incrociate abusive. L'autorità di regolamentazione può specificare il formato e il metodo contabile da utilizzare;

c) 

l'obbligo di accogliere le richieste ragionevoli di accesso a determinati elementi di rete e agli impianti correlati, compreso l'accesso disaggregato alla linea locale, nonché di autorizzarne l'uso, tra l'altro nelle situazioni in cui l'autorità di regolamentazione reputi che il rifiuto di concedere l'accesso oppure termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente ostacolerebbero l'emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbero contrari agli interessi degli utenti finali.

Le autorità di regolamentazione possono associare agli obblighi di cui alla presente lettera condizioni di equità, ragionevolezza e tempestività;

d) 

l'obbligo di fornire determinati servizi all'ingrosso per la rivendita da parte di terzi; di concedere libero accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie essenziali indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali; di consentire la coubicazione o altre forme di condivisione degli impianti, inclusa la condivisione di condotti, edifici o piloni; di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui gli impianti per servizi di reti intelligenti; di fornire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella prestazione dei servizi, e di interconnettere reti o risorse di rete.

Le autorità di regolamentazione possono associare agli obblighi di cui alla presente lettera condizioni di equità, ragionevolezza e tempestività;

e) 

per la fornitura di determinati tipi di interconnessione e/o di accesso, obblighi in materia di recupero dei costi e di controlli dei prezzi, tra cui l'obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, e l'obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l'analisi del mercato riveli che l'assenza di un'effettiva concorrenza comporta che l'operatore interessato potrebbe mantenere prezzi a un livello eccessivamente elevato o comprimere i prezzi a scapito degli utenti finali.

Le autorità di regolamentazione tengono conto degli investimenti effettuati dall'operatore e gli consentono, in considerazione dei rischi connessi, un ragionevole margine di profitto sul capitale investito;

f) 

l'obbligo di pubblicazione degli obblighi specifici imposti ai prestatori di servizi dall'autorità di regolamentazione, con l'indicazione del prodotto/servizio specifico e dei mercati geografici interessati. Sono pubblicate informazioni aggiornate, in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, purché non siano informazioni riservate e non comprendano segreti aziendali;

g) 

obblighi di trasparenza che impongono agli operatori di rendere pubbliche determinate informazioni; in particolare, quando un operatore è assoggettato a obblighi di non discriminazione, l'autorità di regolamentazione può esigere che egli pubblichi un'offerta di riferimento sufficientemente disaggregata per garantire che i prestatori di servizi non debbano pagare per risorse non necessarie ai fini del servizio richiesto e in cui figuri una descrizione delle offerte pertinenti suddivisa per componenti in funzione delle esigenze del mercato, corredata dei relativi termini e condizioni, inclusi i prezzi.

4.  
Ciascuna parte provvede affinché il prestatore di servizi che richieda l'interconnessione a un fornitore designato come detentore di un significativo potere di mercato possa rivolgersi, in qualsiasi momento oppure una volta trascorso un periodo di tempo ragionevole che sia noto al pubblico, a un organismo interno indipendente, che può essere un'autorità di regolamentazione ai sensi all'articolo 231, paragrafo 2, lettera d), del presente accordo, per la risoluzione delle controversie concernenti i termini e le condizioni di interconnessione e/o di accesso.

Articolo 235

Risorse limitate

1.  
Ciascuna parte provvede affinché le procedure per l'assegnazione e l'uso di risorse limitate, comprese le frequenze, i numeri e i diritti di passaggio, siano espletate in modo obiettivo, proporzionato, tempestivo, trasparente e non discriminatorio. Le informazioni circa l'attuale situazione delle bande di frequenza assegnate sono rese pubbliche, ma non è obbligatorio precisare nei dettagli le frequenze riservate a specifici usi pubblici.
2.  
Ciascuna parte provvede alla gestione efficace delle radiofrequenze per i servizi di comunicazione elettronica nel suo territorio al fine di garantire un uso efficiente ed efficace dello spettro. Se la domanda di frequenze specifiche è superiore alla loro disponibilità, si seguono procedure di assegnazione adeguate e trasparenti al fine di ottimizzarne l'uso e di agevolare lo sviluppo della concorrenza.
3.  
Ciascuna parte provvede affinché l'assegnazione delle risorse nazionali di numerazione e la gestione dei piani nazionali di numerazione siano affidate all'autorità di regolamentazione.
4.  
Qualora autorità pubbliche o locali mantengano la proprietà o il controllo di fornitori che gestiscono reti e/o servizi di comunicazione pubblici, è necessario garantire un'effettiva separazione strutturale della funzione attinente alla concessione dei diritti di passaggio dalle funzioni attinenti alla proprietà o al controllo.

Articolo 236

Servizio universale

1.  
Ciascuna parte ha il diritto di definire il tipo di obblighi di servizio universale che intende mantenere.
2.  
Tali obblighi non saranno di per sé considerati anticoncorrenziali, purché siano gestiti in modo trasparente, obiettivo e non discriminatorio. La gestione di tali obblighi è altresì neutrale in termini di concorrenza e non è più gravosa del necessario per il tipo di servizio universale definito dalla parte.
3.  
Ciascuna parte provvede affinché tutti i fornitori abbiano il diritto di prestare il servizio universale e nessun prestatore di servizi venga escluso a priori. La designazione avviene sulla base di un meccanismo efficiente, trasparente, obiettivo e non discriminatorio. Se necessario, ciascuna parte valuta se la prestazione del servizio universale rappresenti un onere eccessivo a carico dell'organizzazione o delle organizzazioni designate per prestare tale servizio. Qualora tale calcolo lo giustifichi, e tenendo conto degli eventuali vantaggi di mercato che un'organizzazione trae dall'offerta del servizio universale, le autorità di regolamentazione stabiliscono se occorra prevedere un meccanismo di indennizzo del prestatore o dei prestatori di servizi interessati o di ripartizione del costo netto degli obblighi di servizio universale.
4.  

Ciascuna parte provvede affinché:

a) 

gli elenchi di tutti gli abbonati siano a disposizione degli utenti in forma cartacea, elettronica o in entrambe le forme e siano aggiornati regolarmente, almeno una volta l'anno; e

b) 

le organizzazioni che prestano i servizi di cui alla lettera a) applichino il principio di non discriminazione nel trattamento delle informazioni a esse comunicate da altre organizzazioni.

Articolo 237

Prestazione transfrontaliera di servizi di comunicazione elettronica

Una parte non può imporre ai prestatori di servizi dell'altra parte di risiedere, stabilire in qualsiasi modo la loro presenza o creare uno stabilimento sul proprio territorio come condizione per la prestazione transfrontaliera di servizi.

Articolo 238

Riservatezza delle informazioni

Ciascuna parte garantisce la riservatezza delle comunicazioni elettroniche effettuate tramite una rete di comunicazione pubblica e servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, nonché dei relativi dati sul traffico, senza restrizioni degli scambi di servizi.

Articolo 239

Controversie tra prestatori di servizi

1.  
In caso di controversie tra fornitori di reti o servizi di comunicazione elettronica in relazione ai diritti e agli obblighi di cui al presente capo ciascuna parte provvede affinché l'autorità di regolamentazione interessata, su richiesta di una delle parti, adotti quanto prima, e comunque entro un termine di quattro mesi, una decisione vincolante che risolva la controversia.
2.  
La decisione dell'autorità di regolamentazione è resa pubblica nel rispetto delle prescrizioni in materia di riservatezza degli affari. Ai prestatori di servizi interessati viene fornita una motivazione esauriente.
3.  
Qualora tale controversia riguardi la prestazione transfrontaliera di servizi, le autorità di regolamentazione interessate coordinano gli sforzi per risolvere la controversia.

Articolo 240

Ravvicinamento progressivo

Ciascuna parte riconosce l'importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione attuale e futura della Repubblica di Moldova all'acquis dell'Unione contenuto nell'elenco di cui all'allegato XXVIII-B del presente accordo.

Sottosezione 6

Servizi finanziari

Articolo 241

Campo di applicazione e definizioni

1.  
La presente sezione stabilisce i principi del quadro normativo applicabile a tutti i servizi finanziari liberalizzati conformemente alla sezione 2 (Stabilimento), alla sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e alla sezione 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo.
2.  

Ai fini della presente sottosezione nonché della sezione 2 (Stabilimento), della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e della sezione 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

a)

«servizio finanziario» :

qualsiasi servizio di natura finanziaria reso da un prestatore di servizi finanziari di una parte. I servizi finanziari comprendono le seguenti attività:

i) 

servizi assicurativi e connessi:

1. 

assicurazione diretta (compresa la coassicurazione):

a) 

ramo vita;

b) 

ramo danni;

2. 

riassicurazione e retrocessione;

3. 

intermediazione assicurativa (ad esempio attività di broker e agenzie); e

4. 

servizi accessori del settore assicurativo, quali servizi di consulenza, servizi attuariali, servizi di valutazione dei rischi e di liquidazione sinistri;

ii) 

servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione):

1. 

accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;

2. 

prestiti di qualsiasi tipo, ivi compresi crediti al consumo, crediti ipotecari, factoring e finanziamenti di operazioni commerciali;

3. 

leasing finanziario;

4. 

tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro, compresi carte di credito, di debito e di prelievo, traveller's cheques e bonifici bancari;

5. 

garanzie e impegni;

6. 

operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato fuori borsa o altrove, relative a:

a) 

strumenti del mercato monetario (compresi assegni, cambiali, certificati di deposito);

b) 

valuta estera;

c) 

prodotti derivati, compresi a titolo puramente esemplificativo e non limitativo, i contratti a termine e a premio;

d) 

strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, inclusi swaps e contratti a termine (forward rate agreements);

e) 

titoli trasferibili;

f) 

altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, ivi compresi i lingotti;

7. 

partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata), nonché prestazione di servizi collegati;

8. 

servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking;

9. 

gestione patrimoniale, ad esempio gestione di cassa o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;

10. 

servizi di liquidazione e compensazione relativi a attività finanziarie, compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

11. 

fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, nonché elaborazione di dati finanziari e relativo software;

12. 

servizi finanziari di consulenza, intermediazione e altro, relativamente a tutte le attività elencate ai precedenti punti da 1 a 11, ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafogli, consulenze su acquisizioni, ristrutturazioni e strategie aziendali;

b)

«prestatore di servizi finanziari» : qualsiasi persona fisica o giuridica di una parte che intenda prestare o presti servizi finanziari. Il termine «prestatore di servizi finanziari» non comprende i soggetti pubblici;

c)

«soggetto pubblico» :

i) 

un governo, una banca centrale o un'autorità monetaria e finanziaria di una parte, o un soggetto di proprietà o controllato da una parte, che svolga principalmente funzioni governative o attività a fini governativi, a esclusione dei soggetti operanti principalmente nel settore dei servizi finanziari su base commerciale; o

ii) 

un soggetto privato che svolga funzioni normalmente espletate da una banca centrale o un'autorità monetaria, nell'esercizio di tali funzioni;

d)

«nuovo servizio finanziario» : un servizio di carattere finanziario, compresi i servizi connessi a prodotti nuovi ed esistenti o alla modalità di erogazione del prodotto, che non è fornito da alcun prestatore di servizi finanziari sul territorio di una parte, ma è fornito sul territorio dell'altra parte.

Articolo 242

Misure prudenziali

1.  

Ciascuna parte può adottare o mantenere in vigore per motivi prudenziali misure aventi come scopo:

a) 

la tutela degli investitori, dei titolari di depositi, dei titolari di polizze o dei soggetti nei confronti dei quali un prestatore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario; e

b) 

la salvaguardia dell'integrità e della stabilità del sistema finanziario di una parte.

2.  
Queste misure non comportano oneri maggiori di quelli necessari al raggiungimento del loro scopo e non discriminano i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte rispetto ai propri prestatori di servizi finanziari simili.
3.  
Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata nel senso di imporre a una parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilità di singoli clienti o informazioni riservate o esclusive di cui siano in possesso soggetti pubblici.

Articolo 243

Regolamentazione efficace e trasparente

1.  

Ciascuna parte fa quanto in suo potere per comunicare anticipatamente a tutti gli interessati le misure di applicazione generale che intende adottare, così da dare a tali soggetti la possibilità di formulare osservazioni in proposito. La comunicazione delle misure è effettuata mediante:

a) 

pubblicazione ufficiale oppure

b) 

altra forma scritta o elettronica.

2.  
Ciascuna parte comunica agli interessati i requisiti per la presentazione delle domande inerenti alla prestazione di servizi finanziari.

La parte interessata fornisce al richiedente che ne faccia istanza informazioni sullo stato della domanda presentata. Se la parte interessata ha bisogno di acquisire ulteriori informazioni dal richiedente, ne dà sollecitamente comunicazione all'interessato.

3.  
Ciascuna parte fa quanto in suo potere affinché nel proprio territorio siano attuate e applicate le norme concordate a livello internazionale in materia di regolamentazione e vigilanza del settore dei servizi finanziari e di lotta contro l'evasione e l'elusione fiscale. Tali norme concordate a livello internazionale comprendono tra l'altro i principi fondamentali per un'efficace vigilanza bancaria del Comitato di Basilea per la vigilanza bancaria, i principi fondamentali per la vigilanza nel settore assicurativo dell'Associazione internazionale degli organi di vigilanza nel settore assicurativo, gli obiettivi e i principi della regolamentazione dei valori mobiliari dell'Organizzazione internazionale delle commissioni sui valori mobiliari, l'accordo sullo scambio di informazioni fiscali dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economici (OCSE), la dichiarazione sulla trasparenza e lo scambio di informazioni a fini fiscali del G20 e le quaranta raccomandazioni sul riciclaggio di denaro e le nove raccomandazioni speciali sul finanziamento del terrorismo del gruppo di azione finanziaria internazionale.

Le parti prendono atto anche dei dieci principi chiave in materia di scambio di informazioni formulati dai ministri delle Finanze dei paesi del G7 e attueranno tutte le misure necessarie per cercare di applicarli nei loro contatti bilaterali.

Articolo 244

Nuovi servizi finanziari

Ciascuna parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte a prestare nuovi servizi finanziari analoghi a quelli che i propri prestatori di servizi finanziari sono autorizzati a prestare in circostanze simili a norma della legislazione interna. Le parti possono stabilire la forma giuridica della prestazione del servizio e subordinare tale prestazione a un'autorizzazione. Ove sia necessaria l'autorizzazione, la decisione viene adottata in tempi ragionevoli e l'autorizzazione può essere negata solo per motivi prudenziali.

Articolo 245

Trattamento dei dati

1.  
Ciascuna parte autorizza i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte a trasferire dati, per via elettronica o in altra forma, in entrata e in uscita dal suo territorio, ai fini del loro trattamento, se quest'ultimo è necessario per il normale esercizio dell'attività di detti prestatori di servizi finanziari.
2.  
Ciascuna parte adotta le opportune misure di salvaguardia a tutela della vita privata, dei diritti fondamentali e della libertà delle persone, in particolare in relazione al trasferimento dei dati personali.

Articolo 246

Eccezioni specifiche

1.  
Nessuna disposizione del presente capo va interpretata in modo da impedire che una parte, compresi i suoi soggetti pubblici, eserciti o presti in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi facenti parte di un regime pensionistico pubblico o di un regime di protezione sociale obbligatorio, fatta eccezione per le attività che la propria regolamentazione interna prevede possano essere esercitate da prestatori di servizi finanziari in concorrenza con soggetti pubblici o con istituzioni private.
2.  
Nessuna disposizione del presente accordo si applica alle attività svolte da una banca centrale o da un'autorità monetaria o da qualsiasi altro soggetto pubblico nel quadro di politiche monetarie o di cambio.
3.  
Nessuna disposizione del presente capo va interpretata in modo da impedire che una parte, compresi i suoi soggetti pubblici, svolga o presti in via esclusiva, sul proprio territorio, attività o servizi per conto proprio o di suoi soggetti pubblici, con garanzia propria o loro o utilizzando risorse proprie o di suoi soggetti pubblici.

Articolo 247

Organismi di autoregolamentazione

Se una parte esige l'appartenenza, la partecipazione o l'accesso a un organismo di autoregolamentazione, a una borsa o a un mercato dei valori mobiliari o degli strumenti a termine, a un organismo di compensazione o ad altra organizzazione o associazione affinché i prestatori di servizi finanziari dell'altra parte possano prestare servizi finanziari in condizioni di parità con i propri prestatori di servizi finanziari, o se concede direttamente o indirettamente a tali soggetti privilegi o vantaggi per la prestazione di servizi finanziari, tale parte adempie gli obblighi di cui all'articolo 205, paragrafo 1, e all'articolo 211 del presente accordo.

Articolo 248

Sistemi di pagamento e di compensazione

Ciascuna parte concede ai prestatori di servizi finanziari dell'altra parte stabiliti nel proprio territorio, secondo le modalità e alle condizioni cui è subordinato il trattamento nazionale, l'accesso ai sistemi di pagamento e di compensazione gestiti da soggetti pubblici e agli strumenti di finanziamento e rifinanziamento ufficiali disponibili nel corso delle operazioni commerciali ordinarie. Il presente articolo non conferisce l'accesso agli strumenti di ultima istanza al prestatore della parte.

Articolo 249

Ravvicinamento progressivo

Ciascuna parte riconosce l'importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione attuale e futura della Repubblica di Moldova agli standard internazionali in materia di migliori pratiche elencati all'articolo 243, paragrafo 3, del presente accordo, nonché all'acquis dell'Unione contenuto nell'elenco di cui all'allegato XXVIII-A del presente accordo.

Sottosezione 7

Servizi di trasporto

Articolo 250

Campo di applicazione

La presente sezione stabilisce i principi concernenti la liberalizzazione dei servizi di trasporto internazionale a norma della sezione 2 (Stabilimento), della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e della sezione 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo.

Articolo 251

Trasporto marittimo internazionale

1.  

Ai fini della presente sottosezione nonché della sezione 2 (Stabilimento), della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) e della sezione 4 (Presenza temporanea di persone fisiche per motivi professionali) del presente capo si applicano le seguenti definizioni:

a)

«trasporto marittimo internazionale» : i trasporti porta a porta e multimodali, ossia i trasporti di merci mediante più di un modo di trasporto, comprendenti una tratta marittima, con un unico titolo di trasporto e implicanti perciò il diritto di stipulare direttamente contratti con gli operatori di altri modi di trasporto;

b)

«servizi di movimentazione di carichi marittimi» :

le attività svolte dalle società che si occupano di carico e scarico, compresi gli operatori terminalisti, escluse però le attività dirette dei lavoratori portuali laddove tale personale sia organizzato indipendentemente dalle società che si occupano di carico e scarico o dagli operatori terminalisti. Le attività contemplate comprendono l'organizzazione e il controllo delle operazioni di:

i) 

carico e scarico delle navi;

ii) 

rizzaggio/derizzaggio del carico; e

iii) 

ricevimento/consegna e custodia del carico prima dell'imbarco o dopo lo sbarco;

c)

«servizi di sdoganamento» (o «servizi di mediatori doganali») : l'espletamento per conto terzi delle formalità doganali connesse all'importazione, all'esportazione o al transito dei carichi, sia questa l'attività principale del prestatore del servizio o una sua consueta attività complementare;

d)

«servizi di stazionamento e deposito di container» : lo stoccaggio di container, in aree portuali o retroportuali, per operazioni di riempimento/svuotamento, riparazione e messa a disposizione per le spedizioni;

e)

«servizi di agenzia marittima» :

le attività che consistono nel rappresentare in qualità di agente, in una determinata zona geografica, gli interessi commerciali di una o più linee o compagnie di navigazione per i seguenti scopi:

i) 

commercializzazione e vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi, dal preventivo alla fatturazione, nonché emissione di polizze di carico per conto delle compagnie, acquisto e rivendita dei necessari servizi connessi, preparazione della documentazione e fornitura delle informazioni commerciali;

ii) 

rappresentanza delle compagnie nell'organizzazione dello scalo o, se necessario, nella presa in carico delle merci;

f)

«servizi di spedizione merci» : l'attività che consiste nell'organizzare e nel sorvegliare le operazioni di spedizione per conto degli spedizionieri attraverso l'acquisizione dei servizi di trasporto e dei servizi connessi, la preparazione della documentazione e la fornitura delle informazioni commerciali;

g)

«servizi di feederaggio» : il pre-trasporto e l'ulteriore trasporto via mare di carichi internazionali, in particolare di quelli trasportati in container, tra i porti ubicati in una parte.

2.  
Per quanto concerne il trasporto marittimo internazionale, ciascuna parte si impegna ad applicare efficacemente i principi dell'accesso illimitato al traffico marittimo su base commerciale, della libera prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale, nonché del trattamento nazionale nell'ambito della prestazione di tali servizi.

Considerato il grado di liberalizzazione esistente tra le parti nel trasporto marittimo internazionale:

a) 

ciascuna parte applica efficacemente il principio dell'accesso illimitato ai mercati e agli scambi marittimi internazionali su base commerciale e non discriminatoria;

b) 

ciascuna parte accorda alle navi battenti bandiera dell'altra parte o gestite da prestatori di servizi dell'altra parte un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle proprie navi o, se migliore, a quelle di paesi terzi, per quanto riguarda tra l'altro l'accesso ai porti, l'uso delle infrastrutture e dei servizi portuali, l'uso dei servizi marittimi ausiliari, i relativi diritti e oneri, le agevolazioni doganali e l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico.

3.  

Nell'applicare tali principi, le parti:

a) 

evitano di introdurre clausole in materia di ripartizione dei carichi in futuri accordi con paesi terzi relativi a servizi di trasporto marittimo, compresi i trasporti di rinfuse secche e liquide e il traffico di linea, e abrogano entro un periodo di tempo ragionevole le clausole di questo tipo eventualmente contenute in accordi precedenti; e

b) 

dall'entrata in vigore del presente accordo aboliscono ed evitano di introdurre misure unilaterali e ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero costituire una restrizione dissimulata o avere effetti discriminatori sulla libera prestazione di servizi di trasporto marittimo internazionale.

4.  
Ciascuna parte consente lo stabilimento nel suo territorio di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte applicando, per lo stabilimento e l'esercizio dell'attività, condizioni non meno favorevoli di quelle accordate ai propri prestatori di servizi o, se migliori, ai prestatori di servizi di paesi terzi.
5.  
Ciascuna parte rende disponibili ai prestatori di servizi di trasporto marittimo dell'altra parte i seguenti servizi in ambito portuale, secondo modalità e a condizioni ragionevoli e non discriminatorie: pilotaggio, rimorchio, rifornimento di generi alimentari, carburante e acqua, raccolta dei rifiuti e smaltimento della zavorra, servizi della capitaneria di porto, ausili alla navigazione, servizi operativi a terra indispensabili per l'esercizio delle navi, comprese le comunicazioni, fornitura di acqua e di elettricità, infrastrutture per riparazioni di emergenza, servizi di ancoraggio e ormeggio.
6.  
Ciascuna parte consente la circolazione di attrezzature, quali i container vuoti, trasportate non come merci contro pagamento, tra i porti di uno Stato membro dell'UE o tra i porti della Repubblica di Moldova.
7.  
Ciascuna parte, previa autorizzazione dell'autorità competente, consente ai prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale dell'altra parte di prestare servizi di feederaggio tra i loro porti nazionali.

Articolo 252

Trasporto aereo

La progressiva liberalizzazione del trasporto aereo tra le parti in base alle reciproche esigenze commerciali e alle condizioni di reciproco accesso al mercato costituisce l'oggetto dell'accordo sullo Spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova.

Articolo 253

Ravvicinamento progressivo

Ciascuna parte riconosce l'importanza del ravvicinamento progressivo della legislazione attuale e futura della Repubblica di Moldova all'acquis dell'Unione contenuto nell'elenco di cui all'allegato XXVIII-D del presente accordo.

Sezione 6

Commercio elettronico

Sottosezione 1

Disposizioni generali

Articolo 254

Obiettivo e principi

1.  
Le parti, riconoscendo che il commercio elettronico migliora le possibilità di scambi in molti settori, convengono di promuoverne lo sviluppo tra loro, in particolare collaborando per quanto concerne i problemi posti dal commercio elettronico nell'ambito delle disposizioni del presente capo.
2.  
Le parti concordano che lo sviluppo del commercio elettronico deve essere pienamente compatibile con le più rigorose norme internazionali in materia di protezione dei dati, in modo che sia garantita la fiducia degli utenti in questa modalità di commercio.
3.  
Le parti convengono che la trasmissione elettronica è considerata prestazione di servizi ai sensi della sezione 3 (Prestazione transfrontaliera di servizi) del presente capo, non assoggettabile a dazi doganali.

Articolo 255

Cooperazione in materia di commercio elettronico

1.  

Sulle questioni attinenti alla regolamentazione del commercio elettronico le parti instaurano un dialogo che avrà a oggetto, tra l'altro:

a) 

il riconoscimento dei certificati delle firme elettroniche rilasciati al pubblico e l'agevolazione dei servizi transfrontalieri di certificazione;

b) 

la responsabilità dei prestatori intermediari di servizi per quanto attiene alla trasmissione o alla memorizzazione dei dati;

c) 

la disciplina delle comunicazioni elettroniche di natura commerciale non sollecitate;

d) 

la protezione dei consumatori in relazione al commercio elettronico; e

e) 

qualsiasi altra questione pertinente ai fini dello sviluppo del commercio elettronico.

2.  
Tale cooperazione può comprendere lo scambio di informazioni relative alla legislazione delle parti sui suddetti temi e all'attuazione di tale legislazione.

Sottosezione 2

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi

Articolo 256

Ricorso ai servizi di intermediari

1.  
Le parti, riconoscendo che i servizi prestati da intermediari possono essere utilizzati da terzi per attività illecite, prevedono le misure stabilite nella presente sottosezione nei confronti dei prestatori intermediari di servizi.
2.  
Ai fini dell'articolo 257 del presente accordo, per «prestatore del servizio» si intende un fornitore di trasmissione, instradamento o collegamenti per comunicazioni digitali online, tra punti definiti dall'utilizzatore, di materiali scelti da quest'ultimo senza che ne sia modificato il contenuto. Ai fini degli articoli 258 e 259 del presente accordo, per «prestatore del servizio» si intende un operatore o un fornitore di strutture per i servizi online o l'accesso alla rete.

Articolo 257

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: semplice trasporto («mere conduit»)

1.  

Ciascuna parte provvede affinché, nel caso di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio o nel fornire accesso a una rete di comunicazione, il prestatore del servizio non sia responsabile delle informazioni trasmesse, a condizione che egli:

a) 

non dia origine alla trasmissione;

b) 

non selezioni il destinatario della trasmissione; e

c) 

non selezioni né modifichi le informazioni trasmesse.

2.  
Le attività di trasmissione e di fornitura di accesso di cui al paragrafo 1 includono la memorizzazione automatica, intermedia e transitoria delle informazioni trasmesse, a condizione che questa serva solo all'esecuzione della trasmissione sulla rete di comunicazione e che la sua durata non ecceda il tempo ragionevolmente necessario alla trasmissione.
3.  
Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo quanto previsto dagli ordinamenti giuridici delle parti, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa imponga al prestatore del servizio di impedire o porre fine a una violazione.

Articolo 258

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: memorizzazione temporanea detta «caching»

1.  

Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso di un servizio della società dell'informazione consistente nel trasmettere, su una rete di comunicazione, informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore del servizio non sia responsabile della memorizzazione automatica, intermedia e temporanea di tali informazioni effettuata al solo scopo di rendere più efficiente il successivo inoltro delle informazioni ad altri destinatari del servizio a loro richiesta, a condizione che egli:

a) 

non modifichi le informazioni;

b) 

si conformi alle condizioni relative all'accesso alle informazioni;

c) 

si conformi alle norme relative all'aggiornamento delle informazioni, indicate in un modo ampiamente riconosciuto e utilizzato dalle imprese del settore;

d) 

non interferisca con l'uso lecito di tecnologia ampiamente riconosciuta e utilizzata nel settore per ottenere dati sull'impiego delle informazioni; e

e) 

agisca prontamente per rimuovere le informazioni che ha memorizzato o per disabilitare l'accesso alle medesime, non appena venga effettivamente a conoscenza del fatto che le informazioni all'origine della trasmissione sono state rimosse dalla rete o che l'accesso alle informazioni è stato disabilitato oppure che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa ha ordinato la disabilitazione dell'accesso a tali informazioni oppure ne ha disposto la rimozione.

2.  
Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, secondo quanto previsto dagli ordinamenti giuridici delle parti, che un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa imponga al prestatore del servizio di impedire o porre fine a una violazione.

Articolo 259

Responsabilità dei prestatori intermediari di servizi: «hosting»

1.  

Ciascuna parte provvede affinché, nel caso di un servizio della società dell'informazione consistente nella memorizzazione di informazioni fornite da un destinatario del servizio, il prestatore del servizio non sia responsabile delle informazioni memorizzate a richiesta di un destinatario del servizio, a condizione che detto prestatore:

a) 

non sia effettivamente al corrente del fatto che l'attività o l'informazione è illegale e, per quanto attiene ad azioni risarcitorie, non sia al corrente di fatti o di circostanze che rendono manifesta l'illegalità dell'attività o dell'informazione; o

b) 

non appena al corrente di tali fatti o circostanze, agisca immediatamente per rimuovere le informazioni o per disabilitare l'accesso alle medesime.

2.  
Il paragrafo 1 non si applica se il destinatario del servizio agisce sotto l'autorità o il controllo del prestatore.
3.  
Il presente articolo lascia impregiudicata la possibilità, per un organo giurisdizionale o un'autorità amministrativa, conformemente agli ordinamenti giuridici delle parti, di imporre al prestatore del servizio di porre fine a una violazione o di impedirla, nonché la possibilità per le parti di definire procedure per la rimozione delle informazioni o la disabilitazione dell'accesso alle medesime.

Articolo 260

Assenza dell'obbligo generale di sorveglianza

1.  
Nel caso dei servizi di cui agli articoli da 257 a 259 del presente accordo, le parti non impongono ai prestatori un obbligo generale di sorveglianza delle informazioni che trasmettono o memorizzano né un obbligo generale di ricercare attivamente fatti o circostanze che indichino la presenza di attività illegali.
2.  
Le parti possono stabilire l'obbligo per i prestatori di servizi della società dell'informazione di informare senza indugio le competenti autorità pubbliche di presunte attività o informazioni illegali commesse o fornite dai destinatari dei loro servizi, oppure l'obbligo di comunicare alle autorità competenti, a loro richiesta, informazioni che consentano l'identificazione dei destinatari dei loro servizi con cui hanno accordi di memorizzazione dei dati.

Sezione 7

Eccezioni

Articolo 261

Eccezioni generali

1.  
Fatte salve le eccezioni generali di cui all'articolo 446 del presente accordo, alle disposizioni del presente capo e degli allegati XXVII-A e XXVII-E, XXVII-B e XXVII-F, XXVII-C e XXVII-G, XXVII-D e XXVII-H del presente accordo si applicano le eccezioni previste nel presente articolo.
2.  

Fatto salvo l'obbligo di non applicare tali provvedimenti in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra paesi in cui esistono condizioni simili o una restrizione dissimulata dello stabilimento o della prestazione transfrontaliera di servizi, nessuna disposizione del presente capo va interpretata in modo da impedire alle parti di adottare o applicare provvedimenti:

a) 

necessari a tutelare la sicurezza pubblica o la morale pubblica o a mantenere l'ordine pubblico;

b) 

necessari a tutelare la vita o la salute delle persone, degli animali o dei vegetali;

c) 

relativi alla conservazione delle risorse naturali esauribili, se tali provvedimenti sono applicati congiuntamente a restrizioni nei confronti degli imprenditori interni o a restrizioni dell'offerta o del consumo interni di servizi;

d) 

necessari per la tutela del patrimonio nazionale di valore artistico, storico o archeologico;

e) 

necessari per garantire il rispetto delle disposizioni legislative o regolamentari non incompatibili con le disposizioni del presente capo, ivi comprese quelle relative:

i) 

alla prevenzione di pratiche ingannevoli e fraudolente, o che servono a far fronte agli effetti di un inadempimento contrattuale;

ii) 

alla tutela della vita privata delle persone fisiche per quanto riguarda il trattamento e la diffusione di dati personali, e della riservatezza di registri e documenti contabili delle persone fisiche;

iii) 

alla sicurezza;

f) 

incompatibili con l'articolo 205, paragrafo 1, e con l'articolo 211 del presente accordo, purché il trattamento differenziato sia finalizzato a garantire l'imposizione o la riscossione efficace o equa di imposte dirette nei confronti di attività economiche, di imprenditori o di prestatori di servizi dell'altra parte ( 24 ).

3.  
Le disposizioni del presente capo e degli allegati XXVII-A e XXVII-E, XXVII-B e XXVII-F, XXVII-C e XXVII-G, XXVII-D e XXVII-H del presente accordo non si applicano ai rispettivi regimi di sicurezza sociale delle parti né alle attività svolte nel territorio di ciascuna parte e collegate, anche occasionalmente, all'esercizio di pubblici poteri.

Articolo 262

Misure in materia fiscale

Il trattamento della nazione più favorita accordato a norma delle disposizioni del presente capo non si applica al trattamento fiscale già concesso o che le parti concederanno in futuro in base ad accordi tra le parti volti a evitare la doppia imposizione.

Articolo 263

Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo può essere interpretata come tale da:

a) 

imporre alle parti di fornire informazioni la cui divulgazione sia da esse ritenuta contraria ai propri interessi essenziali di sicurezza;

b) 

impedire alle parti di adottare i provvedimenti ritenuti necessari per la protezione dei propri interessi essenziali di sicurezza:

i) 

connessi alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico;

ii) 

nell'ambito di attività economiche destinate, direttamente o indirettamente, ad approvvigionare un'installazione militare;

iii) 

in relazione ai materiali fissili e da fusione o ai materiali da cui essi sono derivati; o

iv) 

adottati in periodo di guerra o comunque di emergenza nelle relazioni internazionali; o

c) 

impedire alle parti di intraprendere qualsiasi azione per adempiere gli obblighi da esse assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.

CAPO 7

Pagamenti correnti e movimenti di capitali

Articolo 264

Pagamenti correnti

Le parti si impegnano ad autorizzare, conformemente alle disposizioni dell'articolo VIII dell'accordo istitutivo del Fondo monetario internazionale, tutti i pagamenti e i trasferimenti in valuta liberamente convertibile sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra le parti.

Articolo 265

Movimenti di capitali

1.  
Per quanto attiene alle transazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo le parti garantiscono la libera circolazione dei capitali, relativamente agli investimenti diretti, compresi gli acquisti di beni immobili, effettuati a norma della legislazione del paese ospitante, agli investimenti a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico), del presente accordo e alla liquidazione o al rimpatrio del capitale investito e di ogni utile che ne derivi.
2.  

Per quanto attiene alle operazioni riguardanti il conto capitale e il conto finanziario della bilancia dei pagamenti, a eccezione delle operazioni di cui al paragrafo 1, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo e fatte salve le altre disposizioni del medesimo, ciascuna parte garantisce:

a) 

la libera circolazione dei capitali relativi a crediti per operazioni commerciali o per la prestazione di servizi cui partecipa un residente di una della parti; e

b) 

la libera circolazione di capitali relativi a investimenti di portafoglio e a prestiti o crediti finanziari che fanno capo a investitori dell'altra parte.

Articolo 266

Misure di salvaguardia

Qualora, in circostanze eccezionali, i pagamenti o i movimenti di capitali provochino o rischino di provocare gravi difficoltà al funzionamento della politica monetaria o di cambio di uno o più Stati membri dell'Unione o della Repubblica di Moldova, comprese gravi difficoltà relative alla bilancia dei pagamenti, le parti interessate possono adottare le misure di salvaguardia che ritengano strettamente necessarie, per un periodo non superiore a sei mesi. La parte che adotta le misure di salvaguardia ne informa immediatamente l'altra parte e presenta appena possibile un calendario per la loro soppressione.

Articolo 267

Agevolazione e disposizioni evolutive

1.  
Le parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali tra di esse così da promuovere gli obiettivi del presente accordo.
2.  
Nei primi quattro anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo, le parti prendono misure atte a consentire la creazione delle condizioni necessarie per l'ulteriore applicazione progressiva delle norme dell'Unione in materia di libera circolazione dei capitali.
3.  
Entro la fine del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo, il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, riesamina le misure prese e determina le modalità per un'ulteriore liberalizzazione.

CAPO 8

Appalti pubblici

Articolo 268

Obiettivi

1.  
Le parti, nel riconoscere che procedure di gara trasparenti, non discriminatorie, concorrenziali e aperte contribuiscono a uno sviluppo economico sostenibile, si pongono come obiettivo di garantire l'apertura effettiva, reciproca e progressiva dei rispettivi mercati degli appalti.
2.  
Il presente capo prevede l'accesso reciproco ai mercati degli appalti pubblici a livello nazionale, regionale e locale, sulla base del principio del trattamento nazionale, per quanto concerne gli appalti pubblici e le concessioni nel settore pubblico e in quello dei servizi pubblici. Il presente capo dispone il progressivo ravvicinamento della legislazione della Repubblica di Moldova in materia di appalti pubblici all'acquis dell'Unione in tale materia, unitamente a una riforma istituzionale e alla creazione di un sistema di appalti pubblici efficiente fondato sui principi che disciplinano gli appalti pubblici nell'Unione nonché sulle condizioni e sulle definizioni di cui alla direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativa al coordinamento delle procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi e alla direttiva 2004/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che coordina le procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia, degli enti che forniscono servizi di trasporto e servizi postali.

Articolo 269

Campo di applicazione

1.  
Il presente capo si applica agli appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi nonché agli appalti di lavori, di forniture e di servizi nel settore dei servizi pubblici e alle concessioni di lavori e servizi.
2.  
Il presente capo si applica a qualsiasi amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore che corrisponda alle definizioni dell'acquis dell'Unione relativo agli appalti pubblici (di seguito denominati entrambi «enti aggiudicatori»). Si applica anche agli organismi di diritto pubblico e alle imprese pubbliche nel settore dei servizi pubblici, quali le imprese di proprietà dello Stato che svolgono le attività in questione e le imprese private che operano in virtù di diritti speciali ed esclusivi nel settore dei servizi pubblici.
3.  
Il presente capo si applica agli appalti di importo superiore alle soglie di valore di cui all'allegato XXIX-A del presente accordo.
4.  
Il calcolo del valore stimato di un appalto pubblico è basato sull'importo totale pagabile, al netto dell'imposta sul valore aggiunto. Nell'applicare tali soglie la Repubblica di Moldova calcolerà e convertirà i valori nella propria valuta nazionale utilizzando il tasso di conversione della propria Banca nazionale.
5.  
Il valore di tali soglie è riveduto periodicamente ogni due anni, a decorrere dall'anno di entrata in vigore del presente accordo, sulla base della media del valore giornaliero dell'euro espresso in diritti speciali di prelievo durante i 24 mesi che terminano l'ultimo giorno del mese di agosto precedente la revisione, che ha effetto il 1o gennaio. All'occorrenza, il valore delle soglie così riveduto viene arrotondato per difetto al migliaio di euro più vicino. La revisione del valore delle soglie è adottata tramite decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo.

Articolo 270

Contesto istituzionale

1.  
Ciascuna parte istituisce o mantiene un quadro istituzionale adeguato e i meccanismi necessari al corretto funzionamento del sistema degli appalti pubblici e all'attuazione delle disposizioni del presente capo.
2.  

Nel quadro della riforma istituzionale la Repubblica di Moldova designa in particolare:

a) 

un organismo esecutivo responsabile della politica economica a livello dell'amministrazione centrale, che ha il compito di garantire una politica coerente in tutti i settori connessi agli appalti pubblici. Tale organismo facilita e coordina l'attuazione del presente capo e guida il processo di ravvicinamento progressivo all'acquis dell'Unione; e

b) 

un organismo imparziale e indipendente incaricato di riesaminare le decisioni adottate dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori in sede di aggiudicazione degli appalti. In tale contesto, per «organismo indipendente» si intende un'autorità pubblica distinta dagli enti aggiudicatori e dagli operatori economici. Esiste la possibilità di proporre ricorso giurisdizionale avverso le decisioni prese da tale organismo.

3.  
Ciascuna parte provvede affinché le decisioni prese dalle autorità responsabili dell'esame dei ricorsi presentati dagli operatori economici in merito a violazioni della legislazione interna siano attuate in maniera efficace.

Articolo 271

Norme di base che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti

1.  
Entro nove mesi dall'entrata in vigore del presente accordo le parti si conformano, per l'aggiudicazione di tutti gli appalti, alle norme di base contemplate nei paragrafi da 2 a 15, che derivano direttamente dalla normativa e dai principi in materia di appalti pubblici che fanno parte dell'acquis dell'Unione in materia, compresi i principi di non discriminazione, parità di trattamento, trasparenza e proporzionalità.

Pubblicazione

2.  

Ciascuna parte provvede affinché tutti gli appalti previsti siano pubblicati in un mezzo di comunicazione idoneo e in forma tale da:

a) 

consentire l'apertura del mercato alla concorrenza; e

b) 

consentire a qualsiasi operatore economico interessato di avere opportuno accesso alle informazioni relative all'appalto previsto prima della sua aggiudicazione e di manifestare il proprio interesse a ottenere l'appalto.

3.  
La pubblicazione è adeguata all'interesse economico dell'appalto per gli operatori economici.
4.  
La pubblicazione contiene almeno i dati essenziali dell'appalto da aggiudicare, i criteri di selezione qualitativa, il metodo di aggiudicazione, i criteri di aggiudicazione dell'appalto e ogni altra ulteriore informazione di cui gli operatori economici hanno ragionevolmente bisogno per decidere se manifestare il proprio interesse a ottenere l'appalto.

Aggiudicazione degli appalti

5.  
Tutti gli appalti sono aggiudicati mediante procedure di aggiudicazione trasparenti e imparziali che prevengano pratiche di corruzione. L'imparzialità è garantita in particolare dalla descrizione non discriminatoria dell'oggetto dell'appalto, dalla parità di accesso per tutti gli operatori economici, da termini temporali adeguati e da un approccio trasparente e obiettivo.
6.  
Nel descrivere le caratteristiche dei lavori, delle forniture o dei servizi richiesti, gli enti aggiudicatori utilizzano descrizioni generali delle prestazioni o dei requisiti funzionali e norme internazionali, europee o nazionali.
7.  
La descrizione delle caratteristiche di un lavoro, di una fornitura o di un servizio richiesti non menziona una fabbricazione o una provenienza determinate o un procedimento particolare, né fa riferimento a un marchio, a un brevetto o a un tipo, a un'origine o a una produzione specifiche, a meno che tale riferimento non sia giustificato dall'oggetto dell'appalto e accompagnato dalla dicitura «o equivalente». La preferenza va accordata all'impiego di descrizioni generali delle prestazioni o dei requisiti funzionali.
8.  
Gli enti aggiudicatori non impongono condizioni che abbiano per effetto la discriminazione diretta o indiretta degli operatori economici dell'altra parte, come l'obbligo di stabilimento nello stesso paese, nella stessa regione o nello stesso territorio dell'ente aggiudicatore per gli operatori economici interessati all'appalto.

Nonostante quanto disposto al paragrafo 1, se le circostanze particolari dell'appalto lo giustificano, il concorrente prescelto può essere tenuto a predisporre talune infrastrutture commerciali nel luogo di esecuzione.

9.  
I termini per presentare una manifestazione d'interesse e un'offerta sono sufficienti per consentire agli operatori economici dell'altra parte di procedere a una valutazione approfondita del fascicolo di gara e di redigere l'offerta.
10.  
Tutti i partecipanti sono tenuti a conoscere preventivamente le regole applicabili, i criteri di selezione e quelli di aggiudicazione. Tali regole devono essere applicate nello stesso modo a tutti i partecipanti.
11.  

Gli enti aggiudicatori possono invitare un numero limitato di concorrenti a presentare un'offerta purché:

a) 

ciò sia fatto in modo trasparente e non discriminatorio; e

b) 

la selezione si basi solo su criteri oggettivi, come l'esperienza dei concorrenti nel settore in questione, le dimensioni e l'infrastruttura delle loro attività o le loro capacità tecniche e professionali.

Nel caso in cui sia invitato a presentare un'offerta un numero limitato di concorrenti si tiene conto della necessità di garantire una concorrenza sufficiente.

12.  
Gli enti aggiudicatori possono utilizzare procedure negoziate solo in casi eccezionali ben definiti quando il ricorso a tale procedura non provoca distorsioni della concorrenza.
13.  
Gli enti aggiudicatori possono utilizzare sistemi di qualificazione solo a condizione che l'elenco degli operatori qualificati venga redatto mediante una procedura trasparente e aperta, che sia oggetto di adeguata pubblicità. Anche gli appalti che rientrano nel campo di applicazione di tali sistemi sono aggiudicati su basi non discriminatorie.
14.  
Ciascuna parte provvede affinché gli appalti vengano aggiudicati in modo trasparente al concorrente che abbia presentato l'offerta economicamente più vantaggiosa o l'offerta al prezzo più basso, in base ai criteri di gara e alle norme procedurali preventivamente stabilite e comunicate. Le decisioni definitive sono comunicate senza indebito ritardo a tutti i concorrenti. Al concorrente non prescelto che ne faccia richiesta devono essere fornite motivazioni sufficientemente dettagliate della decisione per consentirgli di ricorrere contro la stessa.

Tutela giurisdizionale

15.  
Ciascuna parte provvede affinché chiunque abbia o abbia avuto interesse a ottenere l'aggiudicazione di un determinato appalto e abbia subito o rischi di subire un danno a causa di una presunta violazione abbia diritto a una tutela giurisdizionale efficace e imparziale nei confronti di qualsiasi decisione di aggiudicazione di tale appalto presa dall'ente aggiudicatore. Le decisioni prese nel corso e al termine della procedura di ricorso sono rese pubbliche con modalità che consentano di informare tutti gli operatori economici interessati.

Articolo 272

Programmazione del ravvicinamento progressivo

1.  
Prima dell'inizio del ravvicinamento progressivo, la Repubblica di Moldova presenta al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, una tabella di marcia completa relativa all'attuazione del presente capo, che comprende il calendario e le tappe previste per l'attuazione di tutte le riforme necessarie per il ravvicinamento all'acquis dell'Unione e per lo sviluppo della capacità istituzionale. Tale tabella di marcia rispetta le fasi e i calendari di cui all'allegato XXIX-B del presente accordo.
2.  
La tabella di marcia comprende tutti gli aspetti delle riforme e del quadro giuridico generale per l'attuazione delle attività riguardanti gli appalti pubblici, in particolare il ravvicinamento per quanto riguarda i contratti pubblici, i contratti nel settore dei servizi pubblici, le concessioni di lavori e le procedure di riesame, nonché il rafforzamento della capacità amministrativa a tutti i livelli, compresi gli organi competenti a conoscere dei ricorsi e i meccanismi di applicazione.
3.  
A seguito del parere favorevole del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», la tabella di marcia è considerata il documento di riferimento per l'attuazione del presente capo. L'Unione si adopera al massimo per aiutare la Repubblica di Moldova ad attuare la tabella di marcia.

Articolo 273

Ravvicinamento progressivo

1.  
La Repubblica di Moldova provvede affinché la propria legislazione presente e futura in materia di appalti pubblici sia resa progressivamente compatibile con il relativo acquis dell'Unione.
2.  
Il ravvicinamento all'acquis dell'Unione viene effettuato in fasi successive, secondo quanto previsto nel programma contenuto nell'allegato XXIX-B del presente accordo e ulteriormente specificato negli allegati da XXIX-C a XXIX-F, XXIX-H, XXIX-I e XXIX-K del medesimo. Gli allegati XXIX-G e XXIX-J del presente accordo individuano elementi non obbligatori che non devono necessariamente essere ravvicinati, mentre gli allegati da XXIX-L a XXIX-O del presente accordo individuano elementi dell'acquis dell'Unione che restano al di fuori dell'ambito del ravvicinamento. In tale processo si tiene debitamente conto della corrispondente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, delle misure di esecuzione adottate dalla Commissione europea e, laddove ciò risultasse necessario, delle modifiche dell'acquis dell'Unione nel frattempo intervenute. L'attuazione di ciascuna fase è valutata dal Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, e a essa si collega, al termine di una valutazione positiva da parte di tale Comitato, la concessione reciproca dell'accesso al mercato di cui all'allegato XXIX-B del presente accordo. La Commissione europea notifica alla Repubblica di Moldova senza indebito ritardo ogni modifica dell'acquis dell'Unione e fornisce la consulenza e l'assistenza tecnica opportune per l'attuazione di tali modifiche.
3.  
Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» procede alla valutazione di una fase successiva solo dopo che le misure di attuazione della fase precedente sono state attuate e approvate secondo le modalità di cui al paragrafo 2.
4.  
Ciascuna parte provvede affinché gli aspetti e i settori degli appalti pubblici non contemplati dal presente articolo rispettino i principi di trasparenza, non discriminazione e parità di trattamento di cui all'articolo 271 del presente accordo.

Articolo 274

Accesso al mercato

1.  
Le parti convengono di realizzare gradualmente e contemporaneamente l'effettiva e reciproca apertura dei rispettivi mercati. Nel corso del processo di ravvicinamento la portata dell'accesso al mercato reciprocamente concesso è collegata ai progressi compiuti in tale processo secondo quanto stabilito nell'allegato XXIX-B del presente accordo.
2.  
La decisione di procedere a un'ulteriore fase di apertura del mercato è presa sulla base di una valutazione della qualità della legislazione adottata nonché della sua attuazione pratica. Tale valutazione viene regolarmente effettuata dal Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo.
3.  

Nella misura in cui una parte ha aperto il proprio mercato degli appalti pubblici all'altra parte conformemente all'allegato XXIX-B del presente accordo:

a) 

l'Unione accorda alle società della Repubblica di Moldova, anche non stabilite nell'Unione, l'accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti conformemente alla normativa dell'Unione in materia di appalti pubblici, riconoscendo un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società dell'Unione;

b) 

la Repubblica di Moldova accorda alle società dell'Unione, anche non stabilite nella Repubblica di Moldova, l'accesso alle procedure di aggiudicazione degli appalti conformemente alla normativa nazionale in materia di appalti pubblici, riconoscendo un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle società della Repubblica di Moldova.

4.  
Al termine dell'attuazione dell'ultima fase del processo di ravvicinamento, le parti esamineranno la possibilità di accordarsi reciprocamente l'accesso al mercato nel settore degli appalti per soglie di valore inferiori a quelle previste nell'allegato XXIX-A del presente accordo.
5.  
La Finlandia riserva la sua posizione per quanto riguarda le isole Åland.

Articolo 275

Informazione

1.  
Ciascuna parte provvede affinché gli enti aggiudicatori e gli operatori economici siano adeguatamente informati in merito alle procedure degli appalti pubblici, anche tramite la pubblicazione di tutta la legislazione e delle decisioni amministrative in materia.
2.  
Ciascuna parte garantisce l'adeguata diffusione delle informazioni relative alle gare di appalto indette.

Articolo 276

Cooperazione

1.  
Le parti rafforzano la cooperazione mediante scambi di esperienze e di informazioni relative alle loro migliori pratiche e al loro quadro normativo.
2.  
L'Unione facilita l'attuazione del presente capo, se del caso anche mediante assistenza tecnica. Conformemente alle disposizioni contenute nel titolo VI (Assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controlli) del presente accordo, le decisioni specifiche relative all'assistenza finanziaria sono prese nel quadro dei meccanismi e degli strumenti di finanziamento pertinenti dell'Unione.
3.  
Un elenco indicativo dei temi per la cooperazione è contenuto nell'allegato XXIX-P del presente accordo.

CAPO 9

Diritti di proprietà intellettuale

Sezione 1

Disposizioni e principi generali

Articolo 277

Obiettivi

Gli obiettivi del presente capo sono:

a) 

agevolare la produzione e la commercializzazione di prodotti innovativi e creativi tra le parti; e

b) 

conseguire un opportuno ed efficace livello di protezione e rispetto dei diritti di proprietà intellettuale.

Articolo 278

Natura e portata degli obblighi

1.  
Le parti attuano in modo adeguato ed efficace gli accordi internazionali relativi alla proprietà intellettuale di cui sono firmatarie, compreso l'accordo dell'OMC sugli aspetti dei diritti di proprietà intellettuale attinenti al commercio («accordo TRIPS»). Le disposizioni del presente capo integrano e precisano ulteriormente i diritti e gli obblighi tra le parti derivanti dall'accordo TRIPS e dagli altri accordi internazionali nel settore della proprietà intellettuale.
2.  
Ai fini del presente accordo, l'espressione «proprietà intellettuale» si riferisce almeno a tutte le categorie di proprietà intellettuale disciplinate dagli articoli da 280 a 317 del presente accordo.
3.  
La protezione della proprietà intellettuale comprende la protezione contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della convenzione di Parigi per la protezione della proprietà industriale del 1967 («convenzione di Parigi»).

Articolo 279

Esaurimento

Ciascuna parte prevede un regime interno o regionale di esaurimento dei diritti di proprietà intellettuale.

Sezione 2

Norme relative ai diritti di proprietà intellettuale

Sottosezione 1

Diritto d'autore e diritti connessi

Articolo 280

Protezione accordata

Le parti rispettano i diritti e gli obblighi stabiliti nei seguenti accordi internazionali:

a) 

la convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche («convenzione di Berna»);

b) 

la convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione del 1961;

c) 

l'accordo TRIPS;

d) 

il trattato dell'OMPI sul diritto d'autore; e

e) 

il trattato dell'OMPI sulle interpretazioni ed esecuzioni e sui fonogrammi.

Articolo 281

Autori

Ciascuna parte conferisce agli autori il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a) 

la riproduzione delle loro opere, sia essa diretta o indiretta, permanente o temporanea, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;

b) 

qualsiasi forma di distribuzione al pubblico dell'originale o delle copie delle loro opere tramite la vendita o in altro modo; e

c) 

qualsiasi comunicazione al pubblico, su filo o senza fili, delle loro opere, compresa la messa a disposizione del pubblico delle loro opere in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a esse dal luogo e nel momento di sua scelta.

Articolo 282

Artisti interpreti o esecutori

Ciascuna parte conferisce agli artisti interpreti o esecutori il diritto esclusivo di:

a) 

autorizzare o vietare la fissazione ( 25 ) delle loro esecuzioni;

b) 

autorizzare o vietare la riproduzione diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma, delle fissazioni delle loro esecuzioni;

c) 

mettere a disposizione del pubblico, tramite la vendita o in altro modo, le fissazioni delle loro esecuzioni;

d) 

autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, delle fissazioni delle loro esecuzioni, in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a esse dal luogo e nel momento di sua scelta;

e) 

autorizzare o vietare la radiodiffusione senza fili e la comunicazione al pubblico delle loro esecuzioni, tranne nel caso in cui l'esecuzione stessa costituisca di per sé una trasmissione radiotelevisiva o sia ottenuta da una fissazione.

Articolo 283

Produttori di fonogrammi

Ciascuna parte conferisce ai produttori di fonogrammi il diritto esclusivo di:

a) 

autorizzare o vietare la riproduzione dei loro fonogrammi, sia essa diretta o indiretta, temporanea o permanente, totale o parziale, con qualsiasi mezzo e in qualsivoglia forma;

b) 

mettere a disposizione del pubblico, tramite la vendita o in altro modo, i loro fonogrammi e relative copie; e

c) 

autorizzare o vietare la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, dei loro fonogrammi, in maniera tale che ciascun individuo possa accedere a essi dal luogo e nel momento di sua scelta.

Articolo 284

Organismi di radiodiffusione

Ciascuna parte conferisce agli organismi di radiodiffusione il diritto esclusivo di autorizzare o vietare:

a) 

la fissazione delle loro emissioni;

b) 

la riproduzione di fissazioni delle loro emissioni;

c) 

la messa a disposizione del pubblico, su filo o senza fili, di fissazioni delle loro emissioni; nonché

d) 

la ritrasmissione via etere delle loro emissioni, nonché la loro comunicazione al pubblico se quest'ultima avviene in luoghi accessibili al pubblico contro pagamento di un diritto d'ingresso.

Articolo 285

Radiodiffusione e comunicazione al pubblico

1.  
Ciascuna parte prevede un diritto per garantire che una remunerazione equa e unica sia versata dall'utente allorché un fonogramma pubblicato a scopi commerciali o una riproduzione del medesimo sono utilizzati per una radiodiffusione via etere o per una qualsiasi comunicazione al pubblico, e che detta remunerazione sia suddivisa tra gli artisti interpreti o esecutori e i produttori del fonogramma in questione.
2.  
In caso di mancato accordo tra artisti interpreti o esecutori e produttori di fonogrammi, ciascuna parte può stabilire i criteri per la ripartizione tra i medesimi di tale remunerazione.

Articolo 286

Durata della protezione

1.  
I diritti d'autore di opere letterarie e artistiche ai sensi dell'articolo 2 della convenzione di Berna durano tutta la vita dell'autore e sino al termine del settantesimo anno dopo la sua morte, indipendentemente dal momento in cui l'opera è stata resa lecitamente accessibile al pubblico.
2.  
La durata della protezione di una composizione musicale con testo scade al termine del settantesimo anno dopo la morte dell'ultima persona sopravvissuta fra le seguenti persone, indipendentemente dal fatto che esse siano o meno riconosciute come coautori: l'autore del testo e il compositore della musica, a condizione che entrambi i contributi siano stati specificamente creati per la rispettiva composizione musicale con testo.
3.  

I diritti degli artisti interpreti o esecutori scadono non prima di 50 anni dopo la data dell'esecuzione. Tuttavia:

a) 

se una fissazione dell'esecuzione in un mezzo diverso da un fonogramma è lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono 50 anni dopo la data della prima pubblicazione o della prima comunicazione al pubblico, se anteriore;

b) 

se una fissazione dell'esecuzione in un fonogramma è lecitamente pubblicata o comunicata al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono 70 anni dopo la data della prima pubblicazione o della prima comunicazione al pubblico, se anteriore.

4.  

I diritti dei produttori di fonogrammi scadono non prima di 50 anni dopo la fissazione. Tuttavia:

a) 

se il fonogramma è stato lecitamente pubblicato durante tale periodo, i diritti scadono non prima di 70 anni dopo la data della prima pubblicazione lecita. Se nel periodo indicato nella prima frase non sono state effettuate pubblicazioni lecite e se il fonogramma è stato lecitamente comunicato al pubblico durante detto periodo, i diritti scadono non prima di 70 anni dopo la data della prima comunicazione lecita al pubblico;

b) 

se, decorsi 50 anni dalla pubblicazione lecita del fonogramma o dalla sua comunicazione al pubblico, il produttore di fonogrammi non mette in vendita un numero sufficiente di copie del fonogramma o non lo mette a disposizione del pubblico, l'artista interprete o esecutore può risolvere il contratto mediante il quale l'artista ha trasferito o ceduto al produttore di fonogrammi i propri diritti di fissazione dell'esecuzione.

5.  
I diritti degli organismi di radiodiffusione scadono non prima di 50 anni dopo la prima diffusione di un'emissione, sia essa trasmessa su filo o senza fili, incluse le emissioni via cavo o via satellite.
6.  
I termini previsti nel presente articolo sono calcolati dal 1o gennaio dell'anno successivo a quello in cui ha luogo il fatto costitutivo del diritto.

Articolo 287

Protezione delle misure tecnologiche

1.  
Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro l'elusione di efficaci misure tecnologiche da parte di persone consapevoli, o che si possono ragionevolmente presumere consapevoli, di perseguire tale obiettivo.
2.  

Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro la fabbricazione, l'importazione, la distribuzione, la vendita, la locazione, la pubblicità per la vendita o la locazione o la detenzione a scopi commerciali di dispositivi, prodotti o componenti o la prestazione di servizi che:

a) 

siano oggetto di una promozione, di una pubblicità o di una commercializzazione, con la finalità di eludere qualsiasi misura tecnologica efficace;

b) 

non abbiano, se non in misura limitata, altra finalità o uso commercialmente rilevante, oltre quello di eludere le misure tecnologiche efficaci; o

c) 

siano principalmente progettate, prodotte, adattate o realizzate con la finalità di rendere possibile o di facilitare l'elusione delle misure tecnologiche efficaci.

3.  
Ai fini del presente accordo, per «misure tecnologiche» si intendono tutte le tecnologie, i dispositivi o i componenti che, durante il loro normale funzionamento, sono destinati a impedire o limitare atti, su opere o altri materiali protetti, non autorizzati dal titolare del diritto d'autore o dei diritti connessi, così come previsto dalla legislazione interna. Le misure tecnologiche sono considerate «efficaci» nel caso in cui l'uso dell'opera o di altro materiale protetto sia controllato dai titolari del diritto tramite l'applicazione di un controllo di accesso o di un procedimento di protezione, quale la cifratura, la distorsione o qualsiasi altra trasformazione dell'opera o di altro materiale protetto, o di un meccanismo di controllo delle copie, che realizza l'obiettivo di protezione.

Articolo 288

Protezione delle informazioni sul regime dei diritti

1.  

Ciascuna parte prevede un'adeguata protezione giuridica contro chiunque compia senza averne diritto i seguenti atti:

a) 

rimuovere o alterare qualsiasi informazione elettronica sul regime dei diritti;

b) 

distribuire, importare a fini di distribuzione, diffondere per radio o televisione, comunicare o mettere a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti a norma del presente accordo da cui siano state rimosse o alterate senza averne diritto le informazioni elettroniche sul regime dei diritti;

ove chi compie tali atti sia consapevole, o si possa ragionevolmente presumere che lo sia, che con essi induce, rende possibile, agevola o dissimula una violazione dei diritti d'autore o di diritti connessi previsti nella normativa interna.

2.  
Ai fini del presente capo, per «informazioni sul regime dei diritti» si intende qualunque informazione fornita dai titolari dei diritti che identifichi l'opera o gli altri materiali protetti a norma del presente capo, l'autore o qualsiasi altro titolare dei diritti, o qualunque informazione circa i termini e le condizioni d'uso dell'opera o di altri materiali nonché qualunque numero o codice che rappresenti tali informazioni. Il paragrafo 1 si applica quando uno qualsiasi degli elementi suddetti figuri su una copia o appaia nella comunicazione al pubblico di un'opera o di uno dei materiali protetti a norma del presente capo.

Articolo 289

Eccezioni e limitazioni

1.  
Conformemente alle convenzioni e agli accordi internazionali di cui sono firmatarie, le parti possono prevedere eccezioni e limitazioni ai diritti di cui agli articoli da 281 a 286 del presente accordo esclusivamente in determinati casi speciali che non siano in contrasto con lo sfruttamento normale dei materiali protetti e non arrechino ingiustificato pregiudizio ai legittimi interessi dei titolari del diritto.
2.  

Ciascuna parte dispone che sono esonerati dal diritto di riproduzione di cui gli articoli da 282 a 285 del presente accordo gli atti di riproduzione temporanea di cui ai medesimi articoli che siano transitori o accessori, privi di interesse economico proprio, parte integrante ed essenziale di un procedimento tecnologico ed eseguiti all'unico scopo di consentire:

a) 

una trasmissione in una rete tra terzi con l'intervento di un intermediario; o

b) 

un uso legittimo di un'opera o di altri materiali protetti.

Articolo 290

Diritto degli autori sulle vendite successive delle opere d'arte

1.  
Ciascuna parte prevede a favore dell'autore di un'opera d'arte originale un diritto sulle vendite successive, definito come diritto inalienabile cui non è possibile rinunciare nemmeno anticipatamente, a percepire una royalty basata sul prezzo di vendita ottenuto per ogni vendita dell'opera successiva alla prima cessione della stessa da parte dell'autore.
2.  
Il diritto di cui al paragrafo 1 si applica a tutte le vendite successive che comportano l'intervento, in qualità di venditori, acquirenti o intermediari, di professionisti del mercato dell'arte, come le case d'asta, le gallerie d'arte e, in generale, qualsiasi commerciante di opere d'arte.
3.  
Ciascuna parte può prevedere che il diritto di cui al paragrafo 1 non si applichi alle vendite successive allorché il venditore abbia acquistato l'opera direttamente dall'autore meno di tre anni prima di tale vendita successiva e il prezzo di rivendita non sia superiore a un importo minimo determinato.
4.  
La royalty è pagabile dal venditore. Ciascuna parte può disporre che una delle persone fisiche o giuridiche di cui al paragrafo 2, diversa dal venditore, sia obbligata al pagamento della royalty in via esclusiva o solidale con il venditore.
5.  
La protezione accordata può essere richiesta nella misura consentita dalla parte in cui tale protezione è richiesta. La procedura di riscossione e gli importi sono decisi a norma del diritto interno.

Articolo 291

Cooperazione in materia di gestione collettiva dei diritti

Le parti si adoperano per promuovere il dialogo e la cooperazione tra le rispettive società di gestione collettiva al fine di promuovere la disponibilità di opere e altro materiale protetto e il trasferimento delle royalty corrisposte per l'uso di tali opere o altri materiali protetti.

Sottosezione 2

Marchi commerciali

Articolo 292

Accordi internazionali

Le parti:

a) 

si conformano al protocollo relativo all'intesa di Madrid concernente la registrazione internazionale dei marchi, al trattato dell'OMPI sul diritto dei marchi e all'accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini della registrazione dei marchi, e

b) 

compiono ogni ragionevole sforzo per aderire al trattato di Singapore sul diritto dei marchi.

Articolo 293

Procedura di registrazione

1.  
Ciascuna parte predispone un sistema di registrazione dei marchi nel quale ogni decisione definitiva negativa dell'amministrazione competente in materia di marchi è comunicata al richiedente per iscritto e debitamente motivata.
2.  
Ciascuna parte prevede la possibilità di opporsi a domande di registrazione di marchi. Tali procedimenti di opposizione prevedono il contraddittorio.
3.  
Le parti istituiscono una banca dati elettronica delle domande e delle registrazioni di marchi, accessibile al pubblico.

Articolo 294

Marchi notori

Al fine di conferire efficacia all'articolo 6 bis della convenzione di Parigi e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, dell'accordo TRIPS relativo alla protezione dei marchi notori, le parti applicano la raccomandazione congiunta riguardante talune disposizioni per la protezione dei marchi notori, adottata dall'assemblea dell'Unione di Parigi per la protezione della proprietà industriale e dall'Assemblea generale dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale (OMPI) in occasione della trentaquattresima serie di riunioni delle assemblee degli Stati membri dell'OMPI (settembre 1999).

Articolo 295

Eccezioni ai diritti conferiti da un marchio

Ciascuna parte prevede limitate eccezioni ai diritti conferiti da un marchio, come il leale uso di termini descrittivi, la protezione delle indicazioni geografiche secondo quanto disposto all'articolo 303 del presente accordo o altre limitate eccezioni che tengono conto dei legittimi interessi del titolare del marchio e di terzi.

Sottosezione 3

Indicazioni geografiche

Articolo 296

Campo di applicazione

1.  
La presente sottosezione si applica al riconoscimento e alla protezione delle indicazioni geografiche originarie dei territori delle parti.
2.  
Affinché un'indicazione geografica di una parte sia protetta dall'altra parte, essa deve riguardare prodotti rientranti nel campo di applicazione della legislazione di tale parte di cui all'articolo 297 del presente accordo.
3.  
Per «indicazione geografica» si intende un'indicazione ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 1, dell'accordo TRIPS, che comprende anche le «denominazioni di origine».

Articolo 297

Indicazioni geografiche stabilite

1.  
Dopo aver esaminato la legislazione della Repubblica di Moldova relativa alla protezione delle indicazioni geografiche di cui all'allegato XXX-A, parte A, del presente accordo, l'Unione conclude che tale legislazione è conforme agli elementi di cui all'allegato XXX-A, parte C, del presente accordo.
2.  
Dopo aver esaminato la legislazione dell'Unione relativa alla protezione delle indicazioni geografiche di cui all'allegato XXX-A, parte B, del presente accordo, la Repubblica di Moldova conclude che tale legislazione è conforme agli elementi di cui all'allegato XXX-A, parte C, del presente accordo.
3.  
Il governo della Repubblica di Moldova, previo espletamento di una procedura di opposizione secondo i criteri contenuti nell'allegato XXX-B del presente accordo e previo esame delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari dell'Unione elencati nell'allegato XXX-C del presente accordo e delle indicazioni geografiche dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose dell'Unione elencate nell'allegato XXX-D del presente accordo, registrate dall'Unione a norma della legislazione richiamata al paragrafo 2 del presente articolo, protegge tali indicazioni geografiche accordando a esse il livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.
4.  
L'Unione, previo espletamento di una procedura di opposizione secondo i criteri contenuti nell'allegato XXX-B del presente accordo e previo esame delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari della Repubblica di Moldova elencati nell'allegato XXX-C del presente accordo e delle indicazioni geografiche dei vini, dei vini aromatizzati e delle bevande spiritose della Repubblica di Moldova elencate nell'allegato XXX-D del presente accordo, registrate dalla Repubblica di Moldova a norma della legislazione richiamata al paragrafo 1 del presente articolo, protegge tali indicazioni geografiche accordando a esse il livello di protezione stabilito nella presente sottosezione.
5.  
Le decisioni adottate prima dell'entrata in vigore del presente accordo dal comitato misto, istituito a norma dell'articolo 11 dell'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, in merito alle modifiche degli allegati III e IV di tale accordo, sono considerate decisioni del sottocomitato per le indicazioni geografiche; le indicazioni geografiche aggiunte agli allegati III e IV di tale accordo sono considerate parte integrante degli allegati XXX-C e XXX-D del presente accordo. Di conseguenza le parti proteggono tali indicazioni geografiche quali indicazioni geografiche stabilite a norma del presente accordo.

Articolo 298

Aggiunta di nuove indicazioni geografiche

1.  
Le parti concordano sulla possibilità di aggiungere nuove indicazioni geografiche da proteggere negli allegati XXX-C e XXX-D del presente accordo, secondo la procedura di cui all'articolo 306, paragrafo 3, del presente accordo, previo espletamento della procedura di opposizione e previo esame delle indicazioni geografiche secondo quanto disposto dall'articolo 297, paragrafi 3 e 4, del presente accordo, con reciproca soddisfazione delle parti.
2.  
Le parti non sono tenute a proteggere come indicazione geografica una denominazione che sia in conflitto con il nome di una varietà vegetale, incluse le varietà di uve da vino, o di una razza animale, e che possa pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto.

Articolo 299

Portata della protezione delle indicazioni geografiche

1.  

Le indicazioni geografiche elencate negli allegati XXX-C e XXX-D del presente accordo, comprese quelle aggiunte a norma dell'articolo 298 del medesimo, sono protette contro:

a) 

qualsiasi uso commerciale diretto o indiretto di una denominazione protetta:

i) 

per prodotti comparabili non conformi al disciplinare della denominazione protetta, oppure

ii) 

nella misura in cui tale uso sfrutti la notorietà di un'indicazione geografica;

b) 

qualsiasi usurpazione, imitazione o evocazione ( 26 ), anche se l'origine vera del prodotto è indicata o se la denominazione protetta è una traduzione, una trascrizione o una traslitterazione o è accompagnata da espressioni quali «genere», «tipo», «metodo», «alla maniera», «imitazione», «gusto», «come» o altri termini simili;

c) 

qualsiasi altra indicazione falsa o ingannevole relativa alla provenienza, all'origine, alla natura o alle qualità essenziali del prodotto usata sulla confezione o sull'imballaggio, nella pubblicità o sui documenti relativi al prodotto considerato nonché l'impiego, per il confezionamento del prodotto, di recipienti che possono indurre in errore sulla sua origine; e

d) 

qualsiasi altra pratica che possa indurre in errore il consumatore sulla vera origine del prodotto.

2.  
In caso di omonimia, totale o parziale, tra indicazioni geografiche, la protezione è accordata a ciascuna di esse a condizione che siano state usate in buona fede e tenendo debitamente conto degli usi locali e tradizionali e del rischio effettivo di confusione. Fatto salvo l'articolo 23 dell'accordo TRIPS, le parti stabiliscono di comune accordo le modalità pratiche d'impiego che permettano di distinguere tra loro le indicazioni geografiche omonime, tenendo conto dell'esigenza di garantire un equo trattamento dei produttori interessati e di evitare di indurre in errore i consumatori. Una denominazione omonima che induca erroneamente il consumatore a credere che i prodotti siano originari di un altro territorio non è registrata, anche se esatta per quanto attiene al territorio, alla regione o al luogo di cui è effettivamente originario il prodotto in questione.
3.  
Qualora, nel contesto di negoziati con un paese terzo, una parte proponga di proteggere un'indicazione geografica di detto paese terzo e tale denominazione sia omonima di un'indicazione geografica dell'altra parte, quest'ultima viene consultata e ha la possibilità di presentare osservazioni prima che la denominazione venga protetta.
4.  
Nessuna disposizione della presente sottosezione obbliga una parte a proteggere un'indicazione geografica dell'altra parte che non è protetta o cessa di essere protetta nel paese di origine. Se un'indicazione geografica cessa di essere protetta nel paese di origine, le parti se ne danno reciproca notifica.
5.  
Le disposizioni della presente sottosezione non pregiudicano in alcun modo il diritto di qualsiasi persona di usare, nel commercio, il proprio nome o quello del suo predecessore nell'attività commerciale, a meno che tale nome non sia utilizzato in modo da indurre in errore i consumatori.

Articolo 300

Diritto di utilizzo delle indicazioni geografiche

1.  
Una denominazione protetta a norma della presente sottosezione può essere utilizzata da qualsiasi operatore che commercializzi, produca, trasformi o prepari prodotti agricoli, prodotti alimentari, vini, vini aromatizzati o bevande spiritose conformi al disciplinare corrispondente.
2.  
Quando un'indicazione geografica è protetta a norma della presente sottosezione, l'uso di tale denominazione protetta non comporta alcun obbligo di registrazione degli utilizzatori né oneri supplementari.

Articolo 301

Attuazione della protezione

Le parti attuano la protezione prevista agli articoli da 297 a 300 del presente accordo mediante idonee misure amministrative o azioni legali, secondo i casi, anche ai posti doganali di frontiera (esportazioni e importazioni), per impedire e far cessare qualunque uso illecito delle indicazioni geografiche protette. Esse attuano inoltre tale protezione su richiesta di una parte interessata.

Articolo 302

Attuazione di azioni complementari

Conformemente all'articolo 301 del presente accordo e fermi restando i precedenti impegni di garantire la protezione delle indicazioni geografiche dell'Unione europea, che la Repubblica di Moldova ha assunto in virtù di accordi internazionali sulla protezione delle indicazioni geografiche e sull'attuazione della stessa, compresi gli impegni assunti nell'ambito dell'Accordo di Lisbona per la protezione e la registrazione internazionale delle denominazioni di origine, la Repubblica di Moldova beneficia di un periodo transitorio di cinque anni a decorrere dal 1o Aprile 2013 per attuare tutte le misure complementari necessarie per far cessare qualunque uso illecito delle indicazioni geografiche protette, in particolare le misure ai posti doganali di frontiera.

Articolo 303

Relazione con i marchi commerciali

1.  
Le parti rifiutano o annullano, d'ufficio o su richiesta di qualsiasi parte interessata conformemente alla legislazione di ciascuna di esse, la registrazione di un marchio corrispondente a una delle situazioni di cui all'articolo 299, paragrafo 1, del presente accordo in relazione a un'indicazione geografica protetta per prodotti simili, a condizione che la domanda di registrazione del marchio sia presentata successivamente alla data della domanda di protezione dell'indicazione geografica nel territorio interessato.
2.  
Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 297 del presente accordo, la data di presentazione della domanda di protezione è il 1o aprile 2013.
3.  
Per le indicazioni geografiche di cui all'articolo 298 del presente accordo, la data di presentazione della domanda di protezione è la data di trasmissione all'altra parte della domanda di protezione di un'indicazione geografica.
4.  
Per quanto concerne le indicazioni geografiche di cui all'articolo 298 del presente accordo, le parti non sono tenute a proteggere un'indicazione geografica se, tenuto conto della reputazione o della notorietà di un marchio, la protezione potrebbe indurre in errore i consumatori quanto alla vera identità del prodotto.
5.  
Fatto salvo il paragrafo 4 del presente articolo, le parti proteggono le indicazioni geografiche anche quando esiste un marchio anteriore. Per «marchio anteriore» si intende un marchio il cui uso corrisponde a una delle situazioni di cui all'articolo 299, paragrafo 1, del presente accordo, che è stato depositato, registrato o acquisito con l'uso, nei casi in cui ciò sia previsto dalla pertinente legislazione, nel territorio di una delle parti anteriormente alla data in cui l'altra parte ha presentato la domanda di registrazione dell'indicazione geografica a norma della presente sottosezione. Tale marchio può continuare a essere utilizzato e rinnovato, nonostante la protezione dell'indicazione geografica, purché non sussistano motivi di nullità o di decadenza del marchio ai sensi della legislazione delle parti in materia di marchi.

Articolo 304

Regole generali

1.  
L'applicazione della presente sottosezione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti in virtù dell'accordo OMC.
2.  
Nonostante quanto disposto all'articolo 302 del presente accordo, l'importazione, l'esportazione e la commercializzazione di prodotti di cui agli articoli 297 e 298 del presente accordo sono effettuate nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti nel territorio della parte importatrice.
3.  
Eventuali questioni attinenti al disciplinare delle denominazioni registrate sono trattate dal sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito a norma dell'articolo 306 del presente accordo.
4.  
Le indicazioni geografiche protette a norma della presente sottosezione possono essere annullate soltanto dalla parte di cui è originario il prodotto.
5.  
Il disciplinare di un prodotto di cui alla presente sottosezione è quello approvato, unitamente alle eventuali modifiche, anch'esse approvate, dalle autorità della parte del cui territorio è originario il prodotto stesso.

Articolo 305

Cooperazione e trasparenza

1.  
Le parti si tengono in contatto, direttamente o tramite il sottocomitato per le indicazioni geografiche istituito a norma dell'articolo 306 del presente accordo, per quanto riguarda tutte le questioni relative all'attuazione e al funzionamento della presente sottosezione. In particolare, una parte può chiedere all'altra parte informazioni concernenti i disciplinari e le relative modifiche, nonché i punti di contatto per le disposizioni in materia di controllo.
2.  
Ciascuna parte può rendere pubblici i disciplinari o una sintesi dei medesimi e i punti di contatto per le disposizioni in materia di controllo relativi alle indicazioni geografiche dell'altra parte protette in virtù del presente articolo.

Articolo 306

Sottocomitato per le indicazioni geografiche

1.  
È istituito il sottocomitato per le indicazioni geografiche.
2.  
Il sottocomitato per le indicazioni geografiche è composto da rappresentanti delle parti ed è incaricato di monitorare lo sviluppo della presente sottosezione e di rafforzare la cooperazione e il dialogo in materia di indicazioni geografiche. Esso risponde al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo.
3.  
Il sottocomitato per le indicazioni geografiche delibera all'unanimità. Esso adotta il proprio regolamento interno. Si riunisce una volta all'anno e su richiesta di una delle parti, a turno nell'Unione e nella Repubblica di Moldova, a una data, in un luogo e secondo modalità (compresa eventualmente la videoconferenza) fissate di comune accordo dalle parti, e comunque non oltre 90 giorni dalla data della richiesta.
4.  

Il sottocomitato per le indicazioni geografiche provvede inoltre al corretto funzionamento della presente sottosezione e può prendere in esame tutte le questioni inerenti all'attuazione e alla gestione della medesima. In particolare è responsabile di:

a) 

modificare l'allegato XXX-A, parti A e B, del presente accordo per quanto riguarda i riferimenti alla legislazione applicabile nel territorio delle parti;

b) 

modificare gli allegati XXX-C e XXX-D per quanto concerne le indicazioni geografiche;

c) 

scambiare informazioni sugli sviluppi delle politiche e legislativi in materia di indicazioni geografiche e su qualsiasi altra questione di reciproco interesse in tale ambito;

d) 

scambiare informazioni sulle indicazioni geografiche al fine di valutare l'opportunità di una loro protezione conformemente alla presente sottosezione; e

e) 

monitorare gli sviluppi più recenti in materia di attuazione della protezione delle indicazioni geografiche elencate negli allegati XXX-C e XXX-D del presente accordo.

Sottosezione 4

Disegni e modelli

Articolo 307

Accordi internazionali

Le parti si conformano all'atto di Ginevra dell'accordo dell'Aia concernente la registrazione internazionale dei disegni e modelli industriali del 1999.

Articolo 308

Protezione dei disegni e dei modelli registrati

1.  
Ciascuna parte assicura la protezione dei disegni e dei modelli creati indipendentemente, che siano nuovi e originali ( 27 ). Tale protezione è fornita tramite la registrazione, che conferisce ai titolari di un disegno o modello registrato un diritto esclusivo conformemente a quanto disposto dal presente articolo.
2.  

Il disegno o modello applicato a un prodotto o incorporato in un prodotto che costituisce un componente di un prodotto complesso è considerato nuovo e originale soltanto:

a) 

se il componente, una volta incorporato nel prodotto complesso, rimane visibile durante il normale utilizzo di quest'ultimo; e

b) 

nella misura in cui tali caratteristiche visibili del componente possiedono di per sé i requisiti di novità e originalità.

3.  
Per «normale utilizzo» di cui al paragrafo 2, lettera a), si intende l'utilizzo da parte del consumatore finale, esclusi gli interventi di manutenzione, assistenza o riparazione.
4.  
Il titolare di un disegno o modello registrato ha il diritto di impedire ai terzi, salvo proprio consenso, come minimo di produrre, offrire a fini di vendita, vendere, importare, esportare, stoccare o utilizzare un prodotto recante o contenente il disegno o il modello protetto, qualora tali operazioni siano intraprese a fini commerciali, compromettano indebitamente il normale sfruttamento del disegno o del modello o non siano compatibili con pratiche commerciali leali.
5.  
La durata della protezione accordata è di 25 anni dalla data di presentazione della domanda di registrazione.

Articolo 309

Protezione conferita a disegni e modelli non registrati

1.  
Ciascuna parte prevede i mezzi giuridici per prevenire l'uso di disegni o modelli non registrati soltanto se l'utilizzo contestato deriva dalla copia dell'apparenza non registrata del prodotto. Ai fini del presente articolo, il termine «uso» comprende l'offerta a fini di vendita, l'immissione sul mercato, l'importazione o l'esportazione del prodotto.
2.  
La durata della protezione accordata ai disegni e ai modelli non registrati è di almeno tre anni dalla data in cui il disegno o modello è stato divulgato al pubblico nel territorio di una delle parti.

Articolo 310

Eccezioni ed esclusioni

1.  
Ciascuna parte può prevedere limitate eccezioni alla protezione dei disegni e dei modelli, purché tali eccezioni non siano in irragionevole contrasto con il normale sfruttamento dei disegni e dei modelli protetti e non pregiudichino in modo ingiustificato i legittimi interessi del titolare del disegno o del modello protetto, tenuto conto dei legittimi interessi di terzi.
2.  
La protezione riconosciuta ai disegni e ai modelli non copre i disegni o i modelli dettati essenzialmente da considerazioni di carattere tecnico o funzionale. In particolare, il diritto su un disegno o un modello non conferisce diritti sulle caratteristiche dell'aspetto di un prodotto che devono essere necessariamente riprodotte nelle loro forme e dimensioni esatte per consentire al prodotto in cui il disegno o modello è incorporato o cui è applicato di essere connesso meccanicamente a un altro prodotto, o di essere collocato all'interno di un altro prodotto, intorno a esso o in contatto con esso in modo che ciascuno dei due prodotti possa svolgere la sua funzione.

Articolo 311

Rapporto con il diritto d'autore

Un disegno o modello può anche beneficiare della protezione della normativa sul diritto d'autore vigente nel territorio di una parte dalla data in cui è stato creato o fissato in una qualsiasi forma. Ciascuna parte determina l'estensione della protezione e le condizioni per la sua concessione, compreso il grado di originalità richiesto.

Sottosezione 5

Brevetti

Articolo 312

Accordi internazionali

Le parti rispettano le disposizioni del trattato dell'OMPI sulla cooperazione in materia di brevetti e compiono ogni ragionevole sforzo per conformarsi alle disposizioni del trattato dell'OMPI sul diritto dei brevetti.

Articolo 313

Brevetti e sanità pubblica

1.  
Le parti riconoscono l'importanza della dichiarazione sull'accordo TRIPS e sulla salute pubblica adottata il 14 novembre 2001 dalla conferenza ministeriale dell'OMC. Le parti provvedono affinché l'interpretazione e l'attuazione dei diritti e degli obblighi derivanti dal presente capo siano coerenti con la suddetta dichiarazione.
2.  
Le parti rispettano la decisione del Consiglio generale dell'OMC del 30 agosto 2003 sul paragrafo 6 della dichiarazione di cui al paragrafo 1 del presente articolo e contribuiscono alla sua attuazione.

Articolo 314

Certificato protettivo complementare

1.  
Le parti riconoscono che i medicinali e i prodotti fitosanitari protetti da un brevetto possono essere soggetti a una procedura di autorizzazione amministrativa prima di essere immessi sul loro mercato. Esse riconoscono che il periodo che intercorre fra il deposito di una domanda di brevetto e la prima autorizzazione all'immissione del prodotto sul rispettivo mercato, secondo la definizione di cui al diritto interno, può ridurre la durata della protezione effettiva conferita dal brevetto.
2.  
Ciascuna parte prevede un ulteriore periodo di protezione per un medicinale o un prodotto fitosanitario che sia protetto da un brevetto e sia stato oggetto di una procedura di autorizzazione amministrativa. La durata di tale periodo è pari a quella del periodo di cui al paragrafo 1, seconda frase, ridotta di cinque anni.
3.  
A prescindere da quanto disposto al paragrafo 2, la durata dell'ulteriore periodo di protezione non può essere superiore a cinque anni.
4.  
Nel caso di medicinali per i quali sono stati condotti studi pediatrici, e a condizione che i risultati di tali studi siano ripresi nelle informazioni sul prodotto, le parti prevedono una proroga di ulteriori sei mesi della durata della protezione di cui al paragrafo 2.

Articolo 315

Protezione dei dati comunicati per ottenere un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un medicinale

1.  
Ciascuna parte attua un sistema globale per garantire la riservatezza, la non divulgazione e la non utilizzazione dei dati comunicati al fine di ottenere un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un medicinale ( 28 ).
2.  
Ciascuna parte provvede affinché tutte le informazioni richieste, presentate per ottenere un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un medicinale, non vengano divulgate a terzi e godano della protezione contro usi commerciali sleali.

A tale scopo:

a) 

durante un periodo di almeno cinque anni a decorrere dalla data di concessione dell'autorizzazione all'immissione sul mercato nel territorio della parte interessata, nessun soggetto o ente, pubblico o privato, diverso dalla persona o dall'ente che ha presentato tali informazioni non divulgabili, può avvalersi direttamente o indirettamente di tali informazioni a sostegno di una domanda di autorizzazione all'immissione sul mercato di un medicinale, senza il consenso esplicito del soggetto o dell'ente che ha presentato tali informazioni;

b) 

durante un periodo di almeno sette anni a decorrere dalla data di concessione dell'autorizzazione all'immissione sul mercato nel territorio della parte interessata, non viene concessa alcuna autorizzazione all'immissione sul mercato per eventuali domande successive, a meno che i richiedenti successivi non presentino le proprie informazioni, o informazioni utilizzate nell'autorizzazione concessa al titolare della prima autorizzazione, atte a soddisfare gli stessi requisiti della prima autorizzazione. I prodotti registrati senza che siano state presentate tali informazioni sono ritirati dal mercato fino a quando sono stati soddisfatti i suddetti requisiti.

3.  
Il periodo di sette anni di cui al paragrafo 2, lettera b), è esteso fino a un massimo di otto anni se, durante i primi cinque anni successivi all'ottenimento dell'autorizzazione iniziale, il titolare ottiene un'autorizzazione per una o più nuove indicazioni terapeutiche ritenute portatrici di un beneficio clinico significativo rispetto alle terapie esistenti.
4.  
Le disposizioni del presente articolo non hanno effetto retroattivo e non riguardano la commercializzazione dei medicinali autorizzati prima dell'entrata in vigore del presente accordo.
5.  
La Repubblica di Moldova si impegna ad allineare la propria legislazione in materia di protezione dei dati relativi ai medicinali a quella dell'Unione entro la data che sarà stabilita dal Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo.

Articolo 316

Protezione dei dati relativi ai prodotti fitosanitari

1.  
Ciascuna parte stabilisce i requisiti di sicurezza ed efficacia prima di autorizzare l'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari.
2.  
Ciascuna parte conferisce un diritto temporaneo alla protezione dei dati al proprietario di un verbale di prova o della relazione di uno studio presentati per la prima volta al fine di ottenere l'autorizzazione all'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario.

Durante il periodo di validità del diritto alla protezione dei dati, il verbale di prova o la relazione di uno studio non sono utilizzati a beneficio di altri soggetti che intendano ottenere un'autorizzazione all'immissione sul mercato di un prodotto fitosanitario, salvo in presenza dell'esplicito consenso del proprietario.

3.  

Il verbale di prova o la relazione di uno studio soddisfano le seguenti condizioni:

a) 

sono necessari per l'autorizzazione o per la modifica di un'autorizzazione intesa a consentire l'uso del prodotto su altre colture; e

b) 

sono riconosciuti conformi ai principi di buona pratica di laboratorio o di buona pratica sperimentale.

4.  
Il periodo di protezione dei dati è di almeno 10 anni dalla data della prima autorizzazione all'immissione sul mercato nel territorio della parte interessata. Per i prodotti fitosanitari a basso rischio il periodo può essere esteso a 13 anni.
5.  
I periodi di cui al paragrafo 4 sono prorogati di tre mesi per ciascuna estensione dell'autorizzazione per usi minori ( 29 ) se le domande di tali autorizzazioni vengono presentate dal titolare dell'autorizzazione al più tardi cinque anni dopo la data della prima autorizzazione. Il periodo totale di protezione dei dati non può in nessun caso essere superiore a 13 anni. Per i prodotti fitosanitari a basso rischio il periodo totale di protezione dei dati non può in nessun caso essere superiore a 15 anni.
6.  
La protezione dei dati si applica anche ai verbali di prova o alle relazioni di studi per il rinnovo o il riesame di un'autorizzazione. In tali casi il periodo di protezione dei dati è di 30 mesi.

Articolo 317

Varietà vegetali

Le parti proteggono la privativa sui ritrovati vegetali conformemente alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali, compresa l'eccezione facoltativa al diritto di costitutore di cui all'articolo 15, paragrafo 2, di detta convenzione, e cooperano per promuovere e rispettare tali diritti.

Sezione 3

Applicazione dei diritti di proprietà intellettuale

Articolo 318

Obblighi generali

1.  
Le parti riaffermano gli impegni assunti in forza dell'accordo TRIPS, in particolare della sua parte III, e prevedono le misure, le procedure e i mezzi di ricorso complementari di cui alla presente sezione necessari per garantire il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale ( 30 ).
2.  
Tali misure, procedure e mezzi di ricorso complementari sono leali ed equi, non inutilmente complessi o costosi e non comportano termini irragionevoli né ritardi ingiustificati.
3.  
Tali misure e mezzi di ricorso complementari sono efficaci, proporzionati e dissuasivi e sono applicati in modo da evitare la creazione di ostacoli al commercio legittimo e da prevedere salvaguardie contro gli abusi.

Articolo 319

Soggetti dotati di legittimazione attiva

Ciascuna parte riconosce la legittimazione a chiedere l'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso di cui alla presente sezione e alla parte III dell'accordo TRIPS:

a) 

ai titolari di diritti di proprietà intellettuale, conformemente alle disposizioni della legislazione applicabile;

b) 

a tutti gli altri soggetti autorizzati a godere di tali diritti, in particolare ai titolari di licenze, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto delle medesime;

c) 

agli organi di gestione collettiva dei diritti di proprietà intellettuale regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto delle medesime; e

d) 

agli organi di difesa professionali regolarmente riconosciuti come aventi la facoltà di rappresentare i titolari dei diritti di proprietà intellettuale, ove ciò sia consentito dalle disposizioni della legislazione applicabile e nel rispetto delle medesime.

Sottosezione 1

Applicazione in ambito civile

Articolo 320

Misure di protezione delle prove

1.  
Ancor prima dell'instaurazione del giudizio di merito, ciascuna parte provvede affinché le competenti autorità giudiziarie, su richiesta di una parte che ha presentato elementi di prova ragionevolmente accessibili per sostenere che il suo diritto di proprietà intellettuale è stato violato o sta per esserlo, dispongano misure provvisorie celeri ed efficaci per salvaguardare le prove pertinenti per quanto concerne l'asserita violazione, fatta salva la tutela delle informazioni riservate.
2.  
Tali misure possono includere la descrizione dettagliata, con o senza prelievo di campioni, o il sequestro delle merci oggetto della presunta violazione e, all'occorrenza, dei materiali e degli strumenti utilizzati nella produzione e/o nella distribuzione di tali merci e dei relativi documenti. Tali misure sono adottate, se necessario, inaudita altera parte, in particolare quando un ritardo rischia di causare un danno irreparabile al titolare del diritto o quando esiste un rischio dimostrabile di distruzione degli elementi di prova.

Articolo 321

Diritto d'informazione

1.  

Ciascuna parte provvede affinché, nel contesto dei procedimenti riguardanti la violazione di un diritto di proprietà intellettuale e in risposta a una richiesta giustificata e proporzionata dell'attore, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare che le informazioni sull'origine e sulle reti di distribuzione delle merci o dei servizi che violano un diritto di proprietà intellettuale siano fornite dall'autore della violazione e/o da ogni altra persona che:

a) 

sia stata trovata in possesso di merci che violano un diritto, su scala commerciale;

b) 

sia stata sorpresa a utilizzare servizi che violano un diritto, su scala commerciale;

c) 

sia stata sorpresa a prestare su scala commerciale servizi utilizzati in attività di violazione di un diritto;

d) 

sia stata indicata dalle persone di cui alle lettere a), b) o c) come persona implicata nella produzione, nella fabbricazione o nella distribuzione di tali prodotti o nella prestazione di tali servizi.

2.  

Le informazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, ove opportuno, quanto segue:

a) 

nome e indirizzo dei produttori, dei fabbricanti, dei distributori, dei fornitori e degli altri precedenti detentori dei prodotti o dei servizi, nonché dei grossisti e dei dettaglianti;

b) 

informazioni sulle quantità prodotte, fabbricate, consegnate, ricevute o ordinate, nonché sul prezzo ottenuto per i prodotti o i servizi in questione.

3.  

I paragrafi 1 e 2 si applicano fatte salve le altre disposizioni normative che:

a) 

accordano al titolare diritti d'informazione più ampi;

b) 

disciplinano l'uso in sede civile o penale delle informazioni comunicate in forza del presente articolo;

c) 

disciplinano la responsabilità per abuso del diritto d'informazione;

d) 

accordano la possibilità di rifiutarsi di fornire informazioni che costringerebbero le persone di cui al paragrafo 1 ad ammettere la loro partecipazione personale o quella di parenti stretti a una violazione di un diritto di proprietà intellettuale; o

e) 

disciplinano la tutela della riservatezza delle fonti informative o il trattamento dei dati personali.

Articolo 322

Misure provvisorie e cautelari

1.  
Ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie possano, su richiesta dell'attore, emettere nei confronti del presunto autore della violazione un'ingiunzione interlocutoria volta a prevenire qualsiasi violazione imminente di un diritto di proprietà intellettuale o a vietare, a titolo provvisorio e imponendo se del caso il pagamento di una pena pecuniaria suscettibile di essere reiterata ove ciò sia previsto dalla legislazione interna, il proseguimento delle asserite violazioni di tale diritto, o a subordinare il proseguimento di tale condotta alla costituzione di garanzie finalizzate ad assicurare il risarcimento del titolare. Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa, alle stesse condizioni, nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale.
2.  
Un'ingiunzione interlocutoria può inoltre essere emessa per disporre il sequestro o la consegna di prodotti sospettati di ledere un diritto di proprietà intellettuale in modo da impedirne l'ingresso o la circolazione nei circuiti commerciali.
3.  
Nei casi di violazioni commesse su scala commerciale le parti provvedono affinché, qualora l'attore faccia valere l'esistenza di circostanze che potrebbero pregiudicare il risarcimento dei danni, le autorità giudiziarie possano ordinare il sequestro conservativo di beni mobili e immobili del presunto autore della violazione, compreso il blocco dei suoi conti bancari e di altri beni patrimoniali. A tal fine le autorità competenti possono disporre la produzione della documentazione bancaria, finanziaria o commerciale, o l'appropriato accesso alle informazioni pertinenti.

Articolo 323

Misure correttive

1.  
Fatto salvo il risarcimento dei danni dovuto al titolare del diritto a causa della violazione, ciascuna parte provvede affinché le autorità giudiziarie competenti possano ordinare, su richiesta dell'attore e senza indennizzo di alcun tipo, come minimo l'esclusione definitiva dai circuiti commerciali oppure la distruzione delle merci in relazione alle quali sia stata accertata la violazione di un diritto di proprietà intellettuale. Se del caso, le autorità giudiziarie competenti possono anche ordinare la distruzione dei materiali e degli strumenti principalmente utilizzati per la produzione o la fabbricazione di tali merci.
2.  
Le autorità giudiziarie delle parti hanno il potere di ordinare che tali misure siano attuate a spese dell'autore della violazione, salvo motivi contrari particolari.

Articolo 324

Ingiunzioni

Ciascuna parte provvede affinché, in presenza di una decisione giudiziaria che ha accertato la violazione di un diritto di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano emettere nei confronti dell'autore della violazione, nonché nei confronti di un intermediario i cui servizi siano utilizzati da terzi per violare un diritto di proprietà intellettuale, un'ingiunzione diretta a vietare il proseguimento della violazione.

Articolo 325

Misure alternative

Le parti possono stabilire che, nei casi opportuni e su richiesta del soggetto cui potrebbero essere applicate le misure di cui all'articolo 323 e/o all'articolo 324 del presente accordo, le autorità giudiziarie competenti possano ordinare il pagamento alla parte lesa di un indennizzo pecuniario in luogo dell'applicazione delle misure di cui all'articolo 323 e/o all'articolo 324 del presente accordo se tale soggetto ha agito in modo non intenzionale e senza negligenza, se l'esecuzione di tali misure gli causerebbe un danno sproporzionato e se l'indennizzo pecuniario della parte lesa sembri ragionevolmente soddisfacente.

Articolo 326

Risarcimento dei danni

1.  

Ciascuna parte provvede affinché, su richiesta della parte lesa, le autorità giudiziarie ordinino all'autore della violazione, implicato consapevolmente o con ragionevoli motivi per esserne consapevole in un'attività di violazione, di risarcire al titolare del diritto danni adeguati al pregiudizio effettivo da questo subito a causa della violazione. Allorché fissano l'ammontare dei danni, le autorità giudiziarie:

a) 

tengono conto di tutti gli aspetti pertinenti, quali le conseguenze economiche negative subite dalla parte lesa, compreso il mancato guadagno, i benefici realizzati illegalmente dall'autore della violazione e, nei casi appropriati, elementi diversi dai fattori economici, come il danno morale arrecato al titolare del diritto dalla violazione; o

b) 

in alternativa alla lettera a) possono fissare, in casi appropriati, una somma forfettaria in base a elementi quali, come minimo, l'importo delle royalties o dei diritti che avrebbero dovuto essere riconosciuti qualora l'autore della violazione avesse richiesto l'autorizzazione all'uso del diritto di proprietà intellettuale in questione.

2.  
Nei casi in cui l'autore della violazione sia stato implicato in un'attività di violazione senza saperlo o senza avere motivi ragionevoli per saperlo, le parti possono prevedere la possibilità che le autorità giudiziarie dispongano il recupero degli utili o il pagamento di danni che possono essere predeterminati a favore della parte lesa.

Articolo 327

Spese legali

Ciascuna parte provvede affinché le spese legali ragionevoli e proporzionate e le altre spese sostenute dalla parte vittoriosa siano di norma a carico della parte soccombente, a meno che il rispetto del principio di equità non lo consenta.

Articolo 328

Pubblicazione delle decisioni giudiziarie

Ciascuna parte provvede affinché, nell'ambito dei procedimenti giudiziari avviati per violazione dei diritti di proprietà intellettuale, le autorità giudiziarie possano ordinare, su richiesta dell'attore e a spese dell'autore della violazione, misure adeguate per la divulgazione delle informazioni concernenti la decisione, compresa l'affissione della decisione e la sua pubblicazione integrale o per estratto.

Articolo 329

Presunzione del diritto d'autore o di titolarità dei diritti

Ai fini dell'applicazione delle misure, delle procedure e dei mezzi di ricorso previsti nella presente sezione:

a) 

affinché gli autori di opere letterarie o artistiche siano ritenuti tali fino a prova contraria e legittimati di conseguenza ad agire in giudizio contro i contraffattori, è sufficiente che il nome dell'autore sia indicato sull'opera nei modi usuali;

b) 

la lettera a) si applica mutatis mutandis ai titolari di diritti connessi ai diritti d'autore per quanto riguarda il rispettivo materiale protetto.

Sottosezione 2

Altre disposizioni

Articolo 330

Misure alla frontiera

1.  
Salvo diversa disposizione contenuta nella presente sottosezione, ciascuna parte adotta procedure intese a consentire al titolare di un diritto che abbia valide ragioni per sospettare che possano verificarsi l'importazione, l'esportazione, la riesportazione, l'ingresso nel territorio doganale o l'uscita dal medesimo, il vincolo a un regime sospensivo o il collocamento in zona franca o in deposito franco di merci che violano un diritto di proprietà intellettuale ( 31 ), di presentare alle autorità competenti, siano esse amministrative o giudiziarie, una richiesta scritta affinché le autorità doganali sospendano l'immissione in libera pratica o procedano al blocco delle merci in questione.
2.  
Ciascuna parte adotta disposizioni affinché le autorità doganali, quando nel corso della loro attività e prima che una domanda sia stata presentata dal titolare di un diritto o accolta abbiano sufficienti ragioni per sospettare che determinate merci violino un diritto di proprietà intellettuale, possano sospendere lo svincolo di tali merci o sequestrarle in modo da consentire al titolare del diritto di presentare una domanda di intervento ai sensi del paragrafo 1.
3.  
I diritti o gli obblighi dell'importatore stabiliti nella legislazione interna per l'attuazione del presente articolo e della parte III, sezione 4, dell'accordo TRIPS si applicano anche all'esportatore o al detentore delle merci.
4.  
Ciascuna parte prevede che le proprie autorità competenti impongano al titolare del diritto che richiede le procedure di cui al paragrafo 1 di fornire elementi di prova sufficienti a convincere le autorità competenti che, a norma delle leggi della parte che mette a disposizione le procedure, vi sia una violazione prima facie del diritto di proprietà intellettuale del titolare, nonché di trasmettere informazioni sufficienti, che si possano ragionevolmente ritenere in suo possesso, per consentire il riconoscimento delle merci sospette da parte delle autorità competenti. L'obbligo di fornire informazioni sufficienti non può indebitamente dissuadere dal ricorso alle procedure di cui al paragrafo 1.
5.  
Al fine di stabilire se vi sia stata violazione di un diritto di proprietà intellettuale, l'ufficio doganale informa il titolare del diritto, su richiesta di quest'ultimo e laddove siano conosciuti, del nome e dell'indirizzo del destinatario, dello speditore e del detentore delle merci, nonché dell'origine e della provenienza delle merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.

L'ufficio doganale dà inoltre al richiedente la possibilità di ispezionare le merci che sono state bloccate o per le quali lo svincolo è stato sospeso. Al momento dell'esame delle merci, l'ufficio doganale può prelevare campioni e consegnarli o trasmetterli al titolare del diritto, su richiesta di quest'ultimo, esclusivamente a fini di analisi e per agevolare la prosecuzione della procedura.

6.  
Le autorità doganali si concentrano sulle spedizioni contenenti merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale e contribuiscono attivamente a individuarle mediante tecniche di analisi dei rischi. Esse predispongono sistemi per garantire una stretta collaborazione con i titolari dei diritti, compresi meccanismi efficaci di raccolta dei dati per l'analisi dei rischi.
7.  
Le parti convengono di cooperare tra loro per eliminare il commercio internazionale delle merci che violano diritti di proprietà intellettuale. In particolare, a tal fine esse ove necessario si scambiano informazioni e organizzano la cooperazione tra le rispettive autorità competenti per quanto riguarda gli scambi di merci che violano i diritti di proprietà intellettuale.
8.  
La parte nel cui territorio transitino merci destinate al territorio dell'altra parte fornisce a quest'ultima le informazioni necessarie a consentire un'efficace tutela da spedizioni di merci sospettate di violare un diritto di proprietà intellettuale.
9.  
Fatte salve le altre forme di cooperazione, si applicherà il Protocollo III sull'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale per quanto riguarda i paragrafi 7 e 8 del presente articolo in relazione a violazioni della normativa doganale concernente i diritti di proprietà intellettuale.
10.  
Il sottocomitato doganale di cui all'articolo 200 del presente accordo è responsabile del buon funzionamento e della corretta attuazione del presente articolo.

Articolo 331

Codici di condotta

Le parti incoraggiano:

a) 

l'elaborazione da parte delle associazioni o delle organizzazioni professionali o di categoria di codici di condotta volti a contribuire al rispetto dei diritti di proprietà intellettuale; e

b) 

la presentazione alle autorità competenti delle parti di progetti di codici di condotta e di valutazioni dell'applicazione dei medesimi.

Articolo 332

Cooperazione

1.  
Le parti convengono di cooperare al fine di favorire l'adempimento degli impegni e degli obblighi derivanti dal presente capo.
2.  

Fatte salve le disposizioni di cui al titolo VI (Assistenza finanziaria e disposizioni antifrode e in materia di controllo) del presente accordo, i settori di cooperazione comprendono, fra l'altro, le seguenti attività:

a) 

lo scambio di informazioni sul quadro giuridico relativo ai diritti di proprietà intellettuale e le pertinenti regole di protezione ed esecuzione; lo scambio di esperienze sull'evoluzione normativa in tali settori;

b) 

lo scambio di esperienze e di informazioni sulle strategie per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale;

c) 

lo scambio di esperienze sulle attività per assicurare il rispetto dei diritti di proprietà intellettuale svolte a livello centrale e periferico dalle autorità doganali, dalle forze di polizia e dagli organi amministrativi e giudiziari; il coordinamento volto a prevenire le esportazioni di merci contraffatte, anche con altri paesi;

d) 

il rafforzamento delle capacità; gli scambi di personale e la formazione di quest'ultimo;

e) 

la promozione e la diffusione di informazioni sui diritti di proprietà intellettuale, anche tra gli operatori economici e nella società civile; la sensibilizzazione dei consumatori e dei titolari di diritti;

f) 

il rafforzamento della cooperazione istituzionale, ad esempio fra gli uffici per la tutela della proprietà intellettuale;

g) 

la promozione attiva della sensibilizzazione e dell'educazione del grande pubblico sulle politiche riguardanti i diritti di proprietà intellettuale; la formulazione di strategie efficaci per individuare i principali destinatari e l'elaborazione di programmi di comunicazione per aumentare la consapevolezza dei consumatori e dei media in merito all'impatto delle violazioni della proprietà intellettuale, compresi i rischi per la salute e la sicurezza e il collegamento con la criminalità organizzata.

CAPO 10

Concorrenza

Sezione 1

Antitrust e concentrazioni

Articolo 333

Definizioni

Ai fini della presente sezione si intende per:

1) 

«autorità garante della concorrenza», la «Commissione europea» per l'Unione, e il «Consiglio per la concorrenza» per la Repubblica di Moldova;

2) 

«diritto della concorrenza»:

a) 

per l'Unione, gli articoli 101, 102 e 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni), i relativi regolamenti di esecuzione o le relative modifiche;

b) 

per la Repubblica di Moldova, la legge sulla concorrenza n. 183, dell'11 luglio 2012, e i relativi regolamenti di attuazione o le relative modifiche; e

c) 

ogni modifica che gli strumenti di cui ai punti a) e b) possano subire successivamente all'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 334

Principi

Le parti riconoscono l'importanza di una concorrenza libera e senza distorsioni nelle loro relazioni commerciali. Le parti riconoscono che le pratiche commerciali anticoncorrenziali sono potenzialmente in grado di falsare il corretto funzionamento dei mercati e compromettono i vantaggi derivanti dalla liberalizzazione degli scambi.

Articolo 335

Attuazione

1.  
Ciascuna parte mantiene in vigore nel proprio territorio un sistema completo di norme a disciplina della concorrenza che permetta di perseguire efficacemente gli accordi anticoncorrenziali, le pratiche concertate e le condotte anticoncorrenziali unilaterali adottate dalle imprese detentrici di una posizione dominante sul mercato nonché di controllare efficacemente le concentrazioni di imprese.
2.  
Ciascuna parte conferisce a un'autorità indipendente sotto il profilo operativo le risorse umane e finanziarie necessarie al fine di applicare in modo efficace il diritto della concorrenza di cui all'articolo 333, paragrafo 2.
3.  
Le parti riconoscono l'importanza di applicare le rispettive norme di diritto della concorrenza in modo trasparente e non discriminatorio, nel rispetto dei principi di equità procedurale e dei diritti di difesa delle imprese interessate.

Articolo 336

Monopoli di Stato, imprese pubbliche e imprese cui sono concessi diritti speciali o esclusivi

1.  
Nessuna disposizione del presente capo impedisce a una parte di designare o di mantenere monopoli di Stato, imprese pubbliche o imprese cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi conformemente alla rispettiva legislazione.
2.  
Per quanto riguarda i monopoli di Stato a carattere commerciale, le imprese pubbliche e le imprese cui sono stati conferiti diritti speciali o esclusivi, ciascuna parte provvede affinché tali imprese siano soggette al diritto della concorrenza di cui all'articolo 333, paragrafo 2, nella misura in cui l'applicazione di tali norme non osti all'adempimento, de jure o de facto, della specifica missione di interesse pubblico affidata alle imprese in questione.

Articolo 337

Cooperazione e scambio di informazioni

1.  
Le parti riconoscono l'importanza della cooperazione e del coordinamento tra le rispettive autorità garanti della concorrenza al fine di rafforzare l'applicazione efficace del diritto della concorrenza e raggiungere gli obiettivi del presente accordo mediante la promozione della concorrenza e la riduzione dei comportamenti o delle operazioni anticoncorrenziali.
2.  
A tal fine, ciascuna autorità garante della concorrenza può comunicare alle altre autorità garanti della concorrenza la propria disponibilità a cooperare alle attività a tutela della concorrenza svolte dall'una o dall'altra parte. A nessuna delle parti può essere impedito di prendere decisioni autonome sulle materie oggetto della cooperazione.
3.  
Le autorità garanti della concorrenza possono scambiarsi informazioni non riservate per agevolare l'applicazione efficace delle rispettive norme di diritto della concorrenza. Tutti gli scambi di informazioni sono soggetti alle norme di riservatezza vigenti in ciascuna parte. All'atto di scambiarsi informazioni a norma del presente articolo, le parti tengono conto delle limitazioni imposte nelle rispettive giurisdizioni dalle prescrizioni relative al segreto professionale e aziendale.

Articolo 338

Risoluzione delle controversie

Alla presente sezione non si applicano le norme relative alla risoluzione delle controverse di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

Sezione 2

Aiuti di stato

Articolo 339

Principi generali e campo d'applicazione

1.  
Sono incompatibili con il presente accordo gli aiuti di Stato, concessi sotto qualsiasi forma dall'Unione o dalla Repubblica di Moldova o mediante le risorse di una delle parti, che falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo alcune imprese o la produzione di determinate merci o la prestazione di determinati servizi e che incidano negativamente sugli scambi tra la parti.
2.  
Il presente capo non si applica agli aiuti di Stato relativi alla pesca, ai prodotti di cui all'allegato 1 dell'accordo sull'agricoltura o ad altri tipi di aiuti contemplati dall'accordo sull'agricoltura.

Articolo 340

Valutazione degli aiuti di Stato

1.  
Gli aiuti di Stati sono valutati secondo criteri derivanti dall'applicazione del diritto della concorrenza applicabile nell'Unione, in particolare dell'articolo 107 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, nonché degli strumenti interpretativi adottati dalle istituzioni dell'Unione, tra cui la pertinente giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.
2.  
Gli obblighi derivanti dal presente articolo si applicano entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Articolo 341

Legislazione in materia di aiuti di Stato e relativa autorità di vigilanza

1.  
Le parti adottano o mantengono in vigore, a seconda dei casi, la legislazione in materia di vigilanza degli aiuti di Stato. Esse istituiscono o mantengono, a seconda dei casi, un'autorità indipendente sotto il profilo operativo dotata dei poteri necessari per la vigilanza degli aiuti di Stato. Tale autorità può tra l'altro autorizzare regimi di aiuti di Stato e singole misure di aiuti di Stato nonché ordinare il recupero degli aiuti di Stato illegali.
2.  
Gli obblighi derivanti dal presente articolo sono adempiuti entro due anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
3.  
Qualsiasi regime di aiuti di Stato istituito anteriormente alla designazione dell'autorità di vigilanza degli aiuti di Stato è allineato entro otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo. Fatto salvo quanto disposto in altri capi del presente accordo, il periodo di allineamento è prorogato fino a un massimo di 10 anni dalla data di entrata in vigore del presente accordo per quanto concerne i regimi di aiuti di Stato istituiti a norma della legge della Repubblica di Moldova n. 440-XV, del 27 luglio 2001, sulle zone economiche franche.

Articolo 342

Trasparenza

1.  
Ciascuna parte garantisce la trasparenza nel settore degli aiuti di Stato. A tal fine, a decorrere dal 1o gennaio 2016 e con frequenza biennale, ciascuna parte presenta all'altra parte una relazione basata sulla metodologia e sulla presentazione del censimento annuale degli aiuti di Stato nell'Unione europea. Tale relazione si intende presentata se le informazioni pertinenti sono rese accessibili, dalle parti o per loro conto, su un sito web pubblico.
2.  
La parte che ritenga le proprie relazioni commerciali pregiudicate da un caso specifico di aiuti di Stato concessi dall'altra parte può chiedere a quest'ultima di fornire informazioni su tale specifico caso di aiuti di Stato.

Articolo 343

Riservatezza

Quando si scambiano informazioni a norma del presente capo, le parti tengono conto delle limitazioni imposte dalle prescrizioni relative al segreto professionale e aziendale.

Articolo 344

Clausola di riesame

Le parti sottopongono a verifica permanente le questioni di cui al presente capo. Ciascuna parte può deferire tali questioni al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo. Le parti convengono di esaminare i progressi realizzati nell'attuazione del presente capo ogni due anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo, salvo diversa decisione delle stesse.

CAPO 11

Energia nell'ambito degli scambi

Articolo 345

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

1) 

«prodotti energetici», il petrolio greggio (codice SA 27.09 ), il gas naturale (codice SA 27.11 ) e l'energia elettrica (codice SA 27.16 );

2) 

«infrastruttura fissa», le reti di trasmissione o di distribuzione, gli impianti di gas naturale liquefatto o gli impianti di stoccaggio, quali definiti nella direttiva 2003/55/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale, e nella direttiva 2003/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2003, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;

3) 

«trasporto», la trasmissione e la distribuzione, quali definite nelle direttive 2003/54 e 2003/55, e il trasporto di petrolio con condotte;

4) 

«prelievo non autorizzato», ogni attività consistente nel prelievo illegale di prodotti energetici da un'infrastruttura fissa.

Articolo 346

Prezzi interni regolamentati

1.  
Conformemente al protocollo di adesione della Repubblica di Moldova alla Comunità dell'energia, il prezzo di fornitura del gas e dell'energia elettrica ai clienti non domestici è determinato unicamente dalla domanda e dall'offerta.
2.  
In deroga al paragrafo 1 le parti possono, nell'interesse economico generale ( 32 ), imporre alle imprese un obbligo concernente il prezzo di fornitura del gas e dell'energia elettrica (di seguito «prezzo regolamentato»). I clienti non domestici che non riescano a concordare con un fornitore un prezzo per l'energia elettrica o per il gas naturale inferiore o uguale a quello regolamentato hanno il diritto di concludere un contratto per la fornitura di energia elettrica o di gas naturale con un fornitore sulla base del prezzo regolamentato applicabile. In ogni caso, i clienti non domestici sono liberi di negoziare e di concludere contratti con qualsiasi fornitore alternativo.
3.  
La parte che impone un obbligo conformemente al paragrafo 2 provvede affinché tale obbligo sia chiaramente definito, trasparente, proporzionato, non discriminatorio, verificabile e di durata limitata. Nell'imporre tali obblighi, la parte garantisce inoltre alle altre imprese la parità di accesso ai consumatori.
4.  
Qualora il prezzo di vendita del gas naturale e dell'energia elettrica sul mercato interno sia regolamentato da una delle parti, questa provvede a pubblicare il suo metodo di calcolo del prezzo regolamento prima che quest'ultimo entri in vigore.

Articolo 347

Divieto di doppia tariffazione (dual pricing)

1.  
Fatta salva la possibilità di imporre prezzi regolamentati conformemente all'articolo 346, paragrafi 2 e 3, del presente accordo, le parti o le loro autorità di regolamentazione non adottano né mantengono in vigore misure che determinino, per i prodotti energetici, un prezzo all'esportazione verso l'altra parte superiore a quello applicato a tali prodotti ove destinati al consumo interno.
2.  
La parte esportatrice, su richiesta dell'altra parte, fornisce elementi atti a dimostrare che un prezzo diverso applicato allo stesso prodotto energetico venduto sul mercato interno e all'esportazione non deriva da una misura vietata a norma del paragrafo 1.

Articolo 348

Transito

Le parti adottano le misure necessarie per agevolare il transito, conformemente al principio della libertà di transito, all'articolo V, paragrafi 1, 2, 4 e 5, del GATT 1994 e all'articolo 7, paragrafi 1 e 3, del trattato sulla Carta dell'energia, che sono integrati nel presente accordo e ne fanno parte.

Articolo 349

Trasporto

Per quanto concerne il trasporto di energia elettrica e gas, e in particolare l'accesso di terzi all'infrastruttura fissa, le parti adeguano la loro legislazione, richiamata nell'allegato VIII del presente accordo e nel trattato che istituisce la Comunità dell'energia, al fine di garantire che le tariffe, pubblicate anteriormente alla loro entrata in vigore, le procedure di ripartizione delle capacità e tutte le altre condizioni siano obiettive, ragionevoli e trasparenti e non discriminino in base all'origine, alla proprietà o alla destinazione dell'energia elettrica o del gas.

Articolo 350

Prelievo non autorizzato di merci in transito

Ciascuna parte adotta tutte le misure necessarie per vietare e contrastare i prelievi non autorizzati di prodotti energetici in transito nel loro territorio a opera di soggetti sottoposti al loro controllo o alla loro giurisdizione.

Articolo 351

Transito ininterrotto

1.  
Le parti non interferiscono con il transito di prodotti energetici sul proprio territorio, tranne qualora tale interferenza sia specificamente prevista da contratti o altri accordi che disciplinano tale transito.
2.  
In caso di controversie su materie che coinvolgono le parti o enti soggetti al loro controllo o alla loro giurisdizione, la parte sul cui territorio transitano prodotti energetici non può interrompere o ridurre tale transito, oppure consentire a enti soggetti al suo controllo o alla sua giurisdizione, comprese le imprese commerciali di Stato, di interrompere o ridurre tale transito, prima che si concluda il procedimento di risoluzione delle controversie a norma del pertinente contratto o accordo, oppure un procedimento di emergenza a norma dell'allegato XXXI o del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, tranne nelle circostanze previste al paragrafo 1 del presente articolo.
3.  
Una parte non è ritenuta responsabile dell'interruzione o della riduzione del transito di cui al presente articolo qualora essa non sia in grado di fornire o di far transitare i prodotti energetici a seguito di azioni imputabili a un paese terzo o a un ente soggetto al controllo o alla giurisdizione di un paese terzo.

Articolo 352

Obbligo di transito per i gestori

Ciascuna parte provvede affinché i gestori delle infrastrutture fisse adottino le misure necessarie per:

a) 

ridurre al minimo il rischio di interruzione o riduzione accidentale del transito; e

b) 

ripristinare rapidamente il normale funzionamento del transito che abbia subito un'interruzione o una riduzione accidentale.

Articolo 353

Autorità di regolamentazione per l'energia elettrica e il gas naturale

1.  
Conformemente alle direttive 2003/55/CE e 2003/54/CE, un'autorità di regolamentazione per il gas naturale e l'energia elettrica è giuridicamente distinta e funzionalmente indipendente da qualsiasi altro soggetto pubblico o privato e dispone di poteri sufficienti a garantire una concorrenza effettiva e il funzionamento efficiente del mercato.
2.  
Le decisioni e le procedure adottate da un'autorità di regolamentazione sono imparziali nei confronti di tutti i partecipanti al mercato.
3.  
Un gestore ha il diritto di ricorrere contro una decisione di un'autorità di regolamentazione che lo riguardi dinanzi a un organo di ricorso indipendente dalle parti coinvolte. Le decisioni degli organi di ricorso, laddove non si tratti di organi giurisdizionali, sono sempre motivate per iscritto e sono altresì impugnabili dinanzi a un'autorità giurisdizionale imparziale e indipendente. Le decisioni degli organi competenti a conoscere dei ricorsi hanno effetto esecutivo.

Articolo 354

Rapporto con il trattato che istituisce la Comunità dell'energia

1.  
In caso di conflitto tra le disposizioni del presente capo e quelle del trattato che istituisce la Comunità dell'energia o quelle della legislazione dell'Unione applicabili a norma del trattato che istituisce la Comunità dell'energia, prevalgono, per quanto riguarda tale conflitto, le disposizioni del trattato che istituisce la Comunità dell'energia o le disposizioni della legislazione dell'Unione applicabili a norma del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.
2.  
Nell'attuazione del presente capo, la preferenza è accordata all'adozione di disposizioni legislative o altri atti che siano compatibili con il trattato che istituisce la Comunità dell'energia o basati sulla legislazione applicabile nell'Unione. In caso di controversie concernenti il presente capo, le disposizioni legislative o gli altri atti che soddisfano i suddetti criteri beneficiano di una presunzione di conformità al presente capo. Nel valutare se le disposizioni legislative o gli altri atti soddisfino tali criteri, si tiene conto di ogni decisione pertinente adottata a norma dell'articolo 91 del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.
3.  
Nessuna delle parti utilizza le disposizioni in materia di risoluzione delle controversie del presente accordo per denunciare una violazione delle disposizioni del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

CAPO 12

Trasparenza

Articolo 355

Definizioni

Ai fini del presente capo si intende per:

1) 

«misure di applicazione generale», le disposizioni legislative e regolamentari, le decisioni giudiziarie, le procedure e le pronunce amministrative di applicazione generale e qualsivoglia altro atto, altra interpretazione o altro requisito di carattere generale o astratto che possano incidere su qualsiasi materia disciplinata dal titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Non è considerata tale una pronuncia che produce effetti nei confronti di una persona determinata;

2) 

«persona interessata», ogni persona fisica o giuridica titolare di diritti o soggetta a obblighi in forza di misure di applicazione generale ai sensi del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

Articolo 356

Obiettivo e ambito di applicazione

Riconoscendo l'incidenza che il contesto regolamentare può avere sugli scambi e sugli investimenti tra di esse, le parti predispongono un contesto regolamentare prevedibile e procedure efficienti a vantaggio degli operatori economici, prendendo in debita considerazione i requisiti di certezza giuridica e proporzionalità.

Articolo 357

Pubblicazione

1.  

Ciascuna parte provvede affinché le misure di applicazione generale:

a) 

siano rapidamente e facilmente accessibili, tramite un mezzo ufficialmente designato e, se possibile, per via elettronica, in modo da permettere a chiunque di venirne a conoscenza;

b) 

contengano una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione; e

c) 

prevedano un periodo di tempo sufficiente tra la loro pubblicazione e la loro entrata in vigore, tranne in casi debitamente giustificati.

2.  

Ciascuna parte:

a) 

si adopera per pubblicare in una fase iniziale appropriata ogni proposta di misura di applicazione generale che intende adottare o modificare, con una spiegazione dell'obiettivo e della motivazione della proposta;

b) 

offre alle persone interessate ragionevoli opportunità di presentare osservazioni in merito a tali proposte, prevedendo in particolare un periodo di tempo sufficiente per sfruttare tali opportunità; e

c) 

si impegna a tenere conto delle osservazioni ricevute dalle persone interessate in merito a tali proposte.

Articolo 358

Richieste di informazioni e punti di contatto

1.  
Al fine di agevolare la comunicazione tra le parti sulle questioni di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, ciascuna parte designa un punto di contatto che agisce da coordinatore.
2.  
Ciascuna parte istituisce o mantiene meccanismi adeguati che permettano di rispondere alle richieste di informazioni da chiunque presentate in merito a qualsiasi misura di applicazione generale, proposta o in vigore, e alla sua applicazione. Le richieste possono essere presentate tramite i punti di contatto istituiti a norma del paragrafo 1 o tramite qualsiasi altro meccanismo, a seconda dei casi.
3.  
Le parti riconoscono che le risposte di cui al paragrafo 2 non possono essere definitive o giuridicamente vincolanti ma hanno solo uno scopo informativo, salvo diversa disposizione delle rispettive disposizioni legislative e regolamentari.
4.  
Su richiesta di una parte, l'altra parte comunica sollecitamente le informazioni e risponde alle domande relative a qualsiasi misura di applicazione generale o a qualsiasi proposta di adozione o modifica di misure di applicazione generale che la parte richiedente ritiene possa influire sul funzionamento del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, indipendentemente dal fatto che tale misura sia stata o no preventivamente notificata alla parte richiedente.

Articolo 359

Gestione delle misure di applicazione generale

Ciascuna parte gestisce tutte le misure di applicazione generale in modo obiettivo, imparziale e ragionevole. A tal fine, nell'applicare tali misure in casi specifici a persone, merci, o servizi determinati dell'altra parte, ciascuna parte:

a) 

si adopera per comunicare alle persone interessate direttamente coinvolte in un procedimento, secondo le rispettive procedure e con un preavviso ragionevole, l'apertura di un procedimento, fornendo altresì informazioni sulla sua natura, l'indicazione della base giuridica che ne autorizza l'apertura e una descrizione generale delle questioni oggetto della controversia;

b) 

accorda a tali persone interessate una ragionevole opportunità di presentare fatti e argomentazioni a sostegno della loro posizione prima di qualsiasi provvedimento amministrativo definitivo, sempre che i tempi, la natura del procedimento e l'interesse pubblico lo consentano; e

c) 

provvede affinché le proprie procedure si basino sulla loro legislazione e siano a essa conformi.

Articolo 360

Riesame e ricorso

1.  
Ciascuna parte istituisce o mantiene in vigore procedure o istanze giurisdizionali, arbitrali o amministrative per il riesame tempestivo e, nei casi in cui ciò sia giustificato, per la rettifica dei provvedimenti amministrativi concernenti materie disciplinate dal titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Tali istanze o procedure sono imparziali e indipendenti dall'ufficio o dall'autorità preposti all'applicazione amministrativa e i loro responsabili non hanno alcun interesse sostanziale nell'esito della questione.
2.  

Ciascuna parte provvede affinché, dinanzi a tali istanze o nel corso di tali procedure, le parti del procedimento abbiano diritto a:

a) 

una ragionevole possibilità di sostenere o difendere le rispettive posizioni; e

b) 

una decisione fondata sugli elementi di prova e sugli atti presentati oppure, ove la legislazione della parte lo prescriva, sugli atti predisposti dall'autorità amministrativa.

3.  
Fatta salva la possibilità di ricorso o di riesame ulteriore nei modi previsti dalle rispettive leggi, ciascuna parte provvede affinché tale decisione sia applicata dall'ufficio o dall'autorità competente e ne indirizzi l'azione per quanto riguarda le misure amministrative in questione.

Articolo 361

Qualità ed efficacia della regolamentazione e buona condotta amministrativa

1.  
Le parti convengono di cooperare nella promozione della qualità e dell'efficacia della regolamentazione, anche mediante lo scambio di informazioni e migliori pratiche per quanto concerne le rispettive politiche normative e le valutazioni dell'impatto della regolamentazione.
2.  
Le parti aderiscono ai principi di buona condotta amministrativa ( 33 ) e convengono di cooperare alla loro promozione, anche mediante lo scambio di informazioni e migliori pratiche.

Articolo 362

Disposizioni specifiche

Le disposizioni del presente capo lasciano impregiudicate le norme specifiche in materia di trasparenza sancite da altri capi del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

CAPO 13

Commercio e sviluppo sostenibile

Articolo 363

Contesto e obiettivi

1.  
Le parti ricordano l'Agenda 21 della Conferenza delle Nazioni Unite sull'ambiente e lo sviluppo del 1992, la dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro del 1998, il piano di attuazione di Johannesburg sullo sviluppo sostenibile del 2002, la dichiarazione ministeriale del Consiglio economico e sociale dell'ONU sull'occupazione piena e produttiva e sul lavoro dignitoso per tutti del 2006, e la dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008. Le parti riaffermano il loro impegno per promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire al raggiungimento dell'obiettivo dello sviluppo sostenibile, per il benessere delle generazioni presenti e future, e per far sì che questo obiettivo sia integrato e preso in considerazione a ogni livello delle loro relazioni commerciali.
2.  
Le parti riaffermano il loro impegno a favore dello sviluppo sostenibile e riconoscono che lo sviluppo sociale ed economico e la protezione dell'ambiente ne rappresentano i pilastri interdipendenti che si rafforzano reciprocamente. Esse sottolineano i benefici derivanti dall'integrazione delle questioni ambientali e del lavoro collegate al commercio ( 34 ) in un approccio globale in materia di commercio e sviluppo sostenibile.

Articolo 364

Diritto di legiferare e livelli di protezione

1.  
Le parti si riconoscono reciprocamente il diritto di definire le loro politiche e le loro priorità in materia di sviluppo sostenibile, di fissare i loro livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro a livello interno, nonché di adottare o modificare di conseguenza le pertinenti politiche e disposizioni legislative, coerentemente con gli impegni assunti in relazione alle norme e agli accordi riconosciuti a livello internazionale di cui agli articoli 365 e 366 del presente accordo.
2.  
In tale contesto ciascuna parte si adopera per garantire che la propria legislazione e le proprie politiche riconoscano e incoraggino elevati livelli di protezione dell'ambiente e del lavoro, nonché per continuare a migliorare tale legislazione e tali politiche e i livelli di protezione da esse garantiti.

Articolo 365

Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro

1.  
Le parti riconoscono l'occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti come elementi chiave per gestire il processo di globalizzazione e riaffermano il loro impegno a promuovere lo sviluppo del commercio internazionale in una forma che contribuisca all'occupazione piena e produttiva e a un lavoro dignitoso per tutti. In tale contesto le parti si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, sulle questioni del lavoro di comune interesse che attengono al commercio.
2.  

Conformemente agli obblighi derivanti dalla loro adesione all'OIL e dalla dichiarazione dell'OIL sui principi e i diritti fondamentali nel lavoro e suoi seguiti del 1998, le parti si impegnano a rispettare, promuovere e attuare, sia a livello legislativo che nella prassi e in tutto il loro territorio, le norme fondamentali del lavoro riconosciute a livello internazionale, così come definite nelle convenzioni fondamentali dell'OIL, e in particolare:

a) 

la libertà di associazione e il riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;

b) 

l'eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;

c) 

l'abolizione effettiva del lavoro infantile; e

d) 

l'eliminazione della discriminazione in materia di impiego e occupazione.

3.  
Le parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva attuazione, sia a livello legislativo che nella prassi, alle convenzioni fondamentali, alle convenzioni prioritarie e alle altre convenzioni dell'OIL, ratificate rispettivamente dagli Stati membri e dalla Repubblica di Moldova.
4.  
Le parti prendono altresì in considerazione la possibilità di ratificare le restanti convenzioni, prioritarie e non, classificate dall'OIL come convenzioni aggiornate. In tale contesto, le parti si scambiano regolarmente informazioni in merito alla loro situazione e ai progressi compiuti nel processo di ratifica.
5.  
Le parti riconoscono che la violazione dei principi e dei diritti fondamentali nel lavoro non può essere invocata o altrimenti utilizzata quale vantaggio comparativo legittimo, e che le norme in materia di lavoro non devono essere utilizzate per scopi di protezionismo commerciale.

Articolo 366

Governance e accordi multilaterali in materia di ambiente

1.  
Le parti riconoscono il valore della governance e degli accordi internazionali in materia di ambiente come risposta della comunità internazionale ai problemi ambientali globali o regionali, e sottolineano la necessità di rafforzare le reciproche sinergie tra le politiche ambientali e commerciali. In tale contesto, le parti si impegnano a consultarsi e a cooperare, nei modi opportuni, per quanto riguarda i negoziati su questioni ambientali connesse al commercio e in rapporto ad altre questioni ambientali connesse al commercio di comune interesse.
2.  
Le parti riaffermano il loro impegno a dare effettiva attuazione, sia a livello legislativo che nella prassi, agli accordi multilaterali in materia di ambiente (AMA) di cui sono firmatarie.
3.  
Le parti si scambiano regolarmente informazioni in merito alla loro situazione e ai progressi compiuti nel processo di ratifica degli AMA o di modifica di tali accordi.
4.  
Le parti riaffermano il loro impegno a realizzare l'obiettivo ultimo della convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (UNFCCC) e il relativo protocollo di Kyoto. Esse si impegnano a cooperare per lo sviluppo del futuro quadro internazionale sui cambiamenti climatici nell'ambito della convenzione UNFCCC, dei relativi accordi e delle relative decisioni.
5.  
Nessuna disposizione del presente accordo osta a che le parti adottino o mantengano in vigore misure volte ad attuare gli AMA dei quali sono firmatarie, a condizione di non applicare tali misure in una forma che costituisca una discriminazione arbitraria o ingiustificata tra le parti o una restrizione dissimulata del commercio.

Articolo 367

Commercio e investimenti per promuovere lo sviluppo sostenibile

Le parti riconfermano il proprio impegno a migliorare il contributo del commercio all'obiettivo dello sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni economica, sociale e ambientale. Di conseguenza, le parti:

a) 

riconoscono che un lavoro dignitoso e norme fondamentali in materia di lavoro possono produrre benefici in termini di efficienza economica, innovazione e produttività, e perseguono una maggiore coerenza tra le politiche commerciali da una parte e le politiche in materia di lavoro dall'altra;

b) 

si adoperano per facilitare e promuovere il commercio e gli investimenti in beni e servizi ambientali, anche affrontando la questione dei relativi ostacoli non tariffari;

c) 

si adoperano per eliminare gli ostacoli agli scambi o agli investimenti in relazione a beni e servizi particolarmente rilevanti ai fini dell'attenuazione degli effetti dei cambiamenti climatici, quali l'energia rinnovabile sostenibile e i prodotti e servizi efficienti sul piano energetico, anche mediante l'adozione di quadri programmatici che favoriscano l'utilizzo delle migliori tecnologie disponibili e la promozione di norme che rispondano alle esigenze ambientali ed economiche e riducano al minimo gli ostacoli tecnici agli scambi;

d) 

convengono di promuovere lo scambio di merci che contribuiscono a migliorare le condizioni sociali e le pratiche rispettose dell'ambiente, comprese le merci soggette a sistemi volontari di garanzia della sostenibilità, come il commercio equo ed etico, i marchi di qualità ecologica e i sistemi di certificazione dei prodotti ottenuti da risorse naturali;

e) 

convengono di promuovere la responsabilità sociale delle imprese, anche mediante lo scambio di informazioni e di migliori pratiche. A tale riguardo, le parti fanno riferimento ai pertinenti principi e orientamenti riconosciuti a livello internazionale, quali le linee guida dell'OCSE destinate alle imprese multinazionali, l'iniziativa «Global Compact» delle Nazioni Unite e la dichiarazione tripartita di principi sulle imprese multinazionali e la politica sociale dell'OIL.

Articolo 368

Biodiversità

1.  
Le parti riconoscono l'importanza di garantire la conservazione e l'uso sostenibile della biodiversità quale elemento essenziale per il conseguimento dello sviluppo sostenibile, e riaffermano il loro impegno a conservare e a utilizzare in modo sostenibile la biodiversità, conformemente alla convenzione sulla diversità biologica e ad altri pertinenti strumenti internazionali di cui sono firmatarie.
2.  

A tale scopo le parti si impegnano a:

a) 

promuovere gli scambi di prodotti ottenuti da risorse naturali mediante un uso sostenibile delle risorse biologiche e a contribuire alla conservazione della biodiversità;

b) 

scambiarsi informazioni sui provvedimenti relativi al commercio di prodotti ottenuti da risorse naturali finalizzati ad arrestare la perdita di diversità biologica e a ridurre la pressione sulla biodiversità e, all'occorrenza, a cooperare per massimizzare gli effetti delle rispettive politiche, provvedendo affinché queste ultime si rafforzino reciprocamente;

c) 

promuovere l'inserimento di specie il cui stato di conservazione è considerato a rischio nell'elenco di cui alla convenzione sul commercio internazionale delle specie di fauna e di flora selvatiche minacciate di estinzione (CITES); e

d) 

collaborare a livello regionale e mondiale al fine di promuovere la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica negli ecosistemi naturali o agricoli, comprese le specie minacciate di estinzione, il loro habitat, le zone naturali particolarmente protette e la diversità genetica, nonché il ripristino degli ecosistemi e l'eliminazione o la riduzione degli effetti ambientali negativi derivanti dall'uso delle risorse naturali biologiche e non biologiche o degli ecosistemi.

Articolo 369

Gestione sostenibile delle foreste e commercio di prodotti forestali

1.  
Le parti riconoscono l'importanza di garantire la conservazione e la gestione sostenibile delle foreste quali risorse che contribuiscono al conseguimento dei loro obiettivi economici, ambientali e sociali.
2.  

A tale scopo le parti si impegnano a:

a) 

promuovere il commercio di prodotti forestali provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e ottenuti conformemente alla legislazione interna del paese di produzione. A tale proposito, gli interventi possibili comprendono la conclusione di un accordo volontario di partenariato sull'applicazione delle normative, sulla governance e sul commercio nel settore forestale;

b) 

scambiarsi informazioni relative alle misure per promuovere il consumo di legname e di prodotti derivati dal legno provenienti da foreste gestite in modo sostenibile e, all'occorrenza, a cooperare all'elaborazione di tali misure;

c) 

adottare misure per promuovere la conservazione della superficie forestale e per combattere il disboscamento illegale e il relativo commercio di legname, all'occorrenza anche in relazione a paesi terzi;

d) 

scambiarsi informazioni sugli interventi per migliorare la governance nel settore forestale e, all'occorrenza, cooperare per massimizzare gli effetti delle rispettive politiche volte a escludere dai flussi commerciali il legname e i prodotti derivati dal legno ottenuti illegalmente, nonché per garantire che tali politiche si rafforzino reciprocamente;

e) 

promuovere l'inserimento delle specie di piante da legname il cui stato di conservazione è considerato a rischio nell'elenco di cui alla convenzione CITES; e

f) 

cooperare a livello regionale e mondiale al fine di promuovere la conservazione della superficie forestale e la gestione sostenibile di tutti i tipi di foreste mediante sistemi di certificazione che promuovano una gestione responsabile delle foreste.

