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Document 32019L1995R(02)

Rettifica della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni (Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 310 del 2 dicembre 2019)

ST/5585/2021/INIT

OJ L 84, 11.3.2021, p. 28–30 (IT)

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2019/1995/corrigendum/2021-03-11/oj

11.3.2021   

IT

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

L 84/28


Rettifica della direttiva (UE) 2019/1995 del Consiglio del 21 novembre 2019 che modifica la direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006 per quanto riguarda le disposizioni relative alle vendite a distanza di beni e a talune cessioni nazionali di beni

( Gazzetta ufficiale dell’Unione europea L 310 del 2 dicembre 2019 )

Pagina 2, articolo 1, paragrafo 1,

anziché:

«1.   al titolo V, capo 1, sezione 2, è aggiunto l’articolo seguente:

“Articolo 36 ter

Ove si consideri che un soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto beni conformemente all’articolo 14 bis, la partenza della spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alla cessione effettuata da tale soggetto passivo.”;»

leggasi:

«1.   al titolo V, capo 1, sezione 2, è aggiunto l’articolo seguente:

“Articolo 36 ter

Ove si consideri che un soggetto passivo abbia ricevuto e ceduto beni conformemente all’articolo 14 bis, la spedizione o il trasporto dei beni sono imputati alla cessione effettuata da tale soggetto passivo.”;».

Pagina 3, articolo 1, paragrafo 5,

anziché:

«5.   all’articolo 204, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Tuttavia, gli Stati membri possono non applicare l’opzione di cui al secondo comma al soggetto passivo quale definito all’articolo 358 bis, punto 1), che ha optato per il regime speciale dei servizi prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità.”;»

leggasi:

«5.   all’articolo 204, paragrafo 1, il terzo comma è sostituito dal seguente:

“Tuttavia, gli Stati membri non possono applicare l’opzione di cui al secondo comma al soggetto passivo quale definito all’articolo 358 bis, punto 1), che ha optato per il regime speciale dei servizi prestati da soggetti passivi non stabiliti nella Comunità.”;».

Pagina 3, articolo 1, paragrafo 9,

anziché:

3)

Per “Stato membro di consumo” si intende uno dei seguenti:

a)

nel caso delle prestazioni di servizi, lo Stato membro in cui si considera che la prestazione abbia avuto luogo conformemente al titolo V, capo 3;

b)

nel caso delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente;

c)

nel caso delle cessioni di beni effettuate da un soggetto passivo che facilita dette cessioni in conformità dell’articolo 14 bis, paragrafo 2, se lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto dei beni ceduti è lo stesso, detto Stato membro. »

leggasi:

3)

Per “Stato membro di consumo” si intende uno dei seguenti:

a)

nel caso delle prestazioni di servizi, lo Stato membro in cui si considera che la prestazione abbia avuto luogo conformemente al titolo V, capo 3;

b)

nel caso delle vendite a distanza intracomunitarie di beni, lo Stato membro di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni a destinazione dell’acquirente;

c)

nel caso delle cessioni di beni effettuate da un soggetto passivo che facilita dette cessioni in conformità dell’articolo 14 bis, paragrafo 2, se lo Stato membro di partenza e di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni ceduti è lo stesso, detto Stato membro.” ”.

Pagina 4, articolo 1, paragrafo 10,

anziché:

«10.

b)

un soggetto passivo che facilita le cessioni di beni in conformità dell’articolo 14 bis, paragrafo 2, ove lo Stato membro di partenza e di arrivo del trasporto dei beni ceduti sia lo stesso;»

leggasi:

«10.

b)

un soggetto passivo che facilita le cessioni di beni in conformità dell’articolo 14 bis, paragrafo 2, ove lo Stato membro di partenza e di arrivo della spedizione o del trasporto dei beni ceduti sia lo stesso;».

