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Registro degli istituti di credito

Il registro è stato istituito dall’ABE unicamente sulla base delle informazioni fornite dagli Stati membri. Pertanto, a differenza dei registri degli enti creditizi tenuti a livello nazionale, questo non ha rilevanza giuridica e non conferisce diritti di legge. Se un ente non autorizzato figura nel registro per errore, ciò non ha alcuna conseguenza sul suo status giuridico; allo stesso modo, se un ente debitamente autorizzato non è stato ripreso nel registro per errore, la validità dell'autorizzazione ricevuta rimane immutata. Riguardo alle voci della colonna "forma giuridica", che, in generale, per loro natura, non sono traducibili, va osservato che le analogie terminologiche non autorizzano a inferirne analogie per quanto riguarda la forma giuridica. Riguardo alle voci della colonna "sistema di garanzia dei depositi", occorre osservare che il fatto che un ente creditizio sia coperto da un sistema di garanzia dei depositi non implica necessariamente che tutti i tipi o le quantità di depositi siano ammissibili all’indennizzo nell’ambito del regime. Ciò dipenderà dalle norme applicabili al sistema di garanzia dei depositi, come stabilito dalla direttiva 94/19/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 30 maggio 1994, relativa ai sistemi di garanzia dei depositi e dalle norme nazionali che hanno recepito la direttiva. Tutte le informazioni contenute nel registro sono state fornite dalle autorità competenti, che restano esclusivamente responsabili della corretta registrazione e dell'aggiornamento di tutti i dati pertinenti. L’ABE mantiene solo la responsabilità della corretta riproduzione delle informazioni ricevute.

Publication Date
Nature
Sito web
Charge
GRATUITO
Author
Autorità bancaria europea (ABE)
Data Source
Stati membri dell’UE
Subject
accesso all'informazione
istituto di credito
Functionality
Data visualisation

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