Articolo 370

Commercio di prodotti ittici

Tenuto conto dell'importanza di garantire la gestione responsabile e sostenibile degli stock ittici e di promuovere la buona governance in ambito commerciale, le parti si impegnano a:

a) 

promuovere le migliori pratiche nella gestione della pesca al fine di garantire la conservazione e la gestione degli stock ittici in forme sostenibili, secondo un approccio ecosistemico;

b) 

adottare misure efficaci per il monitoraggio e il controllo delle attività di pesca;

c) 

garantire il pieno rispetto delle misure di conservazione e controllo applicabili adottate dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e cooperando nella misura più ampia possibile con e in tali organizzazioni; e

d) 

cooperare nella lotta contro la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN) e contro le attività correlate alla pesca INN, mediante l'adozione di misure complete, efficaci e trasparenti. Le parti attuano inoltre politiche e misure per escludere i prodotti della pesca INN dai flussi commerciali e dai rispettivi mercati.

Articolo 371

Mantenimento dei livelli di protezione

1.  
Le parti riconoscono che non è opportuno incoraggiare gli scambi o gli investimenti abbassando i livelli di protezione offerti dalla legislazione interna in materia di ambiente o di lavoro.
2.  
Una parte non rinuncia né deroga alla propria legislazione in materia di ambiente o di lavoro né propone di rinunciarvi o derogarvi in modo tale da incentivare gli scambi o lo stabilimento, l'acquisizione, l'espansione o il mantenimento di un investimento di un investitore nel proprio territorio.
3.  
Una parte non omette di dare efficace applicazione alle proprie leggi in materia di ambiente e di lavoro, mediante la propria azione o inazione prolungata o ricorrente, in modo tale da incentivare gli scambi o gli investimenti.

Articolo 372

Informazioni scientifiche

Nell'elaborazione e nell'attuazione delle misure di protezione dell'ambiente o delle condizioni di lavoro che possono incidere sugli scambi o sugli investimenti, le parti tengono conto dei dati scientifici e tecnici disponibili e delle pertinenti norme, direttive o raccomandazioni internazionali, se esistono, compreso il principio di precauzione.

Articolo 373

Trasparenza

Ciascuna parte, nel rispetto del proprio diritto interno e del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 12 (Trasparenza), del presente accordo, provvede affinché qualsiasi misura diretta a proteggere l'ambiente o le condizioni di lavoro che possa incidere sugli scambi o sugli investimenti sia elaborata, introdotta e attuata in modo trasparente, dandone debita comunicazione e sottoponendola a una consultazione pubblica, nonché informando e consultando nei modi e nei tempi opportuni i soggetti non statali.

Articolo 374

Valutazione dell'impatto sulla sostenibilità

Le parti si impegnano a riesaminare, monitorare e valutare l'impatto dell'attuazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sullo sviluppo sostenibile avvalendosi dei rispettivi processi o istituti partecipativi nonché di quelli posti in essere a norma del presente accordo, ad esempio tramite valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità in ambito commerciale.

Articolo 375

Cooperazione in materia di commercio e sviluppo sostenibile

Le parti riconoscono l'importanza di cooperare sugli aspetti attinenti al commercio delle politiche in materia di ambiente e di lavoro, al fine di conseguire gli obiettivi del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. La cooperazione riguarda tra l'altro i seguenti ambiti:

a) 

gli aspetti del commercio e dello sviluppo sostenibile inerenti all'ambiente o al lavoro nelle sedi internazionali, tra cui, in particolare, l'OMC, l'OIL, l'UNEP e gli AMA;

b) 

le metodologie e gli indicatori per le valutazioni dell'impatto sulla sostenibilità del commercio;

c) 

gli effetti delle regolamentazioni, delle norme e degli standard in materia di ambiente e di lavoro sugli scambi e sugli investimenti, nonché gli effetti delle norme relative al commercio e agli investimenti sulla legislazione e sull'elaborazione di politiche e regolamentazioni in materia di lavoro e di ambiente;

d) 

gli effetti positivi e negativi del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sullo sviluppo sostenibile e le possibilità di migliorarli, prevenirli o attenuarli, rispettivamente, tenendo conto anche delle valutazioni d'impatto sulla sostenibilità svolte da una o da entrambe le parti;

e) 

la promozione della ratifica e dell'effettiva attuazione delle convenzioni fondamentali, delle convenzioni prioritarie e delle altre convenzioni aggiornate dell'OIL e di AMA di rilievo nel contesto degli scambi commerciali;

f) 

la promozione di sistemi, pubblici e privati, di certificazione, tracciabilità ed etichettatura, compresa l'etichettatura ecologica;

g) 

la promozione della responsabilità sociale delle imprese, ad esempio mediante interventi volti a favorire la sensibilizzazione in merito ai principi e agli orientamenti riconosciuti a livello internazionale, l'adesione ai medesimi, la loro attuazione e il seguito a essi dato;

h) 

gli aspetti attinenti al commercio dell'agenda per un lavoro dignitoso dell'OIL, compresi i legami tra il commercio e la piena e produttiva occupazione, l'adeguamento del mercato del lavoro, le norme fondamentali in materia di lavoro, le statistiche del lavoro, lo sviluppo delle risorse umane e l'apprendimento permanente, la protezione e l'inclusione sociale, il dialogo sociale e la parità di genere;

i) 

gli aspetti attinenti al commercio degli AMA, compresa la cooperazione doganale;

j) 

gli aspetti attinenti al commercio del regime internazionale vigente e futuro in materia di cambiamenti climatici, compresi i mezzi per promuovere le tecnologie a basse emissioni di carbonio e l'efficienza energetica;

k) 

le misure attinenti al commercio volte a favorire la conservazione e l'uso sostenibile della diversità biologica;

l) 

le misure attinenti al commercio volte a combattere la deforestazione, anche tramite la soluzione dei problemi derivanti dal disboscamento illegale; e

m) 

le misure attinenti al commercio volte a promuovere pratiche di pesca sostenibili e il commercio di prodotti della pesca gestiti in modo sostenibile.

Articolo 376

Meccanismi istituzionali e di supervisione

1.  
Ciascuna parte designa nell'ambito della sua amministrazione un ufficio che funge da punto di contatto con l'altra parte ai fini dell'attuazione del presente capo.
2.  
È istituito il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile, che riferisce in merito alle proprie attività al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile è composto da alti funzionari delle amministrazioni di ciascuna parte.
3.  
Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile si riunisce entro il primo anno dall'entrata in vigore del presente accordo e in seguito quando necessario per verificare l'attuazione del presente capo, comprese le attività di cooperazione a norma dell'articolo 375 del presente accordo. Tale sottocomitato stabilisce il proprio regolamento interno.
4.  
Ciascuna parte istituisce nuovi gruppi consultivi interni sullo sviluppo sostenibile con compiti di consulenza sulle questioni attinenti al presente capo oppure consulta i gruppi consultivi interni esistenti. Tali gruppi possono presentare pareri o raccomandazioni sull'attuazione del presente capo, anche di propria iniziativa.
5.  
I gruppi consultivi interni si compongono di organizzazioni indipendenti rappresentative della società civile che garantiscono una rappresentanza equilibrata dei soggetti interessati degli ambiti economico, sociale e ambientale, comprese, tra l'altro, anche le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, le organizzazioni non governative, i gruppi di imprese nonché altri soggetti interessati pertinenti.

Articolo 377

Forum congiunto per il dialogo con la società civile

1.  
Le parti facilitano l'organizzazione di un forum congiunto cui partecipano le organizzazioni della società civile presenti sul loro territorio, compresi membri dei propri gruppi consultivi interni e del grande pubblico, al fine di portare avanti un dialogo sugli aspetti del presente accordo che riguardano lo sviluppo sostenibile. Le parti promuovono una rappresentanza equilibrata degli interessi in gioco, compresi quelli delle organizzazioni indipendenti rappresentative dei datori di lavoro e dei lavoratori, gli interessi in campo ambientale e quelli dei gruppi di imprese nonché di altri soggetti interessati pertinenti, a seconda dei casi.
2.  
Il forum congiunto per il dialogo con la società civile si riunisce una volta l'anno, salvo diversa decisione delle parti. Entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo le parti stabiliscono il funzionamento del forum congiunto per il dialogo con la società civile.
3.  
Le parti presentano al forum congiunto per il dialogo con la società civile un aggiornamento sull'attuazione del presente capo. I pareri e le opinioni del forum congiunto per il dialogo con la società civile vengono sottoposti alle parti e resi disponibili al pubblico.

Articolo 378

Consultazioni governative

1.  
Per ogni questione attinente al presente capo le parti si avvalgono unicamente delle procedure di cui al presente articolo e all'articolo 379 del presente accordo.
2.  
Una parte può chiedere all'altra parte consultazioni su ogni questione attinente al presente capo presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra parte. Tale domanda illustra la questione in modo chiaro, individuando il problema in esame e fornendo una breve sintesi delle rivendicazioni avanzate in forza del presente capo. Le consultazioni sono avviate non appena una parte le richiede.
3.  
Le parti compiono ogni sforzo per giungere a una soluzione soddisfacente per entrambe. Le parti prendono in considerazione le attività dell'OIL o delle organizzazioni o degli organismi ambientali multilaterali competenti, così da accrescere la cooperazione e la coerenza tra il lavoro delle parti e queste organizzazioni. All'occorrenza le parti possono chiedere la consulenza di tali organizzazioni od organismi o di qualsiasi persona o organismo cui esse ritengano opportuno rivolgersi per un esame completo della questione.
4.  
Se ritiene che una questione debba essere ulteriormente esaminata, una parte può chiedere la convocazione del sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile per esaminare tale questione presentando una domanda scritta al punto di contatto dell'altra parte. Tale sottocomitato si riunisce sollecitamente e cerca di concordare una soluzione.
5.  
Tale sottocomitato può, se del caso, chiedere il parere dei gruppi consultivi interni di una delle parti o di entrambe o altra assistenza specialistica.
6.  
La soluzione raggiunta in merito alla questione dalle parti impegnate nelle consultazioni è resa pubblica.

Articolo 379

Gruppo di esperti

1.  
Trascorsi 90 giorni dalla presentazione di una domanda di consultazioni a norma dell'articolo 378, paragrafo 2, del presente accordo, ciascuna parte può chiedere la convocazione di un gruppo di esperti per l'esame della questione per la quale non sia stata trovata una soluzione soddisfacente per mezzo delle consultazioni governative.
2.  
Salvo diversa disposizione nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui alla sezione 3, sottosezioni 1 e 3, e al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), articolo 406, del presente accordo, nonché le regole di procedura di cui all'allegato XXXIII del presente accordo e il codice di condotta degli arbitri e dei mediatori («codice di condotta») che figura nell'allegato XXXIV del presente accordo.
3.  
Nel corso della sua prima riunione successiva all'entrata in vigore del presente accordo, il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile istituisce un elenco di almeno 15 persone che accettano e sono in grado di esercitare la funzione di esperto nell'ambito delle procedure del gruppo di esperti. Ciascuna parte propone come minimo cinque persone che possono esercitare la funzione di esperto. Le parti indicano inoltre un minimo di cinque persone, che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte, che possono presiedere il gruppo di esperti. Il sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile provvede affinché l'elenco sia sempre mantenuto a questo livello.
4.  
L'elenco di cui al paragrafo 3 è costituito da persone con conoscenze o competenze specifiche in materia di diritto e in relazione alle questioni ambientali o di lavoro disciplinate dal presente capo o alla risoluzione delle controversie che possano insorgere nel quadro di accordi internazionali. Essi sono indipendenti, esercitano le proprie funzioni a titolo personale, non accettano istruzioni da alcuna organizzazione o governo in relazione alle questioni in esame, non sono collegati al governo di nessuna delle parti e si conformano al codice di condotta di cui all'allegato XXXIV del presente accordo.
5.  
Per le questioni attinenti al presente capo, il gruppo di esperti è composto da esperti scelti tra i nominativi dell'elenco di cui al paragrafo 3 del presente articolo, conformemente all'articolo 385 del presente accordo e all'articolo 8 delle regole di procedura figuranti nell'allegato XXXIII del presente accordo.
6.  
Il gruppo di esperti può chiedere informazioni e consulenza a entrambe le parti, ai gruppi consultivi interni e ad altre fonti che ritenga appropriate. Per questioni relative al rispetto degli accordi multilaterali di cui agli articoli 365 e 366 del presente accordo, il gruppo di esperti dovrebbe chiedere informazioni e consulenza agli organismi dell'OIL o degli AMA.
7.  
Il gruppo di esperti presenta la sua relazione alle parti attenendosi alle procedure pertinenti di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo. Tale relazione accerta i fatti e l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e fornisce le motivazioni alla base di tutte le risultanze e le raccomandazioni in essa contenute. Le parti rendono pubblica la relazione entro 15 giorni dalla sua emissione.
8.  
Le parti discutono misure appropriate da attuare tenendo conto della relazione e delle raccomandazioni del gruppo di esperti. Entro tre mesi dalla pubblicazione della relazione la parte interessata informa i propri gruppi consultivi e l'altra parte delle misure o degli interventi che intende realizzare. Il seguito dato alla relazione e alle raccomandazioni del gruppo di esperti è monitorato dal sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile. Gli organi consultivi e il forum congiunto per il dialogo con la società civile possono presentare osservazioni in proposito al sottocomitato per il commercio e lo sviluppo sostenibile.

CAPO 14

Risoluzione delle controversie

Sezione 1

Obiettivo e campo d'applicazione

Articolo 380

Obiettivo

L'obiettivo del presente capo è l'istituzione di un meccanismo efficace ed efficiente per evitare e risolvere qualsiasi controversia che possa insorgere tra le parti riguardo all'interpretazione e all'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, con l'obiettivo di giungere, per quanto possibile, a soluzioni concordate.

Articolo 381

Ambito di applicazione

Salvo diversa disposizione, il presente capo si applica alle controversie riguardanti l'interpretazione e l'applicazione delle disposizioni del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

Sezione 2

Consultazioni e mediazione

Articolo 382

Consultazioni

1.  
Le parti si adoperano per risolvere le controversie di cui all'articolo 381 del presente accordo avviando consultazioni in buona fede onde pervenire a una soluzione concordata.
2.  
La parte che desidera avviare le consultazioni invia una richiesta scritta all'altra parte, con copia al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, e motiva la richiesta anche individuando la misura contestata e le disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo che ritiene applicabili.
3.  
Le consultazioni si svolgono entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta e hanno luogo nel territorio della parte interpellata, a meno che le parti non decidano diversamente. Le consultazioni si ritengono concluse entro 30 giorni dalla data di ricevimento della richiesta salvo che le entrambe le parti decidano di proseguirle. Le consultazioni, in particolare tutte le informazioni comunicate e le posizioni assunte dalle parti nel corso delle medesime, rimangono riservate e non pregiudicano i diritti di nessuna delle due parti in eventuali procedimenti successivi.
4.  
Le consultazioni su questioni urgenti, comprese quelle riguardanti merci deperibili o merci o servizi di carattere stagionale, si tengono entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta a opera della parte interpellata e si ritengono concluse entro tale periodo di 15 giorni a meno che entrambe le parti non decidano di proseguirle.
5.  
Se la parte interpellata non risponde alla richiesta di consultazioni entro 10 giorni dalla data di ricevimento della medesima o se le consultazioni non hanno luogo nei termini di cui ai paragrafi 3 o 4 del presente articolo, rispettivamente, o se le parti convengono di non avviare le consultazioni o se le consultazioni si sono concluse senza che sia stata raggiunta una soluzione concordata, la parte che ha richiesto le consultazioni può avvalersi dell'articolo 384 del presente accordo.
6.  
Nel corso delle consultazioni ciascuna parte fornisce sufficienti informazioni fattuali onde consentire un'analisi completa del modo in cui la misura in questione potrebbe incidere sul funzionamento e sull'applicazione del presente accordo.
7.  
Qualora le consultazioni riguardino il trasporto di prodotti energetici mediante reti e una parte consideri urgente risolvere la controversia in ragione di un'interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le parti, tali consultazioni si tengono entro tre giorni dalla data di presentazione della richiesta e si ritengono concluse tre giorni dopo tale data, salvo che entrambe le parti decidano di proseguirle.

Articolo 383

Mediazione

Ciascuna parte può chiedere all'altra parte di avviare una procedura di mediazione in relazione a qualsiasi misura che incida negativamente sugli scambi o sugli investimenti tra le parti a norma dell'allegato XXXII del presente accordo.

Sezione 3

Procedure di risoluzione delle controversie

Sottosezione 1

Procedura di arbitrato

Articolo 384

Avvio della procedura di arbitrato

1.  
Qualora le parti non siano riuscite a risolvere la controversia mediante le consultazioni di cui all'articolo 382 del presente accordo, la parte che ha richiesto le consultazioni può chiedere la costituzione di un collegio arbitrale conformemente al dettato del presente articolo.
2.  
La richiesta di costituzione di un collegio arbitrale è comunicata per iscritto all'altra parte e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo. La parte attrice indica nella richiesta le misure contestate e spiega, in modo abbastanza articolato da fornire chiaramente la base giuridica della contestazione, i motivi dell'incompatibilità di tali misure con le disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo.

Articolo 385

Costituzione del collegio arbitrale

1.  
Il collegio arbitrale è composto da tre arbitri.
2.  
Entro 10 giorni dalla data in cui la parte convenuta riceve la richiesta di costituzione del collegio arbitrale, le parti si consultano per concordare la composizione del collegio.
3.  
Qualora le parti non raggiungano un accordo in merito alla composizione del collegio arbitrale entro il termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna parte può designare un arbitro dal proprio sottoelenco istituito a norma dell'articolo 404 del presente accordo entro cinque giorni dalla scadenza del termine di cui al paragrafo 2 del presente articolo. Se una delle parti non procede alla nomina dell'arbitro, su richiesta dell'altra parte l'arbitro viene estratto a sorte dal presidente del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, o da un suo delegato, fra i nominativi del sottoelenco di tale parte contenuto nell'elenco istituito a norma dell'articolo 404 del presente accordo.
4.  
Qualora le parti non raggiungano un accordo sulla nomina del presidente del collegio arbitrale entro il termine fissato al paragrafo 2 del presente articolo, su richiesta di una delle parti il presidente del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» o un suo delegato estrae a sorte il presidente del collegio arbitrale dal sottoelenco di possibili presidenti contenuto nell'elenco istituito a norma dell'articolo 404 del presente accordo.
5.  
Il presidente del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» o un suo delegato sceglie gli arbitri entro cinque giorni dalla richiesta di una delle parti di cui ai paragrafi 3 e 4.
6.  
La data di costituzione del collegio arbitrale è quella in cui l'ultimo dei tre arbitri scelti accetta la nomina conformemente alle regole di procedura di cui all'allegato XXXIII del presente accordo.
7.  
Se, al momento della presentazione di una richiesta a norma dei paragrafi 3 e 4 del presente articolo, uno degli elenchi di cui all'articolo 404 del presente accordo non è ancora stato compilato o non contiene sufficienti nominativi, gli arbitri sono estratti a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le parti.
8.  
Salvo diversa decisione delle parti, nel caso di una controversia relativa al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le parti, si applicano il paragrafo 3, seconda frase, e il paragrafo 4 senza che trovi applicazione il paragrafo 2, e il periodo di cui al paragrafo 5 è di due giorni.

Articolo 386

Pronuncia pregiudiziale sull'urgenza

Su richiesta di una delle parti, entro 10 giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale si pronuncia in via preliminare circa l'effettiva urgenza del caso.

Articolo 387

Relazione del collegio arbitrale

1.  
Il collegio arbitrale notifica alle parti una relazione interinale che espone le conclusioni di fatto, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti e le motivazioni alla base delle conclusioni e delle raccomandazioni in essa contenute, entro 90 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. Qualora il collegio arbitrale non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, il presidente ne dà notifica per iscritto alle parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, indicando i motivi del ritardo e la data alla quale il collegio prevede di notificare la relazione interinale. La relazione interinale deve comunque essere notificata entro 120 giorni dalla costituzione del collegio arbitrale.
2.  
Una parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti precisi della relazione interinale entro 14 giorni dalla data della sua notifica.
3.  
Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o merci o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare la propria relazione interinale entro 45 giorni e, in ogni caso, non oltre 60 giorni dalla data di costituzione del medesimo. Una parte può presentare al collegio arbitrale una richiesta scritta di riesame di aspetti precisi della relazione interinale entro 7 giorni dalla data della sua notifica.
4.  
Dopo aver esaminato le osservazioni scritte delle parti sulla relazione interinale, il collegio arbitrale può modificare la sua relazione e procedere a ogni ulteriore esame da esso ritenuto opportuno. Le conclusioni del lodo definitivo del collegio arbitrale comprendono una discussione adeguata delle argomentazioni presentate nel riesame interinale e rispondono con chiarezza alle domande e alle osservazioni delle parti.
5.  
Nel caso di una controversia relativa al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le parti, la relazione interinale è notificata 20 giorni dopo la data di costituzione del collegio arbitrale e le eventuali richieste a norma del paragrafo 2 del presente articolo sono presentate entro cinque giorni dalla notifica della relazione scritta. Il collegio arbitrale può anche decidere di rinunciare alla presentazione della relazione interinale.

Articolo 388

Conciliazione per le controversie urgenti in materia di energia

1.  
Nel caso di una controversia relativa al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le parti, queste ultime possono, presentando una richiesta al collegio arbitrale, chiedere al presidente del collegio di fungere da conciliatore per qualsiasi aspetto relativo alla controversia.
2.  
Il conciliatore cerca di pervenire a una soluzione concordata della controversia oppure di concordare una procedura per giungere a tale risoluzione. Se entro 15 giorni dalla nomina non è riuscito a giungere a tale accordo, il conciliatore raccomanda una soluzione della controversia oppure una procedura per giungere a tale soluzione e decide le modalità e le condizioni che devono essere rispettate a decorrere dalla data da questi indicata sino alla soluzione della controversia.
3.  
Le parti e i soggetti sottoposti al loro controllo o alla loro giurisdizione rispettano le raccomandazioni formulate a norma del paragrafo 2 in merito alle modalità e alle condizioni per i tre mesi seguenti la decisione del conciliatore oppure sino alla soluzione della controversia, se essa interviene prima di tale termine.
4.  
Il conciliatore rispetta il codice di condotta che figura nell'allegato XXXIV del presente accordo.

Articolo 389

Notifica del lodo del collegio arbitrale

1.  
Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo definitivo alle parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, entro 120 giorni dalla sua costituzione. Il presidente del collegio arbitrale, qualora non ritenga possibile il rispetto di tale scadenza, ne dà notifica per iscritto alle parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», indicando i motivi del ritardo e la data entro la quale il collegio prevede di notificare il proprio lodo. Il lodo deve comunque essere notificato entro 150 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.
2.  
Nei casi urgenti, compresi quelli relativi a merci deperibili o a merci o servizi di carattere stagionale, il collegio arbitrale fa il possibile per notificare il lodo entro 60 giorni dalla data della sua costituzione. Il lodo deve comunque essere notificato entro 75 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale.
3.  
Nel caso di una controversia relativa al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le parti, il collegio arbitrale notifica il proprio lodo entro 40 giorni dalla data della sua costituzione.

Sottosezione 2

Esecuzione

Articolo 390

Esecuzione del lodo del collegio arbitrale

La parte convenuta adotta le misure necessarie per dare esecuzione senza indugio e in buona fede al lodo del collegio arbitrale.

Articolo 391

Periodo di tempo ragionevole per l'esecuzione

1.  
Qualora non sia possibile un'esecuzione immediata, le parti si adoperano per concordare il periodo di tempo necessario a dare esecuzione al lodo arbitrale. In tal caso la parte convenuta, entro 30 giorni dal ricevimento della notifica del lodo del collegio arbitrale alle parti, notifica alla parte attrice e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, il periodo di tempo di cui avrà bisogno per dare esecuzione al lodo («periodo di tempo ragionevole») fornendo motivi a sostegno di tale proposta di periodo di tempo ragionevole.
2.  
In caso di disaccordo tra le parti sul periodo di tempo ragionevole richiesto per l'esecuzione del lodo del collegio arbitrale, la parte attrice, entro 20 giorni dalla data in cui ha ricevuto la notifica della parte convenuta a norma del paragrafo 1, chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di stabilire la durata del periodo di tempo ragionevole. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all'altra parte e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio». Il collegio arbitrale originario notifica la propria decisione alle parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» entro 20 giorni dalla data di presentazione della richiesta.
3.  
La parte convenuta informa per iscritto la parte attrice dei progressi compiuti nell'esecuzione del lodo del collegio arbitrale almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole.
4.  
Il periodo di tempo ragionevole può essere prorogato previo mutuo consenso delle parti.

Articolo 392

Riesame delle misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale

1.  
Prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole, la parte convenuta notifica alla parte attrice e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, le misure prese per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale.
2.  
In caso di disaccordo tra le parti sull'esistenza o sulla coerenza di qualsiasi misura adottata e notificata a norma del paragrafo 1 per dare esecuzione alle disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo, la parte attrice può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta indica la specifica misura contestata e spiega, in modo abbastanza articolato da fornire chiaramente la base giuridica della contestazione, i motivi dell'incompatibilità di tale misura con le disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo. Il collegio arbitrale originario notifica la propria decisione alle parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta.

Articolo 393

Misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1.  
Qualora la parte convenuta non notifichi alcuna misura adottata per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale prima della scadenza del periodo di tempo ragionevole o qualora il collegio arbitrale stabilisca che non è stata adottata alcuna misura a fini di esecuzione o che la misura notificata a norma dell'articolo 392, paragrafo 1, del presente accordo non è compatibile con gli obblighi di tale parte previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo, la parte convenuta, su richiesta della parte attrice e previa consultazione con quest'ultima, presenta un'offerta di indennizzo temporaneo.
2.  
Qualora la parte attrice decida di non richiedere un'offerta di indennizzo temporaneo a norma del paragrafo 1 del presente articolo o qualora tale offerta sia presentata senza che le parti raggiungano un accordo sull'indennizzo entro 30 giorni dalla scadenza del periodo di tempo ragionevole o dalla notifica del lodo arbitrale, a norma dell'articolo 392 del presente accordo, con cui il collegio ha stabilito che non è stata presa alcuna misura per dare esecuzione al lodo oppure che la misura adottata per darvi esecuzione è incompatibile con le disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo, la parte attrice, previa notifica all'altra parte e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, ha il diritto di sospendere gli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo in misura equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione. La notifica specifica il livello di sospensione degli obblighi. La parte attrice può applicare la sospensione in qualsiasi momento una volta scaduto il termine di 10 giorni dalla data in cui la parte convenuta ha ricevuto la notifica, a meno che la parte convenuta non abbia chiesto l'arbitrato a norma del paragrafo 3 del presente articolo.
3.  
Se ritiene che il livello di sospensione non sia equivalente all'annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla violazione, la parte convenuta può chiedere per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata alla parte attrice e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» prima della scadenza del periodo di 10 giorni di cui al paragrafo 2. Il collegio arbitrale originario notifica il proprio lodo sul livello di sospensione degli obblighi alle parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» entro 30 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Gli obblighi non possono essere sospesi prima della notifica del lodo da parte del collegio arbitrale originario e le sospensioni devono essere compatibili con il lodo del collegio arbitrale.
4.  

La sospensione degli obblighi e l'indennizzo previsti nel presente articolo sono temporanei e non si applicano:

a) 

una volta che le parti hanno raggiunto una soluzione concordata a norma dell'articolo 398 del presente accordo;

b) 

una volta che le parti hanno raggiunto un accordo sul fatto che la misura notificata a norma dell'articolo 392, paragrafo 1, del presente accordo permette alla parte convenuta di conformarsi alle disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo; o

c) 

una volta che le misure di cui si sia rilevata l'incompatibilità con le disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo sono state revocate o modificate al fine di renderle compatibili con tali disposizioni, secondo quanto disposto all'articolo 392, paragrafo 1, del presente accordo.

Articolo 394

Rimedi per controversie urgenti in materia di energia

1.  
Nel caso di una controversia relativa al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo, ritenuta urgente da una parte in ragione di un'interruzione o di una minaccia di interruzione, totale o parziale, del trasporto di gas naturale, petrolio o energia elettrica tra le parti, si applicano le disposizioni del presente articolo in materia di rimedi.
2.  
In deroga agli articoli 391, 392 e 393 del presente accordo, la parte attrice è autorizzata a sospendere gli obblighi derivanti dal titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo in misura equivalente al livello di annullamento o al pregiudizio dei benefici causato dalla parte che non ha dato esecuzione al lodo del collegio arbitrale entro 15 giorni dalla sua notifica. La sospensione può avere effetto immediato e può essere mantenuta fino a quando la parte convenuta non abbia dato esecuzione al lodo del collegio arbitrale.
3.  
Qualora contesti l'esistenza della mancata esecuzione o il livello di sospensione per la mancata esecuzione degli obblighi, la parte convenuta può, a norma dell'articolo 393, paragrafo 3, e dell'articolo 395 del presente accordo, avviare un procedimento che è esaminato rapidamente. La parte attrice è tenuta ad abolire o a modificare la sospensione degli obblighi solo una volta che il collegio si sia pronunciato sulla questione ed è autorizzata a mantenere la sospensione durante il procedimento.

Articolo 395

Riesame delle misure prese per dare esecuzione al lodo successivamente all'adozione delle misure correttive temporanee in caso di mancata esecuzione

1.  
La parte convenuta notifica alla parte attrice e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, le misure adottate per dare esecuzione al lodo del collegio arbitrale dopo la sospensione delle concessioni o a seguito dell'applicazione dell'indennizzo temporaneo, a seconda dei casi. A eccezione dei casi di cui al paragrafo 2 del presente articolo, la parte attrice revoca la sospensione delle concessioni entro 30 giorni dal ricevimento della notifica. Nei casi in cui è stato applicato l'indennizzo, a eccezione dei casi di cui al paragrafo 2, la parte convenuta può porre fine all'applicazione di tale indennizzo entro 30 giorni dalla notifica con cui comunica di avere dato esecuzione al lodo del collegio arbitrale.
2.  
Se entro 30 giorni dalla data di ricevimento della notifica le parti non giungono a un accordo sul fatto che tramite la misura notificata la parte convenuta si sia conformata alle disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo, la parte attrice chiede per iscritto al collegio arbitrale originario di pronunciarsi in merito. Tale richiesta è notificata contemporaneamente all'altra parte e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio». Il collegio arbitrale notifica il proprio lodo alle parti e al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» entro 45 giorni dalla data di presentazione della richiesta. Qualora il collegio arbitrale decida che le misure adottate per dare esecuzione al lodo sono conformi alle disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo, cessa la sospensione degli obblighi o l'applicazione dell'indennizzo, a seconda dei casi. All'occorrenza la parte attrice modifica il livello di sospensione delle concessioni adattandolo al livello stabilito dal collegio arbitrale.

Sottosezione 3

Disposizioni comuni

Articolo 396

Sostituzione degli arbitri

Se, in un procedimento arbitrale a norma del presente capo, il collegio arbitrale originario, in tutto o in parte, non è in grado di partecipare, si dimette o deve essere sostituito in quanto non soddisfa i requisiti del codice di condotta di cui all'allegato XXXIV del presente accordo, si applica la procedura di cui all'articolo 385 del presente accordo. Il termine per la notifica del lodo del collegio arbitrale è prorogato per il periodo necessario alla nomina di un nuovo arbitro; tale periodo non può tuttavia essere superiore a 20 giorni.

Articolo 397

Sospensione e conclusione del procedimento arbitrale e di esecuzione

Su richiesta scritta delle parti, il collegio arbitrale sospende i lavori in qualsiasi momento per un periodo concordato tra le parti non superiore a 12 mesi consecutivi e li riprende prima della fine di tale periodo, su richiesta scritta delle parti, oppure alla fine di tale periodo, su richiesta scritta di una delle parti. La parte richiedente informa di conseguenza l'altra parte e il presidente del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo. Se una parte non richiede la ripresa dei lavori del collegio arbitrale alla scadenza del periodo di sospensione concordato, la procedura è conclusa. La sospensione e la conclusione dei lavori del collegio arbitrale non pregiudicano i diritti delle parti in altri procedimenti soggetti alla disciplina dell'articolo 405 del presente accordo.

Articolo 398

Soluzione concordata

Le parti possono in qualsiasi momento pervenire a una soluzione concordata di una controversia inerente al presente capo. Esse notificano congiuntamente tale soluzione al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, ed eventualmente al presidente del collegio arbitrale. Qualora la soluzione debba essere approvata in base alle pertinenti procedure interne di una delle parti, la notifica fa riferimento a tale obbligo e il procedimento di risoluzione delle controversie è sospeso. Se tale approvazione non è richiesta, o all'atto della notifica dell'espletamento di tali procedure interne, il procedimento di risoluzione delle controversie è concluso.

Articolo 399

Regole di procedura

1.  
Le procedure di risoluzione delle controversie di cui al presente capo sono disciplinate dalle regole di procedura di cui all'allegato XXXIII del presente accordo e dal codice di condotta che figura nell'allegato XXXIV del presente accordo.
2.  
Le riunioni del collegio arbitrale sono pubbliche, salvo disposizione contraria nelle regole di procedura.

Articolo 400

Informazioni e consulenza tecnica

Su richiesta di una parte o d'ufficio, il collegio arbitrale può acquisire le informazioni che ritenga opportune ai fini del procedimento arbitrale, da qualunque fonte, comprese le parti coinvolte nella controversia. Se lo ritiene opportuno, il collegio arbitrale ha anche la facoltà di acquisire il parere di esperti. Prima di scegliere detti esperti il collegio arbitrale consulta le parti. Le persone fisiche o giuridiche stabilite nel territorio delle parti possono presentare memorie a titolo di amicus curiae al collegio arbitrale, conformemente alle regole di procedura. Le informazioni ottenute a norma del presente articolo devono essere comunicate a entrambe le parti affinché possano formulare osservazioni.

Articolo 401

Norme di interpretazione

Il collegio arbitrale interpreta le disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo secondo le norme di interpretazione consuetudinarie del diritto internazionale pubblico, comprese quelle codificate nella convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969. Il collegio arbitrale tiene conto anche delle pertinenti interpretazioni formulate nelle relazioni dei panel e dell'organo d'appello adottate dall'organo di conciliazione dell'OMC (DSB). I lodi del collegio arbitrale non possono ampliare né ridurre i diritti e gli obblighi delle parti che discendono dal presente accordo.

Articolo 402

Decisioni e lodi del collegio arbitrale

1.  
Il collegio arbitrale fa il possibile per adottare decisioni consensuali. Qualora tuttavia risulti impossibile adottare una decisione consensuale, si procede a maggioranza. Il parere degli arbitri dissenzienti non è comunque reso noto in alcun caso.
2.  
I lodi del collegio arbitrale sono accettati senza riserve dalle parti e non creano alcun diritto né alcun obbligo per le persone fisiche o giuridiche. I lodi indicano le conclusioni fattuali, l'applicabilità delle disposizioni pertinenti di cui all'articolo 381 del presente accordo e le motivazioni alla base di tutte le risultanze e le conclusioni ivi contenute. Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, rende pubblici i lodi del collegio arbitrale in ogni loro parte entro 10 giorni dalla loro notifica, a meno che non decida altrimenti per salvaguardare la riservatezza delle informazioni commerciali.

Articolo 403

Deferimento alla Corte di giustizia dell'Unione europea

1.  
Le procedure stabilite nel presente articolo si applicano alle controversie relative all'interpretazione e all'applicazione delle disposizioni del presente accordo inerenti al ravvicinamento progressivo di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capi 3 (Ostacoli tecnici al commercio), 4 (Misure sanitarie e fitosanitarie), 5 (Dogane e facilitazione degli scambi), 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico), 8 (Appalti pubblici) o 10 (Concorrenza) del presente accordo, o che comunque impongono a una parte un obbligo definito con riferimento a una disposizione del diritto dell'Unione.
2.  
Se una controversia solleva un problema di interpretazione di una disposizione del diritto dell'Unione di cui al paragrafo 1, il collegio arbitrale non statuisce, ma chiede alla Corte di giustizia dell'Unione europea di pronunciarsi sulla questione. In tali casi, i termini che si applicano ai lodi del collegio arbitrale sono sospesi finché la Corte di giustizia dell'Unione europea non si sia pronunciata. La decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea è vincolante per il collegio arbitrale.

Sezione 4

Disposizioni generali

Articolo 404

Elenchi degli arbitri

1.  
Entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente accordo il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, compila un elenco di almeno 15 persone che accettino e siano in grado di fungere da arbitri. Tale elenco si compone di tre sottoelenchi: un sottoelenco per ciascuna parte e un sottoelenco di persone che non siano cittadini né dell'una né dell'altra parte cui affidare l'incarico di presidente del collegio arbitrale. Ciascuno dei sottoelenchi comprende almeno cinque persone. Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» provvede affinché l'elenco sia sempre mantenuto a questo livello.
2.  
Gli arbitri devono vantare conoscenze o esperienze specifiche in materia di diritto e commercio internazionale. Essi devono essere indipendenti, esercitare le loro funzioni a titolo personale, non accettare istruzioni da alcuna organizzazione o governo né essere collegati al governo di nessuna delle parti e devono rispettare il codice di condotta di cui all'allegato XXXIV del presente accordo.
3.  
Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» può compilare elenchi supplementari di 12 persone in possesso di conoscenze e esperienze in settori specifici contemplati dal presente accordo. Previo accordo delle parti, tali elenchi supplementari sono utilizzati per costituire il collegio arbitrale secondo la procedura di cui all'articolo 385 del presente accordo.

Articolo 405

Rapporto con gli obblighi derivanti dall'OMC

1.  
Il ricorso alle disposizioni sulla risoluzione delle controversie di cui al presente capo non pregiudica eventuali azioni in sede OMC, comprese quelle per la risoluzione delle controversie.
2.  
Tuttavia, in relazione a una determinata misura, una parte non denuncia in entrambe le sedi la violazione di un obbligo sostanzialmente equivalente a norma del presente accordo e dell'accordo OMC. In un simile caso, dopo l'avvio di un procedimento di risoluzione delle controversie, la parte non presenta una denuncia di violazione di un obbligo sostanzialmente equivalente a norma dell'altro accordo presso l'altra sede, a meno che la sede scelta per prima non riesca, per motivi procedurali o giurisdizionali, a formulare conclusioni sulla denuncia relativa alla violazione di tale obbligo.
3.  

Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2 del presente articolo:

a) 

i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma dell'accordo OMC si ritengono avviati quando una parte chiede la costituzione di un panel a norma dell'articolo 6 dell'intesa dell'OMC sulle norme e sulle procedure che disciplinano la risoluzione delle controversie; e

b) 

i procedimenti di risoluzione delle controversie a norma del presente capo si ritengono avviati quando una parte chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 384 del presente accordo.

4.  
Nessuna disposizione del presente accordo osta a che una parte proceda alla sospensione di obblighi autorizzata dall'organo di conciliazione dell'OMC. L'accordo OMC non può essere invocato per impedire a una parte la sospensione di obblighi a norma del presente capo.

Articolo 406

Termini di presentazione

1.  
Tutti i termini fissati nel presente capo, compresi quelli per la notifica dei lodi da parte dei collegi arbitrali, sono calcolati in giorni di calendario a decorrere dal giorno successivo all'atto o al fatto cui si riferiscono, salvo disposizione contraria.
2.  
I termini di cui al presente capo possono essere modificati previo accordo fra le parti della controversia. Il collegio arbitrale può, in qualsiasi momento, proporre alle parti di modificare i termini di cui al presente capo precisando le motivazioni di tale proposta.

CAPO 15

Disposizioni generali in materia di ravvicinamento a norma del Titolo V

Articolo 407

Progressi compiuti nel ravvicinamento nei settori legati al commercio

1.  
Al fine di facilitare la valutazione del ravvicinamento, di cui agli articoli 451 e 452 del presente accordo, del diritto della Repubblica di Moldova al diritto dell'Unione nei settori legati al commercio contemplati al titolo V (Scambi e questioni commerciali), le parti discutono regolarmente, almeno una volta l'anno, dei progressi compiuti nel ravvicinamento, secondo i calendari concordati previsti al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capi 3, 4, 5, 6, 8 e 10 del presente accordo in seno al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, o a uno dei suoi sottocomitati istituiti a norma del presente accordo.
2.  
Su richiesta dell'Unione e ai fini di tale discussione, la Repubblica di Moldova presenta al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» o a uno dei suoi sottocomitati, a seconda dei casi, informazioni scritte sui progressi compiuti nel ravvicinamento della legislazione interna e sull'effettiva attuazione e applicazione della legislazione interna ravvicinata, in relazione ai pertinenti capi del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
3.  
Quando ritiene di aver completato il ravvicinamento previsto ai capi di cui al paragrafo 1, la Repubblica di Moldova ne informa l'Unione.

Articolo 408

Abrogazione della normativa interna incompatibile

Nell'ambito del ravvicinamento normativo, la Repubblica di Moldova abroga le disposizioni di diritto interno o sopprime le pratiche interne incompatibili con il diritto dell'Unione o con la legislazione interna ravvicinata al diritto dell'Unione nei settori connessi al commercio contemplati dal titolo V (Scambi e questioni commerciali), del presente accordo.

Articolo 409

Valutazione del ravvicinamento nei settori legati al commercio

1.  
L'Unione avvia la valutazione del ravvicinamento normativo di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo una volta che la Repubblica di Moldova ha provveduto a informare l'Unione a norma dell'articolo 407, paragrafo 3, del presente accordo, salvo altrimenti disposto al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capi 4 e 8, del presente accordo.
2.  
L'Unione valuta se la legislazione della Repubblica di Moldova sia stata ravvicinata al diritto dell'Unione e se sia attuata e applicata in modo efficace. La Repubblica di Moldova fornisce all'Unione tutte le informazioni necessarie per tale valutazione, in una lingua da stabilire di comune accordo.
3.  
La valutazione effettuata dall'Unione a norma del paragrafo 2 tiene conto dell'esistenza e del funzionamento delle infrastrutture, degli organismi e delle procedure pertinenti necessari alla Repubblica di Moldova per dare attuazione e applicazione alla propria normativa in modo efficace.
4.  
La valutazione effettuata dall'Unione a norma del paragrafo 2 tiene conto di eventuali disposizioni o prassi interne incompatibili con il diritto dell'Unione o con la legislazione interna ravvicinata al diritto dell'Unione nei settori connessi al commercio contemplati dal titolo V (Scambi e questioni commerciali), del presente accordo.
5.  
Entro 12 mesi dall'avvio della valutazione di cui al paragrafo 1 l'Unione informa la Repubblica di Moldova dei risultati di tale valutazione, salvo diversa disposizione. Le parti discutono tale valutazione in seno al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, o ai suoi sottocomitati pertinenti, conformemente all'articolo 452 del presente accordo, salvo diversa disposizione.

Articolo 410

Sviluppi pertinenti al ravvicinamento

1.  
La Repubblica di Moldova provvede all'attuazione efficace della legislazione interna ravvicinata e adotta le misure necessarie per integrare nella propria legislazione interna gli sviluppi del diritto dell'Unione concernenti i settori legati al commercio contemplati dal titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
2.  
La Repubblica di Moldova si astiene da qualsiasi azione suscettibile di compromettere gli obiettivi o i risultati del ravvicinamento di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
3.  
L'Unione comunica alla Repubblica di Moldova qualsiasi proposta definitiva presentata dalla Commissione europea per adottare o modificare norme di diritto dell'Unione concernenti gli obblighi in materia di ravvicinamento che incombono alla Repubblica di Moldova in forza del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
4.  
La Repubblica di Moldova comunica all'Unione le proposte e le misure legislative, comprese le prassi interne, che possono incidere sull'adempimento degli obblighi che le incombono a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
5.  
Su richiesta, le parti discutono l'incidenza di eventuali proposte o azioni di cui ai paragrafi 3 e 4 del presente articolo sulla legislazione della Repubblica di Moldova o sull'adempimento degli obblighi di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
6.  
Qualora, una volta effettuata la valutazione di cui all'articolo 409 del presente accordo, la Repubblica di Moldova modifichi la propria normativa interna per tenere conto delle modifiche del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capi 3, 4, 5, 6, 8 e 10 del presente accordo, l'Unione effettua una nuova valutazione a norma dell'articolo 409 del presente accordo. Qualora la Repubblica di Moldova adotti altre misure suscettibili di incidere sull'attuazione e sull'applicazione della legislazione interna ravvicinata, l'Unione può effettuare una nuova valutazione a norma dell'articolo 409 del presente accordo.
7.  
Se le circostanze lo richiedono, conformemente al paragrafo 8 possono essere temporaneamente sospesi determinati benefici accordati dall'Unione sulla base di una valutazione dell'avvenuto ravvicinamento della legislazione della Repubblica di Moldova al diritto dell'Unione e della sua efficace attuazione e applicazione, qualora la Repubblica di Moldova non provveda a ravvicinare la propria legislazione interna per tener conto delle modifiche del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo, qualora la valutazione di cui al paragrafo 6 dimostri che il ravvicinamento della legislazione della Repubblica di Moldova al diritto dell'Unione non è più attuale oppure qualora il Consiglio di associazione istituito a norma dell'articolo 434 del presente accordo non adotti una decisione per aggiornare il titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo conformemente agli sviluppi del diritto dell'Unione.
8.  
Qualora intenda attuare tale sospensione, l'Unione ne dà notifica immediata alla Repubblica di Moldova. La Repubblica di Moldova può deferire la questione al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, entro un mese dalla data della notifica, fornendo una motivazione scritta. Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» delibera entro tre mesi dalla data del deferimento. Qualora la questione non venga sottoposta al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» o quest'ultimo non possa risolverla entro tre mesi dalla data del deferimento, l'Unione può applicare la sospensione dei benefici. Se il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» successivamente risolve la questione, la sospensione viene revocata senza indugio.

Articolo 411

Scambio di informazioni

Lo scambio di informazioni in materia di ravvicinamento a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali) avviene tramite i punti di contatto di cui all'articolo 358, paragrafo 1, del presente accordo.

Articolo 412

Disposizione generale

1.  
Il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, adotta procedure per facilitare la valutazione del ravvicinamento e per garantire l'efficace scambio di informazioni in materia di ravvicinamento, decidendo anche la forma, il contenuto e la lingua da utilizzare per lo scambio di informazioni.
2.  
Qualsiasi riferimento a un atto specifico dell'Unione nel titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo riguarda anche le relative modifiche, integrazioni e misure di sostituzione pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea prima del 29 novembre 2013.
3.  
Le disposizioni di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capi 3, 4, 5, 6, 8 e 10 del presente accordo prevalgono sulle disposizioni di cui al presente capo, nella misura in cui vi sia un conflitto.
4.  
Le azioni volte a denunciare una violazione del presente capo non possono essere avviate a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

TITOLO VI

ASSISTENZA FINANZIARIA E DISPOSIZIONI ANTIFRODE E IN MATERIA DI CONTROLLO

CAPO 1

Assistenza finanziaria

Articolo 413

La Repubblica di Moldova usufruisce di assistenza finanziaria attraverso i meccanismi e gli strumenti di finanziamento pertinenti dell'Unione. La Repubblica di Moldova può altresì beneficiare dei prestiti erogati dalla Banca europea per gli investimenti (BEI), dalla Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (BERS) e da altre istituzioni finanziarie internazionali. L'assistenza finanziaria contribuirà alla realizzazione degli obiettivi del presente accordo e sarà fornita conformemente al disposto del presente capo.

Articolo 414

I principi fondamentali dell'assistenza finanziaria sono stabiliti nei pertinenti regolamenti che disciplinano gli strumenti finanziari dell'Unione.

Articolo 415

Per l'assistenza finanziaria dell'UE i settori prioritari convenuti tra le parti sono enunciati nei programmi d'azione annuali basati su quadri pluriennali che riflettono le priorità strategiche concordate. Gli importi dei contributi fissati in tali programmi tengono conto delle esigenze della Repubblica di Moldova, delle capacità del settore e dello stato di avanzamento delle riforme, in particolare nei settori contemplati dal presente accordo.

Articolo 416

Per sfruttare al meglio le risorse disponibili, le parti si adoperano affinché l'assistenza dell'Unione sia attuata in stretta collaborazione e in coordinamento con gli altri paesi donatori, gli altri organismi donatori e le altre istituzioni finanziarie internazionali e nel rispetto dei principi internazionali sull'efficacia degli aiuti.

Articolo 417

La base giuridica, amministrativa e tecnica fondamentale dell'assistenza finanziaria è stabilita nel quadro dei pertinenti accordi tra le parti.

Articolo 418

Il Consiglio di associazione è informato dell'andamento e dell'attuazione dell'assistenza finanziaria e dei suoi effetti sul conseguimento degli obiettivi del presente accordo. A tal fine, gli organismi competenti delle parti forniscono, su basi permanenti e reciproche, le opportune informazioni di monitoraggio e valutazione.

Articolo 419

Le parti attuano l'assistenza secondo i principi della sana gestione finanziaria e collaborano per tutelare gli interessi finanziari dell'Unione e della Repubblica di Moldova conformemente al capo 2 (Disposizioni antifrode e in materia di controllo) del presente titolo.

CAPO 2

Disposizioni antifrode e in materia di controllo

Articolo 420

Definizioni

Ai fini del presente capo si applicano le definizioni di cui al protocollo IV del presente accordo.

Articolo 421

Campo di applicazione

Il presente capo si applica a ogni ulteriore accordo o strumento di finanziamento che dovesse essere concluso fra le parti e a qualsiasi altro strumento di finanziamento dell'Unione cui la Repubblica di Moldova possa essere associata, fatta salva ogni altra clausola aggiuntiva che disciplini gli audit, le verifiche in loco, le ispezioni, i controlli e le misure antifrode, compresi quelli realizzati dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalla Corte dei conti europea (CCE).

Articolo 422

Misure per prevenire e combattere le frodi, la corruzione e ogni altra attività illegale

Le parti adottano misure efficaci per prevenire e combattere le frodi, la corruzione e ogni altra attività illegale, anche mediante la reciproca assistenza amministrativa e giudiziaria nei settori contemplati dal presente accordo.

Articolo 423

Scambio di informazioni e ulteriore cooperazione a livello operativo

1.  
Ai fini della corretta attuazione del presente capo, le autorità competenti dell'Unione e della Repubblica di Moldova si scambiano regolarmente informazioni e si consultano su richiesta di una delle parti.
2.  
L'OLAF può convenire con la propria controparte della Repubblica di Moldova di rafforzare la cooperazione in materia di lotta antifrode, anche tramite accordi operativi con le autorità della Repubblica di Moldova.
3.  
Per quanto concerne il trasferimento e il trattamento dei dati personali, si applica il titolo III (Libertà, sicurezza e giustizia), articolo 13, del presente accordo.

Articolo 424

Prevenzione di irregolarità, frodi e corruzione

1.  
Le autorità della Repubblica di Moldova controllano regolarmente la corretta realizzazione delle operazioni finanziate con i fondi dell'Unione e adottano misure atte a prevenire e rettificare irregolarità e frodi.
2.  
Le autorità della Repubblica di Moldova adottano tutte le misure opportune per prevenire e rettificare le pratiche di corruzione attiva o passiva e per escludere i conflitti di interesse in ogni fase delle procedure relative all'attuazione dei fondi dell'Unione.
3.  
Le autorità della Repubblica di Moldova informano la Commissione europea di qualsiasi misura preventiva adottata in materia.
4.  
La Commissione europea ha facoltà di assumere elementi di prova, a norma dell'articolo 56 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee.
5.  
La Commissione europea ha inoltre facoltà di assumere elementi di prova per accertare che le procedure di aggiudicazione degli appalti e di concessione delle sovvenzioni rispettino i principi di trasparenza, parità di trattamento e non discriminazione, evitino conflitti di interesse, offrano garanzie equivalenti agli standard internazionalmente riconosciuti e garantiscano il rispetto delle disposizioni in materia di sana gestione finanziaria.
6.  
A tal fine le autorità competenti della Repubblica di Moldova forniscono alla Commissione europea le informazioni sull'attuazione dei fondi dell'Unione e la informano quanto prima di eventuali cambiamenti sostanziali delle loro procedure o dei loro sistemi.

Articolo 425

Indagini e azione penale

Le autorità della Repubblica di Moldova provvedono affinché casi presunti o accertati di frode, corruzione o qualsiasi altra irregolarità, compreso il conflitto di interessi, siano indagati e perseguiti in seguito a controlli nazionali o dell'Unione. Se del caso, l'OLAF può assistere le competenti autorità della Repubblica di Moldova in tale compito.

Articolo 426

Trasmissione di informazioni relative a frodi, corruzione e irregolarità

1.  
Le autorità della Repubblica di Moldova trasmettono senza indugio alla Commissione europea le informazioni di cui sono venute a conoscenza su casi presunti o accertati di frode, corruzione o qualsiasi altra irregolarità, compreso il conflitto di interessi, in relazione all'attuazione dei fondi dell'Unione. I presunti casi di frode o corruzione sono comunicati anche all'OLAF.
2.  
Le autorità della Repubblica di Moldova informano altresì di tutte le misure adottate in relazione ai fatti comunicati a norma del presente articolo. Nel caso non vi siano casi presunti o accertati di frode, corruzione o irregolarità da segnalare, le autorità della Repubblica di Moldova ne informano la Commissione europea al termine di ogni anno civile.

Articolo 427

Audit

1.  
La Commissione europea e la CCE hanno facoltà di controllare la legittimità e la regolarità di tutte le spese sostenute in relazione all'attuazione dei fondi dell'Unione e di verificare che sia stato rispettato il principio della sana gestione finanziaria.
2.  
Gli audit si effettuano sulla base degli impegni e dei pagamenti e vengono realizzati tanto sui documenti quanto, all'occorrenza, in loco, nei locali di qualsiasi organismo che gestisca i fondi dell'Unione o partecipi alla loro attuazione. Gli audit possono aver luogo prima della chiusura dei conti per l'esercizio finanziario in questione e per un periodo di cinque anni dalla data di pagamento del saldo.
3.  
Gli ispettori della Commissione europea o altre persone autorizzate dalla Commissione europea o dalla CCE possono eseguire controlli documentali o in loco e audit nei locali di qualsiasi organismo che gestisca i fondi dell'Unione o che partecipi alla loro attuazione o dei relativi subappaltatori nella Repubblica di Moldova.
4.  
La Commissione europea o altre persone autorizzate dalla Commissione o dalla CCE hanno accesso adeguato ai siti, ai lavori e ai documenti, nonché a tutte le informazioni necessarie per condurre tali audit, comprese le informazioni in formato elettronico. Tale diritto di accesso dovrebbe essere comunicato a tutte le istituzioni pubbliche della Repubblica di Moldova e va esplicitamente sancito nei contratti conclusi per attuare gli strumenti di cui al presente accordo.
5.  
Sono soggetti ai controlli e agli audit di cui al presente articolo tutti gli appaltatori e i subappaltatori che abbiano percepito fondi dell'Unione, direttamente o indirettamente. Nello svolgimento delle proprie funzioni, la Corte dei conti europea e gli organismi di audit della Repubblica di Moldova cooperano in uno spirito di fiducia, pur mantenendo la loro indipendenza.

Articolo 428

Controlli sul posto

1.  
Nell'ambito del presente accordo, l'OLAF è autorizzato a eseguire controlli e verifiche sul posto con l'obiettivo di proteggere gli interessi finanziari dell'Unione dalle frodi e da altre irregolarità conformemente alle disposizioni del regolamento (CE, Euratom), n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.
2.  
I controlli e le verifiche sul posto sono preparati e effettuati dall'OLAF in stretta cooperazione con le autorità competenti della Repubblica di Moldova.
3.  
Le autorità della Repubblica di Moldova ricevono notifica dell'oggetto, dello scopo e della base giuridica dei controlli e delle verifiche sul posto in tempo utile per fornire l'aiuto necessario. A tal fine i funzionari delle autorità competenti della Repubblica di Moldova possono partecipare ai controlli e alle verifiche in loco.
4.  
Se manifestano interesse, le autorità competenti della Repubblica di Moldova possono condurre i controlli e le verifiche in loco congiuntamente all'OLAF.
5.  
Qualora un operatore economico si opponga a un controllo o a una verifica in loco, le autorità della Repubblica di Moldova forniscono l'assistenza necessaria per permettere all'OLAF di adempiere i propri obblighi nell'esecuzione dei controlli o delle verifiche in loco.

Articolo 429

Misure e sanzioni amministrative

La Commissione europea può imporre misure e sanzioni amministrative conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002 della Commissione, del 23 dicembre 2002, e al regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 del Consiglio, del 18 dicembre 1995, relativo alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità.

Articolo 430

Recupero

1.  
Le autorità della Repubblica di Moldova adottano tutte le misure opportune per recuperare i fondi dell'Unione indebitamente versati.
2.  
Quando l'attuazione dei fondi dell'Unione è affidata alle autorità della Repubblica di Moldova, la Commissione europea ha facoltà di recuperare i fondi dell'Unione indebitamente versati, in particolare tramite rettifiche finanziarie. La Commissione europea tiene conto delle misure adottate dalle autorità della Repubblica di Moldova per evitare che i fondi dell'Unione vadano perduti.
3.  
La Commissione europea consulta la Repubblica di Moldova a tale riguardo prima di prendere qualsiasi decisione riguardante il recupero. Le eventuali controversie sui recuperi saranno discusse nel Consiglio di associazione.
4.  

Quando la Commissione europea attua i fondi dell'Unione direttamente o indirettamente affidando a terzi compiti di esecuzione del bilancio, le decisioni prese dalla Commissione europea che rientrano nel campo di applicazione del presente capo e che impongono obblighi pecuniari a soggetti diversi dagli Stati sono eseguibili nella Repubblica di Moldova nel rispetto dei seguenti principi:

a) 

l'esecuzione forzata è regolata dalle norme di procedura civile vigenti nella Repubblica di Moldova. La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dall'autorità nazionale che il governo della Repubblica di Moldova designa a tal fine, informandone la Commissione europea e la Corte di giustizia dell'Unione europea;

b) 

assolte le formalità di cui alla lettera a), su richiesta della parte interessata, quest'ultima può ottenere l'esecuzione forzata adendo direttamente l'autorità competente conformemente alla legislazione della Repubblica di Moldova;

c) 

l'esecuzione forzata può essere sospesa soltanto in virtù di una decisione della Corte di giustizia dell'Unione europea. Le autorità giudiziarie della Repubblica di Moldova sono tuttavia competenti in materia di controllo della regolarità degli atti esecutivi.

5.  
La formula esecutiva è apposta, con la sola verificazione dell'autenticità del titolo, dalle autorità designate dal governo della Repubblica di Moldova. L'esecuzione forzata ha luogo nel rispetto delle disposizioni procedurali della Repubblica di Moldova. La legalità della decisione che forma titolo esecutivo è soggetta al sindacato della Corte di giustizia dell'Unione europea.
6.  
Le sentenze della Corte di giustizia dell'Unione europea pronunciate in virtù di una clausola compromissoria prevista da un contratto rientrante nel campo di applicazione del presente capo hanno forza esecutiva alle stesse condizioni.

Articolo 431

Riservatezza

Le informazioni trasmesse o acquisite in qualsiasi forma nell'ambito del presente capo sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della stessa protezione accordata a informazioni analoghe dalla legislazione della Repubblica di Moldova e dalle disposizioni corrispondenti applicabili alle istituzioni dell'Unione. Tali informazioni possono essere comunicate solo a coloro che, nelle istituzioni dell'Unione, negli Stati membri o nella Repubblica di Moldova, sono tenuti a conoscerle in virtù delle loro funzioni, e possono essere utilizzate all'unico scopo di garantire una tutela efficace degli interessi finanziari delle parti.

Articolo 432

Ravvicinamento della legislazione

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento della sua legislazione agli atti dell'Unione e agli strumenti internazionali di cui all'allegato XXXV del presente accordo, conformemente alle disposizioni di tale allegato.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI ISTITUZIONALI, GENERALI E FINALI

CAPO 1

Quadro istituzionale

Articolo 433

Il dialogo politico e programmatico, anche per quanto riguarda le questioni connesse alla cooperazione settoriale tra le parti, può avere luogo a qualsiasi livello. Il dialogo regolare di alto livello sulle politiche si svolge nell'ambito del Consiglio di associazione istituito dall'articolo 434 del presente accordo e nel quadro di riunioni periodiche tra i rappresentanti delle parti a livello ministeriale di comune accordo tra le medesime.

Articolo 434

1.  
È istituito un Consiglio di associazione, incaricato di esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione del presente accordo e di esaminare periodicamente il funzionamento del presente accordo alla luce dei suoi obiettivi.
2.  
Il Consiglio di associazione si riunisce periodicamente a livello ministeriale, almeno una volta l'anno e quando le circostanze lo richiedono. Il Consiglio di associazione si può riunire, di comune accordo, in tutte le formazioni necessarie.
3.  
Oltre a esercitare la vigilanza e il controllo sull'applicazione e sull'attuazione del presente accordo, il Consiglio di associazione esamina le questioni di rilievo che emergono nel quadro del presente accordo e qualsiasi altra questione bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Articolo 435

1.  
Il Consiglio di associazione è composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione europea, da una parte, e da membri del governo della Repubblica di Moldova, dall'altra.
2.  
Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3.  
Il Consiglio di associazione è presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Repubblica di Moldova.
4.  
Se del caso e previo comune accordo, rappresentanti di altri organi possono partecipare in qualità di osservatori ai lavori del Consiglio di associazione.

Articolo 436

1.  
Ai fini della realizzazione degli obiettivi del presente accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni rientranti nel campo di applicazione del presente accordo. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per la loro attuazione, se necessario anche con interventi degli organi istituiti a norma del presente accordo. Il Consiglio di associazione può anche formulare raccomandazioni. Esso adotta le decisioni e le raccomandazioni mediante accordo tra le parti, al termine delle rispettive procedure interne.
2.  
In linea con l'obiettivo del graduale ravvicinamento della legislazione della Repubblica di Moldova a quella dell'Unione secondo quanto stabilito nel presente accordo, il Consiglio di associazione sarà una sede per lo scambio di informazioni sugli atti legislativi, vigenti e in preparazione, dell'Unione europea e della Repubblica di Moldova, nonché sulle misure di attuazione, applicazione e verifica della conformità.
3.  
A norma del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio di associazione ha il potere di aggiornare o modificare gli allegati del presente accordo, fatte salve le eventuali disposizioni specifiche di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del medesimo.

Articolo 437

1.  
È istituito un Comitato di associazione che assiste il Consiglio di associazione nell'esercizio delle sue funzioni.
2.  
Il Comitato di associazione è composto da rappresentanti delle parti, normalmente a livello di alti funzionari.
3.  
Il Comitato di associazione è presieduto a turno da un rappresentante dell'Unione e da un rappresentante della Repubblica di Moldova.

Articolo 438

1.  
Il Consiglio di associazione stabilisce, nel proprio regolamento interno, i compiti e il funzionamento del Comitato di associazione, tra le cui responsabilità è compresa anche la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione. Il Comitato di associazione si riunisce almeno una volta l'anno.
2.  
Il Consiglio di associazione può delegare i suoi poteri, compreso il potere di adottare decisioni vincolanti, al Comitato di associazione.
3.  
Il Comitato di associazione ha il potere di adottare decisioni nei casi previsti nel presente accordo e nei settori oggetto della delega di poteri conferita dal Consiglio di associazione. Tali decisioni sono vincolanti per le parti, che adottano le misure opportune per attuarle. Il Comitato di associazione adotta le sue decisioni mediante accordo tra le parti.
4.  
Il Comitato di associazione si riunisce in una formazione specifica per affrontare tutte le questioni inerenti al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Il Comitato di associazione si riunisce in tale formazione almeno una volta l'anno.

Articolo 439

1.  
Il Comitato di associazione è assistito dai sottocomitati istituiti in forza del presente accordo.
2.  
Il Consiglio di associazione può decidere di istituire comitati o organi speciali in settori specifici necessari ai fini dell'attuazione del presente accordo, determinandone la composizione, i compiti e il funzionamento. Tali comitati e organi speciali possono inoltre discutere ogni questione che ritengano pertinente fatte salve le disposizioni specifiche del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
3.  
Il Comitato di associazione può inoltre istituire sottocomitati, anche con l'obiettivo di passare in rassegna i progressi compiuti nel quadro dei dialoghi regolari di cui al presente accordo.
4.  
I sottocomitati hanno il potere di adottare decisioni nei casi previsti nel presente accordo. Essi riferiscono regolarmente delle loro attività al Comitato di associazione, secondo necessità.
5.  
I sottocomitati istituiti a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo informano con il debito anticipo il Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, della data e dell'ordine del giorno delle loro riunioni. Tali sottocomitati riferiscono delle loro attività nel corso di tutte le riunioni periodiche del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo.
6.  
L'esistenza di sottocomitati non impedisce alle parti di sottoporre qualsiasi questione direttamente al Comitato di associazione, riunito anche nella formazione «Commercio», di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo.

Articolo 440

1.  
È istituito un Comitato parlamentare di associazione, composto da membri del Parlamento europeo, da un lato, e da membri del Parlamento della Repubblica di Moldova, dall'altro; tale Comitato costituisce una sede d'incontro e di scambio di opinioni. Esso stabilisce la frequenza delle sue riunioni.
2.  
Il Comitato parlamentare di associazione adotta il proprio regolamento interno.
3.  
Il Comitato parlamentare di associazione è presieduto a turno da un rappresentante del Parlamento europeo e da un rappresentante del Parlamento della Repubblica di Moldova, conformemente alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

Articolo 441

1.  
Il Comitato parlamentare di associazione può chiedere ogni informazione utile relativa all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione, che fornisce al Comitato parlamentare di associazione le informazioni richieste.
2.  
Il Comitato parlamentare di associazione è informato delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di associazione.
3.  
Il Comitato parlamentare di associazione può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.
4.  
Il Comitato parlamentare di associazione può istituire sottocomitati parlamentari di associazione.

Articolo 442

1.  
Le parti promuovono inoltre riunioni periodiche di rappresentanti della società civile, per informarli e raccogliere contributi in merito all'attuazione del presente accordo.
2.  
È istituita una piattaforma della società civile, costituita da rappresentanti della società civile dell'UE, compresi i membri del Comitato economico e sociale europeo, e da rappresentanti della società civile della Repubblica di Moldova; tale piattaforma rappresenta una sede d'incontro e di scambio di opinioni. Essa stabilisce la frequenza delle sue riunioni.
3.  
La piattaforma della società civile adotta il proprio regolamento interno.
4.  
La piattaforma della società civile è presieduta a turno da un rappresentante del Comitato economico e sociale europeo e da un rappresentante della società civile della Repubblica di Moldova rispettivamente, conformemente alle disposizioni previste al riguardo dal regolamento interno.

Articolo 443

1.  
La piattaforma della società civile è informata delle decisioni e delle raccomandazioni adottate dal Consiglio di associazione.
2.  
La piattaforma della società civile può rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.
3.  
Il Comitato di associazione e il Comitato parlamentare di associazione mantengono contatti regolari con i rappresentanti della piattaforma della società civile per conoscerne il punto di vista sulla realizzazione degli obiettivi del presente accordo.

CAPO 2

Disposizioni generali e finali

Articolo 444

Accesso agli organi giurisdizionali e amministrativi

Nell'ambito del presente accordo, ciascuna parte si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i propri organi giurisdizionali e amministrativi competenti a tutela dei loro diritti individuali e di proprietà.

Articolo 445

Accesso ai documenti ufficiali

Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione delle pertinenti disposizioni legislative e regolamentari interne delle parti relative all'accesso del pubblico ai documenti ufficiali.

Articolo 446

Eccezioni relative alla sicurezza

Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di prendere qualsiasi misura:

a) 

ritenuta necessaria per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza;

b) 

relativa alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o ad attività di ricerca, sviluppo o produzione indispensabili per scopi di difesa, purché tali misure non pregiudichino le condizioni di concorrenza per quanto riguarda i prodotti non destinati a uso specificamente militare; e

c) 

ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che turbino l'ordine pubblico, in caso di guerra o di grave tensione internazionale che costituisca una minaccia di guerra ovvero per far fronte agli obblighi assunti ai fini del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Articolo 447

Non discriminazione

1.  

Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta:

a) 

le misure applicate dalla Repubblica di Moldova nei confronti dell'Unione o degli Stati membri non danno luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini, le loro società o imprese; e

b) 

le misure applicate dall'Unione o dagli Stati membri nei confronti della Repubblica di Moldova non danno luogo ad alcuna discriminazione tra cittadini, società o imprese della Repubblica di Moldova.

2.  
Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle parti di applicare le disposizioni pertinenti della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Articolo 448

Ravvicinamento progressivo

La Repubblica di Moldova procede a un ravvicinamento progressivo della sua legislazione agli atti dell'Unione e agli strumenti internazionali di cui agli allegati del presente accordo, sulla base degli impegni previsti nel presente accordo e conformemente alle disposizioni di tali allegati. La presente disposizione non pregiudica le disposizioni e gli obblighi specifici in materia di ravvicinamento previsti al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

Articolo 449

Ravvicinamento dinamico

In linea con l'obiettivo della Repubblica di Moldova di ravvicinare progressivamente la propria legislazione al diritto dell'Unione, in particolare per quanto concerne gli impegni previsti nei titoli III, IV, V e VI del presente accordo, e conformemente alle disposizioni di cui agli allegati del presente accordo, il Consiglio di Associazione riesamina e aggiorna periodicamente tali allegati, anche per tenere conto dell'evoluzione del diritto dell'Unione, come stabilito nel presente accordo. La presente disposizione fa salve le disposizioni specifiche di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

Articolo 450

Monitoraggio

Per «monitoraggio» si intende la valutazione continua dei progressi compiuti nell'attuazione e nell'applicazione delle misure contemplate dal presente accordo. Le parti coopereranno per facilitare il processo di monitoraggio nell'ambito degli organi istituzionali stabiliti dal presente accordo.

Articolo 451

Valutazione del ravvicinamento

1.  
L'Unione valuta il ravvicinamento della legislazione della Repubblica di Moldova al diritto dell'Unione, come stabilito nel presente accordo, compresi gli aspetti relativi all'attuazione e all'applicazione delle norme. Tali valutazioni possono essere effettuate dall'Unione individualmente, dall'Unione d'intesa con la Repubblica di Moldova o congiuntamente dalle parti. Per facilitare il processo di valutazione, la Repubblica di Moldova comunica all'Unione i progressi compiuti in materia di ravvicinamento, se del caso prima del termine dei periodi transitori stabiliti nel presente accordo in relazione agli atti giuridici dell'Unione. Il processo di comunicazione e valutazione, comprese le modalità delle valutazioni e la loro frequenza, terrà conto delle modalità specifiche definite nel presente accordo o delle decisioni degli organi istituzionali stabiliti a norma del medesimo.
2.  
La valutazione del ravvicinamento può comprendere missioni sul posto con la partecipazione di istituzioni, organi e agenzie dell'Unione, organi non governativi, autorità di vigilanza, esperti indipendenti e altri soggetti, secondo necessità.

Articolo 452

Risultati del monitoraggio, comprese le valutazioni del ravvicinamento

1.  
I risultati delle attività di monitoraggio, comprese le valutazioni del ravvicinamento di cui all'articolo 451 del presente accordo, sono discussi in seno a tutti gli organi competenti istituiti in forza del presente accordo. Tali organi possono adottare, all'unanimità, raccomandazioni congiunte che sono trasmesse al Consiglio di associazione.
2.  
Se le parti convengono che le misure necessarie contemplate dal titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo sono state attuate e vengono applicate, il Consiglio di associazione, in virtù dei poteri a esso conferiti dall'articolo 436 del presente accordo, decide in merito a un'ulteriore apertura del mercato, secondo quanto definito nel titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.
3.  
Alle raccomandazioni congiunte di cui al paragrafo 1 del presente articolo trasmesse al Consiglio di associazione, o alla mancata adozione di tali raccomandazioni, non si applica la disciplina in materia di risoluzione delle controversie come definita al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Alle decisioni adottate dagli organi competenti istituiti a norma del presente accordo, o alla mancata adozione di tali decisioni, non si applica la disciplina in materia di risoluzione delle controversie come definita al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo.

Articolo 453

Adempimento degli obblighi

1.  
Le parti adottano ogni misura di natura generale o specifica necessaria per adempiere gli obblighi loro incombenti in forza del presente accordo e si adoperano per il conseguimento degli obiettivi ivi contemplati.
2.  
Le parti concordano di consultarsi tempestivamente attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse, per discutere le questioni inerenti all'interpretazione, all'attuazione o all'applicazione in buona fede del presente accordo e ad altri aspetti di rilievo delle loro relazioni.
3.  
Le parti sottopongono al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'interpretazione, all'attuazione o all'applicazione in buona fede del presente accordo conformemente all'articolo 454 del medesimo. Il Consiglio di associazione può risolvere le controversie mediante una decisione vincolante.

Articolo 454

Risoluzione delle controversie

1.  
Qualora fra le parti insorga una controversia relativa all'interpretazione, all'attuazione o all'applicazione in buona fede del presente accordo, una parte presenta all'altra parte e al Consiglio di associazione una richiesta formale di risoluzione della controversia. Con disciplina in deroga, le controversie relative all'interpretazione, all'attuazione o all'applicazione in buona fede del titolo V (Scambi e questioni commerciali) sono soggette unicamente alla disciplina del capo 14 (Risoluzione delle controversie) di tale titolo.
2.  
Le parti si adoperano per risolvere la controversia avviando consultazioni in buona fede in seno al Consiglio di associazione e agli altri organi competenti di cui agli articoli 437 e 439 del presente accordo al fine di pervenire nel più breve tempo possibile a una soluzione reciprocamente accettabile.
3.  
Le parti forniscono al Consiglio di associazione e agli altri organi competenti tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione.
4.  
La controversia, finché non sia stata risolta, è discussa in ogni riunione del Consiglio di associazione. Una controversia è considerata risolta quando il Consiglio di associazione adotta una decisione vincolante per dirimere la controversia a norma dell'articolo 453, paragrafo 3, del presente accordo, oppure quando dichiara che la controversia si è conclusa. Consultazioni in merito a una controversia possono inoltre tenersi durante qualsiasi riunione del Comitato di associazione o di qualsiasi altro organo competente di cui all'articolo 439 del presente accordo, secondo quanto concordato tra le parti o su richiesta di una di esse. Le consultazioni possono tenersi anche per iscritto.
5.  
Tutte le informazioni comunicate durante le consultazioni rimangono riservate.

Articolo 455

Misure appropriate in caso di mancato adempimento degli obblighi

1.  
Una parte può adottare le misure appropriate se la questione oggetto della controversia non è risolta entro tre mesi dalla data della notifica di una richiesta formale di risoluzione della controversia a norma dell'articolo 454 del presente accordo e se la parte attrice continua a ritenere che l'altra parte non abbia adempiuto un obbligo che a essa incombe in forza del presente accordo. Il requisito di un periodo di tre mesi per le consultazioni non si applica ai casi eccezionali di cui al paragrafo 3 del presente articolo.
2.  
Nella scelta delle misure appropriate, si privilegiano quelle che meno interferiscono con il funzionamento del presente accordo. Salvo nei casi di cui al paragrafo 3 del presente articolo, tali misure non possono comprendere la sospensione dei diritti o degli obblighi previsti dalle disposizioni del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. Le misure adottate a norma del paragrafo 1 del presente articolo sono immediatamente notificate al Consiglio di associazione e formano oggetto di consultazioni a norma dell'articolo 453, paragrafo 2, e secondo una procedura di risoluzione delle controversie di cui all'articolo 453, paragrafo 3, e all'articolo 454 del presente accordo.
3.  

Le eccezioni di cui ai paragrafi 1 e 2 riguardano:

a) 

la denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale; o

b) 

la violazione, a opera dell'altra parte, di uno degli elementi essenziali del presente accordo di cui al titolo I (Principi generali), articolo 2, del medesimo.

Articolo 456

Relazione con altri accordi

1.  
È abrogato l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 28 novembre 1994 ed entrato in vigore il 1o luglio 1998.
2.  
Il presente accordo sostituisce l'accordo di cui al paragrafo 1. I riferimenti all'accordo di cui al paragrafo 1 contenuti in tutti gli altri accordi tra le parti si intendono fatti al presente accordo.
3.  
Il presente accordo sostituisce l'accordo tra l'Unione europea e la Repubblica moldova relativo alla protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti agricoli e alimentari, firmato a Bruxelles il 26 giugno 2012 ed entrato in vigore il 1o aprile 2013.

Articolo 457

1.  
Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno degli stessi diritti a norma del presente accordo, quest'ultimo non pregiudica i diritti loro garantiti da accordi in vigore che vincolano uno o più Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra.
2.  
Gli accordi in vigore relativi a settori di cooperazione specifici che rientrano nel campo di applicazione del presente accordo sono considerati parte delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientranti in un quadro istituzionale comune.

Articolo 458

1.  
Le parti possono integrare il presente accordo mediante la conclusione di accordi specifici in qualsiasi settore rientrante nel suo campo di applicazione. Tali accordi specifici sono parte integrante delle relazioni bilaterali generali disciplinate dal presente accordo e rientrano in un quadro istituzionale comune.
2.  
Fatte salve le pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea e del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, né il presente accordo né qualsiasi azione intrapresa in applicazione dello stesso pregiudica in alcun modo la competenza degli Stati membri ad avviare con la Repubblica di Moldova attività di cooperazione bilaterale o a concludere, se del caso, nuovi accordi di cooperazione con la Repubblica di Moldova.

Articolo 459

Allegati e protocolli

Gli allegati e i protocolli del presente accordo ne costituiscono parte integrante.

Articolo 460

Durata

1.  
Il presente accordo è concluso per una durata illimitata.
2.  
Ciascuna parte può denunciare l'accordo dandone notifica all'altra parte. Il presente accordo cessa di essere applicabile decorsi sei mesi dal ricevimento della notifica.

Articolo 461

Definizione delle parti

Ai fini del presente accordo, per «Parti» si intendono l'Unione europea o i suoi Stati membri oppure l'Unione europea e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze definite nel trattato sull'Unione europea e nel trattato sul funzionamento dell'Unione europea e, se del caso, anche l'Euratom, conformemente alle sue competenze a norma del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra.

Articolo 462

Applicazione territoriale

1.  
Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori ai quali si applicano il trattato sull'Unione europea, il trattato sul funzionamento dell'Unione europea e il trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica, alle condizioni ivi precisate, e, dall'altra, al territorio della Repubblica di Moldova, fatto salvo il paragrafo 2 del presente articolo.
2.  
L'applicazione del presente accordo o del suo titolo V (Scambi e questioni commerciali) alle parti del territorio della Repubblica di Moldova sulle quali il governo della Repubblica di Moldova non esercita un controllo effettivo ha inizio una volta che la Repubblica di Moldova abbia garantito la piena attuazione e l'applicazione del presente accordo o del suo titolo V (Scambi e questioni commerciali), rispettivamente, su tutto il suo territorio.
3.  
Il Consiglio di associazione adotta una decisione per determinare il momento in cui risultano garantite la piena attuazione e applicazione del presente accordo o del suo titolo V (Scambi e questioni commerciali) in tutto il territorio della Repubblica di Moldova.
4.  
Se una parte ritiene che non siano più garantite la piena attuazione e applicazione del presente accordo o del suo titolo V (Scambi e questioni commerciali) nelle parti del territorio della Repubblica di Moldova di cui al paragrafo 2 del presente articolo, tale parte può richiedere al Consiglio di associazione di riconsiderare l'opportunità di continuare ad applicare le disposizioni del presente accordo o del suo titolo V (Scambi e questioni commerciali), rispettivamente, alle parti del territorio in questione. Il Consiglio di associazione esamina la situazione e adotta una decisione sull'opportunità di continuare ad applicare il presente accordo o il suo titolo V (Scambi e questioni commerciali), rispettivamente, entro tre mesi dalla richiesta. Qualora il Consiglio di associazione non adotti una decisione entro tre mesi dalla richiesta, è sospesa l'applicazione del presente accordo o del titolo V (Scambi e questioni commerciali), rispettivamente, alle parti del territorio in questione fino all'adozione di una decisione da parte del Consiglio di associazione.
5.  
Le decisioni prese dal Consiglio di associazione a norma del presente articolo in merito all'applicazione del titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo si applicano alla totalità del titolo V e non possono riguardare solamente alcune parti del medesimo.

Articolo 463

Depositario del presente accordo

Il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea è il depositario del presente accordo.

Articolo 464

Entrata in vigore e applicazione provvisoria

1.  
Il presente accordo è ratificato o approvato dalle parti secondo le rispettive procedure interne. Gli strumenti di ratifica o di approvazione sono depositati presso il segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.
2.  
Il presente accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data di deposito dell'ultimo strumento di ratifica o di approvazione.
3.  
Nonostante quanto disposto al paragrafo 2 del presente articolo, l'Unione e la Repubblica di Moldova convengono di applicare in via provvisoria il presente accordo nelle parti specificate dall'Unione, secondo quanto contemplato al paragrafo 4 del presente articolo e conformemente alle rispettive legislazioni e alle procedure interne applicabili.
4.  

L'applicazione provvisoria ha effetto a decorrere dal primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui il depositario del presente accordo ha ricevuto:

a) 

la notifica dell'Unione relativa al completamento delle procedure a tal fine necessarie, con l'indicazione delle parti dell'accordo che si applicano in via provvisoria; e

b) 

la notifica della Repubblica di Moldova relativa al completamento delle procedure necessarie per l'applicazione provvisoria del presente accordo.

5.  
Ai fini delle disposizioni pertinenti del presente accordo, allegati e protocolli compresi, come stabilito all'articolo 459, i riferimenti alla «data di entrata in vigore del presente accordo» contenuti in tali disposizioni si intendono fatti alla «data a decorrere dalla quale il presente accordo è applicato in via provvisoria», conformemente al paragrafo 3 del presente articolo.
6.  
Durante il periodo di applicazione provvisoria le disposizioni dell'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunità europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova, dall'altra, firmato a Lussemburgo il 28 novembre 1994 ed entrato in vigore il 1o luglio 1998, continuano ad applicarsi se e in quanto non interessate dall'applicazione provvisoria del presente accordo.
7.  
Ciascuna parte può notificare per iscritto al depositario del presente accordo la volontà di porre fine all'applicazione provvisoria del medesimo. La cessazione dell'applicazione provvisoria ha effetto sei mesi dopo che il depositario del presente accordo ha ricevuto la notifica.

Articolo 465

Testi autentici

Il presente accordo è redatto in duplice esemplare nelle lingue bulgara, ceca, croata, danese, estone, finlandese, francese, greca, inglese, italiana, lettone, lituana, maltese, neerlandese, polacca, portoghese, rumena, slovacca, slovena, spagnola, svedese, tedesca e ungherese, e ciascuna di queste versioni fa ugualmente fede.

IN FEDE DI CHE, i plenipotenziari sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente accordo,

Voor het Koninkrijk België

Pour le Royaume de Belgique

Für das Königreich Belgien

signatory

Deze handtekening verbindt eveneens de Vlaamse Gemeenschap, de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest.

Cette signature engage également la Communauté française, la Communauté flamande, la Communauté germanophone, la Région wallonne, la Région flamande et la Région de Bruxelles-Capitale.

Diese Unterschrift bindet zugleich die Deutschsprachige Gemeinschaft, die Flämische Gemeinschaft, die Französische Gemeinschaft, die Wallonische Region, die Flämische Region und die Region Brüssel-Hauptstadt.

За Република България

signatory

Za Českou republiku

signatory

For Kongeriget Danmark

signatory

Für die Bundesrepublik Deutschland

signatory

Eesti Vabariigi nimel

signatory

Thar cheann Na hÉireann

For Ireland

signatory

Για την Ελληνική Δημοκρατία

signatory

Por el Reino de España

signatory

Pour la République française

signatory

Za Republiku Hrvatsku

signatory

Per la Repubblica italiana

signatory

Για την Κυπριακή Δημοκρατία

signatory

Latvijas Republikas vārdā –

signatory

Lietuvos Respublikos vardu

signatory

Pour le Grand-Duché de Luxembourg

signatory

Magyarország részéről

signatory

Għar-Repubblika ta' Malta

signatory

Voor het Koninkrijk der Nederlanden

signatory

Für die Republik Österreich

signatory

W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

signatory

Pela República Portuguesa

signatory

Pentru România

signatory

Za Republiko Slovenijo

signatory

Za Slovenskú republiku

signatory

Suomen tasavallan puolesta

För Republiken Finland

signatory

För Konungariket Sverige

signatory

For the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland

signatory

За Европейския съюз

Por la Unión Europea

Za Evropskou unii

For Den Europæiske Union

Für die Europäische Union

Euroopa Liidu nimel

Για την Ευρωπαϊκή Ένωση

For the European Union

Pour l'Union européenne

Za Europsku uniju

Per l'Unione europea

Eiropas Savienības vārdā –

Europos Sąjungos vardu

Az Európai Unió részéről

Għall-Unjoni Ewropea

Voor de Europese Unie

W imieniu Unii Europejskiej

Pela União Europeia

Pentru Uniunea Europeană

Za Európsku úniu

Za Evropsko unijo

Euroopan unionin puolesta

För Europeiska unionen

signatory

За Европейската общност за атомна енергия

Por la Comunidad Europea de la Energía Atómica

Za Evropské společenství pro atomovou energii

For Det Europæiske Atomenergifællesskab

Für die Europäische Atomgemeinschaft

Euroopa Aatomienergiaühenduse nimel

Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ατομικής Ενέργειας

For the European Atomic Energy Community

Pour la Communauté européenne de l'énergie atomique

Za Europsku zajednicu za atomsku energiju

Per la Comunità europea dell'energia atomica

Eiropas Atomenerģijas Kopienas vārdā –

Europos atominés energijos bendrijos vardu

Az Európai Atomenergia-közösség részéről

F'isem il-Komunità Ewropea tal-Enerġija Atomika

Voor de Europese Gemeenschap voor Atoomenergie

W imieniu Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej

Pela Comunidade Europeia da Energia Atómica

Pentru Comunitatea Europeană a Energiei Atomice

Za Európske spoločenstvo pre atómovú energiu

Za Evropsko skupnost za atomsko energtjo

Euroopan atomienergiajärjestön puolcsta

För Europeiska atomenergigemenskapen

signatory

Pentru Republica Moldova

signatory

ALLEGATO I

DEL TITOLO III (LIBERTÀ, SICUREZZA E GIUSTIZIA)

Direttiva 2006/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, riguardante la conservazione di dati generati o trattati nell'ambito della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico o di reti pubbliche di comunicazione

Impegni e principi relativi alla protezione dei dati personali

1. Nel contesto dell'attuazione del presente accordo o di altri accordi, le parti garantiscono un livello di protezione giuridica dei dati che corrisponde almeno a quello definito nella direttiva 95/46/CE, del 24 ottobre 1995, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati, nella decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio, del 27 novembre 2008, sulla protezione dei dati personali trattati nell'ambito della cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale nonché nella convenzione sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati a carattere personale, firmata il 28 gennaio 1981 (STCE n. 108), e nel suo protocollo addizionale concernente le autorità di controllo e i flussi transfrontalieri, firmato l'8 novembre 2001 (STCE n. 181). Se del caso, le parti tengono conto della raccomandazione n. R (87)15 del comitato dei ministri del Consiglio d'Europa, del 17 settembre 1987, tesa a regolamentare l'utilizzo dei dati a carattere personale nel settore della polizia.

2. Si applicano inoltre i seguenti principi:

a) 

l'autorità trasferente e l'autorità ricevente adottano tutte le misure ragionevoli per garantire, se del caso, la rettifica, la cancellazione o il blocco dei dati personali il cui trattamento non sia conforme alle disposizioni dell'articolo 13 del presente accordo, in particolare quando i dati non sono adeguati, pertinenti o esatti oppure risultano eccessivi rispetto allo scopo per il quale vengono trattati. Ciò comprende anche la notificazione all'altra parte di ogni rettifica, cancellazione o blocco di tali dati;

b) 

su richiesta, l'autorità ricevente informa l'autorità trasferente sull'uso dei dati trasferiti e sui risultati conseguiti;

c) 

i dati personali possono essere trasferiti solo alle autorità competenti. Per l'ulteriore trasferimento ad altre autorità è necessaria l'autorizzazione preventiva da parte dell'autorità trasferente;

d) 

l'autorità trasferente e l'autorità ricevente sono tenute a registrare per iscritto la comunicazione e la ricezione dei dati personali.

ALLEGATO II

DEL CAPO 3 (DIRITTO SOCIETARIO, CONTABILITÀ E REVISIONE CONTABILE E GOVERNANCE SOCIETARIA) DEL TITOLO IV

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Diritto societario

Direttiva 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società a mente dell'articolo 48, secondo comma, del trattato per proteggere gli interessi dei soci e dei terzi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Seconda direttiva 77/91/CEE del Consiglio, del 13 dicembre 1976, intesa a coordinare, per renderle equivalenti, le garanzie che sono richieste, negli Stati membri, alle società di cui all'articolo 58, secondo comma, del trattato, per tutelare gli interessi dei soci e dei terzi per quanto riguarda la costituzione della società per azioni, nonché la salvaguardia e le modificazioni del capitale sociale della stessa, quale modificata dalle direttive 92/101/CEE, 2006/68/CE e 2009/109/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva 77/91/CEE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Terza direttiva 78/855/CEE del Consiglio, del 9 ottobre 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle fusioni delle società per azioni, quale modificata dalle direttive 2007/63/CE e 2009/109/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva 78/855/CEE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sesta direttiva 82/891/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1982, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa alle scissioni delle società per azioni, quale modificata dalle direttive 2007/63/CE e 2009/109/CE

Calendario: le disposizioni della direttiva 82/891/CEE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Undicesima direttiva 89/666/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, relativa alla pubblicità delle succursali create in uno Stato membro da taluni tipi di società soggette al diritto di un altro Stato

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/102/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, in materia di diritto delle società, relativa alle società a responsabilità limitata con un unico socio

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, concernente le offerte pubbliche di acquisto

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Contabilità e revisione contabile

Quarta direttiva 78/660/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1978, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti annuali di taluni tipi di società

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Settima direttiva 83/349/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1983, basata sull'articolo 54, paragrafo 3, lettera g), del trattato e relativa ai conti consolidati

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 luglio 2002, relativo all'applicazione di principi contabili internazionali

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2008, sul controllo esterno della qualità dei revisori legali e delle imprese di revisione contabile che effettuano la revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico (2008/362/CE)

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 5 giugno 2008, relativa alla limitazione della responsabilità civile dei revisori legali dei conti e delle imprese di revisione contabile (2008/473/CE)

Calendario: non pertinente

Governance societaria

Principi OCSE sulla governance societaria

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 14 dicembre 2004, relativa alla promozione di un regime adeguato per quanto riguarda la remunerazione degli amministratori delle società quotate (2004/913/CE)

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 15 febbraio 2005, sul ruolo degli amministratori senza incarichi esecutivi o dei membri del consiglio di sorveglianza delle società quotate e sui comitati del consiglio d'amministrazione o di sorveglianza (2005/162/CE)

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 30 aprile 2009, sulle politiche retributive nel settore dei servizi finanziari (2009/384/CE)

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 30 aprile 2009, che integra le raccomandazioni 2004/913/CE e 2005/162/CE per quanto riguarda il regime concernente la remunerazione degli amministratori delle società quotate (2009/385/CE)

Calendario: non pertinente

ALLEGATO III

DEL CAPO 4 (OCCUPAZIONE, POLITICA SOCIALE E PARI OPPORTUNITÀ) DEL TITOLO IV

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Legislazione in materia di lavoro

Direttiva 91/533/CEE del Consiglio, del 14 ottobre 1991, relativa all'obbligo del datore di lavoro di informare il lavoratore delle condizioni applicabili al contratto o al rapporto di lavoro

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/70/CE del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 97/81/CE del Consiglio, del 15 dicembre 1997, relativa all'accordo quadro sul lavoro a tempo parziale concluso dall'UNICE, dal CEEP e dalla CES — allegato: accordo quadro sul lavoro a tempo parziale

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/383/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1991, che completa le misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute durante il lavoro dei lavoratori aventi un rapporto di lavoro a durata determinata o un rapporto di lavoro interinale

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori — Dichiarazione congiunta del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione sulla rappresentanza dei lavoratori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/88/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, concernente taluni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Lotta alla discriminazione e parità di genere

Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000, che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/78/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, riguardante l'attuazione del principio delle pari opportunità e della parità di trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione e impiego

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/113/CE del Consiglio, del 13 dicembre 2004, che attua il principio della parità di trattamento tra uomini e donne per quanto riguarda l'accesso a beni e servizi e la loro fornitura

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/85/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute sul lavoro delle lavoratrici gestanti, puerpere o in periodo di allattamento (decima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 92/85/CEE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 79/7/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1978, relativa alla graduale attuazione del principio di parità di trattamento tra gli uomini e le donne in materia di sicurezza sociale

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Salute e sicurezza sul luogo di lavoro

Direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 89/654/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute per i luoghi di lavoro (prima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: per i luoghi di lavoro nuovi, le disposizioni della direttiva 89/654/CEE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, comprese le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato II della medesima direttiva.

Per i luoghi di lavoro già utilizzati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, comprese le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato II della medesima direttiva.

Direttiva 2009/104/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativa ai requisiti minimi di sicurezza e di salute per l'uso delle attrezzature di lavoro da parte dei lavoratori durante il lavoro (seconda direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: per le attrezzature di lavoro nuove, le disposizioni della direttiva 2009/104/CE sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, compresi i requisiti minimi di cui all'allegato I della medesima direttiva.

Per le attrezzature di lavoro già utilizzate al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, compresi i requisiti minimi di cui all'allegato I della medesima direttiva.

Direttiva 89/656/CEE del Consiglio, del 30 novembre 1989, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e salute per l'uso da parte dei lavoratori di attrezzature di protezione individuale durante il lavoro (terza direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 89/656/CEE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/57/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute da attuare nei cantieri temporanei o mobili (ottava direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 92/57/CEE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/148/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti cancerogeni o mutageni durante il lavoro (sesta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2004/37/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 settembre 2000, relativa alla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da un'esposizione ad agenti biologici durante il lavoro (settima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2000/54/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 90/270/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime in materia di sicurezza e di salute per le attività lavorative svolte su attrezzature munite di videoterminali (quinta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 90/270/CEE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/58/CEE del Consiglio, del 24 giugno 1992, recante le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro (nona direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 92/58/CEE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/91/CEE del Consiglio, del 3 novembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori nelle industrie estrattive per trivellazione (undicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: per i luoghi di lavoro nuovi, le disposizioni della direttiva 92/91/CEE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per i luoghi di lavoro già utilizzati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 12 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, comprese le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato della medesima direttiva.

Direttiva 92/104/CEE del Consiglio, del 3 dicembre 1992, relativa a prescrizioni minime intese al miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori delle industrie estrattive a cielo aperto o sotterranee (dodicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: per i luoghi di lavoro nuovi, le disposizioni della direttiva 92/104/CEE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per i luoghi di lavoro già utilizzati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 16 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, comprese le prescrizioni minime di sicurezza e di salute di cui all'allegato della medesima direttiva.

Direttiva 98/24/CE del Consiglio, del 7 aprile 1998, sulla protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori contro i rischi derivanti da agenti chimici durante il lavoro (quattordicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 98/24/CE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1999, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori che possono essere esposti al rischio di atmosfere esplosive (quindicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 1999/92/CE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 giugno 2002, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (vibrazioni) (sedicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/44/CE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 febbraio 2003, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (rumore) (diciassettesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/10/CE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (campi elettromagnetici) (diciottesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2004/40/CE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2006, sulle prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all'esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dagli agenti fisici (radiazioni ottiche artificiali) (diciannovesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/25/CE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 93/103/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per il lavoro a bordo delle navi da pesca (tredicesima direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 93/103/CE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 90/269/CEE del Consiglio, del 29 maggio 1990, relativa alle prescrizioni minime di sicurezza e di salute concernenti la movimentazione manuale di carichi che comporta tra l'altro rischi dorso-lombari per i lavoratori (quarta direttiva particolare ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE)

Calendario: le disposizioni della direttiva 90/269/CEE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/322/CEE della Commissione, del 29 maggio 1991, relativa alla fissazione di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 80/1107/CEE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dell'esposizione ad agenti chimici, fisici e biologici sul luogo di lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva 91/322/CEE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/39/CE della Commissione, dell'8 giugno 2000, relativa alla messa a punto di un primo elenco di valori limite indicativi in applicazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio sulla protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti dall'esposizione ad agenti chimici sul luogo di lavoro

Calendario: le disposizioni della direttiva 2000/39/CE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/15/CE della Commissione, del 7 febbraio 2006, che definisce un secondo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/15/CE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/161/UE della Commissione, del 17 dicembre 2009, che definisce un terzo elenco di valori indicativi di esposizione professionale in attuazione della direttiva 98/24/CE del Consiglio

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/161/UE sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO IV

DEL CAPO 5 (PROTEZIONE DEI CONSUMATORI) DEL TITOLO IV

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Sicurezza dei prodotti

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 87/357/CEE del Consiglio, del 25 giugno 1987, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti che, avendo un aspetto diverso da quello che sono in realtà, compromettono la salute o la sicurezza dei consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2009/251/CE della Commissione, del 17 marzo 2009, che impone agli Stati membri di garantire che non vengano immessi o messi a disposizione sul mercato prodotti contenenti il biocida dimetilfumarato

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2006/502/CE della Commissione, dell'11 maggio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare provvedimenti per assicurare che siano immessi sul mercato esclusivamente accendini a prova di bambino e di proibire la commercializzazione di accendini fantasia

Calendario: le disposizioni di tale decisione sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Commercializzazione

Direttiva 98/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 1998, relativa alla protezione dei consumatori in materia di indicazione dei prezzi dei prodotti offerti ai consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/29/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 maggio 2005, relativa alle pratiche commerciali sleali tra imprese e consumatori nel mercato interno («direttiva sulle pratiche commerciali sleali»)

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Diritto dei contratti

Direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 97/7/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 1997, riguardante la protezione dei consumatori in materia di contratti a distanza

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 85/577/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1985, per la tutela dei consumatori in caso di contratti negoziati fuori dei locali commerciali

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 90/314/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1990, concernente i viaggi, le vacanze e i circuiti «tutto compreso»

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/122/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, sulla tutela dei consumatori per quanto riguarda taluni aspetti dei contratti di multiproprietà, dei contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine e dei contratti di rivendita e di scambio

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Servizi finanziari

Direttiva 2002/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 settembre 2002, concernente la commercializzazione a distanza di servizi finanziari ai consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Crediti al consumo

Direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Mezzi di ricorso

Raccomandazione della Commissione, del 30 marzo 1998, riguardante i principi applicabili agli organi responsabili per la risoluzione extragiudiziale delle controversie in materia di consumo (98/257/CE)

Calendario: non pertinente

Raccomandazione della Commissione, del 4 aprile 2001, sui principi applicabili agli organi extragiudiziali che partecipano alla risoluzione consensuale delle controversie in materia di consumo (2001/310/CE)

Calendario: non pertinente

Attuazione

Direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Cooperazione in materia di tutela dei consumatori (regolamento)

Regolamento (CE) n. 2006/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 2004, sulla cooperazione tra le autorità nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa che tutela i consumatori (il regolamento sulla cooperazione per la tutela dei consumatori)

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO V

DEL CAPO 6 (STATISTICHE) DEL TITOLO IV

L'acquis statistico dell'UE di cui al titolo IV (Cooperazione economica e in altri settori), capo 6 (Statistiche), articolo 46, del presente accordo è illustrato nell'edizione aggiornata annualmente dello Statistical Requirements Compendium, che è considerato dalle parti come allegato al presente accordo.

La versione più recente dello Statistical Requirements Compendium in formato elettronico è disponibile sul sito web dell'Ufficio statistico dell'Unione europea (Eurostat) al seguente indirizzo: http://epp.eurostat.ec.europa.eu.

ALLEGATO VI

DEL CAPO 8 (FISCALITÀ) DEL TITOLO IV

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Imposte indirette

Direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
oggetto e ambito di applicazione [titolo I, articolo 1, articolo 2, paragrafo 1), lettere a), c) e d)]
— 
soggetti passivi (titolo III, articolo 9, paragrafo 1, e articoli da 10 a 13)
— 
operazioni imponibili (titolo IV, articoli da 14 a 16, 18, 19, da 24 a 30)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
luogo delle operazioni imponibili (titolo V, articoli 31 e 32)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.
— 
luogo delle operazioni imponibili (titolo V, articolo 36, paragrafo 1, articoli 38, 39, da 43 a 49, da 53 a 56, da 58 a 61)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
fatto generatore ed esigibilità dell'imposta (titolo VI, articoli da 62 a 66, 70, 71)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.
— 
base imponibile (titolo VII, articoli da 72 a 82, da 85 a 92)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.
— 
aliquote (titolo VIII, articoli da 93 a 99,102, 103)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
esenzioni [titolo IX, articoli da 131 a 137, 143, 144, articolo 146, paragrafo 1, lettere a), c), d), e), articolo 146, paragrafo 2, articoli 147, 148, articolo 150, paragrafo 2, articoli da 151 a 161, articolo 163]

Calendario: fatti salvi gli altri capi del presente accordo, per tutte le esenzioni che rientrano nel campo di applicazione della direttiva 2006/112 del Consiglio, relative a beni e servizi in zone franche, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutte le altre esenzioni, tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— 
detrazioni (titolo X, articoli da 167 a 169, da 173 a 192)

Calendario: per tutte le detrazioni per soggetti passivi con riferimento alle persone giuridiche, le disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutte le altre detrazioni, le disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

— 
obblighi dei soggetti passivi e di alcune persone non soggetti passivi [titolo XI, articoli 193, 194, 198, 199, da 201 a 208, 211, 212, articolo 213, paragrafo 1, articolo 214, paragrafo 1, lettera a), articolo 214, paragrafo 2, articoli 215, da 217 a 236, da 238 a 242, 244, da 246 a 248, da 250 a 252, 255, 256, 260, 261, da 271 a 273]
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
regimi speciali (titolo XII, articoli da 281 a 292, da 295 a 344, da 346 a 356)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
disposizioni varie (titolo XIV, articolo 401)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/74/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2007, sull'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dalle accise delle merci importate da viaggiatori provenienti da paesi terzi

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
sezione 3 sui limiti quantitativi
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Tabacco

Direttiva 2011/64/UE del Consiglio, del 21 giugno 2011, relativa alla struttura e alle aliquote dell'accisa applicata al tabacco lavorato

Calendario: le disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo, a eccezione dell'articolo 7, paragrafo 2, degli articoli 8, 9, 10, 11, 12, dell'articolo 14, paragrafo 1, 2, 4, degli articoli 18 e 19 della medesima direttiva, che sono attuati entro il 2025. Il Consiglio di associazione deciderà in merito a un calendario diverso per l'attuazione qualora il contesto regionale lo richieda.

Alcol

Direttiva 92/83/CEE del Consiglio, del 19 ottobre 1992, relativa all'armonizzazione delle strutture delle accise sull'alcole e sulle bevande alcoliche

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Energia

Direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricità

Calendario: per tutte le disposizioni relative alle aliquote, detta direttiva è attuata entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Tutte le altre disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/118/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa al regime generale delle accise

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
articolo 1 di tale direttiva
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
Tredicesima direttiva 86/560/CEE del Consiglio, del 17 novembre 1986, in materia di armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alle imposte sulla cifra di affari — Modalità di rimborso dell'imposta sul valore aggiunto ai soggetti passivi non residenti nel territorio della Comunità

Calendario: per i soggetti passivi con riferimento alle persone giuridiche, le disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Tutte le altre disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO VII

DEL CAPO 12 (AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE) DEL TITOLO IV

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Politica della qualità

Regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1898/2006 della Commissione, del 14 dicembre 2006, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 510/2006 del Consiglio, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni d'origine dei prodotti agricoli e alimentari

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1898/2006 sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), la parte relativa all'indicazione geografica dei vini nel titolo II, capo I, sezione II

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo, segnatamente il titolo V «Controlli nel settore vitivinicolo»

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 555/2008 sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio, del 20 marzo 2006, relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1216/2007 della Commissione, del 18 ottobre 2007, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 509/2006 del Consiglio relativo alle specialità tradizionali garantite dei prodotti agricoli e alimentari

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1216/2007 sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Agricoltura biologica

Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 889/2008 della Commissione, del 5 settembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici, per quanto riguarda la produzione biologica, l'etichettatura e i controlli

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 889/2008 sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1235/2008 della Commissione, dell'8 dicembre 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio per quanto riguarda il regime di importazione di prodotti biologici dai paesi terzi

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1235/2008 sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Norme di commercializzazione delle piante, dei semi, dei prodotti derivati dalle piante e dei prodotti ortofrutticoli

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

— 
per le questioni orizzontali: articolo 113, allegato I, allegato III e allegato IV;
— 
per le sementi destinate alla semina: articolo 157;
— 
per lo zucchero: allegato IV, lettera B;
— 
per i cereali/il riso: allegato IV, lettera A;
— 
per il tabacco greggio: articoli 123, 124, 126; va notato che l'articolo 104 non è applicabile al presente accordo;
— 
per il luppolo: articolo 117, articolo 121, primo comma, lettera g), articolo 158; va notato che l'articolo 185 non è applicabile al presente accordo;
— 
per gli oli commestibili/oli di oliva: articolo 118, allegato XVI;
— 
per le piante vive e i prodotti della floricoltura: allegato I, parte XIII;
— 
per i prodotti ortofrutticoli: articolo 113 bis
Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1295/2008 della Commissione, del 18 dicembre 2008, relativo all'importazione di luppolo in provenienza dai paesi terzi

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 66/401/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante foraggere

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 66/402/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1966, relativa alla commercializzazione delle sementi di cereali

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 68/193/CEE del Consiglio, del 9 aprile 1968, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/72/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa alla commercializzazione delle piantine di ortaggi e dei materiali di moltiplicazione di ortaggi, a eccezione delle sementi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/34/CEE del Consiglio, del 28 aprile 1992, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante da frutto e delle piante da frutto destinate alla produzione di frutti

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/56/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, relativa alla commercializzazione dei materiali di moltiplicazione delle piante ornamentali

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/111/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a determinati tipi di zucchero destinati all'alimentazione umana

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi a essi attinenti

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 76/621/CEE del Consiglio, del 20 luglio 1976, relativa alla fissazione del tenore massimo in acido erucico negli oli e nei grassi destinati tali e quali al consumo umano nonché negli alimenti con aggiunta di oli o grassi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/53/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa al catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/54/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di barbabietole

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/55/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di ortaggi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/56/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione dei tuberi-seme di patate

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/57/CE del Consiglio, del 13 giugno 2002, relativa alla commercializzazione delle sementi di piante oleaginose e da fibra

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1019/2002 della Commissione, del 13 giugno 2002, relativo alle norme di commercializzazione dell'olio d'oliva

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CEE) n. 2568/91 della Commissione, dell'11 luglio 1991, relativo alle caratteristiche degli oli d'oliva e degli oli di sansa d'oliva nonché ai metodi a essi attinenti

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 giugno 2000, relativa ai prodotti di cacao e di cioccolato destinati all'alimentazione umana

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/113/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa alle confetture, gelatine e marmellate di frutta e alla crema di marroni destinate all'alimentazione umana

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa agli estratti di caffè e agli estratti di cicoria

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/112/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente i succhi di frutta e altri prodotti analoghi destinati all'alimentazione umana

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1580/2007 della Commissione, del 21 dicembre 2007, recante modalità di applicazione dei regolamenti (CE) n. 2200/96, (CE) n. 2201/96 e (CE) n. 1182/2007 nel settore degli ortofrutticoli

Sono applicabili tutte le disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1580/2007, compresi gli allegati, a eccezione del titolo III e del titolo IV di tale regolamento

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Norme di commercializzazione di animali vivi e di prodotti animali

Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1825/2000 della Commissione, del 25 agosto 2000, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 1825/2000 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM)

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

— 
per le questioni orizzontali: articolo 113, allegato I, allegato III e allegato IV;
— 
per il pollame e le uova: allegato XIV, parti A, B e C: tutti gli articoli;
— 
per la carne di vitello: articolo 113 ter, allegato XI bis: tutti gli articoli;
— 
per i bovini adulti, i suini e gli ovini: allegato V;
— 
per il latte e i prodotti lattiero-caseari: articoli 114 e 115 con gli allegati, allegato XII: tutti gli articoli, allegato XIII: tutti gli articoli, allegato XV: tutti gli articoli
Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 566/2008 della Commissione, del 18 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione della carne ottenuta da bovini di età non superiore a dodici mesi

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 566/2008 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 589/2008 della Commissione, del 23 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione applicabili alle uova

Si applicano tutte le disposizioni del regolamento (CE) n. 589/2008, a eccezione degli articoli da 33 a 35, dell'allegato III e dell'allegato V di tale regolamento

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1249/2008 della Commissione, del 10 dicembre 2008, recante modalità di applicazione relative alle tabelle comunitarie di classificazione delle carcasse di bovini, suini e ovini e alla comunicazione dei prezzi delle medesime

Si applicano tutte le disposizioni di tale regolamento, a eccezione dell'articolo 18, dell'articolo 26, dell'articolo 35 e dell'articolo 37 di tale regolamento

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 617/2008 della Commissione, del 27 giugno 2008, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio con riguardo alle norme di commercializzazione per le uova da cova e i pulcini di volatili da cortile

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 617/2008 sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 445/2007 della Commissione, del 23 aprile 2007, recante talune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 2991/94 del Consiglio che stabilisce norme per i grassi da spalmare e del regolamento (CEE) n. 1898/87 del Consiglio relativo alla protezione della denominazione del latte e dei prodotti lattiero-caseari all'atto della loro commercializzazione

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 445/2007 sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 273/2008 della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1255/1999 del Consiglio per quanto riguarda i metodi di analisi e la valutazione qualitativa del latte e dei prodotti lattiero-caseari

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 273/2008 sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 543/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio per quanto riguarda le norme di commercializzazione per le carni di pollame

Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 543/2008 sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/110/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, concernente il miele

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO VIII

DEL CAPO 14 (COOPERAZIONE NEL SETTORE DELL'ENERGIA) DEL TITOLO IV

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

I calendari relativi alle disposizioni del presente allegato che sono già stati stabiliti dalle parti nel quadro di altri accordi si applicheranno secondo quanto precisato negli accordi appropriati.

Elettricità

Direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Regolamento (CE) n. 714/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Direttiva 2005/89/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 gennaio 2006, concernente misure per la sicurezza dell'approvvigionamento di elettricità e per gli investimenti nelle infrastrutture

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Gas

Direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Regolamento (CE) n. 715/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativo alle condizioni di accesso alle reti di trasporto del gas naturale

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Petrolio

Direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio e/o di prodotti petroliferi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Infrastrutture

Regolamento (UE, Euratom) n. 617/2010 del Consiglio, del 24 giugno 2010, sulla comunicazione alla Commissione di progetti di investimento nelle infrastrutture per l'energia nell'Unione europea

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Prospezione e ricerca di idrocarburi

Direttiva 94/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa alle condizioni di rilascio e di esercizio delle autorizzazioni alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Efficienza Energetica

Direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, sulla promozione della cogenerazione basata su una domanda di calore utile nel mercato interno dell'energia

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione della Commissione, del 19 novembre 2008, che stabilisce linee guida dettagliate per l'applicazione e l'utilizzo dell'allegato II della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2008/952/CE)

Calendario: le disposizioni di tale decisione sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione della Commissione, del 21 dicembre 2006, che fissa valori di rendimento di riferimento armonizzati per la produzione separata di elettricità e di calore in applicazione della direttiva 2004/8/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (2007/74/CE)

Calendario: le disposizioni di tale decisione sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alla promozione di veicoli puliti e a basso consumo energetico nel trasporto su strada

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/125/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativa all'istituzione di un quadro per l'elaborazione di specifiche per la progettazione ecocompatibile dei prodotti connessi all'energia

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttive/regolamenti di esecuzione:

— 
regolamento (CE) n. 278/2009 della Commissione, del 6 aprile 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica a vuoto e al rendimento medio in modo attivo per gli alimentatori esterni
— 
regolamento (UE) n. 347/2010 della Commissione, del 21 aprile 2010, che modifica il regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade
— 
regolamento (CE) n. 245/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile di lampade fluorescenti senza alimentatore integrato, lampade a scarica ad alta intensità e di alimentatori e apparecchi di illuminazione in grado di far funzionare tali lampade
— 
regolamento (CE) n. 244/2009 della Commissione, del 18 marzo 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile delle lampade non direzionali per uso domestico
— 
regolamento (CE) n. 107/2009 della Commissione, del 4 febbraio 2009, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche per la progettazione ecocompatibile dei ricevitori digitali semplici
— 
regolamento (CE) n. 1275/2008 della Commissione, del 17 dicembre 2008, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le specifiche di progettazione ecocompatibile relative al consumo di energia elettrica nei modi stand-by e spento delle apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche e da ufficio
— 
regolamento (CE) n. 641/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei circolatori senza premistoppa indipendenti e dei circolatori senza premistoppa integrati in prodotti
— 
regolamento (CE) n. 640/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei motori elettrici
— 
regolamento (CE) n. 643/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile degli apparecchi di refrigerazione per uso domestico
— 
regolamento (CE) n. 642/2009 della Commissione, del 22 luglio 2009, recante modalità di applicazione della direttiva 2005/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in merito alle specifiche per la progettazione ecocompatibile dei televisori
— 
direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi
Calendario: le disposizioni di cui alla direttiva quadro e le disposizioni di cui alle pertinenti misure di esecuzione esistenti sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2010/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse dei prodotti connessi all'energia, mediante l'etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti

Calendario: da attuare conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Direttive/regolamenti di esecuzione:

— 
direttiva 2003/66/CE della Commissione, del 3 luglio 2003, che modifica la direttiva 94/2/CE che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni
— 
direttiva 2002/40/CE della Commissione, dell'8 maggio 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei forni elettrici per uso domestico
— 
direttiva 2002/31/CE della Commissione, del 22 marzo 2002, che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia dei condizionatori d'aria per uso domestico
— 
direttiva 1999/9/CE della Commissione, del 26 febbraio 1999, recante modifica della direttiva 97/17/CE che stabilisce le modalità di applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie a uso domestico
— 
direttiva 98/11/CE della Commissione, del 27 gennaio 1998, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante l'efficienza energetica delle lampade per uso domestico
— 
direttiva 97/17/CE della Commissione, del 16 aprile 1997, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavastoviglie a uso domestico
— 
direttiva 96/89/CE della Commissione, del 17 dicembre 1996, che modifica la direttiva 95/12/CE che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici a uso domestico
— 
direttiva 96/60/CE della Commissione, del 19 settembre 1996, recante modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavasciuga biancheria domestiche
— 
direttiva 95/13/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle asciugabiancheria a uso domestico
— 
direttiva 95/12/CE della Commissione, del 23 maggio 1995, che stabilisce le modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo di energia delle lavatrici a uso domestico
— 
direttiva 94/2/CE della Commissione, del 21 gennaio 1994, che stabilisce modalità d'applicazione della direttiva 92/75/CEE per quanto riguarda l'etichettatura indicante il consumo d'energia dei frigoriferi elettrodomestici, dei congelatori elettrodomestici e delle relative combinazioni
— 
direttiva 92/75/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1992, concernente l'indicazione del consumo di energia e di altre risorse degli apparecchi domestici, mediante l'etichettatura e informazioni uniformi relative ai prodotti
Calendario: le disposizioni di cui alla direttiva quadro e le disposizioni di cui alle pertinenti misure di esecuzione esistenti sono attuate conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Regolamento (CE) n. 106/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente un programma comunitario di etichettatura relativa a un uso efficiente dell'energia per le apparecchiature per ufficio

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2006/1005/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2006, sulla conclusione dell'accordo tra il governo degli Stati Uniti d'America e la Comunità europea per il coordinamento dei programmi di etichettatura in materia di efficienza energetica delle apparecchiature per ufficio

Calendario: le disposizioni di tale decisione sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1222/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, sull'etichettatura dei pneumatici in relazione al consumo di carburante e ad altri parametri fondamentali

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Energia rinnovabile

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

ALLEGATO IX

DEL CAPO 15 (TRASPORTI) DEL TITOLO IV

1. Le parti hanno deciso di cooperare allo sviluppo della rete di trasporto strategica per il territorio della Repubblica di Moldova. La mappa indicativa della rete di trasporto strategica proposta dalla Repubblica di Moldova è inclusa nel presente allegato (cfr. il punto 6 del presente allegato).

2. A tale proposito le parti riconoscono l'importanza dell'attuazione delle principali misure prioritarie della strategia di investimento nelle infrastrutture di trasporto nella Repubblica di Moldova, intese a ripristinare ed estendere i collegamenti stradali e ferroviari di rilevanza internazionale che attraversano il territorio della Repubblica di Moldova, a partire dalle strade nazionali M3 Chisinau — Giurgiulesti e M14 Brest — Briceni — Tiraspol — Odessa, nonché a potenziare e ammodernare i collegamenti ferroviari con i paesi limitrofi, utilizzati per il traffico internazionale e in transito.

3. Le parti riconoscono l'importanza di migliorare i collegamenti di trasporto rendendoli più agevoli, sicuri e affidabili a reciproco vantaggio dell'UE e della Repubblica di Moldova. Le parti intendono cooperare al fine di sviluppare ulteriori collegamenti di trasporto, in particolare mediante:

a) 

la cooperazione strategica, procedure amministrative migliori ai valichi di frontiera e l'eliminazione delle strozzature infrastrutturali;

b) 

la cooperazione in materia di trasporti nel quadro del partenariato orientale;

c) 

la cooperazione con le istituzioni finanziarie internazionali che possono contribuire a migliorare i trasporti;

d) 

l'ulteriore sviluppo nella Repubblica di Moldova di un dispositivo di coordinamento e di un sistema di informazione che garantiscano l'efficacia e la trasparenza della pianificazione infrastrutturale, compresi i sistemi di gestione del traffico, dei diritti d'uso e dei finanziamenti;

e) 

l'adozione di azioni volte a facilitare il transito frontaliero, in linea con le disposizioni del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 5 (Dogane e facilitazione degli scambi), del presente accordo, intese a migliorare il funzionamento della rete di trasporto per rendere più scorrevoli i flussi dei trasporti tra l'UE, la Repubblica di Moldova e i partner regionali;

f) 

lo scambio di pratiche ottimali sulle possibilità di finanziamento dei progetti (misure infrastrutturali e orizzontali), tra cui i partenariati pubblico-privato, la normativa pertinente e i diritti d'uso;

g) 

tenendo presenti, se pertinenti, le disposizioni ambientali di cui al titolo IV (Cooperazione economica e in altri settori), capo 16 (Ambiente), del presente accordo, in particolare la valutazione di impatto strategico, la valutazione di impatto ambientale e la legislazione dell'UE sulla natura e la qualità dell'aria;

h) 

lo sviluppo, a livello regionale, di sistemi efficienti di gestione del traffico, come il sistema europeo di gestione del traffico ferroviario (European Rail Traffic Management System — ERTMS), che assicurino redditività, interoperabilità ed elevata qualità.

4. Le parti collaboreranno al fine di collegare la rete di trasporto strategica della Repubblica di Moldova alla rete transeuropea di trasporto (TEN-T) nonché alle reti della regione.

5. Le parti si adopereranno per individuare progetti di interesse reciproco lungo la rete di trasporto strategica della Repubblica di Moldova.

6. Mappa (mappa delle reti di trasporto strategiche sul territorio della Repubblica di Moldova):

image

ALLEGATO X

DEL CAPO 15 (TRASPORTI) DEL TITOLO IV

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Trasporto su strada

Condizioni tecniche

Direttiva 92/6/CEE del Consiglio, del 10 febbraio 1992, concernente il montaggio e l'impiego di limitatori di velocità per talune categorie di autoveicoli nella Comunità

Calendario: per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, già immatricolati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli immatricolati per la prima volta, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 1 anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 96/53/CE del Consiglio, del 25 luglio 1996, che stabilisce, per taluni veicoli stradali che circolano nella Comunità, le dimensioni massime autorizzate nel traffico nazionale e internazionale e i pesi massimi autorizzati nel traffico internazionale

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, concernente il controllo tecnico dei veicoli a motore e dei loro rimorchi

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni di sicurezza

Direttiva 91/439/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, concernente la patente di guida

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
introduzione delle categorie per la patente di guida (articolo 3);
— 
condizioni per il rilascio della patente di guida (articoli 4, 5, 6 e 7);
— 
requisiti per l'esame di idoneità alla guida (allegati II e III)

da sostituire entro il 19 gennaio 2013 con le pertinenti disposizioni della direttiva 2006/126/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, concernente la patente di guida

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

Calendario: per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, già immatricolati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni sociali

Regolamento (CE) n. 561/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativo all'armonizzazione di alcune disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

Calendario: per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tali regolamenti sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, già immatricolati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale regolamento, a eccezione dell'articolo 27 relativo ai tachigrafi digitali, sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Le disposizioni di cui all'articolo 27 relative ai tachigrafi digitali sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti (CEE) n. 3820/85 e (CEE) n. 3821/85 del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1071/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che stabilisce norme comuni sulle condizioni da rispettare per esercitare l'attività di trasportatore su strada

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

— 
articoli 3, 4, 5, 6, 7 (escluso il valore monetario dell'idoneità finanziaria), 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e allegato I di tale regolamento
Calendario: tali disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, concernente l'organizzazione dell'orario di lavoro delle persone che effettuano operazioni mobili di autotrasporto

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sulla qualificazione iniziale e formazione periodica dei conducenti di taluni veicoli stradali adibiti al trasporto di merci o passeggeri

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni fiscali

Direttiva 1999/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 1999, relativa alla tassazione a carico di autoveicoli pesanti adibiti al trasporto di merci su strada per l'uso di alcune infrastrutture

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Trasporto su rotaia

Accesso al mercato e alle infrastrutture

Direttiva 91/440/CEE del Consiglio, del 29 luglio 1991, relativa allo sviluppo delle ferrovie comunitarie

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
indipendenza gestionale e risanamento finanziario (articoli 2, 3, 4, 5 e 9);
— 
separazione fra la gestione dell'infrastruttura e l'attività di trasporto (articoli 6, 7 e 8)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 95/18/CE del Consiglio, del 19 giugno 1995, relativa alle licenze delle imprese ferroviarie

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
introduzione di licenze alle condizioni di cui agli articoli 1, 2, 3, 4 (a eccezione dell'articolo 4, paragrafo 5), 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 e 15 di tale direttiva
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2001, relativa alla ripartizione della capacità di infrastruttura ferroviaria, all'imposizione dei diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura ferroviaria e alla certificazione di sicurezza

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 913/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2010, relativo alla rete ferroviaria europea per un trasporto merci competitivo

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni tecniche e di sicurezza, interoperabilità

Direttiva 2004/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativa alla sicurezza delle ferrovie comunitarie (direttiva sulla sicurezza delle ferrovie)

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla certificazione dei macchinisti addetti alla guida di locomotori e treni sul sistema ferroviario della Comunità

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/57/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, relativa all'interoperabilità del sistema ferroviario comunitario

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

Calendario: per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, già immatricolati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Trasporto combinato

Direttiva 92/106/CEE del Consiglio, del 7 dicembre 1992, relativa alla fissazione di norme comuni per taluni trasporti combinati di merci tra Stati membri

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Altri aspetti

Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1371/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai diritti e agli obblighi dei passeggeri nel trasporto ferroviario

Calendario: le disposizioni di tale regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Trasporto aereo

L'accordo globale sullo spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova, firmato il 26 giugno 2012 a Bruxelles, che contiene l'elenco e il calendario per l'attuazione dell'acquis dell'UE pertinente nel settore dell'aviazione.

Trasporti nazionali per via navigabile

Funzionamento del mercato

Direttiva 96/75/CE del Consiglio, del 19 novembre 1996, relativa alle modalità di noleggio e di formazione dei prezzi nel settore dei trasporti nazionali e internazionali di merci per via navigabile nella Comunità

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Accesso alla professione

Direttiva 87/540/CEE del Consiglio, del 9 novembre 1987, relativa all'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali e internazionali intesa al riconoscimento reciproco dei diplomi, certificati e altri titoli relativi a tale professione

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 96/50/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, riguardante l'armonizzazione dei requisiti per il conseguimento dei certificati nazionali di conduzione di navi per il trasporto di merci e di persone nella Comunità nel settore della navigazione interna

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sicurezza

Direttiva 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, relativa al trasporto interno di merci pericolose

Calendario: per tutti i veicoli che effettuano trasporti internazionali, le disposizioni di tale direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Per tutti i veicoli che effettuano trasporti nazionali, già immatricolati al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Servizi d'informazione fluviale

Direttiva 2005/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 settembre 2005, relativa ai servizi armonizzati d'informazione fluviale (RIS) sulle vie navigabili interne della Comunità

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XI

DEL CAPO 16 (AMBIENTE)

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

I calendari relativi alle disposizioni del presente allegato che sono già stati stabiliti dalle parti nel quadro di altri accordi si applicheranno secondo quanto precisato negli accordi appropriati.

Governance ambientale e integrazione dell'ambiente in altri settori programmatici

Direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, concernente la valutazione dell'impatto ambientale di determinati progetti pubblici e privati

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti;
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
introduzione del requisito secondo cui i progetti elencati nell'allegato I sono sottoposti a valutazione d'impatto ambientale e di una procedura per decidere quali progetti dell'allegato II richiedono una valutazione d'impatto ambientale (articolo 4)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
definizione della portata delle informazioni che il committente deve fornire (articolo 5)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di una procedura di consultazione delle autorità responsabili in materia di ambiente e di una procedura di consultazione pubblica (articolo 6)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
definizione di modalità per lo scambio di informazioni e la consultazione con i paesi limitrofi (articolo 7)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di misure per la notifica al pubblico dell'esito delle decisioni in merito alle domande di autorizzazione (articolo 9)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
definizione di procedure di ricorso efficaci, tempestive e non eccessivamente onerose a livello amministrativo e giuridico che coinvolgano i cittadini e le ONG (articolo 11)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2001, concernente la valutazione degli effetti di determinati piani e programmi sull'ambiente

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
introduzione di una procedura per decidere quali piani o programmi richiedono una valutazione ambientale strategica e del requisito secondo cui i piani o i programmi per i quali una valutazione ambientale strategica è obbligatoria sono soggetti a detta valutazione (articolo 3)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di una procedura di consultazione delle autorità responsabili in materia di ambiente e di una procedura di consultazione pubblica (articolo 6)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
definizione di modalità per lo scambio di informazioni e la consultazione con i paesi limitrofi (articolo 7)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/4/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
definizione di modalità pratiche, e delle relative eccezioni, per rendere l'informazione ambientale disponibile al pubblico (articoli 3 e 4)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
garanzia che le autorità pubbliche rendano disponibile al pubblico l'informazione ambientale (articolo 3, paragrafo 1)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di procedure di riesame delle decisioni che negano l'accesso o che concedono accesso parziale all'informazione ambientale (articolo 6)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un sistema di diffusione al pubblico dell'informazione ambientale (articolo 7)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, che prevede la partecipazione del pubblico nell'elaborazione di taluni piani e programmi in materia ambientale.

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione della o delle autorità competenti
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un meccanismo per fornire informazioni al pubblico (articolo 2, paragrafo 2, lettere a) e d)]
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un meccanismo per la consultazione pubblica (articolo 2, paragrafo 2, lettera b), e articolo 2, paragrafo 3)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un meccanismo per tener conto delle osservazioni e dei pareri del pubblico nel processo decisionale (articolo 2, paragrafo 2, lettera c)]
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
garanzia di un accesso alla giustizia efficace, tempestivo e non eccessivamente oneroso a livello amministrativo e giurisdizionale per quanto riguarda la legittimità sostanziale o procedurale di decisioni, atti od omissioni da parte delle autorità pubbliche in queste procedure per il pubblico, comprese le ONG [articolo 3, paragrafo 7, e articolo 4, paragrafo 4, VIA e IPPC (IED)].
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Qualità dell'aria

Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti (articolo 3)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione e classificazione di zone e agglomerati (articolo 4)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un sistema di valutazione, dotato di criteri adeguati, per valutare la qualità dell'aria ambiente rispetto agli inquinanti atmosferici (articoli 5, 6 e 9)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 9 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di piani per la qualità dell'aria nelle zone e negli agglomerati in cui i livelli di inquinanti superano un valore limite/valore-obiettivo (articolo 23)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 9 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di piani d'azione a breve termine per le zone e gli agglomerati in cui sussiste il rischio che le soglie di allarme siano superate (articolo 24)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 9 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un sistema di informazione del pubblico (articolo 26)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/107/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, concernente l'arsenico, il cadmio, il mercurio, il nickel e gli idrocarburi policiclici aromatici nell'aria ambiente

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione e classificazione di zone e agglomerati (articolo 3)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un sistema di valutazione, dotato di criteri adeguati, per valutare la qualità dell'aria ambiente rispetto agli inquinanti atmosferici (articolo 4)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 9 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
adozione di misure per mantenere/migliorare la qualità dell'aria rispetto ai relativi inquinanti (articolo 3)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 9 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un sistema di informazione del pubblico (articolo 7)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/32/CEE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa al tenore di zolfo di alcuni combustibili liquidi

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti
— 
istituzione di un sistema di campionamento e di metodi di analisi efficaci (articolo 6)
— 
divieto di utilizzare oli combustibili pesanti e gasolio il cui tenore di zolfo superi i valori limite stabiliti (articolo 3, paragrafo 1, e articolo 4, paragrafo 1)
— 
applicazione dei valori limite per il tenore di zolfo dei combustibili per uso marittimo (articoli 4 bis e 4 ter)
Calendario: da attuare conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.

Direttiva 94/63/CE del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sul controllo delle emissioni di composti organici volatili (COV) derivanti dal deposito della benzina e dalla sua distribuzione dai terminali alle stazioni di servizio, come modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
individuazione di tutti i terminali di deposito e caricamento di benzina (articolo 2)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di misure tecniche volte a ridurre la perdita di benzina dagli impianti di deposito presso i terminali e le stazioni di servizio e durante il caricamento/lo scaricamento di cisterne mobili presso i terminali (articoli 3, 4 e 6 e allegato III)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
obbligo di rispetto delle prescrizioni per tutte le torri di caricamento di autocisterne e le cisterne mobili (articoli 4 e 5)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa alla limitazione delle emissioni di composti organici volatili dovute all'uso di solventi organici in talune pitture e vernici e in taluni prodotti per carrozzeria

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
definizione dei valori limite di contenuto massimo di COV per pitture e vernici (articolo 3 e allegato II, fase II)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di prescrizioni atte a garantire che l'etichettatura dei prodotti immessi sul mercato e l'immissione sul mercato dei prodotti siano conformi ai pertinenti requisiti (articoli 3 e 4)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa ai limiti nazionali di emissione di alcuni inquinanti atmosferici

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione delle autorità competenti a ottemperare alla prescrizione relativa alla comunicazione degli inventari delle emissioni e alla presentazione di relazioni a norma della direttiva
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
sviluppo di programmi nazionali volti al rispetto dei limiti nazionali
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
osservanza di tutti gli altri obblighi, compresi i limiti nazionali di emissione

Entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo i limiti nazionali di emissione si applicano come stabilito nel protocollo originale di Göteborg del 1999 per la riduzione dell'acidificazione, dell'eutrofizzazione e dell'ozono troposferico.

Entro detto periodo, inoltre, la Repubblica di Moldova si adopera per ratificare il protocollo di Göteborg, comprese le modifiche adottate nel 2012.

Qualità dell'acqua e gestione delle risorse

Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque, quale modificata dalla decisione 2455/2001/CE

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
individuazione dei distretti idrografici e introduzione delle disposizioni amministrative per fiumi, laghi e acque costiere internazionali (articolo 3)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
analisi delle caratteristiche dei distretti idrografici (articolo 5)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di programmi di monitoraggio della qualità delle acque (articolo 8)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
preparazione di piani di gestione dei bacini idrografici, consultazioni pubbliche e pubblicazione di tali piani (articoli 13 e 14)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
svolgimento di una valutazione preliminare del rischio di alluvioni (articoli 4 e 5)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
elaborazione di mappe della pericolosità e di mappe del rischio di alluvioni (articolo 6)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di piani di gestione del rischio di alluvioni (articolo 7)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/271/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1991, concernente il trattamento delle acque reflue urbane, quale modificata dalla direttiva 98/15/CE e dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 91/271/CEE:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
valutazione dello stato della raccolta e del trattamento delle acque reflue urbane
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
individuazione delle aree e degli agglomerati sensibili (articolo 5 e allegato II)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
elaborazione di un programma tecnico e di investimento per l'applicazione dei requisiti per il trattamento delle acque reflue urbane (articolo 17)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/83/CE del Consiglio, del 3 novembre 1998, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di norme per l'acqua potabile (articoli 4 e 5)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un sistema di controllo (articoli 6 e 7)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un meccanismo di informazione dei consumatori (articolo 13)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/676/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

istituzione di programmi di controllo (articolo 6)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

individuazione delle acque inquinate o delle acque a rischio e designazione delle zone vulnerabili ai nitrati (articolo 3)

Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di piani di azione e di codici di buone pratiche agricole per le zone vulnerabili ai nitrati (articoli 4 e 5)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Gestione dei rifiuti e delle risorse

Direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
preparazione dei piani di gestione dei rifiuti in linea con la gerarchia dei rifiuti in cinque tappe e con i programmi di prevenzione dei rifiuti (capo V)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un meccanismo di recupero totale dei costi secondo il principio «chi inquina paga» e il principio della responsabilità estesa del produttore (articolo 14)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un sistema di autorizzazioni per enti o imprese che effettuano operazioni di recupero o di smaltimento, con obblighi specifici per la gestione dei rifiuti pericolosi (capo IV)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un registro di enti e imprese che raccolgono e trasportano i rifiuti (capo IV)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti, quale modificata dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
classificazione delle discariche (articolo 4)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
elaborazione di una strategia nazionale per la riduzione dei rifiuti urbani biodegradabili da collocare a discarica (articolo 5)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un sistema di domande di autorizzazione e di procedure di ammissione dei rifiuti (articoli da 5 a 7, 11, 12 e 14)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di procedure di controllo e sorveglianza nella fase operativa della discarica e di procedure di chiusura e di gestione successiva alla chiusura per le discariche dismesse (articoli 12 e 13)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di piani di riassetto delle discariche esistenti (articolo 14)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un meccanismo di calcolo dei costi (articolo 10)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
garanzia che i rifiuti siano trattati prima di essere collocati a discarica (articolo 6)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, relativa alla gestione dei rifiuti delle industrie estrattive

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un sistema atto a garantire che gli operatori elaborino piani di gestione dei rifiuti (identificazione e classificazione delle strutture di deposito dei rifiuti; caratterizzazione dei rifiuti) (articoli 4 e 9)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un sistema di autorizzazioni, di garanzie finanziarie e di un sistema di ispezioni (articoli 7, 14 e 17)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di procedure per la gestione e il monitoraggio dei vuoti di miniera (articolo 10)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di procedure per la chiusura delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione e per la fase successiva alla chiusura (articolo 12)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
stesura di un inventario delle strutture di deposito dei rifiuti di estrazione chiuse (articolo 20)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Tutela della natura

Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, concernente la conservazione degli uccelli selvatici

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
valutazione delle specie di uccelli oggetto di speciali misure di conservazione e delle specie migratrici che ritornano regolarmente
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
individuazione e designazione di zone di protezione speciali per le specie di uccelli (articolo 4, paragrafo 1)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
adozione di misure di conservazione speciali per proteggere le specie migratrici che ritornano regolarmente (articolo 4, paragrafo 2)
Calendario: da attuare conformemente al calendario concordato nel quadro del trattato che istituisce la Comunità dell'energia.
— 
instaurazione di un regime generale di protezione di tutte le specie di uccelli selvatici, di cui quelle oggetto di caccia costituiscono un sottoinsieme particolare, e del divieto di catturare/uccidere determinati tipi di uccelli (articoli 5, 6, 7, 8 e articolo 9, paragrafi 1 e 2)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche, quale modificata dalle direttive 97/62/CE, 2006/105/CE e dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 92/43/CEE:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
elaborazione dell'inventario dei siti, designazione di tali siti e individuazione delle priorità per la loro gestione (compresi il completamento dell'inventario dei potenziali siti Emerald e l'istituzione delle misure per la loro tutela e gestione) (articolo 4)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione delle misure di conservazione necessarie per tali siti (articolo 6)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un sistema di monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie (articolo 11)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un regime di rigorosa tutela delle specie di cui all'allegato IV di tale direttiva, pertinenti per la Repubblica di Moldova (articolo 12)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un meccanismo atto a promuovere l'educazione e l'informazione generale del pubblico (articolo 22)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Inquinamento industriale e rischi industriali

Direttiva 2010/75/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
individuazione delle installazioni che richiedono un'autorizzazione (allegato I)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
applicazione delle migliori tecniche disponibili (BAT) tenendo presente le conclusioni sulle BAT dei documenti di riferimento sulle migliori tecniche disponibili (BREF) (articolo 14, paragrafi da 3 a 6 e articolo 15, paragrafi da 2 a 4)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 10 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di un sistema integrato di autorizzazione (articoli da 4 a 6, 12, 21 e 24 e allegato IV)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione e attuazione di un meccanismo di verifica della conformità (articolo 8, articolo 14, paragrafo 1, lettera d) e articolo 23, paragrafo 1)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di valori limite di emissione per gli impianti di combustione (articolo 30 e allegato V)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
elaborazione di piani nazionali transitori intesi a ridurre le emissioni annue totali degli impianti esistenti (opzionalmente, definizione dei valori limite di emissione per gli impianti esistenti) (articolo 32)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 96/82/CE del Consiglio, del 9 dicembre 1996, sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti connessi con determinate sostanze pericolose, quale modificata dalla direttiva 2003/105/CE e dal regolamento (CE) n. 1882/2003

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 96/82/CE:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di meccanismi di coordinamento effettivi tra le autorità pertinenti
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
istituzione di sistemi per ricevere notifiche contenenti informazioni sugli impianti Seveso pertinenti e per la notifica degli incidenti rilevanti (articoli 6, 14 e 15)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sostanze chimiche

Regolamento (CE) n. 689/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 giugno 2008, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

— 
attuazione della procedura di notifica di esportazione (articolo 7)
Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
attuazione di procedure per la gestione delle notifiche di esportazione ricevute da altri paesi (articolo 8)
Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
definizione di procedure per l'elaborazione e la presentazione delle notifiche relative all'atto normativo definitivo (articolo 10)
Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
definizione di procedure per l'elaborazione e la presentazione delle decisioni sulle importazioni (articolo 12)
Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
attuazione della procedura PIC per l'esportazione di alcune sostanze chimiche, in particolare quelle elencate nell'allegato III della convenzione di Rotterdam sulla procedura di previo assenso informato per taluni prodotti chimici e pesticidi pericolosi nel commercio internazionale (articolo 13)
Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
applicazione delle prescrizioni in materia di etichettatura e di imballaggio per le sostanze chimiche esportate (articolo 16)
Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
designazione delle autorità nazionali incaricate di controllare le importazioni e le esportazioni delle sostanze chimiche (articolo 17)
Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

— 
designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti (articolo 43)
Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
attuazione delle prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele (articolo 4)
Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

— 
designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti, delle autorità preposte all'applicazione delle disposizioni e istituzione del sistema ufficiale di verifica e controllo (articoli 121 e 125)
Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
adozione di disposizioni nazionali relative alle sanzioni da irrogare in caso di violazioni delle legislazioni nazionali in materia di sostanze chimiche (articolo 126)
Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
adozione di disposizioni nazionali volte a istituire un sistema nazionale di registrazione delle sostanze chimiche e delle miscele (titolo II, articoli 5, 6, 7 e 14)
Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
adozione di disposizioni nazionali concernenti le informazioni all'interno della catena d'approvvigionamento sulle sostanze chimiche e sulle miscele e gli obblighi a carico degli utilizzatori a valle (titoli IV e V, articoli 31 e 37)
Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.
— 
adozione di disposizioni nazionali intese ad adottare l'elenco delle restrizioni come specificato nell'allegato XVII di REACH (titolo VIII, articolo 67)
Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XII

DEL CAPO 17 (INIZIATIVE IN MATERIA DI CLIMA) DEL TITOLO IV

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Cambiamenti climatici e protezione dello strato di ozono

Direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
istituzione di un sistema per individuare gli impianti pertinenti e i gas a effetto serra (allegati I e II)
— 
istituzione di sistemi di monitoraggio, comunicazione, verifica e applicazione e di procedure di consultazione pubblica (articoli 9, da 14 a 17, 19 e 21)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 842/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, su taluni gas fluorurati a effetto serra

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti
— 
istituzione/adeguamento delle condizioni nazionali di formazione e di certificazione per il personale e le società interessate (articolo 5)
— 
istituzione di sistemi di comunicazione delle informazioni al fine di acquisire dati sulle emissioni dai settori pertinenti (articolo 6)
— 
istituzione di un sistema di controllo del rispetto delle disposizioni (articolo 13)
Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 4 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1005/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

Si applicano le seguenti disposizioni di tale regolamento:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti
— 
istituzione di un divieto di produzione delle sostanze controllate, salvo per usi specifici, e fino al 2019 per gli idroclorofluorocarburi (HCFC) (articolo 4)
— 
istituzione di un divieto di immissione sul mercato e di uso di sostanze controllate, tranne che per gli HCFC rigenerati che potrebbero essere utilizzati quali refrigeranti, fino al 2015 (articoli 5 e 11)
— 
definizione delle condizioni per la produzione, l'immissione sul mercato e l'uso in deroga di sostanze controllate (come materie prime, agenti di fabbricazione, per usi essenziali di laboratorio e a fini di analisi, per usi critici degli halon) e deroghe individuali, compresi gli usi di emergenza del bromuro di metile (capo III)
— 
istituzione di un sistema di licenze per l'importazione e l'esportazione di sostanze controllate per usi in deroga (capo IV) e obblighi di comunicazione dei dati da parte degli Stati membri e delle imprese (articoli 26 e 27)
— 
istituzione degli obblighi di recuperare, riciclare, rigenerare e distruggere le sostanze controllate usate (articolo 22)
— 
istituzione di procedure per controllare e ispezionare le fughe di sostanze controllate (articolo 23)
Calendario: tali disposizioni di detto regolamento sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/70/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 1998, relativa alla qualità della benzina e del combustibile diesel

Si applicano le seguenti disposizioni di tale direttiva:

— 
adozione della legislazione nazionale e designazione dell'autorità competente o delle autorità competenti
— 
esecuzione di una valutazione del consumo nazionale di carburanti
— 
definizione di un sistema di controllo della qualità dei carburanti (articolo 8)
— 
divieto di commercializzazione di benzina contenente piombo (articolo 3, paragrafo 1)
— 
permesso di commercializzare benzina senza piombo, combustibile diesel e gasoli utilizzati per i motori delle macchine mobili non stradali e dei trattori agricoli e forestali solo se conformi ai relativi requisiti (articoli 3 e 4)
— 
istituzione di un sistema regolamentare per le circostanze eccezionali e di un sistema di raccolta dei dati nazionali relativi alla qualità dei carburanti (articoli 7 e 8)
Calendario: tali disposizioni di detta direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XIII

DEL CAPO 21 (SANITÀ PUBBLICA) DEL TITOLO IV

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Tabacco

Direttiva 2001/37/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri in materia di pubblicità e di sponsorizzazione a favore dei prodotti del tabacco

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Raccomandazione 2003/54/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2002, sulla prevenzione del fumo e su iniziative per rafforzare la lotta contro il tabagismo

Calendario: non pertinente

Raccomandazione del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli ambienti senza fumo (2009/C 296/02)

Calendario: non pertinente

Malattie trasmissibili

Decisione n. 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 1998, che istituisce una rete di sorveglianza epidemiologica e di controllo delle malattie trasmissibili nella Comunità

Calendario: le disposizioni di tale decisione sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2000/96/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, relativa alle malattie trasmissibili da inserire progressivamente nella rete comunitaria in forza della decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni della decisione 2000/96/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2002/253/CE della Commissione, del 19 marzo 2002, che stabilisce la definizione dei casi ai fini della dichiarazione delle malattie trasmissibili alla rete di sorveglianza comunitaria istituita ai sensi della decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni della decisione 2002/253/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2000/57/CE della Commissione, del 22 dicembre 1999, sul sistema di allarme rapido e di reazione per la prevenzione e il controllo delle malattie trasmissibili, previsto dalla decisione 2119/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Calendario: le disposizioni della decisione 2000/57/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Sangue

Direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 2003, che stabilisce norme di qualità e di sicurezza per la raccolta, il controllo, la lavorazione, la conservazione e la distribuzione del sangue umano e dei suoi componenti

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/33/CE della Commissione, del 22 marzo 2004, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a taluni requisiti tecnici del sangue e degli emocomponenti

Calendario: le disposizioni della direttiva 2004/33/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/62/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, recante applicazione della direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme e le specifiche comunitarie relative a un sistema di qualità per i servizi trasfusionali

Calendario: le disposizioni della direttiva 2005/62/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/61/CE della Commissione, del 30 settembre 2005, che applica la direttiva 2002/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità e la notifica di effetti indesiderati e incidenti gravi

Calendario: le disposizioni della direttiva 2005/61/CE sono attuate entro 5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Organi, tessuti e cellule

Direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, sulla definizione di norme di qualità e di sicurezza per la donazione, l'approvvigionamento, il controllo, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/17/CE della Commissione, dell'8 febbraio 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda determinate prescrizioni tecniche per la donazione, l'approvvigionamento e il controllo di tessuti e cellule umani

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/17/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/86/CE sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2010/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 luglio 2010, relativa alle norme di qualità e sicurezza degli organi umani destinati ai trapianti

Calendario: le disposizioni di tale direttiva sono attuate entro 7 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Salute mentale — tossicodipendenza

Raccomandazione 2003/488/CE del Consiglio, del 18 giugno 2003, sulla prevenzione e la riduzione del danno per la salute causato da tossicodipendenza

Calendario: non pertinente

Alcol

Raccomandazione 2001/458/CE del Consiglio, del 5 giugno 2001, sul consumo di bevande alcoliche da parte di giovani, in particolare bambini e adolescenti

Calendario: non pertinente

Tumori

Raccomandazione 2003/878/CE del Consiglio, del 2 dicembre 2003, sullo screening dei tumori

Calendario: non pertinente

Prevenzione degli incidenti e promozione della sicurezza

Raccomandazione (2007/C 164/01) del Consiglio, del 31 maggio 2007, sulla prevenzione degli incidenti e la promozione della sicurezza

Calendario: non pertinente

ALLEGATO XIV

DEL CAPO 25 (COOPERAZIONE IN MATERIA DI CULTURA, POLITICA AUDIOVISIVA E MEDIA) DEL TITOLO IV

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Direttiva 2007/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attività televisive

Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/65/CE sono attuate entro 2 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Convenzione dell'Unesco del 2005 sulla protezione e la promozione della diversità delle espressioni culturali

Calendario: non pertinente

ALLEGATO XV

SOPPRESSIONE DEI DAZI DOGANALI

1. Le parti sopprimono tutti i dazi doganali sulle merci originarie dell'altra parte a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente accordo, a eccezione di quanto previsto ai punti 2, 3 e 4 e fatto salvo il punto 5 del presente allegato.