Pagina 4, articolo 1, paragrafo 13,

anziché:

«13.   all’articolo 369 octies, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«13.“1.   La dichiarazione IVA contiene il numero di identificazione IVA di cui all’articolo 369 quinquies e, per ogni Stato membro di consumo in cui è l’IVA dovuta, il valore totale al netto dell’IVA, le aliquote IVA applicabili, l’importo totale dell’IVA corrispondente suddiviso per aliquote e l’IVA totale dovuta per le seguenti cessioni e prestazioni che rientrano nel presente regime speciale effettuate nel corso del periodo d’imposta:

a)

vendite a distanza intracomunitarie di beni;

b)

cessioni di beni in conformità all’articolo 14 bis, paragrafo 2, ove lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di tali beni sia lo stesso;

c)

prestazioni di servizi.

La dichiarazione IVA contiene inoltre le modifiche relative ai periodi di imposta precedenti, come previsto al paragrafo 4 del presente articolo.

«13.2.   Se i beni sono spediti o trasportati a partire da Stati membri diversi dallo Stato membro di identificazione, la dichiarazione IVA indica anche il valore totale al netto dell’IVA, le aliquote IVA applicabili, l’importo totale dell’IVA corrispondente suddiviso per aliquote e l’IVA totale dovuta delle seguenti cessioni che rientrano nel presente regime speciale, per ciascuno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di tali beni:

a)

vendite a distanza intracomunitarie di beni diverse da quelle effettuate da un soggetto passivo conformemente all’articolo 14 bis, paragrafo 2;

b)

vendite a distanza intracomunitarie di beni e cessioni di beni ove lo Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di tali beni sia lo stesso, effettuate da un soggetto passivo conformemente all’articolo 14 bis, paragrafo 2.

In relazione alle cessioni di cui alla lettera a), la dichiarazione IVA indica anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno di tali Stati membri.

In relazione alle cessioni di cui alla lettera b), la dichiarazione IVA indica anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno di tali Stati membri, ove disponibile.

La dichiarazione IVA riporta le informazioni di cui al presente paragrafo ripartite per Stato membro di consumo. »

leggasi:

«13.   all’articolo 369 octies, i paragrafi 1, 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:

«13.“1.   La dichiarazione IVA contiene il numero di identificazione IVA di cui all’articolo 369 quinquies e, per ogni Stato membro di consumo in cui è l’IVA dovuta, il valore totale al netto dell’IVA, le aliquote IVA applicabili, l’importo totale dell’IVA corrispondente suddiviso per aliquote e l’IVA totale dovuta per le seguenti cessioni e prestazioni che rientrano nel presente regime speciale effettuate nel corso del periodo d’imposta:

a)

vendite a distanza intracomunitarie di beni;

b)

cessioni di beni in conformità all’articolo 14 bis, paragrafo 2, ove lo Stato membro di partenza e di arrivo della spedizione o del trasporto di tali beni sia lo stesso;

c)

prestazioni di servizi.

La dichiarazione IVA contiene inoltre le modifiche relative ai periodi di imposta precedenti, come previsto al paragrafo 4 del presente articolo.

«13.2.   Se i beni sono spediti o trasportati a partire da Stati membri diversi dallo Stato membro di identificazione, la dichiarazione IVA indica anche il valore totale al netto dell’IVA, le aliquote IVA applicabili, l’importo totale dell’IVA corrispondente suddiviso per aliquote e l’IVA totale dovuta delle seguenti cessioni che rientrano nel presente regime speciale, per ciascuno Stato membro di partenza della spedizione o del trasporto di tali beni:

a)

vendite a distanza intracomunitarie di beni diverse da quelle effettuate da un soggetto passivo conformemente all’articolo 14 bis, paragrafo 2;

b)

vendite a distanza intracomunitarie di beni e cessioni di beni ove lo Stato membro di partenza e di arrivo della spedizione o del trasporto di tali beni sia lo stesso, effettuate da un soggetto passivo conformemente all’articolo 14 bis, paragrafo 2.

In relazione alle cessioni di cui alla lettera a), la dichiarazione IVA indica anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno di tali Stati membri da cui tali beni sono spediti o trasportati.

In relazione alle cessioni di cui alla lettera b), la dichiarazione IVA indica anche il numero individuale di identificazione IVA o il numero di registrazione fiscale assegnato da ciascuno di tali Stati membri da cui tali beni sono spediti o trasportati, ove disponibile.

La dichiarazione IVA riporta le informazioni di cui al presente paragrafo ripartite per Stato membro di consumo.».


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