2. I prodotti elencati nell'allegato XV-A sono importati nell'Unione in esenzione da dazi doganali entro i limiti dei contingenti tariffari indicati in tale allegato. Alle importazioni che superano il limite del contingente tariffario si applica l'aliquota del dazio doganale della nazione più favorita (NPF).

3. I prodotti elencati nell'allegato XV-B sono assoggettati a un dazio all'importazione nell'UE in esenzione dell'aliquota ad valorem di tale dazio.

4. La Repubblica di Moldova procede alla soppressione di determinati dazi doganali come specificato nell'allegato XV-D con le seguenti modalità:

a) 

i dazi doganali per le voci di cui alla categoria «5» dell'elenco della Repubblica di Moldova sono soppressi in 6 scaglioni uguali, iniziando dalla data di entrata in vigore del presente accordo e proseguendo con le successive riduzioni il 1o gennaio dei 5 anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo;

b) 

i dazi doganali per le voci di cui alla categoria «3» dell'elenco della Repubblica di Moldova sono soppressi in 4 scaglioni uguali, iniziando dalla data di entrata in vigore del presente accordo e proseguendo con le successive riduzioni il 1o gennaio dei 3 anni successivi alla data di entrata in vigore del presente accordo;

c) 

i dazi doganali per le voci di cui alla categoria «10-A» dell'elenco della Repubblica di Moldova sono soppressi in 10 scaglioni annuali uguali a iniziare dal 1o gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo;

d) 

i dazi doganali per le voci di cui alla categoria «5-A» dell'elenco della Repubblica di Moldova sono soppressi in 5 scaglioni annuali uguali a iniziare dal 1o gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo;

e) 

i dazi doganali per le voci di cui alla categoria «3-A» dell'elenco della Repubblica di Moldova sono soppressi in 3 scaglioni annuali uguali a iniziare dal 1o gennaio dell'anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo;

f) 

la soppressione dei dazi doganali per i prodotti di cui alla categoria «10-S» (prodotti soggetti a una moratoria di 5 anni) ha inizio il 1o gennaio del quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente accordo.

5. L'importazione dei prodotti originari della Repubblica di Moldova elencati nell'allegato XV-C è soggetta al meccanismo antielusione dell'Unione di cui all'articolo 148 del presente accordo.

▼M10

ALLEGATO XV-A

PRODOTTI SOGGETTI A CONTINGENTI TARIFFARI ANNUI IN ESENZIONE DA DAZIO (UNIONE)



Numero d’ordine

Codice NC 2012

Descrizione dei prodotti

Volume (in t)

Aliquota del dazio

1

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

2 000

esenzione

2

0703 20 00

Agli, freschi o refrigerati

220

esenzione

3

0806 10 10

Uve da tavola, fresche

20 000

esenzione

4

0808 10 80

Mele, fresche (escl. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre)

40 000

esenzione

5

0809 29 00

Ciliege, fresche (escl. ciliege acide)

1 500

esenzione

6

0809 40 05

Prugne, fresche

15 000

esenzione

7

2009 61 10

Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix ≤ 30 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg

500

esenzione

2009 69 19

Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore > 22 EUR per 100 kg

2009 69 51

Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg, concentrati

2009 69 59

Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg (escl. succhi concentrati)

▼B

ALLEGATO XV-B

PRODOTTI AI QUALI SI APPLICA UN PREZZO D'ENTRATA ( 35 )

che beneficiano dell'esenzione dall'aliquota ad valorem del dazio all'importazione (UNIONE)



Codice NC 2012

Descrizione dei prodotti

0707 00 05

Cetrioli, freschi o refrigerati

0709 91 00

Carciofi, freschi o refrigerati

0709 93 10

Zucchine, fresche o refrigerate

0805 10 20

Arance dolci, fresche

0805 20 10

Clementine

0805 20 30

Monreal e satsuma

0805 20 50

Mandarini e wilkings

0805 20 70

Tangerini

0805 20 90

Tangelo, Ortanique, Malaquina e simili ibridi di agrumi (escl. clementine, monreal, satsuma, mandarini, wilkings e tangerini)

0805 50 10

Limoni «Citrus limon, Citrus limonum»

0808 30 90

Pere (escl. pere da sidro, presentate alla rinfusa, dal 1o agosto al 31 dicembre)

0809 10 00

Albicocche, fresche

0809 21 00

Ciliege acide «Prunus cerasus», fresche

▼M10 —————

▼B

0809 30 10

Pesche noci, fresche

0809 30 90

Pesche, fresche (escl. pesche noci)

2204 30 92

Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica ≤ 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole)

2204 30 94

Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica ≤ 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole)

2204 30 96

Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica > 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole)

2204 30 98

Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica > 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole)

ALLEGATO XV-C

PRODOTTI SOGGETTI AL MECCANISMO ANTIELUSIONE (UNIONE)



Categoria di prodotti

Codice NC 2012

Descrizione dei prodotti

Volume limite (in t)

Prodotti agricoli

1  Carni suine

0203 11 10

Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate

4 500

 

0203 12 11

Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati

 

 

0203 12 19

Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati

 

 

0203 19 11

Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati

 

 

0203 19 13

Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati

 

 

0203 19 15

Pancette «ventresche» e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati

 

 

0203 19 55

Carni di animali della specie suina domestica, disossate, fresche o refrigerate (escl. pancette e loro pezzi)

 

 

0203 19 59

Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, fresche o refrigerate (escl. carcasse, mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, parti anteriori, lombate e pancette e loro pezzi)

 

 

0203 21 10

Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, congelate

 

 

0203 22 11

Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati

 

 

0203 22 19

Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati

 

 

0203 29 11

Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati

 

 

0203 29 13

Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati

 

 

0203 29 15

Pancette «ventresche» e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati

 

 

0203 29 55

Carni di animali della specie suina domestica, disossate, congelate (escl. pancette e loro pezzi)

 

 

0203 29 59

Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate (escl. parti anteriori, lombate e pancette e loro pezzi)

 

2  Carni di volatili da cortile

0207 11 30

Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %», freschi o refrigerati

600

 

0207 11 90

Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati, interi, freschi o refrigerati (escl. «polli 83 %» e «polli 70 %»)

 

 

0207 12 10

Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %», congelati

 

 

0207 12 90

Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %» o altrimenti presentati, interi, congelati (escl. «polli 70 %»)

 

 

0207 13 10

Pezzi di galli o galline, disossati, freschi o refrigerati

 

 

0207 13 20

Metà o quarti di galli o galline, freschi o refrigerati

 

 

0207 13 30

Ali intere, anche senza punta, di galli o galline, fresche o refrigerate

 

 

0207 13 50

Petti e loro pezzi di galli o galline, non disossati, freschi o refrigerati

 

 

0207 13 60

Cosce e loro pezzi di galli o galline, non disossati, freschi o refrigerati

 

 

0207 13 99

Frattaglie commestibili di galli o galline, fresche o refrigerate (escl. fegati)

 

 

0207 14 10

Pezzi di galli o galline, disossati, congelati

 

 

0207 14 20

Metà o quarti di galli o galline, congelati

 

 

0207 14 30

Ali intere, anche senza punta, di galli o galline, congelate

 

 

0207 14 50

Petti e loro pezzi di galli o galline, non disossati, congelati

 

 

0207 14 60

Cosce e loro pezzi di galli o galline, non disossati, congelati

 

 

0207 14 99

Frattaglie commestibili di galli o galline, congelate (escl. fegati)

 

 

0207 24 10

Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %», freschi o refrigerati

 

 

0207 24 90

Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %» o altrimenti presentati, interi, freschi o refrigerati (escl. «tacchini 80 %»)

 

 

0207 25 10

Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 80 %», congelati

 

 

0207 25 90

Tacchini e tacchine delle specie domestiche, presentati spennati, svuotati, senza la testa, il collo e le zampe e senza il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «tacchini 73 %» o altrimenti presentati, interi, congelati (escl. «tacchini 80 %»)

 

 

0207 26 10

Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, disossati, freschi o refrigerati

 

 

0207 26 20

Metà o quarti di tacchini o tacchine delle specie domestiche, freschi o refrigerati

 

 

0207 26 30

Ali intere, anche senza punta, di tacchini o tacchine delle specie domestiche, fresche o refrigerate

 

 

0207 26 50

Petti e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati

 

 

0207 26 60

Fusi (coscette) e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati

 

 

0207 26 70

Cosce e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati (escl. fusi)

 

 

0207 26 80

Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati (escl. metà o quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali, petti, cosce e loro pezzi)

 

 

0207 26 99

Frattaglie commestibili di tacchini o tacchine delle specie domestiche, fresche o refrigerate (escl. fegati)

 

 

0207 27 10

Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, disossati, congelati

 

 

0207 27 20

Metà o quarti di tacchini o tacchine delle specie domestiche, congelati

 

 

0207 27 30

Ali intere, anche senza punta, di tacchini o tacchine delle specie domestiche, congelate

 

 

0207 27 50

Petti e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati

 

 

0207 27 60

Fusi (coscette) e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati

 

 

0207 27 70

Cosce e loro pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati (escl. fusi)

 

 

0207 27 80

Pezzi di tacchini o tacchine delle specie domestiche, non disossati, congelati (escl. metà o quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni, punte di ali, petti, cosce e loro pezzi)

 

 

0207 27 99

Frattaglie commestibili di tacchini o tacchine delle specie domestiche, congelate (escl. fegati)

 

 

0207 41 30

Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %», fresche o refrigerate

 

 

0207 41 80

Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate, fresche o refrigerate

 

 

0207 42 30

Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 70 %», congelate

 

 

0207 42 80

Anatre delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe e senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, dette «anatre 63 %», o altrimenti presentate, congelate

 

 

0207 44 10

Pezzi di anatre delle specie domestiche, disossati, freschi o refrigerati

 

 

0207 44 21

Metà o quarti di anatre delle specie domestiche, freschi o refrigerati

 

 

0207 44 31

Ali intere di anatre delle specie domestiche, fresche o refrigerate

 

 

0207 44 41

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di anatre delle specie domestiche, freschi o refrigerati

 

 

0207 44 51

Petti e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati

 

 

0207 44 61

Cosce e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati

 

 

0207 44 71

Parti di anatre delle specie domestiche dette «paltò di anatra», non disossate, fresche o refrigerate

 

 

0207 44 81

Pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., freschi o refrigerati

 

 

0207 44 99

Frattaglie commestibili di anatre delle specie domestiche, fresche o refrigerate (escl. fegati)

 

 

0207 45 10

Pezzi di anatre delle specie domestiche, disossati, congelati

 

 

0207 45 21

Metà o quarti di anatre delle specie domestiche, congelati

 

 

0207 45 31

Ali intere di anatre delle specie domestiche, congelate

 

 

0207 45 41

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di anatre delle specie domestiche, congelati

 

 

0207 45 51

Petti e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, congelati

 

 

0207 45 61

Cosce e loro pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, congelati

 

 

0207 45 81

Pezzi di anatre delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., congelati

 

 

0207 45 99

Frattaglie commestibili di anatre delle specie domestiche, congelate (escl. fegati)

 

 

0207 51 10

Oche delle specie domestiche, intere, presentate spennate, dissanguate, non svuotate, con la testa e le zampe, dette «oche 82 %», fresche o refrigerate

 

 

0207 51 90

Oche delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate, fresche o refrigerate

 

 

0207 52 90

Oche delle specie domestiche, intere, presentate spennate, svuotate, senza la testa e le zampe, con o senza il cuore e il ventriglio, dette «oche 75 %», o altrimenti presentate, congelate

 

 

0207 54 10

Pezzi di oche delle specie domestiche, disossati, freschi o refrigerati

 

 

0207 54 21

Metà o quarti di oche delle specie domestiche, freschi o refrigerati

 

 

0207 54 31

Ali intere di oche delle specie domestiche, fresche o refrigerate

 

 

0207 54 41

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di oche delle specie domestiche, freschi o refrigerati

 

 

0207 54 51

Petti e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati

 

 

0207 54 61

Cosce e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, freschi o refrigerati

 

 

0207 54 71

Parti di oche delle specie domestiche dette «paltò di oca», non disossate, fresche o refrigerate

 

 

0207 54 81

Pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., freschi o refrigerati

 

 

0207 54 99

Frattaglie commestibili di oche delle specie domestiche, fresche o refrigerate (escl. fegati)

 

 

0207 55 10

Pezzi di oche delle specie domestiche, disossati, congelati

 

 

0207 55 21

Metà o quarti di oche delle specie domestiche, congelati

 

 

0207 55 31

Ali intere di oche delle specie domestiche, congelate

 

 

0207 55 41

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di oche delle specie domestiche, congelati

 

 

0207 55 51

Petti e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, congelati

 

 

0207 55 61

Cosce e loro pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, congelati

 

 

0207 55 81

Pezzi di oche delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., congelati

 

 

0207 55 99

Frattaglie commestibili di oche delle specie domestiche, congelate (escl. fegati)

 

 

0207 60 05

Faraone delle specie domestiche, intere, fresche, refrigerate o congelate

 

 

0207 60 10

Pezzi di faraone delle specie domestiche, disossati, freschi, refrigerati o congelati

 

 

0207 60 31

Ali intere di faraone delle specie domestiche, fresche, refrigerate o congelate

 

 

0207 60 41

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di faraone delle specie domestiche, freschi, refrigerati o congelati

 

 

0207 60 51

Petti e loro pezzi di faraone delle specie domestiche, non disossati, freschi, refrigerati o congelati

 

 

0207 60 61

Cosce e loro pezzi di faraone delle specie domestiche, non disossati, freschi, refrigerati o congelati

 

 

0207 60 81

Pezzi di faraone delle specie domestiche, non disossati, n.n.a., freschi, refrigerati o congelati

 

 

0207 60 99

Frattaglie commestibili di faraone delle specie domestiche, fresche, refrigerate o congelate (escl. fegati)

 

 

1602 32 11

Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, non cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, nonché preparazioni di fegato)

 

 

1602 32 30

Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, contenenti ≥ 25 % e < 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)

 

 

1602 32 90

Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline (escl. preparazioni e conserve contenenti ≥ 25 % di carne o di frattaglie di volatili, carni e frattaglie di tacchino o faraona, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne)

 

3  Prodotti lattiero-caseari

0402 10 11

Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg

1 700

 

0402 10 19

Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg

 

 

0402 10 91

Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg

 

 

0402 10 99

Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg

 

 

0405 10 11

Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. burro disidratato e ghee)

 

 

0405 10 19

Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg, nonché burro disidratato e ghee)

 

 

0405 10 30

Burro ricombinato avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. burro disidratato e ghee)

 

 

0405 10 50

Burro di siero di latte avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. burro disidratato e ghee)

 

 

0405 10 90

Burro avente tenore, in peso, di materie grasse > 85 % e ≤ 95 % (escl. burro disidratato e ghee)

 

4  Uova in guscio

0407 21 00

Uova di galline, in guscio, fresche (escl. uova fertilizzate per incubazione)

7 000  (1)

 

0407 29 10

Uova di volatili da cortile, in guscio, fresche (escl. uova di galline, nonché fertilizzate per incubazione)

 

 

0407 29 90

Uova di volatili, in guscio, fresche (escl. uova di volatili da cortile, nonché fertilizzate per incubazione)

 

 

0407 90 10

Uova di volatili da cortile, in guscio, conservate o cotte

 

5  Uova e albumine

0408 91 80

Uova di volatili essiccate e sgusciate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atte a uso alimentare (escl. tuorli)

400

 

0408 99 80

Uova di volatili sgusciate, fresche, cotte in acqua o al vapore, modellate, congelate o altrimenti conservate, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, atte a uso alimentare (escl. uova essiccate e tuorli)

 

6  Farine e agglomerati in forma di pellet, di frumento

1001 91 90

Frumento destinato alla semina [escl. frumento (grano) duro, frumento (grano) tenero e spelta]

►M10  150 000  ◄

 

1001 99 00

Frumento (grano) e frumento segalato [escl. frumento destinato alla semina e frumento (grano) duro]

 

7  Farine e agglomerati in forma di pellet, di orzo

1003 90 00

Orzo (escl. orzo destinato alla semina)

►M10  100 000  ◄

8  Farine e agglomerati in forma di pellet, di granturco

1005 90 00

Granturco (escl. granturco destinato alla semina)

►M10  250 000  ◄

9  Zuccheri

1701 99 10

Zuccheri bianchi contenenti, allo stato secco, ≥ 99,5 % di saccarosio (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti)

37 400

Prodotti agricoli trasformati

10  Cereali trasformati

1904 30 00

Bulgur di grano in forma di chicchi lavorati, ottenuto mediante cottura di chicchi di grano duro

►M10  5 000  ◄

 

2207 10 00

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico ≥ 80 % vol

 

 

2207 20 00

Alcole etilico e acquaviti, denaturati, di qualsiasi titolo

 

 

2208 90 91

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico < 80 % vol, presentato in recipienti di capacità ≤ 2 litri

 

 

2208 90 99

Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico < 80 % vol, presentato in recipienti di capacità > 2 litri

 

 

2905 43 00

Mannitolo

 

 

2905 44 11

D-glucitolo «sorbitolo» in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo

 

 

2905 44 19

D-glucitolo «sorbitolo» in soluzione acquosa (escl. quello contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo)

 

 

2905 44 91

D-glucitolo «sorbitolo» contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo (escl. in soluzione acquosa)

 

 

2905 44 99

D-glucitolo «sorbitolo» (escl. in soluzione acquosa e contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo)

 

 

3505 10 10

Destrina

 

 

3505 10 50

Amidi e fecole, esterificati o eterificati (escl. destrina)

 

 

3505 10 90

Amidi e fecole modificati (escl. amidi e fecole eterificati, amidi e fecole esterificati e destrina)

 

 

3505 20 30

Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati ≥ 25 % e < 55 % (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto, di peso netto ≤ 1 kg)

 

 

3505 20 50

Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati ≥ 55 % e < 80 % (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto, di peso netto ≤ 1 kg)

 

 

3505 20 90

Colle con tenore, in peso, di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati ≥ 80 % (escl. quelle condizionate per la vendita al minuto, di peso netto ≤ 1 kg)

 

 

3809 10 10

Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze < 55 %

 

 

3809 10 30

Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze ≥ 55 % e < 70 %

 

 

3809 10 50

Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze ≥ 70 % e < 83 %

 

 

3809 10 90

Agenti di apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime preparate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, n.n.a., a base di sostanze amidacee, aventi tenore, in peso, di tali sostanze ≥ 83 %

 

 

3824 60 11

Sorbitolo in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. D-glucitolo (sorbitolo)]

 

 

3824 60 19

Sorbitolo in soluzione acquosa, contenente D-mannitolo in proporzione > 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. D-glucitolo (sorbitolo)]

 

 

3824 60 91

Sorbitolo contenente D-mannitolo in proporzione ≤ 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. sorbitolo in soluzione acquosa e D-glucitolo (sorbitolo)]

 

 

3824 60 99

Sorbitolo contenente D-mannitolo in proporzione > 2 %, in peso, calcolata sul tenore in D-glucitolo [escl. sorbitolo in soluzione acquosa e D-glucitolo (sorbitolo)]

 

11  Sigarette

2402 10 00

Sigari (compresi i sigari spuntati) e sigaretti, contenenti tabacco

1 000 o 1 miliardo di pezzi (2)

 

2402 20 90

Sigarette contenenti tabacco (escl. sigarette contenenti garofano)

 

12  Prodotti lattiero-caseari trasformati

0405 20 10

Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse del 39 % o più ma meno del 60 %

500

 

0405 20 30

Paste da spalmare lattiere aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 60 % e ≤ 75 %

 

 

1806 20 70

Preparazioni dette «chocolate milk crumb» in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg

 

 

2106 10 80

Concentrati di proteine e sostanze proteiche testurizzate, contenenti, in peso, ≥ 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, ≥ 5 % di saccarosio o di isoglucosio, ≥ 5 % di glucosio o di amido o fecola

 

 

2202 90 99

Altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009 , aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dai prodotti delle voci da 0401 a 0404 ≥ 2 %.

 

13  Zuccheri trasformati

1302 20 10

Sostanze pectiche, pectinati e pectati, allo stato secco, in polvere

4 200

 

1302 20 90

Sostanze pectiche, pectinati e pectati, allo stato liquido

 

 

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro, allo stato solido

 

 

1702 90 10

Maltosio chimicamente puro, allo stato solido

 

 

1704 90 99

Impasti, compreso il marzapane, torrone e altre preparazioni a base di zuccheri non contenenti cacao [escl. gomme da masticare (chewing-gum), cioccolato bianco, pastiglie per la gola e caramelle contro la tosse, gomme e altri dolciumi a base di sostanze gelatinose, compresi gli impasti di frutta presentati in forma di prodotti a base di zuccheri, caramelle di zucchero cotto, caramelle, prodotti ottenuti per compressione e impasti, compreso il marzapane, presentati in imballaggi immediati di contenuto ≥ 1 kg]

 

 

1806 10 30

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio ≥ 65 % e < 80 %

 

 

1806 10 90

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, avente tenore di saccarosio (compreso lo zucchero invertito calcolato in saccarosio) o di isoglucosio calcolato in saccarosio ≥ 80 %

 

 

1806 20 95

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, presentate in blocchi o in barre di peso > 2 kg, allo stato liquido o pastoso o in polveri, granuli o forme simili, in recipienti o in imballaggi immediati di contenuto > 2 kg, aventi tenore, in peso, di burro di cacao < 18 %

 

 

1901 90 99

Preparazioni alimentari a base di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti < 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata; preparazioni alimentari a base di latte, crema di latte, latticello, latte acido e panna acida

 

 

2101 12 98

Preparazioni a base di caffè

 

 

2101 20 98

Preparazioni a base di tè o mate

 

 

2106 90 98

Preparazioni alimentari, n.n.a., contenenti, in peso, ≥ 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, ≥ 5 % di saccarosio o di isoglucosio, ≥ 5 % di glucosio o ≥ 5 % di amido o fecola

 

 

3302 10 29

Preparazioni a base di sostanze odorifere, contenenti tutti gli agenti aromatizzanti che caratterizzano una bevanda, contenenti, in peso, ≥ 1,5 % di materie grasse provenienti dal latte, ≥ 5 % di saccarosio o di isoglucosio, ≥ 5 % di glucosio o ≥ 5 % di amido o fecola, dei tipi utilizzati nelle industrie delle bevande (escl. preparazioni con titolo alcolometrico effettivo > 0,5 % vol)

 

14  Granturco dolce

0710 40 00

Granturco dolce, anche cotto in acqua o al vapore, congelato

1 500

 

0711 90 30

Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conservazione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui è presentato

 

 

2001 90 30

Granturco dolce «Zea mays var. saccharata», preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico

 

 

2004 90 10

Granturco dolce «Zea mays var. saccharata», preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico, congelato

 

 

2005 80 00

Granturco dolce «Zea mays var. saccharata», preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico (escl. congelato)

 

(1)   

140 milioni x 50 g = 7 000 t

(2)   

A condizione che 1 pezzo pesi all'incirca 1 g.

ALLEGATO XV-D

ELENCO DELLE CONCESSIONI (REPUBBLICA DI MOLDOVA)



Nomenclatura della Repubblica di Moldova 2011

Descrizione

Aliquota NPF applicata

Categoria

0203 11 10

Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, fresche o refrigerate

20 % + 200 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t) ◄

0203 12 11

Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati

20 % + 200 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t) ◄

0203 12 19

Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, freschi o refrigerati

20 % + 200 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t) ◄

0203 19 11

Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati

20 % + 200 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t) ◄

0203 19 13

Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati

20 % + 200 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t) ◄

0203 19 15

Pancette «ventresche» e loro pezzi di animali della specie suina domestica, freschi o refrigerati

20 % + 200 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t) ◄

0203 19 55

Carni di animali della specie suina domestica, disossate, fresche o refrigerate (escl. pancette e loro pezzi)

20 % + 200 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t) ◄

0203 19 59

Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, fresche o refrigerate (escl. carcasse, mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, parti anteriori, lombate e pancette e loro pezzi)

20 % + 200 EUR/

►M10  Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t) ◄

0203 21 10

Carcasse o mezzene di animali della specie suina domestica, congelate

20 % + 200 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t) ◄

0203 22 11

Prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati

20 % + 200 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t) ◄

0203 22 19

Spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati

20 % + 200 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t) ◄

0203 29 11

Parti anteriori e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati

10 % + 200 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t) ◄

0203 29 13

Lombate e loro pezzi di animali della specie suina domestica, non disossati, congelati

10 % + 200 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t) ◄

0203 29 15

Pancette «ventresche» e loro pezzi di animali della specie suina domestica, congelati

10 % + 200 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t) ◄

0203 29 55

Carni di animali della specie suina domestica, disossate, congelate (escl. pancette e loro pezzi)

10 % + 200 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t) ◄

0203 29 59

Carni di animali della specie suina domestica, non disossate, congelate (escl. carcasse, mezzene, prosciutti, spalle e loro pezzi, parti anteriori, lombate e pancette e loro pezzi)

10 % + 200 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 1 (4 500 t; per il 2021: 5 000 t; e a partire dal 2022: 5 500 t) ◄

0206 30 00

Frattaglie commestibili di animali della specie suina, fresche o refrigerate

15

10-S

0206 41 00

Fegati commestibili di animali della specie suina, congelati

15

10-S

0206 49 20

Frattaglie commestibili di animali della specie suina domestica, congelate (escl. fegati)

15

10-S

0207 11 10

Galli e galline, presentati spennati, senza intestini, con la testa e le zampe, detti «polli 83 %», freschi o refrigerati

20 % + 100 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄

0207 11 30

Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %», freschi o refrigerati

20 % + 100 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄

0207 11 90

Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati, interi, freschi o refrigerati (escl. «polli 83 %» e «polli 70 %»)

20 % + 100 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄

0207 12 10

Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, con il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 70 %», congelati

15 % + 100 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄

0207 12 90

Galli e galline, presentati spennati, svuotati, senza la testa e le zampe, senza il collo, il cuore, il fegato e il ventriglio, detti «polli 65 %», o altrimenti presentati, interi, congelati (escl. «polli 70 %»)

15 % + 100 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄

0207 13 10

Pezzi di galli o galline, disossati, freschi o refrigerati

20 % + 100 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄

0207 13 20

Metà o quarti di galli o galline, freschi o refrigerati

20 % + 100 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄

0207 13 30

Ali intere, anche senza punta, di galli o galline, fresche o refrigerate

20 % + 100 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄

0207 13 50

Petti e loro pezzi di galli o galline, non disossati, freschi o refrigerati

20 % + 100 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄

0207 13 60

Cosce e loro pezzi di galli o galline, non disossati, freschi o refrigerati

20 % + 100 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄

0207 13 99

Frattaglie commestibili di galli o galline, fresche o refrigerate (escl. fegati)

20 % + 100 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄

0207 14 10

Pezzi di galli o galline, disossati, congelati

15 % + 100 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄

0207 14 20

Metà o quarti di galli o galline, congelati

15 % + 100 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄

0207 14 30

Ali intere, anche senza punta, di galli o galline, congelate

15 % + 100 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄

0207 14 40

Dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali di galli e di galline, congelati

15 % + 100 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄

0207 14 50

Petti e loro pezzi di galli o galline, non disossati, congelati

15 % + 100 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄

0207 14 60

Cosce e loro pezzi di galli o galline, non disossati, congelati

15 % + 100 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄

0207 14 70

Pezzi di galli o galline, non disossati, congelati (escl. metà o quarti, ali intere, anche senza punta, dorsi, colli, dorsi con colli, codrioni e punte di ali, petti, cosce e loro pezzi)

15 % + 100 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄

0207 14 91

Fegati commestibili di galli o galline, congelati

15 % + 100 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄

0207 14 99

Frattaglie commestibili di galli o galline, congelate (escl. fegati)

15 % + 100 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 2 (5 000 t; per il 2021: 5 500 t; e a partire dal 2022: 6 000 t) ◄

0210 99 41

Fegati commestibili di animali della specie suina domestica, salati o in salamoia, secchi o affumicati

15

10-A

0210 99 49

Frattaglie commestibili di animali della specie suina domestica, salate o in salamoia, secche o affumicate (escl. fegati)

15

10-A

0401 10 10

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri

15

►M10  Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄

0401 10 90

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri)

15

►M10  Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄

0401 20 11

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 3 % e > 1 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri

15

►M10  Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄

0401 20 19

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 3 % e > 1 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri)

15

►M10  Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄

0401 20 91

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 3 % e ≤ 6 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri

15

►M10  Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄

0401 20 99

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 3 % e ≤ 6 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri)

15

►M10  Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄

0401 30 11

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 21 % e > 6 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri

15

►M10  Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄

0401 30 19

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 21 % e > 6 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri)

15

►M10  Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄

0401 30 31

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 21 % e ≤ 45 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri

15

►M10  Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄

0401 30 39

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 21 % e ≤ 45 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri)

15

►M10  Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄

0401 30 91

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 %, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri

15

►M10  Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄

0401 30 99

Latte e crema di latte, non concentrati e senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2 litri)

15

►M10  Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄

0402 10 11

Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg

10

10-A

0402 10 19

Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg

10

10-A

0402 10 91

Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg

10

10-A

0402 10 99

Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 1,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg

10

10-A

0402 21 11

Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg

10

10-A

0402 21 17

Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 11 % e > 1,5 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg o presentati diversamente

10

10-A

0402 21 19

Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 11 % e ≤ 27 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg o presentati diversamente

10

10-A

0402 21 91

Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 27 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg

10

10-A

0402 21 99

Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 27 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg

10

10-A

0402 29 15

Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 27 % e > 1,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. latte per l'alimentazione dei lattanti in recipienti ermeticamente chiusi di contenuto netto ≤ 500 g)

10

10-A

0402 29 19

Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 27 % e > 1,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg

10

10-A

0402 29 91

Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 27 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg

10

10-A

0402 29 99

Latte e crema di latte in forme solide, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 27 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg

10

10-A

0402 91 11

Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 8 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. in forme solide)

10

10-A

0402 91 19

Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 8 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. in forme solide)

10

10-A

0402 91 31

Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 8 % e ≤ 10 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. in forme solide)

10

10-A

0402 91 39

Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 8 % e ≤ 10 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. in forme solide)

10

10-A

0402 91 51

Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 10 % e ≤ 45 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. in forme solide)

10

10-A

0402 91 59

Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 10 % e ≤ 45 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. in forme solide)

10

10-A

0402 91 91

Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. in forme solide)

10

10-A

0402 91 99

Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 %, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. in forme solide)

10

10-A

0402 99 11

Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 9,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. in forme solide)

10

10-A

0402 99 19

Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 9,5 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. in forme solide)

10

10-A

0402 99 31

Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 9,5 % e ≤ 45 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. in forme solide)

10

10-A

0402 99 39

Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 9,5 % e ≤ 45 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. in forme solide)

10

10-A

0402 99 91

Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 2,5 kg (escl. in forme solide)

10

10-A

0402 99 99

Latte e crema di latte, concentrati, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 45 %, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, in imballaggi immediati di contenuto > 2,5 kg (escl. in forme solide)

10

10-A

0405 10 11

Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. burro disidratato e ghee)

15 % + 500 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄

0405 10 19

Burro naturale avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg, nonché burro disidratato e ghee)

15 % + 500 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄

0405 10 30

Burro ricombinato avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. burro disidratato e ghee)

15 % + 500 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄

0405 10 50

Burro di siero di latte avente tenore, in peso, di materie grasse ≥ 80 % e ≤ 85 % (escl. burro disidratato e ghee)

15 % + 500 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄

0405 10 90

Burro avente tenore, in peso, di materie grasse > 85 % e ≤ 95 % (escl. burro disidratato e ghee)

15 % + 500 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄

0405 20 10

Paste da spalmare lattiere, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 39 % e < 60 %

20 % + 500 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄

0405 20 30

Paste da spalmare lattiere, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 60 % e ≤ 75 %

20 % + 500 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄

0405 20 90

Paste da spalmare lattiere, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 75 % e < 80 %

20 % + 500 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄

0405 90 10

Materie grasse provenienti dal latte, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 99,3 % e aventi tenore, in peso, di acqua ≤ 0,5 %

20 % + 500 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄

0405 90 90

Materie grasse provenienti dal latte, burro disidratato e ghee (escl. quelle aventi tenore, in peso, di materie grasse ≥ 99,3 % e aventi tenore, in peso, di acqua ≤ 0,5 %, nonché burro naturale, burro ricombinato e burro di siero di latte)

20 % + 500 EUR/t

►M10  Contingente tariffario 3 (1 500 t; e a partire dal 2021: 2 000 t) ◄

0406 10 20

Formaggi freschi «non affinati», compresi il formaggio di siero di latte e i latticini, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 %

10

5-A

0406 10 80

Formaggi freschi «non affinati», compresi il formaggio di siero di latte e i latticini, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 40 %

10

5-A

0406 20 90

Formaggi grattugiati o in polvere [escl. formaggi di Glarus alle erbe (detti «Schabziger»)]

10

5-A

0406 30 10

Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, ottenuti esclusivamente con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell ed, eventualmente, con aggiunta di formaggio di Glarus alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 56 % della sostanza secca

10

3-A

0406 30 31

Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 36 % e tenore, in peso, di materie grasse ≤ 48 % della sostanza secca [escl. miscele di formaggi fusi ottenute con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell, anche con aggiunta di formaggio di Glarus alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto]

10

3-A

0406 30 39

Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 36 % e tenore, in peso, di materie grasse > 48 % della sostanza secca [escl. miscele di formaggi fusi ottenute con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell, anche con aggiunta di formaggio di Glarus alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 56 % della sostanza secca]

10

3-A

0406 30 90

Formaggi fusi, diversi da quelli grattugiati o in polvere, aventi tenore, in peso, di materie grasse > 36 % [escl. miscele di formaggi fusi ottenute con formaggi Emmental, Gruyère e Appenzell, anche con aggiunta di formaggio di Glarus alle erbe (detto «Schabziger»), condizionati per la vendita al minuto, aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 56 % della sostanza secca]

10

3-A

0406 90 01

Formaggi destinati alla trasformazione (escl. formaggi freschi, compreso il formaggio di siero di latte, latticini, formaggi fusi, formaggi a pasta erborinata e altri formaggi contenenti screziature ottenute utilizzando «Penicillium roqueforti», nonché formaggi grattugiati o in polvere)

10

5-A

0406 90 13

Emmental (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione)

10

5-A

0406 90 21

Cheddar (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione)

10

5-A

0406 90 23

Edam (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione)

10

5-A

0406 90 25

Tilsit (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione)

10

5-A

0406 90 27

Butterkäse (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione)

10

5-A

0406 90 29

Kashkaval (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione)

10

5-A

0406 90 50

Formaggi di pecora o di bufala, in recipienti contenenti salamoia o in otri di pelli di pecora o di capra (escl. feta)

10

5-A

0406 90 69

Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa ≤ 47 %, n.n.a.

10

5-A

0406 90 78

Gouda avente tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e avente tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 47 % e ≤ 72 % (escl. grattugiato o in polvere o destinato alla trasformazione)

10

5-A

0406 90 86

Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 47 % e ≤ 72 %, n.n.a.

10

5-A

0406 90 87

Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 52 % e ≤ 62 %, n.n.a.

10

5-A

0406 90 88

Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 62 % e ≤ 72 %, n.n.a.

10

5-A

0406 90 93

Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse ≤ 40 % e aventi tenore, in peso, di acqua della materia non grassa > 72 %, n.n.a.

10

5-A

0406 90 99

Formaggi aventi tenore, in peso, di materie grasse > 40 %, n.n.a.

10

5-A

0702 00 00

Pomodori, freschi o refrigerati

dal 1o gennaio al 15 marzo — 10; dal 1o aprile al 31 ottobre — 20; dal 16 novembre al 31 dicembre — 10

5-A

0703 10 19

Cipolle, fresche o refrigerate (escl. cipolle da semina)

15

5-A

0704 10 00

Cavolfiori e cavoli broccoli, freschi o refrigerati

15

5-A

0704 90 10

Cavoli bianchi e cavoli rossi, freschi o refrigerati

15

5-A

0706 10 00

Carote e navoni, freschi o refrigerati

15

5-A

0706 90 10

Sedani-rapa, freschi o refrigerati

15

5-A

0706 90 90

Barbabietole da insalata, salsefrica o barba di becco, ravanelli e simili radici commestibili, freschi o refrigerati (escl. carote, navoni, sedani-rapa e barbaforte o cren)

15

5-A

0707 00 05

Cetrioli, freschi o refrigerati

dal 1o gennaio al 15 marzo — 10; dal 1o aprile al 31 ottobre — 15; dal 16 novembre al 31 dicembre — 10

5-A

0708 10 00

Piselli «Pisum sativum», anche sgranati, freschi o refrigerati

15

5-A

0708 20 00

Fagioli «Vigna spp., Phaseolus spp.», anche sgranati, freschi o refrigerati

15

5-A

0708 90 00

Legumi da granella, anche sgranati, freschi o refrigerati (escl. piselli «Pisum sativum» e fagioli «Vigna spp., Phaseolus spp.»)

15

5-A

0709 30 00

Melanzane, fresche o refrigerate

15

5-A

0709 51 00

Funghi del genere «Agaricus», freschi o refrigerati

15

5-A

0709 60 10

Peperoni, freschi o refrigerati

15

5-A

0709 90 70

Zucchine, fresche o refrigerate

15

5-A

0806 10 10

Uve da tavola, fresche

dal 1o gennaio al 14 luglio — 10; dal 15 luglio al 20 novembre — 15; dal 21 novembre al 31 dicembre — 10

10-S

0808 10 80

Mele, fresche (escl. mele da sidro, presentate alla rinfusa, dal 16 settembre al 15 dicembre)

dal 1o gennaio al 30 giugno — 10; dal 1o luglio al 31 luglio — 20; dal 1o agosto al 31 dicembre — 10

10-S

0809 20 05

Ciliege acide «Prunus cerasus», fresche

dal 1o gennaio al 20 maggio — 10; dal 21 maggio al 10 agosto — 20; dall'11 agosto al 31 dicembre — 10

5-A

0809 20 95

Ciliege, fresche (escl. ciliege acide «Prunus cerasus»)

dal 1o gennaio al 20 maggio — 10; dal 21 maggio al 10 agosto — 20; dall'11 agosto al 31 dicembre — 10

10-A

0809 30 10

Pesche noci, fresche

dal 1o gennaio al 10 giugno — 10; dall'11 giugno al 30 settembre — 20; dal 1o ottobre al 31 dicembre — 10

5-A

0809 30 90

Pesche, fresche (escl. pesche noci)

dal 1o gennaio al 10 giugno — 10; dall'11 giugno al 30 settembre — 20; dal 1o ottobre al 31 dicembre — 10

10-S

0809 40 05

Prugne, fresche

dal 1o gennaio al 10 giugno — 10; dall'11 giugno al 30 settembre — 20; dal 1o ottobre al 31 dicembre — 10

10-S

0810 10 00

Fragole, fresche

dal 1o gennaio al 30 aprile — 10; dal 1o maggio al 31 luglio — 20; dal 1o agosto al 31 dicembre — 10

5-A

0810 90 50

Ribes nero (cassis), fresco

10

5-A

0810 90 60

Ribes rosso, fresco

10

5-A

0810 90 70

Ribes bianco e uva spina, freschi

10

5-A

0811 10 90

Fragole, anche cotte in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti, congelate

15

5-A

0811 20 31

Lamponi, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

15

5-A

0811 20 39

Ribes nero (cassis), anche cotto in acqua o al vapore, congelato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

15

5-A

0811 20 51

Ribes rosso, anche cotto in acqua o al vapore, congelato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

15

5-A

0811 20 59

More di rovo o di gelso, anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

15

5-A

0811 20 90

More-lamponi, ribes bianco e uva spina, anche cotti in acqua o al vapore, congelati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

15

5-A

0811 90 75

Ciliegie acide «Prunus cerasus», anche cotte in acqua o al vapore, congelate, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

15

5-A

1601 00 10

Salsicce e prodotti simili di fegato e preparazioni alimentari a base di tali prodotti

15

Contingente tariffario 4 (1 700 t)

1601 00 91

Salsicce non cotte, di carne, di frattaglie o di sangue (escl. fegato)

15

Contingente tariffario 4 (1 700 t)

1601 00 99

Salsicce, salami e prodotti simili, di carne, di frattaglie o di sangue e preparazioni alimentari a base di tali prodotti (escl. salsicce di fegato e salsicce non cotte)

15

Contingente tariffario 4 (1 700 t)

1602 31 11

Preparazioni contenenti unicamente carne di tacchino non cotta (escl. salsicce, salami e prodotti simili)

20

10-A

1602 31 19

Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di tacchini e tacchine delle specie domestiche, contenenti, in peso, ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. preparazioni contenenti unicamente carne di tacchino non cotta, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)

20

10-A

1602 31 30

Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di tacchini e tacchine delle specie domestiche, contenenti, in peso, ≥ 25 % e < 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)

20

10-A

1602 31 90

Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di tacchini e tacchine delle specie domestiche (escl. preparazioni e conserve contenenti, in peso, ≥ 25 % di carne o di frattaglie di volatili, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne)

20

10-A

1602 32 11

Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, non cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, nonché preparazioni di fegato)

20

Contingente tariffario 4 (1 700 t)

1602 32 19

Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)

20

Contingente tariffario 4 (1 700 t)

1602 32 30

Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline, contenenti ≥ 25 % e < 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. di tacchino o di faraona, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)

20

Contingente tariffario 4 (1 700 t)

1602 32 90

Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di galli e galline (escl. preparazioni e conserve contenenti ≥ 25 % di carne o di frattaglie di volatili, carni e frattaglie di tacchino o faraona, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne)

20

Contingente tariffario 4 (1 700 t)

1602 39 21

Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di anatre, oche e faraone delle specie domestiche, non cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, nonché preparazioni di fegato)

20

10-A

1602 39 29

Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di anatre, oche e faraone delle specie domestiche, cotte, contenenti ≥ 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)

20

10-A

1602 39 40

Preparazioni e conserve di carni o frattaglie di anatre, oche e faraone delle specie domestiche, contenenti ≥ 25 % e < 57 % di carne o di frattaglie di volatili (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)

20

10-A

1602 39 80

Preparazioni e conserve di carne o frattaglie di anatre, oche e faraone delle specie domestiche (escl. preparazioni e conserve contenenti ≥ 25 % di carne o di frattaglie di volatili, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto, per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto netto ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne)

20

10-A

1602 41 10

Preparazioni e conserve di prosciutti e loro pezzi di animali della specie suina domestica

20

Contingente tariffario 4 (1 700 t)

1602 42 10

Preparazioni e conserve di spalle e loro pezzi di animali della specie suina domestica

20

Contingente tariffario 4 (1 700 t)

1602 49 11

Preparazioni e conserve di lombate e loro pezzi, compresi i miscugli di lombate e di prosciutti, di animali della specie suina domestica (escl. collari)

15

Contingente tariffario 4 (1 700 t)

1602 49 13

Preparazioni e conserve di collari e loro pezzi, compresi i miscugli di collari e di spalle, di animali della specie suina domestica

15

Contingente tariffario 4 (1 700 t)

1602 49 15

Preparazioni e conserve di miscugli contenenti prosciutti, spalle, lombate, collari e loro pezzi di animali della specie suina domestica (escl. miscugli soltanto di lombate e di prosciutti o soltanto di collari e di spalle)

15

Contingente tariffario 4 (1 700 t)

1602 49 19

Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, compresi i miscugli, di animali della specie suina domestica, contenenti, in peso, ≥ 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura o la loro origine (escl. prosciutti, spalle, lombate, collari e loro pezzi, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)

15

Contingente tariffario 4 (1 700 t)

1602 49 30

Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie e miscugli, di animali della specie suina domestica, contenenti, in peso, ≥ 40 % e < 80 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)

15

Contingente tariffario 4 (1 700 t)

1602 49 50

Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie e miscugli, di animali della specie suina domestica, contenenti, in peso, < 40 % di carne e/o di frattaglie, di ogni specie, compresi il lardo e i grassi, qualunque sia la loro natura (escl. salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne)

15

Contingente tariffario 4 (1 700 t)

1602 50 10

Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, di animali della specie bovina, non cotte, compresi i miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte (escl. salsicce, salami e prodotti simili e preparazioni di fegato)

15

10-S

1602 50 31

«Corned beef», in recipienti ermeticamente chiusi

15

10-A

1602 50 39

Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina (escl. «Corned beef»), in recipienti ermeticamente chiusi (escl. preparazioni e conserve non cotte, nonché miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte)

15

10-S

1602 50 80

Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie di animali della specie bovina (escl. «Corned beef»), non in recipienti ermeticamente chiusi (escl. preparazioni e conserve non cotte, nonché miscugli di carne e/o di frattaglie cotte e di carne e/o di frattaglie non cotte)

15

10-S

1602 90 51

Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie contenenti carni o frattaglie di animali della specie suina domestica (escl. di volatili da cortile, di animali della specie bovina, di renna, di selvaggina o di coniglio, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti di carne)

15

Contingente tariffario 4 (1 700 t)

1602 90 61

Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, non cotte, contenenti carni o frattaglie di animali della specie bovina, compresi i miscugli di carni cotte o non cotte e di frattaglie cotte o non cotte (escl. di volatili da cortile, di animali della specie suina domestica, di renna, di selvaggina o di coniglio, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, nonché preparazioni di fegato)

15

10-A

1602 90 69

Preparazioni e conserve di carni o di frattaglie, cotte, contenenti carni o frattaglie di animali della specie bovina (escl. di volatili da cortile, di animali della specie suina domestica, di selvaggina o di coniglio, salsicce, salami e prodotti simili, preparazioni omogeneizzate, condizionate per la vendita al minuto per l'alimentazione dei bambini o per usi dietetici, in recipienti di contenuto, in peso netto, ≤ 250 g, preparazioni di fegato, nonché estratti e sughi di carne)

15

10-A

1701 11 10

Zuccheri di canna greggi, destinati a essere raffinati (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti)

75

►M10  Contingente tariffario 5 (7 000 t; per il 2021: 8 000 t; e a partire dal 2022: 9 000 t) ◄

1701 11 90

Zuccheri di canna greggi (escl. zuccheri destinati a essere raffinati e con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti)

75

►M10  Contingente tariffario 5 (7 000 t; per il 2021: 8 000 t; e a partire dal 2022: 9 000 t) ◄

1701 12 10

Zuccheri di barbabietola greggi, destinati a essere raffinati (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti)

75

►M10  Contingente tariffario 5 (7 000 t; per il 2021: 8 000 t; e a partire dal 2022: 9 000 t) ◄

1701 12 90

Zuccheri di barbabietola greggi (escl. zuccheri destinati a essere raffinati e con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti)

75

►M10  Contingente tariffario 5 (7 000 t; per il 2021: 8 000 t; e a partire dal 2022: 9 000 t) ◄

1701 91 00

Zuccheri di canna o di barbabietola raffinati, allo stato solido, con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti

75

►M10  Contingente tariffario 5 (7 000 t; per il 2021: 8 000 t; e a partire dal 2022: 9 000 t) ◄

1701 99 10

Zuccheri bianchi contenenti, allo stato secco, ≥ 99,5 % di saccarosio (escl. zuccheri con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti)

75

►M10  Contingente tariffario 5 (7 000 t; per il 2021: 8 000 t; e a partire dal 2022: 9 000 t) ◄

1701 99 90

Zuccheri di canna o di barbabietola e saccarosio chimicamente puro, allo stato solido (escl. zuccheri di canna o di barbabietola con aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, zuccheri greggi e zuccheri bianchi)

75

►M10  Contingente tariffario 5 (7 000 t; per il 2021: 8 000 t; e a partire dal 2022: 9 000 t) ◄

1702 30 10

Isoglucosio allo stato solido, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, < 20 % di fruttosio

75

Contingente tariffario 6 (640 t)

1702 30 51

Glucosio e sciroppo di glucosio, in polvere cristallina bianca, anche agglomerata, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio e contenente, in peso, allo stato secco, 99 % o più di glucosio (escl. isoglucosio)

75

Contingente tariffario 6 (640 t)

1702 30 59

Glucosio e sciroppo di glucosio, non contenenti fruttosio o contenenti, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio e contenenti, in peso, allo stato secco, 99 % o più di glucosio (escl. isoglucosio e glucosio e sciroppo di glucosio in polvere cristallina bianca, anche agglomerata)

75

Contingente tariffario 6 (640 t)

1702 30 91

Glucosio e sciroppo di glucosio, in polvere cristallina bianca, anche agglomerata, non contenente fruttosio o contenente, in peso, allo stato secco, meno del 20 % di fruttosio e contenente, in peso, allo stato secco, meno del 99 % di glucosio (escl. isoglucosio)

75

Contingente tariffario 6 (640 t)

1702 30 99

Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, non contenenti fruttosio o contenenti, in peso, allo stato secco, < 20 % di fruttosio e < 99 % di glucosio (escl. isoglucosio e glucosio «destrosio» in polvere cristallina bianca, anche agglomerata)

75

Contingente tariffario 6 (640 t)

1702 40 10

Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, ≥ 20 % e < 50 % di fruttosio (escl. zucchero invertito)

75

Contingente tariffario 6 (640 t)

1702 40 90

Glucosio allo stato solido e sciroppo di glucosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, allo stato secco, ≥ 20 % e < 50 % di fruttosio (escl. isoglucosio e zucchero invertito)

75

Contingente tariffario 6 (640 t)

1702 50 00

Fruttosio chimicamente puro, allo stato solido

75

Contingente tariffario 6 (640 t)

1702 60 10

Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, > 50 % di fruttosio (escl. fruttosio chimicamente puro e zucchero invertito)

75

Contingente tariffario 6 (640 t)

1702 60 95

Fruttosio allo stato solido e sciroppo di fruttosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti, contenenti, in peso, allo stato secco, > 50 % di fruttosio (escl. isoglucosio, sciroppo di inulina, fruttosio chimicamente puro e zucchero invertito)

75

Contingente tariffario 6 (640 t)

1702 90 10

Maltosio chimicamente puro, allo stato solido

75

Contingente tariffario 6 (640 t)

1702 90 30

Isoglucosio allo stato solido, contenente, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio, ottenuto da polimeri di glucosio

75

Contingente tariffario 6 (640 t)

1702 90 60

Succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale

75

Contingente tariffario 6 (640 t)

1702 90 71

Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, ≥ 50 % di saccarosio

75

Contingente tariffario 6 (640 t)

1702 90 75

Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, < 50 % di saccarosio, in polvere, anche agglomerati

75

Contingente tariffario 6 (640 t)

1702 90 79

Zuccheri e melassi, caramellati, contenenti, in peso, allo stato secco, < 50 % di saccarosio (escl. zuccheri e melassi in polvere, anche agglomerati)

75

Contingente tariffario 6 (640 t)

1702 90 99

Zuccheri allo stato solido, compreso lo zucchero invertito e gli altri zuccheri e sciroppi di zucchero, contenenti, in peso, allo stato secco, 50 % di fruttosio, senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti (escl. zuccheri di canna o di barbabietola, saccarosio e maltosio chimicamente puri, lattosio, zucchero d'acero, glucosio, fruttosio, maltodestrina, e relativi sciroppi, isoglucosio, sciroppo di inulina, miele artificiale e caramello)

75

Contingente tariffario 6 (640 t)

1902 11 00

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti uova

10

3-A

1902 19 90

Paste alimentari non cotte né farcite né altrimenti preparate, contenenti farine o semolini di frumento (grano) tenero, non contenenti uova

10

5-A

1904 10 10

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura, a base di granturco

15

5-A

1904 10 90

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (escl. a base di granturco o di riso)

15

3-A

1904 20 10

Preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati

15

3-A

1904 20 91

Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati, a base di granturco (escl. preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati)

15

3-A

1904 20 99

Preparazioni alimentari ottenute da fiocchi di cereali non tostati o da miscugli di fiocchi di cereali non tostati e di fiocchi di cereali tostati o di cereali soffiati (escl. a base di granturco o riso, nonché preparazioni del tipo Müsli a base di fiocchi di cereali non tostati)

15

3-A

1905 10 00

Pane croccante detto «Knäckebrot»

15

5-A

1905 31 99

Biscotti con aggiunta di dolcificanti, anche con aggiunta di cacao, aventi tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte < 8 % (escl. biscotti rivestiti o ricoperti di cioccolato o di preparazioni contenenti cacao, nonché doppio biscotto con ripieno)

15

5-A

1905 32 11

Cialde e cialdine, anche con aggiunta di cacao, rivestite o ricoperte di cioccolato o di preparazioni contenenti cacao, in imballaggi immediati di contenuto ≤ 85 g (escl. cialde e cialdine aventi tenore di umidità > 10 %)

15

3-A

1905 32 99

Cialde e cialdine, anche con aggiunta di cacao, anche ripiene (escl. cialde e cialdine rivestite o ricoperte di cioccolato o di preparazioni contenenti cacao, salate, nonché aventi tenore di umidità > 10 %)

15

5-A

1905 40 10

Fette biscottate

15

5-A

1905 90 30

Pane senza aggiunta di miele, uova, formaggio o frutta, anche avente tenore in zuccheri e materie grasse, ciascuno ≤ 5 %, in peso, sulla materia secca

10

5-A

1905 90 45

Biscotti (escl. biscotti con aggiunta di dolcificanti)

10

5-A

1905 90 55

Prodotti estrusi o espansi, salati o aromatizzati (escl. pane croccante detto «Knäckebrot», fette biscottate, pane tostato e prodotti simili tostati, nonché cialde e cialdine)

10

5-A

1905 90 60

Torte di frutta, pane con uva passa, panettoni, meringhe, stollen di Natale, cornetti e altri prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, con aggiunta di dolcificanti (escl. pane croccante detto «Knäckebrot», pane con spezie e simili, biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine, nonché fette biscottate)

10

5-A

1905 90 90

Pizze, quiche e altri prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, senza aggiunta di dolcificanti (escl. pane croccante detto «Knäckebrot», pane con spezie e simili, biscotti con aggiunta di dolcificanti, cialde e cialdine, fette biscottate e prodotti simili tostati, pane, ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili)

10

3-A

2001 90 70

Peperoni, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

20

3-A

2002 10 10

Pomodori pelati, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico

20

5-A

2002 10 90

Pomodori non pelati, interi o in pezzi, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico

20

5-A

2002 90 11

Pomodori, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca < 12 %, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg (escl. pomodori interi o in pezzi)

20

5-A

2002 90 19

Pomodori, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca < 12 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. pomodori interi o in pezzi)

20

5-A

2002 90 31

Pomodori, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca ≥ 12 % e ≤ 30 %, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg (escl. pomodori interi o in pezzi)

20

3-A

2002 90 39

Pomodori, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca ≥ 12 % e 30 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. pomodori interi o in pezzi)

20

3-A

2002 90 91

Pomodori, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca > 30 %, in imballaggi immediati di contenuto netto > 1 kg (escl. pomodori interi o in pezzi)

20

3-A

2002 90 99

Pomodori, preparati o conservati, ma non nell'aceto o acido acetico, aventi tenore, in peso, di sostanza secca > 30 %, in imballaggi immediati di contenuto netto ≤ 1 kg (escl. pomodori interi o in pezzi)

20

3-A

2004 90 50

Piselli «Pisum sativum» e fagiolini «Phaseolus spp.», preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, congelati

10

3-A

2005 40 00

Piselli «Pisum sativum», preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (escl. congelati)

25

5-A

2005 51 00

Fagioli «Vigna spp.» e «Phaseolus spp.» in grani, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico (escl. congelati)

15

5-A

2005 80 00

Granturco dolce «Zea mays var. saccharata», preparato o conservato ma non nell'aceto o acido acetico (escl. congelato)

10

3-A

2005 99 50

Miscugli di ortaggi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati

15

3-A

2005 99 90

Ortaggi, preparati o conservati ma non nell'aceto o acido acetico, non congelati (escl. cotti negli zuccheri o canditi, ortaggi e legumi omogeneizzati della sottovoce 2005.10 , pomodori, funghi, tartufi, patate, crauti, piselli «Pisum sativum», fagioli «Vigna spp.» e «Phaseolus spp.», asparagi, olive, granturco dolce «Zea mays var. saccharata», germogli di bambù, frutta del genere Capsicum piccante, capperi, carciofi, carote e miscugli di ortaggi)

15

3-A

2007 99 10

Puree e paste di prugne, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 30 %, in imballaggi immediati di contenuto > 100 kg e destinate alla trasformazione industriale

10

5-A

2007 99 31

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di ciliege, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 30 % (escl. preparazioni omogeneizzate della sottovoce 2007.10 )

10

5-A

2007 99 33

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di fragole, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 30 % (escl. preparazioni omogeneizzate della sottovoce 2007.10 )

10

5-A

2007 99 35

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di lamponi, ottenute mediante cottura, aventi tenore, in peso, di zuccheri > 30 % (escl. preparazioni omogeneizzate della sottovoce 2007.10 )

10

5-A

2009 50 10

Succhi di pomodoro, aventi tenore, in peso, di estratto secco < 7 %, non fermentati, senza aggiunta di alcole, addizionati di zuccheri

15

5-A

2009 50 90

Succhi di pomodoro, aventi tenore, in peso, di estratto secco < 7 %, non fermentati, senza aggiunta di alcole (escl. succhi addizionati di zuccheri)

15

5-A

2009 69 11

Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore ≤ 22 EUR per 100 kg

15

5-A

2009 69 19

Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore > 22 EUR per 100 kg

15

5-A

2009 69 51

Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg, concentrati

15

5-A

2009 69 59

Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg (escl. succhi concentrati)

15

5-A

2009 69 71

Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati > 30 %, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg, concentrati

15

5-A

2009 69 79

Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati > 30 %, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg (escl. succhi concentrati)

15

5-A

2009 69 90

Succhi di uva, compresi i mosti di uva, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 30 e ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg (escl. succhi aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati > 30 %)

15

5-A

2009 71 10

Succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, addizionati di zuccheri, di un valore Brix ≤ 20 a 20 °C e di valore > 18 EUR per 100 kg

15

5-A

2009 71 91

Succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, addizionati di zuccheri, di un valore Brix ≤ 20 a 20 °C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg

15

5-A

2009 79 19

Succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti, di un valore Brix > 67 a 20 °C e di valore > 22 EUR per 100 kg

15

5-A

2009 79 93

Succhi di mela, non fermentati, senza aggiunta di alcole, aventi tenore, in peso, di zuccheri addizionati ≤ 30 %, di un valore Brix > 20 e ≤ 67 a 20 °C e di valore ≤ 18 EUR per 100 kg

15

5-A

2009 80 96

Succhi di ciliegia, non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C (escl. succhi addizionati di zuccheri)

10

5-A

2009 80 99

Succhi di frutta o di ortaggi o legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C [escl. succhi addizionati di zuccheri, miscugli di succhi, succhi di agrumi, guaiava, mango, mangostano, papaia, tamarindo, frutta di acagiù, litchi, frutta del jack (pane di scimmia), sapotiglia, frutti della passione, carambole, pitahaya, ananasso, pomodoro, uva, compresi i mosti di uva, mela, pera, ciliegia e frutti della specie «Vaccinium macrocarpon»]

10

5-A

2009 90 51

Miscugli di succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore > 30 EUR per 100 kg, addizionati di zuccheri (escl. miscugli di succhi di mela e pera o di agrumi e ananasso)

15

3-A

2009 90 59

Miscugli di succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, di un valore Brix ≤ 67 a 20 °C e di valore > 30 EUR per 100 kg (escl. addizionati di zuccheri, miscugli di succhi di mela e pera o di agrumi e ananasso)

15

5-A

2204 10 19

Vini spumanti di uve fresche con titolo alcolometrico effettivo ≥ 8,5 % vol (escl. Champagne)

0,5 EUR/l

5-A

2204 10 91

Asti spumante con titolo alcolometrico effettivo < 8,5 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 10 99

Vini spumanti di uve fresche con titolo alcolometrico effettivo < 8,5 % vol (escl. Asti spumante)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 10

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci, di capacità ≤ 2 litri; vini altrimenti presentati, aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, ≥ 1 bar e < 3 bar, in recipienti di capacità ≤ 2 litri (escl. vini spumanti)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 11

Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Alsace», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 12

Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Bordeaux», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 13

Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Bourgogne», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 17

Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Val de Loire», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 18

Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Mosel-Saar-Ruwer», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 19

Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Pfalz», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 22

Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Rheinhessen», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 23

Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Tokaj» (ad esempio, Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás), in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 24

Vini bianchi di qualità prodotti nel Lazio, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 26

Vini bianchi di qualità prodotti in Toscana, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 27

Vini bianchi di qualità prodotti in Trentino, Alto Adige e Friuli, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 28

Vini bianchi di qualità prodotti nel Veneto, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 32

Vini bianchi di qualità di tipo «vinho verde», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 34

Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Penedés», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 36

Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Rioja», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 37

Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Valencia», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 38

Vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini prodotti nelle regioni «Alsace», «Bordeaux», «Bourgogne», «Val de Loire», «Mosel-Saar-Ruwer», «Pfalz», «Rheinhessen», «Tokaj», Lazio, Toscana, Trentino, Alto Adige, Friuli, Veneto, «Penedés», «Rioja», «Valencia», «vinho verde», vini spumanti e semispumanti)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 42

Vini di qualità prodotti nella regione «Bordeaux», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 43

Vini di qualità prodotti nella regione «Bourgogne», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 44

Vini di qualità prodotti nella regione «Beaujolais», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 46

Vini di qualità prodotti nella regione «Côtes-du-Rhône», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 47

Vini di qualità prodotti nella regione «Languedoc-Roussillon», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 48

Vini di qualità prodotti nella regione «Val de Loire», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 62

Vini di qualità prodotti in Piemonte, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 66

Vini di qualità prodotti in Toscana, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 67

Vini di qualità prodotti in Trentino e Alto Adige, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 68

Vini di qualità prodotti nel Veneto, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 69

Vini di qualità prodotti nelle regioni «Dao», «Bairrada» e «Douro», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 71

Vini di qualità prodotti nella regione «Navarra», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 74

Vini di qualità prodotti nella regione «Penedés», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 76

Vini di qualità prodotti nella regione «Rioja», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 77

Vini di qualità prodotti nella regione «Valdepeñas», in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 78

Vini di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini prodotti nelle regioni «Bordeaux», «Bourgogne», «Beaujolais», «Côtes-du-Rhône», «Languedoc-Roussillon», «Val de Loire», Piemonte, Toscana, Trentino, Alto Adige, Veneto, «Dao», «Bairrada», «Douro», «Navarra», «Penedés», «Rioja», «Valdepeñas», vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 79

Vini bianche di uve fresche, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 80

Vini di uve fresche, compresi i vini alcolizzati; mosti di uva diversi da quelli della voce 2009 , la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle), in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini bianchi)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 81

Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Tokaj» (ad esempio, Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás), in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 82

Vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini prodotti nella regione «Tokaj», vini spumanti e semispumanti)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 83

Vini di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 84

Vini bianchi di uve fresche, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 85

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, e mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle), in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini bianchi generici)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 87

Vino di Marsala, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 88

Vino di Samos e moscato di Lemnos, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 89

Vino di Porto, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 91

Vino di Madera e moscatello di Setúbal, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 92

Vino di Xeres, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 93

Vini di Tokaj (Aszu e Szamorodni), in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 94

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini di Marsala, di Samos, di Porto, di Madera, di Xeres, moscato di Lemnos e moscatello di Setúbal)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 95

Vino di Porto, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 96

Vino di Madera, vino di Xeres e moscatello di Setúbal, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 97

Vini di Tokaj (Aszu e Szamorodni), in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 98

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol (escl. vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal)

0,5 EUR/l

5-A

2204 21 99

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità ≤ 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 22 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 10

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, presentati in bottiglie chiuse con un tappo a «forma di fungo» tenuto da fermagli o legacci, di capacità > 2 litri; vini altrimenti presentati, aventi, alla temperatura di 20 °C, una sovrappressione dovuta all'anidride carbonica in soluzione, ≥ 1 bar e < 3 bar, in recipienti di capacità > 2 litri (escl. vini spumanti e semispumanti)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 11

Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Tokaj» (ad esempio, Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás), in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 12

Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Bordeaux», in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 13

Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Bourgogne», in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 17

Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Val de Loire», in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 18

Vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini prodotti nelle regioni «Tokaj», «Bordeaux», «Bourgogne», «Val de Loire», vini spumanti e semispumanti)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 42

Vini di qualità prodotti nella regione «Bordeaux», in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 43

Vini di qualità prodotti nella regione «Bourgogne», in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 44

Vini di qualità prodotti nella regione «Beaujolais», in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 46

Vini di qualità prodotti nella regione «Côtes-du-Rhône», in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 47

Vini di qualità prodotti nella regione «Languedoc-Roussillon», in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 48

Vini di qualità prodotti nella regione «Val de Loire», in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 58

Vini di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini prodotti nelle regioni «Bordeaux», «Bourgogne», «Beaujolais», «Côtes-du-Rhône», «Languedoc-Roussillon», «Val de Loire», vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 62

Vini bianchi prodotti in Sicilia, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 64

Vini bianchi prodotti nel Veneto, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini di qualità prodotti in regioni determinate)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 65

Vini bianchi di uve fresche, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate, vini prodotti in Sicilia e nel Veneto)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 71

Vini prodotti in Puglia, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini bianchi generici)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 72

Vini prodotti in Sicilia, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini bianchi generici)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 75

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, e mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle), in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 13 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini prodotti in Puglia e in Sicilia, vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini bianchi generici)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 77

Vini bianchi di qualità prodotti nella regione «Tokaj» (ad esempio, Aszu, Szamorodni, Máslás, Fordítás), in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 78

Vini bianchi di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini prodotti nella regione «Tokaj», vini spumanti e semispumanti)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 82

Vini di qualità prodotti in regioni determinate, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti e vini bianchi generici)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 83

Vini bianchi di uve fresche, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini di qualità prodotti in regioni determinate)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 84

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, e mosti di uva la cui fermentazione è stata impedita o fermata con l'aggiunta d'alcole (mistelle), in recipienti di capacità > 2 litri, con titolo alcolometrico effettivo > 13 % vol fino a 15 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate e vini bianchi generici)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 87

Vino di Marsala, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 88

Vino di Samos e moscato di Lemnos, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 89

Vino di Porto, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 91

Vino di Madera e moscatello di Setúbal, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 92

Vino di Xeres, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 93

Vini di Tokaj (Aszu e Szamorodni), in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 94

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 15 % vol fino a 18 % vol (escl. vini spumanti e semispumanti, vini di qualità prodotti in regioni determinate, vini bianchi generici, vini di Marsala, di Samos, di Porto, di Madera, di Xeres, moscato di Lemnos e moscatello di Setúbal)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 95

Vino di Porto, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 96

Vino di Madera, vino di Xeres e moscatello di Setúbal, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 98

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 18 % vol fino a 22 % vol (escl. vini di Porto, di Madera, di Xeres e moscatello di Setúbal)

0,5 EUR/l

5-A

2204 29 99

Vini di uve fresche, compresi i vini arricchiti d'alcole, in recipienti di capacità > 2 litri e con titolo alcolometrico effettivo > 22 % vol

0,5 EUR/l

5-A

2204 30 10

Mosti di uva, mutizzati diversamente che con alcole, con titolo alcolometrico effettivo > 1 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole)

0,5 EUR/l

5-A

2204 30 92

Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica ≤ 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole)

0,5 EUR/l

5-A

2204 30 94

Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica ≤ 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole)

0,5 EUR/l

5-A

2204 30 96

Mosti di uva, non fermentati, concentrati ai sensi della nota complementare 7 del capitolo 22, con massa volumica > 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole)

0,5 EUR/l

5-A

2204 30 98

Mosti di uva, non fermentati, non concentrati, con massa volumica > 1,33 g/cm3 a 20 °C e con titolo alcolometrico effettivo ≤ 1 % vol e > 0,5 % vol (escl. mosti mutizzati con alcole)

0,5 EUR/l

5-A

2208 20 40

Distillato greggio, presentato in recipienti di capacità > 2 litri

0,5 EUR/l

5-A

2208 20 62

Cognac, presentato in recipienti di capacità > 2 litri

0,5 EUR/l

5-A

2208 20 64

Armagnac, presentato in recipienti di capacità > 2 litri

0,5 EUR/l

5-A

2208 20 87

Brandy de Jerez, presentato in recipienti di capacità > 2 litri

0,5 EUR/l

5-A

2208 20 89

Acquaviti di vino o di vinacce, presentate in recipienti di capacità > 2 litri (escl. distillato greggio, Cognac, Armagnac, Grappa e Brandy de Jerez)

0,5 EUR/l

5-A

2523 10 00

Cementi non polverizzati detti «clinkers»

10

5

2523 29 00

Cementi Portland (escl. cementi bianchi, anche colorati artificialmente)

10

5

3917 21 10

Tubi rigidi, di polimeri di etilene, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

6,5

5

3917 21 90

Tubi rigidi, di polimeri di etilene (escl. tubi senza saldatura e tagliati a misura)

6,5

5

3917 22 10

Tubi rigidi, di polimeri di propilene, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

6,5

5

3917 22 90

Tubi rigidi, di polimeri di propilene (escl. tubi senza saldatura e tagliati a misura)

6,5

5

3917 23 10

Tubi rigidi, di polimeri di cloruro di vinile, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

6,5

5

3917 23 90

Tubi rigidi, di polimeri di cloruro di vinile (escl. tubi senza saldatura e tagliati a misura)

6,5

5

3917 31 00

Tubi flessibili, di materie plastiche, che possono sopportare una pressione ≥ 27,6 MPa

6,5

5

3917 32 10

Tubi flessibili, di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

6,5

5

3917 32 31

Tubi flessibili, di polimeri di etilene, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

6,5

5

3917 32 35

Tubi flessibili, di polimeri di cloruro di vinile, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati

6,5

5

3917 32 39

Tubi flessibili, di prodotti di polimerizzazione di addizione, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati (escl. tubi di polimeri di etilene e di cloruro di vinile)

6,5

5

3917 32 51

Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati (escl. tubi di prodotti di polimerizzazione di addizione, di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente)

6,5

5

3917 32 91

Budella artificiali (escl. di proteine indurite o di materie plastiche cellulosiche)

6,5

5

3917 32 99

Tubi flessibili, di materie plastiche, non rinforzati con altre materie né altrimenti associati ad altre materie, senza accessori (escl. tubi senza saldatura e tagliati a misura e budella artificiali)

6,5

5

3917 39 12

Tubi flessibili, di prodotti di polimerizzazione di riassestamento o di condensazione, anche modificati chimicamente, rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati (escl. tubi che possono sopportare una pressione ≥ 27,6 MPa)

6,5

3

3917 39 15

Tubi flessibili, di prodotti di polimerizzazione di addizione, rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati (escl. tubi che possono sopportare una pressione ≥ 27,6 MPa)

6,5

3

3917 39 19

Tubi flessibili, di materie plastiche, rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie, senza saldatura e di lunghezza superiore alla dimensione massima della sezione trasversale, anche lavorati in superficie, ma non altrimenti lavorati (escl. tubi di prodotti di polimerizzazione di addizione, di riassestamento o di condensazione, nonché tubi che possono sopportare una pressione ≥ 27,6 MPa)

6,5

3

3917 39 90

Tubi flessibili, di materie plastiche, rinforzati con altre materie o altrimenti associati ad altre materie (escl. tubi senza saldatura o tagliati a misura, nonché tubi che possono sopportare una pressione ≥ 27,6 MPa)

6,5

3

3917 40 00

Accessori (per esempio, giunti, gomiti, raccordi), di materie plastiche, per tubi

6,5

3

3922 10 00

Vasche da bagno, docce, lavandini e lavabi, di materie plastiche

6,5

3

3922 20 00

Tavolette e coperchi per tazze per gabinetti, di materie plastiche

6,5

3

3922 90 00

Bidè, tazze per gabinetti, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici, di materie plastiche (escl. vasche da bagno, docce, lavandini, lavabi, tavolette e coperchi per tazze per gabinetti)

6,5

3

3923 10 00

Scatole, casse, gabbie e oggetti simili per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche

6,5

3

3923 21 00

Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci, di polimeri di etilene

6,5

3

3923 29 10

Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci, di policloruro di vinile

6,5

3

3923 29 90

Sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci, di materie plastiche (escl. di policloruro di vinile, di polimeri di etilene)

6,5

3

3923 30 10

Bottiglioni, bottiglie, flaconi e oggetti simili per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche, di capacità ≤ 2 litri

6,5

3

3923 30 90

Bottiglioni, bottiglie, flaconi e oggetti simili per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche, di capacità > 2 litri

6,5

3

3923 50 90

Turaccioli, coperchi, capsule e altri dispositivi di chiusura, di materie plastiche (escl. capsule otturanti o coprituraccioli)

6,5

3

3923 90 90

Articoli per il trasporto o l'imballaggio, di materie plastiche (escluse scatole, casse, gabbie e oggetti simili; sacchi, sacchetti, buste, bustine e cartocci; bottiglioni, bottiglie, flaconi e oggetti simili; bobine, spole, tubetti, rocchetti e supporti simili; turaccioli, coperchi, capsule e altri dispositivi di chiusura; filetti estrusi presentati in forma tubolare, di materie plastiche)

6,5

3

3924 10 00

Vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di materie plastiche

6,5

3

3924 90 11

Spugne per uso domestico o da toeletta, di cellulosa rigenerata

6,5

3

3924 90 90

Oggetti per uso domestico, oggetti di igiene e da toeletta, di materie plastiche (escl. cellulosa rigenerata) (escl. vasellame e altri oggetti per il servizio da tavola o da cucina, vasche da bagno, docce, lavabi, bidè, tazze per gabinetti e loro tavolette e coperchi, cassette di scarico e articoli simili per usi sanitari o igienici)

6,5

3

3925 10 00

Serbatoi, barili, vasche e recipienti simili, di materie plastiche, di capacità > 300 litri

6,5

3

3925 20 00

Porte, finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, di materie plastiche

6,5

3

3925 30 00

Imposte, persiane, tende (comprese le tende alla veneziana), oggetti simili e loro parti, di materie plastiche (escl. accessori e articoli simili)

6,5

3

3925 90 10

Accessori e guarnizioni destinati ad essere fissati alle porte, finestre, scale, pareti o altre parti di costruzioni, di materie plastiche

6,5

3

3925 90 20

Profilati per canalizzazioni elettriche, di materie plastiche

6,5

3

3925 90 80

Elementi per costruire pavimenti, pareti, tramezzi, soffitti, tetti ecc., grondaie e accessori, parapetti, balaustrate, ringhiere e simili, scaffalature di grandi dimensioni da montare e fissare in modo definitivo in negozi, officine, depositi ecc., motivi decorativi architettonici, per esempio scanalature, cupole e fregi e altri articoli per l'edilizia, di materie plastiche, n.n.a.

6,5

3

3926 20 00

Indumenti e accessori di abbigliamento (compresi guanti, mezzoguanti e muffole), ottenuti con fogli di materie plastiche cuciti o incollati

6,5

3

3926 90 97

Prodotti di materie plastiche e lavori di altre materie delle voci da 3901 a 3914 , n.n.a.

6,5

5

5702 41 10

Tappeti «Axminster» di lana o di peli fini, tessuti (non «tufted» né «floccati»), vellutati, confezionati

12

5

5702 41 90

Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di lana o di peli fini, tessuti (non «tufted» né «floccati»), vellutati, confezionati (escl. «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano, nonché tappeti «Axminster»)

12

5

5702 42 10

Tappeti «Axminster» di materie tessili sintetiche o artificiali, tessuti (non «tufted» né «floccati»), vellutati, confezionati

20

5

5702 42 90

Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili sintetiche o artificiali, tessuti (non «tufted» né «floccati»), vellutati, confezionati (escl. «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano, nonché tappeti «Axminster»)

20

5

5702 49 00

Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili vegetali o di peli grossolani, tessuti (non «tufted» né «floccati»), vellutati, confezionati (escl. «Kelim» o «Kilim», «Schumacks» o «Soumak», «Karamanie» e tappeti simili tessuti a mano, nonché rivestimenti del suolo di cocco)

12

5

5703 10 00

Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di lana o di peli fini, «tufted» agugliati, anche confezionati

12

5

5703 20 19

Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di nylon o di altre poliammidi, «tufted» agugliati, anche confezionati, stampati (escl. quadrelli con superficie ≤ 0,3 m2)

12,5

5

5703 20 99

Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di nylon o di altre poliammidi, «tufted» agugliati, anche confezionati (escl. tappeti stampati, quadrelli con superficie ≤ 0,3 m2)

12,5

5

5703 30 19

Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di polipropilene, «tufted» agugliati, anche confezionati (escl. quadrelli con superficie ≤ 0,3 m2)

12,5

5

5704 90 00

Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di feltro (non «tufted» né «floccati»), anche confezionati (escl. quadrelli con superficie ≤ 0,3 m2)

12

5

5705 00 30

Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili sintetiche o artificiali, anche confezionati (escl. a punti annodati o arrotolati, tessuti o «tufted» agugliati, nonché di feltro)

12

5

5705 00 90

Tappeti e altri rivestimenti del suolo, di materie tessili vegetali o di peli grossolani, anche confezionati (escl. a punti annodati o arrotolati, tessuti o «tufted» agugliati, nonché di feltro)

12

5

6101 20 90

Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo [escl. vestiti o completi, insiemi, giacche, tute con bretelle (salopette), pantaloni]

12

5

6101 30 90

Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo [escl. vestiti o completi, insiemi, giacche, tute con bretelle (salopette), pantaloni]

12

5

6102 20 90

Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, di cotone, per donna o ragazza [escl. abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette)]

12

5

6102 30 90

Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza [escl. abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, abiti interi, gonne, gonne-pantaloni, pantaloni, tute con bretelle (salopette)]

12

5

6103 32 00

Giacche, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. giacche a vento e simili)

12

5

6103 33 00

Giacche, a maglia, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. giacche a vento o simili)

12

5

6103 42 00

Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. mutande e costumi da bagno)

12

5

6103 43 00

Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», a maglia, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. mutande e costumi da bagno)

12

5

6104 32 00

Giacche, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. giacche a vento e simili)

12

3

6104 33 00

Giacche, a maglia, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. giacche a vento e simili)

12

3

6104 39 00

Giacche, a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche, nonché giacche a vento e simili)

12

3

6104 42 00

Abiti interi, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. sottogonne)

12

5

6104 43 00

Abiti interi, a maglia, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. sottogonne)

12

5

6104 44 00

Abiti interi, a maglia, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. sottogonne)

12

5

6104 49 00

Abiti interi, a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, nonché sottogonne)

12

5

6104 52 00

Gonne e gonne-pantaloni, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. sottogonne)

12

3

6104 53 00

Gonne e gonne-pantaloni, a maglia, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. sottogonne)

12

3

6104 59 00

Gonne e gonne-pantaloni, a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche, nonché sottogonne)

12

3

6104 62 00

Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. mutandine e costumi da bagno)

12

3

6104 63 00

Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», a maglia, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. mutandine e costumi da bagno)

12

3

6104 69 00

Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», a maglia, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone, di fibre sintetiche, nonché mutandine e costumi da bagno)

12

3

6105 10 00

Camicie e camicette, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo [escl. camicie da notte, T-shirt e canottiere (magliette)]

12

5

6105 20 10

Camicie e camicette, a maglia, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo [escl. camicie da notte, T-shirt e canottiere (magliette)]

12

5

6106 10 00

Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. T-shirt e magliette)

12

5

6106 20 00

Camicette, bluse e bluse-camicette, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. T-shirt e magliette)

12

5

6107 11 00

Slip e mutande, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo

12

5

6107 12 00

Slip e mutande, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo

12

5

6107 19 00

Slip e mutande, a maglia, di altre materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di cotone o di fibre sintetiche o artificiali)

12

5

6107 21 00

Camicie da notte e pigiami, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. magliette e canottiere)

12

5

6107 22 00

Camicie da notte e pigiami, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo (escl. magliette e canottiere)

12

5

6108 21 00

Slip e mutandine, a maglia, di cotone, per donna o ragazza

12

5

6108 22 00

Slip e mutandine, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza

12

5

6108 29 00

Slip e mutandine, a maglia, di materie tessili per donna o ragazza (escl. di cotone o di materie sintetiche o artificiali)

12

5

6108 31 00

Camicie da notte e pigiami, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. T-shirt, magliette e negligé)

12

5

6108 32 00

Camicie da notte e pigiami, a maglia, per donna o ragazza, di fibre sintetiche o artificiali (escl. T-shirt, magliette e negligé)

12

5

6108 91 00

Negligé, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. magliette, sottovesti o sottabiti e sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, reggiseni, busti e simili)

12

5

6108 92 00

Negligé, accappatoi da bagno, vesti da camera e manufatti simili, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. magliette, sottovesti o sottabiti e sottogonne, slip e mutandine, camicie da notte, pigiami, reggiseni, busti e simili)

12

5

6109 10 00

T-shirt e canottiere (magliette), a maglia, di cotone

12

3

6109 90 30

T-shirt e canottiere (magliette), a maglia, di fibre sintetiche o artificiali

12

3

6109 90 90

T-shirt e canottiere (magliette), a maglia, di materie tessili (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali)

12

3

6110 11 10

Maglioni (golf) e pullover, a maglia, contenenti ≥ 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, ≥ 600 g

12

5

6110 11 30

Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di lana, per uomo o ragazzo [escl. maglioni (golf) e pullover, contenenti ≥ 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, ≥ 600 g, nonché gilè imbottiti]

12

5

6110 11 90

Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di lana, per donna o ragazza [escl. maglioni (golf) e pullover, contenenti ≥ 50 %, in peso, di lana e pesanti, per pezzo, ≥ 600 g, nonché gilè imbottiti]

12

5

6110 20 10

Magliette a collo alto, a maglia, di cotone

12

3

6110 20 91

Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. magliette a collo alto, gilè imbottiti)

12

3

6110 20 99

Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di cotone, per donna o ragazza (escl. magliette a collo alto, gilè imbottiti)

12

3

6110 30 10

Magliette a collo alto, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali

12

5

6110 30 91

Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo (escl. magliette a collo alto, gilè imbottiti)

12

5

6110 30 99

Maglioni (golf), pullover, cardigan, gilè e manufatti simili, a maglia, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. magliette a collo alto, gilè imbottiti)

12

5

6115 21 00

Calzemaglie (collant), a maglia, di fibre sintetiche, con titolo, in filati semplici, < 67 decitex (escl. a compressione graduata)

12

3

6115 22 00

Calzemaglie (collant), a maglia, di fibre sintetiche, con titolo, in filati semplici, ≥ 67 decitex (escl. a compressione graduata)

12

3

6115 29 00

Calzemaglie (collant), a maglia, di materie tessili (escl. calzemaglie a compressione graduata, di fibre sintetiche, nonché per bambini piccoli)

12

3

6115 95 00

Calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, comprese calzature senza solette riportate, a maglia, di cotone [escl. calzemaglie (collant) a compressione graduata, calze o gambaletti da donna, con titolo, in filati semplici, < 67 decitex, nonché calzemaglie per bambini piccoli]

12

3

6115 96 91

Calze da donna di fibre sintetiche, a maglia [escl. calzemaglie (collant) a compressione graduata, calze da donna, con titolo, in filati semplici, < 67 decitex e gambaletti da donna]

12

3

6115 96 99

Calze, calzini e manufatti simili, comprese calzature senza solette riportate, a maglia, di fibre sintetiche [escl. calzemaglie (collant) a compressione graduata, calze o gambaletti da donna, nonché calzemaglie per bambini piccoli]

12

3

6115 99 00

Calze, calzettoni, calzini e manufatti simili, comprese calzature senza solette riportate, a maglia, di materie tessili [escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche, calzemaglie (collant) a compressione graduata, calze o gambaletti da donna, con titolo, in filati semplici, < 67 decitex, nonché calzemaglie per bambini piccoli]

12

3

6201 11 00

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)

12

3

6201 12 10

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di cotone, di un peso, per pezzo, ≤ 1 kg, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)

12

3

6201 12 90

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di cotone, di un peso, per pezzo, > 1 kg, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)

12

3

6201 13 10

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di fibre sintetiche o artificiali, di un peso, per pezzo, ≤ 1 kg, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)

12

3

6201 13 90

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di fibre sintetiche o artificiali, di un peso, per pezzo, > 1 kg, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)

12

3

6201 19 00

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, nonché a maglia)

12

3

6201 91 00

Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni)

12

3

6201 92 00

Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni e parti superiori di tute da sci)

12

3

6201 93 00

Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché vestiti o completi, insiemi, giacche, pantaloni e parti superiori di tute da sci)

12

3

6201 99 00

Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, nonché a maglia; vestiti o completi, insiemi, giacche e pantaloni)

12

3

6202 11 00

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia)

12

3

6202 12 10

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di cotone, di un peso, per pezzo, ≤ 1 kg, per donna o ragazza (escl. a maglia)

12

3

6202 12 90

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di cotone, di un peso, per pezzo, > 1 kg, per donna o ragazza (escl. a maglia)

12

3

6202 13 10

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di fibre sintetiche o artificiali, di un peso, per pezzo, ≤ 1 kg, per donna o ragazza (escl. a maglia)

12

3

6202 13 90

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di fibre sintetiche o artificiali, di un peso, per pezzo, > 1 kg, per donna o ragazza (escl. a maglia)

12

3

6202 19 00

Cappotti, impermeabili, giacconi, mantelli e simili, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, nonché a maglia)

12

3

6202 91 00

Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche e pantaloni)

12

3

6202 92 00

Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, pantaloni e parti superiori di tute da sci)

12

3

6202 93 00

Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche, pantaloni e parti superiori di tute da sci)

12

3

6202 99 00

Giacche a vento (anorak), giubbotti e simili, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, nonché a maglia; abiti a giacca (tailleur), insiemi, giacche e pantaloni)

12

3

6203 11 00

Vestiti o completi, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché tute sportive, tute da sci e costumi da bagno)

12

3

6203 12 00

Vestiti o completi, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché tute sportive, tute da sci e costumi da bagno)

12

3

6203 19 10

Vestiti o completi, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché tute sportive, tute da sci e costumi da bagno)

12

3

6203 19 30

Vestiti o completi, di fibre artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché tute sportive, tute da sci e costumi da bagno)

12

3

6203 19 90

Vestiti o completi, di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche, a maglia, nonché tute sportive, tute da sci e costumi da bagno)

12

3

6203 22 10

Completi da lavoro, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)

12

3

6203 31 00

Giacche, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili)

12

3

6203 32 10

Giacche da lavoro, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili)

12

3

6203 32 90

Giacche, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché giacche da lavoro, giacche a vento e simili)

12

3

6203 33 10

Giacche da lavoro, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili)

12

3

6203 33 90

Giacche, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché giacche da lavoro, giacche a vento e simili)

12

3

6203 41 10

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di lana o di peli fini, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette) e mutande]

12

3

6203 42 11

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di cotone, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)]

12

3

6203 42 31

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di tessuti detti «Denim», per uomo o ragazzo [escl. a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette) e mutande]

12

3

6203 42 35

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di cotone, per uomo o ragazzo [escl. di tessuti detti «Denim», di velluti e felpe a trama, tagliati a coste, a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette) e mutande]

12

3

6203 42 51

Tute con bretelle (salopette) da lavoro, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)

12

3

6203 42 59

Tute con bretelle (salopette), di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia e da lavoro)

12

3

6203 42 90

«Shorts», di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, costumi da bagno e mutande)

12

3

6203 43 11

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)]

12

3

6203 43 19

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette) e mutande]

12

3

6203 43 31

Tute con bretelle (salopette) da lavoro, di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)

12

3

6203 43 39

Tute con bretelle (salopette), di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia e da lavoro)

12

3

6203 43 90

«Shorts», di fibre sintetiche, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché mutande e costumi da bagno)

12

3

6203 49 11

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di fibre artificiali, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)]

12

3

6203 49 19

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di fibre artificiali, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette) e mutande]

12

3

6203 49 31

Tute con bretelle (salopette) da lavoro, di fibre artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)

12

3

6203 49 39

Tute con bretelle (salopette), di fibre artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia e da lavoro)

12

3

6203 49 50

«Shorts», di fibre artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia, nonché mutande e costumi da bagno)

12

3

6203 49 90

Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», di materie tessili, per uomo o ragazzo (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, nonché mutande e costumi da bagno)

12

3

6204 12 00

Abiti a giacca (tailleur), di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, completi da sci e costumi da bagno)

12

5

6204 13 00

Abiti a giacca (tailleur), di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, completi da sci e costumi da bagno)

12

5

6204 19 10

Abiti a giacca (tailleur), di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, completi da sci e costumi da bagno)

12

5

6204 19 90

Abiti a giacca (tailleur), di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, nonché completi da sci e costumi da bagno)

12

5

6204 31 00

Giacche, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili)

12

3

6204 32 10

Giacche da lavoro, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili)

12

5

6204 32 90

Giacche, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche da lavoro, giacche a vento e simili)

12

5

6204 33 10

Giacche da lavoro, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili)

12

5

6204 33 90

Giacche, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche da lavoro, giacche a vento e simili)

12

5

6204 39 11

Giacche da lavoro, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche a vento e simili)

12

5

6204 39 19

Giacche, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché giacche da lavoro, giacche a vento e simili)

12

5

6204 39 90

Giacche, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, nonché giacche a vento e simili)

12

5

6204 41 00

Abiti interi, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne)

12

5

6204 42 00

Abiti interi, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne)

12

5

6204 43 00

Abiti interi, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne)

12

5

6204 44 00

Abiti interi, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne)

12

5

6204 49 00

Abiti interi, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, nonché sottogonne)

12

5

6204 51 00

Gonne e gonne-pantaloni, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne)

12

5

6204 52 00

Gonne e gonne-pantaloni, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne)

12

5

6204 53 00

Gonne e gonne-pantaloni, di fibre sintetiche, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne)

12

5

6204 59 10

Gonne e gonne-pantaloni, di fibre artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché sottogonne)

12

5

6204 59 90

Gonne e gonne-pantaloni, di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, nonché sottogonne)

12

5

6204 61 10

Pantaloni, compresi pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso, di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché mutandine e costumi da bagno)

12

5

6204 61 85

Tute con bretelle (salopette) e «shorts», di lana o di peli fini, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché mutandine e costumi da bagno)

12

5

6204 62 11

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di cotone, per donna o ragazza [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)]

12

5

6204 62 31

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di tessuti detti «Denim», per donna o ragazza [escl. da lavoro, a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)]

12

5

6204 62 39

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di cotone, per donna o ragazza [escl. di tessuti detti «Denim», di velluti e felpe a trama, tagliati a coste, a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette), mutandine e pantaloni di tute sportive]

12

5

6204 63 11

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di fibre sintetiche, per donna o ragazza [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)]

12

5

6204 63 18

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di fibre sintetiche, per donna o ragazza [escl. di tessuti detti «Denim», di velluti e felpe a trama, tagliati a coste, a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette), mutandine e pantaloni di tute sportive]

12

5

6204 69 11

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, da lavoro, di fibre artificiali, per donna o ragazza [escl. a maglia, nonché tute con bretelle (salopette)]

12

5

6204 69 18

Pantaloni, compresi quelli che scendono sino al ginocchio incluso, di fibre artificiali, per donna o ragazza [escl. di tessuti detti «Denim», di velluti e felpe a trama, tagliati a coste, a maglia, da lavoro, nonché tute con bretelle (salopette), mutandine e pantaloni di tute sportive]

12

5

6204 69 90

Pantaloni, tute con bretelle (salopette), pantaloni che scendono sino al ginocchio incluso e «shorts», di materie tessili, per donna o ragazza (escl. di lana o di peli fini, di cotone o di fibre sintetiche o artificiali, a maglia, nonché mutandine e costumi da bagno)

12

5

6205 20 00

Camicie e camicette, di cotone, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché camicie da notte e canottiere (magliette)]

12

3

6205 30 00

Camicie e camicette, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché camicie da notte e canottiere (magliette)]

12

5

6205 90 10

Camicie e camicette, di lino o di ramiè, per uomo o ragazzo [escl. a maglia, nonché camicie da notte e canottiere (magliette)]

12

5

6205 90 80

Camicie e camicette di materie tessili, per uomo o ragazzo [escl. di cotone, di fibre sintetiche o artificiali, di lino o di ramiè, a maglia, nonché camicie da notte e canottiere (magliette)]

12

5

6206 10 00

Camicette, bluse e bluse-camicette, di seta o di cascami di seta, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché magliette)

12

5

6206 30 00

Camicette, bluse e bluse-camicette, di cotone, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché magliette)

12

5

6206 40 00

Camicette, bluse e bluse-camicette, di fibre sintetiche o artificiali, per donna o ragazza (escl. a maglia, nonché magliette)

12

5

6211 32 10

Indumenti da lavoro, di cotone, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)

12

5

6211 33 10

Indumenti da lavoro, di fibre sintetiche o artificiali, per uomo o ragazzo (escl. a maglia)

12

5

6212 10 90

Reggiseni e bustini di materie tessili di qualunque tipo, anche elastici e a maglia (escl. presentati in assortimenti condizionati per la vendita al minuto contenenti un reggiseno o un bustino e uno slip)

12

5

6302 21 00

Biancheria da letto, di cotone, stampata (escl. a maglia)

12

5

6302 31 00

Biancheria da letto, di cotone (escl. stampata, a maglia)

12

5

6302 32 90

Biancheria da letto, di fibre sintetiche o artificiali (escl. stampata, a maglia, nonché di tessuto non tessuto)

12

5

6302 51 00

Biancheria da tavola, di cotone (escl. a maglia)

12

5

6302 53 90

Biancheria da tavola, di fibre sintetiche o artificiali (escl. a maglia, nonché di tessuto non tessuto)

12

5

6302 60 00

Biancheria da toeletta o da cucina, in tessuto riccio del tipo spugna, di cotone (escl. strofinacci, panni per lucidare, panni per pulire e panni per spolverare)

12

5

6302 91 00

Biancheria da toeletta o da cucina, di cotone (escl. in tessuto riccio del tipo spugna, nonché strofinacci, panni per lucidare, panni per pulire e panni per spolverare)

12

5

6302 93 90

Biancheria da toeletta o da cucina, di fibre sintetiche o artificiali (escl. in tessuto non tessuto, nonché strofinacci, panni per lucidare, panni per pulire e panni per spolverare)

12

5

6302 99 90

Biancheria da toeletta o da cucina, di materie tessili (escl. di cotone, lino o fibre sintetiche o artificiali, nonché strofinacci, panni per lucidare, panni per pulire e panni per spolverare)

12

5

6309 00 00

Indumenti e accessori per abbigliamento, coperte, biancheria per la casa e articoli da arredamento, di materie tessili di qualunque tipo, compresi scarpe e copricapo, manifestamente usati, presentati alla rinfusa o in pacchi legati o in balle, sacchi o confezioni simili (escl. tappeti e altri rivestimenti di pavimenti nonché arazzi)

12,5

5

6402 20 00

Calzature con suola esterna e tomaia di gomma o di materia plastica, con tomaia a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli (escl. calzature aventi carattere di giocattolo)

15

5

6402 91 10

Calzature che ricoprono la caviglia, con puntale protettivo di metallo, con suola esterna e tomaia di gomma o di materia plastica (escl. calzature impermeabili della voce 6401 , calzature per lo sport e calzature ortopediche)

15

5

6402 91 90

Calzature che ricoprono la caviglia, con suola esterna e tomaia di gomma o di materia plastica (escl. calzature con puntale protettivo di metallo, calzature impermeabili della voce 6401 , calzature per lo sport, calzature ortopediche e calzature aventi carattere di giocattolo)

15

5

6402 99 05

Calzature con puntale protettivo di metallo, con suola esterna e tomaia di gomma o di materia plastica (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature impermeabili della voce 6401 , calzature per lo sport e calzature ortopediche)

15

5

6402 99 10

Calzature con tomaia di gomma e suola esterna di gomma o di materia plastica (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature con tomaia a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli, calzature impermeabili della voce 6401 , calzature per lo sport, calzature ortopediche e calzature aventi carattere di giocattolo)

15

5

6402 99 31

Calzature con tomaia di materia plastica e suola esterna di gomma o di materia plastica, la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli e di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è > 3 cm (escl. con tomaia a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli)

15

5

6402 99 39

Calzature con tomaia di materia plastica e suola esterna di gomma o di materia plastica, la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli e di cui la più grande altezza del tacco, compresa la suola, è ≤ 3 cm (escl. con tomaia a strisce o cinturini fissati alla suola con naselli)

15

5

6402 99 50

Pantofole e altre calzature da camera, con suola esterna e tomaia di gomma o di materia plastica (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli e calzature aventi carattere di giocattolo)

15

5

6402 99 91

Calzature con tomaia di materia plastica e suola esterna di gomma o di materia plastica, con suole interne di lunghezza < 24 cm (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature da camera, calzature per lo sport, calzature impermeabili della voce 6401 , calzature ortopediche e calzature aventi carattere di giocattolo)

15

5

6402 99 93

Calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna, con tomaia di materia plastica e suola esterna di gomma o di materia plastica, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature da camera, calzature per lo sport, calzature impermeabili della voce 6401 e calzature ortopediche)

15

5

6402 99 96

Calzature con tomaia di materia plastica e suola esterna di gomma o di materia plastica, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature da camera, calzature per lo sport, calzature impermeabili della voce 6401 , calzature ortopediche e calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna)

15

5

6402 99 98

Calzature con tomaia di materia plastica e suola esterna di gomma o di materia plastica, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature da camera, calzature per lo sport, calzature impermeabili della voce 6401 , calzature ortopediche e calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna)

15

5

6403 59 95

Calzature con tomaia e suola esterna di cuoio naturale, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature con suola principale di legno, senza suola interna, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature da camera, calzature per lo sport e calzature ortopediche)

15

5

6403 59 99

Calzature con tomaia e suola esterna di cuoio naturale, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature con suola principale di legno, senza suola interna, calzature la cui mascherina o tomaia è formata da strisce, calzature da camera, calzature per lo sport e calzature ortopediche)

15

5

6403 91 16

Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia (ma non il polpaccio), con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00 )

15

5

6403 91 18

Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia (ma non il polpaccio), con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00 )

15

5

6403 91 96

Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00 e della voce 6403.90.16 )

15

5

6403 91 98

Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale, che ricoprono la caviglia, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00 e della voce 6403.91.18 )

15

5

6403 99 36

Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale (che non ricoprono la caviglia), la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, con suola e tacco di altezza ≤ 3 cm, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00 )

15

5

6403 99 38

Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale (che non ricoprono la caviglia), la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, con suola e tacco di altezza ≤ 3 cm, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00 )

15

5

6403 99 96

Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale (che non ricoprono la caviglia), con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da uomo (escl. calzature dalla voce 6403.11.00 alla voce 6403.40.00 e delle voci 6403.99.11 , 6403.99.36 , 6403.99.50 )

15

5

6403 99 98

Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio ricostituito e con tomaia di cuoio naturale, con suole interne di lunghezza ≥ 24 cm, da donna (escl. calzature che ricoprono la caviglia, calzature con puntale protettivo di metallo, calzature con suola principale di legno, senza suola interna, calzature la cui mascherina è formata da strisce o presenta uno o più intagli, calzature da camera, calzature per lo sport, calzature ortopediche e calzature non riconoscibili come calzature da uomo o da donna)

15

5

6404 11 00

Calzature per lo sport, calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili, con suola esterna di gomma o di materia plastica e con tomaia di materie tessili

15

5

6404 19 10

Pantofole e altre calzature da camera, con suola esterna di gomma o di materia plastica e con tomaia di materie tessili (escl. calzature dette da tennis, da ginnastica, da allenamento e calzature simili, nonché calzature aventi carattere di giocattolo)

15

5

6404 19 90

Calzature con suola esterna di gomma o di materia plastica e con tomaia di materie tessili (escl. calzature da camera, calzature per lo sport, calzature dette da tennis, da pallacanestro, da ginnastica, da allenamento e calzature simili, nonché calzature aventi carattere di giocattolo)

15

5

6405 20 91

Pantofole e altre calzature da camera, con tomaia di materie tessili (escl. calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio naturale o ricostituito, nonché calzature aventi carattere di giocattolo)

15

5

6405 20 99

Calzature con tomaia di materie tessili (escl. calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica, di cuoio naturale o ricostituito, di legno o di sughero, calzature da camera, calzature ortopediche e calzature aventi carattere di giocattolo)

15

5

6405 90 10

Calzature con suola esterna di gomma, di materia plastica o di cuoio naturale o ricostituito e con tomaia di materiali diversi dal cuoio naturale o ricostituito o da materie tessili (escl. calzature ortopediche e calzature aventi carattere di giocattolo)

15

5

7010 90 41

Bottiglie di vetro non colorato, dei tipi utilizzati per il trasporto o l'imballaggio di prodotti alimentari e bevande, di capacità nominale ≥ 1 litro ma < 2,5 litri

10

5

7010 90 43

Bottiglie di vetro non colorato, dei tipi utilizzati per il trasporto o l'imballaggio di prodotti alimentari e bevande, di capacità nominale > 0,33 litri ma < 1 litro

10

5

7010 90 51

Bottiglie di vetro colorato, dei tipi utilizzati per il trasporto o l'imballaggio di prodotti alimentari e bevande, di capacità nominale ≥ 1 litro ma < 2,5 litri

10

5

7010 90 53

Bottiglie di vetro colorato, dei tipi utilizzati per il trasporto o l'imballaggio di prodotti alimentari e bevande, di capacità nominale > 0,33 litri ma ≤ 1 litro

10

5

9401 30 10

Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza, imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini (escl. mobili per la medicina, la chirurgia e l'odontoiatria)

10

5

9401 30 90

Mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza (escl. mobili per sedersi imbottiti, con schienale e muniti di rotelle o di pattini, nonché mobili per la medicina, la chirurgia e l'odontoiatria, poltrone da parrucchiere)

10

5

9401 40 00

Mobili per sedersi trasformabili in letti (escl. materiale per campeggio o da giardino, nonché mobili per la medicina, la chirurgia o l'odontoiatria)

10

5

9401 61 00

Mobili per sedersi, con intelaiatura di legno, imbottiti (escl. mobili per sedersi trasformabili in letti)

10

5

9401 69 00

Mobili per sedersi, con intelaiatura di legno (non imbottiti)

10

5

9401 71 00

Mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo, imbottiti (escl. sedili dei tipi utilizzati per veicoli aerei o per autoveicoli, mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza, nonché mobili per la medicina, la chirurgia o l'odontoiatria)

10

5

9401 79 00

Mobili per sedersi, con intelaiatura di metallo (escl. mobili imbottiti, mobili per sedersi girevoli, regolabili in altezza, nonché mobili per la medicina, la chirurgia o l'odontoiatria)

10

5

9401 80 00

Mobili per sedersi, n.n.a.

10

5

9403 20 80

Mobili di metallo (escl. dei tipi utilizzati negli uffici, mobili per sedersi e letti, nonché mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria)

10

5

9403 30 11

Scrivanie per ufficio, con intelaiatura di legno

10

5

9403 30 19

Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici, di altezza ≤ 80 cm (escl. scrivanie e mobili per sedersi)

10

5

9403 30 91

Armadi di legno dei tipi utilizzati negli uffici, di altezza > 80 cm

10

5

9403 30 99

Mobili di legno dei tipi utilizzati negli uffici, di altezza > 80 cm (escl. armadi)

10

5

9403 40 10

Elementi di cucine componibili

10

5

9403 40 90

Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle cucine (escl. mobili per sedersi, nonché elementi di cucine componibili)

10

5

9403 50 00

Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle camere da letto (escl. mobili per sedersi)

10

5

9403 60 10

Mobili di legno dei tipi utilizzati nelle sale da pranzo o nelle stanze di soggiorno (escl. mobili per sedersi)

10

5

9403 60 30

Mobili di legno dei tipi utilizzati nei negozi (escl. mobili per sedersi)

10

5

9403 60 90

Mobili di legno (escl. dei tipi utilizzati negli uffici, nei negozi, nelle cucine, nelle sale da pranzo, nelle stanze di soggiorno e nelle camere da letto, nonché mobili per sedersi)

10

5

9403 70 00

Mobili di materie plastiche (escl. mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria, nonché mobili per sedersi)

10

5

9403 89 00

Mobili di canna, vimini o materiali simili (escl. mobili di bambù o di canna d'India, di metallo, di legno e di materie plastiche, mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria, nonché mobili per sedersi)

10

5

9403 90 30

Parti di mobili, di legno, n.n.a. (escl. di mobili per sedersi)

10

5

9403 90 90

Parti di mobili, n.n.a. (escl. di metallo o di legno, di mobili per sedersi, nonché di mobili per la medicina, la chirurgia, l'odontoiatria o la veterinaria)

10

5

ALLEGATO XVI

ELENCO DELLA LEGISLAZIONE E RELATIVO CALENDARIO DI RAVVICINAMENTO ( 36 )



Legislazione dell'Unione

Termine per il ravvicinamento

▼M2

QUADRO LEGISLATIVO ORIZZONTALE PER LA COMMERCIALIZZAZIONE DEI PRODOTTI

Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93

Decisione n. 768/2008/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, relativa a un quadro comune per la commercializzazione dei prodotti e che abroga la decisione 93/465/CEE del Consiglio

Ravvicinamento in coincidenza con la data di entrata in vigore della legge n. 235 del 1o dicembre 2011

Direttiva 2001/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 dicembre 2001, relativa alla sicurezza generale dei prodotti

2016

Direttiva 85/374/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1985, relativa al ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative degli Stati membri in materia di responsabilità per danno da prodotti difettosi

2012

Regolamento (UE) n. 1025/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2012, sulla normazione europea, che modifica le direttive 89/686/CEE e 93/15/CEE del Consiglio nonché le direttive 94/9/CE, 94/25/CE, 95/16/CE, 97/23/CE, 98/34/CE, 2004/22/CE, 2007/23/CE, 2009/23/CE e 2009/105/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la decisione 87/95/CEE del Consiglio e la decisione n. 1673/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

2015

Direttiva 80/181/CEE del Consiglio, del 20 dicembre 1979, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative alle unità di misura che abroga la direttiva 71/354/CEE, come modificata dalla direttiva 2009/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

2015

LEGISLAZIONE BASATA SUI PRINCIPI DEL NUOVO APPROCCIO CHE PREVEDONO LA MARCATURA CE

Direttiva 2014/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione

2017

Direttiva 2014/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione

2017

Regolamento (UE) n. 305/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2011, che fissa condizioni armonizzate per la commercializzazione dei prodotti da costruzione e che abroga la direttiva 89/106/CEE del Consiglio

Pieno ravvicinamento: 2015

Direttiva 2014/30/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica

2017

Direttiva 89/686/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1989, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale

Riesame e pieno ravvicinamento: 2015

Direttiva 2009/142/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, in materia di apparecchi a gas

Riesame e pieno ravvicinamento: 2016

Direttiva 2000/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa agli impianti a fune adibiti al trasporto di persone

2015

Direttiva 2014/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi e sistemi di protezione destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva

2017

Direttiva 2014/28/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile

Decisione 2004/388/CE della Commissione, del 15 aprile 2004, relativa alla documentazione sul trasferimento intracomunitario di esplosivi

Direttiva 2008/43/CE della Commissione, del 4 aprile 2008, relativa all'istituzione, a norma della direttiva 93/15/CEE del Consiglio, di un sistema di identificazione e tracciabilità degli esplosivi per uso civile

2017

Direttiva 2014/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, per l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative agli ascensori e ai componenti di sicurezza per ascensori

2017

Direttiva 2006/42/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE

2015

Direttiva 2014/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti di misura

2017

Direttiva 93/42/CEE del Consiglio, del 14 giugno 1993, concernente i dispositivi medici

Direttiva 90/385/CEE del Consiglio, del 20 giugno 1990, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi medici impiantabili attivi

Direttiva 98/79/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 ottobre 1998, relativa ai dispositivi medico-diagnostici in vitro

Riesame e pieno ravvicinamento: 2015

Direttiva 92/42/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, concernente i requisiti di rendimento per le nuove caldaie ad acqua calda alimentate con combustibili liquidi o gassosi

Pieno ravvicinamento: 2017

Direttiva 2014/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di strumenti per pesare a funzionamento non automatico

2017

Direttiva 2014/68/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di attrezzature a pressione

2017

Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE

2017

Direttiva 2013/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto e alle moto d'acqua e che abroga la direttiva 94/25/CE

2018

Direttiva 2009/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sulla sicurezza dei giocattoli

Riesame e pieno ravvicinamento: 2015

Direttiva 2013/29/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, concernente l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di articoli pirotecnici

2017

DIRETTIVE BASATE SUI PRINCIPI DEL NUOVO APPROCCIO O DELL'«APPROCCIO GLOBALE» CHE NON PREVEDONO LA MARCATURA CE

Direttiva 94/62/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 1994, sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio

2015

Direttiva 2010/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 giugno 2010, in materia di attrezzature a pressione trasportabili e che abroga le direttive del Consiglio 76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE e 1999/36/CE,

2017

▼B

PRODOTTI COSMETICI

Regolamento (CE) n. 1223/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 novembre 2009, sui prodotti cosmetici

Ravvicinamento: 2015

Prima direttiva 80/1335/CEE della Commissione, del 22 dicembre 1980, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici

Ravvicinamento: 2015

Seconda direttiva 82/434/CEE della Commissione, del 14 maggio 1982, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici

Terza direttiva 83/514/CEE della Commissione, del 27 settembre 1983, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici

Quarta direttiva 85/490/CEE della Commissione, dell'11 ottobre 1985, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti cosmetici

Quinta direttiva 93/73/CEE della Commissione, del 9 settembre 1993, relativa ai metodi di analisi necessari per i controlli della composizione dei prodotti cosmetici

Sesta direttiva 95/32/CE della Commissione, del 7 luglio 1995, relativa ai metodi di analisi necessari per il controllo della composizione dei prodotti cosmetici

Settima direttiva 96/45/CE della Commissione, del 2 luglio 1996, relativa ai metodi di analisi necessari alla verifica della composizione dei prodotti cosmetici

COSTRUZIONE DEI VEICOLI A MOTORE

1.□  Veicoli a motore e loro rimorchi

1.1  Omologazione

Direttiva 2007/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore e dei loro rimorchi, nonché dei sistemi, componenti ed entità tecniche destinati a tali veicoli (direttiva quadro)

Ravvicinamento: 2016

1.2  Prescrizioni tecniche armonizzate

Regolamento (CE) n. 78/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, concernente l'omologazione dei veicoli a motore in relazione alla protezione dei pedoni e degli altri utenti della strada vulnerabili

Ravvicinamento: 2017

Regolamento (CE) n. 79/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 gennaio 2009, relativo all'omologazione di veicoli a motore alimentati a idrogeno

Ravvicinamento: 2017

Regolamento (CE) n. 595/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, relativo all'omologazione dei veicoli a motore e dei motori riguardo alle emissioni dei veicoli pesanti (euro VI) e all'accesso alle informazioni relative alla riparazione e alla manutenzione del veicolo

Ravvicinamento: 2018

Regolamento (CE) n. 692/2008 della Commissione, del 18 luglio 2008, recante attuazione e modifica del regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni per la riparazione e la manutenzione del veicolo

Ravvicinamento: 2018

Regolamento (CE) n. 661/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sui requisiti dell'omologazione per la sicurezza generale dei veicoli a motore, dei loro rimorchi e sistemi, componenti ed entità tecniche ad essi destinati

Ravvicinamento: 2018

Regolamento (CE) n. 715/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2007, relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri (EUR 5 ed EUR 6) e all'ottenimento di informazioni sulla riparazione e la manutenzione del veicolo

Ravvicinamento: 2018

Direttiva 2005/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, sull'omologazione dei veicoli a motore per quanto riguarda la loro riutilizzabilità, riciclabilità e recuperabilità

Ravvicinamento: 2018

Direttiva 2006/40/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle emissioni degli impianti di condizionamento d'aria dei veicoli a motore

Ravvicinamento: 2015

▼M2

2.  Veicoli a motore a due o tre ruote

Regolamento (UE) n. 168/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli a motore a due o tre ruote e dei quadricicli

2017

3.  Trattori agricoli o forestali a ruote

Regolamento (UE) n. 167/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 febbraio 2013, relativo all'omologazione e alla vigilanza del mercato dei veicoli agricoli e forestali

2016

Direttiva 2008/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, concernente il campo di visibilità e i tergicristalli dei trattori agricoli o forestali a ruote

2016

▼B

SOSTANZE CHIMICHE

▼M2

1.  REACH e sua attuazione

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH), che istituisce un'agenzia europea per le sostanze chimiche, che modifica la direttiva 1999/45/CE e che abroga il regolamento (CEE) n. 793/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1488/94 della Commissione, nonché la direttiva 76/769/CEE del Consiglio e le direttive della Commissione 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE e 2000/21/CE

2019

Regolamento (CE) n. 440/2008 della Commissione, del 30 maggio 2008, che istituisce dei metodi di prova ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)

2019

2.  Sostanze chimiche pericolose

Regolamento (UE) n. 649/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sull'esportazione e importazione di sostanze chimiche pericolose

2017

Direttiva 2012/18/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sul controllo del pericolo di incidenti rilevanti connessi con sostanze pericolose, recante modifica e successiva abrogazione della direttiva 96/82/CE del Consiglio

2021

Direttiva 2011/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'8 giugno 2011, sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche

2014

Direttiva 2012/19/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)

2016

Direttiva 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CE

2013-14

Direttiva 96/59/CE del Consiglio, del 16 settembre 1996, concernente lo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili (PCB/PCT)

Ravvicinamento realizzato nel 2009

Regolamento (CE) n. 850/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo agli inquinanti organici persistenti e che modifica la direttiva 79/117/CE

2013-14

3.  Classificazione, imballaggio ed etichettatura

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006

2021.

▼B

4.  Detergenti

Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo ai detergenti

Ravvicinamento: 2013-2014

5.  Concimi

Regolamento (CE) n. 2003/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, relativo ai concimi

Ravvicinamento realizzato l'11 giugno 2013

6.  Precursori di droghe

Regolamento (CE) n. 273/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, relativo ai precursori di droghe

Ravvicinamento: 2015

7.  Applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche;

ispezione e verifica della buona pratica di laboratorio

Direttiva 2004/10/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative all'applicazione dei principi di buona pratica di laboratorio e al controllo della loro applicazione per le prove sulle sostanze chimiche

Ravvicinamento: 2015

Direttiva 2004/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 febbraio 2004, concernente l'ispezione e la verifica della buona pratica di laboratorio (BPL)

Ravvicinamento: 2013-2014

PRODOTTI FARMACEUTICI

1.  Medicinali per uso umano

Direttiva 89/105/CEE del Consiglio, del 21 dicembre 1988, riguardante la trasparenza delle misure che regolano la fissazione dei prezzi delle specialità per uso umano e la loro inclusione nei regimi nazionali di assicurazione malattia

Ravvicinamento: 2014

Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano

Recepimento: 2015

2.  Medicinali per uso veterinario

Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari

Ravvicinamento: 2013

Direttiva 2006/130/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che attua la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la fissazione dei criteri per l'esenzione dall'obbligo della prescrizione veterinaria vigente per taluni medicinali destinati ad animali da produzione alimentare

Ravvicinamento: 2014

3.  Varie

Regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2012, relativo alla messa a disposizione sul mercato e all'uso dei biocidi

Ravvicinamento: 2014

Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati

Ravvicinamento: 2015

Direttiva 2009/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle sostanze che possono essere aggiunte ai medicinali ai fini della loro colorazione

Ravvicinamento: 2015

Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati

Ravvicinamento: 2015

Regolamento (CE) n. 540/95 della Commissione, del 10 marzo 1995, che stabilisce disposizioni in materia di informazioni su presunti effetti collaterali imprevisti e non gravi dei medicinali per uso umano o veterinario autorizzati ai sensi del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio, che si verificano nella Comunità o in un paese terzo

Ravvicinamento: 2015

Regolamento (CE) n. 1662/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, recante talune modalità di attuazione delle procedure comunitarie di decisione in materia di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano o veterinario

Ravvicinamento: 2015

Regolamento (CE) n. 2141/96 della Commissione, del 7 novembre 1996, relativo all'esame di una domanda di trasferimento dell'autorizzazione all'immissione in commercio di un medicinale che rientra nel campo di applicazione del regolamento (CEE) n. 2309/93 del Consiglio

Ravvicinamento: 2015

Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali

Ravvicinamento: 2015

ALLEGATO XVII

COPERTURA

ALLEGATO XVII-A

MISURE SANITARIE E FITOSANITARIE

PARTE 1

Misure applicabili alle principali categorie di animali vivi

I. 

Equidi (comprese le zebre), specie asinine o animali nati dagli incroci di queste specie

II. 

Bovini (comprese le specie Bubalus bubalis e Bison)

III. 

Ovini e caprini

IV. 

Suini

V. 

Volatili da cortile (compresi galli e galline, tacchini, faraone, anatre, oche)

VI. 

Pesci vivi

VII. 

Crostacei

VIII. 

Molluschi

IX. 

Uova e gameti di pesci vivi

X. 

Uova da cova

XI. 

Sperma, ovuli, embrioni

XII. 

Altri mammiferi

XIII. 

Altri volatili

XIV. 

Rettili

XV. 

Anfibi

XVI. 

Altri vertebrati

XVII. 

Api

PARTE 2

Misure applicabili ai prodotti di origine animale

I.    Principali categorie di prodotti di origine animale destinati al consumo umano

1. 

Carni fresche di ungulati domestici, volatili da cortile e lagomorfi, selvaggina in libertà e di allevamento, comprese le frattaglie

2. 

Carni tritate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente (CSM), prodotti a base di carne

3. 

Molluschi bivalvi vivi

4. 

Prodotti della pesca

5. 

Latte crudo, colostro, prodotti lattiero-caseari e prodotti ottenuti dal colostro

6. 

Uova e prodotti a base di uova

7. 

Cosce di rana e lumache

8. 

Grassi fusi d'origine animale e ciccioli

9. 

Stomaci, vesciche e budella trattati

10. 

Gelatina, materie prime per la produzione di gelatina destinata al consumo umano

11. 

Collagene

12. 

Miele e prodotti dell'apicoltura

II.    Principali categorie di sottoprodotti di origine animale



Nei macelli

Sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da pelliccia

Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi

Pelli di ungulati, fresche o refrigerate

Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi

Negli impianti di produzione lattiero-casearia

Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte

Colostro e prodotti a base di colostro

In altre strutture per la raccolta o il trattamento dei sottoprodotti di origine animale (ad esempio, materiali non trattati o non trasformati)

Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi

Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento

Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento

Pelli di ungulati, fresche o refrigerate

Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana

Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) non destinati a essere utilizzati quali materie prime per mangimi, concimi organici o ammendanti

Corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, e zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di concimi organici o ammendanti

Gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica

Lana e peli

Piume, parti di piume e piumino trattati

Negli impianti di trasformazione

Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

Prodotti sanguigni che potrebbero essere utilizzati quali materie prime per mangimi

Pelli di ungulati trattate

 

Pelli di ruminanti e di equidi trattate (21 giorni)

Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana

Olio di pesce da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi

Grassi fusi da utilizzare come materie prime per mangimi

 

Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento

Gelatina o collagene da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi

Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico o fosfato tricalcico da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi

Sottoprodotti apicoli destinati a essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura

Derivati lipidici da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi

Derivati lipidici da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi

Prodotti a base di uova che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi

Negli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia (compresi gli impianti che fabbricano articoli da masticare e interiora aromatizzanti)

Alimenti in conserva per animali da compagnia

Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia

Articoli da masticare

Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta

Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

Negli impianti di produzione di trofei di caccia

Trofei di caccia trattati e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli

Trofei di caccia o altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento

In impianti o stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi

Prodotti intermedi

Concimi e ammendanti

Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato e guano di pipistrelli

Nei depositi di prodotti derivati

Tutti i prodotti derivati

III.

Agenti patogeni

PARTE 3

Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti

Vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti ( 37 ) potenzialmente portatori di organismi nocivi suscettibili, per la loro natura o a causa delle modalità del processo di trasformazione al quale sono sottoposti, di presentare un rischio di introduzione e diffusione di organismi nocivi.

PARTE 4

Misure applicabili agli additivi degli alimenti e dei mangimi

Alimenti

1. 

Additivi alimentari (tutti gli additivi e coloranti alimentari)

2. 

Coadiuvanti tecnologici

3. 

Aromi alimentari

4. 

Enzimi alimentari

Mangimi ( 38 )

5. 

Additivi dei mangimi

6. 

Materie prime per mangimi

7. 

Mangimi composti e alimenti per animali da compagnia eccetto quelli di cui alla parte 2, punto II

8. 

Sostanze indesiderabili nei mangimi

ALLEGATO XVII-B

NORME SUL BENESSERE DEGLI ANIMALI

Norme sul benessere degli animali relative a:

1. 

stordimento e macellazione degli animali;

2. 

trasporto degli animali e operazioni collegate;

3. 

animali da allevamento.

ALLEGATO XVII-C

ALTRE MISURE CONSIDERATE NEL CAPO 4 DEL TITOLO V

1. 

Sostanze chimiche derivanti dalla migrazione di sostanze dai materiali d'imballaggio

2. 

Prodotti composti

3. 

Organismi geneticamente modificati (OGM)

4. 

Ormoni promotori della crescita, sostanze tireostatiche, determinati ormoni e sostanze ß-agoniste

ALLEGATO XVII-D

MISURE DA INCLUDERE DOPO IL RAVVICINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE

1. 

Sostanze chimiche per la decontaminazione degli alimenti

2. 

Cloni

3. 

Irradiazione (ionizzazione)

ALLEGATO XVIII

ELENCO DELLE MALATTIE DEGLI ANIMALI E DELLE MALATTIE CONNESSE ALL'ACQUACOLTURA SOGGETTE A NOTIFICA, NONCHÉ DEGLI ORGANISMI NOCIVI REGOLAMENTATI RISPETTO AI QUALI POSSONO ESSERE RICONOSCIUTE REGIONI INDENNI

ALLEGATO XVIII-A

MALATTIE DEGLI ANIMALI E DEI PESCI SOGGETTE A NOTIFICA, PER LE QUALI VIENE RICONOSCIUTO LO STATUS DELLE PARTI E POSSONO ESSERE PRESE DECISIONI DI REGIONALIZZAZIONE

1. 

Afta epizootica

2. 

Malattia vescicolare dei suini

3. 

Stomatite vescicolosa

4. 

Peste equina

5. 

Peste suina africana

6. 

Febbre catarrale degli ovini

7. 

Influenza aviaria patogena

8. 

Malattia di Newcastle

9. 

Peste bovina

10. 

Peste suina classica

11. 

Pleuropolmonite contagiosa dei bovini

12. 

Peste dei piccoli ruminanti

13. 

Vaiolo nero degli ovini e dei caprini

14. 

Febbre della Valle del Rift

15. 

Dermatite nodulare contagiosa

16. 

Encefalomielite equina venezuelana

17. 

Morva

18. 

Durina

19. 

Encefalomielite enterovirale

20. 

Necrosi ematopoietica infettiva (IHN)

21. 

Setticemia emorragica virale (VHS)

22. 

Anemia infettiva del salmone (ISA)

23. 

Bonamia ostreae

24. 

Marteilia refringens

ALLEGATO XVIII-B

RICONOSCIMENTO DELLO STATUS CONCERNENTE GLI ORGANISMI NOCIVI, DELLE ZONE INDENNI O DELLE ZONE PROTETTE

A.   Riconoscimento dello status concernente gli organismi nocivi

Ciascuna parte compila e presenta un elenco di organismi nocivi regolamentati sulla base dei seguenti principi:

1. 

organismi nocivi di cui non siano note manifestazioni sul suo territorio;

2. 

organismi nocivi di cui siano note manifestazioni sul suo territorio e sotto controllo ufficiale;

3. 

organismi nocivi di cui siano note manifestazioni sul suo territorio, sotto controllo ufficiale e per i quali siano state stabilite zone indenni o zone protette.

Qualsiasi modifica dell'elenco relativo allo status concernente gli organismi nocivi è immediatamente notificata all'altra parte salvo che non sia stata notificata all'organizzazione internazionale competente.

B.   Riconoscimento delle zone indenni e delle zone protette

Le parti riconoscono le zone protette, nonché la nozione di zone indenni e la sua applicazione nel rispetto delle pertinenti norme internazionali per le misure fitosanitarie (International Standards for Phytosanitary Measures — ISPM).

ANNEX XIX

REGIONALIZZAZIONE/ZONIZZAZIONE, ZONE INDENNI DA ORGANISMI NOCIVI E ZONE PROTETTE

A.   Malattie degli animali e malattie connesse all'acquacoltura

1.   Malattie degli animali

Il riconoscimento dello status del territorio o di una regione di una parte per quanto riguarda le malattie degli animali si basa sul codice sanitario per gli animali terrestri dell'organizzazione mondiale della sanità animale (OIE). Sul codice sanitario per gli animali terrestri dell'OIE si basano anche le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie degli animali.

2.   Malattie connesse all'acquacoltura

Le decisioni di regionalizzazione riguardanti le malattie connesse all'acquacoltura si basano sul codice sanitario per gli animali acquatici dell'OIE.

B.   Organismi nocivi

I criteri per l'istituzione di zone protette o di zone indenni da determinati organismi nocivi sono conformi alle disposizioni:

— 
della norma internazionale per le misure fitosanitarie n. 4 della FAO relativa ai requisiti per l'istituzione di zone indenni da organismi nocivi e alle definizioni delle pertinenti norme ISPM, oppure
— 
dell'articolo 2, paragrafo 1, lettera h), della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità.

C.   Criteri per il riconoscimento dello status speciale del territorio o di una regione di una parte per quanto riguarda le malattie degli animali

1.

Qualora ritenga che il proprio territorio o parte del proprio territorio sia indenne da una malattia degli animali non elencata nell'allegato XVIII-A del presente accordo, la parte importatrice trasmette alla parte esportatrice la documentazione giustificativa appropriata, precisando in particolare:

— 
la natura della malattia e la cronistoria della sua comparsa sul proprio territorio;
— 
i risultati dei test di controllo basati su indagini sierologiche, microbiologiche, patologiche o epidemiologiche e sull'obbligo, imposto dalla legge, di notificare la malattia alle autorità competenti;
— 
la durata del controllo effettuato;
— 
eventualmente, il periodo durante il quale è stata vietata la vaccinazione contro la malattia e la zona geografica cui si estende il divieto;
— 
le modalità che consentono di controllare l'assenza della malattia.

2.

Le garanzie complementari, generali o limitate, che possono essere richieste dalla parte importatrice non devono superare quelle da essa applicate a livello nazionale.

3.

Le parti si comunicano ogni eventuale modifica dei criteri di cui al punto 1 della presente lettera, riguardanti la malattia. Alla luce di tale notifica, le garanzie complementari definite ai sensi del punto 2 della presente lettera possono essere modificate o ritirate dal sottocomitato SPS.

ALLEGATO XX

RICONOSCIMENTO PROVVISORIO DEGLI STABILIMENTI

Condizioni e disposizioni per il riconoscimento provvisorio degli stabilimenti

1. 

Per riconoscimento provvisorio degli stabilimenti si intende il caso in cui la parte importatrice riconosce provvisoriamente, a fini di importazione, gli stabilimenti della parte esportatrice, basandosi su garanzie appropriate fornite da quest'ultima, senza ispezione preventiva dei singoli stabilimenti, a norma delle disposizioni del punto 4 del presente allegato. Per tener conto di nuove domande e garanzie ricevute, gli elenchi di cui al punto 2 del presente allegato sono modificati o completati secondo la procedura e alle condizioni di cui al punto 4 del presente allegato. La verifica può rientrare nella procedura, esclusivamente con riferimento all'elenco iniziale degli stabilimenti, conformemente alle disposizioni di cui al punto 4, lettera d).

2. 

Il riconoscimento provvisorio si applica inizialmente alle categorie di stabilimenti di seguito indicati.

2.1. 

Stabilimenti per i prodotti di origine animale destinati al consumo umano:

— 
macelli per carni fresche di ungulati domestici, volatili da cortile, lagomorfi e selvaggina di allevamento (allegato XVII-A, parte 1);
— 
stabilimenti di lavorazione della selvaggina;
— 
laboratori di sezionamento;
— 
stabilimenti per carni tritate, preparazioni a base di carne, carni separate meccanicamente e prodotti a base di carne;
— 
centri di depurazione e di spedizione per i molluschi bivalvi vivi;
— 
stabilimenti per:
— 
prodotti a base di uova;
— 
prodotti lattiero-caseari;
— 
prodotti della pesca;
— 
stomaci, vesciche e budella trattati;
— 
gelatina e collagene;
— 
olio di pesce;
— 
navi officina;
— 
pescherecci congelatori.
2.2. 

Stabilimenti riconosciuti o registrati che producono sottoprodotti di origine animale e principali categorie di sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano



Tipologia di impianti e di stabilimenti riconosciuti o registrati

Prodotto

Macelli

Sottoprodotti di origine animale destinati all'alimentazione degli animali da pelliccia

Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi

Pelli di ungulati, fresche o refrigerate

Sottoprodotti di origine animale destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi

Impianti di produzione lattiero-casearia

Latte, prodotti a base di latte e prodotti derivati dal latte

Colostro e prodotti a base di colostro

Altre strutture per la raccolta o il trattamento dei sottoprodotti di origine animale (ad esempio, materiali non trattati o non trasformati)

Sangue e prodotti sanguigni di equidi per usi esterni alla catena dei mangimi

Prodotti sanguigni non trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento

Prodotti sanguigni trattati, esclusi quelli derivati da equidi, destinati alla fabbricazione di prodotti derivati per usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento

Pelli di ungulati, fresche o refrigerate

Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni indenni da peste suina africana

Ossa e prodotti a base di ossa (esclusa la farina di ossa), corna e prodotti a base di corna (esclusa la farina di corna), nonché zoccoli e prodotti a base di zoccoli (esclusa la farina di zoccoli) non destinati a essere utilizzati quali materie prime per mangimi, concimi organici o ammendanti

Corna e prodotti a base di corna, esclusa la farina di corna, nonché zoccoli e prodotti a base di zoccoli, esclusa la farina di zoccoli, destinati alla produzione di concimi organici o ammendanti

Gelatina non destinata al consumo umano, da utilizzare nell'industria fotografica

Lana e peli

Piume, parti di piume e piumino trattati

Impianti di trasformazione

Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

Prodotti sanguigni che potrebbero essere utilizzati quali materie prime per mangimi

Pelli di ungulati trattate

Pelli di ruminanti e di equidi trattate (21 giorni)

Setole di suini provenienti da paesi terzi o da loro regioni non indenni da peste suina africana

Olio di pesce da utilizzare come materia prima per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi

Grassi fusi da utilizzare come materie prime per mangimi

Grassi fusi destinati a determinati usi esterni alla catena dei mangimi per animali di allevamento

Gelatina o collagene da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi

Proteine idrolizzate, fosfato bicalcico o fosfato tricalcico da utilizzare come materie prime per mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi

Sottoprodotti apicoli destinati a essere utilizzati esclusivamente nell'apicoltura

Derivati lipidici da utilizzare per usi esterni alla catena dei mangimi

Derivati lipidici da utilizzare come mangimi o per usi esterni alla catena dei mangimi

Prodotti a base di uova che potrebbero essere utilizzati come materie prime per mangimi

Impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia (compresi gli impianti che fabbricano articoli da masticare e interiora aromatizzanti)

Alimenti in conserva per animali da compagnia

Alimenti trasformati per animali da compagnia diversi dagli alimenti in conserva per animali da compagnia

Articoli da masticare

Alimenti greggi per animali da compagnia destinati alla vendita diretta

Interiora aromatizzanti destinate alla fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

Impianti di produzione di trofei di caccia

Trofei di caccia trattati e altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti unicamente da ossa, corna, zoccoli, artigli, palchi, denti o pelli

Trofei di caccia o altre preparazioni di uccelli e ungulati, costituiti da parti anatomiche intere che non hanno subito alcun trattamento

Impianti o stabilimenti che fabbricano prodotti intermedi

Prodotti intermedi

Concimi e ammendanti

Proteine animali trasformate, compresi i prodotti e le miscele contenenti tali proteine, esclusi gli alimenti per animali da compagnia

Stallatico trasformato, prodotti derivati dallo stallatico trasformato e guano di pipistrelli

Depositi di prodotti derivati

Tutti i prodotti derivati

3. 

La parte importatrice compila gli elenchi degli stabilimenti riconosciuti provvisoriamente come specificato ai punti 2.1. e 2.2 e li mette a disposizione del pubblico.

4. 

Condizioni e procedure di riconoscimento provvisorio:

a) 

l'importazione dalla parte esportatrice del prodotto di origine animale deve essere stata autorizzata dalla parte importatrice; devono inoltre essere stati definiti le pertinenti condizioni di importazione nonché i requisiti di certificazione per i prodotti in questione;

b) 

l'autorità competente della parte esportatrice deve aver fornito alla parte importatrice garanzie sufficienti circa la conformità degli stabilimenti, figuranti nel suo elenco o nei suoi elenchi, ai requisiti sanitari pertinenti della parte importatrice e deve aver riconosciuto ufficialmente gli stabilimenti che figurano negli elenchi per l'esportazione verso la parte importatrice;

c) 

in caso di non ottemperanza a dette garanzie, l'autorità competente della parte esportatrice deve avere realmente il potere di sospendere le attività di esportazione verso la parte importatrice da uno stabilimento per il quale detta autorità ha fornito garanzie;

d) 

la verifica eseguita dalla parte importatrice a norma dell'articolo 188 del presente accordo può rientrare nella procedura di riconoscimento provvisorio; tale verifica riguarda la struttura e l'organizzazione dell'autorità competente responsabile del riconoscimento dello stabilimento, nonché i poteri conferiti a detta autorità e le garanzie che può fornire in merito all'applicazione delle norme della parte importatrice; nell'ambito di tale verifica è possibile procedere anche a ispezioni in loco presso un numero rappresentativo di stabilimenti che figurano nell'elenco o negli elenchi forniti dalla parte esportatrice;

nell'Unione, tenuto conto della sua struttura specifica e della ripartizione delle competenze all'interno di essa, detta verifica può riguardare i singoli Stati membri;

e) 

sulla base dei risultati della verifica di cui alla precedente lettera d), la parte importatrice può modificare l'elenco degli stabilimenti.

ALLEGATO XXI

PROCEDURA DI RICONOSCIMENTO DELL'EQUIVALENZA

1.   Principi:

a) 

l'equivalenza può essere determinata per una singola misura, un gruppo di misure o un sistema in relazione a un determinato prodotto, a una categoria di prodotti o a tutti i prodotti;

b) 

l'esame, ad opera della parte importatrice, di una richiesta di riconoscimento dell'equivalenza delle misure per un prodotto specifico della parte esportatrice non deve comportare perturbazioni degli scambi o la sospensione delle importazioni del prodotto in questione dalla parte esportatrice;

c) 

il riconoscimento dell'equivalenza costituisce un processo interattivo tra la parte esportatrice e la parte importatrice in cui la prima dimostra obiettivamente l'equivalenza delle singole misure e la seconda valuta obiettivamente tale equivalenza in vista del suo eventuale riconoscimento;

d) 

il riconoscimento finale dell'equivalenza delle pertinenti misure della parte esportatrice è di esclusiva competenza della parte importatrice.

2.   Condizioni preliminari:

a) 

il processo dipende dalla situazione sanitaria o dallo status concernente gli organismi nocivi, dalla legislazione e dall'efficacia del sistema d'ispezione e di controllo del prodotto nella parte esportatrice; a tal fine si tiene conto della legislazione vigente nel settore e della struttura dell'autorità competente della parte esportatrice, della sua collocazione gerarchica e dei suoi poteri, delle sue procedure operative e delle risorse disponibili, della maggiore o minore efficacia nell'applicazione dei sistemi di ispezione e di controllo da parte delle autorità competenti, compreso il grado di applicazione in relazione al prodotto, nonché della regolarità e della rapidità con cui le informazioni sono fornite alla parte importatrice in caso di individuazione di rischi; tale riconoscimento può essere corroborato da documentazioni, da riscontri, da documenti, relazioni e informazioni inerenti a precedenti esperienze, nonché da valutazioni e verifiche;

b) 

le parti possono avviare la procedura di riconoscimento dell'equivalenza a norma dell'articolo 183 del presente accordo, una volta completato positivamente il ravvicinamento normativo di una misura, di un gruppo di misure o di un sistema inclusi nell'elenco di cui all'articolo 181, paragrafo 4, del presente accordo;

c) 

la parte esportatrice avvia la procedura solo se la parte importatrice non applica nei suoi confronti misure di salvaguardia per quanto concerne il prodotto in questione.

3.   Procedura:

a) 

la parte esportatrice avvia la procedura presentando alla parte importatrice una domanda di riconoscimento dell'equivalenza di una singola misura, di gruppi di misure o di un sistema per un prodotto o una categoria di prodotti di un settore o di un sottosettore o per tutti i prodotti;

b) 

se del caso, tale domanda di riconoscimento comprende anche la richiesta e la documentazione necessaria per il riconoscimento ad opera della parte importatrice sulla base dell'equivalenza di tutti i programmi o i piani della parte esportatrice a cui la parte importatrice e/o lo status di ravvicinamento di cui all'allegato XXIV del presente accordo in merito alle misure o ai sistemi di cui alla lettera a) del presente punto subordinano l'autorizzazione di importazione del prodotto o di una categoria di prodotti in questione;

c) 

nel presentare la domanda, la parte esportatrice:

i) 

evidenzia l'importanza per il commercio del prodotto in questione o di una categoria di prodotti;

ii) 

individua la misura o le singole misure cui può ottemperare tra tutte quelle indicate nelle condizioni d'importazione della parte importatrice applicabili al prodotto in questione o a una categoria di prodotti;

iii) 

individua la misura o le singole misure per le quali chiede l'equivalenza tra tutte quelle indicate nelle condizioni d'importazione della parte importatrice applicabili al prodotto in questione o a una categoria di prodotti;

d) 

una volta ricevuta la domanda, la parte importatrice illustra l'obiettivo globale e specifico nonché la giustificazione della misura o delle misure, compresa l'individuazione dei rischi;

e) 

la parte importatrice informa contemporaneamente la parte esportatrice del nesso esistente tra le sue misure interne e le condizioni d'importazione per il prodotto in questione;

f) 

la parte esportatrice dimostra obiettivamente alla parte importatrice che le misure individuate sono equivalenti alle condizioni d'importazione per il prodotto in questione o una categoria di prodotti;

g) 

la parte importatrice valuta obiettivamente la dimostrazione dell'equivalenza ad opera della parte esportatrice;

h) 

la parte importatrice decide se sia stata ottenuta o meno l'equivalenza;

i) 

se la parte esportatrice lo richiede, la parte importatrice le fornisce tutte le spiegazioni e i dati che hanno motivato la sua decisione.

4.   Dimostrazione dell'equivalenza delle misure ad opera della parte esportatrice e valutazione di tale dimostrazione ad opera della parte importatrice:

a) 

la parte esportatrice dimostra obiettivamente l'equivalenza per ciascuna delle misure della parte importatrice individuate, indicate nelle condizioni d'importazione; se del caso, l'equivalenza viene dimostrata obiettivamente per tutti i programmi e i piani a cui la parte importatrice subordina l'autorizzazione di importazione (ad esempio, piano di controllo dei residui);

b) 

la dimostrazione e la valutazione obiettive effettuate in questo contesto devono basarsi, per quanto possibile:

— 
su norme riconosciute a livello internazionale e/o su norme fondate su solide prove scientifiche e/o
— 
sulla valutazione dei rischi e/o
— 
su documenti, relazioni e informazioni inerenti a precedenti esperienze, su valutazioni e su verifiche, nonché
— 
sullo status giuridico o sul livello di status amministrativo delle misure, nonché
— 
sul livello di applicazione evidenziato, in particolare:
— 
dai pertinenti e corrispondenti risultati dei programmi di sorveglianza e di monitoraggio;
— 
dai risultati delle ispezioni della parte esportatrice;
— 
dai risultati di analisi effettuate secondo metodi riconosciuti;
— 
dai risultati delle verifiche e dei controlli all'importazione della parte importatrice;
— 
dall'operato delle autorità competenti della parte esportatrice, nonché
— 
da esperienze precedenti.

5.   Conclusioni della parte importatrice

In caso di conclusione negativa, la parte importatrice ne comunica dettagliatamente i motivi alla parte esportatrice.

6.

Per quanto riguarda i vegetali e i prodotti vegetali, l'equivalenza relativa alle misure fitosanitarie è basata sulle disposizioni di cui all'articolo 183, paragrafo 6, del presente accordo.

ALLEGATO XXII

CONTROLLI ALL'IMPORTAZIONE E DIRITTI D'ISPEZIONE

A.   Principi dei controlli all'importazione

I controlli all'importazione consistono in controlli documentali, controlli d'identità e controlli materiali.

Per quanto riguarda gli animali e i prodotti di origine animale, i controlli materiali e la loro frequenza vengono decisi in funzione del livello dei rischi associati a tali importazioni.

Nel procedere ai controlli fitosanitari, la parte importatrice si accerta che i vegetali, i prodotti vegetali e gli altri prodotti siano sottoposti in via ufficiale a una meticolosa ispezione, integralmente o attraverso la selezione di un campione rappresentativo, al fine di assicurarsi che siano indenni da organismi nocivi.

Qualora i controlli evidenzino la non conformità alle norme e/o alle prescrizioni pertinenti, la parte importatrice adotta provvedimenti ufficiali commisurati al rischio. Ove possibile, all'importatore o al suo rappresentante è consentito di avere accesso alla spedizione e di comunicare ogni utile informazione che permetta alla parte importatrice di prendere una decisione definitiva in merito a detta spedizione. La decisione deve essere commisurata al livello di rischio associato a tali importazioni.

B.   Frequenza dei controlli materiali

B.1.   Importazione di animali e di prodotti di origine animale nell'Unione e nella Repubblica di Moldova



Tipologia di controllo alle frontiere

Frequenza

1.  Controlli documentali

100 %

2.  Controlli di identità

100 %

3.  Controlli materiali

 

Animali vivi 100 %

100 %

Prodotti della categoria I

Carni fresche, comprese le frattaglie, e prodotti di animali delle specie bovina, ovina, caprina, suina ed equina definiti nella direttiva 64/433/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa alle condizioni sanitarie per la produzione e l'immissione sul mercato di carni fresche e successive modifiche

Prodotti a base di pesce in recipienti ermeticamente chiusi destinati a mantenerli stabili a temperatura ambiente, pesci freschi e congelati e prodotti della pesca secchi e/o salati

Uova intere

Strutto e grassi fusi

Involucri di origine animale

Uova da cova

20 %

Prodotti della categoria II

Carni di volatili da cortile e prodotti derivati

Carni di coniglio e di selvaggina (in libertà/di allevamento) e prodotti derivati

Latte e prodotti lattiero-caseari destinati al consumo umano

Prodotti a base di uova

Proteine animali trasformate destinate al consumo umano (100 % delle prime sei spedizioni di prodotti trasportati alla rinfusa, direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE e successive modifiche).

Prodotti della pesca diversi da quelli menzionati dalla decisione 2006/766/CE della Commissione, del 6 novembre 2006, che stabilisce gli elenchi dei paesi terzi e dei territori da cui sono autorizzate le importazioni di molluschi bivalvi, echinodermi, tunicati, gasteropodi marini e prodotti della pesca e successive modifiche

Molluschi bivalvi

Miele

50 %

Prodotti della categoria III

Sperma

Embrioni

Stallatico

Latte e prodotti derivati (non destinati al consumo umano)

Gelatina

Cosce di rana e lumache

Ossa e prodotti a base di ossa

Pelli

Setole, lana, peli e piume

Corna e prodotti a base di corna, zoccoli e prodotti a base di zoccoli

Prodotti dell'apicoltura

Trofei di caccia

Prodotti alimentari trasformati per animali da compagnia

Materie prime per la fabbricazione di alimenti per animali da compagnia

Materie prime, sangue, prodotti sanguigni, ghiandole e organi per uso farmaceutico o tecnico

Fieno e paglia

Agenti patogeni

Proteine animali trasformate (confezionate)

Minima 1 %

Massima 10 %

Proteine animali trasformate non destinate al consumo umano (prodotti trasportati alla rinfusa)

100 % delle prime sei spedizioni (allegato VII, capitolo II, punti 10 e 11, del regolamento (CE) n. 1774/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 ottobre 2002, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e successive modifiche).

B.2.   Importazione di alimenti di origine non animale nell'Unione e nella Repubblica di Moldova



— Pimenti (Capsicum annuum) tritati o polverizzati — ex 0904 20 90

— Prodotti derivati dal peperoncino (curry) — 0910 91 05

— Curcuma longa (curcuma) — 0910 30 00 (Alimentispezie essiccate)

— Olio di palma rosso — ex 1511 10 90

10 % per i coloranti Sudan da tutti i paesi terzi

B.3.   Importazione nell'Unione europea e nella Repubblica di Moldova di vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE

La parte importatrice procede a controlli per verificare la situazione fitosanitaria della spedizione o delle spedizioni.

Una riduzione della frequenza dei controlli fitosanitari all'importazione potrebbe essere disposta per i prodotti regolamentati, fatta eccezione per i vegetali, i prodotti vegetali e le altre voci definiti conformemente al regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione, dell'11 ottobre 2004, che specifica le condizioni particolari riguardanti le prove e i criteri per il tipo e il livello di riduzione dei controlli fitosanitari su alcuni vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE.

ALLEGATO XXIII

CERTIFICAZIONE

A.   Principi della certificazione

Vegetali, prodotti vegetali e altre voci

Per quanto riguarda la certificazione di vegetali, prodotti vegetali e altre voci, le autorità competenti applicano i principi indicati nelle pertinenti norme ISPM.

Animali e prodotti di origine animale

1. 

Le autorità competenti delle parti si accertano che i funzionari certificanti abbiano una conoscenza soddisfacente della legislazione veterinaria applicabile agli animali o ai prodotti di origine animale da certificare e, in generale, siano informati sulle norme da seguire in vista della compilazione e del rilascio dei certificati nonché, all'occorrenza, sulla natura e sulla portata delle indagini, delle prove o degli esami da svolgere prima della certificazione.

2. 

I funzionari certificanti non devono certificare dati di cui non abbiano personalmente conoscenza o che non possano verificare.

3. 

I funzionari certificanti non devono firmare certificati vuoti o incompleti, né certificati relativi ad animali o a prodotti di origine animale che non siano stati ispezionati o che siano sfuggiti al loro controllo. Se un certificato viene firmato sulla base di un altro certificato o di un'altra attestazione, il funzionario certificante deve essere in possesso di quest'ultimo documento prima di firmare.

4. 

I funzionari certificanti possono certificare i dati che sono stati:

a) 

accertati, a norma dei punti da 1 a 3 del presente allegato, da un'altra persona autorizzata dall'autorità competente e che agisce sotto il controllo di quest'ultima, a condizione che il funzionario certificante possa verificare l'esattezza dei dati, oppure

b) 

ottenuti, nell'ambito dei programmi di monitoraggio, con riferimento a sistemi di assicurazione della qualità ufficialmente riconosciuti o mediante un sistema di sorveglianza epidemiologica se questo è autorizzato dalla pertinente legislazione veterinaria.

5. 

Le autorità competenti delle parti adottano tutte le misure necessarie per garantire l'attendibilità del certificato. In particolare provvedono affinché i funzionari certificanti da esse autorizzati:

a) 

godano di uno status tale da garantirne l'imparzialità e non abbiano interessi commerciali diretti nei confronti degli animali o dei prodotti oggetto di certificazione o delle aziende agricole o degli stabilimenti da cui provengono, nonché

b) 

siano pienamente consapevoli dell'importanza del contenuto di tutti i certificati che firmano.

6. 

I certificati vengono redatti in modo da garantire che ciascuno di essi si riferisca a una determinata spedizione, in una lingua comprensibile per il funzionario certificante e in almeno una delle lingue ufficiali della parte importatrice, come disposto nella parte C del presente allegato.

La data della firma del certificato non può essere successiva a quella dell'invio della spedizione o delle spedizioni.

7. 

Ciascuna autorità competente deve poter mettere in relazione ciascun certificato con il relativo funzionario certificante e garantire la disponibilità di una copia di tutti i certificati rilasciati per un periodo da stabilire a cura di tale autorità.

8. 

Ciascuna parte predispone tutti i controlli necessari per impedire il rilascio di certificati falsi o ingannevoli e la compilazione o l'uso fraudolento di certificati che appaiono rilasciati ai fini indicati nella legislazione veterinaria.

9. 

Fatte salve eventuali azioni giudiziarie o sanzioni, le autorità competenti svolgono indagini o controlli e adottano le misure adeguate necessarie per perseguire tutti i casi loro segnalati di certificati falsi o ingannevoli. Tra tali misure può rientrare la sospensione temporanea dalle funzioni, per tutta la durata dell'indagine, dei funzionari certificanti. In particolare,

a) 

qualora durante i controlli si accerti che un funzionario certificante ha rilasciato consapevolmente un certificato fraudolento, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per impedire per quanto possibile che l'interessato reiteri la trasgressione;

b) 

qualora durante i controlli si accerti che una persona o un'impresa ha utilizzato in modo fraudolento o ha alterato un certificato ufficiale, l'autorità competente adotta tutte le misure necessarie per impedire per quanto possibile che la persona o l'impresa reiteri la trasgressione. Tra queste misure può rientrare il rifiuto di rilasciare un certificato ufficiale alla persona o all'impresa in questione.

B.   Certificati di cui all'articolo 186, paragrafo 2, lettera a), del presente accordo.

L'attestazione sanitaria del certificato riflette lo status dell'equivalenza del prodotto in questione. Essa certifica la conformità alle norme di produzione della parte esportatrice riconosciute equivalenti dalla parte importatrice.

C.   Lingue ufficiali per la certificazione

1.

Importazione nell'UE. Vegetali, prodotti vegetali e altre voci:

i certificati sono redatti in una lingua comprensibile per il funzionario certificante e in almeno una delle lingue ufficiali del paese di importazione.

Animali e prodotti di origine animale:

il certificato sanitario deve essere compilato in almeno una delle lingue ufficiali dello Stato membro di destinazione e in una di quelle dello Stato membro in cui vengono eseguiti i controlli all'importazione di cui all'articolo 189 del presente accordo.

2.

Importazione nella Repubblica di Moldova

Il certificato sanitario deve essere redatto nella lingua ufficiale della Repubblica di Moldova.

ALLEGATO XXIV

RAVVICINAMENTO

ALLEGATO XXIV-A

PRINCIPI PER LA VALUTAZIONE DEI PROGRESSI COMPIUTI IN VISTA DEL RAVVICINAMENTO

PARTE I

Ravvicinamento progressivo

1.    Norme generali

La legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali della Repubblica di Moldova è progressivamente ravvicinata a quella dell'Unione, sulla base dell'elenco delle normative in campo sanitario e fitosanitario e di benessere degli animali dell'Unione da ravvicinare. Tale elenco è suddiviso in settori prioritari che si riferiscono alle misure quali definite nell'allegato XVII del presente accordo, in funzione delle risorse tecniche e finanziarie della Repubblica di Moldova. A tal fine la Repubblica di Moldova individua i propri settori prioritari sotto il profilo commerciale.

La Repubblica di Moldova ravvicina le sue disposizioni nazionali:

a) 

attuando e facendo applicare le disposizioni del pertinente acquis di base dell'UE tramite l'adozione di norme o procedure nazionali supplementari, oppure

b) 

modificando le pertinenti norme o procedure nazionali al fine di integrare le disposizioni del corrispondente acquis di base dell'UE.

In entrambi i casi, la Repubblica di Moldova:

a) 

abolisce tutte le leggi, i regolamenti, gli usi nazionali o qualsiasi altra misura incompatibili con le disposizioni nazionali ravvicinate;

b) 

garantisce l'efficace attuazione delle disposizioni nazionali ravvicinate.

La Repubblica di Moldova documenta tale ravvicinamento in tabelle di corrispondenza nelle quali sono indicate, sulla base di un modello, la data di entrata in vigore delle norme nazionali e la Gazzetta ufficiale in cui le norme sono state pubblicate. Il modello delle tabelle di corrispondenza ai fini della preparazione e della valutazione è fornito nella parte II del presente allegato. Se il ravvicinamento è incompleto, gli esaminatori ( 39 ) descrivono le carenze rilevate nell'apposita colonna destinata alle osservazioni.

Indipendentemente dal settore prioritario individuato, la Repubblica di Moldova compila specifiche tabelle di corrispondenza per dimostrare il ravvicinamento in merito ad altre normative generali e specifiche, comprese in particolare le disposizioni generali relative a:

a) 

sistemi di controllo

— 
mercato interno;
— 
importazioni;
b) 

salute e benessere degli animali

— 
individuazione e registrazione degli animali e registrazione dei loro movimenti;
— 
misure di controllo delle malattie degli animali;
— 
scambi interni di animali vivi, sperma, ovuli ed embrioni;
— 
benessere degli animali negli allevamenti, durante il trasporto e la macellazione;
c) 

sicurezza alimentare

— 
immissione sul mercato di prodotti alimentari e mangimi;
— 
etichettatura, presentazione e pubblicità dei prodotti alimentari, incluse le indicazioni nutrizionali e sulla salute;
— 
controlli dei residui;
— 
norme specifiche per i mangimi;
d) 

sottoprodotti di origine animale

e) 

fitosanità

— 
organismi nocivi;
— 
prodotti fitosanitari;
f) 

organismi geneticamente modificati

— 
rilasciati nell'ambiente;
— 
alimenti e mangimi geneticamente modificati.

PARTE II

Valutazione

1.

Procedura e metodologia

La legislazione sanitaria, fitosanitaria e in materia di benessere degli animali della Repubblica di Moldova di cui al capo 4 del titolo V («Scambi e questioni commerciali») è progressivamente ravvicinata a quella dell'Unione e viene efficacemente fatta applicare ( 40 ).

Tabelle di corrispondenza sono redatte conformemente al modello di cui al punto 2 per ogni singola legge ravvicinata e presentate in inglese, per esame, agli esaminatori.

Se il risultato della valutazione è positivo per una singola misura, un gruppo di misure o un sistema applicabili a un settore, a un sottosettore, a un prodotto o una categoria di prodotti, si applicano le condizioni di cui all'articolo 183, paragrafo 4, del presente accordo.

2.

Tabelle di corrispondenza
2.1. 

In sede di compilazione delle tabelle di corrispondenza sono presi in considerazione gli aspetti di cui in appresso.

Gli atti normativi dell'Unione servono da base per la preparazione di una tabella di corrispondenza. A tal fine è utilizzata la versione in vigore al momento del ravvicinamento. La Repubblica di Moldova riserva particolare attenzione all'accuratezza della traduzione nella lingua nazionale, in quanto eventuali imprecisioni linguistiche possono fare insorgere controversie in particolare allorché riguardano l'ambito di applicazione della legge ( 41 ).

2.2. 

Modello di tabella di corrispondenza

TABELLA DI CORRISPONDENZA

TRA

titolo dell'atto normativo dell'UE, ultime modifiche incluse,

E

titolo dell'atto normativo nazionale

(pubblicato nella)

Data di pubblicazione:

Data di applicazione:



Atto normativo dell'UE

Legislazione nazionale

Osservazioni (della Repubblica di Moldova)

Osservazioni dell'esaminatore

 

 

 

 

Legenda

Atto normativo dell'UE : gli articoli, i paragrafi, i commi ecc. sono menzionati con titolo per esteso e riferimento completo ( 42 ) nella colonna di sinistra della tabella di corrispondenza.

Legislazione nazionale : le disposizioni della legislazione nazionale corrispondenti a quelle dell'UE indicate nella colonna di sinistra sono menzionate con titolo per esteso e riferimento completo. Il loro contenuto è descritto dettagliatamente nella seconda colonna.

Osservazioni della Repubblica di Moldova : in questa colonna la Repubblica di Moldova fornisce il numero di riferimento o altri elementi connessi all'articolo, ai paragrafi, ai commi ecc. in questione, in particolare nel caso in cui il testo delle disposizioni non sia stato ravvicinato. Va indicato il motivo del mancato ravvicinamento.

Osservazioni dell'esaminatore : qualora ritenga che il ravvicinamento non sia stato conseguito, l'esaminatore motiva tale valutazione e descrive in questa colonna le carenze rilevate.

▼M1

ALLEGATO XXIV-B

ELENCO DELLA LEGISLAZIONE DELL'UNIONE CUI LA REPUBBLICA DI MOLDOVA RAVVICINA LA PROPRIA LEGISLAZIONE NAZIONALE

Conformemente all'articolo 181, paragrafo 4, del presente accordo, la Repubblica di Moldova ravvicina la propria legislazione alla seguente legislazione dell'Unione entro i termini di seguito elencati.



Legislazione dell'Unione

Termine per il ravvicinamento

Sezione 1 — Ambito generale

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, eccetto gli articoli 58, 59 e 62

2016

Regolamento (CE) n. 1304/2003 della Commissione, del 23 luglio 2003, sulla procedura applicata dall'Autorità europea per la sicurezza alimentare alle richieste di pareri scientifici di cui è investita

2020

Decisione 2004/478/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa all'adozione di un piano generale di gestione delle crisi nel settore degli alimenti e dei mangimi

2016

Regolamento (UE) n. 16/2011 della Commissione, del 10 gennaio 2011, recante disposizioni di applicazione relative al sistema di allarme rapido per gli alimenti ed i mangimi

2016

Regolamento (CE) n. 1151/2009 della Commissione, del 27 novembre 2009, che subordina a particolari condizioni l'importazione di olio di girasole originario dell'Ucraina, o proveniente da tale paese, a causa del rischio di contaminazione da oli minerali e che abroga la decisione 2008/433/CE

2019

Regolamento di esecuzione (UE) n. 884/2014 della Commissione, del 13 agosto 2014, che stabilisce condizioni particolari per l'importazione di determinati mangimi e alimenti da alcuni paesi terzi a causa del rischio di contaminazione da aflatossine e che abroga il regolamento (CE) n. 1152/2009

2018

Regolamento (UE) n. 258/2010 della Commissione, del 25 marzo 2010, che impone condizioni speciali per l'importazione di gomma di guar originaria o proveniente dall'India a causa del rischio di contaminazione da pentaclorofenolo e diossine e che abroga la decisione 2008/352/CE

2019

Regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli

2019

Regolamento di esecuzione (UE) n. 931/2011 della Commissione, del 19 settembre 2011, relativo ai requisiti di rintracciabilità fissati dal regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio per gli alimenti di origine animale

2018

Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare, articoli 58, 59 e 62

2018

Sezione 2 — Ambito veterinario

Direttiva 2002/99/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2002, che stabilisce norme di polizia sanitaria per la produzione, la trasformazione, la distribuzione e l'introduzione di prodotti di origine animale destinati al consumo umano

2017

Decisione 2003/24/CE della Commissione, del 30 dicembre 2002, relativa alla creazione di un sistema informatico veterinario integrato

2019

Decisione 2005/734/CE della Commissione, del 19 ottobre 2005, che istituisce misure di biosicurezza per ridurre il rischio di trasmissione dell'influenza aviaria ad alta patogenicità provocata dal virus dell'influenza A, sottotipo H5N1, dai volatili che vivono allo stato selvatico al pollame e ad altri volatili in cattività, e che prevede un sistema di individuazione precoce nelle zone particolarmente a rischio

2018

Decisione 2006/415/CE della Commissione, del 14 giugno 2006, che reca alcune misure di protezione dall'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 nel pollame nella Comunità e abroga la decisione 2006/135/CE

2018

Decisione 2006/563/CE della Commissione, dell'11 agosto 2006, recante alcune misure di protezione relative all'influenza aviaria ad alta patogenicità del sottotipo H5N1 negli uccelli selvatici nella Comunità e che abroga la decisione 2006/115/CE

2018

Decisione 2010/57/UE della Commissione, del 3 febbraio 2010, che stabilisce le garanzie sanitarie per il trasporto di equidi attraverso i territori elencati nell'allegato I della direttiva 97/78/CE del Consiglio

2018

Regolamento di esecuzione (UE) n. 139/2013 della Commissione, del 7 gennaio 2013, che stabilisce le condizioni di polizia sanitaria per le importazioni nell'Unione di determinati volatili e le relative condizioni di quarantena

2017

Regolamento di esecuzione (UE) n. 750/2014 della Commissione, del 10 luglio 2014, recante misure di protezione in relazione alla diarrea epidemica del suino per quanto riguarda le prescrizioni di polizia sanitaria per l'introduzione nell'Unione di animali della specie suina

2019

Direttiva 97/78/CE del Consiglio, del 18 dicembre 1997, che fissa i principi relativi all'organizzazione dei controlli veterinari per i prodotti che provengono dai paesi terzi e che sono introdotti nella Comunità

2017

Decisione 78/685/CEE della Commissione, del 26 luglio 1978, che stabilisce un elenco di malattie epizootiche in conformità della direttiva 72/462/CEE

2015

Direttiva 64/432/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1964, relativa a problemi di polizia sanitaria in materia di scambi intracomunitari di animali delle specie bovina e suina

2019

Regolamento (CE) n. 494/98 della Commissione, del 27 febbraio 1998, recante modalità d'applicazione del regolamento (CE) n. 820/97 del Consiglio per quanto riguarda l'applicazione di sanzioni amministrative minime nell'ambito del sistema di identificazione e di registrazione dei bovini

2019

Decisione 2006/968/CE della Commissione, del 15 dicembre 2006, recante attuazione del regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio per quanto riguarda orientamenti e procedure relativi all'identificazione elettronica degli animali delle specie ovina e caprina

2019

Direttiva 2009/156/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti di equidi e le importazioni di equidi in provenienza dai paesi terzi

2019

Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione, del 6 giugno 2008, recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi

2017

Direttiva 2001/89/CE del Consiglio, del 23 ottobre 2001, relativa a misure comunitarie di lotta contro la peste suina classica

2017

Decisione 2002/106/CE della Commissione, del 1o febbraio 2002, recante approvazione di un manuale di diagnostica che stabilisce procedure diagnostiche, metodi per il prelievo di campioni e criteri per la valutazione degli esami di laboratorio ai fini della conferma della peste suina classica

2017

Direttiva 2002/60/CE del Consiglio, del 27 giugno 2002, recante disposizioni specifiche per la lotta contro la peste suina africana e recante modifica della direttiva 92/119/CEE per quanto riguarda la malattia di Teschen e la peste suina africana

2017

Decisione 2003/422/CE della Commissione, del 26 maggio 2003, recante approvazione di un manuale di diagnostica della peste suina africana

2017

Decisione 2006/437/CE della Commissione, del 4 agosto 2006, che approva un manuale diagnostico per l'influenza aviaria secondo quanto previsto dalla direttiva 2005/94/CE del Consiglio

2017

Regolamento (CE) n. 616/2009 della Commissione, del 13 luglio 2009, che attua la direttiva 2005/94/CE del Consiglio per quanto riguarda l'autorizzazione di compartimenti avicoli e compartimenti di altri volatili in cattività in relazione all'influenza aviaria e misure complementari di biosicurezza preventiva in detti compartimenti

2017

Direttiva 92/66/CEE del Consiglio, del 14 luglio 1992, che istituisce misure comunitarie di lotta contro la malattia di Newcastle

2018

Direttiva 2000/75/CE del Consiglio, del 20 novembre 2000, che stabilisce disposizioni specifiche relative alle misure di lotta e di eradicazione della febbre catarrale degli ovini

2018

Regolamento (CE) n. 1266/2007 della Commissione, del 26 ottobre 2007, relativo alle misure di applicazione della direttiva 2000/75/CE del Consiglio per quanto riguarda la lotta, il controllo, la vigilanza e le restrizioni dei movimenti di alcuni animali appartenenti a specie ricettive alla febbre catarrale

2018

Regolamento (CE) n. 999/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, recante disposizioni per la prevenzione, il controllo e l'eradicazione di alcune encefalopatie spongiformi trasmissibili

2016

Decisione 2007/843/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2007, relativa all'approvazione dei programmi di controllo della Salmonella nei gruppi da riproduzione di Gallus gallus in determinati paesi terzi, conformemente al regolamento (CE) n. 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, e recante modifica della decisione n. 2006/696/CE, per quanto riguarda determinate condizioni di polizia sanitaria relative all'importazione di pollame e uova da cova

2015

Decisione 2007/848/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2007, recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della salmonella negli allevamenti di galline ovaiole della specie Gallus gallus

2015

Decisione 2008/815/CE della Commissione, del 20 ottobre 2008, recante approvazione di alcuni programmi nazionali di lotta contro la salmonella nei polli da carne della specie Gallus gallus

2015

Decisione 2009/771/CE della Commissione, del 20 ottobre 2009, recante approvazione di alcuni programmi nazionali per il controllo della salmonella nei tacchini

2015

Direttiva 92/119/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che introduce misure generali comunitarie di lotta contro alcune malattie degli animali nonché misure specifiche per la malattia vescicolare dei suini

2017

Decisione 2004/226/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, che autorizza taluni test per la ricerca degli anticorpi della brucellosi bovina nel quadro della direttiva 64/432/CEE del Consiglio

2019

Direttiva 91/68/CEE del Consiglio, del 28 gennaio 1991, relativa alle condizioni di polizia sanitaria da applicare negli scambi intracomunitari di ovini e caprini

2019

Decisione 95/329/CE della Commissione, del 25 luglio 1995, che stabilisce le categorie di equidi maschi ai quali si applica il requisito in materia di arterite virale di cui all'articolo 15, lettera b), punto ii) della direttiva 90/426/CEE del Consiglio

2019

Decisione 2001/183/CE della Commissione, del 22 febbraio 2001, che stabilisce i piani di campionamento e i metodi diagnostici per individuare e confermare alcune malattie dei pesci e che abroga la decisione 92/532/CEE

2019

Direttiva 90/429/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, che stabilisce le esigenze di polizia sanitaria applicabili agli scambi intracomunitari ed alle importazioni di sperma di animali della specie suina

2020

Direttiva 92/65/CEE del Consiglio, del 13 luglio 1992, che stabilisce norme sanitarie per gli scambi e le importazioni nella Comunità di animali, sperma, ovuli e embrioni non soggetti, per quanto riguarda le condizioni di polizia sanitaria, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, sezione I, della direttiva 90/425/CEE

2019

Direttiva 96/22/CE del Consiglio, del 29 aprile 1996, concernente il divieto d'utilizzazione di talune sostanze ad azione ormonica, tireostatica e delle sostanze ß-agoniste nelle produzioni animali e che abroga le direttive 81/602/CEE, 88/146/CEE e 88/299/CEE

2017

Decisione 1999/879/CE del Consiglio, del 17 dicembre 1999, relativa all'immissione sul mercato e all'impiego della somatotropina bovina (BST) e che abroga la decisione 90/218/CEE

2016

Decisione 97/747/CE della Commissione, del 27 ottobre 1997, che fissa i livelli e le frequenze di prelievo di campioni, previsti dalla direttiva 96/23/CE del Consiglio, per il controllo di talune sostanze e dei loro residui in alcuni prodotti di origine animale

2016

Decisione 98/179/CE della Commissione, del 23 febbraio 1998, recante modalità d'applicazione per il prelievo ufficiale di campioni al fine della sorveglianza su talune sostanze e sui loro residui negli animali vivi e nei prodotti di origine animale

2016

Direttiva 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie

2018

Decisione 2002/657/CE della Commissione, del 14 agosto 2002, che attua la direttiva 96/23/CE del Consiglio relativa al rendimento dei metodi analitici e all'interpretazione dei risultati

2016

Decisione 92/260/CEE della Commissione, del 10 aprile 1992, relativa alle condizioni di polizia sanitaria e alla certificazione veterinaria cui è subordinata l'ammissione temporanea di cavalli registrati

2017

Decisione 2008/946/CE della Commissione, del 12 dicembre 2008, recante modalità di applicazione della direttiva 2006/88/CE del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in materia di quarantena degli animali d'acquacoltura

2019

Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE e 92/118/CEE del Consiglio e la decisione 95/408/CE del Consiglio

2018

Decisione 2006/778/CE della Commissione, del 14 novembre 2006, relativa ai requisiti minimi applicabili alla raccolta di informazioni durante le ispezioni effettuate nei luoghi di produzione in cui sono allevate alcune specie di animali

2019

Direttiva 2008/119/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli

2018

Direttiva 2008/120/CE del Consiglio, del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei suini

2018

Decisione di esecuzione 2013/188/UE della Commissione, del 18 aprile 2013, relativa alle relazioni annuali sulle ispezioni non discriminatorie effettuate a norma del regolamento (CE) n. 1/2005 del Consiglio sulla protezione degli animali durante il trasporto e le operazioni correlate, che modifica le direttive 64/432/CEE e 93/119/CE e il regolamento (CE) n. 1255/97

2018

Regolamento (CE) n. 1255/97 del Consiglio, del 25 giugno 1997, riguardante i criteri comunitari per i punti di sosta e che adatta il ruolino di marcia previsto dall'allegato della direttiva 91/628/CEE

2019

Direttiva 2009/157/CE del Consiglio, del 30 novembre 2009, relativa agli animali della specie bovina riproduttori di razza pura

2016

Decisione 84/247/CEE della Commissione, del 27 aprile 1984, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per i bovini riproduttori di razza pura

2019

Decisione 84/419/CEE della Commissione, del 19 luglio 1984, che fissa i criteri d'iscrizione nei registri genealogici dei bovini

2017

Direttiva 87/328/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1987, relativa all'ammissione alla riproduzione dei bovini riproduttori di razza pura

2016

Decisione 96/463/CE del Consiglio, del 23 luglio 1996, che designa l'organismo di riferimento incaricato di collaborare all'uniformazione dei metodi di prova e della valutazione dei risultati delle prove dei bovini riproduttori di razza pura

2019

Decisione 2005/379/CE della Commissione, del 17 maggio 2005, riguardante i certificati genealogici relativi ai bovini riproduttori di razza pura, al loro sperma, ai loro ovuli ed embrioni nonché le indicazioni che vi devono figurare

2019

Decisione 2006/427/CE della Commissione, del 20 giugno 2006, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico degli animali riproduttori di razza pura della specie bovina

2019

Direttiva 88/661/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1988, relativa alle norme zootecniche applicabili agli animali riproduttori della specie suina

2016

Decisione 89/501/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori e delle organizzazioni di allevamento che tengono o istituiscono libri genealogici per i suini riproduttori di razza pura

2019

Decisione 89/502/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i criteri d'iscrizione nei libri genealogici dei suini riproduttori di razza pura

2017

Decisione 89/503/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che stabilisce il certificato per i suini riproduttori di razza pura, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni

2017

Decisione 89/504/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che determina i criteri di riconoscimento e di sorveglianza delle associazioni di allevatori, delle organizzazioni di allevamento e delle imprese private che tengono o istituiscono registri per i suini ibridi riproduttori

2016

Decisione 89/505/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i criteri d'iscrizione nei registri dei suini ibridi riproduttori

2019

Decisione 89/506/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che stabilisce il certificato per i suini ibridi riproduttori, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni

2019

Decisione 89/507/CEE della Commissione, del 18 luglio 1989, che fissa i metodi di controllo dell'attitudine e di valutazione del valore genetico dei suini riproduttori di razza pura e riproduttori ibridi

2019

Direttiva 90/118/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini riproduttori di razza pura

2016

Direttiva 90/119/CEE del Consiglio, del 5 marzo 1990, relativa all'ammissione alla riproduzione dei suini ibridi riproduttori

2016

Direttiva 89/361/CEE del Consiglio, del 30 maggio 1989, relativa agli animali delle specie ovina e caprina riproduttori di razza pura.

2016

Decisione 90/254/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina i criteri di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni di allevatori che tengono o istituiscono libri genealogici per gli ovini o i caprini riproduttori di razza pura

2019

Decisione 90/255/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina i criteri d'iscrizione nei libri genealogici degli ovini e dei caprini riproduttori di razza pura

2019

Decisione 90/258/CEE della Commissione, del 10 maggio 1990, che determina il certificato zootecnico per gli ovini e i caprini riproduttori di razza pura, il loro sperma e i loro ovuli ed embrioni

2016

Decisione 92/353/CEE della Commissione, dell'11 giugno 1992, che determina i criteri di approvazione o di riconoscimento delle organizzazioni e associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati

2019

Decisione 92/354/CEE della Commissione, dell'11 giugno 1992, che stabilisce talune norme di coordinamento tra organizzazioni o associazioni che tengono o istituiscono libri genealogici per gli equidi registrati

2019

Decisione 96/78/CE della Commissione, del 10 gennaio 1996, che stabilisce i criteri per l'iscrizione e la registrazione di equidi nei libri genealogici a scopo di riproduzione

2017

Decisione 96/79/CE della Commissione, del 12 gennaio 1996, che istituisce i certificati zootecnici per lo sperma, gli ovuli e gli embrioni di equidi registrati

2017

Direttiva 90/428/CEE del Consiglio, del 26 giugno 1990, relativa agli scambi di equini destinati a concorsi e alla fissazione delle condizioni di partecipazione a tali concorsi

2018

Decisione 92/216/CEE della Commissione, del 26 marzo 1992, relativa alla raccolta di dati riguardanti i concorsi di equini di cui all'articolo 4, paragrafo 2 della direttiva 90/428/CEE del Consiglio

2018

Direttiva 91/174/CEE del Consiglio, del 25 marzo 1991, relativa alle condizioni zootecniche e genealogiche che disciplinano la commercializzazione degli animali di razza e che modifica le direttive 77/504/CEE e 90/425/CEE

2016

Sezione 3 — Immissione sul mercato di alimenti, mangimi e sottoprodotti di origine animale

Regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, sull'igiene dei prodotti alimentari

2017

Regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale

2017

Regolamento (CE) n. 2074/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, recante modalità di attuazione relative a taluni prodotti di cui al regolamento (CE) n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e all'organizzazione di controlli ufficiali a norma dei regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (CE) n. 854/2004 e (CE) n. 882/2004, deroga al regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio e modifica dei regolamenti (CE) n. 853/2004 e (CE) n. 854/2004

2017

Regolamento di esecuzione (UE) n. 208/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, recante le prescrizioni in materia di rintracciabilità per i germogli e i semi destinati alla produzione di germogli

2018

Regolamento (UE) n. 210/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, sul riconoscimento a norma del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio degli stabilimenti che producono germogli

2018

Regolamento (UE) n. 211/2013 della Commissione, dell'11 marzo 2013, relativo alle prescrizioni in tema di certificazione per l'importazione nell'Unione di germogli e semi destinati alla produzione di germogli

2018

Regolamento (UE) n. 579/2014 della Commissione, del 28 maggio 2014, recante deroga a talune disposizioni dell'allegato II del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio con riguardo al trasporto marittimo di oli e di grassi liquidi

2018

Direttiva 92/118/CEE del Consiglio, del 17 dicembre 1992, che stabilisce le condizioni sanitarie e di polizia sanitaria per gli scambi e le importazioni nella Comunità di prodotti non soggetti, per quanto riguarda tali condizioni, alle normative comunitarie specifiche di cui all'allegato A, capitolo I, della direttiva 89/662/CEE e, per quanto riguarda i patogeni, alla direttiva 90/425/CEE

2018

Regolamento (UE) n. 101/2013 della Commissione, del 4 febbraio 2013, relativo all'impiego di acido lattico per ridurre la contaminazione microbiologica superficiale delle carcasse di bovini

2016

Regolamento di esecuzione (UE) n. 636/2014 della Commissione, del 13 giugno 2014, relativo ad un modello di certificato per gli scambi commerciali di selvaggina selvatica grossa non scuoiata

2018

Decisione 2006/677/CE della Commissione, del 29 settembre 2006, che stabilisce le linee guida che definiscono i criteri di esecuzione degli audit a norma del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

2017

Decisione 2007/363/CE della Commissione, del 21 maggio 2007, che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare il piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

2017

Regolamento (CE) n. 152/2009 della Commissione, del 27 gennaio 2009, che fissa i metodi di campionamento e d'analisi per i controlli ufficiali degli alimenti per gli animali

2017

Regolamento (CE) n. 669/2009 della Commissione, del 24 luglio 2009, recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al livello accresciuto di controlli ufficiali sulle importazioni di alcuni mangimi e alimenti di origine non animale e che modifica la decisione 2006/504/CE della Commissione

2017

Decisione 2008/654/CE della Commissione, del 24 luglio 2008, che stabilisce orientamenti per aiutare gli Stati membri a elaborare la relazione annuale sul piano di controllo nazionale pluriennale integrato unico previsto dal regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

2017

Regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2013 della Commissione, del 22 luglio 2013, recante disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accreditamento dei laboratori ufficiali che effettuano controlli ufficiali per individuare la presenza di Trichinella e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione

2017

Regolamento (CE) n. 854/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, che stabilisce norme specifiche per l'organizzazione di controlli ufficiali sui prodotti di origine animale destinati al consumo umano

2017

Direttiva 2004/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, che abroga alcune direttive recanti norme sull'igiene dei prodotti alimentari e le disposizioni sanitarie per la produzione e la commercializzazione di determinati prodotti di origine animale destinati al consumo umano e che modifica le direttive 89/662/CEE del Consiglio e 92/118/CEE e la decisione 95/408/CE del Consiglio

2017

Regolamento (CE) n. 470/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che stabilisce procedure comunitarie per la determinazione di limiti di residui di sostanze farmacologicamente attive negli alimenti di origine animale, abroga il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio e modifica la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio

2016

Regolamento (CE) n. 2075/2005 della Commissione, del 5 dicembre 2005, che definisce norme specifiche applicabili ai controlli ufficiali relativi alla presenza di Trichine nelle carni

2017

Decisione 92/608/CEE del Consiglio, del 14 novembre 1992, che stabilisce metodi di analisi e di prova del latte trattato termicamente, destinato al consumo umano diretto

2017

Decisione 2002/226/CE della Commissione, del 15 marzo 2002, che stabilisce speciali controlli sanitari applicabili alla raccolta e alla lavorazione di taluni molluschi bivalvi con un tenore di veleno amnesico («Amnesic Shellfish Poison» — ASP) che superi il limite fissato dalla direttiva 91/492/CEE del Consiglio

2018

Regolamento di esecuzione (UE) n. 702/2013 della Commissione, del 22 luglio 2013, recante disposizioni transitorie per l'applicazione del regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'accreditamento dei laboratori ufficiali che effettuano controlli ufficiali per individuare la presenza di Trichinella e recante modifica del regolamento (CE) n. 1162/2009 della Commissione

2017

Regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano e che abroga il regolamento (CE) n. 1774/2002

2017

Regolamento (UE) n. 142/2011 della Commissione, del 25 febbraio 2011, recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1069/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio recante norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale e ai prodotti derivati non destinati al consumo umano, e della direttiva 97/78/CE del Consiglio per quanto riguarda taluni campioni e articoli non sottoposti a controlli veterinari alla frontiera

2017

Regolamento (CE) n. 882/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, relativo ai controlli ufficiali intesi a verificare la conformità alla normativa in materia di mangimi e di alimenti e alle norme sulla salute e sul benessere degli animali

2017

Regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l'igiene dei mangimi

2017

Regolamento (CE) n. 141/2007 della Commissione, del 14 febbraio 2007, relativo all'obbligo di riconoscimento, conformemente al regolamento (CE) n. 183/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio, degli stabilimenti nel settore dei mangimi che fabbricano o commercializzano additivi per mangimi della categoria coccidiostatici e istomonostatici

2019

Sezione 4 — Norme in materia di sicurezza alimentare

Regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, che modifica i regolamenti (CE) n. 1924/2006 e (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga la direttiva 87/250/CEE della Commissione, la direttiva 90/496/CEE del Consiglio, la direttiva 1999/10/CE della Commissione, la direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, le direttive 2002/67/CE e 2008/5/CE della Commissione e il regolamento (CE) n. 608/2004 della Commissione

2017

Regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, relativo alle indicazioni nutrizionali e sulla salute fornite sui prodotti alimentari

2016

Direttiva 2011/91/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 2011, relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare

2018

Regolamento (UE) n. 432/2012 della Commissione, del 16 maggio 2012, relativo alla compilazione di un elenco di indicazioni sulla salute consentite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini

2017

Regolamento (UE) n. 1047/2012 della Commissione, dell'8 novembre 2012, che modifica il regolamento (CE) n. 1924/2006 per quanto riguarda l'elenco di indicazioni nutrizionali

2016

Decisione di esecuzione 2013/63/UE della Commissione, del 24 gennaio 2013, che adotta linee guida sull'attuazione delle condizioni specifiche per le indicazioni sulla salute di cui all'articolo 10 del regolamento (CE) n. 1924/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio

2016

Regolamento (UE) n. 851/2013 della Commissione, del 3 settembre 2013, che autorizza alcune indicazioni sulla salute fornite sui prodotti alimentari, diverse da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012

2017

Regolamento (UE) n. 40/2014 della Commissione, del 17 gennaio 2014, che autorizza un'indicazione sulla salute fornita sui prodotti alimentari, diversa da quelle facenti riferimento alla riduzione dei rischi di malattia e allo sviluppo e alla salute dei bambini, e che modifica il regolamento (UE) n. 432/2012

2017

Regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune altre sostanze agli alimenti

2017

Regolamento (CE) n. 1170/2009 della Commissione, del 30 novembre 2009, che modifica la direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1925/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli elenchi di vitamine e minerali e le loro forme che possono essere aggiunti agli alimenti, compresi gli integratori alimentari

2017

Regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari

2017

Regolamento (UE) n. 234/2011 della Commissione, del 10 marzo 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1331/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce una procedura uniforme di autorizzazione per gli additivi, gli enzimi e gli aromi alimentari

2017

Regolamento (CE) n. 1332/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli enzimi alimentari e che modifica la direttiva 83/417/CEE del Consiglio, il regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio, la direttiva 2000/13/CE, la direttiva 2001/112/CE del Consiglio e il regolamento (CE) n. 258/97

2016

Direttiva 2009/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri riguardanti i solventi da estrazione impiegati nella preparazione dei prodotti alimentari e dei loro ingredienti

2019

Regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 ottobre 1996, che stabilisce una procedura comunitaria per le sostanze aromatizzanti utilizzate o destinate ad essere utilizzate nei o sui prodotti alimentari, articolo 1, articolo 2, articolo 3, paragrafi 1 e 2, come previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012

2017

Regolamento (CE) n. 2065/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 novembre 2003, relativo agli aromatizzanti di affumicatura utilizzati o destinati ad essere utilizzati nei o sui prodotti alimentari

2017

Regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo agli aromi e ad alcuni ingredienti alimentari con proprietà aromatizzanti destinati a essere utilizzati negli e sugli alimenti e che modifica il regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, i regolamenti (CE) n. 2232/96 e (CE) n. 110/2008 e la direttiva 2000/13/CE

2017

Regolamento di esecuzione (UE) n. 872/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, che adotta l'elenco di sostanze aromatizzanti di cui al regolamento (CE) n. 2232/96 del Parlamento europeo e del Consiglio, lo inserisce nell'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio e abroga il regolamento (CE) n. 1565/2000 della Commissione e la decisione 1999/217/CE della Commissione.

2017

Regolamento (UE) n. 873/2012 della Commissione, del 1o ottobre 2012, recante misure transitorie per quanto riguarda l'elenco dell'Unione degli aromi e dei materiali di base di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1334/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio

2017

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1321/2013 della Commissione, del 10 dicembre 2013, che istituisce un elenco dell'Unione di prodotti primari aromatizzanti di affumicatura autorizzati all'utilizzo come tali nei o sui prodotti alimentari e/o per la produzione di aromatizzanti di affumicatura derivati

2017

Direttiva 82/711/CEE del Consiglio, del 18 ottobre 1982, che fissa le norme di base necessarie per la verifica della migrazione dei costituenti dei materiali e degli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

2016

Regolamento (UE) n. 10/2011 della Commissione, del 14 gennaio 2011, riguardante i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

2016

Direttiva 84/500/CEE del Consiglio, del 15 ottobre 1984, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri per quanto riguarda gli oggetti di ceramica destinati ad entrare in contatto con i prodotti alimentari

2015

Direttiva 2007/42/CE della Commissione, del 29 giugno 2007, relativa ai materiali e agli oggetti di pellicola di cellulosa rigenerata destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

2017

Direttiva 78/142/CEE del Consiglio, del 30 gennaio 1978, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti i materiali e gli oggetti contenenti cloruro di vinile monomero destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

2017

Direttiva 93/11/CEE della Commissione, del 15 marzo 1993, concernente la liberazione di N-nitrosammine e di sostanze N-nitrosabili da succhiotti e tettarelle di elastomero o di gomma naturale

2017

Regolamento (CE) n. 1895/2005 della Commissione, del 18 novembre 2005, relativo alla restrizione dell'uso di alcuni derivati epossidici in materiali e oggetti destinati a entrare in contatto con prodotti alimentari

2017

Regolamento (CE) n. 450/2009 della Commissione, del 29 maggio 2009, concernente i materiali attivi e intelligenti destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari

2018

Regolamento (UE) n. 284/2011 della Commissione, del 22 marzo 2011, che stabilisce condizioni particolari e procedure dettagliate per l'importazione di utensili per cucina in plastica a base di poliammide e di melammina originari della Repubblica popolare cinese e della regione amministrativa speciale di Hong Kong, Cina, o da esse provenienti

2016

Regolamento di esecuzione (UE) n. 321/2011 della Commissione, del 1o aprile 2011, che modifica il regolamento (UE) n. 10/2011 per quanto riguarda le restrizioni d'uso del bisfenolo A nei biberon di plastica

2016

Regolamento (CE) n. 282/2008 della Commissione, del 27 marzo 2008, relativo ai materiali e agli oggetti di plastica riciclata destinati al contatto con gli alimenti e che modifica il regolamento (CE) n. 2023/2006

2015

Direttiva 2002/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, per il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative agli integratori alimentari

2016

Regolamento (UE) n. 609/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo agli alimenti destinati ai lattanti e ai bambini nella prima infanzia, agli alimenti a fini medici speciali e ai sostituti dell'intera razione alimentare giornaliera per il controllo del peso e che abroga la direttiva 92/52/CEE del Consiglio, le direttive 96/8/CE, 1999/21/CE, 2006/125/CE e 2006/141/CE della Commissione, la direttiva 2009/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e i regolamenti (CE) n. 41/2009 e (CE) n. 953/2009 della Commissione

2016

Direttiva 2006/141/CE della Commissione, del 22 dicembre 2006, riguardante gli alimenti per lattanti e gli alimenti di proseguimento e recante modifica della direttiva 1999/21/CE

2016

Regolamento (CE) n. 41/2009 della Commissione, del 20 gennaio 2009, relativo alla composizione e all'etichettatura dei prodotti alimentari adatti alle persone intolleranti al glutine

2018

Regolamento (CE) n. 953/2009 della Commissione, del 13 ottobre 2009, relativo alle sostanze che possono essere aggiunte a scopi nutrizionali specifici ai prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare

2018

Direttiva 92/2/CEE della Commissione, del 13 gennaio 1992, che fissa le modalità di campionamento e il metodo comunitario di analisi per il controllo delle temperature degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana

2018

Regolamento (CE) n. 37/2005 della Commissione, del 12 gennaio 2005, sul controllo delle temperature nei mezzi di trasporto e nei locali di immagazzinamento e di conservazione degli alimenti surgelati destinati all'alimentazione umana

2018

Regolamento (CEE) n. 315/93 del Consiglio, dell'8 febbraio 1993, che stabilisce procedure comunitarie relative ai contaminanti nei prodotti alimentari.

2016

Raccomandazione 2006/794/CE della Commissione, del 16 novembre 2006, sul monitoraggio dei livelli di base di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili nelle derrate alimentari

2018

Regolamento (CE) n. 1881/2006 della Commissione, del 19 dicembre 2006, che definisce i tenori massimi di alcuni contaminanti nei prodotti alimentari

2016

Regolamento (CE) n. 333/2007 della Commissione, del 28 marzo 2007, relativo ai metodi di campionamento e di analisi per il controllo ufficiale dei tenori di piombo, cadmio, mercurio, stagno inorganico, 3-MCPD e idrocarburi policiclici aromatici nei prodotti alimentari

2016

Raccomandazione 2011/516/UE della Commissione, del 23 agosto 2011, sulla riduzione della presenza di diossine, furani e PCB nei mangimi e negli alimenti

2018

Regolamento (UE) n. 589/2014 della Commissione, del 2 giugno 2014, che stabilisce i metodi di campionamento e di analisi per il controllo dei livelli di diossine, PCB diossina-simili e PCB non diossina-simili in alcuni prodotti alimentari e che abroga il regolamento (CE) n. 252/2012

2018

Raccomandazione 2013/165/UE della Commissione, del 27 marzo 2013, relativa alla presenza di tossine T-2 e HT-2 nei cereali e nei prodotti a base di cereali

2018

Regolamento (CE) n. 258/97 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 gennaio 1997, sui nuovi prodotti e i nuovi ingredienti alimentari

2017

Direttiva 1999/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti gli alimenti e i loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti

2019

Direttiva 1999/3/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 febbraio 1999, che stabilisce un elenco comunitario di alimenti e loro ingredienti trattati con radiazioni ionizzanti

2019

Direttiva 2009/54/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2009, sull'utilizzazione e la commercializzazione delle acque minerali naturali

2018

Direttiva 2003/40/CE della Commissione, del 16 maggio 2003, che determina l'elenco, i limiti di concentrazione e le indicazioni di etichettatura per i componenti delle acque minerali naturali, nonché le condizioni d'utilizzazione dell'aria arricchita di ozono per il trattamento delle acque minerali naturali e delle acque sorgive

2018

Regolamento (UE) n. 115/2010 della Commissione, del 9 febbraio 2010, che stabilisce le condizioni di utilizzazione dell'allumina attivata per l'eliminazione del fluoro dalle acque minerali naturali e dalle acque di sorgente

2018

Sezione 5 — Norme specifiche relative ai mangimi

Regolamento (CE) n. 767/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il regolamento (CE) n. 1831/2003 e che abroga le direttive 79/373/CEE del Consiglio, 80/511/CEE della Commissione, 82/471/CEE del Consiglio, 83/228/CEE del Consiglio, 93/74/CEE del Consiglio, 93/113/CE del Consiglio e 96/25/CE del Consiglio e la decisione 2004/217/CE della Commissione

2017

Direttiva 82/475/CEE della Commissione, del 23 giugno 1982, che fissa le categorie di ingredienti che possono essere utilizzate per l'indicazione della composizione degli alimenti composti per gli animali familiari

2019

Direttiva 2008/38/CE della Commissione, del 5 marzo 2008, che stabilisce un elenco degli usi previsti per gli alimenti per animali destinati a particolari fini nutrizionali (Versione codificata)

2019

Raccomandazione 2011/25/UE della Commissione, del 14 gennaio 2011, che stabilisce linee guida per la distinzione tra materie prime per mangimi, additivi per mangimi, biocidi e medicinali veterinari

2019

Regolamento (UE) n. 68/2013, del 16 gennaio 2013, concernente il catalogo delle materie prime per mangimi

2019

Regolamento (CE) n. 1876/2006 della Commissione, del 18 dicembre 2006, relativo all'autorizzazione provvisoria e permanente di alcuni additivi negli alimenti per animali

2019

Regolamento (CE) n. 429/2008 della Commissione, del 25 aprile 2008, sulle modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la preparazione e la presentazione delle domande e la valutazione e l'autorizzazione di additivi per mangimi

2019

Regolamento (CE) n. 1270/2009 della Commissione, del 21 dicembre 2009, relativo alle autorizzazioni permanenti di alcuni additivi negli alimenti per animali

2019

Regolamento (UE) n. 892/2010 della Commissione, dell'8 ottobre 2010, concernente lo status di alcuni prodotti in relazione agli additivi per mangimi cui si applica il regolamento (CE) n. 1831/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio

2019

Raccomandazione 2004/704/CE della Commissione, dell'11 ottobre 2004, sul monitoraggio dei livelli di base di diossine e PCB diossina-simili nei mangimi

2019

Sezione 6 — Ambito fitosanitario

Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000, concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

2020

Regolamento (CE) n. 1756/2004 della Commissione, dell'11 ottobre 2004, che specifica le condizioni particolari riguardanti le prove richieste e i criteri per il tipo e il livello di riduzione dei controlli fitosanitari su alcuni vegetali, prodotti vegetali o altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio

2018

Direttiva 2004/103/CE della Commissione, del 7 ottobre 2004, concernente i controlli di identità e fitosanitari su vegetali, prodotti vegetali e altre voci elencati nell'allegato V, parte B, della direttiva 2000/29/CE del Consiglio, che possono essere svolti in un luogo diverso dal punto di entrata nella Comunità o in un luogo vicino e che specifica le condizioni relative a tali controlli

2018

Direttiva di esecuzione 2014/78/UE della Commissione, del 17 giugno 2014, che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

2017

Direttiva di esecuzione 2014/83/UE della Commissione, del 25 giugno 2014, che modifica gli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

2017

Direttiva 74/647/CEE del Consiglio, del 9 dicembre 1974, relativa alla lotta contro la tortrice del garofano

2016

Decisione di esecuzione 2014/497/UE della Commissione, del 23 luglio 2014, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione della Xylella fastidiosa (Well e Raju).

2016

Decisione 2002/757/CE della Commissione, del 19 settembre 2002, relativa a misure fitosanitarie provvisorie di emergenza volte ad impedire l'introduzione e la propagazione nella Comunità di Phytophthora ramorum Werres, De Cock & Man in 't Veld sp. nov.

2016

Decisione 2006/464/CE della Commissione, del 27 giugno 2006, che stabilisce misure d'emergenza provvisorie per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Dryocosmus kuriphilus Yasumatsu

2019

Decisione 2003/766/CE della Commissione, del 24 ottobre 2003, relativa a misure d'emergenza intese a prevenire la propagazione nella Comunità della Diabrotica virgifera Le Conte

2017

Direttiva di esecuzione 2014/19/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che modifica l'allegato I della direttiva 2000/29/CE del Consiglio concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità

2017

Decisione di esecuzione (UE) 2015/749 della Commissione, del 7 maggio 2015, che abroga la decisione n. 2007/410/CE relativa a misure per impedire l'introduzione e la diffusione all'interno della Comunità del viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata

2017

Decisione 2008/840/CE della Commissione, del 7 novembre 2008, che stabilisce misure di emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nella Comunità di Anoplophora chinensis (Forster)

2018

Decisione di esecuzione 2012/270/UE della Commissione, del 16 maggio 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix similaris (Gentner), Epitrix subcrinita (Lec.) ed Epitrix tuberis (Gentner)

2016

Decisione n. 2006/133/CE della Commissione, del 13 febbraio 2006, che prescrive agli Stati membri di adottare, a titolo provvisorio, misure supplementari contro la propagazione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino) per quanto riguarda le regioni del Portogallo diverse da quelle notoriamente indenni da questo organismo

2017

Decisione di esecuzione 2012/535/UE della Commissione, del 26 settembre 2012, relativa a misure urgenti di prevenzione della propagazione nell'Unione di Bursaphelenchus xylophilus (Steiner e Buhrer) Nickle et al. (nematode del pino)

2018

Decisione di esecuzione 2012/138/UE della Commissione, del 1o marzo 2012, relativa alle misure d'emergenza per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Anoplophora chinensis (Forster)

2018

Regolamento (CE) n. 690/2008 della Commissione, del 4 luglio 2008, relativo al riconoscimento di zone protette esposte a particolari rischi in campo fitosanitario nella Comunità

2019

Direttiva 93/50/CEE della Commissione, del 24 giugno 1993, che specifica taluni vegetali non elencati nell'allegato V, parte A della direttiva 77/93/CEE del Consiglio i cui produttori o centri di raccolta e di spedizione situati nelle rispettive zone di produzione devono essere iscritti in un registro ufficiale

2018

Decisione 2004/416/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, relativa a misure di emergenza per quanto concerne taluni agrumi originari del Brasile

2020

Decisione 2006/473/CE della Commissione, del 5 luglio 2006, che riconosce taluni paesi terzi e talune regioni di paesi terzi come indenni da Xanthomonas campestris (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus), Cercospora angolensis Carv. & Mendes e Guignardia citricarpa Kiely (tutti i ceppi patogeni nei confronti di Citrus)

2020

Decisione di esecuzione 2012/756/UE della Commissione, del 5 dicembre 2012, relativa alle misure per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Pseudomonas syringae pv. actinidiae Takikawa, Serizawa, Ichikawa, Tsuyumu & Goto

2020

Decisione di esecuzione 2013/92/UE della Commissione, del 18 febbraio 2013, concernente la sorveglianza, i controlli fitosanitari e le misure da adottare in relazione al materiale da imballaggio in legno effettivamente utilizzato nel trasporto di prodotti specificati originari della Cina

2018

Decisione di esecuzione 2014/237/UE della Commissione, del 24 aprile 2014, relativa a misure volte a impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di organismi nocivi per quanto riguarda alcuni prodotti ortofrutticoli originari dell'India

2019

Decisione di esecuzione 2014/422/UE della Commissione, del 2 luglio 2014, che stabilisce misure per quanto concerne taluni agrumi originari del Sud Africa per impedire l'introduzione e la diffusione nell'Unione di Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

2020

Direttiva 98/22/CE della Commissione, del 15 aprile 1998, che fissa le condizioni minime per l'esecuzione di controlli fitosanitari nella Comunità, presso posti d'ispezione diversi da quelli del luogo di destinazione, per vegetali, prodotti vegetali ed altre voci in provenienza da paesi terzi

2016

Direttiva 2008/61/CE della Commissione, del 17 giugno 2008, che stabilisce le condizioni alle quali taluni organismi nocivi, vegetali, prodotti vegetali e altri prodotti elencati negli allegati I, II, III, IV e V della direttiva 2000/29/CE del Consiglio possono essere introdotti o trasferiti da un luogo all'altro nella Comunità o in talune sue zone protette per prove o scopi scientifici e per lavori di selezione varietale (Versione codificata)

2016

Regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE

2020

Regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 della Commissione, del 25 maggio 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'elenco delle sostanze attive approvate

2019

Regolamento (UE) n. 544/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili alle sostanze attive

2019

Regolamento (UE) n. 545/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti relativi ai dati applicabili ai prodotti fitosanitari

2019

Regolamento (UE) n. 546/2011 della Commissione, del 10 giugno 2011, recante disposizioni di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari

2019

Regolamento (UE) n. 547/2011 della Commissione, dell'8 giugno 2011, che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari

2019

Direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 ottobre 2009, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi

2019

Decisione 2005/834/CE del Consiglio, dell'8 novembre 2005, relativa all'equivalenza dei controlli delle selezioni conservatrici effettuati in paesi terzi e che modifica la decisione 2003/17/CE

2019

Direttiva 2004/29/CE della Commissione, del 4 marzo 2004, relativa alla fissazione dei caratteri e delle condizioni minime per l'esame delle varietà di viti

2018

Direttiva 1999/105/CE del Consiglio, del 22 dicembre 1999, relativa alla commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione

2018

Regolamento (CE) n. 1597/2002 della Commissione, del 6 settembre 2002, recante modalità di applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la presentazione degli elenchi nazionali dei materiali di base per la produzione di materiali forestali di moltiplicazione

2019

Regolamento (CE) n. 2301/2002 della Commissione, del 20 dicembre 2002, che stabilisce norme dettagliate per l'applicazione della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la definizione dei piccoli quantitativi di sementi

2019

Regolamento (CE) n. 69/2004 della Commissione, del 15 gennaio 2004, che autorizza deroghe a talune disposizioni della direttiva 1999/105/CE del Consiglio per quanto riguarda la commercializzazione dei materiali forestali di moltiplicazione provenienti da taluni materiali di base

2019

Decisione 2008/971/CE del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativa all'equivalenza dei materiali forestali di moltiplicazione prodotti in paesi terzi

2018

Decisione 2008/989/CE della Commissione, del 23 dicembre 2008, che autorizza gli Stati membri, in conformità della direttiva 1999/105/CE del Consiglio, a prendere decisioni in merito all'equivalenza delle garanzie fornite da materiali forestali di moltiplicazione importati da determinati paesi terzi

2018

Raccomandazione 2012/90/UE della Commissione, del 14 febbraio 2012, sulle linee guida per la presentazione delle informazioni per l'identificazione delle partite di materiali forestali di moltiplicazione e delle informazioni che devono figurare sull'etichetta o nel documento del fornitore

2018

Direttiva 2003/91/CE della Commissione, del 6 ottobre 2003, che stabilisce modalità di applicazione dell'articolo 7 della direttiva 2002/55/CE del Consiglio per quanto riguarda i caratteri minimi sui quali deve vertere l'esame e le condizioni minime per l'esame di alcune varietà delle specie di ortaggi

2017

Direttiva di esecuzione 2014/20/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che determina classi dell'Unione di tuberi-seme di patate di base e certificati nonché i relativi requisiti e le relative denominazioni

2017

Direttiva di esecuzione 2014/21/UE della Commissione, del 6 febbraio 2014, che stabilisce requisiti minimi e classi dell'Unione per i tuberi-seme di patate pre-base

2017

Direttiva 2008/62/CE della Commissione, del 20 giugno 2008, recante deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà agricole naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, nonché per la commercializzazione di sementi e di tuberi di patata a semina di tali ecotipi e varietà

2019

Direttiva 2009/145/CE della Commissione, del 26 novembre 2009, che prevede talune deroghe per l'ammissione di ecotipi e varietà vegetali tradizionalmente coltivati in particolari località e regioni e minacciati dall'erosione genetica, nonché di varietà vegetali prive di valore intrinseco per la produzione vegetale a fini commerciali ma sviluppate per la coltivazione in condizioni particolari e per la commercializzazione di sementi di tali ecotipi e varietà

2019

Sezione 7 — Organismi geneticamente modificati

Direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 marzo 2001, sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio

Come specificato nell'allegato XVI

Decisione 2002/811/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce note orientative ad integrazione dell'allegato VII della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio sull'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati e che abroga la direttiva 90/220/CEE del Consiglio

2017

Decisione 2002/812/CE del Consiglio, del 3 ottobre 2002, che stabilisce, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, il modello per la sintesi delle notifiche sull'immissione in commercio di organismi geneticamente modificati come tali o contenuti in prodotti

2017

Regolamento (CE) n. 1946/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 luglio 2003, sui movimenti transfrontalieri degli organismi geneticamente modificati

2017

Regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, relativo agli alimenti e ai mangimi geneticamente modificati

2018

Regolamento (CE) n. 641/2004 della Commissione, del 6 aprile 2004, recante norme attuative del regolamento (CE) n. 1829/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la domanda di autorizzazione di nuovi alimenti e mangimi geneticamente modificati, la notifica di prodotti preesistenti e la presenza accidentale o tecnicamente inevitabile di materiale geneticamente modificato che è stato oggetto di una valutazione del rischio favorevole

2018

Regolamento (CE) n. 1830/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 settembre 2003, concernente la tracciabilità e l'etichettatura di organismi geneticamente modificati e la tracciabilità di alimenti e mangimi ottenuti da organismi geneticamente modificati, nonché recante modifica della direttiva 2001/18/CE

2018

Raccomandazione 2010/C-200/01 della Commissione, del 13 luglio 2010, recante orientamenti per l'elaborazione di misure nazionali in materia di coesistenza per evitare la presenza involontaria di OGM nelle colture convenzionali e biologiche

2018

Direttiva 2009/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sull'impiego confinato di microrganismi geneticamente modificati (Rifusione)

Come specificato nell'allegato XVI

Decisione 2009/770/CE della Commissione, del 13 ottobre 2009, che istituisce formulari standard per la comunicazione dei risultati del monitoraggio dell'emissione deliberata nell'ambiente di organismi geneticamente modificati, come prodotti o all'interno di prodotti, ai fini della loro immissione sul mercato, ai sensi della direttiva 2001/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

2018

Sezione 8 — Medicinali veterinari

Direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 novembre 2001, recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari

Come specificato nell'allegato XVI

Direttiva 2004/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che modifica la direttiva 2001/82/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali veterinari

2019

Regolamento (UE) n. 37/2010 della Commissione, del 22 dicembre 2009, concernente le sostanze farmacologicamente attive e la loro classificazione per quanto riguarda i limiti massimi di residui negli alimenti di origine animale

2018

Direttiva 2006/130/CE della Commissione, dell'11 dicembre 2006, che attua la direttiva 2001/82/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne la fissazione dei criteri per l'esenzione dall'obbligo della prescrizione veterinaria vigente per taluni medicinali destinati ad animali da produzione alimentare

Come specificato nell'allegato XVI

Regolamento (CE) n. 1662/95 della Commissione, del 7 luglio 1995, recante talune modalità di attuazione delle procedure comunitarie di decisione in materia di autorizzazione all'immissione in commercio di medicinali per uso umano o veterinario

Come specificato nell'allegato XVI

Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (Versione codificata)

Come specificato nell'allegato XVI

▼B

ALLEGATO XXV

STATUS DI EQUIVALENZA

[…]

ALLEGATO XXVI

RAVVICINAMENTO DELLA LEGISLAZIONE DOGANALE

Codice doganale

▼M6

Regolamento (UE) n. 952/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 ottobre 2013, che istituisce il codice doganale dell'Unione

▼B

Calendario: la Repubblica di Moldova provvede al ravvicinamento alle disposizioni del suddetto regolamento entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Transito comune e DAU

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa alla semplificazione delle formalità negli scambi di merci

Convenzione del 20 maggio 1987 relativa ad un regime comune di transito

Calendario: la Repubblica di Moldova provvede al ravvicinamento alle disposizioni di dette convenzioni entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Franchigie doganali

Regolamento (CE) n. 1186/2009 del Consiglio, del 16 novembre 2009, relativo alla fissazione del regime comunitario delle franchigie doganali

Calendario: la Repubblica di Moldova provvede al ravvicinamento alle disposizioni del titolo I e del titolo II del suddetto regolamento entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Tutela dei diritti di proprietà intellettuale

Regolamento (UE) n. 608/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo alla tutela dei diritti di proprietà intellettuale da parte delle autorità doganali

Calendario: la Repubblica di Moldova provvede al ravvicinamento alle disposizioni di tale regolamento entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XXVII

ELENCO DI RISERVE RELATIVE ALLO STABILIMENTO;

ELENCO DI IMPEGNI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI;

ELENCO DI RISERVE RELATIVE AL PERSONALE CHIAVE, AI LAUREATI IN TIROCINIO E AI VENDITORI DI BENI E SERVIZI ALLE IMPRESE;

ELENCO DI RISERVE RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI

Unione

1. Elenco di riserve relative allo stabilimento: allegato XXVII-A

2. Elenco di impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi: allegato XXVII-B

3. Elenco di riserve relative al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori di beni e servizi alle imprese: allegato XXVII-C

4. Elenco di riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti: allegato XXVII-D

Repubblica di Moldova

5. Elenco di riserve relative allo stabilimento: allegato XXVII-E

6. Elenco di impegni relativi alla prestazione transfrontaliera di servizi: allegato XXVII-F

7. Elenco di riserve relative al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori di beni e servizi alle imprese: allegato XXVII-G

8. Elenco di riserve relative ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti: allegato XXVII-H

Le seguenti abbreviazioni sono usate ai fini degli allegati XXVII-A, XXVII-B, XXVII-C, XXVII-D:



AT

Austria

BE

Belgio

BG

Bulgaria

CY

Cipro

CZ

Repubblica ceca

DE

Germania

DK

Danimarca

UE

Unione europea, inclusi tutti i suoi Stati membri

ES

Spagna

EE

Estonia

FI

Finlandia

FR

Francia

EL

Grecia

HR

Croazia

HU

Ungheria

IE

Irlanda

IT

Italia

LV

Lettonia

LT

Lituania

LU

Lussemburgo

MT

Malta

NL

Paesi Bassi

PL

Polonia

PT

Portogallo

RO

Romania

SK

Repubblica slovacca

SI

Slovenia

SE

Svezia

UK

Regno Unito

La seguente abbreviazione è usata ai fini degli allegati XXVII-E, XXVII-F, XXVII-G, XXVII-H:



MD

Repubblica di Moldova

ALLEGATO XXVII-A

ELENCO DI RISERVE RELATIVE ALLO STABILIMENTO (UNIONE)

1. L'elenco di riserve in appresso indica le attività economiche per le quali si applicano agli stabilimenti e agli imprenditori della Repubblica di Moldova le riserve al trattamento nazionale o al trattamento della nazione più favorita da parte dell'UE, di cui all'articolo 205, paragrafo 2, del presente accordo.

L'elenco comprende i seguenti elementi:

a) 

un elenco di riserve orizzontali che si applicano a tutti i settori o sottosettori;

b) 

un elenco di riserve specifiche per determinati settori o sottosettori che indica il settore o sottosettore interessato e le riserve applicabili.

Una riserva corrispondente a un'attività non liberalizzata (nessun impegno) è espressa come segue: «Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita».

Quando una riserva di cui alla lettera a) o b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri non menzionati assumono nel settore interessato gli obblighi di cui all'articolo 205, paragrafo 2, del presente accordo senza alcuna riserva (l'assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per determinati Stati membri lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera UE eventualmente applicabili).

2. Conformemente all'articolo 202, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.

3. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

4. Conformemente all'articolo 205 dell'accordo, le prescrizioni non discriminatorie, per esempio quelle concernenti la forma giuridica o l'obbligo per tutti i prestatori di servizi che operano nel territorio di ottenere licenze o autorizzazioni senza distinzioni di nazionalità, residenza o criteri equivalenti, non sono elencate nel presente allegato poiché il presente accordo le lascia impregiudicate.

5. Laddove l'Unione mantenga una riserva secondo la quale un prestatore di servizi debba avere la cittadinanza, debba essere residente o debba risiedere in modo permanente nel territorio dell'Unione come condizione per prestarvi un servizio, una riserva elencata nell'allegato XXVII-C del presente accordo costituisce, nella misura applicabile, una riserva rispetto allo stabilimento di cui al presente allegato.

Riserve orizzontali

Servizi pubblici

UE: le attività economiche considerate servizi pubblici a livello nazionale o locale possono essere oggetto di monopoli statali o di diritti esclusivi concessi a operatori privati ( 43 ).

Tipi di stabilimento

UE: il trattamento concesso alle controllate (di società della Repubblica di Moldova) costituite a norma delle leggi di uno Stato membro che abbiano la sede sociale, l'amministrazione centrale o il centro di attività principale nell'Unione non si estende alle succursali o agenzie stabilite in uno Stato membro da una società della Repubblica di Moldova. ( 44 )

AT: gli amministratori delegati delle succursali delle persone giuridiche devono essere residenti in Austria; le persone fisiche responsabili, all'interno di una persona giuridica o di una succursale, dell'osservanza del codice di commercio austriaco devono essere domiciliate in Austria.

EE: almeno la metà dei membri del consiglio di amministrazione deve risiedere nell'Unione.

FI: lo straniero che svolge un'attività commerciale come imprenditore privato e almeno uno dei soci di una società a nome collettivo o uno dei soci accomandatari di una società in accomandita semplice devono risiedere permanentemente nello Spazio economico europeo (SEE). Per tutti i settori, è richiesta la residenza nel SEE per almeno uno dei membri ordinari e supplenti del consiglio di amministrazione e per l'amministratore delegato; possono tuttavia essere concesse deroghe per determinate società. Se un'organizzazione della Repubblica di Moldova intende svolgere attività commerciali o d'affari mediante lo stabilimento di una succursale in Finlandia, occorre una licenza commerciale.

HU: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per l'acquisizione di proprietà demaniali.

IT: l'accesso alle attività industriali, commerciali e artigianali può essere subordinato al possesso di un permesso di soggiorno.

PL: gli investitori della Repubblica di Moldova possono intraprendere e svolgere un'attività economica unicamente sotto forma di società in accomandita semplice, società in accomandita per azioni, società a responsabilità limitata e società di capitali (nel caso di servizi legali solo sotto forma di società di persone registrate e società in accomandita semplice).

RO: l'amministratore unico o il presidente del consiglio d'amministrazione e metà del numero totale di amministratori delle società commerciali devono essere cittadini rumeni, salvo diversamente stipulato nell'atto costitutivo o nello statuto della società. La maggioranza dei revisori dei conti delle società commerciali e dei loro supplenti deve avere la cittadinanza rumena.

SE: una società straniera, che non abbia stabilito una persona giuridica in Svezia o che conduca le sue attività mediante un agente commerciale, deve svolgere le proprie operazioni mediante una succursale registrata in Svezia con una gestione indipendente e una contabilità separata. L'amministratore delegato della succursale e il vice amministratore delegato, ove nominato, devono essere residenti nel SEE. Una persona fisica non residente nel SEE, che svolge operazioni commerciali in Svezia, deve nominare e registrare una persona residente come rappresentante responsabile di tali operazioni in Svezia. Va tenuta una contabilità separata per le operazioni svolte in Svezia. In singoli casi l'autorità competente può concedere deroghe alle prescrizioni in materia di succursali e di residenza. Nel caso di progetti immobiliari di durata inferiore a un anno, svolti da un'impresa con sede al di fuori del SEE o da una persona fisica non residente nel SEE, non vi è l'obbligo di stabilire una succursale o di nominare un rappresentante residente. Una società a responsabilità limitata svedese può essere costituita da una persona fisica residente nel SEE, da una persona giuridica svedese o da una persona giuridica costituita secondo l'ordinamento di un paese del SEE e che abbia la sede legale o la sede centrale o il centro di attività principale all'interno del SEE. Una società di persone può fungere da socio fondatore, ma solo se tutti i titolari con responsabilità personale illimitata sono residenti nel SEE. I fondatori non appartenenti al SEE possono richiedere un'autorizzazione all'autorità competente. Nel caso delle società a responsabilità limitata e delle società cooperative, almeno il 50 % dei membri del consiglio di amministrazione, almeno il 50 % dei membri supplenti del consiglio di amministrazione, l'amministratore delegato, il vice amministratore delegato, i membri supplenti del consiglio di amministrazione e, se del caso, almeno una delle persone con potere di rappresentanza della società devono risiedere nel SEE. L'autorità competente può concedere deroghe a tale prescrizione. Se nessuno dei rappresentanti della società risiede in Svezia, il consiglio di amministrazione è tenuto a nominare e a registrare una persona residente in Svezia che sia stata autorizzata a ricevere servizi a nome della società. Si applicano condizioni analoghe per lo stabilimento di tutti gli altri tipi di persone giuridiche.

SK: una persona fisica della Repubblica di Moldova che deve iscriversi nel registro delle imprese come persona autorizzata ad agire per conto di un imprenditore deve presentare un permesso di soggiorno valido per la Repubblica slovacca.

Investimenti

ES: per gli investimenti (che possono incidere anche su interessi non economici dello Stato) effettuati in Spagna da governi o enti pubblici stranieri, direttamente o tramite società o altre entità controllate direttamente o indirettamente da governi stranieri, occorre un'autorizzazione governativa preventiva.

BG: gli investitori stranieri non possono partecipare alle operazioni di privatizzazione. Gli investitori stranieri e le persone giuridiche bulgare in cui la partecipazione di controllo è detenuta da persone fisiche o giuridiche della Repubblica di Moldova devono ottenere un'autorizzazione per a) la prospezione, lo sviluppo o l'estrazione di risorse naturali dei mari territoriali, della piattaforma continentale o della zona economica esclusiva e per b) l'acquisizione di una partecipazione di controllo in società impegnate in una qualsiasi delle attività di cui alla lettera a).

FR: per le acquisizioni superiori al 33,33 % delle azioni di capitale o dei diritti di voto in un'impresa francese, o al 20 % in società francesi quotate in borsa, da parte di persone fisiche o giuridiche della Repubblica di Moldova, si applicano le seguenti disposizioni:

— 
sono liberi gli investimenti di meno di 7,6 milioni di EUR in aziende francesi con un fatturato non superiore a 76 milioni di EUR, una volta decorso un termine di 15 giorni dalla notifica preventiva e dalla verifica dei suddetti importi;
— 
trascorso un mese dalla notifica preventiva, l'autorizzazione si considera tacitamente concessa per altri investimenti a meno che il ministero degli Affari economici non abbia esercitato eccezionalmente il suo diritto di rinviare l'investimento.
La partecipazione straniera nelle società di recente privatizzazione può essere limitata a una percentuale variabile del capitale azionario offerto al pubblico, stabilita di volta in volta dal governo francese. Se l'amministratore delegato non è titolare di un permesso di soggiorno permanente, occorre un'autorizzazione specifica per l'esercizio di determinate attività commerciali, industriali o artigianali.

HU: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la partecipazione di persone fisiche o giuridiche della Repubblica di Moldova a società di recente privatizzazione.

IT: il governo può esercitare poteri speciali in imprese che operano nei settori della difesa e della sicurezza nazionale (relativamente a tutte le persone giuridiche che svolgono attività considerate di importanza strategica nei settori della difesa e della sicurezza nazionale) e in alcune attività di importanza strategica nei settori dell'energia, dei trasporti e delle comunicazioni.

PL: l'acquisizione diretta e indiretta di beni immobili da parte di stranieri (persone fisiche straniere o persone giuridiche straniere) richiede un'autorizzazione. Nessun impegno specifico per l'acquisizione di proprietà demaniali, ossia in relazione alla normativa che disciplina il processo di privatizzazione.

Settore immobiliare

L'acquisizione di terreni e di immobili è subordinato alle seguenti limitazioni ( 45 ):

AT: per l'acquisizione, l'acquisto, l'affitto o la locazione di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere occorre l'autorizzazione delle autorità regionali competenti (Länder), che considereranno se vi saranno ripercussioni sugli interessi economici, sociali o culturali di rilievo.

BG: le persone fisiche e giuridiche straniere non possono acquisire la proprietà di terreni, nemmeno mediante una succursale. Le persone giuridiche bulgare a partecipazione straniera non possono acquisire la proprietà di terreni agricoli. Le persone giuridiche straniere e i cittadini stranieri con residenza permanente all'estero possono acquisire la proprietà di edifici e diritti di proprietà limitati (diritto d'uso, diritto di costruzione, diritto di costruzione di sovrastrutture e servitù) sui beni immobili.

CY: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita.

CZ: i terreni agricoli e forestali possono essere acquisiti soltanto da persone fisiche straniere con residenza permanente nella Repubblica ceca e da imprese stabilite come persone giuridiche con residenza permanente nella Repubblica ceca per l'esercizio di un'impresa. Ai terreni agricoli e forestali demaniali si applicano norme specifiche. I terreni agricoli demaniali possono essere acquisiti solo da cittadini cechi, da comuni e da università pubbliche (per la formazione e la ricerca). Le persone giuridiche, indipendentemente dalla forma o dal luogo di residenza, possono acquisire dallo Stato un terreno agricolo demaniale solo se su di esso vi sia costruito un edificio già di loro proprietà o se tale terreno sia indispensabile per l'utilizzazione dell'edificio stesso. Solo i comuni e le università pubbliche possono acquisire foreste demaniali.

DK: limitazioni all'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche non residenti. Limitazioni all'acquisto di proprietà agricole da parte di persone fisiche e giuridiche straniere.

HU: fatte salve le eccezioni previste dalla normativa sulle superfici coltivabili, l'acquisto di tali superfici non è consentito alle persone fisiche e giuridiche straniere. L'acquisto di proprietà immobiliari da parte di stranieri è condizionato all'ottenimento del permesso dell'organismo della pubblica amministrazione competente in base alla posizione della proprietà.

EL: a norma della legge n. 1892/90 l'acquisizione di terreni situati in prossimità delle frontiere è subordinata all'autorizzazione concessa dal ministero della Difesa. A giudicare dalle prassi amministrative, è facile ottenere l'autorizzazione per gli investimenti diretti.

HR: nessun impegno in relazione all'acquisizione di beni immobiliari da parte di prestatori di servizi non stabiliti e costituiti in Croazia. È consentita l'acquisizione di beni immobiliari necessari per la prestazione di servizi da parte di società stabilite e costituite in Croazia come persone giuridiche. L'acquisizione di beni immobiliari necessari per la prestazione di servizi da parte di succursali è subordinata all'approvazione del ministero della Giustizia. I terreni agricoli non possono essere acquisiti da persone fisiche o giuridiche straniere.

IE: per l'acquisizione di diritti su un terreno irlandese da parte di società nazionali o estere o da parte di cittadini stranieri occorre un'autorizzazione scritta preliminare della commissione fondiaria. Tale prescrizione non si applica ai terreni a uso industriale (esclusi quelli destinati all'agroindustria) a condizione che il ministero per le Imprese, il commercio e l'occupazione abbia rilasciato un certificato a tal fine. Questa legge non si applica ai terreni situati entro i confini urbani.

IT: l'acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche straniere è subordinato a una condizione di reciprocità.

LT: l'acquisizione della proprietà di terreni, acque interne e foreste è consentito a persone fisiche e giuridiche straniere che soddisfano i criteri dell'integrazione europea e transatlantica. La procedura, i termini e le condizioni nonché le restrizioni relative all'acquisizione di lotti di terreno sono stabiliti nel diritto costituzionale.

LV: limitazioni all'acquisizione di terreni in aree rurali e di terreni in città o aree urbane. È consentito l'affitto di terreni per un periodo massimo di 99 anni.

PL: l'acquisizione diretta e indiretta di beni immobili da parte di stranieri (persone fisiche straniere o persone giuridiche straniere) richiede un'autorizzazione. Nessun impegno specifico per l'acquisizione di proprietà demaniali, ossia in relazione alla normativa che disciplina il processo di privatizzazione.

RO: le persone fisiche che non hanno la cittadinanza rumena e la residenza in Romania e le persone giuridiche non rumene che non hanno la sede centrale in Romania non possono acquisire la proprietà di nessun tipo di terreno tramite atti inter vivos.

SI: le succursali stabilite nella Repubblica di Slovenia da soggetti stranieri possono acquisire soltanto i beni immobili, a eccezione dei terreni, necessari per lo svolgimento delle attività economiche per le quali si sono stabilite.

SK: i terreni agricoli e forestali non possono essere acquisiti da persone fisiche o giuridiche straniere. Una normativa specifica si applica a determinate altre categorie di proprietà immobiliari. I soggetti stranieri possono acquisire beni immobili mediante la costituzione di persone giuridiche slovacche o mediante la partecipazione in joint venture. L'acquisizione di terreni da parte di soggetti stranieri è subordinata ad autorizzazione (per le modalità 3 e 4).

Riserve settoriali

A.    Agricoltura, caccia, silvicoltura e utilizzo di aree forestali

FR: lo stabilimento di imprese agricole a opera di società non-UE e l'acquisizione di vigneti da parte di investitori non-UE sono subordinati ad autorizzazione.

AT, HR, HU, MT, RO: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le attività agricole.

CY: la partecipazione di investitori è autorizzata per una quota massima pari al 49 %.

IE: lo stabilimento di attività molitorie da parte di residenti della Repubblica di Moldova è soggetto ad autorizzazione.

BG: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le attività di utilizzo di aree forestali.

B.    Pesca e acquacoltura

UE: salvo diverse disposizioni, l'accesso alle risorse biologiche e alle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranità o la giurisdizione degli Stati membri, come pure il loro utilizzo, possono essere limitati ai pescherecci che battono bandiera di un territorio dell'UE.

SE: una nave può essere considerata svedese e autorizzata a battere bandiera svedese se più del 50 % della proprietà è detenuta da cittadini o persone giuridiche svedesi. Se un'imbarcazione straniera svolge le proprie operazioni sotto il controllo svedese o il proprietario risiede in modo permanente in Svezia, il governo può autorizzare tale imbarcazione a battere bandiera svedese. Le imbarcazioni la cui proprietà è detenuta al 50 % da cittadini o società del SEE con sede legale, amministrazione centrale o centro di attività principale nel SEE e le cui operazioni sono dirette a partire dalla Svezia possono anche essere iscritte nel registro svedese. Una licenza di pesca professionale, necessaria per esercitare la pesca professionale, è concessa solo se l'attività di pesca è connessa con l'industria della pesca svedese. Per connessione s'intende, ad esempio, lo sbarco in Svezia di metà delle catture effettuate nel corso di un anno civile (in valore), oppure la partenza da un porto svedese di metà delle bordate di pesca o il domicilio in Svezia di metà dei pescatori della flotta. Nel caso di imbarcazioni la cui lunghezza è superiore a cinque metri, oltre alla licenza di pesca professionale, è necessaria un'autorizzazione per l'imbarcazione. Questa è concessa se, a titolo d'esempio, l'imbarcazione è iscritta al registro nazionale ed ha un autentico legame economico con la Svezia.

UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per l'acquisizione di imbarcazioni che battano bandiera britannica, a meno che almeno il 75 % dell'investimento provenga da cittadini britannici e/o da società detenute almeno al 75 % da cittadini britannici i quali, in tutti i casi, devono essere domiciliati e residenti nel Regno Unito. Le imbarcazioni devono essere gestite, dirette e controllate a partire dal Regno Unito.

C.    Attività estrattiva

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le persone giuridiche controllate ( 46 ) da una persona fisica o giuridica di un paese non-UE che rappresenta più del 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le succursali dirette (è necessaria la costituzione in persona giuridica).

D.    Attività manifatturiere

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le persone giuridiche controllate ( 47 ) da una persona fisica o giuridica di un paese non-UE che rappresenta più del 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le succursali dirette (è necessaria la costituzione in persona giuridica).

HR: è previsto il requisito della cittadinanza per editoria, stampa e riproduzione di supporti registrati.

IT: i titolari di case editrici e tipografie nonché gli editori devono essere cittadini di uno Stato membro. Le società devono avere la propria sede centrale in uno Stato membro.

SE: le persone fisiche, titolari di periodici stampati e pubblicati in Svezia, devono risiedere in Svezia o essere cittadini del SEE. Le persone giuridiche titolari di tali periodici devono essere stabilite nel SEE. Per i periodici stampati e pubblicati in Svezia e le registrazioni tecniche è previsto un direttore responsabile che deve essere domiciliato in Svezia.

Produzione, trasmissione e distribuzione per conto proprio di energia elettrica, gas, vapore e acqua calda ( 48 ) (tranne la generazione di energia elettrica da impianti nucleari)

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la produzione di energia elettrica, la trasmissione e distribuzione di energia elettrica per conto proprio, la produzione di gas e la distribuzione di combustibili gassosi.

Produzione, trasmissione e distribuzione di vapore e di acqua calda.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le persone giuridiche controllate ( 49 ) da persone fisiche o giuridiche di un paese non-UE che rappresentano più del 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE. Nessun impegno per le succursali dirette (è necessaria la costituzione di una società).

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la produzione, la trasmissione e la distribuzione di vapore e di acqua calda.

1.    Servizi alle imprese

Servizi professionali

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale forniti da professionisti legali investiti di funzioni pubbliche quali notai, «huissiers de justice» o altri «officiers publics et ministériels» e per quanto riguarda i servizi forniti da ufficiali giudiziari nominati con atto ufficiale della pubblica amministrazione.

UE: per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la pratica del diritto interno (dell'UE e dello Stato membro), sono richiesti la cittadinanza e/o la residenza.

AT: per quanto concerne i servizi legali, la partecipazione degli avvocati stranieri (che devono essere pienamente abilitati nel paese d'origine) al capitale azionario e agli utili di gestione di uno studio legale non può superare il 25 %. Essi non possono esercitare un'influenza determinante sul processo decisionale. La prestazione di servizi legali da parte degli investitori di minoranza stranieri, o di loro personale qualificato, è autorizzata esclusivamente in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto del paese in cui essi sono abilitati all'esercizio della professione di avvocato. La prestazione di servizi legali in materia di diritto interno (dell'UE e dello Stato membro), compresa la rappresentanza nei tribunali, è condizionata alla piena abilitazione all'avvocatura per la quale è richiesta la cittadinanza.

Per quanto riguarda i servizi di contabilità, tenuta dei libri contabili, revisione dei conti e consulenza fiscale, la partecipazione al capitale azionario e i diritti di voto delle persone abilitate all'esercizio della professione dalla normativa di un paese straniero non possono eccedere il 25 %.

Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi medici (tranne che per i servizi dentistici, per gli psicologi e gli psicoterapeuti) e per i servizi veterinari.

BG: per quanto riguarda i servizi legali, alcune forme giuridiche («advokatsko sadrujue» e «advokatsko drujestvo») sono riservate agli avvocati pienamente abilitati alla professione nella Repubblica di Bulgaria. La prestazione di servizi di mediazione è subordinata al requisito della residenza permanente. Per la prestazione di servizi fiscali è necessaria la cittadinanza dell'UE. Per quanto riguarda i servizi architettonici, urbanistici, di architettura del paesaggio, di ingegneria e di ingegneria integrata le persone fisiche e giuridiche straniere, in possesso della competenza riconosciuta di progettista comprovata da una licenza conformemente alla propria legislazione nazionale, possono effettuare i rilievi e progettare opere in forma indipendente in Bulgaria solo dopo aver vinto una procedura competitiva ed essere stati selezionati come contraenti alle condizioni e secondo la procedura stabilita dalla legge sugli appalti pubblici; per i progetti di rilevanza nazionale o regionale gli investitori della Repubblica di Moldova devono associarsi a investitori locali o esserne subappaltatori. Per quanto riguarda i servizi urbanistici e di architettura del paesaggio, è previsto il requisito della cittadinanza. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi prestati da ostetriche, infermiere, fisioterapisti e personale paramedico.

DK: i revisori stranieri possono associarsi a esperti contabili danesi abilitati previa autorizzazione dell'Autorità danese per il commercio (Danish Business Authority).

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi sociosanitari finanziati con fondi pubblici o privati (ad esempio servizi medici, compresi servizi psicologici e odontoiatrici, servizi ostetrici, fisioterapisti e personale paramedico).

FI: per quanto riguarda i servizi di revisione dei conti, è previsto il requisito della residenza per almeno uno dei revisori di una società a responsabilità limitata finlandese.

FR: per quanto riguarda i servizi legali, alcune forme giuridiche («association d'avocats» e «société en participation d'avocat») sono riservate agli avvocati pienamente abilitati all'avvocatura in Francia. Per quanto riguarda i servizi di architettura, i servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici, i servizi ostetrici e quelli prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico, gli investitori stranieri hanno accesso unicamente alle forme giuridiche «société d'exercice liberal» (sociétés anonymes, sociétés à responsabilité limitée o sociétés en commandite par actions) e «société civile professionnelle». Per quanto riguarda i servizi veterinari valgono il requisito della cittadinanza e la reciprocità.

EL: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per gli odontotecnici. Per ottenere una licenza per l'esercizio delle professioni di revisore legale e di veterinario è richiesta la cittadinanza dell'UE.

ES: i revisori legali e i consulenti in proprietà industriale sono soggetti al requisito della cittadinanza dell'Unione.

HR: nessun impegno tranne che per la consulenza in materia di diritto del paese d'origine, diritto straniero e diritto internazionale. La rappresentanza delle parti nei tribunali può essere esercitata solo dai membri del consiglio dell'ordine degli avvocati croato (titolo croato «odvjetnici»). È previsto il requisito della cittadinanza per l'appartenenza al consiglio dell'ordine degli avvocati. Nei procedimenti che comportano elementi internazionali le parti possono essere rappresentate nei tribunali arbitrali e nei tribunali ad hoc da avvocati membri degli ordini degli avvocati di altri paesi.

È necessaria una licenza per prestare servizi di revisione dei conti. La prestazione di servizi di architettura e di ingegneria da parte di persone fisiche e giuridiche è subordinata all'approvazione rispettivamente dell'ordine croato degli architetti e di quello degli ingegneri.

HU: lo stabilimento deve assumere la forma di una società di persone con un avvocato ungherese (ügyvéd) o con uno studio legale (ügyvédi iroda) ovvero di un ufficio di rappresentanza. La prestazione di servizi veterinari da parte di cittadini di Stati non appartenenti al SEE è subordinata al requisito della residenza.

LV: nelle società commerciali di revisori contabili giurati più del 50 % delle azioni con diritto di voto deve essere di proprietà di revisori contabili giurati o di società commerciali di revisori contabili giurati dell'UE o del SEE.

LT: per quanto riguarda i servizi di revisione dei conti, almeno tre quarti delle azioni delle società di revisione dei conti devono appartenere a revisori o società di revisione dell'UE o del SEE.

PL: benché gli avvocati UE abbiano accesso ad altri tipi di forme giuridiche, gli avvocati stranieri possono accedere unicamente alle seguenti forme giuridiche: società di persone registrata e società in accomandita semplice. Per la prestazione di servizi veterinari è richiesta la cittadinanza dell'UE.

SK: per la prestazione di servizi di architettura, di ingegneria e di servizi veterinari è richiesta la residenza.

SE: per quanto riguarda la prestazione di servizi legali, l'ammissione all'esercizio della professione forense, necessaria solo per utilizzare il titolo svedese « advokat », è subordinata al requisito della residenza. Per i curatori è previsto il requisito della residenza. L'autorità competente può concedere una deroga a tale prescrizione. Previsti requisiti SEE per la nomina di un certificatore di un piano economico. Per la prestazione di servizi di revisione dei conti è richiesto il requisito della residenza nel SEE.

Servizi di ricerca e sviluppo

UE: per i servizi di ricerca e sviluppo finanziati da fondi pubblici, sono concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini dell'UE e a persone giuridiche dell'UE con sede centrale nell'UE.

Noleggio/leasing senza operatori

A.    Navi

LT: le navi devono essere di proprietà di persone fisiche lituane o di società stabilite in Lituania.

SE: qualora una persona fisica o giuridica della Repubblica di Moldova goda di diritti di proprietà su una nave, affinché tale nave possa battere bandiera svedese occorre dimostrare una prevalente influenza svedese nella sua gestione.

B.    Aeromobili

UE: per quanto riguarda il noleggio e il leasing di aeromobili, l'aeromobile deve appartenere a persone fisiche rispondenti a criteri di cittadinanza specifici o a persone giuridiche che soddisfino criteri specifici in materia di proprietà del capitale e di controllo (tra cui la cittadinanza degli amministratori). Possono essere concesse deroghe per contratti di leasing di breve durata.

Altri servizi alle imprese

UE, tranne HU e SE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale. È richiesta la residenza o la presenza commerciale e può essere previsto il requisito della cittadinanza.

UE tranne BE, DK, EL, ES, FR, HU, IE, IT, LU, NL, SE, UK: per la prestazione di servizi di collocamento e di fornitura di personale sono previsti requisiti di cittadinanza e residenza.

UE, tranne AT e SE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per servizi d'investigazione. È richiesta la residenza o la presenza commerciale e può essere previsto il requisito della cittadinanza.

AT: per quanto riguarda i servizi di collocamento e le agenzie per il lavoro interinale, le autorizzazioni possono essere accordate solo alle persone giuridiche con sede centrale nel SEE, e i membri del consiglio di amministrazione o i soci/azionisti amministratori della società, abilitati a rappresentare la persona giuridica, devono essere cittadini del SEE ed esservi domiciliati.

BE: una società che abbia la propria sede centrale al di fuori del SEE è tenuta a dimostrare che presta servizi di collocamento nel suo paese di origine. Per quanto riguarda i servizi di sicurezza per i dirigenti sono previsti i requisiti di cittadinanza e residenza nell'UE.

BG: è richiesta la cittadinanza per i servizi di fotografia aerea, per la geodesia, la mappatura catastale e la cartografia. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di collocamento e di fornitura di personale, di fornitura di altro personale d'ufficio, i servizi di investigazione, i servizi di sicurezza, i servizi tecnici di prova e analisi, i servizi in appalto per la riparazione e lo smantellamento delle attrezzature nei giacimenti di petrolio e di gas. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di traduzione e interpretazione ufficiali.

DE: per gli interpreti giurati è previsto il requisito della cittadinanza.

DK: per quanto riguarda i servizi di sicurezza, per la maggioranza dei membri del consiglio d'amministrazione e i dirigenti sono previsti requisiti di residenza e cittadinanza. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi di vigilanza aeroportuale.

EE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di sicurezza. Per i traduttori giurati è previsto il requisito di cittadinanza dell'UE.

FI: per i traduttori iscritti all'albo è previsto il requisito della residenza nel SEE.

FR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la concessione di diritti nel settore dei servizi di collocamento.

FR: gli investitori stranieri devono disporre di un'autorizzazione specifica per i servizi di esplorazione e prospezione relativi ai servizi di consulenza scientifica e tecnica.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di collocamento e i servizi di investigazione e vigilanza.

IT: per ottenere l'autorizzazione necessaria per la prestazione di servizi di vigilanza occorre la cittadinanza italiana o dell'UE e la residenza. I titolari di case editrici e tipografie nonché gli editori devono essere cittadini di uno Stato membro. Le società devono avere la propria sede centrale in uno Stato membro. Nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi delle agenzie di riscossione e i servizi di informazione commerciale.

LV: per quanto riguarda i servizi di investigazione, possono ottenere la licenza solo le società d'investigazione il cui responsabile e ogni persona che abbia un incarico di amministratore siano cittadini dell'UE o del SEE. Per quanto riguarda i servizi di sicurezza, almeno la metà del capitale azionario deve essere detenuto da persone fisiche o giuridiche dell'UE o del SEE per il rilascio della licenza.

LT: l'attività di prestazione di servizi di sicurezza può essere intrapresa solo da persone con la cittadinanza di un paese del SEE o della NATO.

PL: per quanto riguarda i servizi di investigazione, la licenza professionale può essere accordata a cittadini polacchi o a persone in possesso della cittadinanza di un altro Stato membro, del SEE o della Svizzera. Per quanto riguarda i servizi di sicurezza, la licenza professionale può essere accordata solo a cittadini polacchi o a persone in possesso della cittadinanza di un altro Stato membro, del SEE o della Svizzera. Per i traduttori giurati è previsto il requisito della cittadinanza dell'UE. Per prestare servizi di fotografia aerea e per svolgere l'attività di redattore capo di giornali e periodici occorre possedere la cittadinanza polacca.

PT: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di investigazione. Per la prestazione di servizi delle agenzie di riscossione e di informazione commerciale è previsto il requisito della cittadinanza dell'UE. Per il personale specializzato dei servizi di sicurezza è previsto il requisito della cittadinanza.

SE: è previsto il requisito della residenza per l'editore e il proprietario di una casa editrice o di una tipografia. Solo la popolazione Sami può allevare renne e detenerne allevamenti.

SK: per quanto riguarda i servizi di investigazione e i servizi di sicurezza, le licenze possono essere accordate solo se non vi sono rischi per la sicurezza e se tutti i dirigenti sono cittadini dell'UE, del SEE o della Svizzera.

4.    Servizi di distribuzione

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di armi, munizioni e esplosivi.

UE: in alcuni paesi sono previsti i requisiti di cittadinanza e di residenza per svolgere l'attività di farmacista e tabaccaio.

FR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la concessione di diritti esclusivi nel settore del commercio al dettaglio di tabacco.

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di alcolici e prodotti farmaceutici.

AT: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di prodotti farmaceutici.

BG: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la distribuzione di bevande alcoliche, prodotti chimici, tabacco e prodotti del tabacco, prodotti farmaceutici, prodotti medicali e ortopedici; armi, munizioni e attrezzature militari; petrolio e prodotti petroliferi, gas, metalli preziosi, pietre preziose.

DE: solo le persone fisiche sono autorizzate a prestare servizi al dettaglio relativamente ai prodotti farmaceutici e a fornire prodotti medicali al pubblico. Per ottenere un'autorizzazione all'esercizio della professione di farmacista e/o per aprire una farmacia per la vendita al dettaglio al pubblico di prodotti farmaceutici e di determinati prodotti medicali è previsto il requisito della residenza. I cittadini di altri paesi o le persone che non hanno superato in Germania l'esame per farmacisti possono ottenere una licenza solo per subentrare in una farmacia esistente già da tre anni.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la distribuzione di prodotti del tabacco.

6.    Servizi ambientali

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per quanto riguarda la prestazione di servizi relativi alla raccolta, depurazione e distribuzione d'acqua per uso domestico, industriale, commerciale o altri usi, compresa la fornitura di acqua potabile e la gestione delle risorse idriche.

7.    Servizi finanziari ( 50 )

UE: solo le società aventi sede legale nell'UE possono essere depositarie del patrimonio dei fondi d'investimento. L'esercizio delle attività di gestione di fondi comuni d'investimento e di società di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata avente sede legale e sede centrale nello stesso Stato membro.

AT: la licenza per l'apertura di una succursale di un assicuratore straniero viene negata quando quest'ultimo non abbia una forma giuridica corrispondente o paragonabile a una società per azioni o a una mutua assicuratrice. La gestione di una succursale deve essere formata da due persone fisiche residenti in Austria.

BG: l'assicurazione pensionistica è attuata mediante la partecipazione a compagnie di assicurazione pensionistica registrate. Per il presidente del consiglio di amministrazione e per il presidente del comitato di direzione è previsto il requisito della residenza permanente in Bulgaria. Prima di stabilire una succursale o un'agenzia che presti servizi in determinati rami assicurativi un assicuratore straniero deve essere stato autorizzato a operare negli stessi rami nel proprio paese di origine.

CY: soltanto i membri (broker) della borsa di Cipro possono svolgere attività riguardanti l'intermediazione in titoli a Cipro. Le agenzie di intermediazione possono essere registrate come membri della borsa di Cipro soltanto se sono state stabilite e registrate conformemente al diritto societario di Cipro (non sono ammesse le succursali).

EL: il diritto di stabilimento non comprende l'apertura di uffici di rappresentanza né altre forme di presenza permanente delle compagnie di assicurazione, salvo quando detti uffici siano stabiliti come agenzie, succursali o sedi centrali.

ES: prima di stabilire una succursale o un'agenzia che presti servizi in determinati rami assicurativi un assicuratore straniero deve essere stato autorizzato a operare negli stessi rami nel proprio paese di origine.

HU: le succursali di istituti stranieri non possono prestare servizi di gestione patrimoniale per fondi pensione privati o servizi di gestione di capitali di rischio. Il consiglio di amministrazione di un istituto finanziario deve comprendere almeno due membri che siano cittadini ungheresi, residenti ai sensi della relativa normativa sul regime dei cambi e in possesso della residenza permanente in Ungheria da almeno un anno.

IE: nel caso di organismi di investimento collettivo costituiti come fondi comuni di investimento e società a capitale variabile (diversi dagli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari, OICVM), la società fiduciaria/depositaria e la società di gestione devono essere costituite in Irlanda o in un altro Stato membro (non sono ammesse le succursali). In caso di una «investment limited partnership» (società in accomandita per investimenti), almeno uno dei soci accomandatari deve essere registrato in Irlanda. I soggetti che intendono diventare membri di una borsa irlandese devono a) essere autorizzati in Irlanda e ciò presuppone la registrazione di una società di capitali o persone con sede centrale/sociale in Irlanda oppure b) essere autorizzati in un altro Stato membro.

PT: i fondi pensione possono essere gestiti solo da società specializzate costituite in Portogallo a tal fine, da compagnie di assicurazione stabilite in Portogallo e autorizzate a operare nel settore delle assicurazioni vita o da soggetti autorizzati a gestire fondi pensione in altri Stati membri.

Per poter aprire una succursale in Portogallo, le compagnie di assicurazione straniere devono dimostrare di possedere un'esperienza operativa almeno quinquennale. Le succursali dirette non sono autorizzate nel settore dell'intermediazione assicurativa, che è riservata alle compagnie costituite conformemente alla legislazione di uno Stato membro.

FI: almeno metà dei soci fondatori e membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza delle compagnie di assicurazione che prestano servizi relativi alle assicurazioni pensionistiche obbligatorie deve avere la residenza nell'UE, salvo deroga delle autorità competenti.

Nel caso di compagnie di assicurazione diverse da quelle anzidette il requisito della residenza vale per almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza e per l'amministratore delegato.

L'agente generale di una compagnia di assicurazione della Repubblica di Moldova deve avere la residenza in Finlandia, a meno che la compagnia abbia la sede centrale nell'Unione.

Gli assicuratori stranieri non possono ottenere in Finlandia la licenza necessaria per esercitare tramite una succursale attività inerenti al regime pensionistico obbligatorio.

Nel caso dei servizi bancari il requisito della residenza è previsto per almeno uno dei fondatori, uno dei membri del consiglio di amministrazione e dell'organo di vigilanza, per l'amministratore delegato e per il legale rappresentante di un istituto di credito.

IT: una società per essere autorizzata a gestire il sistema di regolamento di titoli attraverso lo stabilimento in Italia deve essere costituita in Italia (non sono ammesse succursali). Le società per essere autorizzate a gestire servizi centralizzati di deposito titoli attraverso lo stabilimento in Italia devono essere costituite in Italia (non sono ammesse le succursali). Nel caso degli organismi di investimento collettivo diversi dagli OICVM armonizzati a norma della legislazione dell'UE, il fiduciario/depositario deve essere costituito in Italia o in un altro Stato membro ed essere stabilito in Italia attraverso una succursale. Anche le società di gestione di OICVM non armonizzati a norma della legislazione dell'UE devono essere costituite in Italia (non sono ammesse succursali). La gestione dei fondi pensione è riservata alle banche, alle compagnie di assicurazione, alle società di investimento e alle società di gestione di OICVM armonizzati a norma della legislazione dell'UE aventi la sede centrale nell'UE nonché agli OICVM costituiti in Italia. Per l'attività di vendita porta a porta gli intermediari devono servirsi di promotori finanziari autorizzati e iscritti all'albo. Gli uffici di rappresentanza degli intermediari stranieri non possono svolgere attività intese a prestare servizi d'investimento.

LT: ai fini della gestione patrimoniale è necessaria la costituzione di una società di gestione specializzata (non sono ammesse le succursali).

Soltanto imprese con la sede legale o una succursale in Lituania possono agire come depositarie di fondi pensione.

Soltanto le banche con la sede sociale o una succursale in Lituania e autorizzate a fornire servizi di investimento in uno Stato membro o in un paese del SEE possono agire come depositarie del patrimonio dei fondi pensione.

PL: agli intermediari assicurativi è richiesta la costituzione di una società in loco (non sono ammesse le succursali).

SK: gli stranieri possono stabilire una compagnia di assicurazione con forma legale di società per azioni oppure possono gestire attività assicurative attraverso proprie controllate con sede legale in Slovacchia (non sono ammesse succursali).

I servizi di investimento in Slovacchia possono essere prestati da banche, società di investimenti, fondi di investimento e operatori in titoli, aventi forma giuridica di società di capitali dotate di un capitale azionario conforme a quanto previsto dalla legge (non sono ammesse le succursali).

SE: lo stabilimento di società di brokeraggio assicurativo non costituite in Svezia può avvenire solo attraverso una succursale.

Il fondatore di una cassa di risparmio deve essere una persona fisica residente nell'Unione.

8.    Servizi sanitari, sociali e relativi all'istruzione

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi sanitari, sociali e relativi all'istruzione finanziati da fondi pubblici.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per gli altri servizi sanitari alla persona finanziati da fondi privati.

UE: nel caso di servizi di istruzione finanziati da fondi privati, può essere previsto il requisito della cittadinanza per la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione.

UE (tranne NL, SE e SK): nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di altri servizi di istruzione finanziati da fondi privati, diversi da quelli classificati come istruzione primaria, secondaria, terziaria e per adulti.

BE, CY, CZ, DK, FR, DE, EL, HU, IT, ES, PT, UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi sociali finanziati da fondi privati, diversi dai servizi connessi a convalescenziari e case di riposo, comprese quelle per anziani.

FI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi sanitari e sociali finanziati da fondi privati.

BG: gli istituti di istruzione superiore stranieri non possono aprire proprie sezioni nel territorio della Repubblica di Bulgaria. Gli istituti di istruzione superiore stranieri possono aprire facoltà, dipartimenti, istituti e college in Bulgaria solo all'interno della struttura degli istituti di istruzione superiore bulgari e in cooperazione con questi ultimi.

EL: per quanto riguarda i servizi di istruzione superiore, nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per lo stabilimento di istituti di istruzione che rilasciano diplomi riconosciuti dallo Stato. Nel caso delle scuole primarie e secondarie finanziate da fondi privati, per i titolari, per la maggioranza dei membri del consiglio e gli insegnanti è previsto il requisito della cittadinanza di un paese dell'UE.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per l'istruzione primaria.

SE: si riserva il diritto di adottare e mantenere qualsiasi misura per quanto riguarda i prestatori di servizi di istruzione autorizzati dalle autorità pubbliche a impartire l'istruzione. Tale riserva si applica ai prestatori di servizi di istruzione finanziati da fondi pubblici e da fondi privati con un sostegno statale sotto qualunque forma: per esempio i prestatori di servizi riconosciuti dallo Stato, quelli soggetti al controllo statale o l'istruzione che dà diritto al sostegno allo studio.

UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la prestazione di servizi di ambulanza o di assistenza sanitaria residenziale diversi dai servizi ospedalieri finanziati da fondi privati.

9.    Servizi connessi al turismo e ai viaggi

BG, CY, EL, ES, FR: per le guide turistiche è previsto il requisito della cittadinanza.

BG: Nel caso di alberghi, ristoranti e servizi di ristorazione (escluso il catering nei servizi di trasporto aereo) è richiesta la costituzione di una società (non sono ammesse le succursali).

IT: le guide turistiche di paesi non-UE devono ottenere una licenza specifica.

10.    Servizi ricreativi, culturali e sportivi

Servizi delle agenzie di informazione e di stampa

FR: la partecipazione straniera a case editrici che pubblicano in francese non può superare il 20 % del capitale o dei diritti di voto. Per quanto riguarda le agenzie di stampa, il trattamento nazionale per lo stabilimento delle persone giuridiche è sottoposto alla condizione della reciprocità.

Servizi sportivi e altri servizi ricreativi

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita rispetto ai servizi inerenti alle scommesse e ai giochi d'azzardo. Si precisa, per certezza del diritto, che non è accordato l'accesso al mercato.

AT: per quanto riguarda le scuole di sci e i servizi di guide alpine, per i consiglieri di amministrazione delle persone giuridiche è previsto il requisito della cittadinanza SEE.

Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali

BE, FR, HR, IT: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per le biblioteche, gli archivi, i musei e altri servizi culturali.

11.    Trasporti

Trasporti marittimi

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.

FI: possono prestare servizi ausiliari del trasporto marittimo solo le navi che battono bandiera finlandese.

HR: per prestare servizi ausiliari del trasporto marittimo le persone giuridiche straniere devono stabilire una società in Croazia e ottenere una concessione dall'autorità portuale a seguito di una gara di appalto pubblica. Il numero di prestatori di servizi può essere limitato in ragione della capacità dei porti.

Trasporto sulle vie navigabili interne ( 51 )

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il cabotaggio nazionale. Le misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e che soddisfano i criteri di cittadinanza applicabili alla proprietà. Sono fatti salvi i regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno.

AT, HU: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per lo stabilimento di una società registrata per gestire una flotta battente bandiera dello Stato di stabilimento.

AT: per quanto riguarda le acque interne, le concessioni possono essere accordate solo alle persone giuridiche del SEE e più del 50 % del capitale azionario, i diritti di voto e la maggioranza negli organi di amministrazione sono riservati ai cittadini del SEE.

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il trasporto sulle vie navigabili interne.

Servizi di trasporto aereo

UE: le condizioni di reciproco accesso al mercato nel settore del trasporto aereo sono disciplinate dall'accordo sullo Spazio aereo comune tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldova dall'altra.

UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori aerei dell'UE devono essere immatricolati presso lo Stato membro che ha rilasciato la licenza al vettore o in un altro paese dell'UE. Per quanto riguarda il noleggio di aeromobili con equipaggio, l'aeromobile deve appartenere a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo. L'aeromobile deve essere utilizzato da vettori aerei appartenenti a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo.

UE: per quanto riguarda i sistemi telematici di prenotazione (CRS), qualora ai vettori UE non venga accordato un trattamento equivalente ( 52 ) a quello accordato nell'Unione da prestatori di servizi CRS di paesi terzi, o qualora ai prestatori di servizi CRS dell'Unione europea non venga accordato un trattamento equivalente a quello fornito nell'Unione dai vettori aerei non-UE, possono essere prese misure perché venga accordato un trattamento equivalente rispettivamente ai vettori aerei non-UE da parte di prestatori di servizi CRS dell'Unione o ai prestatori di servizi CRS non-UE da parte di vettori aerei dell'UE.

Trasporto ferroviario

HR: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per il trasporto passeggeri e merci e per i servizi di rimorchio e spinta.

Trasporto su strada

UE: per le operazioni di cabotaggio è prevista la costituzione in società (non sono ammesse le succursali). Per il gestore del servizio di trasporto è previsto il requisito della residenza.

AT: per i servizi di trasporto passeggeri e trasporto merci possono essere concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri e a persone giuridiche dell'Unione con sede centrale nell'Unione.

BG: per i servizi di trasporto passeggeri e trasporto merci possono essere concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri e a persone giuridiche dell'Unione con sede centrale nell'Unione. È richiesta la costituzione di una società. Per le persone fisiche è prevista la cittadinanza dell'UE.

EL: per esercitare la professione di trasportatore di merci su strada è necessaria una licenza greca. Le licenze sono concesse a condizioni non discriminatorie. Gli operatori di trasporto merci su strada stabiliti in Grecia possono utilizzare soltanto veicoli immatricolati in Grecia.

FI: per fornire servizi di trasporto su strada è necessaria un'autorizzazione che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero.

FR: gli investitori stranieri non sono autorizzati a fornire i servizi di autobus interurbani.

LV: per i servizi di trasporto di passeggeri e di merci, è richiesta un'autorizzazione che non è estesa ai veicoli immatricolati all'estero. Le persone giuridiche stabilite devono utilizzare veicoli immatricolati a livello nazionale.

RO: per ottenere una licenza, i trasportatori su strada di merci e di viaggiatori possono utilizzare esclusivamente veicoli immatricolati in Romania, posseduti e utilizzati secondo la regolamentazione nazionale.

SE: per esercitare la professione di trasportatore di merci su strada è necessaria una licenza svedese. Una società per ottenere una licenza di taxi deve, tra l'altro, nominare una persona fisica che agisca in qualità di gestore dei trasporti (trattasi de facto del requisito della residenza — cfr. la riserva svedese sui tipi di stabilimento). Una società per ottenere una licenza per altri operatori di trasporti su strada deve essere stabilita nell'UE, avere uno stabilimento situato in Svezia e aver nominato una persona fisica che agisca in qualità di gestore dei trasporti e che sia residente nell'UE. Le licenze sono concesse a condizioni non discriminatorie, se si eccettua il fatto che gli operatori di servizi di trasporto su strada di merci e di passeggeri possono di norma utilizzare soltanto i veicoli che sono iscritti al registro automobilistico nazionale. Un veicolo immatricolato in un paese diverso dalla Svezia, di proprietà di una persona fisica o giuridica con luogo di residenza principale diverso dalla Svezia, trasferito in Svezia per uso temporaneo, può essere temporaneamente utilizzato in Svezia. L'Agenzia svedese dei trasporti, per uso temporaneo, intende non più di un anno.

14.    Servizi energetici

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento più favorevole per le persone giuridiche della Repubblica di Moldova controllate ( 53 ) da persone fisiche o giuridiche di un paese che rappresenta più del 5 % delle importazioni di petrolio o di gas naturale dell'UE ( 54 ), a meno che l'UE fornisca alle persone fisiche o giuridiche di tale paese un accesso completo a tale settore nel contesto di un accordo di integrazione economica concluso con tale paese.

UE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per la generazione di energia elettrica da impianti nucleari e per il trattamento di combustibili nucleari.

UE: la certificazione di un gestore del sistema di trasmissione controllato da una o più persone fisiche o giuridiche di paesi terzi può essere rifiutata qualora il gestore non abbia dimostrato che il rilascio della certificazione non costituirà un rischio per la sicurezza dell'approvvigionamento energetico di uno Stato membro e/o dell'UE, a norma dell'articolo 11 della direttiva 2009/72/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, e dell'articolo 11 della direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto di combustibile mediante condotte, tranne che per i servizi di consulenza.

BE e LV: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi di trasporto di gas naturale mediante condotte, tranne che per i servizi di consulenza.

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, HU, IT, LU, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, UK: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi alla distribuzione di energia, tranne che per i servizi di consulenza.

SI: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi alla distribuzione di energia, tranne che per i servizi connessi alla distribuzione di gas.

CY: si riserva il diritto di sottoporre al requisito della reciprocità la concessione di licenze per le attività di prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi.

15.    Altri servizi non compresi altrove

PT: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi connessi alla vendita di attrezzature o alla cessione di un brevetto.

SE: nessun obbligo di trattamento nazionale e di trattamento della nazione più favorita per i servizi funerari, di cremazione e di pompe funebri.

ALLEGATO XXVII-B

ELENCO DI IMPEGNI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI (UNIONE)

1. L'elenco di impegni in appresso indica le attività economiche liberalizzate dall'Unione a norma dell'articolo 212 del presente accordo nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi della Repubblica di Moldova in tali settori. Gli elenchi comprendono i seguenti elementi:

a) 

una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui la parte assume l'impegno e la portata della liberalizzazione cui si applicano le riserve;

b) 

una seconda colonna in cui sono descritte le riserve applicabili.

Quando la colonna di cui alla lettera b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri che non vi sono menzionati assumono impegni nel settore interessato senza alcuna riserva (l'assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per determinati Stati membri lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera Unione eventualmente applicabili).

Nessun impegno è previsto per i settori o sottosettori che non figurano nell'elenco in appresso.

2. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori:

a) 

per «CPC» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991;

b) 

per «CPC ver. 1.0» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998.

3. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato o del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 210 e 211 del presente accordo. Tali misure (ad esempio, obbligo di ottenere una licenza, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di sostenere esami specifici, compresi esami di lingua, divieto non discriminatorio di svolgere determinate attività in zone ambientali protette o in zone di particolare interesse storico o artistico), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in qualunque caso agli investitori dell'altra parte.

4. L'elenco in appresso non pregiudica l'applicabilità della modalità 1 in alcuni settori e sottosettori di servizi e non pregiudica l'esistenza di monopoli di Stato e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento.

5. Conformemente all'articolo 202, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.

6. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco degli impegni non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

7. La modalità 1 e la modalità 2 si riferiscono ai mezzi di prestazione dei servizi di cui all'articolo 203, paragrafo 13, lettere a) e b), del presente accordo.



Settore o sottosettore

Descrizione delle riserve

1.  SERVIZI ALLE IMPRESE

A.  Servizi professionali

 

a)  Servizi legali

Per le modalità 1 e 2

(CPC 861) (1)

AT, CY, ES, EL, LT, MT: è previsto il requisito della cittadinanza per ottenere la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la pratica del diritto interno (UE e Stato membro).

(tranne i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale prestati da professionisti incaricati di funzioni pubbliche quali notai, huissiers de justice o altri officiers publics et ministériels)

BE: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza. Si applicano contingenti numerici per il patrocinio dinanzi alla Cour de cassation nelle cause non penali.

BG: gli avvocati stranieri possono prestare servizi di rappresentanza legale solo per un cittadino del loro paese d'origine e purché vi sia reciprocità e cooperazione con un avvocato bulgaro. Per prestare servizi di mediazione legale è richiesta la residenza permanente.

FR: l'accesso degli avvocati alla professione di «avocat auprès de la Cour de Cassation» e di «avocat auprès du Conseil d'Etat» è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza.

HU: per gli avvocati stranieri le attività sono limitate alla prestazione di consulenza legale.

LV: è previsto il requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali.

DK: la commercializzazione delle attività di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un'abilitazione danese e agli studi legali registrati in Danimarca. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico.

SE: è previsto il requisito della residenza per ottenere l'abilitazione alla professione di avvocato, necessaria unicamente per utilizzare il titolo svedese «advokat».

Per la modalità 1

HR: nessuna riserva per la consulenza in materia di diritto straniero e diritto internazionale. Nessun impegno per la pratica del diritto croato.

b)  

1.  Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili

Per la modalità 1

(CPC 86212 tranne i «servizi di revisione dei conti», CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)

FR, HU, IT, MT, RO, SI: nessun impegno.

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti.

Per la modalità 2

Tutti gli Stati membri: nessuna

b)  

2.  Servizi di revisione dei conti

Per la modalità 1

(CPC 86211 e CPC 86212 tranne i servizi di contabilità)

BE, BG, CY, DE, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, UK: nessun impegno.

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti e per le operazioni di revisione dei conti previste da specifiche disposizioni di legge austriache (ad esempio diritto societario, diritto di borsa, diritto bancario ecc.).

HR: le società di revisione dei conti straniere possono prestare servizi di revisione dei conti nel territorio croato se vi hanno stabilito una succursale, come previsto dalle disposizioni della legge sulle società.

SE: solo i revisori abilitati in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinati soggetti giuridici, tra cui tutte le società a responsabilità limitata, e in relazione a persone fisiche. Solo tali persone e le società di revisione registrate possono detenere quote o essere socie di società che svolgono attività di revisione contabile a scopi ufficiali. L'abilitazione è subordinata al requisito della residenza nel SEE o in Svizzera. I titoli «revisore abilitato» e «revisore autorizzato» possono essere utilizzati esclusivamente da revisori abilitati o autorizzati in Svezia. I revisori di società cooperative e di determinate altre imprese che non sono certificati o abilitati devono essere residenti nel SEE, salvo altrimenti disposto dal governo o da un organismo governativo nominato dal governo in un caso distinto.

Per la modalità 2

Nessuna

c)  Servizi di consulenza fiscale

Per la modalità 1

(CPC 863) (2)

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti.

CY: i consulenti fiscali devono essere debitamente autorizzati dal ministero delle Finanze. L'autorizzazione è subordinata alla verifica della necessità economica. I criteri sono analoghi a quelli per la concessione dell'autorizzazione per gli investimenti stranieri (indicati nella sezione orizzontale) nella misura in cui sono applicabili a questo sottosettore, tenuto conto della sua situazione occupazionale.

BG, MT, RO, SI: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna

d)  Servizi architettonici

Per la modalità 1

e

AT: nessun impegno tranne che per i servizi di pianificazione.

e)  Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio

BE, CY, EL, IT, MT, PL, PT, SI: nessun impegno.

DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall'estero.

HR: servizi architettonici: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione dell'ordine croato degli architetti. Un piano o un progetto elaborato all'estero deve essere riconosciuto (convalidato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per quanto riguarda la conformità alla normativa croata. L'autorizzazione per il riconoscimento (convalida) è rilasciata dal Ministry of Construction and Physical Planning (ministero dell'Edilizia e della pianificazione territoriale).

Servizi urbanistici: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione del ministero dell'Edilizia e della pianificazione territoriale.

(CPC 8671 e CPC 8674)

HU, RO: nessun impegno per i servizi di architettura del paesaggio.

Per la modalità 2

Nessuna

f)  Servizi di ingegneria; e

Per la modalità 1

g)  Servizi integrati di ingegneria

AT, SI: nessun impegno tranne che per i servizi di semplice progettazione.

(CPC 8672 e CPC 8673)

CY, EL, IT, MT, PT: nessun impegno.

HR: le persone fisiche e giuridiche possono prestare questi servizi previa approvazione dell'ordine croato degli ingegneri. Un piano o un progetto elaborato all'estero deve essere riconosciuto (convalidato) da una persona fisica o giuridica autorizzata in Croazia per quanto riguarda la conformità alla normativa croata. L'autorizzazione per il riconoscimento (convalida) è rilasciata dal Ministry of Construction and Physical Planning (ministero dell'Edilizia e della pianificazione territoriale).

Per la modalità 2

Nessuna

h)  Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CY, DE, DK, EE, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, UK: nessun impegno.

HR: nessun impegno tranne che per la telemedicina, per la quale nessuna riserva.

(CPC 9312 e parte di CPC 85201)

SI: nessun impegno per la medicina sociale, i servizi sanitari, epidemiologici, di ecologia medica, l'approvvigionamento di sangue, emoderivati e organi da trapianto, i servizi necroscopici/autoptici.

Per la modalità 2

Nessuna

i)  Servizi veterinari

Per la modalità 1

(CPC 932)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, MT, NL, PT, RO, SI, SK: nessun impegno.

UK: nessun impegno tranne che per i servizi veterinari tecnici e di laboratorio prestati a veterinari o la consulenza, l'orientamento e l'informazione generale, ad esempio su: alimentazione, comportamento, cura degli animali da compagnia.

Per la modalità 2

Nessuna

j)  

1.  Servizi ostetrici

Per la modalità 1

(parte di CPC 93191)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SI, SK, UK: nessun impegno.

j)  

2.  Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico

FI, PL: nessun impegno tranne che per gli infermieri

HR: nessun impegno tranne che per la telemedicina, per la quale nessuna riserva.

Per la modalità 2

(parte di CPC 93191)

Nessuna

k)  Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici

Per la modalità 1

AT, BE, BG, CZ, DE, CY, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno.

(CPC 63211)

LV, LT: nessun impegno, tranne che per le vendite per corrispondenza.

e altri servizi forniti da farmacistir (3)

HU: nessun impegno tranne che per CPC 63211

Per la modalità 2

Nessuna

B.  Servizi informatici e affini

 

(CPC 84)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

C.  Servizi di ricerca e sviluppo

 

a)  Servizi di R&S relativi alle scienze sociali e umane

Per le modalità 1 e 2

(CPC 852 esclusi i servizi psicologici) (4)

UE: per i servizi di ricerca e sviluppo finanziati da fondi pubblici, possono essere concessi diritti esclusivi e/o autorizzazioni solo a cittadini degli Stati membri o a persone giuridiche dell'UE aventi sede centrale nell'UE.

b)  Servizi di R&S relativi alle scienze naturali (CPC 851) e

c)  Servizi interdisciplinari di R&S (CPC 853)

 

D.  Servizi immobiliari (5)

 

a)  Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione

Per la modalità 1

CPC 821)

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno

HR: richiesta la presenza commerciale.

Per la modalità 2

Nessuna

b)  Per conto terzi

Per la modalità 1

(CPC 822)

BG, CY, CZ, EE, HU, IE, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno

HR: richiesta la presenza commerciale.

Per la modalità 2

Nessuna

E.  Servizi di noleggio/leasing senza operatori

 

a)  Relativi a navi

Per la modalità 1

(CPC 83103)

BG, CY, DE, HU, MT, RO: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna

b)  Relativi ad aeromobili

Per la modalità 1

(CPC 83104)

BG, CY, CZ, HU, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno.

Per la modalità 2

BG, CY, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno.

AT, BE, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LT, LU, NL, PT, SI, SE, UK: gli aeromobili utilizzati dai vettori aerei dell'Unione europea devono essere immatricolati presso lo Stato membro che ha rilasciato la licenza al vettore aereo o in un altro paese dell'UE. Possono essere concesse deroghe per contratti di locazione di breve durata o in circostanze eccezionali.

c)  Relativi ad altre attrezzature di trasporto

Per la modalità 1

BG, CY, HU, LV, MT, PL, RO, SI: nessun impegno.

(CPC 83101, CPC 83102 e CPC 83105)

Per la modalità 2

Nessuna

d)  Relativi ad altri macchinari e attrezzature

Per la modalità 1

BG, CY, CZ, HU, MT, PL, RO, SK: nessun impegno.

(CPC 83106, CPC 83107, CPC 83108 e CPC 83109)

Per la modalità 2

Nessuna

e)  Relativi a beni personali e per la casa

Per le modalità 1 e 2

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno.

(CPC 832)

f)  Noleggio di apparecchiature per telecomunicazioni

Per le modalità 1 e 2

(CPC 7541)

Nessuna

F.  Altri servizi alle imprese

 

a)  Pubblicità

Per le modalità 1 e 2

(CPC 871)

Nessuna

b)  Ricerca di mercato e sondaggi di opinione

Per le modalità 1 e 2

(CPC 864)

Nessuna

c)  Servizi di consulenza gestionale

Per le modalità 1 e 2

(CPC 865)

Nessuna

d)  Servizi connessi alla consulenza gestionale

Per le modalità 1 e 2

(CPC 866)

HU: nessun impegno per i servizi di arbitrato e conciliazione (CPC 86602)

e)  Servizi tecnici di prova e analisi

Per la modalità 1

IT: nessun impegno per la professione di biologo e analista chimico.

(CPC 8676)

BG, CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: nessun impegno.

Per la modalità 2

CY, CZ, MT, PL, RO, SK, SE: nessun impegno.

f)  Servizi di consulenza riguardanti l'agricoltura, la caccia e la silvicoltura

Per la modalità 1

IT: nessun impegno per le attività riservate ad agronomi e periti agrari.

EE, MT, RO, SI: nessun impegno.

(parte di CPC 881)

Per la modalità 2

Nessuna

g)  Servizi di consulenza in materia di pesca

Per la modalità 1

LV, MT, RO, SI: nessun impegno.

(parte di CPC 882)

Per la modalità 2

Nessuna

h)  Servizi di consulenza connessi alle attività manifatturiere

Per le modalità 1 e 2

(parte di CPC 884 e parte di CPC 885)

Nessuna

i)  Servizi di collocamento e di fornitura di personale

 

i)  

1.  Servizi di ricerca di dirigenti

Per la modalità 1

(CPC 87201)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, ES, FI, HR, IE, LV, LT, MT, PL, PT, RO, SK, SI, SE: nessun impegno.

Per la modalità 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno.

i)  

2.  Servizi di collocamento

Per la modalità 1

(CPC 87202)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HR, IE, IT, LU, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno.

Per la modalità 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno.

i)  

3.  Servizi di fornitura di altro personale d'ufficio

Per la modalità 1

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, FR, HR, IT, IE, LV, LT, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SK, SI: nessun impegno.

(CPC 87203)

Per la modalità 2

AT, BG, CY, CZ, EE, FI, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno.

i)  

4.  Servizi di fornitura di personale domestico, di altri lavoratori nei settori del commercio o dell'industria, di personale infermieristico e di altro personale

Per le modalità 1 e 2

Tutti gli Stati membri salvo HU: nessun impegno.

(CPC 87204, 87205, 87206 e 87209)

HU: nessuna.

j)  

1.  Servizi di investigazione

Per le modalità 1 e 2

(CPC 87301)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: nessun impegno.

j)  

2.  Servizi di sicurezza

Per la modalità 1

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)

HU: nessun impegno per CPC 87304 e CPC 87305

BE, BG, CY, CZ, ES, EE, FI, FR, HR, IT, LV, LT, MT, PT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno.

Per la modalità 2

HU: nessun impegno per CPC 87304 e CPC 87305

BG, CY, CZ, EE, HR, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: nessun impegno.

k)  Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica

Per la modalità 1

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, UK: nessun impegno per i servizi di prospezione.

HR: nessuna, tranne che in Croazia la ricerca geologica, geodetica e mineraria di base nonché i servizi di ricerca connessi alla protezione dell'ambiente possono essere realizzati solo mediante o congiuntamente con persone giuridiche locali.

(CPC 8675)

Per la modalità 2

Nessuna

l)  

1.  Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni

Per la modalità 1

Per le imbarcazioni di trasporto marittimo: BE, BG, DE, DK, EL, ES, FI, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PT, SI, UK: nessun impegno.

(parte di CPC 8868)

Per le imbarcazioni di trasporto sulle vie navigabili interne: UE, tranne EE, HU, LV, PL: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna

l)  

2.  Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario

Per la modalità 1

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno.

(parte di CPC 8868)

Per la modalità 2

Nessuna

l)  

3.  Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale

Per le modalità 1 e 2

(CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)

Nessuna

l)  

4.  Manutenzione e riparazione degli aeromobili e di loro parti

Per la modalità 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.

(parte di CPC 8868)

Per la modalità 2

Nessuna

l)  

5.  Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa (6)

Per le modalità 1 e 2

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)

Nessuna

m)  Servizi di pulizia degli edifici

Per la modalità 1

(CPC 874)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna

n)  Servizi fotografici

Per la modalità 1

(CPC 875)

BG, EE, MT, PL: nessun impegno per la fornitura di servizi di fotografia aerea

HR, LV: nessun impegno per i servizi di fotografia specializzata (CPC 87504)

Per la modalità 2

Nessuna

o)  Servizi di imballaggio

Per le modalità 1 e 2

(CPC 876)

Nessuna

p)  Stampa ed editoria

Per le modalità 1 e 2

(CPC 88442)

Nessuna

q)  Servizi congressuali

Per le modalità 1 e 2

(parte di CPC 87909)

Nessuna

r)  Altro

 

r)  

1.  Servizi di traduzione e interpretazione

Per la modalità 1

PL: nessun impegno per i servizi di traduttori e interpreti giurati.

HR: nessun impegno per i documenti ufficiali.

HU, SK: nessun impegno per traduzione e interpretazione ufficiali.

(CPC 87905)

Per la modalità 2

Nessuna

r)  

2.  Servizi di arredamento e altri servizi di design specializzato

Per la modalità 1

DE: applicazione delle norme nazionali sulle tariffe e sugli onorari per tutti i servizi prestati dall'estero.

HR: nessun impegno.

(CPC 87907)

Per la modalità 2

Nessuna

r)  

3.  Servizi delle agenzie di riscossione

Per le modalità 1 e 2

(CPC 87902)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno

r)  

4.  Servizi delle agenzie di informazione commerciale

Per le modalità 1 e 2

(CPC 87901)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno

r)  

5.  Servizi di duplicazione

Per la modalità 1

(CPC 87904) (7)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno

Per la modalità 2

Nessuna

r)  

6.  Servizi di consulenza in materia di telecomunicazioni

Per le modalità 1 e 2

(CPC 7544)

Nessuna

r)  

7.  Servizi di segreteria telefonica

Per le modalità 1 e 2

(CPC 87903)

Nessuna

2.  SERVIZI DI COMUNICAZIONE

A.  Servizi postali e di corriere.

 

(Servizi relativi al trattamento (8) degli invii postali (9) secondo il seguente elenco di sottosettori, per destinazioni nazionali o straniere:

 

i)  trattamento delle comunicazioni scritte, con indicazione dell'indirizzo, spedite con qualsiasi mezzo fisico (10), tra cui il servizio postale ibrido e la pubblicità diretta per corrispondenza;

Per le modalità 1 e 2

ii)  trattamento dei pacchi con indicazione dell'indirizzo (11);

Nessuna (12)

iii)  trattamento di stampati con indicazione dell'indirizzo (13);

 

iv)  trattamento degli articoli di cui ai punti da i) a iii) come raccomandate o posta assicurata,

 

v)  servizi di consegna per espresso (14) per gli articoli di cui ai punti da i) a iii),

 

vi)  vi) trattamento della posta senza indirizzo

 

vii)  scambio di documenti (15)

 

I sottosettori i), iv) e v) sono tuttavia esclusi quando rientrano nell'ambito dei servizi che possono essere riservati, ossia: corrispondenza di prezzo inferiore al quintuplo della tariffa pubblica di base, purché pesi meno di 350 grammi (16) e servizio raccomandate utilizzato nelle procedure giudiziarie o amministrative).

 

(parte di CPC 751, parte di CPC 71235 (17) e parte di CPC 73210 (18))

 

B.  Servizi di telecomunicazione

 

(In questi servizi non rientrano le attività economiche di fornitura dei contenuti, la cui distribuzione richiede servizi di telecomunicazione)

a)  Tutti i servizi relativi alla comunicazione a distanza di segnali trasmessi e ricevuti con mezzi elettromagnetici (19), esclusa la trasmissione radiotelevisiva (20)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

b)  Servizi di trasmissione radiotelevisiva via satellite (21)

Per le modalità 1 e 2

UE: nessuna, ma i prestatori di servizi in questo settore possono essere tenuti a salvaguardare gli obiettivi di interesse generale connessi alla trasmissione di contenuti attraverso la loro rete, conformemente al quadro normativo dell'UE in materia di comunicazioni elettroniche.

BE: nessun impegno.

3.  SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI

Servizi edilizi e servizi d'ingegneria correlati

(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518)

Per le modalità 1 e 2

Nessuna

4.  SERVIZI DI DISTRIBUZIONE

(tranne la distribuzione di armi, munizioni, esplosivi e altro materiale bellico)

A.  Servizi dei commissionari

Per le modalità 1 e 2

a)  Servizi dei commissionari relativi ad autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti e accessori

UE, tranne AT, SI, SE, FI: nessun impegno per la distribuzione di prodotti chimici nonché di pietre e di metalli preziosi.

(parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)

AT: nessun impegno per la distribuzione di materiale pirotecnico, articoli infiammabili, dispositivi esplosivi e sostanze tossiche.

b)  Altri servizi dei commissionari

AT, BG: nessun impegno per la distribuzione di prodotti per uso medico quali dispositivi medico-chirurgici, sostanze mediche e oggetti per uso medico.

HR: nessun impegno per la distribuzione dei prodotti del tabacco.

(CPC 621)

Per la modalità 1

B.  Servizi di commercio all'ingrosso

AT, BG, FR, PL, RO: nessun impegno per la distribuzione di tabacco e prodotti del tabacco.

a)  Servizi di commercio all'ingrosso di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti e accessori

 

(parte di CPC 61111, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)

BG, FI, PL, RO: nessun impegno per la distribuzione di bevande alcoliche.

b)  Servizi di commercio all'ingrosso di apparecchiature terminali di telecomunicazione

SE: nessun impegno per la distribuzione al dettaglio di bevande alcoliche.

(parte di CPC 7542)

AT, BG, CZ, FI, RO, SK, SI: nessun impegno per la distribuzione di prodotti farmaceutici.

c)  Altri servizi di commercio all'ingrosso

BG, HU, PL: nessun impegno per i servizi degli operatori di borsa merci.

(CPC 622 esclusi i servizi di commercio all'ingrosso di prodotti energetici (22))

FR: per quanto riguarda i servizi dei commissionari, nessun impegno per gli operatori commerciali e i mediatori che operano su 17 mercati di interesse nazionale relativi ai prodotti alimentari freschi. Nessun impegno per il commercio all'ingrosso di prodotti farmaceutici.

C.  Servizi di commercio al dettaglio (23)

MT: nessun impegno per i servizi dei commissionari.

Servizi di commercio al dettaglio di autoveicoli, motocicli, motoslitte, loro parti e accessori

BE, BG, CY, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: per quanto riguarda i servizi di commercio al dettaglio, nessun impegno tranne che per le vendite per corrispondenza.

(CPC 61112, parte di CPC 6113 e parte di CPC 6121)

 

Servizi di commercio al dettaglio di apparecchiature terminali di telecomunicazione

 

(parte di CPC 7542)

 

Servizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari

 

(CPC 631)

 

Servizi di commercio al dettaglio di altri prodotti (diversi dai prodotti energetici), tranne la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (24)

 

(CPC 632 escluse CPC 63211 e 63297)

 

D.  Franchising

 

(CPC 8929)

 

5.  SERVIZI DI ISTRUZIONE

(solo servizi finanziati con fondi privati)

A.  Servizi di istruzione primaria

Per la modalità 1

(CPC 921)

BG, CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: nessun impegno.

FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto scolastico e a insegnare.

IT: è previsto il requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato.

Per la modalità 2

CY, FI, HR, MT, RO, SE, SI: nessun impegno.

B.  Servizi di istruzione secondaria

Per la modalità 1

(CPC 922)

BG, CY, FI, HR, MT, RO, SE: nessun impegno.

FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto scolastico e a insegnare.

IT: è previsto il requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato.

Per la modalità 2

CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno.

Per le modalità 1 e 2

LV: nessun impegno per i servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, a studenti disabili (CPC 9224).

C.  Servizi di istruzione superiore

Per la modalità 1

(CPC 923)

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno.

FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini stranieri possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto scolastico e a insegnare.

IT: è previsto il requisito della cittadinanza per il rilascio, da parte dei prestatori di servizi, di diplomi riconosciuti dallo Stato.

Per la modalità 2

AT, BG, CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno.

Per le modalità 1 e 2

CZ, SK: nessun impegno per i servizi di istruzione superiore esclusi i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310).

D.  Servizi di istruzione per gli adulti

Per le modalità 1 e 2

(CPC 924)

CY, FI, MT, RO, SE: nessun impegno.

AT: nessun impegno per i servizi di istruzione per gli adulti mediante mezzi radiotelevisivi.

E.  Altri servizi di istruzione

Per le modalità 1 e 2

(CPC 929)

AT, BE, BG, CY, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SI, SE, UK: nessun impegno.

Per la modalità 1

HR: nessuna riserva per l'istruzione per corrispondenza o l'istruzione telematica.

6.  SERVIZI AMBIENTALI

A.  Servizi di gestione delle acque reflue

Per la modalità 1

(CPC 9401) (25)

UE, tranne EE, LT, LV: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza.

EE, LT, LV: nessuna

Per la modalità 2

Nessuna

B.  Gestione dei rifiuti solidi/pericolosi, escluso il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi

Per la modalità 1

UE, tranne EE, HU: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza.

EE, HU: nessuna

Per la modalità 2

a)  Servizi di smaltimento dei rifiuti

Nessuna

(CPC 9402)

 

b)  Servizi di disinfestazione e simili

Per la modalità 1

UE, tranne EE, HU, LT: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza.

EE, HU, LT: nessuna

Per la modalità 2

Nessuna

(CPC 9403)

 

C.  Protezione dell'aria ambiente e del clima

Per la modalità 1

UE, tranne EE, FI, LT, PL, RO: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza.

EE, FI, LT, PL, RO: nessuna

Per la modalità 2

Nessuna

(CPC 9404) (26)

 

D.  Risanamento e pulizia del suolo e delle acque

Per la modalità 1

UE, tranne EE, FI, RO: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza.

EE, FI, RO: nessuna

Per la modalità 2

Nessuna

a)  Trattamento e risanamento di acque e suolo contaminati/inquinati

(parte di CPC 94060) (27)

 

E.  Abbattimento del rumore e delle vibrazioni

Per la modalità 1

UE, tranne EE, FI, LT, PL, RO: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza.

EE, FI, LT, PL, RO: nessuna

Per la modalità 2

Nessuna

(CPC 9405)

 

F.  Protezione della biodiversità e del paesaggio

Per la modalità 1

UE, tranne EE, FI, RO: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza.

EE, FI, RO: nessuna

Per la modalità 2

Nessuna

a)  Servizi di tutela della natura e del paesaggio

 

(parte di CPC 9406)

 

G.  Altri servizi ambientali e ausiliari

Per la modalità 1

UE, tranne EE, FI, RO: nessun impegno tranne che per i servizi di consulenza.

EE, FI, RO: nessuna

Per la modalità 2

nessuna

(CPC 94090)

 

7.  SERVIZI FINANZIARI

A.  Servizi assicurativi e connessi

Per le modalità 1 e 2

 

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta tranne che per l'assicurazione dei rischi connessi a:

i)  trasporti marittimi, aviazione commerciale, lancio di veicoli spaziali e relativi trasporti (compresi i satelliti), con assicurazioni che coprono, in tutto o in parte, le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci e ogni responsabilità connessa; e

ii)  merci in transito internazionale.

AT: sono vietate l'attività promozionale e l'intermediazione per conto di una controllata non stabilita nell'Unione o di una succursale non stabilita in Austria (tranne in caso di riassicurazione e di retrocessione). I contratti di assicurazione aerea obbligatoria, eccettuata l'assicurazione di trasporti aerei commerciali internazionali, possono essere stipulati solo da una controllata stabilita nell'Unione o da una succursale stabilita in Austria.

DK: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da compagnie stabilite nell'Unione. Nessuna persona fisica o giuridica (ivi comprese le compagnie di assicurazione), al di fuori delle compagnie di assicurazione autorizzate a norma dell'ordinamento danese o dalle autorità danesi competenti, è autorizzata a partecipare alla conclusione professionale di contratti di assicurazione diretta di persone residenti in Danimarca, navi danesi o proprietà situate in Danimarca.

DE: i contratti di assicurazione aerea obbligatoria possono essere stipulati solo da una controllata stabilita nell'Unione o da una succursale stabilita in Germania. Le compagnie di assicurazione straniere che abbiano stabilito una succursale in Germania possono concludere in Germania contratti di assicurazione per il trasporto internazionale solo attraverso la succursale stabilita in Germania.

FR: i rischi connessi ai trasporti terrestri possono essere assicurati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione.

PL: nessun impegno per la riassicurazione e la retrocessione, tranne che per i rischi connessi alle merci negli scambi internazionali.

PT: i contratti di assicurazione per il trasporto aereo e marittimo riguardanti le merci, gli aeromobili, le navi e la responsabilità possono essere stipulati unicamente da società stabilite nell'UE; solo le persone fisiche e giuridiche stabilite nell'UE possono fungere da intermediari per questo tipo di assicurazioni in Portogallo.

Per la modalità 1

AT, BE, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno per i servizi di intermediazione nel settore dell'assicurazione diretta tranne che per l'assicurazione dei rischi connessi a:

i)  trasporti marittimi, aviazione commerciale, lancio di veicoli spaziali e relativi trasporti (compresi i satelliti), con assicurazioni che coprono, in tutto o in parte, le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci e ogni responsabilità connessa; e

ii)  merci in transito internazionale.

BG: nessun impegno per l'assicurazione diretta tranne che per i servizi prestati da fornitori stranieri a persone straniere nel territorio della Repubblica di Bulgaria. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante rischi nella Repubblica di Bulgaria non possono essere stipulati direttamente da compagnie di assicurazione straniere. Le compagnie di assicurazione straniere possono concludere contratti di assicurazione soltanto tramite una succursale. Nessun impegno per l'assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di indennizzo, né per i sistemi di assicurazione obbligatoria.

CY, LV, MT: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta tranne che per l'assicurazione dei rischi connessi a:

i)  trasporti marittimi, aviazione commerciale, lancio di veicoli spaziali e relativi trasporti (compresi i satelliti), con assicurazioni che coprono, in tutto o in parte, le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci e ogni responsabilità connessa; e

ii)  merci in transito internazionale.

LT: nessun impegno per i servizi di assicurazione diretta tranne che per l'assicurazione dei rischi connessi a:

i)  trasporti marittimi, aviazione commerciale, lancio di veicoli spaziali e relativi trasporti (compresi i satelliti), con assicurazioni che coprono, in tutto o in parte, le merci trasportate, il veicolo che trasporta le merci e ogni responsabilità connessa; e

ii)  merci in transito internazionale, tranne che nel caso di trasporti terrestri con rischi in territorio lituano.

BG, LV, LT, PL: nessun impegno per l'intermediazione assicurativa.

ES: per i servizi attuariali, requisito della residenza e tre anni di pertinente esperienza professionale.

FI: solo gli assicuratori con sede centrale nell'UE o con una succursale in Finlandia possono offrire servizi di assicurazione diretta (compresa la coassicurazione). La prestazione dei servizi di brokeraggio assicurativo è subordinata all'esistenza di una sede di attività permanente nell'UE.

HR: nessun impegno per l'assicurazione diretta e per i servizi di intermediazione nel settore dell'assicurazione diretta, eccetto:

a)  assicurazioni vita: fornitura di assicurazioni alle persone straniere che risiedono in Croazia;

b)  assicurazioni rami non vita: fornitura di assicurazioni, escluse le assicurazioni responsabilità civile auto, alle persone straniere che risiedono in Croazia;

c)  assicurazione marittima, aerea, trasporti.

HU: la prestazione di servizi di assicurazione diretta nel territorio ungherese da parte di compagnie di assicurazione non stabilite nell'UE è autorizzata solo tramite una succursale registrata in Ungheria.

IT: nessun impegno per la professione attuariale. I contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni verso l'Italia.

SE: l'assicurazione diretta può essere effettuata solo da un prestatore di servizi assicurativi autorizzato a operare in Svezia, a condizione che il prestatore di servizi straniero e la compagnia di assicurazione svedese facciano parte dello stesso gruppo di società o abbiano concluso un accordo di cooperazione tra loro.

Per la modalità 2

AT, BE, BG, CZ, CY, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE, SI, UK: nessun impegno per l'intermediazione.

BG: per quanto riguarda l'assicurazione diretta, le persone fisiche e giuridiche bulgare e i soggetti stranieri che svolgono un'attività nel territorio della Repubblica di Bulgaria possono concludere contratti di assicurazione relativamente alla loro attività in Bulgaria soltanto con prestatori che siano autorizzati a svolgere un'attività assicurativa in Bulgaria. Gli indennizzi assicurativi derivanti da tali contratti devono essere liquidati in Bulgaria. Nessun impegno per l'assicurazione dei depositi e analoghi sistemi di indennizzo, né per i sistemi di assicurazione obbligatoria.

HR: nessun impegno per l'assicurazione diretta e per i servizi di intermediazione nel settore dell'assicurazione diretta, eccetto:

a)  assicurazioni vita: per consentire alle persone straniere residenti in Croazia di ottenere un'assicurazione vita;

b)  assicurazioni rami non-vita:

i)  per consentire agli stranieri residenti in Croazia di stipulare assicurazioni (non-vita) diverse da quelle per la responsabilità civile auto;

ii)  assicurazioni personali o contro i rischi dei beni materiali, non disponibili nella Repubblica di Croazia; società che acquistano un'assicurazione all'estero in rapporto a opere d'investimento all'estero, comprese le attrezzature per tali opere; assicurazione per la restituzione di prestiti esteri (assicurazione collaterale); assicurazione personale e sui beni materiali di imprese detenute al 100 % e di joint venture che svolgono un'attività economica in un paese straniero, se ciò è conforme alla normativa di tale paese o richiesto per la registrazione; navi in costruzione e revisione se previsto dal contratto concluso con il cliente straniero (acquirente);

c)  assicurazione marittima, aerea, trasporti.

IT: i contratti di assicurazione per il trasporto di merci, per i veicoli in quanto tali e per la responsabilità riguardante rischi nel territorio italiano possono essere stipulati solo da compagnie di assicurazione stabilite nell'Unione. Questa riserva non si applica ai trasporti internazionali che comportano importazioni verso l'Italia.

B.  Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

Per la modalità 1

 

AT, BE, BG, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HU, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SK, SE, UK: nessun impegno tranne che per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione.

BE: la prestazione di servizi di consulenza in materia di investimenti è subordinata allo stabilimento in Belgio.

BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all'uso della rete di telecomunicazioni.

CY: nessun impegno tranne che per la negoziazione di valori mobiliari, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, esclusa l'intermediazione.

EE: per l'accettazione di depositi è prescritta l'autorizzazione dell'Autorità di vigilanza finanziaria estone e la registrazione, a norma del diritto estone, come società per azioni, controllata o succursale.

L'esercizio delle attività di gestione di fondi di investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie del patrimonio dei fondi di investimento soltanto società aventi sede legale nell'Unione.

HR: nessun impegno, tranne che per prestiti, leasing finanziario, servizi di pagamento e di trasferimento di denaro, garanzie e impegni, servizi di intermediazione finanziaria di tipo money broking, comunicazione e trasferimento di informazioni finanziarie e servizi di consulenza finanziaria e altri servizi finanziari ausiliari esclusa l'intermediazione.

LT: l'esercizio delle attività di gestione di fondi d'investimento è subordinato allo stabilimento di una società di gestione specializzata. Possono essere depositarie del patrimonio dei fondi d'investimento soltanto società aventi sede legale o una succursale in Lituania.

IE: per la prestazione di servizi di investimento o di consulenza in materia di investimenti occorre: (I) un'autorizzazione in Irlanda, il che presuppone di norma che l'ente sia una società di capitali o una società di persone oppure un imprenditore individuale, avente comunque la sede centrale/sociale in Irlanda (l'autorizzazione può non essere richiesta, ad esempio quando un prestatore di servizi di un paese terzo non dispone di una presenza commerciale in Irlanda e il servizio non viene fornito a privati); oppure (II) un'autorizzazione in un altro Stato membro conformemente alla direttiva UE relativa ai servizi di investimento.

IT: nessun impegno per i promotori di servizi finanziari.

LV: nessun impegno tranne che per la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, tranne l'intermediazione.

LT: è prescritta la presenza commerciale per la gestione di fondi pensione.

MT: nessun impegno tranne che per l'accettazione di depositi, per prestiti di qualsiasi tipo, per la comunicazione di informazioni finanziarie e l'elaborazione di dati finanziari nonché per i servizi di consulenza e altri servizi ausiliari, tranne l'intermediazione.

PL: per la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché per l'elaborazione di dati finanziari e relativo software: prescrizione dell'impiego della rete pubblica di telecomunicazioni o della rete di un altro operatore autorizzato.

RO: nessun impegno per il leasing finanziario, la compravendita sul mercato dei cambi, la compravendita di strumenti del mercato monetario, di prodotti derivati, di strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, di valori mobiliari e di altri strumenti negoziabili e altre attività finanziarie, per la partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, la gestione patrimoniale e i servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie. I servizi relativi ai pagamenti e ai trasferimenti di denaro sono autorizzati solo attraverso una banca residente.

SI:

i)  partecipazione all'emissione di buoni del Tesoro, gestione di fondi pensione: nessun impegno.

ii)  per tutti gli altri sottosettori, tranne che per la comunicazione di informazioni finanziarie, l'accettazione di crediti (assunzione di prestiti di tutti i tipi) così come di garanzie e impegni, emessi da istituti di credito stranieri, da parte di soggetti giuridici locali e di imprenditori individuali, i servizi di consulenza e altri servizi finanziari ausiliari: nessun impegno. I membri della borsa slovena devono essere società costituite nella Repubblica di Slovenia o succursali di società di investimento o di istituti bancari stranieri.

Per la modalità 2

BG: possono essere applicabili limitazioni e condizioni relative all'uso della rete di telecomunicazioni.

PL: per la fornitura e la trasmissione di informazioni finanziarie, nonché per l'elaborazione di dati finanziari e relativo software: obbligo di utilizzare la rete pubblica di telecomunicazioni, o la rete di un altro operatore autorizzato.

8.  SERVIZI SANITARI E SOCIALI

(solo servizi finanziati con fondi privati)

A.  Servizi ospedalieri

Per la modalità 1

(CPC 9311)

AT, BE, BG, DE, CY, CZ, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LT, MT, LU, NL, PL, PT, RO, SI, SE, SK, UK: nessun impegno.

HR: nessun impegno tranne che per la telemedicina.

C.  Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri

Per la modalità 2

(CPC 93193)

Nessuna

D.  Servizi sociali

Per la modalità 1

(CPC 933)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, EL, FI, FR, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, SI, SK, UK: nessun impegno.

Per la modalità 2

BE: nessun impegno per i servizi sociali diversi da convalescenziari e case di riposo, comprese quelle per anziani.

9.  SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI

A.  Alberghi, ristoranti e catering

Per la modalità 1

(CPC 641, CPC 642 e CPC 643)

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno tranne che per il catering.

HR: nessun impegno.

escluso il catering nei servizi di trasporto aereo (28)

Per la modalità 2

Nessuna

B.  Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici

Per la modalità 1

BG, HU: nessun impegno.

(compresi gli accompagnatori)

Per la modalità 2

(CPC 7471)

Nessuna

C.  Servizi delle guide turistiche

Per la modalità 1

(CPC 7472)

BG, CY, CZ, HU, IT, LT, MT, PL, SK, SI: nessun impegno.

Per la modalità 2

Nessuna

10.  SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI

(esclusi i servizi audiovisivi)

A.  Servizi di intrattenimento

(compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche)

Per la modalità 1

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LV, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, UK: nessun impegno.

(CPC 9619)

Per la modalità 2

CY, CZ, FI, HR, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno.

BG: nessun impegno tranne che per i servizi di intrattenimento di produttori teatrali, cori, bande musicali e orchestre (CPC 96191); per i servizi prestati da autori, compositori, scultori, intrattenitori e altri artisti individuali (CPC 96192); e per i servizi teatrali ausiliari (CPC 96193).

EE: nessun impegno per gli altri servizi di intrattenimento (CPC 96199) tranne che per i servizi dei cinemateatri.

LT, LV: nessun impegno tranne che per i servizi di gestione dei cinemateatri (parte di CPC 96199).

B.  Servizi delle agenzie di informazione e di stampa

Per le modalità 1 e 2

(CPC 962)

Nessuna

C.  Servizi di biblioteche, archivi, musei e altri servizi culturali

Per la modalità 1

(CPC 963)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.

Per la modalità 2

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, HU, IE, IT, LT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.

D.  Servizi sportivi

Per le modalità 1 e 2

(CPC 9641)

AT: nessun impegno per i servizi delle scuole di sci e delle guide alpine.

BG, CZ, LV, MT, PL, RO, SK: nessun impegno.

Per la modalità 1

CY, EE, HR: nessun impegno.

E.  Servizi ricreativi in parchi e spiagge

Per le modalità 1 e 2

(CPC 96491)

Nessuna

11.  SERVIZI DI TRASPORTO

A.  Trasporti marittimi

Per le modalità 1 e 2

a)  Trasporto internazionale di passeggeri

BG, CY, DE, EE, ES, FR, FI, EL, IT, LT, MT, PT, RO, SI, SE: è necessaria un'autorizzazione per i servizi di feederaggio.

(CPC 7211 tranne il cabotaggio nazionale (29))

 

b)  Trasporto internazionale di merci

 

(CPC 7212 escluso il cabotaggio nazionale (30))

 

B.  Trasporto sulle vie navigabili interne

Per le modalità 1 e 2

a)  Trasporto di passeggeri

UE: le misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e che soddisfano i criteri di cittadinanza applicabili alla proprietà. Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno e della convenzione di Belgrado relativa alla navigazione sul Danubio.

(CPC 7221 escluso il cabotaggio nazionale)

b)  Trasporto di merci

AT: è richiesta una società registrata o una stabile organizzazione in Austria.

(CPC 7222 escluso il cabotaggio nazionale)

BG, CY, EE, FI, HR, HU, LT, MT, RO, SE, SI: nessun impegno.

CZ, SK: nessun impegno per la modalità 1

C.  Trasporto ferroviario

Per la modalità 1

a)  Trasporto di passeggeri

UE: nessun impegno.

(CPC 7111)

Per la modalità 2

b)  Trasporto di merci

nessuna.

(CPC 7112)

 

D.  Trasporto su strada

Per la modalità 1

a)  Trasporto di passeggeri

UE: nessun impegno.

(CPC 7121 e CPC 7122)

Per la modalità 2

b)  Trasporto di merci

Nessuna

(CPC 7123, escluso il trasporto di posta per conto proprio (31)).

 

E.  Trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte (32)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno.

(CPC 7139)

Per la modalità 2

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno.

12.  SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO (33)

A.  Servizi ausiliari del trasporto marittimo

 

a)  Servizi di movimentazione di carichi marittimi

Per la modalità 1

b)  Servizi di magazzinaggio e deposito merci

UE: nessun impegno per servizi di movimentazione di carichi marittimi, servizi di rimorchio e spinta, servizi di sdoganamento, servizi di stazionamento e deposito di container.

(parte di CPC 742)

c)  Servizi di sdoganamento

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, HU, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio

d)  Servizi di stazionamento e deposito di container

e)  Servizi di agenzia marittima

BG: nessun impegno

f)  Servizi marittimi di spedizione merci

g)  Noleggio di imbarcazioni con equipaggio

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno per i servizi di deposito e magazzinaggio.

HR: nessun impegno, tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci.

(CPC 7213)

h)  Servizi di rimorchio e spinta

 

(CPC 7214)

i)  Servizi di supporto al trasporto marittimo

Per la modalità 2

(parte di CPC 745)

Nessuna

j)  Altri servizi di supporto e ausiliari

 

(parte di CPC 749)

 

B.  Servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili interne

 

a)  Servizi di movimentazione merci

Per le modalità 1 e 2

(parte di CPC 741)

UE: le misure basate sugli accordi esistenti o futuri in materia di accesso alle vie navigabili interne (compresi gli accordi riguardanti il collegamento Reno-Meno-Danubio) riservano alcuni diritti di traffico agli operatori stabiliti nei paesi interessati e che soddisfano i criteri di cittadinanza applicabili alla proprietà. Regolamenti di applicazione della convenzione di Mannheim relativa alla navigazione sul Reno.

b)  Servizi di magazzinaggio e deposito merci

(parte di CPC 742)

c)  Servizi delle agenzie di trasporto merci

(parte di CPC 748)

UE: nessun impegno per i servizi di rimorchio e spinta, tranne nel caso di CZ, LV, SK per cui, solo per la modalità 2, nessuna riserva

HR: nessun impegno, tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci.

d)  Noleggio di imbarcazioni con equipaggio

Per la modalità 1

(CPC 7223)

AT, BG, CY, CZ, DE, EE, FI, HU, LV, LT, MT, RO, SK, SI, SE: nessun impegno per il noleggio di imbarcazioni con equipaggio

e)  Servizi di rimorchio e spinta

(CPC 7224)

 

f)  Servizi di supporto per il trasporto sulle vie navigabili interne

 

(parte di CPC 745)

 

g)  Altri servizi di supporto e ausiliari

 

(parte di CPC 749)

 

C.  Servizi ausiliari del trasporto ferroviario

 

a)  Servizi di movimentazione merci

Per la modalità 1

(parte di CPC 741)

UE: nessun impegno per i servizi di rimorchio e spinta.

HR: nessun impegno, tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci.

b)  Servizi di magazzinaggio e deposito merci

Per la modalità 2

(parte di CPC 742)

Nessuna

c)  Servizi delle agenzie di trasporto merci

 

(parte di CPC 748)

 

d)  Servizi di rimorchio e spinta

 

(CPC 7113)

 

e)  Servizi di supporto ai servizi di trasporto ferroviario

 

(CPC 743)

 

f)  Altri servizi di supporto e ausiliari

 

(parte di CPC 749)

 

D.  Servizi ausiliari del trasporto stradale

 

a)  Servizi di movimentazione merci

Per la modalità 1

(parte di CPC 741)

AT, BG, CY, CZ, EE, HU, LV, LT, MT, PL, RO, SK, SI, SE: nessun impegno per il noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori

HR: nessun impegno, tranne che per i servizi delle agenzie di trasporto merci e i servizi di supporto al trasporto stradale soggetti ad autorizzazione.

b)  Servizi di magazzinaggio e deposito merci

(parte di CPC 742)

Per la modalità 2

c)  Servizi delle agenzie di trasporto merci

Nessuna

(parte di CPC 748)

 

d)  Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori

 

(CPC 7124)

 

e)  Servizi di supporto per il trasporto stradale

 

(CPC 744)

 

f)  Altri servizi di supporto e ausiliari

 

(parte di CPC 749)

 

D.  Servizi ausiliari dei servizi di trasporto aereo

 

a)  Servizi di assistenza a terra (compreso il catering)

Per la modalità 1

 

UE: nessun impegno tranne che per il catering.

 

Per la modalità 2

 

BG, CY, CZ, HR, HU, MT, PL, RO, SK, SI: nessun impegno.

b)  Servizi di magazzinaggio e deposito merci

Per le modalità 1 e 2

(parte di CPC 742)

Nessuna.

c)  Servizi delle agenzie di trasporto merci

Per le modalità 1 e 2

(parte di CPC 748)

Nessuna

d)  Noleggio di aeromobili con equipaggio

Per le modalità 1 e 2

(CPC 734)

UE: gli aeromobili utilizzati dai vettori aerei dell'Unione devono essere registrati negli Stati membri che rilasciano la licenza al vettore o altrove nell'Unione.

Ai fini dell'immatricolazione può essere prescritto che l'aeromobile appartenga a persone fisiche in possesso di specifici requisiti in materia di cittadinanza o a persone giuridiche che soddisfino specifici requisiti in materia di proprietà del capitale e di controllo.

In via eccezionale un aeromobile immatricolato al di fuori dell'UE può essere noleggiato da un vettore aereo straniero a un vettore aereo dell'UE in circostanze particolari per soddisfare esigenze eccezionali, esigenze di capacità stagionali o per il superamento di difficoltà operative di quest'ultimo che non possono ragionevolmente essere soddisfatte mediante il noleggio di un aeromobile immatricolato nell'UE, purché lo Stato membro dell'UE che ha rilasciato la licenza al vettore aereo dell'UE rilasci un'autorizzazione di durata limitata.

e)  Vendite e commercializzazione

Per le modalità 1 e 2

f)  Sistemi telematici di prenotazione

UE: qualora ai vettori UE non venga accordato un trattamento equivalente (34) a quello accordato nell'UE da prestatori di servizi CRS di paesi terzi, o qualora ai prestatori di servizi CRS dell'UE non venga accordato un trattamento equivalente a quello fornito nell'UE dai vettori aerei non-UE, possono essere prese misure perché venga accordato un trattamento equivalente rispettivamente ai vettori aerei non-UE da parte di prestatori di servizi CRS dell'UE o ai prestatori di servizi CRS non-UE da parte di vettori aerei dell'UE.

g)  Gestione aeroportuale

Per la modalità 1

UE: nessun impegno

Per la modalità 2

Nessuna

E.  Servizi ausiliari del trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte (35)

Per la modalità 1

a)  Servizi di deposito e magazzinaggio di merci diverse dal combustibile trasportate mediante condotte

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno

(parte di CPC 742)

Per la modalità 2

Nessuna

13.  ALTRI SERVIZI DI TRASPORTO

Prestazione di servizi di trasporto combinato

BE, DE, DK, EL, ES, FI, FR, IE, IT, LU, NL, PT, UK: nessuna, fatte salve le limitazioni inserite nel presente elenco di impegni che si applicano a un dato modo di trasporto.

AT, BG, CY, CZ, EE, HR, HU, LT, LV, MT, PL, RO, SE, SI, SK: nessun impegno.

14.  SERVIZI ENERGETICI

A.  Servizi connessi al settore minerario

Per le modalità 1 e 2

(CPC 883) (36)

Nessuna

B.  Trasporto di combustibili mediante condotte

Per la modalità 1

(CPC 7131)

UE: nessun impegno.

Per la modalità 2

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, EE, FI, FR, EL, IE, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno

C.  Servizi di deposito e magazzinaggio di combustibili trasportati mediante condotte

Per la modalità 1:

AT, BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FI, FR, EL, HR, IE, IT, LT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SI, SE, UK: nessun impegno

(parte di CPC 742)

Per la modalità 2

Nessuna

D.  Servizi di commercio all'ingrosso di combustibili solidi, liquidi, gassosi e di prodotti derivati

Per la modalità 1

UE: nessun impegno per i servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, di vapore e di acqua calda.

(CPC 62271)

Per la modalità 2

e servizi di commercio all'ingrosso di energia elettrica, di vapore e di acqua calda

Nessuna

E.  Servizi di commercio al dettaglio di carburante per autotrazione

Per la modalità 1

(CPC 613)

UE: nessun impegno

Per la modalità 2

Nessuna

F.  Servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile, gas in bombole, carbone e legna da ardere

Per la modalità 1

UE: nessun impegno per i servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, di gas (non in bombole), di vapore e di acqua calda.

(CPC 63297)

BE, BG, CY, CZ, DE, DK, ES, FR, EL, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SK, UK: per i servizi di commercio al dettaglio di olio combustibile, di gas in bombole, di carbone e di legna da ardere, nessun impegno tranne che per le vendite per corrispondenza, per le quali nessuna riserva.

e servizi di commercio al dettaglio di energia elettrica, di gas (non in bombole), di vapore e di acqua calda

Per la modalità 2

Nessuna

G.  Servizi connessi alla distribuzione di energia

Per la modalità 1

UE: nessun impegno, tranne che per i servizi di consulenza per i quali nessuna riserva.

(CPC 887)

Per la modalità 2

nessuna

15.  ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE

a)  Servizi di lavaggio, pulitura e tintura

Per la modalità 1

UE: nessun impegno

(CPC 9701)

Per la modalità 2

nessuna

b)  Servizi dei saloni di parrucchiere

Per la modalità 1

(CPC 97021)

UE: nessun impegno

Per la modalità 2

Nessuna.

c)  Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure

Per la modalità 1

UE: nessun impegno

(CPC 97022)

Per la modalità 2

nessuna

d)  Altri servizi di cure estetiche n.c.a.

Per la modalità 1

UE: nessun impegno

(CPC 97029)

Per la modalità 2

nessuna

e)  Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeutici se forniti come servizi per il benessere fisico e il rilassamento e non a scopo medico o riabilitativo (37)

Per la modalità 1

UE: nessun impegno

Per la modalità 2

(per CPC ver. 1.0 97230)

nessuna

g)  Servizi di connessione di telecomunicazioni (CPC 7543)

Per le modalità 1 e 2

 

Nessuna

(1)   

Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale. La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell’UE e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il prestatore di servizi o il suo personale è abilitato all’esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure possono prevedere tra l’altro il rispetto dei codici deontologici locali, l’uso del titolo del paese d’origine (tranne qualora sia stata ottenuta l’equipollenza con il titolo del paese ospitante), obblighi assicurativi, l’iscrizione semplice all’ordine forense del paese ospitante o un’ammissione semplificata all’ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché il domicilio professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in materia di diritto dell’UE sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato pienamente abilitato all’avvocatura nell’UE che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato pienamente abilitato all’avvocatura in tale Stato membro che agisce personalmente. La piena abilitazione all’avvocatura nello Stato membro in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell’UE, dal momento che quest’ultima comporta la pratica del diritto dell’UE e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all’avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l’avvocato è abilitato a esercitare la professione o una parte appartenente a tale Stato.

(2)   

Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano nel punto 1.A.a). Servizi legali.

(3)   

La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di licenza e qualifica applicabili negli Stati membri. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.

(4)   

Parte di CPC 85201, di cui al punto 1.A.h) Servizi medici e dentistici.

(5)   

Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni relativi all’acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.

(6)   

I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano al punto 1.F. l) da 1 a 4.

(7)   

Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 1.F.p).

(8)   

Il termine «trattamento» comprende la raccolta, lo smistamento, il trasporto e la consegna.

(9)   

Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.

(10)   

Ad esempio lettere e cartoline.

(11)   

Compresi libri e cataloghi.

(12)   

Giornali e periodici.

(13)   

Per i sottosettori da i) a iv) possono essere necessarie licenze individuali che impongono obblighi specifici di servizio universale e/o può essere richiesto un contributo finanziario a un fondo di compensazione.

(14)   

Oltre a essere più rapidi e affidabili, i servizi di consegna per espresso possono comportare servizi supplementari quali il ritiro al punto di origine, la consegna direttamente al destinatario, il tracing e il tracking, la possibilità di cambiare la destinazione e il destinatario durante il transito, la conferma dell’avvenuto recapito.

(15)   

Fornitura dei mezzi necessari, quali locali adatti e trasporto da parte di terzi, ai fini della consegna diretta mediante scambio reciproco di invii postali tra utenti abbonati a questo servizio. Il termine «invio postale» si riferisce agli invii trattati da tutti gli operatori commerciali, pubblici o privati.

(16)   

Per «corrispondenza» si intende una comunicazione scritta su qualsiasi tipo di mezzo fisico da spedire e consegnare all’indirizzo indicato dal mittente sulla corrispondenza stessa o sull’involucro. Sono esclusi da questa definizione libri, cataloghi, giornali e periodici.

(17)   

Trasporto di posta per conto proprio mediante qualsiasi tipo di trasporto terrestre.

(18)   

Trasporto di posta per conto proprio mediante trasporto aereo.

(19)   

Non sono compresi i servizi di elaborazione delle informazioni e/o dei dati on line, tra cui l’elaborazione delle transazioni (parte di CPC 843), che figurano al punto 1.B. Servizi informatici.

(20)   

Per trasmissione radiotelevisiva si intende la catena ininterrotta di trasmissione necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi, ma non i collegamenti di contribuzione tra gli operatori.

(21)   

Sono compresi i servizi di telecomunicazione relativi alla trasmissione e alla ricezione di programmi radiotelevisivi via satellite (la catena ininterrotta di trasmissione via satellite necessaria per la diffusione al grande pubblico dei segnali dei programmi radiotelevisivi). In questa voce rientra la vendita di servizi satellitari, ma non la vendita di pacchetti televisivi alle utenze domestiche.

(22)   

Tali servizi, che comprendono la voce CPC 62271, figurano tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 18.D.

(23)   

Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 1.B e 1.F.l).

(24)   

La vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici figura tra i SERVIZI PROFESSIONALI al punto 1.A.k).

(25)   

Corrisponde ai servizi fognari.

(26)   

Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.

(27)   

Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.

(28)   

Il catering nei servizi di trasporto aereo figura tra i SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO al punto 12.D.a) Servizi di assistenza a terra.

(29)   

Fatto salvo l’ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma della legislazione interna pertinente, il presente elenco non comprende il cabotaggio nazionale riguardante il trasporto di passeggeri o di merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell’UE e un altro porto o luogo situato nello stesso Stato membro, compresa la sua piattaforma continentale conformemente alla Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, nonché il traffico proveniente da un porto o un luogo situato in uno Stato membro dell’UE e destinato allo stesso porto o luogo.

(30)   

Sono compresi i servizi di feederaggio e la movimentazione di attrezzature da parte di prestatori di servizi di trasporto marittimo internazionale tra porti situati nel medesimo Stato quando non comportano un reddito.

(31)   

Parte di CPC 71235 che rientra tra i SERVIZI DI COMUNICAZIONE al punto 2.A. Servizi postali e di corriere.

(32)   

Il trasporto di combustibili mediante condotte rientra tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 13.B.

(33)   

Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punto 1.F.l) da 1 a 4.

(34)   

Per «trattamento equivalente» si intende un trattamento non discriminatorio dei vettori aerei dell’Unione e dei fornitori di servizi CRS dell’Unione.

(35)   

I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte figurano nei SERVIZI ENERGETICI al punto 13.C.

(36)   

Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi.

(37)   

I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 1.A.h) Servizi medici, al punto 1.A.j) 2 Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico e Servizi sanitari (8.A e 8.C).

ALLEGATO XXVII-C

ELENCO DI RISERVE RELATIVE AL PERSONALE CHIAVE, AI LAUREATI IN TIROCINIO E AI VENDITORI DI BENI E SERVIZI ALLE IMPRESE

1. L'elenco di riserve in appresso indica le attività economiche liberalizzate a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico), sezioni 2 e 3, del presente accordo per le quali si applicano le limitazioni al personale chiave e ai laureati in tirocinio, da un lato, e ai venditori di beni e servizi alle imprese, dall'altro, rispettivamente a norma degli articoli 215 e 216 del presente accordo e precisa tali limitazioni. L'elenco seguente comprende i seguenti elementi:

a) 

una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui si applicano le limitazioni; e

b) 

una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.

Quando la colonna di cui alla lettera b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri che non vi sono menzionati assumono impegni nel settore interessato senza alcuna riserva (l'assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per determinati Stati membri lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera Unione eventualmente applicabili).

L'Unione non assume impegni per il personale chiave, i laureati in tirocinio e i venditori di beni e servizi alle imprese in attività economiche non liberalizzate (nessun impegno) a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico), sezioni 2 e 3, del presente accordo.

2. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori:

a) 

per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991; e

b) 

per «CPC ver. 1.0» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998;

3. Gli impegni relativi al personale chiave e ai laureati in tirocinio, ai venditori di beni e ai venditori di servizi alle imprese non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

4. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 215 e 216 del presente accordo. Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori di beni e servizi alle imprese della Repubblica di Moldova.

5. Continuano ad applicarsi tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari dell'UE e dei suoi Stati membri in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi.

6. Conformemente all'articolo 202, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.

7. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento.

8. Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi.

9. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.



Settore o sottosettore

Descrizione delle riserve

TUTTI I SETTORI

Percentuale di persone trasferite all'interno delle società

BG: il numero di persone trasferite all'interno di una società non deve superare il 10 % del numero medio annuo di cittadini dell'UE alle dipendenze della persona giuridica bulgara in questione. Qualora i dipendenti siano meno di 100 il numero di persone trasferite all'interno di una società può, previa autorizzazione, superare il 10 %.

HU: nessun impegno per le persone fisiche socie di una persona giuridica della Repubblica di Moldova.

TUTTI I SETTORI

Laureati in tirocinio

Per AT, CZ, DE, ES, FR, HU, la formazione deve essere collegata alla laurea universitaria conseguita.

BG, HU: verifica della necessità economica per i laureati in tirocinio (1).

TUTTI I SETTORI

Amministratori delegati e revisori

AT: gli amministratori delegati delle succursali delle persone giuridiche devono essere residenti in Austria. Le persone fisiche responsabili, all'interno di una persona giuridica o di una succursale, dell'osservanza del codice di commercio austriaco devono avere un domicilio in Austria.

FI: uno straniero che svolge un'attività commerciale come imprenditore privato deve essere titolare di una licenza commerciale e risiedere permanentemente nel SEE. Per tutti i settori per l'amministratore delegato è richiesto il requisito della residenza nel SEE; possono tuttavia essere concesse deroghe a determinate società.

FR: l'amministratore delegato di un'attività industriale, commerciale o artigianale, ove non sia titolare di un permesso di soggiorno, deve chiedere un'autorizzazione specifica.

RO: la maggioranza dei revisori dei conti delle società commerciali e dei loro supplenti deve avere la cittadinanza rumena.

SE: l'amministratore delegato di una persona giuridica o di una succursale deve risiedere in Svezia.

TUTTI I SETTORI

Riconoscimento

UE: le direttive dell'UE sul reciproco riconoscimento dei diplomi si applicano unicamente ai cittadini dell'Unione. Il diritto di prestare un servizio riferito a professioni regolamentate in uno Stato membro non dà il diritto di prestarlo in un altro Stato membro (2).

6.  SERVIZI ALLE IMPRESE

 

A.  Servizi professionali

 

a)  Servizi legali

(CPC 861) (3)

tranne i servizi di consulenza legale e i servizi di documentazione e certificazione legale prestati da professionisti legali incaricati di funzioni pubbliche quali notai, «huissiers de justice» o altri «officiers publics et ministériels».

AT, CY, ES, EL, LT, MT, RO, SK: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per la pratica del diritto interno (UE e Stato membro) è subordinata al requisito della cittadinanza. Per ES, le autorità competenti possono concedere deroghe.

BE, FI: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza. In BE si applicano contingenti numerici per la rappresentanza legale dinanzi alla «Cour de cassation» nelle cause non penali.

BG: gli avvocati della Repubblica di Moldova possono prestare servizi di rappresentanza legale solo per un cittadino moldovo e purché vi sia reciprocità e cooperazione con un avvocato bulgaro. Per prestare servizi di mediazione è richiesta la residenza permanente.

FR: l'accesso degli avvocati alla professione di «avocat auprès de la Cour de Cassation» e di «avocat auprès du Conseil d'Etat» è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza.

HR: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza (cittadinanza croata o di un altro Stato membro dell'UE).

HU: la piena abilitazione all'avvocatura, necessaria per i servizi di rappresentanza legale, è subordinata al requisito della cittadinanza abbinato a quello della residenza. Per gli avvocati stranieri le attività sono limitate alla prestazione di consulenza legale, sulla base di un contratto di collaborazione stipulato con un procuratore o uno studio legale ungherese.

LV: è previsto il requisito della cittadinanza per gli avvocati giurati, ai quali è riservata la rappresentanza legale nei procedimenti penali.

DK: la commercializzazione dei servizi di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un'abilitazione danese all'esercizio della professione. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico.

LU: è previsto il requisito della cittadinanza per la prestazione di servizi legali in materia di diritto lussemburghese e UE.

SE: è previsto il requisito della residenza per ottenere l'abilitazione alla professione di avvocato, necessaria solo per utilizzare il titolo svedese «advokat».

b)  

1.  Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili

(CPC 86212 esclusi i «servizi di revisione dei conti», CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)

FR: la prestazione di servizi di contabilità e di tenuta di libri contabili è subordinata alla decisione del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria in accordo con il ministero degli Affari esteri. Il requisito della residenza non può superare i cinque anni.

IT: è previsto il requisito della residenza.

b)  

2.  Servizi di revisione dei conti

(CPC 86211 e 86212 esclusi i servizi di contabilità)

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti e per le operazioni di revisione dei conti previste da specifiche disposizioni di legge austriache (ad esempio diritto societario, diritto di borsa, diritto bancario ecc.).

DK: è previsto il requisito della residenza.

ES: è previsto il requisito della cittadinanza per i revisori legali, gli amministratori, i direttori e i soci delle società non contemplate dall'ottava direttiva CEE sul diritto societario.

FI: è previsto il requisito della residenza per almeno uno dei revisori di una società a responsabilità limitata finlandese.

EL: è previsto il requisito della cittadinanza per i revisori legali.

HR: i servizi di revisione dei conti possono essere prestati solo da revisori certificati, titolari di una licenza formalmente riconosciuta dall'ordine croato dei revisori.

IT: è previsto il requisito della residenza per i revisori individuali.

SE: solo i revisori abilitati in Svezia possono prestare servizi di revisione legale dei conti presso determinati soggetti giuridici, tra cui tutte le società a responsabilità limitata. Per ottenere l'autorizzazione è necessaria la residenza.

c)  Servizi di consulenza fiscale

(CPC 863) (4)

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti.

BG, SI: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato.

HU: è previsto il requisito della residenza.

d)  Servizi di architettura

e

e)  Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio

(CPC 8671 e CPC 8674)

EE: almeno un responsabile (consulente o responsabile di progetto) deve essere residente in Estonia.

BG: il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni. È previsto il requisito della cittadinanza per i servizi urbanistici e di architettura del paesaggio.

EL, HU, IT: è previsto il requisito della residenza.

SK: obbligatoria l'appartenenza all'ordine; può essere riconosciuta l'appartenenza a istituzioni straniere pertinenti. È previsto il requisito della residenza. Possono essere considerate alcune eccezioni.

f)  Servizi di ingegneria

e

g)  Servizi integrati di ingegneria

(CPC 8672 e CPC 8673)

EE: almeno un responsabile (consulente o responsabile di progetto) deve essere residente in Estonia.

BG: il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni.

HR, IT, SK: è previsto il requisito della residenza.

EL, HU: è previsto il requisito della residenza (per CPC 8673 il requisito della residenza vale unicamente per i laureati in tirocinio).

h)  Servizi medici (inclusi i servizi psicologici) e dentistici

(CPC 9312 e parte di CPC 85201)

CZ, IT, SK: è previsto il requisito della residenza.

CZ, RO, SK: per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti.

BE, LU: per i laureati in tirocinio, è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere.

BG, MT: è previsto il requisito della cittadinanza.

DK: può essere concessa un'autorizzazione limitata, di durata non superiore a 18 mesi, subordinata al requisito della residenza per l'adempimento di una funzione specifica.

FR: è previsto il requisito della cittadinanza. L'accesso è tuttavia possibile entro contingenti numerici stabiliti di anno in anno.

HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.

LV: l'esercizio della professione medica da parte di soggetti stranieri necessita dell'autorizzazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali sulla base della necessità economica di medici e dentisti in una determinata regione.

PL: per l'esercizio della professione medica da parte di soggetti stranieri è necessaria un'autorizzazione. I medici stranieri hanno diritto di voto limitato nell'ambito degli organismi professionali.

PT: è previsto il requisito della residenza per gli psicologi.

i)  Servizi veterinari

(CPC 932)

BG, DE, EL, FR, HR, HU: è previsto il requisito della cittadinanza.

CZ e SK: valgono i requisiti della cittadinanza e della residenza.

IT: è previsto il requisito della residenza.

PL: è previsto il requisito della cittadinanza. I soggetti stranieri possono chiedere un'autorizzazione all'esercizio della professione.

j)  

1.  Servizi ostetrici

(parte di CPC 93191)

AT: per stabilire uno studio professionale in Austria è necessario aver esercitato la professione per almeno tre anni prima dello stabilimento di tale studio.

BE, LU: per i laureati in tirocinio, è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere.

CY, EE, RO, SK: per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti.

FR: è previsto il requisito della cittadinanza. L'accesso è tuttavia possibile entro contingenti numerici stabiliti di anno in anno.

HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.

HU: nessun impegno.

IT: è previsto il requisito della residenza.

LV: è previsto il requisito della necessità economica, determinata in base al numero complessivo di ostetriche in una data regione, autorizzato dalle autorità sanitarie locali.

PL: è previsto il requisito della cittadinanza. I soggetti stranieri possono chiedere un'autorizzazione all'esercizio della professione.

j)  

2.  Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico

(parte di CPC 93191)

AT: i prestatori stranieri di servizi sono ammessi solo nelle seguenti attività: infermieristiche, di fisioterapia, ergoterapia, logopedia, dietetica e nutrizione. Per stabilire uno studio professionale in Austria è necessario aver esercitato la professione per almeno tre anni prima dello stabilimento di tale studio.

BE, FR, LU: per i laureati in tirocinio, è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti per le persone fisiche straniere.

CY, CZ, EE, RO, SK: per le persone fisiche straniere è richiesta l'autorizzazione delle autorità competenti.

HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.

HU: è previsto il requisito della cittadinanza.

DK: può essere concessa un'autorizzazione limitata, di durata non superiore a 18 mesi, subordinata al requisito della residenza per l'adempimento di una funzione specifica.

CY, CZ, EL, IT: viene applicata la verifica della necessità economica: la decisione è subordinata ai posti di lavoro vacanti e alla carenza di personale su base regionale.

LV: è previsto il requisito della necessità economica, determinata in base al numero complessivo di infermieri in una data regione, autorizzato dalle autorità sanitarie locali.

k)  Vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici

(CPC 63211)

e altri servizi forniti da farmacisti (5)

FR: è previsto il requisito della cittadinanza. L'accesso di cittadini della Repubblica di Moldova è comunque possibile, entro contingenti numerici stabiliti, purché il prestatore del servizio sia titolare di laurea in farmacia conseguita in Francia.

DE, EL, SK: è previsto il requisito della cittadinanza.

HU: è previsto il requisito della cittadinanza tranne che per la vendita al dettaglio di prodotti farmaceutici, medicali e ortopedici (CPC 63211).

IT, PT: è previsto il requisito della residenza.

D.  Servizi immobiliari (6)

 

a)  Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione

(CPC 821)

FR, HU, IT, PT: è previsto il requisito della residenza.

LV, MT, SI: è previsto il requisito della cittadinanza.

b)  Per conto terzi

(CPC 822)

DK: è previsto il requisito della residenza, salvo deroga concessa dall'Autorità danese per il commercio (Danish Business Authority).

FR, HU, IT, PT: è previsto il requisito della residenza.

LV, MT, SI: è previsto il requisito della cittadinanza.

E.  Servizi di noleggio/leasing senza operatori

 

e)  Relativi a beni personali e per la casa

(CPC 832)

UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

f)  Noleggio di apparecchiature per telecomunicazioni

(CPC 7541)

UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

F.  Altri servizi alle imprese

 

e)  Servizi tecnici di prova e analisi

(CPC 8676)

IT, PT: è previsto il requisito della residenza per i biologi e gli analisti chimici.

f)  Servizi di consulenza riguardanti l'agricoltura, la caccia e la silvicoltura

(parte di CPC 881)

IT: è previsto il requisito della residenza per gli agronomi e i periti agrari.

j)  

2.  Servizi di sicurezza

(CPC 87302, CPC 87303, CPC 87304 e CPC 87305)

BE: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti.

BG, CY, CZ, EE, LV, LT, MT, PL, RO, SI, SK: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza.

DK: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti e per i servizi di vigilanza aeroportuale.

ES, PT: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato.

FR: è previsto il requisito della cittadinanza per amministratori delegati e direttori.

IT: è previsto il requisito della cittadinanza italiana o dell'UE e della residenza per ottenere l'autorizzazione necessaria per i servizi di vigilanza e trasporto valori.

k)  Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica

(CPC 8675)

BG: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato.

DE: è previsto il requisito della cittadinanza per i geometri pubblici.

FR: è previsto il requisito della cittadinanza per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario.

IT, PT: è previsto il requisito della residenza.

l)  

1.  Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni

(parte di CPC 8868)

MT: è previsto il requisito della cittadinanza.

l)  

2.  Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario

(parte di CPC 8868)

LV: è previsto il requisito della cittadinanza.

l)  

3.  Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale

(CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)

UE: per i servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli e motoslitte, è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

l)  

5.  Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa (7)

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)

UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio, tranne:

BE, DE, DK, ES, FR, EL, HU, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, RO, SE, UK per CPC 633, 8861, 8866;

BG per i servizi di riparazione di beni personali e per la casa (tranne i gioielli): CPC 63301, 63302, parte di 63303, 63304, 63309;

AT per CPC 633, 8861-8866;

EE, FI, LV, LT per CPC 633, 8861-8866;

CZ, SK per CPC 633, 8861-8865; e

SI per CPC 633, 8861, 8866.

m)  Servizi di pulizia degli edifici

(CPC 874)

CY, EE, HR, MT, PL, RO, SI: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato.

n)  Servizi fotografici

(CPC 875)

HR, LV: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi fotografici specializzati.

PL: è previsto il requisito della cittadinanza per la fornitura di servizi di fotografia aerea.

p)  Stampa ed editoria

(CPC 88442)

HR: è previsto il requisito della residenza per gli editori.

SE: è previsto il requisito della residenza per gli editori e i titolari di case editrici e di tipografie.

IT: I titolari di case editrici e tipografie nonché gli editori devono essere cittadini di uno Stato membro.

q)  Servizi congressuali

(parte di CPC 87909)

SI: è previsto il requisito della cittadinanza.

r)  

1.  Servizi di traduzione e interpretazione

(CPC 87905)

FI: è previsto il requisito della residenza per i traduttori iscritti all'albo.

DK: è previsto il requisito della residenza per i traduttori e gli interpreti pubblici autorizzati, salvo deroga concessa dall'Autorità danese per il commercio (Danish Business Authority).

r)  

3.  Servizi delle agenzie di riscossione

(CPC 87902)

BE, EL: è previsto il requisito della cittadinanza.

IT: nessun impegno.

r)  

4.  Servizi delle agenzie di informazione commerciale

(CPC 87901)

BE, EL: è previsto il requisito della cittadinanza.

IT: nessun impegno.

r)  

5.  Servizi di duplicazione

(CPC 87904) (8)

UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

8.  SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI

(CPC 511, CPC 512, CPC 513, CPC 514, CPC 515, CPC 516, CPC 517 e CPC 518)

BG: il personale specializzato straniero deve avere un'esperienza di almeno due anni nel settore delle costruzioni.

9.  SERVIZI DI DISTRIBUZIONE

(esclusa la distribuzione di armi, munizioni e materiale bellico)

 

C.  Servizi di commercio al dettaglio (9)

 

c)  Servizi di commercio al dettaglio di prodotti alimentari

(CPC 631)

FR: è previsto il requisito della cittadinanza per i tabaccai («buraliste»).

10.  SERVIZI DI ISTRUZIONE (solo servizi finanziati con fondi privati)

 

A.  Servizi di istruzione primaria

(CPC 921)

FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini della Repubblica di Moldova possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e a insegnare.

IT: è previsto il requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato.

EL: è previsto il requisito della cittadinanza per gli insegnanti.

B.  Servizi di istruzione secondaria

(CPC 922)

FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini della Repubblica di Moldova possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e a insegnare.

IT: è previsto il requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato.

EL: è previsto il requisito della cittadinanza per gli insegnanti.

LV: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi di istruzione secondaria di indirizzo tecnico e professionale, di tipo scolastico, a studenti disabili (CPC 9224).

C.  Servizi di istruzione superiore

(CPC 923)

FR: è previsto il requisito della cittadinanza. I cittadini della Repubblica di Moldova possono tuttavia ottenere dalle autorità competenti l'autorizzazione ad aprire e dirigere un istituto di istruzione e a insegnare.

CZ, SK: è previsto il requisito della cittadinanza per la prestazione di servizi di istruzione superiore esclusi i servizi di istruzione post-secondaria di indirizzo tecnico e professionale (CPC 92310).

IT: è previsto il requisito della cittadinanza per i prestatori di servizi autorizzati al rilascio di diplomi riconosciuti dallo Stato.

DK: è previsto il requisito della cittadinanza per i professori.

12.  SERVIZI FINANZIARI

 

A.  Servizi assicurativi e connessi

AT: la direzione delle succursali deve comprendere due persone fisiche residenti in Austria.

EE: per quanto riguarda l'assicurazione diretta, l'organo di gestione di una società per azioni del settore assicurativo alla quale partecipino una persona fisica o una persona giuridica della Repubblica di Moldova può comprendere un numero di cittadini moldovi proporzionale alla partecipazione detenuta dalla persona fisica o dalla persona giuridica della Repubblica di Moldova, ma in ogni caso non superiore alla metà dei membri dell'organo di gestione. Il responsabile della direzione di una controllata o di una società indipendente deve risiedere in via permanente in Estonia.

ES: è previsto il requisito della residenza per la professione attuariale (oppure in alternativa due anni di esperienza).

FI: gli amministratori delegati e almeno un revisore di una compagnia di assicurazione devono avere la residenza nell'UE, salvo deroga concessa dalle autorità competenti. L'agente generale di una compagnia di assicurazione della Repubblica di Moldova ha la residenza in Finlandia, a meno che la compagnia abbia la sede centrale nell'Unione.

HR: è previsto il requisito della residenza.

IT: è previsto il requisito della residenza per la professione attuariale.

B.  Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

BG: per gli amministratori esecutivi e gli agenti con funzioni di gestione è previsto il requisito della residenza permanente in Bulgaria.

FI: nel caso degli istituti di credito per l'amministratore delegato e almeno uno dei revisori è previsto il requisito della residenza nell'UE, salvo deroga concessa dall'Autorità di vigilanza finanziaria.

HR: è previsto il requisito della residenza. Nel caso degli istituti di credito, il consiglio di amministrazione deve dirigere le attività dal territorio della Repubblica di Croazia. Almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione deve avere una buona padronanza del croato.

IT: è previsto il requisito della residenza nel territorio di uno Stato membro dell'UE per i promotori di servizi finanziari.

LT: nel caso delle banche, almeno un dirigente dell'amministrazione deve risiedere in via permanente nella Repubblica di Lituania.

PL: nel caso delle banche, è previsto il requisito della cittadinanza per almeno uno dei dirigenti.

13.  SERVIZI SANITARI E SOCIALI

(solo servizi finanziati con fondi privati)

 

A.  Servizi ospedalieri

(CPC 9311)

B.  Servizi delle ambulanze

(CPC 93192)

C.  Servizi sanitari residenziali diversi dai servizi ospedalieri

(CPC 93193)

E.  Servizi sociali

(CPC 933)

FR: per avere accesso a funzioni dirigenziali è necessaria un'autorizzazione. Ai fini del rilascio si tiene conto della disponibilità di dirigenti locali.

HR: tutte le persone che prestano servizi diretti ai pazienti o che trattano pazienti devono avere una licenza rilasciata da un ordine professionale.

LV: verifica della necessità economica per medici, dentisti, ostetriche, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico.

PL: per l'esercizio della professione medica da parte di stranieri è necessaria un'autorizzazione. I medici stranieri hanno diritto di voto limitato nell'ambito degli organismi professionali.

14.  SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI

 

A.  Alberghi, ristoranti e catering

(CPC 641, CPC 642 e CPC 643)

escluso il catering nei servizi di trasporto aereo (10)

BG: il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti di cittadinanza bulgara quando la quota pubblica (Stato e/o comuni) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50 %.

HR: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi di ospitalità alberghiera e ristorazione prestati in abitazioni private e residenze rurali.

B.  Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori)

(CPC 7471)

BG: il numero di dirigenti stranieri non può superare il numero dei dirigenti di cittadinanza bulgara quando la quota pubblica (Stato e/o comuni) del capitale azionario di una società bulgara supera il 50 %.

HR: è necessario il nullaosta del ministero del Turismo per la posizione di direttore di ufficio.

C.  Servizi delle guide turistiche

(CPC 7472)

BG, CY, ES, FR, EL, HR, HU, LT, MT, PL, PT, SK: è previsto il requisito della cittadinanza.

IT: le guide turistiche di paesi non-UE devono ottenere una licenza specifica.

15.  SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI

(esclusi i servizi audiovisivi)

 

A.  Servizi di intrattenimento (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche)

(CPC 9619)

FR: per avere accesso a funzioni dirigenziali è necessaria un'autorizzazione. L'autorizzazione, se richiesta per un periodo superiore ai due anni, è subordinata al requisito della cittadinanza.

16.  SERVIZI DI TRASPORTO

 

A.  Trasporti marittimi

 

a)  Trasporto internazionale di passeggeri

(CPC 7211 tranne il cabotaggio nazionale)

b)  Trasporto internazionale di merci

(CPC 7212 tranne il cabotaggio nazionale)

UE: è previsto il requisito della cittadinanza per l'equipaggio delle navi.

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la maggioranza degli amministratori delegati.

D.  Trasporto su strada

 

a)  Trasporto di passeggeri

(CPC 7121 e CPC 7122)

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone.

DK, HR: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti.

BG, MT: è previsto il requisito della cittadinanza.

b)  Trasporto di merci

(CPC 7123, escluso il trasporto di invii postali e di corriere per conto proprio (11)).

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone.

BG, MT: è previsto il requisito della cittadinanza.

HR: è previsto il requisito della cittadinanza e della residenza per i dirigenti.

E.  Trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte (12)

(CPC 7139)

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per gli amministratori delegati.

17.  SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO (13)

 

A.  Servizi ausiliari del trasporto marittimo

a)  Servizi di movimentazione di carichi marittimi

b)  Servizi di magazzinaggio e deposito merci

(parte di CPC 742)

c)  Servizi di sdoganamento

d)  Servizi di stazionamento e deposito di container

e)  Servizi di agenzia marittima

f)  Servizi marittimi di spedizione merci

g)  Noleggio di imbarcazioni con equipaggio

(CPC 7213)

h)  Servizi di rimorchio e spinta (CPC 7214)

i)  Servizi di supporto al trasporto marittimo

(parte di CPC 745)

j)  Altri servizi ausiliari e di supporto (escluso il catering)

(parte di CPC 749)

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per la maggioranza degli amministratori delegati.

BG, MT: è previsto il requisito della cittadinanza.

DK: è previsto il requisito della residenza per i servizi di sdoganamento.

EL: è previsto il requisito della cittadinanza per i servizi di sdoganamento.

D.  Servizi ausiliari del trasporto stradale

d)  Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori

(CPC 7124)

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per le persone e gli azionisti autorizzati a rappresentare una persona giuridica o una società di persone.

BG, MT: è previsto il requisito della cittadinanza.

F.  Servizi ausiliari del trasporto di merci diverse dal combustibile mediante condotte (14)

a)  Servizi di deposito e magazzinaggio di merci diverse dal combustibile trasportate mediante condotte

(parte di CPC 742)

AT: è previsto il requisito della cittadinanza per gli amministratori delegati.

19.  SERVIZI ENERGETICI

 

A.  Servizi connessi al settore minerario

(CPC 883) (15)

SK: è previsto il requisito della residenza.

20.  ALTRI SERVIZI NON COMPRESI ALTROVE

 

a)  Servizi di lavaggio, pulitura e tintura

(CPC 9701)

UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

b)  Servizi dei saloni di parrucchiere

(CPC 97021)

UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

c)  Servizi di cure estetiche, manicure e pedicure

(CPC 97022)

UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

d)  Altri servizi di cure estetiche n.c.a.

(CPC 97029)

UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

e)  Servizi di stazioni termali e massaggi non terapeutici se forniti come servizi per il benessere fisico e il rilassamento e non a scopo medico o riabilitativo (16)

(per CPC ver. 1.0 97230)

UE: è previsto il requisito della cittadinanza per il personale specializzato e per i laureati in tirocinio.

(1)   

Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non vanno al di là di quelle derivanti dagli attuali impegni nel quadro del GATS.

(2)   

Affinché i cittadini dei paesi non-UE ottengano il riconoscimento delle loro qualifiche in tutta l’Unione occorre negoziare un accordo di mutuo riconoscimento nel quadro definito all’articolo 222 del presente accordo.

(3)   

Sono compresi i servizi di consulenza legale, rappresentanza legale, arbitrato e conciliazione/mediazione legale nonché i servizi di documentazione e certificazione legale.


La prestazione di servizi legali è autorizzata solo in materia di diritto internazionale pubblico, diritto dell’UE e diritto di qualsiasi giurisdizione in cui il prestatore di servizi o il suo personale è abilitato all’esercizio della professione di avvocato e, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di autorizzazione applicabili negli Stati membri. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure di autorizzazione possono prevedere tra l’altro il rispetto dei codici deontologici locali, l’uso del titolo del paese d’origine (tranne qualora sia stata ottenuta l’equipollenza con il titolo del paese ospitante), obblighi assicurativi, l’iscrizione semplice all’ordine forense del paese ospitante o un’ammissione semplificata all’ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché il domicilio professionale o legale nel paese ospitante. I servizi legali in materia di diritto dell’UE sono prestati in linea di massima da o tramite un avvocato, pienamente abilitato all’avvocatura in uno Stato membro, che agisce personalmente, mentre quelli in materia di diritto di uno Stato membro sono prestati in linea di massima da o mediante un avvocato, pienamente abilitato all’avvocatura in tale Stato membro, che agisce personalmente. La piena abilitazione alla professione di avvocato nello Stato membro in questione può quindi essere necessaria per la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti dell’Unione, dal momento che quest’ultima comporta la pratica del diritto dell’UE e del diritto procedurale nazionale. In alcuni Stati membri gli avvocati stranieri che non sono pienamente abilitati all’avvocatura sono tuttavia autorizzati a rappresentare in sede civile una parte in possesso della cittadinanza dello Stato in cui l’avvocato è abilitato a esercitare la professione o una parte appartenente a tale Stato.

(4)   

Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che figurano al punto 6.A.a) Servizi legali.

(5)   

La fornitura di prodotti farmaceutici al pubblico, al pari della prestazione di altri servizi, è soggetta agli obblighi e alle procedure di licenza e qualifica applicabili negli Stati membri. Tale attività è di norma riservata ai farmacisti. In alcuni Stati membri solo la fornitura di medicinali da vendersi dietro prescrizione è riservata ai farmacisti.

(6)   

Il servizio in esame riguarda la professione di agente immobiliare e lascia impregiudicati i diritti e/o le restrizioni relativi all’acquisto di beni immobili da parte di persone fisiche e giuridiche.

(7)   

I servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto (CPC 6112, 6122, 8867 e CPC 8868) figurano al punto 6.F.l) da 1 a 4.


I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845), figurano al punto 6.B. Servizi informatici e affini.

(8)   

Sono esclusi i servizi di stampa, che rientrano nella voce CPC 88442 e figurano al punto 6.F.p).

(9)   

Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione, che rientrano nei SERVIZI ALLE IMPRESE ai punti 6.B e 6.F.l).


Tranne i servizi di vendita al dettaglio di prodotti energetici, che figurano nei SERVIZI ENERGETICI ai punti 19.E e 19.F.

(10)   

Il catering nei servizi di trasporto aereo rientra nei SERVIZI AUSILIARI DEI SERVIZI DI TRASPORTO al punto 17.E.a) Servizi di assistenza a terra.

(11)   

Parte di CPC 71235 che figura in SERVIZI DI COMUNICAZIONE al punto 7.A. Servizi postali e di corriere.

(12)   

Il trasporto di combustibili mediante condotte rientra tra i SERVIZI ENERGETICI al punto 19.B.

(13)   

Sono esclusi i servizi di manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto, che figurano in SERVIZI ALLE IMPRESE, punto 6.F.l) da 1 a 4.

(14)   

I servizi ausiliari del trasporto di combustibili mediante condotte figurano nei SERVIZI ENERGETICI al punto 19.C.

(15)   

Sono compresi i seguenti servizi prestati per conto terzi: servizi di consulenza relativi al settore minerario, preparazione del sito, installazione di piattaforme terrestri, perforazione, servizi connessi alle corone di trivellazione, servizi di rivestimento e tubaggio, fornitura e ingegneria dei fanghi di perforazione, controllo solidi, pescaggio e operazioni speciali di fondo pozzo, geologia relativa ai pozzi e controllo di perforazioni, carotaggio, prove pozzi, servizi di carotaggio a fune (wireline), fornitura e utilizzo di fluidi di completamento (brine), fornitura e installazione di dispositivi di completamento, cementazione (mandata a pressione), servizi di stimolazione (fratturazione, acidificazione e mandata a pressione), servizi di ricondizionamento (workover), riparazione, occlusione e abbandono di pozzi.


Sono esclusi l’accesso diretto alle risorse naturali e il loro sfruttamento.


Sono esclusi i lavori di preparazione del sito per l’estrazione di risorse diverse dal petrolio e dal gas (CPC 5115), che figurano al punto 8. SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D’INGEGNERIA CORRELATI.

(16)   

I massaggi terapeutici e i servizi di cure termali figurano al punto 6.A.h) Servizi medici e dentistici, al punto 6.A.j) 2. Servizi prestati da infermieri, fisioterapisti e personale paramedico, e in Servizi sanitari, punti 13.A e 13.C.

ALLEGATO XXVII-D

ELENCO DI RISERVE RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI (UNIONE)

1. Le parti consentono ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'altra parte di prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, conformemente agli articoli 217 e 218 del presente accordo, per le attività economiche elencate in appresso, e subordinatamente alle pertinenti limitazioni.

2. L'elenco comprende i seguenti elementi:

a) 

una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui si applicano le limitazioni; e

b) 

una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.

Quando la colonna di cui alla lettera b) comprende solamente riserve specifiche per determinati Stati membri, gli Stati membri che non vi sono menzionati assumono impegni nel settore interessato senza alcuna riserva (l'assenza, in un determinato settore, di riserve specifiche per determinati Stati membri lascia impregiudicate le riserve orizzontali o le riserve settoriali per l'intera Unione eventualmente applicabili).

L'Unione non assume impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti per settori di attività economiche diversi da quelli esplicitamente elencati in appresso.

3. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori:

a) 

per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991; e

b) 

per «CPC ver. 1.0» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998;

4. Gli impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

5. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 217 e 218 del presente accordo. Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti della Repubblica di Moldova.

6. Continuano ad applicarsi tutte le altre disposizioni legislative e regolamentari dell'UE e dei suoi Stati membri in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi.

7. L'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.

8. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali o di diritti esclusivi nei settori pertinenti, come indicato dall'Unione nell'allegato XXVII-A del presente accordo.

9. Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nello Stato membro o nella regione in cui viene prestato il servizio, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi.

10. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

Le parti consentono ai prestatori di servizi contrattuali dell'altra parte di prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, alle condizioni di cui all'articolo 217, paragrafo 1 del presente accordo, nei seguenti sottosettori:

1. 

servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (ossia diritto diverso da quello dell'UE);

2. 

servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili;

3. 

servizi di consulenza fiscale;

4. 

servizi architettonici, urbanistici e di architettura del paesaggio;

5. 

servizi d'ingegneria e servizi d'ingegneria integrati;

6. 

servizi informatici e affini;

7. 

servizi di ricerca e sviluppo;

8. 

pubblicità;

9. 

servizi di consulenza gestionale;

10. 

servizi connessi alla consulenza gestionale;

11. 

servizi tecnici di prova e analisi;

12. 

servizi connessi alla consulenza scientifica e tecnica;

13. 

manutenzione e riparazione di attrezzature nel quadro di contratti di servizi post-vendita o post-locazione;

14. 

servizi di traduzione;

15. 

servizi di ricognizione sul campo;

16. 

servizi ambientali;

17. 

servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici;

18. 

servizi di intrattenimento.

Le parti consentono ai professionisti indipendenti dell'altra parte di prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, alle condizioni di cui all'articolo 218, paragrafo 2, del presente accordo, nei seguenti sottosettori:

1. 

servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (ossia diritto diverso da quello dell'UE);

2. 

servizi architettonici, urbanistici e di architettura del paesaggio;

3. 

servizi d'ingegneria e servizi d'ingegneria integrati;

4. 

servizi informatici e affini;

5. 

servizi di consulenza gestionale e servizi connessi;

6. 

servizi di traduzione.



Settore o sottosettore

Descrizione delle riserve

TUTTI I SETTORI

Riconoscimento

UE: le direttive dell'UE sul reciproco riconoscimento dei diplomi si applicano solo ai cittadini degli Stati membri. Il diritto di prestare un servizio riferito a professioni regolamentate in uno Stato membro non dà il diritto di prestarlo in un altro Stato membro. (1)

Servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero (ossia diritto diverso da quello dell'UE)

(parte di CPC 861) (2)

AT, CY, DE, EE, IE, LU, NL, PL, PT, SE, UK: nessuna.

BE, ES, HR, IT, EL: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.

BG, CZ, DK, FI, HU, LT, MT, RO, SI, SK: verifica della necessità economica.

 

DK: la commercializzazione delle attività di consulenza legale è limitata agli avvocati in possesso di un'abilitazione danese all'esercizio della professione. Per ottenere l'abilitazione danese è necessario superare un esame specifico.

 

FR: è richiesta la piena abilitazione alla professione di avvocato (semplificata) mediante una prova attitudinale. L'accesso degli avvocati alla professione di «avocat auprès de la Cour de Cassation» e di «avocat auprès du Conseil d'Etat» è soggetto a contingenti numerici ed è subordinato al requisito della cittadinanza.

HR: valgono i requisiti della cittadinanza e della residenza per ottenere la piena abilitazione alla professione di avvocato, necessaria per i servizi di rappresentanza legale.

Servizi di contabilità e tenuta dei libri contabili

(CPC 86212 esclusi i «servizi di revisione dei conti», CPC 86213, CPC 86219 e CPC 86220)

BE, CY, DE, EE, ES, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna.

AT: il datore di lavoro deve far parte dell'organismo professionale, ove esistente, del paese d'origine.

FR: è richiesta un'autorizzazione. La prestazione di servizi di contabilità e di tenuta di libri contabili è subordinata alla decisione del ministero dell'Economia, delle finanze e dell'industria in accordo con il ministero degli Affari esteri.

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.

HR: è previsto il requisito della residenza.

Servizi di consulenza fiscale

(CPC 863) (3)

BE, DE, EE, ES, FR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: nessuna.

AT: il datore di lavoro deve far parte dell'organismo professionale, ove esistente, del paese d'origine; è previsto il requisito della cittadinanza per la rappresentanza presso le autorità competenti.

BG, CZ, DK, EL, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.

CY: nessun impegno per la presentazione delle denunce dei redditi.

PT: nessun impegno.

HR, HU: è previsto il requisito della residenza.

Servizi di architettura

e

Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio

(CPC 8671 e CPC 8674)

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna.

BE, ES, HR, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.

FI: le persone fisiche devono dimostrare di possedere conoscenze specializzate connesse ai servizi da prestare.

BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

AT: solo servizi di progettazione, per i quali: verifica della necessità economica.

HR, HU, SK: è previsto il requisito della residenza.

Servizi di ingegneria

e

Servizi integrati di ingegneria

(CPC 8672 e CPC 8673)

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna.

BE, ES, HR, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.

FI: le persone fisiche devono dimostrare di possedere conoscenze specializzate connesse ai servizi da prestare.

BG, CY, CZ, DE, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

AT: solo servizi di progettazione, per i quali: verifica della necessità economica.

HR, HU: è previsto il requisito della residenza.

Servizi informatici e affini

(CPC 84)

EE, EL, FR, IE, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

ES, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.

BE: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

AT, DE, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK, UK: verifica della necessità economica.

HR: è previsto il requisito della residenza per i prestatori di servizi contrattuali. Nessun impegno per i professionisti indipendenti.

Servizi di ricerca e sviluppo

(CPC 851, 852 esclusi i servizi psicologici (4), 853)

UE, tranne BE: è necessaria una convenzione di accoglienza stipulata con un istituto di ricerca riconosciuto (5).

CZ, DK, SK: verifica della necessità economica.

BE, UK: nessun impegno.

HR: è previsto il requisito della residenza.

Pubblicità

(CPC 871)

BE, CY, DE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna.

AT, BG, CZ, DK, FI, HU, LT, LV, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.

Servizi di consulenza gestionale

(CPC 865)

DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna.

ES, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

BE, HR: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

Servizi connessi alla consulenza gestionale

(CPC 866)

DE, EE, EL, FR, IE, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna.

BE, ES, HR, IT: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

AT, BG, CY, CZ, FI, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

HU: verifica della necessità economica tranne che per i servizi di arbitrato e di conciliazione (CPC 86602), per i quali: nessun impegno.

Servizi tecnici di prova e analisi

(CPC 8676)

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: nessuna.

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica.

Servizi connessi di consulenza scientifica e tecnica

(CPC 8675)

BE, EE, EL, ES, HR, IE, IT, LU, NL, PL, SI, SE, UK: nessuna.

AT, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica.

DE: nessun impegno per i geometri pubblici.

FR: nessun impegno per le attività di topografia connesse alla determinazione dei diritti di proprietà e al diritto fondiario.

BG: nessun impegno.

Manutenzione e riparazione delle imbarcazioni

(parte di CPC 8868)

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.

UK: nessun impegno.

Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto ferroviario

(parte di CPC 8868)

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

UK: nessun impegno.

Manutenzione e riparazione di autoveicoli, motocicli, motoslitte e delle attrezzature di trasporto stradale

(CPC 6112, CPC 6122, parte di CPC 8867 e parte di CPC 8868)

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, MT, RO, SK: verifica della necessità economica.

UK: nessun impegno.

Manutenzione e riparazione degli aeromobili e di loro parti

(parte di CPC 8868)

BE, CY, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE: nessuna.

AT, BG, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

UK: nessun impegno.

Servizi di manutenzione e riparazione di prodotti di metallo, di macchine (diverse da quelle per ufficio), di attrezzature (diverse dalle attrezzature per ufficio e di trasporto) e di beni personali e per la casa (6)

(CPC 633, CPC 7545, CPC 8861, CPC 8862, CPC 8864, CPC 8865 e CPC 8866)

BE, EE, EL, ES, FR, HR, IT, LV, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna.

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

Traduzioni

(CPC 87905 escluse le attività ufficiali e certificate)

DE, EE, FR, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna.

BE, ES, IT, EL: verifica della necessità economica per i professionisti indipendenti.

CY, LV: verifica della necessità economica per i prestatori di servizi contrattuali.

AT, BG, CZ, DK, FI, HU, IE, LT, RO, SK: verifica della necessità economica.

HR: nessun impegno per i professionisti indipendenti.

Servizi di ricognizione sul campo

(CPC 5111)

BE, DE, EE, EL, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna.

AT, BG, CY, CZ, FI, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.

Servizi ambientali

(CPC 9401 (7), CPC 9402, CPC 9403, CPC 9404 (8), parte di CPC 94060 (9), CPC 9405, parte di CPC 9406, CPC 9409)

BE, EE, ES, FR, HR, IE, IT, LU, MT, NL, PL, PT, SI, SE, UK: nessuna.

AT, BG, CY, CZ, DE, DK, EL, FI, HU, LT, LV, RO, SK: verifica della necessità economica.

Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici (compresi gli accompagnatori (10))

(CPC 7471)

AT, CZ, DE, EE, ES, FR, IT, LU, NL, PL, SI, SE: nessuna.

BG, EL, HU, LT, LV, MT, PT, RO, SK: verifica della necessità economica.

BE, CY, DK, FI, IE: nessun impegno tranne che per gli accompagnatori (persone che accompagnano un gruppo di almeno 10 persone, senza fungere da guide in luoghi specifici).

HR: è previsto il requisito della residenza.

UK: nessun impegno.

Servizi di intrattenimento diversi dai servizi audiovisivi (compresi i servizi teatrali, dei gruppi che eseguono musica dal vivo, dei circhi e delle discoteche)

(CPC 9619)

BG, CZ, DE, DK, EE, EL, ES, FI, HU, IE, IT, LT, LU, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SE: può essere richiesta una qualifica avanzata (11). Verifica della necessità economica.

AT: qualifiche avanzate e verifica della necessità economica, tranne che per le persone la cui attività professionale principale è inerente al campo delle belle arti e che traggono il loro reddito prevalentemente da tale attività, e subordinatamente alla condizione che tali persone non esercitino alcuna altra attività in Austria, per cui: nessuna riserva.

FR: nessun impegno per i prestatori di servizi contrattuali, eccetto se:

— il permesso di lavoro viene rilasciato per un periodo non superiore a nove mesi, rinnovabile per altri tre mesi;

— verifica della necessità economica;

— la società di intrattenimento deve pagare una tassa all'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration.

CY: verifica della necessità economica per i servizi di musica dal vivo e delle discoteche.

SI: la durata del soggiorno è limitata a 7 giorni per manifestazione. Per i servizi dei circhi e dei parchi di divertimento la durata del soggiorno è limitata a un massimo di 30 giorni per anno civile.

BE, UK: nessun impegno.

(1)   

Affinché i cittadini dei paesi terzi ottengano il riconoscimento delle loro qualifiche in tutta l’UE, occorre negoziare un accordo di mutuo riconoscimento nel quadro definito all’articolo 222 del presente accordo.

(2)   

Al pari della prestazione di altri servizi, la prestazione dei servizi legali è soggetta agli obblighi e alle procedure in materia di licenze applicabili negli Stati membri. Nel caso di avvocati che prestano servizi legali in materia di diritto internazionale pubblico e di diritto straniero, tali obblighi e procedure possono prevedere tra l’altro il rispetto dei codici deontologici locali, l’uso del titolo del paese d’origine (tranne qualora sia stata ottenuta l’equipollenza con il titolo del paese ospitante), obblighi assicurativi, l’iscrizione semplice all’ordine forense del paese ospitante o un’ammissione semplificata all’ordine forense del paese ospitante mediante prova attitudinale nonché il domicilio professionale o legale nel paese ospitante.

(3)   

Sono esclusi i servizi di consulenza legale e i servizi di rappresentanza legale in materia fiscale che rientrano fra i servizi di consulenza legale in materia di diritto internazionale pubblico e diritto straniero.

(4)   

Parte di CPC 85201, che figura alla voce Servizi medici e dentistici.

(5)   

Per tutti gli Stati membri, tranne che per DK l’autorizzazione dell’istituto di ricerca e la convenzione di accoglienza devono soddisfare le condizioni stabilite ai sensi della direttiva 2005/71/CE.

(6)   

I servizi di manutenzione e riparazione delle macchine e delle attrezzature per ufficio, compresi gli elaboratori (CPC 845), figurano nei servizi informatici.

(7)   

Corrisponde ai servizi fognari.

(8)   

Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.

(9)   

Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.

(10)   

Prestatori di servizi che accompagnano un gruppo di almeno 10 persone, senza fungere da guide in luoghi specifici.

(11)   

Qualora la qualifica non sia stata conseguita nell’UE e nei suoi Stati membri, lo Stato membro interessato può decidere di valutare se essa sia equivalente alla qualifica richiesta nel suo territorio.

ALLEGATO XXVII-E

ELENCO DI RISERVE RELATIVE ALLO STABILIMENTO (REPUBBLICA DI MOLDOVA)

1. L'elenco in appresso indica le attività economiche per le quali si applicano agli stabilimenti e agli investitori dell'Unione le riserve al trattamento nazionale o al trattamento della nazione più favorita da parte della Repubblica di Moldova, di cui all'articolo 205, paragrafo 1, del presente accordo.

L'elenco comprende i seguenti elementi:

a) 

una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui si applicano le limitazioni;

b) 

una seconda colonna in cui sono descritte le riserve applicabili nel settore o sottosettore indicato nella prima colonna.

2. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori:

a) 

per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991;

b) 

per «CPC ver. 1.0» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998;

3. Conformemente all'articolo 202, paragrafo 1, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.

4. Conformemente all'articolo 205 del presente accordo, le prescrizioni non discriminatorie, per esempio quelle concernenti la forma giuridica o l'obbligo per tutti i prestatori di servizi che operano nel territorio di ottenere licenze o autorizzazioni senza distinzioni di nazionalità, residenza o criteri equivalenti, non sono elencate nel presente allegato poiché il presente accordo le lascia impregiudicate.

5. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.



Settore o sottosettore

Descrizione delle riserve

I.  RISERVE ORIZZONTALI

 

 

Terreni

Le riserve riguardano tutti i settori

È consentito l'affitto di terreni per un periodo massimo di 99 anni.

 

I prestatori stranieri possono acquistare terreni, tranne terreni agricoli e aree forestali.

I.  RISERVE SPECIFICHE

 

1.  SERVIZI ALLE IMPRESE

 

A.  Servizi professionali

 

a)  Servizi legali

 

—  Limitati alla consulenza relativa alla legislazione del paese ospitante; (CPC 861)

I servizi legali relativi alla rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti possono essere prestati da professionisti legali di uno Stato membro dell'UE previa associazione con un avvocato locale o dopo un anno di praticantato svolto per ottenere un'autorizzazione nella Repubblica di Moldova.

I servizi di consulenza legale, tranne la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità, possono essere prestati previa iscrizione all'apposito albo dell'ordine degli avvocati.

I servizi di traduzione e/o interpretazione in ambito giudiziario possono essere prestati previo riconoscimento da parte della commissione di abilitazione del ministero della Giustizia dell'autorizzazione a prestare servizi di traduttore/interprete giurato rilasciata in un altro Stato.

I servizi di mediazione possono essere prestati dai titolari di una licenza di Mediatore rilasciata in un altro Stato previa certificazione a opera del consiglio di mediazione.

 

I servizi di curatore fallimentare autorizzato possono essere prestati dopo un anno di praticantato e dopo il superamento dell'esame presso la commissione di certificazione e disciplina del ministero della Giustizia.

Per i notai e gli ufficiali giudiziari è previsto il requisito della cittadinanza.

h)  Servizi medici e dentistici privati (CPC 9312)

(CPC 9312 tranne i servizi prestati dal settore pubblico)

L'esercizio della professione medica da parte di soggetti stranieri necessita dell'autorizzazione rilasciata dalle autorità sanitarie locali in base alla verifica della necessità economica.

F.  Altri servizi alle imprese

 

k)  Servizi di collocamento e di fornitura di personale

(CPC 872)

I servizi possono essere prestati solo da persone giuridiche costituite nella Repubblica di Moldova.

l)  Servizi di investigazione e vigilanza (CPC 873)

 

2.  SERVIZI DI COMUNICAZIONE

 

A.  Servizi postali

 

a)  Servizi postali internazionali e servizi postali nazionali relativi a lettere fino a 350 grammi; (CPC 7511)

Monopolio dell'azienda statale «Posta Moldova».

7.  SERVIZI FINANZIARI

 

Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

 

Partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché prestazione di servizi collegati.

La banca nazionale di Moldova funge da agente finanziario del governo sul mercato dei buoni del Tesoro.

ALLEGATO XXVII-F

ELENCO DI IMPEGNI RELATIVI ALLA PRESTAZIONE TRANSFRONTALIERA DI SERVIZI

(REPUBBLICA DI MOLDOVA)

1. L'elenco di impegni in appresso indica le attività economiche liberalizzate dalla Repubblica di Moldova a norma dell'articolo 212 del presente accordo nonché le limitazioni, per mezzo di riserve, dell'accesso al mercato e del trattamento nazionale applicabili ai servizi e ai prestatori di servizi dell'Unione in tali attività.

L'elenco comprende i seguenti elementi:

a) 

una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui sono assunti gli impegni;

b) 

una seconda colonna in cui sono descritte le riserve applicabili nel settore o sottosettore indicato nella prima colonna.

Nessun impegno è previsto per i settori o sottosettori che non figurano nell'elenco in appresso.

2. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori:

a) 

per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991;

b) 

per «CPC ver. 1.0» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998;

3. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione dell'accesso al mercato o del trattamento nazionale ai sensi degli articoli 210 e 211 del presente accordo. Tali misure (ad esempio, obbligo di ottenere una licenza, obblighi di servizio universale, obbligo di ottenere il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua, divieto non discriminatorio di svolgere determinate attività in zone ambientali protette o in zone di particolare interesse storico od artistico), anche se non comprese nell'elenco, si applicano in qualunque caso agli investitori dell'altra parte.

4. L'elenco in appresso non pregiudica l'applicabilità della modalità 1 in alcuni settori e sottosettori di servizi e non pregiudica l'esistenza di monopoli statali e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento.

5. Conformemente all'articolo 202, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.

6. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco degli impegni non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.

7. La modalità 1 e la modalità 2 si riferiscono rispettivamente alle forme di prestazione di servizi di cui all'articolo 203, paragrafo 13, lettere a) e b), del presente accordo.



Settore o sottosettore

Descrizione delle riserve

I.  IMPEGNI SPECIFICI

 

1.  SERVIZI ALLE IMPRESE

 

A.  Servizi professionali

 

a)  Servizi legali:

 

—  tranne la consulenza in materia di diritto nazionale e internazionale;

1)  nessun impegno tranne che per la stesura dei documenti legali.

(CPC 861)

2)  nessuna

—  Consulenza relativa alla legislazione nazionale, internazionale e di un paese terzo;

1)  Nessuna

(parte di CPC 861)

2)  Nessuna

b)  Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

(CPC 862);

1)  Nessuna

2)  Nessuna

c)  Servizi fiscali

(CPC 863);

d)  Servizi architettonici;

(CPC 8671);

e)  Servizi di ingegneria;

(CPC 8672);

 

f)  Servizi integrati di ingegneria

(CPC 8673);

g)  Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio

(CPC 8674);

 

h)  Servizi medici e dentistici privati (CPC 9312)

(CPC 9312 tranne i servizi prestati dal settore pubblico)

1)  Nessuna

2)  I programmi di assicurazione sanitaria pubblica non coprono il costo di cure mediche fornite all'estero.

i)  Servizi veterinari

(CPC 932)

1)  Nessuna

2)  Nessuna

j)  Servizi prestati da ostetriche, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico

(CPC 93191 tranne i servizi prestati dal settore pubblico)

1)  Nessuna

2)  I programmi di assicurazione sanitaria pubblica non coprono il costo di servizi medici utilizzati all'estero.

B.  Servizi informatici e affini

 

a)  Servizi di consulenza per l'installazione dell'hardware

(CPC 841);

b)  Servizi di implementazione di software

(CPC 842);

c)  Servizi di elaborazione dati;

(CPC 843);

d)  Servizi di istruzione primaria (CPC 844);

e)  Altri (CPC 845 + 849).

1)  Nessuna

2)  Nessuna

C.  Servizi di ricerca e sviluppo

 

a)  Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze naturali

(CPC 851);

b)  Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze sociali e umane

(CPC 852);

c)  Servizi di ricerca e sviluppo interdisciplinari

(CPC 853).

1)  Nessuna

2)  Nessuna

D.  Servizi immobiliari

 

a)  Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione

(CPC 821);

b)  Per conto terzi

(CPC 822)

1)  Nessuna

2)  Nessuna

E.  Servizi di noleggio/leasing senza operatori

 

a)  Relativi a navi

(CPC 83103);

b)  Relativi agli aeromobili

(CPC 83104);

c)  Relativi ad altre attrezzature di trasporto

(CPC +83102 + 83105);

d)  Relativi ad altri macchinari e attrezzature

(CPC 83106-83109)

1)  Nessuna

2)  Nessuna

e)  Altri (CPC 832), compresi videocassette preregistrate e dischi ottici per apparecchiature per l'intrattenimento domestico (home entertainment).

 

F.  Altri servizi alle imprese

 

a)  Servizi pubblicitari

(CPC 871);

b)  Servizi di ricerche di mercato e sondaggi di opinione

(CPC 864);

1)  Nessuna

2)  Nessuna

c)  Servizi di consulenza gestionale

(CPC 865);

d)  Servizi connessi alla consulenza gestionale

(CPC 866);

e)  Servizi tecnici di prova e analisi

(CPC 8676);

f)  Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura

(CPC 881);

 

g)  Servizi connessi alla pesca

(CPC 882);

h)  Servizi connessi al settore minerario

(CPC 883 + 5115);

i)  Servizi connessi alle attività manifatturiere (CPC 884 + 885);

(tranne che per 88442);

 

j)  Servizi connessi alla distribuzione di energia

(CPC 887);

 

k)  Servizi di collocamento e di fornitura di personale

(CPC 872);

 

l)  Servizi di investigazione e vigilanza

(CPC 873);

 

m)  Servizi connessi alla consulenza scientifica e tecnica

(CPC 8675);

n)  Manutenzione e riparazione di attrezzature (tranne le imbarcazioni marittime, gli aerei o altri mezzi di trasporto)

(CPC +8861-8866);

o)  Servizi di pulizia di edifici

(CPC 874);

 

p)  Servizi fotografici

(CPC 875);

q)  Servizi di imballaggio

(CPC 876);

r)  Servizi di stampa, editoria

(CPC 88442);

s)  Servizi congressuali

(CPC 87909*);

t)  Altro

(CPC 8790).

 

2.  SERVIZI DI COMUNICAZIONE

 

A.  Servizi postali

 

a)  Servizi postali internazionali e servizi postali nazionali relativi a lettere fino a 350 grammi

(CPC 7511);

1)  Monopolio dell'azienda statale «Posta Moldova».

2)  Nessuna

b)  Servizi postali per pacchi

(CPC 75112)

1)  Nessuna

2)  Nessuna

c)  Servizi di sportello presso gli uffici postali

(CPC 75113)

 

B.  Servizi di corriere

(CPC 7512)

1)  Nessuna

2)  Nessuna

C.  Servizi di telecomunicazione

 

a)  Servizi di telefono pubblico;

(CPC 7521);

1)  Nessuna

2)  Nessuna

b)  Servizi cellulari analogici

(CPC 75213.1);

 

c)  Servizi cellulari digitali

(CPC 75213.2);

 

d)  Servizi mobili

(CPC 75213):

— servizi di radioavviso

— (CPC 75291),

— servizi mobili di dati;

 

e)  Comunicazione satellitare;

 

f)  Servizi di rete alle imprese

(CPC 7522);

 

g)  Servizi di trasmissione dei dati a commutazione di pacchetto

(CPC 75232);

 

h)  Servizi di trasmissione dei dati a commutazione di circuito

(CPC 7523*);

 

i)  Servizi telegrafici e di telex

(CPC 7522 e 7523)

 

j)  Servizi di fax

(CPC 7521*+7529*);

k)  Servizi relativi ai circuiti privati affittati

(CPC 7522*+7523*)

l)  Posta elettronica

(CPC 7523*);

 

m)  Messaggeria vocale

(CPC 7523*)

n)  Informazioni in linea e consultazione di basi di dati

(CPC 7523*);

o)  Scambio elettronico di dati (EDI)

(CPC 7523*);

 

p)  Servizi di fax potenziati/a valore aggiunto, compresi i servizi di archiviazione e inoltro e di archiviazione ed estrazione dati

(CPC 7523*);

 

q)  Conversione di codice e di protocollo

(CPC non disponibile);

r)  Elaborazione delle informazioni e/o dei dati online (compresa l'elaborazione delle transazioni)

(CPC 843);

s)  Altri servizi di telecomunicazione

(CPC 7529);

t)  Altro

(CPC 7549).

 

3.  SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI

 

a)  Lavori generali di costruzione di edifici

(CPC 512);

b)  Lavori generali di costruzione di ingegneria civile

(CPC 513);

1)  Nessuna

2)  Nessuna

c)  Lavori di installazione e montaggio

(CPC 514 + 516);

d)  Lavori di completamento e di finitura degli edifici

(CPC 517);

e)  Altro

(CPC511 + 515 + 518).

 

4.  SERVIZI DI DISTRIBUZIONE

 

a)  Servizi dei commissionari

(CPC 621);

b)  Servizi di commercio all'ingrosso

(CPC 611, 622);

1)  Nessuna

2)  Nessuna

c)  Servizi di commercio al dettaglio

(CPC 611 + 613 + 631 + 632 + 633 + 6111 + 6113 + 6121), compresi dischi e nastri audio e video e dischi ottici (CPC 63234);

d)  Franchising

(CPC 8929);

e)  Altri servizi di distribuzione.

 

5.  SERVIZI DI ISTRUZIONE

 

a)  Servizi di istruzione primaria

(CPC 921);

b)  Servizi di istruzione secondaria

(CPC 922);

1)  Nessuna

2)  Nessuna

c)  Servizi di istruzione superiore

(parte di CPC 923);

d)  Servizi di istruzione per gli adulti

(CPC924);

e)  Altri servizi di istruzione

(CPC 929).

 

6.  SERVIZI AMBIENTALI

 

A.  Servizi di gestione delle acque reflue (CPC 9401) (1)

1)  Nessuna

2)  Nessuna

B.  Gestione dei rifiuti solidi/pericolosi, escluso il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi

 

a)  Servizi di smaltimento dei rifiuti (CPC 9402)

 

b)  Servizi di disinfestazione e servizi simili (CPC 9403)

 

C.  Protezione dell'aria ambiente e del clima

(CPC 9404) (2)

 

D.  Risanamento e pulizia del suolo e delle acque

 

a)  Trattamento e risanamento di acque e suolo contaminati/inquinati (parte di CPC 94060) (3)

 

E.  Abbattimento del rumore e delle vibrazioni (CPC 9405)

 

F.  Protezione della biodiversità e del paesaggio

 

a)  Servizi di tutela della natura e del paesaggio (parte di CPC 9406)

 

G.  Altri servizi ambientali e ausiliari (CPC 94090)

 

7.  SERVIZI FINANZIARI

 

A.  Servizi assicurativi e connessi

 

a)  Servizi di assicurazione vita, infortuni, malattie;

b)  Servizi assicurativi rami non vita (CPC 8129, tranne servizi di assicurazione marittima, aerea e di trasporti);

1)  Nessuna

2)  Nessuna

c)  Servizi di assicurazione marittima, aerea e di trasporti;

d)  Riassicurazione e retrocessione;

e)  Servizi accessori del settore assicurativo (comprese le attività di broker e agenzie).

 

B.  Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

 

a)  Accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili;

b)  Prestiti di tutti i tipi, compresi il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento delle transazioni commerciali;

1)  Nessuna

2)  Nessuna

c)  Leasing finanziario;

d)  Tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro

e)  Garanzie e impegni

 

f)  Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:

— strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito ecc.);

 

— valuta estera;

— prodotti derivati, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i contratti a termine e a premio;

— strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, tra cui «swaps» e contratti a termine ecc.;

— valori mobiliari;

 

—  altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, compresi i metalli preziosi;

g)  Servizi di intermediazione finanziaria del tipo «money broking»;

h)  Gestione patrimoniale, ad esempio gestione di liquidità o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria;

 

i)  Servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili;

 

j)  Servizi finanziari di consulenza e altro, relativamente a tutte le attività elencate all'articolo 1B di MNT.TNC/W/50, ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali;

 

k)  Fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari;

 

l)  Partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché prestazione di servizi collegati.

 

8.  OSPEDALI E ALTRE STRUTTURE SANITARIE

 

a)  Servizi ospedalieri

Servizi di ospedali e sanatori privati (CPC 9311, tranne i servizi prestati dal settore pubblico);

b)  Servizi sociali

(CPC 933);

c)  Altri servizi sanitari

(CPC 9319 tranne 93191).

1)  Nessuna

2)  Nessuna

9.  SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI

 

a)  Alberghi e ristoranti (compreso il catering)

(CPC 641-643);

b)  Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici

(CPC 7471);

1)  Nessuna

2)  Nessuna

c)  Servizi delle guide turistiche

(CPC 7472);

d)  Altri servizi connessi al turismo e ai viaggi.

 

10.  SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI

 

a)  Servizio di gestione di sale cinematografiche

(CPC 96199**) (4)

1)  Nessun impegno

2)  Nessun impegno

b)  Altri servizi di intrattenimento

(CPC 96191 + 96194)

c)  Servizi delle agenzie di informazione

(CPC 962);

1)  Nessuna

2)  Nessuna

e)  Servizi sportivi e altri servizi ricreativi

(CPC 964).

 

11.  SERVIZI DI TRASPORTO

 

a)  Servizi di trasporto marittimo

(CPC 7211, 7212, 7213, 8868**, 7214, 745**);

b)  Trasporto sulle vie navigabili interne

(CPC 7221, 7222, 7223, 8868**, 7224, 745**);

1)  Nessuna

2)  Nessuna

c)  Servizi di trasporto aereo definiti nell'allegato relativo al trasporto aereo:

a) e b)  Trasporto di passeggeri e di merci (CPC 731, 732),

c)  Noleggio di imbarcazioni con equipaggio

(CPC 734),

 

d)  Manutenzione e riparazione di aeromobili

(CPC 8868**),

e)  Vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo (CPC 746*),

f)  Sistemi telematici di prenotazione (CPC 746*)

g)  Gestione aeroportuale

h)  Servizi di assistenza a terra (compreso il catering)

 

d)  Trasporto spaziale

(CPC 733);

 

e)  Servizi di trasporto ferroviario

(CPC 7111, 7112, 7113, 8868**, 743);

 

f)  Servizi di trasporto stradale

a)  Trasporto di passeggeri

(CPC 7121 + 7122),

b)  Trasporto di merci

(CPC 7123, per 7123 tranne servizi di cabotaggio),

 

c)  Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori

(CPC 7124),

d)  Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto stradale

(CPC 6112 + 8867);

e)  Servizi di supporto ai servizi di trasporto stradale

(CPC 744);

 

g)  Trasporto mediante condotte

(CPC 7131, 7139);

 

h)  Servizi ausiliari per tutti i modi di trasporto:

a)  Servizi di movimentazione di carichi, magazzinaggio e deposito merci

(CPC 741, 742);

b)  Servizi delle agenzie di trasporto merci e servizi di supporto e ausiliari dei trasporti

(CPC 748, 749).

 

(1)   

Corrisponde ai servizi fognari.

(2)   

Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.

(3)   

Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.

(4)   

** Indica che il servizio specificato costituisce solo una parte della gamma totale di attività coperta dalla concordanza CPC.

ALLEGATO XXVII-G

ELENCO DI RISERVE RELATIVE AL PERSONALE CHIAVE, AI LAUREATI IN TIROCINIO E AI VENDITORI DI BENI E SERVIZI (REPUBBLICA DI MOLDOVA)

1. L'elenco di riserve in appresso indica le attività economiche liberalizzate a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico), sezioni 2 e 3, del presente accordo per le quali si applicano le limitazioni al personale chiave e ai laureati in tirocinio, da un lato, e ai venditori di beni e servizi alle imprese, dall'altro, rispettivamente a norma degli articoli 215 e 216 del presente accordo e precisa tali limitazioni.

L'elenco in appresso comprende i seguenti elementi:

a) 

una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui si applicano le limitazioni; e

b) 

una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.

La Repubblica di Moldova non assume impegni per il personale chiave, i laureati in tirocinio e i venditori di beni e servizi alle imprese in attività economiche non liberalizzate (nessun impegno) a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 6 (Stabilimento, scambi di servizi e commercio elettronico), sezioni 2 e 3, del presente accordo.

2. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori:

a) 

per «CPC» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991; e

b) 

per «CPC ver. 1.0» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998;

3. Gli impegni relativi al personale chiave e ai laureati in tirocinio, ai venditori di beni e ai venditori di servizi alle imprese non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

4. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 215 e 216 del presente accordo. Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso al personale chiave, ai laureati in tirocinio e ai venditori di beni e servizi alle imprese dell'Unione.

5. Continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni imposte dalle disposizioni legislative e regolamentari della Repubblica di Moldova in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi.

6. Conformemente all'articolo 202, paragrafo 3, del presente accordo l'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.

7. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali e di diritti esclusivi quali descritti nell'elenco di impegni relativi allo stabilimento.

8. Nei settori in cui si applica la verifica della necessità economica, questa si basa principalmente sulla valutazione della situazione del mercato pertinente nella Repubblica di Moldova, tenendo conto anche del numero di prestatori di servizi esistenti e dell'impatto su di essi.

9. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.



Settore o sottosettore

Descrizione delle riserve

I.  IMPEGNI SPECIFICI

 

1.  SERVIZI ALLE IMPRESE

 

A.  Servizi professionali

 

a)  Servizi legali:

 

—  Limitati alla consulenza relativa alla legislazione del paese ospitante; (CPC 861)

I servizi legali relativi alla rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti possono essere prestati da professionisti legali di uno Stato membro dell'UE previa associazione con un avvocato locale o dopo un anno di praticantato svolto per ottenere un'autorizzazione nella Repubblica di Moldova.

I servizi di consulenza legale, tranne la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità, possono essere prestati previa iscrizione all'apposito albo dell'ordine degli avvocati.

I servizi di traduzione e/o interpretazione in ambito giudiziario possono essere prestati previo riconoscimento da parte della commissione di abilitazione del ministero della Giustizia dell'autorizzazione a prestare servizi di traduttore/interprete giurato rilasciata in un altro Stato.

I servizi di mediazione possono essere prestati dai titolari di una licenza di Mediatore rilasciata in un altro Stato previa certificazione a opera del consiglio di mediazione.

 

I servizi di curatore fallimentare autorizzato possono essere prestati dopo un anno di praticantato e dopo il superamento dell'esame presso la commissione di certificazione e disciplina del ministero della Giustizia.

Per i notai e gli ufficiali giudiziari è previsto il requisito della cittadinanza.

j)  Servizi prestati da ostetriche, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico

(CPC 93191 tranne i servizi prestati dal settore pubblico)

È previsto il requisito della cittadinanza.

ALLEGATO XXVII-H

ELENCO DI RISERVE RELATIVE AI PRESTATORI DI SERVIZI CONTRATTUALI E AI PROFESSIONISTI INDIPENDENTI (REPUBBLICA DI MOLDOVA)

1. Le parti consentono ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'altra parte di prestare servizi nel loro territorio tramite la presenza di persone fisiche, conformemente agli articoli 217 e 218 del presente accordo, per le attività economiche elencate in appresso, e subordinatamente alle pertinenti limitazioni.

2. L'elenco comprende i seguenti elementi:

a) 

una prima colonna che indica il settore o sottosettore in cui si applicano le limitazioni; e

b) 

una seconda colonna in cui sono descritte le limitazioni applicabili.

La Repubblica di Moldova non assume impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti per settori di attività economiche diversi da quelli esplicitamente elencati in appresso.

3. Ai fini dell'identificazione dei singoli settori e sottosettori:

a) 

per «CPC» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991; e

b) 

per «CPC ver. 1.0» si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico delle Nazioni Unite, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC ver 1.0, 1998;

4. Gli impegni relativi ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti non si applicano qualora la finalità o l'effetto della loro presenza temporanea sia quello di interferire in vertenze o negoziati sindacali o comunque condizionarli.

5. Nell'elenco in appresso non figurano le misure relative alle prescrizioni e alle procedure in materia di qualifiche, alle norme tecniche nonché alle prescrizioni e alle procedure in materia di licenze quando esse non costituiscono una limitazione ai sensi degli articoli 217 e 218 del presente accordo. Tali misure (ad esempio obbligo di ottenere una licenza o il riconoscimento delle qualifiche in settori regolamentati, obbligo di superare esami specifici, compresi esami di lingua), anche se non comprese nell'elenco in appresso, si applicano in qualunque caso ai prestatori di servizi contrattuali e ai professionisti indipendenti dell'Unione.

6. Continuano ad applicarsi tutte le altre prescrizioni imposte dalle disposizioni legislative e regolamentari della Repubblica di Moldova in materia di ingresso, soggiorno, lavoro e sicurezza sociale, compresi la normativa riguardante il periodo di soggiorno, i salari minimi nonché gli accordi salariali collettivi.

7. L'elenco in appresso non contiene misure riguardanti sovvenzioni concesse dalle parti.

8. L'elenco in appresso non pregiudica l'esistenza di monopoli statali o di diritti esclusivi nei settori pertinenti, come indicato dalla Repubblica di Moldova nell'allegato XXVII-E del presente accordo.

9. I diritti e gli obblighi derivanti dall'elenco in appresso non sono direttamente applicabili e pertanto non conferiscono direttamente diritti a singole persone fisiche o giuridiche.



Settore o sottosettore

Descrizione delle riserve

I.  IMPEGNI SPECIFICI

 

1.  SERVIZI ALLE IMPRESE

 

A.  Servizi professionali

 

a)  Servizi legali:

 

—  Tranne la consulenza in materia di diritto nazionale e internazionale;

(CPC 861)

I servizi legali relativi alla rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità competenti possono essere prestati da professionisti legali di uno Stato membro dell'UE previa associazione con un avvocato locale o dopo un anno di praticantato svolto per ottenere un'autorizzazione nella Repubblica di Moldova.

I servizi di consulenza legale, tranne la rappresentanza nei tribunali e presso altre autorità, possono essere prestati previa iscrizione all'apposito albo dell'ordine degli avvocati.

I servizi di traduzione e/o interpretazione in ambito giudiziario possono essere prestati previo riconoscimento da parte della commissione di abilitazione del ministero della Giustizia dell'autorizzazione a prestare servizi di traduttore/interprete giurato rilasciata in un altro Stato.

 

I servizi di mediazione possono essere prestati dai titolari di una licenza di Mediatore rilasciata in un altro Stato previa certificazione del consiglio di mediazione.

I servizi di curatore fallimentare autorizzato possono essere prestati dopo un anno di praticantato e dopo il superamento dell'esame presso la commissione di certificazione e disciplina del ministero della Giustizia.

Per i notai e gli ufficiali giudiziari è previsto il requisito della cittadinanza.

—  Consulenza relativa alla legislazione nazionale, internazionale e di un paese terzo;

(parte di CPC 861)

Nessuna

b)  Servizi di contabilità, revisione dei conti e tenuta dei libri contabili

(CPC 862);

Nessuna

c)  Servizi fiscali

(CPC 863);

d)  Servizi architettonici;

(CPC 8671)

e)  Servizi di ingegneria;

(CPC 8672)

 

f)  Servizi integrati di ingegneria

(CPC 8673)

g)  Servizi urbanistici e di architettura del paesaggio

(CPC 8674)

 

h)  Servizi medici e dentistici privati

(CPC 9312)

(CPC 9312 tranne i servizi prestati dal settore pubblico)

 

i)  Servizi veterinari

(CPC 932)

 

j)  Servizi prestati da ostetriche, infermieri, fisioterapisti e personale paramedico

(CPC 93191 tranne i servizi prestati dal settore pubblico)

È previsto il requisito della cittadinanza.

B.  Servizi informatici e affini

 

a)  Servizi di consulenza per l'installazione dell'hardware

(CPC 841)

b)  Servizi di implementazione di software

(CPC 842)

c)  Servizi di elaborazione dati

(CPC 843)

d)  Servizi di banche dati

(CPC 844)

e)  Altri (CPC 845 + 849)

Nessuna

C.  Servizi di ricerca e sviluppo

 

a)  Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze naturali

(CPC 851);

b)  Servizi di ricerca e sviluppo relativi alle scienze sociali e umane

(CPC 852);

c)  Servizi di ricerca e sviluppo interdisciplinari

(CPC 853).

Nessuna

D.  Servizi immobiliari

 

a)  Relativi a beni di proprietà o beni acquisiti in locazione

(CPC 821);

b)  Per conto terzi

(CPC 822).

Nessuna

E.  Servizi di noleggio/leasing senza operatori

 

a)  Relativi a navi

(CPC 83103);

b)  Relativi agli aeromobili

(CPC 83104);

c)  Relativi ad altre attrezzature di trasporto

(CPC 83101 + 83102 + 83105);

d)  Relativi ad altri macchinari e attrezzature

(CPC 83106-83109);

Nessuna

e)  Altri (CPC 832), compresi videocassette preregistrate e dischi ottici per apparecchiature per l'intrattenimento domestico (home entertainment).

 

F.  Altri servizi alle imprese

 

a)  Servizi pubblicitari

(CPC 871);

b)  Ricerca di mercato e sondaggi di opinione

(CPC 864);

Nessuna

c)  Servizi di consulenza gestionale

(CPC 865);

d)  Servizi connessi alla consulenza gestionale

(CPC 866)

e)  Servizi tecnici di prova e analisi

(CPC 8676);

f)  Servizi connessi all'agricoltura, alla caccia e alla silvicoltura

(CPC 881);

 

g)  Servizi connessi alla pesca

(CPC 882);

h)  Servizi connessi al settore minerario

(CPC 883 + 5115);

i)  Servizi connessi alle attività manifatturiere

(CPC 884 + 885) (tranne che per 88442);

 

j)  Servizi connessi alla distribuzione di energia

(CPC 887);

k)  Servizi di collocamento e di fornitura di personale

(CPC 872);

 

l)  Servizi di investigazione e vigilanza

(CPC 873);

 

m)  Servizi connessi alla consulenza scientifica e tecnica

(CPC 8675);

n)  Manutenzione e riparazione di attrezzature (tranne le imbarcazioni marittime, gli aerei o altri mezzi di trasporto)

(CPC 633 + 8861-8866);

o)  Servizi di pulizia di edifici

(CPC 874);

 

p)  Servizi fotografici

(CPC 875);

q)  Servizi di imballaggio

(CPC 876);

r)  Servizi di stampa, editoria

(CPC 88442);

s)  Servizi congressuali

(CPC 87909*);

t)  Altro

(CPC 8790).

 

2.  SERVIZI DI COMUNICAZIONE

 

A.  Servizi postali

 

a)  Servizi postali internazionali e servizi postali nazionali relativi a lettere fino a 350 grammi

(CPC 7511);

Nessuna

b)  Servizi postali per pacchi

(CPC 75112);

 

c)  Servizi di sportello presso gli uffici postali

(CPC 75113);

 

B.  Servizi di corriere (CPC 7512)

Nessuna

C.  Servizi di telecomunicazione

 

a)  Servizi di telefono pubblico

(CPC 7521);

Nessuna

b)  Servizi cellulari analogici

(CPC 75213.1);

 

c)  Servizi cellulari digitali

(CPC 75213.2);

 

d)  Servizi mobili

(CPC 75213):

— servizi di radioavviso

— (CPC 75291)

— servizi mobili di dati;

 

e)  Comunicazione satellitare;

 

f)  Servizi in rete alle imprese

(CPC 7522);

 

g)  Servizi di trasmissione dei dati a commutazione di pacchetto

(CPC 75232);

 

h)  Servizi di trasmissione dei dati a commutazione di circuito

(CPC 7523*);

 

i)  Servizi telegrafici e di telex

(CPC 7522 e 7523);

 

j)  Servizi di fax

(CPC 7521*+7529*);

k)  Servizi relativi ai circuiti privati affittati;

(CPC 7522*+7523*)

l)  Posta elettronica

(CPC 7523*);

 

m)  Messaggeria vocale

(CPC 7523*);

n)  Informazioni in linea e consultazione di basi di dati

(CPC 7523*);

o)  Scambio elettronico di dati (EDI)

(CPC 7523*);

p)  Servizi di fax potenziati/a valore aggiunto, compresi i servizi di archiviazione e inoltro e di archiviazione ed estrazione dati

(CPC 7523*);

 

q)  Conversione di codice e di protocollo

(CPC non disponibile);

 

r)  Elaborazione delle informazioni e/o dei dati online (compresa l'elaborazione delle transazioni)

(CPC 843);

s)  Altri servizi di telecomunicazione

(CPC 7529);

t)  Altri (CPC 7549).

 

3.  SERVIZI EDILIZI E SERVIZI D'INGEGNERIA CORRELATI

 

a)  Lavori generali di costruzione di edifici

(CPC 512)

b)  Lavori generali di costruzione per l'ingegneria civile

(CPC 513);

Nessuna

c)  Lavori di installazione e montaggio

(CPC 514 + 516);

d)  Lavori di completamento e di finitura degli edifici

(CPC 517);

e)  Altri (CPC511 + 515 + 518).

 

4.  SERVIZI DI DISTRIBUZIONE

 

a)  Servizi dei commissionari

(CPC 621);

b)  Servizi di commercio all'ingrosso

(CPC 611, 622);

Nessuna

c)  Servizi di commercio al dettaglio

(CPC 611 + 631 + 632 + 633 + 6111 + 6113 + 6121), compresi dischi e nastri audio e video e dischi ottici (CPC 63234);

 

d)  Franchising

(CPC 8929);

e)  Altri servizi di distribuzione.

 

5.  SERVIZI DI ISTRUZIONE

 

a)  Servizi di istruzione primaria

(CPC 921);

b)  Servizi di istruzione secondaria

(CPC 922);

Nessuna

c)  Servizi di istruzione superiore

(parte di CPC 923);

d)  Servizi di istruzione per gli adulti

(CPC924);

e)  Altri servizi di istruzione

(CPC 929).

 

6.  SERVIZI AMBIENTALI

 

A.  Servizi di gestione delle acque reflue

(CPC 9401) (1)

Nessuna

B.  Gestione dei rifiuti solidi/pericolosi, escluso il trasporto transfrontaliero di rifiuti pericolosi

 

a)  Servizi di smaltimento dei rifiuti

(CPC 9402)

 

b)  Servizi di disinfestazione e simili

(CPC 9403)

 

C.  Protezione dell'aria ambiente e del clima

(CPC 9404) (2)

 

D.  Risanamento e pulizia del suolo e delle acque

 

a)  Trattamento e risanamento di acque e suolo contaminati/inquinati

(parte di CPC 94060) (3)

 

E.  Abbattimento del rumore e delle vibrazioni

(CPC 9405)

 

F.  Protezione della biodiversità e del paesaggio

 

a)  Servizi di tutela della natura e del paesaggio

(parte di CPC 9406)

 

G.  Altri servizi ambientali e ausiliari

(CPC 94090)

 

7.  SERVIZI FINANZIARI

 

A.  Servizi assicurativi e connessi

 

a)  Servizi di assicurazione vita, infortuni, malattie

(CPC 8121);

b)  Servizi assicurativi rami non-vita

(CPC 8129, tranne servizi di assicurazione marittima, aerea e di trasporti);

Nessuna

c)  Servizi di assicurazione marittima, aerea e di trasporti

(CPC 8129);

d)  Riassicurazione e retrocessione

(CPC 81299);

e)  Servizi accessori del settore assicurativo (comprese le attività di broker e agenzie)

(CPC 8140).

 

B.  Servizi bancari e altri servizi finanziari (esclusa l'assicurazione)

 

a)  Accettazione dal pubblico di depositi e altri fondi rimborsabili

(CPC 81115-81119)

b)  Prestiti di tutti i tipi, compresi il credito al consumo, il credito ipotecario, il factoring e il finanziamento delle transazioni commerciali;

(CPC 8113);

nessuna

c)  Leasing finanziario; (8112);

d)  Tutti i servizi di pagamento e trasferimento di denaro

(CPC 81339*);

e)  Garanzie e impegni

(CPC 81199*);

 

f)  Operazioni per proprio conto o per conto della clientela in borsa, sul mercato ristretto o altrove, relative a:

— strumenti del mercato monetario (assegni, cambiali, certificati di deposito ecc.),

— (81339*)

 

—  valuta estera

(81333),

 

— prodotti derivati, ivi compresi, a titolo esemplificativo, i contratti a termine e a premio,

— (81339*)

— strumenti relativi a tassi di cambio e d'interesse, tra cui «swaps» e contratti a termine ecc.,

— (81339*)

— valori mobiliari;

— (CPC 81321*)

 

—  altri strumenti negoziabili e attività finanziarie, compresi i metalli preziosi

(81339*)

g)  Servizi di intermediazione finanziaria del tipo money broking

(81339*);

h)  Gestione patrimoniale, ad esempio gestione di liquidità o di portafoglio, tutte le forme di gestione di investimenti collettivi, fondi pensione, servizi di custodia, di deposito e amministrazione fiduciaria

(8119**, 81323*);

 

i)  Servizi di liquidazione e compensazione relativi ad attività finanziarie, ivi compresi titoli, prodotti derivati e altri strumenti negoziabili

(81339* o 81319*);

 

j)  Servizi finanziari di consulenza e altro, relativamente a tutte le attività elencate all'articolo 1B di MNT.TNC/W/50, ivi comprese referenze bancarie e informazioni commerciali, ricerche e consulenze in merito a investimenti e portafoglio, consulenze su acquisizioni e su ristrutturazioni e strategie aziendali

(8131 o 8133);

 

k)  Fornitura e trasmissione di informazioni finanziarie, elaborazione di dati finanziari e relativo software da parte di prestatori di altri servizi finanziari

(8131);

 

l)  Partecipazione all'emissione di qualsiasi genere di titoli, compresi la sottoscrizione e il collocamento in qualità di agente (in forma pubblica o privata) nonché prestazione di servizi collegati

(8132)

 

8.  OSPEDALI E ALTRE STRUTTURE SANITARIE

 

a)  Servizi ospedalieri

Servizi di ospedali e sanatori privati

(CPC 9311 tranne i servizi prestati dal settore pubblico);

Nessuna

b)  Servizi sociali

(CPC 933);

c)  Altri servizi sanitari

(CPC 9319 tranne 93191).

 

9.  SERVIZI CONNESSI AL TURISMO E AI VIAGGI

 

a)  Alberghi e ristoranti (compreso il catering)

(CPC 641-643);

b)  Servizi delle agenzie di viaggio e degli operatori turistici

(CPC 7471);

Nessuna

c)  Servizi delle guide turistiche

(CPC 7472);

d)  Altri servizi connessi al turismo e ai viaggi.

 

10.  SERVIZI RICREATIVI, CULTURALI E SPORTIVI

 

a)  Servizio di gestione di sale cinematografiche

(CPC 96199**) (4);

Nessuna

b)  Altri servizi di intrattenimento

(CPC 96191 + 96194);

c)  Servizi delle agenzie di informazione

(CPC 962);

 

e)  Servizi sportivi e altri servizi ricreativi

(CPC 964).

 

11.  SERVIZI DI TRASPORTO

 

a)  Servizi di trasporto marittimo

(CPC 7211, 7212, 7213, 8868**, 7214, 745**);

b)  Trasporto sulle vie navigabili interne

(CPC 7221, 7222, 7223, 8868**, 7224, 745**);

Nessuna

c)  Servizi di trasporto aereo definiti nell'allegato relativo al trasporto aereo:

a) e b)  Trasporto di passeggeri e di merci

(CPC 731, 732),

c)  Noleggio di imbarcazioni con equipaggio

(CPC 734),

 

d)  Manutenzione e riparazione di aeromobili

(CPC 8868**),

e)  Vendita e commercializzazione di servizi di trasporto aereo

(CPC 746*),

f)  Sistemi telematici di prenotazione

(CPC 746*);

 

d)  Trasporto spaziale

(CPC 733);

 

e)  Servizi di trasporto ferroviario

(CPC 7111, 7112, 7113, 8868**, 743);

 

f)  Servizi di trasporto stradale

a)  Trasporto di passeggeri

(CPC 7121 + 7122),

b)  Trasporto di merci

(CPC 7123, per 7123 tranne servizi di cabotaggio),

 

c)  Noleggio di veicoli stradali commerciali con operatori

(CPC 7124),

d)  Manutenzione e riparazione delle attrezzature di trasporto stradale

(CPC 6112 + 8867),

e)  Servizi di supporto ai servizi di trasporto stradale:

(CPC 744);

 

g)  Trasporto mediante condotte

(CPC 7131, 7139);

 

h)  Servizi ausiliari per tutti i modi di trasporto

a)  Servizi di movimentazione di carichi, magazzinaggio e deposito merci

(CPC 741, 742),

b)  Servizi delle agenzie di trasporto merci e i servizi di supporto e ausiliari dei trasporti

(CPC 748, 749).

 

(1)   

Corrisponde ai servizi fognari.

(2)   

Corrisponde ai servizi di depurazione dei gas di scarico.

(3)   

Corrisponde a parti dei servizi di tutela della natura e del paesaggio.

(4)   

** Indica che il servizio specificato costituisce solo una parte della gamma totale di attività coperta dalla concordanza CPC.

ALLEGATO XXVIII

RAVVICINAMENTO

ALLEGATO XXVIII-A

NORME APPLICABILI AI SERVIZI FINANZIARI

La Repubblica di Moldova si impegna nei tempi convenuti a provvedere al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali seguenti.

Direttiva 2007/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 settembre 2007, che modifica la direttiva 92/49/CEE del Consiglio e le direttive 2002/83/CE, 2004/39/CE, 2005/68/CE e 2006/48/CE per quanto riguarda le regole procedurali e i criteri per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni nel settore finanziario

Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/44/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, relativa alla vigilanza supplementare sugli enti creditizi, sulle imprese di assicurazione e sulle imprese di investimento appartenenti a un conglomerato finanziario

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'accesso all'attività degli enti creditizi e al suo esercizio

Le associazioni di credito e risparmio della Repubblica di Moldova sono equiparate agli enti elencati all'articolo 2 dell'anzidetta direttiva e pertanto sono esclusi dal campo di applicazione della medesima direttiva.

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/18/CE della Commissione, del 27 marzo 2007, che modifica la direttiva 2006/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l'esclusione o l'inclusione di taluni enti dal suo campo di applicazione e il trattamento delle esposizioni verso banche multilaterali di sviluppo

Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/18/CE sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/49/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativa all'adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva, tranne le disposizioni elencate di seguito, sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Per quanto riguarda gli enti diversi dagli enti creditizi definiti all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a) dell'anzidetta direttiva, le disposizioni relative al capitale iniziale richiesto di cui all'articolo 5, paragrafi 1 e 3, articolo 6, articolo 7, lettere a), b) e c), articolo 8, lettere a), b) e c) e articolo 9, dell'anzidetta direttiva sono attuate entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva, a eccezione di quelle relative al livello minimo di indennizzo per ciascun depositante di cui all'articolo 7 dell'anzidetta direttiva, sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Le disposizioni relative al livello minimo di indennizzo per ciascun depositante di cui all'articolo 7 dell'anzidetta direttiva sono attuate entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 86/635/CEE del Consiglio, dell'8 dicembre 1986, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di società nonché di banche e di altre istituzioni finanziarie

Calendario: le disposizioni della direttiva 2001/65/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 giugno 2003, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione

Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/51/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/46/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II)

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 91/674/CEE del Consiglio, del 19 dicembre 1991, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Raccomandazione della Commissione, del 18 dicembre 1991, relativa agli intermediari assicurativi (92/48/CEE)

Calendario: non pertinente

Direttiva 2002/92/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 dicembre 2002, sulla intermediazione assicurativa

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/103/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'assicurazione della responsabilità civile risultante dalla circolazione di autoveicoli e il controllo dell'obbligo di assicurare tale responsabilità

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/41/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 giugno 2003, relativa alle attività e alla supervisione degli enti pensionistici aziendali o professionali

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativa ai mercati degli strumenti finanziari

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/73/CE della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i requisiti di organizzazione e le condizioni di esercizio dell'attività delle imprese di investimento e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/73/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1287/2006 della Commissione, del 10 agosto 2006, recante modalità di esecuzione della direttiva 2004/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli obblighi in materia di registrazioni per le imprese di investimento, la comunicazione delle operazioni, la trasparenza del mercato, l'ammissione degli strumenti finanziari alla negoziazione e le definizioni di taluni termini ai fini di tale direttiva

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 novembre 2003, relativa al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di strumenti finanziari

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le informazioni contenute nei prospetti, il modello dei prospetti, l'inclusione delle informazioni mediante riferimento, la pubblicazione dei prospetti e la diffusione di messaggi pubblicitari

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/109/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2004, sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/14/CE della Commissione, dell'8 marzo 2007, che stabilisce le modalità di applicazione di talune disposizioni della direttiva 2004/109/CE sull'armonizzazione degli obblighi di trasparenza riguardanti le informazioni sugli emittenti i cui valori mobiliari sono ammessi alla negoziazione in un mercato regolamentato

Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/14/CE sono attuate entro quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 97/9/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 3 marzo 1997, relativa ai sistemi di indennizzo degli investitori

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva, a eccezione di quelle relative al livello minimo di indennizzo per ciascun investitore di cui all'articolo 4 dell'anzidetta direttiva, sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Le disposizioni relative al livello minimo di indennizzo per ciascun investitore di cui all'articolo 4 dell'anzidetta direttiva sono attuate entro dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2003, relativa all'abuso di informazioni privilegiate e alla manipolazione del mercato (abusi di mercato)

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2004/72/CE della Commissione, del 29 aprile 2004, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prassi di mercato ammesse, la definizione di informazione privilegiata in relazione agli strumenti derivati su merci, l'istituzione di un registro delle persone aventi accesso a informazioni privilegiate, la notifica delle operazioni effettuate da persone che esercitano responsabilità di direzione e la segnalazione di operazioni sospette

Calendario: le disposizioni della direttiva 2004/72/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/124/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione e la comunicazione al pubblico delle informazioni privilegiate e la definizione di manipolazione del mercato

Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/124/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/125/CE della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la corretta presentazione delle raccomandazioni di investimento e la comunicazione al pubblico di conflitti di interesse

Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/125/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 2273/2003 della Commissione, del 22 dicembre 2003, recante modalità di esecuzione della direttiva 2003/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la deroga per i programmi di riacquisto di azioni proprie e per le operazioni di stabilizzazione di strumenti finanziari

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1060/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, relativo alle agenzie di rating del credito

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM)

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni

Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/16/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, che modifica la direttiva 98/26/CE concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli e la direttiva 2002/47/CE relativa ai contratti di garanzia finanziaria per quanto riguarda i sistemi connessi e i crediti

Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/44/CE sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2007/64/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativa ai servizi nel mercato interno

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1o agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata

Calendario: le disposizioni della direttiva 2006/70/CE sono attuate entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 1781/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, riguardante i dati informativi relativi all'ordinante che accompagnano i trasferimenti di fondi

Calendario: le disposizioni dell'anzidetto regolamento sono attuate entro un anno dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼M8

ALLEGATO XXVIII-B

NORME APPLICABILI AI SERVIZI DI TELECOMUNICAZIONE



La Repubblica di Moldova si impegna a provvedere nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

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▼M8

Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione



Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2015/2120 sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/77/CE della Commissione, del 16 settembre 2002, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica



Calendario: le misure derivanti dall’applicazione della direttiva 2002/77/CE sono attuate entro un anno e mezzo dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2002/58/CE:

— 
attuazione di norme per garantire la tutela dei diritti e delle libertà fondamentali, in particolare del diritto alla vita privata, per quanto riguarda il trattamento dei dati personali nel settore delle comunicazioni elettroniche e la garanzia del libero flusso di tali dati e della libera circolazione di apparecchiature e servizi per la comunicazione elettronica.



Calendario: tali disposizioni della direttiva 2002/58/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione n. 676/2002/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 7 marzo 2002, relativa ad un quadro normativo per la politica in materia di spettro radio nella Comunità europea (Decisione spettro radio)

Si applicano le seguenti disposizioni della decisione n. 676/2002/CE:

— 
adozione di una politica e di norme volte a garantire la disponibilità armonizzata e l’uso efficace dello spettro radio.



Calendario: le misure derivanti dall’applicazione della decisione n. 676/2002/CE sono attuate entro due anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2010/267/UE della Commissione, del 6 maggio 2010, relativa all’armonizzazione delle condizioni tecniche d’uso della banda di frequenze 790-862 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell’Unione europea



Calendario: le disposizioni della decisione 2010/267/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione 2011/251/UE della Commissione, del 18 aprile 2011, che modifica la decisione 2009/766/CE relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2011/251/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2009/766/CE della Commissione, del 16 ottobre 2009, relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche paneuropee nella Comunità, modificata dalla decisione di esecuzione 2011/251/UE della Commissione



Calendario: le disposizioni della decisione 2009/766/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione 2012/688/UE della Commissione, del 5 novembre 2012, relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 1 920-1 980 MHz e 2 110-2 170 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell’Unione



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2012/688/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2008/477/CE della Commissione, del 13 giugno 2008, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 2 500 - 2 690 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità



Calendario: le disposizioni della decisione 2008/477/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione 2014/276/UE della Commissione, del 2 maggio 2014, che modifica la decisione 2008/411/CE relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2014/276/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2008/411/CE della Commissione, del 21 maggio 2008, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 3 400-3 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nella Comunità, modificata dalla decisione di esecuzione 2014/276/UE della Commissione



Calendario: le disposizioni della decisione 2008/411/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

▼M12 —————

▼M8

Decisione 2007/344/CE della Commissione, del 16 maggio 2007, relativa all’armonizzazione delle informazioni sull’uso dello spettro radio pubblicate nella Comunità



Calendario: le disposizioni della decisione 2007/344/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

▼M12 —————

▼M8

Decisione di esecuzione 2013/752/UE della Commissione, dell’11 dicembre 2013, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2005/928/CE



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2013/752/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione 2011/829/UE della Commissione, dell’8 dicembre 2011, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2011/829/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2010/368/UE della Commissione, del 30 giugno 2010, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio



Calendario: le disposizioni della decisione 2010/368/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2009/381/CE della Commissione, del 13 maggio 2009, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio



Calendario: le disposizioni della decisione 2009/381/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2008/432/CE della Commissione, del 23 maggio 2008, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio



Calendario: le disposizioni della decisione 2008/432/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2006/771/CE della Commissione, del 9 novembre 2006, relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio, modificata dalle decisioni di esecuzione della Commissione 2013/752/UE e 2011/829/UE e dalle decisioni della Commissione 2010/368/UE, 2009/381/CE e 2008/432/CE



Calendario: le disposizioni della decisione 2006/771/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2010/166/UE della Commissione, del 19 marzo 2010, sulle condizioni d’uso armonizzate dello spettro radio per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell’Unione europea



Calendario: le disposizioni della decisione 2010/166/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione 2014/641/UE della Commissione, del 1o settembre 2014, relativa alle condizioni tecniche armonizzate per l’utilizzo dello spettro radio da parte delle apparecchiature audio senza fili per la realizzazione di programmi e di eventi speciali nell’Unione



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2014/641/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

▼M12 —————

▼M8

Decisione di esecuzione 2011/485/UE della Commissione, del 29 luglio 2011, sulla modifica della decisione 2005/50/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell’uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2011/485/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2005/50/CE della Commissione, del 17 gennaio 2005, relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell’uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità, modificata dalla decisione di esecuzione 2011/485/UE della Commissione



Calendario: le disposizioni della decisione 2005/50/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2004/545/CE della Commissione, dell’8 luglio 2004, relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 79 GHz ai fini dell’uso di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità



Calendario: le disposizioni della decisione 2004/545/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

▼M12 —————

▼M8

Decisione 2007/98/CE della Commissione, del 14 febbraio 2007, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 2 GHz per la realizzazione di sistemi che forniscono servizi mobili via satellite



Calendario: le disposizioni della decisione 2007/98/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione (UE) 2016/339 della Commissione, dell’8 marzo 2016, relativa all’armonizzazione della banda di frequenza 2 010-2 025 MHz per collegamenti video senza fili portatili o mobili e videocamere senza fili per la realizzazione di programmi ed eventi speciali



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2016/339 sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione (UE) 2015/750 della Commissione, dell’8 maggio 2015, relativa all’armonizzazione della banda di frequenza 1 452-1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell’Unione



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/750 sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione 2013/654/UE della Commissione, del 12 novembre 2013, recante modifica della decisione 2008/294/CE al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA)



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2013/654/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione 2008/294/CE della Commissione, del 7 aprile 2008, sulle condizioni armonizzate dell’uso dello spettro per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nella Comunità europea, modificata dalla decisione di esecuzione 2013/654/UE della Commissione



Calendario: le misure derivanti dall’applicazione della decisione 2008/294/CE sono attuate entro due anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2014/53/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio e che abroga la direttiva 1999/5/CE



Calendario: le disposizioni della direttiva 2014/53/UE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/31/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’8 giugno 2000, relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della società dell’informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno («Direttiva sul commercio elettronico»)

Si applicano le seguenti disposizioni della direttiva 2000/31/CE:

— 
potenziamento dello sviluppo del commercio elettronico;
— 
eliminazione degli ostacoli alla prestazione transfrontaliera di servizi della società dell’informazione;
— 
garanzia della certezza del diritto per i prestatori di servizi della società dell’informazione e
— 
armonizzazione delle limitazioni della responsabilità dei prestatori di servizi che fungono da intermediari per attività di «mere conduit» (semplice trasmissione), «caching» (memorizzazione temporanea) o «hosting» (memorizzazione), senza imposizione di un obbligo generale di sorveglianza.



Calendario: tali disposizioni della direttiva 2000/31/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

▼M12 —————

▼M8

Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE



Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 910/2014 sono attuate entro sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/806 della Commissione, del 22 maggio 2015, che stabilisce le specifiche relative alla forma del marchio di fiducia UE per i servizi fiduciari qualificati



Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/806 sono attuate entro sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 della Commissione, dell’8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche tecniche e i formati relativi agli elenchi di fiducia di cui all’articolo 22, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/1505 sono attuate entro sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 della Commissione, dell’8 settembre 2015, che stabilisce le specifiche relative ai formati delle firme elettroniche avanzate e dei sigilli avanzati che gli organismi del settore pubblico devono riconoscere, di cui all’articolo 27, paragrafo 5, e all’articolo 37, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/1506 sono attuate entro sei anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Decisione di esecuzione (UE) 2016/650 della Commissione, del 25 aprile 2016, che stabilisce norme per la valutazione di sicurezza dei dispositivi per la creazione di una firma e di un sigillo qualificati a norma dell’articolo 30, paragrafo 3, e dell’articolo 39, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2016/650 sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

▼M12

Direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche (rifusione) («EECC»).



Calendario: le disposizioni della direttiva (UE) 2018/1972 sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Regolamento (UE) 2022/612 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 aprile 2022, relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (rifusione).

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento (UE) 2022/612 si intendono così adattate: l’articolo 1, paragrafo 4, si riferisce ai tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fintantoché la Banca centrale europea non pubblica i tassi di cambio per il leu moldovo, ai fini dell’applicazione dell’articolo 1, paragrafo 4, si utilizzano i tassi di cambio tra euro e leu moldovo pubblicati dalla Banca nazionale della Moldova. I periodi di riferimento e le condizioni di cui all’articolo 1, paragrafo 4, restano invariati.



Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2022/612 sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione, del 15 dicembre 2016, che stabilisce norme dettagliate concernenti l’applicazione della politica di utilizzo corretto, la metodologia per valutare la sostenibilità dell’abolizione dei sovrapprezzi del roaming al dettaglio e la domanda che i fornitori di roaming devono presentare ai fini di tale valutazione.



Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2016/2286 della Commissione sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione, del 18 dicembre 2020, che integra la direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio definendo una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti mobili a livello dell’Unione e una tariffa unica massima di terminazione per le chiamate vocali su reti fisse a livello dell’Unione.

Ai fini del presente accordo, le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione si intendono così adattate: l’articolo 3, paragrafi 2 e 3, si riferisce ai tassi di cambio di riferimento pubblicati dalla Banca centrale europea nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Fintantoché la Banca centrale europea non pubblica i tassi di cambio per il leu moldovo, ai fini dell’applicazione dell’articolo 3, paragrafi 2 e 3, si utilizzano i tassi di cambio tra euro e leu moldovo pubblicati dalla Banca nazionale della Moldova. I periodi di riferimento e le condizioni di cui all’articolo 3, paragrafi 2 e 3, restano invariati.



Calendario: le disposizioni del regolamento delegato (UE) 2021/654 della Commissione sono attuate prima del regolamento relativo al roaming ed entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, che istituisce l’Organismo dei regolatori europei delle comunicazioni elettroniche (BEREC) e l’Agenzia di sostegno al BEREC (Ufficio BEREC), modifica il regolamento (UE) 2015/2120 e abroga il regolamento (CE) n. 1211/2009.

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L’autorità nazionale di regolamentazione della Moldova che ha il compito principale di sorvegliare il funzionamento quotidiano dei mercati delle reti e dei servizi di comunicazioni elettroniche partecipa pienamente ai lavori del comitato dei regolatori del BEREC, dei gruppi di lavoro del BEREC e del consiglio di amministrazione dell’Ufficio BEREC: l’autorità nazionale di regolamentazione della Moldova ha gli stessi diritti e obblighi delle autorità nazionali di regolamentazione degli Stati membri dell’UE, tranne il diritto di voto e la presidenza del comitato dei regolatori e del consiglio di amministrazione.
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Alla luce di quanto precede, l’autorità nazionale di regolamentazione della Moldova è rappresentata a un livello adeguato in conformità delle disposizioni del regolamento BEREC. Conformemente alle pertinenti norme dei suddetti regolamenti dell’UE, il BEREC e l’Ufficio BEREC, a seconda dei casi, assistono l’autorità nazionale di regolamentazione della Moldova nello svolgimento dei suoi compiti.
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L’autorità nazionale di regolamentazione della Moldova tiene nella massima considerazione tutti gli orientamenti, i pareri, le raccomandazioni, le posizioni comuni e le migliori prassi adottati dal BEREC al fine di garantire l’attuazione coerente del quadro normativo per le comunicazioni elettroniche.



Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2018/1971 sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della Commissione, del 17 dicembre 2019, che stabilisce un modello sintetico di contratto che deve essere usato dai fornitori di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico a norma della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio.



Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2019/2243 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Direttiva 2014/61/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i costi dell’installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.



Calendario: le disposizioni della direttiva 2014/61/UE sono attuate prima del regolamento relativo al roaming ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Regolamento (UE) 2015/2120 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, che stabilisce misure riguardanti l’accesso a un’Internet aperta e che modifica la direttiva 2002/22/CE relativa al servizio universale e ai diritti degli utenti in materia di reti e di servizi di comunicazione elettronica e il regolamento (UE) n. 531/2012 relativo al roaming sulle reti pubbliche di comunicazioni mobili all’interno dell’Unione (GU L 310 del 26.11.2015, pag. 1), modificato dal regolamento (UE) 2018/1971 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018 (GU L 321 del 17.12.2018, pag. 1).



Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2015/2120 sono attuate prima del regolamento relativo al roaming ed entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione 2007/176/CE della Commissione, dell’11 dicembre 2006, che stabilisce un elenco delle norme e/o delle specifiche per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica e le risorse ed i servizi correlati e sostituisce tutte le versioni precedenti (GU L 86 del 27.3.2007, pag. 11), modificata dalla decisione 2008/286/CE della Commissione, del 17 marzo 2008 (GU L 93 del 4.4.2008, pag. 24).



Calendario: le disposizioni della decisione 2007/176/CE della Commissione sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2015/296 della Commissione, del 24 febbraio 2015, che stabilisce modalità procedurali per la cooperazione tra Stati membri in materia di identificazione elettronica a norma dell’articolo 12, paragrafo 7, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/296 della Commissione sono attuate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione, dell’8 settembre 2015, relativo al quadro di interoperabilità di cui all’articolo 12, paragrafo 8, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.



Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1501 della Commissione sono attuate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione, dell’8 settembre 2015, relativo alla definizione delle specifiche e procedure tecniche minime riguardanti i livelli di garanzia per i mezzi di identificazione elettronica ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.



Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2015/1502 della Commissione sono attuate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2015/1984 della Commissione, del 3 novembre 2015, che definisce le circostanze, i formati e le procedure della notifica di cui all’articolo 9, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno.



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2015/1984 della Commissione sono attuate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Direttiva (UE) 2019/1024 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, relativa all’apertura dei dati e al riutilizzo dell’informazione del settore pubblico (rifusione).



Calendario: le disposizioni della direttiva (UE) 2019/1024 sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione, del 21 dicembre 2022, che stabilisce un elenco di specifiche serie di dati di elevato valore e le relative modalità di pubblicazione e riutilizzo.



Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2023/138 della Commissione sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Regolamento (UE) 2022/2065 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 ottobre 2022, relativo a un mercato unico dei servizi digitali e che modifica la direttiva 2000/31/CE (regolamento sui servizi digitali.).



Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2022/2065 sono attuate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione, del 1o marzo 2018, sulle misure per contrastare efficacemente i contenuti illegali online.



Calendario: le disposizioni della raccomandazione (UE) 2018/334 della Commissione sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Regolamento (UE) 2022/1925 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 settembre 2022, relativo a mercati equi e contendibili nel settore digitale e che modifica le direttive (UE) 2019/1937 e (UE) 2020/1828 (regolamento sui mercati digitali).



Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2022/1925 sono attuate entro tre anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Regolamento (UE) 2019/1150 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 giugno 2019, che promuove equità e trasparenza per gli utenti commerciali dei servizi di intermediazione online (regolamento sulle relazioni piattaforme/imprese).



Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2019/1150 sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Regolamento (UE) 2018/302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 febbraio 2018, recante misure volte a impedire i blocchi geografici ingiustificati e altre forme di discriminazione basate sulla nazionalità, sul luogo di residenza o sul luogo di stabilimento dei clienti nell’ambito del mercato interno e che modifica i regolamenti (CE) n. 2006/2004 e (UE) 2017/2394 e la direttiva 2009/22/CE (regolamento sui blocchi geografici).



Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2018/302 sono attuate entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Direttiva 2002/58/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 luglio 2002, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche (direttiva relativa alla vita privata e alle comunicazioni elettroniche), modificata dalla direttiva 2009/136/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.



Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/58/CE sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

LEGISLAZIONE IN MATERIA DI SPETTRO RADIO

Decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 marzo 2012, che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio.



Calendario: le disposizioni della decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione 2013/195/UE della Commissione, del 23 aprile 2013, che definisce modalità pratiche, formati uniformi e una metodologia relativi all’inventario dello spettro radio previsto dalla decisione n. 243/2012/UE del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce un programma pluriennale relativo alla politica in materia di spettro radio.



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione 2013/195/UE della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2016/687 della Commissione, del 28 aprile 2016, relativa all’armonizzazione della banda di frequenza 694-790 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili e per l’uso nazionale flessibile nell’Unione.



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2016/687 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2016/2317 della Commissione, del 16 dicembre 2016, che modifica la decisione 2008/294/CE e la decisione di esecuzione 2013/654/UE al fine di semplificare il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nell’Unione.



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2016/2317 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2017/191 della Commissione, del 1o febbraio 2017, che modifica la decisione 2010/166/UE al fine di introdurre nuove tecnologie e bande di frequenza per i servizi di comunicazione mobile a bordo delle navi (servizi MCV) nell’Unione europea.



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/191 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione (UE) 2017/899 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2017, relativa all’uso della banda di frequenza 470-790 MHz nell’Unione.



Calendario: le disposizioni della decisione (UE) 2017/899 sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2017/1483 della Commissione, dell’8 agosto 2017, recante modifica della decisione 2006/771/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo da parte di apparecchiature a corto raggio e che abroga la decisione 2006/804/CE.



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/1483 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2017/2077 della Commissione, del 10 novembre 2017, sulla modifica della decisione 2005/50/CE relativa all’armonizzazione dello spettro radio nella banda di frequenze 24 GHz ai fini dell’uso limitato nel tempo di apparecchiature radar a corto raggio per autoveicoli nella Comunità.



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2017/2077 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2018/661 della Commissione, del 26 aprile 2018, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2015/750 relativa all’armonizzazione della banda di frequenza 1 452 - 1 492 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica nell’Unione per quanto riguarda la sua estensione nelle bande di frequenze armonizzate 1 427 -1 452  MHz e 1 492 -1 517  MHz.



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2018/661 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione, dell’11 ottobre 2018, relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo di apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz.



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2019/235 della Commissione, del 24 gennaio 2019, che modifica la decisione 2008/411/CE per quanto riguarda un aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alla banda di frequenze 3 400 - 3 800 MHz.



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2019/235 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2019/785 della Commissione, del 14 maggio 2019, relativa all’armonizzazione dello spettro radio per le apparecchiature che utilizzano la tecnologia a banda ultralarga nell’Unione, e che abroga la decisione 2007/131/CE.



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2019/785 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2019/1345 della Commissione, del 2 agosto 2019, che modifica la decisione 2006/771/CE aggiornando le condizioni tecniche armonizzate nell’ambito dell’uso dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio.



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2019/1345 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2019/784 della Commissione, del 14 maggio 2019, relativa all’armonizzazione della banda di frequenze 24,25-27,5 GHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazione elettronica a banda larga senza fili nell’Unione.



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2019/784 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione, del 24 aprile 2020, che modifica la decisione (UE) 2019/784 per quanto riguarda l’aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alla banda di frequenze 24,25-27,5 GHz.



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2020/590 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2020/636 della Commissione, dell’8 maggio 2020, che modifica la decisione 2008/477/CE per quanto riguarda l’aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alla banda di frequenze 2 500 -2 690 MHz.



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2020/636 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2020/667 della Commissione, del 6 maggio 2020, che modifica la decisione 2012/688/UE per quanto riguarda l’aggiornamento delle pertinenti condizioni tecniche applicabili alle bande di frequenze 1 920 -1 980 MHz e 2 110 -2 170 MHz.



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2020/667 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 della Commissione, del 20 luglio 2020, che specifica le caratteristiche dei punti di accesso senza fili di portata limitata a norma dell’articolo 57, paragrafo 2, della direttiva (UE) 2018/1972 del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.



Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1070 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2020/1426 della Commissione, del 7 ottobre 2020, relativa all’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 875 -5 935 MHz per le applicazioni legate alla sicurezza dei sistemi di trasporto intelligenti (ITS) e che abroga la decisione 2008/671/CE.



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2020/1426 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1067 della Commissione, del 17 giugno 2021, relativa all’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenze 5 945 -6 425 MHz per l’implementazione di sistemi di accesso senza fili, comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN).



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2021/1067 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2021/1730 della Commissione, del 28 settembre 2021, sull’uso armonizzato delle bande di frequenze accoppiate 874,4-880,0 MHz e 919,4-925,0 MHz e della banda di frequenze non accoppiata 1 900 -1 910 MHz per la radio mobile ferroviaria.



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2021/1730 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2022/172 della Commissione, del 7 febbraio 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2018/1538 relativa all’armonizzazione dello spettro radio per l’utilizzo di apparecchiature a corto raggio nelle bande di frequenza 874-876 MHz e 915-921 MHz.



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/172 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2022/173 della Commissione, del 7 febbraio 2022, relativa all’armonizzazione delle bande di frequenze 900 MHz e 1 800 MHz per i sistemi terrestri in grado di fornire servizi di comunicazioni elettroniche nell’Unione e che abroga la decisione 2009/766/CE.



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/173 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2022/179 della Commissione, dell’8 febbraio 2022, sull’uso armonizzato dello spettro radio nella banda di frequenza 5 GHz per l’implementazione di sistemi di accesso senza fili comprese le reti locali in radiofrequenza (WAS/RLAN) e che abroga la decisione 2005/513/CE.



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/179 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2022/180 della Commissione, dell’8 febbraio 2022, che modifica la decisione 2006/771/CE per quanto riguarda l’aggiornamento delle condizioni tecniche armonizzate nell’ambito dell’uso dello spettro radio per le apparecchiature a corto raggio.



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/180 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2307 della Commissione, del 23 novembre 2022, che modifica la decisione di esecuzione (UE) 2022/179 per quanto riguarda la designazione e la messa a disposizione delle bande di frequenza 5 150 -5 250  MHz, 5 250 -5 350  MHz e 5 470 -5 725  MHz conformemente alle condizioni tecniche di cui all’allegato.



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/2307 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

Decisione di esecuzione (UE) 2022/2324 della Commissione, del 23 novembre 2022, recante modifica della decisione 2008/294/CE, al fine di includere ulteriori tecnologie di accesso e misure per il funzionamento dei servizi di comunicazione mobile a bordo degli aeromobili (servizi MCA) nell’Unione.



Calendario: le disposizioni della decisione di esecuzione (UE) 2022/2324 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

▼B

ALLEGATO XXVIII-C

NORME APPLICABILI AI SERVIZI POSTALI E DI CORRIERE

La Repubblica di Moldova si impegna nei tempi convenuti a provvedere al progressivo ravvicinamento della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali seguenti.

Direttiva 97/67/CE, del 15 dicembre 1997, concernente regole comuni per lo sviluppo del mercato interno dei servizi postali comunitari e il miglioramento della qualità del servizio

Calendario: le disposizioni dell'anzidetta direttiva sono attuate all'atto dell'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/39/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 giugno 2002, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda l'ulteriore apertura alla concorrenza dei servizi postali della Comunità

Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/39/CE sono attuate entro cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/6/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 febbraio 2008, che modifica la direttiva 97/67/CE per quanto riguarda il pieno completamento del mercato interno dei servizi postali comunitari

Calendario: le disposizioni della direttiva 2008/6/CE sono attuate entro sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

▼M12

— 
Regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 aprile 2018, relativo ai servizi di consegna transfrontaliera dei pacchi.
— 
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1263 della Commissione, del 20 settembre 2018, che definisce i moduli per la trasmissione delle informazioni da parte dei fornitori di servizi di consegna dei pacchi a norma del regolamento (UE) 2018/644 del Parlamento europeo e del Consiglio.



Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) 2018/644 e del regolamento di esecuzione (UE) 2018/1263 della Commissione sono attuate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente decisione.

▼M9

ALLEGATO XXVIII-D

NORME APPLICABILI AL TRASPORTO MARITTIMO INTERNAZIONALE



La Repubblica di Moldova si impegna a provvedere nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione agli atti UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Sicurezza marittima — Stato di bandiera/società di classificazione

Direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica della direttiva 2009/15/CE per quanto attiene all’adozione da parte dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni



Calendario: le disposizioni della direttiva di esecuzione 2014/111/UE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/15/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa alle disposizioni e alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi e per le pertinenti attività delle amministrazioni marittime, modificata dalla direttiva di esecuzione 2014/111/UE della Commissione



Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/15/CE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014 della Commissione, del 17 dicembre 2014, recante modifica del regolamento (CE) n. 391/2009 per quanto attiene all’adozione da parte dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO) di taluni codici e relativi emendamenti di alcuni protocolli e convenzioni



Calendario: le disposizioni del regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014 sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alle disposizioni ed alle norme comuni per gli organismi che effettuano le ispezioni e le visite di controllo delle navi, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1355/2014 della Commissione



Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 391/2009 sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Stato di bandiera

Direttiva 2009/21/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al rispetto degli obblighi dello Stato di bandiera



Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/21/CE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Controllo da parte dello Stato di approdo

Direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 agosto 2013, recante modifica della direttiva 2009/16/CE, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo



Calendario: le disposizioni della direttiva 2013/38/UE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) 2015/757 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2015, concernente il monitoraggio, la comunicazione e la verifica delle emissioni di anidride carbonica generate dal trasporto marittimo e che modifica la direttiva 2009/16/CE



Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) 2015/757 sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 novembre 2013, relativo al riciclaggio delle navi e che modifica il regolamento (CE) n. 1013/2006 e la direttiva 2009/16/CE



Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 1257/2013 sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 428/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010, recante attuazione dell’articolo 14 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le ispezioni estese delle navi



Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 428/2010 sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 801/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i criteri dello Stato di bandiera



Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 801/2010 sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 802/2010 della Commissione, del 13 settembre 2010, recante attuazione dell’articolo 10, paragrafo 3, e dell’articolo 27 della direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda l’efficienza delle compagnie di navigazione, modificato dal regolamento di esecuzione (UE) n. 1205/2012



Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 802/2010 sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/16/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativa al controllo da parte dello Stato di approdo, modificata dalla direttiva 2013/38/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, dai regolamenti del Parlamento europeo e del Consiglio (UE) 2015/757 e (UE) n. 1257/2013 e attuata dai regolamenti della Commissione (UE) n. 428/2010, (UE) n. 801/2010 e (UE) n. 802/2010



Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/16/CE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Monitoraggio del traffico navale

Direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, recante modifica della direttiva 2002/59/CE relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione



Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/17/CE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2011/15/UE della Commissione, del 23 febbraio 2011, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione



Calendario: le disposizioni della direttiva 2011/15/UE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014, recante modifica della direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione



Calendario: le disposizioni della direttiva 2014/100/UE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 giugno 2002, relativa all’istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio del traffico navale e d’informazione e che abroga la direttiva 93/75/CEE del Consiglio, modificata dalla direttiva 2009/17/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e dalle direttive della Commissione 2011/15/UE e 2014/100/UE



Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/59/CE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Inchieste sui sinistri marittimi

Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l’esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea, modificata dalla direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio



Calendario: le disposizioni della direttiva 1999/35/CE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (UE) n. 1286/2011 della Commissione, del 9 dicembre 2011, recante adozione di una metodologia comune d’indagine sui sinistri e sugli incidenti marittimi a norma dell’articolo 5, paragrafo 4, della direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio



Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 1286/2011 sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, che stabilisce i principi fondamentali in materia di inchieste sugli incidenti nel settore del trasporto marittimo e che modifica la direttiva 1999/35/CE del Consiglio e la direttiva 2002/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio



Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/18/CE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri

Regolamento (CE) n. 392/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, relativo alla responsabilità dei vettori che trasportano passeggeri via mare in caso di incidente



Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 392/2009 sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 540/2008 della Commissione, del 16 giugno 2008, recante modifica dell’allegato II del regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza, per quanto concerne i modelli dei documenti



Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 540/2008 sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 336/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 febbraio 2006, sull’attuazione nella Comunità del codice internazionale di gestione della sicurezza e che abroga il regolamento (CE) n. 3051/95 del Consiglio, modificato dal regolamento (CE) n. 540/2008 della Commissione



Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 336/2006 sono attuate entro due anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Norme tecniche e operative

Attrezzature marittime

Direttiva 2014/90/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, sull’equipaggiamento marittimo e che abroga la direttiva 96/98/CE del Consiglio



Calendario: le disposizioni della direttiva 2014/90/UE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Navi passeggeri

Direttiva 2010/36/UE della Commissione, del 1o giugno 2010, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri



Calendario: le disposizioni della direttiva 2010/36/UE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri, modificata dalle direttive della Commissione 2010/36/UE e (UE) 2016/844



Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/45/CE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva (UE) 2016/844 della Commissione, del 27 maggio 2016, che modifica la direttiva 2009/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa alle disposizioni e norme di sicurezza per le navi da passeggeri



Calendario: le disposizioni della direttiva (UE) 2016/844 sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/35/CE del Consiglio, del 29 aprile 1999, relativa a un sistema di visite obbligatorie per l’esercizio in condizioni di sicurezza di traghetti roll-on/roll-off e di unità veloci da passeggeri adibiti a servizi di linea



Calendario: le disposizioni della direttiva 1999/35/CE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2005/12/CE della Commissione, del 18 febbraio 2005, recante modifica degli allegati I e II della direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri



Calendario: le disposizioni della direttiva 2005/12/CE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2003/25/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, concernente requisiti specifici di stabilità per le navi ro/ro da passeggeri, modificata dalla direttiva 2005/12/CE della Commissione



Calendario: le disposizioni della direttiva 2003/25/CE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Petroliere

Regolamento (UE) n. 530/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, sull’introduzione accelerata delle norme in materia di doppio scafo o di tecnologia equivalente per le petroliere monoscafo



Calendario: le disposizioni del regolamento (UE) n. 530/2012 sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Navi portarinfuse

Direttiva 2001/96/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 dicembre 2001, recante requisiti e procedure armonizzate per la sicurezza delle operazioni di carico e di scarico delle navi portarinfuse



Calendario: le disposizioni della direttiva 2001/96/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Equipaggio

Direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, che modifica la direttiva 2008/106/CE concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare



Calendario: le disposizioni della direttiva 2012/35/UE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2008/106/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, concernente i requisiti minimi di formazione per la gente di mare, modificata dalla direttiva 2012/35/UE del Parlamento europeo e del Consiglio



Calendario: le disposizioni della direttiva 2008/106/CE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Ambiente

Direttiva 2007/71/CE della Commissione, del 13 dicembre 2007, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico



Calendario: le disposizioni della direttiva 2007/71/CE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva (UE) 2015/2087 della Commissione, del 18 novembre 2015, recante modifica dell’allegato II della direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico



Calendario: le disposizioni della direttiva (UE) 2015/2087 sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, modificata dalle direttive della Commissione 2007/71/CE e (UE) 2015/2087



Calendario: le disposizioni della direttiva 2000/59/CE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2002/84/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 novembre 2002, che modifica le direttive in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento provocato dalle navi



Calendario: le disposizioni della direttiva 2002/84/CE sono attuate entro cinque anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 536/2008 della Commissione, del 13 giugno 2008, recante attuazione dell’articolo 6, paragrafo 3, e dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio sul divieto dei composti organostannici sulle navi e recante modifica di detto regolamento



Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 536/2008 sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 782/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 aprile 2003, sul divieto dei composti organostannici sulle navi, modificato dal regolamento (CE) n. 536/2008 della Commissione



Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 782/2003 sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni tecniche

Direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 ottobre 2010, relativa alle formalità di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE



Calendario: le disposizioni della direttiva 2010/65/UE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Condizioni sociali

Direttiva 92/29/CEE del Consiglio, del 31 marzo 1992, riguardante le prescrizioni minime di sicurezza e di salute per promuovere una migliore assistenza medica a bordo delle navi



Calendario: le disposizioni della direttiva 92/29/CEE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all’accordo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione dei sindacati dei trasportatori dell’Unione europea (FST) – allegato: Accordo europeo sull’organizzazione dell’orario di lavoro della gente di mare, modificata dalla direttiva 2009/13/CE del Consiglio



Calendario: le disposizioni della direttiva 1999/63/CE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 2009/13/CE del Consiglio, del 16 febbraio 2009, recante attuazione dell’accordo concluso dall’Associazione armatori della Comunità europea (ECSA) e dalla Federazione europea dei lavoratori dei trasporti (ETF) sulla convenzione sul lavoro marittimo del 2006 e modifica della direttiva 1999/63/CE



Calendario: le disposizioni della direttiva 2009/13/CE sono attuate entro quattro anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Direttiva 1999/95/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 dicembre 1999, concernente l’applicazione delle disposizioni relative all’orario di lavoro della gente di mare a bordo delle navi che fanno scalo nei porti della Comunità



Calendario: le disposizioni della direttiva 1999/95/CE sono attuate entro tre anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Sicurezza marittima

Direttiva 2005/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa al miglioramento della sicurezza dei porti



Calendario: le disposizioni della direttiva 2005/65/CE, eccetto quelle riguardanti le ispezioni della Commissione, sono attuate entro due anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

Regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, relativo al miglioramento della sicurezza delle navi e degli impianti portuali



Calendario: le disposizioni del regolamento (CE) n. 725/2004, eccetto quelle riguardanti le ispezioni della Commissione, sono attuate entro due anni dall’entrata in vigore del presente accordo.

▼M3

ALLEGATO XXIX

APPALTI PUBBLICI

ALLEGATO XXIX-A

SOGLIE

1. Le soglie di valore di cui all'articolo 269, paragrafo 3, del presente accordo sono per entrambe le parti le seguenti:

a) 

134 000 EUR per gli appalti pubblici di forniture e di servizi aggiudicati dalle autorità governative centrali e per i concorsi di progettazione indetti da tali autorità;

b) 

207 000 EUR nel caso di appalti pubblici di forniture e di servizi non contemplati alla lettera a);

c) 

5 186 000 EUR nel caso di appalti pubblici di lavori;

d) 

5 186 000 EUR nel caso di appalti di lavori nel settore dei servizi di pubblica utilità;

e) 

5 186 000 EUR nel caso di concessioni;

f) 

414 000 EUR nel caso di appalti di forniture e servizi nel settore dei servizi di pubblica utilità;

g) 

750 000 EUR per appalti pubblici di servizi sociali e di altri servizi specifici;

h) 

1 000 000 EUR per appalti di servizi per i servizi sociali e altri servizi specifici di pubblica utilità.

2. Le soglie di cui al paragrafo 1 sono adeguate per rispecchiare le soglie applicabili a norma delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE al momento dell'entrata in vigore del presente accordo.

ALLEGATO XXIX-B

Calendario indicativo per le riforme istituzionali, il ravvicinamento e l'accesso al mercato



Fase

 

Calendario indicativo

Accesso al mercato concesso all'UE dalla Repubblica di Moldova

Accesso al mercato concesso alla Repubblica di Moldova dall'UE

 

1

Attuazione dell'articolo 270, paragrafo 2, e dell'articolo 271 del presente accordo

Accordo sulla strategia di riforma di cui all'articolo 272 del presente accordo

9 mesi dall'entrata in vigore del presente accordo

Forniture per le autorità governative centrali

Forniture per le autorità governative centrali

 

2

Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/24/UE e 89/665/CEE

5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico

Forniture per lo Stato, gli enti territoriali e gli organismi di diritto pubblico

Allegati XXIX-C e XXIX-N

Ravvicinamento e attuazione di elementi di base delle direttive 2014/25/UE e 92/13/CEE

5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Forniture per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità

Forniture per tutti gli enti aggiudicatori

Allegati XXIX-G e XXIX-Q

Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2014/24/UE

5 anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Appalti di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici

Appalti di servizi e lavori per tutte le amministrazioni aggiudicatrici

Allegati XXIX-D, XXIX-E e XXIX-O

3

Ravvicinamento e attuazione della direttiva 2014/23/UE

6 anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Concessioni per tutte le amministrazioni aggiudicatrici

Concessioni per tutte le amministrazioni aggiudicatrici

Allegati XXIX-K e XXIX-L

4

Ravvicinamento e attuazione di altri elementi della direttiva 2014/25/UE

8 anni dall'entrata in vigore del presente accordo

Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità

Appalti di servizi e di lavori per tutti gli enti aggiudicatori nel settore dei servizi di pubblica utilità

Allegati XXIX-H, XXIX-I e XXIX-R

ALLEGATO XXIX-C

Elementi di base della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE

(Fase 2)



TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

 

 

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6

Articolo 2

Definizioni: paragrafo 1, punti 1), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 18), 19), 20), 22), 23) e 24)

Articolo 3

Appalti misti

Sezione 2

Soglie

Articolo 4

Importi delle soglie

Articolo 5

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti

Sezione 3

Esclusioni

Articolo 7

Appalti aggiudicati nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali

Articolo 8

Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche

Articolo 9

Appalti pubblici aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali

Articolo 10

Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

Articolo 11

Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo

Articolo 12

Appalti pubblici tra enti nell'ambito del settore pubblico

Sezione 4

Situazioni specifiche

Sottosezione 1

Appalti sovvenzionati e servizi di ricerca e sviluppo

Articolo 13

Appalti sovvenzionati dalle amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 14

Servizi di ricerca e sviluppo

Sottosezione 2

Appalti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 15

Difesa e sicurezza

Articolo 16

Appalti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 17

Appalti pubblici e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

 

 

CAPO II

Disposizioni generali

Articolo 18

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

Articolo 19

Operatori economici

Articolo 21

Riservatezza

Articolo 22

Regole applicabili alle comunicazioni: paragrafi da 2 a 6

Articolo 23

Nomenclature

Articolo 24

Conflitti di interesse

 

 

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

 

 

CAPO I

Procedure

Articolo 26

Scelta delle procedure: paragrafi 1, 2, paragrafo 4, lettera a), paragrafi 5 e 6

Articolo 27

Procedura aperta

Articolo 28

Procedura ristretta

Articolo 29

Procedura competitiva con negoziazione

Articolo 32

Uso della procedura negoziata senza previa pubblicazione

 

 

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1

Preparazione

Articolo 40

Consultazioni preliminari di mercato

Articolo 41

Partecipazione precedente di candidati o offerenti

Articolo 42

Specifiche tecniche

Articolo 43

Etichettature

Articolo 44

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova: paragrafi 1 e 2

Articolo 45

Varianti

Articolo 46

Suddivisione degli appalti in lotti

Articolo 47

Fissazione di termini

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 48

Avvisi di preinformazione

Articolo 49

Bandi di gara

Articolo 50

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1 e 4

Articolo 51

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma e paragrafo 5, primo comma

Articolo 53

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

Articolo 54

Inviti ai candidati

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti

Articolo 56

Principi generali

Sottosezione 1

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 57

Motivi di esclusione

Articolo 58

Criteri di selezione

Articolo 59

Documento di gara unico europeo: paragrafo 1 per analogia, paragrafo 4

Articolo 60

Mezzi di prova

Articolo 62

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2

Articolo 63

Affidamento sulle capacità di altri soggetti

Sottosezione 2

Riduzione del numero di candidati, di offerte e soluzioni

Articolo 65

Riduzione del numero di candidati altrimenti qualificati da invitare a partecipare

Articolo 66

Riduzione del numero di offerte e soluzioni

Sottosezione 3

Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 67

Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Articolo 68

Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2

Articolo 69

Offerte anormalmente basse: paragrafi da 1 a 4

 

 

CAPO IV

Esecuzione dell'appalto

Articolo 70

Condizioni di esecuzione dell'appalto

Articolo 71

Subappalto

Articolo 72

Modifica di contratti durante il periodo di validità

Articolo 73

Risoluzione dei contratti

 

 

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

 

 

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 74

Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici

Articolo 75

Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

Articolo 76

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

 

 

ALLEGATI

Allegato II

Elenco delle attività di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 6, lettera a)

Allegato III

Elenco dei prodotti di cui all'articolo 4, lettera b) per quanto riguarda gli appalti aggiudicati dalle amministrazioni aggiudicatrici nel settore della difesa

Allegato IV

Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte e delle domande di partecipazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi di progettazione

Allegato V

Informazioni che devono figurare negli avvisi

 

Parte A:

Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso di preinformazione

 

Parte B:

Informazioni che devono figurare negli avvisi di preinformazione (di cui all'articolo 48)

 

Parte C:

Informazioni che devono figurare negli avvisi e bandi di gara (di cui all'articolo 49)

 

Parte D:

Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all'articolo 50)

 

Parte G:

Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifica di un contratto durante il periodo di validità dello stesso (di cui all'articolo 72, paragrafo 1)

 

Parte H:

Informazioni che devono figurare nei bandi di gara e negli avvisi di aggiudicazione per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 75, paragrafo 1)

 

Parte I:

Informazioni che devono figurare negli avvisi (di cui all'articolo 75, paragrafo 1)

 

Parte J:

Informazioni che devono figurare negli avvisi di aggiudicazione per gli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 75, paragrafo 2)

Allegato VII

Definizione di talune specifiche tecniche

Allegato IX

Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo o a confermare interesse, previsti dall'articolo 54

Allegato X

Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all'articolo 18, paragrafo 2

Allegato XII

Mezzi di prova dei criteri di selezione

Allegato XIV

Servizi di cui all'articolo 74

ALLEGATO XXIX-D

Altri elementi obbligatori della direttiva 2014/24/UE

(Fase 2)



TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

 

 

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1

Oggetto e definizioni

Articolo 2

Definizioni: paragrafo 1, punto 21

Articolo 22

Regole applicabili alle comunicazioni: paragrafo 1

 

 

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

 

 

CAPO I

Procedure

Articolo 26

Scelta delle procedure: paragrafo 3 e paragrafo 4, lettera b)

Articolo 30

Dialogo competitivo

Articolo 31

Partenariati per l'innovazione

 

 

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 33

Accordi quadro

Articolo 34

Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 35

Aste elettroniche

Articolo 36

Cataloghi elettronici

Articolo 38

Appalti congiunti occasionali

 

 

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 50

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 2 e 3

 

 

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

 

 

CAPO II

Regole sui concorsi di progettazione

Articolo 78

Ambito di applicazione

Articolo 79

Bandi e avvisi

Articolo 80

Organizzazione dei concorsi di progettazione e selezione dei partecipanti

Articolo 81

Composizione della commissione giudicatrice

Articolo 82

Decisioni della commissione giudicatrice

 

 

ALLEGATI

Allegato V

Informazioni che devono figurare negli avvisi

 

Parte E:

Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all'articolo 79, paragrafo 1)

 

Parte F:

Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati di un concorso (di cui all'articolo 79, paragrafo 2)

Allegato VI

Informazioni che devono figurare nei documenti di gara in relazione alle aste elettroniche (articolo 35, paragrafo 4)

ALLEGATO XXIX-E

Altri elementi non obbligatori della direttiva 2014/24/UE

(Fase 2)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/24/UE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Repubblica di Moldova può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XXIX-B.



TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

 

 

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1

Oggetto e definizioni

Articolo 2

Definizioni: paragrafo 1, punti 14 e 16

Articolo 20

Appalti riservati

 

 

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 37

Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

 

 

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti

Articolo 64

Elenchi ufficiali di operatori economici riconosciuti e certificazione da parte di organismi di diritto pubblico o privato

 

 

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

 

 

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 77

Appalti riservati per determinati servizi

ALLEGATO XXIX-F

Disposizioni della direttiva 2014/24/UE al di fuori dell'ambito del ravvicinamento

Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.



TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

 

 

CAPO I

Ambito di applicazione e definizioni

Sezione 1

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 3 e 4

Articolo 2

Definizioni: paragrafo 2

Sezione 2

Soglie

Articolo 6

Revisione delle soglie e dell'elenco delle autorità governative centrali

 

 

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti pubblici

 

 

CAPO I

Procedure

Articolo 25

Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali

 

 

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 39

Appalti che coinvolgono amministrazioni aggiudicatrici di Stati membri diversi

 

 

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1

Preparazione

Articolo 44

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova: paragrafo 3

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 51

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3 e 4, paragrafo 5, secondo comma, paragrafo 6

Articolo 52

Pubblicazione a livello nazionale

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti

Articolo 61

Registro online dei certificati (e-Certis)

Articolo 62

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3

Articolo 68

Costi del ciclo di vita: paragrafo 3

Articolo 69

Offerte anormalmente basse: paragrafo 5

 

 

TITOLO IV

Governance

Articolo 83

Applicazione

Articolo 84

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 85

Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche

Articolo 86

Cooperazione amministrativa

 

 

TITOLO V

Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali

Articolo 87

Esercizio della delega

Articolo 88

Procedura d'urgenza

Articolo 89

Procedura di comitato

Articolo 90

Recepimento e disposizioni transitorie

Articolo 91

Abrogazioni

Articolo 92

Riesame

Articolo 93

Entrata in vigore

Articolo 94

Destinatari

 

 

ALLEGATI

Allegato I

Autorità governative centrali

Allegato VIII

Caratteristiche relative alla pubblicazione

Allegato XI

Registri

Allegato XIII

Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 68, paragrafo 3

Allegato XV

Tavola di concordanza

ALLEGATO XXIX-G

Elementi di base della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE

(Fase 2)



TITOLO I

Campo di applicazione, definizioni e principi generali

 

 

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2, 5 e 6

Articolo 2

Definizioni: punti da 1 a 9, da 13 a 16 e da 18 a 20

Articolo 3

Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 1 e 4

Articolo 4

Enti aggiudicatori: paragrafi da 1 a 3

Articolo 5

Appalti misti che riguardano la stessa attività

Articolo 6

Appalti che riguardano più attività

 

 

CAPO II

Attività

Articolo 7

Disposizioni comuni

Articolo 8

Gas ed energia termica

Articolo 9

Elettricità

Articolo 10

Acqua

Articolo 11

Servizi di trasporto

Articolo 12

Porti e aeroporti

Articolo 13

Servizi postali

Articolo 14

Estrazione di petrolio e gas e prospezione o estrazione di carbone o di altri combustibili solidi

 

 

CAPO III

Ambito di applicazione materiale

Sezione 1

Soglie

Articolo 15

Importi delle soglie

Articolo 16

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti: paragrafi da 1 a 4 e da 7 a 14

Sezione 2

Appalti e concorsi di progettazione esclusi: Disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Sottosezione 1

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia

Articolo 18

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 1

Articolo 20

Appalti aggiudicati e concorsi di progettazione organizzati in base a norme internazionali

Articolo 21

Esclusioni specifiche per gli appalti di servizi

Articolo 22

Appalti di servizi aggiudicati in base a un diritto esclusivo

Articolo 23

Appalti aggiudicati da taluni enti aggiudicatori per l'acquisto di acqua e per la fornitura di energia o di combustibili destinati alla produzione di energia

Sottosezione 2

Appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Articolo 24

Difesa e sicurezza

Articolo 25

Appalti misti riguardanti la medesima attività e concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Articolo 26

Appalti che riguardano più attività e concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 27

Appalti e concorsi di progettazione concernenti aspetti di difesa o di sicurezza che sono aggiudicati o organizzati in base a norme internazionali

Sottosezione 3

Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture)

Articolo 28

Appalti tra amministrazioni aggiudicatrici

Articolo 29

Appalti aggiudicati a un'impresa collegata

Articolo 30

Appalti aggiudicati a una joint-venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

Sottosezione 4

Situazioni specifiche

Articolo 32

Servizi di ricerca e sviluppo

 

 

CAPO IV

Principi generali

Articolo 36

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

Articolo 37

Operatori economici

Articolo 39

Riservatezza

Articolo 40

Regole applicabili alle comunicazioni

Articolo 41

Nomenclature

Articolo 42

Conflitti di interesse

 

 

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

 

 

CAPO I

Procedure

Articolo 44

Scelta delle procedure: paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 45

Procedura aperta

Articolo 46

Procedura ristretta

Articolo 47

Procedura negoziata con previa indizione di gara

Articolo 50

Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettere da a) a i)

 

 

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 1

Preparazione

Articolo 58

Consultazioni preliminari di mercato

Articolo 59

Partecipazione precedente di candidati o offerenti

Articolo 60

Specifiche tecniche

Articolo 61

Etichettature

Articolo 62

Relazioni di prova, certificazione e altri mezzi di prova

Articolo 63

Comunicazione delle specifiche tecniche

Articolo 64

Varianti

Articolo 65

Suddivisione degli appalti in lotti

Articolo 66

Fissazione di termini

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 67

Avvisi periodici indicativi

Articolo 68

Avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione

Articolo 69

Bandi di gara

Articolo 70

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafi 1, 3 e 4

Articolo 71

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1 e paragrafo 5, primo comma

Articolo 73

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

Articolo 74

Inviti ai candidati

Articolo 75

Informazioni a coloro che hanno chiesto una qualificazione, ai candidati e agli offerenti

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti

Articolo 76

Principi generali

Sottosezione 1

Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 78

Criteri di selezione qualitativa

Articolo 79

Affidamento sulle capacità di altri soggetti paragrafo 2

Articolo 80

Uso dei motivi di esclusione e dei criteri di selezione di cui alla direttiva 2014/24/UE

Articolo 81

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafi 1 e 2

Sottosezione 2

Aggiudicazione dell'appalto

Articolo 82

Criteri di aggiudicazione dell'appalto

Articolo 83

Costi del ciclo di vita: paragrafi 1 e 2

Articolo 84

Offerte anormalmente basse: paragrafi da 1 a 4

 

 

CAPO IV

Esecuzione dell'appalto

Articolo 87

Condizioni di esecuzione dell'appalto

Articolo 88

Subappalto

Articolo 89

Modifica di contratti durante il periodo di validità

Articolo 90

Risoluzione dei contratti

 

 

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

 

 

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 91

Aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici

Articolo 92

Pubblicazione degli avvisi e dei bandi

Articolo 93

Principi per l'aggiudicazione degli appalti

 

 

ALLEGATI

Allegato I

Elenco delle attività di cui all'articolo 2, punto 2, lettera a)

Allegato V

Requisiti relativi agli strumenti e ai dispositivi di ricezione elettronica delle offerte, delle domande di partecipazione, delle domande di qualificazione, nonché dei piani e progetti nei concorsi

Allegato VI, parte A

Informazioni che devono figurare negli avvisi periodici indicativi (di cui all'articolo 67)

Allegato VI, parte B

Informazioni che devono figurare negli avvisi che annunciano la pubblicazione nel profilo di committente di un avviso periodico indicativo, che non funge da mezzo di indizione di una gara (di cui all'articolo 67, paragrafo 1)

Allegato VIII

Definizione di talune specifiche tecniche

Allegato IX

Caratteristiche relative alla pubblicazione

Allegato X

Informazioni che devono figurare negli avvisi sull'esistenza di un sistema di qualificazione (di cui all'articolo 44, paragrafo 4, lettera b) e all'articolo 68)

Allegato XI

Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara (di cui all'articolo 69)

Allegato XII

Informazioni che devono figurare negli avvisi relativi agli appalti aggiudicati (di cui all'articolo 70)

Allegato XIII

Contenuto degli inviti a presentare offerte, a partecipare al dialogo, a negoziare o a confermare interesse, previsti dall'articolo 74

Allegato XIV

Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all'articolo 36, paragrafo 2

Allegato XVI

Informazioni che devono figurare negli avvisi di modifica di un contratto durante il periodo di validità dello stesso (di cui all'articolo 89, paragrafo 1)

Allegato XVII

Servizi di cui all'articolo 91

Allegato XVIII

Informazioni che devono figurare nei bandi e negli avvisi di gara relativi agli appalti di servizi sociali e di altri servizi specifici (di cui all'articolo 92)

ALLEGATO XXIX-H

Altri elementi obbligatori della direttiva 2014/25/UE

(Fase 4)



TITOLO I

Campo di applicazione, definizioni e principi generali

 

 

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 2

Definizioni: punto 17

 

 

CAPO III

Ambito di applicazione materiale

Sezione 1

Soglie

Articolo 16

Metodi di calcolo del valore stimato degli appalti paragrafi 5 e 6

 

 

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

 

 

CAPO I

Procedure

Articolo 44

Scelta delle procedure: paragrafo 3

Articolo 48

Dialogo competitivo

Articolo 49

Partenariati per l'innovazione

Articolo 50

Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara: lettera j)

 

 

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 51

Accordi quadro

Articolo 52

Sistemi dinamici di acquisizione

Articolo 53

Aste elettroniche

Articolo 54

Cataloghi elettronici

Articolo 56

Appalti congiunti occasionali

 

 

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 70

Avvisi relativi agli appalti aggiudicati: paragrafo 2

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti

Sottosezione 1

Qualificazione e selezione qualitativa

Articolo 77

Sistemi di qualificazione

Articolo 79

Affidamento sulle capacità di altri soggetti paragrafo 1

 

 

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

 

 

CAPO II

Regole sui concorsi di progettazione

Articolo 95

Ambito di applicazione

Articolo 96

Avvisi

Articolo 97

Organizzazione dei concorsi di progettazione, selezione dei partecipanti e commissione giudicatrice

Articolo 98

Decisione della commissione giudicatrice

 

 

ALLEGATI

Allegato VII

Informazioni che devono figurare nei documenti di gara relativi alle aste elettroniche (articolo 53, paragrafo 4)

Allegato XIX

Informazioni che devono figurare negli avvisi di concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1)

Allegato XX

Informazioni che devono figurare negli avvisi sui risultati dei concorsi di progettazione (di cui all'articolo 96, paragrafo 1)

ALLEGATO XXIX-I

Altri elementi non obbligatori della direttiva 2014/25/UE

(Fase 4)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/25/UE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Repubblica di Moldova può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XXIX-B.



TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

 

 

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 2

Definizioni: punti da 10 a 12

 

 

CAPO IV

Principi generali

Articolo 38

Appalti riservati

 

 

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

 

 

CAPO I

Procedure

Articolo 55

Attività di centralizzazione delle committenze e centrali di committenza

 

 

TITOLO III

Particolari regimi di appalto

 

 

CAPO I

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 94

Appalti riservati per determinati servizi

ALLEGATO XXIX-J

Disposizioni della direttiva 2014/25/UE al di fuori dell'ambito del ravvicinamento

Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.



TITOLO I

Ambito di applicazione, definizioni e principi generali

 

 

CAPO I

Oggetto e definizioni

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 3 e 4

Articolo 3

Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3

Articolo 4

Enti aggiudicatori: paragrafo 4

 

 

CAPO III

Ambito di applicazione materiale

Sezione 1

Soglie

Articolo 17

Revisione delle soglie

Sezione 2

Appalti e concorsi di progettazione esclusi: Disposizioni particolari per appalti concernenti aspetti di difesa e di sicurezza

Sottosezione 1

Esclusioni riguardanti tutti gli enti aggiudicatori ed esclusioni speciali per i settori dell'acqua e dell'energia

Articolo 18

Appalti aggiudicati a scopo di rivendita o di locazione a terzi: paragrafo 2

Articolo 19

Appalti e concorsi di progettazione aggiudicati o organizzati per fini diversi dal perseguimento di un'attività interessata o per l'esercizio di un'attività in un paese terzo: paragrafo 2

Sottosezione 3

Relazioni speciali (cooperazione, imprese collegate e joint-venture)

Articolo 31

Notifica di informazioni

Sottosezione 4

Situazioni specifiche

Articolo 33

Appalti sottoposti a un regime speciale

Sottosezione 5

Attività direttamente esposte alla concorrenza e pertinenti disposizioni procedurali

Articolo 34

Attività direttamente esposte alla concorrenza

Articolo 35

Procedura atta a stabilire se l'articolo 34 sia applicabile

 

 

TITOLO II

Disposizioni applicabili agli appalti

 

 

CAPO I

Procedure

Articolo 43

Condizioni relative all'AAP e ad altri accordi internazionali

 

 

CAPO II

Tecniche e strumenti per gli appalti elettronici e aggregati

Articolo 57

Appalti che coinvolgono enti aggiudicatori di Stati membri diversi

 

 

CAPO III

Svolgimento della procedura

Sezione 2

Pubblicità e trasparenza

Articolo 71

Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafi 2, 3, 4, paragrafo 5, secondo comma, paragrafo 6

Articolo 72

Pubblicazione a livello nazionale

Sezione 3

Selezione dei partecipanti e aggiudicazione degli appalti

Articolo 81

Norme di garanzia della qualità e norme di gestione ambientale: paragrafo 3

Articolo 83

Costi del ciclo di vita: paragrafo 3

Sezione 4

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi e relazioni con detti paesi

Articolo 85

Offerte contenenti prodotti originari di paesi terzi

Articolo 86

Relazioni con i paesi terzi per quanto riguarda gli appalti di lavori, forniture e servizi

 

 

TITOLO IV

Governance

Articolo 99

Applicazione

Articolo 100

Relazioni uniche sulle procedure di aggiudicazione degli appalti

Articolo 101

Presentazione di relazioni nazionali e informazioni statistiche

Articolo 102

Cooperazione amministrativa

 

 

TITOLO V

Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali

Articolo 103

Esercizio della delega

Articolo 104

Procedura d'urgenza

Articolo 105

Procedura di comitato

Articolo 106

Recepimento e disposizioni transitorie

Articolo 107

Abrogazione

Articolo 108

Riesame

Articolo 109

Entrata in vigore

Articolo 110

Destinatari

 

 

ALLEGATI

Allegato II

Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 4, paragrafo 3

Allegato III

Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 34, paragrafo 3

Allegato IV

Termini per l'adozione degli atti di esecuzione di cui all'articolo 35

Allegato XV

Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 83, paragrafo 3

ALLEGATO XXIX-K

Elementi di base della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 febbraio 2014 sull'aggiudicazione dei contratti di concessione

(Fase 3)



TITOLO I

Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

 

 

CAPO I

Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

Sezione I

Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafi 1, 2 e 4

Articolo 2

Principio di libera amministrazione delle autorità pubbliche

Articolo 3

Principio della parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza

Articolo 4

Libertà di definire servizi di interesse economico generale

Articolo 5

Definizioni

Articolo 6

Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 1 e 4

Articolo 7

Enti aggiudicatori

Articolo 8

Soglia e metodi di calcolo del valore stimato delle concessioni

Sezione II

Esclusioni

Articolo 10

Esclusioni riguardanti le concessioni aggiudicate da amministrazioni aggiudicatrici e da enti aggiudicatori

Articolo 11

Esclusioni specifiche nel settore delle comunicazioni elettroniche

Articolo 12

Esclusioni specifiche nel settore idrico

Articolo 13

Concessioni aggiudicate a un'impresa collegata

Articolo 14

Concessioni aggiudicate a una joint venture o a un ente aggiudicatore facente parte di una joint-venture

Articolo 17

Concessioni tra enti nell'ambito del settore pubblico

Sezione III

Disposizioni generali

Articolo 18

Durata della concessione

Articolo 19

Servizi sociali e altri servizi specifici

Articolo 20

Contratti misti

Articolo 21

Contratti misti concernenti aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 22

Contratti concernenti sia le attività di cui all'allegato II sia altre attività

Articolo 23

Concessioni riguardanti sia attività di cui all'allegato II sia attività con aspetti di difesa o di sicurezza

Articolo 25

Servizi di ricerca e sviluppo

 

 

CAPO II

Principi

Articolo 26

Operatori economici

Articolo 27

Nomenclature

Articolo 28

Riservatezza

Articolo 29

Norme applicabili alle comunicazioni

 

 

TITOLO II

Norme sull'aggiudicazione di concessioni: principi generali e garanzie procedurali

 

 

CAPO I

Principi generali

Articolo 30

Principi generali: paragrafi 1, 2 e 3

Articolo 31

Bandi di concessione

Articolo 32

Avvisi di aggiudicazione delle concessioni

Articolo 33

Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, primo comma

Articolo 34

Disponibilità elettronica dei documenti di gara

Articolo 35

Lotta alla corruzione e prevenzione dei conflitti di interesse

 

 

CAPO II

Garanzie procedurali

Articolo 36

Requisiti tecnici e funzionali

Articolo 37

Garanzie procedurali

Articolo 38

Selezione e valutazione qualitativa dei candidati

Articolo 39

Termini di ricezione delle domande di partecipazione alla concessione e delle offerte

Articolo 40

Comunicazione ai candidati e agli offerenti

Articolo 41

Criteri di aggiudicazione

 

 

TITOLO III

Norme sull'esecuzione delle concessioni

Articolo 42

Subappalto

Articolo 43

Modifica di contratti durante il periodo di validità

Articolo 44

Risoluzione delle concessioni

Articolo 45

Monitoraggio e relazioni

 

 

ALLEGATI

Allegato I

Elenco delle attività di cui all'articolo 5, punto 7

Allegato II

Attività svolte dagli enti aggiudicatori di cui all'articolo 7

Allegato III

Elenco degli atti giuridici dell'Unione di cui all'articolo 7, paragrafo 2, lettera b)

Allegato IV

Servizi di cui all'articolo 19

Allegato V

Informazioni da inserire nei bandi di concessione di cui all'articolo 31

Allegato VI

Informazioni da inserire negli avvisi di preinformazione concernenti le concessioni di servizi sociali e di altri servizi specifici, di cui all'articolo 31, paragrafo 3

Allegato VII

Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni di cui all'articolo 32

Allegato VIII

Informazioni da inserire negli avvisi di aggiudicazione di concessioni concernenti servizi sociali e altri servizi specifici di cui all'articolo 32

Allegato IX

Caratteristiche relative alla pubblicazione

Allegato X

Elenco delle convenzioni internazionali in materia sociale e ambientale di cui all'articolo 30, paragrafo 3

Allegato XI

Informazioni da inserire negli avvisi di modifiche di una concessione durante il periodo di validità della stessa a norma dell'articolo 43

ALLEGATO XXIX-L

Altri elementi non obbligatori della direttiva 2014/23/UE

(Fase 3)

Il ravvicinamento degli elementi della direttiva 2014/23/UE di cui al presente allegato non è obbligatorio, ma raccomandato. La Repubblica di Moldova può procedere al ravvicinamento di tali elementi entro i termini stabiliti all'allegato XXIX-B.



TITOLO I

Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni

 

 

CAPO I

Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

 

 

Sezione IV

Situazioni specifiche

Articolo 24

Concessioni riservate

ALLEGATO XXIX-M

Disposizioni della direttiva 2014/23/UE al di fuori dell'ambito del ravvicinamento

Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.



TITOLO I

Oggetto, ambito di applicazione, principi e definizioni

 

 

CAPO I

Ambito di applicazione, principi generali e definizioni

Sezione I

Oggetto, ambito di applicazione, principi generali, definizioni e soglia

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione: paragrafo 3

Articolo 6

Amministrazioni aggiudicatrici: paragrafi 2 e 3

Articolo 9

Revisione della soglia

Sezione II

Esclusioni

Articolo 15

Notifica delle informazioni da parte di enti aggiudicatori

Articolo 16

Esclusione di attività direttamente esposte alla concorrenza

 

 

TITOLO II

Norme sull'aggiudicazione di concessioni: principi generali e garanzie procedurali

 

 

CAPO I

Principi generali

Articolo 30

Principi generali: paragrafo 4

Articolo 33

Modelli e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi: paragrafo 1, secondo comma, paragrafi 2, 3 e 4

 

 

TITOLO IV

Modifiche delle direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE

Articolo 46

Modifiche della direttiva 89/665/CEE

Articolo 47

Modifiche della direttiva 92/13/CEE

 

 

TITOLO V

Poteri delegati, competenze di esecuzione e disposizioni finali

Articolo 48

Esercizio della delega

Articolo 49

Procedura d'urgenza

Articolo 50

Procedura di comitato

Articolo 51

Recepimento

Articolo 52

Disposizioni transitorie

Articolo 53

Monitoraggio e relazioni

Articolo 54

Entrata in vigore

Articolo 55

Destinatari

ALLEGATO XXIX-N

Elementi di base della direttiva 89/665/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle procedure di ricorso in materia di aggiudicazione degli appalti pubblici di forniture e di lavori, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici e dalla direttiva 2014/23/UE

(Fase 2)



Articolo 1

Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso

Articolo 2

Requisiti per le procedure di ricorso

Articolo 2 bis

Termine sospensivo

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo: primo comma, lettera b)

Articolo 2 quater

Termini per la proposizione del ricorso

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti: paragrafo 1, lettera b), paragrafi 2 e 3

Articolo 2 sexies

Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative

Articolo 2 septies

Termini

ALLEGATO XXIX-O

Altri elementi della direttiva 89/665/CEE

(Fase 2)



Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo: primo comma, lettera c)

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti: paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 5

ALLEGATO XXIX-P

Disposizioni della direttiva 89/665/CEE al di fuori dell'ambito del ravvicinamento

Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.



Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo: primo comma, lettera a)

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti: paragrafo 1, lettera a), e paragrafo 4

Articolo 3

Meccanismo correttore

Articolo 3 bis

Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante

Articolo 3 ter

Procedura di comitato

Articolo 4

Attuazione

Articolo 4 bis

Riesame

ALLEGATO XXIX-Q

Elementi di base della direttiva 92/13/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992 che coordina le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative relative all'applicazione delle norme comunitarie in materia di procedure di appalto degli enti erogatori di acqua e di energia e degli enti che forniscono servizi di trasporto nonché degli enti che operano nel settore delle telecomunicazioni, come modificata dalla direttiva 2007/66/CE e dalla direttiva 2014/23/UE

(Fase 2)



Articolo 1

Ambito di applicazione e accessibilità delle procedure di ricorso

Articolo 2

Requisiti per le procedure di ricorso

Articolo 2 bis

Termine sospensivo

Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo: primo comma, lettera b)

Articolo 2 quater

Termini per la proposizione del ricorso

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti: paragrafo 1, lettera b), paragrafi 2 e 3

Articolo 2 sexies

Violazioni della presente direttiva e sanzioni alternative

Articolo 2 septies

Termini

ALLEGATO XXIX-R

Altri elementi della direttiva 92/13/CEE

(Fase 4)



Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo: primo comma, lettera c), e paragrafo 5

ALLEGATO XXIX-S

Disposizioni della direttiva 92/13/CEE al di fuori dell'ambito del ravvicinamento

Gli elementi di cui al presente allegato non sono soggetti al processo di ravvicinamento.



Articolo 2 ter

Deroghe al termine sospensivo: primo comma, lettera a)

Articolo 2 quinquies

Privazione di effetti: primo comma, lettera a), e paragrafo 4

Articolo 3 bis

Contenuto dell'avviso volontario per la trasparenza ex ante

Articolo 3 ter

Procedura di comitato

Articolo 8

Meccanismo correttore

Articolo 12

Attuazione

Articolo 12 bis

Riesame

ALLEGATO XXIX-T

Repubblica di Moldova: elenco indicativo dei temi di cooperazione

1. 

Formazione, nell'Unione e nella Repubblica di Moldova, dei funzionari di enti pubblici della Repubblica di Moldova che si occupano di appalti pubblici.

2. 

Formazione dei fornitori interessati a partecipare ad appalti pubblici.

3. 

Scambio di informazioni e di esperienze sulle pratiche ottimali e sulle norme che disciplinano il settore degli appalti pubblici.

4. 

Miglioramento della funzionalità del sito web dedicato agli appalti pubblici e istituzione di un sistema di monitoraggio degli appalti pubblici.

5. 

Consultazioni e assistenza metodologica fornita dall'Unione per quanto riguarda l'applicazione delle moderne tecnologie elettroniche nel settore degli appalti pubblici.

6. 

Rafforzamento degli organismi incaricati di garantire l'applicazione di una politica coerente in tutti i settori connessi con gli appalti pubblici ed esame indipendente e imparziale (riesame) delle decisioni delle amministrazioni aggiudicatrici (cfr. articolo 270 del presente accordo).

▼B

ALLEGATO XXX

INDICAZIONI GEOGRAFICHE

ALLEGATO XXX-A

ELEMENTI PER LA REGISTRAZIONE E IL CONTROLLO DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE DI CUI ALL'ARTICOLO 297, PARAGRAFI 1 E 2

PARTE A

Legislazione di cui all'articolo 297, paragrafo 1

Legge n. 66-XVI, del 27 marzo 2008, sulla protezione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle specialità tradizionali garantite, e rispettive modalità di applicazione relative alla presentazione della domanda, all'esame e alla registrazione delle indicazioni geografiche, delle denominazioni di origine e delle specialità tradizionali garantite nella Repubblica di Moldova.

PARTE B

Legislazione di cui all'articolo 297, paragrafo 2

1. Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

2. Parte II, titolo II, capo I, sezione 1 bis, del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM), e rispettive modalità di applicazione

3. Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose, e rispettive modalità di applicazione.

4. Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio, del 10 giugno 1991, che stabilisce le regole generali relative alla definizione, alla designazione e alla presentazione dei vini aromatizzati, delle bevande aromatizzate a base di vino e dei cocktail aromatizzati di prodotti vitivinicoli, e rispettive modalità di applicazione.

PARTE C

Elementi per la registrazione e il controllo delle indicazioni geografiche di cui all'articolo 297, paragrafi 1 e 2

1. Un registro delle indicazioni geografiche protette nei rispettivi territori.

2. Una procedura amministrativa che consenta di verificare che le indicazioni geografiche identificano un prodotto come originario di un territorio, di una regione o di una località di uno o più Stati, se una determinata qualità, reputazione o altra caratteristica del prodotto è attribuibile essenzialmente alla sua origine geografica.

3. L'obbligo che una denominazione registrata corrisponda a uno o più prodotti specifici per i quali è stabilito un disciplinare che può essere modificato solo mediante una procedura amministrativa appropriata.

4. Disposizioni di controllo applicabili alla produzione.

5. Una procedura di opposizione che permetta di tenere conto dei legittimi interessi dei precedenti utilizzatori delle denominazioni, siano esse protette o no in quanto proprietà intellettuale.

6. Una norma che disponga che le denominazioni protette non possono diventare generiche.

7. Disposizioni in materia di registrazione, compreso il rifiuto di registrazione, di termini omonimi o parzialmente omonimi di termini registrati, di termini usati correntemente come denominazione comune di merci, nonché di termini che comprendono o includono nomi di varietà vegetali e di razze animali. Tali disposizioni tengono conto dei legittimi interessi di tutte le parti in causa.

ALLEGATO XXX-B

CRITERI DA PREVEDERE NELLA PROCEDURA DI OPPOSIZIONE PER I PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 297, PARAGRAFI 3 E 4

1. Elenco delle denominazioni con, eventualmente, la corrispondente trascrizione in caratteri latini.

2. Informazioni sulla categoria del prodotto.

3. Invito destinato a ogni Stato membro (nel caso dell'Unione europea), o paese terzo, ovvero a ogni persona fisica o giuridica che abbia un interesse legittimo, stabilita o residente in uno Stato membro (nel caso dell'Unione europea), nella Repubblica di Moldova o in un paese terzo, a opporsi alla registrazione presentando una dichiarazione debitamente motivata.

4. Le dichiarazioni di opposizione devono pervenire alla Commissione europea o al governo della Repubblica di Moldova entro due mesi dalla data di pubblicazione della nota informativa.

5. Sono ricevibili soltanto le dichiarazioni di opposizione pervenute entro il termine di cui al punto 4, che dimostrino che la protezione della denominazione proposta:

— 
è in conflitto con il nome di una varietà vegetale, compresa una varietà di uve da vino, o di una razza animale e potrebbe pertanto indurre in errore il consumatore quanto alla vera origine del prodotto;
— 
è in conflitto con una denominazione omonima e potrebbe indurre erroneamente il consumatore a pensare che i prodotti sono originari di un altro territorio;
— 
tenuto conto della reputazione di un marchio, della notorietà e della durata di utilizzazione dello stesso, è tale da indurre in errore il consumatore quanto alla vera identità del prodotto;
— 
danneggia l'esistenza di una denominazione omonima o parzialmente omonima o di un marchio oppure l'esistenza di prodotti che si trovano legalmente sul mercato da almeno cinque anni prima della data di pubblicazione della nota informativa;
— 
è in conflitto con una denominazione considerata generica.

6. I criteri di cui al punto 5 sono valutati con riferimento al territorio dell'UE che, per quanto riguarda i diritti di proprietà intellettuale, si riferisce solo al territorio o ai territori in cui detti diritti sono tutelati, o al territorio della Repubblica di Moldova.

▼M7

ALLEGATO XXX-C

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 297, PARAGRAFI 3 E 4

Prodotti agricoli e alimentari dell'Unione europea, esclusi vini, bevande spiritose e vini aromatizzati, di cui è chiesta la protezione nella Repubblica di Moldova



Stato membro dell'UE

Denominazione di cui è chiesta la protezione

Tipo di prodotto

Equivalente latino

BE

Jambon d'Ardenne

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

BE

Potjesvlees uit de Westhoek

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

BE

Fromage de Herve

Formaggi

 

BE

Beurre d'Ardenne

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

BE

Brussels grondwitloof

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

BE

Plate de Florenville

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

BE

Vlaams-Brabantse Tafeldruif

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

BE

Poperingse Hopscheuten/Poperingse Hoppescheuten

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

BE

Geraardsbergse mattentaart

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

BE

Liers vlaaike

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

BE

Gentse azalea

Fiori e piante ornamentali

 

BE

Vlaamse laurier

Fiori e piante ornamentali

 

BE

Pâté gaumais

Altri prodotti dell'allegato I del trattato sul funzionamento dell'Unione europea («il trattato») (spezie ecc.)

 

BG

Горнооряховски суджук

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

Gornooryahovski sudzhuk

BG

Българско розово масло

Oli essenziali

Bulgarsko rozovo maslo

CZ

Jihočeská Niva

Formaggi

 

CZ

Jihočeská Zlatá Niva

Formaggi

 

CZ

Olomoucké tvarůžky

Formaggi

 

CZ

Nošovické kysané zelí

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

CZ

Všestarská cibule

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

CZ

Chelčicko — Lhenické ovoce

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

CZ

Pohořelický kapr

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

CZ

Třeboňský kapr

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

CZ

Březnický ležák

Birre

 

CZ

Brněnské pivo/Starobrněnské pivo

Birre

 

CZ

Budějovické pivo

Birre

 

CZ

Budějovický měšťanský var

Birre

 

CZ

Černá Hora

Birre

 

CZ

České pivo

Birre

 

CZ

Českobudějovické pivo

Birre

 

CZ

Chodské pivo

Birre

 

CZ

Znojemské pivo

Birre

 

CZ

Hořické trubičky

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

CZ

Karlovarský suchar

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

CZ

Lomnické suchary

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

CZ

Mariánskolázeňské oplatky

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

CZ

Pardubický perník

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

CZ

Štramberské uši

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

CZ

Karlovarské oplatky

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

CZ

Karlovarské trojhránky

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

CZ

Valašský frgál

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

CZ

Český kmín

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

CZ

Chamomilla bohemica

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

CZ

Žatecký chmel

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

DK

Vadehavslam

Carni fresche (e frattaglie)

 

DK

Vadehavsstude

Carni fresche (e frattaglie)

 

DK

Danablu

Formaggi

 

DK

Esrom

Formaggi

 

DK

Lammefjordsgulerod

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

DE

Diepholzer Moorschnucke

Carni fresche (e frattaglie)

 

DE

Lüneburger Heidschnucke

Carni fresche (e frattaglie)

 

DE

Schwäbisch-Hällisches Qualitätsschweinefleisch

Carni fresche (e frattaglie)

 

DE

Bayerisches Rindfleisch/Rindfleisch aus Bayern

Carni fresche (e frattaglie)

 

DE

Weideochse vom Limpurger Rind

Carni fresche (e frattaglie)

 

DE

Aachener Weihnachts-Leberwurst/Oecher Weihnachtsleberwurst

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

DE

Ammerländer Dielenrauchschinken/Ammerländer Katenschinken

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

DE

Ammerländer Schinken/Ammerländer Knochenschinken

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

DE

Flönz

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

DE

Greußener Salami

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

DE

Nürnberger Bratwürste/Nürnberger Rostbratwürste

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

DE

Oecher Puttes/Aachener Puttes

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

DE

Schwarzwälder Schinken

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

DE

Thüringer Leberwurst

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

DE

Thüringer Rostbratwurst

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

DE

Thüringer Rotwurst

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

DE

Eichsfelder Feldgieker/Eichsfelder Feldkieker

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

DE

Göttinger Feldkieker

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

DE

Göttinger Stracke

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

DE

Halberstädter Würstchen

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

DE

Hofer Rindfleischwurst

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

DE

Holsteiner Katenschinken/Holsteiner Schinken/ Holsteiner Katenrauchchinken/ Holsteiner Knochenschinken

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

DE

Westfälischer Knochenschinken

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

DE

Allgäuer Bergkäse

Formaggi

 

DE

Allgäuer Emmentaler

Formaggi

 

DE

Allgäuer Sennalpkäse

Formaggi

 

DE

Altenburger Ziegenkäse

Formaggi

 

DE

Odenwälder Frühstückskäse

Formaggi

 

DE

Hessischer Handkäse or Hessischer Handkäs

Formaggi

 

DE

Holsteiner Tilsiter

Formaggi

 

DE

Nieheimer Käse

Formaggi

 

DE

Weißlacker/Allgäuer Weißlacker

Formaggi

 

DE

Obazda/Obatzter

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

DE

Lausitzer Leinöl

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

DE

Bayerischer Meerrettich/Bayerischer Kren

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

DE

Bornheimer Spargel/Spargel aus dem Anbaugebiet Bornheim

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

DE

Dithmarscher Kohl

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

DE

Feldsalat von der Insel Reichenau

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

DE

Frankfurter Grüne Soße/Frankfurter Grie Soß

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

DE

Fränkischer Grünkern

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

DE

Gurken von der Insel Reichenau

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

DE

Höri Bülle

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

DE

Salate von der Insel Reichenau

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

DE

Spreewälder Gurken

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

DE

Spreewälder Meerrettich

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

DE

Tomaten von der Insel Reichenau

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

DE

Abensberger Spargel/Abensberger Qualitätsspargel

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

DE

Bamberger Hörnla/Bamberger Hörnle/Bamberger Hörnchen

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

DE

Filderkraut/Filderspitzkraut

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

DE

Lüneburger Heidekartoffeln

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

DE

Rheinisches Apfelkraut

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

DE

Rheinisches Zuckerrübenkraut/Rheinischer Zuckerrübensirup/Rheinisches Rübenkraut

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

DE

Schrobenhausener Spargel/Spargel aus dem Schrobenhausener Land/Spargel aus dem Anbaugebiet Schrobenhausen

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

DE

Spargel aus Franken/Fränkischer Spargel/Franken-Spargel

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

DE

Stromberger Pflaume

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

DE

Walbecker Spargel

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

DE

Glückstädter Matjes

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

DE

Holsteiner Karpfen

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

DE

Oberlausitzer Biokarpfen

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

DE

Oberpfälzer Karpfen

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

DE

Schwarzwaldforelle

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

DE

Aischgründer Karpfen

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

DE

Fränkischer Karpfen/Frankenkarpfen/Karpfen aus Franken

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

DE

Bayerisches Bier

Birre

 

DE

Bremer Bier

Birre

 

DE

Dortmunder Bier

Birre

 

DE

Hofer Bier

Birre

 

DE

Kölsch

Birre

 

DE

Kulmbacher Bier

Birre

 

DE

Mainfranken Bier

Birre

 

DE

Münchener Bier

Birre

 

DE

Reuther Bier

Birre

 

DE

Aachener Printen

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

DE

Bayerische Breze/Bayerische Brezn/Bayerische Brez'n/Bayerische Brezel

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

DE

Lübecker Marzipan

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

DE

Meißner Fummel

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

DE

Nürnberger Lebkuchen

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

DE

Bremer Klaben

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

DE

Dresdner Christstollen/Dresdner Stollen/Dresdner Weihnachtsstollen

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

DE

Salzwedeler Baumkuchen

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

DE

Westfälischer Pumpernickel

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

DE

Düsseldorfer Mostert/Düsseldorfer Senf Mostert/Düsseldorfer Urtyp Mostert/Aechter Düsseldorfer Mostert

Pasta di mostarda

 

DE

Schwäbische Maultaschen/Schwäbische Suppenmaultaschen

Pasta alimentare

 

DE

Schwäbische Spätzle/Schwäbische Knöpfle

Pasta alimentare

 

DE

Elbe-Saale Hopfen

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

DE

Hopfen aus der Hallertau

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

DE

Hessischer Apfelwein

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

DK

Lammefjordskartofler

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

DE

Spalt Spalter

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

DE

Tettnanger Hopfen

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

IE

Connemara Hill lamb/Uain Sléibhe Chonamara

Carni fresche (e frattaglie)

 

IE

Timoleague Brown Pudding

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IE

Imokilly Regato

Formaggi

 

IE

Clare Island Salmon

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

IE

Waterford Blaa/Blaa

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

IE

Oriel Sea Minerals

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

IE

Oriel Sea Salt

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

EL

Αρνάκι Ελασσόνας

Carni fresche (e frattaglie)

Arnaki Elassonas

EL

Κατσικάκι Ελασσόνας

Carni fresche (e frattaglie)

Katsikaki Elassonas

EL

Ανεβατό

Formaggi

Anevato

EL

Γαλοτύρι

Formaggi

Galotyri

EL

Γραβιέρα Αγράφων

Formaggi

Graviera Agrafon

EL

Γραβιέρα Κρήτης

Formaggi

Graviera Kritis

EL

Γραβιέρα Νάξου

Formaggi

Graviera Naxou

EL

Καλαθάκι Λήμνου

Formaggi

Kalathaki Limnou

EL

Κασέρι

Formaggi

Kasseri

EL

Κατίκι Δομοκού

Formaggi

Katiki Domokou

EL

Κεφαλογραβιέρα

Formaggi

Kefalograviera

EL

Κοπανιστή

Formaggi

Kopanisti

EL

Λαδοτύρι Μυτιλήνης

Formaggi

Ladotyri Mytilinis

EL

Μανούρι

Formaggi

Manouri

EL

Μετσοβόνε

Formaggi

Metsovone

EL

Μπάτζος

Formaggi

Batzos

EL

Ξυνομυζήθρα Κρήτης

Formaggi

Xynomyzithra Kritis

EL

Πηχτόγαλο Χανίων

Formaggi

Pichtogalo Chanion

EL

Σαν Μιχάλη

Formaggi

San Michali

EL

Σφέλα

Formaggi

Sfela

EL

Φέτα

Formaggi

Feta

EL

Φορμαέλλα Αράχωβας Παρνασσού

Formaggi

Formaella Arachovas Parnassou

EL

Ξύγαλο Σητείας/Ξίγαλο Σητείας

Formaggi

Xygalo Siteias/Xigalo Siteias

EL

Μέλι Ελάτης Μαινάλου Βανίλια

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

Meli Elatis Menalou Vanilia

EL

Άγιος Ματθαίος Κέρκυρας

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Agios Mattheos Kerkyras

EL

Αποκορώνας Χανίων Κρήτης

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Apokoronas Chanion Kritis

EL

Αρχάνες Ηρακλείου Κρήτης

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Arxanes Irakliou Kritis

EL

Βιάννος Ηρακλείου Κρήτης

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Vianos Irakliou Kritis

EL

Βόρειος Μυλοπόταμος Ρεθύμνης Κρήτης

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Vorios Mylopotamos Rethymnis Kritis

EL

Γαλανό Μεταγγιτσίου Χαλκιδικής

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Galano Metaggitsiou Chalkidikis

EL

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο «Τροιζηνία»

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Exeretiko partheno eleolado «Trizinia»

EL

Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο Θραψανό

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Exeretiko partheno eleolado Thrapsano

EL

Ζάκυνθος

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Zakynthos

EL

Θάσος

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Thassos

EL

Καλαμάτα

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Kalamata

EL

Κεφαλονιά

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Kefalonia

EL

Κολυμβάρι Χανίων Κρήτης

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Kolymvari Chanion Kritis

EL

Κρανίδι Αργολίδας

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Kranidi Argolidas

EL

Κροκεές Λακωνίας

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Krokees Lakonias

EL

Λακωνία

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Lakonia

EL

Λέσβος/Mυτιλήνη

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Lesvos/Mytilini

EL

Λυγουριό Ασκληπιείου

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Lygourio Asklipiou

EL

Ολυμπία

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Olympia

EL

Πεζά Ηρακλείου Κρήτης

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Peza Irakliou Kritis

EL

Πέτρινα Λακωνίας

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Petrina Lakonias

EL

Πρέβεζα

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Preveza

EL

Ρόδος

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Rodos

EL

Σάμος

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Samos

EL

Σητεία Λασιθίου Κρήτης

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Sitia Lasithiou Kritis

EL

Φοινίκι Λακωνίας

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Finiki Lakonias

EL

Χανιά Κρήτης

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Chania Kritis

EL

Αγουρέλαιο Χαλκιδικής

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Agoureleo Chalkidikis

EL

Εξαιρετικό Παρθένο Ελαιόλαδο Σέλινο Κρήτης

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Exeretiko partheno eleolado Selino Kritis

EL

Μεσσαρά

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

Messara

EL

Ακτινίδιο Πιερίας

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Aktinidio Pierias

EL

Ακτινίδιο Σπερχειού

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Aktinidio Sperchiou

EL

Ελιά Καλαμάτας

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Elia Kalamatas

EL

Θρούμπα Αμπαδιάς Ρεθύμνης Κρήτης

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Throumba Ampadias Rethymnis Kritis

EL

Θρούμπα Θάσου

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Throumba Thassou

EL

Θρούμπα Χίου

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Throumba Chiou

EL

Κελυφωτό φυστίκι Φθιώτιδας

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Kelifoto fystiki Fthiotidas

EL

Κεράσια τραγανά Ροδοχωρίου

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Kerassia Tragana Rodochoriou

EL

Κονσερβολιά Αμφίσσης

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Konservolia Amfissis

EL

Κονσερβολιά Άρτας

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Konservolia Artas

EL

Κονσερβολιά Αταλάντης

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Konservolia Atalantis

EL

Κονσερβολιά Πηλίου Βόλου

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Konservolia Piliou Volou

EL

Κονσερβολιά Ροβίων

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Konservolia Rovion

EL

Κονσερβολιά Στυλίδας

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Konservolia Stylidas

EL

Κορινθιακή Σταφίδα Βοστίτσα

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Korinthiaki Stafida Vostitsa

EL

Κουμ Κουάτ Κέρκυρας

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Koum kouat Kerkyras

EL

Μήλα Ζαγοράς Πηλίου

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Mila Zagoras Piliou

EL

Μήλα Ντελίσιους Πιλαφά Τριπόλεως

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Mila Delicious Pilafa Tripoleas

EL

Μήλο Καστοριάς

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Milo Kastorias

EL

Ξερά σύκα Κύμης

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Xera syka Kymis

EL

Πατάτα Κάτω Νευροκοπίου

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Patata Kato Nevrokopiou

EL

Πορτοκάλια Μάλεμε Χανίων Κρήτης

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Portokalia Maleme Chanion Kritis

EL

Ροδάκινα Νάουσας

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Rodakina Naoussas

EL

Σταφίδα Ζακύνθου

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Stafida Zakynthou

EL

Σταφίδα Σουλτανίνα Κρήτης

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Stafida Soultanina Kritis

EL

Σύκα Βραβρώνας Μαρκοπούλου Μεσογείων

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Syka Vavronas Markopoulou Messongion

EL

Τσακώνικη μελιτζάνα Λεωνιδίου

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Tsakoniki Melitzana Leonidiou

EL

Φάβα Φενεού

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Fava Feneou

EL

Φασόλια (Γίγαντες Ελέφαντες) Πρεσπών Φλώρινας

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Fassolia Gigantes Elefantes Prespon Florinas

EL

Φασόλια (πλακέ μεγαλόσπερμα) Πρεσπών Φλώρινας

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Fassolia (plake megalosperma) Prespon Florinas

EL

ΦΑΣΟΛΙΑ ΓΙΓΑΝΤΕΣ — ΕΛΕΦΑΝΤΕΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Fasolia Gigantes-Elefantes Kastorias

EL

Φασόλια γίγαντες ελέφαντες Κάτω Νευροκοπίου

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Fassolia Gigantes Elefantes Kato Nevrokopiou

EL

Φασόλια κοινά μεσόσπερμα Κάτω Νευροκοπίοu

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Fassolia kina Messosperma Kato Nevrokopiu

EL

Φυστίκι Αίγινας

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Fystiki Aeginas

EL

Φυστίκι Μεγάρων

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Fystiki Megaron

EL

Μανταρίνι Χίου

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Mandarini Chiou

EL

Ξηρά Σύκα Ταξιάρχη

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Xira Syka Taxiarchi

EL

Πατάτα Νάξου

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Patata Naxou

EL

Πράσινες Ελιές Χαλκιδικής

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Prasines Elies Chalkidikis

EL

Σταφίδα Ηλείας

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Stafida Ilias

EL

Τοματάκι Σαντορίνης

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Tomataki Santorinis

EL

Φάβα Σαντορίνης

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Fava Santorinis

EL

Φασόλια Βανίλιες Φενεού

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Fasolia Vanilies Feneou

EL

Φιρίκι Πηλίου

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Firiki Piliou

EL

Αυγοτάραχο Μεσολογγίου

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

Avgotarocho Messolongiou

EL

Κρητικό παξιμάδι

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Kritiko paximadi

EL

Μαστίχα Χίου

Pasta alimentare

Masticha Chiou

EL

Τσίχλα Χίου

Pasta alimentare

Tsikla Chiou

EL

Μαστιχέλαιο Χίου

Oli essenziali

Mastichelaio Chiou

EL

Κρόκος Κοζάνης

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

Krokos Kozanis

ES

Carne de Ávila

Carni fresche (e frattaglie)

 

ES

Carne de Cantabria

Carni fresche (e frattaglie)

 

ES

Carne de la Sierra de Guadarrama

Carni fresche (e frattaglie)

 

ES

Carne de Morucha de Salamanca

Carni fresche (e frattaglie)

 

ES

Carne de Vacuno del País Vasco/Euskal Okela

Carni fresche (e frattaglie)

 

ES

Cordero de Navarra/Nafarroako Arkumea

Carni fresche (e frattaglie)

 

ES

Cordero Manchego

Carni fresche (e frattaglie)

 

ES

Gall del Penedès

Carni fresche (e frattaglie)

 

ES

Lechazo de Castilla y León

Carni fresche (e frattaglie)

 

ES

Pollo y Capón del Prat

Carni fresche (e frattaglie)

 

ES

Ternasco de Aragón

Carni fresche (e frattaglie)

 

ES

Ternera Asturiana

Carni fresche (e frattaglie)

 

ES

Ternera de Aliste

Carni fresche (e frattaglie)

 

ES

Ternera de Extremadura

Carni fresche (e frattaglie)

 

ES

Ternera de Navarra/Nafarroako Aratxea

Carni fresche (e frattaglie)

 

ES

Ternera Gallega

Carni fresche (e frattaglie)

 

ES

Cordero de Extremadura

Carni fresche (e frattaglie)

 

ES

Cordero Segureño

Carni fresche (e frattaglie)

 

ES

Botillo del Bierzo

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

ES

Cecina de León

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

ES

Chorizo Riojano

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

ES

Dehesa de Extremadura

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

ES

Guijuelo

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

ES

Jamón de Huelva

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

ES

Jamón de Serón

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

ES

Jamón de Teruel/Paleta de Teruel

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

ES

Jamón de Trevélez

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

ES

Lacón Gallego

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

ES

Salchichón de Vic/Llonganissa de Vic

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

ES

Sobrasada de Mallorca

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

ES

Chorizo de Cantimpalos

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

ES

Chosco de Tineo

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

ES

Los Pedroches

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

ES

Afuega'l Pitu

Formaggi

 

ES

Arzùa-Ulloa

Formaggi

 

ES

Cabrales

Formaggi

 

ES

Cebreiro

Formaggi

 

ES

Gamoneu/Gamonedo

Formaggi

 

ES

Idiazabal

Formaggi

 

ES

Mahón-Menorca

Formaggi

 

ES

Picón Bejes-Tresviso

Formaggi

 

ES

Queso de La Serena

Formaggi

 

ES

Queso de l'Alt Urgell y la Cerdanya

Formaggi

 

ES

Queso de Murcia

Formaggi

 

ES

Queso de Murcia al vino

Formaggi

 

ES

Queso de Valdeón

Formaggi

 

ES

Queso Ibores

Formaggi

 

ES

Queso Majorero

Formaggi

 

ES

Queso Manchego

Formaggi

 

ES

Queso Nata de Cantabria

Formaggi

 

ES

Queso Palmero/Queso de la Palma

Formaggi

 

ES

Queso Tetilla/Queixo Tetilla

Formaggi

 

ES

Queso Zamorano

Formaggi

 

ES

Quesucos de Liébana

Formaggi

 

ES

Roncal

Formaggi

 

ES

San Simón da Costa

Formaggi

 

ES

Torta del Casar

Formaggi

 

ES

Queso Camerano

Formaggi

 

ES

Queso Casín

Formaggi

 

ES

Queso de Flor de Guía/Queso de Media Flor de Guía/Queso de Guía

Formaggi

 

ES

Queso Los Beyos

Formaggi

 

ES

Miel de Galicia/Mel de Galicia

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

ES

Miel de Granada

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

ES

Miel de La Alcarria

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

ES

Miel de Liébana

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

ES

Miel de Tenerife

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

ES

Aceite de La Alcarria

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Aceite de la Comunitat Valenciana

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Aceite de la Rioja

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Aceite de Mallorca/Aceite mallorquín/Oli de Mallorca/Oli mallorquí

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Aceite de Terra Alta/Oli de Terra Alta

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Aceite del Baix Ebre-Montsià/Oli del Baix Ebre-Montsià

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Aceite del Bajo Aragón

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Aceite Monterrubio

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Antequera

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Baena

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Gata-Hurdes

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Les Garrigues

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Mantequilla de l'Alt Urgell y la Cerdanya/Mantega de l'Alt Urgell i la Cerdanya

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Mantequilla de Soria

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Montes de Granada

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Montes de Toledo

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Oli de l'Empordà/Aceite de L'Empordà

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Poniente de Granada

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Priego de Córdoba

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Sierra de Cádiz

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Sierra de Cazorla

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Sierra de Segura

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Sierra Mágina

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Siurana

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Aceite Campo de Calatrava

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Aceite Campo de Montiel

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Aceite de Lucena

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Aceite de Navarra

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Aceite Sierra del Moncayo

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Estepa

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Montoro-Adamuz

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

ES

Aceituna de Mallorca/Aceituna Mallorquina/Oliva de Mallorca/Oliva Mallorquina

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Ajo Morado de las Pedroñeras

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Alcachofa de Benicarló/Carxofa de Benicarló

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Alcachofa de Tudela

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Almendra de Mallorca/Almendra Mallorquina/Ametlla de Mallorca/Ametlla Mallorquina

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Alubia de La Bañeza-León

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Arroz de Valencia/Arròs de València

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Arroz del Delta del Ebro/Arròs del Delta de l'Ebre

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Avellana de Reus

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Berenjena de Almagro

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Calasparra

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Calçot de Valls

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Cereza del Jerte

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Cerezas de la Montaña de Alicante

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Chirimoya de la Costa tropical de Granada-Málaga

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Cítricos Valencianos/Cítrics Valencians

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Clementinas de las Tierras del Ebro/Clementines de les Terres de l'Ebre

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Coliflor de Calahorra

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Espárrago de Huétor-Tájar

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Espárrago de Navarra

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Faba Asturiana

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Faba de Lourenzá

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Fesols de Santa Pau

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Garbanzo de Fuentesaúco

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Gofio Canario

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Granada Mollar de Elche/Granada de Elche

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Judías de El Barco de Ávila

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Kaki Ribera del Xúquer

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Lenteja de La Armuña

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Lenteja de Tierra de Campos

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Manzana de Girona/Poma de Girona

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Manzana Reineta del Bierzo

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Melocotón de Calanda

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Melón de Torre Pacheco-Murcia

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Nísperos Callosa d'En Sarriá

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Pataca de Galicia/Patata de Galicia

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Patatas de Prades/Patates de Prades

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Pemento de Mougán

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Pemento do Couto

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Pera de Jumilla

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Peras de Rincón de Soto

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Pimiento Asado del Bierzo

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Pimiento Riojano

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Pimientos del Piquillo de Lodosa

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Uva de mesa embolsada 'Vinalopó'

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Aceituna Aloreña de Málaga

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Castaña de Galicia

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Cebolla Fuentes de Ebro

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Garbanzo de Escacena

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Grelos de Galicia

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Melón de La Mancha

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Mongeta del Ganxet

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Papas Antiguas de Canarias

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Pasas de Málaga

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Pemento da Arnoia

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Pemento de Herbón

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Pemento de Oímbra

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Pera de Lleida

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Pimiento de Fresno-Benavente

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Pimiento de Gernika or Gernikako Piperra

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Plátano de Canarias

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Tomate La Cañada

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

ES

Caballa de Andalucia

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

ES

Mejillón de Galicia/Mexillón de Galicia

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

ES

Melva de Andalucia

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

ES

Mojama de Barbate

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

ES

Mojama de Isla Cristina

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

ES

Alfajor de Medina Sidonia

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

ES

Ensaimada de Mallorca/Ensaimada mallorquina

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

ES

Jijona

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

ES

Mantecadas de Astorga

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

ES

Mazapán de Toledo

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

ES

Pan de Cea

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

ES

Pan de Cruz de Ciudad Real

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

ES

Polvorones de Estepa

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

ES

Tarta de Santiago

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

ES

Turrón de Agramunt/Torró d'Agramunt

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

ES

Turrón de Alicante

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

ES

Mantecados de Estepa

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

ES

Pa de Pagès Català

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

ES

Pan de Alfacar

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

ES

Sobao Pasiego

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

ES

Cochinilla de Canarias

Cocciniglia (prodotto greggio di origine animale)

 

ES

Azafrán de la Mancha

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

ES

Chufa de Valencia

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

ES

Pimentón de la Vera

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

ES

Pimentón de Murcia

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

ES

Sidra de Asturias/Sidra d'Asturies

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

ES

Vinagre de Jerez

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

ES

Vinagre de Montilla-Moriles

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

ES

Vinagre del Condado de Huelva

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

ES/FR

Rosée des Pyrénées Catalanes

Carni fresche (e frattaglie)

 

ES/FR

Ternera de los Pirineos Catalanes/Vedella dels Pirineus Catalans/Vedell des Pyrénées Catalanes

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Agneau de l'Aveyron

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Agneau de Lozère

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Agneau de Pauillac

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Agneau de Sisteron

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Agneau du Bourbonnais

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Agneau du Limousin

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Agneau du Poitou-Charentes

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Agneau du Quercy

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Barèges-Gavarnie

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Bœuf charolais du Bourbonnais

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Boeuf de Bazas

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Bœuf de Chalosse

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Bœuf de Charolles

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Bœuf du Maine

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Dinde de Bresse

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Pintade de l'Ardèche

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Pintadeau de la Drôme

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Porc de la Sarthe

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Porc de Normandie

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Porc de Vendée

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Porc du Limousin

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Poulet de l'Ardèche/Chapon de l'Ardèche

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Taureau de Camargue

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Veau d'Aveyron et du Ségala

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Veau du Limousin

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Volailles d'Alsace

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Volailles d'Ancenis

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Volailles d'Auvergne

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Volailles de Bourgogne

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Volaille de Bresse/Poulet de Bresse/Poularde de Bresse/Chapon de Bresse

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Volailles de Bretagne

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Volailles de Challans

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Volailles de Cholet

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Volailles de Gascogne

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Volailles de Houdan

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Volailles de Janzé

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Volailles de la Champagne

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Volailles de la Drôme

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Volailles de l'Ain

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Volailles de Licques

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Volailles de l'Orléanais

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Volailles de Loué

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Volailles de Normandie

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Volailles de Vendée

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Volailles des Landes

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Volailles du Béarn

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Volailles du Berry

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Volailles du Charolais

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Volailles du Forez

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Volailles du Gatinais

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Volailles du Gers

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Volailles du Languedoc

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Volailles du Lauragais

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Volailles du Maine

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Volailles du plateau de Langres

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Volailles du Val de Sèvres

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Volailles du Velay

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Agneau de lait des Pyrénées

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Agneau du Périgord

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Boeuf de Vendée

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Fin Gras/Fin Gras du Mézenc

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Génisse Fleur d'Aubrac

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Maine-Anjou

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Oie d'Anjou

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Porc d'Auvergne

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Porc de Franche-Comté

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Porc du Sud-Ouest

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Poulet des Cévennes/Chapon des Cévennes

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Prés-salés de la baie de Somme

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Prés-salés du Mont-Saint-Michel

Carni fresche (e frattaglie)

 

FR

Boudin blanc de Rethel

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

FR

Canard à foie gras du Sud-Ouest (Chalosse, Gascogne, Gers, Landes, Périgord, Quercy)

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

FR

Coppa de Corse/Coppa de Corse - Coppa di Corsica

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

FR

Jambon d'Auvergne

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

FR

Jambon de Bayonne

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

FR

Jambon de Lacaune

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

FR

Jambon de Vendée

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

FR

Jambon sec de Corse/Jambon sec de Corse - Prisuttu

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

FR

Jambon sec des Ardennes/Noix de Jambon sec des Ardennes

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

FR

Jambon de l'Ardèche

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

FR

Lonzo de Corse/Lonzo de Corse - Lonzu

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

FR

Pâté de Campagne Breton

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

FR

Rillettes de Tours

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

FR

Saucisse de Montbéliard

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

FR

Saucisse de Morteau or Jésus de Morteau

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

FR

Saucisson de l'Ardèche

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

FR

Saucisson de Lacaune/Saucisse de Lacaune

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

FR

Saucisson sec d'Auvergne/Saucisse sèche d'Auvergne

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

FR

Abondance

Formaggi

 

FR

Banon

Formaggi

 

FR

Beaufort

Formaggi

 

FR

Bleu d'Auvergne

Formaggi

 

FR

Bleu de Gex Haut-Jura/Bleu de Septmoncel

Formaggi

 

FR

Bleu des Causses

Formaggi

 

FR

Bleu du Vercors-Sassenage

Formaggi

 

FR

Brie de Meaux

Formaggi

 

FR

Brie de Melun

Formaggi

 

FR

Brocciu Corse/Brocciu

Formaggi

 

FR

Camembert de Normandie

Formaggi

 

FR

Cantal/fourme de Cantal/cantalet

Formaggi

 

FR

Chabichou du Poitou

Formaggi

 

FR

Chaource

Formaggi

 

FR

Charolais

Formaggi

 

FR

Chevrotin

Formaggi

 

FR

Comté

Formaggi

 

FR

Crottin de Chavignol/chavignol

Formaggi

 

FR

Emmental de Savoie

Formaggi

 

FR

Emmental français est-central

Formaggi

 

FR

Époisses

Formaggi

 

FR

Fourme d'Ambert

Formaggi

 

FR

Laguiole

Formaggi

 

FR

Langres

Formaggi

 

FR

Livarot

Formaggi

 

FR

Maroilles/Marolles

Formaggi

 

FR

Mont d'or/Vacherin du Haut-Doubs

Formaggi

 

FR

Morbier

Formaggi

 

FR

Munster/Munster-Géromé

Formaggi

 

FR

Neufchâtel

Formaggi

 

FR

Ossau-Iraty

Formaggi

 

FR

Pélardon

Formaggi

 

FR

Picodon

Formaggi

 

FR

Pont-l'Évêque

Formaggi

 

FR

Pouligny-Saint-Pierre

Formaggi

 

FR

Reblochon/reblochon de Savoie

Formaggi

 

FR

Rocamadour

Formaggi

 

FR

Roquefort

Formaggi

 

FR

Sainte-Maure de Touraine

Formaggi

 

FR

Saint-Nectaire

Formaggi

 

FR

Salers

Formaggi

 

FR

Selles-sur-Cher

Formaggi

 

FR

Soumaintrain

Formaggi

 

FR

Tome des Bauges

Formaggi

 

FR

Tomme de Savoie

Formaggi

 

FR

Tomme des Pyrénées

Formaggi

 

FR

Valençay

Formaggi

 

FR

Fourme de Montbrison

Formaggi

 

FR

Gruyère

Formaggi

 

FR

Mâconnais

Formaggi

 

FR

Rigotte de Condrieu

Formaggi

 

FR

Saint-Marcellin

Formaggi

 

FR

Crème de Bresse

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

FR

Crème d'Isigny

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

FR

Crème fraîche fluide d'Alsace

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

FR

Miel d'Alsace

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

FR

Miel des Cévennes

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

FR

Miel de Corse/Mele di Corsica

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

FR

Miel de Provence

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

FR

Miel de sapin des Vosges

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

FR

Œufs de Loué

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

FR

Beurre Charentes-Poitou/Beurre des Charentes/Beurre des Deux-Sèvres

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

FR

Beurre de Bresse

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

FR

Beurre d'Isigny

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

FR

Huile d'olive d'Aix-en-Provence

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

FR

Huile d'olive de Corse/Huile d'olive de Corse-Oliu di Corsica

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

FR

Huile d'olive de Haute-Provence

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

FR

Huile d'olive de la Vallée des Baux-de-Provence

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

FR

Huile d'olive de Nice

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

FR

Huile d'olive de Nîmes

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

FR

Huile d'olive de Nyons

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

FR

Abricots rouges du Roussillon

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Ail blanc de Lomagne

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Ail de la Drôme

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Ail rose de Lautrec

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Artichaut du Roussillon

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Asperge des sables des Landes

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Asperges du Blayais

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Chasselas de Moissac

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Châtaigne d'Ardèche

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Citron de Menton

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Clémentine de Corse

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Coco de Paimpol

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Echalote d'Anjou

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Farine de Petit Épeautre de Haute Provence

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Fraise du Périgord

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Haricot tarbais

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Kiwi de l'Adour

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Lentille vert du Puy

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Lentilles vertes du Berry

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Lingot du Nord

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Mâche nantaise

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Melon du Haut-Poitou

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Melon du Quercy

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Mirabelles de Lorraine

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Muscat du Ventoux

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Noisette de Cervione - Nuciola di Cervioni

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Noix de Grenoble

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Noix du Périgord

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Oignon doux des Cévennes

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Olive de Nice

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Olives cassées de la Vallée des Baux de Provence

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Olives noires de la Vallée des Baux de Provence

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Olives noires de Nyons

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Petit Épeautre de Haute Provence

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Poireaux de Créances

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Pomelo de Corse

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Pomme de terre de l'Île de Ré

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Pomme du Limousin

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Pommes de terre de Merville

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Pommes des Alpes de Haute Durance

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Pommes et poires de Savoie

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Pruneaux d'Agen/Pruneaux d'Agen mi-cuits

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Riz de Camargue

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Ail fumé d'Arleux

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Béa du Roussillon

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Farine de blé noir de Bretagne/Farine de blé noir de Bretagne — Gwinizh du Breizh

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Farine de châtaigne corse/Farina castagnina corsa

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Figue de Solliès

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Fraises de Nîmes

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Melon de Guadeloupe

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Mogette de Vendée

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Oignon de Roscoff

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Olive de Nîmes

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FR

Anchois de Collioure

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

FR

Coquille Saint-Jacques des Côtes d'Armor

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

FR

Huîtres Marennes Oléron

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

FR

Moules de bouchot de la Baie du Mont-Saint-Michel

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

FR

Bergamote(s) de Nancy

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

FR

Brioche vendéenne

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

FR

Gâche Vendéenne

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

FR

Moutarde de Bourgogne

Pasta di mostarda

 

FR

Pâtes d'Alsace

Pasta alimentare

 

FR

Raviole du Dauphiné

Pasta alimentare

 

FR

Foin de Crau

Fieno

 

FR

Huile essentielle de lavande de Haute-Provence/Essence de lavande de Haute-Provence

Oli essenziali

 

FR

Cidre de Bretagne/Cidre Breton

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

FR

Cidre de Normandie/Cidre Normand

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

FR

Cornouaille

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

FR

Domfront

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

FR

Pays d'Auge/Pays d'Auge-Cambremer

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

FR

Piment d'Espelette/Piment d'Espelette - Ezpeletako Biperra

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

FR

Sel de Guérande/Fleur de sel de Guérande

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

FR

Sel de Salies-de-Béarn

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

HR

Zagorski puran

Carni fresche (e frattaglie)

 

HR

Baranjski kulen

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

HR

Dalmatinski pršut

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

HR

Drniški pršut

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

HR

Krčki pršut

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

HR

Ekstra djevičansko maslinovo ulje Cres

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

HR

Krčko maslinovo ulje

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

HR

Lički krumpir

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

HR

Neretvanska mandarina

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

HR

Ogulinski kiseli kupus/Ogulinsko kiselo zelje

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

HR

Poljički soparnik/Poljički zeljanik/Poljički uljenjak

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

HR+SI

Istarski pršut/Istrski pršut

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Abbacchio Romano

Carni fresche (e frattaglie)

 

IT

Agnello di Sardegna

Carni fresche (e frattaglie)

 

IT

Vitellone bianco dell'Appennino Centrale

Carni fresche (e frattaglie)

 

IT

Agnello del Centro Italia

Carni fresche (e frattaglie)

 

IT

Cinta Senese

Carni fresche (e frattaglie)

 

IT

Bresaola della Valtellina

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Capocollo di Calabria

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Ciauscolo

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Coppa Piacentina

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Cotechino Modena

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Crudo di Cuneo

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Culatello di Zibello

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Finocchiona

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Lardo di Colonnata

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Mortadella Bologna

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Mortadella di Prato

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Pancetta di Calabria

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Pancetta Piacentina

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Prosciutto di Carpegna

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Prosciutto di Modena

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Prosciutto di Norcia

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Prosciutto di Parma

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Prosciutto di San Daniele

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Prosciutto di Sauris

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Prosciutto Toscano

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Prosciutto Veneto Berico-Euganeo

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Salama da sugo

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Salame Brianza

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Salame Cremona

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Salame di Varzi

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Salame d'oca di Mortara

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Salame Piacentino

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Salame Piemonte

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Salame S. Angelo

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Salamini italiani alla cacciatora

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Salsiccia di Calabria

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Soppressata di Calabria

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Soprèssa Vicentina

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Speck dell'Alto Adige/Südtiroler Markenspeck/Südtiroler Speck

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Valle d'Aosta Jambon de Bosses

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Valle d'Aosta Lard d'Arnad/Vallée d'Aoste Lard d'Arnad

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Zampone Modena

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Coppa di Parma

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Porchetta di Ariccia

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Prosciutto Amatriciano

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Salame Felino

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

IT

Asiago

Formaggi

 

IT

Bitto

Formaggi

 

IT

Bra

Formaggi

 

IT

Caciocavallo Silano

Formaggi

 

IT

Canestrato Pugliese

Formaggi

 

IT

Casatella Trevigiana

Formaggi

 

IT

Casciotta d'Urbino

Formaggi

 

IT

Castelmagno

Formaggi

 

IT

Fiore Sardo

Formaggi

 

IT

Fontina

Formaggi

 

IT

Formai de Mut dell'Alta Valle Brembana

Formaggi

 

IT

Gorgonzola

Formaggi

 

IT

Grana Padano

Formaggi

 

IT

Montasio

Formaggi

 

IT

Monte Veronese

Formaggi

 

IT

Mozzarella di Bufala Campana

Formaggi

 

IT

Murazzano

Formaggi

 

IT

Parmigiano Reggiano

Formaggi

 

IT

Pecorino Crotonese

Formaggi

 

IT

Pecorino delle Balze Volterrane

Formaggi

 

IT

Pecorino di Filiano

Formaggi

 

IT

Pecorino Romano

Formaggi

 

IT

Pecorino Sardo

Formaggi

 

IT

Pecorino Siciliano

Formaggi

 

IT

Pecorino Toscano

Formaggi

 

IT

Provolone del Monaco

Formaggi

 

IT

Provolone Valpadana

Formaggi

 

IT

Silter

Formaggi

 

IT

Strachitunt

Formaggi

 

IT

Quartirolo Lombardo

Formaggi

 

IT

Ragusano

Formaggi

 

IT

Raschera

Formaggi

 

IT

Robiola di Roccaverano

Formaggi

 

IT

Spressa delle Giudicarie

Formaggi

 

IT

Stelvio/Stilfser

Formaggi

 

IT

Taleggio

Formaggi

 

IT

Toma Piemontese

Formaggi

 

IT

Valle d'Aosta Fromadzo

Formaggi

 

IT

Valtellina Casera

Formaggi

 

IT

Canestrato di Moliterno

Formaggi

 

IT

Formaggella del Luinese

Formaggi

 

IT

Formaggio di Fossa di Sogliano

Formaggi

 

IT

Nostrano Valtrompia

Formaggi

 

IT

Pecorino di Picinisco

Formaggi

 

IT

Piacentinu Ennese

Formaggi

 

IT

Piave

Formaggi

 

IT

Puzzone di Moena/Spretz Tzaorì

Formaggi

 

IT

Salva Cremasco

Formaggi

 

IT

Squacquerone di Romagna

Formaggi

 

IT

Vastedda della valle del Belìce

Formaggi

 

IT

Miele della Lunigiana

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

IT

Ricotta Romana

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

IT

Miele delle Dolomiti Bellunesi

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

IT

Miele Varesino

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

IT

Ricotta di Bufala Campana

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

IT

Alto Crotonese

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Aprutino Pescarese

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Brisighella

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Bruzio

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Canino

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Cartoceto

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Chianti Classico

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Cilento

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Collina di Brindisi

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Colline di Romagna

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Colline Pontine

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Colline Salernitane

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Colline Teatine

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Dauno

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Garda

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Irpinia - Colline dell'Ufita

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Laghi Lombardi

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Lametia

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Lucca

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Molise

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Monte Etna

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Monti Iblei

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Penisola Sorrentina

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Pretuziano delle Colline Teramane

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Riviera Ligure

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Sabina

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Sardegna

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Sicilia

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Tergeste

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Terra di Bari

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Terra d'Otranto

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Terre di Siena

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Terre Tarentine

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Toscano

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Tuscia

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Umbria

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Val di Mazara

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Valdemone

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Valle del Belice

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Valli Trapanesi

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Veneto Valpolicella, Veneto Euganei e Berici, Veneto del Grappa

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Seggiano

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Terre Aurunche

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Vulture

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

IT

Arancia del Gargano

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Arancia Rossa di Sicilia

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Asparago Bianco di Bassano

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Asparago bianco di Cimadolmo

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Asparago di Cantello

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Asparago verde di Altedo

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Basilico Genovese

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Cappero di Pantelleria

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Carciofo di Paestum

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Carciofo Romanesco del Lazio

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Carota dell'Altopiano del Fucino

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Castagna Cuneo

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Castagna del Monte Amiata

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Castagna di Montella

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Castagna di Vallerano

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Ciliegia di Marostica

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Cipolla bianca di Margherita

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Cipolla Rossa di Tropea Calabria

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Cipollotto Nocerino

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Clementine del Golfo di Taranto

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Clementine di Calabria

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Fagiolo di Lamon della Vallata Bellunese

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Fagiolo di Sarconi

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Fagiolo di Sorana

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Farina di Neccio della Garfagnana

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Farro della Garfagnana

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Fico Bianco del Cilento

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Ficodindia dell'Etna

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Fungo di Borgotaro

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Kiwi Latina

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

La Bella della Daunia

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Lenticchia di Castelluccio di Norcia

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Limone Costa d'Amalfi

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Limone di Sorrento

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Limone Femminello del Gargano

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Marrone del Mugello

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Marrone di Caprese Michelangelo

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Marrone di Castel del Rio

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Marrone di Roccadaspide

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Marrone di San Zeno

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Mela Alto Adige/Südtiroler Apfel

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Mela di Valtellina

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Mela Val di Non

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Melannurca Campana

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Nocciola del Piemonte/Nocciola Piemonte

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Nocciola di Giffoni

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Nocciola Romana

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Nocellara del Belice

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Oliva Ascolana del Piceno

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Patata del Fucino

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Patata dell'Alto Viterbese

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Patata di Bologna

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Patata novella di Galatina

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Patata Rossa di Colfiorito

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Peperone di Senise

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Pera dell'Emilia Romagna

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Pera mantovana

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Pesca di Verona

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Pesca e nettarina di Romagna

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Pescabivona

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Pistacchio Verde di Bronte

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Pomodorino del Piennolo del Vesuvio

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Pomodoro di Pachino

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Pomodoro S. Marzano dell'Agro Sarnese-Nocerino

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Radicchio di Chioggia

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Radicchio di Verona

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Radicchio Rosso di Treviso

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Radicchio Variegato di Castelfranco

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Riso di Baraggia Biellese e Vercellese

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Riso Nano Vialone Veronese

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Scalogno di Romagna

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Sedano Bianco di Sperlonga

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Uva da tavola di Canicattì

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Uva da tavola di Mazzarrone

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Aglio Bianco Polesano

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Aglio di Voghiera

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Amarene Brusche di Modena

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Arancia di Ribera

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Asparago di Badoere

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Brovada

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Carciofo Brindisino

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Carciofo Spinoso di Sardegna

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Carota Novella di Ispica

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Ciliegia dell'Etna

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Ciliegia di Vignola

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Fagioli Bianchi di Rotonda

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Fagiolo Cannellino di Atina

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Fagiolo Cuneo

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Farina di castagne della Lunigiana

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Farro di Monteleone di Spoleto

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Fichi di Cosenza

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Ficodindia di San Cono

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Insalata di Lusia

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Limone di Rocca Imperiale

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Limone di Siracusa

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Limone Interdonato Messina

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Marrone della Valle di Susa

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Marrone di Combai

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Mela Rossa Cuneo

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Melanzana Rossa di Rotonda

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Melone Mantovano

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Patata della Sila

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Peperone di Pontecorvo

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Pesca di Leonforte

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Riso del Delta del Po

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Susina di Dro

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Uva di Puglia

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

IT

Acciughe Sotto Sale del Mar Ligure

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

IT

Tinca Gobba Dorata del Pianalto di Poirino

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

IT

Cozza di Scardovari

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

IT

Salmerino del Trentino

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

IT

Trote del Trentino

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

IT

Cantuccini Toscani/Cantucci Toscani

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

IT

Coppia Ferrarese

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

IT

Focaccia di Recco col formaggio

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

IT

Pagnotta del Dittaino

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

IT

Pampapato di Ferrara/Pampepato di Ferrara

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

IT

Pane casareccio di Genzano

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

IT

Pane di Altamura

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

IT

Pane di Matera

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

IT

Ricciarelli di Siena

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

IT

Marroni del Monfenera

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

IT

Pane Toscano

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

IT

Panforte di Siena

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

IT

Piadina Romagnola/Piada Romagnola

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

IT

Torrone di Bagnara

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

IT

Cappellacci di zucca ferraresi

Pasta alimentare

 

IT

Culurgionis d'Ogliastra

Pasta alimentare

 

IT

Maccheroncini di Campofilone

Pasta alimentare

 

IT

Pasta di Gragnano

Pasta alimentare

 

IT

Pizzoccheri della Valtellina

Pasta alimentare

 

IT

Bergamotto di Reggio Calabria - Olio essenziale

Oli essenziali

 

IT

Aceto Balsamico di Modena

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

IT

Aceto balsamico tradizionale di Modena

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

IT

Aceto balsamico tradizionale di Reggio Emilia

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

IT

Zafferano dell'Aquila

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

IT

Zafferano di San Gimignano

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

IT

Zafferano di Sardegna

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

IT

Liquirizia di Calabria

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

IT

Sale Marino di Trapani

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

CY

Παφίτικο Λουκάνικο

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

Pafitiko Loukaniko

CY

Κολοκάσι Σωτήρας/Κολοκάσι-Πούλλες Σωτήρας

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

Kolokasi Sotiras/Kolokasi-Poulles Sotiras

CY

Γλυκό Τριαντάφυλλο Αγρού

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Glyko Triantafyllo Agrou

CY

Κουφέτα Αμυγδάλου Γεροσκήπου

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Koufeta Amygdalou Geroskipou

CY

Λουκούμι Γεροσκήπου

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

Loukoumi Geroskipou

LV

Latvijas lielie pelēkie zirņi

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

LV

Carnikavas nēģi

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

LT

Lietuviškas varškės sūris

Formaggi

 

LT

Liliputas

Formaggi

 

LT

Daujėnų naminė duona

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

LT/PL

Seinų/Lazdijų krašto medus/Miód z Sejneńszczyny/Łoździejszczyzny

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

LT

Stakliškės

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

LU

Viande de porc, marque nationale grand-duché de Luxembourg

Carni fresche (e frattaglie)

 

LU

Salaisons fumées, marque nationale grand-duché de Luxembourg

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

LU

Miel - Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

LU

Beurre rose - Marque nationale du Grand-Duché de Luxembourg

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

HU

Magyar szürkemarha hús

Carni fresche (e frattaglie)

 

HU

Budapesti téliszalámi

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

HU

Szegedi szalámi/Szegedi téliszalámi

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

HU

Csabai kolbász/Csabai vastagkolbász

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

HU

Gyulai kolbász/Gyulai pároskolbász

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

HU

Hajdúsági torma

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

HU

Gönci kajszibarack

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

HU

Makói vöröshagyma/Makói hagyma

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

HU

Szentesi paprika

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

HU

Szőregi rózsatő

Fiori e piante ornamentali

 

HU

Alföldi kamillavirágzat

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

HU

Kalocsai fűszerpaprika-őrlemény

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

HU

Szegedi fűszerpaprika-őrlemény/Szegedi paprika

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

NL

Hollandse geitenkaas

Formaggi

 

NL

Boeren-Leidse met sleutels

Formaggi

 

NL

Kanterkaas/Kanternagelkaas/Kanterkomijnekaas

Formaggi

 

NL

Noord-Hollandse Edammer

Formaggi

 

NL

Noord-Hollandse Gouda

Formaggi

 

NL

Edam Holland

Formaggi

 

NL

Gouda Holland

Formaggi

 

NL

Brabantse Wal asperges

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

NL

De Meerlander

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

NL

Opperdoezer Ronde

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

NL

Westlandse druif

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

AT

Gailtaler Speck

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

AT

Tiroler Speck

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

AT

Gailtaler Almkäse

Formaggi

 

AT

Tiroler Almkäse/Tiroler Alpkäse

Formaggi

 

AT

Tiroler Bergkäse

Formaggi

 

AT

Tiroler Graukäse

Formaggi

 

AT

Vorarlberger Alpkäse

Formaggi

 

AT

Vorarlberger Bergkäse

Formaggi

 

AT

Steirisches Kürbiskernöl

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

AT

Marchfeldspargel

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

AT

Pöllauer Hirschbirne

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

AT

Steirische Käferbohne

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

AT

Wachauer Marille

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

AT

Waldviertler Graumohn

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

AT

Mostviertler Birnmost

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

PL

Jagnięcina podhalańska

Carni fresche (e frattaglie)

 

PL

Kiełbasa lisiecka

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PL

Krupnioki śląskie

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PL

Bryndza Podhalańska

Formaggi

 

PL

Oscypek

Formaggi

 

PL

Wielkopolski ser smażony

Formaggi

 

PL

Redykołka

Formaggi

 

PL

Ser koryciński swojski

Formaggi

 

PL

Miód wrzosowy z Borów Dolnośląskich

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

PL

Miód drahimski

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

PL

Miód kurpiowski

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

PL

Podkarpacki miód spadziowy

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

PL

Wiśnia nadwiślanka

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PL

Fasola korczyńska

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PL

Fasola Piękny Jaś z Doliny Dunajca/Fasola z Doliny Dunajca

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PL

Fasola Wrzawska

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PL

Jabłka grójeckie

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PL

Jabłka łąckie

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PL

Śliwka szydlowska

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PL

Suska sechlońska

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PL

Truskawka kaszubska/kaszëbskô malëna

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PL

Karp zatorski

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

PL

Andruty kaliskie

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

PL

Rogal świętomarciński

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

PL

Cebularz lubelski

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

PL

Chleb prądnicki

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

PL

Kołocz śląski/kołacz śląski

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

PL

Obwarzanek krakowski

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

PT

Borrego da Beira

Carni fresche (e frattaglie)

 

PT

Borrego de Montemor-o-Novo

Carni fresche (e frattaglie)

 

PT

Borrego do Baixo Alentejo

Carni fresche (e frattaglie)

 

PT

Borrego do Nordeste Alentejano

Carni fresche (e frattaglie)

 

PT

Borrego Serra da Estrela

Carni fresche (e frattaglie)

 

PT

Borrego Terrincho

Carni fresche (e frattaglie)

 

PT

Cabrito da Beira

Carni fresche (e frattaglie)

 

PT

Cabrito da Gralheira

Carni fresche (e frattaglie)

 

PT

Cabrito das Terras Altas do Minho

Carni fresche (e frattaglie)

 

PT

Cabrito de Barroso

Carni fresche (e frattaglie)

 

PT

Cabrito Transmontano

Carni fresche (e frattaglie)

 

PT

Capão de Freamunde

Carni fresche (e frattaglie)

 

PT

Carnalentejana

Carni fresche (e frattaglie)

 

PT

Carne Arouquesa

Carni fresche (e frattaglie)

 

PT

Carne Barrosã

Carni fresche (e frattaglie)

 

PT

Carne Cachena da Peneda

Carni fresche (e frattaglie)

 

PT

Carne da Charneca

Carni fresche (e frattaglie)

 

PT

Carne de Bísaro Transmonano/Carne de Porco Transmontano

Carni fresche (e frattaglie)

 

PT

Carne de Bovino Cruzado dos Lameiros do Barroso

Carni fresche (e frattaglie)

 

PT

Carne de Porco Alentejano

Carni fresche (e frattaglie)

 

PT

Carne dos Açores

Carni fresche (e frattaglie)

 

PT

Carne Marinhoa

Carni fresche (e frattaglie)

 

PT

Carne Maronesa

Carni fresche (e frattaglie)

 

PT

Carne Mertolenga

Carni fresche (e frattaglie)

 

PT

Carne Mirandesa

Carni fresche (e frattaglie)

 

PT

Cordeiro Bragançano

Carni fresche (e frattaglie)

 

PT

Cordeiro de Barroso/Anho de Barroso/Cordeiro de leite de Barroso

Carni fresche (e frattaglie)

 

PT

Vitela de Lafões

Carni fresche (e frattaglie)

 

PT

Cabrito do Alentejo

Carni fresche (e frattaglie)

 

PT

Carne de Bravo do Ribatejo

Carni fresche (e frattaglie)

 

PT

Cordeiro mirandês/Canhono mirandês

Carni fresche (e frattaglie)

 

PT

Alheira de Barroso-Montalegre

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Alheira de Mirandela

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Alheira de Vinhais

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Butelo de Vinhais/Bucho de Vinhais/Chouriço de Ossos de Vinhais

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Cacholeira Branca de Portalegre

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Chouriça de Carne de Barroso-Montalegre

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Chouriça de carne de Melgaço

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Chouriça de Carne de Vinhais/Linguiça de Vinhais

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Chouriça de sangue de Melgaço

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Chouriça Doce de Vinhais

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Chouriço Azedo de Vinhais/Azedo de Vinhais/Chouriço de Pão de Vinhais

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Chouriço de Abóbora de Barroso-Montalegre

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Chouriço de Carne de Estremoz e Borba

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Chouriço de Portalegre

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Chouriço grosso de Estremoz e Borba

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Chouriço Mouro de Portalegre

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Farinheira de Estremoz e Borba

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Farinheira de Portalegre

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Linguiça de Portalegre

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Linguíça do Baixo Alentejo/Chouriço de carne do Baixo Alentejo

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Lombo Branco de Portalegre

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Lombo Enguitado de Portalegre

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Morcela de Assar de Portalegre

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Morcela de Cozer de Portalegre

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Morcela de Estremoz e Borba

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Paia de Estremoz e Borba

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Paia de Lombo de Estremoz e Borba

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Paia de Toucinho de Estremoz e Borba

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Painho de Portalegre

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Paio de Beja

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Presunto de Barrancos/Paleta de Barrancos

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Presunto de Barroso

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Presunto de Camp Maior e Elvas/Paleta de Campo Maior e Elvas

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Presunto de Melgaço

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Presunto de Santana da Serra/Paleta de Santana da Serra

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Presunto de Vinhais/Presunto Bísaro de Vinhais

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Presunto do Alentejo/Paleta do Alentejo

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Salpicão de Barroso-Montalegre

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Salpicão de Melgaço

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Salpicão de Vinhais

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Sangueira de Barroso-Montalegre

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

PT

Queijo de Azeitão

Formaggi

 

PT

Queijo de Cabra Transmontano/Queijo de Cabra Transmontano Velho

Formaggi

 

PT

Queijo de Évora

Formaggi

 

PT

Queijo de Nisa

Formaggi

 

PT

Queijo do Pico

Formaggi

 

PT

Queijo mestiço de Tolosa

Formaggi

 

PT

Queijo Rabaçal

Formaggi

 

PT

Queijo S. Jorge

Formaggi

 

PT

Queijo Serpa

Formaggi

 

PT

Queijo Serra da Estrela

Formaggi

 

PT

Queijo Terrincho

Formaggi

 

PT

Queijos da Beira Baixa (Queijo de Castelo Branco, Queijo Amarelo da Beira Baixa, Queijo Picante da Beira Baixa)

Formaggi

 

PT

Mel da Serra da Lousã

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

PT

Mel da Serra de Monchique

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

PT

Mel da Terra Quente

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

PT

Mel das Terras Altas do Minho

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

PT

Mel de Barroso

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

PT

Mel do Alentejo

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

PT

Mel do Parque de Montezinho

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

PT

Mel do Ribatejo Norte (Serra d'Aire, Albufeira de Castelo de Bode, Bairro, Alto Nabão

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

PT

Mel dos Açores

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

PT

Requeijão da Beira Baixa

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

PT

Requeijão Serra da Estrela

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

PT

Travia da Beira Baixa

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

PT

Azeite de Moura

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

PT

Azeite de Trás-os-Montes

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

PT

Azeite do Alentejo Interior

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

PT

Azeites da Beira Interior (Azeite da Beira Alta, Azeite da Beira Baixa)

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

PT

Azeites do Norte Alentejano

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

PT

Azeites do Ribatejo

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

PT

Ameixa d'Elvas

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PT

Amêndoa Douro

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PT

Ananás dos Açores/São Miguel

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PT

Anona da Madeira

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PT

Arroz Carolino das Lezírias Ribatejanas

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PT

Arroz Carolino do Baixo Mondego

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PT

Azeitona de conserva Negrinha de Freixo

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PT

Azeitonas de Conserva de Elvas e Campo Maior

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PT

Batata de Trás-os-Montes

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PT

Batata doce de Aljezur

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PT

Castanha da Terra Fria

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PT

Castanha da Padrela

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PT

Castanha dos Soutos da Lapa

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PT

Castanha Marvão-Portalegre

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PT

Cereja da Cova da Beira

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PT

Cereja de São Julião-Portalegre

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PT

Citrinos do Algarve

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PT

Ginja de Óbidos e Alcobaça

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PT

Maçã Bravo de Esmolfe

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PT

Maçã da Beira Alta

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PT

Maçã da Cova da Beira

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PT

Maçã de Alcobaça

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PT

Maçã de Portalegre

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PT

Maracujá dos Açores/S. Miguel

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PT

Meloa de Santa Maria — Açores

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PT

Pêra Rocha do Oeste

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PT

Pêssego da Cova da Beira

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PT

Maçã Riscadinha de Palmela

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

PT

Fogaça da Feira

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

PT

Ovos moles de Aveiro

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

PT

Pastel de Chaves

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

PT

Pastel deTentúgal

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

PT

Pão de Ló de Ovar

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

PT

Sal de Tavira/Flor de Sal de Tavira

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

RO

Salam de Sibiu

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

RO

Telemea de Ibănești

Formaggi

 

RO

Magiun de prune Topoloveni

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

SI

Kranjska klobasa

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

SI

Kraška panceta

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

SI

Kraški pršut

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

SI

Kraški zašink

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

SI

Prekmurska šunka

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

SI

Prleška tünka

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

SI

Šebreljski želodec

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

SI

Zgornjesavinjski želodec

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

SI

Bovški sir

Formaggi

 

SI

Mohant

Formaggi

 

SI

Nanoški sir

Formaggi

 

SI

Tolminc

Formaggi

 

SI

Kočevski gozdni med

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

SI

Kraški med

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

SI

Slovenski med

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

SI

Ekstra deviško oljčno olje Slovenske Istre

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

SI

Štajersko Prekmursko bučno olje

Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)

 

SI

Ptujski lük

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

SI

Piranska sol

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

SK

Klenovecký syrec

Formaggi

 

SK

Slovenská bryndza

Formaggi

 

SK

Slovenská parenica

Formaggi

 

SK

Slovenský oštiepok

Formaggi

 

SK

Oravský korbáčik

Formaggi

 

SK

Tekovský salámový syr

Formaggi

 

SK

Zázrivské vojky

Formaggi

 

SK

Zázrivský korbáčik

Formaggi

 

SK

Skalický trdelník

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

SK

Levický Slad

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

SK

Paprika Žitava/Žitavská paprika

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

FI

Lapin Poron liha

Carni fresche (e frattaglie)

 

FI

Lapin Poron kuivaliha

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

FI

Lapin Poron kylmäsavuliha

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

FI

Lapin Puikula

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

FI

Kitkan viisas

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

FI

Puruveden Muikku

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

FI

Kainuun rönttönen

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

SE

Svecia

Formaggi

 

SE

Bruna bönor från Öland

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

SE

Kalix Löjrom

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

SE

Skånsk spettkaka

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

SE

Upplandskubb

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

UK

Isle of Man Manx Loaghtan Lamb

Carni fresche (e frattaglie)

 

UK

Orkney beef

Carni fresche (e frattaglie)

 

UK

Orkney lamb

Carni fresche (e frattaglie)

 

UK

Scotch Beef

Carni fresche (e frattaglie)

 

UK

Scotch Lamb

Carni fresche (e frattaglie)

 

UK

Shetland Lamb

Carni fresche (e frattaglie)

 

UK

Welsh Beef

Carni fresche (e frattaglie)

 

UK

Welsh lamb

Carni fresche (e frattaglie)

 

UK

West Country Beef

Carni fresche (e frattaglie)

 

UK

West Country Lamb

Carni fresche (e frattaglie)

 

UK

Lakeland Herdwick

Carni fresche (e frattaglie)

 

UK

Melton Mowbray Pork Pie

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

UK

Newmarket Sausage

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

UK

Stornoway Black Pudding

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

UK

Traditional Cumberland Sausage

Prodotti a base di carne (riscaldati, salati, affumicati ecc.)

 

UK

Beacon Fell traditional Lancashire cheese

Formaggi

 

UK

Bonchester cheese

Formaggi

 

UK

Buxton blue

Formaggi

 

UK

Dorset Blue Cheese

Formaggi

 

UK

Dovedale cheese

Formaggi

 

UK

Exmoor Blue Cheese

Formaggi

 

UK

Single Gloucester

Formaggi

 

UK

Staffordshire Cheese

Formaggi

 

UK

Swaledale cheese

Formaggi

 

UK

Teviotdale Cheese

Formaggi

 

UK

Traditional Ayrshire Dunlop

Formaggi

 

UK

West Country farmhouse Cheddar cheese

Formaggi

 

UK

White Stilton cheese/Blue Stilton cheese

Formaggi

 

UK

Orkney Scottish Island Cheddar

Formaggi

 

UK

Swaledale ewes' cheese

Formaggi

 

UK

Yorkshire Wensleydale

Formaggi

 

UK

Cornish Clotted Cream

Altri prodotti di origine animale (uova, miele, prodotti lattiero-caseari ad eccezione del burro ecc.)

 

UK

Jersey Royal potatoes

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

UK

Yorkshire Forced Rhubarb

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

UK

Armagh Bramley Apples

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

UK

Fenland Celery

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

UK

New Season Comber Potatoes/Comber Earlies

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

UK

Pembrokeshire Earlies/Pembrokeshire Early Potatoes

Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati

 

UK

Arbroath Smokies

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

UK

Conwy Mussels

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

UK

Scottish Farmed Salmon

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

UK

Whitstable oysters

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

UK

Cornish Sardines

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

UK

Fal Oyster

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

UK

Isle of Man Queenies

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

UK

Lough Neagh Eel

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

UK

Scottish Wild Salmon

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

UK

Traditional Grimsby Smoked Fish

Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati

 

UK

Kentish ale and Kentish strong ale

Birre

 

UK

Rutland Bitter

Birre

 

UK

Cornish Pasty

Prodotti di panetteria, pasticceria, confetteria o biscotteria

 

UK

Native Shetland Wool

Lana

 

UK

Anglesey Sea Salt/Halen Môn

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

UK

Gloucestershire cider/perry

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

UK

Herefordshire cider/perry

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

UK

Worcestershire cider/perry

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

UK

East Kent Goldings

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie ecc.)

 

Prodotti agricoli e alimentari dell'UE, esclusi vini, bevande spiritose e vini aromatizzati della Repubblica di Moldova, di cui è chiesta la protezione nell'Unione europea



Denominazione di cui è chiesta la protezione

Tipo di prodotto

Dulceață din petale de trandafir Călărași

Altri prodotti dell'allegato I del trattato (spezie, ecc.)

ALLEGATO XXX-D

INDICAZIONI GEOGRAFICHE DEI PRODOTTI DI CUI ALL'ARTICOLO 297, PARAGRAFI 3 E 4

PARTE A

Vini dell'Unione europea di cui è chiesta la protezione nella Repubblica di Moldova



Stato membro dell'UE

Denominazione di cui è chiesta la protezione

 

BE

Côtes de Sambre et Meuse

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BE

Hagelandse wijn

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BE

Haspengouwse Wijn

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BE

Heuvellandse Wijn

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BE

Vlaamse mousserende kwaliteitswijn

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BE

Crémant de Wallonie

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BE

Vin mousseux de qualité de Wallonie

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BE

Vin de pays des Jardins de Wallonie

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

BE

Vlaamse landwijn

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

BG

Асеновград

Termine equivalente: Asenovgrad

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Болярово

Termine equivalente: Bolyarovo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Брестник

Termine equivalente: Brestnik

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Варна

Termine equivalente: Varna

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Велики Преслав

Termine equivalente: Veliki Preslav

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Видин

Termine equivalente: Vidin

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Враца

Termine equivalente: Vratsa

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Върбица

Termine equivalente: Varbitsa

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Долината на Струма

Termine equivalente: Struma valley

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Драгоево

Termine equivalente: Dragoevo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Евксиноград

Termine equivalente: Evksinograd

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Ивайловград

Termine equivalente: Ivaylovgrad

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Карлово

Termine equivalente: Karlovo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Карнобат

Termine equivalente: Karnobat

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Ловеч

Termine equivalente: Lovech

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Лозицa

Termine equivalente: Lozitsa

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Лом

Termine equivalente: Lom

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Любимец

Termine equivalente: Lyubimets

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Лясковец

Termine equivalente: Lyaskovets

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Мелник

Termine equivalente: Melnik

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Монтана

Termine equivalente: Montana

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Нова Загора

Termine equivalente: Nova Zagora

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Нови Пазар

Termine equivalente: Novi Pazar

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Ново село

Termine equivalente: Novo Selo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Оряховица

Termine equivalente: Oryahovitsa

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Павликени

Termine equivalente: Pavlikeni

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Пазарджик

Termine equivalente: Pazardjik

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Перущица

Termine equivalente: Perushtitsa

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Плевен

Termine equivalente: Pleven

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Пловдив

Termine equivalente: Plovdiv

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Поморие

Termine equivalente: Pomorie

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Русе

Termine equivalente: Ruse

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Сакар

Termine equivalente: Sakar

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Сандански

Termine equivalente: Sandanski

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Свищов

Termine equivalente: Svishtov

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Септември

Termine equivalente: Septemvri

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Славянци

Termine equivalente: Slavyantsi

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Сливен

Termine equivalente: Sliven

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Стамболово

Termine equivalente: Stambolovo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Стара Загора

Termine equivalente: Stara Zagora

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Сунгурларе

Termine equivalente: Sungurlare

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Сухиндол

Termine equivalente: Suhindol

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Търговище

Termine equivalente: Targovishte

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Хан Крум

Termine equivalente: Han Krum

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Хасково

Termine equivalente: Haskovo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Хисаря

Termine equivalente: Hisarya

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Хърсово

Termine equivalente: Harsovo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Черноморски район

Termine equivalente: Black sea region

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Шивачево

Termine equivalente: Shivachevo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Шумен

Termine equivalente: Shumen

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Ямбол

Termine equivalente: Yambol

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Южно Черноморие

Termine equivalente: Southern Black Sea Coast

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

BG

Дунавска равнина

Termine equivalente: Danube Plain

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

BG

Тракийска низина

Termine equivalente: Thracian Lowlands

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

CZ

Čechy

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

CZ

Litoměřická

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

CZ

Mělnická

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

CZ

Mikulovská

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

CZ

Morava

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

CZ

Novosedelské Slámové víno

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

CZ

Slovácká

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

CZ

Šobes/Šobeské víno

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

CZ

Velkopavlovická

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

CZ

Znojemská

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

CZ

Znojmo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

CZ

české

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

CZ

moravské

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DK

Bornholm

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DK

Fyn

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DK

Jylland

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DK

Sjælland

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Ahr

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

DE

Baden

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

DE

Franken

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

DE

Hessische Bergstraße

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

DE

Mittelrhein

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

DE

Mosel

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

DE

Nahe

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

DE

Pfalz

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

DE

Rheingau

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

DE

Rheinhessen

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

DE

Saale-Unstrut

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

DE

Sachsen

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

DE

Württemberg

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

DE

Ahrtaler Landwein

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Badischer Landwein

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Bayerischer Bodensee-Landwein

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Brandenburger Landwein

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Landwein Main

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Landwein der Mosel

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Landwein Neckar

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Landwein Oberrhein

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Landwein der Ruwer

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Landwein der Saar

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Mecklenburger Landwein

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Mitteldeutscher Landwein

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Nahegauer Landwein

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Pfälzer Landwein

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Regensburger Landwein

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Rheinburgen-Landwein

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Rheingauer Landwein

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Rheinischer Landwein

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Saarländischer Landwein

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Sächsischer Landwein

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Schleswig-Holsteinischer Landwein

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Schwäbischer Landwein

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Starkenburger Landwein

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Taubertäler Landwein

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Landwein Rhein

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

DE

Landwein Rhein-Neckar

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Αγχίαλος

Termine equivalente: Anchialos

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Αμύνταιο

Termine equivalente: Amynteo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Αρχάνες

Termine equivalente: Archanes

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Γουμένισσα

Termine equivalente: Goumenissa

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Δαφνές

Termine equivalente: Dafnes

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Ζίτσα

Termine equivalente: Zitsa

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Λήμνος

Termine equivalente: Lemnos

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Μαντινεία

Termine equivalente: Mantinia

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Μαυροδάφνη Κεφαλληνίας

Termine equivalente: Mavrodaphne of Kefalonia

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Μαυροδάφνη Πατρών

Termine equivalente: Mavrodaphni of Patra/Mavrodaphne of Patra

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Μεσενικόλα

Termine equivalente: Messenikola

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Μοσχάτος Κεφαλληνίας

Termine equivalente: Muscat of Kefalonia/Muscat de Céphalonie

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Μοσχάτος Λήμνου

Termine equivalente: Muscat of Limnos

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Μοσχάτο Πατρών

Termine equivalente: Muscat of Patra

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Μοσχάτος Ρίου Πάτρας

Termine equivalente: Μuscat of Rio Patra

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Μοσχάτος Ρόδου

Termine equivalente: Rhodes Muscatel

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Νάουσα

Termine equivalente: Naoussa

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Νεμέα

Termine equivalente: Nemea

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Πάρος

Termine equivalente: Paros

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Malvasia Πάρος

Termine equivalente: Malvasia Paros

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Πάτρα

Termine equivalente: Patras

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Πεζά

Termine equivalente: Peza

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Πλαγιές Μελίτωνα

Termine equivalente: Cotes de Meliton

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Ραψάνη

Termine equivalente: Rapsani

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Ρόδος

Termine equivalente: Rodos/Rhodes

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Ρομπόλα Κεφαλληνίας

Termine equivalente: Robola of Cephalonia

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Σάμος

Termine equivalente: Samos

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Σαντορίνη

Termine equivalente: Santorini

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Σητεία

Termine equivalente: Sitia

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Malvasia Σητείας

Termine equivalente: Malvasia Sitia

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Άβδηρα

Termine equivalente: Avdira

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Άγιο Όρος

Termine equivalente: Mount Athos/Holly Mountain Holly Mount Athos/Holly Mountain Athos/Mont Athos/Άγιο Όρος Άθως

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ήπειρος

Termine equivalente: Epirus

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ίλιον

Termine equivalente: Ilion

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ίσμαρος

Termine equivalente: Ismaros

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Αγορά

Termine equivalente: Agora

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Αιγαίο Πέλαγος

Termine equivalente: Aegean Sea/Aigaio Pelagos

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ανάβυσσος

Termine equivalente: Anavyssos

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Αργολίδα

Termine equivalente: Argolida

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Αρκαδία

Termine equivalente: Arkadia

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Κοιλάδα Αταλάντης

Termine equivalente: Atalanti Valley

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Αττική

Termine equivalente: Attiki

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Αχαΐα

Termine equivalente: Αchaia

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Βελβεντό

Termine equivalente: Velvento

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Βερντέα Ζακύνθου

Termine equivalente: Verdean of Zakynthos

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Γεράνεια

Termine equivalente: Gerania

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Γρεβενά

Termine equivalente: Grevena

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Δράμα

Termine equivalente: Drama

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Δωδεκάνησος

Termine equivalente: Dodekanese

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ζάκυνθος

Termine equivalente: Zakynthos

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Επανομή

Termine equivalente: Epanomi

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Εύβοια

Termine equivalente: Evia

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Έβρος

Termine equivalente: Evros

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ελασσόνα

Termine equivalente: Elassona

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ηλεία

Termine equivalente: Ilia

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ημαθία

Termine equivalente: Imathia

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ηράκλειο

Termine equivalente: Heraklion

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Θήβα

Termine equivalente: Thebes

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Θαψανά

Termine equivalente: Thapsana

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Θάσος

Termine equivalente: Thasos

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Θεσσαλία

Termine equivalente: Thessalia

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Θεσσαλονίκη

Termine equivalente: Thessaloniki

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Θράκη

Termine equivalente: Thrace

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ικαρία

Termine equivalente: Ikaria

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ιωάννινα

Termine equivalente: Ioannina

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Κάρυστος

Termine equivalente: Karystos

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Καβάλα

Termine equivalente: Kavala

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Κέρκυρα

Termine equivalente: Corfu

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Κίσσαμος

Termine equivalente: Kissamos

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Καρδίτσα

Termine equivalente: Karditsa

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Καστοριά

Termine equivalente: Kastoria

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Πλαγιές Κιθαιρώνα

Termine equivalente:

Slopes of Kithaironas

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Κλημέντι

Termine equivalente: Klimenti

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Πλαγιές Κνημίδας

Termine equivalente: Slopes of Knimida

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Κοζάνη

Termine equivalente: Kozani

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ρετσίνα Κορωπίου/Ρετσίνα Κρωπίας

Termine equivalente: Ρετσίνα Κορωπίου Αττικής/Retsina of Koropi/Retsina of Koropi Attiki

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Κρήτη

Termine equivalente: Crete

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Κρανιά

Termine equivalente: Krania

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Κραννώνα

Termine equivalente: Krannona

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Κυκλάδες

Termine equivalente: Cyclades

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Kως

Termine equivalente: Κοs

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Κόρινθος

Termine equivalente: Κορινθία/Korinthos/Korinthia

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Λακωνία

Termine equivalente: Lakonia

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Λασίθι

Termine equivalente: Lasithi

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Λετρίνοι

Termine equivalente: Letrini

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Λευκάδα

Termine equivalente: Lefkada

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Λέσβος

Termine equivalente: Lesvos

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ληλάντιο Πεδίο

Termine equivalente: Lilantio Pedio/Lilantio Field

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Μέτσοβο

Termine equivalente: Metsovo

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Μαγνησία

Termine equivalente: Magnissia

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Μακεδονία

Termine equivalente: Macedonia

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Μαντζαβινάτα

Termine equivalente: Mantzavinata

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Μαρκόπουλο

Termine equivalente: Markopoulo

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Μαρτίνο

Termine equivalente: Μartino

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Μεσσηνία

Termine equivalente: Messinia

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Μετέωρα

Termine equivalente: Meteora

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Μεταξάτων

Termine equivalente: Metaxata

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Μονεμβασία - Malvasia

Termine equivalente: Monemvasia-Malvasia

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Νέα Μεσημβρία

Termine equivalente: Nea Mesimvria

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Οπούντια Λοκρίδας

Termine equivalente: Opountia Locris

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Πέλλα

Termine equivalente: Pella

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Παγγαίο

Termine equivalente: Paggeo/Pangeon

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Παλλήνη

Termine equivalente: Pallini

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Παρνασσός

Termine equivalente: Parnasos

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Πελοπόννησος

Termine equivalente: Peloponnese

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Πιερία

Termine equivalente: Pieria

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Πισάτις

Termine equivalente: Pisatis

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Πλαγιές Αιγιαλείας

Termine equivalente: Slopes of Aigialia

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Πλαγιές Πάικου

Termine equivalente: Slopes of Paiko

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Πλαγιές Αμπέλου

Termine equivalente: Slopes of Ambelos

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Πλαγιές Βερτίσκου

Termine equivalente: Slopes of Vertiskos

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Πλαγιές Πάρνηθας

Termine equivalente: Slopes of Parnitha

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Πλαγιές Πεντελικού

Termine equivalente: Slopes of Pendeliko/Βόρειες Πλαγιές Πεντελικού

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Πλαγιές Αίνου

Termine equivalente: Slopes of Ainos

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Πυλία

Termine equivalente: Pylia

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ρέθυμνο

Termine equivalente: Rethimno

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ρετσίνα Αττικής

Termine equivalente: Retsina of Attiki

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ρετσίνα Βοιωτίας

Termine equivalente: Retsina of Viotia

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ρετσίνα Γιάλτρων

Termine equivalente: Retsina of Gialtra

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ρετσίνα Εύβοιας

Termine equivalente: Retsina of Evoia

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ρετσίνα Θηβών (Βοιωτίας)

Termine equivalente: Retsina of Thebes (Voiotias)

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ρετσίνα Καρύστου

Termine equivalente: Retsina of Karystos

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ρετσίνα Κορωπίου

Termine equivalente: Ρετσίνα Κορωπίου Αττικής/Retsina of Koropi/Retsina of Koropi Attiki

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ρετσίνα Μαρκόπουλου (Αττικής)

Termine equivalente: Retsina of Markopoulo (Attiki)

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ρετσίνα Μεγάρων

Termine equivalente: Retsina of Megara (Attiki)

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ρετσίνα Μεσογείων (Αττικής)

Termine equivalente: Retsina of Mesogia (Attiki)

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ρετσίνα Λιοπεσίου/Ρετσίνα Παιανίας

Termine equivalente: Ρετσίνα Παιανίας Αττικής/Retsina of Paiania /Retsina of Paiania Attiki

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ρετσίνα Παλλήνης

Termine equivalente: Retsina of Pikermi (Attiki)

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ρετσίνα Πικερμίου

Termine equivalente: Ρετσίνα Πικερμίου (Αττικής) /Retsina of Pikermi (Attiki)

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ρετσίνα Σπάτων

Termine equivalente: Ρετσίνα Σπάτων (Αττικής)/Retsina of Spata (Attiki)

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ρετσίνα Χαλκίδας (Ευβοίας)

Termine equivalente: Retsina of Halkida (Evoia)

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Ριτσώνα

Termine equivalente: Ritsona

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Σέρρες

Termine equivalente: Serres

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Σιάτιστα

Termine equivalente: Siatista

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Σιθωνία

Termine equivalente: Sithonia

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Σπάτα

Termine equivalente: Spata

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Στερεά Ελλάδα

Termine equivalente: Sterea Ellada

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Τεγέα

Termine equivalente: Tegea

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Τριφυλία

Termine equivalente: Trifilia

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Τύρναβος

Termine equivalente: Tyrnavos

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Φλώρινα

Termine equivalente: Florina

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Φθιώτιδα

Termine equivalente: Fthiotida/Phthiotis

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Χαλικούνα

Termine equivalente: Halikouna

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Χαλκιδική

Termine equivalente: Halkidiki

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Χάνδακας - Candia

Termine equivalente: Candia

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Malvasia Χάνδακας-Candia

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

EL

Χανιά

Termine equivalente: Chania

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

EL

Χίος

Termine equivalente: Chios

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Abona

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Alella

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Alicante

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Almansa

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Arabako Txakolina/Txakolí de Álava/Chacolí de Álava

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Arlanza

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Arribes

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Aylés

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Bierzo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Binissalem

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Bizkaiko Txakolina/Chacolí de Bizkaia/Txakolí de Bizkaia

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Bullas

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Calatayud

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Calzadilla

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Campo de Borja

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Campo de la Guardia

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Cangas

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Cariñena

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Casa del Blanco

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Cataluña

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Cava

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Chacolí de Getaria/Getariako Txakolina/Txakolí de Getaria

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Cigales

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Conca de Barberà

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Condado de Huelva

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Costers del Segre

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Dehesa del Carrizal

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Dominio de Valdepusa

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

El Hierro

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Empordà

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Finca Élez

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Getariako Txakolina

Termine equivalente: Chacolí de Getaria

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Gran Canaria

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Granada

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Guijoso

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Islas Canarias

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Jerez/Jerez-Xérès-Sherry/Sherry/Xérès

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Jumilla

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

La Gomera

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

La Mancha

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

La Palma

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Lanzarote

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Lebrija

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Los Balagueses

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Málaga

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Manchuela

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Manzanilla/Manzanilla-Sanlúcar de Barrameda

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Méntrida

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Mondéjar

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Monterrei

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Montilla-Moriles

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Montsant

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Navarra

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Pago Florentino

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Pago de Arínzano

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Pago de Otazu

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Penedès

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Pla de Bages

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Pla i Llevant

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Prado de Irache

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Priorat

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Rías Baixas

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Ribeira Sacra

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Ribeiro

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Ribera del Duero

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Ribera del Guadiana

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Ribera del Júcar

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Rioja

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Rueda

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Sierra de Salamanca

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Sierras de Málaga

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Somontano

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Tacoronte-Acentejo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Tarragona

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Terra Alta

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Tierra de León

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Tierra del Vino de Zamora

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Toro

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Uclés

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Utiel-Requena

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Valdeorras

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Valdepeñas

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Valencia

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Valtiendas

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Valle de Güímar

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Valle de la Orotava

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Valles de Benavente

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Vinos de Madrid

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Ycoden-Daute-Isora

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Yecla

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

3 Riberas

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Altiplano de Sierra Nevada

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Bajo Aragón

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Ribera del Gállego-Cinco Villas

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Ribera del Jiloca

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Valdejalón

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Valle del Cinca

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Bailén

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Barbanza e Iria

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Betanzos

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Cádiz

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Campo de Cartagena

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Cangas

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Castelló

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Castilla

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Castilla y León

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Córdoba

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Costa de Cantabria

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Cumbres del Guadalfeo

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Desierto de Almería

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

El Terrerazo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

ES

Extremadura

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Formentera

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Ibiza/Eivissa

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Illes Balears

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Isla de Menorca/Illa de Menorca

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Laderas del Genil

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Laujar-Alpujarra

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Liébana

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Los Palacios

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Mallorca

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Murcia

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Norte de Almería

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Ribera del Andarax

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Ribera del Queiles

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Serra de Tramuntana-Costa Nord

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Sierras de Las Estancias y Los Filabres

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Sierra Norte de Sevilla

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Sierra Sur de Jaén

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Torreperogil

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Valle del Miño-Ourense/Val do Miño-Ourense

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Valles de Sadacia

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

ES

Villaviciosa de Córdoba

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Ajaccio

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Aloxe-Corton

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace/Vin d'Alsace

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Altenberg de Bergbieten

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Altenberg de Bergheim

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Altenberg de Wolxheim

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Brand

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Bruderthal

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Eichberg

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Engelberg

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Florimont

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Frankstein

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Froehn

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Furstentum

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Geisberg

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Gloeckelberg

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Goldert

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Hatschbourg

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Hengst

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Kanzlerberg

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Kastelberg

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Kaefferkopf

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Kessler

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Kirchberg de Barr

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Kirchberg de Ribeauvillé

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Kitterlé

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Mambourg

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Mandelberg

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Marckrain

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Moenchberg

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Muenchberg

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Ollwiller

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Osterberg

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Pfersigberg

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Pfingstberg

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Praelatenberg

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Rangen

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Saering

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Schlossberg

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Schoenenbourg

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Sommerberg

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Sonnenglanz

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Spiegel

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Sporen

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Steinert

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Steingrubler

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Steinklotz

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Vorbourg

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Wiebelsberg

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Wineck-Schlossberg

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Winzenberg

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Zinnkoepflé

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Zotzenberg

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Alsace Grand cru Rosacker

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Anjou

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Anjou-Coteaux de la Loire

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Anjou Villages

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Anjou Villages Brissac

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Arbois

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Atlantique

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Auxey-Duresses

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bandol

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Banyuls

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Banyuls grand cru

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Barsac

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bâtard-Montrachet

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Béarn

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Beaujolais

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Beaumes de Venise

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Beaune

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bellet/Vin de Bellet

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bergerac

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bienvenues-Bâtard-Montrachet

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Blagny

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Blanc Fumé de Pouilly/Pouilly-Fumé

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Blaye

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bonnes-mares

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bonnezeaux

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bordeaux

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bordeaux supérieur

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Bourg/Bourgeais/Côtes de Bourg

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bourgogne

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bourgogne aligoté

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bourgogne grand ordinaire/Bourgogne ordinaire/Coteaux Bourguignons

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bourgogne mousseux

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bourgogne Passe-tout-grains

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bourgueil

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bouzeron

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Brouilly

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Brulhois

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Bugey

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Buzet

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Cabardès

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Cabernet d'Anjou

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Cabernet de Saumur

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Cadillac

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Cahors

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Canon Fronsac

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Cassis

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Cérons

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Chablis

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Chablis grand cru

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Chambertin

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Chambertin-Clos de Bèze

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Chambolle-Musigny

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Champagne

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Chapelle-Chambertin

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Charlemagne

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Charmes-Chambertin

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Chassagne-Montrachet

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Château - Grillet

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Château-Chalon

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Châteaumeillant

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Châteauneuf-du-Pape

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Châtillon-en-Diois

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Chénas

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Chevalier-Montrachet

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Cheverny

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Chinon

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Chiroubles

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Chorey-lès-Beaune

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Clairette de Bellegarde

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Clairette de Die

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Clairette du Languedoc

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Clos de la Roche

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Clos de Tart

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Clos de Vougeot/Clos Vougeot

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Clos des Lambrays

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Clos Saint-Denis

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Collioure

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Condrieu

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Corbières

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Corbières-Boutenac

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Cornas

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Corse/Vin de Corse

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Corton

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Corton-Charlemagne

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Costières de Nîmes

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côte de Beaune

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côte de Beaune-Villages

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côte de Brouilly

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côte de Nuits-Villages/Vins fins de la Côte de Nuits

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côte roannaise

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côte Rôtie

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Coteaux champenois

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Coteaux d'Aix-en-Provence

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Coteaux d'Ancenis

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Coteaux de Die

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Coteaux de l'Aubance

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Coteaux de Saumur

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Coteaux du Giennois

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Coteaux du Languedoc/Languedoc

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Coteaux du Layon

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Coteaux du Loir

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Coteaux du Lyonnais

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Coteaux du Quercy

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Coteaux du Vendômois

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Coteaux Varois en Provence

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes d'Auvergne

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes de Bergerac

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes de Blaye

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes de Bordeaux

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes de Bordeaux-Saint-Macaire

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes de Duras

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes de Millau

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes de Montravel

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes de Provence

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes de Toul

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes du Forez

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes du Jura

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes du Marmandais

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes du Rhône

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes du Rhône Villages

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes du Roussillon

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes du Roussillon Villages

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Côtes du Vivarais

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Cour-Cheverny

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Crémant d'Alsace

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Crémant de Bordeaux

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Crémant de Bourgogne

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Crémant de Die

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Crémant de Limoux

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Crémant de Loire

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Crémant du Jura

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Criots-Bâtard-Montrachet

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Crozes-Hermitage/Crozes-Ermitage

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Echezeaux

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Entraygues - Le Fel

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Entre-Deux-Mers

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Estaing

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Faugères

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Fiefs Vendéens

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Fitou

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Fixin

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Fleurie

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Floc de Gascogne

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Fronsac

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Frontignan/Vin de Frontignan/Muscat de Frontignan

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Fronton

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Gaillac

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Gaillac premières côtes

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Gevrey-Chambertin

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Gigondas

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Givry

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Grand Roussillon

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Grands-Echezeaux

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Graves

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Graves de Vayres

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Graves supérieures

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Grignan-les-Adhémar

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Griotte-Chambertin

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Gros plant du Pays nantais

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Haut-Médoc

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Haut-Montravel

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Haut-Poitou

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Hermitage/Ermitage/L'Ermitage/L'Hermitage

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Irancy

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Irouléguy

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Jasnières

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Juliénas

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Jurançon

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

La Romanée

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

L'Etoile

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

La Grande Rue

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

La Tâche

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Ladoix

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Lalande-de-Pomerol

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Latricières-Chambertin

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Lavilledieu

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

FR

Les Baux de Provence

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Limoux

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Lirac

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Listrac-Médoc

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Luberon

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Loupiac

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Lussac Saint-Emilion

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Mâcon

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Macvin du Jura

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Madiran

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Malepère

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Maranges

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Marcillac

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Margaux

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Marsannay

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Maury

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Mazis-Chambertin

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Mazoyères-Chambertin

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Médoc

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Menetou-Salon

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Mercurey

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Meursault

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Minervois

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Minervois-la-Livinière

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Monbazillac

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Montagne-Saint-Emilion

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Montagny

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

FR

Monthélie

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Montlouis-sur-Loire

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Montrachet

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Montravel

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Morey-Saint-Denis

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Morgon

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Moselle

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Moulin-à-Vent

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Moulis/Moulis-en-Médoc

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Muscadet

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Muscadet Coteaux de la Loire

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Muscadet Côtes de Grandlieu

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Muscadet Sèvre et Maine

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Muscat de Beaumes-de-Venise

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Muscat de Lunel

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Muscat de Mireval

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Muscat de Rivesaltes

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Muscat de Saint-Jean-de-Minervois

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Muscat du Cap Corse

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Musigny

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Nuits-Saint-Georges

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Orléans

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Orléans - Cléry

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Pacherenc du Vic-Bilh

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Palette

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Patrimonio

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Pauillac

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Pécharmant

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Pernand-Vergelesses

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Pessac-Léognan

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Petit Chablis

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Pierrevert

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Pineau des Charentes

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Pomerol

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Pommard

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Pouilly-Fuissé

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Pouilly-Loché

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Pouilly-sur-Loire

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Pouilly-Vinzelles

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Premières Côtes de Bordeaux

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Puisseguin Saint-Emilion

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Puligny-Montrachet

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Quarts de Chaume

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Quincy

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Rasteau

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Régnié

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Reuilly

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Richebourg

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Rivesaltes

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Romanée-Conti

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Romanée- Saint-Vivant

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Rosé de Loire

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Rosé des Riceys

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Rosette

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Rosé d'Anjou

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Roussette du Bugey

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Roussette de Savoie

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Ruchottes-Chambertin

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Rully

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Saint-Sardos

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Saint-Amour

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Saint-Aubin

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Saint-Bris

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Saint-Chinian

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Saint-Emilion

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Saint-Emilion Grand Cru

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Saint-Estèphe

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Saint-Georges-Saint-Emilion

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Saint-Joseph

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Saint-Julien

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Saint-Mont

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Saint-Nicolas-de-Bourgueil

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Saint-Péray

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Saint-Pourçain

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Saint-Romain

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Saint-Véran

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Sainte-Croix-du-Mont

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Sainte-Foy-Bordeaux

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Sancerre

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Santenay

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Saumur

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Saumur-Champigny

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Saussignac

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Sauternes

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Savennières

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Savennières Coulée de Serrant

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Savennières Roche aux Moines

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Savigny-lès-Beaune

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Seyssel

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Tavel

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Touraine

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Touraine Noble Joué

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Tursan

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Vacqueyras

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Valençay

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Ventoux

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Vinsobres

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Vin de Savoie/Savoie

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Viré-Clessé

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Volnay

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Vosne - Romanée

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Vougeot

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Vouvray

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Agenais

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

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Ain

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Allobrogie

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Alpes–de-Haute-Provence

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Alpes-Maritimes

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Alpilles

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Ardèche

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Ariège

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Atlantique

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Aude

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Aveyron

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Bouches-du-Rhône

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Calvados

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Cathare

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Cévennes

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Charentais

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Cité de Carcassonne

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Collines Rhodaniennes

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Comté Tolosan

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Comtés Rhodaniens

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Corrèze

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Côte Vermeille

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Coteaux Charitois

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Coteaux de Coiffy

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Coteaux de Glanes

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Coteaux de l'Auxois

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Coteaux de Narbonne

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Coteaux de Peyriac

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Coteaux de Tannay

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Coteaux des Baronnies

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Coteaux du Cher et de l'Arnon

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Coteaux du Libron

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Coteaux du Pont du Gard

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Coteaux d'Ensérune

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Côtes Catalanes

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Côtes de Gascogne

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Côtes de Meuse

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Côtes de Thau

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Côtes de Thongue

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Côtes du Tarn

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Drôme

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Duché d'Uzès

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Franche-Comté

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Gard

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Gers

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Haute Vallée de l'Orb

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Haute Vallée de l'Aude

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Haute-Marne

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Haute-Vienne

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Hautes-Alpes

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Pays d'Hérault

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Île de Beauté

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Isère

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Landes

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Lot

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Maures

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Méditerranée

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Mont Caume

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Pays d'Oc

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Périgord

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Puy-de-Dôme

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Sables du Golfe du Lion

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Saint-Guilhem-le-Désert

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Sainte-Marie-la-Blanche

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Saône-et-Loire

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

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Thézac-Perricard

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Torgan

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Urfé

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Val de Loire

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Vallée du Paradis

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Var

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Vaucluse

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Vicomté d'Aumelas

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Yonne

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HR

Dalmatinska zagora

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Dingač

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Hrvatska Istra

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Hrvatsko Podunavlje

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Hrvatsko primorje

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Istočna kontinentalna Hrvatska

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Moslavina

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Plešivica

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Pokuplje

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Prigorje-Bilogora

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Primorska Hrvatska

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Sjeverna Dalmacija

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Slavonija

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Srednja i Južna Dalmacija

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Zagorje – Međimurje

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Zapadna kontinentalna Hrvatska

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Abruzzo

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Alba

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Aleatico Passito dell'Elba/Elba Aleatico Passito

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Aglianico del Taburno

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Aglianico del Vulture

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Aglianico del Vulture Superiore

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Albugnano

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Alcamo

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Aleatico di Gradoli

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IT

Aleatico di Puglia

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Alezio

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IT

Alghero

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Alta Langa

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Alto Adige/dell'Alto Adige/Südtirol/Südtiroler

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Amarone della Valpolicella

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IT

Amelia

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Ansonica Costa dell'Argentario

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IT

Aprilia

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Arborea

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Arcole

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Assisi

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IT

Asti

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Atina

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Aversa

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Bagnoli di Sopra/Bagnoli

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Bagnoli Friularo/Friularo di Bagnoli

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Barbaresco

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Barbera d'Alba

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Barbera d'Asti

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Barbera del Monferrato

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Barbera del Monferrato Superiore

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Barco Reale di Carmignano

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Bardolino

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Bardolino Superiore

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Barletta

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Barolo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Bianchello del Metauro

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Bianco Capena

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Bianco dell'Empolese

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Bianco di Custoza/Custoza

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Bianco di Pitigliano

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Biferno

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Bivongi

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Boca

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Bolgheri

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Bolgheri Sassicaia

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Bonarda dell'Oltrepò Pavese

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Bosco Eliceo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Buttafuoco/Buttafuoco dell'Oltrepò Pavese

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Botticino

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Brachetto d'Acqui/Acqui

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Bramaterra

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Breganze

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Brindisi

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Brunello di Montalcino

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Cacc'e mmitte di Lucera

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Cagliari

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Calosso

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Campi Flegrei

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Campidano di Terralba/Terralba

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Canavese

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Candia dei Colli Apuani

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Cannellino di Frascati

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Cannonau di Sardegna

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Capalbio

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Capri

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Capriano del Colle

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Carema

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Carignano del Sulcis

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Carmignano

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Carso/Carso - Kras

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Casavecchia di Pontelatone

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Casteggio

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Castel del Monte

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Castel del Monte Bombino Nero

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Castel del Monte Nero di Troia Riserva

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Castel del Monte Rosso Riserva

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Castel San Lorenzo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Casteller

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Castelli di Jesi Verdicchio Riserva

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Castelli Romani

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Cellatica

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Cerasuolo d'Abruzzo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Cerasuolo di Vittoria

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Cerveteri

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Cesanese del Piglio/Piglio

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IT

Cesanese di Affile/Affile

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Cesanese di Olevano Romano/Olevano Romano

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IT

Chianti

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Chianti Classico

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Cilento

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Cinque Terre/Cinque Terre Sciacchetrà

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IT

Circeo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Cirò

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Cisterna d'Asti

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colleoni/Terre del Colleoni

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Albani

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Altotiberini

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Asolani - Prosecco/Asolo - Prosecco

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Berici

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Bolognesi

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Colli Bolognesi Classico Pignoletto

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Colli Euganei Fior d'Arancio/Fior d'Arancio Colli Euganei

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Colli d'Imola

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Colli del Trasimeno/Trasimeno

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

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Colli dell'Etruria Centrale

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli della Sabina

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli di Conegliano

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli di Faenza

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli di Luni

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli di Parma

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli di Rimini

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli di Scandiano e di Canossa

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Etruschi Viterbesi/Tuscia

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Euganei

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Lanuvini

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Maceratesi

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Martani

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Orientali del Friuli Picolit

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Perugini

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Pesaresi

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Piacentini

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Romagna centrale

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colli Tortonesi

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Collina Torinese

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colline di Levanto

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colline Joniche Tarantine

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colline Lucchesi

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colline Novaresi

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Colline Saluzzesi

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Collio Goriziano/Collio

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Conegliano Valdobbiadene - Prosecco/Conegliano - Prosecco/Valdobbiadene - Prosecco

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Cònero

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Contea di Sclafani

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Contessa Entellina

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Controguerra

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Copertino

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Cori

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Cortese dell'Alto Monferrato

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Corti Benedettine del Padovano

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Cortona

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Costa d'Amalfi

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Coste della Sesia

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Curtefranca

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Delia Nivolelli

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Dogliani

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Dolcetto d'Acqui

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Dolcetto d'Alba

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Dolcetto d'Asti

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Dolcetto di Diano d'Alba/Diano d'Alba

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Dolcetto di Ovada

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Dolcetto di Ovada Superiore/Ovada

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Durello Lessini/Lessini Durello

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Elba

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Eloro

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Erbaluce di Caluso/Caluso

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Erice

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Esino

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Est! Est!! Est!!! di Montefiascone

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Etna

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Etschtaler/Valdadige

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Falanghina del Sannio

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Falerio

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Falerno del Massico

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Fara

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Faro

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Fiano di Avellino

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Franciacorta

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Frascati

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Frascati Superiore

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Freisa d'Asti

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Freisa di Chieri

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Friuli Annia

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Friuli Aquileia

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Friuli Colli Orientali

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Friuli Grave

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Friuli Isonzo/Isonzo del Friuli

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Friuli Latisana

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Gabiano

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Galatina

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Galluccio

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Gambellara

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Garda

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Garda Colli Mantovani

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Gattinara

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Gavi/Cortese di Gavi

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Genazzano

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Ghemme

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Gioia del Colle

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Girò di Cagliari

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Golfo del Tigullio - Portofino/Portofino

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Grance Senesi

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Gravina

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Greco di Bianco

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Greco di Tufo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Grignolino d'Asti

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Grignolino del Monferrato Casalese

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Gutturnio

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

I Terreni di Sanseverino

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Irpinia

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Ischia

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Lacrima di Morro/Lacrima di Morro d'Alba

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Lago di Caldaro/Caldaro/Kalterer/Kalterersee

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Lago di Corbara

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Lambrusco di Sorbara

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Lambrusco Grasparossa di Castelvetro

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Lambrusco Mantovano

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IT

Lambrusco Salamino di Santa Croce

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IT

Lamezia

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IT

Langhe

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Lessona

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IT

Leverano

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Lison

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Lison-Pramaggiore

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Lizzano

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Loazzolo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Locorotondo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Lugana

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Malanotte del Piave/Piave Malanotte

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Malvasia delle Lipari

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Malvasia di Bosa

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IT

Malvasia di Casorzo d'Asti/Casorzo/Malvasia di Casorzo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Malvasia di Castelnuovo Don Bosco

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Mamertino di Milazzo/Mamertin

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Mandrolisai

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IT

Marino

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Marsala

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Martina/Martina Franca

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IT

Matera

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IT

Matino

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IT

Melissa

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IT

Menfi

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IT

Merlara

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IT

Molise/del Molise

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IT

Monferrato

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Monica di Sardegna

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IT

Monreale

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Montecarlo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Montecompatri Colonna/Colonna/Montecompatri

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Montecucco

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Montecucco Sangiovese

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Montefalco

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Montefalco Sagrantino

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Montello/Montello Rosso

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Montello - Colli Asolani

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Montepulciano d'Abruzzo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Montepulciano d'Abruzzo Colline Teramane

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Monteregio di Massa Marittima

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Montescudaio

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Monti Lessini

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Morellino di Scansano

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Moscadello di Montalcino

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Moscato di Pantelleria/Pantelleria/Passito di Pantelleria

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Moscato di Sardegna

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IT

Moscato di Sennori/Moscato di Sorso/Moscato di Sorso - Sennori

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Moscato di Trani

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Nardò

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Nasco di Cagliari

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Nebbiolo d'Alba

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Negroamaro di Terra d'Otranto

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Nettuno

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Noto

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Nuragus di Cagliari

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Offida

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Oltrepò Pavese

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Oltrepò Pavese metodo classico

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Oltrepò Pavese Pinot grigio

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Orcia

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Orta Nova

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Ortona

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Ortrugo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Orvieto

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Ostuni

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Parrina

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Penisola Sorrentina

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Pentro di Isernia/Pentro

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Pergola

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Piave

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Piemonte

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Pinerolese

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Pinot nero dell'Oltrepò Pavese

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Pomino

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Pornassio/Ormeasco di Pornassio

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Primitivo di Manduria

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Primitivo di Manduria Dolce Naturale

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Prosecco

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Ramandolo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Recioto della Valpolicella

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Recioto di Gambellara

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Recioto di Soave

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Reggiano

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Reno

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Riesi

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Riviera del Brenta

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Riviera del Garda Bresciano/Garda Bresciano

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Riviera ligure di Ponente

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Roero

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Roma

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Romagna

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Romagna Albana

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Rosazzo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Rossese di Dolceacqua/Dolceacqua

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Rosso Cònero

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Rosso della Val di Cornia/Val di Cornia Rosso

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Rosso di Cerignola

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Rosso di Montalcino

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Rosso di Montepulciano

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Rosso di Valtellina/Valtellina rosso

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Rosso Orvietano/Orvietano Rosso

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Rosso Piceno/Piceno

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Rubino di Cantavenna

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Ruchè di Castagnole Monferrato

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Salaparuta

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Salice Salentino

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Sambuca di Sicilia

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

San Colombano al Lambro/San Colombano

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

San Gimignano

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

San Ginesio

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

San Martino della Battaglia

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

San Severo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

San Torpè

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Sangue di Giuda/Sangue di Giuda dell'Oltrepò Pavese

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Sannio

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

S. Anna di Isola Capo Rizzuto

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Sant'Antimo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Santa Margherita di Belice

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Sardegna Semidano

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Savuto

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Scanzo/Moscato di Scanzo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Scavigna

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Sciacca

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Serrapetrona

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Serenissima/Vigneti della Serenissima

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Sforzato di Valtellina/Sfursat di Valtellina

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Siracusa

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IT

Sizzano

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Soave

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IT

Soave Superiore

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Sovana

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Spoleto

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Squinzano

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Strevi

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Suvereto

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Tarquinia

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Taurasi

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Tavoliere/Tavoliere delle Puglie

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Teroldego Rotaliano

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Terra d'Otranto

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Terracina/Moscato di Terracina

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Terratico di Bibbona

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Terre Alfieri

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Terre dell'Alta Val d'Agri

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Terre di Casole

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Terre di Cosenza

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Terre di Offida

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Terre di Pisa

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Terre Tollesi/Tullum

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Tintilia del Molise

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Todi

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Torgiano

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Torgiano rosso riserva

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Trebbiano d'Abruzzo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Trentino

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Trento

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Val d'Arbia

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Val d'Arno di Sopra/Valdarno di Sopra

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Val di Cornia

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Val Polcèvera

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Valcalepio

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Valdadige

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Valdadige Terradeiforti/Terradeiforti

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Valdichiana toscana

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Valdinievole

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Valli Ossolane

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Valpolicella

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Valpolicella Ripasso

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Valsusa

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Valtellina Superiore

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Velletri

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Valtènesi

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Venezia

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Verdicchio dei Castelli di Jesi

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Verdicchio di Matelica

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Verdicchio di Matelica Riserva

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Verduno Pelaverga/Verduno

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Vermentino di Gallura

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Vermentino di Sardegna

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Vernaccia di Oristano

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Vernaccia di San Gimignano

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Vernaccia di Serrapetrona

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Vesuvio

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Vicenza

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Vignanello

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Villamagna

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Vin Santo del Chianti

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Vin Santo del Chianti Classico

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Vin Santo di Carmignano

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Vin Santo di Montepulciano

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Vino Nobile di Montepulciano

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Vittoria

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Zagarolo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Allerona

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Alta Valle della Greve

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Alto Livenza

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Alto Mincio

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Anagni

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Arghillà

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Avola

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Barbagia

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Basilicata

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Benaco bresciano

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Beneventano/Benevento

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Bergamasca

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Bettona

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Bianco del Sillaro/Sillaro

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Bianco di Castelfranco Emilia

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Calabria

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Camarro

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Campania

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Cannara

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Catalanesca del Monte Somma

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Civitella d'Agliano

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Colli Aprutini

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Colli Cimini

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Colli del Limbara

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IT

Colli del Sangro

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IT

Colli della Toscana centrale

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IT

Colli di Salerno

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IT

Colli Trevigiani

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IT

Collina del Milanese

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IT

Colline del Genovesato

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Colline Frentane

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Colline Pescaresi

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Colline Savonesi

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Colline Teatine

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Conselvano

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IT

Costa Etrusco Romana

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IT

Costa Toscana

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IT

Costa Viola

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IT

Daunia

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

del Vastese/Histonium

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

delle Venezie

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Dugenta

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IT

Emilia/dell'Emilia

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Epomeo

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Fontanarossa di Cerda

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Forlì

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Fortana del Taro

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Frusinate/del Frusinate

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Grottino di Roccanova

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

IT

Isola dei Nuraghi

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IT

Lazio

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IT

Liguria di Levante

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Lipuda

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IT

Locride

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Marca Trevigiana

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IT

Marche

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IT

Maremma Toscana

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IT

Marmilla

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IT

Mitterberg

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IT

Modena/di Modena

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IT

Montecastelli

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IT

Montenetto di Brescia

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IT

Murgia

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IT

Narni

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Nurra

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IT

Ogliastra

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IT

Osco/Terre degli Osci

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IT

Paestum

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IT

Palizzi

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IT

Parteolla

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IT

Pellaro

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IT

Planargia

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IT

Pompeiano

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IT

Provincia di Mantova

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IT

Provincia di Nuoro

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IT

Provincia di Pavia

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IT

Provincia di Verona/Verona/Veronese

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IT

Puglia

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IT

Quistello

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IT

Ravenna

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IT

Roccamonfina

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IT

Romangia

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IT

Ronchi di Brescia

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IT

Ronchi Varesini

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IT

Rotae

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IT

Rubicone

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IT

Sabbioneta

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IT

Salemi

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IT

Salento

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IT

Salina

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IT

Scilla

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IT

Sebino

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Sibiola

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IT

Sicilia

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IT

Spello

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IT

Tarantino

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IT

Terrazze dell'Imperiese

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IT

Terrazze Retiche di Sondrio

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IT

Terre Aquilane/Terre de L'Aquila

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IT

Terre del Volturno

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IT

Terre di Chieti

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IT

Terre di Veleja

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IT

Terre Lariane

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IT

Terre Siciliane

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IT

Tharros

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IT

Toscano/Toscana

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IT

Trexenta

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IT

Umbria

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IT

Val di Magra

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IT

Val di Neto

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IT

Val Tidone

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IT

Valcamonica

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IT

Valdamato

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IT

Vallagarina

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IT

Valle Belice

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IT

Valle d'Itria

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IT

Valle del Tirso

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IT

Valli di Porto Pino

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IT

Veneto

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IT

Veneto Orientale

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Venezia Giulia

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

IT

Vigneti delle Dolomiti/Weinberg Dolomiten

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

CY

Βουνί Παναγιάς – Αμπελίτης

Termine equivalente:

Vouni Panayias - Ampelitis

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

CY

Κουμανδαρία

Termine equivalente: Commandaria

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

CY

Κρασοχώρια Λεμεσού

Termine equivalente: Krasohoria Lemesou

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

CY

Κρασοχώρια Λεμεσού - Αφάμης

Termine equivalente: Krasohoria Lemesou - Afames

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

CY

Κρασοχώρια Λεμεσού - Λαόνα

Termine equivalente: Krasohoria Lemesou - Laona

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

CY

Λαόνα Ακάμα

Termine equivalente: Laona Akama

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

CY

Πιτσιλιά

Termine equivalente: Pitsilia

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

CY

Λάρνακα

Termine equivalente: Larnaka

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

CY

Λεμεσός

Termine equivalente: Lemesos

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

CY

Λευκωσία

Termine equivalente: Lefkosia

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

CY

Πάφος

Termine equivalente: Pafos

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

LU

Moselle Luxembourgeoise

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Badacsony/Badacsonyi

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Balaton/Balatoni

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Balaton-felvidék/Balaton-felvidéki

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Balatonboglár/Balatonboglári

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Balatonfüred-Csopak/Balatonfüred-Csopaki

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Balatoni

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Bükk/Bükki

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Csongrád/Csongrádi

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Debrői Hárslevelű

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Duna/Dunai

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Eger/Egri

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Etyek-Buda/Etyek-Budai

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Hajós-Baja

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Izsáki Arany Sárfehér

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Kunság/Kunsági

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Mátra/Mátrai

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Mór/Móri

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Nagy-Somló/Nagy-Somlói

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Neszmély/Neszmélyi

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Pannonhalma/Pannonhalmi

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Pécs

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Somlói/Somló

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Sopron/Soproni

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Szekszárd/Szekszárdi

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Tihany/Tihanyi

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Tokaj/Tokaji

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Tolna/Tolnai

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Villány/Villányi

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Zala/Zalai

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Káli

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Neszmély/Neszmélyi

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Pannon

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Tihany/Tihanyi

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

HU

Balatonmelléki

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

HU

Duna-Tisza-közi

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

HU

Dunántúli/Dunántúl

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

HU

Felső-Magyarországi/Felső-Magyarország

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

HU

Zempléni/Zemplén

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

MT

Gozo/Għawdex

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

MT

Malta

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

MT

Maltese Islands

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

NL

Drenthe

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

NL

Flevoland

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

NL

Friesland

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

NL

Gelderland

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

NL

Groningen

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

NL

Limburg

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

NL

Noord-Brabant

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

NL

Noord-Holland

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

NL

Overijssel

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

NL

Utrecht

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

NL

Zeeland

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

NL

Zuid-Holland

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

AT

Burgenland

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Carnuntum

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Eisenberg

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Kamptal

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Kärnten

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Kremstal

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Leithaberg

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Mittelburgenland

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Neusiedlersee

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Neusiedlersee-Hügelland

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Niederösterreich

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Oberösterreich

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Salzburg

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Steiermark

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Süd-Oststeiermark

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Südburgenland

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Südsteiermark

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Thermenregion

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Tirol

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Traisental

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Vorarlberg

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Wachau

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Wagram

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Weinviertel

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Weststeiermark

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Wien

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

AT

Bergland

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

AT

Steirerland

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

AT

Weinland

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

PT

Açores

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

PT

Alentejano

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

PT

Alenquer

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Alentejo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Algarve

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

PT

Arruda

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Bairrada

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Beira Interior

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Biscoitos

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Bucelas

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Carcavelos

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Colares

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Dão

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT

DoTejo

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Douro

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Duriense

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

PT

Encostas d'Aire

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Graciosa

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Lafões

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Lagoa

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Lagos

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Lisboa

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

PT

Madeirense

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Madeira/Madeira Wein/Madeira Wijn/Madeira Wine/Madera/Madère/Vin de Madère/Vinho da Madeira/Vino di Madera

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Minho

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

PT

Óbidos

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Porto/Oporto/Port/Port Wine/Portvin/Portwijn/vin de Porto/vinho do Porto

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Palmela

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Pico

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Portimão

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Setúbal

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Tavira

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Távora-Varosa

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Torres Vedras

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Trás-os-Montes

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Vinho Verde

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

PT

Península de Setúbal

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

PT

Tejo

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

PT

Terras Madeirenses

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

PT

Transmontano

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

RO

Aiud

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Alba Iulia

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Babadag

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Banat

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Banu Mărăcine

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Bohotin

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Cotești

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Cotnari

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Crișana

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Dealu Bujorului

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Dealu Mare

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Drăgășani

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Huși

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Iana

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Iași

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Lechința

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Mehedinți

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Miniș

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Murfatlar

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Nicorești

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Odobești

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Oltina

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Panciu

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Pietroasa

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Recaș

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Sâmburești

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Sarica Niculițel

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Sebeș-Apold

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Segarcea

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Ștefănești

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Târnave

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

RO

Colinele Dobrogei

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

RO

Dealurile Crișanei

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

RO

Dealurile Moldovei

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

RO

Dealurile Munteniei

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

RO

Dealurile Olteniei

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

RO

Dealurile Sătmarului

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

RO

Dealurile Transilvaniei

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

RO

Dealurile Vrancei

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

RO

Dealurile Zarandului

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

RO

Terasele Dunării

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

RO

Viile Carașului

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

RO

Viile Timișului

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

SI

Bela krajina

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SI

Belokranjec

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SI

Bizeljsko Sremič

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SI

Bizeljčan

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SI

Cviček

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SI

Dolenjska

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SI

Goriška Brda

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SI

Kras

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SI

Metliška črnina

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SI

Prekmurje

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SI

Slovenska Istra

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SI

Štajerska Slovenija

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SI

Teran

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SI

Vipavska dolina

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SI

Podravje

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

SI

Posavje

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

SI

Primorska

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

SK

Južnoslovenská/Južnoslovenské/Južnoslovenský

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK

Karpatská perla

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK

Malokarpatská/Malokarpatské/Malokarpatský

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK

Nitrianska/Nitrianske/Nitriansky

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK

Stredoslovenská/Stredoslovenské/Stredoslovenský

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK

Vinohradnícka oblasť Tokaj

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK

Východoslovenská/Východoslovenské/Východoslovenský

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

SK

Slovenská/Slovenské/Slovenský

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK

English

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

UK

English Regional

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

UK

Welsh

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

UK

Welsh Regional

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Vini della Repubblica di Moldova di cui è chiesta la protezione nell'Unione europea



Denominazione di cui è chiesta la protezione

 

Ciumai/Чумай

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Romănești

Vino a denominazione di origine protetta (DOP)

Codru

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Ștefan Vodă

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

Valul lui Traian

Vino a indicazione geografica protetta (IGP)

PARTE B

Bevande spiritose dell'Unione europea di cui è chiesta la protezione nella Repubblica di Moldova



Stato membro dell'UE

Denominazione di cui è chiesta la protezione

Tipo di prodotto

BE

Balegemse jenever

Bevande spiritose al ginepro

BE, NL, FR

Genièvre/Jenever/Genever

Bevande spiritose al ginepro

BE, NL, FR

Genièvre de grains/Graanjenever/Graangenever

Bevande spiritose al ginepro

BE

Hasseltse jenever/Hasselt

Bevande spiritose al ginepro

BE, NL

Jonge jenever/ jonge genever

Bevande spiritose al ginepro

BE

O' de Flander-Oost-Vlaamse Graanjenever

Bevande spiritose al ginepro

BE, NL

Oude jenever/oude genever

Bevande spiritose al ginepro

BE

Peket-Pekêt/Pèket-Pèkèt de Wallonie

Bevande spiritose al ginepro

BE, NL, FR

Genièvre aux fruits/Vruchtenjenever/Jenever met vruchten/Fruchtgenever

Altre bevande spiritose

BG

Бургаска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Бургас/Bourgaska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Bourgas

Acquavite di vino

BG

Карловска гроздова ракия/Гроздова Ракия от Карлово/Karlovska grozdova rakya/Grozdova Rakya from Karlovo

Acquavite di vino

BG

Поморийска гроздова ракия/Гроздова ракия от Поморие/Pomoriyska grozdova rakya/Grozdova rakya from Pomorie

Acquavite di vino

BG

Сливенска перла (Сливенска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сливен) /Slivenska perla (Slivenska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sliven)

Acquavite di vino

BG

Стралджанска Мускатова ракия/Мускатова ракия от Стралджа/Straldjanska Muscatova rakya/Muscatova rakya from Straldja

Acquavite di vino

BG

Сунгурларска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сунгурларе/Sungurlarska grozdova rakya/Grozdova rakya from Sungurlare

Acquavite di vino

BG

Сухиндолска гроздова ракия/Гроздова ракия от Сухиндол/Suhindolska grozdova rakya/Grozdova rakya from Suhindol

Acquavite di vino

BG

Ловешка сливова ракия/Сливова ракия от Ловеч/Loveshka slivova rakya/Slivova rakya from Lovech

Acquavite di frutta

BG

Троянска сливова ракия/Сливова ракия от Троян/Troyanska slivova rakya/Slivova rakya from Troyan

Acquavite di frutta

CZ

Karlovarská Hořká

Liquore

DE

Emsländer Korn/Kornbrand

Acquavite di cereali

DE

Haselünner Korn/Kornbrand

Acquavite di cereali

DE

Hasetaler Korn/Kornbrand

Acquavite di cereali

DE, AT, BE

Korn/Kornbrand

Acquavite di cereali

DE

Münsterländer Korn/Kornbrand

Acquavite di cereali

DE

Sendenhorster Korn/Kornbrand

Acquavite di cereali

DE

Deutscher Weinbrand

Brandy/Weinbrand

DE

Pfälzer Weinbrand

Brandy/Weinbrand

DE

Fränkischer Obstler

Acquavite di frutta

DE

Fränkisches Kirschwasser

Acquavite di frutta

DE

Fränkisches Zwetschgenwasser

Acquavite di frutta

DE

Schwarzwälder Kirschwasser

Acquavite di frutta

DE

Schwarzwälder Mirabellenwasser

Acquavite di frutta

DE

Schwarzwälder Williamsbirne

Acquavite di frutta

DE

Schwarzwälder Zwetschgenwasser

Acquavite di frutta

DE

Schwarzwälder Himbeergeist

Geist

DE

Bayerischer Gebirgsenzian

Genziana

DE

Ostfriesischer Korngenever

Bevande spiritose al ginepro

DE

Steinhäger

Bevande spiritose al ginepro

DE

Rheinberger Kräuter

Bevande spiritose di gusto amaro o bitter

DE

Bayerischer Kräuterlikör

Liquore

DE

Benediktbeurer Klosterlikör

Liquore

DE

Berliner Kümmel

Liquore

DE

Blutwurz

Liquore

DE

Chiemseer Klosterlikör

Liquore

DE

Ettaler Klosterlikör

Liquore

DE

Hamburger Kümmel

Liquore

DE

Hüttentee

Liquore

DE

Münchener Kümmel

Liquore

DE

Bärwurz

Altre bevande spiritose

DE

Königsberger Bärenfang

Altre bevande spiritose

DE

Ostpreußischer Bärenfang

Altre bevande spiritose

EE

Estonian vodka

Vodka

IE

Irish Whiskey/Uisce Beatha Eireannach/Irish Whisky

Whiskey/Whisky

IE

Irish Cream

Liquore

IE

Irish Poteen/Irish Poitín

Altre bevande spiritose

EL

Τσικουδιά/Tsikoudia

Acquavite di vinaccia

EL

Τσικουδιά Κρήτης/Tsikoudia of Crete

Acquavite di vinaccia

EL

Τσίπουρο/Tsipouro

Acquavite di vinaccia

EL

Τσίπουρο Θεσσαλίας/Tsipouro of Thessaly

Acquavite di vinaccia

EL

Τσίπουρο Μακεδονίας/ Tsipouro of Macedonia

Acquavite di vinaccia

EL

Τσίπουρο Τυρνάβου/Tsipouro of Tyrnavos

Acquavite di vinaccia

EL

Ούζο Θράκης/Ouzo of Thrace

Anice distillato

EL

Ούζο Καλαμάτας/Ouzo of Kalamata

Anice distillato

EL

Ούζο Μακεδονίας/Ouzo of Macedonia

Anice distillato

EL

Ούζο Μυτιλήνης/Ouzo of Mitilene

Anice distillato

EL

Ούζο Πλωμαρίου/Ouzo of Plomari

Anice distillato

EL

Κίτρο Νάξου/Kitro of Naxos

Liquore

EL

Κουμκουάτ Κέρκυρας/Koum Kouat of Corfu

Liquore

EL

Μαστίχα Χίου/Masticha of Chios

Liquore

EL

Τεντούρα/Tentoura

Liquore

ES

Brandy de Jerez

Brandy/Weinbrand

ES

Brandy del Penedés

Brandy/Weinbrand

ES

Orujo de Galicia

Acquavite di vinaccia

ES

Aguardiente de sidra de Asturias

Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

ES

Gin de Mahón

Bevande spiritose al ginepro

ES

Anís Paloma Monforte del Cid

Bevande spiritose all'anice

ES

Chinchón

Bevande spiritose all'anice

ES

Hierbas de Mallorca

Bevande spiritose all'anice

ES

Hierbas Ibicencas

Bevande spiritose all'anice

ES

Cantueso Alicantino

Liquore

ES

Licor café de Galicia

Liquore

ES

Licor de hierbas de Galicia

Liquore

ES

Palo de Mallorca

Liquore

ES

Ratafia catalana

Liquore

ES

Aguardiente de hierbas de Galicia

Altre bevande spiritose

ES

Aperitivo Café de Alcoy

Altre bevande spiritose

ES

Herbero de la Sierra de Mariola

Altre bevande spiritose

ES

Pacharán navarro

Altre bevande spiritose

ES

Ronmiel de Canarias

Altre bevande spiritose

FR

Rhum de la Guadeloupe

Rum

FR

Rhum de la Guyane

Rum

FR

Rhum de la Martinique

Rum

FR

Rhum de la Réunion

Rum

FR

Rhum de sucrerie de la Baie du Galion

Rum

FR

Rhum des Antilles françaises

Rum

FR

Rhum des départements français d'outre-mer

Rum

FR

Whisky alsacien/Whisky d'Alsace

Whiskey/Whisky

FR

Whisky breton/Whisky de Bretagne

Whiskey/Whisky

FR

Armagnac

Acquavite di vino

FR

Cognac

Acquavite di vino

FR

Eau-de-vie de Cognac

Acquavite di vino

FR

Eau-de-vie de Faugères/Faugères

Acquavite di vino

FR

Eau-de-vie de vin de la Marne

Acquavite di vino

FR

Eau-de-vie de vin des Côtes-du-Rhône

Acquavite di vino

FR

Eau-de-vie de vin originaire du Bugey

Acquavite di vino

FR

Eau-de-vie de vin originaire du Languedoc

Acquavite di vino

FR

Eau-de-vie des Charentes

Acquavite di vino

FR

Fine Bordeaux

Acquavite di vino

FR

Fine de Bourgogne

Acquavite di vino

FR

Marc d'Alsace Gewürztraminer

Acquavite di vinaccia

FR

Marc d'Auvergne

Acquavite di vinaccia

FR

Marc de Bourgogne/Eau-de-vie de marc de Bourgogne

Acquavite di vinaccia

FR

Marc de Champagne/Eau-de-vie de marc de Champagne

Acquavite di vinaccia

FR

Marc de Provence/Eau-de-vie de marc originaire de Provence

Acquavite di vinaccia

FR

Marc de Savoie/Eau-de-vie de marc originaire de Savoie

Acquavite di vinaccia

FR

Marc des Côtes-du-Rhône/Eau-de-vie de marc des Côtes du Rhône

Acquavite di vinaccia

FR

Marc du Bugey/Eau-de-vie de marc originaire de Bugey

Acquavite di vinaccia

FR

Marc du Jura

Acquavite di vinaccia

FR

Marc du Languedoc/Eau-de-vie de marc originaire du Languedoc

Acquavite di vinaccia

FR

Framboise d'Alsace

Acquavite di frutta

FR

Kirsch d'Alsace

Acquavite di frutta

FR

Kirsch de Fougerolles

Acquavite di frutta

FR

Mirabelle d'Alsace

Acquavite di frutta

FR

Mirabelle de Lorraine

Acquavite di frutta

FR

Quetsch d'Alsace

Acquavite di frutta

FR

Calvados

Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

FR

Calvados Domfrontais

Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

FR

Calvados Pays d'Auge

Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

FR

Eau-de-vie de cidre de Bretagne

Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

FR

Eau-de-vie de cidre de Normandie

Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

FR

Eau-de-vie de poiré de Normandie

Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

FR

Eau-de-vie de poiré du Maine

Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

FR

Genièvre Flandres Artois

Bevande spiritose al ginepro

FR, IT

Génépi des Alpes/Genepì degli Alpi

Liquore

FR

Ratafia de Champagne

Liquore

FR

Cassis de Bourgogne

Crème de Cassis

FR

Cassis de Dijon

Crème de Cassis

FR

Cassis de Saintonge

Crème de Cassis

FR

Pommeau de Bretagne

Altre bevande spiritose

FR

Pommeau de Normandie

Altre bevande spiritose

FR

Pommeau du Maine

Altre bevande spiritose

HR

Hrvatska loza

Acquavite di frutta

HR

Hrvatska stara šljivovica

Acquavite di frutta

HR

Slavonska šljivovica

Acquavite di frutta

HR

Hrvatski pelinkovac

Liquore

HR

Zadarski maraschino

Maraschino/Marrasquino/Maraskino

HR

Hrvatska travarica

Altre bevande spiritose

IT

Brandy italiano

Brandy/Weinbrand

IT

Grappa

Acquavite di vinaccia

IT

Grappa di Barolo

Acquavite di vinaccia

IT

Grappa di Marsala

Acquavite di vinaccia

IT

Grappa friulana/Grappa del Friuli

Acquavite di vinaccia

IT

Grappa lombarda/Grappa di Lombardia

Acquavite di vinaccia

IT

Grappa piemontese/Grappa del Piemonte

Acquavite di vinaccia

IT

Grappa Siciliana/Grappa di Sicilia

Acquavite di vinaccia

IT

Grappa trentina/Grappa del Trentino

Acquavite di vinaccia

IT

Grappa veneta/Grappa del Veneto

Acquavite di vinaccia

IT

Südtiroler Grappa/Grappa dell'Alto Adige

Acquavite di vinaccia

IT

Aprikot trentino/Aprikot del Trentino

Acquavite di frutta

IT

Distillato di mele trentino/Distillato di mele del Trentino

Acquavite di frutta

IT

Kirsch Friulano/Kirschwasser Friulano

Acquavite di frutta

IT

Kirsch Trentino/Kirschwasser Trentino

Acquavite di frutta

IT

Kirsch Veneto/Kirschwasser Veneto

Acquavite di frutta

IT

Sliwovitz del Friuli-Venezia Giulia

Acquavite di frutta

IT

Sliwovitz del Veneto

Acquavite di frutta

IT

Sliwovitz trentino/Sliwovitz del Trentino

Acquavite di frutta

IT

Südtiroler Golden Delicious/Golden Delicious dell'Alto Adige

Acquavite di frutta

IT

Südtiroler Gravensteiner/Gravensteiner dell'Alto Adige

Acquavite di frutta

IT

Südtiroler Kirsch/Kirsch dell'Alto Adige

Acquavite di frutta

IT

Südtiroler Marille/Marille dell'Alto Adige

Acquavite di frutta

IT

Südtiroler Obstler/Obstler dell'Alto Adige

Acquavite di frutta

IT

Südtiroler Williams/Williams dell'Alto Adige

Acquavite di frutta

IT

Südtiroler Zwetschgeler/Zwetschgeler dell'Alto Adige

Acquavite di frutta

IT

Williams friulano/Williams del Friuli

Acquavite di frutta

IT

Williams trentino/Williams del Trentino

Acquavite di frutta

IT

Genziana trentina/Genziana del Trentino

Genziana

IT

Südtiroler Enzian/Genziana dell'Alto Adige

Genziana

IT

Genepì del Piemonte

Liquore

IT

Genepì della Valle d'Aosta

Liquore

IT

Liquore di limone della Costa d'Amalfi

Liquore

IT

Liquore di limone di Sorrento

Liquore

IT

Mirto di Sardegna

Liquore

IT

Nocino di Modena

Nocino

CY

Ζιβανία/Τζιβανία /Ζιβάνα/Zivania

Acquavite di vinaccia

CY, EL

Ouzo/Oύζο

Anice distillato

LT

Samanė

Acquavite di cereali

LT

Originali lietuviška degtinė/ Original Lithuanian vodka

Vodka

LT

Vilniaus džinas/Vilnius Gin

Bevande spiritose al ginepro

LT

Trejos devynerios

Bevande spiritose di gusto amaro o bitter

LT

Trauktinė

Altre bevande spiritose

LT

Trauktinė Dainava

Altre bevande spiritose

LT

Trauktinė Palanga

Altre bevande spiritose

HU

Törkölypálinka

Acquavite di vinaccia

HU

Békési Szilvapálinka

Acquavite di frutta

HU

Gönci Barackpálinka

Acquavite di frutta

HU

Kecskeméti Barackpálinka

Acquavite di frutta

HU, AT

Pálinka

Acquavite di frutta

HU

Szabolcsi Almapálinka

Acquavite di frutta

HU

Szatmári Szilvapálinka

Acquavite di frutta

HU

Újfehértói meggypálinka

Acquavite di frutta

AT

Wachauer Weinbrand

Brandy/Weinbrand

AT

Wachauer Marillenbrand

Acquavite di frutta

AT

Jägertee/Jagertee/Jagatee

Liquore

AT

Mariazeller Magenlikör

Liquore

AT

Steinfelder Magenbitter

Liquore

AT

Wachauer Marillenlikör

Liquore

AT

Inländerrum

Altre bevande spiritose

PL

Herbal vodka from the North Podlasie Lowland aromatised with an extract of bison grass/Wódka ziołowa z Niziny Północnopodlaskiej aromatyzowana ekstraktem z trawy żubrowej

Vodka

PL

Polska Wódka/Polish Vodka

Vodka

PL

Polish Cherry

Liquore

PT

Rum da Madeira

Rum

PT

Aguardente de Vinho Alentejo

Acquavite di vino

PT

Aguardente de Vinho da Região dos Vinhos Verdes

Acquavite di vino

PT

Aguardente de Vinho Douro

Acquavite di vino

PT

Aguardente de Vinho Lourinhã

Acquavite di vino

PT

Aguardente de Vinho Ribatejo

Acquavite di vino

PT

Aguardente Bagaceira Alentejo

Acquavite di vinaccia

PT

Aguardente Bagaceira Bairrada

Acquavite di vinaccia

PT

Aguardente Bagaceira da Região dos Vinhos Verdes

Acquavite di vinaccia

PT

Medronho do Algarve

Acquavite di frutta

PT

Poncha da Madeira

Liquore

RO

Vinars Murfatlar

Acquavite di vino

RO

Vinars Segarcea

Acquavite di vino

RO

Vinars Târnave

Acquavite di vino

RO

Vinars Vaslui

Acquavite di vino

RO

Vinars Vrancea

Acquavite di vino

RO

Horincă de Cămârzana

Acquavite di frutta

RO

Pălincă

Acquavite di frutta

RO

Țuică de Argeș

Acquavite di frutta

RO

Țuică Zetea de Medieșu Aurit

Acquavite di frutta

SI

Brinjevec

Acquavite di frutta

SI

Dolenjski sadjevec

Acquavite di frutta

SI

Janeževec

Bevande spiritose all'anice

SI

Slovenska travarica

Bevande spiritose di gusto amaro o bitter

SI

Pelinkovec

Liquore

SI

Orehovec

Nocino

SI

Domači rum

Altre bevande spiritose

SK

Spišská borovička

Bevande spiritose al ginepro

FI

Suomalainen Vodka/Finsk Vodka/Vodka of Finland

Vodka

FI

Suomalainen Marjalikööri/Suomalainen Hedelmälikööri/Finsk Bärlikör/Finsk Fruktlikör/Finnish berry liqueur/Finnish fruit liqueur

Liquore

SE

Svensk Vodka/Swedish Vodka

Vodka

SE

Svensk Aquavit/Svensk Akvavit/Swedish Aquavit

Akvavit/Aquavit

SE

Svensk Punsch/Swedish Punch

Altre bevande spiritose

UK

Scotch Whisky

Whiskey/Whisky

UK

Somerset Cider Brandy

Acquavite di sidro di mele e di sidro di pere

Bevande spiritose della Repubblica di Moldova di cui è chiesta la protezione nell'Unione europea



Denominazione di cui è chiesta la protezione

Tipo di prodotto

Divin

Acquavite di vino

Rachiu de caise de Nimoreni

Acquavite di frutta

PARTE C

Vini aromatizzati dell'Unione europea di cui è chiesta la protezione nella Repubblica di Moldova



Stato membro dell'UE

Denominazione di cui è chiesta la protezione

IT

Vermouth di Torino

HR

Samoborski bermet

FR

Vermouth de Chambéry

DE

Nürnberger Glühwein

DE

Thüringer Glühwein

Vini aromatizzati della Repubblica di Moldova di cui è chiesta la protezione nell'Unione europea

[…]

▼B

ALLEGATO XXXI

MECCANISMO DI ALLARME RAPIDO

1. L'Unione e la Repubblica di Moldova istituiscono un meccanismo di allarme rapido inteso a stabilire misure pratiche di prevenzione e reazione rapida in caso di rischio o in presenza di una situazione di emergenza. Il meccanismo permette di valutare tempestivamente i rischi e i problemi potenziali riguardanti l'approvvigionamento e la domanda di gas naturale, petrolio o elettricità e mira a prevenire il rischio o la presenza di una situazione di emergenza e a reagire tempestivamente.

2. Ai fini del presente allegato, per «situazione di emergenza» si intende una situazione che occasiona notevoli problemi o l'interruzione fisica dell'approvvigionamento di gas naturale, petrolio o elettricità tra l'Unione e la Repubblica di Moldova.

3. Ai fini del presente allegato si intendono per coordinatori il ministro della Repubblica di Moldova e il membro della Commissione europea competenti per l'energia.

4. È opportuno che le parti svolgano congiuntamente regolari valutazioni dei potenziali rischi e problemi connessi all'offerta e alla domanda di materiali e prodotti energetici, valutazioni da riferire ai coordinatori.

5. La parte che viene a conoscenza di una situazione di emergenza o di una situazione che a suo parere potrebbe occasionare un'emergenza informa immediatamente l'altra parte.

6. Nei casi di cui al paragrafo 5 i coordinatori si notificano reciprocamente quanto prima la necessità di avviare il meccanismo di allarme rapido. La notifica indica, tra le altre cose, le persone autorizzate dai coordinatori a tenere permanentemente in contatto le parti.

7. Su notifica come da paragrafo 6, ciascuna parte invia all'altra la propria valutazione. Questa comporta una stima dei tempi necessari a mettere fine al rischio o alla presenza di una situazione di emergenza. Le parti reagiscono prontamente alla valutazione fornita dall'altra parte e la completano con eventuali informazioni di cui dispongono.

8. Se una parte è nell'impossibilità di valutare adeguatamente o di accettare la valutazione dell'altra parte della situazione o della stima dei tempi necessari per mettere fine al rischio o alla presenza di una situazione di emergenza, il coordinatore corrispondente può chiedere l'avvio di consultazioni, che cominciano entro 3 giorni dall'inoltro della notifica di cui al paragrafo 6. Dette consultazioni si svolgono nell'ambito di un gruppo di esperti formato da rappresentanti autorizzati dai coordinatori. Le consultazioni mirano a:

a) 

elaborare una valutazione comune della situazione e dei possibili sviluppi;

b) 

elaborare raccomandazioni per superare la situazione di emergenza o per mettere fine al rischio di una situazione di emergenza;

c) 

elaborare raccomandazioni su un piano d'azione comune per ridurre al minimo l'impatto di una situazione di emergenza e, se possibile, per superare la situazione di emergenza, valutando la possibilità di istituire un gruppo speciale di monitoraggio.

9. Le consultazioni, le valutazioni comuni e le raccomandazioni proposte si basano sui principi della trasparenza, della non discriminazione e della proporzionalità.

10. I coordinatori, nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a superare la situazione di emergenza o a mettere fine al rischio di una situazione di emergenza tenendo presenti le raccomandazioni elaborate in esito alle consultazioni.

11. Il gruppo di esperti di cui al paragrafo 8 rende conto ai coordinatori delle proprie attività subito dopo l'attuazione del piano d'azione eventualmente convenuto.

12. All'insorgere di una situazione di emergenza i coordinatori possono istituire un gruppo speciale di monitoraggio incaricato di esaminare le circostanze presenti e lo sviluppo degli eventi, nonché di prenderne nota in modo obiettivo. Il gruppo speciale di monitoraggio è formato da:

a) 

rappresentanti di entrambe le parti;

b) 

rappresentanti delle imprese energetiche delle parti;

c) 

rappresentanti delle organizzazioni internazionali del settore dell'energia, proposti e consensualmente nominati dalle parti;

d) 

esperti indipendenti proposti e consensualmente nominati dalle parti.

13. Il gruppo speciale di monitoraggio comincia a operare quanto prima e, se necessario, fino alla risoluzione della situazione di emergenza. La decisione di porre fine all'attività del gruppo speciale di monitoraggio è presa consensualmente dai coordinatori.

14. Dal momento in cui una delle parti informa l'altra parte delle circostanze di cui al paragrafo 5 e fino al completamento delle procedure di cui al presente allegato e al superamento di una situazione di emergenza o all'eliminazione del rischio di una situazione di emergenza, ciascuna parte fa il possibile per ridurre al minimo le eventuali conseguenze negative per l'altra parte. Le parti cooperano per giungere a una soluzione immediata in uno spirito di trasparenza. Le parti non intraprendono alcuna azione scollegata dalla situazione di emergenza che potrebbe occasionare conseguenze negative o peggiorare quelle esistenti per quanto riguarda l'approvvigionamento di gas naturale, petrolio o elettricità tra l'Unione e la Repubblica di Moldova.

15. Ciascuna parte sostiene autonomamente i costi derivanti dalle azioni nel quadro del presente allegato.

16. Le parti assicurano la confidenzialità di tutte le informazioni scambiatesi la cui natura è ritenuta riservata. Le parti adottano le misure necessarie per proteggere le informazioni riservate nel rispetto delle pertinenti leggi e normative della Repubblica di Moldova, o dell'Unione e/o degli Stati membri, a seconda dei casi, e nel rispetto degli accordi e delle convenzioni internazionali.

17. Le parti possono invitare di comune accordo rappresentanti di terzi a partecipare alle consultazioni di cui al paragrafo 8 e al monitoraggio di cui al paragrafo 12.

18. Le parti possono decidere di adeguare le disposizioni del presente allegato al fine di istituire un meccanismo di allarme rapido tra loro stesse e terzi.

19. Una violazione del meccanismo di allarme rapido non può essere assunta a fondamento per le procedure di risoluzione delle controversie di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali) del presente accordo. In una procedura di risoluzione delle controversie le parti non si basano peraltro sui seguenti elementi o presentarli come prove:

a) 

le posizioni assunte o le proposte formulate dall'altra parte nel corso della procedura di cui al presente allegato; oppure

b) 

il fatto che l'altra parte si sia detta disposta a accettare una soluzione a una situazione di emergenza nel quadro del meccanismo di allarme rapido.

ALLEGATO XXXII

MECCANISMO DI MEDIAZIONE



Articolo 1

Obiettivo

Il presente allegato ha l'obiettivo di agevolare una soluzione concordata mediante una procedura esauriente e rapida con l'assistenza di un Mediatore.

SEZIONE 1

Procedura del meccanismo di mediazione

Articolo 2

Richiesta di informazioni

1.  
Prima dell'avvio della procedura di mediazione, una parte può in qualsiasi momento chiedere per iscritto informazioni su una misura che incide negativamente sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le parti. La parte cui è indirizzata la richiesta risponde per iscritto entro 20 giorni, con le osservazioni in merito alle informazioni contenute nella richiesta.
2.  
La parte chiamata a rispondere, qualora ritenga impossibile dare una risposta entro 20 giorni, informa per iscritto la parte richiedente in merito ai motivi del ritardo, fornendo nel contempo una previsione del termine minimo entro il quale sarà in grado di rispondere.

Articolo 3

Avvio della procedura

1.  

Una parte può chiedere in qualunque momento la partecipazione delle parti a una procedura di mediazione. La richiesta è presentata per iscritto all'altra parte ed è sufficientemente particolareggiata da consentire alla parte richiedente di esporre chiaramente i suoi argomenti. Essa:

a) 

specifica la misura contestata;

b) 

indica i presunti effetti negativi che, secondo la parte richiedente, la misura ha o avrà sugli scambi commerciali o sugli investimenti tra le parti; nonché

c) 

spiega la relazione esistente, secondo la parte richiedente, tra tali effetti e la misura.

2.  
La procedura di mediazione può essere avviata esclusivamente di comune accordo tra le parti. La parte cui è indirizzata una richiesta formulata a norma del paragrafo 1 la valuta con la debita attenzione e risponde per iscritto entro dieci giorni dal ricevimento, accogliendo o respingendo la richiesta.

Articolo 4

Designazione del Mediatore

1.  
All'avvio della procedura di mediazione le parti si adoperano per nominare di comune accordo un Mediatore entro 15 giorni dalla data di ricevimento della risposta alla richiesta di cui all'articolo 3 del presente allegato.
2.  
Qualora le parti non raggiungano un accordo sul Mediatore entro il termine di cui al paragrafo 1 del presente articolo, ciascuna di esse può chiedere al presidente o ai copresidenti del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, o ai loro delegati, di designare il Mediatore per estrazione a sorte tra i nominativi dell'elenco compilato a norma dell'articolo 404, paragrafo 1, del presente accordo. I rappresentanti di entrambe le parti sono invitati, con congruo anticipo, a presenziare all'estrazione. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti presenti.
3.  
Il presidente o i copresidenti del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, o i loro delegati, designano il Mediatore entro cinque giorni lavorativi dalla richiesta presentata da una delle parti a norma del paragrafo 2 del presente articolo.
4.  
Se, al momento della presentazione della richiesta a norma dell'articolo 3 del presente allegato, l'elenco di cui all'articolo 404, paragrafo 1, del presente accordo non è stato ancora compilato, il Mediatore è estratto a sorte tra i nominativi formalmente proposti da una o da entrambe le parti.
5.  
Un Mediatore non è cittadino né dell'una né dell'altra parte, salvo altrimenti convenuto dalle parti stesse.
6.  
Il Mediatore assiste le parti con imparzialità e trasparenza nel fare chiarezza sulla misura e sui suoi eventuali effetti commerciali nonché nella ricerca di una soluzione concordata. Ai mediatori si applica, per analogia, il codice di condotta degli arbitri e dei mediatori di cui all'allegato XXXIV del presente accordo. Si applicano altresì, per analogia, i punti da 3 a 7 (Notifiche) e da 43 a 45 (Traduzione e interpretazione) del regolamento di procedura di cui all'allegato XXXIII del presente accordo.

Articolo 5

Regole della procedura di mediazione

1.  
Entro dieci giorni dalla nomina del Mediatore la parte che ha avviato la procedura di mediazione presenta per iscritto al Mediatore e all'altra parte una descrizione dettagliata del problema, in particolare del funzionamento della misura contestata e dei suoi effetti commerciali. Entro 20 giorni dalla presentazione di questa descrizione l'altra parte può trasmettere per iscritto le sue osservazioni in merito al problema enunciato. Ciascuna delle parti può inserire nella propria descrizione o tra le proprie osservazioni le informazioni ritenute pertinenti.
2.  
Il Mediatore può decidere il modo più adatto per fare chiarezza sulla misura in questione e sui suoi eventuali effetti commerciali. Il Mediatore può, in particolare, organizzare riunioni tra le parti, consultare le parti congiuntamente o separatamente, chiedere l'assistenza o la consulenza di esperti e delle parti interessate e fornire ogni ulteriore sostegno di cui le parti facciano richiesta. Prima di chiedere tuttavia l'assistenza o la consulenza di esperti e delle parti interessate il Mediatore consulta le parti.
3.  
Il Mediatore può offrire consulenza e sottoporre una soluzione all'esame delle parti, le quali possono accettare o respingere la proposta o concordare una diversa soluzione. La consulenza o le osservazioni del Mediatore non riguardano tuttavia la compatibilità della misura contestata con il presente accordo.
4.  
La procedura di mediazione si svolge nel territorio della parte destinataria della richiesta o, previo comune accordo, in qualsiasi altro luogo o con qualsiasi altro mezzo.
5.  
Le parti si adoperano per pervenire a una soluzione concordata entro 60 giorni dalla nomina del Mediatore. In attesa dell'accordo definitivo le parti possono prendere in considerazione soluzioni provvisorie, soprattutto se la misura riguarda merci deperibili.
6.  
La soluzione può essere adottata mediante una decisione del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo. Le parti possono subordinare tale soluzione alla conclusione di eventuali procedure interne. Le soluzioni concordate sono rese pubbliche, ma la versione pubblica non può contenere informazioni considerate riservate da una parte.
7.  
Su richiesta delle parti, il Mediatore trasmette alle parti un progetto di relazione scritta dei fatti, che fornisce una sintesi della misura contestata oggetto delle procedure, delle procedure seguite e dell'eventuale soluzione concordata cui si è giunti al termine delle procedure, comprese eventuali soluzioni provvisorie. Il Mediatore concede alle parti 15 giorni per formulare osservazioni sul progetto di relazione. Una volta esaminate le osservazioni trasmesse dalle parti entro il suddetto termine il Mediatore presenta alle parti la relazione finale dei fatti per iscritto entro 15 giorni. Detta relazione non contiene alcuna interpretazione del presente accordo.
8.  

La procedura si conclude:

a) 

con l'adozione, ad opera delle parti, di una soluzione concordata, alla data di tale adozione;

b) 

con un accordo delle parti in qualsiasi fase della procedura, alla data di tale accordo;

c) 

con una dichiarazione scritta con la quale il Mediatore, dopo aver consultato le parti, comunica che ulteriori sforzi di mediazione sarebbero vani, alla data di tale dichiarazione; oppure

d) 

con una dichiarazione scritta di una delle parti al termine della ricerca di soluzioni concordate tramite la procedura di mediazione e previo esame dei pareri e delle soluzioni proposti dal Mediatore, alla data di tale dichiarazione.

SEZIONE 2

Attuazione

Articolo 6

Attuazione di una soluzione concordata

1.  
Quando le parti sono pervenute a una soluzione concordata, ciascuna di esse adotta le misure necessarie per attuarla secondo il calendario concordato.
2.  
Ciascuna delle parti informa per iscritto l'altra parte di ogni iniziativa o misura adottata per attuare la soluzione concordata.

SEZIONE 3

Disposizioni generali

Articolo 7

Riservatezza e rapporto con la procedura di risoluzione delle controversie

1.  
Salvo altrimenti convenuto dalle parti, e fatto salvo l'articolo 5, paragrafo 6, del presente allegato, tutte le fasi della procedura, compresi i pareri o la soluzione proposta, sono riservate. Le parti possono tuttavia rendere pubblico il fatto che è in corso una mediazione.
2.  
La procedura di mediazione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi delle parti a norma della procedura di risoluzione delle controversie di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo o di qualsiasi altro accordo.
3.  
Prima di avviare la procedura di mediazione non è necessario procedere alle consultazioni di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo. Prima di avviare la procedura di mediazione una parte si avvale di norma delle altre disposizioni in tema di cooperazione o di consultazione di cui al presente accordo.
4.  

Le parti non adducono o presentano come prove in altre procedure di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o di qualsiasi altro accordo, né un collegio arbitrale prende in considerazione:

a) 

le posizioni adottate dall'altra parte nel corso della procedura di mediazione o le informazioni raccolte a norma dell'articolo 5, paragrafi 1 e 2, del presente allegato;

b) 

la volontà manifestata dall'altra parte di accettare una soluzione in rapporto alla misura oggetto della mediazione; oppure

c) 

i pareri o le proposte formulati dal Mediatore.

5.  
Un Mediatore non può essere membro di un collegio arbitrale in un procedimento di risoluzione delle controversie a norma del presente accordo o dell'accordo dell'OMC riguardante una questione per cui abbia svolto funzioni di mediazione.

Articolo 8

Termini

I termini indicati nel presente allegato possono essere modificati previo accordo fra le parti delle procedure di mediazione.

Articolo 9

Spese

1.  
Ciascuna delle parti sostiene le proprie spese derivanti dalla partecipazione alla procedura di mediazione.
2.  
Le parti partecipano in egual misura alle spese organizzative, compresi il compenso e le spese del Mediatore. Il compenso del Mediatore è conforme a quanto previsto per il presidente di un collegio arbitrale a norma del punto 8, lettera e), del regolamento di procedura.

ALLEGATO XXXIII

REGOLAMENTO DI PROCEDURA PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Disposizioni generali

1. Al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo e nel quadro del presente regolamento di procedura:

a) 

«esperto» è una persona incaricata da una delle parti della controversia di fornirle consulenza o assistenza in relazione al procedimento del collegio arbitrale;

b) 

«arbitro» è un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 385 del presente accordo;

c) 

«collegio arbitrale» è un collegio costituito a norma dell'articolo 385 del presente accordo;

d) 

«assistente» è una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

e) 

«Parte attrice» è la parte che chiede la costituzione di un collegio arbitrale a norma dell'articolo 384 del presente accordo;

f) 

«giorno» è un giorno di calendario;

g) 

«Parte convenuta» è la parte accusata di aver violato le disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo;

h) 

«rappresentante di una parte» è un funzionario o qualsiasi altra persona designata da un dicastero, da un organismo governativo o da qualunque altro soggetto pubblico di una parte, che rappresenta la parte ai fini di una controversia a norma del presente accordo.

2. Salvo altrimenti concordato la parte convenuta provvede all'organizzazione logistica dei procedimenti di risoluzione delle controversie, in particolare le audizioni. Le spese di organizzazione, compresi il compenso e le spese degli arbitri, sono ripartite tra le parti.

Notifiche

3. Ciascuna delle parti della controversia e il collegio arbitrale trasmettono ogni richiesta, avviso, comunicazione scritta o altro documento per e-mail all'altra parte e, per quanto riguarda le comunicazioni scritte e le richieste nell'ambito dell'arbitrato, a ciascuno degli arbitri. Il collegio arbitrale trasmette i documenti alle parti anche per e-mail. Salvo prova contraria un messaggio inviato per e-mail si considera ricevuto nel giorno dell'invio. Qualora uno dei documenti giustificativi superi i 10 megabyte questo è fornito in un formato elettronico diverso all'altra parte e, se del caso, a ciascuno degli arbitri, entro due giorni dall'invio della e-mail.

4. Una copia dei documenti inviati a norma del punto 3 è trasmessa il giorno dell'invio della e-mail all'altra parte e, se del caso, a ciascuno degli arbitri, mediante fax, raccomandata, corriere, corriere a mano con rilascio di ricevuta o mediante qualsiasi altro mezzo di telecomunicazione che ne comprovi l'invio.

5. Tutte le notifiche sono indirizzate rispettivamente al ministero dell'Economia e dello sviluppo sostenibile della Repubblica di Moldova e alla direzione generale del Commercio della Commissione europea.

6. Gli errori materiali di scarsa importanza contenuti in richieste, avvisi, comunicazioni scritte o altri documenti relativi al procedimento del collegio arbitrale possono essere corretti mediante presentazione di un nuovo documento in cui siano chiaramente indicate le modifiche.

7. Qualora il termine ultimo per la presentazione di un documento coincida con un giorno festivo ufficiale dell'Unione o della Repubblica di Moldova si presume che il documento sia pervenuto in tempo utile se presentato entro il giorno lavorativo immediatamente successivo.

Avvio del procedimento arbitrale

8.

 
a) 

Qualora, a norma dell'articolo 385 del presente accordo o del punto 20 del presente regolamento di procedura, un arbitro venga designato per estrazione a sorte, quest'ultima è effettuata alla data e nel luogo stabilito dalla parte attrice, da comunicare tempestivamente alla parte convenuta. La parte convenuta può, se lo desidera, presenziare all'estrazione a sorte. L'estrazione a sorte è comunque effettuata con la parte o le parti presenti.

b) 

Qualora, a norma dell'articolo 385 del presente accordo o del punto 20 del presente regolamento di procedura, un arbitro venga designato per estrazione a sorte e siano presenti due presidenti del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, la designazione viene effettuata da entrambi i presidenti, o dai loro delegati, o da un solo presidente nei casi in cui l'altro presidente o il suo delegato non accetti di partecipare all'estrazione a sorte.

c) 

Le parti notificano la nomina agli arbitri designati.

d) 

Un arbitro nominato secondo la procedura di cui all'articolo 385 del presente accordo conferma la propria disponibilità a far parte del collegio arbitrale al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 438, paragrafo 4, entro cinque giorni dalla data di comunicazione della nomina. Qualora un candidato rinunci alla nomina per un giustificato motivo viene designato un nuovo arbitro in base alla stessa procedura seguita per la designazione del candidato non disponibile.

e) 

Salvo diversamente convenuto, le parti della controversia si riuniscono con il collegio arbitrale entro sette giorni dalla costituzione dello stesso per individuare le questioni che le parti o il collegio arbitrale ritengono opportuno affrontare, compresi il compenso e il rimborso delle spese degli arbitri, che sono conformi alle norme dell'OMC. Il compenso per l'assistente di ciascun arbitro non supera il 50 % del compenso dell'arbitro stesso. Gli arbitri e i rappresentanti delle parti della controversia possono partecipare a tale riunione per telefono o in videoconferenza.

9.

 
a) 

Salvo diversamente convenuto dalle parti entro cinque giorni dalla data di designazione degli arbitri, il collegio arbitrale è investito del mandato di «esaminare, alla luce delle pertinenti disposizioni dell'accordo invocate dalle parti della controversia, la questione indicata nella richiesta di costituzione del collegio arbitrale, pronunciarsi sulla compatibilità della misura in questione con le disposizioni di cui all'articolo 381 del presente accordo e pronunciare un lodo in conformità degli articoli 387 e 402 del medesimo accordo».

b) 

Le parti notificano il mandato concordato al collegio arbitrale entro tre giorni dal raggiungimento del loro accordo.

Comunicazioni iniziali

10. La parte attrice presenta le proprie comunicazioni scritte iniziali entro 20 giorni dalla data di costituzione del collegio arbitrale. La parte convenuta presenta la propria replica scritta entro 20 giorni dalla data in cui sono state trasmesse le comunicazioni scritte iniziali.

Funzionamento dei collegi arbitrali

11. Il presidente del collegio arbitrale presiede tutte le riunioni. Un collegio arbitrale può delegare al presidente le decisioni di carattere amministrativo e procedurale.

12. Salvo altrimenti disposto al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, il collegio arbitrale può utilizzare qualsiasi mezzo per svolgere la propria attività, compresi telefono, fax o collegamenti informatici.

13. Soltanto gli arbitri possono partecipare alle discussioni del collegio arbitrale, ma quest'ultimo può autorizzare i suoi assistenti a presenziare alle discussioni.

14. La stesura dei lodi è di esclusiva competenza del collegio arbitrale e non è delegabile.

15. Qualora sorga una questione procedurale non contemplata al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo e agli allegati XXXII, XXXIII e XXXIV del presente accordo, il collegio arbitrale può, previa consultazione delle parti, adottare una procedura appropriata, compatibile con tali disposizioni.

16. Qualora il collegio arbitrale ritenga che vi sia una necessità di modificare uno dei termini per i suoi procedimenti diversi dai termini stabiliti al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, o di introdurre qualsiasi altro adeguamento di carattere procedurale o amministrativo, esso informa per iscritto le parti della controversia circa le ragioni che giustificano la modifica o l'adeguamento, indicando il termine o l'adeguamento necessario.

Sostituzione

17. Se in un procedimento arbitrale un arbitro non è in grado di partecipare o vi rinuncia, o deve essere sostituito per mancato rispetto delle prescrizioni del codice di condotta di cui all'allegato XXXIV del presente accordo, viene designato un sostituto in conformità dell'articolo 385 del presente accordo e del punto 8 del presente regolamento di procedura.

18. Se una parte della controversia ritiene che un arbitro non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta e che per questa ragione vada sostituito, essa ne informa l'altra parte della controversia entro 15 giorni dal momento in cui ha acquisito elementi di prova sulle circostanze relative alla violazione sostanziale del codice di condotta da parte dell'arbitro.

19. Se una parte della controversia ritiene che un arbitro diverso dal presidente non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta, le parti della controversia si consultano e, di comune accordo, designano un nuovo arbitro conformemente alla procedura di cui all'articolo 385 del presente accordo e al punto 8 del presente regolamento di procedura.

Qualora le parti della controversia non concordino sulla necessità di sostituire un arbitro, ciascuna parte della controversia può chiedere che la questione venga sottoposta al presidente del collegio arbitrale, la cui decisione è definitiva.

Se, conseguentemente a tale richiesta, il presidente conclude che un arbitro non soddisfa le prescrizioni del codice di condotta, il nuovo arbitro è designato conformemente all'articolo 385 del presente accordo e al punto 8 del presente regolamento di procedura.

20. Se una parte ritiene che il presidente del collegio arbitrale non soddisfi le prescrizioni del codice di condotta, le parti si consultano e, di comune accordo, designano un nuovo presidente conformemente alla procedura di cui all'articolo 385 del presente accordo e al punto 8 del presente regolamento di procedura.

Qualora le parti non concordino sulla necessità di sostituire il presidente, ciascuna parte può chiedere che la questione venga sottoposta a uno dei membri rimanenti del gruppo di persone presenti sul sottoelenco di presidenti compilato a norma dell'articolo 404, paragrafo 1, del presente accordo. Il suo nome è estratto a sorte dal presidente del Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, o dal delegato del presidente, entro cinque giorni dalla richiesta. La decisione della persona designata circa la necessità di sostituire il presidente è definitiva.

Se la persona designata decide che il presidente in questione non soddisfa le prescrizioni del codice di condotta, designa un nuovo presidente per estrazione a sorte tra il gruppo di persone rimanenti sul sottoelenco di presidenti di cui all'articolo 404, paragrafo 1, del presente accordo. La designazione del nuovo presidente è effettuata entro cinque giorni dalla data della decisione di cui al presente paragrafo.

21. I procedimenti del collegio arbitrale sono sospesi per il periodo necessario a espletare le procedure di cui ai punti 18, 19 e 20 del presente regolamento di procedura.

Audizioni

22. Consultate le parti della controversia e gli arbitri, il presidente del collegio arbitrale fissa la data e l'ora dell'audizione e ne dà notifica per iscritto alle parti della controversia. Quando l'audizione è pubblica, tali informazioni vengono messe a disposizione di tutti dalla parte incaricata degli aspetti logistici del procedimento. Salvo disaccordo di una parte il collegio arbitrale può decidere di non convocare un'audizione.

23. Salvo altrimenti convenuto dalle parti, l'audizione ha luogo a Bruxelles se la parte attrice è la Repubblica di Moldova e a Chisinau se la parte attrice è l'Unione.

24. Il collegio arbitrale può organizzare altre audizioni con l'accordo delle parti.

25. Tutti gli arbitri sono presenti per l'intera durata delle audizioni.

26. Indipendentemente dal carattere pubblico del procedimento, le seguenti persone possono presenziare all'audizione:

a) 

i rappresentanti delle parti della controversia;

b) 

gli esperti delle parti della controversia;

c) 

il personale amministrativo, gli interpreti, i traduttori e gli stenografi; nonché

d) 

gli assistenti degli arbitri.

Solo i rappresentanti e gli esperti delle parti della controversia possono rivolgersi al collegio arbitrale.

27. Entro i cinque giorni precedenti la data dell'audizione ciascuna parte della controversia trasmette al collegio arbitrale un elenco dei nominativi delle persone che in sede di audizione interverranno oralmente per conto della parte e degli altri rappresentanti o esperti che presenzieranno all'audizione.

28. Il collegio arbitrale conduce l'audizione nel modo sottoindicato, assicurando un tempo equivalente alla parte attrice e alla parte convenuta:

Argomentazione

a) 

argomentazione della parte attrice;

b) 

controreplica della parte convenuta.

Confutazione

a) 

argomentazione della parte attrice;

b) 

controreplica della parte convenuta.

29. Il collegio arbitrale può rivolgere domande alle parti della controversia in qualsiasi momento dell'audizione.

30. Il collegio arbitrale predispone la stesura del verbale di ciascuna audizione, che è redatto e trasmesso quanto prima alle parti della controversia. Le parti della controversia possono formulare osservazioni sul verbale e il collegio arbitrale può tenerne conto.

31. Entro dieci giorni dalla data dell'audizione ciascuna parte della controversia può trasmettere osservazioni scritte supplementari in merito a qualsiasi questione sollevata durante l'audizione.

Domande scritte

32. Il collegio arbitrale può rivolgere domande scritte a una o a entrambe le parti della controversia in qualsiasi momento del procedimento. Ciascuna delle parti della controversia riceve una copia delle domande rivolte dal collegio arbitrale.

33. Ciascuna parte della controversia trasmette inoltre all'altra parte una copia della propria risposta scritta alle domande del collegio arbitrale. A ciascuna parte della controversia viene data la possibilità di inviare osservazioni scritte in merito alle risposte fornite dall'altra parte entro cinque giorni dalla data di ricevimento delle risposte.

Riservatezza

34. Ciascuna parte della controversia e i rispettivi esperti considerano riservate le informazioni trasmesse in via riservata al collegio arbitrale dall'altra parte della controversia. Qualora una parte della controversia trasmetta al collegio arbitrale una versione riservata delle sue comunicazioni scritte, essa fornisce ugualmente, su richiesta dell'altra parte, entro 15 giorni dalla data della richiesta o, se successiva, delle comunicazioni, un riassunto non riservato delle informazioni contenute nella comunicazione che possa essere reso pubblico, unitamente ad una spiegazione del motivo per cui le informazioni sono riservate. Nessuna disposizione del presente regolamento di procedura vieta a una parte della controversia di rendere pubblica la propria posizione, purché nel fare riferimento alle informazioni trasmesse dall'altra parte essa non divulghi informazioni che quest'ultima consideri riservate. Il collegio arbitrale si riunisce tuttavia a porte chiuse qualora le comunicazioni e le argomentazioni di una parte contengano informazioni riservate. Le parti della controversia e i loro esperti rispettano la riservatezza delle audizioni del collegio arbitrale che si svolgono a porte chiuse.

Contatti unilaterali

35. Il collegio arbitrale non si incontra né comunica con una parte in assenza dell'altra parte.

36. Nessun arbitro può discutere un aspetto della questione oggetto del procedimento con una o con entrambe le parti della controversia in assenza degli altri arbitri.

Comunicazioni amicus curiae

37. Salvo diverso accordo tra le parti, entro tre giorni dalla sua costituzione, il collegio arbitrale può ricevere comunicazioni scritte non richieste da persone fisiche o giuridiche stabilite nel territorio di una delle parti della controversia, indipendenti dai governi delle parti della controversia, purché vengano presentate entro dieci giorni dalla costituzione del collegio arbitrale, siano concise, non più lunghe di 15 pagine battute con interlinea doppia e riguardino direttamente una questione di fatto o di diritto esaminata dal collegio arbitrale.

38. La comunicazione contiene una descrizione della persona fisica o giuridica che la presenta, comprese la sua cittadinanza o luogo di stabilimento, la natura delle sue attività, il suo status giuridico, gli obiettivi generali e le sue fonti di finanziamento, e precisa l'interesse della persona nel quadro del procedimento arbitrale. Essa è redatta nelle lingue scelte dalle parti della controversia in conformità dei punti 41 e 42 del presente regolamento di procedura.

39. Nel lodo del collegio arbitrale sono elencate tutte le comunicazioni ricevute che risultano conformi ai punti 37 e 38 del presente regolamento di procedura. Il collegio arbitrale non è tenuto ad esaminare nel proprio lodo le argomentazioni contenute in dette comunicazioni, che sono notificate dal collegio arbitrale alle parti della controversia affinché queste ultime possano presentare le proprie osservazioni. Le osservazioni delle parti della controversia sono trasmesse entro dieci giorni dalla notifica del collegio arbitrale, che ne tiene conto.

Casi urgenti

40. Nei casi urgenti di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 11 (Energia nell'ambito degli scambi), del presente accordo il collegio arbitrale, previa consultazione delle parti della controversia, adegua ove opportuno i termini fissati nel presente regolamento di procedura e comunica tali adeguamenti alle parti.

Traduzione e interpretazione

41. Durante le consultazioni di cui all'articolo 382 del presente accordo ed entro la data della riunione di cui al punto 8, lettera e), del presente regolamento di procedura, le parti della controversia si adoperano per concordare una lingua di lavoro comune ai fini dei procedimenti del collegio arbitrale.

42. Qualora le parti della controversia non riescano a concordare una lingua di lavoro comune, ciascuna parte trasmette le proprie comunicazioni scritte nella lingua da essa scelta. In tal caso tale parte fornisce nel contempo una traduzione nella lingua scelta dall'altra parte, a meno che le sue comunicazioni non siano redatte in una delle lingue di lavoro dell'OMC. La parte convenuta provvede all'interpretazione delle comunicazioni orali nelle lingue scelte dalle parti della controversia.

43. I lodi del collegio arbitrale sono notificati nella lingua o nelle lingue scelte dalle parti della controversia.

44. Ciascuna parte della controversia può formulare osservazioni sull'accuratezza della traduzione di qualsiasi versione tradotta di un documento redatto conformemente al presente regolamento di procedura.

45. Ciascuna parte sostiene i costi relativi alla traduzione delle proprie comunicazioni scritte. Tutti i costi della traduzione di un lodo arbitrale sono sostenuti in parti uguali dalle parti della controversia.

Altre procedure

46. Il presente regolamento di procedura si applica inoltre alle procedure di cui al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), articolo 382, articolo 391, paragrafo 2, articolo 392, paragrafo 2, articolo 393, paragrafo 2, e articolo 395, paragrafo 2, del presente accordo. I termini fissati in conformità del presente regolamento di procedura vengono tuttavia adeguati dal collegio arbitrale ai termini specifici previsti per l'adozione di un lodo del collegio arbitrale nel quadro di tali altre procedure.

ALLEGATO XXXIV

CODICE DI CONDOTTA DEGLI ARBITRI E DEI MEDIATORI

Definizioni

1. Nel presente codice di condotta:

a) 

«arbitro» è un membro di un collegio arbitrale costituito a norma dell'articolo 385 del presente accordo;

b) 

«assistente» è una persona che, su mandato di un arbitro, svolge ricerche per quest'ultimo o lo assiste nelle sue funzioni;

c) 

«candidato» è una persona il cui nome figura nell'elenco degli arbitri di cui all'articolo 404, paragrafo 1, del presente accordo, proposta per la designazione come arbitro a norma dell'articolo 385 del presente accordo;

d) 

«Mediatore» è una persona che conduce una procedura di mediazione in conformità dell'allegato XXXII (Meccanismo di mediazione) del presente accordo;

e) 

«procedimento», salvo altrimenti specificato, è un procedimento del collegio arbitrale a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo;

f) 

«personale», rispetto a un arbitro, sono le persone poste sotto la sua direzione e il suo controllo, diverse dagli assistenti.

Responsabilità procedimentali

2. Nel corso dell'intero procedimento tutti i candidati e gli arbitri evitano qualsiasi irregolarità e qualsiasi sospetto di irregolarità, sono indipendenti e imparziali, evitano conflitti d'interesse diretti e indiretti e osservano norme di condotta rigorose, in modo da garantire l'integrità e l'imparzialità del dispositivo di risoluzione delle controversie. Gli ex arbitri devono ottemperare agli obblighi di cui ai punti 15, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta.

Obblighi di dichiarazione

3. Prima di essere confermato quale arbitro a norma del titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo, un candidato dichiara l'esistenza di qualsiasi interesse, relazione o fatto tale da influire sulla sua indipendenza o sulla sua imparzialità o che potrebbe ragionevolmente dare adito a un sospetto di irregolarità o di parzialità nel procedimento. A tale scopo il candidato compie ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza dell'esistenza di tali interessi, relazioni e fatti.

4. Un candidato o un arbitro comunica fatti riguardanti violazioni effettive o potenziali del presente codice di condotta soltanto al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio» di cui all'articolo 438, paragrafo 4, del presente accordo, ai fini dell'esame delle parti.

5. In seguito alla designazione ciascun arbitro continua a compiere ogni ragionevole sforzo per venire a conoscenza degli interessi, delle relazioni o dei fatti di cui al punto 3 del presente codice di condotta e li dichiara. L'obbligo di dichiarazione è permanente ed impone a ogni arbitro di dichiarare interessi, relazioni e fatti di tale natura che intervengano in qualsiasi fase del procedimento. L'arbitro dichiara tali interessi, relazioni e fatti comunicandoli per iscritto al Comitato di associazione riunito nella formazione «Commercio», ai fini dell'esame delle parti.

Doveri degli arbitri

6. Un arbitro incluso nell'elenco di arbitri di cui all'articolo 404, paragrafo 1, del presente accordo può rinunciare alla nomina solo per un giustificato motivo quale, ad esempio, una malattia, la partecipazione ad altri procedimenti giudiziari o di collegi arbitrali o un conflitto d'interesse. In seguito alla conferma della designazione gli arbitri si rendono disponibili ad esercitare ed esercitano interamente e sollecitamente le proprie funzioni nel corso dell'intero procedimento, con equità e diligenza.

7. Gli arbitri esaminano soltanto le questioni sollevate nell'ambito del procedimento e necessarie per pervenire a un lodo e non delegano ad altri tale dovere.

8. Gli arbitri prendono tutti i provvedimenti adeguati per garantire che il proprio assistente e il proprio personale siano a conoscenza delle disposizioni di cui ai punti 2, 3, 4, 5, 16, 17 e 18 del presente codice di condotta e le rispettino.

9. Gli arbitri non hanno contatti unilaterali relativi al procedimento.

Indipendenza e imparzialità degli arbitri

10. Gli arbitri sono indipendenti e imparziali, evitano di dare adito a sospetti di irregolarità o di parzialità e non sono influenzati da interessi personali, da pressioni esterne, da considerazioni di ordine politico, dall'opinione pubblica, dalla lealtà verso una parte o dal timore di critiche.

11. Gli arbitri non contraggono, direttamente o indirettamente, obblighi né accettano vantaggi che potrebbero in qualunque modo ostacolare o apparire d'ostacolo al corretto adempimento delle loro funzioni.

12. Gli arbitri non si servono della propria posizione nel collegio arbitrale per interessi personali o privati. Essi evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che altre persone si trovino in posizione tale da poterli influenzare.

13. Gli arbitri si adoperano affinché il loro comportamento o il loro giudizio non siano influenzati da relazioni o responsabilità di ordine finanziario, commerciale, professionale, personale o sociale.

14. Gli arbitri evitano di stabilire relazioni o di acquisire interessi finanziari che possano influire sulla loro imparzialità o ingenerare un ragionevole sospetto di irregolarità o di parzialità.

Obblighi degli ex arbitri

15. Tutti gli ex arbitri evitano qualsiasi atto che possa dare l'impressione che essi siano stati parziali nell'esercizio delle proprie funzioni o che abbiano tratto vantaggio dal lodo del collegio arbitrale.

Riservatezza

16. Gli arbitri o gli ex arbitri non divulgano né si avvalgono, in alcun momento, di informazioni non pubbliche relative a un procedimento o acquisite nel corso di un procedimento, eccetto ai fini del procedimento stesso, e in nessun caso divulgano o si avvalgono di tali informazioni a proprio vantaggio o a vantaggio di altri o per nuocere agli interessi di altri.

17. Gli arbitri non divulgano un lodo o parte di un lodo del collegio arbitrale prima della sua pubblicazione, conformemente al titolo V (Scambi e questioni commerciali), capo 14 (Risoluzione delle controversie), del presente accordo.

18. Gli arbitri o gli ex arbitri non divulgano, in alcun momento, le discussioni di un collegio arbitrale o l'opinione di un arbitro.

Spese

19. Ciascun arbitro registra il tempo dedicato alla procedura e le spese sostenute e presenta un resoconto finale al riguardo, nonché del tempo e delle spese sostenute dal suo assistente e dal suo personale.

Mediatori

20. Le disposizioni di cui al presente codice di condotta, applicabili agli arbitri o agli ex arbitri, si applicano, per analogia, ai mediatori.

ALLEGATO XXXV

CAPO 2 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI LOTTA ALLA FRODE E CONTROLLO) DEL TITOLO VI

La Repubblica di Moldova provvede nei termini convenuti al ravvicinamento progressivo della propria legislazione alla normativa dell'UE e agli strumenti internazionali di seguito elencati.

Convenzione del 26 luglio 1995, elaborata in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea, relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee

Si applicano le seguenti disposizioni di tale convenzione:

— 
articolo 1 — Disposizioni generali, definizioni
— 
articolo 2, paragrafo 1 — La Repubblica di Moldova adotta le misure necessarie affinché le condotte di cui all'articolo 1, nonché la complicità, l'istigazione o il tentativo relativi alle condotte descritte all'articolo 1, paragrafo 1, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
— 
articolo 3 — Responsabilità penale dei dirigenti delle imprese
Calendario: tali disposizioni di detta convenzione sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, elaborato in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea

Si applicano le seguenti disposizioni di tale protocollo:

— 
articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e articolo 1, paragrafo 2 — Definizioni pertinenti
— 
articolo 2 — Corruzione passiva
— 
articolo 3 — Corruzione attiva
— 
articolo 5, paragrafo 1 — La Repubblica di Moldova adotta le misure necessarie per assicurare che i comportamenti di cui agli articoli 2 e 3, nonché la complicità e l'istigazione relativa a tali comportamenti, siano passibili di sanzioni penali effettive, proporzionate e dissuasive.
— 
articolo 7, nella misura in cui si riferisce all'articolo 3 della convenzione
Calendario: tali disposizioni di detto protocollo sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

Secondo protocollo della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, elaborato in base all'articolo K.3 del trattato sull'Unione europea

Si applicano le seguenti disposizioni di tale protocollo:

— 
articolo 1 — Definizioni
— 
articolo 2 — Riciclaggio di denaro
— 
articolo 3 — Responsabilità delle persone giuridiche
— 
articolo 4 — Sanzioni per le persone giuridiche
— 
articolo 12, nella misura in cui si riferisce all'articolo 3 della convenzione
Calendario: tali disposizioni di detto protocollo sono attuate entro 3 anni dall'entrata in vigore del presente accordo.

PROTOCOLLO I

RIGUARDANTE UN ACCORDO QUADRO TRA L'UNIONE EUROPEA E LA REPUBBLICA DI MOLDOVA SUI PRINCIPI GENERALI DELLA PARTECIPAZIONE DELLA REPUBBLICA DI MOLDOVA AI PROGRAMMI DELL'UNIONE

Articolo 1

Alla Repubblica di Moldova è consentito partecipare a tutti i programmi attuali e futuri dell'Unione aperti alla partecipazione del Repubblica di Moldova, a norma delle disposizioni pertinenti di adozione di tali programmi.

Articolo 2

La Repubblica di Moldova fornisce un contributo finanziario al bilancio generale dell'UE corrispondente ai programmi specifici cui partecipa.

Articolo 3

I rappresentanti della Repubblica di Moldova possono partecipare, in qualità di osservatori e per i punti che riguardano il loro paese, ai comitati di gestione preposti al monitoraggio dei programmi ai quali la Repubblica di Moldova contribuisce finanziariamente.

Articolo 4

Alle iniziative e ai progetti presentati dai partecipanti della Repubblica di Moldova si applicano, per quanto possibile, le stesse condizioni, norme e procedure applicate agli Stati membri per i programmi in questione.

Articolo 5

Le modalità e le condizioni specifiche relative alla partecipazione della Repubblica di Moldova a ciascun programma specifico, in particolare il contributo finanziario erogabile e le procedure di relazione e di valutazione, sono definite in un memorandum d'intesa tra la Commissione europea e le autorità competenti della Repubblica di Moldova in base ai criteri stabiliti nei programmi in questione.

Qualora la Repubblica di Moldova chieda l'assistenza esterna dell'Unione per partecipare a un determinato programma dell'Unione a norma dell'articolo 3 del regolamento (CE) n. 1638/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 ottobre 2006, recante disposizioni generali che istituiscono uno strumento europeo di vicinato e partenariato, o di qualsiasi analogo atto legislativo dell'Unione che possa essere adottato in futuro e che garantisca alla Repubblica di Moldova l'assistenza esterna dell'Unione, le condizioni applicabili all'uso dell'assistenza esterna dell'Unione da parte della Repubblica di Moldova sono stabilite nell'ambito di un accordo di finanziamento che rispetti in particolare l'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1638/2006.

Articolo 6

Conformemente al regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee, ciascun memorandum d'intesa concluso a norma dell'articolo 5 del presente protocollo dispone che il controllo finanziario o le verifiche contabili o altre verifiche, comprese le indagini amministrative, sono effettuati dalla Commissione europea, dalla Corte dei conti europea e dall'Ufficio europeo per la lotta antifrode, direttamente o sotto la loro autorità.

Sono definite disposizioni dettagliate in materia di controllo finanziario e verifiche contabili, misure amministrative, sanzioni e recupero che conferiscono alla Commissione europea, alla Corte dei conti europea e all'Ufficio europeo per la lotta antifrode poteri equivalenti a quelli di cui dispongono nei confronti di beneficiari o contraenti stabiliti nell'Unione.

Articolo 7

Il presente protocollo si applica nel periodo in cui il presente accordo è applicabile.

Ciascuna parte può denunciare il presente protocollo mediante notifica scritta all'altra parte. Il presente protocollo cessa di applicarsi dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

L'estinzione del protocollo previa denuncia di una delle parti non ha alcuna incidenza sulle verifiche e sui controlli da eseguire, se del caso, a norma delle disposizioni di cui agli articoli 5 e 6.

Articolo 8

Entro tre anni dalla data di entrata in vigore del presente protocollo e, successivamente con scadenza triennale, entrambe le parti possono riesaminare l'attuazione del presente protocollo in base all'effettiva partecipazione della Repubblica di Moldova ai programmi dell'Unione.

▼M11

PROTOCOLLO II

relativo alla definizione della nozione di «prodotti originari» e ai metodi di cooperazione amministrativa



Articolo 1

Norme di origine applicabili

1.  
Ai fini dell’applicazione dell’accordo si applicano l’appendice I e le disposizioni pertinenti dell’appendice II della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee ( 55 ) («convenzione»), modificata da ultimo e pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
2.  
Tutti i riferimenti all’«accordo pertinente» nell’appendice I e nelle pertinenti disposizioni dell’appendice II della convenzione s’intendono come riferimenti all’accordo.
3.  
In deroga all’articolo 16, paragrafo 5, e all’articolo 21, paragrafo 3, dell’appendice I della convenzione, quando il cumulo coinvolge esclusivamente gli Stati EFTA, le Isole Faerøer, l’Unione europea, la Repubblica di Turchia, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione, la Repubblica di Moldova, la Georgia e l’Ucraina, la prova dell’origine può essere un certificato di circolazione EUR.1 o una dichiarazione di origine.

Articolo 2

Norme di origine alternative applicabili

1.  
Fatto salvo l’articolo 1 del presente protocollo, ai fini dell’applicazione dell’accordo, anche i prodotti che acquisiscono l’origine preferenziale conformemente alle norme di origine alternative applicabili di cui all’appendice A del presente protocollo («norme transitorie») sono considerati originari dell’Unione europea o della Repubblica di Moldova.
2.  
Le norme transitorie si applicano fino all’entrata in vigore della modifica della convenzione su cui sono basate le norme transitorie.

Articolo 3

Composizione delle controversie

1.  
Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui all’articolo 32 dell’appendice I della convenzione o all’articolo 34 dell’appendice A del presente protocollo che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al sottocomitato doganale.
2.  
La composizione delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali del paese d’importazione è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.

Articolo 4

Modifiche del protocollo

Il sottocomitato doganale può decidere di modificare le disposizioni del presente protocollo.

Articolo 5

Recesso dalla convenzione

1.  
Se l’Unione europea o la Repubblica di Moldova notificano per iscritto al depositario della convenzione la propria intenzione di recedere dalla convenzione ai sensi dell’articolo 9 della stessa, l’Unione europea e la Repubblica di Moldova avviano immediatamente i negoziati sulle norme di origine ai fini dell’applicazione dell’accordo.
2.  
Fino all’entrata in vigore di tali norme di origine rinegoziate, le norme di origine contenute nell’appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell’appendice II della convenzione, applicabili al momento del recesso, continuano ad applicarsi all’accordo. Tuttavia, a decorrere dal momento del recesso, le norme di origine contenute nell’appendice I e, se del caso, le pertinenti disposizioni dell’appendice II della convenzione sono interpretate in modo da consentire il cumulo bilaterale unicamente tra l’Unione europea e la Repubblica di Moldova.

Appendice A

NORME DI ORIGINE ALTERNATIVE APPLICABILI

Norme per l’applicazione facoltativa tra le parti contraenti della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee in attesa del completamento e dell’entrata in vigore della modifica della convenzione («norme» o «norme transitorie»)

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI» E METODI DI COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

INDICE

FINALITÀ

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI « PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

Articolo 3

Prodotti interamente ottenuti

Articolo 4

Lavorazioni o trasformazioni sufficienti

Articolo 5

Norma di tolleranza

Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

Articolo 7

Cumulo dell’origine

Articolo 8

Condizioni per l’applicazione del cumulo dell’origine

Articolo 9

Unità da prendere in considerazione

Articolo 10

Assortimenti

Articolo 11

Elementi neutri

Articolo 12

Separazione contabile

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 13

Principio della territorialità

Articolo 14

Non modificazione

Articolo 15

Esposizioni

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 16

Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi

TITOLO V

PROVA DELL’ORIGINE

Articolo 17

Requisiti di carattere generale

Articolo 18

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

Articolo 19

Esportatore autorizzato

Articolo 20

Procedura di rilascio del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 21

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 22

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

Articolo 23

Validità della prova dell’origine

Articolo 24

Zone franche

Articolo 25

Requisiti per l’importazione

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Articolo 27

Esonero dalla prova dell’origine

Articolo 28

Discordanze ed errori formali

Articolo 29

Dichiarazione del fornitore

Articolo 30

Importi espressi in euro

TITOLO VI

PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI

Articolo 31

Prove documentali, conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi

Articolo 32

Composizione delle controversie

TITOLO VII

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 33

Notifica e cooperazione

Articolo 34

Controllo delle prove dell’origine

Articolo 35

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

Articolo 36

Sanzioni

TITOLO VIII

APPLICAZIONE DELL’APPENDICE A

Articolo 37

Spazio economico europeo

Articolo 38

Liechtenstein

Articolo 39

Repubblica di San Marino

Articolo 40

Principato di Andorra

Articolo 41

Ceuta e Melilla

Elenco degli allegati

ALLEGATO I

Note introduttive all’elenco dell’allegato II

ALLEGATO II

Elenco delle lavorazioni o trasformazioni a cui devono essere sottoposti i materiali non originari affinché il prodotto trasformato possa avere il carattere di prodotto originario

ALLEGATO III

Testo della dichiarazione di origine

ALLEGATO IV

Fac-simile del certificato di circolazione EUR.1 e domanda di certificato EUR.1

ALLEGATO V

Condizioni particolari relative ai prodotti originari di Ceuta e Melilla

ALLEGATO VI

Dichiarazione del fornitore

ALLEGATO VII

Dichiarazione a lungo termine del fornitore

FINALITÀ

Le presenti norme sono facoltative. Esse sono destinate a un’applicazione provvisoria in attesa della conclusione e dell’entrata in vigore della modifica della convenzione regionale sulle norme di origine preferenziali paneuromediterranee («convenzione PEM» o «convenzione»). Le presenti norme saranno applicate bilateralmente agli scambi tra le parti contraenti che accettano di far riferimento a esse o di includerle nei loro accordi commerciali preferenziali bilaterali. Le presenti norme sono destinate a essere applicate in alternativa alle norme della convenzione che, conformemente alla convenzione, non pregiudicano i principi stabiliti nei singoli accordi pertinenti o in altri accordi bilaterali pertinenti tra le parti contraenti. Di conseguenza, le presenti norme non saranno obbligatorie ma facoltative. Possono essere applicate dagli operatori economici che desiderino chiedere il trattamento preferenziale in base a esse anziché in base alle norme della convenzione.

Le presenti norme non hanno lo scopo di modificare la convenzione, che rimane pienamente in applicazione tra le parti contraenti della convenzione. Le presenti norme non altereranno i diritti e gli obblighi delle parti contraenti nell’ambito della convenzione.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo:

a) 

per «parte contraente applicatrice» si intende una parte contraente della convenzione PEM che incorpora il presente protocollo nei suoi accordi commerciali preferenziali bilaterali con un’altra parte contraente della convenzione PEM e comprende le parti dell’accordo;

b) 

per «capitoli», «voci» e «sottovoci» si intendono i capitoli, le voci e le sottovoci (codici a quattro o a sei cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci («sistema armonizzato»), con le modifiche indicate nella raccomandazione del Consiglio di cooperazione doganale del 26 giugno 2004;

c) 

il termine «classificato» si riferisce alla classificazione delle merci in una determinata voce o sottovoce del sistema armonizzato;

d) 

con il termine «spedizione» si intendono i prodotti:

i) 

spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario; oppure

ii) 

accompagnati da un unico titolo di trasporto che copra il loro invio dall’esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un’unica fattura;

e) 

con «autorità doganali della parte o della parte contraente applicatrice» si intende per l’Unione europea qualsiasi autorità doganale degli Stati membri dell’Unione europea;

f) 

per «valore in dogana» si intende il valore determinato conformemente all’accordo relativo all’applicazione dell’articolo VII dell’accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (accordo OMC sul valore in dogana);

g) 

per «prezzo franco fabbrica» si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nella parte nel cui stabilimento è stata effettuata l’ultima lavorazione o trasformazione, a condizione che esso comprenda il valore di tutti i materiali utilizzati e di tutti gli altri costi relativi alla sua fabbricazione, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto. Se l’ultima lavorazione o trasformazione è stata appaltata a un fabbricante, il termine «fabbricante» si riferisce all’impresa appaltante.

Se il prezzo effettivamente corrisposto non rispecchia tutti i costi correlati alla fabbricazione del prodotto che sono realmente sostenuti nella parte, per prezzo franco fabbrica si intende la somma di tutti questi costi, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate al momento dell’esportazione del prodotto ottenuto;

h) 

per «materiali fungibili» o «prodotti fungibili» si intendono materiali o prodotti dello stesso tipo e della stessa qualità commerciale, che presentano le stesse caratteristiche tecniche e fisiche e non possono essere distinti tra loro;

i) 

per «merci» si intendono sia i materiali che i prodotti;

j) 

per «fabbricazione» si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, compreso il montaggio;

k) 

per «materiale» si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente o parte ecc., impiegato nella fabbricazione del prodotto;

l) 

per «contenuto massimo di materiali non originari» si intende il contenuto massimo di materiali non originari ammesso affinché la fabbricazione possa essere considerata come lavorazione o trasformazione sufficiente a conferire al prodotto il carattere originario. Tale valore può essere espresso in percentuale del prezzo franco fabbrica del prodotto o in percentuale del peso netto dei materiali utilizzati rientranti in un determinato gruppo di capitoli, in un capitolo, in una voce o in una sottovoce;

m) 

per «prodotto» si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso è destinato a essere successivamente impiegato in un’altra operazione di fabbricazione;

n) 

il termine «territori» comprende il territorio terrestre, le acque interne e le acque territoriali di una parte;

o) 

per «valore aggiunto» si intende la differenza tra il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore in dogana di tutti i materiali utilizzati originari delle altre parti contraenti applicatrici con cui si applica il cumulo oppure, se il valore in dogana non è noto o non può essere stabilito, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice;

p) 

per «valore dei materiali» si intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora tale valore non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nella parte esportatrice. Tale definizione si applica, mutatis mutandis, qualora sia necessario stabilire il valore dei materiali originari utilizzati.

TITOLO II

DEFINIZIONE DELLA NOZIONE DI «PRODOTTI ORIGINARI»

Articolo 2

Requisiti di carattere generale

Ai fini dell’applicazione dell’accordo si considerano prodotti originari di una parte quando sono esportati nell’altra parte:

a) 

i prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell’articolo 3;

b) 

i prodotti ottenuti in una parte in cui sono incorporati materiali non interamente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in tale parte di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 4.

Articolo 3

Prodotti interamente ottenuti

1.  

Si considerano interamente ottenuti in una parte quando sono esportati nell’altra parte:

a) 

i prodotti minerari e l’acqua naturale estratti dal suo suolo o dal suo fondo marino;

b) 

le piante, incluse le piante acquatiche, e i prodotti del regno vegetale ivi coltivati o raccolti;

c) 

gli animali vivi, ivi nati e allevati;

d) 

i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati;

e) 

i prodotti provenienti da animali macellati ivi nati e allevati;

f) 

i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate;

g) 

i prodotti dell’acquacoltura, quando i pesci, i crostacei, i molluschi e altri invertebrati acquatici siano ivi nati o allevati da uova, larve, avannotti o novellame;

h) 

i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare, al di fuori delle acque territoriali, con le sue navi;

i) 

i prodotti ottenuti a bordo delle sue navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti di cui alla lettera h);

j) 

gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero delle materie prime;

k) 

gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate;

l) 

i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori dalle sue acque territoriali, purché essa abbia diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo;

m) 

le merci ivi ottenute esclusivamente a partire dai prodotti di cui alle lettere da a) a l).

2.  

Le espressioni «le sue navi» e «le sue navi officina» di cui al paragrafo 1, rispettivamente lettere h) e i), si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina:

a) 

che sono immatricolate nella parte esportatrice o nella parte importatrice;

b) 

che battono bandiera della parte esportatrice o della parte importatrice;

c) 

che soddisfano una delle seguenti condizioni:

i) 

appartengono, in misura non inferiore al 50 %, a cittadini della parte esportatrice o della parte importatrice oppure

ii) 

appartengono a società

— 
la cui sede principale e il cui luogo principale di attività sono situati nella parte esportatrice o nella parte importatrice e
— 
appartengono, in misura non inferiore al 50 %, alla parte esportatrice o alla parte importatrice o a enti pubblici o a cittadini di dette parti.
3.  
Ai fini del paragrafo 2, quando la parte esportatrice o la parte importatrice è l’Unione europea, si intendono gli Stati membri dell’Unione europea.
4.  
Ai fini del paragrafo 2, gli Stati EFTA sono considerati un’unica parte contraente applicatrice.

Articolo 4

Lavorazioni o trasformazioni sufficienti

1.  
Fatti salvi il paragrafo 3 del presente articolo e l’articolo 6, i prodotti che non sono interamente ottenuti in una parte si considerano sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni stabilite nell’elenco dell’allegato II per le merci in questione.
2.  
Se un prodotto che ha acquisito il carattere originario in una parte conformemente al paragrafo 1 è impiegato come materiale nella fabbricazione di un altro prodotto, non si tiene alcun conto dei materiali non originari eventualmente impiegati nella sua fabbricazione.
3.  
La conformità alle condizioni di cui al paragrafo 1 deve essere determinata per ciascun prodotto.

Tuttavia, ove la norma applicabile si fondi sulla conformità a un determinato contenuto massimo di materiali non originari, le autorità doganali delle parti possono autorizzare gli esportatori a calcolare il prezzo franco fabbrica del prodotto e il valore dei materiali non originari come valore medio secondo quanto indicato nel paragrafo 4, affinché sia tenuto conto delle fluttuazioni dei costi e dei tassi di cambio.

4.  
Nel caso in cui si applichi il paragrafo 3, secondo comma, il prezzo franco fabbrica medio del prodotto e il valore medio dei materiali non originari utilizzati sono calcolati, rispettivamente, in base alla somma dei prezzi franco fabbrica applicati nelle vendite degli stessi prodotti effettuate nel corso dell’anno fiscale precedente e in base alla somma del valore di tutti i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione degli stessi prodotti nel corso dell’anno fiscale precedente quale definito nella parte esportatrice o, qualora non siano disponibili dati relativi a un intero anno fiscale, nel corso di un periodo più breve di durata non inferiore a tre mesi.
5.  
Gli esportatori che hanno optato per la determinazione del valore medio applicano sistematicamente tale metodo per tutto l’anno successivo all’anno fiscale di riferimento o, se del caso, per tutto l’anno successivo al periodo di riferimento più breve. Possono cessare di applicare tale metodo se, durante un determinato anno fiscale o periodo rappresentativo più breve ma non inferiore a tre mesi, constatano la cessazione delle fluttuazioni dei costi o dei tassi di cambio che ne avevano giustificato l’applicazione.
6.  
I valori medi di cui al paragrafo 4 sono utilizzati, rispettivamente, in sostituzione del prezzo franco fabbrica e del valore dei materiali non originari ai fini dell’accertamento della conformità al contenuto massimo di materiali non originari.

Articolo 5

Norma di tolleranza

1.  

In deroga all’articolo 4 e fatti salvi i paragrafi 2 e 3 del presente articolo, i materiali non originari di cui, in base alle condizioni indicate nell’elenco dell’allegato II, non è ammesso l’utilizzo nella fabbricazione di un determinato prodotto possono comunque essere utilizzati qualora il loro peso netto totale o valore accertato non superi:

a) 

il 15 % del peso netto del prodotto per i prodotti compresi nel capitolo 2 e nei capitoli da 4 a 24, esclusi i prodotti della pesca trasformati di cui al capitolo 16;

b) 

il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto per i prodotti diversi da quelli indicati alla lettera a).

Il presente paragrafo non si applica ai prodotti contemplati nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato, a cui si applicano le tolleranze indicate nelle note 6 e 7 dell’allegato I.

2.  
Il paragrafo 1 del presente articolo non consente alcun superamento delle percentuali relative al contenuto massimo dei materiali non originari, specificate nelle norme dell’elenco contenuto nell’allegato II.
3.  
I paragrafi 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai prodotti interamente ottenuti in una parte ai sensi dell’articolo 3. Tuttavia, fatti salvi l’articolo 6 e l’articolo 9, paragrafo 1, la tolleranza prevista da tali disposizioni si applica ai materiali utilizzati nella fabbricazione di un prodotto che, secondo la norma stabilita nell’elenco dell’allegato II, devono essere interamente ottenuti.

Articolo 6

Lavorazioni o trasformazioni insufficienti

1.  

Fatto salvo il disposto del paragrafo 2 del presente articolo, si considerano insufficienti a conferire il carattere originario, a prescindere dal rispetto dei requisiti dell’articolo 4, le seguenti lavorazioni o trasformazioni:

a) 

le operazioni di conservazione per assicurare che i prodotti restino in buone condizioni durante il trasporto e il magazzinaggio;

b) 

la scomposizione e la composizione di confezioni;

c) 

il lavaggio, la pulitura; la rimozione di polvere, ossido, olio, pittura o altri rivestimenti;

d) 

la stiratura o la pressatura di prodotti tessili;

e) 

le semplici operazioni di pittura e lucidatura;

f) 

la mondatura e la molitura parziale o totale del riso; la pulitura e la brillatura dei cereali e del riso;

g) 

le operazioni per colorare o aromatizzare lo zucchero o formare zollette di zucchero; la molitura parziale o totale di zucchero cristallizzato;

h) 

la sbucciatura, la snocciolatura, la sgusciatura di frutta, frutta a guscio e verdura;

i) 

l’affilatura, la semplice macinatura o il semplice taglio;

j) 

il vaglio, la cernita, la selezione, la classificazione, la gradazione, l’assortimento (ivi inclusa la composizione di assortimenti di articoli);

k) 

le semplici operazioni di inserimento in bottiglie, lattine, boccette, borse, casse o scatole, o di fissaggio a supporti di cartone o su tavolette e ogni altra semplice operazione di condizionamento;

l) 

l’apposizione o la stampa di marchi, etichette, loghi o altri analoghi segni distintivi sui prodotti o sui loro imballaggi;

m) 

la semplice miscela di prodotti, anche di specie diverse;

n) 

la miscela dello zucchero con qualsiasi altra sostanza;

o) 

la semplice aggiunta di acqua o la diluizione, la disidratazione oppure la denaturazione dei prodotti;

p) 

il semplice assemblaggio di parti di articoli allo scopo di formare un articolo completo o lo smontaggio di prodotti in parti;

q) 

la macellazione degli animali;

r) 

il cumulo di due o più operazioni di cui alle lettere da a) a q).

2.  
Nel determinare se la lavorazione o la trasformazione cui è stato sottoposto un determinato prodotto debba essere considerata insufficiente ai sensi del paragrafo 1, si tiene complessivamente conto di tutte le operazioni eseguite nella parte esportatrice su quel prodotto.

Articolo 7

Cumulo dell’origine

1.  
Fatto salvo l’articolo 2, si considerano originari della parte esportatrice quando sono esportati nell’altra parte i prodotti fabbricati all’interno della prima utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice, a condizione che tali materiali siano stati sottoposti nella parte contraente esportatrice a lavorazioni o trasformazioni più complesse rispetto alle operazioni di cui all’articolo 6. Non è necessario a tal fine che tali materiali siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti.
2.  
Quando le lavorazioni o le trasformazioni effettuate all’interno della parte esportatrice non vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 6, il prodotto ottenuto utilizzando materiali originari di una qualsiasi parte contraente applicatrice è considerato originario della parte esportatrice soltanto se il valore ivi aggiunto è superiore al valore dei materiali utilizzati originari di una delle altre parti contraenti applicatrici. In caso contrario, il prodotto ottenuto si considera originario della parte contraente applicatrice che ha conferito il maggior valore in materiali originari utilizzati nella fabbricazione nella parte esportatrice.
3.  
Fatto salvo l’articolo 2 con l’esclusione dei prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63, le lavorazioni o trasformazioni effettuate in una parte contraente applicatrice diversa dalla parte esportatrice si considerano effettuate nella parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte esportatrice.
4.  
Fatto salvo l’articolo 2, per i prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 e solamente per gli scambi bilaterali tra le parti, le lavorazioni o trasformazioni effettuate nella parte importatrice si considerano effettuate nella parte esportatrice se i prodotti ottenuti subiscono lavorazioni o trasformazioni successive in tale parte esportatrice.

Ai fini del presente paragrafo, i partecipanti al processo di stabilizzazione e di associazione dell’Unione europea e la Repubblica di Moldova devono essere considerati come una sola parte contraente applicatrice.

5.  
Le parti possono decidere unilateralmente di estendere l’applicazione del paragrafo 3 del presente articolo all’importazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63. La parte che decide tale estensione ne dà notifica all’altra parte e informa la Commissione europea ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2.
6.  
Ai fini del cumulo ai sensi dei paragrafi da 3 a 5 del presente articolo i prodotti originari sono considerati originari della parte esportatrice solo se la lavorazione o trasformazione ivi effettuata va al di là delle operazioni contemplate dall’articolo 6.
7.  
I prodotti originari di una delle parti contraenti applicatrici di cui al paragrafo 1 che non sono sottoposti ad alcuna lavorazione o trasformazione nella parte esportatrice conservano la loro origine quando vengono esportati in una delle altre parti contraenti applicatrici.

Articolo 8

Condizioni per l’applicazione del cumulo dell’origine

1.  

Il cumulo di cui all’articolo 7 si può applicare soltanto a condizione che:

a) 

un accordo commerciale preferenziale ai sensi dell’articolo XXIV dell’Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (GATT) sia in vigore tra le parti contraenti applicatrici che partecipano all’acquisizione del carattere originario e la parte contraente applicatrice di destinazione e

b) 

le merci abbiano acquisito il carattere originario con l’applicazione di norme di origine identiche a quelle del presente protocollo.

2.  
Gli avvisi da cui risulti che sussistono i requisiti necessari per l’applicazione del cumulo sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea (serie C) e in una pubblicazione ufficiale della Repubblica di Moldova, secondo le rispettive procedure.

Il cumulo di cui all’articolo 7 si applica dalla data indicata in tali avvisi.

Le parti comunicano alla Commissione europea i dettagli dei pertinenti accordi conclusi con altre parti contraenti applicatrici che comprendono tali norme, incluse le relative date di entrata in vigore.

3.  
La prova dell’origine include la dicitura in inglese «CUMULATION APPLIED WITH (nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i in inglese)» se i prodotti hanno ottenuto il carattere originario mediante applicazione del cumulo dell’origine a norma dell’articolo 7.

Se come prova dell’origine si usa un certificato di circolazione EUR.1, tale dicitura figura nella casella 7 di detto certificato.

4.  
Le parti possono decidere, per i prodotti esportati verso di esse che hanno ottenuto il carattere originario nella parte esportatrice mediante applicazione del cumulo dell’origine a norma dell’articolo 7, di concedere una deroga all’obbligo di includere nella prova dell’origine la dicitura di cui al paragrafo 3 del presente articolo ( 56 ).

Le parti notificano la deroga alla Commissione europea ai sensi dell’articolo 8, paragrafo 2.

Articolo 9

Unità da prendere in considerazione

1.  

L’unità da prendere in considerazione per l’applicazione del presente protocollo è lo specifico prodotto adottato come unità di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che:

a) 

quando un prodotto composto da un gruppo o da un insieme di articoli è classificato, secondo il sistema armonizzato, in un’unica voce, l’intero complesso costituisce l’unità da prendere in considerazione;

b) 

quando una spedizione consiste in un certo numero di prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell’applicare il presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente.

2.  
Ogniqualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l’imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell’origine.
3.  
Gli accessori, i pezzi di ricambio e gli utensili che vengono consegnati con un’attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, che fanno parte del suo normale equipaggiamento e sono inclusi nel suo prezzo franco fabbrica, si considerano un tutto unico con l’attrezzatura, la macchina, l’apparecchio o il veicolo in questione.

Articolo 10

Assortimenti

Gli assortimenti, definiti ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, si considerano originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari.

Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari è considerato originario nel suo insieme a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento.

Articolo 11

Elementi neutri

Per determinare se un prodotto è originario, non occorre determinare l’origine dei seguenti elementi eventualmente utilizzati per la sua fabbricazione:

a) 

energia e combustibile;

b) 

impianti e attrezzature;

c) 

macchine e utensili;

d) 

merci che non entrano, né sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Articolo 12

Separazione contabile

1.  
Se materiali fungibili originari e non originari sono utilizzati nella lavorazione o trasformazione di un prodotto, gli operatori economici possono garantire la gestione dei materiali utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i materiali in scorte separate.
2.  
Gli operatori economici possono garantire la gestione di prodotti fungibili originari e non originari della voce 1701 utilizzando il metodo della separazione contabile, senza tenere i prodotti in scorte separate.
3.  
Le parti possono chiedere che l’applicazione della separazione contabile sia subordinata all’autorizzazione preventiva delle autorità doganali. Le autorità doganali possono subordinare la concessione dell’autorizzazione alle condizioni che giudicano appropriate e monitorano l’uso che viene fatto dell’autorizzazione. Le autorità doganali possono revocare l’autorizzazione qualora il beneficiario ne faccia un uso improprio in qualsiasi modo o non soddisfi una delle altre condizioni previste dal presente protocollo.

Attraverso l’utilizzo della separazione contabile si deve garantire che, in qualsiasi momento, non si possano considerare prodotti «originari della parte esportatrice» più prodotti di quanti lo sarebbero stati utilizzando un metodo di separazione fisica delle scorte.

Il metodo è applicato e l’applicazione è registrata conformemente ai principi contabili generali in vigore nella parte esportatrice.

4.  
Il beneficiario del metodo di cui ai paragrafi 1 e 2 emette prove dell’origine o ne fa richiesta per la quantità di prodotti che si possono considerare originari della parte esportatrice. Su richiesta delle autorità doganali, il beneficiario fornisce una dichiarazione relativa al modo in cui i quantitativi sono stati gestiti

TITOLO III

REQUISITI TERRITORIALI

Articolo 13

Principio di territorialità

1.  
Le condizioni enunciate al titolo II devono essere rispettate senza interruzione nella parte interessata.
2.  

I prodotti originari esportati da una parte verso un altro paese e successivamente reimportati sono considerati non originari, a meno che si fornisca alle autorità doganali la prova soddisfacente:

a) 

che i prodotti reimportati sono gli stessi che erano stati esportati e

b) 

che essi non sono stati sottoposti ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarli in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell’esportazione.

3.  

L’acquisizione del carattere originario in conformità delle condizioni enunciate al titolo II non è condizionata da una lavorazione o trasformazione effettuata al di fuori della parte esportatrice sui materiali esportati da quest’ultima e successivamente reimportati, purché:

a) 

tali materiali siano interamente ottenuti nella parte esportatrice o siano stati sottoposti a lavorazioni o trasformazioni che vanno oltre le operazioni di cui all’articolo 6 prima della loro esportazione; e

b) 

si possa dimostrare alle autorità doganali che:

i) 

i prodotti reimportati derivano dalla lavorazione o dalla trasformazione dei materiali esportati e

ii) 

il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della parte esportatrice con l’applicazione del presente articolo non supera il 10 % del prezzo franco fabbrica del prodotto finale per il quale si richiede il riconoscimento del carattere originario.

4.  
Ai fini dell’applicazione del paragrafo 3 del presente articolo, le condizioni necessarie per acquisire il carattere di prodotto originario enunciate al titolo II non si applicano alle lavorazioni o alle trasformazioni effettuate al di fuori della parte esportatrice. Tuttavia, se all’elenco dell’allegato II si applica una norma che fissa il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per la determinazione del carattere originario del prodotto finale, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nel territorio della parte esportatrice e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di tale parte con l’applicazione del presente articolo non superano la percentuale indicata.
5.  
Ai fini dell’applicazione dei paragrafi 3 e 4, per «valore aggiunto totale» si intendono tutti i costi accumulati al di fuori della parte esportatrice, compreso il valore dei materiali ivi aggiunti.
6.  
I paragrafi 3 e 4 del presente articolo non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni enunciate nell’elenco dell’allegato II o che si possono considerare sufficientemente lavorati o trasformati soltanto in applicazione della tolleranza generale di cui all’articolo 5.
7.  
Le lavorazioni o trasformazioni di cui al presente articolo effettuate al di fuori della parte esportatrice sono realizzate in regime di perfezionamento passivo o nell’ambito di un sistema analogo.

Articolo 14

Non modificazione

1.  
Il trattamento preferenziale previsto dall’accordo si applica unicamente ai prodotti che soddisfano i requisiti del presente protocollo e dichiarati per l’importazione in una parte a condizione che tali prodotti siano gli stessi che sono stati esportati dalla parte esportatrice. Essi non devono essere stati oggetto di alcun tipo di modificazione o trasformazione né di operazioni diverse da quelle necessarie per conservarli in buono stato o dall’aggiunta o apposizione di marchi, etichette, sigilli o di qualsiasi altra documentazione atta a garantire la conformità alle disposizioni interne specifiche della parte importatrice, effettuate sotto sorveglianza doganale nel paese o nei paesi terzi di transito o di frazionamento, prima di essere dichiarati per il consumo interno.
2.  
Il magazzinaggio dei prodotti o delle spedizioni è ammesso solo se questi restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di transito.
3.  
Fatto salvo il titolo V della presente appendice, il frazionamento delle spedizioni è ammesso solo se queste restano sotto controllo doganale nel paese terzo o nei paesi terzi di frazionamento.
4.  

In caso di dubbio la parte importatrice può chiedere all’importatore o al suo rappresentante di presentare in qualsiasi momento tutti i documenti atti a dimostrare il rispetto del presente articolo, che può essere dimostrato da qualsiasi documento giustificativo e in particolare da:

a) 

documenti contrattuali di trasporto quali polizze di carico;

b) 

prove fattuali o concrete basate sulla marcatura o sulla numerazione dei colli;

c) 

un certificato di non manipolazione fornito dalle autorità doganali del paese o dei paesi di transito o frazionamento, o qualsiasi altro documento atto a dimostrare che le merci sono rimaste sotto controllo doganale nel paese o nei paesi di transito o di frazionamento; oppure

d) 

qualsiasi elemento di prova correlato alle merci stesse.

Articolo 15

Esposizioni

1.  

I prodotti originari spediti per un’esposizione in un paese diverso da quelli per cui si può applicare il cumulo a norma degli articoli 7 e 8 e venduti, dopo l’esposizione, per essere importati in una parte beneficiano, all’importazione, dell’accordo pertinente, purché sia fornita alle autorità doganali la prova soddisfacente che:

a) 

un esportatore ha inviato i prodotti da una parte verso il paese dell’esposizione e ve li ha esposti;

b) 

l’esportatore ha venduto i prodotti o li ha ceduti a un destinatario in un’altra parte;

c) 

i prodotti sono stati consegnati nel corso dell’esposizione o subito dopo, nello stato in cui erano stati inviati all’esposizione; e

d) 

dal momento in cui sono stati inviati all’esposizione, i prodotti non sono stati utilizzati per scopi diversi dalla presentazione all’esposizione stessa.

2.  
Alle autorità doganali della parte importatrice deve essere presentata, secondo le normali procedure, una prova dell’origine rilasciata o compilata conformemente al titolo V della presente appendice, con indicazione della denominazione e dell’indirizzo dell’esposizione. All’occorrenza, può essere richiesta un’ulteriore prova documentale delle condizioni in cui sono stati esposti i prodotti.
3.  
Il paragrafo 1 si applica a tutte le esposizioni, fiere o manifestazioni pubbliche analoghe di natura commerciale, industriale, agricola o artigianale, diverse da quelle organizzate a fini privati in negozi o locali commerciali per la vendita di prodotti stranieri, durante le quali i prodotti rimangono sotto il controllo della dogana.

TITOLO IV

RESTITUZIONE O ESENZIONE

Articolo 16

Restituzione dei dazi doganali o esenzione da tali dazi

1.  
I materiali non originari utilizzati nella fabbricazione di prodotti compresi nei capitoli da 50 a 63 del sistema armonizzato originari di una parte, per i quali viene rilasciata o compilata una prova dell’origine conformemente al titolo V della presente appendice, non sono soggetti, nella parte esportatrice, ad alcun tipo di restituzione dei dazi doganali o di esenzione da tali dazi.
2.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 si applica a tutti gli accordi relativi a rimborsi, sgravi o mancati pagamenti, parziali o totali, di dazi doganali o tasse di effetto equivalente applicabili nella parte esportatrice ai materiali utilizzati nella fabbricazione, qualora tali rimborsi, sgravi o mancati pagamenti si applichino, di diritto o di fatto, quando i prodotti ottenuti da detti materiali sono esportati, ma non quando sono destinati al consumo interno.
3.  
L’esportatore di prodotti coperti da una prova dell’origine deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale, tutti i documenti atti a comprovare che non è stata ottenuta alcuna restituzione per quanto riguarda i materiali non originari utilizzati nella fabbricazione dei prodotti in questione e che tutti i dazi doganali o le tasse di effetto equivalente applicabili a tali materiali sono stati effettivamente pagati.
4.  
Il divieto di cui al paragrafo 1 del presente articolo non si applica negli scambi tra le parti per i prodotti che hanno ottenuto il carattere originario applicando il cumulo dell’origine di cui all’articolo 7, paragrafo 4 o 5.

TITOLO V

PROVA DELL’ORIGINE

Articolo 17

Requisiti di carattere generale

1.  

I prodotti originari di una delle parti importati nell’altra parte beneficiano delle disposizioni dell’accordo su presentazione di una delle seguenti prove dell’origine:

a) 

un certificato di circolazione delle merci EUR.1, il cui modello figura nell’allegato IV della presente appendice;

b) 

nei casi di cui all’articolo 18, paragrafo 1, una dichiarazione («dichiarazione di origine») rilasciata dall’esportatore su una fattura, una bolla di consegna o qualsiasi altro documento commerciale che descriva i prodotti in questione in maniera sufficientemente dettagliata da consentirne l’identificazione. Il testo della dichiarazione di origine figura nell’allegato III della presente appendice.

2.  
In deroga al paragrafo 1 del presente articolo, nei casi di cui all’articolo 27, i prodotti originari ai sensi del presente protocollo beneficiano delle disposizioni dell’accordo senza che sia necessario presentare alcuna delle prove dell’origine di cui al paragrafo 1 del presente articolo.
3.  
Fatto salvo il paragrafo 1, le parti possono concordare che, per gli scambi preferenziali tra di esse, le prove dell’origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), siano sostituite da attestazioni dell’origine compilate da esportatori registrati in una banca dati elettronica conformemente alla pertinente legislazione delle parti.

L’uso di un’attestazione dell’origine rilasciata dagli esportatori registrati in una banca dati elettronica concordata da una o più parti contraenti applicatrici non osta all’uso del cumulo diagonale con altre parti contraenti applicatrici.

4.  
Ai fini del paragrafo 1, le parti possono concordare di istituire un sistema che consenta di rilasciare elettronicamente e/o presentare elettronicamente le prove dell’origine di cui al paragrafo 1, lettere a) e b).
5.  
Ai fini dell’articolo 7, se si applica l’articolo 8, paragrafo 4, l’esportatore stabilito in una parte contraente applicatrice che rilascia o chiede una prova dell’origine sulla base di un’altra prova dell’origine che beneficia di una deroga all’obbligo di includere la dicitura come altrimenti richiesto dall’articolo 8, paragrafo 3, adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ed essere pronta a presentare tutti i documenti pertinenti alle autorità doganali.

Articolo 18

Condizioni per la compilazione di una dichiarazione di origine

1.  

La dichiarazione di origine di cui all’articolo 17, paragrafo 1, lettera b), può essere compilata:

a) 

da un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 19, oppure

b) 

da qualsiasi esportatore per qualsiasi spedizione consistente in uno o più colli contenenti prodotti originari il cui valore totale non superi i 6 000 EUR.

2.  
La dichiarazione di origine può essere compilata se i prodotti possono essere considerati originari di una parte contraente applicatrice e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
3.  
L’esportatore che compila una dichiarazione di origine dovrà essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta dell’autorità doganale della parte esportatrice, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo.
4.  
La dichiarazione di origine dev’essere compilata dall’esportatore a macchina, stampigliando o stampando sulla fattura, sulla bolla di consegna o su un altro documento commerciale la dichiarazione il cui testo figura nell’allegato III della presente appendice, utilizzando una delle versioni linguistiche stabilite in tale allegato e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d’esportazione. Se compilata a mano, la dichiarazione deve essere scritta con inchiostro e in stampatello.
5.  
Le dichiarazioni di origine recano la firma manoscritta originale dell’esportatore. Un esportatore autorizzato ai sensi dell’articolo 19, tuttavia, non è tenuto a firmare tali dichiarazioni purché egli consegni alle autorità doganali della parte esportatrice un impegno scritto in cui accetta la piena responsabilità di qualsiasi dichiarazione di origine che lo identifichi come se questa recasse effettivamente la sua firma manoscritta.
6.  
La dichiarazione di origine può essere compilata dall’esportatore al momento dell’esportazione dei prodotti cui si riferisce o successivamente («dichiarazione di origine a posteriori»), purché sia presentata nel paese d’importazione non più tardi di due anni dall’importazione dei prodotti cui si riferisce.

In caso di frazionamento di una spedizione in conformità dell’articolo 14, paragrafo 3, e a condizione che il termine di due anni sia rispettato, l’attestazione di origine può essere rilasciata retroattivamente dall’esportatore della parte esportatrice dei prodotti.

Articolo 19

Esportatore autorizzato

1.  
Fatti salvi i requisiti nazionali, le autorità doganali della parte esportatrice possono autorizzare qualsiasi esportatore stabilito in tale parte («esportatore autorizzato») a compilare dichiarazioni di origine indipendentemente dal valore dei prodotti in questione.
2.  
L’esportatore che richiede tale autorizzazione deve offrire alle autorità doganali garanzie soddisfacenti per l’accertamento del carattere originario dei prodotti e per quanto riguarda l’osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
3.  
Le autorità doganali attribuiscono all’esportatore autorizzato un numero di autorizzazione doganale da riportare nella dichiarazione di origine.
4.  
Le autorità doganali verificano il corretto uso dell’autorizzazione. Le autorità doganali possono ritirare l’autorizzazione se l’esportatore autorizzato ne fa un uso scorretto e lo faranno se l’esportatore autorizzato non offre più le garanzie di cui al paragrafo 2.

Articolo 20

Procedura di rilascio dei certificati di circolazione EUR.1

1.  
Il certificato di circolazione EUR.1 viene rilasciato dalle autorità doganali della parte esportatrice su richiesta scritta compilata dall’esportatore o, sotto la responsabilità di quest’ultimo, dal suo rappresentante autorizzato.
2.  
A tale scopo, l’esportatore o il suo rappresentante autorizzato compila il formulario del certificato di circolazione EUR.1 e il formulario di domanda, i cui modelli figurano all’allegato IV della presente appendice. Detti formulari sono compilati in una delle lingue in cui è redatto il presente accordo e conformemente alle disposizioni di diritto interno del paese d’esportazione. Se vengono compilati a mano, devono essere scritti con inchiostro e in stampatello. La descrizione dei prodotti dev’essere redatta nell’apposita casella senza spaziature. Qualora lo spazio della casella non sia completamente utilizzato, si deve tracciare una linea orizzontale sotto l’ultima riga e si deve sbarrare la parte non riempita.
3.  
Il certificato di circolazione EUR.1 include nella casella 7 la dicitura in inglese «TRANSITIONAL RULES».
4.  
L’esportatore che richiede il rilascio di un certificato di circolazione EUR.1 deve essere pronto a presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte esportatrice in cui viene rilasciato il certificato di circolazione EUR.1, tutti i documenti atti a comprovare il carattere originario dei prodotti in questione e l’osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo.
5.  
Un certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali della parte esportatrice se i prodotti in questione possono essere considerati prodotti originari e soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6.  
Le autorità doganali che rilasciano i certificati di circolazione EUR.1 adottano tutte le misure necessarie per verificare il carattere originario dei prodotti e l’osservanza degli altri requisiti disposti dal presente protocollo. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune. Esse si accertano inoltre che i formulari di cui al paragrafo 2 del presente articolo siano debitamente compilati. Esse verificano in particolare che la parte riservata alla descrizione dei prodotti sia stata compilata in modo da rendere impossibile qualsiasi aggiunta fraudolenta.
7.  
La data di rilascio del certificato di circolazione delle merci EUR.1 deve essere indicata nella casella 11 di detto certificato.
8.  
Il certificato di circolazione EUR.1 è rilasciato dalle autorità doganali e tenuto a disposizione dell’esportatore dal momento in cui l’esportazione ha effettivamente luogo o è assicurata.

Articolo 21

Rilascio a posteriori del certificato di circolazione EUR.1

1.  

In deroga all’articolo 20, paragrafo 8, il certificato di circolazione EUR.1 può essere rilasciato dopo l’esportazione dei prodotti cui si riferisce se:

a) 

non è stato rilasciato al momento dell’esportazione a causa di errori, omissioni involontarie o circostanze particolari;

b) 

viene fornita alle autorità doganali una prova soddisfacente del fatto che un certificato di circolazione EUR.1 è stato rilasciato, ma non è stato accettato all’importazione per motivi tecnici;

c) 

la destinazione finale dei prodotti in questione non era nota al momento dell’esportazione ed è stata determinata durante il loro trasporto o magazzinaggio e dopo l’eventuale frazionamento della spedizione conformemente all’articolo 14, paragrafo 3;

d) 

è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o EUR.MED conformemente alle norme della convenzione PEM per prodotti che sono originari anche conformemente al presente protocollo; l’esportatore adotta tutte le misure necessarie per garantire che le condizioni di applicazione del cumulo siano soddisfatte ed essere pronto a presentare alle autorità doganali tutti i documenti pertinenti che dimostrino che il prodotto è originario ai sensi del presente protocollo; oppure

e) 

è stato rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 sulla base dell’articolo 8, paragrafo 4, e l’applicazione dell’articolo 8, paragrafo 3, è richiesta all’importazione in un’altra parte contraente applicatrice.

2.  
Ai fini dell’applicazione del paragrafo 1, l’esportatore deve indicare nella sua domanda il luogo e la data di spedizione dei prodotti cui si riferisce il certificato di circolazione EUR.1, nonché i motivi della sua richiesta.
3.  
Le autorità doganali possono rilasciare a posteriori un certificato EUR.1 entro due anni dalla data di esportazione e solo dopo aver verificato che le indicazioni contenute nella domanda dell’esportatore sono conformi a quelle della pratica corrispondente.
4.  
In aggiunta al requisito a norma delll’articolo 20, paragrafo 3, i certificati di circolazione EUR.1 rilasciati a posteriori devono recare la seguente dicitura in inglese: «ISSUED RETROSPECTIVELY».
5.  
La dicitura di cui al paragrafo 4 deve figurare nella casella 7 del certificato di circolazione EUR.1.

Articolo 22

Rilascio di duplicati del certificato di circolazione EUR.1

1.  
In caso di furto, perdita o distruzione di un certificato di circolazione EUR.1, l’esportatore può richiedere alle autorità doganali che l’hanno rilasciato un duplicato, compilato sulla base dei documenti d’esportazione in loro possesso.
2.  
In aggiunta al requisito a norma delll’articolo 20, paragrafo 3, il duplicato rilasciato a norma del paragrafo 1 del presente articolo deve recare la seguente dicitura in inglese: «DUPLICATE».
3.  
La dicitura di cui al paragrafo 2 deve figurare nella casella 7 del duplicato del certificato di circolazione EUR.1.
4.  
Il duplicato, sul quale deve figurare la data di rilascio del certificato di circolazione EUR.1 originale, è valido a decorrere da tale data.

Articolo 23

Validità della prova dell’origine

1.  
La prova dell’origine ha una validità di dieci mesi dalla data di rilascio o di compilazione nella parte esportatrice e dev’essere presentata entro tale termine alle autorità doganali della parte importatrice.
2.  
Le prove dell’origine presentate alle autorità doganali della parte importatrice dopo la scadenza del periodo di validità di cui al paragrafo 1 possono essere accettate, ai fini dell’applicazione del trattamento preferenziale, quando l’inosservanza del termine è dovuta a circostanze eccezionali.
3.  
Negli altri casi di presentazione tardiva le autorità doganali della parte importatrice possono accettare le prove dell’origine se i prodotti sono stati presentati prima della scadenza di tale termine.

Articolo 24

Zone franche

1.  
Le parti adottano tutte le misure necessarie per evitare che i prodotti scambiati sotto la scorta di una prova dell’origine che sostano durante il trasporto in una zona franca situata nel loro territorio siano oggetto di sostituzioni o di trasformazioni diverse dalle normali operazioni destinate a evitarne il deterioramento.
2.  
In deroga al paragrafo 1, qualora prodotti originari di una parte contraente applicatrice importati in una zona franca sotto la scorta di una prova dell’origine siano oggetto di lavorazioni o trasformazioni, è possibile rilasciare o compilare una nuova prova dell’origine se la lavorazione o la trasformazione subita è conforme al presente protocollo.

Articolo 25

Requisiti per l’importazione

Le prove dell’origine sono presentate alle autorità doganali della parte importatrice conformemente alle procedure applicabili in tale parte.

Articolo 26

Importazioni con spedizioni scaglionate

Quando, su richiesta dell’importatore e alle condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte importatrice, vengono importati con spedizioni scaglionate prodotti smontati o non assemblati ai sensi della regola generale 2, lettera a), per l’interpretazione del sistema armonizzato, di cui alle sezioni XVI e XVII o alle voci 7308 e 9406 , per tali prodotti viene presentata alle autorità doganali un’unica prova dell’origine al momento dell’importazione della prima spedizione parziale.

Articolo 27

Esonero dalla prova dell’origine

1.  
Sono ammessi come prodotti originari, senza che occorra presentare una prova dell’origine, i prodotti oggetto di piccole spedizioni da privati a privati o contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori, purché si tratti di importazioni prive di qualsiasi carattere commerciale e i prodotti siano stati dichiarati rispondenti ai requisiti del presente protocollo e laddove non sussistano dubbi circa la veridicità di tale dichiarazione.
2.  

Si considerano prive di qualsiasi carattere commerciale le importazioni che soddisfano tutte le condizioni seguenti:

a) 

le importazioni presentano un carattere occasionale;

b) 

le importazioni riguardano esclusivamente prodotti riservati all’uso personale dei destinatari, dei viaggiatori o dei loro familiari;

c) 

per loro natura e quantità esse consentono di escludere ogni fine commerciale.

3.  
Inoltre, il valore complessivo dei prodotti non deve superare i 500 EUR se si tratta di piccole spedizioni, oppure i 1 200 EUR se si tratta del contenuto dei bagagli personali dei viaggiatori.

Articolo 28

Discordanze ed errori formali

1.  
La constatazione di lievi discordanze tra le diciture che figurano sulla prova dell’origine e quelle contenute dei documenti presentati all’ufficio doganale per l’espletamento delle formalità d’importazione dei prodotti non comporta di per sé l’invalidità della prova dell’origine se viene regolarmente accertato che tale documento corrisponde ai prodotti presentati.
2.  
In caso di errori formali evidenti, come errori di battitura, sulla prova dell’origine, i documenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo non vengono respinti se gli errori non sono tali da destare dubbi sulla correttezza delle indicazioni in essi riportate.

Articolo 29

Dichiarazione del fornitore

1.  
Quando viene rilasciato un certificato di circolazione EUR.1 o viene compilata una dichiarazione di origine in una parte per prodotti originari nella cui fabbricazione sono state impiegate merci provenienti da un’altra parte contraente applicatrice, che sono state sottoposte a lavorazione o trasformazione in tali parti senza avere acquisito il carattere originario a titolo preferenziale a norma dell’articolo 7, paragrafi 3 o 4, si prende in considerazione la dichiarazione del fornitore compilata per dette merci conformemente al presente articolo.
2.  
La dichiarazione del fornitore di cui al paragrafo 1 costituisce la prova della lavorazione o trasformazione a cui le merci in questione sono state sottoposte in una parte contraente applicatrice al fine di stabilire se i prodotti nella cui produzione sono state utilizzate dette merci si possano considerare originari della parte esportatrice e soddisfino gli altri obblighi del presente protocollo.
3.  
Il fornitore compila, tranne nei casi di cui al paragrafo 4, una dichiarazione del fornitore distinta per ciascuna spedizione di merci, nella forma specificata all’allegato VI, su un foglio di carta allegato alla fattura, alla bolla di consegna o a qualsiasi altro documento commerciale che descriva le merci in questione in maniera abbastanza dettagliata da consentirne l’identificazione.
4.  
Quando un fornitore rifornisce regolarmente un particolare cliente di merci per le quali si prevede che la lavorazione o la trasformazione subita in una parte contraente applicatrice rimanga costante per lunghi periodi di tempo, può presentare un’unica dichiarazione del fornitore («dichiarazione a lungo termine del fornitore») valida anche per le successive spedizioni. Di regola, la dichiarazione a lungo termine del fornitore può essere valida per un periodo massimo di due anni dalla data in cui è stata compilata. Le autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione stabiliscono le condizioni necessarie per accettare periodi più lunghi. La dichiarazione a lungo termine del fornitore è compilata dal fornitore stesso nella forma stabilita nell’allegato VII e descrive le merci in modo sufficientemente dettagliato da consentirne l’identificazione. Essa viene fornita al cliente anteriormente o contestualmente alla prima spedizione delle merci coperte da detta dichiarazione. Il fornitore informa immediatamente il cliente se la dichiarazione a lungo termine del fornitore non è più applicabile alle merci fornite.
5.  
Le dichiarazioni del fornitore di cui ai paragrafi 3 e 4 sono dattiloscritte o stampate in una delle lingue dell’accordo, conformemente al diritto interno della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, e recano la firma originale manoscritta del fornitore. La dichiarazione può anche essere manoscritta; in tal caso è redatta con inchiostro e in stampatello.
6.  
Il fornitore che compila una dichiarazione deve poter presentare in qualsiasi momento, su richiesta delle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è compilata la dichiarazione, tutti i documenti atti a comprovare l’esattezza delle informazioni fornite in detta dichiarazione.

Articolo 30

Importi espressi in euro

1.  
Ai fini dell’applicazione dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), e dell’articolo 27, paragrafo 3, nei casi in cui i prodotti vengano fatturati in una moneta diversa dall’euro, gli importi nelle monete nazionali delle parti equivalenti a quelli espressi in euro sono fissati ogni anno da ciascuno dei paesi interessati.
2.  
Una spedizione beneficia delle disposizioni dell’articolo 18, paragrafo 1, lettera b), o dell’articolo 27, paragrafo 3, in base alla moneta utilizzata nella fattura, in funzione dell’importo fissato dal paese interessato.
3.  
Gli importi da utilizzare in una determinata moneta nazionale sono il controvalore in questa moneta nazionale degli importi espressi in euro al primo giorno lavorativo del mese di ottobre. Questi importi vengono comunicati alla Commissione europea entro il 15 ottobre e si applicano dal 1o gennaio dell’anno successivo. La Commissione europea notifica gli importi in questione a tutti i paesi interessati.
4.  
Una parte può arrotondare per eccesso o per difetto l’importo risultante dalla conversione nella moneta nazionale di un importo espresso in euro. L’importo arrotondato non può differire di più del 5 % dal risultato della conversione. Una parte può lasciare invariato il controvalore nella moneta nazionale di un importo espresso in euro se, all’atto dell’adeguamento annuale di cui al paragrafo 3, la conversione dell’importo, prima di qualsiasi arrotondamento, si traduce in un aumento inferiore al 15 % del controvalore nella moneta nazionale. Il controvalore in moneta nazionale può restare invariato se la conversione dà luogo a una diminuzione del controvalore stesso.
5.  
Gli importi espressi in euro sono riveduti dal sottocomitato doganale su richiesta di una delle parti. Nel procedere a detta revisione, il sottocomitato doganale tiene conto dell’opportunità di preservare in termini reali gli effetti dei valori limite stabiliti. A tal fine, esso può decidere di modificare gli importi espressi in euro.

TITOLO VI

PRINCIPI DI COOPERAZIONE E PROVE DOCUMENTALI

Articolo 31

Prove documentali, conservazione delle prove dell’origine e dei documenti giustificativi

1.  
Un esportatore che ha compilato una dichiarazione di origine o ha richiesto un certificato di circolazione EUR.1 deve conservare una copia cartacea o una versione elettronica di tali prove dell’origine e di tutti i documenti giustificativi del carattere originario del prodotto per almeno tre anni dalla data di rilascio o di compilazione della dichiarazione di origine.
2.  
Il fornitore che compila una dichiarazione del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, di tutte le fatture e le bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale a cui è acclusa la dichiarazione, nonché dei documenti di cui all’articolo 29, paragrafo 6.

Il fornitore che compila una dichiarazione a lungo termine del fornitore deve conservare per almeno tre anni una copia di tale dichiarazione, della fattura, delle bolle di consegna e di qualsiasi altro documento commerciale relativo alle merci coperte dalla dichiarazione e inviato al cliente in questione nonché i documenti di cui all’articolo 29, paragrafo 6. Detto periodo ha inizio alla data di scadenza di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3.  

Ai fini del paragrafo 1 del presente articolo, i documenti giustificativi del carattere originario includono, tra l’altro:

a) 

una prova diretta dei processi svolti dall’esportatore o dal fornitore per ottenere le merci in questione, contenuta per esempio nella sua contabilità interna;

b) 

documenti comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nella parte contraente applicatrice, conformemente al suo diritto interno;

c) 

documenti comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto i materiali nella parte interessata, compilati o rilasciati in tale parte, conformemente al diritto interno;

d) 

dichiarazioni di origine o certificati di circolazione EUR.1 comprovanti il carattere originario dei materiali utilizzati, rilasciati o compilati nelle parti in conformità del presente protocollo;

e) 

prove sufficienti relative alla lavorazione o alla trasformazione effettuata al di fuori delle parti in applicazione degli articoli 13 e 14 da cui risulti che sono stati soddisfatti i requisiti di tali articoli.

4.  
Le autorità doganali della parte esportatrice che rilasciano certificati di circolazione EUR.1 devono conservare per almeno tre anni il formulario di richiesta di cui all’articolo 20, paragrafo 2.
5.  
Le autorità doganali della parte importatrice devono conservare per almeno tre anni le dichiarazioni di origine e i certificati di circolazione EUR.1 loro presentati.
6.  
Le dichiarazioni del fornitore comprovanti la lavorazione o la trasformazione di cui sono stati oggetto nelle parti contraenti applicatrici i materiali utilizzati, compilate in tale parte, sono considerate uno dei documenti di cui all’articolo 18, paragrafo 3, all’articolo 20, paragrafo 4, e all’articolo 29, paragrafo 6, utilizzati per attestare che i prodotti contemplati da un certificato di circolazione EUR.1 o da una dichiarazione di origine possono essere considerati prodotti originari di tale parte contraente applicatrice e soddisfano gli altri obblighi stabiliti dal presente protocollo.

Articolo 32

Composizione delle controversie

Le controversie riguardanti le procedure di controllo di cui agli articoli 34 e 35 o relative all’interpretazione della presente appendice che non sia possibile dirimere tra le autorità doganali che richiedono il controllo e le autorità doganali incaricate di effettuarlo vengono sottoposte al sottocomitato doganale.

La composizione delle controversie tra l’importatore e le autorità doganali della parte importatrice è comunque soggetta alla legislazione di tale paese.

TITOLO VII

COOPERAZIONE AMMINISTRATIVA

Articolo 33

Notifica e cooperazione

1.  
Le autorità doganali delle parti si comunicano a vicenda il fac-simile dell’impronta dei timbri utilizzati nei loro uffici doganali per il rilascio dei certificati di circolazione EUR.1, con i modelli dei numeri di autorizzazione rilasciati agli esportatori autorizzati e l’indirizzo delle autorità doganali competenti per il controllo di detti certificati e delle dichiarazioni di origine.
2.  
Al fine di garantire la corretta applicazione del presente protocollo, le parti si prestano reciproca assistenza, mediante le autorità doganali competenti, nel controllo dell’autenticità dei certificati di circolazione EUR.1, delle dichiarazioni di origine, delle dichiarazioni del fornitore e della correttezza delle informazioni riportate in tali documenti.

Articolo 34

Controllo delle prove dell’origine

1.  
Il controllo a posteriori delle prove dell’origine è effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali della parte importatrice abbiano validi motivi di dubitare dell’autenticità dei documenti, del carattere originario dei prodotti in questione o dell’osservanza degli altri requisiti del presente protocollo.
2.  
Quando presentano una domanda di controllo a posteriori, le autorità doganali della parte importatrice rispediscono alle autorità doganali della parte esportatrice il certificato di circolazione EUR.1 e la fattura, se è stata presentata, la dichiarazione di origine, ovvero una copia di questi documenti, indicando, se del caso, i motivi che giustificano la richiesta di controllo. A corredo della richiesta di controllo a posteriori devono essere inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nelle informazioni relative alla prova dell’origine.
3.  
Il controllo viene effettuato dalle autorità doganali della parte esportatrice. A tal fine, esse hanno la facoltà di richiedere qualsiasi prova e di procedere a qualsiasi controllo dei conti dell’esportatore nonché a tutte le altre verifiche che ritengano opportune.
4.  
Qualora le autorità doganali della parte importatrice decidano di sospendere la concessione del trattamento preferenziale ai prodotti in questione in attesa dei risultati del controllo, esse offrono all’importatore la possibilità di svincolare i prodotti, riservandosi di applicare le misure cautelari ritenute necessarie.
5.  
I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, indicando chiaramente se i documenti sono autentici, se i prodotti in questione possono essere considerati originari di una delle parti e se soddisfano gli altri requisiti del presente protocollo.
6.  
Qualora, in caso di ragionevole dubbio, non sia pervenuta alcuna risposta entro dieci mesi dalla data della richiesta di controllo o qualora la risposta non contenga informazioni sufficienti per determinare l’autenticità del documento in questione o l’effettiva origine dei prodotti, le autorità doganali che hanno richiesto il controllo li escludono dal trattamento preferenziale, salvo circostanze eccezionali.

Articolo 35

Controllo delle dichiarazioni del fornitore

1.  
Il controllo a posteriori delle dichiarazioni del fornitore, comprese le dichiarazioni a lungo termine del fornitore, può essere effettuato per sondaggio o ogniqualvolta le autorità doganali di una parte in cui dette dichiarazioni sono state prese in considerazione ai fini del rilascio del certificato di circolazione EUR.1 o della compilazione della dichiarazione di origine nutrano ragionevoli dubbi sull’autenticità del documento o sull’esattezza delle informazioni ivi riportate.
2.  
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni del paragrafo 1, le autorità doganali della parte di cui al paragrafo 1 rispediscono la dichiarazione del fornitore, la dichiarazione a lungo termine del fornitore e le fatture, le bolle di consegna e gli altri documenti commerciali riguardanti le merci contemplate dalla dichiarazione alle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione indicando, se del caso, i motivi di sostanza o di forma che giustificano una richiesta di controllo.

A corredo della richiesta di controllo a posteriori sono inviati tutti i documenti e le informazioni ottenute che facciano sospettare la presenza di inesattezze nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore.

3.  
Il controllo viene effettuato dall’autorità doganale della parte contraente applicatrice in cui è stata compilata la dichiarazione del fornitore o la dichiarazione a lungo termine del fornitore. A tale scopo essa ha il diritto di chiedere qualsiasi elemento di prova e di procedere a qualsiasi verifica dei conti del fornitore o a ogni altro controllo che ritenga utile.
4.  
I risultati del controllo devono essere comunicati al più presto alle autorità doganali che lo hanno richiesto, Essi indicano chiaramente se le informazioni che figurano nella dichiarazione del fornitore o nella dichiarazione a lungo termine del fornitore sono esatte e consentono di stabilire se e in quale misura detta dichiarazione possa essere presa in considerazione per rilasciare un certificato di circolazione EUR.1 o compilare una dichiarazione di origine.

Articolo 36

Sanzioni

Ciascuna parte prevede l’applicazione di sanzioni penali, civili o amministrative per violazioni della propria legislazione nazionale in relazione al presente protocollo.

TITOLO VIII

APPLICAZIONE DELL’APPENDICE A

Articolo 37

Spazio economico europeo

Le merci originarie dello Spazio economico europeo (SEE) ai sensi del protocollo n. 4 dell’accordo sullo Spazio economico europeo sono considerate originarie dell’Unione europea, dell’Islanda, del Liechtenstein o della Norvegia («parti contraenti del SEE») se esportate rispettivamente dall’Unione europea, dall’Islanda, dal Liechtenstein o dalla Norvegia nella Repubblica di Moldova, a condizione che gli accordi di libero scambio che si avvalgono del presente protocollo siano applicabili tra la Repubblica di Moldova e le parti contraenti del SEE.

Articolo 38

Liechtenstein

Fatto salvo l’articolo 2, in considerazione dell’unione doganale tra il Liechtenstein e la Svizzera, i prodotti originari del Liechtenstein sono considerati originari della Svizzera.

Articolo 39

Repubblica di San Marino

Fatto salvo l’articolo 2, in considerazione dell’unione doganale tra l’Unione europea e la Repubblica di San Marino, i prodotti originari della Repubblica di San Marino sono considerati originari dell’Unione europea.

Articolo 40

Principato di Andorra

Fatto salvo l’articolo 2, in considerazione dell’unione doganale tra l’Unione europea e il Principato di Andorra, i prodotti originari del Principato di Andorra classificati nei capitoli da 25 a 97 del sistema armonizzato sono considerati originari dell’Unione europea.

Articolo 41

Ceuta e Melilla

1.  
Ai fini del presente protocollo, il termine «Unione europea» non comprende Ceuta e Melilla.
2.  
I prodotti originari della Repubblica di Moldova importati a Ceuta o a Melilla beneficiano sotto ogni aspetto del regime doganale applicato ai prodotti originari del territorio doganale dell’Unione europea, ai sensi del protocollo n. 2 dell’atto relativo alle condizioni di adesione alle Comunità europee del Regno di Spagna e della Repubblica portoghese e degli adattamenti ai trattati ( 57 ). La Repubblica di Moldova riconosce alle importazioni dei prodotti contemplati dal pertinente accordo e originari di Ceuta e Melilla lo stesso regime doganale riconosciuto ai prodotti importati provenienti dall’Unione europea e originari dell’Unione europea.
3.  
Ai fini dell’applicazione del paragrafo 2 del presente articolo per quanto riguarda i prodotti originari di Ceuta e Melilla, il presente protocollo si applica, mutatis mutandis, fatte salve le condizioni particolari di cui all’allegato V.

ALLEGATO I

NOTE INTRODUTTIVE ALL’ELENCO DELL’ALLEGATO II

Nota 1 — Introduzione generale

L’elenco stabilisce, per tutti i prodotti, le condizioni richieste affinché si possa considerare che detti prodotti sono stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 4 del titolo II della presente appendice. Esistono quattro diversi tipi di norme, che variano in funzione del prodotto:

a) 

attraverso la lavorazione o la trasformazione non deve essere superato un contenuto massimo di materiali non originari;

b) 

a seguito della lavorazione o della trasformazione i prodotti fabbricati devono rientrare in una voce a quattro cifre o in una sottovoce a sei cifre del sistema armonizzato diversa, rispettivamente, dalla voce o dalla sottovoce dei materiali utilizzati;

c) 

deve essere effettuata un’operazione specifica di lavorazione o trasformazione;

d) 

la lavorazione o la trasformazione devono essere effettuate su alcuni prodotti interamente ottenuti.

Nota 2 — Struttura dell’elenco

2.1. Le prime due colonne dell’elenco descrivono il prodotto ottenuto. La colonna 1 indica la voce o il numero del capitolo del sistema armonizzato, la colonna 2 riporta la designazione delle merci usata in detto sistema per tale voce o capitolo. A ogni prodotto menzionato nelle prime due colonne corrisponde una norma nella colonna 3. In alcuni casi la voce che figura nella colonna 1 è preceduta da «ex»: ciò significa che le norme della colonna 3 si applicano soltanto alla parte di voce descritta nella colonna 2.

2.2. Quando nella colonna 1 compaiono più voci raggruppate insieme o il numero di un capitolo, e di conseguenza la designazione dei prodotti nella colonna 2 è espressa in termini generali, le corrispondenti norme della colonna 3 si applicano a tutti i prodotti che nel sistema armonizzato sono classificati nelle voci del capitolo o in una delle voci raggruppate nella colonna 1.

2.3. Quando nell’elenco compaiono più norme applicabili a diversi prodotti classificati nella stessa voce, ciascun trattino riporta la designazione della parte di voce cui si applicano le corrispondenti norme della colonna 3.

2.4. Se la colonna 3 riporta due norme alternative, separate dalla congiunzione «oppure», l’esportatore può scegliere quale applicare.

Nota 3 — Esempi di applicazione delle norme

3.1. L’articolo 4 del titolo II della presente appendice, relativo ai prodotti che hanno acquisito il carattere di prodotto originario utilizzati nella fabbricazione di altri prodotti, si applica indipendentemente dal fatto che tale carattere sia stato acquisito nello stabilimento industriale dove sono utilizzati tali prodotti o in un altro stabilimento di una parte.

3.2. In conformità dell’articolo 6 del titolo II della presente appendice, la lavorazione o la trasformazione effettuate devono essere più complesse delle operazioni elencate in detto articolo. In caso contrario, le merci non sono ammesse a beneficiare del trattamento tariffario preferenziale, anche se le condizioni stabilite nell’elenco sono soddisfatte.

Fatta salva la disposizione di cui all’articolo 6 del titolo II della presente appendice, le norme dell’elenco specificano la lavorazione o trasformazione minima richiesta da effettuare. Anche l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni più complesse quindi conferisce il carattere di prodotto originario, mentre l’esecuzione di lavorazioni o trasformazioni inferiori non può conferire tale carattere.

Pertanto, se una norma autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di fabbricazione precedenti è autorizzato, ma l’impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

Se una norma non autorizza l’impiego di un materiale non originario a un certo stadio di fabbricazione, l’impiego di tale materiale negli stadi di lavorazione precedenti è autorizzato, ma l’impiego del materiale in uno stadio successivo non lo è.

Esempio: se la norma dell’elenco per il capitolo 19 prevede che «i materiali non originari delle voci da 1101 a 1108 non possono superare il 20 % del peso», l’impiego (vale a dire l’importazione) di cereali di cui al capitolo 10 (materiali a uno stadio iniziale di fabbricazione) non è limitato.

3.3. Fermo restando quanto disposto alla nota 3.2, quando una norma utilizza l’espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce», si possono utilizzare tutti i materiali di qualsiasi voce (compresi i materiali della stessa descrizione e della stessa voce del prodotto), fatte comunque salve le limitazioni specifiche eventualmente indicate nella regola stessa.

Tuttavia, quando una norma utilizza l’espressione «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce…» oppure «Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della stessa voce del prodotto», significa che si possono utilizzare materiali classificati nella stessa voce del prodotto solo se corrispondono a una designazione diversa dalla designazione del prodotto riportata nella colonna 2 dell’elenco.

3.4. Quando una norma dell’elenco specifica che un prodotto può essere fabbricato a partire da più materiali, ciò significa che è ammesso l’uso di uno o più materiali. Ovviamente ciò non significa che tutti questi materiali debbano essere utilizzati simultaneamente.

3.5. Se una norma dell’elenco specifica che un prodotto deve essere fabbricato a partire da un determinato materiale, tale condizione non vieta l’impiego di altri materiali che, per loro natura, non possono rispettare questa norma.

3.6. Se una norma dell’elenco autorizza l’impiego di materiali non originari, indicando due percentuali del loro tenore massimo, tali percentuali non sono cumulabili. In altri termini, il tenore massimo di tutti i materiali non originari impiegati non può mai eccedere la percentuale più elevata fra quelle indicate. Inoltre, non devono essere superate le singole percentuali in relazione ai materiali cui si riferiscono.

Nota 4 — Disposizioni generali relative ad alcuni prodotti agricoli

4.1. I prodotti agricoli di cui ai capitoli 6, 7, 8, 9, 10, 12 e alla voce 2401 che sono coltivati o raccolti nel territorio di una parte sono considerati originari del territorio di tale parte, anche se ottenuti da sementi, bulbi, portainnesti, talee, marze, germogli, gemme o altre parti vive di piante importate.

4.2. Ove la quantità di zucchero non originario contenuta in un determinato prodotto sia soggetta a limitazioni, per calcolare tali limitazioni si tiene conto del peso degli zuccheri di cui alle voci 1701 (saccarosio) e 1702 (per esempio, fruttosio, glucosio, lattosio, maltosio, isoglucosio o zucchero invertito) utilizzati nella fabbricazione del prodotto finale e nella fabbricazione dei prodotti non originari incorporati nel prodotto finale.

Nota 5 — Terminologia utilizzata per alcuni prodotti tessili

5.1. Quando viene utilizzata nell’elenco, l’espressione «fibre naturali» definisce le fibre diverse da quelle artificiali o sintetiche. Deve essere limitata alle fibre che si trovano in un qualsiasi stadio precedente alla filatura, compresi i cascami; salvo diversa indicazione, inoltre, l’espressione «fibre naturali» comprende le fibre che sono state cardate, pettinate o altrimenti preparate, ma non filate.

5.2. Il termine «fibre naturali» comprende i crini della voce 0511 , la seta delle voci 5002 e 5003 nonché le fibre di lana, i peli fini o grossolani di animali delle voci da 5101 a 5105 , le fibre di cotone delle voci da 5201 a 5203 e le altre fibre vegetali delle voci da 5301 a 5305 .

5.3. Nell’elenco, le espressioni «pasta tessile», «sostanze chimiche» e «materiali per la fabbricazione della carta» designano i materiali che non sono classificati nei capitoli da 50 a 63 e che possono essere utilizzati per fabbricare fibre e filati sintetici o artificiali e filati o fibre di carta.

5.4. Nell’elenco, per «fibre in fiocco sintetiche o artificiali» si intendono i fasci di filamenti, le fibre in fiocco o i cascami sintetici o artificiali delle voci da 5501 a 5507 .

5.5. Per «stampa (se insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia, al tufting o al floccaggio)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico.

5.6. Per «stampa (operazione indipendente)» si intende una tecnica mediante la quale viene conferito, in modo permanente, a un substrato tessile una funzione oggettivamente valutata, quale colore, progettazione o prestazioni tecniche, utilizzando la serigrafia, la stampa a rulli, digitale o a trasferimento termico insieme ad almeno due operazioni preparatorie o di finissaggio (quali purga, sbianca, mercerizzo, termofissaggio, sollevamento del pelo, calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, finissaggio antipiega, decatissaggio, impregnazione superficiale, rammendo e slappolatura), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

Nota 6 — Tolleranze applicabili ai prodotti costituiti da materiali tessili misti

6.1. Se per un dato prodotto dell’elenco si fa riferimento alla presente nota, le condizioni indicate nella colonna 3 non si applicano ad alcun materiale tessile di base utilizzato nella fabbricazione di tale prodotto che rappresenti globalmente non più del 15 % del peso totale di tutti i materiali tessili di base usati (cfr. anche le note 6.3 e 6.4).

6.2. Tuttavia, la tolleranza di cui alla nota 6.1 può essere applicata esclusivamente ai prodotti misti nella cui composizione entrano due o più materiali tessili di base.

Per materiali tessili di base si intendono i seguenti:

— 
seta;
— 
lana;
— 
peli grossolani di animali;
— 
peli fini di animali;
— 
crine di cavallo;
— 
cotone;
— 
carta e materiali per la produzione della carta;
— 
lino;
— 
canapa;
— 
iuta e altre fibre tessili liberiane;
— 
sisal e altre fibre tessili del genere Agave;
— 
cocco, abaca, ramiè e altre fibre tessili vegetali;
— 
filamenti sintetici di polipropilene;
— 
filamenti sintetici di poliestere;
— 
filamenti sintetici di poliammide;
— 
filamenti sintetici di poliacrilonitrile;
— 
filamenti sintetici di poliimmide;
— 
filamenti sintetici di politetrafluoroetilene;
— 
filamenti sintetici di polisolfuro di fenilene;
— 
filamenti sintetici di cloruro di polivinile;
— 
altri filamenti sintetici;
— 
filamenti artificiali di viscosa;
— 
altri filamenti artificiali;
— 
filamenti conduttori elettrici;
— 
fibre sintetiche in fiocco di polipropilene;
— 
fibre sintetiche in fiocco di poliestere;
— 
fibre sintetiche in fiocco di poliammide;
— 
fibre sintetiche in fiocco di poliacrilonitrile;
— 
fibre sintetiche in fiocco di poliimmide;
— 
fibre sintetiche in fiocco di politetrafluoroetilene;
— 
fibre sintetiche in fiocco di polisolfuro di fenilene;
— 
fibre sintetiche in fiocco di cloruro di polivinile;
— 
altre fibre sintetiche in fiocco;
— 
fibre artificiali in fiocco di viscosa;
— 
altre fibre artificiali in fiocco;
— 
filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti;
— 
prodotti di cui alla voce 5605 (filati metallici e filati metallizzati) nella cui composizione entra un nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica;
— 
altri prodotti della voce 5605 ;
— 
fibre di vetro;
— 
fibre di metallo;
— 
fibre minerali.

6.3. Nel caso di prodotti nella cui composizione entrano «filati di poliuretano segmentato con segmenti flessibili di polietere, anche rivestiti», la tolleranza è del 20 % per tali filati.

6.4. Nel caso di prodotti nella cui composizione entra del «nastro consistente di un’anima di lamina di alluminio, oppure di un’anima di pellicola di materia plastica, anche ricoperta di polvere di alluminio, di larghezza non superiore a 5 mm, inserita mediante incollatura con adesivo trasparente o colorato tra due pellicole di plastica», la tolleranza per tale nastro è del 30 %.

Nota 7 — Altre tolleranze applicabili ad alcuni prodotti tessili

7.1. Quando nell’elenco viene fatto riferimento alla presente nota, si possono utilizzare i materiali tessili, escluse le fodere e le controfodere, che non soddisfano la regola indicata nella colonna 3 per il prodotto finito in questione, purché siano classificati in una voce diversa da quella del prodotto e il loro valore non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica del prodotto.

7.2. Fatto salvo quanto disposto alla nota 7.3, i materiali non classificati nei capitoli da 50 a 63, contenenti o meno materiali tessili, possono essere utilizzati liberamente nella fabbricazione di prodotti tessili.

7.3. Qualora si applichi una norma di percentuale, nel calcolo del valore dei materiali non originari incorporati si deve tener conto del valore dei materiali non originari non classificati nei capitoli da 50 a 63.

Nota 8 — Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni semplici effettuati in relazione ad alcuni prodotti del capitolo 27

8.1. I «trattamenti specifici» relativi alle voci ex  27 07 e 2713 consistono nelle seguenti operazioni:

a) 

distillazione sotto vuoto;

b) 

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) 

cracking;

d) 

reforming;

e) 

estrazione mediante solventi selettivi;

f) 

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) 

polimerizzazione;

h) 

alchilazione;

i) 

isomerizzazione.

8.2. I «trattamenti specifici» relativi alle voci 2710 , 2711 e 2712 consistono nelle seguenti operazioni:

a) 

distillazione sotto vuoto;

b) 

ridistillazione mediante un processo di frazionamento molto spinto;

c) 

cracking;

d) 

reforming;

e) 

estrazione mediante solventi selettivi;

f) 

trattamento costituito da tutte le operazioni seguenti: trattamento all’acido solforico concentrato o all’oleum o all’anidride solforica; neutralizzazione mediante agenti alcalini; decolorazione e depurazione mediante terre attive per natura, terre attivate, carbone attivo o bauxite;

g) 

polimerizzazione;

h) 

alchilazione;

i) 

isomerizzazione;

j) 

solo per gli oli pesanti della voce ex  27 10 , desolforazione con impiego di idrogeno che riduca almeno dell’85 % il tenore di zolfo dei prodotti trattati (metodo ASTM D 1266-59 T);

k) 

solo per i prodotti della voce 2710 , deparaffinazione mediante un processo diverso dalla semplice filtrazione;

l) 

solo per gli oli pesanti della voce ex  27 10 , trattamento all’idrogeno, diverso dalla desolforazione, in cui l’idrogeno partecipa attivamente a una reazione chimica realizzata a una pressione superiore a 20 bar e a una temperatura superiore a 250 °C in presenza di un catalizzatore. Non sono invece considerati trattamenti specifici i trattamenti di rifinitura all’idrogeno di oli lubrificanti della voce ex  27 10 , aventi in particolare lo scopo di migliorare il colore o la stabilità (per esempio l’«hydrofinishing» o la decolorazione);

m) 

solo per gli oli combustibili della voce ex  27 10 , distillazione atmosferica, purché tali prodotti distillino in volume, comprese le perdite, meno di 30 % a 300 °C secondo il metodo ASTM D 86;

n) 

solo per gli oli pesanti diversi dal gasolio e dagli oli combustibili della voce ex  27 10 , voltolizzazione ad alta frequenza;

o) 

solo per i prodotti greggi (diversi dalla vaselina, dall’ozocerite, dalla cera di lignite o di torba, dalla paraffina contenente, in peso, meno di 0,75 % di olio) della voce ex  27 12 , disoleatura mediante cristallizzazione frazionata.

8.3. Ai fini delle voci ex  27 07 e 2713 , le operazioni semplici quali la pulitura, la decantazione, la desalificazione, la disidratazione, il filtraggio, la colorazione, la marcatura, l’ottenimento di un tenore di zolfo mescolando prodotti con tenori di zolfo diversi, o qualsiasi combinazione di queste operazioni o di operazioni analoghe non conferiscono l’origine.

Nota 9 — Definizione dei trattamenti specifici e delle operazioni effettuati in relazione ad alcuni prodotti

9.1. I prodotti di cui al capitolo 30 ottenuti in una parte con colture cellulari sono considerati originari di tale parte. Si definisce «coltura cellulare» la coltivazione di cellule umane, animali e vegetali in condizioni controllate (per esempio determinate temperature, terreno di coltura, miscela di gas, pH) al di fuori di un organismo vivente.

9.2. I prodotti di cui ai capitoli 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26) ottenuti in una parte mediante fermentazione sono considerati originari di tale parte. La «fermentazione» è un procedimento biotecnologico nel quale cellule umane, animali e vegetali, batteri, lieviti, funghi o enzimi sono utilizzati per la produzione dei prodotti di cui ai capitoli da 29 a 39.

9.3. Le seguenti operazioni di trasformazione sono considerate sufficienti a norma dell’articolo 4, paragrafo 1, per i prodotti di cui ai capitoli 28, 29 (esclusi: 2905.43 e 2905.44), 30, 32, 33 (esclusi: 3302.10, 3301), 34, 35 (esclusi: 35.01, da 3502.11 a 3502.19, 3502.20, 35.05), 36, 37, 38 (esclusi: 3809.10, 38.23, 3824.60, 38.26) e 39 (esclusi: da 39.16 a 39.26):

— 
Reazione chimica: per «reazione chimica» si intende un processo, comprendente un processo biochimico, che produce una molecola con una nuova struttura rompendo legami intramolecolari e formandone di nuovi o modificando la disposizione spaziale degli atomi in una molecola. Una reazione chimica può essere espressa mediante una modifica del «numero CAS».
Ai fini dell’origine non vanno presi in considerazione i processi seguenti: a) dissoluzione in acqua o in altri solventi; b) eliminazione di solventi, compresa l’acqua come solvente; oppure c) aggiunta o eliminazione di acqua di cristallizzazione. Una reazione chimica come sopra definita deve essere considerata un processo che conferisce l’origine.
— 
Miscele e miscugli: la miscelatura o la mescolatura deliberata e proporzionalmente controllata di materiali, compresa la dispersione, a eccezione dell’aggiunta di diluenti, al fine di conformarsi a specifiche che risultano nella produzione di un prodotto con caratteristiche fisiche o chimiche che sono pertinenti ai fini o agli impieghi del prodotto e sono diverse da quelle delle materie prime deve essere considerata un’operazione che conferisce l’origine.
— 
Depurazione: la depurazione deve essere considerata un’operazione che conferisce l’origine a condizione che essa avvenga nel territorio di una o di entrambe le parti, soddisfacendo uno dei seguenti criteri:
a) 

la depurazione di un prodotto comporta l’eliminazione di almeno l’80 % del tenore di impurità esistenti; oppure

b) 

la riduzione o l’eliminazione delle impurità comporta un prodotto adatto a una o più delle applicazioni seguenti:

i) 

sostanze farmaceutiche, medicinali, cosmetiche, veterinarie o alimentari;

ii) 

prodotti chimici e reagenti per usi analitici, diagnostici o di laboratorio;

iii) 

elementi e componenti per l’uso in microelettronica;

iv) 

usi ottici specializzati;

v) 

uso biotecnico (per esempio nella coltura cellulare, nella tecnologia genetica o come catalizzatore);

vi) 

vettori usati in processi di separazione; oppure

vii) 

usi di tipo nucleare.

— 
Modifica della dimensione delle particelle: la modifica deliberata e controllata della dimensione delle particelle di un prodotto, con modalità diverse dalla semplice spremitura o pigiatura, che produce un prodotto con una determinata dimensione delle particelle, una determinata distribuzione delle dimensioni delle particelle o una superficie definita che è rilevante ai fini del prodotto e con caratteristiche fisiche o chimiche diverse da quelle delle materie prime è considerata un’operazione che conferisce l’origine.
— 
Materiali standard: i materiali standard (comprese le soluzioni standard) sono preparati adatti all’uso nell’analisi, nella calibratura o nella referenziazione con precisi gradi di purezza o proporzioni certificati dal produttore. La produzione di materiali standard è considerata un’operazione che conferisce l’origine.
— 
Separazione di isomeri: l’isolamento o la separazione di isomeri da una miscela di isomeri è considerata un’operazione che conferisce l’origine.

ALLEGATO II

ELENCO DELLE LAVORAZIONI O TRASFORMAZIONI A CUI DEVONO ESSERE SOTTOPOSTI I MATERIALI NON ORIGINARI AFFINCHÉ IL PRODOTTO TRASFORMATO POSSA AVERE IL CARATTERE DI PRODOTTO ORIGINARIO



Voce SA

Designazione del prodotto

Lavorazione o trasformazione a cui devono essere sottoposti i materiali non originari per acquisire il carattere di prodotti originari

(1)

(2)

(3)

capitolo 1

Animali vivi

Tutti gli animali del capitolo 1 devono essere interamente ottenuti

capitolo 2

Carni e frattaglie commestibili

Fabbricazione in cui tutte le carni e le frattaglie commestibili contenute nei prodotti del presente capitolo sono interamente ottenute

capitolo 3

Pesci e crostacei, molluschi e altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 3 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 4

Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale; prodotti commestibili di origine animale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 4 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 5

Altri prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex 0511 91

Uova e lattimi di pesce, non commestibili

Tutte le uova e i lattimi sono interamente ottenuti

capitolo 6

Alberi vivi e altre piante; bulbi, radici e simili; fiori recisi e fogliame ornamentale

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 6 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 7

Ortaggi o legumi, piante, radici e tuberi commestibili

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 8

Frutta e frutta a guscio commestibili; scorze di agrumi o di meloni

Fabbricazione in cui tutta la frutta e la frutta a guscio e le scorze di agrumi o di meloni del capitolo 8 sono interamente ottenuti

capitolo 9

Caffè, tè, mate e spezie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 10

Cereali

Fabbricazione in cui tutti i materiali del capitolo 10 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 11

Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; inulina; glutine di frumento

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 8, 10 e 11, delle voci 0701 , 0714 , 2302 e 2303 e della sottovoce 0710 10 utilizzati sono interamente ottenuti

capitolo 12

Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali o medicinali; paglie e foraggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 13

Gomma lacca, gomme, resine e altri succhi ed estratti vegetali esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex  13 02

Sostanze pectiche, pectinati e pectati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

capitolo 14

Materie vegetali da intreccio e altri prodotti di origine vegetale, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex capitolo 15

Grassi e oli animali o vegetali; prodotti della loro scissione; grassi alimentari lavorati; cere di origine animale o vegetale; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 1504 a 1506

Grassi e oli e loro frazioni di pesci o di mammiferi marini; grasso di lana e sostanze grasse derivate, compresa la lanolina; altri grassi e oli animali e loro frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

1508

Olio di arachide e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

1509 e 1510

Olio d’oliva e sue frazioni

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

1511

Olio di palma e sue frazioni, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

ex  15 12

Oli di girasole e loro frazioni:

 

— per usi tecnici o industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari destinati al consumo umano

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

— altri

Fabbricazione in cui tutti i materiali vegetali utilizzati sono interamente ottenuti

1515

Altri grassi e oli vegetali (compreso l’olio di jojoba) e loro frazioni, fissi, anche raffinati, ma non modificati chimicamente

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusi quelli della stessa sottovoce del prodotto

ex  15 16

Grassi e oli di pesci e loro frazioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

1520

Glicerolo (glicerina) greggia; acque e liscivie glicerinose

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 16

Preparazioni di carne, di pesci o di crostacei, di molluschi o di altri invertebrati acquatici

Fabbricazione in cui tutti i materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 17

Zuccheri e prodotti a base di zuccheri, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

1702

Altri zuccheri, compresi il lattosio, il maltosio, il glucosio e il fruttosio (levulosio) chimicamente puri, allo stato solido; sciroppi di zuccheri senza aggiunta di aromatizzanti o di coloranti; succedanei del miele, anche mescolati con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati:

 

— maltosio o fruttosio chimicamente puri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 1702

— altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci da 1101 a 1108 , 1701 e 1703 utilizzati non superi il 30 % del peso del prodotto finale

1704

Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

— oppure

— il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 18

Cacao e sue preparazioni, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex  18 06

Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

— oppure

— il valore dello zucchero utilizzato non superi il 30 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

1806 10

Cacao in polvere, con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

1901

Estratti di malto; preparazioni alimentari di farine, semole, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao o contenenti meno di 40 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci da 0401 a 0404 , non contenenti cacao o contenenti meno di 5 %, in peso, di cacao calcolato su una base completamente sgrassata, non nominate né comprese altrove:

 

— estratti di malto

Fabbricazione a partire da cereali del capitolo 10

— altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non supera il 40 % del peso del prodotto finale

1902

Paste alimentari, anche cotte o farcite (di carne o di altre sostanze) oppure altrimenti preparate, quali spaghetti, maccheroni, tagliatelle, lasagne, gnocchi, ravioli, cannelloni; cuscus, anche preparato

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e

— il peso dei materiali dei capitoli 2, 3 e 16 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale

1903

Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perlacei, scarti di setacciature o forme simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusa la fecola di patate della voce 1108

1904

Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio: «corn flakes»); cereali (diversi dal granturco) in grani o in forma di fiocchi oppure di altri grani lavorati (escluse le farine, le semole e i semolini), precotti o altrimenti preparati, non nominati né compresi altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale e

— il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

1905

Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dei materiali delle voci 1006 e da 1101 a 1108 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 20

Preparazioni di ortaggi o di legumi, di frutta, di frutta a guscio o di altre parti di piante, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2002 e 2003

Pomodori, funghi e tartufi, preparati o conservati ma non nell’aceto o acido acetico

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali vegetali del capitolo 7 utilizzati sono interamente ottenuti

2006

Ortaggi e legumi, frutta, frutta a guscio, scorze di frutta e altre parti di piante, conservate nello zucchero (sgocciolate, ghiacciate o candite)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

2007

Confetture, gelatine, marmellate, puree e paste di frutta o frutta a guscio, ottenute mediante cottura, anche con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex  20 08

Prodotti diversi da:

— frutta a guscio, senza aggiunta di zuccheri o di alcole

— burro di arachidi; miscugli a base di cereali; cuori di palma; granturco

— altre, escluse le frutta (comprese le frutta a guscio), cotte ma non in acqua o al vapore, senza aggiunta di zuccheri, congelate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

2009

Succhi di frutta (compresi i mosti di uva) o di ortaggi e legumi, non fermentati, senza aggiunta di alcole, anche addizionati di zuccheri o di altri dolcificanti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 21

Preparazioni alimentari diverse, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2103

— preparazioni per salse e salse preparate; condimenti composti

— farina di senapa e senapa preparata

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, la farina di senapa o la senapa preparata possono essere utilizzate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

2105

Gelati, anche contenenti cacao

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui:

— il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale

— e

— il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 60 % del peso del prodotto finale

2106

Preparazioni alimentari non nominate né comprese altrove

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui il peso dello zucchero utilizzato non superi il 40 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 22

Bevande, liquidi alcolici e aceti, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti

2202

Acque, comprese le acque minerali e le acque gassate, con aggiunta di zucchero o di altri dolcificanti o di aromatizzanti, e altre bevande non alcoliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce 2009

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2207 e 2208

Alcole etilico non denaturato, con titolo alcolometrico volumico superiore o inferiore a 80 % vol.; acquaviti, liquori e altre bevande contenenti alcole di distillazione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 2207 o 2208 , in cui tutti i materiali delle sottovoci 0806 10 , 2009 61 , 2009 69 utilizzati sono interamente ottenuti

ex capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali, escluse:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

2309

Preparazioni dei tipi utilizzati per l’alimentazione degli animali

Fabbricazione in cui:

— tutti i materiali dei capitoli 2 e 3 utilizzati sono interamente ottenuti,

— il peso dei materiali dei capitoli 10 e 11 e delle voci 2302 e 2303 utilizzati non superi il 20 % del peso del prodotto finale,

— il peso individuale dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 40 % del peso del prodotto finale, e

— il peso complessivo dello zucchero e dei materiali del capitolo 4 utilizzati non superi il 50 % del peso del prodotto finale

ex capitolo 24

Tabacchi e succedanei del tabacco lavorati, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, in cui il peso dei materiali della voce 2401 utilizzati non superi il 30 % del peso totale dei materiali del capitolo 24 utilizzati

2401

Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

Fabbricazione in cui tutti i materiali della voce 2401 sono interamente ottenuti

ex  24 02

Sigarette, di tabacco o di succedanei del tabacco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto e del tabacco da fumo della sottovoce 2403 19 , in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto

ex  24 03

Prodotti destinati a essere inalati mediante riscaldamento o con altri mezzi, senza combustione

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, in cui almeno il 10 % in peso di tutti i materiali della voce 2401 utilizzati è interamente ottenuto

ex capitolo 25

Sale; zolfo; terre e pietre; gessi, calce e cementi, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  25 19

Carbonato di magnesio naturale (magnesite), macinato, riposto in recipienti ermetici e ossido di magnesio, anche puro, diverso dalla magnesia fusa elettricamente o dalla magnesia calcinata a morte (sinterizzata)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia il carbonato di magnesio naturale (magnesite) può essere utilizzato

capitolo 26

Minerali, scorie e ceneri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 27

Combustibili minerali, oli minerali e prodotti della loro distillazione; sostanze bituminose; cere minerali, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  27 07

Oli nei quali i costituenti aromatici superano, in peso, i costituenti non aromatici, trattandosi di prodotti analoghi agli oli di minerali provenienti dalla distillazione dei catrami di carbon fossile ottenuti ad alta temperatura che distillano più del 65 % del loro volume fino a 250 °C (comprese le miscele di benzine e di benzolo), destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2710

Oli di petrolio e oli ottenuti da minerali bituminosi, diversi dagli oli greggi; preparazioni non nominate né comprese altrove, contenenti, in peso, 70 % o più di oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi e delle quali tali oli costituiscono il componente base; residui di oli

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2711

Gas di petrolio e altri idrocarburi gassosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2712

Vaselina; paraffina, cera di petrolio microcristallina, «slack wax», ozocerite, cera di lignite, cera di torba, altre cere minerali e prodotti simili ottenuti per sintesi o con altri procedimenti, anche colorati

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

2713

Coke di petrolio, bitume di petrolio e altri residui degli oli di petrolio o di oli ottenuti da minerali bituminosi

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

altre operazioni in cui tutti i materiali utilizzati sono classificati in una voce diversa da quella del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 28

Prodotti chimici inorganici; composti inorganici od organici di metalli preziosi, di elementi radioattivi, di metalli delle terre rare o di isotopi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 29

Prodotti chimici organici, esclusi:

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  29 01

Idrocarburi aciclici utilizzati come carburanti o come combustibili

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  29 02

Cicloparaffinici e cicloolefinici (diversi dall’azulene), benzene, toluene e xileni destinati a essere utilizzati come carburanti o come combustibili

 (4)

 

Operazioni di raffinazione e/o uno o diversi trattamenti specifici (1)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  29 05

Alcolati metallici di alcoli di questa voce e di etanolo

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, compresi gli altri materiali della voce 2905 . Tuttavia, gli alcolati metallici di questa voce possono essere utilizzati a condizione che il loro valore non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 30

Prodotti farmaceutici

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

capitolo 31

Concimi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 32

Estratti per concia o per tinta; tannini e loro derivati; pigmenti e altre sostanze coloranti; pitture e vernici; mastici; inchiostri

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 33

Oli essenziali e resinoidi; prodotti per profumeria o per toletta preparati e preparazioni cosmetiche

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 34

Saponi, agenti organici di superficie, preparazioni per liscivie, preparazioni lubrificanti, cere artificiali, cere preparate, prodotti per pulire e lucidare, candele e prodotti simili, paste per modelli, «cere per l’odontoiatria» e composizioni per l’odontoiatria a base di gesso

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 35

Sostanze albuminoidi; prodotti a base di amidi o di fecole modificati; colle; enzimi

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 36

Polveri ed esplosivi; articoli pirotecnici; fiammiferi; leghe piroforiche; sostanze infiammabili

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 37

Prodotti per la fotografia o per la cinematografia

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 38

Prodotti vari delle industrie chimiche, esclusi:

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa voce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  38 11

Preparazioni antidetonanti, inibitori di ossidazione, additivi peptizzanti, preparazioni per migliorare la viscosità, additivi contro la corrosione e altri additivi preparati, per oli minerali (compresa la benzina) o per altri liquidi adoperati per gli stessi scopi degli oli minerali:

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

 

— additivi preparati per oli lubrificanti, contenenti oli di petrolio o di minerali bituminosi

fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 3811 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex 3824 99 ed ex 3826 00

Biodiesel

Fabbricazione in cui il biodiesel è ottenuto mediante transesterificazione e/o esterificazione o mediante idrotrattamento

capitolo 39

Materie plastiche e lavori di tali materie

Uno o diversi trattamenti specifici (4)

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, materiali della stessa sottovoce del prodotto possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 20 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 40

Gomma e lavori di gomma, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  40 12

Pneumatici, gomme piene o semipiene, rigenerate di gomma

Rigenerazione di pneumatici usati

ex capitolo 41

Pelli (diverse da quelle per pellicceria) e cuoio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 4104 a 4106

Cuoi e pelli depilati e pelli di animali senza peli, conciati o in crosta, anche spaccati, ma non altrimenti preparati

Riconciatura di cuoio e pelli preconciati

oppure

fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 42

Lavori di cuoio o di pelli; oggetti di selleria e finimenti; oggetti da viaggio, borse, borsette e simili contenitori; lavori di budella

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 43

Pelli da pellicceria e pellicce artificiali; relativi lavori, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex  43 02

Pelli da pellicceria conciate o preparate, riunite:

 

 

— tavole, croci e manufatti simili

Imbianchimento o tintura, oltre al taglio e alla confezione di pelli da pellicceria conciate o preparate, non riunite

 

— altri

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite

4303

Indumenti, accessori di abbigliamento e altri oggetti di pelli da pellicceria

Fabbricazione a partire da pelli da pellicceria conciate o preparate, non cucite, della voce 4302

ex capitolo 44

Legno, carbone di legna e lavori di legno, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  44 07

Legno segato o tagliato per il lungo, tranciato o sfogliato, piallato, levigato o incollato con giunture di testa, di spessore superiore a 6 mm

Piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

ex  44 08

Fogli da impiallacciatura (compresi quelli ottenuti mediante tranciatura di legno stratificato) e fogli per compensati, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, assemblati in parallelo, e altro legno segato per il lungo, tranciato o sfogliato, di spessore inferiore o uguale a 6 mm, piallati, levigati o incollati con giunture di testa

Assemblatura in parallelo, piallatura, levigatura o incollatura con giunture di testa

da ex  44 10 a ex  44 13

Liste e modanature, per cornici, per la decorazione interna di costruzioni, per impianti elettrici, e simili

Fabbricazione di liste o modanature

ex  44 15

Casse, cassette, gabbie, cilindri e imballaggi simili, di legno

Fabbricazione a partire da tavole non tagliate per un uso determinato

ex  44 18

— Lavori di falegnameria e lavori di carpenteria per costruzioni

— Liste e modanature

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, possono essere utilizzati pannelli cellulari o tavole di copertura («shingles» e «shakes») di legno

Fabbricazione di liste o modanature

ex  44 21

Legno preparato per fiammiferi; zeppe di legno per calzature

Fabbricazione a partire da legno di qualsiasi voce, escluso il legno in fuscelli della voce 4409

capitolo 45

Sughero e lavori di sughero

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 46

Lavori di intreccio, da panieraio o da stuoiaio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 47

Paste di legno o di altre materie fibrose cellulosiche; carta o cartone da riciclare (avanzi o rifiuti)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 48

Carta e cartone; lavori di pasta di cellulosa, di carta o di cartone

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 49

Prodotti dell’editoria, della stampa o delle altre industrie grafiche; testi manoscritti o dattiloscritti e piani

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 50

Seta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex  50 03

Cascami di seta (compresi i bozzoli non atti alla trattura, i cascami di filatura e gli sfilacciati), cardati o pettinati

Cardatura o pettinatura dei cascami di seta

da 5004 a ex  50 06

Filati di seta e filati di cascami di seta

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla filatura

oppure

estrusione di filamenti continui sintetici o artificiali insieme alla torsione

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5007

Tessuti di seta o di cascami di seta

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 51

Lana, peli fini o grossolani; filati e tessuti di crine, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5106 a 5110

Filati di lana, di peli fini o grossolani o di crine

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5111 a 5113

Tessuti di lana, di peli fini o grossolani o di crine

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 52

Cotone, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5204 a 5207

Filati di cotone

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5208 a 5212

Tessuti di cotone

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 53

Altre fibre tessili vegetali; filati di carta e tessuti di filati di carta, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5306 a 5308

Filati di altre fibre tessili vegetali;

filati di carta

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5309 a 5311

Tessuti di altre fibre tessili vegetali; tessuti di filati di carta:

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

da 5401 a 5406

Filati, monofilamenti e fili di filamenti sintetici o artificiali

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5407 e 5408

Tessuti di filati di filamenti sintetici o artificiali

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

da 5501 a 5507

Fibre sintetiche o artificiali in fiocco

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali

da 5508 a 5511

Filati e filati per cucire di fibre sintetiche o artificiali in fiocco

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

da 5512 a 5516

Tessuti di fibre sintetiche o artificiali in fiocco:

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

torsione o qualsiasi operazione meccanica insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

ex capitolo 56

Ovatte, feltri e stoffe non tessute; filati speciali; spago, corde e funi; manufatti di corderia, esclusi:

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

5601

Ovatte di materie tessili e manufatti di tali ovatte; fibre tessili di lunghezza inferiore o uguale a 5 mm (borre di cimatura), nodi e groppetti (bottoni) di materie tessili

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5602

Feltri, anche impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati:

 

 

— feltri all’ago

 (2)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto.

Tuttavia:

— il filato di polipropilene della voce 5402 ,

— le fibre di polipropilene delle voci 5503 o 5506 , o

— i fasci di fibre di polipropilene della voce 5501 ,

nei quali la denominazione di un singolo filamento o di una singola fibra è comunque inferiore a 9 decitex, possono essere utilizzati a condizione che il loro valore totale non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di feltro ottenuto da fibre naturali

 

— altri

 (2)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla fabbricazione del tessuto

oppure

unicamente fabbricazione di tessuto non tessuto nel caso di altri feltri ottenuti da fibre naturali

5603

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate

 

da 5603 11 a 5603 14

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da:

— filamenti orientati in modo direzionale o aleatorio

— oppure

— sostanze o polimeri di origine naturale o sintetica o artificiale,

— in entrambi i casi seguita dall’agglomerazione in un tessuto non tessuto

da 5603 91 a 5603 94

Stoffe non tessute, anche impregnate, spalmate, ricoperte o stratificate di filamenti diversi da quelli sintetici o artificiali

Fabbricazione a partire da:

— fibre in fiocco orientate in modo direzionale o aleatorio

— e/o

— filati tagliati di origine naturale, sintetica o artificiale,

— in entrambi i casi seguita dall’agglomerazione in un tessuto non tessuto

5604

Fili e corde di gomma, ricoperti di materie tessili; filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , impregnati, spalmati, ricoperti o rivestiti di gomma o di materia plastica:

 

 

— fili e corde di gomma ricoperti di materie tessili

Fabbricazione a partire da fili o corde di gomma non ricoperti di materie tessili

 

— altri

 (2)

Filatura di fibre naturali

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5605

Filati metallici e filati metallizzati, anche spiralati (vergolinati), costituiti da filati tessili, lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 , combinati con metallo in forma di fili, di lamelle o di polveri, oppure ricoperti di metallo

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme a qualsiasi operazione meccanica

5606

Filati spiralati (vergolinati) lamelle o forme simili delle voci 5404 o 5405 rivestite (spiralate), diversi da quelli della voce 5605 e dai filati di crine rivestiti (spiralati); filati di ciniglia; filati detti «a catenella»

 (2)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla filatura

oppure

torsione insieme al gimping

oppure

filatura di fibre in fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche

oppure

floccaggio insieme alla tintura

capitolo 57

Tappeti e altri rivestimenti del suolo di materie tessili:

 (2)

Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting»

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»

oppure

fabbricazione a partire da filati di cocco, di sisal o di iuta o da filati di viscosa in catena continua

oppure

«tufting» insieme alla tintura o alla stampa

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme a tecniche di fabbricazione di tessuto non tessuto, compresa l’agugliatura meccanica

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

ex capitolo 58

Tessuti speciali; superfici tessili «tufted»; pizzi; arazzi; passamaneria; ricami; esclusi:

 (2)

Filatura di fibre a fiocco naturali, artificiali e/o sintetiche insieme alla tessitura o al «tufting»

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla tessitura o al «tufting»

oppure

tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione

oppure

«tufting» insieme alla tintura o alla stampa

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5805

Arazzi tessuti a mano (tipo Gobelins, Fiandra, Aubusson, Beauvais e simili) e arazzi fatti all’ago (per esempio a piccolo punto, a punto a croce), anche confezionati

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

5810

Ricami in pezza, in strisce o in motivi

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5901

Tessuti spalmati di colla o di sostanze amidacee, dei tipi utilizzati in legatoria, per cartonaggi, nella fabbricazione di astucci o per usi simili; tele per decalco o trasparenti per il disegno; tele preparate per la pittura; bugrane e tessuti simili rigidi dei tipi utilizzati per cappelleria

Tessitura insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

5902

Nappe a trama per pneumatici ottenute da filati ad alta tenacità di nylon o di altre poliammidi, di poliesteri o di rayon viscosa:

 

 

— contenenti, in peso, non più del 90 % di materie tessili

Tessitura

 

— altri

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

5903

Tessuti impregnati, spalmati o ricoperti di materia plastica o stratificati con materia plastica, diversi da quelli della voce 5902

Tessitura insieme all’impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5904

Linoleum, anche tagliati; rivestimenti del suolo costituiti da una spalmatura o da una ricopertura applicata su un supporto tessile, anche tagliati

 (2)

Tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura, alla laminazione o alla metallizzazione

Il tessuto di iuta può essere utilizzato come supporto

5905

Rivestimenti murali di materie tessili:

- impregnati, spalmati, ricoperti o stratificati con gomma, materie plastiche o altre materie

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme all’impregnazione superficiale, alla spalmatura, alla copertura, alla laminazione o alla metallizzazione

 

— altri

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di filamenti sintetici o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura, spalmatura o laminazione

oppure

tessitura insieme alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5906

Tessuti gommati, diversi da quelli della voce 5902:

— tessuti a maglia

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

lavorazione a maglia insieme alla gommatura

oppure

gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

— altri tessuti di filati sintetici contenenti, in peso, più del 90 % di materie tessili

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

 

— altri

Tessitura, lavorazione a maglia o processo del tessuto non tessuto, insieme alla tintura o spalmatura/gommatura

oppure

tintura di filati insieme alla tessitura, alla lavorazione a maglia o al processo del tessuto non tessuto

oppure

gommatura, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

5907

Altri tessuti impregnati, spalmati o ricoperti; tele dipinte per scenari di teatri, per sfondi di studi o per usi simili

Tessitura, lavorazione a maglia o fabbricazione di tessuto non tessuto, insieme alla tintura o alla stampa, o alla spalmatura, all’impregnazione superficiale o alla ricopertura

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

stampa (operazione indipendente)

5908

Lucignoli tessuti, intrecciati o a maglia, di materie tessili, per lampade, fornelli, accendini, candele o simili; reticelle a incandescenza e stoffe tubolari a maglia occorrenti per la loro fabbricazione, anche impregnate:

 

— reticelle a incandescenza impregnate

Fabbricazione a partire da stoffe tubolari a maglia

— altri

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 5909 a 5911

Manufatti tessili per usi industriali:

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla tessitura

oppure

estrusione di fibre sintetiche o artificiali insieme alla tessitura

oppure

tessitura insieme alla tintura, alla spalmatura o alla laminazione

oppure

spalmatura, floccaggio, laminazione o metallizzazione, insieme ad almeno altre due delle operazioni preparatorie o di finissaggio principali (quali calandratura, trattamento per impartire stabilità dimensionale, termofissaggio, finissaggio antipiega), a condizione che il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 60

Stoffe a maglia

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

lavorazione a maglia insieme alla tintura, al floccaggio, alla spalmatura, alla laminazione o alla stampa

oppure

floccaggio insieme alla tintura o alla stampa

oppure

tintura di filati insieme alla lavorazione a maglia

oppure

torsione o testurizzazione insieme a lavorazione a maglia a condizione che il valore dei filati non torti/non testurizzati utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 61

Indumenti e accessori di abbigliamento, a maglia:

 

— ottenuti riunendo, mediante cucitura o in altro modo, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

 (2) (3)

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

— altri

 (2)

Filatura di fibre in fiocco naturali, sintetiche e/o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

estrusione di filati sintetici o artificiali insieme alla lavorazione a maglia

oppure

lavorazione a maglia e confezione in un’unica operazione

ex capitolo 62

Indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli a maglia, esclusi:

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

ex  62 02 , ex  62 04 , ex  62 06 , ex  62 09 ed ex  62 11

Indumenti per donna, ragazza e bambini piccoli (bébés) e altri accessori per vestiario, confezionati per bambini piccoli (bébés), ricamati

 (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  62 10 ed ex  62 16

Equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto

ex  62 12

Reggiseno, guaine, busti, bretelle, giarrettiere, reggicalze e manufatti simili e loro parti, a maglia ottenuti riunendo, mediante cucitura o altrimenti confezionati, due o più parti di stoffa a maglia, tagliate o realizzate direttamente nella forma voluta

 (2) (3)

Lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

confezione compreso il taglio del tessuto preceduto dalla stampa (operazione indipendente)

6213 e 6214

Fazzoletti da naso e da taschino, scialli, sciarpe, foulards, fazzoletti da collo, sciarpette, mantiglie, veli e velette e manufatti simili:

 

 

— ricamati

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

confezione, compreso il taglio del tessuto

preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

 

— altri

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

6217

Altri accessori di abbigliamento confezionati; parti di indumenti e accessori di abbigliamento, diversi da quelli della voce 6212 :

 

 

— ricamati

 (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati, a condizione che il loro valore non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

confezione preceduta dalla stampa (operazione indipendente)

 

— equipaggiamenti ignifughi in tessuto ricoperto di un foglio di poliestere alluminizzato

 (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

spalmatura o laminazione a condizione che il valore dei tessuti non spalmati o non laminati utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto, insieme alla confezione compreso il taglio del tessuto

 

— tessuti di rinforzo per colletti e polsini, tagliati

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non supera il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto;

 

— altri

 (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

ex capitolo 63

Altri manufatti tessili confezionati; assortimenti; oggetti da rigattiere; stracci; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

da 6301 a 6304

Coperte; biancheria da letto ecc.; tende, tendine ecc.; altri manufatti per l’arredamento:

 

 

— in feltro, non tessuti

 (2)

Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

 

— altri:

 

 

— ricamati

 (2) (3)

Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

oppure

fabbricazione a partire da tessuti non ricamati (diversi da quelli a maglia), purché il valore del tessuto non ricamato utilizzato non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

 

— altri

 (2) (3)

Tessitura o lavorazione a maglia insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

6305

Sacchi e sacchetti da imballaggio

 (2)

Estrusione di fibre sintetiche o artificiali o filatura di fibre naturali e/o di fibre sintetiche o artificiali in fiocco insieme alla tessitura o alla lavorazione a maglia e la confezione, compreso il taglio del tessuto.

6306

Copertoni e tende per l’esterno; tende; vele per imbarcazioni, per tavole a vela o carri a vela; oggetti per campeggio:

 

 

— non tessuti

 (2) (3)

Produzione di tessuti non tessuti insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

 

— altri

 (2) (3)

Tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto

6307

Altri manufatti confezionati, compresi i modelli di vestiti

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

6308

Assortimenti costituiti da pezzi di tessuto e di filati, anche con accessori, per la confezione di tappeti, di arazzi, di tovaglie o di tovaglioli ricamati, o di manufatti tessili simili, in imballaggi per la vendita al minuto

Ciascun articolo incorporato nell’assortimento deve rispettare le regole applicabili qualora non fosse presentato in assortimento. Tuttavia, articoli non originari possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

ex capitolo 64

Calzature, ghette e oggetti simili, parti di questi oggetti; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, escluse le calzature incomplete formate da tomaie fissate alle suole primarie o ad altre parti inferiori della voce 6406

6406

Parti di calzature (comprese le tomaie anche fissate a suole diverse dalle suole esterne); suole interne amovibili, tallonetti e oggetti simili amovibili; ghette, gambali e oggetti simili, e loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 65

Cappelli, copricapo e altre acconciature; loro parti

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 66

Ombrelli (da pioggia o da sole), ombrelloni, bastoni, bastoni-sedile, fruste, frustini e loro parti;

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 67

Piume e calugine preparate e oggetti di piume o di calugine; fiori artificiali; lavori di capelli

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 68

Lavori di pietre, gesso, cemento, amianto, mica o materie simili

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 69

Prodotti ceramici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 70

Vetro e lavori di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7010

Damigiane, bottiglie, boccette, barattoli, vasi, imballaggi tubolari, ampolle e altri recipienti per il trasporto o l’imballaggio, di vetro; barattoli per conserve, di vetro; tappi, coperchi e altri dispositivi di chiusura, di vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

sfaccettatura di oggetti di vetro, a condizione che il valore totale dell’oggetto di vetro non sfaccettato non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7013

Oggetti di vetro per la tavola, la cucina, la toletta, l’ufficio, la decorazione degli appartamenti o per usi simili, diversi dagli oggetti delle voci 7010 o 7018

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 71

Perle fini o coltivate, pietre preziose (gemme), pietre semipreziose (fini) o simili, metalli preziosi, metalli placcati o ricoperti di metalli preziosi e lavori di queste materie; minuterie di bigiotteria; monete; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 70 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex  71 02 , ex  71 03 ed ex  71 04

Pietre preziose (gemme) o semipreziose (fini), naturali, sintetiche o ricostituite, lavorate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi sottovoce, esclusa quella del prodotto

7106 , 7108 e 7110

Metalli preziosi:

— greggi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci 7106 , 7108 o 7110 o

separazione elettrolitica, termica o chimica di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 o

fusione e/o fabbricazione di leghe di metalli preziosi delle voci 7106 , 7108 o 7110 tra di loro o con metalli comuni

— semilavorati o in polvere

Fabbricazione a partire da metalli preziosi, greggi

ex  71 07 , ex  71 09 ed ex  71 11

Metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, semilavorati

Fabbricazione a partire da metalli comuni ricoperti di metalli preziosi, greggi

ex capitolo 72

Ghisa, ferro e acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7207

Semiprodotti di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205

da 7208 a 7212

Prodotti laminati piatti, di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

da 7213 a 7216

Vergella o bordione, barre, profilati di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7206

7217

Fili di ferro o di acciai non legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7207

7218 91 e 7218 99

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205

da 7219 a 7222

Prodotti laminati piatti, barre, profilati di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie della voce 7218

7223

Fili di acciai inossidabili

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7218

7224 90

Semiprodotti

Fabbricazione a partire da materiali delle voci 7201 , 7202 , 7203 , 7204 o 7205

da 7225 a 7228

Prodotti laminati piatti e vergella o bordione, barre e profilati laminati a caldo, arrotolati in spire non ordinate; profilati, di altri acciai legati; barre forate per la perforazione, di acciai legati o non legati

Fabbricazione a partire da lingotti o altre forme primarie delle voci 7206 , 7218 o 7224

7229

Fili di altri acciai legati

Fabbricazione a partire da semiprodotti della voce 7224

ex capitolo 73

Lavori di ghisa, ferro o acciaio, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex  73 01

Palancole

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7207

7302

Elementi per la costruzione di strade ferrate, di ghisa, di ferro o di acciaio: rotaie, controrotaie e rotaie a cremagliera, aghi, cuori, tiranti per aghi e altri elementi per incroci o scambi, traverse, stecche (ganasce), cuscinetti, cunei, piastre di appoggio, piastre di fissaggio, piastre e barre di scartamento e altri pezzi specialmente costruiti per la posa, la congiunzione o il fissaggio delle rotaie

Fabbricazione a partire da materiali della voce 7206

7304 , 7305 e 7306

Tubi e profilati cavi, di ferro o di acciaio

Fabbricazione a partire da materiali delle voci da 7206 a 7212 e 7218 o 7224

ex  73 07

Accessori per tubi di acciaio inossidabile (ISO n. X5CrNiMo 1712), composti di più parti

Tornitura, trapanatura, alesatura, filettatura, sbavatura e sabbiatura di abbozzi fucinati, a condizione che il loro valore non superi il 35 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7308

Costruzioni e parti di costruzioni (per esempio: ponti ed elementi di ponti, porte di cariche o chiuse, torri, piloni, pilastri, colonne, ossature, impalcature, tettoie, porte e finestre e loro intelaiature, stipiti e soglie, serrande di chiusura, balaustrate) di ghisa, ferro o acciaio, escluse le costruzioni prefabbricate della voce 9406 ; lamiere, barre, profilati, tubi e simili, di ghisa, ferro o acciaio, predisposti per essere utilizzati nelle costruzioni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, i profilati ottenuti per saldatura della voce 7301 non possono essere utilizzati.

ex  73 15

Catene antisdrucciolevoli

Fabbricazione in cui il valore di tutti i materiali della voce 7315 utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 74

Rame e lavori di rame, esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

7403

Rame raffinato e leghe di rame, greggio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

7408

Fili di rame

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 75

Nichel e lavori di nichel

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex capitolo 76

Alluminio e lavori di alluminio, esclusi:

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

7601

Alluminio greggio

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto, e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

oppure

fabbricazione tramite trattamento termico o elettrolitico a partire da alluminio non legato o cascami e rottami di alluminio

7602

Cascami e avanzi di alluminio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

ex  76 16

Lavori di alluminio diversi dalle tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), reti e griglie, di fili di alluminio e lamiere o nastri spiegati di alluminio

Fabbricazione:

— a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia, le tele metalliche (comprese le tele continue o senza fine), le reti e le griglie, di fili di alluminio e le lamiere o nastri spiegati di alluminio possono essere utilizzati e

— in cui il valore di tutti i materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 78

Piombo e lavori di piombo

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 79

Zinco e lavori di zinco

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 80

Stagno e lavori di stagno

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

capitolo 81

Altri metalli comuni; cermet; lavori di queste materie

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce

ex capitolo 82

Utensili e utensileria; oggetti di coltelleria e posateria da tavola, di metalli comuni; parti di questi oggetti di metalli comuni; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8206

Utensili compresi in almeno due delle voci da 8202 a 8205 , condizionati in assortimenti per la vendita al minuto

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli delle voci da 8202 a 8205 . Tuttavia, utensili delle voci da 8202 a 8205 possono essere incorporati, a condizione che il loro valore totale non superi il 15 % del prezzo franco fabbrica dell’assortimento

capitolo 83

Lavori diversi di metalli comuni

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 84

Reattori nucleari, caldaie, macchine, apparecchi e congegni meccanici; parti di queste macchine o apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8407

Motori a pistone alternativo o rotativo, con accensione a scintilla (motori a scoppio)

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8408

Motori a pistone, con accensione per compressione (motori diesel o semi-diesel)

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8425 a 8430

Paranchi; verricelli e argani; binde e martinetti:

Bighe; gru, comprese le gru a funi (blondins); ponti scorrevoli, gru a portale di scarico o di movimentazione, gru a ponte, carrelli-elevatori detti «cavaliers» e carrelli-gru

Carrelli-stivatori; altri carrelli di movimentazione muniti di un dispositivo di sollevamento

Altre macchine e apparecchi di sollevamento, di carico, di scarico o di movimentazione (per esempio: ascensori, scale meccaniche, trasportatori, teleferiche)

Apripista (bulldozers, angledozers), livellatrici, ruspe, spianatrici, pale meccaniche, escavatori, caricatori e caricatrici-spalatrici, compattatori e rulli compressori, semoventi

Altre macchine e apparecchi per lo sterramento, il livellamento, lo spianamento, l’escavazione, per rendere compatto il terreno, l’estrazione o la perforazione della terra, dei minerali o dei minerali metalliferi; battipali e macchine per l’estrazione dei pali; spazzaneve

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8431

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8444 a 8447

Macchine per la filatura (estrusione), per lo stiramento, la testurizzazione o il taglio delle materie tessili sintetiche o artificiali

Macchine per la preparazione delle materie tessili; macchine per la filatura, l’accoppiamento, la torcitura o la ritorcitura delle materie tessili e altre macchine e apparecchi per la fabbricazione di filati tessili; macchine per bobinare (comprese le spoliere) o per aspare le materie tessili e macchine per la preparazione di filati tessili destinati a essere utilizzati sulle macchine delle voci 8446 o 8447

Telai per tessitura

Macchine e telai per maglieria, per tessuti cuciti con punto a maglia, per guipure, per tulli, per pizzi, per ricami, per passamaneria, per trecce, per tessuti a maglie annodate (reti) o per tessuti tufted

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8448

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8456 a 8465

Macchine utensili che operano con asportazione di qualsiasi materia

Centri di lavorazione, macchine a posto fisso e macchine a stazioni multiple, per la lavorazione dei metalli

Torni che operano con asportazione di metallo

Macchine

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8466

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8470 a 8472

Macchine calcolatrici e macchine tascabili che permettono la registrazione, la riproduzione e la visualizzazione delle informazioni, con funzione di calcolo; macchine contabili, macchine affrancatrici, macchine per la compilazione dei biglietti e macchine simili, con dispositivo di calcolo; registratori di cassa

Macchine automatiche per l’elaborazione dell’informazione e loro unità; lettori magnetici e ottici, macchine per l’inserimento di informazioni su supporto in forma codificata e macchine per l’elaborazione di queste informazioni

Altre macchine e apparecchi per ufficio

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8473

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 85

Macchine, apparecchi e materiale elettrico e loro parti; apparecchi per la registrazione o la riproduzione del suono, apparecchi per la registrazione o la riproduzione delle immagini e del suono per la televisione, e parti e accessori di questi apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8501 a 8502

Motori e generatori elettrici

Gruppi elettrogeni e convertitori rotanti elettrici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8503

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8519 , 8521

Apparecchi per la registrazione del suono; apparecchi per la riproduzione del suono; apparecchi per la registrazione e la riproduzione del suono

Apparecchi per la videoregistrazione o la videoriproduzione, anche incorporanti un ricevitore di segnali videofonici

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8522

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8525 a 8528

Apparecchi trasmittenti per la radiodiffusione o la televisione, telecamere; fotocamere digitali e videocamere digitali

Apparecchi di radiorilevamento e di radioscandaglio (radar), apparecchi di radionavigazione e apparecchi di radiotelecomando

Apparecchi riceventi per la radiodiffusione

Monitor e proiettori, senza apparecchio ricevente per la televisione incorporato; apparecchi riceventi per la televisione, anche incorporanti un apparecchio ricevente per la radiodiffusione o la registrazione o la riproduzione del suono o di immagini

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8529

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8535 a 8537

Apparecchi per l’interruzione, la protezione, la diramazione, l’allacciamento o il collegamento dei circuiti elettrici; connettori per fibre ottiche, fasci o cavi di fibre ottiche; quadri, pannelli, mensole, banchi, armadi e altri supporti per il comando o la distribuzione elettrica:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della voce del prodotto e della voce 8538

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8542 31 a 8542 39

Circuiti integrati monolitici

Diffusione durante la quale i circuiti integrati sono formati su di un substrato semiconduttore attraverso l’introduzione selettiva di un drogante appropriato, anche se assemblati e/o testati in un paese non parte

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

da 8544 a 8548

Fili, cavi, e altri conduttori isolati per l’elettricità, cavi di fibre ottiche

Elettrodi di carbone, spazzole di carbone, carboni per lampade o per pile e altri oggetti di grafite o di altro carbonio, con o senza metallo, per usi elettrici

Isolatori per l’elettricità, di qualsiasi materia

Pezzi isolanti per macchine, apparecchi o impianti elettrici, tubi isolanti e loro raccordi, di metalli comuni, isolati internamente

Cascami e avanzi di pile, di batterie di pile e di accumulatori elettrici; pile e batterie di pile elettriche fuori uso e accumulatori elettrici fuori uso; parti elettriche di macchine o di apparecchi, non nominate né comprese altrove in questo capitolo

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 86

Veicoli e materiale per strade ferrate o simili e loro parti; apparecchi meccanici (compresi quelli elettromeccanici) di segnalazione per vie di comunicazione

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 87

Vetture automobili, trattori, velocipedi, motocicli e altri veicoli terrestri, loro parti e accessori, esclusi:

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 45 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8708

Parti e accessori dei veicoli delle voci da 8701 a 8705

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

8711

Motocicli (compresi i ciclomotori) e velocipedi con motore ausiliario, anche con carrozzini laterali; carrozzini laterali («sidecar»)

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 88

Navigazione aerea o spaziale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 89

Navigazione marittima o fluviale

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto. Tuttavia gli scafi della voce 8906 non possono essere utilizzati

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

ex capitolo 90

Strumenti e apparecchi di ottica, per fotografia e per cinematografia, di misura, di controllo o di precisione; strumenti e apparecchi medico-chirurgici; parti e accessori di questi strumenti e apparecchi; esclusi:

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

9001 50

Lenti per occhiali, di materie diverse dal vetro

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione comprendente una delle seguenti operazioni:

— finitura della lente semilavorata e trasformazione in una lente oftalmologica per la correzione della vista destinata a essere montata su un paio di occhiali

— rivestimento della lente mediante trattamenti appropriati al fine di migliorare la vista e garantire la protezione dell’utilizzatore

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 91

Orologeria

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 40 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 92

Strumenti musicali; parti e accessori di questi strumenti

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 93

Armi e munizioni e loro parti e accessori

Fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 94

Mobili; mobili medico-chirurgici; oggetti letterecci e simili; apparecchi per l’illuminazione non nominati né compresi altrove; insegne pubblicitarie, insegne luminose, targhette indicatrici luminose e oggetti simili; costruzioni prefabbricate

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 95

Giocattoli, giochi, oggetti per divertimenti o sport; loro parti e accessori

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 96

Lavori diversi

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

oppure

fabbricazione in cui il valore di tutti materiali utilizzati non superi il 50 % del prezzo franco fabbrica del prodotto

capitolo 97

Oggetti d’arte, da collezione o di antichità

Fabbricazione a partire da materiali di qualsiasi voce, esclusi quelli della stessa voce del prodotto

(1)   

Le condizioni particolari relative ai «trattamenti specifici» sono esposte nelle note introduttive da 8.1 a 8.3.

(2)   

Cfr. la nota introduttiva 9.

(3)   

Per le condizioni particolari relative a prodotti costituiti da materie tessili miste, cfr. la nota introduttiva 6.

(4)   

Cfr. la nota introduttiva 7.

ALLEGATO III

TESTO DELLA DICHIARAZIONE DI ORIGINE

La dichiarazione di origine, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè pagina. Tuttavia, le note a piè pagina non devono essere riprodotte.

Versione albanese

Eksportuesi i produkteve të mbuluara nga ky dokument (autorizim doganor Nr. … (1)] deklaron që përveç rasteve kur tregohet qartësisht ndryshe, këto produkte janë me origjine preferenciale …2) n në përputhje me Rregullat kalimtare të origjinës.

Versione araba

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Versione bosniaca

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. … (1)] izjavljuje da su, osim ako je to drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi … (2) preferencijalnog porijekla u skladu sa prijelaznim pravilima porijekla.

Versione bulgara

Износителят на продуктите, обхванати от този документ (митническо разрешение № … (1)], декларира, че освен където ясно е отбелязано друго, тези продукти са с …(2) преференциален произход съгласно преходните правила за произход.

Versione croata

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlaštenje br. …(1)] izjavljuje da su, osim ako je drukčije izričito navedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnogpodrijetla prema prijelaznim pravilima o podrijetlu.

Versione ceca

Vývozce výrobků uvedených v tomto dokumentu (číslo povolení …(1)] prohlašuje, že podle přechodných pravidel původu mají tyto výrobky kromě zřetelně označených preferenční původ v …(2).

Versione danese

Eksportøren af varer, der er omfattet af nærværende dokument (toldmyndighedernes tilladelse nr. …(1)] erklærer, at varerne, medmindre andet tydeligt er angivet, har præferenceoprindelse i ….(2) i henhold til overgangsreglerne for oprindelse.

Versione neerlandese

De exporteur van de goederen waarop dit document van toepassing is (douanevergunning nr. …(1)], verklaart dat, behoudens uitdrukkelijke andersluidende vermelding, deze goederen van preferentiële … (2) oorsprong zijn in overeenstemming met de overgangsregels van oorsprong.

Versione inglese

The exporter of the products covered by this document (customs authorization No…(1)] declares that, except where otherwise clearly indicated, these products are of …(2) preferential origin according to the transitional rules of origin.

Versione estone

Käesoleva dokumendiga hõlmatud toodete eksportija (tolli kinnitus nr. ….(1)] deklareerib, et need tooted on päritolureeglite üleminekueeskirjade kohaselt …(2) sooduspäritoluga, välja arvatud juhul, kui on selgelt näidatud teisiti.

Versione faroese

Útflytarin av vørunum, sum hetta skjal fevnir um (tollvaldsins loyvi nr. … (1)] váttar, át um ikki nakað annað er tilskilað, eru hesar vørur upprunavørur … (2) sambært skiftisreglunum um uppruna.

Versione finlandese

Tässä asiakirjassa mainittujen tuotteiden viejä (tullin lupa n:o …(1)] ilmoittaa, että nämä tuotteet ovat, ellei toisin ole selvästi merkitty, etuuskohteluun oikeutettuja…(2) alkuperätuotteita siirtymäkauden alkuperäsääntöjen nojalla.

Versione francese

L’exportateur des produits couverts par le présent document (autorisation douanière no(1)] déclare que, sauf indication claire du contraire, ces produits ont l’origine préférentielle …(2) selon les règles d’origine transitoires.

Versione tedesca

Der Ausführer (Ermächtigter Ausführer; Bewilligungs-Nr. … (1)] der Waren, auf die sich dieses Handelspapier bezieht, erklärt, dass diese Waren, soweit nicht anders angegeben, präferenzbegünstigte …(2) Ursprungswaren gemäß den Übergangsregeln für den Ursprung sind.

Versione georgiana

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Versione greca

Ο εξαγωγέας των προϊόντων που καλύπτονται από το παρόν έγγραφο (άδεια τελωνείου υπ’ αριθ. …(1)] δηλώνει ότι, εκτός εάν δηλώνεται σαφώς άλλως, τα προϊόντα αυτά είναι προτιμησιακής καταγωγής … (2) σύμφωνα με τους μεταβατικούς κανόνες καταγωγής.

Versione ebraica

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Versione ungherese

A jelen okmányban szereplő termékek exportőre (vámfelhatalmazási szám: …(1)] kijelentem, hogy eltérő egyértelmű jelzés hiányában a termékek az átmeneti származási szabályok szerint preferenciális …(2) származásúak.

Versione islandese

Útflytjandi framleiðsluvara sem skjal þetta tekur til (leyfi tollyfirvalda nr. …..(1)], lýsir því yfir að vörurnar séu, ef annars er ekki greinilega getið, af …(2) uppruna samkvæmt upprunareglum á umbreytingartímabili.

Versione italiana

L’esportatore delle merci contemplate nel presente documento (autorizzazione doganale n. …(1)] dichiara che, salvo indicazione contraria, le merci sono di origine preferenziale … (2) conformemente alle norme di origine transitorie.

Versione lettone

To produktu eksportētājs, kuri ietverti šajā dokumentā (muitas atļauja Nr..… (1)], deklarē, ka, izņemot tur, kur ir citādi skaidri noteikts, šiem produktiem ir…(2) preferenciāla izcelsme saskaņā ar pārejas noteikumiem par izcelsmi.

Versione lituana

Šiame dokumente nurodytų produktų eksportuotojas (muitinės leidimo Nr..…(1)] deklaruoja, kad, jeigu aiškiai nenurodyta kitaip, šie produktai turi …(2) lengvatinės kilmės statusą pagal pereinamojo laikotarpio kilmės taisykles.

Versione macedone

Извозникот на производите што ги покрива овоj документ (царинскo одобрение бр. … (1)] изjавува дека, освен ако тоа не е jасно поинаку назначено, овие производи се со…(2) преференциjaлно потекло, во согласност со преодните правила за потекло.

Versione maltese

L-esportatur tal-prodotti koperti minn dan id-dokument (awtorizzazzjoni tad-dwana nru…(1)] jiddikjara li, ħlief fejn indikat mod ieħor b’mod ċar, dawn il-prodotti huma tà oriġini preferenzjali …(2) skont ir-regoli tà oriġini tranżitorji.

Versione montenegrina

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. …(1)] изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи …(2) преференцијалног пориjекла, у складу са транзиционим правилима поријекла.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br. …(1)] izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito navedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog porijekla u skladu sa tranzicionim pravilima porijekla.

Versione norvegese

Eksportøren av produktene omfattet av dette dokument (tollmyndighetenes autorisasjonsnr…(1)] erklærer at disse produktene, unntatt hvor annet er tydelig angitt, har … preferanseopprinnelse i henhold til overgangsreglene for opprinnelse (2).

Versione polacca

Eksporter produktów objętych tym dokumentem (upoważnienie władz celnych nr…(1)] deklaruje, że z wyjątkiem gdzie jest to wyraźnie określone, produkty te mają …(2) preferencyjne pochodzenie zgodnie z przejściowymi regułami pochodzenia.

Versione portoghese

O exportador dos produtos cobertos pelo presente documento (autorização aduaneira n.°…(1)] declara que, salvo expressamente indicado em contrário, estes produtos são de origem preferencial …(2) de acordo com as regras de origem transitórias.

Versione rumena

Exportatorul produselor care fac obiectul prezentului document (autorizația vamală nr. …(1)] declară că, exceptând cazul în care se indică altfel în mod clar, aceste produse sunt de origine preferențială …(2) în conformitate cu regulile de origine tranzitorii.

Versione serba

Извозник производа обухваћених овом исправом (царинско овлашћење бр. …(1)] изјављује да су, осим ако је другачије изричито наведено, ови производи … (2) преференцијалног порекла, у складу са прелазним правилима о пореклу.

Izvoznik proizvoda obuhvaćenih ovom ispravom (carinsko ovlašćenje br…(1)] izjavljuje da su, osim ako je drugačije izričito nаvedeno, ovi proizvodi …(2) preferencijalnog porekla, u skladu sa prelaznim pravilima o poreklu.

Versione slovacca

Vývozca výrobkov uvedených v tomto dokumente (číslo povolenia …(1)] vyhlasuje, že pokiaľ nie je zreteľne uvedené inak, tieto výrobky majú v súlade s prechodnými pravidlami pôvodu preferenčný pôvod v ….(2).

Versione slovena

Izvoznik blaga, zajetega s tem dokumentom (pooblastilo carinskih organov št … ( 1 )] , izjavlja, da, razen če ni drugače jasno navedeno, ima to blago preferencialno … (2) poreklo v skladu s prehodnimi pravili o poreklu.

Versione spagnola

El exportador de los productos incluidos en el presente documento (autorización aduanera n.°…(1)] declara que, excepto donde se indique claramente lo contrario, estos productos son de origen preferencial… (2) con arreglo a las normas de origen transitorias.

Versione svedese

Exportören av de varor som omfattas av detta dokument (tullmyndighetens tillstånd nr. …(1)] försäkrar att dessa varor, om inte annat tydligt markerats, har förmånsberättigande ….(2) ursprung i enlighet med övergångsreglerna om ursprung.

Versione turca

Bu belge kapsamındaki ürünlerin ihracatçısı (gümrük yetki No: …(1)], aksi açıkça belirtilmedikçe, bu ürünlerin geçiș menșe kurallarına göre …(2) tercihli menșeli olduğunu beyan eder.

Versione ucraina

Експортер продукцiї, на яку поширюється цей документ (митний дозвiл № …(1)] заявляє, що, за винятком випадкiв, де це явно зазначено, ця продукцiя має ….(2) преференцiйне походження згiдно з перехiдними правилами походження.

(Luogo e data) (3)

(Firma dell’esportatore. Deve inoltre essere scritto in modo leggibile anche il nome della persona che firma la dichiarazione)(4)

(1)  Se la dichiarazione di origine è compilata da un esportatore autorizzato, il numero dell’autorizzazione dell’esportatore deve essere indicato in questo spazio. Se la dichiarazione di origine non è redatta da un esportatore autorizzato, si omettono le parole tra parentesi o si lascia in bianco lo spazio.

(2)  Indicazione obbligatoria dell’origine dei prodotti. Se la dichiarazione di origine si riferisce, integralmente o in parte, a prodotti originari di Ceuta e Melilla, l’esportatore è tenuto a indicarlo chiaramente nel documento sul quale viene formulata la dichiarazione mediante la sigla «CM».

(3)  Queste indicazioni possono essere omesse qualora l’informazione sia già presente nel documento.

(4)  Nei casi in cui l’esportatore non è tenuto a firmare, la dispensa dall’obbligo della firma implica anche la dispensa dall’obbligo di indicare il nome del firmatario.

ALLEGATO IV

FAC-SIMILE DEL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE EUR.1 E DOMANDA DI CERTIFICATO EUR.1

ISTRUZIONI PER LA STAMPA

1. Il certificato deve avere un formato di mm 210 x 297; è ammessa una tolleranza di 5 mm in meno o di 8 mm in più sulla lunghezza. La carta da usare è carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 25 g/m2. Il certificato deve essere stampato con un fondo arabescato di colore verde in modo da fare risaltare qualsiasi falsificazione eseguita con mezzi meccanici o chimici.

2. Le autorità pubbliche delle parti possono riservarsi la stampa di certificati o affidare il compito a tipografie da esse autorizzate. In quest’ultimo caso, su ciascun certificato deve essere indicata tale autorizzazione. Ogni certificato deve recare il nome e l’indirizzo della tipografia oppure un contrassegno che ne permette l’identificazione. Il certificato deve recare inoltre un numero di serie, stampato o meno, destinato a contraddistinguerlo.

CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI



1.  Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

EUR.1

N° A

000.000

Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo

 

2.  Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra

e

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3.  Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

 

4.  Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5.  Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6.  Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa)

7.  Osservazioni

8.  Numero d’ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli, (1) designazione delle merci

9.  Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3 ecc.)

10.  Fatture (indicazione facoltativa)

11.  VISTO DELLA DOGANA

Dichiarazione certificata conforme

Documento di esportazione (2)

Modulo… N…

del…

Ufficio doganale…

Paese o territorio in cui è rilasciato il certificato…

Luogo e data…

(Firma)

Timbro

12.  DICHIARAZIONE DELL’ESPORTATORE

Il sottoscritto dichiara che le merci di cui sopra soddisfano i requisiti richiesti per il rilascio del presente certificato.

Luogo e data…

(Firma)

(1)   

Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa».

(2)   

Da compilare solo quando lo richieda la normativa nazionale del paese o del territorio di esportazione.



13.  RICHIESTA DI VERIFICA da inviare a:

14.  ESITO DELLA VERIFICA

 

La verifica effettuata ha permesso di constatare che il presente certificato (1)

□  è stato effettivamente rilasciato dall’ufficio doganale indicato e che i dati ivi contenuti sono esatti.

□  non risponde alle condizioni di autenticità e di regolarità richieste (cfr. le osservazioni allegate).

È richiesta la verifica dell’autenticità e della regolarità del presente certificato

 

Luogo e data

Timbro

(Firma)

Luogo e data

Timbro

(Firma)

(1)   

Contrassegnare con una X la casella appropriata

NOTE

1. Il certificato non deve presentare né raschiature né correzioni sovrapposte. Le modifiche apportatevi devono essere effettuate cancellando le indicazioni errate e aggiungendo, se del caso, quelle volute. Ogni modifica così apportata deve essere siglata da chi ha compilato il certificato e vistata dalle autorità doganali del paese o territorio in cui il certificato è rilasciato.

2. Fra gli articoli indicati nel certificato non devono essere lasciate linee in bianco e ogni articolo deve essere preceduto da un numero d’ordine. Immediatamente dopo l’ultima trascrizione deve essere tracciata una riga orizzontale. Gli spazi non utilizzati devono essere sbarrati in modo da rendere impossibile ogni ulteriore aggiunta.

3. Le merci devono essere descritte secondo gli usi commerciali e con sufficiente precisione per permetterne l’identificazione.

DOMANDA PER OTTENERE IL CERTIFICATO DI CIRCOLAZIONE DELLE MERCI



1.  Esportatore (nome, indirizzo completo, paese)

EUR.1.

N° A

000.000

 

Prima di compilare il modulo consultare le note a tergo

 

2.  Certificato utilizzato negli scambi preferenziali tra

e

(indicare i paesi, gruppi di paesi o territori di cui trattasi)

3.  Destinatario (nome, indirizzo completo, paese) (indicazione facoltativa)

 

4.  Paese, gruppo di paesi o territorio di cui i prodotti sono considerati originari

5.  Paese, gruppo di paesi o territorio di destinazione

6.  Informazioni sul trasporto (indicazione facoltativa)

7.  Osservazioni

8.  Numero d’ordine; marche e numeri; numero e tipo di colli, (1) designazione delle merci

9.  Massa lorda (kg) o altra misura (l, m3 ecc.)

10.  Fatture (indicazione facoltativa)

(1)   

Per le merci non imballate, specificare il numero di oggetti o indicare «alla rinfusa».

DICHIARAZIONE DELL’ESPORTATORE

Il sottoscritto, esportatore delle merci descritte a tergo,

DICHIARA che le merci rispondono alle condizioni richieste per il rilascio del certificato allegato;

PRECISA le circostanze che hanno permesso alle merci di soddisfare a tali condizioni:

PRESENTA i seguenti documenti giustificativi ( 58 ):

SI IMPEGNA a presentare, su richiesta delle autorità competenti, qualsiasi giustificazione supplementare ritenuta indispensabile da dette autorità per il rilascio del certificato allegato, nonché ad accettare eventuali controlli, da parte di dette autorità, della sua contabilità e dei processi di fabbricazione delle merci di cui sopra;

CHIEDE il rilascio del certificato qui allegato per queste merci.

(Luogo e data)

(Firma)

ALLEGATO V

CONDIZIONI PARTICOLARI RELATIVE AI PRODOTTI ORIGINARI DI CEUTA E MELILLA

Articolo unico

1.  

Purché siano conformi alla norma di non modificazione di cui all’articolo 14 della presente appendice, si considerano:

1) 

prodotti originari di Ceuta e Melilla:

a) 

i prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla;

b) 

i prodotti ottenuti a Ceuta e Melilla nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi dai prodotti interamente ottenuti a Ceuta e Melilla, a condizione che:

i) 

tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 4 della presente appendice; oppure

ii) 

tali prodotti siano originari della Repubblica di Moldova o dell’Unione europea e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all’articolo 6 della presente appendice;

2) 

prodotti originari della Repubblica di Moldova:

a) 

i prodotti interamente ottenuti nella Repubblica di Moldova;

b) 

i prodotti ottenuti nella Repubblica di Moldova nella cui fabbricazione si utilizzano prodotti diversi da quelli interamente ottenuti nella Repubblica di Moldova, a condizione che:

i) 

tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell’articolo 4 della presente appendice; oppure

ii) 

tali prodotti siano originari di Ceuta e Melilla o dell’Unione europea e siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni di cui all’articolo 6 della presente appendice.

2.  
Ceuta e Melilla sono considerate un unico territorio.
3.  
L’esportatore o il suo rappresentante autorizzato inserisce il nome della parte esportatrice e «Ceuta e Melilla» nella casella 2 del certificato di circolazione EUR.1 o nella dichiarazione di origine. Nel caso dei prodotti originari di Ceuta e Melilla, inoltre, l’indicazione va riportata nella casella 4 del certificato di circolazione EUR.1 o sulla dichiarazione di origine.
4.  
Le autorità doganali spagnole sono responsabili dell’applicazione del presente protocollo a Ceuta e a Melilla.

ALLEGATO VI

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

La dichiarazione del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in parti contraenti applicatrici senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, dichiaro che:

1. 

per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:



Designazione delle merci fornite (1)

Designazione dei materiali non originari utilizzati

Voce dei materiali non originari utilizzati (2)

Valore dei materiali non originari utilizzati (2) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore totale

 

(1)   

Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.


Esempio


Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450 . Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

(2)   

Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.


Esempi


La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall’Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.


Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

(3)   

Per «valore dei materiali» s’intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e].


Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

2. 

tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e];

3. 

le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell’articolo 13 della presente appendice, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:



Designazione delle merci fornite

Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] (1)

 

 

 

 

 

 

 

(Luogo e data)

 

 

 

 

 

 

 

(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

(1)   

Per «valore aggiunto totale» s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

ALLEGATO VII

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

La dichiarazione a lungo termine del fornitore, il cui testo figura di seguito, deve essere redatta conformemente alle note a piè di pagina. Queste tuttavia non devono essere riprodotte.

DICHIARAZIONE A LUNGO TERMINE DEL FORNITORE

relativa alle merci che hanno subito lavorazioni o trasformazioni in una parte contraente applicatrice senza aver acquisito il carattere originario a titolo preferenziale

Io sottoscritto, fornitore delle merci contemplate dal presente documento, che vengono regolarmente fornite a ( 59 ) … dichiaro che:

1. 

per produrre queste merci sono stati impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] i seguenti materiali non originari di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e]:



Designazione delle merci fornite (1)

Designazione dei materiali non originari utilizzati

Voce dei materiali non originari utilizzati (2)

Valore dei materiali non originari utilizzati (2) (3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valore totale

 

(1)   

Se la fattura, la bolla di consegna o altro documento commerciale a cui la dichiarazione è allegata si riferisce a merci diverse o a merci nelle quali sono incorporati materiali non originari in misura differente, il fornitore deve chiaramente distinguerle.


Esempio


Il documento si riferisce a vari modelli di motori elettrici della voce 8501 da utilizzare nella fabbricazione di macchine per lavare la biancheria della voce 8450 . Il tipo e il valore dei materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti motori varia da un modello all’altro. Pertanto i modelli devono essere distinti nella prima colonna e le indicazioni delle altre colonne devono essere fornite separatamente per ciascuno di essi onde consentire al produttore delle macchine per lavare la biancheria di valutare con esattezza il carattere originario dei suoi prodotti a seconda del modello di motore elettrico impiegato.

(2)   

Le indicazioni richieste in queste colonne devono essere fornite soltanto se necessarie.


Esempi


La norma per gli indumenti dell’ex capitolo 62 stabilisce che può essere utilizzata la tessitura insieme alla confezione, compreso il taglio del tessuto. Se un produttore di detti indumenti in una parte contraente applicatrice utilizza tessuti importati dall’Unione europea e ivi ottenuti a partire da filati non originari è sufficiente per il fornitore europeo descrivere nella sua dichiarazione i materiali non originari utilizzati come «filati», senza che sia necessario indicare la voce e il valore di detti filati.


Un produttore che abbia fabbricato fili di ferro della voce 7217 partendo da barre di acciaio non originarie deve apporre «barre di acciaio» nella colonna «Designazione dei materiali non originari utilizzati». Se i fili devono essere impiegati nella fabbricazione di una macchina per la quale la norma limita a una data percentuale l’utilizzazione di tutti i materiali non originari, occorre indicare nella terza colonna il valore delle barre non originarie.

(3)   

Per «valore dei materiali» s’intende il valore in dogana al momento dell’importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto né verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e].


Il valore esatto di ciascuno dei materiali non originari impiegati deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

2. 

tutti gli altri materiali impiegati in [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] per produrre queste merci sono originari di [indicare il nome della parte contraente applicatrice interessata];

3. 

le merci seguenti sono state sottoposte a lavorazioni o trasformazioni al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] in conformità dell’appendice A, articolo 13, e hanno ivi acquisito il valore aggiunto totale seguente:



Designazione delle merci fornite

Valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] (1)

 

 

 

 

 

 

(1)   

Per «valore aggiunto totale» s’intendono tutti i costi accumulati al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e], compreso il valore di tutti i materiali ivi aggiunti. L’esatto valore aggiunto totale acquisito al di fuori di [indicare il nome della/e parte/i contraente/i applicatrice/i interessata/e] deve essere indicato per ciascuna unità delle merci specificate nella prima colonna.

La presente dichiarazione è valida per tutte le successive spedizioni di tali merci da …

a … ( 60 )

Mi impegno a informare immediatamente … (59) qualora la dichiarazione non sia più valida.



 

(Luogo e data)

 

 

 

(Indirizzo e firma del fornitore; si deve inoltre indicare in maniera chiaramente leggibile il nome della persona che firma la dichiarazione)

▼B

PROTOCOLLO III

SULL'ASSISTENZA AMMINISTRATIVA RECIPROCA NEL SETTORE DOGANALE

Articolo 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

a)

«legislazione doganale» : le disposizioni di legge o regolamentari, applicabili nei territori delle parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione e il transito delle merci, nonché l'assoggettamento delle stesse a qualsiasi altra procedura o altro regime doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo;

b)

«autorità richiedente» : un'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;

c)

«autorità interpellata» : un'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una parte, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;

d)

«dati personali» : tutte le informazioni relative a una persona fisica identificata o identificabile;

e)

«operazione contraria alla legislazione doganale» : qualsiasi violazione o tentativo di violazione della legislazione doganale.

Articolo 2

Campo di applicazione

1.  
Nei limiti delle loro competenze, le parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della legislazione doganale, soprattutto attraverso la prevenzione, l'individuazione e la repressione delle operazioni contrarie alla legislazione doganale.
2.  
L'assistenza in materia doganale prevista nel presente protocollo si applica a tutte le autorità amministrative delle parti competenti per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale né riguarda lo scambio delle informazioni ottenute in forza dei poteri esercitati su richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo quando la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da detta autorità.
3.  
L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o ammende non rientra nel presente protocollo.

Articolo 3

Assistenza su richiesta

1.  
L'autorità interpellata fornisce all'autorità richiedente che ne faccia richiesta ogni informazione utile che consenta a quest'ultima di accertare che la legislazione doganale è correttamente applicata, comprese le informazioni riguardanti le attività accertate o programmate, che sono o che potrebbero costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale.
2.  

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica alla prima le seguenti informazioni:

a) 

se le merci esportate dal territorio di una delle parti siano state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci;

b) 

se le merci importate nel territorio di una delle parti siano state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci.

3.  

Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata, nel quadro delle proprie disposizioni di legge o regolamentari, prende le misure necessarie a garantire che siano tenuti sotto controllo speciale:

a) 

le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono ragionevoli motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

b) 

i luoghi in cui sono stati costituiti o possono essere costituiti depositi di merci in forme tali da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate a essere utilizzate in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c) 

le merci che vengono o potrebbero venire trasportate in modo da far ragionevolmente ritenere che siano destinate a essere utilizzate in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

d) 

i mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati in forme tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinati a essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 4

Assistenza spontanea

Le parti si prestano assistenza reciproca di propria iniziativa e nella misura in cui lo consentono le rispettive disposizioni di legge o regolamentari, qualora la considerino necessaria per la corretta applicazione della legislazione doganale, in particolare fornendo informazioni riguardanti:

a) 

le attività che sono o sembrano essere operazioni contrarie alla legislazione doganale e che possono interessare l'altra parte;

b) 

i nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla legislazione doganale;

c) 

le merci di cui si sa che sono oggetto di operazioni contrarie alla legislazione doganale;

d) 

le persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono ragionevoli motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla legislazione doganale;

e) 

i mezzi di trasporto per i quali vi sono ragionevoli motivi di ritenere che siano stati, siano oppure possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla legislazione doganale.

Articolo 5

Consegna e notifica

1.  
Su domanda dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alle disposizioni di legge o regolamentari a essa applicabili, tutte le misure necessarie per consegnare i documenti o per notificare a un destinatario residente o stabilito sul suo territorio le decisioni dell'autorità richiedente che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo.
2.  
Le domande di consegna di documenti o di notifica di decisioni sono presentate per iscritto in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua per essa accettabile.

Articolo 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1.  
Le domande di assistenza a norma del presente protocollo sono presentate per iscritto e sono corredate dei documenti necessari per consentirne l'espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto.
2.  

Le domande prodotte a norma del paragrafo 1 devono contenere le seguenti informazioni:

a) 

la denominazione dell'autorità richiedente;

b) 

la misura richiesta;

c) 

l'oggetto e il motivo della domanda;

d) 

le disposizioni di legge o regolamentari e gli altri elementi giuridici in questione;

e) 

indicazioni il più possibile esatte ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;

f) 

una sintesi dei fatti pertinenti e delle indagini già svolte.

3.  
Le domande di assistenza sono presentate in una lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua per essa accettabile. Questo requisito non si applica ai documenti allegati alle domande di cui al paragrafo 1.
4.  
Se una domanda non soddisfa i requisiti formali di cui al presente articolo, se ne può richiedere la correzione o il completamento; contestualmente possono essere disposte misure cautelari.

Articolo 7

Esecuzione delle domande

1.  
Al fine di soddisfare le domanda di assistenza, l'autorità interpellata procede, nei limiti delle proprie competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su richiesta di altre autorità della stessa parte, fornendo le informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda sia stata indirizzata dall'autorità interpellata qualora quest'ultima non possa agire autonomamente.
2.  
Le domande di assistenza sono trattate senza indugio conformemente alle disposizioni di legge o regolamentari della parte interpellata.
3.  
I funzionari debitamente autorizzati di una parte, d'intesa con l'altra parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, possono recarsi negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata, conformemente al paragrafo 1, per ottenere le informazioni relative alle attività che costituiscono o potrebbero costituire operazioni contrarie alla legislazione doganale, necessarie all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4.  
I funzionari debitamente autorizzati di una parte possono, d'intesa con l'altra parte e alle condizioni stabilite da quest'ultima, presenziare alle indagini condotte nel territorio dell'altra parte.

Articolo 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1.  
L'autorità interpellata comunica per iscritto all'autorità richiedente i risultati delle indagini inviando anche i documenti, le copie autenticate o gli altri atti pertinenti.
2.  
Queste informazioni possono essere in formato elettronico.
3.  
Gli originali dei documenti sono trasmessi soltanto su richiesta qualora le copie autenticate risultassero insufficienti. Gli originali sono restituiti quanto prima.

Articolo 9

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1.  

L'assistenza può essere rifiutata o subordinata al rispetto di determinati requisiti o condizioni qualora una parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente protocollo:

a) 

rischi di pregiudicare la sovranità della Repubblica di Moldova o di uno Stato membro cui è stato chiesto di prestare assistenza a norma del presente protocollo;

b) 

rischi di pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, segnatamente nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2; o

c) 

violi segreti industriali, commerciali o professionali.

2.  
L'autorità interpellata può differire l'assistenza se ritiene che questa interferisca con un'indagine, un'azione giudiziaria o un procedimento in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.
3.  
Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe essa stessa in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere quale seguito dare a tale domanda.
4.  
Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate quanto prima all'autorità richiedente.

Articolo 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1.  
Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma a norma del presente protocollo sono di natura riservatissima o riservata, a seconda delle norme applicabili in ciascuna delle parti. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e godono della tutela accordata a informazioni di natura analoga dalle leggi applicabili nella parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni applicabili alle istituzioni dell'Unione.
2.  
È consentito lo scambio di dati personali solo se la parte che li riceve si impegna a proteggerli in una misura considerata adeguata dalla parte che può fornire i dati.
3.  
L'impiego, nell'ambito di procedimenti amministrativi o giudiziari avviati per operazioni contrarie alla legislazione doganale, di informazioni ottenute a norma del presente protocollo è considerato conforme ai fini del presente protocollo. Nei verbali, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi a un tribunale, le parti possono pertanto utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o che ha dato accesso ai documenti è informata di tale uso.
4.  
Le informazioni ottenute a norma del presente protocollo sono utilizzate unicamente ai fini del presente protocollo. Una parte che intenda utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale uso è quindi soggetto a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

Articolo 11

Periti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti stabiliti nell'autorizzazione concessa, in qualità di esperto o testimone in procedimenti amministrativi o giudiziari riguardanti le materie contemplate dal presente protocollo e può presentare gli oggetti, i documenti o le loro copie autenticate eventualmente necessari ai fini del procedimento. Nella richiesta di comparizione che l'autorità richiedente indirizza al funzionario deve essere precisato davanti a quale autorità amministrativa o giudiziaria il funzionario dovrà comparire, nonché su quale materia e in quale veste o a quale titolo sarà ascoltato.

Articolo 12

Spese di assistenza

Le parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute a norma del presente protocollo, escluse, se del caso, le spese per periti e testimoni nonché per interpreti e traduttori che non siano dipendenti pubblici.

Articolo 13

Attuazione

1.  
L'attuazione del presente protocollo è affidata, da un lato, alle autorità doganali della Repubblica di Moldova e, dall'altro, ai servizi competenti della Commissione europea e alle autorità doganali degli Stati membri, a seconda dei casi. Dette autorità decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per la sua applicazione, tenendo conto delle norme vigenti, segnatamente in materia di protezione dei dati.
2.  
Le parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle modalità di attuazione che sono adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.

Articolo 14

Altri accordi

1.  

Tenuto conto delle rispettive competenze dell'Unione e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:

a) 

lasciano impregiudicati gli obblighi delle parti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;

b) 

sono ritenute complementari agli accordi in materia di assistenza reciproca che sono stati o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e la Repubblica di Moldova; e

c) 

non pregiudicano le disposizioni dell'Unione che disciplinano la comunicazione, tra i servizi competenti della Commissione europea e le autorità doganali degli Stati membri, di qualsiasi informazione ottenuta a norma del presente protocollo che possa interessare l'Unione.

2.  
In deroga a quanto disposto dal paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali in materia di assistenza reciproca che sono stati o potrebbero venire conclusi tra singoli Stati membri dell'UE e la Repubblica di Moldova, nella misura in cui le disposizioni di questi accordi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.

Articolo 15

Consultazioni

Per quanto riguarda le questioni relative all'applicabilità del presente protocollo, le parti si consultano per trovare una soluzione in sede di sottocomitato doganale istituito dall'articolo 200 del presente accordo.

PROTOCOLLO IV

DEFINIZIONI

Ai fini del presente accordo:

1. 

Costituisce «irregolarità» qualsiasi violazione di una disposizione del diritto dell'UE, del presente accordo o di accordi o contratti su esso basati, derivante da un'azione o da un'omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell'UE o ai bilanci da questa gestiti, attraverso la diminuzione o la soppressione di entrate provenienti da risorse proprie percepite direttamente per conto dell'UE, ovvero una spesa indebita.

2. 

Costituisce «frode»:

a) 

in materia di spese, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

— 
all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua il percepimento o la ritenzione illecita di fondi provenienti dal bilancio generale dell'UE o dai bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto;
— 
alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto descritto al primo trattino di questo punto;
— 
alla distrazione dei fondi di cui al primo trattino di questo punto per fini diversi da quelli per cui essi sono stati inizialmente concessi;
b) 

in materia di entrate, qualsiasi azione od omissione intenzionale relativa:

— 
all'utilizzo o alla presentazione di dichiarazioni o documenti falsi, inesatti o incompleti, cui consegua la diminuzione illegittima delle risorse del bilancio generale dell'UE o dei bilanci gestiti da quest'ultima o per suo conto;
— 
alla mancata comunicazione di un'informazione in violazione di un obbligo specifico, cui consegua lo stesso effetto descritto al primo trattino di questo punto;
— 
alla distrazione di un beneficio lecitamente ottenuto, cui consegua lo stesso effetto descritto al primo trattino di questo punto.
3. 

Costituisce «corruzione attiva» l'azione deliberata di chiunque prometta o procuri, direttamente o tramite un intermediario, un vantaggio di qualsiasi natura a un funzionario, per il funzionario stesso o per un terzo, affinché questi compia o ometta un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio, che leda o che potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'UE.

4. 

Costituisce «corruzione passiva» l'azione deliberata di un funzionario che, direttamente o tramite un intermediario, sollecita o riceve vantaggi di qualsiasi natura, per sé o per un terzo, o ne accetta la promessa, per compiere od omettere un atto proprio delle sue funzioni o nell'esercizio di queste, in modo contrario ai suoi doveri d'ufficio, che leda o che potrebbe ledere gli interessi finanziari dell'UE.

5. 

Vi è un «conflitto di interessi» in situazioni in cui la capacità di un dipendente di agire in modo imparziale e obiettivo è messa in dubbio da motivi familiari, affettivi, da affinità politica o nazionale, da interesse economico o da una sua qualsiasi comunanza di interessi con un offerente, un richiedente o un beneficiario, ovvero in situazioni che possono ragionevolmente dare questa impressione a un osservatore esterno.

6. 

È «indebitamente versato» un ammontare corrisposto in violazione delle norme che governano i fondi dell'UE.

7. 

L'«Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF)» è il servizio della Commissione europea preposto a combattere le frodi. L'OLAF gode di piena indipendenza operativa ed ha il compito di svolgere indagini amministrative mirate a combattere le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'UE, come stabilito dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF), dal regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) e dal regolamento (Euratom, CE) n. 2185/96 del Consiglio, dell'11 novembre 1996, relativo ai controlli e alle verifiche sul posto effettuati dalla Commissione ai fini della tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee contro le frodi e altre irregolarità.



( 1 ) Ai fini del presente accordo, per «merci» si intendono i prodotti come definiti nel GATT 1994, salvo diversa indicazione contenuta nel presente accordo.

( 2 ) Il semplice fatto di esigere un visto per le persone fisiche di determinati paesi e non per quelle di altri paesi non è considerato tale da annullare o compromettere i vantaggi stabiliti da un impegno specifico.

( 3 ) Resta inteso che tale territorio comprende la zona economica esclusiva e la sua piattaforma continentale, di cui alla convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare (UNCLOS).

( 4 ) Una persona giuridica è controllata da un'altra persona giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque di dirigerne legalmente l'operato.

( 5 ) Resta inteso che la lavorazione di materiali nucleari comprende tutte le attività del codice 2330 della classificazione UN ISIC Rev.3.1.

( 6 ) Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma della legislazione interna pertinente, il cabotaggio marittimo nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro o nella Repubblica di Moldova e un altro porto o luogo situato in uno Stato membro o nella Repubblica di Moldova, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente all'UNCLOS, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in uno Stato membro o nella Repubblica di Moldova e destinato allo stesso porto o luogo.

( 7 ) Le condizioni di reciproco accesso al mercato dei trasporti aerei sono oggetto dell'accordo tra l'UE e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova sull'istituzione di uno Spazio aereo comune.

( 8 ) Questo obbligo non si applica alla protezione degli investimenti, comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, quale disciplinata da altri accordi e non contemplata dal presente capo.

( 9 ) Questo obbligo non si applica alla protezione degli investimenti, comprese le procedure di risoluzione delle controversie investitore-Stato, quale disciplinata da altri accordi e non contemplata nel presente capo.

( 10 ) Costituito dal presente capo e dagli allegati XXVII-A e XXVII-E del presente accordo.

( 11 ) Fatto salvo l'ambito delle attività che possono rientrare nella definizione di «cabotaggio» a norma della legislazione interna pertinente, il cabotaggio marittimo nazionale a norma del presente capo comprende il trasporto di passeggeri o merci tra un porto o un luogo situato in uno Stato membro o nella Repubblica di Moldova e un altro porto o luogo situato in uno Stato membro o nella Repubblica di Moldova, anche nella sua piattaforma continentale, conformemente all'UNCLOS, nonché il traffico proveniente da un porto o da un luogo situato in uno Stato membro o nella Repubblica di Moldova e destinato allo stesso porto o luogo.

( 12 ) Le condizioni di reciproco accesso al mercato del trasporto aereo sono oggetto dell'accordo tra l'UE e i suoi Stati membri e la Repubblica di Moldova sull'istituzione di uno Spazio aereo comune.

( 13 ) La dicitura «che non sia un'organizzazione senza fini di lucro» si applica solo a Belgio, Repubblica ceca, Danimarca, Germania, Estonia, Irlanda, Grecia, Spagna, Francia, Italia, Cipro, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Austria, Portogallo, Slovenia, Finlandia e Regno Unito.

( 14 ) Allo stabilimento ospitante può essere richiesto di presentare, per approvazione preventiva, un programma di formazione della durata del soggiorno, che ne dimostri la finalità formativa. Per Repubblica ceca, Germania, Spagna, Francia, Ungheria e Austria, è necessario che il tirocinio sia collegato al titolo di studio universitario di cui l'interessato è titolare.

( 15 ) Regno Unito: la categoria dei venditori di beni e servizi alle imprese è riconosciuta esclusivamente per i venditori di servizi.

( 16 ) Il contratto di prestazione di servizi di cui alle lettere d) ed e) è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della parte in cui viene eseguito.

( 17 ) Il contratto di prestazione di servizi di cui alle lettere d) ed e) è conforme alle disposizioni legislative e regolamentari e alle condizioni della parte in cui viene eseguito.

( 18 ) Conseguita dopo il raggiungimento della maggiore età.

( 19 ) Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facoltà di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.

( 20 ) Qualora il titolo di studio o la qualifica non siano stati ottenuti nel territorio della parte in cui il servizio viene prestato, quest'ultima ha la facoltà di valutarne l'equivalenza con un titolo di studio universitario richiesto nel suo territorio.

( 21 ) I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori per la fornitura del servizio universale.

( 22 ) Per CPC si intende la classificazione centrale dei prodotti quale definita dall'Ufficio statistico dell'ONU, Statistical Papers, Serie M, n. 77, CPC prov, 1991.

( 23 ) I diritti di licenza non comprendono i pagamenti dovuti per la partecipazione ad aste, gare o altri mezzi non discriminatori di assegnazione delle concessioni, né i contributi obbligatori alla prestazione del servizio universale.

( 24 ) Le misure finalizzate a garantire l'imposizione o la riscossione equa o efficace delle imposte dirette comprendono le misure, adottate da una parte secondo il proprio sistema fiscale, le quali:

a) 

si applicano agli imprenditori e ai prestatori di servizi non residenti in considerazione del fatto che l'imposta dovuta dai soggetti non residenti viene determinata con riferimento a elementi imponibili aventi la loro fonte o situati nel territorio della parte;

b) 

si applicano ai soggetti non residenti al fine di garantire l'imposizione o la riscossione di imposte nel territorio della parte;

c) 

si applicano ai soggetti residenti e non, al fine di impedire l'elusione o l'evasione fiscale, ivi comprese le misure per garantire l'osservanza degli obblighi;

d) 

si applicano agli utilizzatori di servizi prestati nel territorio di un'altra parte o a partire da tale territorio, al fine di garantire l'imposizione o la riscossione delle imposte che gravano su tali utilizzatori in relazione a fonti ubicate nel territorio della parte;

e) 

operano una distinzione tra gli imprenditori e i prestatori di servizi soggetti a imposizione su elementi imponibili a livello mondiale e gli altri imprenditori e prestatori di servizi, in considerazione della differenza nella natura della loro base imponibile; o

f) 

determinano, attribuiscono o suddividono reddito, utili, guadagni, perdite, detrazioni o crediti di soggetti residenti o succursali o tra soggetti collegati o succursali dello stesso soggetto, al fine di salvaguardare la base imponibile della parte.

I termini o i concetti di natura fiscale di cui alla lettera f) del presente paragrafo e alla presente nota vanno intesi in base alle definizioni e ai concetti fiscali, anche equivalenti o analoghi, della legislazione interna della parte che adotta la misura.

( 25 ) Ai fini del presente capo, per «fissazione» si intende l'incorporazione di suoni o immagini o di loro rappresentazioni, che ne consenta la percezione, la riproduzione o la comunicazione mediante apposito dispositivo.

( 26 ) Per «evocazione» s'intende, in particolare, qualsiasi utilizzo per i prodotti di cui alla voce 20.09 del sistema armonizzato, ma solo con riferimento a vini della voce 22.04 , vini aromatizzati della voce 22.05 e bevande spiritose della voce 22.08 di tale sistema.

( 27 ) Ai fini del presente articolo, una parte può considerare originale un disegno o modello con un'individualità propria.

( 28 ) Ai fini del presente articolo per «medicinale» si intende:

i) 

ogni sostanza o composizione presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane; o

ii) 

qualsiasi sostanza o composizione che possa essere somministrata agli esseri umani allo scopo di stabilire una diagnosi medica o di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche umane.

I medicinali comprendono, ad esempio, medicinali chimici, medicinali biologici (ad esempio vaccini, antitossine), compresi i medicinali derivati dal sangue umano o dal plasma umano, medicinali per terapie avanzate (ad esempio medicinali per terapia genica e medicinali per terapia cellulare), medicinali a base di erbe e radiofarmaci.

( 29 ) Ai fini del presente articolo per «uso minore» si intende l'uso di un prodotto fitosanitario nel territorio di una parte su vegetali o prodotti vegetali che non sono ampiamente diffusi nel territorio di tale parte o che sono ampiamente diffusi per far fronte a un'esigenza eccezionale in materia di protezione dei vegetali.

( 30 ) Ai fini della presente sezione per «diritti di proprietà intellettuale» si intendono almeno i seguenti diritti: il diritto d'autore; i diritti connessi al diritto d'autore; il diritto sui generis del costitutore di una banca di dati; i diritti dei creatori di topografie di prodotti a semiconduttori; i diritti conferiti dai marchi; i diritti su disegni e modelli; i diritti brevettuali, compresi i diritti derivanti da certificati protettivi complementari; le indicazioni geografiche; i diritti sui modelli di utilità; la privativa per ritrovati vegetali e le denominazioni commerciali, se protette come diritti esclusivi dal diritto interno.

( 31 ) Ai fini del presente articolo, per «merci che violano un diritto di proprietà intellettuale» si intendono:

a) 

le «merci contraffatte», vale a dire:

i) 

le merci, compreso il loro imballaggio, su cui sia stato apposto senza autorizzazione un marchio che è identico al marchio validamente registrato per lo stesso tipo di merci o che non può essere distinto nei suoi aspetti essenziali e che pertanto viola i diritti del titolare del marchio in questione;

ii) 

qualsiasi segno distintivo di un marchio, come un logo, un'etichetta, un autoadesivo, un opuscolo, un manuale di istruzioni o un documento di garanzia, anche presentato separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci di cui al punto i);

iii) 

gli imballaggi recanti marchi delle merci contraffatte presentati separatamente, ove sussistano le stesse condizioni descritte per le merci di cui al punto i);

b) 

«merci usurpative», ossia beni che rappresentano o contengono riproduzioni realizzate senza il consenso del titolare del diritto o di una persona debitamente autorizzata dal titolare nel paese di produzione, e che sono stati ottenuti, direttamente o indirettamente, da un articolo, la cui riproduzione costituisce una violazione di un diritto d'autore o di un diritto connesso o di un diritto relativo a un disegno o modello ai sensi della legislazione del paese di importazione, a prescindere dal fatto che tale disegno o modello sia registrato a norma del diritto interno;

c) 

merci che, secondo la legislazione della parte in cui viene richiesto l'intervento delle autorità doganali, violano un brevetto, una privativa per ritrovati vegetali o un'indicazione geografica.

( 32 ) L'espressione «interesse economico generale» è intesa nel senso di cui all'articolo 106 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e in particolare conformemente alla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea.

( 33 ) Così come sono stati espressi nella raccomandazione del Comitato dei ministri del Consiglio d'Europa agli Stati membri relativa alla buona amministrazione, CM/Rec(2007)7, del 20 giugno 2007.

( 34 ) Nel presente capo ogni riferimento al «lavoro» comprende anche le questioni pertinenti agli obiettivi strategici dell'OIL, nei quali si articola l'Agenda per il lavoro dignitoso, come concordati nella dichiarazione dell'OIL sulla giustizia sociale per una globalizzazione equa del 2008.

( 35 ) Cfr. allegato 2 del regolamento di esecuzione (UE) n. 927/2012 della Commissione, del 9 ottobre 2012, che modifica l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica e alla tariffa doganale comune.

( 36 ) Ai fini del presente allegato e dell'articolo 173, paragrafo 2, del presente accordo, i riferimenti all'acquis o alla legislazione o a specifici atti normativi dell'Unione si intendono estesi a qualsiasi revisione passata o futura dei pertinenti atti, nonché a eventuali misure di attuazione connesse a tali atti.

( 37 ) Imballaggi, mezzi di trasporto, contenitori, terra e terreno di coltura e qualsiasi altro organismo, oggetto o materiale suscettibile di contenere o diffondere organismi nocivi.

( 38 ) Solo i sottoprodotti di origine animale provenienti da animali o da parti di animali che siano stati dichiarati idonei per il consumo umano possono entrare nella catena dei mangimi degli animali da allevamento.

( 39 ) Gli esaminatori sono esperti designati dalla Commissione europea.

( 40 ) In proposito si può fare ricorso al sostegno di esperti degli Stati membri, separatamente o a margine dei programmi CIB (progetti di gemellaggio, TAIEX ecc.).

( 41 ) Per agevolare il processo di ravvicinamento, sul sito EUR-Lex sono disponibili versioni consolidate di alcuni atti normativi dell'UE: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html.

( 42 ) Come indicato sul sito EUR-Lex: http://eur-lex.europa.eu/homepage.html.

( 43 ) I servizi pubblici esistono in settori quali le consulenze scientifiche e tecniche, i servizi di R&S per le scienze sociali e umane, le prove tecniche e le analisi, i servizi ambientali, i servizi sanitari, i servizi di trasporto e i servizi connessi a tutti i modi di trasporto. Gli operatori privati beneficiano spesso di diritti esclusivi su questi servizi, ad esempio mediante concessioni da parte delle autorità pubbliche, fatti salvi specifici obblighi di servizio. Dato che i servizi pubblici esistono spesso anche a livello decentrato, è praticamente impossibile stilare un elenco dettagliato ed esauriente per i singoli settori. Questa riserva non si applica né ai servizi di telecomunicazione né ai servizi di informatica e affini.

( 44 ) A norma dell'articolo 54 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea tali controllate sono considerate persone giuridiche dell'Unione. Nella misura in cui sono collegate in modo permanente ed effettivo all'economia dell'Unione, esse beneficiano del mercato interno dell'UE che comprende, tra l'altro, la libertà di stabilimento e di prestazione di servizi in tutti gli Stati membri.

( 45 ) Per quanto riguarda i settori dei servizi, tali limitazioni non si estendono oltre quelle derivanti dagli impegni vigenti, assunti nel quadro del GATS.

( 46 ) Una persona giuridica è controllata da un'altra persona fisica o giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato. In particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50 % della partecipazione azionaria di una persona giuridica.

( 47 ) Una persona giuridica è controllata da un'altra persona fisica o giuridica se quest'ultima ha il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato. In particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50 % della partecipazione azionaria di una persona giuridica.

( 48 ) Si applica la limitazione orizzontale sui servizi pubblici.

( 49 ) Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato. In particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50 % della partecipazione azionaria di una persona giuridica.

( 50 ) Si applica la limitazione orizzontale relativa alla differenza di trattamento tra le succursali e le controllate. Le succursali straniere possono ricevere un'autorizzazione a operare nel territorio di uno Stato membro solo alle condizioni previste dalla legislazione pertinente dello Stato membro, ed è pertanto possibile che venga a esse richiesto di soddisfare un certo numero di requisiti prudenziali specifici.

( 51 ) Compresi i servizi ausiliari del trasporto sulle vie navigabili interne.

( 52 ) Per trattamento equivalente si intende un trattamento non discriminatorio dei vettori aerei dell'Unione e dei fornitori di servizi CRS dell'Unione.

( 53 ) Una persona giuridica è controllata da altre persone fisiche o giuridiche se queste ultime hanno il potere di nominare la maggioranza degli amministratori della prima o comunque dirigerne legalmente l'operato. In particolare va ritenuto controllo la proprietà di più del 50 % della partecipazione azionaria di una persona giuridica.

( 54 ) Sulla base dei dati pubblicati dalla direzione generale dell'Energia nell'ultimo EU energy statistical pocket book: importazioni di petrolio greggio espresse in peso, importazioni di gas in potere calorifico.

( 55 )  GU L 54 del 26.2.2013, pag. 4.

( 56 ) Le parti concordano di concedere una deroga all’obbligo di includere nella prova dell’origine la dicitura di cui all’articolo 8, paragrafo 3.

( 57 )  GU L 302 del 15.11.1985, pag. 23.

( 58 ) Ad esempio: documenti di importazione, certificati di circolazione, fatture, dichiarazioni del produttore ecc., relativi ai prodotti impiegati nella fabbricazione o alle merci riesportate tali e quali.

( 59 ) Nome e indirizzo del cliente.

( 60 ) Indicare le date. Di regola, fatte salve le condizioni stabilite dalle autorità doganali della parte contraente applicatrice in cui essa viene redatta, il periodo di validità della dichiarazione a lungo termine del fornitore non dovrebbe superare 24 mesi.

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